Lexipedia

Decisione

32.2019.198

Soppressione del diritto alla rendita. Metodo misto. Ricorso accolto con rinvio per accertamento domiciliare. Effeto sospensivo in caso di rinvio

30 gennaio 2020Italiano10 min

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.198

rg/sc

Lugano

30 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 novembre 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 3 ottobre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - per decisione 21 dicembre 2015 l’Ufficio

AI, in applicazione dell’art. 26 cpv. 1 OAI (assicurati senza formazione

professionale), aveva riconosciuto a RI 1 il diritto a tre quarti di rendita,

successivamente confermato con comunicazione 4 gennaio 2018;

- in esito all’istruttoria

esperita nell’ambito della procedura di revisione avviata nell’agosto 2018, con

decisione 3 ottobre 2019 l’amministrazione – in applicazione del metodo misto –

ha soppresso il diritto alla rendita, l’assicurata presentando un grado

d’invalidità complessivo del 33,35%;

- contro la suddetta decisione

s’aggrava al TCA l’assicurata rappresentata da RA 1. Istando per la concessione

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, contesta sia il metodo di

calcolo e la percentuale di attività lavorativa applicati, sia la valutazione

SMR degli impedimenti nell’esercizio di attività domestiche, sia la mancata

considerazione di un’interazione tra i due campi di attività (salariata e ca-salinga),

postulando in via principale la non soppressione del diritto a tre quarti di

rendita, in subordine la retrocessione degli atti per nuovi accertamenti medici

e per l’esecuzione di un’inchiesta domiciliare;

- con la risposta di causa

l’amministrazione ha chiesto, alla luce delle argomentazioni sollevate con il

ricorso, il ritorno degli atti onde procedere alla verifica, tramite inchiesta

domiciliare, degli impedimenti nello svolgimento delle mansioni domestiche;

- con scritto 17 dicembre 2019

la rappresentante dell’insorgente – riservandosi di riproporre le medesime

argomentazioni addotte nel gravame nel caso in cui la nuova decisione resa al

termine dei nuovi accertamenti non dovesse essere conforme alla giurisprudenza

federale ed europea – ha manifestato il proprio accordo alla retrocessione

proposta dall’amministrazione con protesta di ripetibili;

- la presente vertenza non

pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il

TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi

dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010

dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

- secondo l’art. 17 cpv. 1

LPGA, se il grado d’invalidità del bene-ficiario della rendita subisce una

notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento

importante delle circostanze suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una

modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello

stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto im-mutato,

abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275

consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è

intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di

fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con

quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid.

3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz

über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), p. 379-380). L’Alta

Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale per valutare se

si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo

di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel

caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si

fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e STF

9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1). Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2

OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della

rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione

limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità

(o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett.

a OAI stabilisce che la ri-duzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione;

- nel caso in

esame, contrariamente a quanto stabilito nel provvedimento impugnato, dagli

atti all’inserto emerge effettivamente la necessità – come richiesto in via

subordinata con il gravame e come ammesso dall’autorità intimata nella risposta

di causa – di ulteriori accertamenti volti a maggiormente chiari-re la

fattispecie, segnatamente tramite l’esperimento di un’inchiesta domiciliare.

Ciò al fine di addivenire ad un affidabile giudizio circa l’eventuale modifica

della situazione invalidante sino al momento dell’emanazione del querelato

provvedimen-to, che per giurisprudenza segna il limite temporale del

potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215; 130 V

140 e 129 V 4);

- nella DTF 106 V 18 –

chiamata a pronunciarsi riguardo al momento in cui si attua la riduzione o la

soppressione della rendita se il giudice annulla la decisione di revisione e

ritorna gli atti all’amministrazione perché la stessa, dopo ulteriore istruzione,

renda una nuova decisione – l’Alta Corte ha sviluppato la seguente

considerazione:

" (…). Gemäss

Beschluss des Gesamtgerichts, dem diese Frage unterbreitet worden ist,

erscheint es daher - unter Vorbehalt einer allfällig missbräuchlichen

Provozierung eines möglichst frühen Revisionszeitpunktes durch die Verwaltung -

als geboten, den mit der revisionsweise verfügten Herabsetzung oder Aufhebung

einer Rente oder Hilflosenentschädigung verbundenen Entzug der aufschiebenden

Wirkung der Beschwerde bei Rückweisung der Sache an die Verwaltung auch noch

für den Zeitraum dieses Abklärungsverfahrens bis zum Erlass der neuen Verwaltungsverfügung

andauern zu lassen. (…)."

(DTF 106 V 18, consid. 3d, pag. 21)

Nella DTF 129 V 370 l’Alta Corte si è confermata in questa

giurisprudenza e ha ribadito che se l'effetto sospensivo viene tolto a un

ricorso diretto contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una

rendita o un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di

rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante tale procedura

d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione (cfr. anche STF 9C_301/2010

del 21 gennaio 2011 consid. 3.2, 9C_288/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 4,

8C_528/2010 del 20 dicembre 2010 consid. 2 e 8C_451/2010 dell’11 novembre 2010

consid. 4);

- conformemente alla suesposta

giurisprudenza federale, ritenuto che dagli atti non è possibile concludere che

nel caso di specie l’amministrazione abbia in concreto inteso anticipare in

modo abusivo la decorrenza dell’effetto della revisione, ai sensi della

summenzionata giurisprudenza (DTF 106 V 18) l’effetto sospensivo tolto al

ricorso con la decisione impugnata esplica dunque i suoi effetti anche durante

la procedura di rinvio;

- d’altronde,

facendo riferimento all’istituto dell’effetto sospensivo – di cui l’insorgente

nel caso in esame non ha peraltro chiesto il ripristino – non è possibile

stabilire in concreto quale sarà l'esito finale della vertenza. Nella ponderazione degli inte-ressi in

conflitto, segnatamente quello dell’assicurato alla non immediata esecuzione di

una decisione a lui sfavorevole e quello generale dell’amministrazione per cui

l’esecuzione di una decisione non venga impedita o ostacolata pendente ricorso

evitando in particolare il versamento di prestazioni indebite (SVR 1994 IV Nr. 31;

DTF 117 V 191), allorché non è possibile stabilire sin dall'inizio l'esito

finale della vertenza occorre ritenere che, per principio, l'interesse

dell'amministrazione è predominante quando il rischio di non poter recuperare

le prestazioni versate pendente causa è concreto. Questo rischio è prioritario

rispetto all'interesse dell'assicurato di poter beneficiare delle prestazioni

assicurative pendente lite, al fine di non dover far capo all'assistenza (SVR

1994 IV nr. 31; ZAK 1990 p. 152; cfr. anche Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz

über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 17 n. 33, p.

188). L'interesse dell'assicurato prevale quindi su quello generale quando si

può ammettere con grande verosimiglianza che egli risulterà vincente nella procedura

principale (DTF 105 V 269) e meglio quando la decisione risulta palesemente

errata (SVR 1994 IV nr. 31), ciò che non corrisponde al caso in esa-me, allo

stadio attuale non essendo infatti possibile ipotizzare con ogni

verosimiglianza che, in esito ai nuovi suddetti accerta-menti la soppressione

delle prestazioni non potrà essere confermata rispettivamente ritenere che il

provvedimento impugnato risulti manifestamente errato;

- secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della

vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;

- la ricorrente,

patrocinata in causa, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett.

g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'800, ciò

che rende priva d’oggetto la domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 3 ottobre 2019 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda

conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente, in via di

revisione, sul diritto di RI 1 alla

rendita.

2.- Le spese di procedura di fr.

500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'800

(IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva d’oggetto la domanda

d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

3.- Comunicazione agli interessati

Fatti

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

Considerandi

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti