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Decisione

32.2019.19

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 gennaio 2020Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono

tuttavia essere ceduti: a. al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o

privata, se questi versano anticipi; b. a un'assicurazione che fornisce

prestazioni anticipate.

L'art. 85bis OAI, che

regola il versamento dell’arretrato di una rendita a terzi che hanno effettuato

anticipi, precisa in proposito che:

"

1 I datori di lavoro, gli istituti di previdenza

professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza

pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in

Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione

invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro

l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro

anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli

organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per

mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita

e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI.

Considerandi

2.

Sono considerati anticipi

le prestazioni:

a. liberamente

consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e

abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha

concesso l'anticipo;

b. versate

contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in

caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal

contratto o dalla legge.

3.

Gli arretrati di rendita

possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a

concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti."

Va qui evidenziato che

affinché si possa parlare di un diritto al rimborso senza equivoco nei

confronti dell’AI (art. 85bis cpv. 2 b OAI), il diritto deve riferirsi

direttamente ad una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con

riferimenti; sentenza 8C_215/2019 del 24 ottobre 2019, consid. 3.2).

La citata disposizione di

legge non è stata modificata dall'art. 22 cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV Nr. 14 pag.

52) e nemmeno dalla 5a revisione dell'AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

Le cifre marginali 10065 e

seguenti delle Direttive concernenti le rendite (DR)

dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,

edite dall'UFAS, prevedono quanto segue.

Secondo

la nota marginale 10065 DR, sono considerati anticipi che possono essere

direttamente rimborsati a terzi che li hanno concessi:

10066.

DR – le prestazioni

concesse facoltativamente nell’attesa del versamento di una rendita che

l’assicurato ha ottenuto con riserva del rimborso approvando per iscritto la

restituzione diretta al terzo che le ha concesse;

10067.

DR - le prestazioni concesse

per contratto o per legge se dal contratto o dalla legge risulta esplicitamente

il diritto al rimborso in caso di pagamento retroattivo della rendita (in

questo senso, non è sufficiente che un contratto o la legge preveda

semplicemente una clausola di divieto di sovrassicurazione).

La nota marginale 10068 DR

prevede che sono considerate prestazioni concesse per contratto quelle che sono

state versate sulla base delle condizioni assicurative generali di

un’assicurazione collettiva dell’indennità giornaliera, sono state erogate come

assicurazione contro gli infortuni in campo sovraobbligatorio o sulla base di

statuti di una cassa pensioni. Nel caso di prestazioni erogate in base ad una

regolamentazione di legge, vanno menzionate soprattutto quelle dell’aiuto

sociale pubblico.

Per la nota marginale 10068.1

DR nel caso della prestazione di un terzo, si può valutare se si tratti di un

anticipo solo nel momento in cui si hanno a disposizione tutte le richieste di

versamento a terzi. Se si constata che il terzo in questione avrebbe dovuto

effettuare un pagamento del medesimo importo anche nel caso in cui la rendita

fosse stata versata dall’inizio del diritto, non si tratta di un anticipo.

Secondo la marginale 10068.2

DR se ad esempio l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia è

tenuta per contratto a pagare dall’inizio del diritto alla rendita AI solo la

differenza tra la rendita e l’indennità giornaliera convenuta e l’importo del

versamento retroattivo copre soltanto il pagamento delle prestazioni

dell’assicurazione, le spese non coperte assunte dall’aiuto sociale nello

stesso periodo non sono considerate un anticipo (Bollettino AVS n. 241 [d/f]).

Ai sensi della marginale 10069

DR l’accordo sottoscritto è necessario in tutti i casi in cui dal contratto o

dalla legge non risulta esservi un diritto esplicito e diretto di esigere il

rimborso nei confronti dell’AVS o dell’AI.

Per il marg. 10070 DR il terzo

che ha concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve presentare la sua

richiesta per iscritto alla cassa di compensazione competente in ogni caso

prima dell’emanazione della decisione d’attribuzione di una rendita. A questo

scopo è preferibile utilizzare il modulo 318.183 (VSI 1993 pag. 89).

Secondo il marg. 10071 DR si

può tener conto delle richieste di versamento retroattivo presentate da terzi

che hanno concesso anticipi solo a condizione che gli organi esecutivi di altre

assicurazioni sociali non facciano valere pretese nei confronti di questo

pagamento.

Ai sensi del marg. 10072 DR

non appena la cassa di compensazione è a conoscenza dell’importo e della durata

del diritto retroattivo alla rendita, ma ancora prima di emanare la relativa

decisione, invita il terzo che ha concesso anticipi a comunicarle entro 20 giorni

l’importo degli anticipi, giustificando il suo diritto di richiedere il

rimborso o allegando l’autorizzazione scritta dell’assicurato. A tal fine, la

cassa di compensazione può utilizzare il modulo 318.183.

Il marg. 10073 DR prevede che

le richieste di versamento retroattivo inoltrate da terzi che hanno concesso

anticipi possono essere ammesse solo nella misura in cui le condizioni formali

poste per questo pagamento sono adempite senza eccezione. Bisogna verificare in

particolare se si tratta effettivamente di anticipi e se questi sono stati

concessi per lo stesso periodo in cui la rendita può essere pagata

retroattivamente. La rendita relativa al mese in cui è emanata la decisione non

può essere compensata.

2.3

Nel caso in esame è

incontestato che l’insorgente, il quale con decisione del 6 dicembre 2018 è

stato posto al beneficio di una rendita AI intera con effetto dal 1° marzo

2017, in attesa della decisione dell’UAI, ha ricevuto, dal 27 marzo 2017 al 31

ottobre 2018 (cessazione del versamento delle indennità giornaliere), da parte

di __________, indennità per malattia derivanti dall’assicurazione collettiva

del proprio datore di lavoro ai sensi della LCA per complessivi fr. 40'359

(cfr. “calcolo sovraindennizzo”, allegato doc. VI/1).

Nel formulario “Compensazione

di pagamenti retroattivi dell'AVS/ AI” del 4 dicembre 2018 (doc. 80 della

Cassa) figura che nel medesimo periodo l’insorgente avrebbe diritto ad un

importo complessivo di fr. 68’816.--, corrispondente alla rendita AI, compresa

quella per i figli, riconosciuta retroattivamente.

Relativamente al diritto

di __________ al rimborso delle prestazioni nei confronti dell’AI, l’art. __________

delle Condizioni complementari (CC) per l’assicurazione indennità giornaliera

di malattia, edizione 2008 (doc. 83 della Cassa), prevede che “se le

prestazioni delle assicurazioni sociali oppure di altre assicurazioni aziendali

vengono concesse retroattivamente per un periodo di tempo in cui la Società ha

già versato integralmente le indennità giornaliere assicurate, questa ha

diritto a richiedere il rimborso.” Per l’art. __________ CC “sono

considerate da parte della Società come prestazioni anticipate, le prestazioni

delle indennità giornaliere che insieme a prestazioni delle assicurazioni sociali

oppure ad altre assicurazioni aziendali o di terzi responsabili, superino

l’entità dell’indennità giornaliera assicurata. Fino all’ammontare di queste

prestazioni anticipate la Società può richiedere in modo retroattivo, per

prestazioni accordate per lo stesso periodo, il versamento diretto delle

prestazioni pagate dalle altre assicurazioni”.

Secondo l’art. __________

CC “la Società ha in particolare il diritto di esigere direttamente

dall’assicuratore sociale competente la compensazione delle prestazioni da essa

anticipate dei versamenti arretrati dell’AI oppure dei versamenti arretrati

dell’assicurazione maternità a norma della LIPG e far valere il diritto di

richiedere direttamente i versamenti arretrati senza dover avere un assenso

scritto della persona assicurata” (cfr. doc. 84 della Cassa).

Accertata la

corrispondenza temporale tra gli arretrati di rendita ed il periodo di

indennità giornaliere versate in eccesso, la compensazione va confermata.

Infatti, in applicazione

dell’art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI il consenso dell’assicurato al rimborso non

è necessario se può essere dedotto da una norma legale o contrattuale (cfr.

anche 10068 DR), in concreto l’art. __________ CC (cfr. per due casi

analoghi: STCA 32.2014.46 del 17 marzo 2015 e STCA 32.2018.182 del 7 ottobre

2019; per un caso in cui, invece, le CGA non hanno permesso

all’assicuratore infortuni di esigere dall’AI il versamento delle rendite

arretrate in compensazione del suo credito: sentenza 8C_215/2019 del 24 ottobre

2019, consid. 5).

Il ricorrente contesta

tuttavia l’importo posto in compensazione, sostenendo che vi sarebbe congruenza

unicamente per la parte del salario assicurato, ossia, secondo i suoi calcoli,

il 44% (fr. 32'500.- : fr. 74'285.70). La compensazione sarebbe possibile, al

massimo, sull’importo complessivo di fr. 28'081.35 (cfr. doc. VI),

rispettivamente fr. 32'883 (cfr. doc. XV) e non fr. 40’359.

Al riguardo questo

Tribunale rileva che contestazioni in merito al diritto ed all’ammontare delle

indennità giornaliere per malattia da porre in compensazione, rispettivamente

il calcolo della sovrassicurazione, non possono essere oggetto della presente

vertenza (cfr. per due casi analoghi: STCA 32.2014.46 del 17 marzo 2015 e STCA

32.2018.182

del 7 ottobre 2019).

Infatti, in caso di

litigio sull’esistenza o l’ammontare di un credito di restituzione derivante

dal versamento d’indennità perdita di guadagno, sia che si tratti di crediti

fondati sulla LAMal che sulla LCA, spetta alla persona assicurata fare valere

la contestazione direttamente nei confronti dell’assicuratore interessato (sentenza

9C_318/2018 del 21 marzo 2019, consid. 2.2; SZS 2014 pag. 58 = sentenza

8C_115/2013 consid. 5.2 ripreso nella sentenza 9C_287/2014 del 16 giugno 2014

consid. 2.2). La decisione dell’Ufficio AI sul pagamento diretto nei confronti

dell’assicurazione perdita di guadagno concerne unicamente le modalità di

versamento e non il fondamento e l’ammontare del credito chiesto in

restituzione dall’assicuratore (sentenza 9C_318/2018 del 21 marzo 2019, consid.

2.

; sentenza 9C_287/2014 citata consid. 2.2 con riferimento al consid. 4.3

della sentenza 4A_24/2012 del 30 maggio 2012 non pubblicato in DTF

138.

II 411; sentenza I 296/03 del 21 ottobre 2004 consid. 4.2). Su tale

aspetto il ricorso è irricevibile (sentenza 9C_287/2014 del 16 giugno 2014,

consid. 2.3).

In queste circostanze il

diritto inequivocabile ai sensi dell’art. 85bis OAI (cfr. art. __________ CC) è

dato e di conseguenza la compensazione tramite il versamento diretto alla __________

effettuato dall’Ufficio AI merita conferma (cfr. STCA 32.2014.46 del 17 marzo

2015.

e STCA 32.2018.182 del 7 ottobre 2019).

Visto tutto quanto precede

la decisione impugnata va confermata e il ricorso, nella misura in cui è

ricevibile, va respinto.

2.4

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o

al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in

cui è ricevibile, è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti