32.2019.197
Richiesta di una rendita AI respinta. Conferma del contenuto della perizia bidisciplinare allestita in ambito amministrativo. Rifiuto dell'esonero dal pagamento delle spese
9 giugno 2020Italiano33 min
probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.197
cs
Lugano
9 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 novembre 2019 di
RI 1
contro
la decisione del 9 ottobre 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1970, di
professione operaio, il 21 novembre 2017 ha inoltrato una domanda di
prestazioni dell’AI.
1.2. Dopo aver esperito gli
accertamenti medici ritenuti necessari, tra cui una perizia bidisciplinare
ortopedica/psichiatrica ad opera del __________ di __________, con decisione
del 9 ottobre 2019 (doc. A), preavvisata dal progetto del 16 luglio 2019 (pag.
279 incarto AI), l’UAI ha respinto la richiesta poiché il grado d’invalidità è
dell’1%.
1.3. RI 1 è insorto al TCA contro
la predetta decisione, chiedendo di essere esonerato dal pagamento delle spese
di giustizia e di essere posto al beneficio di una rendita intera dal mese di
maggio 2017 (doc. I).
Il ricorrente contesta le
conclusioni della perizia amministrativa ed allega un certificato del 17
ottobre 2019 del medico curante, dr. med. __________, FMH medicina interna
(doc. C). Egli sostiene che i medici a cui si è rivolto hanno accertato una
completa inabilità lavorativa a causa di una problematica degenerativa alle
ginocchia ed afferma che anche il dr. med. __________, FMH reumatologia ed il
medico SMR, dr.ssa med. __________, sono giunti alla medesima conclusione. La
perizia amministrativa parte invece dal presupposto che l’incapacità lavorativa
nella precedente attività è del 50% dal mese di maggio 2017.
Egli rileva che nel
frattempo è stato inviato per analisi presso una clinica di riabilitazione e sarà
sua premura aggiornare il Tribunale non appena vi saranno novità.
Infine il ricorrente
sottolinea che “la perizia menziona unicamente delle attività che potrei
svolgere, ma non precisa o elenca in nessuna maniera quali lavori potrebbero
conciliarsi al mio stato di salute”.
1.4. Con risposta del 20 novembre
2019, cui ha allegato l’annotazione del 19 novembre 2019 del medico SMR, dr.ssa
med. __________ (doc. VI/1), l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. VI).
1.5. Chiamato a presentare
eventuali ulteriori mezzi di prova e ad esprimersi sulle annotazioni della
dr.ssa med. __________, il ricorrente è rimasto silente (doc. VII).
in diritto
2.1. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.2. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.3. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF)
ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nel 2015 il Tribunale
federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una
rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche
oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141
V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi
casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una
procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo
potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando
da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un
altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione
complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra
l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.
comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Inoltre, in due sentenze
del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V
409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza
sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità
lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce
di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non
vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla
conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti
Fatti
i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia
in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.
Le malattie psichiche
possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in
maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è
necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo
giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la
questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione
delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da tale elemento
non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona
toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve
essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in
presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi
probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione
dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti
dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento
probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto.
La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità
probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere
essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame
complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa
in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare
conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della
capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della
persona toccata.
Secondo
la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio
gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo
se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il
cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera
assoluta.
Ora
invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la
persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione
oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La
possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi
fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente
nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia
conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre
2017).
Con
sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie
8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha
ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non
perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel
contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche
caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi
esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione
impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio
2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è
stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in
DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e
3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del
2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
Infine, in DTF 145 V 215
il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le
malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una
procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
2.4. In concreto questo TCA non ha
alcun motivo per scostarsi dalla perizia bidisciplinare ortopedica/psichiatrica
del __________ di __________ del 14/25 giugno 2019 allestita dai dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia e dr. med. __________, FMH ortopedia (pag. 234 e
seguenti incarto AI).
Il
referto è da considerare dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti. I periti si
sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato
accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno
valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni
risultanti dalle visite effettuate presso di loro.
Al
referto va attribuita piena forza probante.
Gli
specialisti hanno esaminato approfonditamente l’evolversi dello stato di salute
del ricorrente prendendo in considerazione tutta la documentazione medica
prodotta dall’insorgente ed acquisita dall’UAI.
Dopo
aver descritto gli atti, l’anamnesi psichica e i reperti oggettivi, il perito
psichiatra non ha posto alcuna diagnosi con e senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa, accertando che l’interessato, dal lato psichiatrico, è
totalmente abile al lavoro (pag. 16 perizia = pag. 249 incarto AI).
Per
quanto concerne invece l’aspetto ortopedico, il perito __________, riassunti
gli atti rilevanti e l’anamnesi, descritti i reperti, ha posto la diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa di sindrome cervicovertebrale in
spondiloartrosi da C4 a 7, sindrome lombovertebrale con ostecondrosi L2/3,
condropatia tricompartimentale avanzata con lesione meniscale mediale a destra,
condropatia avanzata con lesione del menisco mediale a sinistra e la diagnosi
senza ripercussione sulla capacità lavorativa di piede piatto cavo e adipositas
(pag. 11 perizia = pag. 266 incarto AI). Il perito ha concluso per una capacità
lavorativa del 50% nella precedente attività e del 100% in attività confacenti
ed adatte al nuovo stato di salute, al più tardi dal mese di aprile 2017, con
le limitazioni ivi descritte (pag. 13 perizia = pag. 268 incarto AI; cfr. anche
pag. 275 e seguenti incarto AI).
Nella
loro valutazione globale (cfr. a tale proposito la sentenza 9C_461/2019 del 22
novembre 2019 = SVR 4-5/2020 IV Nr. 22 pag. 75), i periti hanno confermato la
completa capacità lavorativa dell’assicurato in attività adatte e confacenti al
suo stato di salute, in attività fisicamente leggere in ambienti temperati,
alternando le posture sedute e in piedi, senza frequenti piani inclinati,
posizioni inclinate e ruotate, senza frequenti camminate, soprattutto su scale,
scale e piani inclinati e senza frequenti posizioni di inginocchiamento. Ciò
dal mese di aprile 2017 (cfr. pag. 18 perizia = pag. 273 incarto AI; cfr. anche
pag. 277 incarto AI).
Le
valutazioni sono state confermate anche con il rapporto finale dei medici SMR,
dr. med. __________, specialista medicina del lavoro e dr. med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, del 9 luglio 2019 (pag. 275-277 incarto AI).
A
proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59
cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI
per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono
la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo
l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le
mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti
per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto
come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di
fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto
alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29
settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.
56 pag. 174, con riferimenti).
In concreto il
ricorrente non apporta ulteriore documentazione medica atta a sovvertire le
motivate e convincenti conclusioni peritali. Infatti il certificato del 17
ottobre 2019 del medico curante, dr. med. __________, FMH medicina interna
(doc. C), si esaurisce in un elenco delle diagnosi già note, poste sulla base
di RM del 2017 (cfr. anche pag. 202 e 209 incarto AI), con la conclusione
secondo cui l’insorgente “continua ad essere inabile al lavoro in misura
completa a tempo indeterminato”.
L’attestato
del medico curante, non specialista in reumatologia o ortopedia, non motivato,
che non si confronta con il contenuto della perizia amministrativa, si limita
pertanto a valutare in maniera diversa la capacità lavorativa del ricorrente
senza tuttavia apportare alcun elemento medico oggettivo a sostegno della sua
valutazione, senza porre alcuna anamnesi e senza spiegare per quale motivo le
conclusioni peritali non sarebbero corrette (cfr. anche annotazione del 19
novembre 2019 del medico SMR, dr.ssa med. __________).
Va
qui del resto rammentato che in ragione della diversità dell'incarico
assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si
può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista
(STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008,
consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo
fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va poi rammentato che il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire
che la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura
l’assicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti
(a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del
15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr.
anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29
settembre 2010).
Al ricorrente va ugualmente
ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con
riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2).
Quanto
alla circostanza che il dr. med. __________, specialista FMH reumatologia, ha
accertato una completa inabilità lavorativa nella precedente attività, mentre
Considerandi
il perito ha stabilito che l’insorgente può ancora svolgerla al 50%, va
rilevato che nel preciso caso di specie determinante non è la capacità
lavorativa nella precedente attività, ma in attività adatte.
Ora,
il dr. med. __________, nel suo referto del 30 ottobre 2017, non si è espresso
circa la capacità lavorativa dell’interessato in attività confacente al suo
stato di salute, ma unicamente nella precedente attività (cfr. pag. 37 incarto
AI: “Per quanto riguarda l’inabilità lavorativa citata dal paziente, penso
che nel frattempo siano già state avviate le dovute pratiche amministrative
dato che non prevedo un rientro nel mondo del lavoro, in attività solita con
rendimento massimo, trattandosi di un mansionario che contempla quasi
esclusivamente la posizione eretta, su terreni sconnessi e declivi, con
deambulazione in salita e discesa, come pure eventualmente su scale a pioli,
mantenendo eventualmente la posizione accovacciata ed inginocchiata.
Un’eventuale comorbidità depressiva potrebbe ulteriormente ridurre la sua
capacità di reinserimento, aspetto che ovviamente andrà documentato anche in
ambito specialistico”).
D’altra
parte, il perito __________, dr. med. __________, ha spiegato, a pag. 12 del
suo referto (cfr. pag. 267 incarto AI), i motivi per i quali si è scostato
dalla valutazione del dr. med. __________ (“Wie bereits erwähnt, können
sowohl die Hals- und Lendenwirbelsäulenschmerzen wie auch die
Kniegelenksschmerzen rechts und links auf Grund der radiologischen Befunde im
Wesentlichen plausibilisiert werden. Die vom Rheumatologen Dr. __________ in __________
2017.
attestierte 100% Arbeitsunfähigkeit in bisheriger Tätigkeit kann auf Grund
der vorliegenden Befunde nicht unterstützt und es kann von einer
Restarbeitsfähigkeit ausgegangen werden”).
Certo,
il medico SMR, dr.ssa med. __________, inizialmente (cfr. pag. 153 incarto AI),
anche sulla base delle valutazioni del dr. med. __________ (cfr. pag. 153
incarto AI) aveva stabilito una completa incapacità lavorativa fino alla visita
SMR del 24 luglio 2018, quando ha accertato, insieme al dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, che l’interessato non presentava, né dal lato
psichico, né da quello somatico, alcuna patologia invalidante (pag. 171 incarto
AI).
Ella,
sulla base della perizia bidisciplinare, ha poi tuttavia correttamente modificato
la propria opinione ed ha accertato che anche per il periodo precedente
l’interessato, in attività adatte e confacenti al suo stato di salute, è
completamente abile al lavoro (pag. 277 incarto AI).
Per
quanto concerne la circostanza che i periti __________ non hanno indicato precisamente
quale professione potrebbe svolgere il ricorrente, ma hanno unicamente indicato
le limitazioni funzionali (pag. 273 incarto AI), va rammentato che il compito
del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare
in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure
nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
In
concreto all’assicurato può essere richiesto di sfruttare la sua residua
capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non
qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una
preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una
semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Specialmente
nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi
sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai
leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per
esempio attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di
controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura
(cfr. sentenza 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e sentenza 32.2011.143 del 21
novembre 2011).
Occorre
ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro
equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una
parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra,
un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire
se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e
conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In
particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora
le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta
da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo
in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin
dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto
2014.
consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989
pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Secondo la
giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice, non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato
che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel
settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,
compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI
1998.
pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Occorre
inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un
elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e
giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al
massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240
pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale
impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in
concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata
la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per
l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V
276.
consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
In concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di
specie nel mercato generale del lavoro esistono delle occupazioni,
essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il ricorrente, nonostante i
disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare in maniera
completa, senza la necessità di provvedimenti professionali (cfr. anche
sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.2 e seguenti, cfr. sentenza
32.2014.21
dell’11 febbraio 2015).
Infine, l’insorgente, che
nel ricorso ha affermato che sarebbe stato visitato presso una clinica di
riabilitazione ed avrebbe aggiornato il TCA in merito alle risultanze, non ha
più trasmesso alcunché (cfr. la sentenza 8C_45/2010 del 26 marzo 2010).
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto questo TCA non ha quindi motivi di mettere
in dubbio le valutazioni peritali e ritiene pertanto dimostrato, secondo
il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore
delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti),
che l’insorgente dal 19 maggio 2017 (cfr. pag. 277 incarto AI) è incapace al
lavoro al 50% nella precedente attività mentre è completamente abile al lavoro
in attività leggere e confacenti al suo stato di salute con le limitazioni
funzionali descritte nel referto.
2.5
Riguardo alla determinazione del grado d’invalidità,
rimasto incontestato, l’Ufficio AI ha rettamente quantificato il salario da
valido computando il reddito che l’assicurato da sano avrebbe percepito dal suo
ultimo datore di lavoro, la __________, lavorando nel 2018, pari a fr.
61'345.45 (pag. 287 incarto AI).
In merito al
calcolo del reddito ipotetico da invalido, conformemente alla giurisprudenza (cfr.
DTF 142 V 178; DTF 126 V 276), occorre prendere in considerazione il reddito
statistico del 2016 in un’attività semplice e ripetitiva e relativa ad una
professione che presuppone qualifiche inferiori, utilizzando i dati salariali
forniti dalla Tabella TA1 (anno 2016 tirage_skill_level NOGA08, RSS 2016
– uomini – livello 1 di competenze – valore centrale) elaborata dall'Ufficio
federale di statistica (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali
nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp.
47ss.) pari a fr. 66'803.40 (5’340.- x 12 mesi : 40 x 41.7).
Aggiornando
tale dato al 2018, con orario di lavoro sempre di 41.7 ore a settimana, si
ottiene un reddito di fr. 67'445 (66'803.40 : 104.1 X 105.1 [cfr. Tabella T1.1.10
Indice dei salari nominali, uomini, 2011-2018, pubblicata dall'Ufficio federale
di statistica]).
L’Ufficio
AI ha poi stabilito una riduzione, incontestata, del reddito per attività
leggere e per altri fattori di riduzione del 10% (cfr. pag. 286 incarto AI).
Dal
raffronto tra il reddito da valido di fr. 61'345.45 ed il reddito da invalido di fr. 67'445,
ridotto del 10% a fr. 60'700.50, si ottiene un grado d’invalidità
dell’1%, che non dà diritto ad alcuna rendita (art. 28 cpv. 2 LAI).
Ne
segue che il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita
conferma.
2.6
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso
di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al TCA è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza
le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Quest’ultimo
chiede tuttavia di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria
estesa in particolare alla dispensa dal pagamento di tasse e spese di
giustizia.
2.7
Occorre qui ricordare che il gratuito
patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, di
principio, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STF 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 consid. 9.2; STFA I 447/04 del 2 marzo 2005 consid. 4.2,
citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto
riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di
utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR
2006.
IV Nr. 50 pag. 181), ciò che non corrisponde al caso in esame, non essendo
l’insorgente rappresentato.
L’assicurato può invece
richiedere l’esenzione dalle tasse e spese processuali (cfr. art. 3 cpv. 1
della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel
tenore in vigore dal 1° gennaio 2011), i cui presupposti sono (in parte) gli
stessi per la concessione dell’assistenza giudiziaria.
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo
(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Va da sé che nel caso
in esame non occorre esaminare il presupposto della necessità dell’intervento
dell’avvocato, l’insorgente non essendo patrocinato da un legale.
In
concreto l’insorgente, malgrado sia stato richiesto dal TCA di trasmettere il
certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. V),
non ha fatto pervenire alcunché.
In
ogni caso, anche se fosse indigente, la domanda andrebbe respinta in assenza
del requisito della probabilità di esito favorevole del ricorso.
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta
quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di
condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26
settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità
di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è
infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente
meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si
debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i
propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005;
STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re
A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di
perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente
inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza
esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267
consid. 2b).
Nel caso concreto, visti i chiari principi che risultano
dalla giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web
della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, ritenuto
che il certificato medico prodotto non era manifestamente atto a mettere in
dubbio le valutazioni peritali e considerato che l’insorgente non ha contestato
l’aspetto economico, doveva apparire evidente che il rischio di perdere il
processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo,
ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va
giudicato inadempiuto.
Facendo
quindi difetto anche solo uno dei presupposti necessari per ottenere l’esonero
dal pagamento delle tasse e delle spese, la richiesta va respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente
all’esonero dalle spese di giustizia è respinta.
3. Le spese per complessivi fr.
500.-- sono a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti