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Decisione

32.2019.195

Revisione della rendita. Aumento negato. Ricorso accolto con rinvio per acccertamenti medici pluridisciplinari. Non si pone in conreto il problema di un'eventuale reformatio in peius in sede di rinvio

16 gennaio 2020Italiano6 min

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.195

rg/sc

Lugano

16 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 novembre 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 3 ottobre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

considerato in diritto

che - per decisione 3 ottobre 2019, in

esito alla procedura di revisione avviata nel giugno 2018, l’Ufficio AI, sulla

base in partico-lare del parere del medico SMR secondo cui non vi è stata una

modifica della situazione invalidante (doc. AI 123 e doc. AI 110), ha

confermato il diritto di RI 1

alla mezza rendita (grado AI del 50%) di

cui beneficia da gennaio 2014;

- contro suddetta decisione

s’aggrava al TCA l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1. Contestando la

valutazione medica posta alla base del querelato provvedimento, l’insorgente

postula il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti;

- con la risposta di causa

l’Ufficio AI chiede anch’esso la retrocessione degli atti per ulteriori

accertamenti medici e ciò sulla base della presa di posizione 11 novembre 2019

del medico SMR il quale ha dichiarato che “Analizzato l’incarto, è opportu-no

procedere mediante una perizia pluridisciplinare al fine di verificare

l’andamento del quadro clinico e determinare con precisione l’evoluzione

dell’incapacità lavorativa della Signora RI 1 dal mese di dicembre 2017 in poi.

Visto che l’assicurata soffre di più patologie indipendenti fra loro, la

questione ri-guardante l’eventuale cumulabilità delle IL accertate dovrà pu-re

essere oggetto di una ponderata discussione plenaria fra gli esperti

interessati” (cfr. IV-1);

- con scritto 3 dicembre 2019 il

rappresentante dell’insorgente, presa conoscenza della risposta di causa, ha

espresso la sua adesione alla proposta formulata dall’amministrazione con

protesta di congrue ripetibili;

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011);

- se la capacità al guadagno o

di svolgere le mansioni consuete peggiora, se la grande invalidità si aggrava o

se il bisogno d’assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità aumenta, il

cambiamento va tenuto in considerazione non appena è durato 3 mesi senza

interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art.

88a cpv. 2 OAI);

- nel caso

concreto, dagli atti all’inserto emerge effettivamente la necessità, come richiesto

con il gravame e come ammesso dall’autorità intimata nella risposta di causa

sulla base della sopra citata pertinente valutazione SMR, di procedere ad

ulteriori accertamenti medici pluridisciplinari. Ciò al fine di addivenire ad

un chiaro ed affidabile giudizio circa l’eventuale modifica della situazione

invalidante sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento, che

per giurisprudenza (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4) segna il limite tempo-rale del potere cognitivo del giudice

delle assicurazioni sociali;

- in STF

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in qua-li può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr. STCA 32. 2011.107 del 27

ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti

dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen

möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig

ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del

27 ottobre 2011);

- nel

caso concreto, stante la necessità di completare gli accertamenti eseguiti

dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti ad essa affinché

proceda come dianzi indicato. Effettuati i nuovi accertamenti peritali, ed ogni

altra ulteriore valutazione economica che si rendesse in seguito necessaria,

dovrà esse-re emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI una nuova decisione impugnabile ai sensi degli artt. 56 e segg.

LPGA, fer-mo restando in ogni caso il diritto – risultante dagli atti all’inser-to

(cfr. in specie doc. AI 107, 109, 110, 120) e non essendo del resto stato messo

in discussione – dell’assicurata ad almeno una mezza rendita.

Va

al proposito rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria

giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa

la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le

riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la

causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2). In

concreto, con la conferma del diritto ad almeno una rendita nel dispositivo

della presente sentenza (cfr. anche la ST 9C_205/2011 del 10 novembre 2011,

consid. 8.4, penulti-mo paragrafo) su questo specifico punto non vi può essere

spazio per un’eventuale reformatio in pejus (cfr. STCA 32.2014.70 del 30 marzo

2015);

- secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

- visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;

- patrocinata in

causa da un avvocato, l’insorgente ha diritto ad un’indennità per ripetibili

(art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in

fr. 1'800;

per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 3

ottobre 2019 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente, in via di revisione, sul diritto di RI 1 alla

rendita, fermo restando il diritto di quest’ultima ad almeno una mezza rendita.

2.- Le spese di procedura di fr.

500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà alla ricorrente fr.

1'800 (IVA Inclusa) per ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati

Fatti

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

Considerandi

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti