Lexipedia

Decisione

32.2019.182

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 giugno 2020Italiano75 min

Source ti.ch

Fatti

i dolori sotto controllo, ma dall'estate 2018 la situazione è diventata più

difficile, perché nessuna misura terapeutica era in grado di aiutarlo, nemmeno

le infiltrazioni. Il curante gli ha prescritto antidolorifici e fisioterapia al

bisogno. L'inabilità lavorativa era del 100% dal 4 giugno 2018.

La diagnosi posta era di osteocondrosi erosiva L2/L3 e stato dopo

infiltrazione periradicolare L5 senza una risposta terapeutica, perciò la

prognosi non era favorevole, tanto che era in previsione nelle settimane/mesi

seguenti un intervento di stabilizzazione e svuotamento dei forami

chirurgicamente. Secondo il medico, l'assicurato non era in grado di svolgere

una qualsiasi attività lucrativa in modo costante; se fosse stato operato,

sarebbe stato in grado di svolgere solo lavori leggeri senza caricare la

colonna vertebrale. Quali limitazioni, egli ha indicato il portare i pesi e lo

stare seduto troppo a lungo; in futuro sarebbero stati possibili movimenti

leggeri/misti. La guida era possibile. Una possibile reintegrazione dell'assicurato

dipendeva dall'intervento chirurgico, oltre ai problemi linguistici.

Al suo referto il medico ha allegato tre rapporto medici.

Il primo, datato 20 giugno 2018, concerne la MRI lombare di pari

data, effettuata stante l'indicazione di discopatia lombare traumatizzata con

sospetta sindrome faccettaria. Dall'esame è risultata un'evidente discopatia

D11-D12 con sofferenza osteocondrosica edemigena delle limitanti somatiche

affrontate; una discopatia L2-L3 con importante sofferenza osteocondrosica

edemigena delle limitanti somatiche affrontate, sovrapposta ad ernia

intra-spongiosa di Schmorl; delle discopatie L1-L2 e L5-S1; delle protrusioni

discali plurime senza evidenti focalità erniarie, in particolar modo evidente

in sede intra-foraminale destra a L5-S1 con minimo contatto con la radice L5

omo-laterale; una diffusa artropatia faccettaria, lieve nel tratto prossimale e

un poco più marcata a livello L5-S1 destro.

Il secondo rapporto del 25 ottobre 2018 si riferisce all'infiltrazione

periradicolare L5 destra che è stata eseguita il 25 settembre 2018 presso il

Centro per la terapia del dolore a __________.

Il terzo referto (13 dicembre 2018) concerne la visita

specialistica che l'assicurato ha avuto il giorno precedente presso l'ambulatorio

di ortopedia __________, in cui è stata posta la diagnosi di sindrome dolorosa

lombare refrattaria alle terapie, osteocondrosi erosiva L2-L3 e stato dopo

infiltrazione periradicolare L5 senza beneficio terapeutico. Secondo gli ortopedici,

dovevano essere assolutamente esaurite tutte le possibilità conservative.

Eventualmente, se si fosse riacerbato in modo acuto, si poteva ancora una volta

effettuare un'infiltrazione del segmento L2/L3 indirizzandola alle faccette e

intervenire con distribuzione epidurale localmente dove era il problema. Nel

caso in cui l'assicurato avesse continuato a soffrire, avrebbero proposto un

X-LIF con ingresso laterale. Gli specialisti hanno certificato l'inabilità

lavorativa del 100% fino al 14 gennaio 2019.

Analizzati tutti i certificati medici raccolti, nel suo rapporto

finale del 15 marzo 2019 (doc. 42) il dr. med. __________ ha precisato la

diagnosi ponendo una "Persistente

sintomatologia algica lombare senza neurologia con/su" e ha

ripreso le diagnosi evidenziate dalla RMI e dai medici ortopedici

dell'ambulatorio di __________.

Su tale base, ha ritenuto che se nell'attività abituale l'assicurato

era inabile al 100% dal 4 giugno 2018, da quel giorno egli era però inabile al

20% in attività adeguate, da intendere sia come riduzione del rendimento sia

della presenza durante il giorno.

Quali limitazioni il medico SMR ha indicato che il carico massimo

trasportabile era di 5kg e che sia la necessità di alternare la posizione sia

di effettuare pause supplementari erano incluse.

Inoltre, un'attività di tipo sedentario in ambito amministrativo,

che fosse pienamente rispettosa dei limiti indicati, era da considerare

adeguata.

Sentito il consulente in integrazione professionale che il 25

giugno 2019 (doc. 56) ha valutato il caso dal profilo economico, con progetto

di decisione del 26 giugno 2019 (doc. 57) l'Ufficio AI ha rifiutato il riconoscimento

di prestazioni (rendita di invalidità e ulteriori provvedimenti professionali)

stante un grado di invalidità complessivo del 16,50% (14% per la parte

salariata + 2,50% per la parte casalinga).

Alle sue osservazioni l'assicurato ha allegato il certificato

medico del 29 agosto 2019 (doc. 65) del dr. med. __________, il quale, dopo

avere visionato l'intero incarto dell'amministrazione, "A grande sorpresa ho trovato solo alla pagina 73 delle

annotazioni di un medico dell'AI Dr. med. __________ il quale sottolinea che

manca la documentazione medica; questo non è corretto perché la pagina 88 e 89

riporta il rapporto del Centro del dolore __________. Dopodiché ha menzionato

tre diagnosi a suo parere non codificate.".

Il medico curante ha poi affermato che dal profilo internistico il

suo paziente andava ritenuto "assolutamente

inabile nella misura completa malgrado varie terapie fin adesso intraprese.

Consiglio vivamente di inoltrare il ricorso contro la decisione dell'AI

basandomi sul certificato del Centro del dolore nonché sul rapporto del Dr. __________.".

In conclusione, egli "Non

riesco a capire perché non è stata richiesta alcuna valutazione

neurologica/reumatologica o neurortopedica? Prima di rifiutare il caso bisogna

essere sicuri al 100% e senza nessuna perizia è impossibile. (…)".

Nelle annotazioni del 5 settembre 2019 (doc. 67) il dr. med. __________

ha riesaminato interamente la situazione dell'assicurato riassumendo i

certificati medici del 5 settembre (e non giugno) 2018 e del 7 gennaio 2019 del

dr. med. __________, ricordando poi le sue osservazioni dell'11 gennaio 2019

con cui aveva chiesto all'amministrazione di raccogliere ulteriore

documentazione medica.

Nell'analizzare il questionario medico compilato il 19 febbraio

2019 dal medico curante, il dr. med. __________ ha criticato l'assenza di un

esame fisico obiettivo che attestasse le importanti limitazioni funzionali all'origine

dell'incapacità lavorativa totale dell'assicurato. Inoltre, ha rilevato che

alla domanda sulla terapia medica in atto, il curante ha risposto in modo

generico che, al bisogno, l'interessato assumeva antidolorifici e fisioterapia.

Non essendo poi stato menzionato il tipo di farmacoterapia e la

posologia, a dire del medico SMR non v'era una terapia farmacologica articolata,

fissa, che rendesse l'idea di una sintomatologia algica tanto importante come

sostenuto.

Anche per quanto concerne l'accenno a un intervento di

stabilizzazione non emergeva, dagli atti, un'indicazione specialistica

imperativa. Pertanto, secondo il Servizio Medico Regionale, quando l'intervento

sarà effettuato la situazione dell'assicurato sarà valutata di nuovo.

Il dr. __________ ha infine osservato che l'inabilità lavorativa certificata

era totale, però l'assicurato era idoneo alla guida.

L'SMR ha poi analizzato il referto del Centro di terapia del

dolore del 25 ottobre 2018, rilevando come non vi sia traccia della visita di

controllo dopo un mese che la curante aveva predisposto e che nemmeno si è a

conoscenza dell'esito dell'infiltrazione.

Esposte le conclusioni del referto del 29 giugno 2018 relativo

alla risonanza magnetica, il medico SMR ha osservato come le alterazioni

descritte siano molto comuni nella gran parte della popolazione di sesso

maschile nella fascia di età dell'assicurato.

Inoltre, egli non presentava alcuna focalità erniaria, ma solo

protrusioni discali, una soltanto con minimo contatto con la radice L5

omolaterale. Pertanto, il medico ha affermato che "pur considerando che l'assicurato in oggetto non è

affetto da ernia discale, occorre ricordare che la sua origine si correla più

all'assenza di pratica sportiva, alla sedentarietà, alla guida di veicoli per

più di cinque ore al giorno, alla bronchite cronica, al sollevamento di pesi

associato a torsione del tronco, che allo stress meccanico, reiterato, da

carichi importanti. In effetti, i carichi sono maggiormente responsabili di

osteofitosi vertebrale." (pag. 3).

Al riguardo, il dr. med. __________ ha citato della letteratura

scientifica sulle patologie discali, secondo cui tali disfunzioni sono diffuse

anche nella popolazione sana e la maggior parte dei pazienti migliorerà

indipendentemente dal tipo di trattamento. Inoltre, il riposo a letto non porta

particolari vantaggi rispetto al continuare ad esercitare le attività quotidiane.

Ricordata la sua presa di posizione del 15 marzo 2019 sulla

incapacità lavorativa dell'interessato del 20% rispettosa di taluni limiti,

egli ha concluso che "Rispetto a quanto

attestato dal medico curante, in assenza di un esame obiettivo specifico in

grado di dimostrare limitazioni funzionali più importanti di quelle valutate in

ambito SMR, in assenza di complicanze neurologiche, in assenza di chirurgia, in

assenza di procedure antalgiche invasive come la pompa intratecale di

Ziconotide o l'impianto di un elettrostimolatore spinale, considerando che l'assicurato

è abile alla guida, i limiti sopra riportati sono ampiamente rispettosi del suo

stato di salute." (pag. 5).

Il 10 settembre 2019 (doc. A) l'Ufficio AI ha emesso

la decisione impugnata, con cui ha confermato il rifiuto a una rendita AI.

Con il ricorso l'assicurato ha prodotto sia i

quesiti che il 2 settembre 2019 (doc. C) l'assicuratore malattia per perdita di

guadagno ha sottoposto al suo psichiatra sia le risposte che il dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, ha fornito il 10 settembre 2019 (doc. D).

Lo specialista ha indicato di avere in cura il

ricorrente dal 2 settembre 2019 (risposta n. 1) e nell'esporre l'anamnesi ha

ricordato che nel 2016 l'assicurato è caduto mentre passeggiava in montagna e

da allora ha avuto forti dolori alla schiena, ma ha continuato a lavorare anche

se stava male e doveva assumere antidolorifici, finché nel giugno 2018 è stata

certificata l'inabilità lavorativa totale dal medico curante e ha interrotto il

lavoro. Da un anno l'umore era deflesso, l'interessato non riusciva a fare

sport, solo un po' di nuoto, era molto ritirato in casa, aveva pochi contatti

sociali, guardava la televisione, ogni tanto leggeva. Egli lamentava anedonia,

faceva un bilancio fallimentare della sua vita, che era priva di senso,

lamentava importanti disturbi del sonno con incubi. La quota d'ansia era da

modica a elevata, ogni tanto si sentiva irritabile. Ha segnalato dolori al

rachide fluttuanti, non assumeva antidolorifici in modo regolare (Sirdalud lo

aiutava a rilassare i muscoli e a dormire meglio). I farmaci prescritti dal

curante non avevano benefici né sull'umore né sul sonno (risposta n. 2). Nell'indicare

come si manifestavano i sintomi, lo psichiatra ha in particolare descritto uno

sguardo triste, trasparivano lievi deficit di attenzione e concentrazione, non

erano emersi disturbi del corso del pensiero, il discorso era coerente. L'assicurato

ha descritto degli episodi depressivi presenti dall'età di 30 anni mai trattati

e un episodio grave da diversi mesi, anche a causa della lunga inabilità

lavorativa del 100%. L'umore era chiaramente deflesso, l'affettività

appiattita, erano presenti sporadici pensieri di morte, ma ha negato con

convinzione franchi pensieri suicidali.

La consapevolezza della malattia era sufficiente, l'esame

della realtà fragile per via del grave stato depressivo (risposta n. 3). La

diagnosi posta era di disturbo depressivo ricorrente, episodio grave senza

sintomi psicotici in atto (ICD-10; F33.2) (risposta n. 4), perciò il dr. med. __________

ha certificato un'inabilità lavorativa del 100% dal 2 settembre 2019 in

qualsiasi attività (risposte n. 5 e n. 6). Per lo specialista, era difficile a

quel momento prevedere quale sarebbe stata la risposta alla terapia

antidepressiva che era in fase di titolazione. A medio-lungo termine prevedeva

un aumento della capacità lavorativa, visto che in passato l'assicurato ha

avuto fasi di remissioni (risposta n. 7). I trattamenti in corso contemplavano

colloqui di sostegno e farmacoterapia con Trittico 50mg/die e Duloxetin

60mg/die (risposta n. 8). Queste terapie erano appena iniziate, perciò non

avevano ancora dato dei risultati (risposta n. 9), ritenendo egli opportuno

proseguire con le cure del caso (risposta n. 10) e rilevando che se vi fosse

stata una risposta alla terapia antidepressiva era possibile aumentare la

capacità lavorativa (risposta n. 11).

Il 21 ottobre 2019 (doc. IV/1) il dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, attivo in seno al Servizio Medico Regionale, si

è espresso come segue:

" Ho preso visione di un certificato del Dr. __________ del 10.09.2019

rispettivamente di due schemi terapeutici dello stesso specialista con data

10.09.2019 e 01.10.2019. Si tratta del primo certificato specialistico

psichiatrico in un assicurato noto per problematica somatica.

Appare verosimile che il certificato si basi su due

visite il 2 rispettivamente il 10 settembre ed enuncia affermazioni soggettive

dell'assicurato sulla preesistenza di episodi depressivi in passato di cui non

esiste alcun riferimento né oggettivo né di transenna nei precedenti

certificati medici pervenuti all'UAI.

Anche il trattamento prescritto con medicamenti ai dosaggi

minimi efficaci - unica differenza, l'assenza del Circadin (melatonina) nello

schema più recente - non permette di oggettivare di per sé un episodio

depressivo grave nell'ambito di una depressione ricorrente, condizione, ripeto,

di cui non si ha traccia in alcun modo nell'insieme della documentazione

pregressa in dossier.

In conclusione, la certificazione del Dr. __________

non oggettiva una psicopatologia maggiore di lunga durata né da essa emergono

limitazioni aggiuntive di origine psichica in qualunque attività lavorativa

rispetto a quanto in precedenza accertato in sede SMR.

Le precedenti prese di posizione SMR sono dunque

confermate.

In assenza di ulteriore documentazione somatica, la

presa di posizione psichiatrica è conclusiva.".

Pendente causa l'insorgente ha prodotto il rapporto

medico allestito il 10 ottobre 2019 (doc. F) dal dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, che quel giorno ha avuto un colloquio con l'assicurato

su mandato dell'assicuratore malattia per perdita di guadagno.

Dopo avere precisato che lo psichiatra curante non

aveva posto una diagnosi, lo specialista ha risposto ai quesiti che gli sono

stati sottoposti indicando i disturbi soggettivi lamentati (pensieri sull'inutilità

della vita, l'assicurato si deve sforzare per alzarsi alla mattina, mangia

poco, perdita del piacere, il sonno migliorava) e le constatazioni oggettive

(capacità di gioia quasi assente, circuiti di pensieri, diminuzione dell'iniziativa,

diminuzione dell'appetito, marcati disturbi del sonno, umore depresso, passivi

pensieri suicidali, ma chiaramente distanti dalla loro attuazione e in grado di

essere evitati).

Quale diagnosi che giustificava una totale inabilità

lavorativa il dr. __________ ha indicato un disturbo depressivo recidivante,

attuale episodio grave, senza sintomi psicotici (ICD-10; F33.2).

Nel rispondere alla domanda n. 4 sull'incapacità

lavorativa nella precedente attività dell'assicurato, lo psichiatra l'ha

fissata nel 100% dal 10 ottobre 2019 fino al 29 gennaio 2020, ritenendo che dal

30 gennaio 2020 la capacità lavorativa sarebbe stata piena. L'assicurato ha dichiarato

che con il trattamento antidepressivo assunto da 3-4 settimane (Trittico Retard

e Duloxetin) aveva già sperimentato un effetto leggermente migliorante. Il

medico fiduciario dell'assicuratore malattia ha spiegato che per gruppi di persone

comparabili per quanto riguarda sesso, età e disturbo, il periodo specificato

corrisponde al decorso statisticamente medio fino alla remissione. Si applica a

condizione che non sia necessario alcun cambiamento dopo che il trattamento

psicofarmacologico stabilito è pienamente efficace. Questa valutazione è

possibile solo dopo 4-6 settimane di utilizzo degli antidepressivi, quindi è

necessario attendere altre 1-2 settimane. Se si deve aumentare il dosaggio, o

un antidepressivo deve essere modificato a causa dell'effetto complessivo

insufficiente, il tempo necessario per la remissione si prolunga di

conseguenza. Al termine dei 4 mesi sarà possibile ritornare a lavorare a tempo

parziale. A quale percentuale e a partire da quando non è possibile prevederlo

nel caso concreto a causa della grave sintomatologia.

Alla domanda n. 5 a sapere se l'assicurato potrà

lavorare in un'attività adatta, l'esperto ha risposto negativamente, precisando

che i disturbi attuali e il loro decorso erano indipendenti da qualsiasi

attività lavorativa.

La domanda n. 7 chiedeva se con un trattamento

medico era possibile ridurre l'incapacità lavorativa rispettivamente

raggiungere una piena abilità lavorativa e lo psichiatra ha risposto di no. A

suo avviso, il trattamento psichiatrico attuale non poteva essere ottimizzato,

nel senso che il trattamento ottimale era già stato instaurato.

L'indomani, il dr. med. __________ ha certificato l'inabilità

totale del ricorrente dal 13 ottobre al 30 novembre 2019 (doc.G) e il 23

ottobre 2019 (doc. H) il dr. med. __________ ha modificato lo schema

terapeutico aggiungendo un antipsicotico.

2.6. Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125

V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133

consid. 2 pag. 134; 114 V 310

consid. 3c pag. 314; 105 V 156

consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito

al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie,

valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986 pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24 agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

Considerandi

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration

et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par

le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité

de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel."

(…).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal

giudice, ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion

entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent

de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de

rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;

SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25

mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration

ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert."

(…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7

Va ancora rilevato che affinché

un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve

adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D.

Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti

dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la

nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo,

“Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista

in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V

49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,

Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999

pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e

deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.

L'esperto deve poi esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve

ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti

e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione

rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra

le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il

fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come

pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale

intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

Inoltre, per quanto riguarda in particolare l'invalidità

cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo

al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321,

324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre

1998.

consid. 3b; Locher/Gächter,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30

giugno 2004 al consid. 3.2 l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:

" (…) Tra i

danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non

sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non

costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni

della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di

buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere

apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in

quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute

mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,

tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere

quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza

di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è

quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102.

V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF

127.

V 298 consid. 4c in fine). (…)".

Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro

per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre

1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182

consid. 2a con riferimenti).

Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute

psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in

psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid.

4). (…)”.

Con DTF 130 V 352 la nostra Massima Istanza ha precisato i criteri

per potere concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4)

provoca un'incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, Le perizie nelle

assicurazioni sociali, op. cit., pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V

49, il Tribunale federale, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto

invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa

della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si

devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo

di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività

risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un

danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.

Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra

i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato

afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago;

l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato

sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di

subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto

psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein,

Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre

affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull'ipersonnia, nella quale l'Alta

Corte si è così pronunciata:

" (…)

4.2

Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45.

S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136.

V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)".

Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V

281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi

(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di

lavoro deve essere valutata nell'ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso

particolare e senza risultati predefiniti. In particolare, la presunzione

secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno

sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF 143 V

418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura

probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti,

secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona

interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere

applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi

(DTF 143 V 409), ma anche per tutte

le malattie psichiche (DTF 143 V 418).

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra

le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9

marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre

2016.

consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti

potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza

alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con

il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non

vale più in maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche,

la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare,

sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un'incapacità

lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere

ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve

ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento

delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata

(cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

2.8

Nel caso di

specie, nell'ottobre 2018 l'assicurato ha chiesto all'Ufficio assicurazione

invalidità di beneficiare di prestazioni a causa dei disturbi alla schiena che dal

4.

giugno 2018 avevano reso impossibile continuare a svolgere un'attività

lucrativa.

Raccolta la documentazione medica presso l'assicuratore

malattia per perdita di guadagno, il dr. med. __________ del Servizio Medico

Regionale ha ritenuto che non v'era alcuna presa a carico specialistica,

neurochirurgica o altro, perciò è stato interpellato il medico curante, dr.

med. __________, il quale ha prodotto tre referti medici che secondo l'SMR

portavano ad una incapacità lavorativa somatica del 20% in attività adeguate di

tipo sedentario, in ambiente amministrativo e rispettose dei limiti funzionali

indicati (peso massimo di 5kg, alternanza della postura e pause supplementari),

mentre nella sua precedente attività lucrativa l'assicurato non era più abile a

causa della persistente sintomatologia algica lombare senza neurologia.

Con le osservazioni al progetto di decisione con cui

l'Ufficio AI ha rifiutato una rendita di invalidità, il medico curante ha

ribadito che l'assicurato era totalmente inabile al lavoro malgrado le varie

terapie intraprese. A suo dire, tanto il certificato del Centro per la terapia

del dolore quanto quello allestito dall'ambulatorio di ortopedia __________

dovevano essere sufficienti per corroborare la sua posizione.

Per quanto concerne l'aspetto somatico, il

dr. med. __________ ha esaminato nel dettaglio questi referti, concludendo il 5

settembre 2019 che non v'era un esame obiettivo specifico in grado di

dimostrare delle limitazioni funzionali più importanti di quelle che egli aveva

riscontrato sei mesi prima. Infatti, questi certificati non attestavano

complicanze neurologiche, né interventi chirurgici e nemmeno procedure

antalgiche invasive, considerando che il medico curante ne aveva attestato l'idoneità

alla guida.

La scrivente Corte concorda con il Servizio Medico

Regionale nell'evidenziare che non è noto l'esito dell'infiltrazione che è

stata eseguita il 25 settembre 2018, malgrado la stessa dr.ssa med. __________

del Centro per la terapia del dolore abbia indicato il 25 ottobre 2018, quando

ha redatto il referto, che avrebbe rivisto il paziente dopo un mese per la

valutazione del risultato.

Inoltre, è proprio il dr. med. __________ nominato dal dr. med. __________ che, nel rapporto del 13 dicembre

2018, ha indicato che "Wir

denken hier, dass absolut alle konservativen Möglichkeiten auszuschöpfen sind." (doc. 34) e che, eventualmente, se si fosse ripresentata una

acuta esacerbazione, "könnte

auch noch einmal auf dem Segment L2/L3 infiltriert werden, hier würden wir

vorschlagen die Facettengelenke zu adressieren und so mit epiduraler Verteilung

lokal, dort wo auch das Problem ist, zu therapieren.". È solo se "Sollte der Patient weiter leiden und der Leidensdruck ausreichend gross

sein, so könnten wir uns ebenso ein X-LIF als stand-alone vom laterale Zugang

vorstellen. In diesem Fall würde sich der Patient nochmals telefonisch mit uns

in Verbindung setzen." (doc. 34).

Nemmeno il dr. med. __________ ha quindi descritto un quadro

clinico catastrofico.

Alla luce di queste considerazioni, e in assenza di un certificato

medico che affermi il contrario, fino all'emanazione della decisione impugnata l'assicurato

non è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla schiena. Pertanto, sulla

base dei soli atti a disposizione, non è possibile sostenere che il suo stato

di salute fosse peggiore di quello valutato dal Servizio Medico Regionale. Il

dr. med. __________ ha infatti ben spiegato il 5 settembre 2019 che le

discopatie riscontrate dalla risonanza magnetica sono molto comuni nella

maggior parte della popolazione maschile dell'età del ricorrente. Inoltre,

benché egli non fosse affetto da ernia discale, il medico ha evidenziato che è

una patologia che è diffusa anche nella popolazione sana. L'SMR ha rilevato che

anche per quanto concerne la terapia farmacologica indicata dal dr. med. __________,

la stessa, a base di antidolorifici al bisogno - e di fisioterapia al

bisogno -, non configurava dunque una terapia farmacologica articolata e

neppure fissa, che avrebbe invece denotato la presenza di una sintomatologia

algica particolarmente importante come sostenuto dal curante.

Questa analisi non è stata contraddetta dal ricorrente sulla base

di certificati medici, ma solo adducendo motivi di carattere soggettivo. Infatti,

altri certificati medici a comprova di un'inabilità lavorativa del 100% dal

profilo somatico in qualsiasi attività lucrativa non ve ne sono.

Tuttavia, un dissenso puramente soggettivo nei confronti della

valutazione medica del dr. med. __________ non è sufficiente per contrastare le

conclusioni che dal 4 giugno 2018 egli risulta inabile al 100% nella sua

attività di agente di sicurezza, ma abile all'80% in altre attività adeguate

fermo restando determinati limiti funzionali che l'SMR ha indicato nel suo

rapporto finale.

Occorre infatti evidenziare che il principio inquisitorio che

regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è

incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di

collaborare, perciò quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione

della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi

- segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non

è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione

l'onere di determinare le condizioni di salute dell'assicurato attuando un

nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici - magari

addirittura in possesso dell'interessato medesimo -, quando alla base della

lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo

riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime, STCA

32.2019.177

del 2 giugno 2020; STCA 32.2019.60 del 3 marzo 2020; STCA

32.2018.78

del 14 aprile 2019; STCA 32.2017.211 del 25 ottobre 2018; STCA

32.2017.174

del 18 luglio 2018; STCA 32.2017.136 del 12 marzo 2018; STCA

32.2017.132

del 26 febbraio 2018; 32.2017.77 del 12 dicembre 2017; STCA

32.2017.70

del 9 novembre 2017; STCA 32.2017.62 del 26 ottobre 2017; STCA

32.2017.6

del 4 luglio 2017; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata dalla

STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA

32.2007.207

del 9 giugno 2008).

Da quanto precede discende che le conclusioni tratte dal Servizio

Medico Regionale nel suo rapporto finale del 15 marzo 2019, ribadite nelle

annotazioni del 5 settembre 2019, sono convincenti e vanno perciò fatte proprie

da questo Tribunale, non essendo state sufficientemente contestate dal

ricorrente, che non ha suffragato la sua tesi con dei validi certificati medici

che attestano una situazione clinica peggiore, ma che si è limitato ad

osservare come il suo stato fisico gli impedisca di svolgere una qualsiasi

attività lavorativa.

In presenza di queste chiare e dettagliante spiegazioni, il TCA si

allinea con serenità alle conclusioni tratte dal medico del Servizio Medico

Regionale, il quale ha dunque esaminato attentamente le condizioni di salute

dell'assicurato dal profilo somatico, vagliandone l'anamnesi, tenendo conto dei

dati soggettivi e dei riscontri oggettivi emersi dagli esami radiologici e

dalla documentazione medica raccolta e si è ben confrontato con i pareri dei

medici curanti agli atti anche alla luce della letteratura scientifica.

Di conseguenza, una nuova valutazione dello stato di salute dell'assicurato

di carattere multidisciplinare (reumatologico, neurologico, ortopedico), così

come da esso richiesta, non è dunque affatto necessaria. Infatti, per quanto

concerne il periodo in esame, si deve ritenere che la documentazione a

disposizione del TCA è chiara e sufficiente per l'evasione della presente

causa, senza che sia quindi utile l'esperimento di ulteriori accertamenti, come

l'allestimento di una perizia pluridisciplinare.

La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da esperti.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art.

29.

cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c).

Alla luce di tutte queste considerazioni, i gradi di incapacità

lavorativa determinati dal Servizio Medico Regionale (dr. med. __________)

vanno dunque posti alla base del presente giudizio, tanto nell'attività abituale

di agente di sicurezza (100%) quanto in attività adeguate (20%) con i limiti

funzionali stabiliti.

Non è data un'incapacità lavorativa maggiore.

Non v'è dunque motivo di modificare le conclusioni tratte dall'SMR,

visto che specifici, validi e più dettagliati pareri medici contrari, utili

alla determinazione del grado di capacità lavorativa, non ne sono stati

trasmessi pendente causa dal ricorrente.

2.9

Quanto all'ambito

psichiatrico, e quindi ai pareri del 10 settembre 2019 e dell'11 ottobre 2019

dello psichiatra curante dr. __________, alla presa di posizione del dr. med. __________

dell'SMR e al rapporto del 10 ottobre 2019 del dr. med. __________ interpellato

dall'assicuratore malattia perdita di guadagno, la scrivente Corte formula le

considerazioni seguenti.

Conformemente alla consolidata giurisprudenza, il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legittimità delle decisioni impugnate in base

allo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione litigiosa è stata

presa (STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009, consid. 2.2; DTF 132 V 215 consid.

3.1

, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5), quindi al 10 settembre 2019.

L'inizio della presa a carico psichiatrica dell'interessato da

parte del dr. med. __________ è avvenuta il 2 settembre 2019 e quindi in un

periodo antecedente, seppure di pochi giorni, il momento in cui il TCA si deve

porre per valutare lo stato di salute del ricorrente. Come tale, pertanto, tale

documento, così come i successivi, ma soltanto se riferiscono di una situazione

antecedente alla decisione contro cui l'assicurato ha ricorso, dovrebbe, di

principio, essere preso in considerazione ai fini del presente giudizio, che

valuta lo stato di salute del ricorrente dall'insorgenza del danno alla salute

(4 giugno 2018) fino all'emanazione della decisione impugnata (10 settembre

2019).

Tuttavia, un'eventuale inabilità lavorativa per motivi psichici non

può invece essere presa in considerazione per l'evasione del caso ora in esame.

Essa andrebbe fatta risalire, secondo la dichiarazione dello

psichiatra curante, al 2 settembre 2019 visto che, contrariamente a quanto

sostenuto dal ricorrente, non sembrerebbero esserci dei riscontri clinici di

una precedente insorgenza dovuta al licenziamento dell'assicurato

(notificatogli il 18 dicembre 2018 con effetto al 28 febbraio 2019), argomento

e causa di cui nemmeno, peraltro, il dr. med. __________ ha mai parlato.

Ad ogni modo, non occorre comunque esaminare ulteriormente questa

circostanza in questa sede.

In effetti, come recita il citato art. 28 LAI, l'assicurato ha

diritto a una rendita di invalidità se è stato inabile al lavoro in ragione di

almeno il 40% ininterrottamente per almeno un anno.

Pertanto, quand'anche si riconoscesse l'esistenza di un'inabilità

lavorativa del ricorrente dovuta a disturbi psichici, un eventuale nuovo

diritto alla rendita AI potrebbe nascere soltanto, semmai, dopo un anno di

attesa dall'insorgenza del danno e quindi, verosimilmente, dal 1° settembre

2020.

Questo aspetto potrà comunque essere valutato dall'Ufficio AI soltanto

nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni che il ricorrente, se lo

riterrà opportuno, avvierà nelle opportune sedi facendo valere un peggioramento

delle sue condizioni di salute.

2.10

Quanto alle

conseguenze economiche del danno alla salute, l'insorgente non ha contestato,

come tali, gli importi di partenza ritenuti a titolo di reddito da valido e di

reddito da invalido. Egli non si è detto unicamente d'accordo con il metodo

misto adottato dall'amministrazione.

In applicazione del metodo di raffronto proporzionale dei redditi -

di cui già si è detto al considerando 2.4 -, si deve ritenere che il grado di

invalidità, basandosi sui dati esposti dal consulente in integrazione

professionale nel suo complemento del 16 ottobre 2019 (doc. IV/2) prodotto

pendente causa, sia dello 0,55% (0,73% [grado AI stabilito raffrontando

il reddito da valido che l'assicurato avrebbe conseguito nel 2018 al 76% senza

il danno alla salute (Fr. 3'551 x 13 mesi = Fr. 46'163) con il reddito da

invalido ridotto del 20% per motivi medici e del 15% per motivi personali (Fr.

45'827,80)] x 76% [quota parte salariata]), che va arrotondato all'1%

(DTF 130 V 121), ciò che esclude l’attribuzione di una rendita d’invalidità

(cfr. art. 28 cpv. 2 LAI).

La decisione impugnata deve dunque essere confermata.

2.11

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.

-vanno poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti