32.2019.183
Retrocessione degli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti medici
19 dicembre 2019Italiano8 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.183
rg/sc
Lugano
19 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 ottobre 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’11 settembre 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che
-
per decisione 11 settembre 2019 in applicazione del metodo ordinario
(raffronto dei redditi) l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad
una mezza rendita (invalidità del 50%) dal 1. luglio 2017 al 31 dicembre 2018,
con versamento ex art. 29 cpv. 1 LAI dal 1. agosto 2018;
- contro
suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurato rappresentato da RA 1,
postulando in via principale l’attribuzione di una mezza rendita anche dopo il
31 dicembre 2018 rispettivamente dopo il 15 aprile 2019, ossia dopo l’attestato
peggioramento; in subordine chiede il rinvio degli atti all’amministrazione per
ulteriori accertamenti sullo stato di salute e sull’incapacità di lavoro/guadagno
dopo il 31 dicembre 2018 rispettivamente dopo il 15 aprile 2019;
-
con la risposta di causa l’Ufficio AI postula la retrocessione degli atti per
ulteriori accertamenti medici e ciò sulla base della presa di posizione 16 ottobre
2019 del medico SMR, il quale – dopo aver preso visione della refertazione medica
prodotta col gravame – ha annotato:
"
Vista la nuova documentazione
giunta in sede di ricorso si ritiene opportuno procedere con perizia ortopedica
al fine di definire con precisione l’incapacità lavorativa dell’assicurato nel
corso del tempo nella sua abituale professionale di cameriere rispettivamente
in altre attività adeguate al suo stato di salute (con i relativi limiti
funzionali).” (doc. IV-1);
-
richiesto dal Tribunale, l’insorgente ha comunicato di non opporsi alla
proposta formulata dall’amministrazione (cfr. VI);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015;8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un dan-no alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
con-genita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'in-validità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità con-genita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia ca-gionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo
l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è
invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%).
Secondo
il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita
intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi
almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un
quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità
con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è
portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota
a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe
potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in
cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
- se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88
a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984
p. 137);
- nel
caso concreto, sulla base dei quattro certificati medici specialistici prodotti
con il ricorso (certificato del dr. __________, chirurgo ortopedico, del 1°
ottobre 2019, doc. D; certificati del dr. __________, chirurgo ortopedico, del
5 novembre 2018, 9 gennaio e 17 maggio 2019, doc. E-G), v’è effettivamente da
ritenere che la fattispecie necessita – come osservato dal medico SMR pendente
lite – di essere ulteriormente indagata dal punto di vista ortopedico al fine
di giungere ad un affidabile giudizio circa lo stato di salute e le sue
conseguenze sulla capacità al lavoro/guadagno dell’assicurato, dopo il 31
dicembre 2018;
- in
STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre
2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti
dall’amministrazione (“Eine Rück-weisung an die IV-Stelle bleibt hingegen
möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del
27 ottobre 2011);
- nel
caso concreto, stante la necessità di completare gli accertamenti eseguiti
dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti ad essa affinché
proceda ad una valutazione peritale ortopedica come indicato in risposta di
causa. In esito a tali accertamenti, effettuate anche eventuali nuove
valutazioni economiche e ogni altra che si rendesse necessaria, dovrà essere
emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova
decisione impugnabile ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA, fermo
restando in ogni caso il diritto – risultante dagli atti all’inserto – dell’assicurato
ad una mezza rendita sino al 31 dicembre 2018;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
-
visto l'esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico
dell'Ufficio AI;
-
patrocinato in causa, l’insorgente ha diritto ad un’indennità
per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo
quantificare in fr. 1'500.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione dell’11 settembre 2019 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
Fatti
2.- Le spese di procedura
di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr.
1'500 per ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
Considerandi
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti