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Decisione

32.2019.193

Richiesta di un assegno per grandi invalidi del'AI respinta poiché non sono dati i presupposti. Conferma della perizia amministrativa

27 aprile 2020Italiano76 min

ha prodotto anche un referto del 5 novembre 2018 della fisioterapista __________,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.193

cs

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 2 ottobre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1979, psicologa

con specializzazione in terapia comportamentale, ha inoltrato una domanda di

prestazioni AI il 14 gennaio 2015 (doc. 7 incarto AI).

1.2. Esperiti gli accertamenti

ritenuti necessari, tra i quali una perizia clinico funzionale del 27 maggio

2016 della dr.ssa med. __________ (doc. 52 incarto AI) ed effettuata

un’inchiesta a domicilio per le persone che si occupano dell’economia domestica

il 28 luglio 2016 (doc. 55 incarto AI), con progetto del 19 giugno 2017 l’UAI

ha proposto l’attribuzione di una rendita intera limitata nel tempo dal 1°

luglio 2015 al 31 maggio 2016 (doc. 85 incarto AI). In seguito alle

osservazioni presentate dall’assicurata, l’insorgente è stata sottoposta ad una

perizia pluridisciplinare del __________, datata 27 settembre 2018 (doc. 111

incarto AI). Con decisione del 9 aprile 2019 l’UAI ha confermato il progetto di

decisione (doc. 149 incarto AI).

1.3. RI 1, rappresentata da __________

dell’RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo di

annullarla e di riconoscerle una rendita intera (cfr. inc. 32.2019.88).

1.4. Il 23 ottobre 2018 RI 1 ha

inoltrato una domanda di assegni per grandi invalidi dell’AI (doc. 120 incarto

AI), indicando di necessitare dell’aiuto regolare e notevole di terzi per

svolgere numerosi atti ordinari della vita a causa del danno alla salute

insorto nel luglio 2014 in seguito ad un intervento chirurgico urologico, e

meglio vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi/coricarsi, cura del corpo, fare i

propri bisogni e spostarsi (uso stampelle e sedia a rotelle), necessita inoltre

di sorveglianza personale e di un accompagnamento regolare nell’organizzazione

della realtà quotidiana (doc. AI 120, 122, 126-127, 135). Dopo aver sottoposto

gli atti ai periti del __________, i quali non hanno ritenuto adempiuti i

presupposti per ritenere la necessità di aiuto da parte di terzi per compiere

gli atti ordinari della vita come anche della sorveglianza personale o

dell’accompagnamento (doc. 142 incarto AI), con decisione del 3 ottobre 2019

(doc. 171 incarto AI), preavvisata dal progetto del 3 aprile 2019 (doc. 146

incarto AI), l’UAI ha respinto la richiesta.

1.5. RI 1, sempre rappresentata da

__________ di RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendone

l’annullamento e domandando di essere posta al beneficio di un assegno per grandi

invalidi di grado elevato (doc. I).

Ella ripercorre quanto

accaduto, rilevando che in seguito ad un intervento chirurgico urologico

avvenuto nel 2014 si è trovata sulla sedia a rotelle, ormai impossibilitata a

muoversi se non con l’aiuto di terzi. La ricorrente sostiene che la sua

situazione è drammatica, trascorre intere giornate letteralmente imprigionata a

casa ed in particolare a letto. La mattina il marito, prima di recarsi al

lavoro la veste, le somministra le medicine, la aiuta nel compiere i suoi

bisogni e la lascia nel letto. Nel corso della giornata ella non può fare altro

che attendere, sdraiata a letto e sofferente a causa dei dolori atroci che la

patologia le comporta, il ritorno del marito dal lavoro (pag. 9 ricorso). Ella

rileva di non essere in grado di fare alcun atto ordinario della vita da sola e

anche se aiutata dal marito le è difficile e spesso impossibile (con dolori

molto forti che la portano a svenimenti) svestirsi, vestirsi, alzarsi, sedersi,

coricarsi, mangiare, lavarsi, andare in bagno, spostarsi e stabilire contatti (pag.

9 ricorso). La ricorrente è persino impossibilita a stringere/tenere con le

mani gli oggetti, anche quelli leggeri, il peso massimo che è in grado di

sollevare è di 400-500 grammi (pag. 10 ricorso). Le citate azioni le sono

praticamente del tutto impossibili e quando ci prova ha dolori talmente forti

che le capitano spesso perdite di coscienza (pag. 11 ricorso). A sostegno della

sua tesi l’insorgente fa riferimento ai referti del 10 gennaio 2018 del curante,

dr. med. __________ e del 6 novembre 2018 del curante dr. med. __________,

nonché alle considerazioni del medesimo dr. med. __________ nel modulo per la

richiesta dell’assegno per grandi invalidi dell’AI.

L’interessa evidenzia

inoltre che nel mese di marzo 2019 vi è stato un ulteriore peggioramento, “probabilmente

irreversibile, delle sue condizioni”, a causa di una caduta.

La ricorrente contesta le

valutazioni degli specialisti del __________ e ritiene che prima di emettere la

decisione l’UAI l’avrebbe dovuta sottoporre ad un’ulteriore visita peritale.

Ella sostiene che i medici

che l’hanno in cura, essendo massimi specialisti in uroginecologia, neurologia

ed interventi TOT e seguendola costantemente, hanno sicuramente un quadro più

completo della sua situazione clinica rispetto ai periti del __________.

L’insorgente contesta la

circostanza secondo la quale nell’ambito della perizia allestita dal __________,

oltre che da un neurologo e da uno psichiatra, è stata visitata da un

reumatologo che non ha nulla a che vedere con la patologia di cui soffre. Lo

stesso consulente del __________, dr. med. __________, FMH reumatologia, le

avrebbe detto che caso mai avrebbe dovuto essere visitata da un ginecologo o da

un urologo.

L’insorgente sostiene inoltre

che il consulente neurologo, dr. med. __________, FMH neurologia, è rimasto

sempre freddo e distaccato, non l’ha salutata, non le ha stretto la mano e la

visita è durata solo 10 minuti. Ciò solleverebbe dubbi sulla sua imparzialità.

Anche il consulto del dr. med. __________, FMH psichiatria, è contestato,

poiché lo specialista avrebbe accertato la presenza di uno stato depressivo, ma

avrebbe dichiarato che dai test tale stato non emergeva. Il consulente avrebbe

inoltre affermato che aveva “le mani legate” e non avrebbe stilato un

vero e proprio rapporto.

L’insorgente evidenzia

inoltre che la perizia risale al 5 ottobre 2018 per cui non sarebbe

assolutamente aggiornata.

Del resto il quadro

clinico dei periti dell’AI non corrisponde a quanto accertato dai curanti. Il

dr. med. __________ nell’ambito della richiesta per un assegno per grandi

invalidi, il 23 gennaio 2019 ha indicato che l’interessata soffre di esiti da

intervento urologico avvenuto nel 2014, stato dopo trauma lombo-sacrale nel

2007, sindrome pelvica dolorosa e disturbi deficit alla marcia. Anche il dr.

med. __________ il 10 gennaio 2018 ha posto diagnosi invalidanti.

Secondo la ricorrente,

sorprendentemente il dr. med. __________ afferma invece che complessivamente la

documentazione elencata non porta nuovi elementi oggettivi rispetto a quanto

già descritto nel mese di aprile 2018 e che l’interessata non necessita

dell’aiuto di terzi per compiere gli atti ordinari della vita per quanto

concerne gli aspetti neurologici. Secondo l’insorgente, lo stesso medico

sembrerebbe riconoscere che la ricorrente necessiti di aiuto di terzi ma non

per gli aspetti neurologici (pag.19 del ricorso).

Ella ribadisce di trovarsi

in uno stato drammatico, con continuo peggioramento della debolezza degli arti

inferiori, impossibilità di deambulare, episodi di svenimento e forti dolori al

punto da dover ricorrere a potenti antidolorifici (cerotto oppiaceo) e

all’assunzione della cannabis per uso medico.

La ricorrente contesta la

perizia pluridisciplinare anche perché i periti non sono specialisti in

ginecologia, ostetricia e urologia e nell’intervento di TOT per incontinenza

urinaria.

Ribadisce che anche il suo

stato psichico risente pesantemente di questa situazione.

L’insorgente evidenzia

nuovamente che se è immobilizzata a letto, con grave disabilità motoria, con

dolori atroci, con continui svenimenti, sotto l’effetto di pesanti

antidolorifici e medicamenti che la inducono in uno stato di dormiveglia e non

è nemmeno autosufficiente nel mangiare, vestirsi e lavarsi, la decisione

impugnata di negarle l’assegno per grandi invalidi e di considerarla abile

nello svolgere le mansioni quotidiane e addirittura al lavoro in misura del

100% in qualsiasi attività, è sicuramente frutto di un grave errore di valutazione

(pag. 22 ricorso). Ella evidenzia che non prova sollievo neppure stando a letto

o a riposo.

La ricorrente sottolinea

che quanto descritto viene nuovamente e dettagliatamente precisato dal dr. med.

__________ nel rapporto del 29 ottobre 2019. Pur non apportando novità, tale

referto precisa ancora una volta quanto già sostenuto e fatto presente all’Ufficio

AI.

L’insorgente conclude

affermando che la decisione dell’UAI è grave e vergognosa, frutto di un palese

errore di valutazione, poiché ella è stata privata della sua dignità ed è

assurdo che lo stato sociale permetta che la stessa debba stare tutto il giorno

imprigionata a letto, senza poter mangiare (sminuzzare il pasto, portarlo alla

bocca), bere, assumere i medicamenti, espletare i suoi bisogni corporali,

occuparsi della cura e della pulizia personale (lavarsi i denti, fare la

doccia, pettinarsi,…), vestirsi e svestirsi, sedersi, alzarsi e sdraiarsi,

recarsi dal medico e ricevere le necessarie visite e cure, avere un minimo di

vita sociale e di svago in quanto non le riconosce l’assegno di grande invalida

che le permetterebbe di farsi assistere quotidianamente ed in ogni atto

quotidiano.

La ricorrente afferma poi

che l’UAI le riconosce una rendita intera limitata nel tempo, ma non dimostra un

miglioramento delle condizioni di salute suscettibile di modificare la

valutazione tanto da negare la rendita permanente. Questo è rilevante anche ai

fini del riconoscimento del diritto all’assegno per grandi invalidi.

L’interessata si riserva

di produrre ulteriore documentazione medica, e meglio un rapporto aggiornato

della psichiatra e del dr. med. __________, domanda l’allestimento di una

perizia arbitrale, richiama l’intero incarto dell’Ufficio AI e l’incarto

32.2019.88 del TCA inerente il ricorso contro la decisione del 9 aprile 2019

con la quale le è stata riconosciuta una rendita intera dal 1° luglio 2015 al

31 maggio 2016.

1.6. L’11 novembre 2019 la

ricorrente ha prodotto nuovamente il rapporto del 9 ottobre 2019 del dr. med. __________,

poiché il precedente mancava della firma del medico.

1.7. Con risposta del 25 novembre

2019, cui ha allegato l’intero incarto contenente anche gli atti della

procedura 32.2019.88, l’UAI propone la reiezione del ricorso, con

argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione

(doc. VI).

1.8. Con scritto del 9 dicembre

2019 la ricorrente ha contestato la risposta dell’UAI, allegando un certificato

del 7 dicembre 2019 della dr.ssa med. __________, specialista FMH in

psichiatria e psicoterapia (doc. VIII). Ella evidenzia che si sta adoperando

per poter effettuare delle ulteriori modifiche all’automobile affinché possa

essere guidata dalla stessa e adeguata alla sua disabilità. Inoltre, rileva che

presso la sua abitazione è in progetto la realizzazione di un ascensore che le

permetterebbe di muoversi con la carrozzella senza dover ogni volta farsi

prendere in braccio dal marito per raggiungere l’esterno e afferma che i citati

interventi, sono molto costosi e date le scarse possibilità economiche causate

dalla situazione nella quale è venuta a trovarsi in seguito al danno alla

salute, si trova in seria difficoltà.

1.9. Chiamato ad esprimersi in

merito, l’UAI si è riconfermato nella sua risposta di causa, affermando di aver

recentemente ricevuto la richiesta di adattamento dei comandi sull’auto e per

corrimano sulle scale e che le domande sono ancora pendenti (doc. X). La presa

di posizione è stata trasmessa per conoscenza alla ricorrente il 30 dicembre

2019 (doc. XI).

in diritto

in ordine

2.1. Nel

ricorso l’insorgente accenna anche all’impugnativa inoltrata contro la

decisione del 9 aprile 2019 con la quale l’amministrazione le ha concesso una

rendita AI limitata nel tempo dal 1° luglio 2015 al 31 maggio 2016.

Per

costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il

presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51

consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se

non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può

dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5

gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414

consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

In concreto il TCA può

pronunciarsi unicamente sull’oggetto della decisione impugnata, ossia il

rifiuto di concederle l’assegno per grandi invalidi dell’AI.

Le

censure relative al rifiuto di riconoscerle una rendita AI intera a tempo

indeterminato e le affermazioni relative alla necessità di adattamento dei

comandi sull’auto e per corrimano sulle scale esulano dalla presente procedura

e sono oggetto di un altro ricorso (inc. 32.2019.88), rispettivamente di

un’altra procedura non ancora conclusa.

Su

questo punto l’impugnativa di rivela irricevibile.

nel

merito

2.2. Secondo l'art. 9 LPGA - che

ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) - è

considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha

bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale

per compiere gli atti ordinari della vita.

Conformemente alla

giurisprudenza (cfr. DTF 133 V 450 consid. 7.2; 127 V 94 consid. 3c; 125 V 297

consid. 4a e riferimenti) sono determinanti i seguenti atti ordinari della

vita: vestirsi/svestirsi; alzarsi/sedersi/coricarsi;

mangiare; provvedere all'igiene; andare al gabinetto (fare i propri

bisogni); spostarsi all’interno o all'esterno e

stabilire contatti.

Affinché vi sia necessità

di aiuto per compiere un atto ordinario della

vita comportante più funzioni parziali, non è obbligatorio che la persona

assicurata richieda l’aiuto di terzi per tutte o per la più parte delle

funzioni parziali; è per contro sufficiente che essa necessiti dell’aiuto di

terzi per una sola di queste funzioni parziali (DTF 117 V 146 consid. 2). Le

funzioni parziali di un atto ordinario della vita possono tuttavia essere prese

in considerazione soltanto una volta in tutto laddove l’assicurato necessita

dell’aiuto di terzi per compiere queste funzioni in più atti ordinari (cfr. STF

9C_688/2014 del 1. giugno 2015 consid. 3.4; 9C_360/2014 del 14 ottobre

2014 consid. 4.4). Infine, il bisogno di aiuto deve essere ammesso anche se

l’assicurato è ancora in grado di compiere una funzione parziale, allorquando

quest’ultima non gli serve più a nulla (DTF 117 V 146 consid.

3b).

La giurisprudenza ha

peraltro stabilito che l’aiuto necessario può consistere non soltanto

nell’aiuto diretto di un terzo, ma anche semplicemente nella forma di una

sorveglianza della persona assicurata durante il compimento dei rilevanti atti

della vita, ad esempio quando il terzo lo esorta a compiere un atto della vita

che altrimenti rimarrebbe incompiuto a causa del suo stato di salute psichica

(cosiddetto aiuto indiretto) (cfr. DTF 133 V 450 consid. 7.2 e

riferimenti).

2.3. L’art.

42 cpv. 1 LAI prevede che l’assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con

domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno

per grandi invalidi.

La grande invalidità può essere

di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).

Giusta l’art. 42 cpv. 3 LAI, è

considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a

casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione

della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica

ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere

accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è

considerato grande invalido di grado lieve.

L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce

che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è

totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare

e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo

stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.

Per il capoverso

2 dell’art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado

medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a. di aiuto regolare e notevole

di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

b. di aiuto regolare e

notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna,

inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c. di aiuto regolare e

notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna,

inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà

quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

Infine, l'art. 37

cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se

l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a. è

costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per

compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di

una sorveglianza personale permanente;

c.

necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste

dalla sua infermità;

d.

a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,

può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di

terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e.

è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione

della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

A norma dell'art. 38 cpv. 1

OAI, esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne

non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a. non può vivere

autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b. non può compiere

le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza

l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c. rischia

seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

L’accompagnamento di cui

all’art. 38 cpv. 1 lett. a OAI non comprende né l’aiuto (diretto o indiretto)

di terzi per compiere i sei atti ordinari della vita, né le cure o la

sorveglianza personale. Si tratta invece di un elemento di aiuto complementare

e autonomo (DTF 133 V 450; STF 9C_28/2008 del 21

luglio 2008 consid. 2.2).

Per l'art. 38 cpv. 3 OAI,

nel testo in vigore dal 1° gennaio 2015, è considerato unicamente

l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e

necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1.

Fra queste non rientrano

in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro

delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del

Codice civile.

La cifra marginale 8053

della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per

l’invalidità (CIGI) dell’UFAS (nella sua versione valida dal 1° gennaio 2015

(stato 1° gennaio 2018)) prevede che l’accompagnamento nell’organizzazione

della realtà quotidiana è considerato regolare se, sull’arco di tre mesi, è

necessario in media per almeno due ore alla settimana (DTF 133 V 450).

Il Tribunale federale ha

riconosciuto che questa nozione di regolarità fosse giustificata da un punto di

vista materiale e pertanto conforme alle disposizioni legali e regolamentari

(DTF 133 V 450 consid. 6.2 pag. 461 e riferimenti; STF 9C_1056/2009 del 10

maggio 2010 consid. 2; STF 9C_131/2019 del 16 agosto 2019 consid. 4.2).

Secondo l’art. 42

cpv. 4 LAI, l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla

nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso

del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40

capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del

diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo

29 capoverso 1.

Va qui rilevato che nella

sentenza 9C_286/2011 dell’11 agosto 2011, pubblicata in DTF 137 V 351, il

Tribunale federale (TF) ha precisato che contrariamente al rinvio

dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi

invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere

applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto

alla rendita.

Alla

questione lasciata aperta nella succitata DTF 137 V 351 consid. 5.1 – ossia

se il diritto a un assegno per grandi invalidi presupponga in ogni caso la

decorrenza del termine annuale di carenza in applicazione dell’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI – l’Alta Corte ha risposto con la DTF 144 V 361, con la

quale ha concluso che la nascita del diritto ad un assegno per grandi invalidi

presuppone in ogni caso la decorrenza del termine annuale di carenza in

applicazione analogica dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI: “(…) Nach

dem Gesagten ist für die Entstehung des Anspruchs auf eine

Hilflosenentschädigung jedenfalls die einjährige Wartezeit in analoger

Anwendung von Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG vorauszusetzen. (…)” (DTF

144 V 361, consid.6.2.9, pag. 367).

Giusta l’art.

42ter cpv. 1 LAI il grado personale di grande invalidità è

determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi:

l’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta

all’80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di

grande invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo della

rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. L'assegno

per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di importo

giornaliero.

2.4. In concreto dagli atti, e

meglio dalla perizia del __________ del 27 settembre 2018 (pag. 7), emerge che

l’insorgente, nata e cresciuta a __________ (__________), dove ha frequentato

l’università, si è diplomata nel 2005 in psicologia con indirizzo

psicopedagogia speciale per bambini con disabilità fisica e mentale, in

particolare autismo (specializzazione in terapia comportamentale). Dopo il

matrimonio, nel 2007 ha raggiunto il marito in Ticino, il quale lavora come

impiegato d’ufficio presso una ditta di __________ (__________) e percepisce

una rendita AI (1/4) per sordità dalla nascita. Nel mese di settembre 2008 ha

effettuato uno stage presso la __________ di __________ e da luglio 2010 è

stata capogruppo (educatrice) presso la __________ di __________.

Dal marzo 2014 ha lavorato

quale terapista comportamentale presso un’anziana signora di __________ affetta

da una grave demenza senile, con l’intenzione di mantenere/migliorare i deficit

cognitivi/la socializzazione con tre incontri settimanali di tre ore.

Parallelamente da ottobre 2010 ha una quota di minoranza (socia e gerente),

presso la __________ di __________ per gestire un dopo scuola e migliorare

l’integrazione di bambini/ragazzi stranieri (cfr. perizia del __________, pag.

7).

In seguito ad un

intervento di posa di nastro transotturatorio per incontinenza urinaria da

stress del 15 luglio 2014 ed all’insorgenza di diverse patologie in ambito

reumatologico-neurologico (cfr. pag. 7 perizia __________), l’insorgente ha

inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI in data 14 gennaio 2015.

Al fine di accertare la

capacità lavorativa dell’insorgente, l’UAI ha dapprima affidato l’allestimento

di una perizia alla dr.ssa med. __________, specialista in medicina fisica e

riabilitazione FMH, attiva presso il __________ della Clinica di __________.

Il referto della

specialista, datato 27 maggio 2015 (recte: 2016), fa seguito a due visite del

28 gennaio 2016 e del 23 maggio 2016 (doc. 52 incarto AI). La perita, descritta

l’anamnesi, i dati soggettivi e le constatazioni obiettive, ha posto la

diagnosi di complex regional pain a livello perineale associato a dolore

mio-tendineo della loggia adduttoria e dell’ileo-psoas prevalente a destra in

esiti di intervento di TOT per incontinenza urinaria cronica (15.07.2014). La

dr.ssa med. __________ ha concluso affermando che, alla luce dell’anamnesi e

dell’esame clinico nella sua ultima attività di terapista comportamentale,

svolta prevalentemente in posizione seduta, senza trasportare pesi o eseguire

sforzi fisici, considerando che dopo 20 minuti di posizione assisa deve alzarsi

3 minuti, l’assicurata ha un’inabilità lavorativa del 25% dal 24 maggio 2016.

In precedenza ha confermato le totali inabilità lavorative attestate dai

curanti (doc. 52 incarto AI, pag. 174).

In seguito alla produzione

di ulteriore documentazione medica da parte dell’assicurata, l’amministrazione

ha deciso di far allestire una perizia pluridisciplinare ad opera del __________

(reumatologica: dr. med. __________, specialista FMH reumatologia; neurologica:

dr. med. __________, specialista FMH neurologia; psichiatrica: dr. med. __________,

specialista FMH psichiatria e psicoterapia).

Dopo

aver descritto gli atti, l’anamnesi familiare, personale-sociale,

professionale, patologica, le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica, le

constatazioni obiettive, i periti non hanno posto nessuna diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa. Essi hanno invece posto la diagnosi senza

influenza sulla capacità lavorativa di stato dopo strappo muscolare agli

adduttori a destra più che a sinistra, lombalgie nell’ambito di alterazioni

degenerative iniziali, sindrome algica a livello del bacino inferiore ed in

parte della coscia destra ed al quadrante inferiore dell’addome a destra non

spiegate da patologia di competenza neurologica, disturbo alla marcia di

origine funzionale, eventualmente in parte antalgica, reazione depressiva di

sindrome del disadattamento cronico (ICD-10 F 43.2) sfociata in distimia

cronica (ICD-10 F34.1).

Il

dr. med. __________, FMH reumatologia, ha affermato:

"

(…)

Ha poi presentato dei dolori alla zona pelvica, alla

sinfisi, all’interno delle gambe a destra più che a sinistra e posteriormente a

entrambe le gambe sempre a destra più che a sinistra nonché alla zona sacrale

dopo un intervento chirurgico con posa di un nastro transotturatorio per

un’incontinenza urinaria da stress il 15.07.2014.

È stata valutata in seguito alla persistenza di questi

disturbi da tutta una serie di specialisti nel campo della ginecologia,

dell’urologia e della neurologia.

(…)

Attualmente sono presenti dei dolori ai movimenti

della colonna lombare con sensazioni di cedimento delle gambe alla estensione e

dolori soprattutto al fianco destro quando si piega sul lato sinistro.

L’assicurata cammina trascinando la gamba destra.

Vi sono delle difficoltà nel movimento dell’anca destra

per un bloccaggio della stessa effettuato attivamente dall’assicurata a seguito

dei dolori risentiti. Non vi sono patologie locali significative dal punto di

vista muscolo-scheletrico in particolar modo nessuna patologia degenerativa

infiammatoria a livello della colonna lombare e delle articolazioni

sacro-iliache.

Nessuna patologia diretta alla zona dell’anca destra.

Dal punto di vista reumatologico non riscontro una

correlazione fra i disturbi accusati dall’assicurata e i reperti clinici e

radiologici. Sarà da valutare in altro ambito (per esempio neurologico) quali

siano le patologie che portano a questa sintomatologia dolorosa invalidante.

Dal punto di vista prettamente reumatologico non vi

non limitazioni funzionali.

Essa è quindi da sempre per quanto concerne le

problematiche reumatologiche da considerare abile al lavoro nella forma

completa per un’attività professionale da svolgere sull’arco di un’intera

giornata con un rendimento del 100% e questo anche come casalinga” (pag. 18-19

perizia, 429-430 incarto AI)

Da

parte sua il dr. med. __________, FMH neurologia, ha affermato:

" (…)

In seguito ad un intervento ginecologico il 15 luglio

2014 la paziente ha sviluppato, immediatamente dopo l’intervento, dolori a

livello pelvico irradianti alle regioni prossimali delle cosce, come pure

disturbi alla marcia.

Inizialmente le limitazioni erano tali che aveva

necessitato dell’utilizzo di una sedia a rotelle, della quale necessita ancora

solo per spostamenti lunghi, altrimenti utilizza stampelle e per brevi tratti

al proprio domicilio riesce a camminare anche senza bisogno di mezzi ausiliari.

All’esame neurologico non vi sono assolutamente

deficit a livello cranico e degli arti superiori.

Agli arti inferiori la paziente presenta un importante

risparmio di tutti i movimenti alla gamba destra.

Descrive anche un deficit sensitivo algico e tattile a

tutta la coscia destra, sia anteriormente che posteriormente senza una

distribuzione radicolare o in tutti i casi anatomicamente riferibile ad un

danno di strutture nervose locali.

Fatti

I riflessi osteotendinei sono ben evocabili. Non si

trovano paresi riferibili con certezza a lesioni organiche del sistema nervoso:

la paziente presenta un netto risparmio di qualunque movimento della gamba

destra, con caratteristiche però di tipo funzionale o eventualmente antalgico

ma non tipicamente di origine organica.

Questo corrisponde anche a precedenti valutazioni

neurologiche. Ricordo che la paziente è già stata sottoposta ad almeno due

indagini elettrofisiologiche molto dettagliate, di cui una anche all’ospedale

universitario di __________, senza che venissero constatate possibili lesioni

nervose.

Penso di poter confermare anche questa volta questa

valutazione.

Al limite si potrebbe ipotizzare che vi sia stato

almeno a livello addominale un discreto danno di nervi cutanei locali ma

sicuramente nulla che possa spiegare l’importante deficit motorio e anche

disturbi di sensibilità diffusi a tutta la coscia descritti.

Ritengo dunque che in primo piano vi siano dolori a

livello del bacino e in parte della coscia destra non spiegati da una patologia

neurologica organica.

Anche il disturbo della marcia è di origine funzionale

e non organica.

I sintomi non sembrano comunque essere dovuti a

simulazione.

D’altro canto si tratta di disturbi che non

coinvolgono gli arti superiori e i nervi cranici. La paziente può dunque

sicuramente svolgere senza limitazioni maggiori, almeno per quel che riguarda

gli aspetti neurologici, la professione di psicologa. Potrebbe essere limitata

per attività che necessitino di posizione eretta prolungata o importanti

spostamenti a piedi. Questo comunque per la problematica di tipo psicogeno.

(…)” (pag. 19-20 perizia, pag. 430-431 incarto AI)

Il

dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha affermato:

" (…)

Siamo confrontati con una giovane donna che presenta

una sindrome pelvica dolorosa cronica dopo essere stata sottoposta ad un

intervento alla vescica urinaria a seguito del quale e nonostante la messa in

atto di diversi accertamenti specialistici e provvedimenti terapeutici si è

creata una condizione di impasse a causa della intensa sintomatologia algica

accusata dall’A. nell’ambito di una sindrome del dolore neuropatico in

associazione ad una importante riduzione dell’attività motoria. Per via della

sindrome dolorosa cronica e delle gravi difficoltà motorie l’A. è stata

sottoposta ad un intenso lavoro di fisioterapia a livello sia ambulatoriale che

stazionario oltre ad una terapia antalgica con anestetici locali e oppiacei per

via generale mentre collateralmente ha beneficiato di un sostegno psicologico e

attualmente psichiatrico ambulatoriale indirizzato a migliorare l’accettazione

del danno organico subito che ha portato con sé la disattesa delle sue

aspettative di diventare madre e più in generale ha minato la fiducia nelle sue

possibilità di riuscita essendo stata costretta ad adattarsi alla situazione

venutasi a creare e a rinunciare alla idea di esercitare la sua professione di

psicopedagogista a causa delle forti limitazioni fisiche.

Nelle condizioni attuali il quadro distimico cronico

di lieve entità di cui risulta affetta l’A. non è a mio avviso di portata tale

da comportare una riduzione della capacità lavorativa dal punto di vista

specialistico” (pag. 20-21 perizia, pag. 432-433 incarto AI)

I

periti del __________ hanno concluso affermando che “l’attuale grado di

capacità lavorativa globale, dal punto di vista reumatologico, neurologico e

psichiatrico è considerato nella misura del 100% nelle attività da ultimo

esercitate” (pag. 21 perizia, pag. 432 incarto AI). Essi hanno aggiunto che

dal punto di vista reumatologico, neurologico e psichiatrico non vi sono

patologie che inficiano la capacità lavorativa dell’assicurata in qualunque

attività. Dal punto di vista prettamente reumatologico non vi sono limitazioni

funzionali. Dal punto di vista neurologico l’A. è in grado di svolgere anche

altre attività senza limitazioni maggiori. Anche il consulente in psichiatria

non ha riscontrato vere e proprie limitazioni funzionali dal lato strettamente

psichiatrico, ritenendo che nelle condizioni attuali il quadro distimico

cronico di lieve entità di cui risulta affetta l’insorgente non è di portata

tale da comportare una riduzione della capacità lavorativa dal punto di vista

specialistico (pag. 21 perizia, pag. 432 incarto AI).

Nel

rapporto finale del 5 ottobre 2018 il medico SMR, dr. med. __________, ha

confermato le conclusioni della perizia del __________, ed ha stabilito che

l’assicurata è stata totalmente inabile al lavoro dal 15 luglio 2014 al mese di

maggio 2016 ed in seguito ha riacquisito una totale capacità lavorativa (doc.

112 incarto AI, pag. 465 e seguenti incarto AI).

Il

23 ottobre 2018 l’insorgente ha inoltrato una domanda di assegno per grandi

invalidi dell’AI, indicando di necessitare dell’aiuto regolare e notevole di

terzi per svolgere numerosi atti ordinari della vita a causa del danno alla

salute insorto dal luglio 2014 in seguito ad un intervento chirurgico

urologico, e meglio vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi/coricarsi, cura del

corpo, fare i propri bisogni e spostarsi (uso stampelle e sedia a rotelle),

necessita inoltre di sorveglianza personale e di un accompagnamento regolare

nell’organizzazione della realtà quotidiana (doc. AI 120, 122, 126-127, 135).

Il

31 ottobre 2018 il curante, dr. med. __________, FMH medicina

generale/omeopatia, ha scritto all’UAI sostenendo che la situazione

dell’insorgente è in continuo peggioramento ed ha rinviato al precedente

scritto del 10 gennaio 2018 (doc. 123 incarto AI).

La

ricorrente ha poi prodotto, unitamente alle sue osservazioni al progetto di

decisione della rendita AI, segnatamente un certificato del 6 novembre 2018 del

dr. med. __________, medico generico FMH, il quale, descrive la situazione e

rileva che “al momento attuale, sempre in seguito all’operazione già citata,

la paziente presenta una sindrome doloroso complesso regionale a livello

perineale con deficit neuro-motorici, parestesie e dolori neuropatici grado

9/10 se senza terapia. Le difficoltà motoriche sono a voi note, la paziente

deve camminare sempre con stampelle o l’aiuto di un, e le riesce solo per brevi

percorsi, altrimenti subentra un forte dolore nella zona pelvica. La posizione

eretta le è pure difficile da mantenere e anche se seduta deve cambiare spesso

di posizione. La regione pelvica ha un’iposensibilità di alcune zone nella

parte destra. In generale, il dolore è controllato al momento con Buprenorfina

transdermica e infiltrazioni regolari dell’articolazione sacroiliaca destra e

dei nervi ileopopastrico e pudendo. Delle volte deve aggiungere altri

analgesici per lenire il dolore. La paziente si è già sottoposta a plurimi

tests e procedure terapeutiche con solo minimi progressi. L’attuale medicazione

con farmaci morfinici (Buprenorfina) e altri farmaci antidolorifici mettono

seri dubbi sulla possibile continuità professionale della paziente a causa dei

disturbi che causano difficoltà psicomnemoniche. L’incapacità lavorativa è di

100% al momento attuale, come lo è stato all’inizio della problematica e non si

vedono a breve-medio termine modifiche importanti.” (pag. 522 incarto AI).

L’interessata

ha prodotto anche un referto del 5 novembre 2018 della fisioterapista __________,

la quale ha affermato che la situazione è uguale più o meno a quella descritta

nel 2015 con qualche miglioramento a livello deambulatorio e di divaricazione

degli arti inferiori. Ella rileva che l’assicurata nella scala del dolore da 0

a 10, valuta la soglia del dolore a 8/10 (pag. 526-531 incarto AI).

Il

28 novembre 2018 il dr. med. __________ ha confermato il contenuto del modulo

per la richiesta dell’assegno per grandi invalidi dell’AI ed ha indicato che la

prognosi è suscettibile di peggioramento e la grande invalidità può essere

diminuita impiegando quali mezzi ausiliari la sedia a rotelle e le stampelle

(pag. 537 incarto AI).

Il

23 gennaio 2019 anche il dr. med. __________, FMH neurologia, ha confermato la

correttezza delle indicazioni figuranti nel formulario per la richiesta

dell’assegno per grandi invalidi dell’AI, indicando che la diagnosi è

stazionaria e che la grande invalidità non può essere diminuita tramite mezzi

ausiliari (pag. 542 incarto AI).

Chiamati

ad esprimersi in merito, il 29 marzo 2019 i periti del __________ non hanno

rilevato alcun motivo per scostarsi dalle loro precedenti valutazioni (doc. 142

incarto AI, pag. 549 e seguenti incarto AI).

In

particolare il dr. med. __________ rileva che la documentazione esaminata “non

porta nuovi elementi oggettivi rispetto a quanto già descritto in aprile 2018.

Ricordo in particolare che non si riscontravano deficit neurologici riferibili

a lesioni organiche e che le caratteristiche dei sintomi ed in particolare

anche dei disturbi della marcia erano di tipo principalmente funzionale, come

già descritto anche a precedenti valutazioni neurologiche tra cui quella

eseguita alla clinica neurologica dell’Ospedale Universitario di __________

l’11.10.2017” (pag. 559 incarto AI). Circa l’assegno per grandi invalidi,

il dr. med. __________ afferma che per quanto di competenza neurologica,

l’assicurata non necessita dell’aiuto di terzi per compiere gli atti ordinari

della vita, non necessita di sorveglianza personale e neppure di un

accompagnamento regolare nell’organizzazione della realtà quotidiana. “A

proposito in particolare del certificato redatto dal Dr. __________ il

23.01.2019 ricordo che nel suo rapporto datato 17.01.2018, oltre alla diagnosi

citata scriveva chiaramente “… senza patologia organica neuromuscolare

sottogiacente” confermando a sua volta dunque l’assenza di patologie neurologiche

organiche” (pag. 559-560 incarto AI).

Per

quanto riguarda l’assegno per grandi invalidi, il dr. med. __________, FMH

reumatologia ha affermato di aver “ritenuto l’assicurata per quanto riguarda

le sue problematiche prettamente relazionate all’apparato muscolo-scheletrico,

abile al lavoro nella forma completa con un rendimento del 100%. Non trovavo

una correlazione fra i disturbi dell’assicurata e i reperti di tipo clinico e

radiologico in ambito reumatologico. Da questo punto di vista ritengo quindi

che l’assicurata non presenti necessità di aiuto di terzi per compiere gli atti

ordinari della vita. Non necessiti di sorveglianza personale. Non necessiti di

accompagnamento regolare nell’organizzazione della realtà quotidiana” (pag.

557 incarto AI).

Anche

il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha dichiarato che dal

lato psichiatrico la ricorrente non necessità dell’aiuto di terzi per compiere

gli atti ordinari della vita, non necessita di sorveglianza personale e non

necessita di un accompagnamento regolare nell’organizzazione della realtà

quotidiana (pag. 561 incarto AI).

Il

2 aprile 2019 il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato le valutazioni

peritali in merito all’assegno per grandi invalidi, non ritenendo adempiuti i

presupposti per un suo riconoscimento (pag. 563 incarto AI).

Nell’ambito

del ricorso contro la decisione del 9 aprile 2019 di assegnazione di una

rendita limitata nel tempo, l’assicurata il 14 giugno 2019 ha allegato

ulteriori atti medici in relazione con la caduta dell’8 marzo 2019 (pag. 708 e

seguenti incarto AI).

Ella

ha trasmesso un referto intitolato “visita ambulatoriale del 6.03.2019”

(pag. 708 incarto AI) dove il dr. med. __________, medico generico, membro FMH

della __________, ha diagnosticato un trauma distorsivo caviglia dx (8.3.2019),

un trauma contusivo ginocchio dx (8.3.2019) e “DD: nevralgia peronei”.

Il medico fa stato di un esame obiettivo del 13 marzo 2019 dove viene accertata

una tumefazione al malleolo esterno e al dorso del piede, dolori alla

palpazione dei legamenti FA ed FC, dolori al mesopiede e al 1/3 prossimale

della gamba, loggia dei peronei molle, sensibilità al piede come da

controlaterale, “non riesce a flettere dorsalmente il piede e lidita”,

non mantiene in posizione di 90° il piede dopo il rilascio, prima del trauma

riusciva a sollevare il piede e a muovere le dita con un po' di difficoltà

(movimenti lenti rispetto al controlaterale). Egli cita inoltre la rx alla

caviglia destra e rx ginocchio destro dell’8 marzo 2019, da cui emerge, circa

la caviglia destra: “rapporti articolari conservati, non lesione ossea

recente ma tumefazione delle parti molli in sede peri-malleolare laterale”

e per quanto concerne il ginocchio destro: “rapporti articolari conservati.

Non frattura. Non versamento articolare”. Viene inoltre citata una rx gamba

dx e piede dx “non fratture visibili (in attesa del referto del radiologo)”.

Il

dr. med. __________ circa il procedere ha poi aggiunto: “13.3.2019 Continua

fisioterapia Si consiglia visita specialistica presso il proprio neurologo Dr. __________

(…)”.

L’assicurata

ha allegato il referto del pronto soccorso dell’__________ dell’8 marzo 2019

(pag. 710 incarto AI) dove emerge che l’insorgente “riferisce caduta

accidentale di questo pomeriggio con trauma al ginocchio dx ed alla caviglia

dx. Paziente con deficit motorio dell’arto inferiore dx. Paziente in terapia

con cannabinoidi ed oppiacei per dolori cronici”. Circa lo status si legge:

“dolore a carico del legamento fibulo-talare anteriore. Dolore alla

mobilizzazione in prono-supinazione. Non instabilità apparenti al cassetto

anteriore e al ralar tilt test. Dolore diffuso al ginocchio dx, non segni di

instabilità.” Per quanto concerne le radiografie è segnalato: “non

fratture” ed è stata posta la diagnosi di trauma distorsivo caviglia dx.

Trauma contusivo ginocchio dx.

Vi

è poi il referto intitolato “visita ambulatoriale del 7.05.2019” del dr.

med. __________ (pag. 711 incarto AI), da cui emerge una visita del 9.4.2019

con l’indicazione “edema e dolore al ¼ distale del polpaccio edema al piede

Riesce a flettere le dita” e una del 7 maggio 2019 dove figura “va un

po' meglio rispetto alla visita precedente Continua ad avere edemi declivi Ha

recuperato una leggera mobilità delle dita (riesce ad aprile ma non a

fletterle) Rigidità del piede e dolori alla mobilizzazione passiva Dolori alla

palpazione del legamenti FA ed FC Ha difficoltà ad indossare le calze elastiche”.

Tra gli esami radiologici figura un eco-doppler non TVP Doppler venoso arto

inferiore destro del 9 aprile 2019 con l’indicazione “trombosi?” e nel

referto: “L’indagine ecografica mostra un sistema venoso profondo

regolarmente campionabile fino in sede medio-distale di gamba. In queste sedi

le vene sono attualmente tutte comprimibili. Apparentemente non segni di trombosi

venosa profonda. Si conferma il linfedema sottocutaneo a livello della caviglia

e del piede soprattutto in sede dorsale. Eventuale ricontrollo nel decorso se

persiste sintomo clinico.” Circa il procedere, in data 9 aprile 2019

figura: “continua fisioterapia Bendaggio gamba e calza elastica appena

riesce ad indossarla. Prossimo controllo previo appuntamento telefonico” e

in data 7 maggio 2019: “Prevista visita specialistica dal Dr. __________ dal

proprio medico curante Dr. __________ Continua fisioterapia Drenaggio linfatico

Bendaggio compressivo, calza elastica con zip”.

L’insorgente

ha prodotto una valutazione flebologica del 13 maggio 2019 (pag. 714 incarto AI)

del dr. med. __________, specialista FMH angiologia-flebologo, consulente __________

e __________, Certificato di laser venoso endovascolare (__________), il quale

ha affermato che “(…) ho visto in data odierna questa tua paziente nota per

una neuropatia genitofemorale e probabilmente anche dei nervi motori all’arto

inferiore destro successivi ad intervento chirurgico con bendaggio uretrale

trans inguinale nel 2014. Da allora dolore cronico trattato con oppiodi. Presenta

anche edemi declivi oltre che una pregressa distorsione alla caviglia destra

che le avrebbe arrecato ulteriori gonfiori con edema linfatico ora comunque in

lieve regressione. Al mio duplex odierno la situazione venoso è assolutamente

blanda. Ho potuto quindi tranquillizzare la paziente dicendo eventualmente di

utilizzare delle calze compressive che nella forma standard o con la cerniera

sarebbero difficili da indossare ma che eventualmente utilizzando quelle con

gli strap al velcro possono avere senso. La paziente si rivolgerà ad un negozio

ortopedico di fiducia per valutare la possibilità di trovarne un paio.”

La

ricorrente ha infine allegato la MR della caviglia dx nativa del 9 maggio 2019

del __________ della Clinica __________ (doc. 715 incarto AI), allestito dalla

dr.ssa med. __________, dove risulta: “edema da impatto del talo, della

grande apofisi anteriore del calcagno, della base del cuboide e lieve edema

anche della base del V metatarso senza riconoscere fratture. Versamento

intrarticolare. Edema dei tessuti molli superficiali. Integri i legamenti

tibio-peroneali. Lesione parziale del legamento astragalo peroneale posteriore

con possibile interessamento della membrana interossea. Legamento deltoideo

regolare; integri i peronei e il tendine tibiale posteriore. Conclusioni: non

fratture. Edema da impatto del talo, calcagno, cuboide e base del V metatarso.

Versamento intrarticolare. Lesione parziale del legamento astragalico peroneale

posteriore.”

Il

26 giugno 2019 la ricorrente ha prodotto un certificato del 17 giugno 2019 del

dr. med. __________, medicina interna FMH che ha certificato “che la citata

paziente è in mia cura del 2018 a causa di una neuropatia genitofemorale.

Ultimamente la sua situazione si è notevolmente peggiorata anche a causa di una

caduta avvenuta l’8.03.2019 che ha comportato un trauma distorsivo alla

caviglia destra e al ginocchio destro. Si muove con la sedia a rotelle e

stampelle per cui avrebbe bisogno di aiuto finanziario per la posa di un

corrimano sulle scale, adattare i comandi della macchina alla sua nuova

situazione” (pag. 718 incarto AI).

L’UAI

ha sottoposto la nuova documentazione al __________, che si è riconfermato

nelle precedenti valutazioni sia per quanto concerne il diritto alla rendita

AI, che per quanto riguarda l’assegno per grandi invalidi dell’AI (pag. 730 e

seguenti incarto AI).

Il

dr. med. __________, FMH reumatologia, il 5 agosto 2019, in relazione al trauma

distorsivo alla caviglia destra e al trauma contusivo del ginocchio destro

dell’8 marzo 2019, afferma che “non vi sono dei reperti radiologici che

mostrino delle fratture. Viene descritto a una RM della caviglia destra del

09.05.2019 un edema da impatto talo-calcagno, cuboide e base del V metatarso

con una lesione parziale del legamento astragalico peroneale posteriore.

Alterazioni queste da considerare piuttosto aspecifiche e con un’evoluzione dei

disturbi seppur protratta non particolarmente invalidante, in particolar modo

per quanto riguarda le attività professionali svolte prevalentemente di tipo

cognitivo. Il protrarsi della sintomatologia oltre i tre mesi dall’infortunio,

potrebbe essere indicativo di una problematica non soltanto somatica quindi non

riconducibile a una problematica di tipo reumatologico” (pag. 737 incarto

AI).

Il

dr. med. __________, FMH neurologia, afferma che:

" (…)

si deve nuovamente sottolineare la grave discrepanza

tra i sintomi descritti (paziente “immobilizzata a letto, con grave disabilità

motoria, con dolori atroci, con continui svenimenti…”) e i reperti clinici

oggettivi complessivamente nella norma, come era stato d’altronde documentato

anche in occasione di altre valutazione neurologiche tra cui quelle citate

presso il __________ di __________ e il __________ di __________.

Per inciso anche la valutazione dell’ambulatorio di

Neurologia dell’Ospedale __________ di __________ del 21.07.2016 (dunque

comunque antecedente la valutazione eseguita a __________), non metteva

comunque in evidenza deficit maggiori e anzi si descriveva che la marcia aveva

un aspetto “bizzarro” (vedi pagina 2 del rapporto del 21.07.2016 dell’Ospedale __________

di __________), espressione che indica chiaramente l’ipotesi che non si tratti

di un disturbo della marcia di origine organica.

Infine alcune brevi osservazioni per quel che riguarda

la visita neurologica da me eseguita il 30.04.2018: l’esame si è svolto secondo

le usuali modalità prendendo atto di tutta la documentazione, approfondendo

l’anamnesi, eseguendo l’esame neurologico, valutando, come descritto, la

documentazione radiologica a disposizione (RM lombare del 27.01.2015) e dunque

le affermazioni della paziente secondo cui la consultazione sarebbe durata “al

massimo dieci minuti” come pure le altre affermazioni riportate a pagina 15 del

rapporto della Sig.ra __________ semplicemente non corrispondono al vero. (…)”

(pag. 739 incarto AI)

Il

dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il 19 luglio 2019, si è

riconfermato nella sua valutazione (doc. 742 incarto AI).

Con

il ricorso, oltre alla documentazione già nota, l’insorgente ha prodotto un

referto del 29 ottobre 2019 del curante, dr. med. __________, medico generico

FMH, il quale ha affermato:

" (…) Le

problematiche della signora RI 1 iniziano nel luglio 2014 con disturbi

deficitari e sensitivi della marcia aggravati nel corso degli anni, tant’è che

adesso si mobilita in casa solo con aiuto di stampelle e fuori casa in sedia a

rotelle. Oltre a ciò soffre di forti dolori continui di tipo CRPS (Sindrome

doloroso cronico regionale) agli arti inferiori, in particolare a quello destro.

Purtroppo la situazione attuale si è aggravata col

passare degli anni e ha subito un incremento significativo occorso il 8 marzo

di quest’anno cadendo dalle scale, da ricondurre quale causale in buona parte

ai suoi disturbi di mobilità, in particolare dolori e mancanza di forza e di

sensibilità all’arto inferiore destro. L’ultima lesione provoca delle nuove

problematiche, diagnosticate da diversi medici specialisti, tra le altre una

mancanza di sensibilità e di parte di forza con impossibilità di flessione

dorsale del piede destro e delle prime due dita dello stesso arto. La signora RI

1 presenta adesso uno streppage a destra, ragion per cui si avvale di una

stecca di Heidelberg che ha reso un po' migliore la situazione. Inoltre

all’esame clinico la gamba destra è più edematosa di quella sinistra.

A causa delle patologie suindicate la paziente è molto

limitata nel suo quotidiano come l’impossibilità di vestirsi da sola la parte

inferiore del corpo, sollevare pesi, stare in piedi oltre 5-10 minuti, lavarsi,

salire e scendere scale, non riesce a prepararsi i pasti da sola e ha

limitazioni in tanti altri gesti abituali.

Appena sveglia non riesce subito a muovere normalmente

le gambe e il bacino. Ha sempre bisogno di diversi minuti per recuperare il

poco movimento delle gambe e del bacino, si sveglia senza sentirle. Nelle

mattine del fine settimana il marito la aiuta con dei massaggi c/o movimenti

imparati dai fisioterapisti dove è in cura, movimenti che purtroppo spesso

aggiungono più dolore. Quando è da sola ci mette molto tempo per riuscire ad

alzarsi dal letto usando le stampelle.

Per facilitare il vestirsi lascia la sera i vestiti

per il prossimo giorno vicino al letto. Dopo la caduta del marzo 2019 ha spesso

bisogno di essere aiutata per le parti inferiori del corpo. Le capita di non

riuscire a cambiarsi i vestiti a causa del dolore e deve rimanere a dormire

dove si trova.

Al riguardo dell’igiene, deve sempre far uso di una

piccola sedia nella doccia e chiaramente ha bisogno dell’aiuto per entrare –

uscire dalla stessa, così come per lavarsi, tagliare/curare le unghie dei piedi

e altri gesti. Dopo la caduta del marzo 2019 questi bisogni si sono accentuati.

Dipende completamente dall’aiuto degli altri per poter

cucinare così come per apparecchiare/sparecchiare la tavola, pulire le

stoviglie ecc. Ogni tanto le capita di mangiare il primo pasto della giornata

dopo le ore 14.00 – 15.00 che di solito è frutta, non riuscendo più da sola a

preparare un vero pasto dal 15.07.2014. Quello che riesce a preparare da sola oggi

sono solo panini e insalate. Le è impossibile estendere i panni lavati,

stirarli e disporli negli armadi.

La signora RI 1 non esce mai da sola in quanto non

soltanto non può guidare, e non si sente sicura, nel camminare anche con le

stampelle. Esce per andare dai medici e dal fisioterapista sempre accompagnata

in auto. La sua vita sociale è ridotta talmente tanto da poter dire che sia

inesistente. Ha perso quasi tutti i suoi amici perché non può più uscire con

loro, avere una cena o un pranzo in famiglia o fra gli amici, partecipare a

eventi culturali o andare in vacanza. Non riesce nemmeno a invitarli a cena a

casa sua in quanto non riesce a restare seduta sula sedia per oltre 20 minuti

senza l’acuirsi di dolori. Cammina sempre con le stampelle e per le distanze di

oltre 20 metri fa uso di una sedia a rotelle. Il massimo peso che può sollevare

da sola è di circa 400-500 grammi. Chiaramente, salire o scendere le scale le è

quasi impossibile sia per la disabilità fisica, sia per l’acuirsi dei dolori.

Questione di estrema importanza da tenere in

considerazione è che la signora RI 1, a causa dei suoi dolori, deve assumere

degli oppioidi in continuazione perché sono i medicamenti antalgici che nel suo

caso le hanno permesso di meglio lenire gli stessi, anche per gli effetti

secondari sullo stomaco, intestino o la mancanza di azione di altre classi di

farmaci. Purtroppo però gli effetti secondari di questa terapia sono diversi,

tra i quali la mancanza di capacità di concentrazione mentale, la sonnolenza,

la diminuzione dei riflessi, l’impossibilità di ascolto continuato, vertigini,

disturbi del sonno, disturbi dell’equilibrio, disturbi della parola, ecc..

Tutto quanto sopra fa si che per lei sia praticamente impossibile esercitare

come psicologa, tanto meno per gestire bambini con diverse incapacità o

problematiche, se non per le questioni intellettive che sono ridotte a causa

dell’assunzione di oppioidi, anche per le menomazioni fisiche che le

impediscono di aiutare i bambini nel caso in cui inciampino o abbiano altre

difficoltà o bisogni.

Da parte vostra avete concesso alla signora RI 1 una

rendita d’invalidità al 100% a partire dal 01.07.2015, poi sospesa. Non ha mai

potuto riprendere una minima attività lavorativa da luglio 2014, soprattutto

per i problemi fisici, i quali sono adesso peggiorati e ai quali va ad

aggiungersi la problematica relativa alla resa dei medicamenti della paziente

che ulteriormente difficoltano in modo palese una possibile ripresa

dell’attività.

La signora RI 1 ha eseguito innumerevoli visite

mediche per cercare una o più terapie che la potessero far uscire da questa

situazione ma fino a questo momento le uniche soluzioni valide sono state una

buona fisioterapia, un aiuto psicologico e la terapia con oppioidi; in caso di

ri-acutizzazione dei dolori si procede con blocchi nervosi regionali.

(…)

In sintesi, come ben documentato le condizioni di

salute in generale della paziente sono molto peggiorate, sia per l’aggravarsi

della sua situazione riguardo la possibilità di movimenti che è molto più

ristretta che in precedenza, sia per il peggioramento psicomenmonico dovuto

all’assunzione di oppiacei e altri medicamenti per lenire i dolori; tutto

quanto giustifica in modo chiaro un’urgente rivisitazione del caso in questione

in quanto.” (pag. 861-863 incarto AI)

Il 9

dicembre 2019 la ricorrente ha prodotto il referto del 7 dicembre 2019 della

dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, la quale ha affermato

che “la paziente soffre di uno stato ansioso-depressivo maggiore cronico, apparso

dopo l’intervento per incontinenza urinaria del 15.07.2014. Nonostante la

grande sofferenza fisica (dolori persistenti nelle 24 ore del pavimento pelvico

fino alle dita dei piedi, con scarsa capacità di deambulazione di ambo gli arti

inferiori) la paziente cerca di sopportare con forza d’animo, impegno e tenacia

e molta pazienza le piccole e grandi difficoltà della vita quotidiana. Negli

ultimi mesi è più affaticata e di umore più triste anche perché non le viene

offerto il sostegno necessario alla sua situazione da parte degli Uffici

specializzati” (doc. VIII/1).

2.5. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124

inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF

130 V 352).

2.6. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF)

ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta

Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella STF I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,

nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale

federale ha quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a

una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili

(dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281;

comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la

decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura

probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale

di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato

i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i

fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva

commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro

l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Inoltre, in due sentenze

del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V

409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza

sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità

lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla

luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non

vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla

conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti

i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia

in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.

Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di

principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Soltanto da tale elemento

non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona

toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve

essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in

presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi

probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo

la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio

gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo

se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il

cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera

assoluta.

Ora

invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la

persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione

oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La

possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi

fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre

2017).

Con

sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha

ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio

2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è

stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in

DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e

3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del

Considerandi

2.

agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

Infine, in DTF 145 V 215

il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le

malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una

procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.7

In concreto l’UAI, dopo aver

sottoposto gli atti acquisiti nelle more amministrative e prodotti

dall’assicurata, ai periti del __________, i quali non hanno ritenuto adempiuti

i presupposti per ritenere la necessità di aiuto da parte di terzi per compiere

gli atti ordinari della vita come anche della sorveglianza personale o

dell’accompagnamento (doc. 142 incarto AI), con decisione del 3 ottobre 2019

(doc. 171 incarto AI), preavvisata dal progetto del 3 aprile 2019 (doc. 146

incarto AI), ha di conseguenza respinto la richiesta di assegno per grandi

invalidi dell’AI.

Questo Tribunale, chiamato

a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente

vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo

attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare

l'operato dell'amministrazione che si è fondata sulla perizia del __________

del 27 ottobre 2018 (doc AI 111), allestita nell’ambito della procedura per la

richiesta della rendita AI e che è stata completata dalla presa di posizione

dei consulenti del __________, dr. med. __________, FMH reumatologia, dr. med. __________,

FMH neurologia e dr. med. __________, FMH psichiatria, riassunta negli scritti

del 29 marzo 2019 (doc. 142 incarto AI) e del 23 settembre 2019 (doc. 169

incarto AI) della dr.ssa med. __________ e del dr. med. __________.

Il

referto ed i sui complementi sono da considerare dettagliati, approfonditi e

quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi

precedenti. I periti si sono espressi su tutte le patologie lamentate

dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro

a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente e i

parametri per l’eventuale concessione di un assegno per grandi invalidi sulla

base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso i consulenti

del __________.

Ai

referti va attribuita piena forza probante.

Gli

specialisti del __________ hanno esaminato approfonditamente l’evolversi dello

stato di salute della ricorrente prendendo in considerazione tutta la

documentazione medica prodotta dall’insorgente ed acquisita dall’UAI.

La

ricorrente, del resto, come si vedrà in seguito, non apporta, in sede di

ricorso, ulteriore documentazione medica atta a sovvertire le motivate e

convincenti conclusioni peritali.

Inoltre

le valutazioni sono state confermate anche dall’annotazione del 2 aprile 2019

del medico SMR, dr. med. __________ (doc. 144 incarto AI).

A

proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto

come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di

fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto

alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56.

pag. 174, con riferimenti).

2.8

Nello specifico, i

disturbi alla salute di cui è affetta la ricorrente in seguito all’intervento

di posa di nastro transotturatorio per incontinenza urinaria da stress del 15

luglio 2014, sono stati oggetto, nel corso degli anni, di numerosi esami e di

visite approfondite da parte di un nutrito numero di specialisti che hanno

rilevato una discrepanza tra i dati medici repertabili oggettivamente e la

descrizione soggettiva dei mali che affliggono l’interessata.

Questo Tribunale evidenzia che

non sono solo i consulenti del __________ (dr. med. __________, dr. med. __________

e dr. med. __________) ad essere giunti alla conclusione che l’interessata non

è affetta da alcuna patologia psichiatrica, neurologica o reumatologica invalidante

e che non è limitata al punto tale da adempiere i criteri per poter ottenere un

assegno per grandi invalidi dell’AI, ma anche altri specialisti che l’hanno

visitata in passato sono giunti a conclusioni simili.

Già il 3 dicembre 2014 la

dr.ssa med. __________, FMH neurologia di __________, cui si era rivolta

l’insorgente all’epoca, aveva descritto una patologia psicosomatica con

pelvic-pain-syndrom della marcia di tipo dissociativo in stato dopo TOT il 15

luglio 2014 ed aveva stabilito che allo stato neurologico non vi erano deficit

neurogeni focali ed il disturbo della marcia non poteva essere attribuito ad

una lesione neurogena (cfr. pag. 37 e seguenti incarto AI: pag. 38: “Klinisch-neurologischer

Befund: (…) Diskrepanz zwischen subjektiver Schmerzbewertung und geäussertem

Affekt”; pag. 39: “In Zusammenschau der Befunde gehe ich damit von einer

psychosomatischen Erkrankung mit Pelvic-Pain-Syndrom und dissoziativer

Gangstörung aus. Aus der Anamnese würde ich den Beginn der Symptomatik schon

präoperativ setzen, da die Beschwerden mit einer erhöhten Miktionsfrequenz

begannen, welche bei einer 35-jährigen Nullipara ohne sonstige mit einer

Muskelschwäche einhergehenden Grunderkrankung auch sehr ungewöhnlich wäre […]”).

Anche il dr. med. __________,

specialista FMH reumatologia, il 29 gennaio 2015 aveva accertato che “dal

punto di vista reumatologico attività di psicologa è ideale essendo un’attività

leggera con possibilità di cambi di postura” (pag. 43 incarto AI, cfr.

anche pag. 49 incarto AI). I

ll prof. Dr. med. __________,

primario di uroginecologia dell’Ospedale di __________, il 26 febbraio 2015,

posta la diagnosi di “chronic pelvic pain syndrom” dopo intervento TOT

luglio 2014, aveva rilevato che vi era una situazione di forte pressione

sociale (“psychosoziale Belastungssituation”; pag. 375 incarto AI) e gli

specialisti del __________ nel referto del 18 maggio 2016 hanno ritenuto che

l’insorgente soffriva di dolori di origine muscolo-tendinea locale senza ricontrare

deficit neurologici (cfr. pag. 373-374 incarto AI). Il dr. med. __________,

servizio di neurologia-policlinica dell’Ospedale __________ di __________, che

ha visitato l’insorgente su richiesta del curante, dr. med. __________, FMH

neurologia, il 20 novembre 2017 aveva evidenziato di aver effettuato un esame

ENMG dell’arto inferiore destro in data 11 ottobre 2017 risultato normale ed

aveva aggiunto che viene descritta una sindrome pelvica dolorosa cronica con un

disturbo deficitario della marcia senza argomenti per una patologia organica

neuromuscolare soggiacente, in seguito ad un intervento chirurgico. Lo

specialista ha affermato che non vi sono argomenti per una patologia

neuromuscolare per spiegare la sintomatologia ed ha consigliato di continuare il

trattamento del dolore e di provare ad aumentare progressivamente l’attività

fisica (pag. 360-361 incarto AI: “nous avons étudié la conduction motrice et

sensitive au membre inférieur droit et sur les deux nerfs fémoraux. Cet examen

ne met pas en évidence d’anomalie (…) Conclusions, traitement et évolution (…)

Syndrome douloureux chronique pelvien dans les suites d’une intervention

chirurgicale, avec persistance de quelques troubles sensitifs subjectifs dans

le territoire génito-fémoral droit. Nous n’avons pas d’argument pour une

pathologie neuro-musculaire surajoutée pour expliquer les difficultés à la

marche et l’atteinte motrice du membre inférieur droit. Nous avons bien noté

que des explorations médullaires et pelviennes avaient été faites en 2014, et n’avaient

pas révélé d’anomalie significative. Nous reccomandons à la patiente de

poursuivre sa prise en charge en antalgie et d’essayer d’augmenter

progressivement son activité physique”).

Vi sono pertanto numerosi

specialisti, oltre ai periti del __________, che si sono chinati sulla

situazione valetudinaria della ricorrente, senza riscontrare la presenza di

elementi medici oggettivi che possano far ritenere la presenza di una

patologia invalidante e che hanno rilevato una discrepanza tra quanto ancora

oggi affermato dalla ricorrente e i reperti clinici oggettivi che sono nella

norma.

Certo, il PD dr. med. __________,

specialista in ginecologia FMH, specialista in uroginecologia, il 5 novembre

2014, sulla base della letteratura, aveva evidenziato che in seguito

all’intervento subito dalla ricorrente non era esclusa l’insorgenza di

problematiche neurologiche (pag. 382 incarto AI: “verstärkten

“neurologischen” Problemen nach TOT-Band-Einlage […]”), pur aggiungendo che

“Die Radiologischen Befunden wären z.T. vereinbar, wobei es eigentlich hier

keine typischen neurologischen Befunden gibt” ed il 21 luglio 2016 i dr.

med. __________ e __________ della clinica per la neurologia __________ avevano

diagnosticato una “neuropathischem Schmerzsyndrom bei Neuropathie des Nervus

genitofemoralis rechtes” (cfr. doc. A 13, pag. 2).

Tale ipotesi è poi tuttavia

stata smentita dagli specialisti che hanno visitato l’insorgente, i quali non

hanno rilevato la presenza di patologie neurologiche (cfr. supra).

Per quanto concerne i medici

curanti dell’insorgente, il dr. med. __________, specialista FMH in neurologia,

ha indicato più volte che l’insorgente non è in grado di svolgere alcuna

attività lavorativa (cfr. ad esempio il referto del 17 gennaio 2018, pag. 387

incarto AI) ed ancora il 23 gennaio 2019 (pag. 542 incarto AI) ha confermato il

contenuto della richiesta dell’assegno per grandi invalidi dove in sostanza la

ricorrente sostiene di necessitare dell’aiuto di terzi per tutti gli atti

ordinari della vita, di necessitare di sorveglianza personale e di un

accompagnamento regolare nell’organizzazione della realtà quotidiana. Tuttavia,

anche il curante, laddove diagnostica una sindrome pelvica dolorosa cronica e

disturbi deficitari della marcia di entità importante, aggiunge “senza

patologia organica neuromuscolare sottogiacente” (pag. 387 incarto AI).

Come rilevato ancora il 3

luglio 2019 dal consulente del __________, dr. med. __________, vi è una “grave

discrepanza tra i sintomi descritti (paziente immobilizzata a letto, con grave

disabilità motoria, con dolori atroci, con continui svenimenti...”) e i reperti

clinici oggettivi complessivamente nella norma (…)” (pag. 739 incarto AI).

È vero che anche gli altri due

curanti, dr. med. __________, FMH medicina generale/omeopatia (cfr.

segnatamente il referto del 17 gennaio 2018 [pag. 390 e seguenti incarto AI]) e

dr. med. __________, medico generico FMH, sono di altra opinione

rispetto ai periti. Tuttavia le loro valutazioni si

esauriscono in una diversa opinione dello stesso stato di fatto e non sono atte

a mettere in dubbio, tramite elementi medici oggettivi, le conclusioni dei

consulenti del __________.

In particolare nel

rapporto del 29 ottobre 2019 (doc. IV) prodotto con il ricorso, il dr. med. __________

si limita a riportare i mali soggettivi riferiti dall’assicurata e le giornate

tipo trascorse dall’insorgente, già ampiamente descritti dalla ricorrente

stessa nei suoi allegati, senza tuttavia apportare reperti medici oggettivi

atti a mettere in dubbio le convincenti, motivate ed approfondite valutazioni

peritali, con le quali neppure si confronta.

Va poi qui

rammentato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art.

28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Non vi sono pertanto elementi

per ritenere adempiute le condizioni per poter ottenere un assegno per grandi

invalidi dell’AI.

Il

dr. med. __________, FMH neurologia, ha affermato che per quanto di competenza

neurologica, l’assicurata non necessita dell’aiuto di terzi per compiere gli

atti ordinari della vita, non necessita di sorveglianza personale e neppure di

un accompagnamento regolare nell’organizzazione della realtà (cfr. pag. 559-560

incarto AI).

Il

dr. med. __________, FMH reumatologia ha affermato di aver “ritenuto

l’assicurata per quanto riguarda le sue problematiche prettamente relazionate

all’apparato muscolo-scheletrico, abile al lavoro nella forma completa con un

rendimento del 100%. Non trovavo una correlazione fra i disturbi

dell’assicurata e i reperti di tipo clinico e radiologico in ambito

reumatologico. Da questo punto di vista ritengo quindi che l’assicurata non

presenti necessità di aiuto di terzi per compiere gli atti ordinari della vita.

Non necessiti di sorveglianza personale. Non necessiti di accompagnamento

regolare nell’organizzazione della realtà quotidiana” (pag. 557 incarto

AI).

Anche

il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha dichiarato che dal

lato psichiatrico la ricorrente non necessità dell’aiuto di terzi per compiere

gli atti ordinari della vita, non necessita di sorveglianza personale e non

necessita di un accompagnamento regolare nell’organizzazione della realtà

quotidiana (pag. 561 incarto AI).

Quanto alla circostanza che la

visita presso il consulente neurologo, dr. med. __________, sarebbe durata solo

10.

minuti, e che lo specialista si sarebbe mostrato freddo nei suoi confronti,

va rammentato che, secondo

giurisprudenza, il valore probatorio di un rapporto medico non dipende, di

massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e

concludenza (cfr. STF 9C_722/2018 del 12 dicembre 2018, consid. 4.2; STF 9C_133/2012

del 29 agosto 2012, consid. 3.2.1; STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con

riferimenti; cfr. anche STCA 32.2018.11 del 14 giugno 2018).

Inoltre non va

dimenticato che di norma una perizia basata sui

soli atti (“Aktengutachten”), senza visitare l’assicurato, esplica

validamente i suoi effetti se si dispone di sufficienti elementi risultanti da

altri accertamenti personali e se si tratta di valutare la fattispecie sulla

base di dati medici oggettivi già accertati, di modo che la valutazione medica

diretta della persona assicurata viene messa in secondo piano (cfr. sentenza

9C_524/2017 del 21 marzo 2018, consid. 5.1; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno

2013.

consid. 2.5; sentenza 9C_839/2008 del 29 ottobre 2009 consid. 5.4).

Il

dr. med. __________ il 3 luglio 2019 ha del resto preso posizione in merito

alle osservazioni della ricorrente circa la visita peritale, rilevando che “l’esame

si è svolto secondo le usuali modalità prendendo atto di tutta la

documentazione, approfondendo l’anamnesi, eseguendo l’esame neurologico,

valutando, come descritto, la documentazione radiologica a disposizione (RM

lombare del 27.01.2015) e dunque le affermazioni della paziente secondo cui la

consultazione sarebbe durata “al massimo dieci minuti” come pure le altre

affermazioni riportate a pagina 15 del rapporto della Sig.ra __________

semplicemente non corrispondono al vero” (pag. 739 incarto AI).

Non

vi sono pertanto motivi per sovvertire le conclusioni del neurologo, dr. med. __________.

La

circostanza che il consulente dr. med. __________, reumatologo, secondo la

ricorrente, avrebbe ritenuto inutile una valutazione reumatologica, non inficia

certo il valore probatorio del suo consulto. Né vi sono motivi per non prendere

in considerazione le valutazioni del perito psichiatra, dr. med. __________. Le

affermazioni della ricorrente secondo cui lo specialista avrebbe rilevato la

presenza di una depressione ma avrebbe detto di avere “le mani legate”

non sono in nessun modo comprovate. Del resto, tra le diagnosi senza influenza

sulla capacità lavorativa figura comunque anche la “reazione depressiva in

sindrome del disadattamento cronico (ICD-10 F43.2)”, sfociata poi in una

distimia cronica (ICD-10 F34.1).

Quanto al fatto

che la perizia non è stata affidata anche ad un ginecologo o ad un

uroginecologo, va evidenziato che il dr. med. __________, specialista in

ginecologia, il 5 novembre 2014 (pag. 382 incarto AI), aveva ritenuto la

necessità di approfondire l’aspetto neurologico, ciò che è stato fatto con la

perizia del __________.

Del resto con

sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009 pubblicata in RtiD II-2010 a pag.

208, il TF ha già avuto modo di prendere posizione su una censura simile,

affermando:

"

(…)

4.1

A sostegno della sua tesi, il ricorrente

osserva che non si tratta unicamente di statuire su due valutazioni mediche

divergenti (quelle dei medici incaricati dall'assicuratore malattia, da un

lato, e quelle dei medici curanti dall'altro), ma anche di considerare che il

dott. F.________ è passato all'atto di un delicato intervento chirurgico che è

riuscito e che ora lo fa stare bene. Egli mette inoltre in dubbio il fatto che

la Corte cantonale si sia fondata sul parere di esperti competenti, in possesso

dei requisiti necessari. Sostiene al contrario che, essendo le ernie discali di

competenza di un neurochirurgo, la valutazione del caso non poteva essere

affidata a un reumatologo e a un chirurgo ortopedico.

4.2

Nella misura in cui contesta, per la prima

volta in sede federale, la competenza dei dott. G.________ e R.________, il

ricorrente fa (implicitamente) valere un motivo di ricusa per fondati motivi ai

sensi dell'art. 44 LPGA (cfr.

Ueli Kieser, Arzt als Gutachter, in Arztrecht in der Praxis, 2a ed. 2007, pag.

438; lo stesso, ATSG-Kommentar, 2a ed. 2009, pag. 568, n. 18 all'art. 44). Già solo per questo motivo, ci si

potrebbe seriamente domandare se la censura, che poteva senz'altro essere sollevata

in sede cantonale, non sia contraria al principio della buona fede, valido pure

in ambito procedurale (DTF 130 III

66.

consid. 4.3 pag. 75; 127 II 227 consid. 1b pag. 230; 121 I 30 consid. 5f pag. 38), e in particolare

all'obbligo incombente alle parti di invocare motivi di ricusazione non appena

ne abbiano conoscenza (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni

I 193/05 del 7 settembre 2006, riassunta in RSAS 2007 pag. 61, consid. 3.5).

La questione può tuttavia rimanere indecisa in

quanto il primo giudice poteva validamente e senza arbitrio fondarsi sulle

valutazioni degli specialisti incaricati da [… omissis …] per statuire sul

merito. Basti a tal proposito rilevare che, come in altri settori specialistici

della medicina, i confini dell'area di competenza del neurologo,

dell’ortopedico e del reumatologo non sono assolutamente netti e, in generale,

dipendono dal tipo di affezioni studiate e dalla terapia praticata. Per quanto

concerne più precisamente la problematica relativa all'ernia discale - comunque

convincentemente esclusa dai medici interpellati dall'opponente - va inoltre

precisato che essa non necessariamente è di sola competenza del neurologo, ma

può anche essere di pertinenza ortopedica (cfr., alla voce ernia discale, La

grande enciclopedia medica UTET, 2007, VI vol., pag. 132), come del resto hanno

già (implicitamente) avuto modo di rilevare in altre occasioni le istanze

giudiziarie (in questo senso ad esempio sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni U 59/93 del 12 aprile 1994 consid. 2-4).

Per il resto, le sentenze cui rinvia il

ricorrente per dimostrare che la mancata specializzazione dei medici

intervenuti determinerebbe una palese violazione del principio

dell'accertamento d'ufficio dei fatti, riguardano accertamenti in ambito

psichiatrico operati da medici non specialisti della specifica disciplina e non

sono manifestamente pertinenti alla vertenza qui in esame. (…)”

Anche

in concreto, rilevato come l’interessata, conformemente alla giurisprudenza

(cfr. DTF 137 V 210), nell’ambito della richiesta di una rendita AI, è stata

preventivamente resa attenta circa i nomi dei periti e la necessità di una

perizia medica pluridisciplinare internistica, neurologica, psichiatrica e

reumatologica (pag. 404 incarto AI) e non ha sollevato alcuna obiezione in

merito alla loro specializzazione nel termine assegnatogli, né ne ha chiesto la

ricusa (cfr. pag. 404 e seguenti incarto AI), ci si potrebbe chiedere se la sua

censura non sia tardiva.

Infine, circa la data del

miglioramento dello stato di salute, questo TCA evidenzia che i periti, dopo

esame dell’ampia documentazione contenuta nell’incarto, hanno concluso che “nel

progetto di decisione dell’Ufficio AI del Canton Ticino del 19.6.2017 all’A.

era stata attribuita una rendita intera AI grado 100% dall’1.7.2015 sino al

31.5.2016

e che nel rapporto del Servizio Medico Regionale del 6.6.2016

(rapporto stilato dopo la perizia medica datata 27.5.2015 effettuata dalla

Dr.ssa med. __________, specialista FMH medicina fisica e riabilitazione presso

la Clinica __________ di __________) viene descritta un’incapacità lavorativa

totale dal 15.7.2014 ed un’incapacità lavorativa nella misura del 25% dal

24.5.2016

sia nell’attività abituale che in attività adeguata: si ritiene,

sulla base di quanto scaturito dalla presente valutazione peritale, che al più

tardi da maggio 2016 valga una capacità lavorativa nella misura del 100% in

qualunque attività sino ad oggi e continua” (pag. 24 della perizia = pag.

435.

incarto AI).

Questo Tribunale, alla luce

della documentazione medica agli atti non ha alcun motivo per scostarsi dalle

convincenti e motivate valutazioni dei periti del __________ in merito alla

data del miglioramento dello stato di salute della ricorrente. Del resto i

periti non sostengono che la capacità lavorativa dell’insorgente è migliorata nel

maggio 2016, ma che al più tardi da tale data il miglioramento è

attestato. Infatti, la dr.ssa med. __________, che ha visitato la ricorrente il

28.

gennaio 2016 ed il 23 maggio 2016 nell’ambito della perizia affidatale

dall’UAI aveva già potuto accertare una capacità lavorativa del 75% dal 24

maggio 2016 nella precedente attività di terapista comportamentale. Secondo i

periti, giustamente, non vi sono evidenze mediche per prolungare tale inabilità

oltre la fine del mese di maggio 2016.

2.9

La ricorrente fa poi valere un

peggioramento del suo stato valetudinario derivante da una caduta avvenuta l’8

marzo 2019.

La documentazione prodotta non

permette tuttavia di sovvertire l’esito della vertenza.

I medici non attestano alcuna

incapacità lavorativa e non sostengono che l’insorgente sia affetta da una

patologia invalidante. Dalle tavole processuali emerge che l’interessata è

stata vittima di una caduta avvenuta l’8.03.2019 che ha comportato “un

trauma distorsivo alla caviglia destra e al ginocchio destro” (cfr. referto

del 17 giugno 2019 del dr. med. __________). Ella presenta degli

edemi declivi, ossia dei gonfiori agli arti inferiori e delle tumefazioni delle

parti molli in sede peri-malleolare laterale, con una lesione parziale del

legamento astragalico peroneale posteriore, ma non è presente alcuna frattura.

Non vi sono neppure segni di instabilità.

Quale terapia è stata proposta

una fisioterapia, bendaggio gamba e calza elastica. Già in occasione della

visita del 9 aprile 2019 presso il dr. med. __________ c’è stato un

miglioramento dello stato di salute con la ricorrente in grado di flettere le

dita.

Secondo gli esami effettuati “apparentemente

non segni di trombosi” e la situazione venosa è assolutamente blanda.

Come

evidenziato dal consulente in reumatologia, dr. med. __________, si tratta di “alterazioni

queste da considerare piuttosto aspecifiche e con un’evoluzione dei disturbi

seppur protratta non particolarmente invalidante, in particolar modo per quanto

riguarda le attività professionali svolte prevalentemente di tipo cognitivo. Il

protrarsi della sintomatologia, oltre i tre mesi dall’infortunio, potrebbe

essere indicativo di una problematica non soltanto di pertinenza somatica

quindi non riconducibile a una problematica di tipo reumatologico” (pag.

737.

incarto AI).

Di

nessun aiuto alla ricorrente è il certificato del 17 giugno 2019 del dr. med. __________,

medicina interna FMH, che si è limitato ad affermare di avere in cura la

ricorrente dal 2018 a causa di una neuropatia genitofemorale e che la

situazione è peggiorata a causa della citata caduta.

La

richiesta del curante di un aiuto finanziario per la posa di corrimano e per

adattare i comandi dell’auto esula dalla presente vertenza ed è oggetto di

altra procedura (cfr. doc. X). Essa è pertanto irricevibile.

Infine,

il certificato del 7 dicembre 2019 (doc. VIII/1) della curante, dr.ssa med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, non apporta elementi di novità. La specialista,

che non pone una diagnosi secondo criteri scientificamente riconosciuti e che

si limita a sostenere, senza apportare elementi medici oggettivi, che la

ricorrente soffre di uno stato ansioso-depressivo maggiore e che negli ultimi

mesi è più affaticata e di umore più triste anche perché non le viene offerto

il sostegno necessario alla sua situazione da parte degli uffici specializzati,

non evidenzia elementi che possano far ritenere l’adempimento dei criteri per

poter ottenere l’assegno per grandi invalidi dell’AI (necessità dell’aiuto di

terzi per compiere gli atti ordinari della vita, necessità di sorveglianza

personale, necessità di un accompagnamento regolare nell’organizzazione della

realtà quotidiana).

In

queste condizioni non vi è alcun motivo per scostarsi dalla decisione impugnata

e per allestire una perizia giudiziaria, poiché gli atti medici prodotti dalle

parti sono sufficienti per esprimersi nel merito della vertenza.

Questo Tribunale, ritenuto che i fatti

sono stati comprovati e nessun provvedimento probatorio supplementare potrebbe

modificare tale apprezzamento, rinuncia all’assunzione di ulteriori prove

(sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.10

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In

concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.--, vanno messe a

carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in

cui è ricevibile, è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti