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Decisione

32.2019.184

Obbligo di restituzione di rendite per figli confermato dal TCA. Trasmissione degli atti all'Ufficio AI per esame della richiesta di condono formulata con il ricorso

4 giugno 2020Italiano8 min

buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente

Source ti.ch

Incarto

n.

Fatti

32.2019.184

rg/sc

Lugano

4 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 ottobre 2019 di

RI 1

contro

la decisione del 25 settembre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato

in fatto ed in diritto

1.1 Per

decisione 25 settembre 2019 l’Ufficio AI ha chiesto a RI 1 la restituzione

delle rendite per il figlio __________ (fr. 678) percepite a torto nel periodo

1. luglio-30 settembre 2019, tale periodo non potendo essere considerato di

formazione ai sensi della cifra marginale 3360 DR (doc. AI 128).

1.2 Con il ricorso

in rassegna RI 1 personalmente si aggrava al TCA postulando il condono della

suddetta somma. Asserisce di aver percepito le prestazioni per il figlio in

buona fede e sottolinea come l’indebito versamento sia riconducibile ad una

negligenza dell’amministrazione. Sostiene quindi di trovarsi in una difficile

situazione finanziaria che non gli permetterebbe di far fronte al proprio

obbligo di restituzione nel caso in cui questo venisse confermato.

1.3 Con la risposta di

causa l’amministrazione chiede la reiezione del gravame e la conferma della

decisione impugnata, osservando come il ricorrente “non sollevi obiezioni

alla continuazione del diritto alla rendita per figli”. Evidenzia quindi

che “interpretando il ricorso anche quale domanda di condono (…) su tale

aspetto l’UAI potrà pronunciarsi solo al momento della crescita in giudicato

formale della decisione di restituzione”.

1.4 Con scritto 9 marzo 2020 l’insorgente ha ribadito,

producendo documentazione, la propria difficile situazione finanziaria e la

conseguente impossibilità a far fronte ai propri debiti (cfr. VI).

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7

novembre 2008).

2.2 Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni

indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve

essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in

gravi difficoltà. L’art. 4 cpv. 1 OPGA prevede che se il beneficiario era in

buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente

o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e

corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni

dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA).

Conformemente alla giurisprudenza, il termine previsto dall'art. 4 cpv. 4 OPGA

per presentare la domanda di condono è una prescrizione d'ordine, e non un

termine di perenzione (DTF 132 V 42).

È tenuto alla restituzione ogni assicurato

che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non

aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge.

A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure

Considerandi

no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è

infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di (Widmer, Die

Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,

1984, p. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del

20.

ottobre 2000).

Giusta l’art. 3 OPGA l’ammontare della restituzione è

stabilito mediante decisione (cpv. 1). Nella decisione di restituzione l’assicuratore

indica la possibilità di chiedere il condono (cpv. 2). L’assicuratore decide di

rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il

condono (cpv. 3). Per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare

una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato

formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso

tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio

2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

2.3

Nella

fattispecie

in esame

l’insorgente non ha contestato né

l’importo né i motivi alla base della richiesta di restituzione. Ha tuttavia

accennato – senza ulteriori precisazioni – a una presunta negligenza

dell’amministrazione la quale sarebbe stata a conoscenza del fatto che il

figlio __________ terminava il 30 giugno 2019 la formazione (tirocinio)

giustificante l’erogazione delle prestazioni a suo favore, e la quale non

potrebbe di conseguenza ora richiedere la restituzione delle prestazioni

versate a torto (l’insorgente sembra in effetti mettere in dubbio il carattere

indebito delle prestazioni versate allorquando fa valere la sua buona fede e la

sua precaria situazione finanziaria “nel caso dovrei restituire la somma”).

Ora, nella misura

in cui il ricorrente, rimproverando una negligenza all’amministrazione, è da

ritenere abbia manifestato la volontà di contestare la restituzione in quanto

tale, va osservato che – indipendentemente dalla fondatezza del rimprovero mosso

nei confronti dell’Ufficio AI – il motivo di un versamento indebito può anche

risiedere in un comportamento dell’amministrazione (quindi anche in una sua

negligenza), ciò che non costituisce in sé quindi circostanza idonea ad

escludere l’obbligo di restituzione (in argomento cfr. Kieser, ATSG-Kommentar,

2020, art. 25 n. 29). Giova inoltre ricordare che nel caso di versamento

indebito riconducibile ad un errore dell’autorità, il termine di perenzione di

un anno per richiedere la restituzione inizia a decorrere nel momento in cui

essa scopre o dovrebbe scoprire l’errore (Kieser, op. cit., art. 25 n. 85; nel

caso in esame detto termine risulta ampiamente rispettato). Per il resto, per

quanto riguarda gli effetti della soppressione del diritto alla prestazione e

la consecutiva richiesta di restituzione, nel caso in cui – come nella presente

fattispecie – non si tratta di questioni specifiche del diritto dell’AI

(segnatamente quelle che disciplinano la valutazione del grado d’invalidità),

la modifica della prestazione (che può essere dovuta a riconsiderazione o

revisione processuale ex art. 53 LPGA oppure anche a revisione ex art. 17 LPGA)

avviene con effetto retroattivo (ex tunc), in caso contrario la modifica della

prestazione interviene ex nunc et pro futuro (art. 85 cpv. 2 OAI) salvo in caso

di violazione dell’obbligo di informare da parte dell’assicurato (art. 88bis

cpv. 2 lett. b OAI; DTF 119 V 431, STF 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012,

9C_409/2011 del 21 novembre 2011; Pétremand, in Loi sur la partie générale des

assurances sociales, Commentaire romand, art. 25 n. 47ss).

2.4

Nel

gravame il ricorrente, come accennato, fa principalmente valere di aver

percepito in buona fede le prestazioni non dovute invocando inoltre (anche nel

successivo suo scritto; cfr. VI) la sua difficile situazione finanziaria, la

quale non gli permetterebbe di far fronte alla restituzione dell’importo di fr.

678.

L’esame

della buona fede concerne, però, la procedura di condono, essendo la stessa uno

dei presupposti per poterne beneficiare (art. 25 cpv. 1 LPGA: “(…) la

restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà”; art. 4 cpv. 1 OPGA: “Se il

beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore

rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni

indebitamente concesse”).

Dovendo

essere presentata all’autorità amministrativa che ha ordinato la

restituzione (Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, art. 25 n. 37, p. 39; art. 3

OPGA), la richiesta di condono formulata dinanzi allo scrivente Tribunale deve

essere dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi all’Ufficio AI affinché,

una volta cresciuta in giudicato la presente sentenza, decida in merito a tale

richiesta (art. 25 cpv. 1 LPGA).

2.5

Secondo l’art. 69

cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 200 sono poste

a carico dell’assicurato ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui ricevibile il ricorso è

respinto e gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché decida in

merito alla domanda di condono.

2. Le spese di fr. 200 sono poste a carico del

ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i quali

possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti