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Decisione

32.2019.200

Attribuzione di rendita temporanea.Dalla valutazione effettuata dal medico fiduciario dell'assicuratore infortuni risulta inabile nella sua attività,ma abile in altre leggere e adeguate.Anche il chirurgo che l'ha operato è di questa opinione. I referti del curante non oggettivano situazione peggiore

16 giugno 2020Italiano38 min

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.200

TB

Lugano

16 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

Redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell'8 novembre 2019 di

RI 1

contro

la decisione del 14 ottobre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Il 15 dicembre 2016 RI 1,

1966, è caduto dal trattore mentre lavorava come agricoltore e da allora è

inabile al lavoro. Nel marzo 2017 è stato sottoposto a un intervento di

artroscopia alla spalla destra e nel dicembre 2017 (doc 2) ha presentato

domanda di prestazioni dall'assicurazione invalidità. Il 22 marzo 2018

l'assicurato ha subito un nuovo intervento chirurgico alla spalla destra.

L'assicuratore infortuni si è assunto il caso e gli ha versato le

indennità giornaliere per perdita di guadagno.

1.2. Raccolta la documentazione

medica presso i medici curanti e l'assicuratore infortuni, preso atto del

rapporto finale del Servizio Medico Regionale del 7 maggio 2019 (doc. 56) e del

consulente in integrazione professionale del 28 maggio 2019 (doc. 59), con

progetto di decisione del 5 giugno 2019 (doc. 62), confermato dalla decisione

del 14 ottobre 2019 (doc. A) anche dopo le osservazioni del 6 agosto 2019 (doc.

63), l'Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito all'assicurato una

rendita intera di invalidità temporanea dal 1° dicembre 2017 al 31 maggio 2019,

ma con versamento dal 1° giugno 2018 stante la tardiva domanda AI.

Ritenuta un'inabilità lavorativa totale nella precedente attività,

ma dal 20 febbraio 2019 una piena capacità lavorativa in attività adeguate vistia

determinati limiti funzionali, si ha una perdita di guadagno nulla e quindi

nessun diritto a una rendita di invalidità.

1.3. L'8 novembre 2019 (doc. I) RI

1 si è rivolto al Tribunale chiedendo di rivedere la sua situazione, poiché il

suo stato di salute non gli permette di svolgere un'attività lucrativa al 100%.

D'altronde, fino al 19 febbraio 2019 egli era stato riconosciuto totalmente

inabile al lavoro anche dall'Ufficio AI, poi qualcosa è inspiegabilmente

cambiata e si è ritrovato ad essere considerato come abile al 100%.

A sostegno della sua posizione il ricorrente ha prodotto il

referto del suo medico curante del 6 novembre 2019 (doc. B), secondo cui egli

non potrebbe svolgere nessuna attività lavorativa.

1.4. Nella risposta del 3 dicembre

2019 (doc. IV) l'amministrazione ha chiesto al TCA di respingere il ricorso. Raccolto

il nuovo parere della dr.ssa med. __________ dell'SMR (doc. IV/1), ha rilevato

come lo stato di salute del ricorrente sia sovrapponibile a quello accertato in

passato. Inoltre, l'Ufficio AI ha spiegato che è dalla valutazione effettuata

dal dr. med. __________, che ha visitato l'assicurato per conto

dell'assicuratore infortuni, che si è stabilito un miglioramento delle sue

condizioni di salute ritenendo accertata una piena capacità lavorativa in

attività adeguate.

L'Ufficio AI ha poi spiegato la differenza fra la valutazione

medica della capacità lavorativa e la valutazione economica, ricordando che

l'inabilità lavorativa del 100% come agricoltore è stata confermata, mentre è

stata riconosciuta una capacità lavorativa del 100% in altre attività adeguate

al suo stato di salute. Su tale base è stata calcolata la sua perdita di

guadagno e, considerato come l'assicurato sia in grado di svolgere delle

attività semplici e ripetitive conseguendo un reddito maggiore rispetto a

quello di operaio agricolo, si ha un grado AI dello 0%.

1.5. Il 9 dicembre 2019 (doc. VI)

il ricorrente ha contestato di essere stato ritenuto abile al 100% in lavori

leggeri visto il suo attuale stato di salute, che non gli permette affatto di svolgere

questi tipi di lavori e che era lo stesso di quello di quando è stato giudicato

inabile al lavoro al 100%. Pertanto, egli non è concorde con la valutazione del

febbraio 2019 che è ora determinante in ambito AI, mentre il referto del suo

medico curante non viene preso in considerazione malgrado conosca bene il suo

stato di salute. Egli contesta che sia stato ritenuto abile al 100% anche in

lavori leggeri, mentre per il dr. med. __________ è inabile al 100% anche nel

suo ultimo certificato del 10 dicembre 2019 (doc. VI/1).

1.6. Sentito nuovamente l'SMR

(doc. VIII/1), il 19 dicembre 2019 (doc. VIII) l'Ufficio assicurazione

invalidità ha ritenuto non esservi nuovi elementi di valutazione, ribadendo di

respingere il ricorso.

1.7. Il ricorrente non ha

formulato ulteriori osservazioni (doc. IX).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se, correttamente, l'Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito

all'assicurato una rendita (intera) di invalidità temporanea solo per il

periodo intercorrente dal 1° dicembre 2017 al 31 maggio 2019, visto che dal 20

febbraio 2019 egli sarebbe nuovamente abile al lavoro al 100% in attività

adeguate e quindi, in virtù dell'art. 88a cpv. 2 OAI, tre mesi dopo il

miglioramento non vi sarebbe più alcun diritto a una rendita AI stante un grado

di invalidità dello 0%.

2.2 Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno

1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,

provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo

aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI,

per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il

reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non

tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC

1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,

op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,

d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità

di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale

dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al

guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado

dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è

possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle

circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la

Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta

a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente

formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non

riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata con

STFA U 156/05 del 14 luglio 2006,

consid. 5).

2.3. Trattandosi dell'attribuzione

di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l'amministrazione

con un'unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e,

contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono

essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni

amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006

IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio

2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L'art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d'invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su

richiesta.

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in

merito all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia

(art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa

impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto

invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un

caso di revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005

pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

2.4. Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125

V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133

consid. 2 pag. 134; 114 V 310

consid. 3c pag. 314; 105 V 156

consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito

al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie,

valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito,

che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono

state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi

concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,

DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986

pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24 agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato

la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport

d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont

la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration

et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par

le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence

d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière

générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel. (…)".

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal

giudice, ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion

entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent

de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de

rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;

SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25

mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert. (…)".

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.5. Il 15 dicembre 2016

l'assicurato ha avuto un incidente mentre stava lavorando come agricoltore:

scendendo dal trattore si è procurato un lieve trauma cranico e un trauma

contusivo alla spalla destra con lesione del tendine sovraspinato e una lesione

incompleta del capolungo del bicipite.

Il 2 marzo 2017 è stato sottoposto ad artroscopia alla spalla

destra con borsectomia, acromioplastica e tenotomia del caput lungo del bicipite,

sutura aperta del sovraspinato con due ancore.

All'artro-RM del 22 dicembre 2017 si è evidenziata un'ampia

rilesione transmurale a carico del sovraspinato e sottoscapolare, che ha

portato il dr. med. __________ ad eseguire un nuovo intervento chirurgico

(artroscopia) il 22 marzo 2018, ma a cui hanno fatto seguito delle complicanze

post operatorie.

Il 20 dicembre 2018 (doc. 41) il chirurgo ortopedico ha riferito

di un controllo avvenuto quel giorno, riscontrando una situazione clinica

invariata rispetto al controllo di ottobre, senza un significativo

miglioramento né della funzionalità né del dolore notturno, non essendo

l'assicurato in grado di effettuare attività manuali e ripetitive soprattutto

sopra la testa.

Lo specialista ha ritenuto quindi che la situazione clinica della

spalla destra era ormai stabilizzata e non suscettibile di ulteriori

miglioramenti con trattamenti fisioterapici riabilitativi, né tanto meno

chirurgici. Era quindi improbabile che l'assicurato riuscisse a riprendere

l'attività lavorativa che svolgeva precedentemente e che era manuale e pesante.

A breve e medio termine, non erano dunque necessari ulteriori trattamenti se

non farmaci antiinfiammatori o antidolorifici al bisogno. Il chirurgo ha

rilevato che nel caso di un peggioramento tra 5-10 anni, sarebbe stata presa in

considerazione la possibilità di impiantare una protesi inversa, che a quel

momento non era indicata.

Nell'apposito rapporto medico che ha compilato l'11 gennaio 2019

(doc. 44) su invito dell'Ufficio AI, il dr. med. __________ ha indicato che al

controllo di dicembre 2018 la situazione era rimasta invariata rispetto ad

ottobre, con dolore persistente e non miglioramento funzionale. Era perciò

improbabile che l'assicurato riprendesse l'attività lavorativa che svolgeva in

precedenza. Era tuttavia possibile, a quel momento, che egli esercitasse una

attività leggera.

L'Ufficio AI ha interpellato anche il dr. med. __________, FMH

medicina generale, medico curante dell'assicurato, il quale il 22 gennaio 2019

(doc. 45) ha dichiarato che a quel momento il paziente non era in grado di

svolgere nessuna attività lucrativa, né la sua di agricoltore, fisicamente

molto pesante, né altre a causa dei dolori alla spalla destra che, così come la

diminuita mobilità articolare, gli impedivano di svolgere una attività

lavorativa.

A suo parere, la prognosi sull'integrazione dell'assicurato era

sfavorevole, visto che dal 1991 svolgeva l'attività di lavoratore agricolo.

A richiesta della dr.ssa med. __________ del Servizio Medico

Regionale di avere un complemento di informazioni sul referto del 20 dicembre

2018, l'8 aprile 2019 (doc. 54) l'Ufficio AI ha contattato il dr. med. __________

chiedendo di precisare la capacità lavorativa dell'assicurato in attività

adeguata molto leggera.

Il 6 maggio 2019 (doc. 5) il chirurgo ortopedico ha così risposto:

" Le

limitazioni funzionali di cui tener conto per quanto riguarda un aiuto al

ricollocamento professionale AI del paziente summenzionato sono attività

manuali molto leggere con un limite di sollevamento in kg di circa 5 kg sino ai

fianchi; non vi è particolare esigenza di alternanza di postura durante

l'attività lavorativa.

Possono essere utili pause supplementari soprattutto nella fase

iniziale di ripresa lavorativa.

Per quanto riguarda lavori di precisione, se non si tratta di

lavori pesanti, il paziente è in grado di gestirli.

Per l'attività adeguata è importante evitare movimenti e gesti

ripetitivi con l'arto operato oltre l'altezza dell'orizzonte.".

L'Ufficio assicurazione invalidità ha infine richiamato il

rapporto del dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica, reso il 20 febbraio

2019 (doc. 59 dell'incarto LAINF) dopo avere visitato l'assicurato il 7

febbraio 2019 su richiesta dell'assicuratore infortuni.

Riassunti gli atti a sua disposizione, riportate le dichiarazioni

dell'assicurato (dolori notturni diminuiti dopo l'intervento del 2018, meglio

gestibili durante il giorno; mobilità della spalla tuttora limitata,

praticamente bloccata al mattino e doveva massaggiarla per potere iniziare a

muoverla), il medico di fiducia ha esposto lo stato locale indicando la

mobilità attiva del rachide lombare e delle spalle, misurando le circonferenze

dei due arti.

Ricordati gli esami radiologici effettuati nel 2017 e nel 2018, il

dr med. __________ ha posto la diagnosi sia di omalgia, deficit funzionale della

spalla destra in presenza di uno stato dopo trauma contusivo/distorsivo il 15

dicembre 2016; borsectomia, acromioplastica, tenotomia del capolungo del

bicipite, sutura aperta del sovraspinato il 2 marzo 2017; ricostruzione del

sovraspinoso, del sottospinoso e del sottoscapolare il 22 marzo 2018, sia di

periartropatia tendinotica spalla sinistra.

Nella sua valutazione lo specialista ha indicato che l'eventuale

ulteriore adozione di misure terapeutiche assumeva di riflesso, stante la

conclusione del 20 dicembre 2018 del dottor __________ di stabilizzazione della

situazione clinica, una valenza rivolta primariamente al mantenimento della

situazione attuale. Egli ha perciò ritenuto ragionevole considerare una

frequenza indicativa di due serie di fisioterapia all'anno.

Come operaio agricolo, l'assicurato risultava essere inabile al

lavoro in misura completa, senza ulteriori ragionevoli prospettive di ripresa,

neppure parziale, di tale attività.

Erano invece medicalmente adatte delle attività leggere, che non richiedevano

l'ingaggio ripetuto o prolungato dell'arto superiore destro, anche senza

carico, all'altezza rispettivamente al di sopra dell'orizzontale, l'esecuzione

frequente o prolungata di movimenti ad ampio raggio anche senza carico

dell'arto superiore destro, l'uso/la manipolazione di oggetti vibranti o

contundenti, l'esposizione accresciuta a un rischio di movimenti bruschi non

controllati.

Il medico fiduciario ha poi risposto ai quesiti che gli ha

sottoposto l'assicuratore infortuni, ribadendo il 100% di (in)abilità

lavorativa.

Considerandi

Sulla scorta della documentazione medica raccolta, la dr.ssa __________

ha reso il 7 maggio 2019 (doc. 56) il suo rapporto finale SMR, in cui ha posto

la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa riprendendo quella stabilita

dal dr. med. __________. Basandosi sul parere di questo specialista, essa si è pronunciata

sulla capacità lavorativa dell'assicurato, riconoscendo una totale inabilità

lavorativa come operaio agricolo indicando una prognosi stazionaria, mentre in attività

adeguate una piena capacità lavorativa a decorrere dalla data della valutazione

esperita dallo specialista per conto dell'assicuratore infortuni (20 febbraio

2019), rilevando come la prognosi fosse favorevole.

Oltre alla limitata caricabilità dell'arto superiore destro (5kg)

e alla necessità di pause supplementari nella fase iniziale di ripresa

dell'attività lavorativa, l'SMR ha condiviso le attività medicalmente adatte e

i limiti individuati dal chirurgo ortopedico, come pure le sue valutazioni sulla

capacità lavorativa.

Sulla scorta di queste considerazioni l'Ufficio assicurazione

invalidità ha emesso il 5 giugno 2019 un progetto di decisione con cui

attribuiva all'assicurato una rendita intera temporanea di invalidità, poiché

la capacità lavorativa del 100% in attività adatte non dava luogo a una perdita

di guadagno e quindi neppure al diritto a una rendita di invalidità.

Con le sue osservazioni del 6 agosto 2019 l'assicurato ha

contestato di essere abile al lavoro in misura totale, ma non ha prodotto alcun

certificato medico a supporto della sua posizione.

La decisione del 14 ottobre 2019 con cui l'Ufficio AI ha

confermato l'attribuzione di una rendita temporanea di invalidità è stata

contestata con ricorso dell'8 novembre 2019, a cui l'assicurato ha allegato il

rapporto del 6 novembre 2019 (doc. B) del suo medico curante.

In quel referto, il dr. med. __________, FMH medicina generale, ha

posto la seguente diagnosi:

- stato dopo ricostruzione dei tendini dei muscoli

sovraspinoso e sottospinoso, reinserzione del labrum anterior per via

artroscopica alla spalla destra 22.03.2018

- stato dopo artroscopia spalla destra con

borsectomia, acromioplastica e tenotomia del caput lungo del bicipite, sutura

aperta del sovraspinato con due ancore 02.03.2017

. ampia rilesione transmurale a carico di sovraspinato

e sottoscapolare (artro-RM 22.12.2017)

- lieve trauma cranico commotivo il 15.12.2016

- ipertensione arteriosa

- tendinosi CDR spalla sinistra

Nell'anamnesi, il medico curante ha ricordato che il dr. med. __________

ha effettuato un intervento di ricostruzione dei tendini dei muscoli

sovraspinoso e sottospinoso l'8 febbraio 2018, che il decorso post operatorio è

stato caratterizzato da una ridotta mobilità articolare della spalla come pure

dalla persistenza dei dolori. Il chirurgo ortopedico riteneva improbabile che

l'assicurato riuscisse a riprendere l'attività lavorativa che svolgeva come

operaio agricolo, di tipo manuale e pesante.

Il dr. med. __________ ha poi riferito della visita che egli ha

effettuato il 5 novembre 2019, indicando che l'interessato presentava una

mobilità articolare diminuita alla spalla destra con abduzione e anteversione a

90°; la rotazione con la mano arrivava al gluteo destro.

Per la spalla sinistra l'abduzione era di 140°, l'anteversione era

di 155°, mentre con la mano arrivava tra le scapole. Era presente uno scroscio

articolare bilaterale.

Secondo il medico curante, l'assicurato era inabile al lavoro al

100% in qualsiasi attività lavorativa. Egli riteneva auspicabile una visita

specialistica peritale da parte dell'Ufficio AI.

La dr.ssa med. __________ del Servizio Medico Regionale si è

espressa nuovamente il 20 novembre 2019 (doc. IV/1) sull'intero caso.

Nelle sue annotazioni essa ha ricordato il parere del dr. med. __________,

FMH in chirurgia ortopedica, il quale aveva ritenuto l'assicurato inabile in

misura completa come operaio agricolo, ma abile in misura completa nello

svolgimento di attività adatte che tenessero conto della limitata caricabilità

dell'arto superiore destro. Il medico dell'SMR ha poi riportato gli esiti

dell'esame alle spalle effettuato dal chirurgo ortopedico e in particolare:

" Spalle da

ambo i lati calme, distalizzazione del ventre laterale del bicipite destro.

Mobilità attiva delle spalle Elevazione a destra 150°, dolente da

110°, a sinistra 150°, posizione estrema dolente. Abduzione a destra 130°, a

sinistra 150°, da ambo i lati posizione estrema dolente.

Rotazione in abduzione esterna/interna a destra 30-0-80°, a

sinistra 30-0-90°, scroscii più marcati a sinistra.

Rotazione esterna a destra 20°, a sinistra 10°. (…)".

La dottoressa ha in seguito esposto il recente rapporto del dr.

med. __________ e in particolare l'esame obiettivo delle spalle:

" In

occasione della visita del 05.1.2019 il paziente presenta una mobilità

articolare diminuita alla spalla destra con abduzione a 90°, anteversione pure

a 90°; per quanto riguarda alla rotazione con la mano arriva al gluteo destro.

Per quanto riguarda la spalla sinistra l'abduzione è di 140°, l'anteversione è

di 155° mentre con la mano arriva tra le scapole. È presente uno scroscio

articolare bilaterale.",

e ha concluso quanto segue:

" Tali

misure e riscontri non si discostano in modo significativo da quelli

oggettivati dal Dr. __________.

OSSERVAZIONI:

Nella documentazione presentata dall'A a corredo del suo ricorso

al TCA, riassumendo, non esiste:

1) alcuna nuova diagnosi;

2) un esame

obiettivo che si discosti significativamente da quanto oggettivato dal Dr. __________;

2) la

prescrizione di una terapia farmacologica, fisica, fisiatrica, riabilitativa

assunta/seguita dall'A;

3) alcun nuovo blocco funzionale;

4) alcuna nuova attestazione di ricovero ospedaliero

5) alcuna

indicazione attuale circa la posa di una protesi inversa alla spalla Ds che

potrebbe entrare in futuro in linea di conto a dipendenza dell'evoluzione

dei disturbi, rispettivamente del quadro clinico. dipendenza dell'evoluzione

dei disturbi.

Pertanto, concludendo, il curante di base Dr. med. __________ si

limita a riportare le note diagnosi (già elencate nella perizia esperita dal

Dr. __________) e certificare un'incapacità lavorativa completa in ogni

attività a tempo indeterminato, come dallo stesso Dr. __________ già apprezzato

in precedenza, senza confrontarsi minimamente con le conclusioni a cui è giunto

il rapporto SMR, le sue motivazioni nonché la perizia stessa del Dr. __________.

Conclusioni

Alla luce della documentazione medica summenzionata, si conferma

integralmente il contenuto del rapporto finale SMR datato 07.05.2019."

Il certificato medico del 10 dicembre 2019 (doc. VI/1) del dr.

med. __________ ripropone le medesime diagnosi già poste e afferma che "Il Signor RI 1 è da considerare inabile al lavoro al

100%. Il paziente lamenta dolori in particolare alla spalla destra, meno alla

spalla sinistra. Per questo motivo si sente limitato nello svolgere un'attività

lavorativa come in precedenza.".

Su questo referto si è espressa il 18 dicembre 2019 (doc. VIII/1)

la dr.ssa med. __________, specialista in medicina del lavoro, osservando come

l'affermazione del medico curante esprima una opinione soggettiva ("l'A si sente limitato") e non

oggettivi, invece, una sua constatazione clinica. Inoltre, il dr. __________ ha

ribadito che l'assicurato era limitato nell'esercizio dell'attività precedente,

ciò che però era già stato assodato anche dall'SMR nel suo rapporto finale, in

cui era stato chiaramente indicato come l'attività di operaio agricolo non era

più esercitabile, mentre l'interessato poteva svolgere delle attività adeguate

definite da limiti funzionali molto stringenti.

In ogni caso, anche in questa occasione l'SMR ha osservato che con

la nuova documentazione presentata non esiste:

" 1) alcuna

nuova diagnosi;

2) un esame

obiettivo che si discosti significativamente da quanto oggettivato dal Dr. __________;

2) la

prescrizione di una terapia farmacologica, fisica, fisiatrica, riabilitativa

assunta/seguita dall'A;

3) alcun nuovo blocco funzionale;

4) alcuna nuova attestazione di ricovero ospedaliero

Pertanto,

concludendo, il curante di base Dr. med. __________ si limita a riportare le

note diagnosi (già elencate nella perizia esperita dal Dr. __________) e

certificare un'incapacità lavorativa completa in ogni attività a tempo

indeterminato come dallo stesso Dr. __________ già apprezzato in precedenza,

senza confrontarsi minimamente con le conclusioni a cui è giunto il rapporto

SMR, le sue motivazioni nonché la perizia stessa del Dr. __________.

Conclusioni

Alla

luce della documentazione medica summenzionata, si conferma integralmente il

contenuto del rapporto finale SMR datato 07.05.2019.".

2.6

La scrivente Corte evidenzia

che le conclusioni tratte dal Servizio Medico Regionale il 7 maggio 2019,

ribadite nelle annotazioni del 20 novembre 2019 e del 18 dicembre 2019 anche

dopo avere attentamente analizzato i nuovi certificati medici del dr. med. __________

prodotti pendente causa, danno un quadro chiaro, completo e non contraddittorio

delle condizioni di salute del ricorrente.

La dr.ssa med. __________ ha infatti ben motivato le ragioni per

le quali i referti del 6 novembre 2019 e del 10 dicembre 2019 non sono in grado

di modificare le conclusioni a cui è giunto il dr. med. __________ il 20

febbraio 2019 nell'ambito della valutazione effettuata a titolo di medico di

fiducia dell'assicuratore infortuni che ha assunto le conseguenze della caduta

dal trattore nel 2016.

La stessa dottoressa del Servizio Medico Regionale si è allineata

alle conclusioni che il chirurgo ortopedico ha tratto dopo un attento esame

clinico, poiché esse rispecchiavano in sostanza il parere del dr. med. __________

che ha operato l'assicurato il 22 marzo 2018.

In effetti, entrambi i chirurghi ortopedici hanno escluso che il

ricorrente potesse tornare a lavorare come operaio agricolo trattandosi di

un'attività troppo pesante. Per contro, sia il medico curante sia il medico

fiduciario dell'assicuratore infortuni hanno ritenuto possibile l'esercizio di

attività lavorative leggere nel rispetto di determinati limiti funzionali e di

carico che non prevedevano movimenti ripetitivi con l'arto superiore destro al

di sopra dell'orizzontale. Il dr. med. __________ ha pure indicato ulteriori

limitazioni rispetto a quelle rilevate dal dr. med. __________ il 6 maggio

2019, nel cui rispetto era possibile per l'assicurato esercitare delle attività

lavorative leggere medicalmente adatte.

Il ricorrente ha chiesto al TCA di tenere conto anche dei referti

allestiti dal suo medico curante, il dr. med. __________, che l'ha in cura da

diverso tempo e che quindi conosce bene le sue condizioni di salute che, a suo

dire, non gli permettono di svolgere una qualsiasi attività lavorativa.

Il Tribunale evidenzia che il dr. med. __________ non è

specialista in materia (ortopedia), essendo specialista FMH in medicina

generale, e quindi le sue dichiarazioni al riguardo non hanno pieno valore

probatorio (sul principio secondo cui la valutazione di medico non specialista

in materia non può per giurisprudenza avere pieno valore probatorio, cfr. STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010, consid. 5.3.2; STF 9C_53/2009 del 29

maggio 2009, consid. 4.2 e i riferimenti; fra le ultime: STCA 32.2018.220 del

21.

ottobre 2019; STCA 32.2017.172 del 28 maggio 2018; STCA 32.2017.124 del 22

febbraio 2018; STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017).

Inoltre, le diagnosi che egli ha posto sono

sovrapponibili a quelle individuate dal dr. med. __________, specialista in

chirurgia ortopedica, e quindi non attestano uno stato clinico peggiore

rispetto a quello ritenuto dall'SMR, che si è basato sull'analisi effettuata di

persona dal medico fiduciario dell'assicuratore infortuni, che è chiara,

completa, dettagliata, non contraddittoria e che valuta le condizioni di salute

del ricorrente in ogni aspetto.

A proposito dell'esame clinico dell'assicurato, la dr.ssa med. __________

ha osservato che dai certificati del medico curante non emerge una situazione

che si differenzia in modo marcato da quanto ha riscontrato di persona il dr.

med. __________ nella sua valutazione. Anche le misure di abduzione e di

anteversione oggettivate tanto dal medico curante quanto dal chirurgo

ortopedico non si distanziano in modo significativo le une dalle altre.

Per di più, il medico generalista non ha indicato una terapia

farmacologica o riabilitativa che l'assicurato stava seguendo né ha segnalato

un nuovo blocco funzionale delle spalle o un ricovero ospedaliero. Egli si è

sostanzialmente limitato a porre la diagnosi e a ritenerlo totalmente inabile

in qualsiasi attività.

Tuttavia, come ha ben osservato l'SMR, nel suo referto del 10

dicembre 2019 il dr. med. __________ non ha oggettivato l'impossibilità medica

del ricorrente di svolgere un'attività lucrativa, ma ha riferito che a

causa dei dolori l'assicurato "si sente

limitato" nell'eseguire un'attività lavorativa "come in precedenza".

A quest'ultimo proposito va ricordato che tutti i medici

intervenuti sono concordi nel ritenere che il ricorrente non sia più in grado

di svolgere l'attività precedente, trattandosi di un lavoro molto pesante.

Ciò nonostante, sia il dr. med. __________ che l'ha operato nel

2018.

sia il dr. med. __________, entrambi chirurghi ortopedici, ritengono che

l'assicurato sia comunque ancora in grado di svolgere dei lavori leggeri, fermo

restando determinati limiti funzionali.

La scrivente Corte non ha perciò valido motivo per distanziarsi da

queste considerazioni specialistiche, che fa quindi proprie.

In presenza di queste chiare e dettagliate spiegazioni, il TCA si

allinea con serenità alle conclusioni tratte dalla dottoressa del Servizio Medico

Regionale, la quale ha esaminato attentamente le condizioni di salute

dell'assicurato dal profilo somatico, vagliandone l'anamnesi, tenendo conto dei

dati soggettivi e dei riscontri oggettivi emersi dagli esami clinici e dalla

documentazione medica specialistica raccolta e si è ben confrontata con i

pareri dei medici curanti agli atti.

Di conseguenza, una nuova valutazione dello stato di salute

dell'assicurato, così come da esso richiesta, non è dunque affatto necessaria.

Infatti, per quanto concerne il periodo in esame, si deve ritenere che la

documentazione a disposizione del TCA è chiara e sufficiente per l'evasione

della presente causa, senza che sia quindi utile l'esperimento di ulteriori

accertamenti, come l'allestimento di una perizia specialistica.

La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da esperti.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V

344.

consid. 3c).

Occorre ancora evidenziare che il principio inquisitorio che regge

la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma

trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare; quest'obbligo

non può perciò tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di

controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura

medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente

lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere

di determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un nuovo esame

medico rispettivamente richiamando dei referti medici - magari addirittura in

possesso dell’interessato medesimo -, quando alla base della lamentela del

ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo

ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime, STCA

32.2019.60

del 3 marzo 2020; STCA 32.2018.78 del 14 aprile 2019; STCA

32.2017.211

del 25 ottobre 2018; STCA 32.2017.174 del 18 luglio 2018; STCA

32.2017.136

del 12 marzo 2018; STCA 32.2017.132 del 26 febbraio 2018;

32.2017.77

del 12 dicembre 2017; STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017; STCA

32.2017.62

del 26 ottobre 2017; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013

confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.178 del 10

giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).

Con il suo ricorso l'assicurato ha in sostanza sostenuto di non

essere in grado di lavorare al 100% come stabilito dall'SMR.

Il Tribunale evidenzia che il ricorrente si è però limitato a

esporre delle limitazioni di carattere soggettivo, non suffragandole da valida documentazione

clinica medica che potesse oggettivare i suoi disturbi e le sue difficoltà

fisiche.

Come visto, né con il ricorso né tanto meno nella procedura

amministrativa in fase di osservazioni al progetto di decisione, egli ha

infatti prodotto dei certificati medici che comprovavano che il suo reale stato

di salute era peggiore di quello accertato dall'Ufficio AI.

Da quanto precede discende che non è dimostrata l'esistenza di una

situazione più severa rispetto a quella ritenuta dal Servizio Medico Regionale,

che ha stabilito l'abilità lavorativa del ricorrente sulla base della

valutazione effettuata dal dr. med. __________ e quindi essere nulla nella

precedente attività di operaio agricoltore dal giorno dell'incidente, ma dal

giorno del suo referto essere del 100% in attività adeguate che tengano conto

dei limiti funzionali e di carico stabiliti dallo specialista.

In risposta dunque alla lamentela del ricorrente secondo cui, ora

come allora, il suo stato di salute non sarebbe cambiato, ma prima gli è stata

concessa una rendita intera e dopo gli è stata soppressa, il Tribunale ricorda

che la rendita intera gli è stata concessa in virtù del fatto che l'assicurato

non è più in grado di lavorare come operaio agricolo. Considero poi però

che il dr. med. __________, e pure il dr. med. __________, hanno ritenuto che

egli ha comunque una capacità residua che gli permette di svolgere dei lavori

leggeri adeguati al suo stato di salute, dal 20 febbraio 2019, giorno in

cui il chirurgo ortopedico ha redatto il suo parere, l'assicurato è stato

ritenuto abile al 100%. Dal calcolo economico che ne è seguito è risultato un

grado di invalidità pari allo 0%, perciò il diritto alla rendita è decaduto.

Alla luce di tutte queste considerazioni, i gradi di incapacità

lavorativa determinati dal Servizio Medico Regionale (dr.ssa med. __________)

vanno dunque posti alla base del presente giudizio, tanto nell'attività

abituale di operaio agricolo (100%) quanto in attività adeguate (0%) con i

limiti funzionali stabiliti.

Non è data un'incapacità lavorativa maggiore.

Non v'è dunque motivo di modificare le conclusioni tratte

dall'SMR, visto che specifici, validi e più dettagliati pareri medici contrari,

utili alla determinazione del grado di capacità lavorativa, non ne sono stati

trasmessi pendente causa dal ricorrente.

2.7

Per quanto concerne l'aspetto

economico, poiché esso non è stato contestato come tale dall'assicurato,

ciò porta il TCA a non verificare oltre il grado di invalidità dello 0% ritenuto

dall'Ufficio AI in applicazione del metodo di raffronto dei redditi (art. 16

LPGA).

2.8

In virtù delle considerazioni

esposte, il ricorso deve pertanto essere respinto e confermata la decisione di attribuzione

del diritto a una rendita intera temporanea di invalidità limitatamente al

periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 maggio 2019.

2.9

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti