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Rifiuto prestazioni viste le risultanze della perizia pluridisciplinare del SAM con complemento e il grado d'invalidità del 7% ottenuto mediante il normale confronto dei redditi. Assistenza giudiziaria
6 luglio 2020Italiano52 min
aspetti reumatologici tenuto conto del quadro fibromialgico/somatoforme, si consiglia
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2019.201
FS
Lugano
6 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 novembre 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 ottobre 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1979, ha
presentato nell’ottobre 2010 una domanda di prestazioni AI per adulti per le
conseguenze di un incidente della circolazione avvenuto il 3 ottobre 2009 (doc.
AI 1/1-8).
Eseguiti i necessari
accertamenti medici, con decisione del 17 settembre 2012, confermata da questo
Tribunale con la STCA 32.2012.258 del 25 luglio 2013 cresciuta incontestata in
giudicato (doc. AI 132/389-408) –
sulla base della perizia pluridisciplinare del 4 gennaio con complemento del 13
agosto 2012 del SAM (doc. AI 58/183-227 e 91/274-283), confermati dai medici
SMR dr. __________ e dr. __________ nel rapporto finale del 30 gennaio 2012 e
nell’annotazione del 16 agosto 2012 (doc. AI 63/237-240 e 92/284) –, l’Ufficio AI ha negato il diritto a
prestazioni non avendo l’assicurato (inabile totalmente al lavoro dall’ottobre
2009 e dal 3 novembre 2009 abile al lavoro nella misura del 100% nella sua
attività abituale come in un’attività adeguata) adempiuto al termine di carenza
ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (doc. AI 97/294-296).
1.2. Nel mese di novembre 2014 l’assicurato,
dal 24 marzo 2014 attivo quale collaboratore nella posa di ponteggi presso la __________
di __________ (doc. AI 157/460-467), ha inoltrato una nuova domanda di
prestazioni AI (doc. AI 142/424-432).
Raccolta la necessaria
documentazione medica, dopo aver proceduto ad una perizia reumatologica del 30
agosto 2016 a cura del dr. __________ (doc. AI 200/549-561), nonché ad un
accertamento professionale presso il __________ di __________ (doc. AI 235/622-631),
con decisione del 20 agosto 2018, preavvisata il 7 giugno 2018 (doc. AI
267/692-696), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non
presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI
271/701-706).
A seguito del ricorso 20
settembre 2018 inoltrato dall’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1 (doc. AI
275/714-719), contro la decisione del 20 agosto 2018, con la risposta di causa
l’amministrazione (vista l’annotazione 27 settembre 2018 del medico SMR dr. __________
sub doc. AI 276/749-750) ha chiesto di ritornare gli atti per procedere ad un nuovo
accertamento peritale pluridisciplinare (doc. AI 278/752-753).
Con sentenza del 21
novembre 2018 questo TCA, omologata la transazione intervenuta tra le parti, ha
stralciato la causa dai ruoli e, annullata la decisione impugnata, ha rinviato
gli atti all’Ufficio AI affinché, previa esecuzione del complemento
istruttorio, proceda all’emissione di una nuova decisione (doc. AI 287/765-769).
1.3. Di conseguenza, l’Ufficio AI
ha incaricato il __________ di eseguire una perizia pluridisciplinare di
decorso (doc. AI 285/761-763 e 297/786-787).
Con decisione del 16
ottobre 2019, oggetto della presente vertenza e debitamente preavvisata (doc.
AI 310/955-960) – sulla base della
perizia pluridisciplinare del __________ del 2 luglio (doc. AI 308/806-950) con
complemento dell’11 ottobre 2019 (doc. AI 323/997-1008) e viste le tabelle
allestite il 23 luglio 2019 con le riduzioni al reddito ipotetico da invalido
(doc. AI 311/961-964, 312/965-968, 313/969-972 e 314/973) –, l’Ufficio AI ha negato il diritto a
prestazioni non raggiungendo il grado d’invalidità la soglia minima
pensionabile del 40% e non ravvisando la possibilità di un’apprezzabile
miglioramento della residua capacità di guadagno tramite provvedimenti
reintegrativi di ordine professionale (doc. AI 324/1009-1014; che annulla e
sostituisce la decisione del 19 settembre 2019 sub doc. AI 318/980-985).
1.4. Con il presente ricorso –
contestata la valutazione medica con argomentazioni di cui si dirà, se
necessario, in seguito – l’assicurato, sempre tramite l’avv. RA 1, ha
chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del
diritto ad una rendita intera senza specificare da quando. Contestualmente ha
pure chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio.
1.5. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI – rilevato, tra
l’altro, che “(…) l'assicurato ha manifestato un dissenso puramente
soggettivo nei confronti della valutazione operata dall'amministrazione senza
tuttavia produrre - in sede di ricorso - eventuali elementi oggettivi,
segnatamente di natura medica, a sostegno delle proprie argomentazioni. La
documentazione medica presentata con il ricorso, ad eccezione del doc. E inerente
la visita programmata per il 14.11.2019 presso il Dr. __________ - in merito
alla quale il ricorrente non produce però alcun referto - è già stata trasmessa
all'UAl in sede di audizione (v. doc. 322 incarto AI) ed è stata
attentamente vagliata sia dal __________ (doc. 323 incarto AI) che dal
SMR (doc. 326 incarto AI). Pertanto, in assenza di prove atte ad
inficiare la valutazione del __________ e del SMR, la stessa deve essere considerata
valida base di giudizio. (…)” (VI, pag. 2) –
ha postulato la reiezione del ricorso (VI).
1.6. Con scritto del 16 dicembre
2019 l’avv. RA 1 – oltre al “Certificato per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria” del 9 dicembre 2019 corredato della relativa
documentazione (doc. I) – ha trasmesso al TCA i rapporti del 19 novembre
2019 del dr. __________ (doc. G) e del 4 dicembre 2019 del dr. __________ (doc.
H).
1.7. L’ufficio AI, con “Osservazioni”
dell’8 gennaio 2020 – vista l’annotazione 23 dicembre 2019 nella quale il
medico SMR dr. __________, avuto riguardo ai succitati rapporti medici del dr. __________
e del dr. __________, ha concluso che “(…) dall’attuale nuova documentazione
medica non risulta una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione
__________. (…)” (IX/1) –, si è confermato nella domanda di
reiezione del ricorso (IX; trasmesso all’insorgente, con l’allegato IX/1, per
conoscenza, X).
1.8. Con scritto del 22 gennaio
2020 l’insorgente si è confermato nelle proprie allegazioni (XI, trasmesso
all’Ufficio AI per conoscenza, XII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere
se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni (cfr.
consid. 1.3).
L’insorgente postula il
riconoscimento del diritto ad una rendita intera senza specificare da quando (cfr.
consid. 1.4).
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di
cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,
non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28
cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
pag. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno
2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in
cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all’art. 29 cpv. 1 LPGA.
2.3. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale, TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984
pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…) Tra i danni alla salute
psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai
sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non
sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non
costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni
della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di
buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere
apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in
quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute
mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,
tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere
quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"
(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
Secondo
la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del
18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.
182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio
2007).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi
stata progressivamente estesa ad altre affezioni, come risulta dalla DTF 137 V
64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
"
(…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”.
Nella
DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle
affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità
di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono
stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso
particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione
secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno
sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Nelle
DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF è giunto alla conclusione che la nuova
procedura probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi
persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere
applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi
(DTF 143 V 409), ma anche per tutte
le malattie psichiche (DTF 143 V 418).
Secondo la giurisprudenza
precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi
fino a medio-gravi (cfr., fra le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno
2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9 marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV
Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid.
3.3), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo
se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la
concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal
Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora
invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se
la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di
valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa e al guadagno
invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di
depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora
essere considerata complessivamente nell’apprezzamento delle prove, tuttavia
considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.
comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
2.4. Nella fattispecie in esame
l’Ufficio AI, come accennato (cfr. consid. 1.3), ha ordinato una perizia
pluridisciplinare a cura del __________.
Dalla perizia
pluridisciplinare del __________ del 2 luglio 2019 (doc. AI 308/806-950),
risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche
esterne, di natura neurologica (dr. __________), psichiatrica (dr. __________)
e reumatologica (dr. __________).
Posta la “Situazione
iniziale e aspetti formali” (doc. AI 308/806-809), elencati gli atti (doc.
AI 308/810-824), descritti l’anamnesi (famigliare, personale – sociale –
professionale, patologica e sistemica), i disturbi soggettivi con le
affezioni attuali e la descrizione della giornata (doc. AI 308/825-838))
e le constatazioni obiettive (doc. AI 308/838-840), i periti non hanno posto
diagnosi internistiche con influenza sulla capacità lavorativa e hanno esposto
la “Valutazione medica e medico-assicurativa”, l’“Elenco dei quesiti
peritali e relative risposte” e gli “Allegati” (doc. AI
308/842-847).
Nel capitolo “Struttura
della valutazione consensuale per perizie pluridisciplinari” i periti del __________
si sono così espressi:
"
(…)
Valutazione globale interdisciplinare
(valutazione consensuale)
L'A. è stato visitato dalla [ndr.: dr.ssa]
__________, specialista in medicina interna, membro FMH, in data 26.2.2019 con
visita dalle ore 8:45 alle ore 11:00.
Inoltre l'A. è stato
visitato dai seguenti specialisti:
- consulto neurologico
del Dr. med. __________, specialista in neurologia, membro FMH, del 6.3.2019
(vedi allegato);
- consulto psichiatrico
del Dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, membro FMH,
del 18.3 e dell’1.4.2019 (vedi allegato);
- consulto reumatologico
del Dr. med. __________, specialista in reumatologia, membro FMH, 22.3.2019
(vedi allegato).
Le conclusioni peritali si fondano su
un'esauriente discussione tra i medici periti del __________ e tra il Dr. med. __________
e il Dr. med. __________ in data 2.7.2019 alle ore 10:45, tramite
teleconferenza
A Valutazione medica integrativa
contenente:
- breve
riepilogo del decorso della malattia (nessuna anamnesi, nessuna citazione
ripresa dai rapporti delle singole perizie);
- derivazione/motivazione delle
attuali diagnosi.
L'A. è un uomo 39enne di nazionalità __________,
sposato con una donna connazionale e padre di tre figli. È il terzogenito di
una fratria di cinque, non vengono riferite eredopatie nel gentilizio. Ha
frequentato le scuole dell'obbligo in __________, nel 1994 si trasferisce in
Svizzera raggiungendo il padre che da molti anni risiedeva in Ticino. Ha
iniziato a lavorare due anni dopo come aiuto cucina presso il __________,
mantenendo un contratto a ore per più di dieci anni. Dopo un periodo di
disoccupazione nel 2006 trova impiego come operaio presso la __________ di __________,
lavora poi come autista presso una fabbrica di palette sempre a Bodio e in seguito
come trasportatore di bibite presso una ditta di __________. A seguito di infortunio
del 2009 insorge un'incapacità lavorativa completa, si procede a perizia pluridisciplinare
nel gennaio 2012, e nell'agosto dello stesso anno l'Ufficio Al del Canton Ticino
decideva per nessun diritto a rendita d'invalidità (capacità lavorativa del 75%
per attività pesanti, capacità lavorativa completa in qualità di operaio e
distributore di bibite e aiuto cucina). A partire dal marzo 2014 l'A. riprende
un'attività lavorativa in qualità di montatore __________ presso una ditta di __________:
a distanza di una settimana è vittima di nuovo infortunio, con riconoscimento
da parte della __________ di prestazioni fino al febbraio 2015. Successivamente
vi è una ripresa dell'attività lavorativa di operaio montatore di ponteggi, con
nuovo infortunio nel dicembre 2015. L'Ufficio Al del Canton Ticino ritiene indicato
procedere a perizia reumatologica a seguito di nuova richiesta per rendita Al inoltrata
nel novembre 2014: ne consegue un percorso di accertamento professionale presso
il __________ di __________, come pure una nuova valutazione peritale
reumatologica, sulla base di cui l'Ufficio Al del Canton Ticino in data
20.8.2018 decideva per nessun diritto a rendita d'invalidità (grado Al 0%). A
seguito di ricorso inoltrato al Tribunale Cantonale, il medico SMR dell'Ufficio
Al del Canton Ticino ritiene indicata una nuova rivalutazione pluridisciplinare
__________, la decisione del 20.8.2018 viene pertanto annullata, chiedendo di
rivalutare lo stato di salute dopo perizia reumatologica avvenuta nel 2016 in
poi. A tutt'oggi si dichiara una persistente incapacità lavorativa sia per
problematiche somatiche che psichiatriche, si riferisce di un'ulteriore
infortunio avvenuto nel maggio 2018 con presa a carico da parte della __________
(atti peritali __________ da noi richiesti ma non a nostra disposizione).
Per quanto riguarda l'anamnesi patologica,
attualmente l'A. descrive una polisintomatologia caratterizzata da insonnia,
senso di rigidità all'intero apparato osteomuscolare, cefalee e sintomatologia
vertiginosa, vari sintomi dolorosi riferiti in particolare alla colonna
cervico-lombare come pure a livello della spalla sin. Tale corteo sintomatologico
sarebbe insorto a seguito di primo infortunio avvenuto nel 2009 con peggioramento
progressivo negli anni dovuto in parte anche a nuovi infortuni avvenuti nel
2014, nel 2015 e nel 2018. L'A. dal punto di vista somatico è conosciuto per
una sindrome lombovertebrale con componente spondilogena maggiormente a sin. su
nota discopatia L5-S1, per una cefalea di natura tensiva, per una periartropatia
omeroscapolare tendinopatica alla spalla sin. con sintomatologia da attrito e
artrosi acromio-claveare, è in trattamento per un'ipertensione arteriosa. È
inoltre conosciuta un'ernia iatale in contesto da sintomatologia da reflusso in
esiti di linfoma MALT gastrico nel 1999, come pure è conosciuto un colon irritabile.
Le problematiche a livello della colonna vertebrale nel corso degli anni
sarebbero state trattate con plurimi infiltrazioni comprensive di interventi di
denervazione percutanea, il tutto senza beneficio clinico soggettivo. Si
dichiara negli ultimi anni un deficit erettile di natura polifattoriale con
insorgenza di incontinenza urinaria. L'A. per quanto riguarda gli aspetti psicoaffettivi
a partire dal 2012 ha iniziato una presa a carico, attualmente negli ultimi due
anni viene seguito dal Dr. med. __________ per un disturbo depressivo
somatoforme.
Durante il soggiorno dell'A. presso il __________,
abbiamo potuto evidenziare le seguenti patologie decisive per la valutazione
del caso:
Patologia neurologica
Il Dr. med. __________, specialista in neurologia a __________,
visita I'A. in data 6.3.2019: lo specialista descrive gli atti medici a
disposizione, l'anamnesi e l'esame clinico. Prende atto di nuova MRI
lombosacrale richiesta in ambito peritale __________ ed eseguita in data 28.2.2019.
Non si riscontrano diagnosi neurologiche influenti la capacità lavorativa,
senza influenza sulla stessa si descrivono una sindrome lombovertebrale e
cervicale croniche senza deficit neurologici oggettivi associati, un quadro di
ipoestesia soggettiva al braccio, al tronco e alla gamba sin. non spiegata da patologia
neurologica organica e un quadro di cefalee tensive. Si ribadisce di non rilevare
dal lato neurologico deficit riferibili a una patologia organica oggettiva,
pertanto l'A. viene giudicato abile al lavoro in attività svolta e in attività
adatta al 100%. Non vi sono proposte terapeutiche. Per quel che riguarda le
domande specifiche in merito a sentenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
del novembre 2018, si ribadisce che dal punto di vista neurologico non si sia
verificato un peggioramento dello stato di salute dal 2016 ad oggi.
Patologia psichiatrica
L'A. viene visitato dal Dr. med. __________,
specialista in psichiatria e psicoterapia a __________, con colloqui tenutisi
in data 18.3 e 1.4.2019 rispettivamente della durata di 45 min. l'uno. Lo
specialista riprende gli atti medici a disposizione, descrive l'anamnesi e lo status
psichico secondo criteri AMDP System. Si avvale dei tassi farmacologici eseguiti
in ambito peritale __________. Con influsso sulla capacità lavorativa pone
diagnosi di sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F41.2) e sindrome
somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4). Per quanto attiene agli
aspetti valetudinari lo specialista giudica I'A. abile al lavoro nella misura
dell'80%, per riduzione del rendimento lavorativo, a partire dal mese di marzo
2017, momento in cui si è resa necessaria una nuova presa a carico
psichiatrica. Dal lato terapeutico indicato proseguire la cura psichiatrica
integrata di farmacoterapia e psicoterapia per un tempo sufficientemente
prolungato, insistendo su un miglioramento della compliance farmacologica. Per
quanto attiene alle domande specifiche, dall'agosto 2016 ad oggi, si descrive
un peggioramento dello stato di salute per gli aspetti psichiatrici a partire
dal marzo 2017, antecedentemente dall'agosto 2016 in poi si ritiene che dal
lato psichiatrico vi sia stata una capacità lavorativa piena.
Patologia reumatologica
L'A. viene visitato in data 22.3.2019 da parte del Dr.
med. __________, specialista in reumatologia a __________. Lo specialista
rivaluta atti medici a disposizione, descrive l'anamnesi e l'esame clinico,
esegue esame sonografico-funzionale delle spalle. Con influsso sulla capacità
lavorativa si riscontrano una fibromialgia/sindrome somatoforme da dolore
persistente associata a una sindrome cervicospondilogena e lombospondilogena
croniche in assenza di elementi per neurocompressione su nota discopatia L5-S1
come pure un quadro di periartropatia omero-scapolare tendinopatia cronica a
sin. in assenza di rilevanti lesioni strutturali. Per quanto riguarda gli
aspetti valetudinari, l'A. viene giudicato abile al lavoro nella misura dello
0% per quel che riguarda l'attività svolta di montatore di ponteggi e altre
attività pesanti. Tale valutazione viene ritenuta valida da ultima valutazione
peritale del 2016 in ambito reumatologico. In attività adatta (qualsiasi
attività lavorativa leggera a mediamente pesante che eviti movimenti
eccessivamente ripetitivi con l'arto superiore sin. sopra l'altezza delle
spalle) l'A. viene giudicato, abile al lavoro nella misura del 100%, questo a
decorrere, con situazione invariata, da valutazione peritale del 2012. Dal
punto di vista terapeutico non vi sono proposte specifiche, tuttavia si sottolinea
tenuto conto del quadro fibromialgico/somatoforme di rivalutare una presa a
carico multidisciplinare basata unicamente su metodiche non invasive, evitando
il più possibile trattamenti chirurgici. Dal lato reumatologico si sottolinea
un'importante amplificazione di sintomi. Per quanto riguarda le domande
specifiche, dal lato reumatologico non vi è stato alcun peggioramento dello stato
di salute dell'A. dopo perizia del 2012 e dopo perizia reumatologica
dell'agosto 2016.
Patologia internistica
L'A. viene visitato in data 26.2.2019 da parte della
Dr.ssa med. __________. Dal lato internistico non si giustificano problematiche
influenti la capacità lavorativa, pertanto l'A. viene giudicato abile al lavoro
nella misura del 100% per attività svolta di operaio di ponteggi e in attività
adatta.
B Diagnosi rilevanti con e senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa
B.1 Diagnosi rilevanti con
ripercussioni sulla capacità lavorativa.
Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F41.2).
Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10
F45.4).
Fibromialgia/sindrome somatoforme da dolore
persistente.
Sindrome cervicospondilogena cronica:
- nessun elemento per una neurocompressione.
Sindrome lombospondilogena cronica:
- nota discopatia L5/S1.
Periartropatia omeroscapolare tendinopatica cronica a
sin.:
- assenza di rilevanti lesioni strutturali.
B.2 Diagnosi rilevanti senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa
Ipoestesia al braccio, al tronco e alla gamba a sin.
non spiegata da patologia neurologica organica.
Cefalee tensive.
Ipertensione arteriosa trattata nota da cinque anni
con attualmente mal controllo dei valori pressori.
Iperlipidemia non trattata con LDL 2,9 mmol/l e trigliceridi
2,1 mmol/l nel contesto di sindrome metabolica.
Nota ernia assiale con sintomatologia da reflusso:
- stato da linfoma gastrico MALT nel 1999;
- diarrea cronica su nota intolleranza al
lattosio e possibile IBS.
Disfunzione erettile polifattoriale.
Sindrome metabolica:
- obesitas (BMI 34,72 kg/m2);
- ITA trattata;
- Ipercolesterolemia non trattata;
- statosi epatica con attuale lieve rialzo
dei valori di GPT.
Lieve anemia normocromica normocitica a carattere
cronico:
- ferritina e substrati vitaminici nella
norma.
Pollinosi allergica.
C. Ripercussioni funzionali dei reperti / delle
diagnosi
L'A. presenta limitazioni funzionali dovute a
patologia reumatologica e psichiatrica. Per quanto attiene gli aspetti
reumatologici riprendiamo qui di seguito in extenso le risorse fisiche:
[…] (cfr. lo specchietto sub doc. AI 308/853-854)
Dal punto di vista psicoaffettivo il corteo
sintomatologico, ascrivibile alle diagnosi di sindrome somatoforme e sindrome
mista ansioso-depressiva, interferisce sulla performance lavorativa dell'A.,
sulla sua capacità di sopportare lo stress e sui tempi di recupero, sulla
costanza degli obiettivi da perseguire e sulla capacità di tradurre in atto i
propri propositi con riduzione della caricabilità psichica e della resistenza.
Per quel che riguarda gli aspetti internistici e
neurologici l'A. non presenta limitazioni funzionali.
D Discussione di aspetti della
personalità eventualmente rilevanti
Non si sono riscontrati aspetti rilevanti della
personalità.
E Discussione di fattori di stress e risorse
L'A. presenta buone risorse, tuttavia si osserva in
lui una scarsa motivazione per quanto attiene a un possibile reinserimento nel
mondo del lavoro.
F Verifica della coerenza
Dal punto di vista somatico si sono potuti osservare
fenomeni di incoerenza come pure aspetti di aggravazione dei sintomi. Tenuto
conto anche dei tassi ematici dei farmaci eseguiti in ambito peritale, è possibile
desumere una mal compliance farmacologica. Non si sono riscontrati fenomeni di
simulazione di sintomi.
G Capacità lavorativa nell'attività svolta finora
In attività da ultimo svolta di operaio montatore di
ponteggi, l'A. viene giudicato abile al lavoro nella misura dello 0% a partire
dalla valutazione peritale reumatologica in poi. La capacità lavorativa dello
0% è dovuta a patologia reumatologica. Per quanto attiene gli aspetti
psichiatrici, l'A. viene giudicato abile al lavoro in attività svolta nella
misura dell'80% per riduzione del rendimento a partire dal marzo 2017 in poi.
H Capacità lavorativa in un'attività adeguata
In attività adatta, che tenga conto dei limiti
funzionali espressi in ambito reumatologico, I'A. viene giudicato abile al lavoro
nella misura dell'80%, per ridotto rendimento, a partire dal marzo 2017in poi.
Fatti
I Motivazione della capacità e
dell'incapacità lavorative complessive (le incapacità lavorative parziali sono
interamente o parzialmente addizionabili o non lo sono affatto)
La capacità lavorativa in attività svolta è dello 0%
causa patologia reumatologica. Si associa una capacità lavorativa dell'80% dal
punto di vista psichiatrico. Per quanto attiene un'attività adatta la capacità
lavorativa dell'80% è dovuta unicamente a patologia psichiatrica.
I1 Descrivere l'evoluzione
della capacità lavorativa nel tempo nell'attività svolta
Dal punto di vista reumatologico fino a data
dell'attuale perizia specialistica, I'À. Viene giudicato per attività svolta
abile al lavoro nella misura del 66% per ridotto rendimento. Dalla perizia
reumatologica attuale in poi, I'A. per attività svolta di montatore di ponteggi
viene giudicato per gli aspetti reumatologici abile nella misura dello 0%. Per
quel che riguarda la patologia psichiatrica la capacità lavorativa dell'80% in
attività svolta è da ritenersi valida a partire dal marzo 2017 in poi. Dovendo
rivalutare l'andamento dell'incapacità lavorativa dell'A. da dicembre 2015 in
poi, riteniamo che complessivamente fino al marzo 2017 I'A. sia da giudicarsi
abile al lavoro in attività svolta nella misura del 66% per ridotto rendimento
unicamente causa patologia reumatologica; dal marzo 2017, tenuto conto di una
nuova presa a carico psichiatrica, l'A. viene giudicato abile complessivamente
al lavoro nella misura del 60%, integrando una riduzione della capacità
lavorativa del 20% per patologia psicoaffettiva a quella dovuta a patologia
reumatologica. A partire da ultima valutazione peritale reumatologica del
25.3.2019, l'A. viene giudicato complessivamente abile al lavoro nella misura
dello 0% per attività svolta di operaio montatore di ponteggi.
I.2 Descrivere l'evoluzione
della capacità lavorativa nel tempo in un'attività adatta
Per quel che riguarda un'attività adatta l'A. viene
giudicato abile al lavoro al 100% dal dicembre 2015 fino a fine febbraio 2017.
Causa necessità di nuova presa a carico psichiatrica, a partire dal marzo 2017
l'A. viene giudicato complessivamente abile al lavoro nella misura dell’80% per
ridotto rendimento.
L Provvedimenti sanitari e terapie
con ripercussioni sulla capacità lavorativa
Non vi sono proposte terapeutiche con ripercussione
favorevole sulla capacità lavorativa dell'A. Tuttavia per quel che riguarda gli
aspetti reumatologici tenuto conto del quadro fibromialgico/somatoforme, si consiglia
una presa a carico multidisciplinare basata unicamente su metodiche non
invasive. Per gli aspetti psichiatrici è indicato che I'A. continui una presa a
carico integrata di farmacoterapia e psicoterapia per un tempo sufficientemente
prolungato, per consentire di evitare ulteriori peggioramenti. È peraltro
indicato insistere su un miglioramento della compliance farmacologica sia per
gli aspetti psichiatrici che per gli aspetti somatici, riscontrando attualmente
un mal controllo pressorio. Lasciamo inoltre al medico curante migliorare il
controllo dei fattori di rischio cardiovascolari come pure, secondo calcolo di
rischio, rivalutare l'indicazione a un trattamento antilipemizzante. Tenuto
conto di esiti di linfoma gastrico è peraltro appropriato che l'A. si
sottoponga a nuovi controlli endoscopici delle vie digestive superiori.
M Risposte a domande particolari
Disposizione giudiziaria (sentenza del TCA del
21.11.2018).
Verificare l'entità del peggioramento dello stato di
salute dopo la perizia reumatologica Dr. med. __________ di agosto 2016.
Per quanto riguarda gli aspetti internistici e
neurologici non vi sono elementi che indichino un peggioramento dello stato di salute.
Dal lato psichiatrico si giustifica un peggioramento
dello stato di salute a partire dal marzo 2017 causa nuova presa a carico psichiatrica.
Dal lato reumatologico non vi è alcun peggioramento
dello stato di salute, tuttavia vi è una diversa valutazione degli aspetti
valetudinari. Si tiene conto del percorso dell'A., dei tentativi di ripresa
lavorativa e degli infortuni accorsi. Allo stato attuale si sconsiglia per gli
aspetti reumatologici un lavoro pesante e a rischio cadute, come possa essere
l'attività svolta dell'A. di operaio montatore di ponteggi. Si ribadisce di una
piena capacità lavorativa in attività leggera a mediamente pesante, almeno in
parte ergonomica e senza grossi rischi di infortunio.
Informazioni sull'elaborazione della valutazione
consensuale con firma
Come sopra riportato, la valutazione consensuale è
avvenuta mediante teleconferenza.
Lasciamo al servizio medico regionale, rispettivamente
all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico
curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali. (…)" (doc. AI
308/848-857).
Il
medico SMR dr. __________, nel rapporto finale 15 luglio 2019 (doc. AI
309/951-954), si è allineato alle conclusioni a cui sono giunti i periti del
SAM e, considerata quale attività abituale quella di montatore di ponteggi, ha
confermato la seguente incapacità lavorativa:
"
(…)
ATTIVITÀ ABITUALE (riferita come attività al
100%)
34% dal 12.2015
100% dal 25.3.2019 continua
ATTIVITÀ ADEGUATA (riferita come attività al
100%)
0% dal 12.2015
20% dal 3.2017 continua
(…)" (doc. AI 309/953).
La documentazione medica
prodotta dall’assicurato con lo scritto del 19 settembre 2019 (doc. AI
322/990-996 che ha fatto seguito alle osservazioni dell’11 settembre 2019 sub. doc.
AI 317/976-979) è stata sottoposta al __________ (doc. AI 320/987-988) che, nel
complemento dell’11 ottobre 2019 (doc. AI 323/997-1008), ha precisato:
"
(…)
in riferimento al sopraccitato A., volentieri
prendiamo posizione su nuova documentazione medica. Nello specifico trattasi di
rapporti medici dello psichiatra curante Dr. med. __________ datati 12.9 e
30.8.2019, come pure certificati medici del 16 e 17.9.2019 del medico curante
Dr.ssa med. __________.
La documentazione è stata sottoposta all'attenzione
dei medici periti coinvolti in perizia pluridisciplinare __________ esperita il
2.7.2019.
Il Dr. med. __________, specialista in neurologia, a __________,
ha valutato la nuova documentazione a disposizione, risponde come qui di
seguito:
" In riferimento alla pratica di
questo Assicurato, ho preso atto della documentazione più recente pervenuta.
Ricordo di avere esaminato l'A. per una
valutazione neurologica nell'ambito di una perizia pluridisciplinare il 06
marzo 2019 giungendo alle diagnosi senza conseguenze sulla capacità lavorativa
di sindrome lombovertebrale cronica e sindrome cervicale cronica senza deficit
neurologici oggettivi associati; ipoestesia al braccio, al tronco e alla gamba
sinistra non spiegata da patologia neurologica ed anche cefalee tensive. Non vi
erano invece diagnosi neurologiche con conseguenze sulla capacità lavorativa.
Abbiamo ora a disposizione un
certificato medico del 17.09.2019 della Dr.ssa __________, medicina interna e
oncologia di __________, che certifica che l'.A. presenta patologie alla
colonna lombare, cervicale e alla spalla sinistra che determinano un'inabilità
lavorativa del 100% nella sua professione abituale di montatore di ponteggi.
Sottolinea anche il fatto che bisogna considerare una fibromialgia determinante
dolori diffusi con conseguente necessità di terapia farmacologica. Inoltre nella
lettera dell'Avv. __________ si fa riferimento principalmente agli aspetti
psichiatrici.
La documentazione più recente non porta
dunque nuovi elementi per quel che riguarda gli aspetti neurologici. Posso di
conseguenza confermare la mia valutazione del 07 marzo 2019.
Il Dr. med. __________, specialista in reumatologia e
medicina interna, a Lugano, risponde come qui di seguito:
"Faccio riferimento alla lettera del
20. 9.2019. In questa lettera si fa riferimento a un rapporto dello psichiatra
Dr. __________ del 30.8.2019. Lo psichiatra non condivide la valutazione
peritale eseguita in ambito __________ e ritiene una completa incapacità
lavorativa dal lato psichiatrico. Non mi esprimo riguardo alla questione della
capacità lavorativa psichiatrica poiché mi sono occupato esclusivamente del
lato reumatologico.
Nel certificato del medico di famiglia
Dott.ssa __________ del 17.9.2019 si fa riferimento a una fibromialgia diagnosticata
dal reumatologo Dr. __________ nel 2017. In base alla valutazione del medico di
famiglia, tenendo conto di questa diagnosi e delle patologie relative alla
colonna lombare, cervicale e della spalla sinistra vi è un'incapacità
lavorativa del 100%. Nella nostra valutazione peritale abbiamo tenuto conto dei
dolori in tutte le localizzazioni citate che configurano la diagnosi di fibromialgia.
Abbiamo tenuto conto della diagnosi di fibromialgia.
Nelle localizzazioni dolorose vi sono
alcune problematiche strutturali conformi all'età dell'assicurato: una
discopatia L5/S1 mentre a livello della spalla sinistra vi è un'assenza di
rilevanti lesioni.
Nel complesso tutti i problemi citati
dal medico di famiglia sono stati attentamente considerati e valutati per la
valutazione peritale. La divergenza riguardo alla capacità lavorativa non è
relativa a un peggioramento della situazione e nemmeno a nuove problematiche
che non siano già state attentamente vagliate.
La mia valutazione della capacità lavorativa
reumatologica non cambia."
Da ultimo il Dr. med. __________, specialista in
psichiatria e psicoterapia, a __________, risponde come qui di seguito:
" in riferimento alla vostra
richiesta del 20 settembre 2019, le confermo che la nuova documentazione fornita,
non apporta nuove informazioni rilevanti, pertanto non modifica le conclusioni
contenute nella perizia del 02 luglio 2019.
In particolare per ciò che concerne le
osservazioni del Dr. Med. __________, ritengo di aver adeguatamente contemplato
nella mia valutazione i rapporti esistenti tra gli aspetti somatoformi e la sintomatologia
depressiva.
Inoltre ricordo che per formulare la
diagnosi occorrono che siano soddisfatti i criteri diagnostici contenuti
nell'lCD 10; non essendo presenti e soddisfatti i criteri per porre la diagnosi
di F33, non è possibile attribuirla basandosi su aspetti psicodinamici che sono
stati comunque già considerati nella valutazione globale dell'Assicurato."
Anche dal punto di vista internistico, nei nuovi atti
a disposizione non sono descritti elementi che modifichino quanto attestato dal
punto di vista internistico nella perizia pluridisciplinare __________.
Pertanto, confermiamo quanto attestato e discusso
nella perizia pluridisciplinare del 2.7.2019. (…)" (doc. AI 323/997-998)
Il
dr. __________, nell’annotazione del 15 ottobre 2019, si è allineato al suesposto
complemento peritale 11 ottobre 2019 del __________ e ha confermato il rapporto
finale SMR del 15 luglio 2019 basato sulla valutazione peritale del __________
(doc. AI 326/1016).
L’Ufficio AI – ritenute
le risultanze mediche suenunciate e viste le tabelle allestite il 23 luglio
2019 con le riduzioni al reddito ipotetico da invalido (doc. AI 311/961-964,
312/965-968, 313/969-972 e 314/973) –, con decisione del 16 ottobre 2019
ha negato il diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.3).
2.5. Per poter graduare
l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre
di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti.
Il compito del medico
consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale
misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel
fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo
2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2
pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG,
2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa,
a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati
concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM)
dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che
se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono
essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il
profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi
vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF
ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In una sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il
TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e
l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del
SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto
senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010).
Tuttavia, nel caso in cui
sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei
pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali
rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF 8C_336/2015 del 25
agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in particolare, alla DTF 139
V 225 e 135 V 465).
Considerandi
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10
febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27
giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);
Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto
che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).
2.6
Il TCA ricorda innanzitutto
che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è
importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in
argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che
non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su
divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il
diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni
mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134
V 231 consid. 5.3 pag. 234).
Non è dunque possibile
trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle
diagnosi poste.
Nel caso concreto, questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente
vagliato, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.3 e 2.5),
non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni formulate dai periti del __________
fondate sulla perizia 2 luglio 2019 con complemento dell’11 ottobre 2019 e
confermate dal medico SMR dr. __________ (cfr. consid. 2.4). Perizia, quella
del __________, che va considerata dettagliata, approfondita e quindi
rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando
precedente.
Non vi sono in effetti
ragioni per scostarsi dalle convincenti e approfondite considerazioni espresse
dai periti i quali hanno anche considerato tutta la documentazione medica
(specialistica e non) agli atti e l’insorgente non ha prodotto documentazione
specialistica atta a mettere in dubbio le conclusioni a cui è giunto il __________.
Infatti va evidenziato
come i doc C e D, prodotti con il ricorso –
trattasi del “Certificato medico” 17 settembre 2019 della dr.ssa __________,
FMH in medicina interna e oncologia, e del rapporto 30 agosto 2019 del dr. __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia –,
erano già stati sottoposti ai periti del __________ che si sono espressi al
riguardo nel complemento dell’11 ottobre 2019 (doc. AI 323/997-999 riprodotto in
esteso al consid. 2.4).
Ritenuto che dal succitato
complemento peritale dell’11 ottobre 2019 – avendo i periti puntualmente
preso posizione sulle valutazioni dei medici curanti e debitamente motivato
perché la perizia del __________ andava confermata – questo Tribunale non
ha alcun motivo per scostarsi, è dunque a ragione che, con la risposta, l’Ufficio
AI ha addotto che “(…) l’assicurato ha manifestato un dissenso puramente
soggettivo nei confronti della valutazione operata dall'amministrazione senza
tuttavia produrre - in sede di ricorso - eventuali elementi oggettivi,
segnatamente di natura medica, a sostegno delle proprie argomentazioni. (…)”
(V pag. 2).
Va qui inoltre sottolineato
come il dr. __________, con il rapporto 30 agosto 2019 – rilevato che “(…) lo status psichico
descritto dal perito [ndr.: si riferisce al dr. __________] non collima
pienamente
con quello da me riportato nel mio Rapporto a voi inviato, 20.01.2019,
che qui di seguito riporto in quanto rimasto nel complesso invariato. (…)”
(doc. D) e ritenuto come il rapporto 20 gennaio 2019 del dr. __________ è
menzionato nell’elenco degli atti sub doc. AI 308/823 punto 2.1.2 ed è quindi
stato considerato dai periti –, non
ha fornito alcun valido motivo per scostarsi dalle conclusioni, confermate dal complemento
dell’11 ottobre 2019, a cui sono giunti i periti del __________.
Va qui evidenziato che
nella presa di posizione del 27 settembre 2019 il consulente dr. Passoni ha
precisato che “(…) in particolare per ciò che concerne le osservazioni del
Dr. Med. __________, ritengo di aver adeguatamente contemplato nella mia valutazione
i rapporti esistenti tra gli aspetti somatoformi e la sintomatologia
depressiva. Inoltre ricordo che per formulare la diagnosi occorrono che siano
soddisfatti i criteri diagnostici contenuti nell'lCD 10; non essendo presenti e
soddisfatti i criteri per porre la diagnosi di F33, non è possibile attribuirla
basandosi su aspetti psicodinamici che sono stati comunque già considerati
nella valutazione globale dell'Assicurato. (…)” (doc. AI 323/1006).
Quanto al “Certificato
medico” 17 settembre 2019 (doc. C) – a prescindere dal fatto che la
dr.ssa __________ non si è confrontata con la perizia del __________ e che
nemmeno si é espressa sulla capacità lavorativa in un’attività adeguata –,
questo Tribunale non ravvisa alcun motivo per scostarsi dalle rispettive prese
di posizione del 26 e 27 settembre 2019 (doc. AI 323/1003 e 323/1004),
confermate dai periti del __________ e riprodotte al consid. 2.4, nelle quali i
consulenti intervenuti dr. __________ e dr. __________ si sono pronunciati in
modo esauriente e convincente.
Nemmeno possono di certo modificare
l’esito del presente giudizio i rapporti 19 novembre 2019 del dr. __________
(doc. G), FMH in reumatologia e riabilitazione, e 4 dicembre 2019 del dr. __________
(doc. H), della __________ di __________, entrambi indirizzati alla dr.ssa __________.
Al riguardo – a prescindere dal fatto che sia il dr. __________
che il dr. __________ non si sono confrontati con la valutazione del __________
e nemmeno si sono espressi in merito alla capacità lavorativa –, nell’“Annotazione per/da SMR” del
23.
dicembre 2019, il medico SMR dr. __________ si è così espresso: “(…) Attuale
nuova certificazione medica: - Rapporto dr. __________ del 19.11.2019: diagnosi
di fibromialgia primaria ○ Esame clinico invariato - Rapporto Dr. __________
del 4.12.2019: ○Nessun beneficio del trattamento fisioterapico ○ Si
prospetta ev. intervento a livello della spalla. Valutazione: - Dall’attuale
nuova documentazione medica non risulta una modifica dello stato di salute
rispetto alla valutazione __________. (…)” (IX/1).
Questo Tribunale, rilevato
infine come l’insorgente anche con lo scritto del 22 gennaio 2020 (XI a cui qui
si rinvia) ha manifestato un dissenso puramente soggettivo – oltre a ricordare che nella presa di
posizione del 27 settembre 2019 il consulente dr. __________ ha, tra l’altro,
precisato che “(…) nel certificato del medico di famiglia Dott.ssa __________
del 17.9.2019 si fa riferimento a una fibromialgia diagnosticata dal
reumatologo Dr. __________ nel 2017. In base alla valutazione del medico di
famiglia, tenendo conto di questa diagnosi e delle patologie relative alla
colonna lombare, cervicale e della spalla sinistra vi è un'incapacità
lavorativa del 100%. Nella nostra valutazione peritale abbiamo tenuto conto
dei dolori in tutte le localizzazioni citate che configurano la diagnosi di
fibromialgia. Abbiamo tenuto conto della diagnosi di fibromialgia. (…)”
(doc. AI 323/1004, la sottolineatura è del redattore) –, rileva che il principio inquisitorio che
regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è
incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di
collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della
presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi -
segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è
dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente
all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute dell’assicurato
attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici –
magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo –, quando alla base
della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo
riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime,
STCA 32.2018.151 del 3 luglio 2019, consid. 2.5 con ulteriori rinvii).
Visto tutto quanto sopra
esposto e conformemente alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di
rapporti medici (cfr. consid. 2.5; va qui inoltre evidenziato che il TF,
nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto
che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla
giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario
(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la
prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria
prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi
hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui,
secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di
dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto
di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10
febbraio 2017, consid. 4.2)), questo Tribunale ritiene che la suesposta
(cfr. consid. 2.4) valutazione della capacità lavorativa nel tempo
(nell’attività abituale e in un’attività adeguata), formulata dal medico SMR
dr. __________ nel rapporto finale del 15 luglio 2019 (doc. AI 309/951-954) e
confermata nell’“Annotazione per/da SMR” del 15 ottobre 2019 sulla base
della perizia pluridisciplinare 2 luglio con complemento 11 ottobre 2019 del __________,
va confermata.
2.7
In merito alla valutazione
economica va rilevato quanto segue.
Quanto al calcolo del
grado d’invalidità l’Ufficio AI ha proceduto come segue:
"
(…)
Grado Al dello 0% dal dicembre 2016, scadenza
dell'anno d'attesa:
Calcolo della capacità di guadagno residua (CGR)
Reddito da valido:
Nella sua attività di montatore di ponteggi, per
l'anno 2016, l’assicurato avrebbe potuto percepire un salario annuo di Fr.
54'777.- (fonte: salario di Fr. 54'210.- indicato per l'anno 2014 nel questionario
del datore di lavoro del 27.01.2015, aggiornatore cfr. 23.07.2019).
Reddito da invalido:
In attività adeguate e rispettose dei limiti
funzionali:
In conformità alla vigente giurisprudenza, in considerazione
del fatto che la gamma di attività esigibili è piuttosto vasta, al fine di
determinare il reddito da invalido di un assicurato è possibile far riferimento
ai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi periodicamente
dall’Ufficio federale di statistica.
Come da giurisprudenza imposta dal Tribunale federale
delle assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali
(tabella TA13).
Il reddito da invalido deve pertanto essere
determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA 1).
Considerando una capacità di lavoro del 100%,
praticando la riduzione del 10% (riduzione complessiva dal reddito da invalido
del 10% per attività leggera e altri fattori di riduzione), sulla base delle statistiche
teoriche RSS (attività semplici e ripetitive, mediana; dati riferiti alla
realtà economica nazionale, in base alla giurisprudenza) risulta un reddito
d'invalido di Fr. 60'124.-.
Nel caso specifico dal raffronto tra il reddito annuo
nella professione svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute (Fr. 54'777.-)
con quello ottenibile in un'attività adeguata allo stato di salute (Fr.
60'124), risulta una perdita di guadagno dello 0% = grado Al.
Grado Al del 7% dal marzo 2017, peggioramento dello
stato di salute in attività adeguate:
Calcolo della capacità di guadagno residua (CGR)
Reddito da valido:
Fr. 54'996.- (fonte: salario di Fr. 54'210.- indicato
per l'anno 2014 nel questionario del datore di lavoro del 27.01.2015,
aggiornatore cfr. 23.07.2019).
Reddito da invalido:
In attività adeguate e rispettose dei limiti
funzionali:
Considerando una capacità di lavoro dell'80%, praticando
la riduzione del 5% (riduzione complessiva dal reddito da invalido del 5% per
attività leggera), sulla base delle statistiche teoriche RSS (attività semplici
e ripetitive, mediana; dati riferiti alla realtà economica nazionale, in base
alla giurisprudenza) risulta un reddito d'invalido di Fr. 50'973.-.
Grado d'invalidità
54'996 - 50'973
* 100 = 7%
54'996
Grado Al del 7% dall'anno 2018:
Calcolo della capacità di guadagno residua (CGR)
Reddito da valido:
Fr. 55'261.- (fonte: salario di Fr. 54'210.- indicato
per l'anno 2014 nel questionario del datore di lavoro del 27.01.2015,
aggiornatore cfr. 23.07.2019).
Reddito da invalido:
In attività adeguate e rispettose dei limiti
funzionali:
Considerando una capacità di lavoro dell'80%,
praticando la riduzione del 5% (riduzione complessiva dal reddito da invalido
del 5% per attività leggera), sulla base delle statistiche teoriche RSS
(attività semplici e ripetitive, mediana; dati riferiti alla realtà economica
nazionale, in base alla giurisprudenza) risulta un reddito d'invalido di Fr.
51'219.-.
Grado d'invalidità
55'261 - 51'219
* 100 = 7%
55'261
Essendo il grado Al inferiore al minimo pensionabile
del 40% non vi è diritto a prestazioni di rendita d'invalidità.
Provvedimenti professionali
Considerati tutti gli elementi che l'esame del caso ha
messo in luce, non si ritiene che la residua capacità di guadagno possa essere
apprezzabilmente migliorata mediante provvedimenti reintegrativi di ordine
professionale.
Su esplicita richiesta scritta da parte
dell'assicurato si rimane a disposizione per valutare la possibilità di
attivare il nostro servizio di collocamento. (…)" (doc. AI 324/1010-1011)
L’insorgente non ha
contestato le conclusioni circa l’esclusione di provvedimenti professionali, né
i gradi d’invalidità, né i relativi importi dei redditi da valido e da invalido
ritenuti dall’Ufficio AI. Ciò porta il TCA a non verificare oltre i gradi di
invalidità stabiliti dall’amministrazione (in questo senso cfr. le STCA 32.2019.200
del 16 giugno 2020 consid. 2.7; 32.2018.20 del 28 gennaio 2019 consid. 2.9;
32.2017.81
del 18 dicembre 2017 consid. 2.11.1; 32.2017.40 del 20 settembre
2017.
consid. 2.6; 32.2016.137 del 23 maggio 2017 consid. 2.8; 32.2016.122 del
10.
maggio 2017 consid. 2.8; 32.2016.109 dell’8 maggio 2017 consid. 2.10;
32.2016.108
del 2 maggio 2017 consid. 2.9 e 32.2016.107 del 10 aprile 2017
consid. 2.6).
2.8
Visto tutto quanto precede la
decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.
2.9
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o
al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto l’esito della
vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo
considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
2.10
L’assicurato ha formulato
istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.4).
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia
sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in
vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso
doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza
giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del
diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base
del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta
al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar 3a ed., 2015, ad
art. 61, n. 173, pagg. 828-829).
A norma dell’art. 3 cpv. 1
della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (Lag), nel
tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende
all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e
spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al
vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 173 segg.) – sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il processo non è
palesemente privo di esito positivo e se l’intervento dell’avvocato è
necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid 5b con
riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).
Nella presente fattispecie
non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono
così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,
rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI
1994.
pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame
forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza
appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di
esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, viste le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM nella
perizia del 2 luglio con complemento dell’11 ottobre 2019 (doc. AI 308/806-950
e 323/997-1008) confermate dal medico SMR dr. __________ nel rapporto finale
del 15 luglio 2019 (doc. AI 309/951-954) e nell’annotazione del 15 ottobre 2019
(doc. AI 326/1016), secondo cui, in un’attività adeguata rispettosa dei limiti
funzionali posti, la capacità lavorativa è totale dal mese di dicembre 2015 e
dell’80% da marzo 2017, all’assicurato, oltretutto patrocinato, non poteva
sfuggire che avrebbe dovuto debitamente documentare un eventuale peggioramento
della sua situazione valetudinaria dopo le ulteriori valutazioni espresse
dall’amministrazione.
Nemmeno in corso di
procedura ricorsuale l’insorgente ha prodotto documentazione medica idonea a
validamente contestare le succitate valutazioni del medico SMR dr. __________
fondate sulla perizia 2 luglio con complemento dell’11 ottobre 2019 del SAM e/o
a rendere verosimile una rilevante modifica del suo stato di
salute subentrata prima della decisione impugnata del 16 ottobre 2019.
Ne segue che la domanda di
assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese di fr. 500.-- sono
poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti