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32.2019.2

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4 dicembre 2019Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i costi relativi alla riparazione della bicicletta elettrica di RI 1 oppure

alla sua sostituzione con una nuova di uguale importo.

2.2. L'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o

direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti

d'integrazione, tra cui i provvedimenti professionali necessari e idonei a

ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità di guadagno.

Conformemente

la giurisprudenza (DTF 119 V 421 consid. 1 )

di regola l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti idonei a raggiungere il

fine di integrazione prefisso e non ai migliori provvedimenti possibili nel

caso di specie (DTF 110 V 102). La legge infatti riconosce la reintegrazione

solo nella misura in cui essa sia necessaria e sufficiente (DTF 115 V 198

consid. 4e cc e 206 consid. 4e cc, nonché sentenze ivi citate). Inoltre, deve

esistere una proporzione ragionevole tra il successo prevedibile del

provvedimento e il costo dello stesso (DTF 110 V 102 consid. 2, 103 V 16,

consid. 1b e riferimenti; cfr. anche DTF 107 V 88 consid. 2; STCA 32.2012.253

del 7 agosto 2013, consid. 2.2).

2.3. Fra

i provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI sono pure previsti

i mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).

Questi

provvedimenti sono molto importanti in quanto eliminano rispettivamente

riducono le conseguenze del danno alla salute e sostituiscono, nell'ambito

dell'attività svolta o dell'integrazione sociale, la perdita di alcune parti o

funzioni del corpo (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 36

n.1, pag. 241; cfr. anche DTF 137 V 13 consid. 2.2, 131 V 9

consid. 3.3, 115 V 191 consid. 2c con riferimenti).

Secondo

l'art. 21 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari,

compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno

per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per

conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare

una professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale.

L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni

plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai

provvedimenti sanitari d'integrazione. Il cpv. 2 della medesima disposizione

precisa che l'assicurato, il quale a causa della sua invalidità ha bisogno di

apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o

attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità

al guadagno, a tali mezzi ausiliari compresi in un elenco allestito dal

Consiglio federale. L’assicurazione AI fornisce i

mezzi ausiliari in proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato. Se un

mezzo ausiliario sostituisce oggetti che l’assicurato dovrebbe acquistare anche

senza l’invalidità, l’assicurato è tenuto a partecipare alla spesa (cpv. 3).

Infine, Il Consiglio federale può

prevedere che l’assicurato possa continuare a utilizzare il mezzo ausiliario

fornito a prestito anche quando non sono più adempiute le condizioni poste

all’assegnazione (cpv. 4).

In

virtù di tale delega il Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI secondo cui

l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nei limiti dell'art. 21 LAI è

oggetto di un'ordinanza del Dipartimento federale dell'Interno (Ordinanza sulla

consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI,

RS 831.232.51) che, tra l'altro, regolamenta Ia consegna o il rimborso dei

mezzi ausiliari (lett. a).

Giusta

l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato,

nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza, alla necessità per

l'assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti o ampliare la

propria autonomia. L'assicurato ha invece diritto ai mezzi ausiliari designati

nel citato elenco da un asterisco (*) solo se gli sono indispensabili per

esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per

studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o

per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente

dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; RCC 1992 pag. 224 consid. 1a, 1990 pag. 211

consid. 2a, 1989 pag. 44 consid. 2a, 1985 pag. 171 consid. 2a; STCA 6 novembre 1992

in re I.DI S., STFA 26 luglio 1993 in re M.V.).

La

lista contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera

le categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve

esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è

esaustiva o semplicemente indicativa (DTF 121 V 260 consid. 2b, 117 V 181

consid. 3b con riferimenti, 115 V 193 consid. 2b; STFA 26 luglio 1993

in re M.V.). Se il mezzo richiesto non adempie ai requisiti dell'art. 21 LAI,

occorre esaminare se esso deve essere assunto dall'AI nell'ambito di

provvedimenti sanitari ex art. 12 o 13 LAI (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundegerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 158; STCA 32.2012.253 del 7 agosto

2013, consid. 2.3).

2.4. L'obbligo di prestazione

dell'assicurazione per l'invalidità è subordinato alla condizione che il mezzo

ausiliario invocato è semplice e adeguato ai sensi dell'art. 21 cpv. 3 LAI e

dell'art. 2 cpv. 4 OMAI. Conformemente alla giurisprudenza riassunta in STFA I 340/05 del 12 maggio 2006, il criterio di adeguatezza richiede

in particolare che il mezzo ausiliario sia atto ad aiutare in maniera

essenziale l'assicurato bisognoso al conseguimento di uno degli scopi

riconosciuti per legge (DTF 122 V 214 consid. 2c con riferimento). Nel limitare

l'obbligo di prestazione dell'AI alla consegna di mezzo ausiliario semplice, il

legislatore ha tenuto conto del principio di proporzionalità. In virtù di tale

principio, l'integrazione dev'essere garantita solo nella misura in cui è

necessaria ma anche sufficiente nel singolo caso. Di conseguenza, la persona

assicurata ha per principio diritto unicamente ai provvedimenti idonei e

necessari al raggiungimento del singolo scopo integrativo prefisso, ma non ai

migliori provvedimenti nel caso di specie. Inoltre, deve esserci un rapporto

ragionevole tra il successo prevedibile di un provvedimento d'integrazione e i

suoi costi (DTF 124 V 100 consid. 2a, 122 V 214 consid. 2c e i riferimenti ivi

citati). Una limitazione del contributo per le spese di un mezzo ausiliario

entrerebbe tuttavia, in mancanza di una espressa disposizione contraria,

soltanto in discussione in presenza di una sproporzione talmente grossolana tra

il provvedimento e lo scopo integrativo da non potere assolutamente giustificare

la consegna del mezzo ausiliario (DTF 115 V 198 consid. 4e/cc; cfr. pure la

sentenza del 21 settembre 2004 in re H., I 195/04, consid. 3; STCA 32.2012.253

del 7 agosto 2013, consid. 2.4).

2.5. Alla

cifra 10 dell'allegato OMAI sono indicati i mezzi ausiliari forniti ad

assicurati esercitanti, per una durata presumibilmente lunga, un’attività

lucrativa sufficiente per il loro sostentamento a condizione che ne necessitino

per recarsi al lavoro.

La

cifra 10.01* prevede:

" Ciclomotori

a due, tre o quattro ruote; il sussidio di ammortamento annuo ammonta a 480

franchi per i ciclomotori a due ruote e a 2500 franchi per quelli a tre o a

quattro ruote."

2.6. Nel caso in

esame, il ricorrente - affetto da sindrome da dolore cronico (in esiti

da: infortunio professionale il 30 settembre 2016 con contusione/distorsione

lombare e contusione del ginocchio sinistro; infortunio automobilistico il 21

gennaio 1998 con contusione del ginocchio sinistro, distorsione lombare e

cervicale con insorgenza di sindrome cervico-radicolare C6a destra; infortunio

il 29 settembre 1999 con frattura del navicolare del piede destro), depressione

reattiva (ICD10: F33.3) in paziente con personalità borderline (ICD10: F60.3) e

da una sindrome da dipendenza da oppioidi e benzodiazepine (tossicomania)

iatrogena conseguente alle citate patologie (303 e 346 incarto AI) - ha chiesto la riparazione della sua bicicletta elettrica oppure

la sua sostituzione con una nuova di uguale importo con relativi costi a carico

dell’AI.

L’Ufficio AI ha

sostanzialmente ritenuto che l’assicurato - che beneficia di una rendita intera

e non lavora - ha richiesto un mezzo ausiliario (bicicletta elettrica) che in

precedenza non era stato consegnato dall’UAI, che tale mezzo non era utilizzato

per necessità lavorative né per attività casalinghe corrispondenti alle

mansioni consuete e che era, inoltre, da intendersi quale mezzo di trattamento

Considerandi

e, quindi, con una utilità curativa, sulla base di quanto attestato più volte

dal medico curante. Per questi motivi la richiesta di riparazione/sostituzione

della bici elettrica avanzata dal ricorrente non risultava essere giustificata.

L’insorgente

contesta che le conclusioni a cui è giunta l’amministrazione, ritenendo giustificata

nel suo caso la riparazione/sostituzione della bici elettrica di cui disponeva.

2.7

Nell’ambito

dell’assicurazione per l’invalidità vige il principio generale che prima di

richiedere prestazioni l’invalido deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente

esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

invalidità (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. art. 7 cpv. 1 LAI). Questo principio,

detto dell’autointegrazione (Selbsteingliederung) è espressione del principio

più generale della riduzione del danno valido nell’assicurazioni sociali (DTF

120.

V 373 consid. 6b). Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi

unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto (DTF 113 V 28 consid. 4a con

riferimenti dottrinali e di giurisprudenza).

Secondo

la giurisprudenza l’amministrazione, allorché esamina quali misure deve

adottare il richiedente di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità per

rispettare l'obbligo di ridurre il danno, non può lasciarsi guidare unicamente

dall’interesse generale di una gestione economica e razionale

dell’assicurazione, ma deve parimenti tenere conto in maniera adeguata dei

diritti fondamentali di ogni singolo assicurato. La questione di sapere qual è

l’interesse che deve prevalere non può essere decisa in generale. Vale quale

principio che più la prestazione all’assicurato è importante, più l’esigenza

posta all’obbligo di ridurre il danno deve essere severa. Questo è il caso, ad

esempio, quando la rinuncia da parte dell’interessato a prendere delle misure

destinate a ridurre il danno conduce all’erogazione di una rendita o il

riconoscimento di una riqualifica professionale. Sotto questo aspetto il

trasferimento o il mantenimento del domicilio o del luogo di lavoro può, tenuto

conto dei diritti costituzionali, costituire una misura ragionevole

dell’obbligo di riduzione del danno.

Qualora

invece si tratti di riconoscere o adeguare singole prestazioni d’ordine

integrativo, le quali sono riconducibili a mansioni costituzionalmente protette

dell’assicurato, deve essere fatta prova di prudenza nell’invocare l’obbligo di

ridurre il danno. Rimangono riservati i casi o le disposizioni prese

dall’assicurato vanno ritenute, alla luce delle circostanze concrete, non

ragionevoli o abusive (DTF 113 V 22 consid. 4d pag. 32 citata, fra le altre, in

STF 9C_916/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3. e 8C_48/2010 consid. 4). In

generale, richiamando il principio della riduzione del danno, ad un assicurato

non può essere chiesto di cercare un altro domicilio (DTF 119 V 259 consid. 2).

Quindi, a dipendenza del

genere di prestazione (di lunga o di breve durata), l’obbligo di ridurre il

danno deve essere interpretato alla luce dei diritti costituzionali con più o

meno rigore (STCA 32.2012.253 del 7 agosto 2013, consid. 2.7).

2.8

Nella presente fattispecie, l’amministrazione ha innanzitutto

sottolineato che “la prima bicicletta di cui disponeva l’assicurato non è

stata finanziata dall’AI” (cfr. doc. XIII). Ciò che non è peraltro

contestato dal patrocinatore del ricorrente.

L’UAI ha parimenti accertato, presso il rappresentante del ricorrente, che egli

non svolge alcuna attività lucrativa (cfr. pag. 365 incarto AI).

Dalle tavole processuali emerge pure che la richiesta è dettata sostanzialmente

da scopi terapeutici (cfr. in particolare, i certificati medici dell’11 giugno

2018, del 19 ottobre 2018 e del 14 dicembre 2018 del dr. med. __________,

specialista FMH in medicina interna e medico di famiglia dell’assicurato: pag.

362.

e 374 incarto AI e doc. C).

L’UAI ha anche accertato, presso il rappresentante del ricorrente, che egli

spende mensilmente fr. 100.- per “Mezzi pubblici” (cfr. pag. 364 incarto

AI).

In simili circostanze il TCA ritiene che, a ragione, l’ammini-strazione ha

ritenuto che l’assicurato non adempie le condizioni affinché gli venga riconosciuto

un diritto al mezzo ausiliario richiesto, in quanto la bicicletta elettrica (cfr.

cifra 10.01* dell'allegato OMAI; consid. 2.5) non gli

serve per esercitare un’attività lucrativa o per adempiere le mansioni consuete

(cfr. consid. 2.3).

Come rettamente osservato dall’UAI nella

decisione avversata e in questa sede (cfr. pag. 378-381 incarto AI e doc. VII,

pag. 3), va inoltre sottolineato che i costi per i mezzi di cura (provvedimenti

sanitario di tipo reintegrativo) vengono assunti sino all’età di 20 anni

compiuti (cfr. art. 8 lett. c LAI e art. 9 cpv. 2 LAI ).

Alla

luce di ciò, è irrilevante l’argomentazione difensiva sia del patrocinatore sia

del medico curante, giusta la quale con questa misura si potrebbero evitare

numerose spese sanitarie per fisioterapia (cfr, in particolare, i certificati

medici dell’11 giugno e del 19 ottobre 2018: pag. 362 e 374 incarto AI; doc. I

e doc. XI).

Non consente

di giungere ad una conclusione differente neppure lo stringato certificato

medico del 14 dicembre 2018 del medico curante, secondo cui l’assicurato “(…) Con

le sue difficoltà di deambulazione ne ha sicuramente bisogno per l’adempimento

delle mansioni consuete (…)” (doc. C). Parimenti

dicasi per l'argomentazione del rappresentante

legale, giusta la quale l’assicurato necessiterebbe una bici elettrica perché “Deve

inoltre recarsi a fare la spesa e, abitando in leggera

pendenza non può portare pesi.”

(cfr. doc. XI). Al riguardo, come giustamente osservato dall’UAI (cfr., in

particolare, doc. XIII, pag. 2), va sottolineato che l’assicurato percepisce la

rendita intera dopo l’applicazione del metodo ordinario, non avendo potuto

riprendere la sua attività lucrativa o altre adeguate a causa del danno alla

salute (cfr. pag. 113 e 114 incarto AI e

consid. 1.1), quindi il grado di invalidità (90%). Il diritto non è stato

definito applicando il metodo specifico riferito alle persone attive in attività

domestiche. La bicicletta non può, pertanto, essere ritenuta indispensabile per

adempiere le mansioni consuete in base all’art. 2 cpv. 2 dell’OMAI (cfr.

consid. 2.2).

Per quanto

infine concerne l’argomentazione del patrocinatore, giusta la quale il suo

assicurato necessita la bici elettrica per “lo svolgimento dei lavori

di pubblica utilità che saranno concordati prossimamente con

i competenti servizi cantonali.” (doc. XI), va ricordato che la richiesta di mezzi

ausiliari deve soddisfare i requisiti generali di idoneità, necessità ed

efficacia integrativa previsti dall'art. 8

LAI. Necessità e idoneità che in particolare devono realizzarsi anche sotto

l'aspetto temporale (cfr. Bucher, Eingliederungsrecht der

Invalidenversicherung, pag. 76 segg.; STF 9C_439/2012 del 1° ottobre 2012; STCA 32.2012.253 del

7.

agosto 2013, consid. 2.8). Per costante

giurisprudenza la decisione delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo

del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220

con riferimenti). Ciò non esclude la possibilità da parte dell’assicurato di

inoltrare in futuro una nuova richiesta per le eventuali mutate circostanze di

fatto.

In conclusione, rettamente l’UAI ha respinto la domanda di

prestazioni oggetto del contendere. Ne consegue la conferma della

decisione impugnata e la reiezione del ricorso.

2.9

Stante quanto precede, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la

situazione sufficientemente chiarita.

Va ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,

122.

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza le spese per fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

Quest’ultimo chiede tuttavia di essere messo al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con il gratuito patrocinio (doc. II).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio; a norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio; i presupposti (cumulativi) per la

concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si

trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V

202.

consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Va rilevato che, per i

motivi riportati in sentenza, le censure sollevate dall’assicurato in merito al

mancato riconoscimento della garanzia da parte dell’amministrazione per le

spese di riparazione/sostituzione della sua bici elettrica erano di tutta

evidenza chiaramente da respingere. Doveva dunque apparire chiaro

all’assicurato che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore

rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito

della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto; in queste

condizioni, non essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la

domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio è respinta.

3. Le spese per

complessivi fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti