32.2019.192
Valutazione del caso di rigore per l'acquisto di un apparecchio acustico. Rinvio degli atti all'amministrazione per effettuare ulteriori accertamenti medici
2 giugno 2020Italiano23 min
2.8. Secondo
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.192
cs
Lugano
2 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 settembre 2019 (recte: 30
ottobre 2019) di
RI 1
contro
la decisione del 15 ottobre 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1969,
montatore di ponteggi, affetto da ipoacusia bilaterale, il 29 maggio 2019 ha inoltrato
una domanda di fornitura di mezzi ausiliari (pag. 7 e seguenti incarto AI).
1.2. Con comunicazione del 18
giugno 2019 l’UAI ha emesso la garanzia per il riconoscimento di un importo
forfettario (fr. 1'650) di due apparecchi acustici in applicazione della cifra
5.07 dell’Allegato OMAI ed il 18 luglio 2019 ha avviato la procedura per la valutazione
del caso di rigore (pag. 23 e seguenti incarto AI).
1.3. In seguito alla ricezione del
preventivo del 28 giugno 2019 di fr. 4'800 per l’acquisto dell’apparecchio GN
RESOUND AG LINX 3D 5 CIC (codice articolo: 259-15443; pag. 28 incarto AI) e
dello scritto del 2 settembre 2019 di __________ (pag. 29 incarto AI),
acquisito il diario dell’assicurato (pag. 35 e seguenti incarto AI), l’UAI con
decisione del 15 ottobre 2019 (pag. 39 e seguenti incarto AI), preavvisata dal
progetto del 3 settembre 2019 (pag. 31 e seguenti incarto AI), ha negato
l’assunzione dei costi supplementari relativi alla consegna degli apparecchi
acustici. L’amministrazione ha affermato che secondo il marginale 1004 della
Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità
(CMAI), l’assicurazione invalidità fornisce mezzi ausiliari di tipo semplice,
adeguato ed economico. “Sono considerati soltanto mezzi ausiliari con un
rapporto qualità/prezzo ottimale. L’assicurato non ha diritto al mezzo
ausiliario migliore nel suo caso specifico. Nel suo caso specifico, il nostro
ufficio non può prendere a carico i costi in quanto l’apparecchio scelto (GN
RESOUND AG LINX 3D 5 CIC) non rientra fra i modelli di apparecchi acustici
riconosciuti dall’AI. In questi casi infatti i costi supplementari per questi
tipi di apparecchi acustici sono a carico degli assicurati”.
1.4. RI 1, con ricorso datato 2
settembre 2019 e trasmesso il 30 ottobre 2019, è insorto al TCA contro la
predetta decisione del 15 ottobre 2019, affermando di non aver scelto il tipo
di apparecchio (CIC) per motivi estetici ma perché sul lavoro è obbligato a
portare il casco e non sarebbe possibile portare apparecchi dietro
all’orecchio, perché subirebbero delle pressioni e rischierebbe di perderli
ogni volta che toglie il casco. Inoltre il fornitore degli apparecchi (__________)
ha confermato che la scelta non causa un maggior costo rispetto ai modelli
riconosciuti (BTE), bensì un costo minore di circa fr. 100.--. A questo
proposito produce due preventivi. Egli chiede che gli venga riconosciuto sia il
caso di rigore, sia il costo degli apparecchi adatti (doc. I).
1.5. Con risposta del 26 novembre
2019 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso (doc. IV). Rammentato il
contenuto della cifra 5.07.2 dell’Allegato OMAI, l’amministrazione, rilevato
che l’UFAS è l’autorità preposta a definire i casi in cui può essere
riconosciuto un importo superiore al forfait di fr, 1'650, ha reso attento
l’assicurato in merito al caso di rigore con lettera del 18 giugno 2019 con la
quale ha precisato che sono considerati economici ai sensi dell’AI unicamente
gli apparecchi acustici retroauricolari (BTE) e che i costi supplementari per
gli altri tipi di apparecchi sono a carico degli assicurati.
L’UAI ha affermato che non
viene messa in discussione la presenza di criteri audiologici per il caso di
rigore che il medico curante ha attestato, ma ha ritenuto di non dover
procedere ad un ulteriore oneroso accertamento audiologico da parte di una
delle cliniche indicate nella Circolare sui mezzi ausiliari redatta dall’UFAS
(CMAI), poiché la valutazione preliminare delle altre condizioni di diritto ha
permesso di concludere che esse non risultano assolte, trattandosi di un
apparecchio acustico endoauricolare e quindi non considerato semplice e
adeguato.
L’amministrazione non
ritiene che l’impossibilità di utilizzare un apparecchio acustico
retroauricolare BTE a causa dell’utilizzo del casco di protezione possa
giustificare la scelta di un apparecchio intrauricolare. Infatti la maggior
parte dei caschi di protezione sul mercato non recano fastidio all’orecchio
poiché non lo toccano. Essi poggiano sulla parte superiore della testa e non
precludono l’utilizzo di un apparecchio acustico retroauricolare (BTE).
Circa il paragone tra i due
preventivi prodotti dall’assicurato con il ricorso, l’UAI afferma che di regola
gli apparecchi retroauricolari risultano più performanti di quelli
intrauricolari. “Non è quindi da escludere che non possa essere utilizzato
un apparecchio meno performante (e quindi meno costoso) di quello proposto con
il preventivo n° __________ allegato al ricorso (GN Resound AG LINX 3D 577-DW),
che d’altronde non risulta essere stato provato dall’assicurato prima di quello
intrauricolare. Infatti egli risulta aver effettuato unicamente una
prova con l’apparecchio base retroauricolare “Exton Strata 18”, passando in
seguito direttamente al modello “Resound LT 5 CIC MC”, secondo quando indicato
dall’assicurato nel diario o “Resound LT5CIC-MP” secondo quando indicato dal signor
__________ dell’__________ nello scritto del 02.09.2019. Si rimanda in
proposito alla lista degli apparecchi omologati riconosciuti pubblicata sul
sito dell’Istituto federale di metrologia (www.metas.ch). A mente dell’UAI il
criterio di “semplice e adeguato” non risulta essere stato rispettato e quindi,
a giusta ragione, ha negato il riconoscimento dei costi supplementari”.
in diritto
2.1. L'art. 8 cpv. 1 LAI prevede
che gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno
diritto ai provvedimenti d'integrazione in quanto necessari e idonei per
ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro
capacità di svolgere le mansioni consuete e se le condizioni per il diritto ai
diversi provvedimenti siano adempiute.
Conformemente alla giurisprudenza
(DTF 143 V 190; STF 9C_439/2012 del 1° ottobre 2012 consid. 2 e riferimenti;
DTF 119 V 421) di regola l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti idonei a
raggiungere il fine di integrazione prefisso e non ai migliori provvedimenti
possibili nel caso di specie (DTF 143 V 190, consid. 2.3; DTF 110 V 102). La
legge infatti riconosce la reintegrazione solo nella misura in cui essa sia
necessaria e sufficiente (DTF 143 V 190, consid. 2.3; DTF 142 V 523 consid.
6.3; DTF 139 V 115, consid. 5.1; DTF 115 V 198 consid. 4.e)cc) e 205-206
consid. 4.e)cc). Inoltre, deve esistere una proporzione ragionevole tra il
successo prevedibile del provvedimento e il costo dello stesso (DTF 143 V 190,
consid. 2.2; DTF 132 V 215 consid. 3.2.2; DTF 110 V 102 consid. 2; 107 V 88
consid. 2 e 103 V 16 consid. 1b).
Fra i provvedimenti di
integrazione concessi in virtù della LAI è, in particolare, prevista la
consegna di mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).
Per la nozione e una
casistica in merito ai mezzi ausiliari vedi Erwin Murer, Stämpflis
Handkommentar, Invalidenversicherungsgesetz (Art. 1-27bis IVG),
Berna 2014, ad Art. 21-21quater, pagg. 850-852.
Questi provvedimenti (il
cui concetto e i cui presupposti sono regolati analogamente anche nell’assicurazione
infortuni e nell’assicurazione militare: “(…) Das
UVG und das MVG halten sich weitgehend an den Hilfsmittebegriff der IV, so dass
zur Auslegung ebenfalls die Rechtsprechung und Lehre zu diesen
Versicherungszweigen heranzuziehen ist (z. B. MAESCHI, Art. 21). (…)”
Murer, op. cit., ad art. 21-21quater, pag. 850)) sono molto importanti in
quanto eliminano rispettivamente riducono le conseguenze del danno alla salute
e sostituiscono, nell'ambito dell'attività svolta o dell'integrazione sociale,
la perdita di alcune parti o funzioni del corpo (Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 4a edizione, Berna 2014, § 36 n. 1 e 2, pag. 255).
2.2. Secondo l'art. 21 cpv. 1 LAI
l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal
Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o
adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità
al guadagno, per studiare, per imparare una professione o perfezionarsi oppure
a scopo di assuefazione funzionale. L'assicurazione sopperisce alle spese per
protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un
complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione.
Il cpv. 2 della medesima
disposizione precisa che l'assicurato, che, a causa della sua invalidità, ha
bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio
ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla
sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari compresi in un elenco allestito
dal Consiglio federale.
Quanto ai capoversi 3 e 4,
in vigore dal 1° gennaio 2012 (6a revisione AI, primo pacchetto di
misure), nel relativo Messaggio del 24 febbraio 2010 (FF N. 12 del 30 marzo
2010, pagg. 1603-1722) si osserva che: “(…) Capoverso 3: la modifica prevede
l'introduzione di un nuovo articolo 21quater in cui sono elencati i
vari strumenti a disposizione dell'assicurazione per la consegna dei mezzi
ausiliari. L'indennizzo forfettario è pertanto stralciato da questo articolo e
inserito in quello nuovo. È inoltre abrogato il secondo periodo dell’attuale
capoverso, poiché è stato più volte interpretato quale base legale del diritto
di sostituzione della prestazione. In futuro, questo diritto sarà disciplinato
nel nuovo articolo 21ter. Capoverso 4: la norma di delega contenuta
attualmente nel capoverso 4 è in realtà una disposizione esecutiva. Il
Consiglio federale dispone però già della facoltà di emanare le necessarie
disposizioni esecutive in virtù dell'articolo 86 capoverso 2 LAI. Per questa
ragione, la norma di delega dell'articolo 21 capoverso 4 è superflua. (…)” (FF N. 12 del 30 marzo 2010, pag.
1677; vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG,
2014, ad art. 21-21quater, pag. 228).
In
virtù della succitata delega ex art. 21 cpv. 1 LAI il Consiglio federale ha
emanato l'art. 14 OAI.
Secondo il cpv. 1 l'elenco
dei mezzi ausiliari da consegnare nell'ambito dell'articolo 21 LAI è oggetto di
un'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (Ordinanza sulla consegna
di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI, RS
831.232.51) che, tra l’altro, regolamenta la consegna o il rimborso dei mezzi
ausiliari.
Giusta l'art. 2 cpv. 1
OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato, nei limiti
tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza, alla necessità per l'assicurato
di farne uso per spostarsi, stabilire contatti con l’ambiente o ampliare la
propria autonomia.
L'assicurato ha invece
diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*)
solamente se gli sono indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o
adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a
scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente
citata nel numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; in argomento
cfr. Murer, op. cit., ad art. 21-21quater, pagg. 879-881; Meyer/Reichmuth,
op. cit., ad art. 21-21quater, pag. 228-229; Locher/Gächter, op.
cit., § 36 n. 15 e 17, pagg. 257-258; vedi inoltre STCA 32.2009.92 del 17
novembre 2009 con riferimenti).
La lista contenuta
nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le categorie dei
mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve esaminare per ogni
categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è esaustiva o semplicemente
indicativa (DTF 131 V 9 consid. 3.4.2; 121 V 260 consid. 2b, 117 V 181 consid.
3b e 115 V 193 consid. 2b; vedi anche Murer, op. cit., ad art. 21-21quater,
n. 194 pag. 880). Se il mezzo richiesto non adempie ai requisiti dell'art. 21
LAI, occorre esaminare se esso deve essere assunto dall'AI nell'ambito di
provvedimenti sanitari ex art. 12 o 13 LAI (Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art.
21-21quater, n. 10, pagg. 230-231).
2.3. La cifra 5.07 dell’allegato OMAI,
avente per oggetto, quali mezzi ausiliari per il cranio e la testa, gli
apparecchi acustici in caso d’ipoacusia, prevede un rimborso se, grazie a
questo apparecchio, l’acutezza uditiva può essere migliorata considerevolmente
e l’assicurato può comunicare più facilmente con l’ambiente circostante.
L’assicurato ha diritto a un rimborso forfettario che può richiedere al massimo
ogni 6 anni, a meno che una modifica sostanziale dell’acutezza uditiva renda
necessaria la sostituzione dell’apparecchio prima del termine. Gli apparecchi
acustici devono essere consegnati da specialisti.
Il forfait ammonta a 840
franchi per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e a 1650 per la
protesizzazione con apparecchi biauricolari, escluse le spese per le riparazioni
e le batterie.
Il forfait annuo per le
batterie ammonta a 40 franchi per gli apparecchi monoauricolari e a 80 per gli
apparecchi biauricolari.
Il forfait per le
riparazioni da parte del fabbricante ammonta a 200 franchi per danni elettronici
e a 130 per tutti gli altri danni.
Entrambi gli importi
forfettari sono concessi al più presto a partire dal secondo anno d’uso
dell’apparecchio.
L’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali allestisce un elenco degli apparecchi acustici che rispondono
ai requisiti dell’assicurazione e per i quali è ammesso il versamento di un
forfait.
Per l’acquisto e la
riparazione degli apparecchi acustici, gli importi forfettari sono versati
dietro presentazione dell’importo totale della fattura e dei relativi documenti
giustificativi.
La cifra 5.07.2* dell’allegato
OMAI disciplina invece i casi di rigore, ossia i casi in cui possono essere
versati forfait superiori all'importo previsto alla cifra 5.07, precisando a
tale scopo che l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali definisce in
quali casi possono essere versati forfait superiori all’importo previsto al N.
5.07 per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e biauricolari.
La circolare sulla
consegna di mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità (CMAI), prevede:
" 5.07.2*
OMAI Regolamentazione dei casi di rigore
L’UFAS definisce in quali casi possono essere versati forfait
superiori all’importo previsto al n. 5.07 OMAI per la protesizzazione con
apparecchi monoauricolari e biauricolari.
2052* Gli assicurati hanno diritto a una protesizzazione semplice
e adeguata, non a quella migliore. Il rimborso del forfait corrisponde a una
prestazione pecuniaria definita; nel singolo caso i costi effettivi possono
essere più elevati o più bassi.
2053* La regolamentazione per i casi di rigore può essere
applicata solo se i costi della protesizzazione superano in maniera
inaccettabile quelli di una protesizzazione normale, semplice e adeguata. La
condizione è che l’assicurato eserciti un’attività lucrativa, svolga le proprie
mansioni consuete o segua una formazione (sentenza del TF 9C_114/2018 del 19
luglio 2018). Se è riconosciuto un caso di rigore, i costi supplementari dovuti
all’invalidità eccedenti l’importo forfettario vengono assunti dall’AI, a
condizione che siano rispettati i principi di semplicità e adeguatezza. L’esame
dell’adempimento delle condizioni per il riconoscimento di un caso di rigore
deve essere richiesto dall’assicurato all’ufficio AI. L’esame è effettuato
dalle seguenti cliniche specializzate in otorinolaringoiatria:
(…).
2054* Prima di poter fissare un appuntamento per un esame con
l’assicurato, le cliniche otorinolaringoiatriche summenzionate devono inoltrare
all’ufficio AI i seguenti documenti:
– richiesta con
una motivazione dettagliata dei problemi concernenti l’adattamento
dell’apparecchio acustico;
– rapporto del
fornitore dell’apparecchio acustico con una descrizione dettagliata dei
problemi rilevati (nessun rapporto standardizzato);
– diario
compilato dall’assicurato (modulo disponibile sul sito www.ahv-iv.ch).
L’ufficio AI deve informare l’assicurato in modo adeguato circa i
documenti da inoltrare e l’importo massimo prevedibile per il rimborso dei
costi. Se sulla base di questi documenti si possono prevedere con ogni
probabilità problemi considerevoli per la protesizzazione con apparecchi acustici,
l’ufficio AI deve affidare un mandato di accertamento alla clinica
otorinolaringoiatrica più vicina, la quale prende contatto con l’assicurato per
fissare l’appuntamento. Fatto ciò, l’ufficio AI invia alla clinica una copia di
tutti i documenti pertinenti (motivazione dell’assicurato, prima perizia con
audiogrammi, diario, rapporto del fornitore e, se del caso, altri documenti di
rilievo).
2055* Una volta concluso l’esame, la clinica formula una
raccomandazione all’attenzione dell’ufficio AI. La clinica può fatturare le
spese all’ufficio AI secondo TARMED.
2056* Per un’assunzione dei costi è necessario che la clinica
otorinolaringoiatrica incaricata dell’esame sia favorevole all’applicazione
della regolamentazione per i casi di rigore (sentenza del TF 9C_114/2018 del 19
luglio 2018). Infine l’ufficio AI decide se assumere o meno i costi
supplementari o se respingere la richiesta dell’assicurato.
2057* Se l’ufficio AI accoglie la richiesta di copertura dei costi
per un caso di rigore, l’assicurato procede alla protesizzazione con apparecchi
acustici adeguati presso il fornitore e fattura in seguito all’ufficio AI il
forfait corrispondente e i costi eccedenti mediante il modulo di fatturazione
per la fornitura di apparecchi acustici, allegandovi le fatture originali con i
costi totali. (…)”
Cfr. anche la lettera
circolare AI n. 304 del 23 dicembre 2011 (mezzi ausiliari – apparecchi
acustici) e la lettera circolare AI n. 342 (mezzi ausiliari; OMAI 5.07, 15.02,
15.05), citate nella sentenza 9C_114/2018 del 19 luglio 2018, consid. 2,
pubblicata in SVR Nr. 5 1/2019 pag. 15 e nella sentenza 9C_506/2019 del 15
ottobre 2019, consid. 2.
A pag. 2 della seconda circolare
vengono elencati i criteri per i casi di rigore.
Cfr. pure l’informativa per
persone affette da disturbi dell’udito, importi forfettari dell’AI per
apparecchi acustici, stato: maggio 2018, dove circa le disposizioni speciali
per i casi di rigore (pag. 3), figura che “nei rari casi in cui
l’apparecchio acustico deve rispondere a esigenze molto specifiche, l’AI
prevede una regolamentazione per i casi di rigore. La concessione della
copertura dei costi supplementari è subordinata a criteri severi. Per maggiori
informazioni sulle altre condizioni e la documentazione richiesta siete pregati
di rivolgervi all’ufficio AI”.
2.4. Con sentenza 9C_114/2018 del
19 luglio 2018, nella composizione a 5 giudici, pubblicata in SVR Nr. 5 1/2019
pag. 15, il Tribunale federale, circa l’applicazione dell’art. 21 LAI,
dell’art. 2 OMAI e della cifra 5.07 allegato all’OMAI, ha stabilito che
presupposto per l’assunzione dei costi in presenza di un preteso caso di
rigore, è che la clinica ORL esaminatrice sostenga l’esistenza di un caso di
rigore (cfr. consid. 4.1), ciò che serve ad un’applicazione conforme della
legge (consid. 4.2.1). Determinante per il diritto alla consegna di un
apparecchio acustico secondo la regolamentazione del caso di rigore è dunque la
valutazione della clinica ORL esaminatrice (consid. 4.3).
L’Alta Corte ha stabilito
che i marginali 2053*, 2055* e 2056* servono a garantire un’applicazione
conforme della legge ed ha ritenuto che la clausola del caso di rigore è conforme
alla legge (cfr. 9C_114/2018 del 19 luglio 2019, consid. 4.1).
In una sentenza
9C_316/2019 del 7 ottobre 2019, il Tribunale federale, applicando la
giurisprudenza di cui alla pronunzia 9C_114/2018 del 19 luglio 2018, ha annullato
la decisione dell’”Obergericht” del Canton Uri che aveva rinviato la
causa all’amministrazione affinché sottoponesse il caso ad una clinica
specializzata per esaminare se erano dati i presupposti di un caso di rigore.
In quel caso, infatti, era stato accertato che l’aumento complessivo della
perdita dell’udito era inferiore al 15% previsto dalle linee direttive degli
esperti ORL e di conseguenza mancava già d’acchito un presupposto oggettivo per
riconoscere il rimborso dei costi dell’apparecchio acustico prima dello scadere
dei 6 anni previsti dalle direttive.
In una sentenza
9C_506/2019 del 15 ottobre 2019 il Tribunale federale ha respinto il ricorso di
un assicurato contro una decisione del Tribunale delle assicurazioni del Canton
Zurigo che aveva confermato il rifiuto da parte dell’UAI di assumersi i maggior
costi di un apparecchio auditivo oltre al forfait di fr. 1’650. Sottoposto il
caso ad una clinica specializzata l’UAI ha rifiutato il rimborso poiché i
presupposti per una presa a carico secondo un caso di rigore non erano dati.
2.5. In concreto l’insorgente non
è stato sottoposto ad alcuna perizia poiché secondo l’UAI non vi è alcun dubbio
che nel caso di specie si tratta di un caso di rigore. Secondo
l’amministrazione tuttavia l’apparecchio di cui viene chiesto il rimborso non
adempie le condizioni della semplicità e dell’adeguatezza (risposta, pag. IV: “va
qui precisato che non viene messa in discussione la presenza dei criteri
audiologici per il caso di rigore che il medico curante ORL ha attestato,
tuttavia, l’UAI ha ritenuto di non dover procedere ad un ulteriore oneroso
accertamento audiologico da parte di una delle cliniche indicate nella
Circolare sui mezzi ausiliari redatta dall’UFAS (CMAI) in quanto la valutazione
preliminare delle altre condizioni di diritto ha permesso di concludere che non
risultano assolte, trattandosi di un apparecchi acustico endoauricolare e quindi
non considerato semplice e adeguato”).
A questo proposito il
marginale 1004 COMAI prevede che l’AI fornisce mezzi ausiliari di tipo
semplice, adeguato ed economico. Sono considerati soltanto i mezzi ausiliari
con un rapporto qualità prezzo ottimale. L’assicurato non ha diritto al mezzo
ausiliario migliore nel suo caso specifico (cfr. sentenza 9C_640/2015 del 6
giugno 2016, consid. 2.3).
Questo concetto è stato
ribadito nella DTF 143 V 190, consid. 2.3.
Come emerge dal sito
metas.ch citato dall’UAI in sede di risposta (doc. IV), su mandato dell’UFAS il
METAS ha allestito un elenco degli apparecchi acustici che rispondono ai
requisiti dell’assicurazione (AI e AVS) e per i quali è ammesso il versamento
di un rimborso forfetario. Soltanto gli apparecchi acustici omologati
dall’Ufficio sono ammessi nell’elenco. La conformità alle esigenze richiesta
per l’omologazione può essere stabilita in base a misurazioni eseguite dal
METAS o in base ai risultati di misura ottenuti da un altro laboratorio straniero
riconosciuto. Gli audiolesi avendo diritto al rimborso forfettario possono
quindi acquistare un apparecchio acustico appropriato e conforme alle norme
internazionali. Gli apparecchi non qualificabili come audioprotesi in senso
ristretto sono esclusi dalla lista. In caso di dubbio, l’UFAS decide se occorre
ammettere o escludere un modello dalla lista.
L’elenco degli apparecchi
acustici comprende il modello di cui al codice articolo 259-15443 figurante nel
preventivo presentato dall’insorgente (doc. B). Esso figura quale GN Resound
LINX 3D 5 CIC, codice articolo 259-15443 nel preventivo doc. B e GN Resound
LINX 3D 5 LT5 CIC, codice articolo 259-15443 nell’elenco dell’UFAS (omologato
il 2 marzo 2017, ed inserito nella lista il 27 marzo 2017).
Contrariamente a quanto sembra
figurare nella motivazione, di non cristallina comprensione, della decisione qui
impugnata, quindi, l’apparecchio rientra, di principio, fra i modelli degli
apparecchi acustici riconosciuti dall’AI.
Da quanto emerge dalla risposta
di causa esso non è tuttavia stato riconosciuto in quanto non sarebbe un
apparecchio semplice ed adeguato (nello scritto del 18 giugno 2019 viene invece
fatto riferimento alla circostanza che solo gli apparecchi acustici
retroauricolari [BTE]), sarebbero economici).
Circa il fatto che secondo
il preventivo prodotto dall’insorgente con il ricorso un apparecchio
retroauricolare simile (GN Resound AG LINX 3D 577 DW) costerebbe addirittura
fr. 100 in più (doc. B e C), l’UAI ha affermato che gli apparecchi
retroauricolari risultano più performanti di quelli intrauricolari e non è di
conseguenza possibile escludere che possa essere utilizzato un apparecchio meno
performante e quindi meno costoso di quello figurante nel preventivo. Del resto,
sempre secondo l’UAI, l’insorgente ha effettuato solo una prova con un
apparecchio base retroauricolare (BTE) passando in seguito direttamente ad un
modello intrauricolare (CIC). L’amministrazione sembra pure sottolineare che i
modelli citati dal ricorrente nel suo diario (Resound LT 5 CIC MC) e da __________
con scritto del 2 settembre 2019 (Resound LT5CIC-MP) e oggetto di prova da
parte dell’assicurato non figurano nell’elenco dei mezzi omologati.
2.6. Questo Tribunale non può
confermare la decisione dell’UAI.
La motivazione della
decisione impugnata non è chiara. L’apparecchio scelto figura infatti nell’elenco
degli apparecchi omologati.
L’amministrazione ha inoltre
accertato la presenza di un caso di rigore (cfr. risposta, doc. IV), ma non ha eseguito
alcun approfondimento medico in merito alla necessità o meno di far capo, nel
preciso caso di specie, al GN Resound Linx 3D 5 LT5 CIC numero 259-15443,
figurante nell’elenco degli apparecchi acustici omologati e riconosciuti dall’UFAS,
e meglio per stabilire se nella fattispecie l’apparecchio adempie i requisiti
di semplicità, adeguatezza ed economicità e se non vi è, conseguentemente,
alcuna alternativa possibile.
Per poter stabilire se
l’assicurato ha diritto a tale modello è tuttavia necessaria una valutazione
specialistica (cfr. DTF 143 V 190, consid. 6.1).
In assenza di qualsiasi
valutazione medica, anche alla luce del preventivo prodotto in sede di ricorso,
non è possibile concludere d’acchito, come fatto dall’amministrazione, che
l’insorgente potrebbe utilizzare un modello retroauricolare meno caro ed
altrettanto performante.
Per poter valutare, con la
necessaria tranquillità, in un caso di rigore come quello in esame, quale
apparecchio acustico, secondo i principi della semplicità e dell’adeguatezza,
va riconosciuto al ricorrente, occorre procedere con un approfondimento medico.
Del resto ancora
recentemente lo stesso UAI, in una causa relativa ad un assicurato che chiedeva
l’applicazione del caso di rigore ed il rimborso di un apparecchio acustico
endoauricolare, sulla base di un referto del curante ORL, ha proposto il
ritorno degli atti per poter definire l’importo, o forfait, da riconoscere
rispetto alla specificità del caso concreto (STCA 32.2019.215 del 27 aprile
2020; cfr. anche la STCA 32.2002.69 del 19 novembre 2002).
2.7. Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il
Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di
rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano
accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un
complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA
32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).
Rilevato come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando precedente, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso,
si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione - alla quale compete in
prima battuta accertare lo stato di salute dell’interessato - affinché metta in
atto gli accertamenti specialistici necessari al fine di chiarire definitivamente
la questione relativa al diritto al rimborso dell’apparecchio acustico di cui
al preventivo del 28 giugno 2019 di __________ (doc. B; cfr. DTF 143 V 190).
Ne
discende che il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi, la decisione
impugnata annullata e gli atti rinviati all’amministrazione.
Fatti
2.8. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
Considerandi
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: cfr.
STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid.
5.
con rinvio alla DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr.
500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione
impugnata è annullata e gli atti rinviati all’UAI per ulteriori accertamenti.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti