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Decisione

32.2019.201

Rifiuto prestazioni viste le risultanze della perizia pluridisciplinare del SAM con complemento e il grado d'invalidità del 7% ottenuto mediante il normale confronto dei redditi. Assistenza giudiziari

6 luglio 2020Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

I Motivazione della capacità e

dell'incapacità lavorative complessive (le incapacità lavorative parziali sono

interamente o parzialmente addizionabili o non lo sono affatto)

La capacità lavorativa in attività svolta è dello 0%

causa patologia reumatologica. Si associa una capacità lavorativa dell'80% dal

punto di vista psichiatrico. Per quanto attiene un'attività adatta la capacità

lavorativa dell'80% è dovuta unicamente a patologia psichiatrica.

I1 Descrivere l'evoluzione

della capacità lavorativa nel tempo nell'attività svolta

Dal punto di vista reumatologico fino a data

dell'attuale perizia specialistica, I'À. Viene giudicato per attività svolta

abile al lavoro nella misura del 66% per ridotto rendimento. Dalla perizia

reumatologica attuale in poi, I'A. per attività svolta di montatore di ponteggi

viene giudicato per gli aspetti reumatologici abile nella misura dello 0%. Per

quel che riguarda la patologia psichiatrica la capacità lavorativa dell'80% in

attività svolta è da ritenersi valida a partire dal marzo 2017 in poi. Dovendo

rivalutare l'andamento dell'incapacità lavorativa dell'A. da dicembre 2015 in

poi, riteniamo che complessivamente fino al marzo 2017 I'A. sia da giudicarsi

abile al lavoro in attività svolta nella misura del 66% per ridotto rendimento

unicamente causa patologia reumatologica; dal marzo 2017, tenuto conto di una

nuova presa a carico psichiatrica, l'A. viene giudicato abile complessivamente

al lavoro nella misura del 60%, integrando una riduzione della capacità

lavorativa del 20% per patologia psicoaffettiva a quella dovuta a patologia

reumatologica. A partire da ultima valutazione peritale reumatologica del

25.3.2019, l'A. viene giudicato complessivamente abile al lavoro nella misura

dello 0% per attività svolta di operaio montatore di ponteggi.

I.2 Descrivere l'evoluzione

della capacità lavorativa nel tempo in un'attività adatta

Per quel che riguarda un'attività adatta l'A. viene

giudicato abile al lavoro al 100% dal dicembre 2015 fino a fine febbraio 2017.

Causa necessità di nuova presa a carico psichiatrica, a partire dal marzo 2017

l'A. viene giudicato complessivamente abile al lavoro nella misura dell’80% per

ridotto rendimento.

L Provvedimenti sanitari e terapie

con ripercussioni sulla capacità lavorativa

Non vi sono proposte terapeutiche con ripercussione

favorevole sulla capacità lavorativa dell'A. Tuttavia per quel che riguarda gli

aspetti reumatologici tenuto conto del quadro fibromialgico/somatoforme, si consiglia

una presa a carico multidisciplinare basata unicamente su metodiche non

invasive. Per gli aspetti psichiatrici è indicato che I'A. continui una presa a

carico integrata di farmacoterapia e psicoterapia per un tempo sufficientemente

prolungato, per consentire di evitare ulteriori peggioramenti. È peraltro

indicato insistere su un miglioramento della compliance farmacologica sia per

gli aspetti psichiatrici che per gli aspetti somatici, riscontrando attualmente

un mal controllo pressorio. Lasciamo inoltre al medico curante migliorare il

controllo dei fattori di rischio cardiovascolari come pure, secondo calcolo di

rischio, rivalutare l'indicazione a un trattamento antilipemizzante. Tenuto

conto di esiti di linfoma gastrico è peraltro appropriato che l'A. si

sottoponga a nuovi controlli endoscopici delle vie digestive superiori.

M Risposte a domande particolari

Disposizione giudiziaria (sentenza del TCA del

21.11.2018).

Verificare l'entità del peggioramento dello stato di

salute dopo la perizia reumatologica Dr. med. __________ di agosto 2016.

Per quanto riguarda gli aspetti internistici e

neurologici non vi sono elementi che indichino un peggioramento dello stato di salute.

Dal lato psichiatrico si giustifica un peggioramento

dello stato di salute a partire dal marzo 2017 causa nuova presa a carico psichiatrica.

Dal lato reumatologico non vi è alcun peggioramento

dello stato di salute, tuttavia vi è una diversa valutazione degli aspetti

valetudinari. Si tiene conto del percorso dell'A., dei tentativi di ripresa

lavorativa e degli infortuni accorsi. Allo stato attuale si sconsiglia per gli

aspetti reumatologici un lavoro pesante e a rischio cadute, come possa essere

l'attività svolta dell'A. di operaio montatore di ponteggi. Si ribadisce di una

piena capacità lavorativa in attività leggera a mediamente pesante, almeno in

parte ergonomica e senza grossi rischi di infortunio.

Informazioni sull'elaborazione della valutazione

consensuale con firma

Come sopra riportato, la valutazione consensuale è

avvenuta mediante teleconferenza.

Lasciamo al servizio medico regionale, rispettivamente

all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico

curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali. (…)" (doc. AI

308/848-857).

Il

medico SMR dr. __________, nel rapporto finale 15 luglio 2019 (doc. AI

309/951-954), si è allineato alle conclusioni a cui sono giunti i periti del

SAM e, considerata quale attività abituale quella di montatore di ponteggi, ha

confermato la seguente incapacità lavorativa:

"

(…)

ATTIVITÀ ABITUALE (riferita come attività al

100%)

34% dal 12.2015

100% dal 25.3.2019 continua

ATTIVITÀ ADEGUATA (riferita come attività al

100%)

0% dal 12.2015

20% dal 3.2017 continua

(…)" (doc. AI 309/953).

La documentazione medica

prodotta dall’assicurato con lo scritto del 19 settembre 2019 (doc. AI

322/990-996 che ha fatto seguito alle osservazioni dell’11 settembre 2019 sub. doc.

AI 317/976-979) è stata sottoposta al __________ (doc. AI 320/987-988) che, nel

complemento dell’11 ottobre 2019 (doc. AI 323/997-1008), ha precisato:

"

(…)

in riferimento al sopraccitato A., volentieri

prendiamo posizione su nuova documentazione medica. Nello specifico trattasi di

rapporti medici dello psichiatra curante Dr. med. __________ datati 12.9 e

30.8.2019, come pure certificati medici del 16 e 17.9.2019 del medico curante

Dr.ssa med. __________.

La documentazione è stata sottoposta all'attenzione

dei medici periti coinvolti in perizia pluridisciplinare __________ esperita il

2.7.2019.

Il Dr. med. __________, specialista in neurologia, a __________,

ha valutato la nuova documentazione a disposizione, risponde come qui di

seguito:

" In riferimento alla pratica di

questo Assicurato, ho preso atto della documentazione più recente pervenuta.

Ricordo di avere esaminato l'A. per una

valutazione neurologica nell'ambito di una perizia pluridisciplinare il 06

marzo 2019 giungendo alle diagnosi senza conseguenze sulla capacità lavorativa

di sindrome lombovertebrale cronica e sindrome cervicale cronica senza deficit

neurologici oggettivi associati; ipoestesia al braccio, al tronco e alla gamba

sinistra non spiegata da patologia neurologica ed anche cefalee tensive. Non vi

erano invece diagnosi neurologiche con conseguenze sulla capacità lavorativa.

Abbiamo ora a disposizione un

certificato medico del 17.09.2019 della Dr.ssa __________, medicina interna e

oncologia di __________, che certifica che l'.A. presenta patologie alla

colonna lombare, cervicale e alla spalla sinistra che determinano un'inabilità

lavorativa del 100% nella sua professione abituale di montatore di ponteggi.

Sottolinea anche il fatto che bisogna considerare una fibromialgia determinante

dolori diffusi con conseguente necessità di terapia farmacologica. Inoltre nella

lettera dell'Avv. __________ si fa riferimento principalmente agli aspetti

psichiatrici.

La documentazione più recente non porta

dunque nuovi elementi per quel che riguarda gli aspetti neurologici. Posso di

conseguenza confermare la mia valutazione del 07 marzo 2019.

Il Dr. med. __________, specialista in reumatologia e

medicina interna, a Lugano, risponde come qui di seguito:

"Faccio riferimento alla lettera del

20. 9.2019. In questa lettera si fa riferimento a un rapporto dello psichiatra

Dr. __________ del 30.8.2019. Lo psichiatra non condivide la valutazione

peritale eseguita in ambito __________ e ritiene una completa incapacità

lavorativa dal lato psichiatrico. Non mi esprimo riguardo alla questione della

capacità lavorativa psichiatrica poiché mi sono occupato esclusivamente del

lato reumatologico.

Nel certificato del medico di famiglia

Dott.ssa __________ del 17.9.2019 si fa riferimento a una fibromialgia diagnosticata

dal reumatologo Dr. __________ nel 2017. In base alla valutazione del medico di

famiglia, tenendo conto di questa diagnosi e delle patologie relative alla

colonna lombare, cervicale e della spalla sinistra vi è un'incapacità

lavorativa del 100%. Nella nostra valutazione peritale abbiamo tenuto conto dei

dolori in tutte le localizzazioni citate che configurano la diagnosi di fibromialgia.

Abbiamo tenuto conto della diagnosi di fibromialgia.

Nelle localizzazioni dolorose vi sono

alcune problematiche strutturali conformi all'età dell'assicurato: una

discopatia L5/S1 mentre a livello della spalla sinistra vi è un'assenza di

rilevanti lesioni.

Nel complesso tutti i problemi citati

dal medico di famiglia sono stati attentamente considerati e valutati per la

valutazione peritale. La divergenza riguardo alla capacità lavorativa non è

relativa a un peggioramento della situazione e nemmeno a nuove problematiche

che non siano già state attentamente vagliate.

La mia valutazione della capacità lavorativa

reumatologica non cambia."

Da ultimo il Dr. med. __________, specialista in

psichiatria e psicoterapia, a __________, risponde come qui di seguito:

" in riferimento alla vostra

richiesta del 20 settembre 2019, le confermo che la nuova documentazione fornita,

non apporta nuove informazioni rilevanti, pertanto non modifica le conclusioni

contenute nella perizia del 02 luglio 2019.

In particolare per ciò che concerne le

osservazioni del Dr. Med. __________, ritengo di aver adeguatamente contemplato

nella mia valutazione i rapporti esistenti tra gli aspetti somatoformi e la sintomatologia

depressiva.

Inoltre ricordo che per formulare la

diagnosi occorrono che siano soddisfatti i criteri diagnostici contenuti

nell'lCD 10; non essendo presenti e soddisfatti i criteri per porre la diagnosi

di F33, non è possibile attribuirla basandosi su aspetti psicodinamici che sono

stati comunque già considerati nella valutazione globale dell'Assicurato."

Anche dal punto di vista internistico, nei nuovi atti

a disposizione non sono descritti elementi che modifichino quanto attestato dal

punto di vista internistico nella perizia pluridisciplinare __________.

Pertanto, confermiamo quanto attestato e discusso

nella perizia pluridisciplinare del 2.7.2019. (…)" (doc. AI 323/997-998)

Il

dr. __________, nell’annotazione del 15 ottobre 2019, si è allineato al suesposto

complemento peritale 11 ottobre 2019 del __________ e ha confermato il rapporto

finale SMR del 15 luglio 2019 basato sulla valutazione peritale del __________

(doc. AI 326/1016).

L’Ufficio AI – ritenute

le risultanze mediche suenunciate e viste le tabelle allestite il 23 luglio

2019 con le riduzioni al reddito ipotetico da invalido (doc. AI 311/961-964,

312/965-968, 313/969-972 e 314/973) –, con decisione del 16 ottobre 2019

ha negato il diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.3).

2.5. Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG,

2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa,

a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM)

dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che

se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono

essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il

profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi

vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In una sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il

TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e

l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del

SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto

senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010).

Tuttavia, nel caso in cui

sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF 8C_336/2015 del 25

agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e 135 V 465).

Considerandi

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10

febbraio 2017 consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27

giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);

Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto

che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

2.6

Il TCA ricorda innanzitutto

che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è

importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in

argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che

non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su

divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il

diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni

mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134

V 231 consid. 5.3 pag. 234).

Non è dunque possibile

trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle

diagnosi poste.

Nel caso concreto, questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente

vagliato, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.3 e 2.5),

non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni formulate dai periti del __________

fondate sulla perizia 2 luglio 2019 con complemento dell’11 ottobre 2019 e

confermate dal medico SMR dr. __________ (cfr. consid. 2.4). Perizia, quella

del __________, che va considerata dettagliata, approfondita e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando

precedente.

Non vi sono in effetti

ragioni per scostarsi dalle convincenti e approfondite considerazioni espresse

dai periti i quali hanno anche considerato tutta la documentazione medica

(specialistica e non) agli atti e l’insorgente non ha prodotto documentazione

specialistica atta a mettere in dubbio le conclusioni a cui è giunto il __________.

Infatti va evidenziato

come i doc C e D, prodotti con il ricorso –

trattasi del “Certificato medico” 17 settembre 2019 della dr.ssa __________,

FMH in medicina interna e oncologia, e del rapporto 30 agosto 2019 del dr. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia –,

erano già stati sottoposti ai periti del __________ che si sono espressi al

riguardo nel complemento dell’11 ottobre 2019 (doc. AI 323/997-999 riprodotto in

esteso al consid. 2.4).

Ritenuto che dal succitato

complemento peritale dell’11 ottobre 2019 – avendo i periti puntualmente

preso posizione sulle valutazioni dei medici curanti e debitamente motivato

perché la perizia del __________ andava confermata – questo Tribunale non

ha alcun motivo per scostarsi, è dunque a ragione che, con la risposta, l’Ufficio

AI ha addotto che “(…) l’assicurato ha manifestato un dissenso puramente

soggettivo nei confronti della valutazione operata dall'amministrazione senza

tuttavia produrre - in sede di ricorso - eventuali elementi oggettivi,

segnatamente di natura medica, a sostegno delle proprie argomentazioni. (…)”

(V pag. 2).

Va qui inoltre sottolineato

come il dr. __________, con il rapporto 30 agosto 2019 – rilevato che “(…) lo status psichico

descritto dal perito [ndr.: si riferisce al dr. __________] non collima

pienamente con quello da me riportato nel mio Rapporto a voi inviato, 20.01.2019,

che qui di seguito riporto in quanto rimasto nel complesso invariato. (…)”

(doc. D) e ritenuto come il rapporto 20 gennaio 2019 del dr. __________ è

menzionato nell’elenco degli atti sub doc. AI 308/823 punto 2.1.2 ed è quindi

stato considerato dai periti –, non

ha fornito alcun valido motivo per scostarsi dalle conclusioni, confermate dal complemento

dell’11 ottobre 2019, a cui sono giunti i periti del __________.

Va qui evidenziato che

nella presa di posizione del 27 settembre 2019 il consulente dr. Passoni ha

precisato che “(…) in particolare per ciò che concerne le osservazioni del

Dr. Med. __________, ritengo di aver adeguatamente contemplato nella mia valutazione

i rapporti esistenti tra gli aspetti somatoformi e la sintomatologia

depressiva. Inoltre ricordo che per formulare la diagnosi occorrono che siano

soddisfatti i criteri diagnostici contenuti nell'lCD 10; non essendo presenti e

soddisfatti i criteri per porre la diagnosi di F33, non è possibile attribuirla

basandosi su aspetti psicodinamici che sono stati comunque già considerati

nella valutazione globale dell'Assicurato. (…)” (doc. AI 323/1006).

Quanto al “Certificato

medico” 17 settembre 2019 (doc. C) – a prescindere dal fatto che la

dr.ssa __________ non si è confrontata con la perizia del __________ e che

nemmeno si é espressa sulla capacità lavorativa in un’attività adeguata –,

questo Tribunale non ravvisa alcun motivo per scostarsi dalle rispettive prese

di posizione del 26 e 27 settembre 2019 (doc. AI 323/1003 e 323/1004),

confermate dai periti del __________ e riprodotte al consid. 2.4, nelle quali i

consulenti intervenuti dr. __________ e dr. __________ si sono pronunciati in

modo esauriente e convincente.

Nemmeno possono di certo modificare

l’esito del presente giudizio i rapporti 19 novembre 2019 del dr. __________

(doc. G), FMH in reumatologia e riabilitazione, e 4 dicembre 2019 del dr. __________

(doc. H), della __________ di __________, entrambi indirizzati alla dr.ssa __________.

Al riguardo – a prescindere dal fatto che sia il dr. __________

che il dr. __________ non si sono confrontati con la valutazione del __________

e nemmeno si sono espressi in merito alla capacità lavorativa –, nell’“Annotazione per/da SMR” del

23.

dicembre 2019, il medico SMR dr. __________ si è così espresso: “(…) Attuale

nuova certificazione medica: - Rapporto dr. __________ del 19.11.2019: diagnosi

di fibromialgia primaria ○ Esame clinico invariato - Rapporto Dr. __________

del 4.12.2019: ○Nessun beneficio del trattamento fisioterapico ○ Si

prospetta ev. intervento a livello della spalla. Valutazione: - Dall’attuale

nuova documentazione medica non risulta una modifica dello stato di salute

rispetto alla valutazione __________. (…)” (IX/1).

Questo Tribunale, rilevato

infine come l’insorgente anche con lo scritto del 22 gennaio 2020 (XI a cui qui

si rinvia) ha manifestato un dissenso puramente soggettivo – oltre a ricordare che nella presa di

posizione del 27 settembre 2019 il consulente dr. __________ ha, tra l’altro,

precisato che “(…) nel certificato del medico di famiglia Dott.ssa __________

del 17.9.2019 si fa riferimento a una fibromialgia diagnosticata dal

reumatologo Dr. __________ nel 2017. In base alla valutazione del medico di

famiglia, tenendo conto di questa diagnosi e delle patologie relative alla

colonna lombare, cervicale e della spalla sinistra vi è un'incapacità

lavorativa del 100%. Nella nostra valutazione peritale abbiamo tenuto conto

dei dolori in tutte le localizzazioni citate che configurano la diagnosi di

fibromialgia. Abbiamo tenuto conto della diagnosi di fibromialgia. (…)”

(doc. AI 323/1004, la sottolineatura è del redattore) –, rileva che il principio inquisitorio che

regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è

incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di

collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della

presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi -

segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è

dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente

all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute dell’assicurato

attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici –

magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo –, quando alla base

della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo

riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime,

STCA 32.2018.151 del 3 luglio 2019, consid. 2.5 con ulteriori rinvii).

Visto tutto quanto sopra

esposto e conformemente alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di

rapporti medici (cfr. consid. 2.5; va qui inoltre evidenziato che il TF,

nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto

che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla

giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario

(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la

prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria

prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi

hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui,

secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di

dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto

di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10

febbraio 2017, consid. 4.2)), questo Tribunale ritiene che la suesposta

(cfr. consid. 2.4) valutazione della capacità lavorativa nel tempo

(nell’attività abituale e in un’attività adeguata), formulata dal medico SMR

dr. __________ nel rapporto finale del 15 luglio 2019 (doc. AI 309/951-954) e

confermata nell’“Annotazione per/da SMR” del 15 ottobre 2019 sulla base

della perizia pluridisciplinare 2 luglio con complemento 11 ottobre 2019 del __________,

va confermata.

2.7

In merito alla valutazione

economica va rilevato quanto segue.

Quanto al calcolo del

grado d’invalidità l’Ufficio AI ha proceduto come segue:

"

(…)

Grado Al dello 0% dal dicembre 2016, scadenza

dell'anno d'attesa:

Calcolo della capacità di guadagno residua (CGR)

Reddito da valido:

Nella sua attività di montatore di ponteggi, per

l'anno 2016, l’assicurato avrebbe potuto percepire un salario annuo di Fr.

54'777.- (fonte: salario di Fr. 54'210.- indicato per l'anno 2014 nel questionario

del datore di lavoro del 27.01.2015, aggiornatore cfr. 23.07.2019).

Reddito da invalido:

In attività adeguate e rispettose dei limiti

funzionali:

In conformità alla vigente giurisprudenza, in considerazione

del fatto che la gamma di attività esigibili è piuttosto vasta, al fine di

determinare il reddito da invalido di un assicurato è possibile far riferimento

ai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi periodicamente

dall’Ufficio federale di statistica.

Come da giurisprudenza imposta dal Tribunale federale

delle assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali

(tabella TA13).

Il reddito da invalido deve pertanto essere

determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA 1).

Considerando una capacità di lavoro del 100%,

praticando la riduzione del 10% (riduzione complessiva dal reddito da invalido

del 10% per attività leggera e altri fattori di riduzione), sulla base delle statistiche

teoriche RSS (attività semplici e ripetitive, mediana; dati riferiti alla

realtà economica nazionale, in base alla giurisprudenza) risulta un reddito

d'invalido di Fr. 60'124.-.

Nel caso specifico dal raffronto tra il reddito annuo

nella professione svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute (Fr. 54'777.-)

con quello ottenibile in un'attività adeguata allo stato di salute (Fr.

60'124), risulta una perdita di guadagno dello 0% = grado Al.

Grado Al del 7% dal marzo 2017, peggioramento dello

stato di salute in attività adeguate:

Calcolo della capacità di guadagno residua (CGR)

Reddito da valido:

Fr. 54'996.- (fonte: salario di Fr. 54'210.- indicato

per l'anno 2014 nel questionario del datore di lavoro del 27.01.2015,

aggiornatore cfr. 23.07.2019).

Reddito da invalido:

In attività adeguate e rispettose dei limiti

funzionali:

Considerando una capacità di lavoro dell'80%, praticando

la riduzione del 5% (riduzione complessiva dal reddito da invalido del 5% per

attività leggera), sulla base delle statistiche teoriche RSS (attività semplici

e ripetitive, mediana; dati riferiti alla realtà economica nazionale, in base

alla giurisprudenza) risulta un reddito d'invalido di Fr. 50'973.-.

Grado d'invalidità

54'996 - 50'973

* 100 = 7%

54'996

Grado Al del 7% dall'anno 2018:

Calcolo della capacità di guadagno residua (CGR)

Reddito da valido:

Fr. 55'261.- (fonte: salario di Fr. 54'210.- indicato

per l'anno 2014 nel questionario del datore di lavoro del 27.01.2015,

aggiornatore cfr. 23.07.2019).

Reddito da invalido:

In attività adeguate e rispettose dei limiti

funzionali:

Considerando una capacità di lavoro dell'80%,

praticando la riduzione del 5% (riduzione complessiva dal reddito da invalido

del 5% per attività leggera), sulla base delle statistiche teoriche RSS

(attività semplici e ripetitive, mediana; dati riferiti alla realtà economica

nazionale, in base alla giurisprudenza) risulta un reddito d'invalido di Fr.

51'219.-.

Grado d'invalidità

55'261 - 51'219

* 100 = 7%

55'261

Essendo il grado Al inferiore al minimo pensionabile

del 40% non vi è diritto a prestazioni di rendita d'invalidità.

Provvedimenti professionali

Considerati tutti gli elementi che l'esame del caso ha

messo in luce, non si ritiene che la residua capacità di guadagno possa essere

apprezzabilmente migliorata mediante provvedimenti reintegrativi di ordine

professionale.

Su esplicita richiesta scritta da parte

dell'assicurato si rimane a disposizione per valutare la possibilità di

attivare il nostro servizio di collocamento. (…)" (doc. AI 324/1010-1011)

L’insorgente non ha

contestato le conclusioni circa l’esclusione di provvedimenti professionali, né

i gradi d’invalidità, né i relativi importi dei redditi da valido e da invalido

ritenuti dall’Ufficio AI. Ciò porta il TCA a non verificare oltre i gradi di

invalidità stabiliti dall’amministrazione (in questo senso cfr. le STCA 32.2019.200

del 16 giugno 2020 consid. 2.7; 32.2018.20 del 28 gennaio 2019 consid. 2.9;

32.2017.81

del 18 dicembre 2017 consid. 2.11.1; 32.2017.40 del 20 settembre

2017.

consid. 2.6; 32.2016.137 del 23 maggio 2017 consid. 2.8; 32.2016.122 del

10.

maggio 2017 consid. 2.8; 32.2016.109 dell’8 maggio 2017 consid. 2.10;

32.2016.108

del 2 maggio 2017 consid. 2.9 e 32.2016.107 del 10 aprile 2017

consid. 2.6).

2.8

Visto tutto quanto precede la

decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

2.9

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o

al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto l’esito della

vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo

considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

2.10

L’assicurato ha formulato

istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.4).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia

sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in

vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso

doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza

giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del

diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar 3a ed., 2015, ad

art. 61, n. 173, pagg. 828-829).

A norma dell’art. 3 cpv. 1

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (Lag), nel

tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende

all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e

spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al

vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 173 segg.) – sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il processo non è

palesemente privo di esito positivo e se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid 5b con

riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).

Nella presente fattispecie

non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono

così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI

1994.

pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame

forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza

appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di

esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, viste le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM nella

perizia del 2 luglio con complemento dell’11 ottobre 2019 (doc. AI 308/806-950

e 323/997-1008) confermate dal medico SMR dr. __________ nel rapporto finale

del 15 luglio 2019 (doc. AI 309/951-954) e nell’annotazione del 15 ottobre 2019

(doc. AI 326/1016), secondo cui, in un’attività adeguata rispettosa dei limiti

funzionali posti, la capacità lavorativa è totale dal mese di dicembre 2015 e

dell’80% da marzo 2017, all’assicurato, oltretutto patrocinato, non poteva

sfuggire che avrebbe dovuto debitamente documentare un eventuale peggioramento

della sua situazione valetudinaria dopo le ulteriori valutazioni espresse

dall’amministrazione.

Nemmeno in corso di

procedura ricorsuale l’insorgente ha prodotto documentazione medica idonea a

validamente contestare le succitate valutazioni del medico SMR dr. __________

fondate sulla perizia 2 luglio con complemento dell’11 ottobre 2019 del SAM e/o

a rendere verosimile una rilevante modifica del suo stato di

salute subentrata prima della decisione impugnata del 16 ottobre 2019.

Ne segue che la domanda di

assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese di fr. 500.-- sono

poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti