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Decisione

32.2019.187

Ergoterapista indipendente. Caduta da cavallo: paraplegia completa. Rendita limitata. Valutazione SMR non è sufficiente. Rinvio atti per ulteriori accertamenti medici (valutazione specialistica in ambito neurologico, neuro-urologico e psichiatrico). Lavoratrice a tempo pieno

13 luglio 2020Italiano57 min

consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante

Source ti.ch

__________Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.187

PC/DC/sc

Lugano

13 luglio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 ottobre 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 26 settembre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata il __________ 1980,

attiva quale ergoterapista indipendente a tempo pieno dal 1° settembre 2007, in

data 21 ottobre / 4 novembre 2008 ha presentato una domanda volta

all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, indicando di essere affetta da “paraplegia

completa” dal “13 settembre 2008” a causa di una caduta da cavallo

(pag. 4-12, 15 e 19 incarto AI).

1.2. Dopo avere esperito gli

accertamenti medici ed economici del caso - e, in particolare, dopo avere

acquisito agli atti, il rapporto medico del 4 giugno 2010 del medico SMR, dr.

med. __________ (giusta il quale l’assicurata era inabile al lavoro in

qualsiasi attività lavorativa - abituale e adeguata - al 100% dal 13 settembre

2008 e al 50% dal 1° gennaio 2010, in quanto affetta da “Paraplegia

sensomotoria incompleta in seguito a decantazione il 13.9.2008”; pag.

251-253 incarto AI) - l’UAI, con decisione del 3 novembre 2010 (pag. 280-290

incarto AI), ha riconosciuto a RI 1 una rendita intera di invalidità (grado di

invalidità del 100%) dal 1° settembre 2009 (alla scadenza dell'anno di attesa

ex art. 28 LAI) ridotta a mezza rendita di invalidità dal 1° aprile 2010 (trascorsi

3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute a partire dal 1° gennaio

2010 ex art. 88a cpv. 1 OAI), stabilendo un grado di invalidità del 50%, in

applicazione del metodo del raffronto percentuale dei redditi (“Prozentvergleich”).

1.3. Nel corso del 2012 l’amministrazione

ha avviato una revisione d’ufficio ex art. 17 LPGA (pag. 294 e 314 incarto AI).

In tale occasione è emerso

che l’assicurata aveva nel frattempo iniziato un’attività di docente dipendente

al 20%, ovvero circa 6.25 ore alla settimana, presso la Scuola __________ di __________

(pag. 301-305, 315-321 e 341 incarto AI).

Dopo avere esperito gli

accertamenti medici ed economici del caso - in particolare, dopo avere acquisito

agli atti, l’annotazione del 12 settembre 2012 del medico SMR, dr. med. __________

(pag. 331 incarto AI), il rapporto del 22 aprile 2013 dell’inchiesta per

attività professionale indipendente del 6 marzo 2013 (pag. 340-351 incarto AI)

e l’annotazione del 23 aprile 2013 del medico SMR, dr. med. __________ (pag.

352 incarto AI) - l’UAI con decisione del 4 giugno 2013 (pag. 423-425 incarto

AI; preavvisata il 25 aprile 2013: pag. 353-355 incarto AI), ha soppresso la

rendita, stabilendo - in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei

redditi - un grado di invalidità nullo (a fronte di un reddito “da valida” di

fr. 83'743.- e “da invalida” di fr. 101'669.-, di cui fr. 69'990.- quale

provento dall’attività di ergoterapista indipendente e fr. 31'679.- quale

provento dall’attività di docente dipendente).

Il reddito “da valida” di

fr. 83'743.- è stato determinato sulla base della TA1 2010, divisione 86

(attività dei servizi sanitari), livello di qualifica 2 (lavoro indipendente e

molto qualificato), settore femminile, aggiornato al 2011 (pag. 345 e 424

incarto AI).

Questa decisione è

cresciuta, incontestata, in giudicato.

Il 23 luglio 2013 è nato

il figlio __________ (pag. 470 incarto AI).

1.4. Il 2 marzo 2017 il medico del

__________, dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina interna, ha

inoltrato all’UAI il formulario di notifica per adulti - rilevamento tempestivo

- in quanto l’assicurata - divenuta nel frattempo attiva quale docente della Scuola

__________ di __________ in misura del 36% - era inabile al lavoro al 100% dal

17 giugno 2016 e al 50% dal 30 giugno 2016 e continua (pag. 464-466 e 550 incarto

AI).

1.5. Su richiesta dell’8 marzo

2017 dell’UAI (pag. 467 incarto AI), in data 10 marzo 2017 RI 1 - ergoterapista

indipendente in misura del 30/40% e __________ in misura del 36%, in malattia

da metà giugno 2016 - ha presentato una nuova domanda volta all’ottenimento di

prestazioni AI per adulti, indicando di essere affetta da “paraplegia; complicazione

e aumento del dolore dal 2008” dal “Settembre 2008” a causa di una

caduta da cavallo occorsale il 13 settembre 2008 (pag. 468-475 incarto AI).

1.6. L’UAI ha esperito gli

accertamenti medici ed economici del caso, in particolare, acquisendo agli atti

il rapporto finale del 14 maggio 2018 del medico SMR, __________ (pag. 582-584

incarto AI) e il rapporto del 18 dicembre 2018 dell’inchiesta per attività

professionale indipendente del 10 dicembre 2018 (pag. 637-644 incarto AI), l’annotazione

del 9 gennaio 2019 della giurista dell’UAI, avv. __________ (pag. 649-650

incarto AI), l’annota-zione del 30 gennaio 2019 del medico SMR, dr. med. __________

(pag. 652 incarto AI) e il complemento del 22 febbraio 2019 al rapporto di

inchiesta del 18 dicembre 2018 (pag. 659-660 incarto AI).

1.7. Sulla base delle risultanze

dell’istruttoria, l’UAI, con progetto di decisione dell’11 aprile 2019 (pag. 662-668

incarto AI), ha preavvisato all’assicurata il riconoscimento di ¼ di rendita di

invalidità (grado di invalidità del 49% -, a fronte di un reddito “da valida”

di fr. 86'649.- e “da invalida” di fr. 44'428.- nel 2017) dal 1° giugno 2017

(alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) limitatamente al 31 dicembre

2017, stabilendo per il periodo successivo un grado di invalidità del 36% (a

fronte di un reddito “da valida” di fr. 86'649.- e “da invalida” di fr.

55'577.- nel 2018), in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei

redditi, con versamento a partire dal 1° settembre 2017 (dopo sei mesi dalla

data in cui è stato rivendicato il diritto alla prestazione - 16.03.2017 - ex

art. 29 cpv.1 LAI).

Il reddito “da valida” di fr. 86'649.- è stato determinato attualizzando al

2017 il reddito da valida di fr. 83'743.- fissato nella decisione di soppressione

della rendita del 4 giugno 2013 (pag. 423-425 incarto AI), cresciuta

incontestata in giudicato, sulla base della TA1 2010, divisione 86 (attività

dei servizi sanitari), livello di qualifica 2 (lavoro indipendente e molto

qualificato), settore femminile, aggiornato al 2011 (pag. 641, 659 e 663

incarto AI).

Per l’anno 2019 l’UAI ha puntualizzato quanto segue: “Non potendo disporre

attualmente del guadagno conseguito nel 2019, anno appena iniziato, possiamo

solamente presumere che l’assicurata come nel 2018 non presenti una perdita di

guadagno almeno del 40% sufficiente a darle il diritto ad una rendita di

invalidità. Tuttavia diamo la possibilità all’assicurata di inoltrare una

nuova richiesta di prestazioni AI entro e non oltre il 30.09.2020 correlata dai

conti economici 2019 garantendo già sin d’ora l’eventuale diritto alla

prestazione retroattivamente al 01.01.2019 senza applicare l’art. 29 cpv.1

LAI (tardività della domanda)” (pag. 665 incarto AI; n.d.r.: la sottolineatura

non è della redattrice).

Per quanto concerne i provvedimenti reintegrativi l’UAI ha precisato quanto

segue: “(…) riteniamo non necessario sottoporre il dossier al consulente in

integrazione professionale in considerazione del fatto che l’assicurata ha un

minor discapito nell’esercizio dell’attività professionale d’indipendente”

(pag. 665 incarto AI).

1.8. Il 21 maggio 2019

l’amministrazione ha avuto un colloquio personale con l’assicurata e con il suo

patrocinatore, avv. RA 1 (pag. 672-674 incarto AI). Dopo avere ricevuto pure le

osservazioni del 12 giugno 2019 dell’avv. RA 1, per conto dell’assicurata (pag.

679-684 incarto AI) e dopo avere esperito ulteriori accertamenti amministrativi

ed economici (in particolare, acquisendo agli atti l’annotazione del 10

settembre 2019 del consulente del servizio in integrazione professionale: pag.

810 incarto AI), l’UAI, con decisione del 26 settembre 2019 (pag. 811-817

incarto AI) ha riconosciuto a RI 1 ¼ di rendita di invalidità (grado di

invalidità del 45% -, a fronte di un reddito “da valida” di fr. 81'494.15 e “da

invalida” di fr. 44'428.- nel 2017) dal 1° giugno 2017 (alla scadenza dell'anno

di attesa ex art. 28 LAI) limitatamente al 31 dicembre 2017, stabilendo per il

periodo successivo un grado di invalidità del 32% (a fronte di un reddito “da

valida” di fr. 81'494.15 e “da invalida” di fr. 55'577.- nel 2018), in

applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi, con versamento a

partire dal 1° settembre 2017 (dopo sei mesi dalla data in cui è stato

rivendicato il diritto alla prestazione - 16.03.2017 – ex art. 29 cpv.1 LAI).

L’UAI ha puntualizzato di avere effettuato “i nuovi calcoli per il grado di

invalidità a seguito degli aggiornamenti delle Tabelle RSS” (pag. 814 incarto

AI; n.d.r.: la sottolineatura non è della redattrice).

L’UAI ha precisato di avere determinato il reddito “da valida” per il 2017 come

segue: “Prendiamo come riferimento le tabelle TA1 2016 fornite dall’Ufficio

Federale di Statistica, Categoria 86-88 (Sanità e assistenza sociale, donne

livello di qualifica 3: attività pratiche complesse che richiedono ampie

conoscenze in ambito specifico) 6'504 stipendio di cat./40 orex41.6 ore di cat.

X 12 = Fr. 81'169.90, aggiornato al 2017 troviamo un reddito annuo di Fr. 81'494.15.”

(pag. 814 incarto AI).

L’UAI ha pure specificato di avere fissato il reddito “da valida” per il 2018

come segue: “Prendiamo come riferimento le tabelle TA1 2016 fornite

dall’Ufficio Federale di Statistica, Categoria 86-88 (Sanità e assistenza

sociale, donne livello di qualifica 3: attività pratiche complesse che

richiedono ampie conoscenze in ambito specifico) 6'504 stipendio di cat./40

orex41.6 ore di cat. X 12 = Fr. 81'169.90, aggiornato al 2018 troviamo un

reddito annuo di Fr. 81'887.30.” (pag. 814 incarto AI).

Per l’anno 2019 l’UAI ha puntualizzato quanto segue: “Non potendo disporre

attualmente del guadagno conseguito nel 2019, anno appena iniziato, possiamo

solamente presumere che l’assicurata come nel 2018 non presenti una perdita di

guadagno almeno del 40% sufficiente a darle il diritto ad una rendita di

invalidità. Tuttavia diamo la possibilità all’assicurata di inoltrare una nuova

richiesta di prestazioni AI entro e non oltre il 30.09.2020 correlata dai conti

economici 2019 garantendo già sin d’ora l’eventuale diritto alla prestazione

retroattivamente al 01.01.2019 senza applicare l’art. 29 cpv.1 LAI (tardività

della domanda)” (pag. 813 incarto AI; n.d.r.: la sottolineatura non è della

redattrice).

Per quanto concerne i provvedimenti

reintegrativi l’UAI ha precisato quanto segue: “(…) siamo a disposizione per

eventuali provvedimenti integrativi di breve durata qualora l’assicurata

dovesse inoltrarne richiesta in modo che possa arricchire il suo bagaglio

professionale” (pag. 814 incarto AI).

1.9. Con tempestivo ricorso del 22

ottobre 2019 il patrocinatore di RI 1, l’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento

della citata decisione ed il riconoscimento alla sua assistita di almeno

½ rendita AI. Da ultimo, l’avvocato ha postulato che la sua cliente sia posta

al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc. I,

pag. 15).

Il patrocinatore dell’assicurata contesta la valutazione medica operata

dall’amministrazione, in quanto la sua cliente presenta una capacità lavorativa

residua di al massimo il 35%. La capacità medico-valetudinario della sua

assistita è peggiorata nel 2017, essendo da un lato peggiorati i problemi

somatici e dall’altro subentrate affezioni invalidanti di natura psichica.

Affezioni che non sono state a torto indagate e che impongono l’esecuzione di

una perizia disciplinare. Dal 2017 è divenuta del tutto inesigibile l’attività

di insegnamento. La sua situazione di salute è peggiorata successivamente al

2013 anche e soprattutto a causa del sovraccarico dovuto all’attività

lavorativa eccessiva. Non avendo altra scelta, dovendo crescere un figlio

piccolo da sola e lavorando da sola, ella - paraplegica - ha lavorato in

maniera eccessiva, nuocendo gravemente e compromettendo la propria salute. Quanto

ha fatto negli ultimi anni non era esigibile, così come inesigibile è stato il

reddito da lei conseguito. La revisione del 2013, completamente errata, ha

portato alla compromissione e peggioramento dello stato di salute

dell’assicurata. Quanto guadagnato in questi anni è molto più elevato di quanto

avrebbe potuto guadagnare, qualora non avesse - come invece è stata indotta a

fare - sovraccaricato il suo già precario stato di salute. A fronte di

un’inammissibile decisione di revisione del 2013 la sua cliente ha dovuto

lavorare in maniera eccessiva e con grave discapito a livello di salute. Non

riuscendo a coprire le spese ha dovuto pure iniziare a lavorare come docente

per ca. fr. 2'000.- mensili. Il peggioramento dello stato di salute ha portato

anche a questa perdita di guadagno. L’assicurata è affetta da plurime

patologie, ammesse pure dal medico SMR nel rapporto finale del 14 maggio 2018,

che impongono l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare. La capacità

lavorativa residua della sua cliente non può difatti essere superiore al 35%.

Il fatto che la sua assistita abbia comunque lavorato per alcuni anni in

maniera eccessiva e non esigibile, con conseguente ulteriore compromissione

della sua salute, non può fondare alcuna considerazione di natura

medico-valetudinaria circa la sua capacità lavorativa residua. La capacità

lavorativa esigibile della ricorrente dal 2017 non può essere considerata in

misura superiore al 35% quantunque ella abbia continuato - a fronte di

un’evidente necessità - a lavorare in maniera eccessiva ed inesigibile. Ciò ha

altresì falsato il suo reddito potenziale da invalida, aumentandolo, e

riducendo in maniera artificiosa il suo grado di invalidità. Si chiede quindi

che venga posta in essere una valutazione pluridisciplinare della reale

capacità lavorativa dell’assicurata, tale che non comporti un peggioramento del

suo stato di salute e che sulla base di questa venga rivisto e corretto al

ribasso anche il reddito da invalida.

Il rappresentante dell’assicurata contesta l’applicazione del metodo ordinario

di raffronto dei redditi, che è stato erronea-mente applicato dall’amministrazione

già nella decisione del 2013. Come giustamente effettuato nel 2010 al caso di

specie andrebbe difatti applicato il metodo del “Prozentvergleich”.

A conferma della validità di questo metodo, il legale rileva le difficoltà nel

determinare il reddito da valido e da invalido legato proprio alla

particolarità della situazione. Il reddito da valido può essere definito in

maniera oltremodo parziale e poco significativa poiché non è possibile parure

da un'attività consolidata. La sua cliente aveva difatti avviato la propria

attività indipendente da poco prima di incorrere nel grave incidente che l'ha

resa paraplegica. Questa circostanza impedisce d'un lato di determinare quale

sarebbe stata la resa dell'attività, ossia il reddito, una volta trascorso il

periodo di avviamento dell'attività indipendente della durata di alcuni anni e

dall'altro di poter considerare i risultati di esercizio di diversi anni contabili

significativi (da 3 a 5 anni) consecutivi alfine di determinare il redito medio

dell'attività indipendente. Ciò aveva reso e rende pure oggi impossibile

definire quale sarebbe stato (allora come oggi) il reddito della sua assistita

quale ergoterapista indipendente senza il danno alla salute. Inoltre il reddito

da invalida ha sempre conosciuto fluttuazioni importanti. Le condizioni sono

pertanto tali da imporre l'applicazione di questo metodo, che doveva essere

applicato, come occorso nel 2010, anche in occasione della decisione del 2013.

In applicazione del metodo del Prozentvergleich, il suo grado di

invalidità corrisponde con il suo grado di incapacità lavorativa, ossia è pari

al 50%. Nel caso di specie la sua cliente è stata ritenuta quale salariata e

non quale casalinga. Si dovrebbe applicare il metodo misto e, in questo caso,

considerando i problemi di salute dell’assicurata, ella presenterebbe

un’invalidità superiore al 50%.

A mente della ricorrente non vi sono quindi le condizioni per determinare

l’invalidità mediante il metodo straordinario. Ma anche volendo paragonare i

redditi da valida e da invalida dell’assicurata si giungerebbe alla stessa

conclusione. Il rappresentante dell’insorgente osserva che l'UAI ha considerato

che il reddito che la signora RI 1 avrebbe conseguito quale ergoterapista

indipendente al 100% sarebbe stato pari al reddito statistico di un

ergoterapista di-pendente, pari nel 2012 a CHF 83'743.- e nel 2017 a CHF

86'649.- annui (corretto incomprensibilmente a CHF 81494.15). Trattasi di un

dato errato, in quanto la sua cliente non era al momento dell'insorgenza del

danno alla salute invalidante, e non lo era neppure in seguito, una dipendente.

Si tratta di una forzatura; di una finzione inapplicabile. Quale unico studio

aperto a __________ avrebbe potuto conseguire come ergoterapista un reddito

annuo superiore ai fr. 130'000.-, perfettamente in linea con i redditi medi

percepiti da ergoterapisti indipendenti attività al 100% nel Sottoceneri e in

generale in Ticino. Il legale chiede quindi che venga eseguita una valutazione

economica per persone esercitanti un’attività indipendente, basandosi questa

volta sui risultati di un’inchiesta sui redditi conseguiti da studi di

ergoterapia nel Sottoceneri. Nel primo anno di attività l’assicurata ha

ottenuto un reddito lordo annuo di fr. 85'564.86 per 9 mesi, pari a fr.

144'110.79, se riportato su 12 mesi. Questo dato, relativo al 2008, andrebbe

attualizzato sino al 2018. Ne discende quindi che la sua cliente presenta una perdita

di guadagno prossima al 70%, circostanza che apre il diritto ad una rendita

intera di invalidità. In ogni caso, anche considerando altri due metodi di

calcolo (anche se meno validi), il reddito da valida dell’assicurata per il

2017-2018 non può essere considerato inferiore a fr. 135'000.-. Si consideri

inoltre come anche qualora si volesse ammettere una capacità lavorativa del 50%

(invero, come detto, inferiore) si deve pure considerare che l'attività svolta

quale ergo-terapista è impossibile nell'ambito di tutta una serie di attività

specifiche che non può effettuare precludendosi l'accesso a tutta una serie di

clientela. Si pensi ad esempio all'attività pediatrica, all'attività legata

alla neuroriabilitazione, all'andare a domicilio dai clienti (causa barriere architettoniche),

ecc. la sua cliente avrebbe, quindi, diritto, in ogni caso, ad almeno mezza

rendita di invalidità.

1.10. Nella risposta del 13 novembre

2019, l'UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto LAI completo, ha postulato

la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (doc. VII). A suffragio delle proprie argomentazioni ha

versato agli atti l’annotazione dell’11 novembre 2019 del medico SMR, dr. med. __________

(doc. VII-1), l’annotazione del 31 ottobre 2019 dell’ispettrice __________

(doc. VII-2) e la tabella della ricerca presso gli ergoterapisti iscritti

all’albo del Cantone del 31 ottobre 2019 dell’ispettrice __________ (doc.

VII-3).

1.11. Il 2 dicembre 2019 il

rappresentante dell’assicurata ha versato agli atti il certificato municipale

per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, debitamente compilato e vidimato,

e la documentazione economica dimostrante lo stato di indigenza della sua

cliente (doc. XI + XI-bis).

1.12. Il 7 gennaio 2020 l’avv. RA 1

si è riconfermato nelle proprie tesi e domande con argomenti di cui si dirà,

per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XIV). A suffragio delle

proprie argomentazioni ha versato agli atti la lettera di dimissione del 4 gennaio

2020 del Pronto Soccorso dell’__________ di __________ (doc. C1).

1.13. Il 16 gennaio 2020 l'UAI ha

ribadito la richiesta di reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà,

per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XVI).

1.14. Il 22 gennaio 2020 l’avv. RA 1

si è riconfermato nelle proprie tesi e domande con argomenti di cui si dirà,

per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XVIII).

1.15. Il doc. XVIII è stato

trasmesso per conoscenza (con facoltà di presentare eventuali osservazioni

scritte entro 10 giorni) all’UAI (doc. XIX) che, a tutt’oggi, è rimasta silente.

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire

se a ragione oppure no l’UAI ha riconosciuto all’assicurata ¼ di rendita di

invalidità con grado del 45% dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2017.

Il TCA rileva che il

patrocinatore non contesta che la presta-zione vada versata dal 1° settembre

2017 a fronte di una domanda tardiva.

Le censure sollevate dal patrocinatore del ricorrente in questa sede, volte a

contestare la decisione del 4 giugno 2013 (pag. 423-425 incarto AI), cresciuta

incontestata in giudicato, nella misura in cui non sono relative al

riconoscimento all’assicurata di ¼ di rendita di invalidità, oggetto della

decisione del 26 settembre 2019 (pag. 811-817 incarto AI), qui avversata, sono

irricevibili.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in

vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono

invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a

un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel confronto dei redditi

la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Secondo la giurisprudenza

per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al

momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido

e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Va poi ricordato che, secondo

la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti

particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga,

ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti

un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo

straordinario.

Capita in particolare nel

caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da

porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV

Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137

consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

L’invalidità è allora

stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui

si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199).

Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche

dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge

l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

In tal caso si procede a

paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla

salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono

attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La

differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che

il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del

raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si

constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale

impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI

1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V

151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva

funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di

guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

Se si volesse, nel caso di

persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto

delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa

categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base

all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI

1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA

inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa

T., I 540/02).

Secondo giurisprudenza

infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività

lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi

determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera

affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

Nel caso di un

indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che

il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo

l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la

perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori

influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale

e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute

anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di conseguenza il TFA ha

stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire

in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b;

DTF 104 V 137 consid. 2c; STCA 32.2013.165 del 28 luglio 2014, consid. 2.3;

STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio 2020, consid. 2.3; STCA 32.2019.81 del 27

aprile 2020, consid. 2.3; STCA 32.2019.127 del 25 maggio 2020, consid. 2.3).

Giova qui ricordare che,

secondo la giurisprudenza, general-mente amministratori o direttori impiegati,

che di fatto sono azionisti unici o parziali di una società anonima e che hanno

una determinante influenza sulla gestione della società, sono formalmente

considerati salariati. Tuttavia, in analogia al principio valido nell’AVS in

cui per la distinzione tra attività dipendente e indipendente sono determinanti

le condizioni economiche e non giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con riferimenti),

sono considerati indipendenti gli assicurati che dal punto di vista economico e

della politica aziendale hanno una rilevante posizione in seno alla società;

ciò è segnatamente il caso di ditte individuali che si trasformano in società

anonime di stampo familiare con partecipazione del coniuge, del figlio o di

parenti stretti (STFA I 185/02 del 29 gennaio 2003 consid. 3.1 confermata in

STF 9C_453/2014 del 17 febbraio 2014 consid. 4.1 e 8C_928/2015 del 19 aprile

2016 consid. 2.3.4). Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui un socio

gerente, formalmente salariato, detiene la maggior parte del capitale

societario (in casu 96%), motivo per cui viene considerato quale indipendente

(STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010; cfr., tra le tante, STCA 32.2016.113 del

19 giugno 2017, consid. 2.5; STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio 2020, consid.

2.7).

2.4. Per quanto attiene l’esame

delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la

determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già

esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità

nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere

economico giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid.

4a).

Fatti

I dati economici risultano

pertanto determinanti.

Al medico compete la

valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di

attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce,

quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue

funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni

importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita

entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227,

cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro canto compito

dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni

del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative

ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p.

228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo

1995, p. 201).

In particolare, al fine di

determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui

all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante

dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido).

Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve

considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento

intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

In ogni modo, ai fini

dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro

equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra

domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer Blaser, op

cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984 p. 347).

Va ancora la pena di

rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, per accertare il reddito

conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003

nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993

no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96

consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che

senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente

attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al

rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p.

381 e riferimenti).

Per quel che concerne la

determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in

particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività

della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento

della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In

mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di

aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC

1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato

direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti

i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività

personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal

capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di

famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die

Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della

Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per

l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio

2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA

del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

Per quel che concerne invece

il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della

situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr.

DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un

siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato

non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da

invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68

consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag.

485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino

a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in

Pratique VSI 2002 pag. 64; STCA 32.2013.165 del 28 luglio 2014, consid. 2.4;

STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio 2020, consid. 2.4; STCA 32.2019.81 del 27 aprile

2020, consid. 2.4; STCA 32.2019.127 del 25 maggio 2020, consid. 2.4).

2.5. Per costante giurisprudenza,

quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un

certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo

successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di

decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;

SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre

2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24

febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA

stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce

una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili

non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con

effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013

dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984

pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità

che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre

2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI,

se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di

invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di

nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla

rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la

prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28

cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa

valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer

1/06, pag. 64-65; STCA 32.2019.39 del 13 febbraio 2020, consid. 2.3).

2.6. Per quel che concerne

l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30

novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in

futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in

particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il

medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie”

come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nel 2015 il Tribunale

federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una

rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche

oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141

V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi

casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una

procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo

potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando

da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un

altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione

complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra

l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova

(cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle due sentenze del 30

novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura

appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove

è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in

particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le

malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di

principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi

non è più centrale.

Soltanto da quell'elemento

non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona

toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve

essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in

presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi

probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un

esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità

lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa

comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una

limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza

precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio

gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo

se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il

cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale

più in maniera assoluta.

Ora invece, come nelle

altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata

riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di

un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,

in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad

ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle

prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Con sentenza 9C_845/2016

del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e

8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie

raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro

valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del

singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche

sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di

prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al

diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e

32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è

stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in

DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14

agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha

confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche in

seguito (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 3.3.1 e 3.3.2;

8C_6/2018 del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3; 8C_309/2018 del 2 agosto

2018 consid. 3.2; 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.).

(cfr. STCA 32.2018.145 del

21 ottobre 2019, consid. 2.3, STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.3

e STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.6).

2.7. Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8

luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui

temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle

censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.

21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.

191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

Da ultimo, affinché un

esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve

adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. CATTANEO, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D.

Considerandi

CATTANEO, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie,

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg.

(249-254).

Innanzitutto la diagnosi

deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri

posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF

9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V

294; MOSIMANN, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS 1999 pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità

della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener

conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del

carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali

le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita

27.

settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V

352).

(cfr. STCA 32.2018.57 del

18.

marzo 2019, consid. 2.5; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.4 in

fine, STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.4 e STCA 32.2019.63

del 27 aprile 2020, consid. 2.7).

2.8

L'Alta Corte ha già stabilito

che, se ad una perizia allestita esclusivamente sulla base dell'incarto può

essere riconosciuto valore probante nella misura in cui quest'ultimo contenga

sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame

personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s. consid. 5b ed il

riferimento; “Aktegutachten”), tale giurisprudenza va tuttavia

relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di

una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo settore della

medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un consulto

personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U

438, p. 345 s.; STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34; STCA 35.2005.9

dell'8 novembre 2005, consid. 2.9; STCA 32.2005.134 dell'8 maggio 2006; STCA

32.2013.157

del 29 settembre 2014, consid. 2.9; STCA 35.2014.111 del 13 aprile

2015, consid. 2.10; STCA 35.2018.11 del 9 maggio 2018, consid. 2.8; STCA

32.2018.158

del 30 luglio 2019, consid. 2.5 e STCA 32.2019.63 del 27 aprile

2020, consid. 2.8).

2.9

Per quanto concerne l’aspetto

medico, l’amministrazione ha indicato di essersi fondata sul rapporto finale

del 14 maggio 2018 del medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in

medicina interna generale, (pag. 582-584 incarto LAI) il quale - sulla base

della documentazione medica agli atti, in particolare del rapporto medico

dell’aprile 2017 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna

generale (pag. 531-536 incarto LAI) e di svariati atti medici ad esso allegati

(pag. 537-545 incarto AI, incluso il rapporto del 21 novembre 2016 della visita

del medico __________ del 18 novembre 2016: pag. 538 incarto LAI) e del rapporto

medico di aggiornamento dal giugno 2017 del 6 maggio 2018 del dr. med. __________

(pag. 586-591 incarto LAI) - ha posto la diagnosi con ripercussione

sulla capacità lavorativa di:

"

Grave paresi su frattura di Th12 con dislocazione posteriore del corpo

vertebrale e lussazione con/su:

- decompressione

Th11/Th12 (laminectomia bil., spinosectomia Th11, artrectomia mediana

bilaterale Th11/Th12), discectomia e PLIF Th11/Th12, riduzione della listesi

tra Th11 e Th12, posizionamento di mezzi di osteosintesi e stabilizzazione in

Th10, Th11, Th12, L1, L2 (13.9.2008)

- ipoestesia

tattile con livello a L2/l3 e con progressive riduzione della sensibilità

distalmente; anestesia da S1 compreso, quindi con anestesia sellare. Assenza

del tono anale e con necessità di autocateterismo vescicale.” (pag. 582 incarto

LAI)

Il medico SMR ha posto

l’ulteriore diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di: “Stato

ansioso depressivo reattivo a sovraccarico fisico” (pag. 582 incarto LAI).

Il medico SMR non ha posto diagnosi senza ripercussione sulla capacità

lavorativa (pag. 582 incarto LAI).

Il medico SMR ha

determinato le seguenti incapacità lavorative:

-

nell’attività abituale (riferita come attività al 100%) di docente: 50% dal

17.

al 29 giugno 2016 e 100% dal 30 giugno 2016 e continua;

-

nell’attività abituale (riferita come attività al 100%) di fisioterapista

indipendente: 50% (presenza) dal 17 giugno 2016 e continua;

-

in attività adeguata (riferita come attività al 100%): 50% (presenza) dal 17

giugno 2016 e continua;

-

in mansioni consuete (casalinga; riferita come attività al 100%): 50%

(riduzione rendimento) dal 17 giugno 2016 e continua. (pag. 582 e 583 incarto

AI)

Il medico SMR ha precisato

che per il periodo precedente (2008-2016) si “confermano le IL come in

precedenza stabilite” (pag. 582 e 583 incarto AI).

Il medico SMR ha, poi, stabilito l’esigibilità lavorativa (carico massimo: 5

kg; nessuna alternanza della postura al bisogno; nessuna difficoltà nello

svolgere lavori di precisione; necessità di pause supplementari inclusa: pag.

583.

incarto AI) e sub “Ulteriori limitazioni funzionali necessarie per

l’integrazione professionale” ha indicato: “Attività leggera con

possibilità di pause supplementari” (pag. 583 incarto AI).

Il medico SMR sub “Prognosi evoluzione capacità lavorativa” ha indicato:

“Dubbia” (pag. 583 incarto AI).

Il medico SMR sub “Osservazioni conclusive” ha indicato: “IL 100%

nella funzione di insegnante. IL 50% nella funzione di fisioterapista

indipendente, in attività adeguata e per le attività domestiche” (pag. 584

incarto AI).

Il medico SMR ha puntualizzato che non erano applicabili terapie che avrebbero

migliorato o mantenuto verosimilmente la capacità lavorativa (pag. 584 incarto

AI).

" L’amministrazione

si è fondata pure sull’annotazione del 30 gennaio 2019 del medico SMR, dr. med.

D. __________, che, dopo avere posto la diagnosi di “paraparesi sub Th12 dal

2008; Disturbo neurogeno della vescica attualmente trattato con botulino con

risultato non ottimale”, ha indicato che “con un intervento alla vescica

o con un trattamento fisioterapico non vi sarà un aumento della capacità

lavorativa, (intervento non esigibile essendo l’esito in ogni caso molto

incerto)”, concludendo quanto segue: “L’esigibilità dal punto di vista

medico è di una CL del 50% (orario e rendimento ridotto), questo sia quale

salariata che quale indipendente come da certificazione dei curanti.” (pag.

652.

incarto AI)

Davanti al TCA l’amministrazione

ha versato agli atti l’annotazione dell’11 novembre 2019 (doc. VII-1) del

medico SMR, dr. med. __________, che ha precisato quanto segue:

" Necessari

ulteriori approfondimenti medici?

- In considerazione di una certificazione medica attestante una CL

del 50% ed in assenza di elementi in favore di una modifica dello stato di

salute un'ulteriore approfondimento medico non è necessario.

Rapporto 24.4.2013: non posso che confermare la mia valutazione del

2013, ossia che la maggior parte delle persone affette da paraplegia possono

lavorare almeno al 50% in attività adatta. La riduzione della capacità

lavorativa si giustifica dal maggior impegno dovuto per esempio

all'autocateterismo, alla necessità di fare fisioterapia, alle difficoltà di

spostamento, alla necessità di evitare sollecitazioni eccessive a livello della

cute (prevenzione decubito).

Peggioramento del 2016: rimando qui al rapporto della dr.ssa Bernasconi

del servizio medico del personale dal quale risulta che il peggioramento era

dovuto ad un sovraccarico (attività di docente e attività indipendente di

ergoterapista):

Valutazione e procedere

La signora RI 1, a seguito dell’evento traumatico del settembre

2008.

con conseguente paraplegia senso-motoria incompleta sub-T12, è riuscita -

grazie ad un enorme sforzo di volontà e di autodisciplina - a svolgere un

percorso riabilitativo e di reinserimento lavorativo impegnativo riprendendo

dal 2010 la sua attività di ergoterapista indipendente già svolta prima dell’infortunio,

e di assumersi, a partire da settembre 2011, anche un incarico parziale di

inserimento presso la scuola __________ con graduale aumento della percentuale

di impiego fino al 36%, attualmente svolto.

Tali sforzi le hanno permesso di raggiungere un'autonomia economica

tale da non aver più diritto a prestazioni assicurative in forma di rendita di

invalidità, pur rimanendo invariata la forte limitazione a livello della

funzionalità nel contesto della paraplegia.

D'altra parte questi sforzi hanno determinato verosimilmente un

sovraccarico lavorativo con ripercussioni negative sullo stato di salute:

infatti, la signora RI 1 per ben tre anni ha interrotto la fisioterapia di

mantenimento in mancanza di tempo, assorbita completamente dall’attività

lavorativa, dagli impegni familiari e dal dispendio di tempo per compiere gli

atti quotidiani della vita a causa della paraplegia. Si sono pertanto

esacerbati i dolori a livello degli arti inferiori di carattere neuropatico

associati a frequenti spasmi muscolari che hanno necessitato la ripresa di

misure fisioterapiche regolari, attualmente svolta 3 volte la settimana.

Nel corso dell’ultimo anno sono pure peggiorati i disturbi correlati alla

vescica neurologica, con aumento di frequenza di stimoli alla minzione e

aumento delta frequenza dell'auto cateterismo, con notevole ripercussione sulla

qualità del sonno per via dei frequenti risvegli.

Tale situazione ha determinato l’insorgenza di una sindrome di disadattamento,

con reazione ansioso-depressiva di attuale solo lieve entità ma suscettibile a

peggioramento qualora la situazione di sovraccarico psicofisico non dovesse

migliorare.

Pertanto si giustifica l’attuale inabilità lavorativa completa

nella sua attività di docente di scuola professionale in quanto essa non

permette la necessaria flessibilità di gestire gli impegni lavorativi e i

necessari periodi di riposo durante la giornata lavorativa (che invece sono

garantiti durante la sua attività di ergoterapista indipendente in quanto

svolta al proprio domicilio).

Attuale CL: in assenza di una documentata modifica dello

stato di salute l'assicurata presenta attualmente una CL del 50% come da certificazione

del curante, dr. __________ 6.5.2018 e 22.10.2019. L'attività di docenza, già

svolta in precedenza, risulta pure esigibile in tale misura rispettando i

limiti funzionali. L'attività di docenza è stata lasciata per motivi di

sovraccarico dovuto a contingenze familiari.

Attuali limiti funzionali: attività fisicamente leggera che può essere

svolta in sedia a rotelle con servizi igienici a portata di mano.”

2.10

Chiamato ora a pronunciarsi il

TCA non può approvare l’operato dell’UAI, in quanto il rapporto finale del 14

maggio 2018 del medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in medicina

interna generale, (pag. 582-584 incarto LAI) - come pure la stringata

annotazione del 30 gennaio 2019 del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 652

incarto AI) - sulla base della documentazione medica agli - non è sufficiente

per concludere che RI 1 è abile al 50% (presenza) nell’attività abituale di fisioterapista

indipendente e in attività adeguata (in particolare, secondo l’esigibilità

lavorativa posta dal medico SMR nel rapporto finale del 14 maggio 2018, di cui

si è già ampiamente detto al consid. 2.9) e al 50% (riduzione rendimento) in

mansioni consuete (casalinga) dal 17 giugno 2016 e continua.

A fronte delle patologie di carattere neurologico, neuro-urologico e psichico

di cui è affetta l’assicurata, considerato pure che nell’incarto non figura

alcuna valutazione specialistica (dello stato di salute dell’assicurata,

dell’esigibilità lavorativa e della sua capacità lavorativa residua) e che agli

atti mancano anche i questionari “rapporto medico: integrazione

professionale/rendita” (che non sono stati inviati/richiesti dall’UAI agli

specialisti curanti dell’assicurata), il rapporto finale del 14 maggio 2018 del

medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna generale -

ove è stata riportata la problematica psichica di cui soffre l’assicurata tra

le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa ed è stata indicata una

prognosi dubbia

sull’evoluzione della capacità lavorativa

dell’assicurata - (pag. 582-584 incarto LAI) come pure la concisa annotazione

del 30 gennaio 2019 del medico SMR, dr. med. __________, - ove non è stata

riportata tra le diagnosi la problematica psichica di cui è affetta

l’assicurata m unicamente quella somatica - (pag. 652 incarto AI), non consente

al TCA di concludere, con la necessaria tranquillità, che RI 1 sia abile al 50%

(presenza) nell’attività abituale di fisioterapista indipendente e in attività

adeguata (in particolare, secondo l’esigibilità lavorativa posta dal medico SMR

nel rapporto finale del 14 maggio 2018, di cui si è già ampiamente detto al

consid. 2.9) e al 50% (riduzione rendimento) in mansioni consuete (casalinga) a

partire dal 17 giugno 2016.

Agli atti non figura alcuna valutazione specialistica e mancano pure i

questionari “rapporto medico: integrazione professionale/rendita” che

l’UAI non ha inviato/richiesto agli specialisti curanti dell’assicurata e che l’amministrazione

dovrà, pertanto, raccogliere agli atti.

Va pure considerato che - nonostante il medico __________ (dr.ssa med. __________)

avesse rilevato che l’assicurata aveva sviluppato una “sindrome di

disadattamento, con reazione ansioso-depressiva di attuale solo lieve entità ma

suscettibile a peggioramento qualora la situazione di sovraccarico psicofisico

non dovesse migliorare.”, come peraltro riportato dal medico SMR, dr. med. __________,

nell’annotazione dell’11 novembre 2019 (doc. VII-1) e nonostante il medico SMR,

dr. med. __________, abbia posto la diagnosi con ripercussione sulla

capacità lavorativa di “Stato ansioso depressivo reattivo a sovraccarico

fisico” (pag. 582 incarto LAI) - nessun medico SMR, specialista FMH in psichiatria

e psicoterapia, si è espresso in merito alla capacità lavorativa

dell’assicurata dal profilo psichico rispettivamente ha avuto un colloquio

personale con l'assicurata (cfr. consid. 2.8).

In questo contesto è utile ricordare che, a fronte di una questione

squisitamente medica, secondo la giurisprudenza federale, per determinare il

grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre (come nel caso di

specie) di diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole

valutazioni, bensì si deve far capo al giudizio globale che scaturisce dopo

ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati e, pertanto,

la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possono sommare, e se

del caso in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr., sul tema, D. Cattaneo,

“Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 246 e ss.).

In conclusione, dagli atti

dell’incarto emerge, dunque, la necessità di una valutazione specialistica

dello stato di salute dell’assicurata in ambito neurologico, neuro-urologico e

psichiatrico.

Stante quanto precede, non consente di giungere ad una diversa conclusione l’annotazione

dell’11 novembre 2019 (doc. VII-1) del medico SMR, dr. med. __________.

Analogamente a quanto

valutato dall’Alta Corte nella STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017, pubblicata

in SVR 1/2018 IV nr. 4 - nella quale il TF ha reputato che il rapporto del SMR

non potesse essere considerato esaustivo, non essendosi espresso su tutti gli

aspetti rilevanti per la decisione - il TCA non può, quindi, fondare il proprio

giudizio sul rapporto finale del 14 maggio 2018 del dr. med. __________ (pag.

582-584 incarto LAI) e sull’annotazione del 30 gennaio 2019 del dr. med. __________

(pag. 652 incarto AI).

All’UAI incombeva, dunque, prima di emettere la decisione impugnata il 26 settembre

2019.

(che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali: DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4; cfr.

pure STF 9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo

2015.

consid. 3.3; STCA 32.2018.169 del 20 agosto 2019, consid. 2.4), accertare

in maniera completa ed esaustiva quale fosse il reale stato di salute

dell’assicurata mediante un approfondimento peritale esterno (cfr. art. 44

LPGA). Non avendolo fatto, gli atti devono essere rinviati all’amministrazione

affinché ponga rimedio alle proprie mancanze per l’allestimento - previo

aggiornamento degli atti medici - di una perizia pluridisciplinare (in ambito neurologico,

neuro-urologico e psichiatrico), prima di emettere una nuova decisione relativa

al diritto alla rendita del ricorrente.

Per quel che riguarda in particolare l’aspetto psichiatrico, il TCA sottolinea

che la capacità lavorativa dell’assicurata dovrà essere valutata nell’ambito di

una procedura probatoria oggettiva fondata su indicatori e illustrata nella DTF

141.

V 281 (cfr., su questo tema, la STCA 32.2018.107 del 2 agosto 2019, al

consid. 2.7.3). Per costante giurisprudenza, l’esame degli indicatori deve

infatti essere effettuato innanzitutto dal perito psichiatra (cfr. STF

9C_401/2018 del 6 novembre 2018, pubblicata in SVR 4-5/2019 IV nr. 28; STCA

32.2018.107

del 2 agosto 2019, consid. 2.7.3; STCA 32.2018.216 del 25 ottobre

2019, consid. 2.6; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.11).

È qui pure utile

sottolineare che, secondo la giurisprudenza federale in materia di

assicurazioni sociali, non è importante la diagnosi o l'insorgere dell'evento

(malattia o infortunio; cfr. DTF 142 III 671, consid. 3.7.3 e 3.8) ma le sue

conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio

2012.

consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle

assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente

di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le

circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20

gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234; STCA

32.2017.24

del 28 agosto 2016, consid. 2.7.2; STCA 32.2018.123 del 6 giugno

2019, consid. 2.8; STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020, consid. 2.4; STCA

32.2019.47

del 24 febbraio 2020, consid. 2.8; STCA 32.2019.63 del 27 aprile

2020, consid. 2.11).

Nell’ambito dell’approfondimento peritale disposto, tenuto conto di quanto

indicato dal medico del personale (“questi sforzi hanno determinato

verosimilmente un sovraccarico lavorativo con ripercussioni negative sullo

stato di salute: infatti, la signora RI 1 per ben tre anni ha interrotto la

fisioterapia di mantenimento in mancanza di tempo, assorbita completamente

dall’attività lavorativa, dagli impegni familiari e dal dispendio di tempo per

compiere gli atti quotidiani della vita a causa della paraplegia”, come

riportato dal medico SMR, dr. med. __________, nell’annotazione dell’11

novembre 2019, doc. VII-1, di cui si è ampiamente detto al consid. 2.9), i

periti dovranno pure stabilire se l’impegno lavorativo complessivamente assunto

dall’assicurata (quale ergoterapista indipendente e quale docente dipendente) tra

il 2013 ed il 2016 fosse ragionevolmente esigibile o meno. E ciò al fine poi di

determinare se il reddito da lei conseguito in tali anni fosse frutto di uno utilizzo

ragionevole della sua capacità lavorativa residua oppure di uno sfruttamento

eccessivo (e, quindi, ragionevolmente non esigibile) della stessa.

2.11

Da ultimo, il TCA osserva che

risulta prematuro esaminare in questa sede la fattispecie con riferimento alle

ulteriori censure ricorsuali sollevate dal patrocinatore in questa sede. Tali

questioni dovranno essere affrontate se e quando dovesse emergere che

l’esercizio di un’attività lucrativa (parziale) è esigibile dal punto di vista

medico (DTF 138 V 457).

Per motivi di economia processale il TCA rileva comunque sin d’ora che

l’assicurata ha svolto l’attività di ergoterapista dipendente dal 1° novembre

2004.

al 31 agosto 2007 e indipendente dal 1° settembre 2007 in poi. In sede di

inchiesta per indipendenti l’assicurata ha dichiarato che, in assenza del danno

alla salute, eserciterebbe sempre il suo lavoro di indipendente. Nonostante il

danno alla salute l’assicurata ha, in effetti, continuato ad esercitare quale

indipendente nella misura massima possibile. In quanto famiglia monoparentale

(dalla nascita, il __________ 2013, del figlio __________: pag. 470 incarto

AI), l’assicurata si è sempre organizzata per poter lavorare nella misura

massima possibile, creandosi una rete che al bisogno garantiva assistenza al

bambino (asilo nido e baby-sitter). Eccezionalmente accadeva pure che ricevesse

un paziente quando il bambino era già rientrato a casa (pag. 470 incarto AI).

In siffatte circostanze, l’assicurata deve essere considerata una persona che

esercita un’attività lavorativa a tempo pieno.

2.12

Alla luce di quanto appena

esposto (cfr. consid. 2.10-2.11), il TCA rinuncia anche all'assunzione di

ulteriori prove.

Va qui ricordato che,

quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V

162.

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti.

2.13

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

fr. 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;

STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito

del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo

STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210

consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr. 500.- vanno messe a carico

dell’UAI che verserà fr. 2'500.- alla ricorrente a titolo di ripetibili. Ciò

rende priva di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria

con concessione di gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le

tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14

marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; STCA 32.2017.99

dell'8 gennaio 2018).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in

cui è ricevibile, il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio assicurazione

invalidità affinché proceda conformemente ai considerandi.

2. Le spese, per complessivi

fr. 500.-, sono a carico dell’UAI, che verserà alla ricorrente fr. 2'500.- (IVA

compresa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di

assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti