32.2019.184
Obbligo di restituzione di rendite per figli confermato dal TCA. Trasmissione degli atti all'Ufficio AI per esame della richiesta di condono formulata con il ricorso
4 giugno 2020Italiano8 min
buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente
Source ti.ch
Incarto
n.
Fatti
32.2019.184
rg/sc
Lugano
4 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 ottobre 2019 di
RI 1
contro
la decisione del 25 settembre 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato
in fatto ed in diritto
1.1 Per
decisione 25 settembre 2019 l’Ufficio AI ha chiesto a RI 1 la restituzione
delle rendite per il figlio __________ (fr. 678) percepite a torto nel periodo
1. luglio-30 settembre 2019, tale periodo non potendo essere considerato di
formazione ai sensi della cifra marginale 3360 DR (doc. AI 128).
1.2 Con il ricorso
in rassegna RI 1 personalmente si aggrava al TCA postulando il condono della
suddetta somma. Asserisce di aver percepito le prestazioni per il figlio in
buona fede e sottolinea come l’indebito versamento sia riconducibile ad una
negligenza dell’amministrazione. Sostiene quindi di trovarsi in una difficile
situazione finanziaria che non gli permetterebbe di far fronte al proprio
obbligo di restituzione nel caso in cui questo venisse confermato.
1.3 Con la risposta di
causa l’amministrazione chiede la reiezione del gravame e la conferma della
decisione impugnata, osservando come il ricorrente “non sollevi obiezioni
alla continuazione del diritto alla rendita per figli”. Evidenzia quindi
che “interpretando il ricorso anche quale domanda di condono (…) su tale
aspetto l’UAI potrà pronunciarsi solo al momento della crescita in giudicato
formale della decisione di restituzione”.
1.4 Con scritto 9 marzo 2020 l’insorgente ha ribadito,
producendo documentazione, la propria difficile situazione finanziaria e la
conseguente impossibilità a far fronte ai propri debiti (cfr. VI).
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7
novembre 2008).
2.2 Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni
indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve
essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in
gravi difficoltà. L’art. 4 cpv. 1 OPGA prevede che se il beneficiario era in
buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente
o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e
corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni
dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA).
Conformemente alla giurisprudenza, il termine previsto dall'art. 4 cpv. 4 OPGA
per presentare la domanda di condono è una prescrizione d'ordine, e non un
termine di perenzione (DTF 132 V 42).
È tenuto alla restituzione ogni assicurato
che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non
aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge.
A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure
Considerandi
no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è
infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di (Widmer, Die
Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,
1984, p. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del
20.
ottobre 2000).
Giusta l’art. 3 OPGA l’ammontare della restituzione è
stabilito mediante decisione (cpv. 1). Nella decisione di restituzione l’assicuratore
indica la possibilità di chiedere il condono (cpv. 2). L’assicuratore decide di
rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il
condono (cpv. 3). Per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare
una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato
formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso
tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio
2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
2.3
Nella
fattispecie
in esame
l’insorgente non ha contestato né
l’importo né i motivi alla base della richiesta di restituzione. Ha tuttavia
accennato – senza ulteriori precisazioni – a una presunta negligenza
dell’amministrazione la quale sarebbe stata a conoscenza del fatto che il
figlio __________ terminava il 30 giugno 2019 la formazione (tirocinio)
giustificante l’erogazione delle prestazioni a suo favore, e la quale non
potrebbe di conseguenza ora richiedere la restituzione delle prestazioni
versate a torto (l’insorgente sembra in effetti mettere in dubbio il carattere
indebito delle prestazioni versate allorquando fa valere la sua buona fede e la
sua precaria situazione finanziaria “nel caso dovrei restituire la somma”).
Ora, nella misura
in cui il ricorrente, rimproverando una negligenza all’amministrazione, è da
ritenere abbia manifestato la volontà di contestare la restituzione in quanto
tale, va osservato che – indipendentemente dalla fondatezza del rimprovero mosso
nei confronti dell’Ufficio AI – il motivo di un versamento indebito può anche
risiedere in un comportamento dell’amministrazione (quindi anche in una sua
negligenza), ciò che non costituisce in sé quindi circostanza idonea ad
escludere l’obbligo di restituzione (in argomento cfr. Kieser, ATSG-Kommentar,
2020, art. 25 n. 29). Giova inoltre ricordare che nel caso di versamento
indebito riconducibile ad un errore dell’autorità, il termine di perenzione di
un anno per richiedere la restituzione inizia a decorrere nel momento in cui
essa scopre o dovrebbe scoprire l’errore (Kieser, op. cit., art. 25 n. 85; nel
caso in esame detto termine risulta ampiamente rispettato). Per il resto, per
quanto riguarda gli effetti della soppressione del diritto alla prestazione e
la consecutiva richiesta di restituzione, nel caso in cui – come nella presente
fattispecie – non si tratta di questioni specifiche del diritto dell’AI
(segnatamente quelle che disciplinano la valutazione del grado d’invalidità),
la modifica della prestazione (che può essere dovuta a riconsiderazione o
revisione processuale ex art. 53 LPGA oppure anche a revisione ex art. 17 LPGA)
avviene con effetto retroattivo (ex tunc), in caso contrario la modifica della
prestazione interviene ex nunc et pro futuro (art. 85 cpv. 2 OAI) salvo in caso
di violazione dell’obbligo di informare da parte dell’assicurato (art. 88bis
cpv. 2 lett. b OAI; DTF 119 V 431, STF 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012,
9C_409/2011 del 21 novembre 2011; Pétremand, in Loi sur la partie générale des
assurances sociales, Commentaire romand, art. 25 n. 47ss).
2.4
Nel
gravame il ricorrente, come accennato, fa principalmente valere di aver
percepito in buona fede le prestazioni non dovute invocando inoltre (anche nel
successivo suo scritto; cfr. VI) la sua difficile situazione finanziaria, la
quale non gli permetterebbe di far fronte alla restituzione dell’importo di fr.
678.
L’esame
della buona fede concerne, però, la procedura di condono, essendo la stessa uno
dei presupposti per poterne beneficiare (art. 25 cpv. 1 LPGA: “(…) la
restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà”; art. 4 cpv. 1 OPGA: “Se il
beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore
rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni
indebitamente concesse”).
Dovendo
essere presentata all’autorità amministrativa che ha ordinato la
restituzione (Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, art. 25 n. 37, p. 39; art. 3
OPGA), la richiesta di condono formulata dinanzi allo scrivente Tribunale deve
essere dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi all’Ufficio AI affinché,
una volta cresciuta in giudicato la presente sentenza, decida in merito a tale
richiesta (art. 25 cpv. 1 LPGA).
2.5
Secondo l’art. 69
cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.
e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 200 sono poste
a carico dell’assicurato ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui ricevibile il ricorso è
respinto e gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché decida in
merito alla domanda di condono.
2. Le spese di fr. 200 sono poste a carico del
ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali
possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti