32.2019.198
Soppressione del diritto alla rendita. Metodo misto. Ricorso accolto con rinvio per accertamento domiciliare. Effeto sospensivo in caso di rinvio
30 gennaio 2020Italiano10 min
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.198
rg/sc
Lugano
30 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 novembre 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 3 ottobre 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 21 dicembre 2015 l’Ufficio
AI, in applicazione dell’art. 26 cpv. 1 OAI (assicurati senza formazione
professionale), aveva riconosciuto a RI 1 il diritto a tre quarti di rendita,
successivamente confermato con comunicazione 4 gennaio 2018;
- in esito all’istruttoria
esperita nell’ambito della procedura di revisione avviata nell’agosto 2018, con
decisione 3 ottobre 2019 l’amministrazione – in applicazione del metodo misto –
ha soppresso il diritto alla rendita, l’assicurata presentando un grado
d’invalidità complessivo del 33,35%;
- contro la suddetta decisione
s’aggrava al TCA l’assicurata rappresentata da RA 1. Istando per la concessione
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, contesta sia il metodo di
calcolo e la percentuale di attività lavorativa applicati, sia la valutazione
SMR degli impedimenti nell’esercizio di attività domestiche, sia la mancata
considerazione di un’interazione tra i due campi di attività (salariata e ca-salinga),
postulando in via principale la non soppressione del diritto a tre quarti di
rendita, in subordine la retrocessione degli atti per nuovi accertamenti medici
e per l’esecuzione di un’inchiesta domiciliare;
- con la risposta di causa
l’amministrazione ha chiesto, alla luce delle argomentazioni sollevate con il
ricorso, il ritorno degli atti onde procedere alla verifica, tramite inchiesta
domiciliare, degli impedimenti nello svolgimento delle mansioni domestiche;
- con scritto 17 dicembre 2019
la rappresentante dell’insorgente – riservandosi di riproporre le medesime
argomentazioni addotte nel gravame nel caso in cui la nuova decisione resa al
termine dei nuovi accertamenti non dovesse essere conforme alla giurisprudenza
federale ed europea – ha manifestato il proprio accordo alla retrocessione
proposta dall’amministrazione con protesta di ripetibili;
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010
dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo l’art. 17 cpv. 1
LPGA, se il grado d’invalidità del bene-ficiario della rendita subisce una
notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento
importante delle circostanze suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una
modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello
stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto im-mutato,
abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275
consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è
intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di
fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con
quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid.
3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), p. 379-380). L’Alta
Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale per valutare se
si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo
di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel
caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si
fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e STF
9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1). Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2
OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della
rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione
limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità
(o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett.
a OAI stabilisce che la ri-duzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione;
- nel caso in
esame, contrariamente a quanto stabilito nel provvedimento impugnato, dagli
atti all’inserto emerge effettivamente la necessità – come richiesto in via
subordinata con il gravame e come ammesso dall’autorità intimata nella risposta
di causa – di ulteriori accertamenti volti a maggiormente chiari-re la
fattispecie, segnatamente tramite l’esperimento di un’inchiesta domiciliare.
Ciò al fine di addivenire ad un affidabile giudizio circa l’eventuale modifica
della situazione invalidante sino al momento dell’emanazione del querelato
provvedimen-to, che per giurisprudenza segna il limite temporale del
potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215; 130 V
140 e 129 V 4);
- nella DTF 106 V 18 –
chiamata a pronunciarsi riguardo al momento in cui si attua la riduzione o la
soppressione della rendita se il giudice annulla la decisione di revisione e
ritorna gli atti all’amministrazione perché la stessa, dopo ulteriore istruzione,
renda una nuova decisione – l’Alta Corte ha sviluppato la seguente
considerazione:
" (…). Gemäss
Beschluss des Gesamtgerichts, dem diese Frage unterbreitet worden ist,
erscheint es daher - unter Vorbehalt einer allfällig missbräuchlichen
Provozierung eines möglichst frühen Revisionszeitpunktes durch die Verwaltung -
als geboten, den mit der revisionsweise verfügten Herabsetzung oder Aufhebung
einer Rente oder Hilflosenentschädigung verbundenen Entzug der aufschiebenden
Wirkung der Beschwerde bei Rückweisung der Sache an die Verwaltung auch noch
für den Zeitraum dieses Abklärungsverfahrens bis zum Erlass der neuen Verwaltungsverfügung
andauern zu lassen. (…)."
(DTF 106 V 18, consid. 3d, pag. 21)
Nella DTF 129 V 370 l’Alta Corte si è confermata in questa
giurisprudenza e ha ribadito che se l'effetto sospensivo viene tolto a un
ricorso diretto contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una
rendita o un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di
rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante tale procedura
d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione (cfr. anche STF 9C_301/2010
del 21 gennaio 2011 consid. 3.2, 9C_288/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 4,
8C_528/2010 del 20 dicembre 2010 consid. 2 e 8C_451/2010 dell’11 novembre 2010
consid. 4);
- conformemente alla suesposta
giurisprudenza federale, ritenuto che dagli atti non è possibile concludere che
nel caso di specie l’amministrazione abbia in concreto inteso anticipare in
modo abusivo la decorrenza dell’effetto della revisione, ai sensi della
summenzionata giurisprudenza (DTF 106 V 18) l’effetto sospensivo tolto al
ricorso con la decisione impugnata esplica dunque i suoi effetti anche durante
la procedura di rinvio;
- d’altronde,
facendo riferimento all’istituto dell’effetto sospensivo – di cui l’insorgente
nel caso in esame non ha peraltro chiesto il ripristino – non è possibile
stabilire in concreto quale sarà l'esito finale della vertenza. Nella ponderazione degli inte-ressi in
conflitto, segnatamente quello dell’assicurato alla non immediata esecuzione di
una decisione a lui sfavorevole e quello generale dell’amministrazione per cui
l’esecuzione di una decisione non venga impedita o ostacolata pendente ricorso
evitando in particolare il versamento di prestazioni indebite (SVR 1994 IV Nr. 31;
DTF 117 V 191), allorché non è possibile stabilire sin dall'inizio l'esito
finale della vertenza occorre ritenere che, per principio, l'interesse
dell'amministrazione è predominante quando il rischio di non poter recuperare
le prestazioni versate pendente causa è concreto. Questo rischio è prioritario
rispetto all'interesse dell'assicurato di poter beneficiare delle prestazioni
assicurative pendente lite, al fine di non dover far capo all'assistenza (SVR
1994 IV nr. 31; ZAK 1990 p. 152; cfr. anche Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz
über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 17 n. 33, p.
188). L'interesse dell'assicurato prevale quindi su quello generale quando si
può ammettere con grande verosimiglianza che egli risulterà vincente nella procedura
principale (DTF 105 V 269) e meglio quando la decisione risulta palesemente
errata (SVR 1994 IV nr. 31), ciò che non corrisponde al caso in esa-me, allo
stadio attuale non essendo infatti possibile ipotizzare con ogni
verosimiglianza che, in esito ai nuovi suddetti accerta-menti la soppressione
delle prestazioni non potrà essere confermata rispettivamente ritenere che il
provvedimento impugnato risulti manifestamente errato;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della
vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- la ricorrente,
patrocinata in causa, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett.
g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'800, ciò
che rende priva d’oggetto la domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 3 ottobre 2019 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda
conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente, in via di
revisione, sul diritto di RI 1 alla
rendita.
2.- Le spese di procedura di fr.
500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'800
(IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva d’oggetto la domanda
d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti