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Decisione

32.2019.204

Richiesta di revisione della prestazione. Ammministrazione non entra nel merito non essendo stato reso verosimile un peggioramento delle condizioni. TCA conferma

5 giugno 2020Italiano32 min

i casi pendenti al momento del cambia-mento (cfr. pure STF 8C_313/2018 del 10 agosto

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.204

FC

Lugano

5 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 novembre 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 24 ottobre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI

1, nato nel 1970, senza una formazione specifica conclusa e già

attivo quale operaio, nel giugno 2009

ha presentato una domanda di prestazioni dichiarando di essere

sofferente di “sindrome mista ansioso-depressiva” da gennaio 2006 (doc.

AI 1). L’Ufficio AI, esperiti gli accertamenti del caso – segnatamente

richiamando l’incarto dall’assicurazione malattia e infortuni e facendo

esperire una perizia psichiatrica –, ha concluso per un grado di inabilità

lavorativa e di invalidità del 30%e, quindi, respinto la domanda di prestazioni

mediante una decisione del 4 ottobre 2010 che, contestata, è stata confermata

dal TCA mediante giudizio del 5 aprile 2011 (inc. 32.2010.304).

1.2. Nell’ottobre

2017 l’assicurato, tramite il __________, ha nuovamente postulato l’attribuzione

di prestazioni d’invalidità. Entrata in materia ed esperiti i necessari

accertamenti medici, inclusa una perizia psichiatrica, l’amministrazione,

mediante decisione del 29 novembre 2018, ammessa a far tempo dal 31 maggio 2016

un’inabilità lavorativa del 75 % nell’originaria attività e del 55% in attività

adeguate, ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita d’invalidità dal 1.

ottobre 2016 e mezza rendita dal 1. gennaio 2017 (media retrospettiva), con

versamento a decorrere dal 1. aprile 2018 (doc. AI 112).

1.3. Nel

settembre 2019 l’assicurato ha presentato una domanda di revisione della

prestazione, facendo valere un peggioramento delle condizioni. Mediante

progetto di decisione del 5 settembre 2019 l’amministrazione ha paventato la

non entrata in materia in assenza di documentazione attestante una modica della

situazione medica o professionale (doc. AI 115). Dopo aver sottoposto al medico

SMR la certificazione del 16 settembre 2019 della dr.ssa __________,

psichiatra, fatta pervenire dall’assicurato, tramite l’avv. RA 1, con decisione

24 ottobre 2019 l’UAI ha confermato la non entrata in materia, non essendo

stato oggettivato un peggioramento della situazione valetudinaria rispetto alla

perizia psichiatrica dell’agosto 2018 e alla decisione del 29 novembre 2018.

1.4. Contra

tale decisione si aggrava l’assicurato, sempre patrocinato dal suo legale, postulando

l’entrata in materia sulla domanda di revisione della rendita (doc. I).

1.5. Con

la risposta di causa dell’11 dicembre 2019 l’UAI ha chiesto la reiezione del

gravame, confermando la valutazione medica posta alla base del provvedimento

impugnato e in particolare l’assenza di elementi clinici atti a determinare una

diversa valutazione del caso rispetto all’ultima decisione del 29 novembre 2018

(doc. IV).

1.6. Con scritto 17

gennaio 2020 il ricorrente si è ribadito nelle sue allegazioni (doc. VIII).

considerato in

diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere

se a ragione l’UAI non è entrato nel merito della domanda di revisione

presentata dall’assicurato nel settembre 2019.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta

l’art. 28 cpv. 1 lett. b) e c) LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha

avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un

anno senza notevole interruzione e se al termine di questo anno è invalido

(art. 8 LPGA) almeno al 40%. Secondo il cpv. 2 del medesimo articolo gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,

a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al

40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il

grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto

del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con

quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è

portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla

nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

pag. 84).

Per

l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto

dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle

prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al

riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

"

(…) Tra i danni alla salute

psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai

sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non

sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non

costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni

della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di

buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere

apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in

quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute

mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,

tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere

quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,

consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4)

provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le

perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

Con

una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49,

l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa

giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la

DTF 137 V 64 sull’ipersonnia).

In

una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il

Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi

(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di

lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso

particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione

secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno

sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

In

due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale

federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF

141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche

nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.

comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Alla

luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese

le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura

probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica

della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi

fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata

dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,

per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata

riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova

di un’inabilità lavorativa invalidante.

Infine, nella sentenza pubblicata in 145 V 215 (STF 9C_724/2018 dell’11 luglio

2019) il Tribunale federale ha stabilito che la nuova procedura illustrata

nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata anche all’esame di tutti i casi

nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di tossicomanie, fermo

restando in ogni caso l’obbligo dell’assicurato di ridurre il danno, ad esempio

tramite partecipazione attiva a dei trattamenti medici ragionevolmente

esigibili, pena il rifiuto o la riduzione delle prestazioni (cfr. comunicato stampa del 5 agosto 2019, in: www.bger.ch). Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le

tossicomanie (sindromi da dipendenza quali per esempio l'alcolismo [RCC 1989

pag. 283, 1969 pag. 236], la dipendenza da medicamenti [RCC 1964 pag. 115] o da

droghe [RCC 1992 pag. 180, 1987 pag. 467, 1973 pag. 600], l'abuso di nicotina

oppure l'obesità [RCC 1984 pag. 359]; STCA 32.2017.185 del 18 luglio 2018,

consid. 2.5) occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su

indicatori. Il Tribunale federale ha così modificato la sua precedente

giurisprudenza secondo la quale le tossicomanie erano ritenute invalidanti solo

nel caso in cui fossero causate da un danno alla salute fisica o mentale, o

avessero provocato una malattia o un infortunio. Decisiva è ora invece la

questione di sapere se la persona interessata riesca a fornire, sulla base di

un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa

invalidante (cfr. STF 9C_136/2019 del 19 agosto 2019, consid. 3 in fine),

fermo restando in ogni caso l’obbligo di ridurre il danno, sottoponendosi ai

trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione

delle prestazioni. Nella STF 9C_334/2019 del 6 settembre 2019, al consid. 5.2,

l’Alta Corte ha ricordato che di principio una nuova prassi si applica a tutti

Fatti

i casi pendenti al momento del cambia-mento (cfr. pure STF 8C_313/2018 del 10 agosto

2018, consid. 8 con rinvii; DTF 137 V 210, consid.5 e 6 e DTF 132 V 368,

consid. 2.1 ivi citato).

2.5. Secondo

l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve

dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di

assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità è cambiato in misura rilevante per

il diritto alle prestazioni.

Qualora la rendita,

l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati

negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata

riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo

esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2

(art. 87 cpv. 3 OAI).

L'allora Tribunale federale

delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), nella DTF 133 V

263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo

l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la

propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda

deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (si tratta

dell’attuale art. 87 cpv. 2 e 3 OAI in vigore dal 1. gennaio 2012). Scopo di

questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente

chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è

già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130

V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione

non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando

una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante

modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione

è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10;

Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der

Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86).

Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare

la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la

modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è

effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per

analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1

LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag.

84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von

Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von

Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,

pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha

stabilito che qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibili

di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può

fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di

revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di

salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subìto una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi

pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b). Per stabilire in una situazione concreta se vi

sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare

paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale con quelli

esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2).

Nella DTF 133 V 108,

modificando la giurisprudenza, l’Alta Corte ha stabilito che il punto di

partenza per la valutazione di una modifica del grado d’invalidità suscettivo

di incidere notevolmente sul diritto alle prestazioni è, dal profilo temporale,

l’ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame

materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei

fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi. Da questo punto di

vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di

rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con

riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pag. 430-433).

Il

TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un

rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti

per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta

essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente

domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione,

facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici,

non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve

impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione

con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda

(DTF 130 V 64 consid. 5.2.5).

Se l'assicurato interpone

ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo

se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se

invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si

pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se

la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente

avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991

pag. 269 consid. 1a).

Va ancora

rilevato che per quanto concerne gli art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, è

sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la

prova della verosimiglianza preponderante valida nell'ambito delle

assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere

l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima

decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi

siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che

un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è

subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2; 8C_716/2011 del 5

gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008;

STFA I 55/07 del 26 novembre 2007; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa). Più la

precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla

verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento.

2.6. Con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF

8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 2) il Tribunale federale ha confermato

che, nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella

nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d'invalidità è modificato

in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente

rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti

a rendere verosimile l'asserita modifica. In questo secondo caso – come

accennato (cfr. consid. 2.3) – l'amministrazione deve impartire all'interessato

un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in

caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2).

Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da

considerare nell'ambito di una nuova domanda (cfr. consid. 3.2).

2.7. Nel caso in esame, avendo l’UAI emanato una decisione di non entrata in

materia, richiamata la suesposta giurisprudenza, il TCA è unicamente

chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente oppure no rifiutato

di esaminare il merito della richiesta.

Pertanto le censure ricorsuali volte a supportare il merito della richiesta di

revisione della prestazione, nella misura in cui non sono relative alla mancata

entrata in materia, sono irricevibili.

2.8. Con

decisione del 29 novembre 2018, cresciuta incontestata in giudicato, l'UAI ha

riconosciuto all’assicurato un quarto di rendita d’invalidità dal 1 ottobre

2016 e mezza rendita dal 1. gennaio 2017 (grado di invalidità del 55%), con

versamento effettivo dal 1 aprile 2018 per tardività della domanda (doc. AI

112).

L'UAI si era fondato, dal profilo medico, su una perizia psichiatrica eseguita

il 2 agosto 2018 dalla dr.ssa __________, psichiatra, la quale, poste le

diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “Disturbo di

personalità misto (ICD 10 F 61.0), Sindrome da dipendenza da oppioidi,

attualmente in sostituzione metadonica (ICD 10 F11.22), Abuso di sostanze

psicoattive multiple -cocaina, morfina-oppiacei (ICD 10 F19.1)”, oltre a diagnosi

non invalidanti di “Sindrome depressiva ricorrente, attualmente in

remissione (ICD 10 F33.4), Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD 10 F42.1)”,

eseguita un’approfondita valutazione del caso, comprensiva di accurate valutazione

clinica e descrizione di risorse e deficit - secondo schema MIN ICF – APP, aveva

concluso quanto segue:

"

(…)

Le problematiche sopra indicate non inficiano le

autonomie di base.

Hanno invece influito e lo fanno tuttora sulla vita

affettiva e sociale. L'assicurato si è sempre coinvolto in rapporti sentimentali conflittuali ed intensi; da diversi anni

(a parte la relazione iniziata da una settimana con l'ultima compagna e poi

deceduta) non ha relazioni sentimentali. Non

ha mai creato amicizie significative. Gran

parte delle relazioni ha sempre gravitato sull'uso di sostanze. Mantiene un rapporto (seppure conflittuale) coi

genitori e con due vicine di casa, per il resto risulta isolato. Anche la vita

ricreativa non è stata mai molto investita. Mantiene l'hobby di ascoltare musica.

Si valuta che il peso dettato primariamente

dal disturbo personologico sul piano professionale sia sensibilmente differente

da quello valutato da Dr. __________ nel 2010. Infatti, in modo coerente con la diagnosi posta dal collega di disturbo

dipendente, risulta impossibile attuare

degli adattamenti del contesto professionale che limitino di molto l’invalidazione. ll Dr. __________ infatti allora

scriveva: “l'assicurato 'pur avendo una scarsa iniziativa personale, aderisce positivamente a mansioni semplici

e ben definite all'interno dei gruppi. In

tal senso sebbene abbia una difficoltà ad

inserirsi autonomamente nel mondo del lavoro:

una volta 'collocato in un contesto strutturato si mostra in grado di assumersi

alcuni ruoli semplici e con un discreto

risultato complessivo".

L’evoluzione qualitativa della patologia strutturale

negli ultimi anni mostra invece caratteristiche ben più ardue da limitare nella loro disfunzionalità.

Fatta questa premessa, dall'esame degli atti non emerge

quale sia considerata l'attività abituale

dell'assicurato. In ogni modo l’ambito più inficiato dal quadro clinico risulta quello relazionale. Anche le competenze risultano deficitarie ma in misura

inferiore.

L'assicurato negli anni ha svolto diverse mansioni

(direzione del traffico per la __________, operaio

per le __________, idraulico), che implicano tutte un contatto piuttosto

assiduo con le persone. Per attività

simili la capacità lavorativa risulta esigua e non supera il 25%.

La capacità lavorativa non è nulla dal momento che l'assicurato

Considerandi

presenta risorse residue (capacità di provvedere a sé, autonomia di

spostamenti) e la limitazione nei vari item (anche quelli più compromessi) non

è totale.

A livello medico-teorico si ritiene che per attività

semplici e manuali (come quelle sempre svolte), che non richiedano impegno intellettivo

elevato, ripetitive e che contemplino un contatto limitato con la clientela ed

i colleghi (ossia da svolgere in autonomia) la capacità lavorativa sia pari al 45%.

Compiti e soprattutto adattamenti ambientali come

quelli descritti consentono di mitigare il deficit

dovuto al disturbo di personalità. Restano quelli legati all'assunzione di

un'elevata dose di metadone e alle condotte-di abuso. Di qui la quantificazione

finale della capacità lavorativa. Le limitazioni contemplano un deficit di

orario. Infatti si giudica che l'assicurato sarebbe poco in grado di tollerare di restare sul posto di lavoro a

lungo nella giornata, seppure con la richiesta di un rendimento molto ridotto.

Le limitazioni in ambito domestico sono meno ingenti. L'assicurato non cura in modo regolare la pulizia della

casa. Provvede ai suoi gatti. Fa la spesa per piccole necessità in autonomia

mentre svolge quella più importante coi genitori, per motivi che esulano dal danno

alla salute (difficoltà economiche). L'area relativa alle competenze domestiche

più invalidata risulta essere quella relativa alla gestione burocratica, per la quale è aiutato da terzi; il deficit in questo

ambito è invece conseguenza del danno alla salute.

Considerando tutti questi elementi, si conclude che la

capacità lavorativa come casalingo sia pari

al 70%, sempre con riduzione di orario.

Rispetto al passato, il Dr. __________ chiede di

esprimersi a partire dal 04.10.2010 (decisione cresciuta in giudicato). L'unica

presa di posizione successiva a questa data consiste nel certificato della

curante, datato 11.12.2017.

Il quadro clinico descritto dalla Dr.ssa __________

risulta simile a quello oggettivato in sede peritale.

La presa a carico da parte sua data a partire dal 31 .05.2016.

Viste le patologie invalidanti appare plausibile che a

partire da questa data l'assetto psichico fosse

sovrapponibile a quello attuale.

In base a questi elementi si giudica che dal 31

.05.2016 la capacità lavorativa sia uguale a quella definita in sede peritale: del

25% per le attività abitualmente svolte, del 45% per attività confacenti al danno alla salute, del 70% come

casalingo.” (doc. AI 56)

Con Rapporto finale

del 13 agosto 2018 il dr. __________ del SMR aveva fatte proprie queste

conclusioni, ammettendo un’inabilità lavorativa del 30% in ogni attività dal 1.

gennaio 2006, con un peggioramento dal 31 maggio 2016 e una conseguente

inabilità del 75% nell’attività abituale e del 55% in attività adeguate (doc.

AI 106). Interpellato il consulente professionale, il quale ha proceduto al

confronto dei redditi, l’amministrazione ha quindi reso la citata decisione del

29.

novembre 2018.

2.9

Il

4.

settembre 2019 l’assicurato ha inoltrato una domanda di revisione delle prestazioni,

sostenendo un peggioramento delle sue condizioni psichiche (con “diminuito

tono dell’umore con difficoltà ad affrontare la mia quotidianità, isolamento

sociale, nervosismo, tensione difficoltà a stare con le altre persone. I

pensieri rispetto al domani sono negativi e mi sento sopraffatto dalle piccole

cose, mi sento inutile e ho difficoltà a dormire la notte. La disdetta dell’appartamento

in cui ho vissuto per 5 anni ha peggiorato la mia situazione” (doc. AI 116).

L’UAI, con progetto

di decisione del 5 settembre 2019, ha preavvisato all’assicurato la “non

entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni”, accordando la possibilità

di presentare entro 30 giorni per iscritto eventuali osservazioni o chiedere delle informazioni complementari (doc. AI 115).

Tramite l’avv. RA 1,

l’assicurato ha quindi fatto pervenire una certificazione del 16 settembre 2019

della psichiatra curante dr.ssa __________, la quale ha chiesto di “riesaminare

il suo diritto ad una rendita piena”. Sottolineato come l’assicurato soffrisse

di “un grave disturbo di personalità misto con atti impulsivi e border

(ICD-10 F.60) e una severa sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F41.2)”,

essendo peraltro in “sostituzione metadonica per una pregressa sindrome di dipendenza

da oppioidi”, ha osservato quanto segue:

“(…)

Al momento della presa a carico aveva un impiego in

ambito protetto (___________), presso cui svolgeva un programma occupazionale

che è riuscito a mantenere fino al febbraio 2018 con grosse difficoltà date

dalla sua patologia e grazie al buon cuore del datore di lavoro. La perdita

dell'attività lavorativa in ambito protetto è da imputarsi all'incapacità dì

essere costante e alle difficoltà nell'entrare in relazione con i colleghi e

con i suoi superiori.

Nel corso degli ultimi 3 anni abbiamo assistito ad una

deriva in tutti gli ambiti della sua vita. Appare sempre più chiaro che il signor

Triglia non possa essere inserito nel circuito lavorativo, né protetto, né nel

libero mercato. Per il disturbo di cui soffre è inabile al lavoro nella misura

piena.

Non è in grado di reggere le frustrazioni, anche

minime, di fronte a cui presenta un peggioramento del suo stato di salute con interpretatività

e aspetti paranoici.

Presenta un disturbo di attenzione e concentrazione. La

sua capacità di adeguamento come pure la sua caricabilità risultano essere

fortemente ridotte. Presenta un'instabilità emotiva di fondo con alto rischio

di scompensi affettivi in concomitanza di conflitti e frustrazioni. È

scarsamente integrato socialmente, ha difficoltà ad instaurare e soprattutto a

mantenere relazioni con le altre persone.

Presenta una forte limitazione delle competenze metacognitive;

è incapace di Introspezione e di riconoscimento, elaborazione e integrazione dei

vissuti motivo per cui i conflitti si traducono nell'aggravamento della sua

sintomatologia psichica e fisica. Nel settembre 2019, solo in parte consapevole

delle sue difficoltà e sostenuto da noi e dai propri famigliari, ha avanzato

una richiesta di curatela.”

Il referto è stato

sottoposto alla valutazione del dr. __________ del SMR, il quale, nell’annotazione

del 22 ottobre 2019, ha osservato che “nell’ultimo certificato medico della

dr.ssa __________ non si evidenziano elementi che consentano di oggettivare un

peggioramento dello stato di salute dell’assicurato rispetto a quanto valutato

in sede peritale psichiatrica (perizia di agosto 2018 con visite il 18.05 e il

4.07.2018). L’entrata in materia non è attualmente giustificata” (doc. AI

126).

Da qui la conferma

della non entrata in materia con la decisione contestata del 24 ottobre 2019. Davanti

al TCA l’avv. RA 1 non ha prodotto alcuna nuova certificazione medica.

2.10

In

concreto l’insorgente, chiamato a dimostrare che rispetto all’ultima decisione formale

del 29 novembre 2018 vi è stato un peggioramento del suo stato di salute, non

ha reso verosimile una modifica della sua situazione valetudinaria tale da

incidere sulla capacità lavorativa.

In

effetti, la psichiatra curante ha in sostanza ripreso le note diagnosi già

valutate nell'ambito della procedura sfociata nella decisione formale del 29

novembre 2018, cresciuta incontestata in giudicato, sulla base della perizia

della dr.ssa __________ del 2 agosto 2018 e del rapporto finale SMR del 13

agosto 2018, dai quali questo giudice non ha valido motivo per scostarsi. Del

resto le argomentazioni e conclusioni addotte dalla psichiatra curante nella

sua certificazione del 16 settembre 2019 sono essenzialmente le stesse di

quelle dalla medesima già fatte valere nella precedente certificazione dell’11

dicembre 2017 e già opportunamente vagliate dalla dr.ssa __________ nella

perizia del 2 agosto 2018 (doc. AI pag. 258 e pag. 313). Quanto al fatto,

menzionato nello scritto della curante, che l’assicurato avrebbe nel frattempo

avanzato una richiesta di curatela, tale circostanza manifestamente non è

idonea a comprovare una modifica rilevante del suo stato valetudinario.

Questo giudice - attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica

agli atti - non ha quindi motivo di distanziarsi dall'apprezzamento del medico

SMR dr. __________ nell’annotazione del 22 ottobre 2019, giusta il quale

l’unica certificazione prodotta dall’assicurato, ovvero quella del 16 settembre

2019.

della dr.ssa __________, non permette di oggettivare una sostanziale

modifica dello stato di salute.

A proposito del medico SMR giova del resto qui ricordare che per l’art.

59.

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Non

va del resto neppure dimenticato un principio ripetutamente riconosciuto dalla

nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico

curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid.

2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di

fiducia che lo lega al suo paziente (cfr.

STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353

consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

Il

TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

Per

quanto infine concerne la censura sollevata dal ricorrente per la quale la

perizia psichiatrica del 2 agosto 2018 non avrebbe tenuto conto della più

recente giurisprudenza del Tribunale federale in materia di dipendenze, va

detto avantutto che la stessa risulta in ogni modo irricevibile non solo perché

riguarda la valutazione esperita dall’amministrazione e posta alla base della decisione

del 29 novembre 2018, e quindi di un provvedimento cresciuto in giudicato e per

questo vincolante, ma anche poiché, come ricordato sopra (consid. 2.5), se l'assicurato

interpone ricorso contro una decisione di non entrata in materia, il giudice

esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in

materia, ma non esamina materialmente l’effettivo diritto a prestazioni (SVR

2002.

IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid.

1a).

A

titolo abbondanziale va comunque detto che, come con pertinenza osservato

dall’Ufficio AI nella risposta di causa, la censura si avvera comunque

infondata. In effetti, richiamata la dianzi esposta più recente prassi (cfr. al

consid. 2.4) – con la quale, modificando la precedente giurisprudenza (secondo

la quale le tossicomanie erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui

fossero causate da un danno alla salute fisica o mentale, o avessero provocato

una malattia o un infortunio), per tutte le tossicomanie decisiva è ora invece la

questione di sapere se la persona interessata riesce a fornire, sulla base di

un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa

invalidante (cfr. DTF 137 V 210 consid. 5 e 6, 132 V 368 consid. 2.1; cfr. in

esteso al consid. 2.4 che precede) – nella fattispecie l’amministrazione ha

rispettato la giurisprudenza, laddove si rilevi che in occasione della

decisione del 29 novembre 2018 ha tratto le sue conclusioni di inabilità

lavorativa sulla base della perizia psichiatrica del 2 agosto 2018 che ha posto

le diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “Disturbo di

personalità misto (ICD 10 F 61.0), Sindrome da dipendenza da oppioidi,

attualmente in sostituzione metadonica (ICD 10 F11.22), Abuso di sostanze

psicoattive multiple -cocaina, morfina-oppiacei (ICD 10 F19.1), giudicando

peraltro non esigibile un’astensione totale dell’assicurato dalle sostanze

stupefacenti (doc. AI 56, 106; cfr. al consid. 2.8 in esteso).

Concludendo,

ribadito altresì il principio per cui quanto più breve è il lasso

di tempo trascorso dalla decisione precedente (in concreto il provvedimento del

29.

novembre 2018), tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezza la

plausibilità delle allegazioni dell'assicurato (cfr. STF 8C -716/2011 del 5

gennaio 2012 e riferimenti), non essendo stata resa verosimile una

notevole modifica nelle condizioni di salute dell’assicurato nell’ambito della

procedura amministrativa e, quindi, prima del querelato provvedimento, secondo

questo giudice giustamente l’UAI non è entrato nel merito della richiesta di revisione.

La

decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

2.11

Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI,

la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti