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Decisione

32.2019.189

Lavoratrice indipendente. Metodo straordinario

6 luglio 2020Italiano67 min

medico curante dell’assicurata, in data 10 aprile 2018 ha comunicato all’__________,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.189

PC/sc

Lugano

6 luglio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2019 di

RI 1

contro

la decisione del 2 ottobre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata il __________

1975, di formazione impiegata di commercio (AFC conseguito in data 10 luglio 1996),

attiva quale impiegata-commessa di cartoleria al 100% dal 1998 presso la __________

di __________, in qualità anche di gerente ed amministratrice unica dal 1°

dicembre 2014, in malattia al 50% dall’11 gennaio 2017 (al 100% dal 21 luglio

2017 e al 50% dal 5 agosto 2017), in data 22 giugno 2017 ha presentato una

domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, indicando di essere

affetta da “Ernia del disco L5-S1 - degenerazione disco L5-S1 inizio

degenerazione disco L4-L5” dal “febbraio 2016” (doc. 4, 9, 15, 17 e 21 incarto

AI e doc. 19 e 20 incarto LAMAL).

1.2. Dopo avere esperito gli

accertamenti medici ed economici del caso - e, in particolare, dopo avere

acquisito agli atti l’incarto LAMAL (inclusa la valutazione fiduciaria del 31

gennaio 2018 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale:

doc. 19 incarto LAMAL), il rapporto finale del 22 gennaio 2019 (doc. 40 incarto

AI) e l’annotazione del 5 settembre 2019 (doc. 69 incarto AI) del medico SMR,

dr. med. __________, il rapporto del 16 aprile 2019 dell’inchiesta per attività

professionale indipendente del 15 aprile 2019 (doc. 52 incarto AI) ed il

relativo complemento del 24 settembre 2019 (doc. 71 incarto AI) - l’UAI, con

decisione del 2 ottobre 2019 (doc. 72 incarto AI; preavvisata il 18 aprile

2019: doc. 53 incarto AI), ha rifiutato all'assicurata il diritto a prestazioni

AI, a fronte di un grado di invalidità del 12%, non pensionabile (doc. 72

incarto AI).

Sulla base di quanto indicato dall’ispettore del servizio d’inchiesta, l’amministrazione

ha applicato il metodo straordinario, osservando quanto segue:

" Nella

fattispecie, al fine di calcolare il grado d'invalidità è stato applicato il

metodo straordinario. I dati contabili sono inficiati sia dal suo impegno ridotto

sia dal fatto che allo stato attuale vi sono solo i dati dichiarati (in passato

l'attività ha subito incrementi notevoli dovuti a riprese fiscali).” (doc. 72,

pag. 2 incarto AI)

Sulla base di quanto

indicato dal medico SMR, l’UAI ha ritenuto medicalmente oggettivate le seguenti

incapacità lavorative: 50% dall’11 gennaio al 20 luglio 2017, 100% dal 21

luglio al 4 agosto 2017 e 50% dal 5 agosto 2017 e continua nell’attività

abituale di “impiegata e commessa di un negozio di cartoleria”

rispettivamente 50% dall’11 gennaio al 20 luglio 2017, 100% dal 21 luglio al 4

agosto 2017 e 0% dal 5 agosto 2017 e continua in attività adeguate. L’UAI ha

pure puntualizzato quanto segue:

" È

esigibile che la Signora RI 1 possa lavorare nella propria attività in quanto

con alcuni accorgimenti, da lei stessa già attuati, la capacità lavorativa

raggiunta è quella massima possibile. In negozio ella ha già tra l'altro

delegato le incombenze più pesanti come l'apertura e il riordino della merce.

Per quanto riguarda la consegna della merce è altresì esigibile che possa

istruire il personale per poter svolgere le relative mansioni. Inoltre, dopo il

subentrare del danno alla salute l'attività non ha assunto ulteriore personale

per sopperire le sue assenze e nel 2018 una dipendente si è assentata per un

periodo molto prolungato.

Medicalmente l'attuale attività svolta, adattata, risulta adeguata

al danno alla salute con una capacità piena. Provvedimenti reintegrativi Al non

risultano pertanto attuabili.” (doc. 72, pag. 3 incarto AI)

L’amministrazione ha,

quindi, considerato un reddito annuo “da valida” di fr. 66'288.- e "da

invalida" di fr. 58'529.- (doc. 72, pag. 2 incarto AI).

1.3. Contro questa decisione RI 1 ha

inoltrato personal-mente un tempestivo ricorso al TCA, postulandone l'annulla-mento

e sollecitando l’attribuzione di mezza rendita di invalidità rispettivamente di

almeno un quarto di rendita di invalidità (doc. I, pag. 2).

La ricorrente censura l’operato dell’UAI per non avere indicato in modo

dettagliato in quali attività adeguate sarebbe completa-mente abile dal 5

agosto 2017 (ciò che lei peraltro contesta) rispettivamente per averla ritenuta

abile al 100% nella propria attività abituale, ove invece, a detta dei propri

medici curanti come pure del medico fiduciario dell’__________ (assicuratore LAMal),

presenta una capacità lavorativa definitiva massima del 50% nella propria

attività lavorativa, ove può meglio mettere a frutto la sua capacità lavorativa

residua. Già solo per questo motivo avrebbe diritto ad una rendita del 50%.

Dal profilo economico, l’insorgente osserva che è:

" (…) assurdo

se non anche sbagliato perché contrario a quanto hanno stabilito i medici

ritenere che come direttrice posso lavorare al 100%. Questa attività non esiste

infatti senza le altre e nella stessa pure presento dei limiti ed in

particolare non potendo restare seduta per molto tempo, rimanendo la necessità

di dovermi assentare per le cure mediche e non da ultimo essendo l'attività da

direttrice anche da intendere quale responsabile del negozio con impegni di

inventario ecc. con necessità di sollevare pesi o altro che in concreto non

posso fare. Il puro lavoro di segretariato, nel quale pure presento comunque

dei limiti, certamente non è da intendere all'80% bensì semmai al massimo al

30/40%. Per il restante 40/50% i miei compiti consistono nel riordinare,

pulire, sistemare ecc.; attività che sostanzialmente mi richiedono analoghi

sforzi come per le spedizioni (20%). In tale ambito le mie limitazioni così

come anche indicato dall'Ufficio Al possono essere valutate al 60% ed in

particolare se consideriamo che nel segretariato applichiamo una limitazione

dello 0%. A queste condizioni, differentemente da quanto ha stabilito l'Ufficio

Al, anche in questo caso la mia invalidità superando il 40% mi darebbe diritto

ad una rendita di invalidità.

Reddito da valida Fr.

66'288.00

Reddito da invalida Fr.

40'434.90

+ Direttrice 35% 23'200.00 al 10% fr. 23'200.00

+ Altri lavori 65% 43'087.20 al 40% fr. 17'234.90

Grado di invalidità (100%/66'288.-*40'434.90=60%) 40%

Se anche continuassi a lavorare nel mio negozio il mio grado

d'invalidità risulterebbe comunque tale da giustificare l'intervento

dell'Ufficio Al per aiutarmi e ciò senza nemmeno considerare che se sino ad

oggi sono riuscita a sopravvivere con la mia attività ciò è solo dovuto al

fatto che sino ad oggi ho percepito delle indennità giornaliere che come tali

andavano a compensare la mia perdita di guadagno e non da ultimo pure

considerato che i miei genitori pure mi hanno sempre aiutato e ciò senza

pretendere alcun pagamento di salario. Se tolgo le indennità giornaliere e se

assegno ai miei genitori uno stipendio, la mia attività dovrà definitivamente

chiudere. Ciò si legge chiaramente esaminando anche la mia più recente contabilità

(9).” (doc. I, pag. 2)

1.4. Nella risposta del 14 novembre

2019 l’UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto LAI concernente l’assicurata,

ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV). A suffragio delle proprie

argomentazioni ha versato agli atti l’annotazione dell’8 novembre 2019 dell’ispettore

del servizio d’inchiesta (doc. IV-1).

1.5. Con osservazioni del 25 novembre

2019 (doc. VI) la ricorrente si è riconfermata, soffermandosi su alcuni punti,

nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,

nei considerandi di diritto. In particolare, l’insorgente ha puntualizzato, per

quanto concerne l’aspetto medico, quanto segue: “Non ho presentato

contestazioni alla Cassa malati perché era raggiunto il numero massimo delle

indennità giornaliere ed una contestazione sarebbe servita a nulla. Oltretutto,

la stessa Cassa malati concorda comunque con una mia capacità lavorativa al

50%. (…) In cosa consiste pertanto il miglioramento del mio stato di salute? lo

ed i miei medici neghiamo un miglioramento mentre l'Ufficio Al non lo ha mai

debitamente spiegato” rispettivamente, per quanto concerne l’aspetto economico,

quanto segue: “lo svolgo effettivamente un lavoro al 50% e ciò per il

momento grazie all'aiuto dei miei genitori che mi aiutano gratuitamente e che

sempre per il momento mi permettono anche di mantenere economicamente in vita

l'attività. Il 50% che non riesco a svolgere è compensato dall'aiuto dei miei

genitori. (…). Come confermato dai medici, dispongo di una limitata capacità di

lavoro anche perché necessito di potermi regolarmente assentare dall'attività

per svolgere le mie cure.” (doc. VI, pag. 1 e 2).

1.6. Con osservazioni del 2 dicembre

2019 (doc. VIII), l'UAI ha nuovamente proposto la reiezione del ricorso,

confermando la correttezza della decisione del 2 ottobre 2019, con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

1.7. Con osservazioni del 9 dicembre

2019 (doc. X) la ricorrente si è riconfermata, soffermandosi su alcuni punti,

nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,

nei considerandi di diritto. In particolare, l’insorgente ha puntualizzato

quanto segue:

" Il mio

programma di allenamento in palestra è rivolto al rinforzo muscolare e al

miglioramento della postura. Se le mie condizioni fisiche mi permettessero di

svolgere questo allenamento la sera, dopo un'intera giornata di lavoro,

ovviamente non avrei richiesto nessuna rendita d'invalidità. Vorrei inoltre

precisare che mia mamma lavora in __________, nel settore chiosco, 2/2.5 giorni

alla settimana. L'aiuto gratuito dei miei genitori avrebbe dovuto essere

provvisorio ma ormai dura da 3 anni.”

1.8. Con osservazioni del 18

dicembre 2019 l’UAI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.

XII), puntualizzando, in particolare, quanto segue: “Per quel che attiene

all'allenamento svolto in palestra, la scrivente osserva che l'esercizio chiuso

anche tra le 12.00 e le 13.30”. A suffragio delle proprie argomentazioni ha

versato agli atti l’annotazione del 17 dicembre 2019 dell’ispettore del

servizio d’inchiesta (doc. XII-1).

1.9. I doc. XII e XII-1 sono stati

trasmesso per conoscenza alla ricorrente (doc. XIII).

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire

se l’amministrazione ha corretta-mente o meno rifiutato di assegnare

all’assicurata una rendita di invalidità.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in

vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono

invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a

un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel confronto dei redditi

la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Secondo la giurisprudenza

per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al

momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido

e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto

alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Va poi ricordato che, secondo

la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti

particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga,

ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti

un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo

straordinario.

Capita in particolare nel

caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da

porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV

Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137

consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

L’invalidità è allora

stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui

si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199).

Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche

dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge

l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

In tal caso si procede a

paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla

salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono

attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La

differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che

il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del

raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si

constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale

impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI

1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V

151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva

funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno

della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

Se si volesse, nel caso di

persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto

delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa

categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità

di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122

consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27

agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).

Secondo giurisprudenza

infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività

lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi

determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera

affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

Nel caso di un

indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che

il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo

l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la

perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori

influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione

congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni

sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di conseguenza il TFA ha

stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire

in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b;

DTF 104 V 137 consid. 2c; STCA 32.2013.165 del 28 luglio 2014, consid. 2.3;

STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio 2020, consid. 2.3; STCA 32.2019.81 del 27

aprile 2020, consid. 2.3; STCA 32.2019.127 del 25 maggio 2020, consid. 2.3).

Giova qui ricordare che,

secondo la giurisprudenza, general-mente amministratori o direttori impiegati,

che di fatto sono azionisti unici o parziali di una società anonima e che hanno

una determinante influenza sulla gestione della società, sono formalmente

considerati salariati. Tuttavia, in analogia al principio valido nell’AVS in

cui per la distinzione tra attività dipendente e indipendente sono determinanti

le condizioni economiche e non giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con

riferimenti), sono considerati indipendenti gli assicurati che dal punto di

vista economico e della politica aziendale hanno una rilevante posizione in

seno alla società; ciò è segnatamente il caso di ditte individuali che si

trasformano in società anonime di stampo familiare con partecipazione del

coniuge, del figlio o di parenti stretti (STFA I 185/02 del 29 gennaio 2003

consid. 3.1 confermata in STF 9C_453/2014 del 17 febbraio 2014 consid. 4.1 e

8C_928/2015 del 19 aprile 2016 consid. 2.3.4). Lo stesso discorso vale anche

nel caso in cui un socio gerente, formalmente salariato, detiene la maggior

parte del capitale societario (in casu 96%), motivo per cui viene considerato

quale indipendente (STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010; cfr., tra le tante,

STCA 32.2016.113 del 19 giugno 2017, consid. 2.5; STCA 32.2019.36 dell’11

febbraio 2020, consid. 2.7).

2.4. Per quanto attiene l’esame

delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la

determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già

esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità

nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere

economico giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid.

4a).

Fatti

I dati economici risultano

pertanto determinanti.

Al medico compete la

valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di

attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce,

quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue

funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni

importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita

entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227,

cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro canto compito

dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni

del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative

ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p.

228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo

1995, p. 201).

In particolare, al fine di

determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui

all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante

dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido).

Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve

considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento

intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

In ogni modo, ai fini

dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro

equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra

domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer Blaser, op

cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984 p. 347).

Va ancora la pena di

rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, per accertare il reddito

conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003

nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993

no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96

consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire

tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze

personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione

di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi

concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure

RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna

presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la

precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito,

adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000

n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Per quel che concerne la

determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in

particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività

della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento

della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In

mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di

aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC

1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato

direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti

i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività

personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal

capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di

famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die

Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della

Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per

l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio

2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA

del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

Per quel che concerne

invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr.

DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un

siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato

non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da

invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68

consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag.

485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino

a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in

Pratique VSI 2002 pag. 64; STCA 32.2013.165 del 28 luglio 2014, consid. 2.4;

STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio 2020, consid. 2.4; STCA 32.2019.81 del 27

aprile 2020, consid. 2.4; STCA 32.2019.127 del 25 maggio 2020, consid. 2.4).

2.5. Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.

3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008). Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del

25 aprile 2008). Va infine evidenziato che in ragione della diversità

dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di

lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche

se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11

aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente

con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del

suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che

uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati; STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio

2020, consid. 2.5; STCA 32.2019.127 del 25 maggio 2020, consid. 2.5).

2.6. Per quanto concerne l’aspetto

medico, dalle tavole processuali emerge che l’assicurazione __________,

nell’ambito dell’assicura-zione di indennità giornaliera in caso di malattia

per aziende, ha incaricato il dr. med. __________, specialista FMH in medicina

generale, di eseguire una perizia.

Il perito ha esaminato

l’assicurata il 25 gennaio 2018 e nel relativo rapporto del 31 gennaio 2018

(doc. 19 incarto LAMAL) - dopo avere riportato il riassunto degli atti (incluso

il certificato medico del 24 novembre 2017 del dr. med. __________, specialista

FMH in medicina interna generale e medico curante dell’assicurata, giusta il

quale la sua paziente aveva presentato/presentava le seguenti incapacità

lavorative: 50% dall’11 gennaio 2017, 100% dal 21 luglio 2017 e 50% dal 5

agosto 2017: doc. 19, pag. 2 incarto LAMAL), l’anamnesi, le dichiarazioni della

paziente e l’esame clinico e avere indicato che il “decorso non è favorevole”

- ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di:

" Sindrome

lombovertebrale cronica con/su:

• lieve scoliosi lombare dx

• osteocondrosi L5-S1

• anterolistesi L5 su Si grado I

• insufficienza della muscolatura paravertebrale

• tendinosi dei muscoli glutei medi sx>dx

• stato dopo

infiltrazione delle faccette articolari L5-S1 bilaterali 21.07.2017”

e le diagnosi senza

influsso sulla capacità lavorativa di:

" Tabagismo

3/4 sigarette/dì (6py)

Stato dopo asportazione di ciste della fossa poplitea sinistra

1979, operazione al setto nasale 2003, asportazione di cisti ovarica a sinistra

LS 2015.” (doc. 19, pag. 4 incarto LAMAL)

In merito alla capacità

lavorativa il perito assicurativo ha osservato quanto segue:

" La

paziente presenta una sindrome lombovertebrale cronica sulla base soprattutto

di un processo degenerativo a livello L5-S1 con discopatia ed osteocondrosi che

si manifesta alle minime sollecitazioni.

Pertanto attualmente non è in grado di svolgere in misura totale

la sua professione originaria in quanto la capacità di rimanere in posizione

seduta ed eretta, di muoversi e sollevare e trasportare pesi è ridotta e

realizzabile solo in misura parziale.

Quali limitazioni la paziente deve evitare di mantenere la

posizione seduta per più di 1 ora, eretta per più di 30 minuti e deambulare per

più di 30 minuti. Inoltre non può sollevare e trasportare pesi superiori a 5

kg, mantenere posizioni inergonomiche per la schiena, in modo particolare

l'anteflessione e/o la rotazione del tronco, per periodi prolungati e deve

evitare sollecitazioni assiali.

(…).

Per il momento la paziente è da considerare ulteriormente inabile

al lavoro al 50% nella sua attività originaria da 05.08.2017.

(…).

Considerando la patologia di base che è di tipo degenerativo e che

pertanto tenderà lentamente a peggiorare, si deve prevedere che la capacità

lavorativa rimarrà ridotta al 50% in maniera definitiva.

Nel caso in cui la paziente venisse sottoposta a terapia chirurgica in teoria

la capacità lavorativa potrebbe aumentare in una misura da stabilire

successivamente.

(…).

L’attività lavorativa attualmente svolta è di per sé ideale dato

che la paziente, quale proprietaria, può gestire i suoi impegni e le sue

attività svolgendo un lavoro di tipo leggero.

(…).

La paziente deve proseguire con misura attive volte soprattutto al

rinforzo muscolare.

Puntualmente potrebbero essere eseguite delle sedute di

fisioterapia, attualmente per lavorare soprattutto sulla tendomiosi dei muscoli

glutei medi.

Chiaramente rimane aperta l’eventualità di un intervento

chirurgico come suindicato. Se si arrivasse a quest’opzione sarà poi ancora da

valutare un eventuale aumento della capacità lavorativa in base

all’evoluzione.” (doc. 19, pag. 5 e 6 incarto LAMAL)

Dalle tavole processuali emerge

pure che il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna generale e

medico curante dell’assicurata, in data 10 aprile 2018 ha comunicato all’__________,

quanto segue:

" Ho rivisto

la signora RI 1 in data 22.02.2018 e in data odierna 10.04.2018 ponendo la

questione dell’intervento chirurgico alla paziente, la quale mi precisa i

seguenti punti:

- la paziente

ha concordato con lo stesso dr. __________ la continuazione dell’attività

lavorativa al 50% salvaguardando le mansioni lavorative da sforzi fisici e

posizioni statiche prolungate in abbinamento a rinforzo muscolare seguito da

istruttore in palestra e da fisioterapia che la paziente esegue tuttora.

- Nelle

consultazioni eseguite alla __________ riferisce che hanno consigliato di

riservare l’opzione chirurgica come ultima eventualità terapeutica, visto anche

la giovane età e vito che l’operazione poteva portare addirittura a possibile

peggioramento clinico.

- In conclusione

la paziente, come concordato col dr. __________, non vede a tuttora l’urgenza

dell’intervento chirurgico.” (doc. 20 incarto LAMal)

Nel rapporto finale del 22

gennaio 2019 (doc. 40 incarto AI) il medico SMR, dr. med. __________, ha

ripreso le diagnosi “con” e “senza” ripercussione sulla capacità

lavorativa poste, nell’ambito dell’assicurazione di indennità giornaliera in

caso di malattia per aziende, dal perito, dr. med. __________, specialista FMH

in medicina generale.

Il medico SMR ha indicato nell’attività abituale le seguenti incapacità

lavorative (intese come riduzione di presenza):

- 50% dall’11 gennaio 2017 al

20 luglio 2017;

- 100% dal 21 luglio 2017 al 4

agosto 2017;

- 50% dal 5 agosto 2017 e

continua.

Il medico SMR ha indicato in

un'attività adeguata (rispettosa dei limiti indicati dal perito assicurativo

dell’Helsana) le seguenti incapacità lavorative (intese come riduzione di

presenza):

- 50% dall’11 gennaio 2017 al 20

luglio 2017;

- 100% dal 21 luglio 2017 al 4 agosto

2017;

- 0% dal 5 agosto 2017 e continua.

Il medico SMR ha indicato in ambito

casalingo le seguenti

incapacità lavorative (intese come

riduzione di rendimento):

- 50% dall’11 gennaio 2017 al 20

luglio 2017;

- 100% dal 21 luglio 2017 al 4 agosto

2017;

- 0% dal 5 agosto 2017 e continua.

Il medico SMR ha

puntualizzato, oltre ai limiti funzionali

determinati dal perito

assicurativo dell’Helsana, un carico massimo di 5 kg, l'alternanza della

postura al bisogno (non inclusa), la necessità di pause supplementari (non inclusa)

e l'assenza di difficoltà nello svolgere lavori di precisione. Da ultimo, ha

posto una prognosi incerta (doc. 40 incarto AI).

Il medico SMR ha puntualizzato, sub “Osservazioni conclusive”, quanto

segue:

" L’attività

lavorativa abituale può essere considerata come adeguata, questo in funzione

della possibilità di gestire gli impegni e le attività svolgendo un lavoro di

tipo leggero.” (doc. 40, pag. 2 incarto AI)

In data 29 agosto 2019 l’allora

patrocinatore dell’assicurata, avv. __________, ha prodotto svariata

documentazione medica (doc. 65 e 67 incarto AI).

In particolare, ha versato agli atti il referto medico del 27 agosto 2019

(relativo alla consultazione del 19 agosto 2019; doc. 65 incarto AI) del dr.

med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia

dell’apparato locomotore, della __________ di __________, giusta il quale:

" (…) La

paziente presenta un’instabilità lombo-sacrale per la quale era già valutata e

che riusciva a gestire lavorando al 50% ed eseguendo regolarmente attività di

rinforzo. Scaduto il periodo di indennizzo per la perdita di guadagno dovrebbe

sostenere nella misura del 100% l’attività del negozio. Una prima valutazione

AI ha confermato un’invalidità del 12% che la paziente vorrebbe rivedere. Penso

che la situazione ortopedica non sia migliorata spontaneamente ed una ripresa

al 100% risulterebbe poco probabile sia con trattamento conservativo che

chirurgico. (…)”

Il patrocinatore ha versato

pure agli atti la valutazione neurologica ambulatoriale del 15 luglio 2019

(doc. 65 incarto AI) della dr.ssa med. __________, specialista FMH in

neurologia, del __________ di __________, giusta la quale:

" (…) la

paziente presenta effettivamente una sindrome lombo-vertebrale cronica di

origine multifattoriale in un contesto in parte di osteocondrosi L5-S1,

discopatia L4-L5 ed L5-S1, sintomatologia dolorosa presente dal 2015.

La paziente ha trovato un relativo buon compenso nella gestione

del dolore seguendo una presa a carico multidisciplinare con un rinforzo

muscolare in palestra ed esercizi che la paziente effettua anche in modo

autonomo 3 volte alla settimana, fisioterapia 1 volta alla settimana e seguendo

un’attività lavorativa al 50% di tipo leggero. La paziente non è infatti in

grado di svolgere al 100% la sua professione in quanto sia per quanto concerne

la posizione seduta, eretta, sollevare e trasportare pesi e tutti i movimenti

precedentemente eseguiti risultano attualmente possibili solo in misura

parziale. Ritengo che l’attività lavorativa attualmente svolta sia sicuramente

indicata soprattutto tenuto conto che la paziente è proprietaria della

cartoleria in cui lavora per cui non vi è luogo “più ideale” di questo per

poter gestire in modo autonomo la sua giornata lavorativa. Quali limitazioni

evoco esattamente quanto già riferito in precedenza in quanto sicuramente la

paziente deve evitare di mantenere la posizione seduta per più di un’ora,

eretta non oltre i 30 minuti e non deambulare per più di 30 minuti, chiaramente

questo risulta indicativo e dipende dalla sintomatologia dolorosa presente.

Sicuramente eviterei di sollevare pesi superiori a 5 kg ed eviterei qualsiasi

postura che necessiti una anti-flessione o rotazione del tronco per un periodo

prolungato.

Ritengo quanto sopracitato da ritenersi come una incapacità

lavorativa al 50% in maniera definitiva. (…)”

L’allora patrocinatore ha

versato agli atti anche il certificato medico del 28 maggio 2019 (doc. 67

incarto AI) del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna

generale e medico curante dell’assicurata, giusta il quale, tra l’altro:

" (…)

Riguardo la specificità delle limitazioni funzionali di dette patologie sulla

capacità lavorativa condivido le conclusioni del perito assicurativo dr. __________

(vedi suo rapporto), ossia della necessità per la signora RI 1 di svolgere

mansioni con posizioni seduta di massimo una ora ed eretta di 30’, deambulare

massimo per 30’, non sollevare pesi superiori a 5 kg, evitare flessioni e

rotazioni del tronco brusche o ripetute. (…). Riguardo la prognosi,

personalmente credo che questa possa essere considerata cronica nel suo decorso

ed invalidante a lungo termine al 50%.

Riguardo un mio parere sul rapporto SMR credo che la questione

verta sulle osservazioni conclusive di detto rapporto ove si stabilisce che

l’attività lavorativa abituale può essere considerata come adeguata in funzione

della possibilità di gestire gli impegni e le attività svolgendo un lavoro

leggero.

Personalmente ho dubbi che una gerente che svolge al 50% la sua

attività possa osservare tali accorgimenti e concluso su una inabilità

lavorativa del 50% a lungo termine come gerente. (…)”

L’amministrazione ha sottoposto

la precitata documentazione al medico del SMR, dr. med. __________, che,

nell’annotazione del 5 settembre 2019, ha osservato quanto segue:

" Valutazione

neurologica ambulatoriale del 15.07.2019 - Dr.ssa __________

Esame neurologico completo:

Paziente 43enne, vigile e collaborante, orientata nei tre domini.

Eloquio fluente, ben comprensibile. Nessuna afasia. Assenza di rigidità nucale,

nessun dolore alla mobilizzazione del rachide cervicale, test di Spurling

negativo, Lhermitte negativo. Nervi cranici: Rime palpebrali simmetriche. Bulbi

oculari in asse. Pupille isocoriche ed eucicliche, normoreagenti alla

fotostimolazione diretta ed indiretta. Fundoscopia senza particolarità. Campi

visivi indenni alle prove manuali per confronto. Movimenti oculari senza

paresi, convergenza intatta. Assenza di nistagmo patologico. M. masseter e

temporale ben palpabili e forti. Sensibilità tatto-algica al volto riferita

come simmetrica, nessun Neglect di tipo tattile. Nessuna paresi facciale. M.

sternocleidomastoideus bilateralmente forte. Lingua normoprotrusa. Coordinazione:

stazione eretta ben mantenuta, Romberg stabile, percorso rettilineo senza

lateralizzazione, marcia In tandem pure. Prova indice-indice ed indice-naso

nonché tallone ginocchio senza atassia. Riflessi: tono e trofismo simmetrico e

nella norma ai quattro arti. Riflessi osteotendinei: sia agli arti superiori

che inferiori normovivi e simmetrici, RCP in flessione bilaterale. Motricità:

alle prove di posizione degli arti superiori né pronazione né

sottoslivellamento. Agli arti inferiori pure nessun sottoslivellamento. All'esame

dettagliato nessun deficit di tipo stenico. Lasègue negativo. Deambulazione:

postura ben eretta, marcia con oscillazione simmetrica degli arti superiori.

Marcia sulle punte e talloni ben eseguita, stazionamento monopodalico ben

eseguito, saltellio monopodalico non eseguito per timore, accovacciamento

possibile in modo autonomo. Sensiblilità: tatto-algica ai quattro arti riferita

come simmetrica, nessun Neglect di tipo tattile. Batiestesica all’articolazione

metatarsofalangeale bilateralmente intatta. Pallestesia malleolare 8/8

bilateralmente.

****

Esame obiettivo neurologico per la colonna lombare e gli arti inferiori

senza particolarità.

Valutazione:

Caro __________, la paziente presenta effettivamente una sindrome

lombo-vertebrale cronica di origine multifattoriale in un contesto in parte di

osteocondrosi L5-51, discopatia L4-L5 ed L5-S1, sintomatologia dolorosa

presente dal 2015. La paziente ha trovato un relativo buon compenso nella

gestione del dolore seguendo una presa a carico multidisciplinare con un

rinforzo muscolare in palestra ed esercizi che la paziente effettua anche in

modo autonomo 3 volte alla settimana, fisioterapia 1 volta alla settimana e

seguendo un'attività lavorativa al 50% di tipo leggero. La paziente non è

infatti in grado di svolgere al 100% la sua professione in quanto sia per

quanto concerne la posizione seduta, eretta, sollevare e trasportare pesi e

tutti i movimenti precedentemente eseguiti risultano attualmente possibili solo

in misura parziale. Ritengo che l'attività lavorativa attualmente svolta sia

sicuramente indicata soprattutto tenuto conto che la paziente è proprietaria

della cartoleria in cui lavora per cui non vi è luogo "più ideale" di

questo per poter gestire in modo autonomo la sua giornata lavorativa. Quali

limitazioni evoco esattamente quanto già riferito in precedenza in quanto

sicuramente la paziente deve evitare di mantenere la posizione seduta per più

di un'ora, eretta non oltre i 30 minuti e non deambulare per più di 30 minuti,

chiaramente questo risulta indicativo e dipende dalla sintomatologia dolorosa

presente. Sicuramente eviterei di sollevare pesi superiori a 5 kg ed eviterei

qualsiasi postura che necessiti una anti-flessione o rotazione del tronco per

un periodo prolungato. Ritengo quanto sopracitato da ritenersi come una

incapacità lavorativa al 50% in maniera definitiva.

****

Limiti funzionali compatibili con l'attività abituale

_____________________________________________________

Valutazione Dr __________ del 27.08.2019

Esame clinico

160 cm 59 kg. Bacino simmetrico. Inclinazione sagittale normale.

Non dolore alla palpazione dell'articolazione iliosacrale, non dolore

compressivo. Bending laterale simmetrico. Inclinazione/reclinazione con

limitazioni e dolore maggiore verso anteriore. Non segno di Trendelenbourg.

Forza arti inferiori M5. Lasègue negativo bilat. Lasègue inverso neg. Slump

test negativo. ROT simmetrici e normovivi. Esame delle anche senza

particolarità.

****

Un esame obiettivo neurologico con Bacino simmetrico. Inclinazione sagittale

normale. Non dolore alla palpazione dell'articolazione iliosacrale, non dolore

compressivo. Bending laterale simmetrico. Non segno di Trendelenbourg. Forza

arti inferiori M5. Lasègue negativo bilateralmente, Lasègue inverso negativo

Slump test negativo. ROT simmetrici e normovivi, esame delle anche senza

particolarità non giustifica una IL maggiore del 50% in un'attività pesante o

medio-pesante. IL 50% giustificata per la limitazione funzionale della colonna

e le algie riferite nel contesto di una discopatia degenerativa.

____________________________________________________

Esame radiologico RM lombare: Data esame: 21.07.2017. Allineamento: mantenuto.

Discopatia: L4-5 grado II, L5-S1.

****

Discopatia: termine che indica genericamente un problema al disco intervertebrale,

le cause possono essere individuate in una debolezza congenita dei dischi, in

sovraccarichi ripetuti alla colonna, ad una insufficienza muscolare, il

trattamento e principalmente fisioterapico e sicuramente conservativo nonché di

prevenzione. Una discopatia non è limitante come può essere un'ernia discale,

una stenosi del canale spinale con secondaria claudicatio, una radicolopatia,

ecc.

_____________________________________________________

Terapia in corso:

sedute regolari di fisioterapia ed attività regolare in palestra

Tilur Retard al bisogno

****

Terapia farmacologica che giustifica una sintomatologia algica

occasionalmente presente, in nessun rapporto medico viene indicato un

trattamento farmacologico maggiore e/o continuativo nel tempo.

_____________________________________________________

Certificato medico Dr __________ del 28.05.219

Al paragrafo B il Dr __________ scrive:

Riguardo alla prognosi, personalmente credo che questa possa

essere considerata cronica nel suo

decorso ed invalidante a lungo termine al 50%.

****

Nella stessa certificazione il Dr __________ concorda con i limiti stabiliti

dal Dr __________ e da una prognosi invalidante a lungo termine al 50%.

Si confermano le conclusioni espresse nel RAF del 22.01.2019, in

un'attività pesante o medio-pesante dove non possono essere rispettati i limiti

funzionali descritti la capacità lavorativa dell'Assicurata è giustificata al

50%, in un'attività adeguata dove è possibile il rispetto dei limiti funzionali

la capacità lavorativa è completa così come anche nelle funzioni domestiche.

L'attività abituale svolta dall'assicurata con i dovuti accorgimenti

(suddivisione dei carichi, possibilità di gestione delle pause, ecc.) rispetta

i limiti previsti è pertanto può essere giudicata quale adeguata.”

(doc. 69 incarto AI; n.d.r.: le sottolineature ed il grassetto non

sono della redattrice)

2.7. Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione - prima dell’emissione della decisione qui impugnata (in

casu, il 2 ottobre 2019) che segna il limite temporale del potere cognitivo

del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1) - non ha

motivo per scostarsi dal rapporto finale del 22 gennaio 2019 (doc. 40 incarto

AI) e dall’annotazione del 5 settembre 2019 (doc. 69 incarto AI) del dr. med. __________

per quanto concerne la capacità lavorativa residua nell’attività abituale

dell’assicurata (impiegata-commessa di cartoleria nonché gerente ed amministratrice

unica della __________ di __________, nella modalità in cui è stata svolta sino

all’insorgere del danno alla salute), in attività adeguate (rispettosa dei

limiti indicati nel rapporto finale del 22 gennaio 2019, inclusi quindi quelli

stabiliti dal perito assicurativo dell’__________) e in ambito casalingo.

La valutazione del medico SMR è da considerare dettagliata, approfondita e

quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando

2.5.

Il TCA constata, infatti,

che il medico del SMR ha tenuto conto di tutte le problematiche lamentate

dall'assicurata ponendo le diagnosi concernenti l’insieme dei disturbi

dell’interessata valutando le sue limitazioni funzionali e le relative

ripercussioni sulla capacità lavorativa al termine di un’analisi approfondita

di tutti i referti medici dei curanti, nonché della valutazione peritale

eseguita per conto dell’assicurazione __________ dal dr. med. __________.

Questo Tribunale ritiene

tale modo di procedere corretto e non ha motivo alcuno per rimettere in

discussione l’operato del medico del SMR, conforme agli articoli 59bis cpv. 2

LAI in relazione con l’art. 49 cpv. 1 OAI (cfr. STF 9C_404/2018 del 22 agosto

2018; DTF 142 V 58 consid. 5.1; 135 V 465 consid. 4.4.).

Giova qui infatti

ricordare che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -

determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto

come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di

fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto

alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (vedi DTF 136 V 376 consid. 4.1;

sentenze 9C_1001/2012 del 29 maggio 2013; 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010;

9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Del resto, l’assicurata

non ha prodotto, nemmeno in sede ricorsuale, dei referti medico-specialistici

in grado di smentire quanto valutato dal medico SMR. Il TCA non ignora la

documentazione medica prodotta il 29 agosto 2019 dall’allora patrocinatore

dell’assicurata, avv. __________ (doc. 65 e 67 incarto AI). Tali certificati

medici non sono atti a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fedefacenza

della valutazione operata dal medico SMR, con espresso riguardo alla situazione

clinica dell'assicurata, che è stata attentamente e dettagliatamente vagliata

dal precitato medico, come pure dell'esigibilità posta da tale medico che

peraltro vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa. Del

resto, le certificazioni dei medici curanti dell’assicurato non apportano nuovi

elementi oggettivi ignorati dal medico dell’amministrazione. I precitati medici

(incluso il perito dell’__________) - parimenti al medico SMR - attestano

un’incapacità lavorativa (intesa come riduzione di presenza) dell’assicurata

nell’attività abituale (nella modalità in cui è stata esercitata sino

all’insorgere del danno alla salute) del 50% dall’11 gennaio 2017 al 20 luglio

2017, del 100% dal 21 luglio 2017 al 4 agosto 2017 e del 50% dal 5 agosto 2017

e continua. Per contro, non si esprimono in merito alla esigibilità lavorativa

ed alla capacità lavorativa residua in attività adeguate e, da ultimo, non

attestano alcuna inabilità lavorativa dell’assicurata in attività adeguate.

Riguardo alla possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata

alle sue condizioni di salute, giova qui ricordare che la giurisprudenza

federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che in

considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive

contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. ISS, livello di

esigenze 4 fino alla TA1 2010, poi divenuto livello 1 con la TA1 2012), vi è un

numero significativo di attività di natura leggera, che permettono di alternare

la posizione e che sono pertanto adatte al danno alla salute presentato

dall'assicurato. Come ripetutamente statuito dall’Alta Corte in casi con

limitazioni funzionali analoghe, esiste un mercato del lavoro sufficiente in

cui realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente

del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi

qualificato, in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF

8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3., che ha interamente confermato la

STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3;

9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

È peraltro utile

aggiungere che se è vero che, secondo la giurisprudenza, vanno indicate

possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice

non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti

esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.

In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano

aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. sentenza 8C_563/2012 del 23 agosto

2012, consid. 3.3 con riferimenti; sentenza 9C_10/2007 del 26 marzo 2008

consid. 4.6.3; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; sentenza U 329/01 del 25

febbraio 2003, consid. 4.7).

Si può, quindi, senz'altro

ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di

posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene

assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non

dall’assicura-zione contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC

1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che la ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali

più leggere da un profilo dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente

esercitata.

Del resto deve essere

ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio

della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di

pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli

inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997 p.

71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del

danno.

Ai fini dell’accertamento

dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto

avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per

pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non

realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma

talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la

conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione

irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).

In concreto questo

Tribunale ritiene che, anche nel caso di specie, nel mercato generale del

Considerandi

lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di

sorveglianza, che la ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano,

sarebbe in grado di esercitare in maniera completa.

Pertanto, alla luce delle

risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie - per lo meno,

fino al 2 ottobre 2019 - sufficientemente chiarita, per cui non appare

necessario procedere ad altri accertamenti medici specialistici.

Va ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un

tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

Alla luce di quanto sopra esposto e richiamato inoltre l'obbligo che incombe

all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; Riemer Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg.

57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e

sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che a RI 1 vanno

riconosciute nell’attività abituale (impiegata-commessa di cartoleria nonché

gerente ed amministratrice unica della __________ di __________, nella modalità

in cui è stata svolta sino all’insorgere del danno alla salute) le seguenti

incapacità lavorative (intese come riduzione di presenza): 50% dall’11 gennaio

2017.

al 20 luglio 2017; 100% dal 21 luglio 2017 al 4 agosto 2017 e 50% dal 5

agosto 2017 e continua. In attività adeguate (ovvero rispettose dei limiti

indicati nel rapporto finale del 22 gennaio 2019, inclusi quindi quelli

stabiliti dal perito assicurativo dell’__________) le vanno riconosciute le

seguenti incapacità lavorative (intese come riduzione di presenza): 50% dall’11

gennaio 2017 al 20 luglio 2017; 100% dal 21 luglio 2017 al 4 agosto 2017 e 0%

dal 5 agosto 2017 e continua. Da ultimo, in ambito domestico le seguenti

incapacità lavorative (intese come riduzione di rendimento): 50% dall’11

gennaio 2017 al 20 luglio 2017; 100% dal 21 luglio 2017 al 4 agosto 2017 e 0%

dal 5 agosto 2017 e continua.

Il TCA condivide pure la conclusione a cui è giunto il medico SMR, giusta la

quale l'attività abituale dell’assicurata, nella misura in cui viene svolta con

i dovuti accorgimenti (suddivisione dei carichi, possibilità di gestione delle

pause, ecc.), in funzione pure della possibilità di gestire gli impegni e

delegare la attività più pesanti ad altri dipendenti limitandosi ad un lavoro

di tipo leggero (e, quindi, rispettoso dei limiti indicati nel rapporto finale

del 22 gennaio 2019, inclusi quindi quelli stabiliti dal perito assicurativo

dell’__________), può essere giudicata quale adeguata e, pertanto, esercitata a

tempo pieno con pieno rendimento dall’insorgente (doc. 40, pag. 2 e 69 incarto

AI). Non consente di giungere ad una conclusione diversa la documentazione

medica prodotta il 29 agosto 2019 dall’allora patrocinatore dell’assicurata

(doc. 65 e 67 incarto AI), in particolare, la valutazione neurologica

ambulatoriale del 15 luglio 2019 (doc. 65 incarto AI) della dr.ssa med. __________,

specialista FMH in neurologia, del __________ di __________, di cui si è già

ampiamente detto al considerando 2.6, poiché, come meglio si vedrà appresso al

consid. 2.8, non tiene conto della possibilità per l’assicurata di delegare i

lavori che non può più svolgere ad altri dipendenti, mediante una

riorganizzazione interna delle attività svolte da lei stessa e dal suo

personale, a cui è tenuta in virtù dell'obbligo per l’assicurato di ridurre il

danno (cfr. al riguardo STF 9C_394/2009 dell’8 gennaio 2010).

Giova pure qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra

Massima Istanza, secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche

se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno

un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega

al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p.

113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.

4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances

sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p.

269s.).

Il TF ha affermato che in

ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del

medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008;

STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

Per quanto concerne l’argomentazione della ricorrente, giusta la quale non

potrebbe lavorare più dell’attuale 50%, in quanto deve recarsi 3 mattine alla

settimana in palestra (lunedì, giovedì e sabato mattina) per svolgere del

rinforzo muscolare e che non può svolgere l’allenamento alla sera, dopo

un’intera giornata di lavoro, perché le sue condizioni fisiche non glielo

consentirebbero e che si dovrebbe inoltre recare dal medico, il TCA osserva

quanto segue. In assenza di una qualsivoglia certificazione medica al riguardo,

quand’anche si volesse ammettere in questa sede, per mera ipotesi di lavoro,

che l’assicurata non sia in grado di svolgere l’allenamento in palestra al

termine della giornata lavorativa, ella non ne trarrebbe alcun giovamento.

Infatti, come rettamente rilevato dall’UAI (cfr. osservazioni del 18 dicembre

2019: doc. XII), potrebbe comunque svolgere, se del caso, l’allenamento in

palestra durante la sua pausa pranzo, durante la chiusura del negozio tra le

12.00

e le 13.30 (cfr. doc. 52, pag. 188 e 189 incarto AI). Non consente di

addivenire ad una diversa conclusione neppure la visita dal proprio medico

curante, dal quale si reca ogni 2 mesi (cfr. doc. 52, pag. 188 incarto AI).

2.8

In applicazione del metodo

straordinario (sulla quale non vi è contestazione tra le parti: cfr. doc. I;

sui motivi che hanno indotto l'amministrazione ad utilizzare tale metodo di

calcolo: cfr. doc. 72, in particolare pag. 239 incarto AI), l'UAI ha ordinato

all'ispettorato AI di esperire un'inchiesta economica per indipendenti eseguita

il 15 aprile 2019 (doc. 52 incarto AI).

Nel relativo rapporto,

datato 16 aprile 2019, l'ispettore incaricato (__________), riguardo

all'attività svolta dall'assicurata prima e dopo l'insorgenza del danno alla

salute, ha rilevato quanto segue:

" 2 INDICAZIONI

DELL'ASSICURATO/A

ln sede d'inchiesta l'assicurata dichiara di lavorare 5 giorni a

settimana e la presenza in negozio sempre di 2 persone. Ci spiega come la

struttura preveda uno spazio adibito a cartoleria ed uno adibito a __________

con vendita di __________. L'attività dispone di 2 casse.

Sempre riguardo l'attività lavorativa ci spiega come ormai da al

meno il 2011 si occupa lei stessa del negozio e che solo nel 2014 vi è stata la

cessione formale a livello di registro di commercio.

Normalmente l'assicurata lavorava 5 giorni settimanali con i seguenti orari:

8-12 e 13.30-18. ll sabato l'attività è aperta dalle ore 8 alle 12 e dalle

13.30

alle 17.

La Sig.ra RI 1 dispone di dipendenti come da punto 5.

Prima del subentrare del danno alla salute si occupava di lavori di

contabilità, fatturazione, stipendi, cassa, banca, debitori, creditori, vari

lavori d'ufficio, offerte, telefonate, ordinazioni, fornitura a domicilio della

merce negli uffici dei clienti, apertura di scatole contenenti la merce da

prezzare e riporre negli scaffali, servire i clienti, pulizia negozio e la

suddivisione oraria variava in base alle esigenze del negozio.

L'assicurata prosegue indicando come per le forniture negli uffici poteva

averne anche un paio dei giorni ed in altri nessuna di conseguenza era molto

variabile; inoltre fa presente come negli anni abbia sempre vinto il concorso

per fornire le __________ di __________ e l'anno scorso spiega come abbia avuto

anche l'incarico per quelle di __________. L'impegno normalmente era di un paio

di settimane ad agosto per smistare tutta la merce e consegnarla. Con

l'attribuzione anche di __________ ci precisa come abbia dovuto assumersi

maggiori oneri affittando un locale a __________ per portare la merce e

consegnarla oltre ad assumere una persona che l'aiutasse nello spostamento

della merce.

Oggi, continua l'assicurata, non svolge più consegne e dichiara di farle

svolgere al padre 74enne che l'aiuta senza remunerazione. Inoltre non svolge

più la presenza della -giornata intera in negozio a parte il mercoledì quando

le dipendenti il pomeriggio restano maggiormente libere perché hanno figli. Per

quanto riguarda l'attività vera e propria la parte di prezzatura e smistamento

in negozio della merce è stato delegato alle dipendenti. Per le consegne

esterne ci dice che si appoggia al padre.

Per il suo stato fisico dichiara di recarsi 3 volte a settimana in palestra per

svolgere del rinforzo muscolare, il lunedì mattina, il giovedì mattina e il

sabato mattina.

L'assicurata lamenta dolori nello spostare pesi, nel chinarsi e nello fare

sforzi di qualsiasi genere, spiega sempre la sig.ra RI 1.

Il medico lo vede una volta ogni 2 mesi e predilige lavorare il pomeriggio di

solito.

(…).

4.4

Cambiamenti nell'organizzazione dell'impresa: quali misure

sono imputabili al danno alla salute? (cambiamenti logistici, sviluppo

tecnologico, diversificazione del prodotto, rinuncia a commesse, delega a

terzi, modificazioni significative dei prezzi, cambiamenti degli orari di

apertura, ecc.) Decorrenza delle modifiche.

L'assicurata dichiara di non svolgere più mansioni di consegna, spostamento

pesi e sistemazione merce. Questa mansioni sono delegate alle dipendenti e

dichiara al padre 74enne (relativo alle consegne).

5.

SITUAZIONE DEL PERSONALE

5.1

Manodopera con/senza remunerazione

(situazione

attuale)

Collaboratori

2018.

Funzione

Percentuale

lavorativa e salario

(assoggettato

all’AVS)

Persona

(e) assicurata (e)

Vedi il

confronto tra campi di attività

36'750.-

__________a

22'185.-

__________

Malattia

e in seguito maternità

__________

31'031.-

__________

22’165.-

Collaboratori

2017.

Funzione

Percentuale

lavorativa e salario

(assoggettato

all’AVS)

Persona

(e) assicurata (e)

Vedi il

confronto tra campi di attività

43’166.-

__________

22'100.-

__________

34'194.-

__________

22’100.-

__________

13’559.-

Collaboratori

2016.

Funzione

Percentuale

lavorativa e salario

(assoggettato

all’AVS)

Persona

(e) assicurata (e)

Vedi il

confronto tra campi di attività

67’316.-

__________

50%

22'100.-

__________

44’330.-

__________

50%

22’100.-

__________

30%

12’776.-

Collaboratori

2015.

Funzione

Percentuale

lavorativa e salario

(assoggettato

all’AVS)

Persona

(e) assicurata (e)

Vedi il

confronto tra campi di attività

72’800.-

__________

22'100.-

__________

44’330.-

__________

12’891.-

__________

8’866.-

__________

01-08

9'499.-

Collaboratori

2014.

Funzione

Percentuale

lavorativa e salario

(assoggettato

all’AVS)

Persona

(e) assicurata (e)

Vedi il

confronto tra campi di attività

67’400.-

__________

22'100.-

__________

44’330.-

__________

01-06

17’834.-

__________

8’866.-

5.1

Cambiamenti imputabili al danno alla salute

(concernenti

il personale e la percentuale lavorativa; data di inizio e fine)

Nessuno, non è stato assunto del

personale, anzi come si evince dalla tabella al punto 5.1 nel 2018 è venuto

meno l'apporto di una dipendente dovuto a maternità.

6.

CONFRONTO TRA CAMPI DI ATTIVITÀ – vedi allegato

1.

L'assicurata è attiva come commessa e

gestore dell'attività con lavori di ogni genere, dalla contabilità, lavori

d'ufficio, commessa, sistemazione merce e consegne.

L'attività in negozio viene

quantificata nell'80% del lavoro e il 20% in attività di consegna merce ai

clienti.

Dopo il danno alla salute

l'assicurata ha ridotto il proprio impegno nell'attività tuttavia senza

assumere ulteriore personale in sua sostituzione, inoltre ha delegato i lavori

pesanti come lo smistamento della merce alle colleghe. Per quanto riguarda la

consegna della merce l'assicurata dichiara di essersi appoggiata al papà 74enne

senza remunerazione, tuttavia in virtù dell'obbligo di ridurre l'impatto del

danno alla salute da parte dell'assicurata ed in virtù del fatto che ha delle

dipendenti è esigibile che tale mansione fosse delegata anch'essa alle

dipendenti. Infatti quando lei si assentava per consegnare la merce in negozio

restava una persona sola. È quindi medicalmente esigibile che lei stessa

svolgesse le mansioni in negozio delegando alla dipendente di turno la consegna

della merce.

7.

EVOLUZIONE DEI REDDITI DELL’IMPRESA – vedi

allegato 2

Anno

CI

Salario

AVS

dichiarato

SA

fiscale

SA

riprese

fiscali

2012.

62400.

-19202

-7202

12000.

2013.

62400.

-2963

9037.

12000.

2014.

67400.

5389.

17389.

12000.

2015.

72800.

749.

12749.

12000.

2016.

67316.

67316.

546.

14546.

14000.

2017.

43166.

3509.

17509.

14000.

2018.

36750.

5617.

8.

PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE

(tramite

adattamento dell'azienda, dell'attività professionale, con la consegna di mezzi

ausiliari)

Non riteniamo siano applicabili

provvedimenti in quanto l'assicurata risulta integrata al meglio nella propria

attività per la quale si ritengono limitazioni molto contenute nonché

un'esigibilità elevata in mansioni leggere che possono essere svolte proprio

nel proprio negozio.

8.1

Ritiene necessaria una perizia?

No

9.

VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ

Abbiamo analizzato i dati economici

in nostro possesso ed in virtù del fatto che l'assicurata ha ridotto il proprio

impegno in seno all’attività, che non sia stata sostituita, come ben visibile

dal numero di persone assunte nel 2018 ed in virtù del fatto che sia esigibile

lo svolgimento pieno di un'attività adeguata (quale la sua posizione

medicalmente viene considerata), riteniamo corretto procedere con l'applicazione

del metodo straordinario. I dati contabili sono inficiati sia dall'impegno

ridotto dell'assicurata sia dal fatto che allo stato attuale siano unicamente

dichiarati, in passato l'attività ha subito incrementi notevoli dovuti a

riprese fiscali. A causa quindi di tali problematiche procediamo, come

indicato, con l'applicazione del metodo straordinario.

Definiamo comunque il reddito senza

invalidità dell'assicurata in caso di successive valutazioni con dati

attendibili e raffrontabili:

Ci appoggiamo alla media dei dati

relativi al Cl dal 2012 al 2016 e aggiungiamo anche la media dei risultati

aziendali fiscalmente riconosciuti per gli stessi anni.

Il dato che ne scaturisce è paria

franchi 75767. - lordi. Il dato essendo frutto di una media su più anni

riteniamo non vada aggiornato in seguito.

Per la posizione di gestore negozio

di cartoleria e chiosco ci appoggiamo alla tabella svizzera dei salari TA1

skill Ivl 2016 (ultima disponibile) posizione 47 commercio al dettaglio, donne,

livello di competenza 4 con un salario

su 40h lavorative di franchi 5'291. - mensili.

Le ore statistiche in tale ambito nel 2016 sono

considerate 41.8.

Quindi aggiornando il salario mensile

arriviamo a 5291/40*41.8= 5'529. - mensile

66'348. - annuali per il 2016

Aggiornamento: 2017 (0.4%) 66'613. - /// 2018 (0.5%)

66'964. -

Per la posizione di consegna della

merce ci appoggiamo alla tabella svizzera dei salari TA1 skill Ivl 2016 (ultima

disponibile) posizione 53 attività di corriere, donne, livello di competenza 1

con un salario su 40h lavorative di franchi 5'074. - mensili.

Le ore statistiche in tale ambito nel 2016 sono

considerate 42.1.

Quindi aggiornando il salario mensile

arriviamo a 5074/40*42.1= 5'340. - mensile

64'080. - annuali per il 2016

Aggiornamento: 2017 (0.4%) 64'336. - /// 2018 (0.5%)

64'658. –

Metodo

straordinario di valutazione

Numero di salari versati 12

Campi di

attività senza danno alla salute

Ponderazione

senza danno

Incapacità

al lavoro nei campi di attività

Base

salariale mensile

Reddito

annuale senza danno

Diminuzio-

ne del reddito dell’attività professio- nale dovu- ta al danno

Direzione

80%

0%

1) SFr.

5.

558

SFr. 53

357.

SFr. 0

Consegna

merce

20%

60%

2) SFr.

5’388

SFr.

12.

931

SFr. 7

759.

3)

SFr. 0

SFr.

0.

4)

SFr. 0

SFr.

0.

5)

SFr. 0

SFr.

0.

6)

SFr. 0

SFr.

0.

Totale

100%

12%

SFr.

66.

288

SFr.

7.

759.

Secondo

l’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016 aggiornato 2018

1) TA 01,

pos. 47, livello di qualificazione 4 donne

2) TA 01,

pas. 53, livello di qualificazione 1 donne

3) CA XX,

pos. XX, livello di qualificazione XX, donne/uomini

4) CA XX,

pos. XX, livello di qualificazione XX, donne/uomini

5) CA XX,

pos. XX, livello di qualificazione XX, donne/uomini

6) CA XX,

pos. XX livello di qualificazione XX, donne/uomini

Reddito

ipotetico senza invalidità

SFr. 66

288.

Reddito

da invalido

SFr. 58

529.

Diminuzione

del reddito dell’attività prof. imputabile al danno

SFr.

7.

759

Tasso

di diminuzione del reddito dell’attività professionale

12%

10.

VALUTAZIONE E PROPOSTA

Dall'applicazione del metodo straordinario non risulta un

discapito tale da concedere prestazioni. L'assicurata è esigibile possa

lavorare nella propria attività in quanto con alcuni accorgimenti già attuati

dalla stessa Sig.ra RI 1 possa essere abile nella misura massima possibile.

Come indicato in negozio ha già delegato le incombenze più pesanti come

l'apertura e il riordino della merce. Per quanto riguarda la consegna della

merce è altresì esigibile che possa istruire il personale per poterle svolgere.

Inoltre dopo il subentrare del danno alla salute l'attività non ha assunto

ulteriore personale per sopperire le assenze dell'assicurata e nel 2018 una

dipendente si è assentata per un periodo molto prolungato causa maternità.

Ribadiamo quindi come medicalmente sia ritenuta l'attuale attività

adeguata al danno alla salute riscontrato con capacità piena, e ribadiamo anche

il fatto che l'assicurata ha l'obbligo di ridurre al minimo l'impatto del danno

alla salute e la situazione lavorativa con i dipendenti a disposizione lo

permette garantendo un discapito minimo come esposto al punto 9.

Allegato

1.

Confronto tra campi di attività per la professionale di gestore

cartoleria e chiosco

42.5

ore/settimanali orario medio senza

danno

Campi di

attività senza danno alla salute

Pondera- zione

e senza danno

Grado

d’inca-pacità

Incapa-

cità al lavoro ponderata

Direzione

Gestione/or-

ganizzazione/ acquisti/perso- nale/offerta/co- mande/contabili- tà senza

docu- mentazione/rela- zioni pubbliche

80%

0%

0%

per tale

mansione l’assicu- rata può delegare alle di- pendenti le incombenze più

pesanti come quelle di smi-stamento e riordino della merce, peraltro cosa che

l’assicurata ha già messo in atto e ha dichiarato di fare

Consegna

merce

20%

60%

12%

Per la

parte di consegna merce l’assicurata ha sì del- le limitazioni dovute al dan-

no alla salute, tuttavia è esi- gibile, disponendo di perso- nale, che tale

mansione venga delegata, esigibile possa essere istruito per ta- le mansione

inoltre in virtù dell’obbligo da parte dell’assicurata di ridurre al minimo

l’impatto del danno alla salute

0%

0%

Totale

100%

12%

(…)” (incarto AI pag. 189-194)

Nel complemento del 24 settembre 2019 (doc. 71 incarto AI), l’ispettore

incaricato ha puntualizzato quanto segue:

" (…). Dal

lato economico prendiamo atto del fatto che i famigliari aiutino senza

remunerazione nell’attività dell’assicurata, tuttavia in virtù dell’obbligo di

ridurre il danno nella misura massima possibile, tenendo conto dei limiti

funzionali e soprattutto dell’esigibilità, l’assicurata può delegare i lavori

più onerosi dal lato fisico ai dipendenti di cui dispone.

Inoltre l’assicurata già lei stessa ha indicato in sede di

inchiesta come abbia delegato i lavori pesanti e che le arrecano difficoltà dal

lato fisico ai dipendenti. Altri accorgimenti, come la suddivisione dei carichi

possono essere delle misura da intraprendere per massimizzare la propria

capacità residua al guadagno.

In conformità alle indicazioni mediche non possiamo che condividere il fatto

che nell’attività fin qui gestita l’assicurata è sicuramente nella possibilità

di adattare il proprio modo di lavorare e gestire al meglio le proprie

limitazioni fisiche, trasformandola di fatto in un’attività adeguata.

Tenendo conto di tutte le informazioni e le indicazioni del dossier confermiamo

la decisione e valutazione presa in sede di inchiesta.

Ribadiamo come l’obbligo da parte dell’assicurata di ridurre il danno,

l’attività lavorativa svolta e l’esigibilità medicalmente riconosciuta

confermino le risultanze dell’inchiesta per indipendenti a dossier del

16.04.2019.”

Nell’annotazione dell’8

novembre 2019 (doc. IV-1 incarto AI), l’ispettore incaricato ha puntualizzato

quanto segue:

" (…) Confronto

tra campi di attività:

La suddivisione dei campi di attività, per una maggiore

semplificazione, è stata suddivisa in direzione 80% e consegne 20%.

Nell'ambito del campo della "direzione", come da punto 6

dell'inchiesta per indipendenti, sono state raggruppate tutte le seguenti

mansioni:

lavori amministrativi, contabilità, fatturazione, gestione del

personale, lavori d'ufficio generali, lavori di commessa nel negozio,

sistemazione merce, piccole pulizie.

L'assicurata suddivide tali campi in circa 40% prettamente lavori

d'ufficio e circa 40% tutti gli altri lavori inerenti il negozio. Riteniamo che

anche suddividendoli sia il valore economico definito in sede d'inchiesta sia i

limiti medicalmente riconosciuti non porterebbero ad alcun cambiamento nella

valutazione; questo in virtù dell'esigibilità espressa medicalmente.

Nello specifico viene indicato innanzitutto che l'assicurato può

delegare qui lavori più onerosi dal lato fisico ai dipendenti e facendosi ella

carico di quelli più leggeri. Inoltre se da parte sua si lamenta il fatto che

non possa più spostare carichi di peso medio, visto anche il genere

dell'attività svolta, si può ragionevolmente esigere che i pacchi dai pesi

maggiori vengano aperti e i contenuti spostati singolarmente con più viaggi per

non incidere sulla salute dell'assicurata. Ciò è sia esigibile medicalmente che

esigibile in virtù dell'obbligo di ridurre l'impatto del danno alla salute

sull'attività lavorativa da parte dell'assicurata.

Riguardo l'impegno di terze persone come il padre senza

remunerazione non può essere considerato e nemmeno quantificato monetariamente

dal codesto ufficio in quanto l'assicurata può beneficiare dell'aiuto di altri

collaboratori (almeno 3) già stipendiati e quindi delegare tale mansione senza

ulteriori spese da sobbarcare all'attività.

Infine riguardo il conto economico pervenutoci inerente l'anno

2019.

è evidente che non può essere considerato allo stato attuale della

valutazione in quanto parziale essendo l'anno ancora in corso e non terminato.

Confermiamo di conseguenza il metodo straordinario applicato.

Ribadiamo quindi la valutazione espressa in sede d'inchiesta per

indipendenti e ribadiamo inoltre il fatto che in un'attività adeguata viene

riconosciuta una capacità totale al lavoro.”.

Nell’annotazione del 17

dicembre 2019 (doc. XII-1 incarto AI), l’ispettore incaricato ha precisato

quanto segue:

" In

risposta alle osservazioni poste dall'assicurata il 9 dicembre facciamo

presente che in sede d'inchiesta a precisi quesiti posti dal sottoscritto

riguardo eventuali sostituzioni nell'attività lavorativa dell'assicurata, la

Sig.ra RI 1 ha sempre dichiarato ed unicamente evidenziato l'aiuto del Padre.

Eventuali aiuti della madre pensionata (2-2.5 giorni a settimana)

non sono mai stati menzionati.”

2.9

La ricorrente ha contestato

nel merito le risultanze dell’inchiesta economica, criticando la ripartizione

delle mansioni (80% attività direzione - 20% consegna merce) e le incapacità

lavorative dello 0% nell’attività di direzione e del 60% ritenuta nella

consegna delle merci. A mente dell’insorgente la ripartizione corretta delle

mansioni sarebbe 35% nell’attività direzione e 65% negli “altri lavori”

rispettivamente le incapacità lavorative sarebbero del 10% nell’attività di

direzione e del 40% negli “altri lavori”. Fa presente di essere stata aiutata

dai suoi genitori a titolo gratuito (suo padre si occupa delle consegne) e che

se dovesse assegnare a loro una remunerazione e non percependo più le indennità

giornaliere di malattia, dovrebbe chiudere la sua attività, senza che tali

aspetti siano stati presi in considerazione dall’ispettore incaricato. Secondo

l’insorgente la perdita di guadagno dovuta al suo stato di salute, che era

prima compensata dall’assicuratore malattia, dovrebbe ora essere compensata

dall’AI. In sede di inchiesta del 15 aprile 2019 la ricorrente ha indicato che

suo padre la sostituisce per le consegne della merce (doc. 42, pag. 188 incarto

AI) mentre in data 9 dicembre 2019 ha informato il TCA che sua mamma l’aiuta,

lavorando, nel settore chiosco, 2/2.5 giorni alla settimana e che l’aiuto

gratuito dei suoi genitori, che doveva essere provvisorio, dura ormai da 3

anni.

Chiamato a pronunciarsi,

il TCA osserva che, come risulta da quanto esposto al consid. 2.8, il termine

di attività di “direzione” è stato utilizzato dall'ispettore incaricato in

senso lato, ovvero per indicare le mansioni svolte dall'assicurata in

ambito di gestione, organizzazione, acquisti, personale, offerta, comande,

fatturazione, contabilità senza documentazione e relazioni pubbliche,

rispettose dei limiti funzionali medicalmente riconosciuti. Questa impostazione

può essere condivisa dal TCA, ritenuto come l'attività di "direzione"

presenta meno impedimenti rispetto a quella di "consegna della merce"

e ove l'assicurata presenta maggiori difficoltà riconducibili al danno alla

salute.

Prima del danno alla

salute l'assicurata ha dichiarato che il tempo consacrato all’attività di

consegna era molto variabile perché poteva avere forniture negli uffici anche

un paio dei giorni ed in altri nessuna, oltre ad un paio di settimane ad agosto

per fornire la __________ di __________, a cui è andata ad aggiungersi quella

di __________. In siffatte circostanze il TCA può condividere anche la

ripartizione operata dall’ispettore che ha ritenuto una percentuale dell’80%

per l’attività di “direzione” e del 20% per quella di “consegna della merce”.

A proposito del grado di

impedimento nello svolgimento dell’attività di “direzione”, ritenuto nullo

dall’ispettore incaricato, considerata la possibilità dell’assicurata di

delegare le attività più pesanti ai propri dipendenti ed avocando a sè quelle

maggiormente leggere e, quindi, adattando la propria attività lavorativa

abituale al fine di renderla adeguata dal profilo medico, così come peraltro

stabilito pure dal medico SMR, in virtù dell'obbligo per l’assicurato di

ridurre il danno; cfr. al riguardo STF 9C_394/2009 dell’8 gennaio 2010), il TCA

condivide tale conclusione.

A proposito del grado di

impedimento nello svolgimento dell’attività di “consegna della merce”, ritenuto

del 60% dall’ispettore incaricato, considerata la possibilità dell’assicurata

di delegare tale attività ai propri dipendenti, in virtù dell'obbligo per

l’assicurato di ridurre il danno; cfr. al riguardo STF 9C_394/2009 dell’8

gennaio 2010), il TCA può condividere tale conclusione.

In simili circostanze,

stante quanto precede (in particolare, considerata la possibilità per

l’assicurata di delegare i lavori che non può più svolgere ad altri dipendenti,

mediante una riorganizzazione interna delle attività svolte da lei stessa e dal

suo personale, senza dover necessariamente fare capo all’aiuto familiare, in

modo tale che l’attività abituale, svolta con i dovuti accorgimenti, sia

adeguata e, pertanto esercitabile a tempo pieno e con pieno rendimento; ciò a è

peraltro tenuta in virtù dell'obbligo per l’assicurato di ridurre il danno ,cfr.

al riguardo STF 9C_394/2009 dell’8 gennaio 2010), il TCA condivide l’operato

dell’ispettore incaricato, in particolare le puntuali, motivate e convincenti

considerazioni risultati dall’inchiesta del 15 aprile 2019 (doc. 52 incarto),

dal complemento del 24 settembre 2019 (doc. 71 incarto AI), dalle annotazioni

dell’8 novembre 2019 (doc. IV-1 incarto AI) e del 17 dicembre 2019 (doc. XII-1

incarto AI).

Le censure della

ricorrente all’operato dell’ispettore incaricato devono pertanto essere

respinte.

2.10

Per quanto concerne il calcolo

economico il TCA può fare proprie le basi salariali di fr. 5'558 (TA 01, 2016,

pos. 47 "commercio al dettaglio", donne, livello di competenza 4,

attualizzata al 2018) e fr. 5'388 (TA 01, 2016, pos. 53 "attività di

corriere", donne, livello di competenza 1, attualizzata al 2018) -

peraltro rimaste incontestate in questa sede dalla ricorrente - stabilite

dall'ispettore incaricato. La presa in considerazione dei redditi statistici

per ogni mansione componente l’attività lucrativa indipendente dell’assicurato,

tenendo conto dei “salari di riferimento del ramo”, è infatti conforme alla

giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa (cfr. DTF 128 V 33 consid.

4c; cfr. anche STCA 32.2005.71 del 26 gennaio 2006; cfr. sentenza 32.2013.219

del 24 settembre 2014; STCA 32.2016.142 del 19 giugno 2017, consid. 2.13).

Pertanto, possono essere qui confermati sia il reddito “da valida” di fr.

66'288.- sia il reddito “da invalida” di fr. 58'529.-, come da calcolo

effettuato dall’ispettore incaricato nella tabella al punto 9 del rapporto di inchiesta

del 16 aprile 2019 (cfr.: doc. 52, pag. 193 incarto AI), di cui si è già

ampiamente detto al consid. 2.8.

Confrontando ora il reddito “da invalida” di fr. 58'529.- con il relativo

reddito “da valida” di fr. 66'288 si ottiene un grado d’invalidità del 11.70%

([66'288 - 58'529] x 100 : 66'288) arrotondato al 12% secondo la giurisprudenza

di cui alla DTF 130 V 121, che non è pensionabile.

A giusta ragione l’UAI ha

quindi negato all’assicurata il diritto ad una rendita di invalidità. Parimenti

correttamente l’UAI le ha negato provvedimenti reintegrativi, considerato che “medicalmente

l’attuale attività svolta, adattata, risulta adeguata al danno alla salute con

una capacità piena” (cfr. doc. 72, pag. 240 incarto AI). La decisione

impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.

2.11

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.-

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008

del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-sono poste a carico

dell’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti