Lexipedia

Decisione

32.2019.192

Valutazione del caso di rigore per l'acquisto di un apparecchio acustico. Rinvio degli atti all'amministrazione per effettuare ulteriori accertamenti medici

2 giugno 2020Italiano23 min

2.8. Secondo

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.192

cs

Lugano

2 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 settembre 2019 (recte: 30

ottobre 2019) di

RI 1

contro

la decisione del 15 ottobre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1969,

montatore di ponteggi, affetto da ipoacusia bilaterale, il 29 maggio 2019 ha inoltrato

una domanda di fornitura di mezzi ausiliari (pag. 7 e seguenti incarto AI).

1.2. Con comunicazione del 18

giugno 2019 l’UAI ha emesso la garanzia per il riconoscimento di un importo

forfettario (fr. 1'650) di due apparecchi acustici in applicazione della cifra

5.07 dell’Allegato OMAI ed il 18 luglio 2019 ha avviato la procedura per la valutazione

del caso di rigore (pag. 23 e seguenti incarto AI).

1.3. In seguito alla ricezione del

preventivo del 28 giugno 2019 di fr. 4'800 per l’acquisto dell’apparecchio GN

RESOUND AG LINX 3D 5 CIC (codice articolo: 259-15443; pag. 28 incarto AI) e

dello scritto del 2 settembre 2019 di __________ (pag. 29 incarto AI),

acquisito il diario dell’assicurato (pag. 35 e seguenti incarto AI), l’UAI con

decisione del 15 ottobre 2019 (pag. 39 e seguenti incarto AI), preavvisata dal

progetto del 3 settembre 2019 (pag. 31 e seguenti incarto AI), ha negato

l’assunzione dei costi supplementari relativi alla consegna degli apparecchi

acustici. L’amministrazione ha affermato che secondo il marginale 1004 della

Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità

(CMAI), l’assicurazione invalidità fornisce mezzi ausiliari di tipo semplice,

adeguato ed economico. “Sono considerati soltanto mezzi ausiliari con un

rapporto qualità/prezzo ottimale. L’assicurato non ha diritto al mezzo

ausiliario migliore nel suo caso specifico. Nel suo caso specifico, il nostro

ufficio non può prendere a carico i costi in quanto l’apparecchio scelto (GN

RESOUND AG LINX 3D 5 CIC) non rientra fra i modelli di apparecchi acustici

riconosciuti dall’AI. In questi casi infatti i costi supplementari per questi

tipi di apparecchi acustici sono a carico degli assicurati”.

1.4. RI 1, con ricorso datato 2

settembre 2019 e trasmesso il 30 ottobre 2019, è insorto al TCA contro la

predetta decisione del 15 ottobre 2019, affermando di non aver scelto il tipo

di apparecchio (CIC) per motivi estetici ma perché sul lavoro è obbligato a

portare il casco e non sarebbe possibile portare apparecchi dietro

all’orecchio, perché subirebbero delle pressioni e rischierebbe di perderli

ogni volta che toglie il casco. Inoltre il fornitore degli apparecchi (__________)

ha confermato che la scelta non causa un maggior costo rispetto ai modelli

riconosciuti (BTE), bensì un costo minore di circa fr. 100.--. A questo

proposito produce due preventivi. Egli chiede che gli venga riconosciuto sia il

caso di rigore, sia il costo degli apparecchi adatti (doc. I).

1.5. Con risposta del 26 novembre

2019 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso (doc. IV). Rammentato il

contenuto della cifra 5.07.2 dell’Allegato OMAI, l’amministrazione, rilevato

che l’UFAS è l’autorità preposta a definire i casi in cui può essere

riconosciuto un importo superiore al forfait di fr, 1'650, ha reso attento

l’assicurato in merito al caso di rigore con lettera del 18 giugno 2019 con la

quale ha precisato che sono considerati economici ai sensi dell’AI unicamente

gli apparecchi acustici retroauricolari (BTE) e che i costi supplementari per

gli altri tipi di apparecchi sono a carico degli assicurati.

L’UAI ha affermato che non

viene messa in discussione la presenza di criteri audiologici per il caso di

rigore che il medico curante ha attestato, ma ha ritenuto di non dover

procedere ad un ulteriore oneroso accertamento audiologico da parte di una

delle cliniche indicate nella Circolare sui mezzi ausiliari redatta dall’UFAS

(CMAI), poiché la valutazione preliminare delle altre condizioni di diritto ha

permesso di concludere che esse non risultano assolte, trattandosi di un

apparecchio acustico endoauricolare e quindi non considerato semplice e

adeguato.

L’amministrazione non

ritiene che l’impossibilità di utilizzare un apparecchio acustico

retroauricolare BTE a causa dell’utilizzo del casco di protezione possa

giustificare la scelta di un apparecchio intrauricolare. Infatti la maggior

parte dei caschi di protezione sul mercato non recano fastidio all’orecchio

poiché non lo toccano. Essi poggiano sulla parte superiore della testa e non

precludono l’utilizzo di un apparecchio acustico retroauricolare (BTE).

Circa il paragone tra i due

preventivi prodotti dall’assicurato con il ricorso, l’UAI afferma che di regola

gli apparecchi retroauricolari risultano più performanti di quelli

intrauricolari. “Non è quindi da escludere che non possa essere utilizzato

un apparecchio meno performante (e quindi meno costoso) di quello proposto con

il preventivo n° __________ allegato al ricorso (GN Resound AG LINX 3D 577-DW),

che d’altronde non risulta essere stato provato dall’assicurato prima di quello

intrauricolare. Infatti egli risulta aver effettuato unicamente una

prova con l’apparecchio base retroauricolare “Exton Strata 18”, passando in

seguito direttamente al modello “Resound LT 5 CIC MC”, secondo quando indicato

dall’assicurato nel diario o “Resound LT5CIC-MP” secondo quando indicato dal signor

__________ dell’__________ nello scritto del 02.09.2019. Si rimanda in

proposito alla lista degli apparecchi omologati riconosciuti pubblicata sul

sito dell’Istituto federale di metrologia (www.metas.ch). A mente dell’UAI il

criterio di “semplice e adeguato” non risulta essere stato rispettato e quindi,

a giusta ragione, ha negato il riconoscimento dei costi supplementari”.

in diritto

2.1. L'art. 8 cpv. 1 LAI prevede

che gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno

diritto ai provvedimenti d'integrazione in quanto necessari e idonei per

ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro

capacità di svolgere le mansioni consuete e se le condizioni per il diritto ai

diversi provvedimenti siano adempiute.

Conformemente alla giurisprudenza

(DTF 143 V 190; STF 9C_439/2012 del 1° ottobre 2012 consid. 2 e riferimenti;

DTF 119 V 421) di regola l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti idonei a

raggiungere il fine di integrazione prefisso e non ai migliori provvedimenti

possibili nel caso di specie (DTF 143 V 190, consid. 2.3; DTF 110 V 102). La

legge infatti riconosce la reintegrazione solo nella misura in cui essa sia

necessaria e sufficiente (DTF 143 V 190, consid. 2.3; DTF 142 V 523 consid.

6.3; DTF 139 V 115, consid. 5.1; DTF 115 V 198 consid. 4.e)cc) e 205-206

consid. 4.e)cc). Inoltre, deve esistere una proporzione ragionevole tra il

successo prevedibile del provvedimento e il costo dello stesso (DTF 143 V 190,

consid. 2.2; DTF 132 V 215 consid. 3.2.2; DTF 110 V 102 consid. 2; 107 V 88

consid. 2 e 103 V 16 consid. 1b).

Fra i provvedimenti di

integrazione concessi in virtù della LAI è, in particolare, prevista la

consegna di mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).

Per la nozione e una

casistica in merito ai mezzi ausiliari vedi Erwin Murer, Stämpflis

Handkommentar, Invalidenversicherungsgesetz (Art. 1-27bis IVG),

Berna 2014, ad Art. 21-21quater, pagg. 850-852.

Questi provvedimenti (il

cui concetto e i cui presupposti sono regolati analogamente anche nell’assicurazione

infortuni e nell’assicurazione militare: “(…) Das

UVG und das MVG halten sich weitgehend an den Hilfsmittebegriff der IV, so dass

zur Auslegung ebenfalls die Rechtsprechung und Lehre zu diesen

Versicherungszweigen heranzuziehen ist (z. B. MAESCHI, Art. 21). (…)”

Murer, op. cit., ad art. 21-21quater, pag. 850)) sono molto importanti in

quanto eliminano rispettivamente riducono le conseguenze del danno alla salute

e sostituiscono, nell'ambito dell'attività svolta o dell'integrazione sociale,

la perdita di alcune parti o funzioni del corpo (Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 4a edizione, Berna 2014, § 36 n. 1 e 2, pag. 255).

2.2. Secondo l'art. 21 cpv. 1 LAI

l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal

Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o

adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità

al guadagno, per studiare, per imparare una professione o perfezionarsi oppure

a scopo di assuefazione funzionale. L'assicurazione sopperisce alle spese per

protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un

complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione.

Il cpv. 2 della medesima

disposizione precisa che l'assicurato, che, a causa della sua invalidità, ha

bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio

ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla

sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari compresi in un elenco allestito

dal Consiglio federale.

Quanto ai capoversi 3 e 4,

in vigore dal 1° gennaio 2012 (6a revisione AI, primo pacchetto di

misure), nel relativo Messaggio del 24 febbraio 2010 (FF N. 12 del 30 marzo

2010, pagg. 1603-1722) si osserva che: “(…) Capoverso 3: la modifica prevede

l'introduzione di un nuovo articolo 21quater in cui sono elencati i

vari strumenti a disposizione dell'assicurazione per la consegna dei mezzi

ausiliari. L'indennizzo forfettario è pertanto stralciato da questo articolo e

inserito in quello nuovo. È inoltre abrogato il secondo periodo dell’attuale

capoverso, poiché è stato più volte interpretato quale base legale del diritto

di sostituzione della prestazione. In futuro, questo diritto sarà disciplinato

nel nuovo articolo 21ter. Capoverso 4: la norma di delega contenuta

attualmente nel capoverso 4 è in realtà una disposizione esecutiva. Il

Consiglio federale dispone però già della facoltà di emanare le necessarie

disposizioni esecutive in virtù dell'articolo 86 capoverso 2 LAI. Per questa

ragione, la norma di delega dell'articolo 21 capoverso 4 è superflua. (…)” (FF N. 12 del 30 marzo 2010, pag.

1677; vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG,

2014, ad art. 21-21quater, pag. 228).

In

virtù della succitata delega ex art. 21 cpv. 1 LAI il Consiglio federale ha

emanato l'art. 14 OAI.

Secondo il cpv. 1 l'elenco

dei mezzi ausiliari da consegnare nell'ambito dell'articolo 21 LAI è oggetto di

un'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (Ordinanza sulla consegna

di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI, RS

831.232.51) che, tra l’altro, regolamenta la consegna o il rimborso dei mezzi

ausiliari.

Giusta l'art. 2 cpv. 1

OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato, nei limiti

tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza, alla necessità per l'assicurato

di farne uso per spostarsi, stabilire contatti con l’ambiente o ampliare la

propria autonomia.

L'assicurato ha invece

diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*)

solamente se gli sono indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o

adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a

scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente

citata nel numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; in argomento

cfr. Murer, op. cit., ad art. 21-21quater, pagg. 879-881; Meyer/Reichmuth,

op. cit., ad art. 21-21quater, pag. 228-229; Locher/Gächter, op.

cit., § 36 n. 15 e 17, pagg. 257-258; vedi inoltre STCA 32.2009.92 del 17

novembre 2009 con riferimenti).

La lista contenuta

nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le categorie dei

mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve esaminare per ogni

categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è esaustiva o semplicemente

indicativa (DTF 131 V 9 consid. 3.4.2; 121 V 260 consid. 2b, 117 V 181 consid.

3b e 115 V 193 consid. 2b; vedi anche Murer, op. cit., ad art. 21-21quater,

n. 194 pag. 880). Se il mezzo richiesto non adempie ai requisiti dell'art. 21

LAI, occorre esaminare se esso deve essere assunto dall'AI nell'ambito di

provvedimenti sanitari ex art. 12 o 13 LAI (Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art.

21-21quater, n. 10, pagg. 230-231).

2.3. La cifra 5.07 dell’allegato OMAI,

avente per oggetto, quali mezzi ausiliari per il cranio e la testa, gli

apparecchi acustici in caso d’ipoacusia, prevede un rimborso se, grazie a

questo apparecchio, l’acutezza uditiva può essere migliorata considerevolmente

e l’assicurato può comunicare più facilmente con l’ambiente circostante.

L’assicurato ha diritto a un rimborso forfettario che può richiedere al massimo

ogni 6 anni, a meno che una modifica sostanziale dell’acutezza uditiva renda

necessaria la sostituzione dell’apparecchio prima del termine. Gli apparecchi

acustici devono essere consegnati da specialisti.

Il forfait ammonta a 840

franchi per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e a 1650 per la

protesizzazione con apparecchi biauricolari, escluse le spese per le riparazioni

e le batterie.

Il forfait annuo per le

batterie ammonta a 40 franchi per gli apparecchi monoauricolari e a 80 per gli

apparecchi biauricolari.

Il forfait per le

riparazioni da parte del fabbricante ammonta a 200 franchi per danni elettronici

e a 130 per tutti gli altri danni.

Entrambi gli importi

forfettari sono concessi al più presto a partire dal secondo anno d’uso

dell’apparecchio.

L’Ufficio federale delle

assicurazioni sociali allestisce un elenco degli apparecchi acustici che rispondono

ai requisiti dell’assicurazione e per i quali è ammesso il versamento di un

forfait.

Per l’acquisto e la

riparazione degli apparecchi acustici, gli importi forfettari sono versati

dietro presentazione dell’importo totale della fattura e dei relativi documenti

giustificativi.

La cifra 5.07.2* dell’allegato

OMAI disciplina invece i casi di rigore, ossia i casi in cui possono essere

versati forfait superiori all'importo previsto alla cifra 5.07, precisando a

tale scopo che l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali definisce in

quali casi possono essere versati forfait superiori all’importo previsto al N.

5.07 per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e biauricolari.

La circolare sulla

consegna di mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità (CMAI), prevede:

" 5.07.2*

OMAI Regolamentazione dei casi di rigore

L’UFAS definisce in quali casi possono essere versati forfait

superiori all’importo previsto al n. 5.07 OMAI per la protesizzazione con

apparecchi monoauricolari e biauricolari.

2052* Gli assicurati hanno diritto a una protesizzazione semplice

e adeguata, non a quella migliore. Il rimborso del forfait corrisponde a una

prestazione pecuniaria definita; nel singolo caso i costi effettivi possono

essere più elevati o più bassi.

2053* La regolamentazione per i casi di rigore può essere

applicata solo se i costi della protesizzazione superano in maniera

inaccettabile quelli di una protesizzazione normale, semplice e adeguata. La

condizione è che l’assicurato eserciti un’attività lucrativa, svolga le proprie

mansioni consuete o segua una formazione (sentenza del TF 9C_114/2018 del 19

luglio 2018). Se è riconosciuto un caso di rigore, i costi supplementari dovuti

all’invalidità eccedenti l’importo forfettario vengono assunti dall’AI, a

condizione che siano rispettati i principi di semplicità e adeguatezza. L’esame

dell’adempimento delle condizioni per il riconoscimento di un caso di rigore

deve essere richiesto dall’assicurato all’ufficio AI. L’esame è effettuato

dalle seguenti cliniche specializzate in otorinolaringoiatria:

(…).

2054* Prima di poter fissare un appuntamento per un esame con

l’assicurato, le cliniche otorinolaringoiatriche summenzionate devono inoltrare

all’ufficio AI i seguenti documenti:

– richiesta con

una motivazione dettagliata dei problemi concernenti l’adattamento

dell’apparecchio acustico;

– rapporto del

fornitore dell’apparecchio acustico con una descrizione dettagliata dei

problemi rilevati (nessun rapporto standardizzato);

– diario

compilato dall’assicurato (modulo disponibile sul sito www.ahv-iv.ch).

L’ufficio AI deve informare l’assicurato in modo adeguato circa i

documenti da inoltrare e l’importo massimo prevedibile per il rimborso dei

costi. Se sulla base di questi documenti si possono prevedere con ogni

probabilità problemi considerevoli per la protesizzazione con apparecchi acustici,

l’ufficio AI deve affidare un mandato di accertamento alla clinica

otorinolaringoiatrica più vicina, la quale prende contatto con l’assicurato per

fissare l’appuntamento. Fatto ciò, l’ufficio AI invia alla clinica una copia di

tutti i documenti pertinenti (motivazione dell’assicurato, prima perizia con

audiogrammi, diario, rapporto del fornitore e, se del caso, altri documenti di

rilievo).

2055* Una volta concluso l’esame, la clinica formula una

raccomandazione all’attenzione dell’ufficio AI. La clinica può fatturare le

spese all’ufficio AI secondo TARMED.

2056* Per un’assunzione dei costi è necessario che la clinica

otorinolaringoiatrica incaricata dell’esame sia favorevole all’applicazione

della regolamentazione per i casi di rigore (sentenza del TF 9C_114/2018 del 19

luglio 2018). Infine l’ufficio AI decide se assumere o meno i costi

supplementari o se respingere la richiesta dell’assicurato.

2057* Se l’ufficio AI accoglie la richiesta di copertura dei costi

per un caso di rigore, l’assicurato procede alla protesizzazione con apparecchi

acustici adeguati presso il fornitore e fattura in seguito all’ufficio AI il

forfait corrispondente e i costi eccedenti mediante il modulo di fatturazione

per la fornitura di apparecchi acustici, allegandovi le fatture originali con i

costi totali. (…)”

Cfr. anche la lettera

circolare AI n. 304 del 23 dicembre 2011 (mezzi ausiliari – apparecchi

acustici) e la lettera circolare AI n. 342 (mezzi ausiliari; OMAI 5.07, 15.02,

15.05), citate nella sentenza 9C_114/2018 del 19 luglio 2018, consid. 2,

pubblicata in SVR Nr. 5 1/2019 pag. 15 e nella sentenza 9C_506/2019 del 15

ottobre 2019, consid. 2.

A pag. 2 della seconda circolare

vengono elencati i criteri per i casi di rigore.

Cfr. pure l’informativa per

persone affette da disturbi dell’udito, importi forfettari dell’AI per

apparecchi acustici, stato: maggio 2018, dove circa le disposizioni speciali

per i casi di rigore (pag. 3), figura che “nei rari casi in cui

l’apparecchio acustico deve rispondere a esigenze molto specifiche, l’AI

prevede una regolamentazione per i casi di rigore. La concessione della

copertura dei costi supplementari è subordinata a criteri severi. Per maggiori

informazioni sulle altre condizioni e la documentazione richiesta siete pregati

di rivolgervi all’ufficio AI”.

2.4. Con sentenza 9C_114/2018 del

19 luglio 2018, nella composizione a 5 giudici, pubblicata in SVR Nr. 5 1/2019

pag. 15, il Tribunale federale, circa l’applicazione dell’art. 21 LAI,

dell’art. 2 OMAI e della cifra 5.07 allegato all’OMAI, ha stabilito che

presupposto per l’assunzione dei costi in presenza di un preteso caso di

rigore, è che la clinica ORL esaminatrice sostenga l’esistenza di un caso di

rigore (cfr. consid. 4.1), ciò che serve ad un’applicazione conforme della

legge (consid. 4.2.1). Determinante per il diritto alla consegna di un

apparecchio acustico secondo la regolamentazione del caso di rigore è dunque la

valutazione della clinica ORL esaminatrice (consid. 4.3).

L’Alta Corte ha stabilito

che i marginali 2053*, 2055* e 2056* servono a garantire un’applicazione

conforme della legge ed ha ritenuto che la clausola del caso di rigore è conforme

alla legge (cfr. 9C_114/2018 del 19 luglio 2019, consid. 4.1).

In una sentenza

9C_316/2019 del 7 ottobre 2019, il Tribunale federale, applicando la

giurisprudenza di cui alla pronunzia 9C_114/2018 del 19 luglio 2018, ha annullato

la decisione dell’”Obergericht” del Canton Uri che aveva rinviato la

causa all’amministrazione affinché sottoponesse il caso ad una clinica

specializzata per esaminare se erano dati i presupposti di un caso di rigore.

In quel caso, infatti, era stato accertato che l’aumento complessivo della

perdita dell’udito era inferiore al 15% previsto dalle linee direttive degli

esperti ORL e di conseguenza mancava già d’acchito un presupposto oggettivo per

riconoscere il rimborso dei costi dell’apparecchio acustico prima dello scadere

dei 6 anni previsti dalle direttive.

In una sentenza

9C_506/2019 del 15 ottobre 2019 il Tribunale federale ha respinto il ricorso di

un assicurato contro una decisione del Tribunale delle assicurazioni del Canton

Zurigo che aveva confermato il rifiuto da parte dell’UAI di assumersi i maggior

costi di un apparecchio auditivo oltre al forfait di fr. 1’650. Sottoposto il

caso ad una clinica specializzata l’UAI ha rifiutato il rimborso poiché i

presupposti per una presa a carico secondo un caso di rigore non erano dati.

2.5. In concreto l’insorgente non

è stato sottoposto ad alcuna perizia poiché secondo l’UAI non vi è alcun dubbio

che nel caso di specie si tratta di un caso di rigore. Secondo

l’amministrazione tuttavia l’apparecchio di cui viene chiesto il rimborso non

adempie le condizioni della semplicità e dell’adeguatezza (risposta, pag. IV: “va

qui precisato che non viene messa in discussione la presenza dei criteri

audiologici per il caso di rigore che il medico curante ORL ha attestato,

tuttavia, l’UAI ha ritenuto di non dover procedere ad un ulteriore oneroso

accertamento audiologico da parte di una delle cliniche indicate nella

Circolare sui mezzi ausiliari redatta dall’UFAS (CMAI) in quanto la valutazione

preliminare delle altre condizioni di diritto ha permesso di concludere che non

risultano assolte, trattandosi di un apparecchi acustico endoauricolare e quindi

non considerato semplice e adeguato”).

A questo proposito il

marginale 1004 COMAI prevede che l’AI fornisce mezzi ausiliari di tipo

semplice, adeguato ed economico. Sono considerati soltanto i mezzi ausiliari

con un rapporto qualità prezzo ottimale. L’assicurato non ha diritto al mezzo

ausiliario migliore nel suo caso specifico (cfr. sentenza 9C_640/2015 del 6

giugno 2016, consid. 2.3).

Questo concetto è stato

ribadito nella DTF 143 V 190, consid. 2.3.

Come emerge dal sito

metas.ch citato dall’UAI in sede di risposta (doc. IV), su mandato dell’UFAS il

METAS ha allestito un elenco degli apparecchi acustici che rispondono ai

requisiti dell’assicurazione (AI e AVS) e per i quali è ammesso il versamento

di un rimborso forfetario. Soltanto gli apparecchi acustici omologati

dall’Ufficio sono ammessi nell’elenco. La conformità alle esigenze richiesta

per l’omologazione può essere stabilita in base a misurazioni eseguite dal

METAS o in base ai risultati di misura ottenuti da un altro laboratorio straniero

riconosciuto. Gli audiolesi avendo diritto al rimborso forfettario possono

quindi acquistare un apparecchio acustico appropriato e conforme alle norme

internazionali. Gli apparecchi non qualificabili come audioprotesi in senso

ristretto sono esclusi dalla lista. In caso di dubbio, l’UFAS decide se occorre

ammettere o escludere un modello dalla lista.

L’elenco degli apparecchi

acustici comprende il modello di cui al codice articolo 259-15443 figurante nel

preventivo presentato dall’insorgente (doc. B). Esso figura quale GN Resound

LINX 3D 5 CIC, codice articolo 259-15443 nel preventivo doc. B e GN Resound

LINX 3D 5 LT5 CIC, codice articolo 259-15443 nell’elenco dell’UFAS (omologato

il 2 marzo 2017, ed inserito nella lista il 27 marzo 2017).

Contrariamente a quanto sembra

figurare nella motivazione, di non cristallina comprensione, della decisione qui

impugnata, quindi, l’apparecchio rientra, di principio, fra i modelli degli

apparecchi acustici riconosciuti dall’AI.

Da quanto emerge dalla risposta

di causa esso non è tuttavia stato riconosciuto in quanto non sarebbe un

apparecchio semplice ed adeguato (nello scritto del 18 giugno 2019 viene invece

fatto riferimento alla circostanza che solo gli apparecchi acustici

retroauricolari [BTE]), sarebbero economici).

Circa il fatto che secondo

il preventivo prodotto dall’insorgente con il ricorso un apparecchio

retroauricolare simile (GN Resound AG LINX 3D 577 DW) costerebbe addirittura

fr. 100 in più (doc. B e C), l’UAI ha affermato che gli apparecchi

retroauricolari risultano più performanti di quelli intrauricolari e non è di

conseguenza possibile escludere che possa essere utilizzato un apparecchio meno

performante e quindi meno costoso di quello figurante nel preventivo. Del resto,

sempre secondo l’UAI, l’insorgente ha effettuato solo una prova con un

apparecchio base retroauricolare (BTE) passando in seguito direttamente ad un

modello intrauricolare (CIC). L’amministrazione sembra pure sottolineare che i

modelli citati dal ricorrente nel suo diario (Resound LT 5 CIC MC) e da __________

con scritto del 2 settembre 2019 (Resound LT5CIC-MP) e oggetto di prova da

parte dell’assicurato non figurano nell’elenco dei mezzi omologati.

2.6. Questo Tribunale non può

confermare la decisione dell’UAI.

La motivazione della

decisione impugnata non è chiara. L’apparecchio scelto figura infatti nell’elenco

degli apparecchi omologati.

L’amministrazione ha inoltre

accertato la presenza di un caso di rigore (cfr. risposta, doc. IV), ma non ha eseguito

alcun approfondimento medico in merito alla necessità o meno di far capo, nel

preciso caso di specie, al GN Resound Linx 3D 5 LT5 CIC numero 259-15443,

figurante nell’elenco degli apparecchi acustici omologati e riconosciuti dall’UFAS,

e meglio per stabilire se nella fattispecie l’apparecchio adempie i requisiti

di semplicità, adeguatezza ed economicità e se non vi è, conseguentemente,

alcuna alternativa possibile.

Per poter stabilire se

l’assicurato ha diritto a tale modello è tuttavia necessaria una valutazione

specialistica (cfr. DTF 143 V 190, consid. 6.1).

In assenza di qualsiasi

valutazione medica, anche alla luce del preventivo prodotto in sede di ricorso,

non è possibile concludere d’acchito, come fatto dall’amministrazione, che

l’insorgente potrebbe utilizzare un modello retroauricolare meno caro ed

altrettanto performante.

Per poter valutare, con la

necessaria tranquillità, in un caso di rigore come quello in esame, quale

apparecchio acustico, secondo i principi della semplicità e dell’adeguatezza,

va riconosciuto al ricorrente, occorre procedere con un approfondimento medico.

Del resto ancora

recentemente lo stesso UAI, in una causa relativa ad un assicurato che chiedeva

l’applicazione del caso di rigore ed il rimborso di un apparecchio acustico

endoauricolare, sulla base di un referto del curante ORL, ha proposto il

ritorno degli atti per poter definire l’importo, o forfait, da riconoscere

rispetto alla specificità del caso concreto (STCA 32.2019.215 del 27 aprile

2020; cfr. anche la STCA 32.2002.69 del 19 novembre 2002).

2.7. Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il

Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di

rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA

32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

Rilevato come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando precedente, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso,

si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione - alla quale compete in

prima battuta accertare lo stato di salute dell’interessato - affinché metta in

atto gli accertamenti specialistici necessari al fine di chiarire definitivamente

la questione relativa al diritto al rimborso dell’apparecchio acustico di cui

al preventivo del 28 giugno 2019 di __________ (doc. B; cfr. DTF 143 V 190).

Ne

discende che il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi, la decisione

impugnata annullata e gli atti rinviati all’amministrazione.

Fatti

2.8. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

Considerandi

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: cfr.

STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid.

5.

con rinvio alla DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr.

500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione

impugnata è annullata e gli atti rinviati all’UAI per ulteriori accertamenti.

2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti