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Decisione

32.2019.20

UAI, prima di decidere la soppressione della rendita per miglioramento dello stato di salute, avrebbe dovuto eseguire una valutazione peritale. Atti rinviati per complemento istruttorio

16 dicembre 2019Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei

casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni

esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e

8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta

l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del

grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,

presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto

alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo

precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli

dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine,

una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer

1/06, pag. 64-65).

2.3. Dal profilo medico,

l’Ufficio AI si è basato sul rapporto finale SMR del 9 aprile 2018 del dr. __________,

nel quale, posta la diagnosi principale di “periartropatia dell’anca destra e

tendinopatia del muscolo gluteo destro (8.12.2014)” e, quali ulteriori diagnosi

con influsso sulla capacità lavorativa, quelle di “sindrome lombo-spondilogena

cronica (2012) e tendinite cronica degli adduttori del pollice bilateralmente”,

ha considerato l’assicurata totalmente inabile al lavoro nell’attività abituale

dal 21 settembre 2016 e continua, ma totalmente abile in attività adeguate,

rispettose delle sue limitazioni funzionali, dal 21 dicembre 2017 e continua

(doc. 84).

Tale

Considerandi

valutazione del dr. __________ del SMR si basa, a sua volta, sugli esiti delle perizie

eseguite per conto dell’assicuratore malattia dal dr. __________ e dal dr. __________.

Nel referto

peritale del 6 dicembre 2017 il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, ha rilevato di non avere individuato “segni e sintomi tipici di

qualunque psicopatologia sia depressiva che ansiosa o di altro tipo a

giustificare dal lato psichiatrico l’attuale IL”.

Quali

osservazioni conclusive il dr. __________ ha indicato che l’interessata ha

affermato di essere preoccupata per la sua situazione sociale, rilevando che

“si tratta di informazioni che hanno un valore sociale ed economico ma prive di

qualunque substrato patologico e che qui riporto per completezza di

valutazione” (doc. 25 inc. cassa malati).

Nel referto

peritale del 21 dicembre 2017, dal canto suo, il dr. __________, spec. FMH in

medicina interna, poste le diagnosi di “tendinite cronica degli abduttori del

pollice bilaterale; Periartropatia dell’anca destra; lombalgia cronica”, ha

indicato che “il quadro clinico è rimasto invariato negli ultimi sei mesi, con

persistenza di dolori ai 2 polsi e al gluteo destro, nell’ambito di processi

infiammatori. Nel frattempo è subentrato un disagio psicologico, che non assume

carattere di malattia, come ben risulta dall’esame peritale effettuato dal dr. __________

all’inizio di dicembre 2017”.

Esprimendosi

a proposito della capacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato che “le

condizioni di salute dell’assicurata non permettono la ripresa di un lavoro che

comporta sforzi fisici importanti e il sovraccarico delle articolazioni, come

quello di ausiliaria di pulizie. L’assicurata è invece da subito normalmente

abile al lavoro in un’attività piuttosto leggera, che non comporti un

sovraccarico per le articolazioni e rispettosa dell’ergonomia per la schiena.

Potrebbe per esempio trattarsi di un lavoro di tipo amministrativo, compatibile

con i suoi titoli di studio, ma anche ogni altra attività leggera e variata. È

sicuramente il momento che l’assicurata si annunci all’assicurazione

disoccupazione e si metta alla ricerca di un’attività lavorativa adeguata”

(doc. 28 inc. cassa malati).

2.4

In sede

ricorsuale, l’assicurata ha contestato la valutazione finale del SMR posta alla

base della decisione impugnata, trasmettendo, a comprova della propria

inabilità lavorativa totale, un referto del 17 gennaio 2019 del dr. __________,

spec. FMH in medicina interna generale.

In tale

referto, il dr. __________, dopo avere indicato che l’assicurata dopo

l’infortunio subito nel dicembre 2014 non ha più ripreso a lavorare, ha

rilevato:

" (…)

Nel marzo 2017 ha partorito una bambina e da allora

il suo stato di salute è peggiorato sia a livello psichiatrico che somatico.

Oltre ad uno stato ansioso-depressivo curato dalla

dr.ssa __________ di __________, continua a lamentare disturbi somatici diffusi

e invalidanti, in particolare:

- Persistenza di periartropatia all’anca destra

- Persistenza di lombo-radicolalgia S1 a destra

- Nuova insorgenza di tendinopatie ai 2 arti superiori con difficoltà

manuali

- Insorgenza inoltre di dolori muscolari diffusi di tipo fibromialgico,

riconosciuti dal reumatologo dr. Lucini ad un consulto dell’8.11.2018 e del

21.11.2018

Dispositivo

Per questi motivi ho stabilito un’inabilità al lavoro al 100%

causa malattia dall’1.10.2018 per un periodo indeterminato.” (Doc. B)

Nella risposta di causa, l’Ufficio AI, senza

tuttavia previamente interpellare il SMR, ha confermato la fondatezza della

valutazione finale del SMR posta a fondamento della decisione impugnata, rilevando

che anche tenendo conto del peggioramento attestato dal 1° ottobre 2018, al

momento di emanazione della decisione impugnata (del 7 dicembre 2018) non era

ancora trascorso il termine di tre mesi ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI (doc.

IV).

L’assicurata ha contestato tale valutazione dell’amministrazione,

trasmettendo ulteriore documentazione medica e meglio:

- un

referto del 12 dicembre 2018 del dr. __________, spec. FMH in reumatologia, nel

quale lo specialista, dopo avere visitato l’interessata in data 8 novembre 2018

e 21 novembre 2018, ha posto le diagnosi di “fibromialgia: criteri ACR 2012

ottemperati, sindrome ansioso-depressiva con probabile somatizzazione e

sindrome da stress post traumatico; sindrome lombospondilogena cronica con

sciatalgia S1 a destra: risonanza magnetica della colonna lombare e dell’anca

destra del 24 settembre 2018: con discopatia L5-S1 con protrusione del profilo

posteriore e leggero contatto del disco con la radice S1 a destra. Sclerosi

delle sacro-iliache e iniziali fenomeni degenerativi locali” (doc. D3);

- un

referto del 1° febbraio 2019 della dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria

e psicoterapia, del seguente tenore:

" Ho

iniziato a seguire la paziente il 20 dicembre 2017 su invio da parte del medico

curante Dottor __________ a seguito dello sviluppo di uno stato ansioso

generalizzato, accompagnato da una riduzione del timismo, difficoltà al riposo

notturno, conseguente aumentata astenia, soggettivi disturbi di concentrazione

ed attenzione. Vista la situazione avevo ritenuto indicato I'inizio di un

trattamento antidepressivo con effetto ansiolitico, la signora aveva espresso

il desiderio di continuare l'allattamento della figlia, dopo quindi una prima resistenza

ha poi accettato l'introduzione di una farmacoterapia visto che la situazione

non migliorava solo con una presa a carico psicoterapeutica. Avevo ricevuto

dalla __________ la copia della

visita del loro medico fiduciario, Dr. __________, FMH Psichiatria

e Psicoterapia del 06 dicembre 2017 il quale non aveva evidenziato nessuna patologia

psichiatrica con o senza influsso sulla CL. Confrontando il quadro clinico descritto

e quello rilevato durante le consultazioni avute fino a quel momento avevo

scritto alla CSS segnalando che vi era stata una riacutizzazione del quadro

ansioso, con riduzione dell’umore ed astenia che a mio avviso giustificava

ancora una IL del 100% fino ad aprile 2018. A febbraio 2018 ha accettato di

assumere l’antidepressivo e progressivamente vi è stato un contenimento di

sintomi che le hanno permesso di iscriversi

alla disoccupazione. Abbiamo interrotto le visite a fine aprile

scorso avendo raggiunto un sufficiente compenso. Il 17 gennaio 2019 si è

nuovamente ripresentata su indicazione dei curanti a seguito di un ulteriore

peggioramento del timismo. Mi ha informato di aver

proseguito l'antidepressivo per un paio di mesi poi di averlo

sospeso visto che le sembrava di stare meglio e aveva trovato un lavoro in

ufficio di 2-3 ore. Nel luglio scorso ha però accusato un aumento dello stato

ansioso, si sentiva stanca e sfiduciata, i dolori erano aumentati. A settembre

dopo le vacanze afferma che la situazione è ulteriormente peggiorata con la comparsa

di crisi di pianto anche per piccole osservazioni, si sentiva incapace,

sfiduciata, aveva paure immotivate che alla figlia potesse accadere qualcosa e

quindi dormiva male, è diventata più irritabile verso il compagno. Per questo

motivo afferma che il datore di lavoro l'avrebbe licenziata, notando un

rendimento insufficiente.

Per un peggioramento delle algie che a suo dire l'hanno portata a

non accettare le proposte della disoccupazione di aumentare il carico

lavorativo si è rivolta al Dr. __________ che ha diagnosticato oltre la nota

sindrome lombospondilogena anche la presenza di fibromialgia e

le ha prescritto del Saroten, antidepressivo che non ha tollerato

per i suoi effetti collaterali anticolinergici, oltre che le ha consigliato una

nuova presa a carico psichiatrica.

Obiettivamente il tono dell'umore appare deflesso con presenza di

ansia, facile esauribilità, perdita di iniziativa, ritiro sociale, deficit

della concentrazione soggettivo, ma oggettivamente vi è una tendenza a perdere

il filo del discorso e a confondere date da imputare a mio avviso al quadro

ansioso sottostante. Sono assenti sintomi psicotici, presenti invece anedonia,

abulia di grado moderato. Visti il quadro clinico e il precedente disturbo del

comportamento alimentare (dall'anamnesi raccolta la paziente ha sofferto in

passato di bulimia nervosa trattata con psicoterapia) che la porta ad avere il

timore di un aumento di peso, abbiamo concordato di introdurre della fluoxetina

oltre che del tranxilium e di proseguire i controlli ambulatoriali.

Non ho emesso un certificato d'inabilità lavorativa visto che attualmente

non lavora, tuttavia le limitazioni presenti mi portano a considerare per

l'aspetto psichiatrico una limitazione attuale del 50%.

L'orientamento attuale è di un episodio depressivo maggiore di

grado medio con ansia (ICD10 F 32.1).” (Doc. D2)

Anche a

fronte di tale documentazione presentata dalla ricorrente, l’UAI, senza

interpellare il SMR, ha ribadito la propria posizione, rilevando come dal 1°

aprile 2018 al 30 settembre 2018 l’interessata abbia percepito le indennità di

disoccupazione al 100% e sia stata ritenuta non più collocabile per ragioni di

salute unicamente a partire dal 1° ottobre 2018. Per tali ragioni, posto che al

momento di emanazione della decisione impugnata non era ancora trascorso il

termine di tre mesi previsto dall’art. 88a cpv. 2 OAI, l’amministrazione ha

chiesto ancora una volta la reiezione del ricorso (doc. X).

Il

patrocinatore della ricorrente ha contestato tale presa di posizione

dell’amministrazione, trasmettendo, a comprova del peggioramento del quadro

psichico precedente al 1° ottobre 2018, un ulteriore referto del 5 febbraio

2018 della dr.ssa __________. In tale scritto - indirizzato al medico

fiduciario dell’assicuratore malattia - la psichiatra curante, presa visione

della perizia del dr. __________ eseguita su incarico dell’assicuratore

malattia, la dr.ssa __________ ha attestato l’esistenza di una sindrome ansiosa

generalizzata, ritenendo l’assicurata inabile al lavoro in qualsiasi attività

fino al 19 febbraio 2018 (data nella quale vi sarebbe stata una rivalutazione)

(doc. E).

L’Ufficio AI

ha ritenuto che anche tale referto non rimetta in discussione la valutazione

del SMR posta a fondamento della decisione impugnata.

L’amministrazione

ha osservato che la dr.ssa __________ ha attestato un’inabilità lavorativa fino

alla nuova valutazione del 19 febbraio 2018, momento in cui, come emerge da

quanto indicato dalla psichiatra stessa nel referto del 1° febbraio 2019, l’interessata

ha iniziato ad assumere una psicofarmacoterapia (nel mese di febbraio 2018) con

progressivo contenimento dei sintomi e il raggiungimento di un compenso tale da

consentire all’assicurata da una parte di interrompere le visite a partire

dalla fine di aprile 2018 e, dall’altra, di iscriversi in disoccupazione (doc.

XIV).

Il

patrocinatore della ricorrente ha contrapposto alle osservazioni

dell’amministrazione un ulteriore referto della dr.ssa __________, datato 10

maggio 2019, indirizzato all’avv. RA 1, del seguente tenore:

" (…) Nel documento citato, l'Ufficio AI Ticino, rappresentato

dalla giurista __________ e dal Capo Servizio __________, scrive che nel

rapporto da me redatto il 05 febbraio 2018 certificavo una completa inabilità

lavorativa fino al 19 febbraio 2018, data in cui vi sarà una nuova

rivalutazione. Preciso di aver confermato nelle visite successive una completa

inabilità lavorativa fino al 09 aprile 2018 per motivi psichiatrici. Avevo

scritto al medico fiduciario __________ le motivazioni che mi avevano portato a

proseguire la completa inabilità lavorativa nonostante la valutazione da loro

fatta (Dr. med. __________ rapporto del 06 dicembre 2017) e ho dato una copia

di tale scritto alla paziente che immagino le abbia consegnato.

L'orientamento diagnostico iniziale di una sindrome ansiosa

generalizzata è stato modificato con l'osservazione longitudinale nei mesi

successivi, dove gli aspetti depressivi si sono rivelati predominanti e dove

l'ansia è apparsa come secondaria al disturbo affettivo.

L'inquadramento diagnostico quindi è quello di un episodio

depressivo di grado medio con ansia (ICD 10 F 32.1); è ancora da chiarire a

livello diagnostico se l'attuale episodio sia una

riacutizzazione dell'episodio precedente (in questo caso quindi

sarebbe più indicata la diagnosi di una sindrome depressiva ricorrente, F33.1)

o se si tratti di una recidiva del disturbo affettivo iniziato nel 2017.

Purtroppo lo stato psichico della signora, ma soprattutto le difficoltà

cognitive non mi hanno ancora permesso di ricostruire in maniera precisa il decorso

clinico nel periodo intercorso tra aprile e novembre 2018, dove già il Dr. med.

__________, FMH Reumatologia, segnalava nel suo rapporto uno stato ansioso

depressivo (visite avvenute il 8 e 21 novembre 2018). In anamnesi remota è

emerso inoltre un pregresso periodo di disturbo del Comportamento alimentare

(bulimia nervosa). In queste settimane la paziente si è recata dai genitori per

poter essere aiutata nella gestione della quotidianità, abbiamo mantenuto dei

contatti telefonici che hanno evidenziato una situazione ancora di instabilità,

abbiamo fissato un nuovo colloquio al suo rientro per il 16 maggio 2019. Avevo

valutato una IL ipotetica (la signora infatti è senza attività lucrativa e non

è iscritta alla disoccupazione) del 50% per motivi psichiatrici.” (Doc. XVI/1)

2.5. Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF

137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.6. Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale, non può confermare l’operato dell’Ufficio AI, non potendo ritenere,

con la necessaria tranquillità, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti

medici specialistici, che lo stato di salute dell’interessata sia migliorato a

partire dal 21 dicembre 2017 in misura tale da sopprimere il diritto alle

prestazioni, come stabilito dall’amministrazione.

Nonostante la valutazione

finale del medico del SMR - a sua volta basata sulle perizie eseguite per conto

dell’assicuratore malattia da parte del dr. __________ e del dr. __________ - con

la quale l’interessata è stata considerata totalmente abile in attività

adeguate a partire dal 21 dicembre 2017, dagli atti emergono elementi medici

oggettivi in grado di mettere in dubbio l’esistenza di un effettivo

miglioramento dopo tale data, che avrebbero dovuto essere chiariti.

Va, infatti, rilevato che

la psichiatra curante, preso atto della valutazione del 6 dicembre 2017 del dr.

__________ su incarico di __________ e confrontata con quanto da lei stessa

constatato al momento della presa a carico a partire dal 20 dicembre 2017, ha

riscontrato una riacutizzazione del quadro ansioso e ha attestato un’inabilità

lavorativa totale fino al mese di aprile 2018 (cfr. doc. D2 e doc. E, corsivo

della redattrice).

La dr.ssa __________,

grazie alla valutazione longitudinale nel corso dei mesi, ha poi potuto

precisare la diagnosi, rilevando la presenza non di una sindrome ansiosa

generalizzata, bensì di un episodio depressivo di grado medio con ansia

(ICD10-F32.1), non essendo tuttavia (ancora) in grado di stabilire se si tratti

di una riacutizzazione dell’episodio precedente) o di una recidiva del disturbo

affettivo iniziato nel 2017 (doc. XVI/1).

Ora, già solo a fronte di

tale attestazione di totale incapacità lavorativa fino ad aprile 2018 posta dalla

psichiatra curante – poi confermata anche dal fatto che l’assicurata si è

iscritta in disoccupazione solo a partire dal 16 aprile 2018 (data a decorrere

dalla quale il dr. __________ ha attestato una piena capacità lavorativa, cfr.

doc. 9 inc. disoccupazione) – il TCA ritiene che l’amministrazione non poteva

concludere – come invece avvenuto – per un miglioramento delle condizioni di

salute nello svolgimento di attività adatte a partire dal 21 dicembre 2017, ma avrebbe

dovuto chiarire la questione medica relativa alla capacità lavorativa residua

dell’interessata, prima di potersi esprimere sul diritto a prestazioni (in

questo caso assegnazione di una rendita intera limitata al 31 marzo 2018 e poi

soppressa tre mesi dopo il miglioramento constatato dal SMR).

La necessità di procedere ad un approfondimento peritale riguardo

alle patologie dell’interessata appare tanto più imprescindibile alla luce

anche del successivo peggioramento delle condizioni di salute, riconosciuto

dall’amministrazione stessa come intervenuto a partire dal 1° ottobre 2018

secondo quanto attestato dal dr. __________.

Ora, al riguardo, se è vero che, come più volte indicato

dall’Ufficio AI, prima di tale data, e meglio dal 16 aprile 2018, l’assicurata

era iscritta in disoccupazione e nel contempo, dall’8 maggio 2018 al mese di

ottobre 2018, ha svolto un’attività lavorativa di 2-3 ore al giorno quale

impiegata d’ufficio nell’ambito delle disposizioni di IPT integrazione per

tutti in materia di misure di reinserimento professionale (guadagno intermedio,

cfr. documenti allegati al doc. X/1), ciò non basta ancora, in assenza di una

valutazione medica sul tema, per escludere che un peggioramento delle

condizioni di salute possa essersi verificato già prima del 1° ottobre 2018.

A tale proposito va, infatti, rilevato che, con scritto del 18

ottobre 2018, la ditta __________ ha posto termine al rapporto di stage/lavoro

con IPT di due ore al giorno iniziato nel maggio 2018, indicando che “ci siamo

resi conto che il suo disagio psicologico e fisico non le permetteva di

eseguire le mansioni da noi richieste anche se leggere e semplici,

creando così dei costi aggiuntivi all’azienda e delle perdite fortunatamente controllate.

Nello stato attuale (peggiorato negli ultimi mesi) le consigliamo

vivamente di non intraprendere nessun tipo di attività fino a guarigione” (doc.

D5, corsivo della redattrice).

La psichiatra curante, dal canto suo, nel referto del 1° febbraio

2019, ha indicato un aumento dello stato ansioso già a partire dal mese di luglio

2018, con un ulteriore peggioramento a settembre 2018 (doc. D2,

corsivo della redattrice).

Inoltre, nella presa di posizione del 10 maggio 2019, la dr.ssa

Uslenghi ha spiegato che “l’orientamento diagnostico iniziale di una sindrome

ansiosa generalizzata è stato modificato con l’osservazione longitudinale nei

mesi successivi, dove gli aspetti depressivi si sono rivelati predominanti

e dove l’ansia è apparsa come secondaria al disturbo affettivo”, ponendo quindi

la diagnosi di “un episodio depressivo di grado medio con ansia (ICD 10 F 32.1)”

e precisando che “è ancora da chiarire a livello diagnostico se l'attuale episodio

sia una riacutizzazione dell'episodio precedente (in questo caso quindi sarebbe

più indicata la diagnosi di una sindrome depressiva ricorrente, F33.1) o se si

tratti di una recidiva del disturbo affettivo iniziato nel 2017. Purtroppo lo

stato psichico della signora, ma soprattutto le difficoltà cognitive non mi

hanno ancora permesso di ricostruire in maniera precisa il decorso clinico

nel periodo intercorso tra aprile e novembre 2018” (doc. XVI/1, corsivo

della redattrice).

Alla luce di tutti questi elementi, il TCA ritiene che una

valutazione peritale fosse doverosa al fine di verificare se le problematiche

di salute dell’assicurata fossero davvero migliorate a partire dal mese di

dicembre 2017, oppure no.

Non avendola fatta, gli atti devono essere rinviati all’Ufficio AI

affinché ponga rimedio a tale mancanza, mettendo in atto gli approfondimenti

medici del caso in ambito psichiatrico e somatico alla luce di quanto attestato

dalla dr.ssa __________, da una parte, e dal dr. __________ e dr. __________,

dall’altro.

Sulla base delle relative risultanze spetterà, poi, all’Ufficio AI

esprimersi nuovamente riguardo al diritto a prestazioni dell’interessata.

2.7. Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità

delle spese è determinata fra fr. 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In

concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a

piena vittoria: cfr. STF 8C_859/2018 del 26

novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr.

500.- vanno messe a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà pure fr. 2'500.-

alla ricorrente a titolo di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio

assicurazione invalidità affinché proceda come indicato al considerando 2.6..

2. Le spese, per complessivi

fr. 500.-, sono a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 2’500.-

(IVA compresa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti