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Decisione

32.2019.196

Conferma del calcolo della rendita d'invalidità. Vengono "splittati" solo i redditi conseguiti dai coniugi quando entrambi erano assicurati all'AVS. Non vengono presi in considerazione redditi e contributi dei periodi di affiliazione unicamente all'estero

2 giugno 2020Italiano17 min

3 mesi, cui va aggiunto un periodo di 4 mesi di contributi pagati in gioventù (per

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.196

cs

Lugano

2 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 novembre 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione dell’8 ottobre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

A. Con

decisione dell’8 ottobre 2019 l’UAI ha posto RI 1, nata nel 1957, al beneficio

di una rendita AI intera (grado d’invalidità del 100%) con effetto dal 1°

novembre 2017. All’assicurata è stata riconosciuta una prestazione mensile di

fr. 852 (dal 1° gennaio 2019: fr. 860), calcolata sulla base di una scala di

rendita parziale (19) e di un reddito annuo medio determinante di fr. 56'880

(stato: 2019).

B. RI

1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione,

chiedendo di correggere gli anni di contribuzione ed i contributi versati ai

sensi dei considerandi, previa istruttoria, e di aumentare l’importo della

rendita (doc. I). L’insorgente, a cui l’amministrazione ha riconosciuto un

periodo di contribuzione di 16 anni e mezzo, evidenzia di aver lavorato anche

in Italia, dove ha versato i contributi all’__________, di essersi sposata una

prima volta nel 1981 e di aver divorziato nel 2011. Ella afferma che il suo ex

marito ha esercitato un’attività lucrativa in Svizzera almeno dal 2000 al 2008 e

sottolinea che nel calcolo della prestazione è stato effettuato lo splitting

unicamente per il periodo durante il quale entrambi hanno lavorato in Svizzera

(dal 2003 al 2009). In applicazione dell’art. 29ter cpv. 2 lett. b LAVS

l’assicurata chiede che vengano riconosciuti anche i contributi versati dall’ex

marito almeno dal 2000 al 2002 (inclusi). L’insorgente sostiene di non essere

in grado di comprovare che l’ex coniuge ha effettivamente lavorato in quel

periodo e non ha neppure la possibilità di accedere al conto individuale

dell’ex marito, di cui peraltro non conosce il numero AVS e chiede di conseguenza

che venga effettuato un accertamento presso la Cassa di compensazione.

Ella,

stante l’esiguità dell’importo della rendita, chiede che venga accertata sia la

correttezza dei contributi versati, sia quella degli anni conteggiati, sia la

possibilità che vengano presi in considerazione gli anni durante i quali ha

lavorato in Italia.

C. Con

risposta del 28 novembre 2019 l’amministrazione ha chiesto la reiezione del

ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di

motivazione (doc. IV).

in diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice

unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007

del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00

del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13,

pag. 37 e seguenti).

nel merito

2. Ai

sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli

assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta,

hanno pagato i contributi per almeno tre anni. Il capoverso 2 prevede che le

disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo

delle rendite ordinarie.

A

seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti

oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive,

egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b

LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita

completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).

Il

calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi

dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o

d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha

compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento

assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

Fatti

I

periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento

assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per

colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa

realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per

il calcolo della rendita (art. 52c OAVS).

Il

periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di

anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv.

1 LAVS).

Secondo

l’art. 29ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,

durante i quali:

-

una persona ha pagato i contributi (lett. a);

-

il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio

del contributo minimo (lett. b);

-

possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett.

c).

Inoltre,

la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato

(art. 29 quater LAVS).

Esso

si compone:

- dei redditi risultanti da

un’attività lucrativa (lett. a);

- degli accrediti per

compiti educativi (lett. b);

- degli accrediti per

compiti assistenziali (lett. c).

La

somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il

fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

Il

reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa

rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per

il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

Sono

presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali

sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di

contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come

reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se:

-

entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

-

una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

-

il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia

sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi

conseguiti:

-

tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre

che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha

per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

-

in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso

l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti (art. 29 quinquies

cpv. 4 lett. b LAVS).

Secondo

l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi

agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità

parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art.

52e e f OAVS).

Generalmente

l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio e cessa

con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio.

Tuttavia

nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è

riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare

dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia

annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies

cpv. 2 LAVS).

L’accredito

assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è

tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

3. Nella

fattispecie concreta l’assicurata contesta l’importo della rendita versata in

quanto ritenuto troppo basso. Ella censura la modalità di riparto dei redditi

conseguiti durante il matrimonio, chiede il riconoscimento di ulteriori anni di

contribuzione in applicazione dell’art. 29ter cpv. 2 lett. b LAVS e domanda che

si tenga conto dei periodi in cui ha contribuito in Italia all’__________.

Dall’esame

degli atti (in particolare i fogli di calcolo [pag. 40-49 incarto Cassa]) della

Cassa __________ (competente per eseguire il calcolo della rendita; art. 60

cpv. 1 lett. b LAI) risulta che la stessa ha correttamente proceduto al calcolo

della prestazione fondandosi sugli anni di contribuzione dell’assicurata, nata

nel 1957, dal 1° gennaio 1978 (anno susseguente il compimento del 20esimo anno

di età) al 31 dicembre 2016 (anno precedente l’inizio del diritto alla

rendita).

Durante

questo periodo la ricorrente ha presentato una durata contributiva di 15 anni e

3 mesi, cui va aggiunto un periodo di 4 mesi di contributi pagati in gioventù (per

complessivi 15 anni e 7 mesi) e un periodo di 11 mesi dell’anno di inizio del

diritto alla rendita, per un totale di 16 anni e 6 mesi (pag. 45-46 incarto

Cassa).

Infatti

l’assicurata, titolare di un permesso B dall’__________ 2014 (cfr. pag. 71

incarto Cassa e 22 incarto AI), ha contribuito 10 mesi nel 1983, 12 mesi nel

1984, 6 mesi nel 1985, 2 mesi nel 1986 e 12 mesi, ogni anno, dal 2004 al 2016,

eccetto il 2008 dove ha versato contributi per 8 mesi. Inoltre nel 2003 vi è un

ulteriore mese di contribuzione. Le lacune sono state colmate tramite 4 mesi “giovanili”

del 1975 (cfr. art. 52b OAVS per il quale quando la durata di contribuzione è

incompleta ai sensi dell’art. 29ter LAVS, i periodi di contribuzione compiuti

prima del 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni sono computati ai fini

di colmare lacune successive contributive) e 11 mesi dell’anno in cui è sorto

il diritto alla rendita (4 mesi aggiunti al 2008 e 7 mesi al 2003; cfr. art.

52c OAVS secondo cui i periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente

l’insorgere dell’evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita

possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi

provenienti da un’attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono

Considerandi

tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita).

Con

un periodo di contribuzione di 16 anni e 6 mesi, l’interessata presenta una durata

contributiva parziale per la quale va applicata la scala di rendita 19 (cfr.

tabelle edite dall’UFAS).

L’interessata

non può trarre alcun vantaggio dalla circostanza di aver contribuito in Italia

all’__________ quando era domiciliata in Italia. Infatti, con l'entrata in

vigore degli Accordi tra la Svizzera e l'UE sulla libera circolazione delle

persone (ALC), è applicabile il regolamento n. 883/2004 (in precedenza il

regolamento CEE n. 1408/71), che permette alla Svizzera di mantenere il calcolo

autonomo delle rendite, secondo il principio prorata (cfr. DTF 130 V 51 dove il

TFA, in applicazione dell'ALC, ha stabilito che i periodi di assicurazione

compiuti in un altro Stato contraente non sono da considerare per il calcolo di

una rendita di vecchiaia dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia; cfr. STCA

30.2016.11

del 6 luglio 2016; STCA 30.2011.30 del 19 ottobre 2011; STCA

30.2006.13

del 4 luglio 2006) ed i periodi di assicurazione compiuti in un

altro Stato non sono da considerare per il calcolo di una rendita di vecchiaia

dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia ed i superstiti (DTF 130 V 51

consid. 4 e 5) e di conseguenza neppure per il calcolo della rendita per

l’invalidità.

può esserle d’aiuto la circostanza che in alcuni periodi durante i quali non ha

contribuito, segnatamente dal 2000 al 2002, il suo ex marito ha versato il

doppio del contributo minimo (cfr. DTF 140 V 98 consid. 8.1; cfr. anche, per il

periodo fino al 31 maggio 2002, la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e

la Repubblica italiana relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 [RS

0.831.109.454.2]).

L’invocato

art. 29ter cpv. 2 LAVS non trova infatti applicazione poiché l’interessata,

cittadina italiana domiciliata in Italia (pag. 23 incarto AI), all’epoca senza

attività lucrativa nel nostro Paese (cfr. anche pag. 66 incarto AI), in quel

periodo non era astretta al pagamento di contributi in Svizzera (cfr. art. 1a

LAVS [cf. art. 1b LAI]), né sostiene di aver chiesto l’adesione

all’assicurazione facoltativa (art. 2 LAVS [cfr. art. 1b LAI]). Ciò trova

conferma nella marginale 5008 delle direttive sulle rendite (DR) per la quale

non è considerato come durata di contribuzione il periodo privo di un rapporto

assicurativo ai sensi degli art. 1a e 2 LAVS e dell’art. 1a (recte: 1b) LAI.

Ulteriori

accertamenti segnatamente in relazione ai redditi conseguiti dall’ex marito in

quel periodo non sono di conseguenza necessari. Anche perché essi figurano comunque

nel foglio di calcolo della Cassa (pag. 40 e seguenti incarto Cassa).

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità

di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag.

274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II

469.

consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344

consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una

violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e

in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In

queste condizioni l’applicazione della scala di rendita 19 è corretta e va

confermata.

4.

Per

quel che concerne il reddito medio annuo, la Cassa ha sommato i redditi

iscritti nel conto individuale della ricorrente relativi al succitato periodo

di contribuzione ma non ha proceduto allo splitting dei redditi conseguiti

dall’ex marito o da lei stessa nel periodo dal 1981 al 2002, ma solo dal 2003

al 2009 quando entrambi hanno svolto un’attività lucrativa in Svizzera.

A

ragione. Infatti per l’art. 29quinquies cpv. 3 LAVS sottostanno alla

ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti in

periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso

l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti. Inoltre secondo

il marginale 5112 DR le condizioni per la ripartizione dei redditi sono

adempiute se durante l’unione coniugale i coniugi sono stati assicurati nello

stesso anno civile. Non è necessario verificare se i coniugi siano stati

assicurati negli stessi mesi.

Infine,

secondo il marginale 5114 DR, gli anni civili in cui soltanto un coniuge è

stato assicurato non sottostanno alla ripartizione dei redditi. Ciò

riguarda, ad esempio, le persone in possesso di un permesso per dimoranti

temporanei (permesso L) e i frontalieri quando soltanto uno dei coniugi ha

esercitato un’attività lucrativa in Svizzera.

In

concreto è pertanto a giusta ragione che l’UAI ha proceduto alla ripartizione

dei redditi per il periodo dal 2003 al 2009 (cfr. pag. 42 e 50-51 incarto

Cassa), quando entrambi i coniugi, domiciliati in Italia, hanno lavorato in

Svizzera (cfr. foglio di calcolo [pag. 40 e seguenti incarto Cassa] e pag.

71-72 incarto Cassa).

Dalla

somma dei redditi (splittati) da attività lucrativa del periodo di

contribuzione, risulta quindi un importo complessivo di fr. 784’606.-- (cfr.

pag. 42 e 50-51 incarto Cassa).

L’importo

così calcolato va rivalutato in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento

delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS

(art. 30 cpv. 1 LAVS). Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio

federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo

esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle

tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui

uso è obbligatorio (art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della

prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la

rendita.

Nel

caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in

considerazione è quella del 1978 (lacuna colmata con gli anni giovanili).

Pertanto, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.074.

La

somma dei redditi rivalutati a fr. 842’667.-- (784'606 X 1.074) va poi divisa

per il periodo effettivo di contribuzione (15 anni e 7 mesi), ciò che corrisponde

ad una media dei redditi da attività lucrativa di fr. 54’075.--.

Per

ogni anno in cui l’assicurata durante il matrimonio ha provveduto

all’educazione dei figli minori di 16 anni è assegnato un accredito per compiti

educativi.

Dal

primo matrimonio è nata una figlia nel 1988 (pag. 23 incarto AI).

All’assicurata

va tuttavia attribuito un solo accredito, limitatamente al periodo in cui è

stata assicurata un anno intero in Svizzera (ossia nel 2004 quando la figlia ha

compiuto i 16 anni [pag. 45 incarto Cassa]; cfr. marginale 5419 DR).

Va

poi tenuto conto che per le persone coniugate durante gli anni civili di

matrimonio l’accredito è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv.

3.

LAVS).

La

media dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la

seguente formula: rendita di vecchiaia annua minima x 3 x numero di bonifici educativi

: durata di contribuzione computabile.

Nel

caso in esame va conteggiato 1 mezzo accredito educativo per un ammontare di fr.

1’357.-- (1'175 [rendita di vecchiaia mensile minima] X 12 X 3 X 0.5 [ossia 1 :

2] : 15 anni e 7 mesi).

Alla

luce di quanto sopra esposto il reddito annuo medio della rendita corrisponde a

fr. 56’400.-- (54’075 + 1’357 = 55’432 che va arrotondato al limite superiore

conformemente alle tabelle edite dall’UFAS), per un importo mensile, con scala

19, nel 2017, di fr. 852.--, e dal 1° gennaio 2019, di fr. 860.-- (RAM di fr.

56'880), come calcolato dalla Cassa.

La

decisione impugnata va di conseguenza confermata, mentre il ricorso va

respinto.

5.

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito

del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi fr.

500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti