32.2019.195
Revisione della rendita. Aumento negato. Ricorso accolto con rinvio per acccertamenti medici pluridisciplinari. Non si pone in conreto il problema di un'eventuale reformatio in peius in sede di rinvio
16 gennaio 2020Italiano6 min
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.195
rg/sc
Lugano
16 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 3 ottobre 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
considerato in diritto
che - per decisione 3 ottobre 2019, in
esito alla procedura di revisione avviata nel giugno 2018, l’Ufficio AI, sulla
base in partico-lare del parere del medico SMR secondo cui non vi è stata una
modifica della situazione invalidante (doc. AI 123 e doc. AI 110), ha
confermato il diritto di RI 1
alla mezza rendita (grado AI del 50%) di
cui beneficia da gennaio 2014;
- contro suddetta decisione
s’aggrava al TCA l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1. Contestando la
valutazione medica posta alla base del querelato provvedimento, l’insorgente
postula il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti;
- con la risposta di causa
l’Ufficio AI chiede anch’esso la retrocessione degli atti per ulteriori
accertamenti medici e ciò sulla base della presa di posizione 11 novembre 2019
del medico SMR il quale ha dichiarato che “Analizzato l’incarto, è opportu-no
procedere mediante una perizia pluridisciplinare al fine di verificare
l’andamento del quadro clinico e determinare con precisione l’evoluzione
dell’incapacità lavorativa della Signora RI 1 dal mese di dicembre 2017 in poi.
Visto che l’assicurata soffre di più patologie indipendenti fra loro, la
questione ri-guardante l’eventuale cumulabilità delle IL accertate dovrà pu-re
essere oggetto di una ponderata discussione plenaria fra gli esperti
interessati” (cfr. IV-1);
- con scritto 3 dicembre 2019 il
rappresentante dell’insorgente, presa conoscenza della risposta di causa, ha
espresso la sua adesione alla proposta formulata dall’amministrazione con
protesta di congrue ripetibili;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011);
- se la capacità al guadagno o
di svolgere le mansioni consuete peggiora, se la grande invalidità si aggrava o
se il bisogno d’assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità aumenta, il
cambiamento va tenuto in considerazione non appena è durato 3 mesi senza
interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art.
88a cpv. 2 OAI);
- nel caso
concreto, dagli atti all’inserto emerge effettivamente la necessità, come richiesto
con il gravame e come ammesso dall’autorità intimata nella risposta di causa
sulla base della sopra citata pertinente valutazione SMR, di procedere ad
ulteriori accertamenti medici pluridisciplinari. Ciò al fine di addivenire ad
un chiaro ed affidabile giudizio circa l’eventuale modifica della situazione
invalidante sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento, che
per giurisprudenza (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4) segna il limite tempo-rale del potere cognitivo del giudice
delle assicurazioni sociali;
- in STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in qua-li può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr. STCA 32. 2011.107 del 27
ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti
dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen
möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del
27 ottobre 2011);
- nel
caso concreto, stante la necessità di completare gli accertamenti eseguiti
dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti ad essa affinché
proceda come dianzi indicato. Effettuati i nuovi accertamenti peritali, ed ogni
altra ulteriore valutazione economica che si rendesse in seguito necessaria,
dovrà esse-re emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI una nuova decisione impugnabile ai sensi degli artt. 56 e segg.
LPGA, fer-mo restando in ogni caso il diritto – risultante dagli atti all’inser-to
(cfr. in specie doc. AI 107, 109, 110, 120) e non essendo del resto stato messo
in discussione – dell’assicurata ad almeno una mezza rendita.
Va
al proposito rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria
giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa
la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le
riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la
causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2). In
concreto, con la conferma del diritto ad almeno una rendita nel dispositivo
della presente sentenza (cfr. anche la ST 9C_205/2011 del 10 novembre 2011,
consid. 8.4, penulti-mo paragrafo) su questo specifico punto non vi può essere
spazio per un’eventuale reformatio in pejus (cfr. STCA 32.2014.70 del 30 marzo
2015);
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- patrocinata in
causa da un avvocato, l’insorgente ha diritto ad un’indennità per ripetibili
(art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in
fr. 1'800;
per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 3
ottobre 2019 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente, in via di revisione, sul diritto di RI 1 alla
rendita, fermo restando il diritto di quest’ultima ad almeno una mezza rendita.
2.- Le spese di procedura di fr.
500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà alla ricorrente fr.
1'800 (IVA Inclusa) per ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
Considerandi
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti