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Decisione

32.2019.188

Istanza di revisione (processuale) di una sentenza del tribunale: irricevibile per carenza di capacità processuale

22 novembre 2019Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

32.2019.188

rg/gm

Lugano

22 novembre 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sull’istanza di revisione del 23 ottobre 2019 di

RI 1

in relazione alla sentenza

emessa il 15 novembre 2018 da questo Tribunale (inc. 32.2018.133) nella causa

da lui promossa con ricorso del 13 agosto 2018

contro

la decisione del 9 maggio 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato

che - per

sentenza 32.2018.133 del 15 novembre 2018 il Tribunale cantonale delle

assicurazioni, dichiarata irricevibile l’istanza di “astensione” / ricusazione,

non è entrato nel merito del ricorso tardivo presentato da RI 1 avverso la

decisione del 9 maggio 2018 con cui l’Ufficio AI aveva respinto la domanda di

rendita inoltrata nel mese di maggio 2017;

- con

sentenza 9C_887/2018 del 25 aprile 2019 il Tribunale federa-le, previo giudizio

d’inammissibilità della domanda di ricusazione dei giudici e dei cancellieri

federali, ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

interposto da RI 1 avverso il citato giudizio cantonale;

- con

l’istanza in oggetto RI 1 personalmente chiede, tra l’altro, la “revisione

art 17-53 LPGA rispetto alla decisione 32.2018.133 del 15 novembre 2018

inerente al riconoscimento della rendita di invalidità AI”;

- l’autorità

giudiziaria adita deve verificare d’ufficio i presupposti processuali – quali

condizioni essenziali per poter emettere un giudizio di merito – tra cui la

capacità processuale (Häfelin/Haller, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, n. 260 e 414) ossia la facoltà, da

ricondurre all’esercizio dei diritti civili, di condurre personalmente il

processo oppure di delegare tale compito a un rappresentante, la quale si

determina secondo il diritto civile (Rhinow/Koller/Kiss/Turnherr/Brühl-Moser, öffentliches Prozessrecht, III ed.,

2014, p. 861; Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgerichts

des Kantons Zürich, § 13 n. 44, p. 113). La capacità processuale corrisponde

quindi all’esercizio dei diritti civili (art. 12 CC), il quale presuppone la

maggior età e la capacità di discernimento (art. 13 CC);

- l’autorità

di protezione può limitare l’esercizio dei diritti civili della persona

bisognosa di aiuto in determinati affari nei quali essa de-ve quindi essere

rappresentata (curatela di rappresentanza; art. 394 CC);

- con

risoluzione n. 167.2019 del 30 settembre 2019 l’Autorità regionale di

protezione __________ con sede a __________ ha istituito una curatela di

rappresentanza ex art. 394 CC a favore di RI 1, limitandolo nell’esercizio dei

suoi diritti civili nel senso che “non potrà più esercitare i diritti civili

negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti

ad ogni autori-tà civile, amministrativa e penale e i suoi eventuali ulteriori

atti saranno nulli e privi di effetto e soltanto il curatore potrà validamente

rappresentarlo e obbligarlo in tali ambiti”;

- la

decisione n. 167.2019 del 30 settembre 2019 è una decisione cautelare giusta

l’art. 445 CC e pertanto è immediatamente esecutiva (art. 37 cpv. 3 LPamm);

- giudicando

in via supercautelare sull’effetto sospensivo del recla-mo presentato il 18/30

ottobre 2019 da RI 1 avverso il suddetto provvedimento cautelare, con decreto 6

novembre 2019 il presidente della Camera di Protezione del Tribunale d’appello

ha revocato l’effetto sospensivo al reclamo;

- per

il che a far tempo dall’emanazione della decisione cautelare del 30 settembre

2019 RI 1 non dispone più della facoltà di condurre personalmente un

procedimento amministrativo o giudiziario;

- l’istanza di revisione riferita alla sentenza 32.2018.133 del 15 novembre

2018 è stata presentata il 23 ottobre 2019 da RI 1 personalmente, non

rappresentato dal suo curatore;

- ne

consegue che l’istanza – e le

ulteriori richieste formulate nel medesimo memoriale – deve essere dichiarata irricevibile per

carenza di capacità processuale. Ciò a prescindere dall’adempimen-to o meno in concreto dei requisiti posti

dagli artt. 61 cpv. 1 lett. i LPGA e 14 Lptca (e non dall’art. 53 PLGA) per una

revisione processuale (che dev’essere per altro presentata all’ultima istanza

giudiziaria che si è pronunciata sul caso; Häfelin/Haller, op. cit., n. 734, p. 258) e dalla non proponibilità

dinanzi all’autorità giudiziaria di una domanda di revisione giusta l’art. 17 LPGA

del diritto alla rendita, in assenza oltretutto di una decisione d’assegnazione

di prestazioni);

- stante la particolare

situazione dell’istante, si prescinde dal prelevare spese di procedura;

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- L’istanza

è irricevibile per carenza di capacità processuale.

Considerandi

2.

- Non

si prelevano spese di procedura.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro

30.

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti