32.2019.19
Contestazione della compensazione tra rendita e indennità giornaliera per perdita di guadagno Consenso dell'assicurato non necessario se può essere dedotto da norma legale o contratto Decisione AI concerne solo modalità di versamento e non fondamento e ammontare del credito chiesto in restituzione
16 gennaio 2020Italiano20 min
i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.19
cs
Lugano
16 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 6 dicembre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 6 dicembre
2018 RI 1, nato nel 1959, è stato posto al beneficio di una rendita intera
d’invalidità, comprese due rendite per figli, con effetto dal 1° marzo 2017. Il
pagamento retroattivo di fr. 71'553, relativo al periodo dal 1° marzo 2017 al
30 novembre 2018 è stato in parte compensato con le indennità giornaliere per
malattia di fr. 40'359 versate da __________ nel medesimo periodo per un
importo a suo favore di fr. 31'194 (doc. A).
1.2. RI 1, rappresentato dall’avv.
RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via
principale di non effettuare alcuna compensazione, in via subordinata di
ricalcolare la compensazione ed in via ancora più subordinata di rinviare
l’incarto alla Cassa per verificare il calcolo della compensazione (doc. I).
Il ricorrente evidenzia di
non aver mai ricevuto alcun documento dal quale poter accertare a quanto
ammonta la compensazione, né a quale periodo si riferisce, né se vi è
congruenza materiale e temporale tra le prestazioni. Neppure nell’incarto AI,
trasmesso al proprio legale, risulta alcunché al riguardo.
Egli rileva poi che prima
di ottenere la rendita, lavorava al 50% quale falegname con un salario di fr.
2'500 al mese. Secondo il ricorrente “__________, o chi per essa, non può
pretendere di porre in compensazione al proprio esborso per una perdita di
guadagno a tempo abbondantemente parziale, l’intera rendita AI percetta da RI 1,
che è stata calcolata su di un’attività lavorativa a tempo pieno.” La
compensazione “dev’essere effettuata in rapporto all’onere percentuale
dell’attività lavorativa svolta e per il quale era effettivamente assicurato e
non su tutta la rendita AI, che indennizza pure quella parte di incapacità al
lavoro per la quale non era attivo, peraltro senza colpa propria. Il rapporto
del datore di lavoro è peraltro oltremodo chiaro riguardo il fatto che RI 1
abbia svolto un’attività lavorativa non superiore al 50% per motivi attinenti
la propria salute quantunque non sia stato posto a beneficio di una rendita AI
prima di quella oggetto della presente decisione”.
1.3. Con risposta del 4 febbraio
2019, cui ha allegato la presa di posizione della Cassa di compensazione e
l’intero incarto, l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso (doc. IV).
1.4. Tramite osservazioni del 6
febbraio 2019 l’insorgente ha ribadito le sue censure, affermando che:
" (…)
RI 1 al momento della domanda AI in parola lavorava con una resa inferiore al
50% presso la __________, __________. Il questionario del datore di lavoro del
31.3/15.4.2017 all’AI dispone espressamente che RI 1 lavorava in misura ridotta
o meglio con resa ridotta, conseguendo un reddito di fr. 32'500.- annui in
luogo di quello di fr. 74'285.70 che avrebbe percepito senza incapacità al lavoro.
L’__________ ha assicurato il salario percetto effettivamente presso la __________
in misura ridotta, ossia di fr. 32'500.-. (…)
Pertanto __________ ha assicurato un
salario inferiore al 50% della capacità complessiva al lavoro di RI 1. Ma la
rendita intera a RI 1 è stata riconosciuta per un’attività intera e non
ridotta.
Ne consegue che vi è congruenza tra la
rendita AI e il versamento delle IG di __________ soltanto per la parte del
salario assicurato, ossia del 44% (fr. 32'500.- / fr. 74'285.70).
Pertanto la compensazione può essere
effettuata sul 44% della rendita AI, non oltre.
2. Dai conteggi acclusi di __________
risulta che le IG hanno iniziato ad essere corrisposte in misura del 50% dal
27.3.2017 e lo sono state in misura del 50% sino al 30.4.2017, poi in misura
del 100% sino al 31.10.2018.
Pertanto la compensazione, per essere
temporalmente e materialmente congruente, con la rendita AI riconosciuta
dev’essere effettuata in misura:
- del
22% dal 27.3.2017 al 30.4.2017
- del
44% dal 1.5.2017 al 31.10.2018
In soldi, si tratta del conteggio che segue:
-
dal 27.3.207 al 30.4.2018 = 22% x fr.
3'519.-/mese x (1 e 5/31) mesi = fr. 899.05
-
dal 1.5.2017 al 31.8.2018=44% x fr.
3'519.-/mese x 16 mesi= fr. 24'773.75
-
dal 1.9.2918 al 31.10.2018=44% x fr.
2'737.-/mese x 2 mesi = fr. 2'408.55
Pertanto al più la
compensazione può essere effettuata sull’importo complessivo di fr.
28'081.35.
3. Vi è ancora da
osservare che non disponiamo delle CGA di __________ che prevederebbero del
diritto alla compensazione. Il lavoratore, essendo un terzo beneficiario, non
dispone né della polizza né delle CGA. Pertanto RI 1 non ha mai accettato la
compensazione, né avrebbe potuto poiché il rapporto contrattuale di __________
è con il datore di lavoro e non con il lavoratore. Pertanto non vi sarebbe base
contrattuale di sorta per operare la compensazione.
A prescindere da tale
aspetto va altresì detto che le CGA, che fonderebbero il diritto alla
compensazione, devono essere richiamate all’incarto per verificare l’estensione
del diritto di __________.” (doc. VI)
1.5. Il 19 febbraio 2019 l’UAI ha
prodotto un’ulteriore presa di posizione della Cassa che chiede nuovamente la
reiezione del ricorso (doc. VIII/1). Quest’ultima, con riferimento all’art. __________
delle CGA, sostiene che la compensazione sia corretta, ritenuto come “__________
ha allestito il proprio calcolo di sovraindennizzo comprovandone le cifre con
tutte le pezze giustificative ed in particolare allegando, in fase di richiesta
di rimborso nei confronti dell’AI, tutti i conteggi di indennità di malattia rientranti
nel periodo interessato. Per quanto attiene alle condizioni contrattuali, le
stesse risultano essere presenti nell’incarto della Cassa sia nella versione in
lingua tedesca che in quella italiana” (doc. VIII/1).
1.6. Il 5 marzo 2019 l’insorgente
ha ribadito di non essere mai stato posto a conoscenza delle CGA di __________
(doc. X).
1.7. Con scritto del 6 dicembre
2019 il TCA ha trasmesso all’insorgente le condizioni complementari per
l’assicurazione indennità giornaliera malattia di __________, edizione 2008, in
lingua italiana e tedesca contenute nell’incarto della Cassa di compensazione
visionabile presso il TCA e gli ha assegnato un termine scadente il 17 dicembre
2019 per prendere posizione in merito (doc. XII).
1.8. Con scritto del 17 dicembre
2019 l’insorgente ha chiesto una proroga del termine di 10 giorni (doc. XIII),
concessagli con scritto del 18 dicembre 2019 (doc. XIV).
Il 18 dicembre 2019 il
ricorrente ha visionato gli atti ed ha prodotto un ulteriore scritto, rilevando
in sostanza che “quand’anche volessimo ammettere che l’intero importo delle
IG corrisposte dall’__________ possa essere reintegrato con le rendite dell’AI
corrispondenti (ossia qualora volessimo applicare l’art. __________ delle CGA
dell’__________, sulla cui chiarezza ci permettiamo avanzare qualche riserva) e
non nella misura del sovrindennizzo (ossia nella misura in cui le due
prestazioni eccedano la perdita di guadagno) al più può essere riconosciuto
l’importo di fr. 32'883.- e non quanto richiesto in ordine di fr. 40'359.-”
(doc. XV).
in diritto
in ordine
2.1. In sede di ricorso
l’insorgente sostiene che non gli è mai stato consegnato qualsivoglia documento
dal quale poter accertare a quanto ammonta la compensazione, né a quale periodo
si riferisce, né se vi è congruenza materiale e temporale (tra le prestazioni).
Neppure nell’incarto dell’AI risulterebbe alcunché al riguardo (doc. I).
Con le osservazioni del 6
febbraio 2019 il ricorrente ha prodotto uno scritto del 4 dicembre 2018 trasmessogli
da __________, dove viene spiegata la compensazione e a cui sono allegati i
calcoli del sovraindennizzo (doc. VI/1). L’assicurato evidenzia tuttavia di non
aver mai visto le condizioni d’assicurazione di __________ che dovrebbero
prevedere il diritto alla compensazione.
Il ricorrente fa
implicitamente valere una violazione del diritto di essere sentito.
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006
nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,
127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.
4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF
126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi
citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo
per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da
un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le
ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi
delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla
decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I
232 consid. 3.2).
In concreto il 4
dicembre 2018 ____________________ ha trasmesso al ricorrente il calcolo
del sovraindennizzo (doc. VI/1) e nella decisione impugnata del 6 dicembre 2018
la Cassa di compensazione ha esposto il calcolo della compensazione (doc. A,
pag. 2).
Per
quanto concerne l’ammontare della compensazione, il periodo di riferimento e la
valutazione della congruenza materiale e temporale, la convenuta non ha violato
il diritto di essere sentito dell’assicurato.
Relativamente alle
Condizioni complementari per l’assicurazione indennità giornaliera malattia di __________,
va evidenziato che l’amministrazione in sede di risposta ha citato l’articolo __________
che ritiene applicabile in concreto (doc. IV/1).
Inoltre questo
Tribunale, nelle more processuali, ha trasmesso al ricorrente, per una presa di
posizione, le condizioni complementari in lingua italiana e tedesca,
ricordandogli che l’incarto della Cassa di compensazione è visionabile presso
il TCA (doc. XII).
L’insorgente
ha visionato l’incarto in data 18 dicembre 2019 e si è espresso tramite scritto
del medesimo giorno (doc. XV).
Egli
ha pertanto ampiamente potuto prendere posizione anche sulle condizioni
d’assicurazione applicabili e sull’intera documentazione.
Rammentato
che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato,
come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di
ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I
279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183) e che nel caso di
specie il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche sentenza
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio
inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento
della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA), l’eventuale carenza di motivazione
relativamente all’indicazione delle condizioni complementari applicabili è comunque
stata sanata in questa sede.
L’interessato
ha infatti potuto ampiamente esprimersi nelle more processuali sull’intera
fattispecie.
Non
va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile
prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile
operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e
procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari
rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata
celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche
sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).
Il TCA può pertanto entrare
nel merito del ricorso.
nel merito
2.2. Giusta l'art. 22 cpv. 1 LPGA,
il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno.
Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.
Per l'art. 22 cpv. 2 LPGA,
Fatti
i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono
tuttavia essere ceduti: a. al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o
privata, se questi versano anticipi; b. a un'assicurazione che fornisce
prestazioni anticipate.
L'art. 85bis OAI, che
regola il versamento dell’arretrato di una rendita a terzi che hanno effettuato
anticipi, precisa in proposito che:
"
1 I datori di lavoro, gli istituti di previdenza
professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza
pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in
Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione
invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro
l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro
anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli
organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per
mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita
e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI.
Considerandi
2.
Sono considerati anticipi
le prestazioni:
a. liberamente
consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e
abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha
concesso l'anticipo;
b. versate
contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in
caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal
contratto o dalla legge.
3.
Gli arretrati di rendita
possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a
concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti."
Va qui evidenziato che
affinché si possa parlare di un diritto al rimborso senza equivoco nei
confronti dell’AI (art. 85bis cpv. 2 b OAI), il diritto deve riferirsi
direttamente ad una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con
riferimenti; sentenza 8C_215/2019 del 24 ottobre 2019, consid. 3.2).
La citata disposizione di
legge non è stata modificata dall'art. 22 cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV Nr. 14 pag.
52) e nemmeno dalla 5a revisione dell'AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Le cifre marginali 10065 e
seguenti delle Direttive concernenti le rendite (DR)
dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,
edite dall'UFAS, prevedono quanto segue.
Secondo
la nota marginale 10065 DR, sono considerati anticipi che possono essere
direttamente rimborsati a terzi che li hanno concessi:
10066.
DR – le prestazioni
concesse facoltativamente nell’attesa del versamento di una rendita che
l’assicurato ha ottenuto con riserva del rimborso approvando per iscritto la
restituzione diretta al terzo che le ha concesse;
10067.
DR - le prestazioni concesse
per contratto o per legge se dal contratto o dalla legge risulta esplicitamente
il diritto al rimborso in caso di pagamento retroattivo della rendita (in
questo senso, non è sufficiente che un contratto o la legge preveda
semplicemente una clausola di divieto di sovrassicurazione).
La nota marginale 10068 DR
prevede che sono considerate prestazioni concesse per contratto quelle che sono
state versate sulla base delle condizioni assicurative generali di
un’assicurazione collettiva dell’indennità giornaliera, sono state erogate come
assicurazione contro gli infortuni in campo sovraobbligatorio o sulla base di
statuti di una cassa pensioni. Nel caso di prestazioni erogate in base ad una
regolamentazione di legge, vanno menzionate soprattutto quelle dell’aiuto
sociale pubblico.
Per la nota marginale 10068.1
DR nel caso della prestazione di un terzo, si può valutare se si tratti di un
anticipo solo nel momento in cui si hanno a disposizione tutte le richieste di
versamento a terzi. Se si constata che il terzo in questione avrebbe dovuto
effettuare un pagamento del medesimo importo anche nel caso in cui la rendita
fosse stata versata dall’inizio del diritto, non si tratta di un anticipo.
Secondo la marginale 10068.2
DR se ad esempio l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia è
tenuta per contratto a pagare dall’inizio del diritto alla rendita AI solo la
differenza tra la rendita e l’indennità giornaliera convenuta e l’importo del
versamento retroattivo copre soltanto il pagamento delle prestazioni
dell’assicurazione, le spese non coperte assunte dall’aiuto sociale nello
stesso periodo non sono considerate un anticipo (Bollettino AVS n. 241 [d/f]).
Ai sensi della marginale 10069
DR l’accordo sottoscritto è necessario in tutti i casi in cui dal contratto o
dalla legge non risulta esservi un diritto esplicito e diretto di esigere il
rimborso nei confronti dell’AVS o dell’AI.
Per il marg. 10070 DR il terzo
che ha concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve presentare la sua
richiesta per iscritto alla cassa di compensazione competente in ogni caso
prima dell’emanazione della decisione d’attribuzione di una rendita. A questo
scopo è preferibile utilizzare il modulo 318.183 (VSI 1993 pag. 89).
Secondo il marg. 10071 DR si
può tener conto delle richieste di versamento retroattivo presentate da terzi
che hanno concesso anticipi solo a condizione che gli organi esecutivi di altre
assicurazioni sociali non facciano valere pretese nei confronti di questo
pagamento.
Ai sensi del marg. 10072 DR
non appena la cassa di compensazione è a conoscenza dell’importo e della durata
del diritto retroattivo alla rendita, ma ancora prima di emanare la relativa
decisione, invita il terzo che ha concesso anticipi a comunicarle entro 20 giorni
l’importo degli anticipi, giustificando il suo diritto di richiedere il
rimborso o allegando l’autorizzazione scritta dell’assicurato. A tal fine, la
cassa di compensazione può utilizzare il modulo 318.183.
Il marg. 10073 DR prevede che
le richieste di versamento retroattivo inoltrate da terzi che hanno concesso
anticipi possono essere ammesse solo nella misura in cui le condizioni formali
poste per questo pagamento sono adempite senza eccezione. Bisogna verificare in
particolare se si tratta effettivamente di anticipi e se questi sono stati
concessi per lo stesso periodo in cui la rendita può essere pagata
retroattivamente. La rendita relativa al mese in cui è emanata la decisione non
può essere compensata.
2.3
Nel caso in esame è
incontestato che l’insorgente, il quale con decisione del 6 dicembre 2018 è
stato posto al beneficio di una rendita AI intera con effetto dal 1° marzo
2017, in attesa della decisione dell’UAI, ha ricevuto, dal 27 marzo 2017 al 31
ottobre 2018 (cessazione del versamento delle indennità giornaliere), da parte
di __________, indennità per malattia derivanti dall’assicurazione collettiva
del proprio datore di lavoro ai sensi della LCA per complessivi fr. 40'359
(cfr. “calcolo sovraindennizzo”, allegato doc. VI/1).
Nel formulario “Compensazione
di pagamenti retroattivi dell'AVS/ AI” del 4 dicembre 2018 (doc. 80 della
Cassa) figura che nel medesimo periodo l’insorgente avrebbe diritto ad un
importo complessivo di fr. 68’816.--, corrispondente alla rendita AI, compresa
quella per i figli, riconosciuta retroattivamente.
Relativamente al diritto
di __________ al rimborso delle prestazioni nei confronti dell’AI, l’art. __________
delle Condizioni complementari (CC) per l’assicurazione indennità giornaliera
di malattia, edizione 2008 (doc. 83 della Cassa), prevede che “se le
prestazioni delle assicurazioni sociali oppure di altre assicurazioni aziendali
vengono concesse retroattivamente per un periodo di tempo in cui la Società ha
già versato integralmente le indennità giornaliere assicurate, questa ha
diritto a richiedere il rimborso.” Per l’art. __________ CC “sono
considerate da parte della Società come prestazioni anticipate, le prestazioni
delle indennità giornaliere che insieme a prestazioni delle assicurazioni sociali
oppure ad altre assicurazioni aziendali o di terzi responsabili, superino
l’entità dell’indennità giornaliera assicurata. Fino all’ammontare di queste
prestazioni anticipate la Società può richiedere in modo retroattivo, per
prestazioni accordate per lo stesso periodo, il versamento diretto delle
prestazioni pagate dalle altre assicurazioni”.
Secondo l’art. __________
CC “la Società ha in particolare il diritto di esigere direttamente
dall’assicuratore sociale competente la compensazione delle prestazioni da essa
anticipate dei versamenti arretrati dell’AI oppure dei versamenti arretrati
dell’assicurazione maternità a norma della LIPG e far valere il diritto di
richiedere direttamente i versamenti arretrati senza dover avere un assenso
scritto della persona assicurata” (cfr. doc. 84 della Cassa).
Accertata la
corrispondenza temporale tra gli arretrati di rendita ed il periodo di
indennità giornaliere versate in eccesso, la compensazione va confermata.
Infatti, in applicazione
dell’art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI il consenso dell’assicurato al rimborso non
è necessario se può essere dedotto da una norma legale o contrattuale (cfr.
anche 10068 DR), in concreto l’art. __________ CC (cfr. per due casi
analoghi: STCA 32.2014.46 del 17 marzo 2015 e STCA 32.2018.182 del 7 ottobre
2019; per un caso in cui, invece, le CGA non hanno permesso
all’assicuratore infortuni di esigere dall’AI il versamento delle rendite
arretrate in compensazione del suo credito: sentenza 8C_215/2019 del 24 ottobre
2019, consid. 5).
Il ricorrente contesta
tuttavia l’importo posto in compensazione, sostenendo che vi sarebbe congruenza
unicamente per la parte del salario assicurato, ossia, secondo i suoi calcoli,
il 44% (fr. 32'500.- : fr. 74'285.70). La compensazione sarebbe possibile, al
massimo, sull’importo complessivo di fr. 28'081.35 (cfr. doc. VI),
rispettivamente fr. 32'883 (cfr. doc. XV) e non fr. 40’359.
Al riguardo questo
Tribunale rileva che contestazioni in merito al diritto ed all’ammontare delle
indennità giornaliere per malattia da porre in compensazione, rispettivamente
il calcolo della sovrassicurazione, non possono essere oggetto della presente
vertenza (cfr. per due casi analoghi: STCA 32.2014.46 del 17 marzo 2015 e STCA
32.2018.182
del 7 ottobre 2019).
Infatti, in caso di
litigio sull’esistenza o l’ammontare di un credito di restituzione derivante
dal versamento d’indennità perdita di guadagno, sia che si tratti di crediti
fondati sulla LAMal che sulla LCA, spetta alla persona assicurata fare valere
la contestazione direttamente nei confronti dell’assicuratore interessato (sentenza
9C_318/2018 del 21 marzo 2019, consid. 2.2; SZS 2014 pag. 58 = sentenza
8C_115/2013 consid. 5.2 ripreso nella sentenza 9C_287/2014 del 16 giugno 2014
consid. 2.2). La decisione dell’Ufficio AI sul pagamento diretto nei confronti
dell’assicurazione perdita di guadagno concerne unicamente le modalità di
versamento e non il fondamento e l’ammontare del credito chiesto in
restituzione dall’assicuratore (sentenza 9C_318/2018 del 21 marzo 2019, consid.
2.2; sentenza 9C_287/2014 citata consid. 2.2 con riferimento al consid. 4.3
della sentenza 4A_24/2012 del 30 maggio 2012 non pubblicato in DTF
138.
II 411; sentenza I 296/03 del 21 ottobre 2004 consid. 4.2). Su tale
aspetto il ricorso è irricevibile (sentenza 9C_287/2014 del 16 giugno 2014,
consid. 2.3).
In queste circostanze il
diritto inequivocabile ai sensi dell’art. 85bis OAI (cfr. art. __________ CC) è
dato e di conseguenza la compensazione tramite il versamento diretto alla __________
effettuato dall’Ufficio AI merita conferma (cfr. STCA 32.2014.46 del 17 marzo
2015.
e STCA 32.2018.182 del 7 ottobre 2019).
Visto tutto quanto precede
la decisione impugnata va confermata e il ricorso, nella misura in cui è
ricevibile, va respinto.
2.4
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o
al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in
cui è ricevibile, è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti