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Decisione

32.2019.21

Ammontare rendita contestato: confermato da TCA. Compensazione rendite arretrate con quanto rivendicato da ex datore di lavoro: rinvio per accertamento congruenza temporale

20 gennaio 2020Italiano29 min

1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.21

PC/sc

Lugano

20 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 9 gennaio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. In data 28 settembre 2014 RI

1, nata il __________ 1967, di professione "barista/cassiera" al 100%

presso la ditta __________di __________dal 10 ottobre 2007, in infortunio dal

31 marzo 2014, licenziata con effetto al 18 luglio 2016 a seguito di una “riorganizzazione

aziendale”, in malattia dal 22 luglio 2016 al 28 febbraio 2017, ha

inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata da “dolori

acuti alla spalla e nella zona cervicale dovuti ad una caduta accidentale sulle

scale davanti alla porta di casa” occorsale in data 31 marzo 2014 verso le

ore 17.00 (pag. 3-8 incarto AI, pag. 4 e 202 incarto LAINF; pag. 1-11 incarto

DISO; pag. 6 incarto LAMAL).

1.2. Dopo avere esperito gli

accertamenti medici ed economici del caso - e, in particolare, dopo avere

acquisito agli atti gli incarti LAINF, LAMAL e DISO - l’UAI, con decisione del

9 gennaio 2019, preavvisata il 29 agosto 2018 (pag. 243-252 incarto AI), ha

riconosciuto all’assicurata una rendita intera di invalidità (grado: 100%) dal

1° marzo 2015 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) limitatamente

al 31 luglio 2017 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato

di salute a partire dal 10 aprile 2017 ex art. 88a cpv. 1 OAI), stabilendo, per

il periodo successivo, un grado di invalidità nullo (pag. 270-276 incarto AI). Dalla

decisione emerge che la prestazione alla quale l’assicurata ha diritto, dal 1°

marzo 2015, è pari a fr. 546.- al mese, calcolati sulla base di una scala

(parziale) di rendita 15, di una durata di contribuzione della classe di età 27

e di un totale di 9 anni e 3 mesi di contribuzione (doc. A). Le rendite

arretrate (complessivi fr. 15'834.-) sono state compensate per un importo di

fr. 1'869.50, con quanto rivendicato dalla Cassa disoccupazione __________, e, per

un importo di fr. 13'964.50, con quanto rivendicato dalla __________, ex datore

di lavoro di RI 1 (doc. A).

1.3. Con tempestivo ricorso del 28

gennaio 2019 RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento

della decisione impugnata e che la stessa venga modificata, fermo restando il

diritto ad una rendita intera dal 1° marzo 2015 al 31 luglio 2017 sulla base di

un grado AI del 100%, come segue:

" (…) viene

ricalcolata la durata di contribuzione della classe d’età (che si ritiene sia

superiore a 27) ed il conseguente ammontare della rendita; viene ricalcolata la

scala di rendite applicabile (che si ritiene sia superiore a 15) ed il

conseguente ammontare della rendita; la compensazione a favore della __________

di CHF 13'964,50 viene annullata, e di conseguenza questo importo dovrà essere

versato alla qui ricorrente; in via subordinata la compensazione a favore della

__________ viene riconosciuta alla __________ solo per le rendite riconosciute

fino al luglio 2016 compreso, mentre le rendite dal 1° agosto 2016 vengono

versate direttamente alla ricorrente” (cfr. doc. I, pag. 3).

Il patrocinatore della

ricorrente, dopo avere puntualizzato che non è contestata la durata del periodo

di invalidità né il grado di invalidità, mette in dubbio innanzitutto la

legittimazione (e quindi il diritto di subingresso legale) dell’ex datore di

lavoro in favore del quale l’UAI ha compensato fr. 13'964.50. Ma in ogni caso,

se anche il diritto alla compensazione fosse dato sul principio, il

rappresentante della ricorrente ne contesta l’ammontare e la durata. In

particolare, l’ex datore di lavoro potrebbe compensare semmai solamente le

mensilità salariali che ha effettivamente pagato ed unicamente per il periodo

salariale durante il quale ha pagato, ovvero nel caso concreto sino al luglio

2016, quando il contratto di lavoro è stato disdetto (congruenza temporale).

Il patrocinatore della ricorrente osserva pure di ritenere superiore, rispetto

a quanto considerato dall’amministrazione, sia la durata di contribuzione della

classe d’età sia la scala di rendite applicabile e, di conseguenza, l’ammontare

della rendita dovuta.

Il patrocinatore della ricorrente chiede infine che al gravame venga concesso

l’effetto sospensivo (doc. I, pag. 3).

1.4. Con

la risposta di causa, l’UAI - dopo avere richiesto una presa di posizione alla

“Casse __________” (in seguito: Cassa di compensazione __________; doc.

VI/1) e avere versato agli atti l’incarto della Cassa di compensazione __________

- ha postulato la reiezione del ricorso e la conferma della decisione

contestata (doc. VI).

Per quanto concerne in particolare l’istanza di ripristino dell’effetto

sospensivo, l’amministrazione ha puntualizzato quanto segue:

"

(…) l’UAI non ha tolto l’effetto sospensivo con la decisione impugnata,

di conseguenza il ricorso automaticamente sospende l’esecuzione della decisione.

Ora, dal preavviso della Cassa si evince che il versamento alla __________

risulta essere già stato fatto, tuttavia ciò non pregiudica l’eventuale diritto

dell’assicurata al versamento della rendita in quanto, in caso di errore, la

Cassa procederebbe alla richiesta di restituzione dell’importo non dovuto e lo

riverserebbe all’assicurata. In ogni caso l’assicurata non riceverebbe comunque

alcunché fino alla conclusione della presente procedura quindi non si

intravvede alcun pregiudizio per la stessa.” (doc. VI, pag. 2)

1.5. L’11

marzo 2019 il vicepresidente del TCA ha informato il patrocinatore

dell’assicurata che il ricorso ha, di principio, effetto sospensivo (doc. VII).

1.6. Con scritto del 12 marzo 2019

(doc. VIII) il legale dell’insorgente ha prodotto gli estratti conto __________

relativi al 2015 e al 2016 (doc. C) dai quali si evincerebbe che a partire da

agosto 2016 compreso non ci sarebbero stati più versamenti effettuati dall’ex

datore di lavoro, a parte l’importo di fr. 1'500.- nel mese di dicembre 2016

relativo a pretese salariali - tredicesima pro rata - precedenti l’agosto 2016.

Nella medesima occasione il patrocinatore dell’assicurata ha puntualizzato che

la circostanza che la sua assistita ha firmato il formulario di compensazione è

dovuta solo ad una svista ed alla convinzione della sua cliente che il datore

di lavoro “fosse nel giusto, senza però sapere quali erano le esigenze

legali e soprattutto ignorando la problematica della congruenza temporale”

(doc. VIII, pag. 2).

1.7. Nelle

osservazioni del 21 marzo 2019, l’UAI ha ribadito la

richiesta di reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. X).

1.8. Il 26 marzo 2019 l’avv. RA 1

si è riconfermato nelle proprie tesi e domande (doc. XII), versando agli atti

un accordo transattivo stipulato tra la sua cliente e l’ex datore di lavoro in

data 7 dicembre 2017 (doc. XII-1).

1.9. Nelle

osservazioni del 5 aprile 2019, l’UAI ha ribadito la

richiesta di reiezione del gravame, sottolineando in particolare che

l’assicurata ha firmato di proprio pugno il consenso alla compensazione per il periodo

indicato dal datore di lavoro e che peraltro la stessa è stata effettuata

legittimamente, puntualizzando altresì che la documentazione prodotta in questa

sede dal patrocinatore dell’assicurata non è oggettivamente atta a modificare

la presa di posizione del 27 febbraio 2019 della Cassa di compensazione __________,

alla quale quindi l’amministrazione ha rinviato integralmente (doc. XIV).

1.10. Il doc. XIV è stato trasmesso

per conoscenza al rappresentante dell’insorgente (doc. XV).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere sono

unicamente l’ammontare della rendita di fr. 546.- corrisposta mensilmente

all’insorgente dal 1° marzo 2015 e la compensazione delle rendite arretrate

(periodo 1° marzo 2015 - 31 luglio 2017) spettanti alla ricorrente (per un

importo complessivo di fr. 13'964.50) con quanto rivendicato dalla __________,

suo ex datore di lavoro.

2.2. Per quanto concerne

l’esattezza o meno dell’ammontare della prestazione stessa corrisposta

all’insorgente dal 1° marzo 2015 il TCA osserva quanto segue.

2.3. Ai sensi dell’art. 36 cpv. 1

LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla

rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per

almeno tre anni. Il capoverso 2 prevede che le disposizioni della legge

sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie.

A

seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti

oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive,

egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b

LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita

completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).

Il

calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi

dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o

d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha

compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento

assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

Fatti

I

periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento

assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per

colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa

realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per

il calcolo della rendita (art. 52c OAVS).

Il

periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di

anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter

cpv. 1 LAVS).

Secondo l’art. 29 ter cpv. 2

LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

- una persona ha pagato i

contributi (lett. a);

- il suo coniuge, secondo

l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo

(lett. b);

- possono essere computati

accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).

Inoltre,

la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato

(art. 29 quater LAVS).

Esso

si compone:

- dei redditi risultanti da

un’attività lucrativa (lett. a);

- degli accrediti per

compiti educativi (lett. b);

- degli accrediti per

compiti assistenziali (lett. c).

La

somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il

fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

Il

reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa

rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per

il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

Sono

presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali

sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di

contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come

reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se:

- entrambi

i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

- una

persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

- il

matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia

sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi

conseguiti:

- tra

il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che

precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per

primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

- in

periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso

l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti (art. 29 quinquies

cpv. 4 lett. b LAVS).

Secondo

l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi

agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità

parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art.

52e e f OAVS).

Generalmente

l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio e cessa

con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio.

Tuttavia

nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è

riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare

dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia

annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies

cpv. 2 LAVS).

L’accredito

assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è

tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

2.4. Giova ancora qui rammentare

che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta

dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d'ufficio,

con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le

prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di

ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare

all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. Alla

fattispecie in discussione è applicabile la Lptca, che prevede la massima

dell'ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell'applicazione

d'ufficio del diritto (in questo senso: Marco

Borghi e Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad

art. 18 pag. 89 e segg.; cfr. inoltre STFA U 94/01 del 5 settembre 2001;

STFA I 83/01 del 31 maggio 2001; STFA U 429/00 del 13 marzo 2001;

Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis

1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del

giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente

rilevanti.

Questo principio non è

tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti

di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI

1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag.

12; Spira, Le contentieux des

assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de

jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in

erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht,

Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare

quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di

apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le

prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di

ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove

(SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a;

DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto

civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg.).

Su questi aspetti, si veda

in particolare: DUC, Les

assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo

rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der

Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt

werden kann”.

L'obbligo di accertamento

d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non

rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della

prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del

conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti

che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da

una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova (STCA

32.2018.137 del 20 agosto 2019, consid. 2.10).

2.5. Nella

decisione impugnata l’UAI ha indicato che la prestazione (una rendita intera)

alla quale ha diritto l’assicurata dal 1° marzo 2015 corrisponde a fr. 546.- al

mese, calcolati sulla base di una scala (parziale) di rendita 15, di una durata

di contribuzione della classe di età 27 e di un totale di 9 anni e 3 mesi di

contribuzione (doc. A).

Il patrocinatore dell’insorgente ha osservato di ritenere superiore, rispetto a

quanto considerato dall’amministrazione, sia la durata di contribuzione della

classe d’età sia la scala di rendite applicabile e, di conseguenza, l’ammontare

della rendita dovuta (doc. I).

Unitamente alla risposta

di causa, l’amministrazione ha prodotto la presa di posizione del 27 febbraio

2019 (doc. VI/1), con la quale la Cassa di compensazione __________, su

richiesta dell’UAI, ha spiegato nel dettaglio le modalità di determinazione

degli anni di contribuzione e della scala di rendita, confermandone la

correttezza.

In particolare, la Cassa competente ha rilevato quanto segue:

" (…) La rendita Al della signora RI 1 è stata

calcolata correttamente. Ha contribuito per un periodo di 9 anni e 3 mesi. Nel

foglio di calcolo (allegato 13 __________) a pagina 3, possiamo vedere che ha

iniziato a contribuire nel 2006 fino al 2014. A pagina 5 del foglio di calcolo,

possiamo vedere che l'anno di contribuzione 2006 è stato coperto dai contributi

di suo marito dato che si è sposata nel febbraio 2006 (piccola m). I tre mesi

di contribuzione del 2015 che hanno preceduto l'evento assicurato sono stati

imputati nel 2005 (piccola d).

Alleghiamo qui un estratto della tavola delle rendite (valido dal

2015 al 2018). Per un caso d'invalidità verificatosi nel 2015, una donna nata

nel 1967 ha un periodo di contribuzione completo se ha contribuito per 27 anni

(pagina 8). Se ha solo 9 anni di contributi, è la scala 15 che si applica a lei

(pagina 10). Con un RAM di CHF 33’840.-, la Signora RI 1 ha diritto ad una

rendita di CHF 546.- al mese (pagina 76). (…)” (doc. VI/1, pag. 4)

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA non ha motivo di scostarsi da quanto indicato -

in modo puntuale e motivato - il 27 febbraio 2019 dalla Cassa di compensazione __________

per quanto concerne quest’aspetto. Tanto più che neppure il

patrocinatore dell’assicurato è stato in grado di evidenziare motivi atti ad

imporre a questa Corte di scostarsi da quanto ivi specificato, peraltro

suffragato dai relativi allegati.

Su questo punto la decisione impugnata merita quindi di essere confermata

ed il gravame respinto.

2.6 Per quanto concerne

l’esattezza o meno della compensazione delle rendite arretrate (periodo 1°

marzo 2015 - 31 luglio 2017) spettanti alla ricorrente (per un importo

complessivo di fr. 13'964.50) con quanto rivendicato dalla __________, suo ex

datore di lavoro, il TCA osserva quanto segue.

Giusta l'art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto

né costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.

Per l'art. 22 cpv. 2 LPGA,

i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono

tuttavia essere ceduti: a. al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o

privata, se questi versano anticipi; b. a un'assicurazione che fornisce

prestazioni anticipate.

L'art. 85bis OAI, che

regola il versamento dell’arretrato di una rendita a terzi che hanno effettuato

anticipi, precisa in proposito che:

"

1 I datori di lavoro, gli istituti di previdenza

professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza

pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in

Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione

invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro

l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro

anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli

organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per

mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita

e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI.

Considerandi

2.

Sono considerati anticipi

le prestazioni:

a. liberamente

consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e

abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha

concesso l'anticipo;

b. versate

contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in

caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal

contratto o dalla legge.

3.

Gli arretrati di rendita

possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a

concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti."

Va qui evidenziato che

affinché si possa parlare di un diritto al rimborso senza equivoco nei

confronti dell’AI (art. 85bis cpv. 2 b OAI), il diritto deve riferirsi

direttamente ad una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con

riferimenti; sentenza 8C_215/2019 del 24 ottobre 2019, consid. 3.2).

La

citata disposizione di legge non è stata modificata dall'art. 22 cpv. 2 LPGA

(SVR 2007 IV Nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell'AI, entrata in

vigore il 1° gennaio 2008

(STCA 32.2019.19 del 16 gennaio 2020, consid. 2.2).

Le cifre

marginali 10065, 10066, 10067, 10068, 10069 e 10070 delle Direttive concernenti

le rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia,

i superstiti e l’invalidità, edite dall'UFAS, stato 1° gennaio 2019 (valide dal

1° gennaio 2003), prevedono quanto segue:

"

(…)

10065.

Sono considerati anticipi che possono essere

direttamente rimborsati a terzi che li hanno concessi:

10066.

- le prestazioni concesse facoltativamente nell’attesa

del versamento di una rendita che l’assicurato ha ottenuto con riserva del

rimborso approvando per iscritto la restituzione diretta al terzo che le ha

concesse;

10067.

- le prestazioni concesse per contratto o per legge se

dal contratto o dalla legge risulta esplicitamente il diritto al rimborso in

caso di pagamento retroattivo della rendita (in questo senso, non è sufficiente

che un contratto o la legge preveda semplicemente una clausola di divieto di

sovrassicurazione).

10068.

Sono considerate prestazioni concesse per contratto

quelle che sono state versate sulla base delle condizioni assicurative generali

di un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera, sono state erogate come

assicurazione contro gli infortuni in campo sovraobbligatorio o sulla base di

statuti di una cassa pensioni. Nel caso di prestazioni erogate in base ad una

regolamentazione di legge, vanno menzionate soprattutto quelle dell’aiuto

sociale pubblico.

10068.1

Nel caso della prestazione di

un terzo, si può valutare se si tratti di un anticipo solo nel momento in cui

si hanno a disposizione tutte le richieste di versamento a terzi. Se si

constata che il terzo in questione avrebbe dovuto effettuare un pagamento del

medesimo importo anche nel caso in cui la rendita fosse stata versata

dall’inizio del diritto, non si tratta di un anticipo.

10068.2

Se ad esempio l’assicurazione

d’indennità giornaliera in caso di malattia è tenuta per contratto a pagare dall’inizio

del diritto alla rendita AI solo la differenza tra la rendita e l’indennità

giornaliera convenuta e l’importo del versamento retroattivo copre soltanto il

pagamento delle prestazioni dell’assicurazione, le spese non coperte assunte

dall’aiuto sociale nello stesso periodo non sono considerate un anticipo

(Bulletin AVS/PC n. 241 [d/f]).

10069.

L’accordo sottoscritto è

necessario in tutti i casi in cui dal contratto o dalla legge non risulta

esservi un diritto esplicito e diretto di esigere il rimborso nei confronti

dell’AVS o dell’AI.

10070.

Il terzo che ha concesso

anticipi e che ne rivendica il rimborso deve presentare la sua richiesta per

iscritto alla cassa di compensazione competente in ogni caso prima

dell’emanazio-ne della decisione d’attribuzione di una rendita. A questo scopo

è preferibile utilizzare il modulo 318.183 (VSI 1993 pag. 89). (…)."

(STCA 32.2018.182 del 7 ottobre 2019, consid. 2.9)

2.7

Nella decisione impugnata

l’UAI ha compensato le rendite arretrate, per un importo complessivo di fr.

13'964.50, con quanto rivendicato dalla __________, ex datore di lavoro di RI 1,

per il periodo 1° marzo 2015-31 luglio 2017 (doc. A).

Il patrocinatore della ricorrente mette in dubbio innanzitutto la

legittimazione (e quindi il diritto di subingresso legale) dell’ex datore di

lavoro come pure l’ammontare e la durata della compensazione. La __________ potrebbe

compensare semmai solamente le mensilità salariali che ha effettivamente pagato

ed unicamente per il periodo salariale durante il quale avrebbe pagato, ovvero

nel caso concreto sino al luglio 2016 (congruenza temporale; doc. I).

Unitamente alla risposta di causa, l’amministrazione ha prodotto la presa di

posizione del 27 febbraio 2019 (doc. VI/1), con la quale la Cassa di

compensazione __________, su richiesta dell’UAI, ha rilevato quanto segue in

merito alla compensazione delle rendite arretrate con quanto rivendicato

dall’ex datore di lavoro nel periodo 1° marzo 2015-31 luglio 2017:

" (…) La

nostra cassa ha inviato un modulo di richiesta di risarcimento a __________, ex

datore di lavoro della Signora RI 1, cosi come a diverse assicurazioni alla

fine di ottobre 2018. __________ ci ha inviato il modulo solo dopo due

solleciti, prima firmato solo da __________ il 28 novembre 2018 e poi con la

firma della Signora RI 1 il 3 dicembre 2018 (allegato 7 __________). La Signora

RI 1 ha quindi avuto conoscenza dell'importo e della data di inizio e fine del

pagamento della rendita Al. Tuttavia, non abbiamo ricevuto una ripartizione

dettagliata delle retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro. Fatta

eccezione per l'ex datore di lavoro, l'assicurazione contro la disoccupazione

ha chiesto prestazioni retroattive per il periodo dal 1 ° marzo 2017 al 31

luglio 2017, per un importo di CHF 1’869,50 (allegato 9 __________).

Dal 10 gennaio 2019, l'avvocato RA 1, rappresentante

dell'assicurata, ha chiesto a l'Ufficio Al, rispettivamente, alla nostra cassa

di comunicare le prove riguardanti la somma di CHF 13’964.50 versata in compenso

dello stipendio pagato tra il 1 ° marzo 2015 e il 31 luglio 2017 da __________.

Abbiamo scritto alla società in tal senso il 18 gennaio 2019 (allegato 1 __________).

(…).

Per quanto riguarda il pagamento a __________, la nostra cassa ha

giustamente inviato un modulo a quest'ultima. I datori di lavoro che hanno

effettuato anticipi possono chiedere il rimborso per gli importi pagati con i

retroattivi Al. La nostra cassa, tuttavia, non ha ricevuto un conteggio delle

retribuzioni pagate dal datore di lavoro prima di rendere la decisione. La

società non ha ancora risposto alla nostra lettera del 18 gennaio 2019.

Troverete in allegato un estratto del conto individuale della signora RI 1. Il

datore di lavoro ha dichiarato stipendi bassi dal 2015 al 2017.

Tuttavia, egli può aver pagato le indennità ricevute dalla sua

assicurazione malattia direttamente all'assicurata, indennità che non sono

soggette a contributi di sicurezza sociale.

Allo stato attuale, riteniamo di aver correttamente versato

l'importo di CHF 13’964.- a __________, dato che la signora RI 1 ha firmato il

modulo relativo alla richiesta di compensazione Al da parte di __________.”

(doc. VI/1, pag. 2 e 4)

Il TCA rileva innanzitutto che la

legittimazione dell’ex datore di lavoro è, di principio, data (cfr. combinato

disposto degli art. 22 cpv. 2 LPGA e art. 85bis OAI; formulario “compensazione

dei pagamenti retroattivi dell’AVS/AI” della __________, firmato il 3 dicembre

2018.

dalla ricorrente di cui al doc. 7 dell’incarto della Cassa di

compensazione __________).

Per quanto concerne invece la congruenza

temporale, questa Corte osserva che dalle tavole processuali emerge che

l’assicurata di professione "barista/cassiera" al 100% presso la

ditta __________ di __________ dal 10 ottobre 2007, in infortunio dal 31 marzo

2014, è stata licenziata con effetto al 18 luglio 2016 a seguito di una “riorganizzazione

aziendale” ed è stata in malattia dal 22 luglio 2016 al 28 febbraio 2017

(pag. 1-11 incarto DISO e pag. 6 incarto LAMAL) e che le rendite arretrate, per

un importo complessivo di fr. 1'869.50, sono state compensate con quanto

rivendicato dalla Cassa disoccupazione __________ per prestazioni anticipate ai

sensi dell’assicurazione contro la disoccupazione per il periodo dal 1 ° marzo

2017.

al 31 luglio 2017, compensazione che - val qui la pena rilevare - è

rimasta incontestata dall’assicurata.

Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti

svolti dall’amministrazione o perché vi

sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un

complemento (cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2017.143 e 32.2018.39 e 40 del 7

maggio 2018, consid. 2.16 e STCA

32.2018.222

del 2 aprile 2019, consid. 2.3).

Orbene,

stante quanto precede, emerge la necessità di acclarare meglio la questione a

sapere dal 1° marzo 2015 al 31 luglio 2017 (con particolare attenzione al

periodo dal mese di luglio 2016 al mese di luglio 2017, inclusi) la __________

abbia o meno effettivamente proceduto ad una prestazione anticipata in favore

dell’assicurata.

Tale

accertamento è decisivo al fine di avvallare o meno il versamento retroattivo

delle rendite direttamente all’ex datore di lavoro. In concreto, di fronte ad

un accertamento dei fatti lacunoso (segnatamente in merito alla corrispondenza

temporale o meno tra gli arretrati di rendita per il periodo 1° marzo 2015 - 31

luglio 2017 ed il periodo in cui l’ex datore di lavoro ha provveduto a prestazioni

anticipate in favore dell’assicurata), si giustifica l’annullamento della

decisione contestata limitatamente a questo aspetto e il rinvio degli atti

all’amministrazione affinché proceda in tal senso. Sulla scorta delle

risultanze di tale accertamento, l’amministrazione emetterà una nuova decisione

limitatamente all’aspetto della compensazione in favore dell’ex datore di

lavoro.

Di conseguenza, il gravame

della ricorrente deve essere accolto ai sensi del presente considerando e la

decisione del 9 gennaio 2019 annullata limitatamente alla compensazione delle

rendite arretrate per un importo complessivo di fr. 13'964.50 a favore della __________,

ex datore di lavoro dell’assicurata, per il periodo dal 1 ° marzo 2015 al 31

luglio 2017 (doc. A). Ne consegue, limitatamente a questo aspetto,

l’accoglimento ricorso. Per il resto, la decisione impugnata è confermata.

Per motivi di economia processuale, il TCA rileva sin d’ora che contestazioni

in merito al diritto ed all’ammontare delle indennità giornaliere per malattia

da porre in compensazione, rispettiva-mente il calcolo della sovrassicurazione,

non possono essere oggetto di una vertenza davanti a questa Corte (cfr. per tre

casi analoghi: STCA 32.2014.46 del 17 marzo 2015, STCA 32.2018.182 del 7 ottobre

2019.

e STCA 32.2019.19 del 16 gennaio 2020). Infatti, in caso di litigio

sull’esistenza o l’ammontare di un credito di restituzione derivante dal

versamento d’indennità perdita di guadagno, sia che si tratti di crediti

fondati sulla LAMal che sulla LCA, spetta alla persona assicurata fare valere

la contestazione direttamente nei confronti dell’assicuratore interessato

(sentenza 9C_318/2018 del 21 marzo 2019, consid. 2.2; SZS 2014 pag. 58 = sentenza

8C_115/2013 consid. 5.2 ripreso nella sentenza 9C_287/2014 del 16 giugno 2014

consid. 2.2; STCA 32.2019.19 del 16 gennaio 2020, consid. 2.3). La decisione

dell’Ufficio AI sul pagamento diretto nei confronti dell’assicurazione perdita

di guadagno concerne unicamente le modalità di versamento e non il fondamento e

l’ammontare del credito chiesto in restituzione dall’assicuratore (sentenza

9C_318/2018 del 21 marzo 2019, consid. 2.2; sentenza 9C_287/2014

citata consid. 2.2 con riferimento al consid. 4.3 della sentenza

4A_24/2012 del 30 maggio 2012 non pubblicato in DTF 138 II 411; sentenza I 296/03 del 21 ottobre 2004 consid. 4.2; STCA 32.2019.19 del 16 gennaio

2020, consid. 2.3).

2.8

L’istanza tendente al

ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso (cfr. doc. I) è irricevibile, in

quanto nella decisione avversata l’amministrazione - come peraltro confermato

dalla stessa anche in sede di risposta (doc. VI, pag. 2) - non ha tolto l'effetto

sospensivo al ricorso in disamina (cfr. doc. A).

2.9

Alla luce di quanto appena esposto

(cfr., in particolare, consid. 2.7), il TCA rinuncia anche

all'assunzione di ulteriori prove.

Va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,

122.

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata; STCA 32.2019.48 del 14 ottobre

2019, consid. 2.7; STCA 32.2018.216 del 25 ottobre 2019, consid. 2.10).

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

In

concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a

piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018

del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento; STCA 32.2018.216 del

25.

ottobre 2019, consid. 2.11), le

spese per fr. 500.- vanno messe a carico dell’UAI che verserà fr. 1’800.- alla

ricorrente a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione del 9 gennaio 2019 è annullata limitatamente alla compensazione delle

rendite arretrate per un importo complessivo di fr. 13'964.50 a favore della __________,

ex datore di lavoro dell’assicurata, per il periodo dal 1 ° marzo 2015 al 31

luglio 2017. Per il resto, la decisione impugnata è confermata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al

considerando n. 2.7.

2. L’istanza

tendente al ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso è irricevibile.

3. Le spese, per

complessivi fr. 500.-, sono a carico dell’UAI, che verserà alla ricorrente fr.

1'800.- (IVA compresa) a titolo di ripetibili.

4. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti