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Decisione

32.2019.201

Rifiuto prestazioni viste le risultanze della perizia pluridisciplinare del SAM con complemento e il grado d'invalidità del 7% ottenuto mediante il normale confronto dei redditi. Assistenza giudiziaria

6 luglio 2020Italiano52 min

aspetti reumatologici tenuto conto del quadro fibromialgico/somatoforme, si consiglia

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2019.201

FS

Lugano

6 luglio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 novembre 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 16 ottobre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1979, ha

presentato nell’ottobre 2010 una domanda di prestazioni AI per adulti per le

conseguenze di un incidente della circolazione avvenuto il 3 ottobre 2009 (doc.

AI 1/1-8).

Eseguiti i necessari

accertamenti medici, con decisione del 17 settembre 2012, confermata da questo

Tribunale con la STCA 32.2012.258 del 25 luglio 2013 cresciuta incontestata in

giudicato (doc. AI 132/389-408) –

sulla base della perizia pluridisciplinare del 4 gennaio con complemento del 13

agosto 2012 del SAM (doc. AI 58/183-227 e 91/274-283), confermati dai medici

SMR dr. __________ e dr. __________ nel rapporto finale del 30 gennaio 2012 e

nell’annotazione del 16 agosto 2012 (doc. AI 63/237-240 e 92/284) –, l’Ufficio AI ha negato il diritto a

prestazioni non avendo l’assicurato (inabile totalmente al lavoro dall’ottobre

2009 e dal 3 novembre 2009 abile al lavoro nella misura del 100% nella sua

attività abituale come in un’attività adeguata) adempiuto al termine di carenza

ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (doc. AI 97/294-296).

1.2. Nel mese di novembre 2014 l’assicurato,

dal 24 marzo 2014 attivo quale collaboratore nella posa di ponteggi presso la __________

di __________ (doc. AI 157/460-467), ha inoltrato una nuova domanda di

prestazioni AI (doc. AI 142/424-432).

Raccolta la necessaria

documentazione medica, dopo aver proceduto ad una perizia reumatologica del 30

agosto 2016 a cura del dr. __________ (doc. AI 200/549-561), nonché ad un

accertamento professionale presso il __________ di __________ (doc. AI 235/622-631),

con decisione del 20 agosto 2018, preavvisata il 7 giugno 2018 (doc. AI

267/692-696), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non

presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI

271/701-706).

A seguito del ricorso 20

settembre 2018 inoltrato dall’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1 (doc. AI

275/714-719), contro la decisione del 20 agosto 2018, con la risposta di causa

l’amministrazione (vista l’annotazione 27 settembre 2018 del medico SMR dr. __________

sub doc. AI 276/749-750) ha chiesto di ritornare gli atti per procedere ad un nuovo

accertamento peritale pluridisciplinare (doc. AI 278/752-753).

Con sentenza del 21

novembre 2018 questo TCA, omologata la transazione intervenuta tra le parti, ha

stralciato la causa dai ruoli e, annullata la decisione impugnata, ha rinviato

gli atti all’Ufficio AI affinché, previa esecuzione del complemento

istruttorio, proceda all’emissione di una nuova decisione (doc. AI 287/765-769).

1.3. Di conseguenza, l’Ufficio AI

ha incaricato il __________ di eseguire una perizia pluridisciplinare di

decorso (doc. AI 285/761-763 e 297/786-787).

Con decisione del 16

ottobre 2019, oggetto della presente vertenza e debitamente preavvisata (doc.

AI 310/955-960) – sulla base della

perizia pluridisciplinare del __________ del 2 luglio (doc. AI 308/806-950) con

complemento dell’11 ottobre 2019 (doc. AI 323/997-1008) e viste le tabelle

allestite il 23 luglio 2019 con le riduzioni al reddito ipotetico da invalido

(doc. AI 311/961-964, 312/965-968, 313/969-972 e 314/973) –, l’Ufficio AI ha negato il diritto a

prestazioni non raggiungendo il grado d’invalidità la soglia minima

pensionabile del 40% e non ravvisando la possibilità di un’apprezzabile

miglioramento della residua capacità di guadagno tramite provvedimenti

reintegrativi di ordine professionale (doc. AI 324/1009-1014; che annulla e

sostituisce la decisione del 19 settembre 2019 sub doc. AI 318/980-985).

1.4. Con il presente ricorso –

contestata la valutazione medica con argomentazioni di cui si dirà, se

necessario, in seguito – l’assicurato, sempre tramite l’avv. RA 1, ha

chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del

diritto ad una rendita intera senza specificare da quando. Contestualmente ha

pure chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio.

1.5. Con la risposta di causa

l’Ufficio AI – rilevato, tra

l’altro, che “(…) l'assicurato ha manifestato un dissenso puramente

soggettivo nei confronti della valutazione operata dall'amministrazione senza

tuttavia produrre - in sede di ricorso - eventuali elementi oggettivi,

segnatamente di natura medica, a sostegno delle proprie argomentazioni. La

documentazione medica presentata con il ricorso, ad eccezione del doc. E inerente

la visita programmata per il 14.11.2019 presso il Dr. __________ - in merito

alla quale il ricorrente non produce però alcun referto - è già stata trasmessa

all'UAl in sede di audizione (v. doc. 322 incarto AI) ed è stata

attentamente vagliata sia dal __________ (doc. 323 incarto AI) che dal

SMR (doc. 326 incarto AI). Pertanto, in assenza di prove atte ad

inficiare la valutazione del __________ e del SMR, la stessa deve essere considerata

valida base di giudizio. (…)” (VI, pag. 2) –

ha postulato la reiezione del ricorso (VI).

1.6. Con scritto del 16 dicembre

2019 l’avv. RA 1 – oltre al “Certificato per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria” del 9 dicembre 2019 corredato della relativa

documentazione (doc. I) – ha trasmesso al TCA i rapporti del 19 novembre

2019 del dr. __________ (doc. G) e del 4 dicembre 2019 del dr. __________ (doc.

H).

1.7. L’ufficio AI, con “Osservazioni”

dell’8 gennaio 2020 – vista l’annotazione 23 dicembre 2019 nella quale il

medico SMR dr. __________, avuto riguardo ai succitati rapporti medici del dr. __________

e del dr. __________, ha concluso che “(…) dall’attuale nuova documentazione

medica non risulta una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione

__________. (…)” (IX/1) –, si è confermato nella domanda di

reiezione del ricorso (IX; trasmesso all’insorgente, con l’allegato IX/1, per

conoscenza, X).

1.8. Con scritto del 22 gennaio

2020 l’insorgente si è confermato nelle proprie allegazioni (XI, trasmesso

all’Ufficio AI per conoscenza, XII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere

se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni (cfr.

consid. 1.3).

L’insorgente postula il

riconoscimento del diritto ad una rendita intera senza specificare da quando (cfr.

consid. 1.4).

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di

cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28

cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art.

28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

pag. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno

2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in

cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente

all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

2.3. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale, TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984

pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

Al

riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…) Tra i danni alla salute

psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai

sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non

sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non

costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni

della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di

buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere

apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in

quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute

mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,

tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere

quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

Secondo

la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del

18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.

182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il

riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio

2007).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi

stata progressivamente estesa ad altre affezioni, come risulta dalla DTF 137 V

64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

"

(…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”.

Nella

DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle

affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità

di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso

particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione

secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno

sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Nelle

DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF è giunto alla conclusione che la nuova

procedura probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi

persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere

applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi

(DTF 143 V 409), ma anche per tutte

le malattie psichiche (DTF 143 V 418).

Secondo la giurisprudenza

precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi

fino a medio-gravi (cfr., fra le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno

2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9 marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV

Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid.

3.3), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo

se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la

concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal

Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora

invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se

la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di

valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa e al guadagno

invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di

depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora

essere considerata complessivamente nell’apprezzamento delle prove, tuttavia

considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.

comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

2.4. Nella fattispecie in esame

l’Ufficio AI, come accennato (cfr. consid. 1.3), ha ordinato una perizia

pluridisciplinare a cura del __________.

Dalla perizia

pluridisciplinare del __________ del 2 luglio 2019 (doc. AI 308/806-950),

risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche

esterne, di natura neurologica (dr. __________), psichiatrica (dr. __________)

e reumatologica (dr. __________).

Posta la “Situazione

iniziale e aspetti formali” (doc. AI 308/806-809), elencati gli atti (doc.

AI 308/810-824), descritti l’anamnesi (famigliare, personale – sociale –

professionale, patologica e sistemica), i disturbi soggettivi con le

affezioni attuali e la descrizione della giornata (doc. AI 308/825-838))

e le constatazioni obiettive (doc. AI 308/838-840), i periti non hanno posto

diagnosi internistiche con influenza sulla capacità lavorativa e hanno esposto

la “Valutazione medica e medico-assicurativa”, l’“Elenco dei quesiti

peritali e relative risposte” e gli “Allegati” (doc. AI

308/842-847).

Nel capitolo “Struttura

della valutazione consensuale per perizie pluridisciplinari” i periti del __________

si sono così espressi:

"

(…)

Valutazione globale interdisciplinare

(valutazione consensuale)

L'A. è stato visitato dalla [ndr.: dr.ssa]

__________, specialista in medicina interna, membro FMH, in data 26.2.2019 con

visita dalle ore 8:45 alle ore 11:00.

Inoltre l'A. è stato

visitato dai seguenti specialisti:

- consulto neurologico

del Dr. med. __________, specialista in neurologia, membro FMH, del 6.3.2019

(vedi allegato);

- consulto psichiatrico

del Dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, membro FMH,

del 18.3 e dell’1.4.2019 (vedi allegato);

- consulto reumatologico

del Dr. med. __________, specialista in reumatologia, membro FMH, 22.3.2019

(vedi allegato).

Le conclusioni peritali si fondano su

un'esauriente discussione tra i medici periti del __________ e tra il Dr. med. __________

e il Dr. med. __________ in data 2.7.2019 alle ore 10:45, tramite

teleconferenza

A Valutazione medica integrativa

contenente:

- breve

riepilogo del decorso della malattia (nessuna anamnesi, nessuna citazione

ripresa dai rapporti delle singole perizie);

- derivazione/motivazione delle

attuali diagnosi.

L'A. è un uomo 39enne di nazionalità __________,

sposato con una donna connazionale e padre di tre figli. È il terzogenito di

una fratria di cinque, non vengono riferite eredopatie nel gentilizio. Ha

frequentato le scuole dell'obbligo in __________, nel 1994 si trasferisce in

Svizzera raggiungendo il padre che da molti anni risiedeva in Ticino. Ha

iniziato a lavorare due anni dopo come aiuto cucina presso il __________,

mantenendo un contratto a ore per più di dieci anni. Dopo un periodo di

disoccupazione nel 2006 trova impiego come operaio presso la __________ di __________,

lavora poi come autista presso una fabbrica di palette sempre a Bodio e in seguito

come trasportatore di bibite presso una ditta di __________. A seguito di infortunio

del 2009 insorge un'incapacità lavorativa completa, si procede a perizia pluridisciplinare

nel gennaio 2012, e nell'agosto dello stesso anno l'Ufficio Al del Canton Ticino

decideva per nessun diritto a rendita d'invalidità (capacità lavorativa del 75%

per attività pesanti, capacità lavorativa completa in qualità di operaio e

distributore di bibite e aiuto cucina). A partire dal marzo 2014 l'A. riprende

un'attività lavorativa in qualità di montatore __________ presso una ditta di __________:

a distanza di una settimana è vittima di nuovo infortunio, con riconoscimento

da parte della __________ di prestazioni fino al febbraio 2015. Successivamente

vi è una ripresa dell'attività lavorativa di operaio montatore di ponteggi, con

nuovo infortunio nel dicembre 2015. L'Ufficio Al del Canton Ticino ritiene indicato

procedere a perizia reumatologica a seguito di nuova richiesta per rendita Al inoltrata

nel novembre 2014: ne consegue un percorso di accertamento professionale presso

il __________ di __________, come pure una nuova valutazione peritale

reumatologica, sulla base di cui l'Ufficio Al del Canton Ticino in data

20.8.2018 decideva per nessun diritto a rendita d'invalidità (grado Al 0%). A

seguito di ricorso inoltrato al Tribunale Cantonale, il medico SMR dell'Ufficio

Al del Canton Ticino ritiene indicata una nuova rivalutazione pluridisciplinare

__________, la decisione del 20.8.2018 viene pertanto annullata, chiedendo di

rivalutare lo stato di salute dopo perizia reumatologica avvenuta nel 2016 in

poi. A tutt'oggi si dichiara una persistente incapacità lavorativa sia per

problematiche somatiche che psichiatriche, si riferisce di un'ulteriore

infortunio avvenuto nel maggio 2018 con presa a carico da parte della __________

(atti peritali __________ da noi richiesti ma non a nostra disposizione).

Per quanto riguarda l'anamnesi patologica,

attualmente l'A. descrive una polisintomatologia caratterizzata da insonnia,

senso di rigidità all'intero apparato osteomuscolare, cefalee e sintomatologia

vertiginosa, vari sintomi dolorosi riferiti in particolare alla colonna

cervico-lombare come pure a livello della spalla sin. Tale corteo sintomatologico

sarebbe insorto a seguito di primo infortunio avvenuto nel 2009 con peggioramento

progressivo negli anni dovuto in parte anche a nuovi infortuni avvenuti nel

2014, nel 2015 e nel 2018. L'A. dal punto di vista somatico è conosciuto per

una sindrome lombovertebrale con componente spondilogena maggiormente a sin. su

nota discopatia L5-S1, per una cefalea di natura tensiva, per una periartropatia

omeroscapolare tendinopatica alla spalla sin. con sintomatologia da attrito e

artrosi acromio-claveare, è in trattamento per un'ipertensione arteriosa. È

inoltre conosciuta un'ernia iatale in contesto da sintomatologia da reflusso in

esiti di linfoma MALT gastrico nel 1999, come pure è conosciuto un colon irritabile.

Le problematiche a livello della colonna vertebrale nel corso degli anni

sarebbero state trattate con plurimi infiltrazioni comprensive di interventi di

denervazione percutanea, il tutto senza beneficio clinico soggettivo. Si

dichiara negli ultimi anni un deficit erettile di natura polifattoriale con

insorgenza di incontinenza urinaria. L'A. per quanto riguarda gli aspetti psicoaffettivi

a partire dal 2012 ha iniziato una presa a carico, attualmente negli ultimi due

anni viene seguito dal Dr. med. __________ per un disturbo depressivo

somatoforme.

Durante il soggiorno dell'A. presso il __________,

abbiamo potuto evidenziare le seguenti patologie decisive per la valutazione

del caso:

Patologia neurologica

Il Dr. med. __________, specialista in neurologia a __________,

visita I'A. in data 6.3.2019: lo specialista descrive gli atti medici a

disposizione, l'anamnesi e l'esame clinico. Prende atto di nuova MRI

lombosacrale richiesta in ambito peritale __________ ed eseguita in data 28.2.2019.

Non si riscontrano diagnosi neurologiche influenti la capacità lavorativa,

senza influenza sulla stessa si descrivono una sindrome lombovertebrale e

cervicale croniche senza deficit neurologici oggettivi associati, un quadro di

ipoestesia soggettiva al braccio, al tronco e alla gamba sin. non spiegata da patologia

neurologica organica e un quadro di cefalee tensive. Si ribadisce di non rilevare

dal lato neurologico deficit riferibili a una patologia organica oggettiva,

pertanto l'A. viene giudicato abile al lavoro in attività svolta e in attività

adatta al 100%. Non vi sono proposte terapeutiche. Per quel che riguarda le

domande specifiche in merito a sentenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni

del novembre 2018, si ribadisce che dal punto di vista neurologico non si sia

verificato un peggioramento dello stato di salute dal 2016 ad oggi.

Patologia psichiatrica

L'A. viene visitato dal Dr. med. __________,

specialista in psichiatria e psicoterapia a __________, con colloqui tenutisi

in data 18.3 e 1.4.2019 rispettivamente della durata di 45 min. l'uno. Lo

specialista riprende gli atti medici a disposizione, descrive l'anamnesi e lo status

psichico secondo criteri AMDP System. Si avvale dei tassi farmacologici eseguiti

in ambito peritale __________. Con influsso sulla capacità lavorativa pone

diagnosi di sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F41.2) e sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4). Per quanto attiene agli

aspetti valetudinari lo specialista giudica I'A. abile al lavoro nella misura

dell'80%, per riduzione del rendimento lavorativo, a partire dal mese di marzo

2017, momento in cui si è resa necessaria una nuova presa a carico

psichiatrica. Dal lato terapeutico indicato proseguire la cura psichiatrica

integrata di farmacoterapia e psicoterapia per un tempo sufficientemente

prolungato, insistendo su un miglioramento della compliance farmacologica. Per

quanto attiene alle domande specifiche, dall'agosto 2016 ad oggi, si descrive

un peggioramento dello stato di salute per gli aspetti psichiatrici a partire

dal marzo 2017, antecedentemente dall'agosto 2016 in poi si ritiene che dal

lato psichiatrico vi sia stata una capacità lavorativa piena.

Patologia reumatologica

L'A. viene visitato in data 22.3.2019 da parte del Dr.

med. __________, specialista in reumatologia a __________. Lo specialista

rivaluta atti medici a disposizione, descrive l'anamnesi e l'esame clinico,

esegue esame sonografico-funzionale delle spalle. Con influsso sulla capacità

lavorativa si riscontrano una fibromialgia/sindrome somatoforme da dolore

persistente associata a una sindrome cervicospondilogena e lombospondilogena

croniche in assenza di elementi per neurocompressione su nota discopatia L5-S1

come pure un quadro di periartropatia omero-scapolare tendinopatia cronica a

sin. in assenza di rilevanti lesioni strutturali. Per quanto riguarda gli

aspetti valetudinari, l'A. viene giudicato abile al lavoro nella misura dello

0% per quel che riguarda l'attività svolta di montatore di ponteggi e altre

attività pesanti. Tale valutazione viene ritenuta valida da ultima valutazione

peritale del 2016 in ambito reumatologico. In attività adatta (qualsiasi

attività lavorativa leggera a mediamente pesante che eviti movimenti

eccessivamente ripetitivi con l'arto superiore sin. sopra l'altezza delle

spalle) l'A. viene giudicato, abile al lavoro nella misura del 100%, questo a

decorrere, con situazione invariata, da valutazione peritale del 2012. Dal

punto di vista terapeutico non vi sono proposte specifiche, tuttavia si sottolinea

tenuto conto del quadro fibromialgico/somatoforme di rivalutare una presa a

carico multidisciplinare basata unicamente su metodiche non invasive, evitando

il più possibile trattamenti chirurgici. Dal lato reumatologico si sottolinea

un'importante amplificazione di sintomi. Per quanto riguarda le domande

specifiche, dal lato reumatologico non vi è stato alcun peggioramento dello stato

di salute dell'A. dopo perizia del 2012 e dopo perizia reumatologica

dell'agosto 2016.

Patologia internistica

L'A. viene visitato in data 26.2.2019 da parte della

Dr.ssa med. __________. Dal lato internistico non si giustificano problematiche

influenti la capacità lavorativa, pertanto l'A. viene giudicato abile al lavoro

nella misura del 100% per attività svolta di operaio di ponteggi e in attività

adatta.

B Diagnosi rilevanti con e senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa

B.1 Diagnosi rilevanti con

ripercussioni sulla capacità lavorativa.

Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F41.2).

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10

F45.4).

Fibromialgia/sindrome somatoforme da dolore

persistente.

Sindrome cervicospondilogena cronica:

- nessun elemento per una neurocompressione.

Sindrome lombospondilogena cronica:

- nota discopatia L5/S1.

Periartropatia omeroscapolare tendinopatica cronica a

sin.:

- assenza di rilevanti lesioni strutturali.

B.2 Diagnosi rilevanti senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa

Ipoestesia al braccio, al tronco e alla gamba a sin.

non spiegata da patologia neurologica organica.

Cefalee tensive.

Ipertensione arteriosa trattata nota da cinque anni

con attualmente mal controllo dei valori pressori.

Iperlipidemia non trattata con LDL 2,9 mmol/l e trigliceridi

2,1 mmol/l nel contesto di sindrome metabolica.

Nota ernia assiale con sintomatologia da reflusso:

- stato da linfoma gastrico MALT nel 1999;

- diarrea cronica su nota intolleranza al

lattosio e possibile IBS.

Disfunzione erettile polifattoriale.

Sindrome metabolica:

- obesitas (BMI 34,72 kg/m2);

- ITA trattata;

- Ipercolesterolemia non trattata;

- statosi epatica con attuale lieve rialzo

dei valori di GPT.

Lieve anemia normocromica normocitica a carattere

cronico:

- ferritina e substrati vitaminici nella

norma.

Pollinosi allergica.

C. Ripercussioni funzionali dei reperti / delle

diagnosi

L'A. presenta limitazioni funzionali dovute a

patologia reumatologica e psichiatrica. Per quanto attiene gli aspetti

reumatologici riprendiamo qui di seguito in extenso le risorse fisiche:

[…] (cfr. lo specchietto sub doc. AI 308/853-854)

Dal punto di vista psicoaffettivo il corteo

sintomatologico, ascrivibile alle diagnosi di sindrome somatoforme e sindrome

mista ansioso-depressiva, interferisce sulla performance lavorativa dell'A.,

sulla sua capacità di sopportare lo stress e sui tempi di recupero, sulla

costanza degli obiettivi da perseguire e sulla capacità di tradurre in atto i

propri propositi con riduzione della caricabilità psichica e della resistenza.

Per quel che riguarda gli aspetti internistici e

neurologici l'A. non presenta limitazioni funzionali.

D Discussione di aspetti della

personalità eventualmente rilevanti

Non si sono riscontrati aspetti rilevanti della

personalità.

E Discussione di fattori di stress e risorse

L'A. presenta buone risorse, tuttavia si osserva in

lui una scarsa motivazione per quanto attiene a un possibile reinserimento nel

mondo del lavoro.

F Verifica della coerenza

Dal punto di vista somatico si sono potuti osservare

fenomeni di incoerenza come pure aspetti di aggravazione dei sintomi. Tenuto

conto anche dei tassi ematici dei farmaci eseguiti in ambito peritale, è possibile

desumere una mal compliance farmacologica. Non si sono riscontrati fenomeni di

simulazione di sintomi.

G Capacità lavorativa nell'attività svolta finora

In attività da ultimo svolta di operaio montatore di

ponteggi, l'A. viene giudicato abile al lavoro nella misura dello 0% a partire

dalla valutazione peritale reumatologica in poi. La capacità lavorativa dello

0% è dovuta a patologia reumatologica. Per quanto attiene gli aspetti

psichiatrici, l'A. viene giudicato abile al lavoro in attività svolta nella

misura dell'80% per riduzione del rendimento a partire dal marzo 2017 in poi.

H Capacità lavorativa in un'attività adeguata

In attività adatta, che tenga conto dei limiti

funzionali espressi in ambito reumatologico, I'A. viene giudicato abile al lavoro

nella misura dell'80%, per ridotto rendimento, a partire dal marzo 2017in poi.

Fatti

I Motivazione della capacità e

dell'incapacità lavorative complessive (le incapacità lavorative parziali sono

interamente o parzialmente addizionabili o non lo sono affatto)

La capacità lavorativa in attività svolta è dello 0%

causa patologia reumatologica. Si associa una capacità lavorativa dell'80% dal

punto di vista psichiatrico. Per quanto attiene un'attività adatta la capacità

lavorativa dell'80% è dovuta unicamente a patologia psichiatrica.

I1 Descrivere l'evoluzione

della capacità lavorativa nel tempo nell'attività svolta

Dal punto di vista reumatologico fino a data

dell'attuale perizia specialistica, I'À. Viene giudicato per attività svolta

abile al lavoro nella misura del 66% per ridotto rendimento. Dalla perizia

reumatologica attuale in poi, I'A. per attività svolta di montatore di ponteggi

viene giudicato per gli aspetti reumatologici abile nella misura dello 0%. Per

quel che riguarda la patologia psichiatrica la capacità lavorativa dell'80% in

attività svolta è da ritenersi valida a partire dal marzo 2017 in poi. Dovendo

rivalutare l'andamento dell'incapacità lavorativa dell'A. da dicembre 2015 in

poi, riteniamo che complessivamente fino al marzo 2017 I'A. sia da giudicarsi

abile al lavoro in attività svolta nella misura del 66% per ridotto rendimento

unicamente causa patologia reumatologica; dal marzo 2017, tenuto conto di una

nuova presa a carico psichiatrica, l'A. viene giudicato abile complessivamente

al lavoro nella misura del 60%, integrando una riduzione della capacità

lavorativa del 20% per patologia psicoaffettiva a quella dovuta a patologia

reumatologica. A partire da ultima valutazione peritale reumatologica del

25.3.2019, l'A. viene giudicato complessivamente abile al lavoro nella misura

dello 0% per attività svolta di operaio montatore di ponteggi.

I.2 Descrivere l'evoluzione

della capacità lavorativa nel tempo in un'attività adatta

Per quel che riguarda un'attività adatta l'A. viene

giudicato abile al lavoro al 100% dal dicembre 2015 fino a fine febbraio 2017.

Causa necessità di nuova presa a carico psichiatrica, a partire dal marzo 2017

l'A. viene giudicato complessivamente abile al lavoro nella misura dell’80% per

ridotto rendimento.

L Provvedimenti sanitari e terapie

con ripercussioni sulla capacità lavorativa

Non vi sono proposte terapeutiche con ripercussione

favorevole sulla capacità lavorativa dell'A. Tuttavia per quel che riguarda gli

aspetti reumatologici tenuto conto del quadro fibromialgico/somatoforme, si consiglia

una presa a carico multidisciplinare basata unicamente su metodiche non

invasive. Per gli aspetti psichiatrici è indicato che I'A. continui una presa a

carico integrata di farmacoterapia e psicoterapia per un tempo sufficientemente

prolungato, per consentire di evitare ulteriori peggioramenti. È peraltro

indicato insistere su un miglioramento della compliance farmacologica sia per

gli aspetti psichiatrici che per gli aspetti somatici, riscontrando attualmente

un mal controllo pressorio. Lasciamo inoltre al medico curante migliorare il

controllo dei fattori di rischio cardiovascolari come pure, secondo calcolo di

rischio, rivalutare l'indicazione a un trattamento antilipemizzante. Tenuto

conto di esiti di linfoma gastrico è peraltro appropriato che l'A. si

sottoponga a nuovi controlli endoscopici delle vie digestive superiori.

M Risposte a domande particolari

Disposizione giudiziaria (sentenza del TCA del

21.11.2018).

Verificare l'entità del peggioramento dello stato di

salute dopo la perizia reumatologica Dr. med. __________ di agosto 2016.

Per quanto riguarda gli aspetti internistici e

neurologici non vi sono elementi che indichino un peggioramento dello stato di salute.

Dal lato psichiatrico si giustifica un peggioramento

dello stato di salute a partire dal marzo 2017 causa nuova presa a carico psichiatrica.

Dal lato reumatologico non vi è alcun peggioramento

dello stato di salute, tuttavia vi è una diversa valutazione degli aspetti

valetudinari. Si tiene conto del percorso dell'A., dei tentativi di ripresa

lavorativa e degli infortuni accorsi. Allo stato attuale si sconsiglia per gli

aspetti reumatologici un lavoro pesante e a rischio cadute, come possa essere

l'attività svolta dell'A. di operaio montatore di ponteggi. Si ribadisce di una

piena capacità lavorativa in attività leggera a mediamente pesante, almeno in

parte ergonomica e senza grossi rischi di infortunio.

Informazioni sull'elaborazione della valutazione

consensuale con firma

Come sopra riportato, la valutazione consensuale è

avvenuta mediante teleconferenza.

Lasciamo al servizio medico regionale, rispettivamente

all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico

curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali. (…)" (doc. AI

308/848-857).

Il

medico SMR dr. __________, nel rapporto finale 15 luglio 2019 (doc. AI

309/951-954), si è allineato alle conclusioni a cui sono giunti i periti del

SAM e, considerata quale attività abituale quella di montatore di ponteggi, ha

confermato la seguente incapacità lavorativa:

"

(…)

ATTIVITÀ ABITUALE (riferita come attività al

100%)

34% dal 12.2015

100% dal 25.3.2019 continua

ATTIVITÀ ADEGUATA (riferita come attività al

100%)

0% dal 12.2015

20% dal 3.2017 continua

(…)" (doc. AI 309/953).

La documentazione medica

prodotta dall’assicurato con lo scritto del 19 settembre 2019 (doc. AI

322/990-996 che ha fatto seguito alle osservazioni dell’11 settembre 2019 sub. doc.

AI 317/976-979) è stata sottoposta al __________ (doc. AI 320/987-988) che, nel

complemento dell’11 ottobre 2019 (doc. AI 323/997-1008), ha precisato:

"

(…)

in riferimento al sopraccitato A., volentieri

prendiamo posizione su nuova documentazione medica. Nello specifico trattasi di

rapporti medici dello psichiatra curante Dr. med. __________ datati 12.9 e

30.8.2019, come pure certificati medici del 16 e 17.9.2019 del medico curante

Dr.ssa med. __________.

La documentazione è stata sottoposta all'attenzione

dei medici periti coinvolti in perizia pluridisciplinare __________ esperita il

2.7.2019.

Il Dr. med. __________, specialista in neurologia, a __________,

ha valutato la nuova documentazione a disposizione, risponde come qui di

seguito:

" In riferimento alla pratica di

questo Assicurato, ho preso atto della documentazione più recente pervenuta.

Ricordo di avere esaminato l'A. per una

valutazione neurologica nell'ambito di una perizia pluridisciplinare il 06

marzo 2019 giungendo alle diagnosi senza conseguenze sulla capacità lavorativa

di sindrome lombovertebrale cronica e sindrome cervicale cronica senza deficit

neurologici oggettivi associati; ipoestesia al braccio, al tronco e alla gamba

sinistra non spiegata da patologia neurologica ed anche cefalee tensive. Non vi

erano invece diagnosi neurologiche con conseguenze sulla capacità lavorativa.

Abbiamo ora a disposizione un

certificato medico del 17.09.2019 della Dr.ssa __________, medicina interna e

oncologia di __________, che certifica che l'.A. presenta patologie alla

colonna lombare, cervicale e alla spalla sinistra che determinano un'inabilità

lavorativa del 100% nella sua professione abituale di montatore di ponteggi.

Sottolinea anche il fatto che bisogna considerare una fibromialgia determinante

dolori diffusi con conseguente necessità di terapia farmacologica. Inoltre nella

lettera dell'Avv. __________ si fa riferimento principalmente agli aspetti

psichiatrici.

La documentazione più recente non porta

dunque nuovi elementi per quel che riguarda gli aspetti neurologici. Posso di

conseguenza confermare la mia valutazione del 07 marzo 2019.

Il Dr. med. __________, specialista in reumatologia e

medicina interna, a Lugano, risponde come qui di seguito:

"Faccio riferimento alla lettera del

20. 9.2019. In questa lettera si fa riferimento a un rapporto dello psichiatra

Dr. __________ del 30.8.2019. Lo psichiatra non condivide la valutazione

peritale eseguita in ambito __________ e ritiene una completa incapacità

lavorativa dal lato psichiatrico. Non mi esprimo riguardo alla questione della

capacità lavorativa psichiatrica poiché mi sono occupato esclusivamente del

lato reumatologico.

Nel certificato del medico di famiglia

Dott.ssa __________ del 17.9.2019 si fa riferimento a una fibromialgia diagnosticata

dal reumatologo Dr. __________ nel 2017. In base alla valutazione del medico di

famiglia, tenendo conto di questa diagnosi e delle patologie relative alla

colonna lombare, cervicale e della spalla sinistra vi è un'incapacità

lavorativa del 100%. Nella nostra valutazione peritale abbiamo tenuto conto dei

dolori in tutte le localizzazioni citate che configurano la diagnosi di fibromialgia.

Abbiamo tenuto conto della diagnosi di fibromialgia.

Nelle localizzazioni dolorose vi sono

alcune problematiche strutturali conformi all'età dell'assicurato: una

discopatia L5/S1 mentre a livello della spalla sinistra vi è un'assenza di

rilevanti lesioni.

Nel complesso tutti i problemi citati

dal medico di famiglia sono stati attentamente considerati e valutati per la

valutazione peritale. La divergenza riguardo alla capacità lavorativa non è

relativa a un peggioramento della situazione e nemmeno a nuove problematiche

che non siano già state attentamente vagliate.

La mia valutazione della capacità lavorativa

reumatologica non cambia."

Da ultimo il Dr. med. __________, specialista in

psichiatria e psicoterapia, a __________, risponde come qui di seguito:

" in riferimento alla vostra

richiesta del 20 settembre 2019, le confermo che la nuova documentazione fornita,

non apporta nuove informazioni rilevanti, pertanto non modifica le conclusioni

contenute nella perizia del 02 luglio 2019.

In particolare per ciò che concerne le

osservazioni del Dr. Med. __________, ritengo di aver adeguatamente contemplato

nella mia valutazione i rapporti esistenti tra gli aspetti somatoformi e la sintomatologia

depressiva.

Inoltre ricordo che per formulare la

diagnosi occorrono che siano soddisfatti i criteri diagnostici contenuti

nell'lCD 10; non essendo presenti e soddisfatti i criteri per porre la diagnosi

di F33, non è possibile attribuirla basandosi su aspetti psicodinamici che sono

stati comunque già considerati nella valutazione globale dell'Assicurato."

Anche dal punto di vista internistico, nei nuovi atti

a disposizione non sono descritti elementi che modifichino quanto attestato dal

punto di vista internistico nella perizia pluridisciplinare __________.

Pertanto, confermiamo quanto attestato e discusso

nella perizia pluridisciplinare del 2.7.2019. (…)" (doc. AI 323/997-998)

Il

dr. __________, nell’annotazione del 15 ottobre 2019, si è allineato al suesposto

complemento peritale 11 ottobre 2019 del __________ e ha confermato il rapporto

finale SMR del 15 luglio 2019 basato sulla valutazione peritale del __________

(doc. AI 326/1016).

L’Ufficio AI – ritenute

le risultanze mediche suenunciate e viste le tabelle allestite il 23 luglio

2019 con le riduzioni al reddito ipotetico da invalido (doc. AI 311/961-964,

312/965-968, 313/969-972 e 314/973) –, con decisione del 16 ottobre 2019

ha negato il diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.3).

2.5. Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG,

2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa,

a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM)

dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che

se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono

essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il

profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi

vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In una sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il

TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e

l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del

SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto

senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010).

Tuttavia, nel caso in cui

sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF 8C_336/2015 del 25

agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e 135 V 465).

Considerandi

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10

febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27

giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);

Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto

che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

2.6

Il TCA ricorda innanzitutto

che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è

importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in

argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che

non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su

divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il

diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni

mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134

V 231 consid. 5.3 pag. 234).

Non è dunque possibile

trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle

diagnosi poste.

Nel caso concreto, questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente

vagliato, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.3 e 2.5),

non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni formulate dai periti del __________

fondate sulla perizia 2 luglio 2019 con complemento dell’11 ottobre 2019 e

confermate dal medico SMR dr. __________ (cfr. consid. 2.4). Perizia, quella

del __________, che va considerata dettagliata, approfondita e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando

precedente.

Non vi sono in effetti

ragioni per scostarsi dalle convincenti e approfondite considerazioni espresse

dai periti i quali hanno anche considerato tutta la documentazione medica

(specialistica e non) agli atti e l’insorgente non ha prodotto documentazione

specialistica atta a mettere in dubbio le conclusioni a cui è giunto il __________.

Infatti va evidenziato

come i doc C e D, prodotti con il ricorso –

trattasi del “Certificato medico” 17 settembre 2019 della dr.ssa __________,

FMH in medicina interna e oncologia, e del rapporto 30 agosto 2019 del dr. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia –,

erano già stati sottoposti ai periti del __________ che si sono espressi al

riguardo nel complemento dell’11 ottobre 2019 (doc. AI 323/997-999 riprodotto in

esteso al consid. 2.4).

Ritenuto che dal succitato

complemento peritale dell’11 ottobre 2019 – avendo i periti puntualmente

preso posizione sulle valutazioni dei medici curanti e debitamente motivato

perché la perizia del __________ andava confermata – questo Tribunale non

ha alcun motivo per scostarsi, è dunque a ragione che, con la risposta, l’Ufficio

AI ha addotto che “(…) l’assicurato ha manifestato un dissenso puramente

soggettivo nei confronti della valutazione operata dall'amministrazione senza

tuttavia produrre - in sede di ricorso - eventuali elementi oggettivi,

segnatamente di natura medica, a sostegno delle proprie argomentazioni. (…)”

(V pag. 2).

Va qui inoltre sottolineato

come il dr. __________, con il rapporto 30 agosto 2019 – rilevato che “(…) lo status psichico

descritto dal perito [ndr.: si riferisce al dr. __________] non collima

pienamente

con quello da me riportato nel mio Rapporto a voi inviato, 20.01.2019,

che qui di seguito riporto in quanto rimasto nel complesso invariato. (…)”

(doc. D) e ritenuto come il rapporto 20 gennaio 2019 del dr. __________ è

menzionato nell’elenco degli atti sub doc. AI 308/823 punto 2.1.2 ed è quindi

stato considerato dai periti –, non

ha fornito alcun valido motivo per scostarsi dalle conclusioni, confermate dal complemento

dell’11 ottobre 2019, a cui sono giunti i periti del __________.

Va qui evidenziato che

nella presa di posizione del 27 settembre 2019 il consulente dr. Passoni ha

precisato che “(…) in particolare per ciò che concerne le osservazioni del

Dr. Med. __________, ritengo di aver adeguatamente contemplato nella mia valutazione

i rapporti esistenti tra gli aspetti somatoformi e la sintomatologia

depressiva. Inoltre ricordo che per formulare la diagnosi occorrono che siano

soddisfatti i criteri diagnostici contenuti nell'lCD 10; non essendo presenti e

soddisfatti i criteri per porre la diagnosi di F33, non è possibile attribuirla

basandosi su aspetti psicodinamici che sono stati comunque già considerati

nella valutazione globale dell'Assicurato. (…)” (doc. AI 323/1006).

Quanto al “Certificato

medico” 17 settembre 2019 (doc. C) – a prescindere dal fatto che la

dr.ssa __________ non si è confrontata con la perizia del __________ e che

nemmeno si é espressa sulla capacità lavorativa in un’attività adeguata –,

questo Tribunale non ravvisa alcun motivo per scostarsi dalle rispettive prese

di posizione del 26 e 27 settembre 2019 (doc. AI 323/1003 e 323/1004),

confermate dai periti del __________ e riprodotte al consid. 2.4, nelle quali i

consulenti intervenuti dr. __________ e dr. __________ si sono pronunciati in

modo esauriente e convincente.

Nemmeno possono di certo modificare

l’esito del presente giudizio i rapporti 19 novembre 2019 del dr. __________

(doc. G), FMH in reumatologia e riabilitazione, e 4 dicembre 2019 del dr. __________

(doc. H), della __________ di __________, entrambi indirizzati alla dr.ssa __________.

Al riguardo – a prescindere dal fatto che sia il dr. __________

che il dr. __________ non si sono confrontati con la valutazione del __________

e nemmeno si sono espressi in merito alla capacità lavorativa –, nell’“Annotazione per/da SMR” del

23.

dicembre 2019, il medico SMR dr. __________ si è così espresso: “(…) Attuale

nuova certificazione medica: - Rapporto dr. __________ del 19.11.2019: diagnosi

di fibromialgia primaria ○ Esame clinico invariato - Rapporto Dr. __________

del 4.12.2019: ○Nessun beneficio del trattamento fisioterapico ○ Si

prospetta ev. intervento a livello della spalla. Valutazione: - Dall’attuale

nuova documentazione medica non risulta una modifica dello stato di salute

rispetto alla valutazione __________. (…)” (IX/1).

Questo Tribunale, rilevato

infine come l’insorgente anche con lo scritto del 22 gennaio 2020 (XI a cui qui

si rinvia) ha manifestato un dissenso puramente soggettivo – oltre a ricordare che nella presa di

posizione del 27 settembre 2019 il consulente dr. __________ ha, tra l’altro,

precisato che “(…) nel certificato del medico di famiglia Dott.ssa __________

del 17.9.2019 si fa riferimento a una fibromialgia diagnosticata dal

reumatologo Dr. __________ nel 2017. In base alla valutazione del medico di

famiglia, tenendo conto di questa diagnosi e delle patologie relative alla

colonna lombare, cervicale e della spalla sinistra vi è un'incapacità

lavorativa del 100%. Nella nostra valutazione peritale abbiamo tenuto conto

dei dolori in tutte le localizzazioni citate che configurano la diagnosi di

fibromialgia. Abbiamo tenuto conto della diagnosi di fibromialgia. (…)”

(doc. AI 323/1004, la sottolineatura è del redattore) –, rileva che il principio inquisitorio che

regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è

incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di

collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della

presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi -

segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è

dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente

all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute dell’assicurato

attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici –

magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo –, quando alla base

della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo

riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime,

STCA 32.2018.151 del 3 luglio 2019, consid. 2.5 con ulteriori rinvii).

Visto tutto quanto sopra

esposto e conformemente alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di

rapporti medici (cfr. consid. 2.5; va qui inoltre evidenziato che il TF,

nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto

che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla

giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario

(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la

prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria

prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi

hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui,

secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di

dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto

di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10

febbraio 2017, consid. 4.2)), questo Tribunale ritiene che la suesposta

(cfr. consid. 2.4) valutazione della capacità lavorativa nel tempo

(nell’attività abituale e in un’attività adeguata), formulata dal medico SMR

dr. __________ nel rapporto finale del 15 luglio 2019 (doc. AI 309/951-954) e

confermata nell’“Annotazione per/da SMR” del 15 ottobre 2019 sulla base

della perizia pluridisciplinare 2 luglio con complemento 11 ottobre 2019 del __________,

va confermata.

2.7

In merito alla valutazione

economica va rilevato quanto segue.

Quanto al calcolo del

grado d’invalidità l’Ufficio AI ha proceduto come segue:

"

(…)

Grado Al dello 0% dal dicembre 2016, scadenza

dell'anno d'attesa:

Calcolo della capacità di guadagno residua (CGR)

Reddito da valido:

Nella sua attività di montatore di ponteggi, per

l'anno 2016, l’assicurato avrebbe potuto percepire un salario annuo di Fr.

54'777.- (fonte: salario di Fr. 54'210.- indicato per l'anno 2014 nel questionario

del datore di lavoro del 27.01.2015, aggiornatore cfr. 23.07.2019).

Reddito da invalido:

In attività adeguate e rispettose dei limiti

funzionali:

In conformità alla vigente giurisprudenza, in considerazione

del fatto che la gamma di attività esigibili è piuttosto vasta, al fine di

determinare il reddito da invalido di un assicurato è possibile far riferimento

ai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi periodicamente

dall’Ufficio federale di statistica.

Come da giurisprudenza imposta dal Tribunale federale

delle assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali

(tabella TA13).

Il reddito da invalido deve pertanto essere

determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA 1).

Considerando una capacità di lavoro del 100%,

praticando la riduzione del 10% (riduzione complessiva dal reddito da invalido

del 10% per attività leggera e altri fattori di riduzione), sulla base delle statistiche

teoriche RSS (attività semplici e ripetitive, mediana; dati riferiti alla

realtà economica nazionale, in base alla giurisprudenza) risulta un reddito

d'invalido di Fr. 60'124.-.

Nel caso specifico dal raffronto tra il reddito annuo

nella professione svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute (Fr. 54'777.-)

con quello ottenibile in un'attività adeguata allo stato di salute (Fr.

60'124), risulta una perdita di guadagno dello 0% = grado Al.

Grado Al del 7% dal marzo 2017, peggioramento dello

stato di salute in attività adeguate:

Calcolo della capacità di guadagno residua (CGR)

Reddito da valido:

Fr. 54'996.- (fonte: salario di Fr. 54'210.- indicato

per l'anno 2014 nel questionario del datore di lavoro del 27.01.2015,

aggiornatore cfr. 23.07.2019).

Reddito da invalido:

In attività adeguate e rispettose dei limiti

funzionali:

Considerando una capacità di lavoro dell'80%, praticando

la riduzione del 5% (riduzione complessiva dal reddito da invalido del 5% per

attività leggera), sulla base delle statistiche teoriche RSS (attività semplici

e ripetitive, mediana; dati riferiti alla realtà economica nazionale, in base

alla giurisprudenza) risulta un reddito d'invalido di Fr. 50'973.-.

Grado d'invalidità

54'996 - 50'973

* 100 = 7%

54'996

Grado Al del 7% dall'anno 2018:

Calcolo della capacità di guadagno residua (CGR)

Reddito da valido:

Fr. 55'261.- (fonte: salario di Fr. 54'210.- indicato

per l'anno 2014 nel questionario del datore di lavoro del 27.01.2015,

aggiornatore cfr. 23.07.2019).

Reddito da invalido:

In attività adeguate e rispettose dei limiti

funzionali:

Considerando una capacità di lavoro dell'80%,

praticando la riduzione del 5% (riduzione complessiva dal reddito da invalido

del 5% per attività leggera), sulla base delle statistiche teoriche RSS

(attività semplici e ripetitive, mediana; dati riferiti alla realtà economica

nazionale, in base alla giurisprudenza) risulta un reddito d'invalido di Fr.

51'219.-.

Grado d'invalidità

55'261 - 51'219

* 100 = 7%

55'261

Essendo il grado Al inferiore al minimo pensionabile

del 40% non vi è diritto a prestazioni di rendita d'invalidità.

Provvedimenti professionali

Considerati tutti gli elementi che l'esame del caso ha

messo in luce, non si ritiene che la residua capacità di guadagno possa essere

apprezzabilmente migliorata mediante provvedimenti reintegrativi di ordine

professionale.

Su esplicita richiesta scritta da parte

dell'assicurato si rimane a disposizione per valutare la possibilità di

attivare il nostro servizio di collocamento. (…)" (doc. AI 324/1010-1011)

L’insorgente non ha

contestato le conclusioni circa l’esclusione di provvedimenti professionali, né

i gradi d’invalidità, né i relativi importi dei redditi da valido e da invalido

ritenuti dall’Ufficio AI. Ciò porta il TCA a non verificare oltre i gradi di

invalidità stabiliti dall’amministrazione (in questo senso cfr. le STCA 32.2019.200

del 16 giugno 2020 consid. 2.7; 32.2018.20 del 28 gennaio 2019 consid. 2.9;

32.2017.81

del 18 dicembre 2017 consid. 2.11.1; 32.2017.40 del 20 settembre

2017.

consid. 2.6; 32.2016.137 del 23 maggio 2017 consid. 2.8; 32.2016.122 del

10.

maggio 2017 consid. 2.8; 32.2016.109 dell’8 maggio 2017 consid. 2.10;

32.2016.108

del 2 maggio 2017 consid. 2.9 e 32.2016.107 del 10 aprile 2017

consid. 2.6).

2.8

Visto tutto quanto precede la

decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

2.9

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o

al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto l’esito della

vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo

considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

2.10

L’assicurato ha formulato

istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.4).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia

sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in

vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso

doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza

giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del

diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar 3a ed., 2015, ad

art. 61, n. 173, pagg. 828-829).

A norma dell’art. 3 cpv. 1

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (Lag), nel

tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende

all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e

spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al

vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 173 segg.) – sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il processo non è

palesemente privo di esito positivo e se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid 5b con

riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).

Nella presente fattispecie

non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono

così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI

1994.

pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame

forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza

appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di

esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, viste le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM nella

perizia del 2 luglio con complemento dell’11 ottobre 2019 (doc. AI 308/806-950

e 323/997-1008) confermate dal medico SMR dr. __________ nel rapporto finale

del 15 luglio 2019 (doc. AI 309/951-954) e nell’annotazione del 15 ottobre 2019

(doc. AI 326/1016), secondo cui, in un’attività adeguata rispettosa dei limiti

funzionali posti, la capacità lavorativa è totale dal mese di dicembre 2015 e

dell’80% da marzo 2017, all’assicurato, oltretutto patrocinato, non poteva

sfuggire che avrebbe dovuto debitamente documentare un eventuale peggioramento

della sua situazione valetudinaria dopo le ulteriori valutazioni espresse

dall’amministrazione.

Nemmeno in corso di

procedura ricorsuale l’insorgente ha prodotto documentazione medica idonea a

validamente contestare le succitate valutazioni del medico SMR dr. __________

fondate sulla perizia 2 luglio con complemento dell’11 ottobre 2019 del SAM e/o

a rendere verosimile una rilevante modifica del suo stato di

salute subentrata prima della decisione impugnata del 16 ottobre 2019.

Ne segue che la domanda di

assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese di fr. 500.-- sono

poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti