32.2019.189
Lavoratrice indipendente. Metodo straordinario
6 luglio 2020Italiano67 min
medico curante dell’assicurata, in data 10 aprile 2018 ha comunicato all’__________,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.189
PC/sc
Lugano
6 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2019 di
RI 1
contro
la decisione del 2 ottobre 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata il __________
1975, di formazione impiegata di commercio (AFC conseguito in data 10 luglio 1996),
attiva quale impiegata-commessa di cartoleria al 100% dal 1998 presso la __________
di __________, in qualità anche di gerente ed amministratrice unica dal 1°
dicembre 2014, in malattia al 50% dall’11 gennaio 2017 (al 100% dal 21 luglio
2017 e al 50% dal 5 agosto 2017), in data 22 giugno 2017 ha presentato una
domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, indicando di essere
affetta da “Ernia del disco L5-S1 - degenerazione disco L5-S1 inizio
degenerazione disco L4-L5” dal “febbraio 2016” (doc. 4, 9, 15, 17 e 21 incarto
AI e doc. 19 e 20 incarto LAMAL).
1.2. Dopo avere esperito gli
accertamenti medici ed economici del caso - e, in particolare, dopo avere
acquisito agli atti l’incarto LAMAL (inclusa la valutazione fiduciaria del 31
gennaio 2018 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale:
doc. 19 incarto LAMAL), il rapporto finale del 22 gennaio 2019 (doc. 40 incarto
AI) e l’annotazione del 5 settembre 2019 (doc. 69 incarto AI) del medico SMR,
dr. med. __________, il rapporto del 16 aprile 2019 dell’inchiesta per attività
professionale indipendente del 15 aprile 2019 (doc. 52 incarto AI) ed il
relativo complemento del 24 settembre 2019 (doc. 71 incarto AI) - l’UAI, con
decisione del 2 ottobre 2019 (doc. 72 incarto AI; preavvisata il 18 aprile
2019: doc. 53 incarto AI), ha rifiutato all'assicurata il diritto a prestazioni
AI, a fronte di un grado di invalidità del 12%, non pensionabile (doc. 72
incarto AI).
Sulla base di quanto indicato dall’ispettore del servizio d’inchiesta, l’amministrazione
ha applicato il metodo straordinario, osservando quanto segue:
" Nella
fattispecie, al fine di calcolare il grado d'invalidità è stato applicato il
metodo straordinario. I dati contabili sono inficiati sia dal suo impegno ridotto
sia dal fatto che allo stato attuale vi sono solo i dati dichiarati (in passato
l'attività ha subito incrementi notevoli dovuti a riprese fiscali).” (doc. 72,
pag. 2 incarto AI)
Sulla base di quanto
indicato dal medico SMR, l’UAI ha ritenuto medicalmente oggettivate le seguenti
incapacità lavorative: 50% dall’11 gennaio al 20 luglio 2017, 100% dal 21
luglio al 4 agosto 2017 e 50% dal 5 agosto 2017 e continua nell’attività
abituale di “impiegata e commessa di un negozio di cartoleria”
rispettivamente 50% dall’11 gennaio al 20 luglio 2017, 100% dal 21 luglio al 4
agosto 2017 e 0% dal 5 agosto 2017 e continua in attività adeguate. L’UAI ha
pure puntualizzato quanto segue:
" È
esigibile che la Signora RI 1 possa lavorare nella propria attività in quanto
con alcuni accorgimenti, da lei stessa già attuati, la capacità lavorativa
raggiunta è quella massima possibile. In negozio ella ha già tra l'altro
delegato le incombenze più pesanti come l'apertura e il riordino della merce.
Per quanto riguarda la consegna della merce è altresì esigibile che possa
istruire il personale per poter svolgere le relative mansioni. Inoltre, dopo il
subentrare del danno alla salute l'attività non ha assunto ulteriore personale
per sopperire le sue assenze e nel 2018 una dipendente si è assentata per un
periodo molto prolungato.
Medicalmente l'attuale attività svolta, adattata, risulta adeguata
al danno alla salute con una capacità piena. Provvedimenti reintegrativi Al non
risultano pertanto attuabili.” (doc. 72, pag. 3 incarto AI)
L’amministrazione ha,
quindi, considerato un reddito annuo “da valida” di fr. 66'288.- e "da
invalida" di fr. 58'529.- (doc. 72, pag. 2 incarto AI).
1.3. Contro questa decisione RI 1 ha
inoltrato personal-mente un tempestivo ricorso al TCA, postulandone l'annulla-mento
e sollecitando l’attribuzione di mezza rendita di invalidità rispettivamente di
almeno un quarto di rendita di invalidità (doc. I, pag. 2).
La ricorrente censura l’operato dell’UAI per non avere indicato in modo
dettagliato in quali attività adeguate sarebbe completa-mente abile dal 5
agosto 2017 (ciò che lei peraltro contesta) rispettivamente per averla ritenuta
abile al 100% nella propria attività abituale, ove invece, a detta dei propri
medici curanti come pure del medico fiduciario dell’__________ (assicuratore LAMal),
presenta una capacità lavorativa definitiva massima del 50% nella propria
attività lavorativa, ove può meglio mettere a frutto la sua capacità lavorativa
residua. Già solo per questo motivo avrebbe diritto ad una rendita del 50%.
Dal profilo economico, l’insorgente osserva che è:
" (…) assurdo
se non anche sbagliato perché contrario a quanto hanno stabilito i medici
ritenere che come direttrice posso lavorare al 100%. Questa attività non esiste
infatti senza le altre e nella stessa pure presento dei limiti ed in
particolare non potendo restare seduta per molto tempo, rimanendo la necessità
di dovermi assentare per le cure mediche e non da ultimo essendo l'attività da
direttrice anche da intendere quale responsabile del negozio con impegni di
inventario ecc. con necessità di sollevare pesi o altro che in concreto non
posso fare. Il puro lavoro di segretariato, nel quale pure presento comunque
dei limiti, certamente non è da intendere all'80% bensì semmai al massimo al
30/40%. Per il restante 40/50% i miei compiti consistono nel riordinare,
pulire, sistemare ecc.; attività che sostanzialmente mi richiedono analoghi
sforzi come per le spedizioni (20%). In tale ambito le mie limitazioni così
come anche indicato dall'Ufficio Al possono essere valutate al 60% ed in
particolare se consideriamo che nel segretariato applichiamo una limitazione
dello 0%. A queste condizioni, differentemente da quanto ha stabilito l'Ufficio
Al, anche in questo caso la mia invalidità superando il 40% mi darebbe diritto
ad una rendita di invalidità.
Reddito da valida Fr.
66'288.00
Reddito da invalida Fr.
40'434.90
+ Direttrice 35% 23'200.00 al 10% fr. 23'200.00
+ Altri lavori 65% 43'087.20 al 40% fr. 17'234.90
Grado di invalidità (100%/66'288.-*40'434.90=60%) 40%
Se anche continuassi a lavorare nel mio negozio il mio grado
d'invalidità risulterebbe comunque tale da giustificare l'intervento
dell'Ufficio Al per aiutarmi e ciò senza nemmeno considerare che se sino ad
oggi sono riuscita a sopravvivere con la mia attività ciò è solo dovuto al
fatto che sino ad oggi ho percepito delle indennità giornaliere che come tali
andavano a compensare la mia perdita di guadagno e non da ultimo pure
considerato che i miei genitori pure mi hanno sempre aiutato e ciò senza
pretendere alcun pagamento di salario. Se tolgo le indennità giornaliere e se
assegno ai miei genitori uno stipendio, la mia attività dovrà definitivamente
chiudere. Ciò si legge chiaramente esaminando anche la mia più recente contabilità
(9).” (doc. I, pag. 2)
1.4. Nella risposta del 14 novembre
2019 l’UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto LAI concernente l’assicurata,
ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV). A suffragio delle proprie
argomentazioni ha versato agli atti l’annotazione dell’8 novembre 2019 dell’ispettore
del servizio d’inchiesta (doc. IV-1).
1.5. Con osservazioni del 25 novembre
2019 (doc. VI) la ricorrente si è riconfermata, soffermandosi su alcuni punti,
nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto. In particolare, l’insorgente ha puntualizzato, per
quanto concerne l’aspetto medico, quanto segue: “Non ho presentato
contestazioni alla Cassa malati perché era raggiunto il numero massimo delle
indennità giornaliere ed una contestazione sarebbe servita a nulla. Oltretutto,
la stessa Cassa malati concorda comunque con una mia capacità lavorativa al
50%. (…) In cosa consiste pertanto il miglioramento del mio stato di salute? lo
ed i miei medici neghiamo un miglioramento mentre l'Ufficio Al non lo ha mai
debitamente spiegato” rispettivamente, per quanto concerne l’aspetto economico,
quanto segue: “lo svolgo effettivamente un lavoro al 50% e ciò per il
momento grazie all'aiuto dei miei genitori che mi aiutano gratuitamente e che
sempre per il momento mi permettono anche di mantenere economicamente in vita
l'attività. Il 50% che non riesco a svolgere è compensato dall'aiuto dei miei
genitori. (…). Come confermato dai medici, dispongo di una limitata capacità di
lavoro anche perché necessito di potermi regolarmente assentare dall'attività
per svolgere le mie cure.” (doc. VI, pag. 1 e 2).
1.6. Con osservazioni del 2 dicembre
2019 (doc. VIII), l'UAI ha nuovamente proposto la reiezione del ricorso,
confermando la correttezza della decisione del 2 ottobre 2019, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.7. Con osservazioni del 9 dicembre
2019 (doc. X) la ricorrente si è riconfermata, soffermandosi su alcuni punti,
nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto. In particolare, l’insorgente ha puntualizzato
quanto segue:
" Il mio
programma di allenamento in palestra è rivolto al rinforzo muscolare e al
miglioramento della postura. Se le mie condizioni fisiche mi permettessero di
svolgere questo allenamento la sera, dopo un'intera giornata di lavoro,
ovviamente non avrei richiesto nessuna rendita d'invalidità. Vorrei inoltre
precisare che mia mamma lavora in __________, nel settore chiosco, 2/2.5 giorni
alla settimana. L'aiuto gratuito dei miei genitori avrebbe dovuto essere
provvisorio ma ormai dura da 3 anni.”
1.8. Con osservazioni del 18
dicembre 2019 l’UAI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.
XII), puntualizzando, in particolare, quanto segue: “Per quel che attiene
all'allenamento svolto in palestra, la scrivente osserva che l'esercizio chiuso
anche tra le 12.00 e le 13.30”. A suffragio delle proprie argomentazioni ha
versato agli atti l’annotazione del 17 dicembre 2019 dell’ispettore del
servizio d’inchiesta (doc. XII-1).
1.9. I doc. XII e XII-1 sono stati
trasmesso per conoscenza alla ricorrente (doc. XIII).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’amministrazione ha corretta-mente o meno rifiutato di assegnare
all’assicurata una rendita di invalidità.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi
la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza
per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al
momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido
e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto
alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Va poi ricordato che, secondo
la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti
particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti
un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo
straordinario.
Capita in particolare nel
caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da
porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV
Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137
consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità è allora
stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui
si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199).
Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche
dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge
l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In tal caso si procede a
paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla
salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono
attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La
differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che
il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del
raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si
constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale
impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI
1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V
151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva
funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno
della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si volesse, nel caso di
persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto
delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa
categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità
di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122
consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27
agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).
Secondo giurisprudenza
infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività
lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi
determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera
affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel caso di un
indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che
il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo
l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la
perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori
influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione
congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni
sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza il TFA ha
stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire
in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b;
DTF 104 V 137 consid. 2c; STCA 32.2013.165 del 28 luglio 2014, consid. 2.3;
STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio 2020, consid. 2.3; STCA 32.2019.81 del 27
aprile 2020, consid. 2.3; STCA 32.2019.127 del 25 maggio 2020, consid. 2.3).
Giova qui ricordare che,
secondo la giurisprudenza, general-mente amministratori o direttori impiegati,
che di fatto sono azionisti unici o parziali di una società anonima e che hanno
una determinante influenza sulla gestione della società, sono formalmente
considerati salariati. Tuttavia, in analogia al principio valido nell’AVS in
cui per la distinzione tra attività dipendente e indipendente sono determinanti
le condizioni economiche e non giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con
riferimenti), sono considerati indipendenti gli assicurati che dal punto di
vista economico e della politica aziendale hanno una rilevante posizione in
seno alla società; ciò è segnatamente il caso di ditte individuali che si
trasformano in società anonime di stampo familiare con partecipazione del
coniuge, del figlio o di parenti stretti (STFA I 185/02 del 29 gennaio 2003
consid. 3.1 confermata in STF 9C_453/2014 del 17 febbraio 2014 consid. 4.1 e
8C_928/2015 del 19 aprile 2016 consid. 2.3.4). Lo stesso discorso vale anche
nel caso in cui un socio gerente, formalmente salariato, detiene la maggior
parte del capitale societario (in casu 96%), motivo per cui viene considerato
quale indipendente (STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010; cfr., tra le tante,
STCA 32.2016.113 del 19 giugno 2017, consid. 2.5; STCA 32.2019.36 dell’11
febbraio 2020, consid. 2.7).
2.4. Per quanto attiene l’esame
delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la
determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già
esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità
nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere
economico giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid.
4a).
Fatti
I dati economici risultano
pertanto determinanti.
Al medico compete la
valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di
attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce,
quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue
funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni
importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita
entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227,
cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro canto compito
dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni
del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative
ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p.
228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo
1995, p. 201).
In particolare, al fine di
determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui
all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato
avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante
dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido).
Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio
dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve
considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento
intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).
In ogni modo, ai fini
dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro
equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra
domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer Blaser, op
cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità
congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK
1984 p. 347).
Va ancora la pena di
rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, per accertare il reddito
conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo
stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto
l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003
nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993
no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96
consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire
tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze
personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione
di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi
concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure
RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna
presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la
precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito,
adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000
n. U 400 p. 381 e riferimenti).
Per quel che concerne la
determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in
particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività
della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento
della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In
mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di
aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC
1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato
direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti
i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività
personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal
capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di
famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die
Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della
Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per
l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio
2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA
del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).
Per quel che concerne
invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base
della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr.
DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un
siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato
non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da
invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68
consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag.
485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino
a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in
Pratique VSI 2002 pag. 64; STCA 32.2013.165 del 28 luglio 2014, consid. 2.4;
STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio 2020, consid. 2.4; STCA 32.2019.81 del 27
aprile 2020, consid. 2.4; STCA 32.2019.127 del 25 maggio 2020, consid. 2.4).
2.5. Quanto alla valenza probante
di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano
stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.
3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Le perizie affidate dagli organi
dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a
medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati
concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008). Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del
25 aprile 2008). Va infine evidenziato che in ragione della diversità
dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di
lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche
se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11
aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente
con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del
suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che
uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati; STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio
2020, consid. 2.5; STCA 32.2019.127 del 25 maggio 2020, consid. 2.5).
2.6. Per quanto concerne l’aspetto
medico, dalle tavole processuali emerge che l’assicurazione __________,
nell’ambito dell’assicura-zione di indennità giornaliera in caso di malattia
per aziende, ha incaricato il dr. med. __________, specialista FMH in medicina
generale, di eseguire una perizia.
Il perito ha esaminato
l’assicurata il 25 gennaio 2018 e nel relativo rapporto del 31 gennaio 2018
(doc. 19 incarto LAMAL) - dopo avere riportato il riassunto degli atti (incluso
il certificato medico del 24 novembre 2017 del dr. med. __________, specialista
FMH in medicina interna generale e medico curante dell’assicurata, giusta il
quale la sua paziente aveva presentato/presentava le seguenti incapacità
lavorative: 50% dall’11 gennaio 2017, 100% dal 21 luglio 2017 e 50% dal 5
agosto 2017: doc. 19, pag. 2 incarto LAMAL), l’anamnesi, le dichiarazioni della
paziente e l’esame clinico e avere indicato che il “decorso non è favorevole”
- ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di:
" Sindrome
lombovertebrale cronica con/su:
• lieve scoliosi lombare dx
• osteocondrosi L5-S1
• anterolistesi L5 su Si grado I
• insufficienza della muscolatura paravertebrale
• tendinosi dei muscoli glutei medi sx>dx
• stato dopo
infiltrazione delle faccette articolari L5-S1 bilaterali 21.07.2017”
e le diagnosi senza
influsso sulla capacità lavorativa di:
" Tabagismo
3/4 sigarette/dì (6py)
Stato dopo asportazione di ciste della fossa poplitea sinistra
1979, operazione al setto nasale 2003, asportazione di cisti ovarica a sinistra
LS 2015.” (doc. 19, pag. 4 incarto LAMAL)
In merito alla capacità
lavorativa il perito assicurativo ha osservato quanto segue:
" La
paziente presenta una sindrome lombovertebrale cronica sulla base soprattutto
di un processo degenerativo a livello L5-S1 con discopatia ed osteocondrosi che
si manifesta alle minime sollecitazioni.
Pertanto attualmente non è in grado di svolgere in misura totale
la sua professione originaria in quanto la capacità di rimanere in posizione
seduta ed eretta, di muoversi e sollevare e trasportare pesi è ridotta e
realizzabile solo in misura parziale.
Quali limitazioni la paziente deve evitare di mantenere la
posizione seduta per più di 1 ora, eretta per più di 30 minuti e deambulare per
più di 30 minuti. Inoltre non può sollevare e trasportare pesi superiori a 5
kg, mantenere posizioni inergonomiche per la schiena, in modo particolare
l'anteflessione e/o la rotazione del tronco, per periodi prolungati e deve
evitare sollecitazioni assiali.
(…).
Per il momento la paziente è da considerare ulteriormente inabile
al lavoro al 50% nella sua attività originaria da 05.08.2017.
(…).
Considerando la patologia di base che è di tipo degenerativo e che
pertanto tenderà lentamente a peggiorare, si deve prevedere che la capacità
lavorativa rimarrà ridotta al 50% in maniera definitiva.
Nel caso in cui la paziente venisse sottoposta a terapia chirurgica in teoria
la capacità lavorativa potrebbe aumentare in una misura da stabilire
successivamente.
(…).
L’attività lavorativa attualmente svolta è di per sé ideale dato
che la paziente, quale proprietaria, può gestire i suoi impegni e le sue
attività svolgendo un lavoro di tipo leggero.
(…).
La paziente deve proseguire con misura attive volte soprattutto al
rinforzo muscolare.
Puntualmente potrebbero essere eseguite delle sedute di
fisioterapia, attualmente per lavorare soprattutto sulla tendomiosi dei muscoli
glutei medi.
Chiaramente rimane aperta l’eventualità di un intervento
chirurgico come suindicato. Se si arrivasse a quest’opzione sarà poi ancora da
valutare un eventuale aumento della capacità lavorativa in base
all’evoluzione.” (doc. 19, pag. 5 e 6 incarto LAMAL)
Dalle tavole processuali emerge
pure che il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna generale e
medico curante dell’assicurata, in data 10 aprile 2018 ha comunicato all’__________,
quanto segue:
" Ho rivisto
la signora RI 1 in data 22.02.2018 e in data odierna 10.04.2018 ponendo la
questione dell’intervento chirurgico alla paziente, la quale mi precisa i
seguenti punti:
- la paziente
ha concordato con lo stesso dr. __________ la continuazione dell’attività
lavorativa al 50% salvaguardando le mansioni lavorative da sforzi fisici e
posizioni statiche prolungate in abbinamento a rinforzo muscolare seguito da
istruttore in palestra e da fisioterapia che la paziente esegue tuttora.
- Nelle
consultazioni eseguite alla __________ riferisce che hanno consigliato di
riservare l’opzione chirurgica come ultima eventualità terapeutica, visto anche
la giovane età e vito che l’operazione poteva portare addirittura a possibile
peggioramento clinico.
- In conclusione
la paziente, come concordato col dr. __________, non vede a tuttora l’urgenza
dell’intervento chirurgico.” (doc. 20 incarto LAMal)
Nel rapporto finale del 22
gennaio 2019 (doc. 40 incarto AI) il medico SMR, dr. med. __________, ha
ripreso le diagnosi “con” e “senza” ripercussione sulla capacità
lavorativa poste, nell’ambito dell’assicurazione di indennità giornaliera in
caso di malattia per aziende, dal perito, dr. med. __________, specialista FMH
in medicina generale.
Il medico SMR ha indicato nell’attività abituale le seguenti incapacità
lavorative (intese come riduzione di presenza):
- 50% dall’11 gennaio 2017 al
20 luglio 2017;
- 100% dal 21 luglio 2017 al 4
agosto 2017;
- 50% dal 5 agosto 2017 e
continua.
Il medico SMR ha indicato in
un'attività adeguata (rispettosa dei limiti indicati dal perito assicurativo
dell’Helsana) le seguenti incapacità lavorative (intese come riduzione di
presenza):
- 50% dall’11 gennaio 2017 al 20
luglio 2017;
- 100% dal 21 luglio 2017 al 4 agosto
2017;
- 0% dal 5 agosto 2017 e continua.
Il medico SMR ha indicato in ambito
casalingo le seguenti
incapacità lavorative (intese come
riduzione di rendimento):
- 50% dall’11 gennaio 2017 al 20
luglio 2017;
- 100% dal 21 luglio 2017 al 4 agosto
2017;
- 0% dal 5 agosto 2017 e continua.
Il medico SMR ha
puntualizzato, oltre ai limiti funzionali
determinati dal perito
assicurativo dell’Helsana, un carico massimo di 5 kg, l'alternanza della
postura al bisogno (non inclusa), la necessità di pause supplementari (non inclusa)
e l'assenza di difficoltà nello svolgere lavori di precisione. Da ultimo, ha
posto una prognosi incerta (doc. 40 incarto AI).
Il medico SMR ha puntualizzato, sub “Osservazioni conclusive”, quanto
segue:
" L’attività
lavorativa abituale può essere considerata come adeguata, questo in funzione
della possibilità di gestire gli impegni e le attività svolgendo un lavoro di
tipo leggero.” (doc. 40, pag. 2 incarto AI)
In data 29 agosto 2019 l’allora
patrocinatore dell’assicurata, avv. __________, ha prodotto svariata
documentazione medica (doc. 65 e 67 incarto AI).
In particolare, ha versato agli atti il referto medico del 27 agosto 2019
(relativo alla consultazione del 19 agosto 2019; doc. 65 incarto AI) del dr.
med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia
dell’apparato locomotore, della __________ di __________, giusta il quale:
" (…) La
paziente presenta un’instabilità lombo-sacrale per la quale era già valutata e
che riusciva a gestire lavorando al 50% ed eseguendo regolarmente attività di
rinforzo. Scaduto il periodo di indennizzo per la perdita di guadagno dovrebbe
sostenere nella misura del 100% l’attività del negozio. Una prima valutazione
AI ha confermato un’invalidità del 12% che la paziente vorrebbe rivedere. Penso
che la situazione ortopedica non sia migliorata spontaneamente ed una ripresa
al 100% risulterebbe poco probabile sia con trattamento conservativo che
chirurgico. (…)”
Il patrocinatore ha versato
pure agli atti la valutazione neurologica ambulatoriale del 15 luglio 2019
(doc. 65 incarto AI) della dr.ssa med. __________, specialista FMH in
neurologia, del __________ di __________, giusta la quale:
" (…) la
paziente presenta effettivamente una sindrome lombo-vertebrale cronica di
origine multifattoriale in un contesto in parte di osteocondrosi L5-S1,
discopatia L4-L5 ed L5-S1, sintomatologia dolorosa presente dal 2015.
La paziente ha trovato un relativo buon compenso nella gestione
del dolore seguendo una presa a carico multidisciplinare con un rinforzo
muscolare in palestra ed esercizi che la paziente effettua anche in modo
autonomo 3 volte alla settimana, fisioterapia 1 volta alla settimana e seguendo
un’attività lavorativa al 50% di tipo leggero. La paziente non è infatti in
grado di svolgere al 100% la sua professione in quanto sia per quanto concerne
la posizione seduta, eretta, sollevare e trasportare pesi e tutti i movimenti
precedentemente eseguiti risultano attualmente possibili solo in misura
parziale. Ritengo che l’attività lavorativa attualmente svolta sia sicuramente
indicata soprattutto tenuto conto che la paziente è proprietaria della
cartoleria in cui lavora per cui non vi è luogo “più ideale” di questo per
poter gestire in modo autonomo la sua giornata lavorativa. Quali limitazioni
evoco esattamente quanto già riferito in precedenza in quanto sicuramente la
paziente deve evitare di mantenere la posizione seduta per più di un’ora,
eretta non oltre i 30 minuti e non deambulare per più di 30 minuti, chiaramente
questo risulta indicativo e dipende dalla sintomatologia dolorosa presente.
Sicuramente eviterei di sollevare pesi superiori a 5 kg ed eviterei qualsiasi
postura che necessiti una anti-flessione o rotazione del tronco per un periodo
prolungato.
Ritengo quanto sopracitato da ritenersi come una incapacità
lavorativa al 50% in maniera definitiva. (…)”
L’allora patrocinatore ha
versato agli atti anche il certificato medico del 28 maggio 2019 (doc. 67
incarto AI) del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna
generale e medico curante dell’assicurata, giusta il quale, tra l’altro:
" (…)
Riguardo la specificità delle limitazioni funzionali di dette patologie sulla
capacità lavorativa condivido le conclusioni del perito assicurativo dr. __________
(vedi suo rapporto), ossia della necessità per la signora RI 1 di svolgere
mansioni con posizioni seduta di massimo una ora ed eretta di 30’, deambulare
massimo per 30’, non sollevare pesi superiori a 5 kg, evitare flessioni e
rotazioni del tronco brusche o ripetute. (…). Riguardo la prognosi,
personalmente credo che questa possa essere considerata cronica nel suo decorso
ed invalidante a lungo termine al 50%.
Riguardo un mio parere sul rapporto SMR credo che la questione
verta sulle osservazioni conclusive di detto rapporto ove si stabilisce che
l’attività lavorativa abituale può essere considerata come adeguata in funzione
della possibilità di gestire gli impegni e le attività svolgendo un lavoro
leggero.
Personalmente ho dubbi che una gerente che svolge al 50% la sua
attività possa osservare tali accorgimenti e concluso su una inabilità
lavorativa del 50% a lungo termine come gerente. (…)”
L’amministrazione ha sottoposto
la precitata documentazione al medico del SMR, dr. med. __________, che,
nell’annotazione del 5 settembre 2019, ha osservato quanto segue:
" Valutazione
neurologica ambulatoriale del 15.07.2019 - Dr.ssa __________
Esame neurologico completo:
Paziente 43enne, vigile e collaborante, orientata nei tre domini.
Eloquio fluente, ben comprensibile. Nessuna afasia. Assenza di rigidità nucale,
nessun dolore alla mobilizzazione del rachide cervicale, test di Spurling
negativo, Lhermitte negativo. Nervi cranici: Rime palpebrali simmetriche. Bulbi
oculari in asse. Pupille isocoriche ed eucicliche, normoreagenti alla
fotostimolazione diretta ed indiretta. Fundoscopia senza particolarità. Campi
visivi indenni alle prove manuali per confronto. Movimenti oculari senza
paresi, convergenza intatta. Assenza di nistagmo patologico. M. masseter e
temporale ben palpabili e forti. Sensibilità tatto-algica al volto riferita
come simmetrica, nessun Neglect di tipo tattile. Nessuna paresi facciale. M.
sternocleidomastoideus bilateralmente forte. Lingua normoprotrusa. Coordinazione:
stazione eretta ben mantenuta, Romberg stabile, percorso rettilineo senza
lateralizzazione, marcia In tandem pure. Prova indice-indice ed indice-naso
nonché tallone ginocchio senza atassia. Riflessi: tono e trofismo simmetrico e
nella norma ai quattro arti. Riflessi osteotendinei: sia agli arti superiori
che inferiori normovivi e simmetrici, RCP in flessione bilaterale. Motricità:
alle prove di posizione degli arti superiori né pronazione né
sottoslivellamento. Agli arti inferiori pure nessun sottoslivellamento. All'esame
dettagliato nessun deficit di tipo stenico. Lasègue negativo. Deambulazione:
postura ben eretta, marcia con oscillazione simmetrica degli arti superiori.
Marcia sulle punte e talloni ben eseguita, stazionamento monopodalico ben
eseguito, saltellio monopodalico non eseguito per timore, accovacciamento
possibile in modo autonomo. Sensiblilità: tatto-algica ai quattro arti riferita
come simmetrica, nessun Neglect di tipo tattile. Batiestesica all’articolazione
metatarsofalangeale bilateralmente intatta. Pallestesia malleolare 8/8
bilateralmente.
****
Esame obiettivo neurologico per la colonna lombare e gli arti inferiori
senza particolarità.
Valutazione:
Caro __________, la paziente presenta effettivamente una sindrome
lombo-vertebrale cronica di origine multifattoriale in un contesto in parte di
osteocondrosi L5-51, discopatia L4-L5 ed L5-S1, sintomatologia dolorosa
presente dal 2015. La paziente ha trovato un relativo buon compenso nella
gestione del dolore seguendo una presa a carico multidisciplinare con un
rinforzo muscolare in palestra ed esercizi che la paziente effettua anche in
modo autonomo 3 volte alla settimana, fisioterapia 1 volta alla settimana e
seguendo un'attività lavorativa al 50% di tipo leggero. La paziente non è
infatti in grado di svolgere al 100% la sua professione in quanto sia per
quanto concerne la posizione seduta, eretta, sollevare e trasportare pesi e
tutti i movimenti precedentemente eseguiti risultano attualmente possibili solo
in misura parziale. Ritengo che l'attività lavorativa attualmente svolta sia
sicuramente indicata soprattutto tenuto conto che la paziente è proprietaria
della cartoleria in cui lavora per cui non vi è luogo "più ideale" di
questo per poter gestire in modo autonomo la sua giornata lavorativa. Quali
limitazioni evoco esattamente quanto già riferito in precedenza in quanto
sicuramente la paziente deve evitare di mantenere la posizione seduta per più
di un'ora, eretta non oltre i 30 minuti e non deambulare per più di 30 minuti,
chiaramente questo risulta indicativo e dipende dalla sintomatologia dolorosa
presente. Sicuramente eviterei di sollevare pesi superiori a 5 kg ed eviterei
qualsiasi postura che necessiti una anti-flessione o rotazione del tronco per
un periodo prolungato. Ritengo quanto sopracitato da ritenersi come una
incapacità lavorativa al 50% in maniera definitiva.
****
Limiti funzionali compatibili con l'attività abituale
_____________________________________________________
Valutazione Dr __________ del 27.08.2019
Esame clinico
160 cm 59 kg. Bacino simmetrico. Inclinazione sagittale normale.
Non dolore alla palpazione dell'articolazione iliosacrale, non dolore
compressivo. Bending laterale simmetrico. Inclinazione/reclinazione con
limitazioni e dolore maggiore verso anteriore. Non segno di Trendelenbourg.
Forza arti inferiori M5. Lasègue negativo bilat. Lasègue inverso neg. Slump
test negativo. ROT simmetrici e normovivi. Esame delle anche senza
particolarità.
****
Un esame obiettivo neurologico con Bacino simmetrico. Inclinazione sagittale
normale. Non dolore alla palpazione dell'articolazione iliosacrale, non dolore
compressivo. Bending laterale simmetrico. Non segno di Trendelenbourg. Forza
arti inferiori M5. Lasègue negativo bilateralmente, Lasègue inverso negativo
Slump test negativo. ROT simmetrici e normovivi, esame delle anche senza
particolarità non giustifica una IL maggiore del 50% in un'attività pesante o
medio-pesante. IL 50% giustificata per la limitazione funzionale della colonna
e le algie riferite nel contesto di una discopatia degenerativa.
____________________________________________________
Esame radiologico RM lombare: Data esame: 21.07.2017. Allineamento: mantenuto.
Discopatia: L4-5 grado II, L5-S1.
****
Discopatia: termine che indica genericamente un problema al disco intervertebrale,
le cause possono essere individuate in una debolezza congenita dei dischi, in
sovraccarichi ripetuti alla colonna, ad una insufficienza muscolare, il
trattamento e principalmente fisioterapico e sicuramente conservativo nonché di
prevenzione. Una discopatia non è limitante come può essere un'ernia discale,
una stenosi del canale spinale con secondaria claudicatio, una radicolopatia,
ecc.
_____________________________________________________
Terapia in corso:
sedute regolari di fisioterapia ed attività regolare in palestra
Tilur Retard al bisogno
****
Terapia farmacologica che giustifica una sintomatologia algica
occasionalmente presente, in nessun rapporto medico viene indicato un
trattamento farmacologico maggiore e/o continuativo nel tempo.
_____________________________________________________
Certificato medico Dr __________ del 28.05.219
Al paragrafo B il Dr __________ scrive:
Riguardo alla prognosi, personalmente credo che questa possa
essere considerata cronica nel suo
decorso ed invalidante a lungo termine al 50%.
****
Nella stessa certificazione il Dr __________ concorda con i limiti stabiliti
dal Dr __________ e da una prognosi invalidante a lungo termine al 50%.
Si confermano le conclusioni espresse nel RAF del 22.01.2019, in
un'attività pesante o medio-pesante dove non possono essere rispettati i limiti
funzionali descritti la capacità lavorativa dell'Assicurata è giustificata al
50%, in un'attività adeguata dove è possibile il rispetto dei limiti funzionali
la capacità lavorativa è completa così come anche nelle funzioni domestiche.
L'attività abituale svolta dall'assicurata con i dovuti accorgimenti
(suddivisione dei carichi, possibilità di gestione delle pause, ecc.) rispetta
i limiti previsti è pertanto può essere giudicata quale adeguata.”
(doc. 69 incarto AI; n.d.r.: le sottolineature ed il grassetto non
sono della redattrice)
2.7. Questo Tribunale, chiamato a
verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato
dall’amministrazione - prima dell’emissione della decisione qui impugnata (in
casu, il 2 ottobre 2019) che segna il limite temporale del potere cognitivo
del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1) - non ha
motivo per scostarsi dal rapporto finale del 22 gennaio 2019 (doc. 40 incarto
AI) e dall’annotazione del 5 settembre 2019 (doc. 69 incarto AI) del dr. med. __________
per quanto concerne la capacità lavorativa residua nell’attività abituale
dell’assicurata (impiegata-commessa di cartoleria nonché gerente ed amministratrice
unica della __________ di __________, nella modalità in cui è stata svolta sino
all’insorgere del danno alla salute), in attività adeguate (rispettosa dei
limiti indicati nel rapporto finale del 22 gennaio 2019, inclusi quindi quelli
stabiliti dal perito assicurativo dell’__________) e in ambito casalingo.
La valutazione del medico SMR è da considerare dettagliata, approfondita e
quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando
2.5.
Il TCA constata, infatti,
che il medico del SMR ha tenuto conto di tutte le problematiche lamentate
dall'assicurata ponendo le diagnosi concernenti l’insieme dei disturbi
dell’interessata valutando le sue limitazioni funzionali e le relative
ripercussioni sulla capacità lavorativa al termine di un’analisi approfondita
di tutti i referti medici dei curanti, nonché della valutazione peritale
eseguita per conto dell’assicurazione __________ dal dr. med. __________.
Questo Tribunale ritiene
tale modo di procedere corretto e non ha motivo alcuno per rimettere in
discussione l’operato del medico del SMR, conforme agli articoli 59bis cpv. 2
LAI in relazione con l’art. 49 cpv. 1 OAI (cfr. STF 9C_404/2018 del 22 agosto
2018; DTF 142 V 58 consid. 5.1; 135 V 465 consid. 4.4.).
Giova qui infatti
ricordare che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a
disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto
alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -
determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività
lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto
come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di
fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto
alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (vedi DTF 136 V 376 consid. 4.1;
sentenze 9C_1001/2012 del 29 maggio 2013; 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010;
9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Del resto, l’assicurata
non ha prodotto, nemmeno in sede ricorsuale, dei referti medico-specialistici
in grado di smentire quanto valutato dal medico SMR. Il TCA non ignora la
documentazione medica prodotta il 29 agosto 2019 dall’allora patrocinatore
dell’assicurata, avv. __________ (doc. 65 e 67 incarto AI). Tali certificati
medici non sono atti a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fedefacenza
della valutazione operata dal medico SMR, con espresso riguardo alla situazione
clinica dell'assicurata, che è stata attentamente e dettagliatamente vagliata
dal precitato medico, come pure dell'esigibilità posta da tale medico che
peraltro vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa. Del
resto, le certificazioni dei medici curanti dell’assicurato non apportano nuovi
elementi oggettivi ignorati dal medico dell’amministrazione. I precitati medici
(incluso il perito dell’__________) - parimenti al medico SMR - attestano
un’incapacità lavorativa (intesa come riduzione di presenza) dell’assicurata
nell’attività abituale (nella modalità in cui è stata esercitata sino
all’insorgere del danno alla salute) del 50% dall’11 gennaio 2017 al 20 luglio
2017, del 100% dal 21 luglio 2017 al 4 agosto 2017 e del 50% dal 5 agosto 2017
e continua. Per contro, non si esprimono in merito alla esigibilità lavorativa
ed alla capacità lavorativa residua in attività adeguate e, da ultimo, non
attestano alcuna inabilità lavorativa dell’assicurata in attività adeguate.
Riguardo alla possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata
alle sue condizioni di salute, giova qui ricordare che la giurisprudenza
federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che in
considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive
contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. ISS, livello di
esigenze 4 fino alla TA1 2010, poi divenuto livello 1 con la TA1 2012), vi è un
numero significativo di attività di natura leggera, che permettono di alternare
la posizione e che sono pertanto adatte al danno alla salute presentato
dall'assicurato. Come ripetutamente statuito dall’Alta Corte in casi con
limitazioni funzionali analoghe, esiste un mercato del lavoro sufficiente in
cui realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente
del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi
qualificato, in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare
nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e
controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento
frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di
particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF
8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3., che ha interamente confermato la
STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3;
9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
È peraltro utile
aggiungere che se è vero che, secondo la giurisprudenza, vanno indicate
possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice
non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti
esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.
In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano
aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di
confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. sentenza 8C_563/2012 del 23 agosto
2012, consid. 3.3 con riferimenti; sentenza 9C_10/2007 del 26 marzo 2008
consid. 4.6.3; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; sentenza U 329/01 del 25
febbraio 2003, consid. 4.7).
Si può, quindi, senz'altro
ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di
posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene
assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non
dall’assicura-zione contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC
1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che la ricorrente sia in grado di
mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali
più leggere da un profilo dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente
esercitata.
Del resto deve essere
ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio
della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di
pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli
inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997 p.
71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del
danno.
Ai fini dell’accertamento
dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le
capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un
concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto
avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per
pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non
realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma
talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la
conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione
irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a;
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).
In concreto questo
Tribunale ritiene che, anche nel caso di specie, nel mercato generale del
Considerandi
lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di
sorveglianza, che la ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano,
sarebbe in grado di esercitare in maniera completa.
Pertanto, alla luce delle
risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie - per lo meno,
fino al 2 ottobre 2019 - sufficientemente chiarita, per cui non appare
necessario procedere ad altri accertamenti medici specialistici.
Va ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un
tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata).
Alla luce di quanto sopra esposto e richiamato inoltre l'obbligo che incombe
all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati; Riemer Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg.
57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e
sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che a RI 1 vanno
riconosciute nell’attività abituale (impiegata-commessa di cartoleria nonché
gerente ed amministratrice unica della __________ di __________, nella modalità
in cui è stata svolta sino all’insorgere del danno alla salute) le seguenti
incapacità lavorative (intese come riduzione di presenza): 50% dall’11 gennaio
2017.
al 20 luglio 2017; 100% dal 21 luglio 2017 al 4 agosto 2017 e 50% dal 5
agosto 2017 e continua. In attività adeguate (ovvero rispettose dei limiti
indicati nel rapporto finale del 22 gennaio 2019, inclusi quindi quelli
stabiliti dal perito assicurativo dell’__________) le vanno riconosciute le
seguenti incapacità lavorative (intese come riduzione di presenza): 50% dall’11
gennaio 2017 al 20 luglio 2017; 100% dal 21 luglio 2017 al 4 agosto 2017 e 0%
dal 5 agosto 2017 e continua. Da ultimo, in ambito domestico le seguenti
incapacità lavorative (intese come riduzione di rendimento): 50% dall’11
gennaio 2017 al 20 luglio 2017; 100% dal 21 luglio 2017 al 4 agosto 2017 e 0%
dal 5 agosto 2017 e continua.
Il TCA condivide pure la conclusione a cui è giunto il medico SMR, giusta la
quale l'attività abituale dell’assicurata, nella misura in cui viene svolta con
i dovuti accorgimenti (suddivisione dei carichi, possibilità di gestione delle
pause, ecc.), in funzione pure della possibilità di gestire gli impegni e
delegare la attività più pesanti ad altri dipendenti limitandosi ad un lavoro
di tipo leggero (e, quindi, rispettoso dei limiti indicati nel rapporto finale
del 22 gennaio 2019, inclusi quindi quelli stabiliti dal perito assicurativo
dell’__________), può essere giudicata quale adeguata e, pertanto, esercitata a
tempo pieno con pieno rendimento dall’insorgente (doc. 40, pag. 2 e 69 incarto
AI). Non consente di giungere ad una conclusione diversa la documentazione
medica prodotta il 29 agosto 2019 dall’allora patrocinatore dell’assicurata
(doc. 65 e 67 incarto AI), in particolare, la valutazione neurologica
ambulatoriale del 15 luglio 2019 (doc. 65 incarto AI) della dr.ssa med. __________,
specialista FMH in neurologia, del __________ di __________, di cui si è già
ampiamente detto al considerando 2.6, poiché, come meglio si vedrà appresso al
consid. 2.8, non tiene conto della possibilità per l’assicurata di delegare i
lavori che non può più svolgere ad altri dipendenti, mediante una
riorganizzazione interna delle attività svolte da lei stessa e dal suo
personale, a cui è tenuta in virtù dell'obbligo per l’assicurato di ridurre il
danno (cfr. al riguardo STF 9C_394/2009 dell’8 gennaio 2010).
Giova pure qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra
Massima Istanza, secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche
se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno
un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega
al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p.
113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.
4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances
sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p.
269s.).
Il TF ha affermato che in
ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del
medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008;
STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
Per quanto concerne l’argomentazione della ricorrente, giusta la quale non
potrebbe lavorare più dell’attuale 50%, in quanto deve recarsi 3 mattine alla
settimana in palestra (lunedì, giovedì e sabato mattina) per svolgere del
rinforzo muscolare e che non può svolgere l’allenamento alla sera, dopo
un’intera giornata di lavoro, perché le sue condizioni fisiche non glielo
consentirebbero e che si dovrebbe inoltre recare dal medico, il TCA osserva
quanto segue. In assenza di una qualsivoglia certificazione medica al riguardo,
quand’anche si volesse ammettere in questa sede, per mera ipotesi di lavoro,
che l’assicurata non sia in grado di svolgere l’allenamento in palestra al
termine della giornata lavorativa, ella non ne trarrebbe alcun giovamento.
Infatti, come rettamente rilevato dall’UAI (cfr. osservazioni del 18 dicembre
2019: doc. XII), potrebbe comunque svolgere, se del caso, l’allenamento in
palestra durante la sua pausa pranzo, durante la chiusura del negozio tra le
12.00
e le 13.30 (cfr. doc. 52, pag. 188 e 189 incarto AI). Non consente di
addivenire ad una diversa conclusione neppure la visita dal proprio medico
curante, dal quale si reca ogni 2 mesi (cfr. doc. 52, pag. 188 incarto AI).
2.8
In applicazione del metodo
straordinario (sulla quale non vi è contestazione tra le parti: cfr. doc. I;
sui motivi che hanno indotto l'amministrazione ad utilizzare tale metodo di
calcolo: cfr. doc. 72, in particolare pag. 239 incarto AI), l'UAI ha ordinato
all'ispettorato AI di esperire un'inchiesta economica per indipendenti eseguita
il 15 aprile 2019 (doc. 52 incarto AI).
Nel relativo rapporto,
datato 16 aprile 2019, l'ispettore incaricato (__________), riguardo
all'attività svolta dall'assicurata prima e dopo l'insorgenza del danno alla
salute, ha rilevato quanto segue:
" 2 INDICAZIONI
DELL'ASSICURATO/A
ln sede d'inchiesta l'assicurata dichiara di lavorare 5 giorni a
settimana e la presenza in negozio sempre di 2 persone. Ci spiega come la
struttura preveda uno spazio adibito a cartoleria ed uno adibito a __________
con vendita di __________. L'attività dispone di 2 casse.
Sempre riguardo l'attività lavorativa ci spiega come ormai da al
meno il 2011 si occupa lei stessa del negozio e che solo nel 2014 vi è stata la
cessione formale a livello di registro di commercio.
Normalmente l'assicurata lavorava 5 giorni settimanali con i seguenti orari:
8-12 e 13.30-18. ll sabato l'attività è aperta dalle ore 8 alle 12 e dalle
13.30
alle 17.
La Sig.ra RI 1 dispone di dipendenti come da punto 5.
Prima del subentrare del danno alla salute si occupava di lavori di
contabilità, fatturazione, stipendi, cassa, banca, debitori, creditori, vari
lavori d'ufficio, offerte, telefonate, ordinazioni, fornitura a domicilio della
merce negli uffici dei clienti, apertura di scatole contenenti la merce da
prezzare e riporre negli scaffali, servire i clienti, pulizia negozio e la
suddivisione oraria variava in base alle esigenze del negozio.
L'assicurata prosegue indicando come per le forniture negli uffici poteva
averne anche un paio dei giorni ed in altri nessuna di conseguenza era molto
variabile; inoltre fa presente come negli anni abbia sempre vinto il concorso
per fornire le __________ di __________ e l'anno scorso spiega come abbia avuto
anche l'incarico per quelle di __________. L'impegno normalmente era di un paio
di settimane ad agosto per smistare tutta la merce e consegnarla. Con
l'attribuzione anche di __________ ci precisa come abbia dovuto assumersi
maggiori oneri affittando un locale a __________ per portare la merce e
consegnarla oltre ad assumere una persona che l'aiutasse nello spostamento
della merce.
Oggi, continua l'assicurata, non svolge più consegne e dichiara di farle
svolgere al padre 74enne che l'aiuta senza remunerazione. Inoltre non svolge
più la presenza della -giornata intera in negozio a parte il mercoledì quando
le dipendenti il pomeriggio restano maggiormente libere perché hanno figli. Per
quanto riguarda l'attività vera e propria la parte di prezzatura e smistamento
in negozio della merce è stato delegato alle dipendenti. Per le consegne
esterne ci dice che si appoggia al padre.
Per il suo stato fisico dichiara di recarsi 3 volte a settimana in palestra per
svolgere del rinforzo muscolare, il lunedì mattina, il giovedì mattina e il
sabato mattina.
L'assicurata lamenta dolori nello spostare pesi, nel chinarsi e nello fare
sforzi di qualsiasi genere, spiega sempre la sig.ra RI 1.
Il medico lo vede una volta ogni 2 mesi e predilige lavorare il pomeriggio di
solito.
(…).
4.4
Cambiamenti nell'organizzazione dell'impresa: quali misure
sono imputabili al danno alla salute? (cambiamenti logistici, sviluppo
tecnologico, diversificazione del prodotto, rinuncia a commesse, delega a
terzi, modificazioni significative dei prezzi, cambiamenti degli orari di
apertura, ecc.) Decorrenza delle modifiche.
L'assicurata dichiara di non svolgere più mansioni di consegna, spostamento
pesi e sistemazione merce. Questa mansioni sono delegate alle dipendenti e
dichiara al padre 74enne (relativo alle consegne).
5.
SITUAZIONE DEL PERSONALE
5.1
Manodopera con/senza remunerazione
(situazione
attuale)
Collaboratori
2018.
Funzione
Percentuale
lavorativa e salario
(assoggettato
all’AVS)
Persona
(e) assicurata (e)
Vedi il
confronto tra campi di attività
36'750.-
__________a
22'185.-
__________
Malattia
e in seguito maternità
__________
31'031.-
__________
22’165.-
Collaboratori
2017.
Funzione
Percentuale
lavorativa e salario
(assoggettato
all’AVS)
Persona
(e) assicurata (e)
Vedi il
confronto tra campi di attività
43’166.-
__________
22'100.-
__________
34'194.-
__________
22’100.-
__________
13’559.-
Collaboratori
2016.
Funzione
Percentuale
lavorativa e salario
(assoggettato
all’AVS)
Persona
(e) assicurata (e)
Vedi il
confronto tra campi di attività
67’316.-
__________
50%
22'100.-
__________
44’330.-
__________
50%
22’100.-
__________
30%
12’776.-
Collaboratori
2015.
Funzione
Percentuale
lavorativa e salario
(assoggettato
all’AVS)
Persona
(e) assicurata (e)
Vedi il
confronto tra campi di attività
72’800.-
__________
22'100.-
__________
44’330.-
__________
12’891.-
__________
8’866.-
__________
01-08
9'499.-
Collaboratori
2014.
Funzione
Percentuale
lavorativa e salario
(assoggettato
all’AVS)
Persona
(e) assicurata (e)
Vedi il
confronto tra campi di attività
67’400.-
__________
22'100.-
__________
44’330.-
__________
01-06
17’834.-
__________
8’866.-
5.1
Cambiamenti imputabili al danno alla salute
(concernenti
il personale e la percentuale lavorativa; data di inizio e fine)
Nessuno, non è stato assunto del
personale, anzi come si evince dalla tabella al punto 5.1 nel 2018 è venuto
meno l'apporto di una dipendente dovuto a maternità.
6.
CONFRONTO TRA CAMPI DI ATTIVITÀ – vedi allegato
1.
L'assicurata è attiva come commessa e
gestore dell'attività con lavori di ogni genere, dalla contabilità, lavori
d'ufficio, commessa, sistemazione merce e consegne.
L'attività in negozio viene
quantificata nell'80% del lavoro e il 20% in attività di consegna merce ai
clienti.
Dopo il danno alla salute
l'assicurata ha ridotto il proprio impegno nell'attività tuttavia senza
assumere ulteriore personale in sua sostituzione, inoltre ha delegato i lavori
pesanti come lo smistamento della merce alle colleghe. Per quanto riguarda la
consegna della merce l'assicurata dichiara di essersi appoggiata al papà 74enne
senza remunerazione, tuttavia in virtù dell'obbligo di ridurre l'impatto del
danno alla salute da parte dell'assicurata ed in virtù del fatto che ha delle
dipendenti è esigibile che tale mansione fosse delegata anch'essa alle
dipendenti. Infatti quando lei si assentava per consegnare la merce in negozio
restava una persona sola. È quindi medicalmente esigibile che lei stessa
svolgesse le mansioni in negozio delegando alla dipendente di turno la consegna
della merce.
7.
EVOLUZIONE DEI REDDITI DELL’IMPRESA – vedi
allegato 2
Anno
CI
Salario
AVS
dichiarato
SA
fiscale
SA
riprese
fiscali
2012.
62400.
-19202
-7202
12000.
2013.
62400.
-2963
9037.
12000.
2014.
67400.
5389.
17389.
12000.
2015.
72800.
749.
12749.
12000.
2016.
67316.
67316.
546.
14546.
14000.
2017.
43166.
3509.
17509.
14000.
2018.
36750.
5617.
8.
PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE
(tramite
adattamento dell'azienda, dell'attività professionale, con la consegna di mezzi
ausiliari)
Non riteniamo siano applicabili
provvedimenti in quanto l'assicurata risulta integrata al meglio nella propria
attività per la quale si ritengono limitazioni molto contenute nonché
un'esigibilità elevata in mansioni leggere che possono essere svolte proprio
nel proprio negozio.
8.1
Ritiene necessaria una perizia?
No
9.
VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ
Abbiamo analizzato i dati economici
in nostro possesso ed in virtù del fatto che l'assicurata ha ridotto il proprio
impegno in seno all’attività, che non sia stata sostituita, come ben visibile
dal numero di persone assunte nel 2018 ed in virtù del fatto che sia esigibile
lo svolgimento pieno di un'attività adeguata (quale la sua posizione
medicalmente viene considerata), riteniamo corretto procedere con l'applicazione
del metodo straordinario. I dati contabili sono inficiati sia dall'impegno
ridotto dell'assicurata sia dal fatto che allo stato attuale siano unicamente
dichiarati, in passato l'attività ha subito incrementi notevoli dovuti a
riprese fiscali. A causa quindi di tali problematiche procediamo, come
indicato, con l'applicazione del metodo straordinario.
Definiamo comunque il reddito senza
invalidità dell'assicurata in caso di successive valutazioni con dati
attendibili e raffrontabili:
Ci appoggiamo alla media dei dati
relativi al Cl dal 2012 al 2016 e aggiungiamo anche la media dei risultati
aziendali fiscalmente riconosciuti per gli stessi anni.
Il dato che ne scaturisce è paria
franchi 75767. - lordi. Il dato essendo frutto di una media su più anni
riteniamo non vada aggiornato in seguito.
Per la posizione di gestore negozio
di cartoleria e chiosco ci appoggiamo alla tabella svizzera dei salari TA1
skill Ivl 2016 (ultima disponibile) posizione 47 commercio al dettaglio, donne,
livello di competenza 4 con un salario
su 40h lavorative di franchi 5'291. - mensili.
Le ore statistiche in tale ambito nel 2016 sono
considerate 41.8.
Quindi aggiornando il salario mensile
arriviamo a 5291/40*41.8= 5'529. - mensile
66'348. - annuali per il 2016
Aggiornamento: 2017 (0.4%) 66'613. - /// 2018 (0.5%)
66'964. -
Per la posizione di consegna della
merce ci appoggiamo alla tabella svizzera dei salari TA1 skill Ivl 2016 (ultima
disponibile) posizione 53 attività di corriere, donne, livello di competenza 1
con un salario su 40h lavorative di franchi 5'074. - mensili.
Le ore statistiche in tale ambito nel 2016 sono
considerate 42.1.
Quindi aggiornando il salario mensile
arriviamo a 5074/40*42.1= 5'340. - mensile
64'080. - annuali per il 2016
Aggiornamento: 2017 (0.4%) 64'336. - /// 2018 (0.5%)
64'658. –
Metodo
straordinario di valutazione
Numero di salari versati 12
Campi di
attività senza danno alla salute
Ponderazione
senza danno
Incapacità
al lavoro nei campi di attività
Base
salariale mensile
Reddito
annuale senza danno
Diminuzio-
ne del reddito dell’attività professio- nale dovu- ta al danno
Direzione
80%
0%
1) SFr.
5.
558
SFr. 53
357.
SFr. 0
Consegna
merce
20%
60%
2) SFr.
5’388
SFr.
12.
931
SFr. 7
759.
3)
SFr. 0
SFr.
0.
4)
SFr. 0
SFr.
0.
5)
SFr. 0
SFr.
0.
6)
SFr. 0
SFr.
0.
Totale
100%
12%
SFr.
66.
288
SFr.
7.
759.
Secondo
l’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016 aggiornato 2018
1) TA 01,
pos. 47, livello di qualificazione 4 donne
2) TA 01,
pas. 53, livello di qualificazione 1 donne
3) CA XX,
pos. XX, livello di qualificazione XX, donne/uomini
4) CA XX,
pos. XX, livello di qualificazione XX, donne/uomini
5) CA XX,
pos. XX, livello di qualificazione XX, donne/uomini
6) CA XX,
pos. XX livello di qualificazione XX, donne/uomini
Reddito
ipotetico senza invalidità
SFr. 66
288.
Reddito
da invalido
SFr. 58
529.
Diminuzione
del reddito dell’attività prof. imputabile al danno
SFr.
7.
759
Tasso
di diminuzione del reddito dell’attività professionale
12%
10.
VALUTAZIONE E PROPOSTA
Dall'applicazione del metodo straordinario non risulta un
discapito tale da concedere prestazioni. L'assicurata è esigibile possa
lavorare nella propria attività in quanto con alcuni accorgimenti già attuati
dalla stessa Sig.ra RI 1 possa essere abile nella misura massima possibile.
Come indicato in negozio ha già delegato le incombenze più pesanti come
l'apertura e il riordino della merce. Per quanto riguarda la consegna della
merce è altresì esigibile che possa istruire il personale per poterle svolgere.
Inoltre dopo il subentrare del danno alla salute l'attività non ha assunto
ulteriore personale per sopperire le assenze dell'assicurata e nel 2018 una
dipendente si è assentata per un periodo molto prolungato causa maternità.
Ribadiamo quindi come medicalmente sia ritenuta l'attuale attività
adeguata al danno alla salute riscontrato con capacità piena, e ribadiamo anche
il fatto che l'assicurata ha l'obbligo di ridurre al minimo l'impatto del danno
alla salute e la situazione lavorativa con i dipendenti a disposizione lo
permette garantendo un discapito minimo come esposto al punto 9.
Allegato
1.
Confronto tra campi di attività per la professionale di gestore
cartoleria e chiosco
42.5
ore/settimanali orario medio senza
danno
Campi di
attività senza danno alla salute
Pondera- zione
e senza danno
Grado
d’inca-pacità
Incapa-
cità al lavoro ponderata
Direzione
Gestione/or-
ganizzazione/ acquisti/perso- nale/offerta/co- mande/contabili- tà senza
docu- mentazione/rela- zioni pubbliche
80%
0%
0%
per tale
mansione l’assicu- rata può delegare alle di- pendenti le incombenze più
pesanti come quelle di smi-stamento e riordino della merce, peraltro cosa che
l’assicurata ha già messo in atto e ha dichiarato di fare
Consegna
merce
20%
60%
12%
Per la
parte di consegna merce l’assicurata ha sì del- le limitazioni dovute al dan-
no alla salute, tuttavia è esi- gibile, disponendo di perso- nale, che tale
mansione venga delegata, esigibile possa essere istruito per ta- le mansione
inoltre in virtù dell’obbligo da parte dell’assicurata di ridurre al minimo
l’impatto del danno alla salute
0%
0%
Totale
100%
12%
(…)” (incarto AI pag. 189-194)
Nel complemento del 24 settembre 2019 (doc. 71 incarto AI), l’ispettore
incaricato ha puntualizzato quanto segue:
" (…). Dal
lato economico prendiamo atto del fatto che i famigliari aiutino senza
remunerazione nell’attività dell’assicurata, tuttavia in virtù dell’obbligo di
ridurre il danno nella misura massima possibile, tenendo conto dei limiti
funzionali e soprattutto dell’esigibilità, l’assicurata può delegare i lavori
più onerosi dal lato fisico ai dipendenti di cui dispone.
Inoltre l’assicurata già lei stessa ha indicato in sede di
inchiesta come abbia delegato i lavori pesanti e che le arrecano difficoltà dal
lato fisico ai dipendenti. Altri accorgimenti, come la suddivisione dei carichi
possono essere delle misura da intraprendere per massimizzare la propria
capacità residua al guadagno.
In conformità alle indicazioni mediche non possiamo che condividere il fatto
che nell’attività fin qui gestita l’assicurata è sicuramente nella possibilità
di adattare il proprio modo di lavorare e gestire al meglio le proprie
limitazioni fisiche, trasformandola di fatto in un’attività adeguata.
Tenendo conto di tutte le informazioni e le indicazioni del dossier confermiamo
la decisione e valutazione presa in sede di inchiesta.
Ribadiamo come l’obbligo da parte dell’assicurata di ridurre il danno,
l’attività lavorativa svolta e l’esigibilità medicalmente riconosciuta
confermino le risultanze dell’inchiesta per indipendenti a dossier del
16.04.2019.”
Nell’annotazione dell’8
novembre 2019 (doc. IV-1 incarto AI), l’ispettore incaricato ha puntualizzato
quanto segue:
" (…) Confronto
tra campi di attività:
La suddivisione dei campi di attività, per una maggiore
semplificazione, è stata suddivisa in direzione 80% e consegne 20%.
Nell'ambito del campo della "direzione", come da punto 6
dell'inchiesta per indipendenti, sono state raggruppate tutte le seguenti
mansioni:
lavori amministrativi, contabilità, fatturazione, gestione del
personale, lavori d'ufficio generali, lavori di commessa nel negozio,
sistemazione merce, piccole pulizie.
L'assicurata suddivide tali campi in circa 40% prettamente lavori
d'ufficio e circa 40% tutti gli altri lavori inerenti il negozio. Riteniamo che
anche suddividendoli sia il valore economico definito in sede d'inchiesta sia i
limiti medicalmente riconosciuti non porterebbero ad alcun cambiamento nella
valutazione; questo in virtù dell'esigibilità espressa medicalmente.
Nello specifico viene indicato innanzitutto che l'assicurato può
delegare qui lavori più onerosi dal lato fisico ai dipendenti e facendosi ella
carico di quelli più leggeri. Inoltre se da parte sua si lamenta il fatto che
non possa più spostare carichi di peso medio, visto anche il genere
dell'attività svolta, si può ragionevolmente esigere che i pacchi dai pesi
maggiori vengano aperti e i contenuti spostati singolarmente con più viaggi per
non incidere sulla salute dell'assicurata. Ciò è sia esigibile medicalmente che
esigibile in virtù dell'obbligo di ridurre l'impatto del danno alla salute
sull'attività lavorativa da parte dell'assicurata.
Riguardo l'impegno di terze persone come il padre senza
remunerazione non può essere considerato e nemmeno quantificato monetariamente
dal codesto ufficio in quanto l'assicurata può beneficiare dell'aiuto di altri
collaboratori (almeno 3) già stipendiati e quindi delegare tale mansione senza
ulteriori spese da sobbarcare all'attività.
Infine riguardo il conto economico pervenutoci inerente l'anno
2019.
è evidente che non può essere considerato allo stato attuale della
valutazione in quanto parziale essendo l'anno ancora in corso e non terminato.
Confermiamo di conseguenza il metodo straordinario applicato.
Ribadiamo quindi la valutazione espressa in sede d'inchiesta per
indipendenti e ribadiamo inoltre il fatto che in un'attività adeguata viene
riconosciuta una capacità totale al lavoro.”.
Nell’annotazione del 17
dicembre 2019 (doc. XII-1 incarto AI), l’ispettore incaricato ha precisato
quanto segue:
" In
risposta alle osservazioni poste dall'assicurata il 9 dicembre facciamo
presente che in sede d'inchiesta a precisi quesiti posti dal sottoscritto
riguardo eventuali sostituzioni nell'attività lavorativa dell'assicurata, la
Sig.ra RI 1 ha sempre dichiarato ed unicamente evidenziato l'aiuto del Padre.
Eventuali aiuti della madre pensionata (2-2.5 giorni a settimana)
non sono mai stati menzionati.”
2.9
La ricorrente ha contestato
nel merito le risultanze dell’inchiesta economica, criticando la ripartizione
delle mansioni (80% attività direzione - 20% consegna merce) e le incapacità
lavorative dello 0% nell’attività di direzione e del 60% ritenuta nella
consegna delle merci. A mente dell’insorgente la ripartizione corretta delle
mansioni sarebbe 35% nell’attività direzione e 65% negli “altri lavori”
rispettivamente le incapacità lavorative sarebbero del 10% nell’attività di
direzione e del 40% negli “altri lavori”. Fa presente di essere stata aiutata
dai suoi genitori a titolo gratuito (suo padre si occupa delle consegne) e che
se dovesse assegnare a loro una remunerazione e non percependo più le indennità
giornaliere di malattia, dovrebbe chiudere la sua attività, senza che tali
aspetti siano stati presi in considerazione dall’ispettore incaricato. Secondo
l’insorgente la perdita di guadagno dovuta al suo stato di salute, che era
prima compensata dall’assicuratore malattia, dovrebbe ora essere compensata
dall’AI. In sede di inchiesta del 15 aprile 2019 la ricorrente ha indicato che
suo padre la sostituisce per le consegne della merce (doc. 42, pag. 188 incarto
AI) mentre in data 9 dicembre 2019 ha informato il TCA che sua mamma l’aiuta,
lavorando, nel settore chiosco, 2/2.5 giorni alla settimana e che l’aiuto
gratuito dei suoi genitori, che doveva essere provvisorio, dura ormai da 3
anni.
Chiamato a pronunciarsi,
il TCA osserva che, come risulta da quanto esposto al consid. 2.8, il termine
di attività di “direzione” è stato utilizzato dall'ispettore incaricato in
senso lato, ovvero per indicare le mansioni svolte dall'assicurata in
ambito di gestione, organizzazione, acquisti, personale, offerta, comande,
fatturazione, contabilità senza documentazione e relazioni pubbliche,
rispettose dei limiti funzionali medicalmente riconosciuti. Questa impostazione
può essere condivisa dal TCA, ritenuto come l'attività di "direzione"
presenta meno impedimenti rispetto a quella di "consegna della merce"
e ove l'assicurata presenta maggiori difficoltà riconducibili al danno alla
salute.
Prima del danno alla
salute l'assicurata ha dichiarato che il tempo consacrato all’attività di
consegna era molto variabile perché poteva avere forniture negli uffici anche
un paio dei giorni ed in altri nessuna, oltre ad un paio di settimane ad agosto
per fornire la __________ di __________, a cui è andata ad aggiungersi quella
di __________. In siffatte circostanze il TCA può condividere anche la
ripartizione operata dall’ispettore che ha ritenuto una percentuale dell’80%
per l’attività di “direzione” e del 20% per quella di “consegna della merce”.
A proposito del grado di
impedimento nello svolgimento dell’attività di “direzione”, ritenuto nullo
dall’ispettore incaricato, considerata la possibilità dell’assicurata di
delegare le attività più pesanti ai propri dipendenti ed avocando a sè quelle
maggiormente leggere e, quindi, adattando la propria attività lavorativa
abituale al fine di renderla adeguata dal profilo medico, così come peraltro
stabilito pure dal medico SMR, in virtù dell'obbligo per l’assicurato di
ridurre il danno; cfr. al riguardo STF 9C_394/2009 dell’8 gennaio 2010), il TCA
condivide tale conclusione.
A proposito del grado di
impedimento nello svolgimento dell’attività di “consegna della merce”, ritenuto
del 60% dall’ispettore incaricato, considerata la possibilità dell’assicurata
di delegare tale attività ai propri dipendenti, in virtù dell'obbligo per
l’assicurato di ridurre il danno; cfr. al riguardo STF 9C_394/2009 dell’8
gennaio 2010), il TCA può condividere tale conclusione.
In simili circostanze,
stante quanto precede (in particolare, considerata la possibilità per
l’assicurata di delegare i lavori che non può più svolgere ad altri dipendenti,
mediante una riorganizzazione interna delle attività svolte da lei stessa e dal
suo personale, senza dover necessariamente fare capo all’aiuto familiare, in
modo tale che l’attività abituale, svolta con i dovuti accorgimenti, sia
adeguata e, pertanto esercitabile a tempo pieno e con pieno rendimento; ciò a è
peraltro tenuta in virtù dell'obbligo per l’assicurato di ridurre il danno ,cfr.
al riguardo STF 9C_394/2009 dell’8 gennaio 2010), il TCA condivide l’operato
dell’ispettore incaricato, in particolare le puntuali, motivate e convincenti
considerazioni risultati dall’inchiesta del 15 aprile 2019 (doc. 52 incarto),
dal complemento del 24 settembre 2019 (doc. 71 incarto AI), dalle annotazioni
dell’8 novembre 2019 (doc. IV-1 incarto AI) e del 17 dicembre 2019 (doc. XII-1
incarto AI).
Le censure della
ricorrente all’operato dell’ispettore incaricato devono pertanto essere
respinte.
2.10
Per quanto concerne il calcolo
economico il TCA può fare proprie le basi salariali di fr. 5'558 (TA 01, 2016,
pos. 47 "commercio al dettaglio", donne, livello di competenza 4,
attualizzata al 2018) e fr. 5'388 (TA 01, 2016, pos. 53 "attività di
corriere", donne, livello di competenza 1, attualizzata al 2018) -
peraltro rimaste incontestate in questa sede dalla ricorrente - stabilite
dall'ispettore incaricato. La presa in considerazione dei redditi statistici
per ogni mansione componente l’attività lucrativa indipendente dell’assicurato,
tenendo conto dei “salari di riferimento del ramo”, è infatti conforme alla
giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa (cfr. DTF 128 V 33 consid.
4c; cfr. anche STCA 32.2005.71 del 26 gennaio 2006; cfr. sentenza 32.2013.219
del 24 settembre 2014; STCA 32.2016.142 del 19 giugno 2017, consid. 2.13).
Pertanto, possono essere qui confermati sia il reddito “da valida” di fr.
66'288.- sia il reddito “da invalida” di fr. 58'529.-, come da calcolo
effettuato dall’ispettore incaricato nella tabella al punto 9 del rapporto di inchiesta
del 16 aprile 2019 (cfr.: doc. 52, pag. 193 incarto AI), di cui si è già
ampiamente detto al consid. 2.8.
Confrontando ora il reddito “da invalida” di fr. 58'529.- con il relativo
reddito “da valida” di fr. 66'288 si ottiene un grado d’invalidità del 11.70%
([66'288 - 58'529] x 100 : 66'288) arrotondato al 12% secondo la giurisprudenza
di cui alla DTF 130 V 121, che non è pensionabile.
A giusta ragione l’UAI ha
quindi negato all’assicurata il diritto ad una rendita di invalidità. Parimenti
correttamente l’UAI le ha negato provvedimenti reintegrativi, considerato che “medicalmente
l’attuale attività svolta, adattata, risulta adeguata al danno alla salute con
una capacità piena” (cfr. doc. 72, pag. 240 incarto AI). La decisione
impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.
2.11
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.-
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008
del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-sono poste a carico
dell’assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti