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Decisione

32.2019.211

Domanda di prestazioni respinta in assenza di un grado di invalidità sufficiente. Accertamenti peritali sufficienti. TCA conferma rigetto

13 luglio 2020Italiano72 min

ripetuto di pesi superiori ai 15kg, lavori prolungati in posizioni inergonomiche,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.211

FC

Lugano

13 luglio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 4 novembre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1975, da

ultimo attivo come cameriere, il 18 settembre 2017, adducendo dolori cervicali

e brachiali, ha presentato una domanda di prestazioni per adulti.

Eseguiti i necessari

accertamenti medici ed economici, inclusa una perizia pluridisciplinare a cura

del __________, con decisione del 4 novembre 2019, confermativa di un progetto

del 14 agosto precedente, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni

avendo stabilito che nella sua attività abituale di cameriere era da

considerare inabile totalmente dal 6 ottobre 2016 al 15 maggio 2019 e in

seguito del 15%, mentre che in un’attività leggera adeguata era stato inabile

al 30% dal 6 ottobre 2016 al 15 maggio 2019 e in seguito al 10%, con un

conseguente grado di invalidità dell’11% per il periodo dall’ottobre 2017 (alla

scadenza dell’anno di attesa) e dello 0% relativamente al periodo successivo al

16 maggio 2019.

1.2. Con ricorso al TCA

l'assicurato, rappresentato dal RA 1, contesta le conclusioni mediche ed

economiche tratte dall’amministrazione, sottolineando le sue precarie

condizioni di salute e chiedendo il riconoscimento di un grado di invalidità

almeno del 40.5%, la concessione di provvedimenti professionali e

subordinatamente il riconoscimento di una rendita d’invalidità (doc. I).

1.3. Con

risposta di causa dell’8 gennaio 2020 l’Ufficio AI chiede la reiezione del

ricorso e la conferma della decisione contestata, ritenendo corretta sia la

valutazione medico-teorica che la definizione del grado d’invalidità.

considerato in

diritto

2.1. Oggetto

del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha negato all’assicurato

il diritto ad una prestazione d’invalidità.

2.2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine

di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Un

danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità

tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua

capacità lavorativa sul mercato del lavoro (DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al riguardo l'Alta Corte

ha sottolineato che:

" (…) Tra i

danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre

alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a

malattia.

Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e

dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile

dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

In particolare, secondo la

giurisprudenza del TF, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di

regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata

della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi

dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare

un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico

nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione,

rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte

dell’assicurato.

Nella DTF 130 V 352

(confermata in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007

del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta

Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza

manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata

oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza

di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso

patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione

duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita,

(3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano

terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal

processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla

malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso

di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché

di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona

assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2;

Pratique VSI 2000 p. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der

Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich

für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in:

Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo

2003, p. 76 segg. e 80 segg.).

LAlta Corte, nella DTF

131 V 49, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un

disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione

sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare

anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio

di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non

sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.

Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori

descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di

essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago;

l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti

dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,

nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten,

in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad

uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è

stata estesa anche al caso della fibromialgia (STFA I 873/05 del 19 maggio

2006) e, nella DTF 137 V 64, oltre ad estenderla anche all’ipersonnia

(sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di

sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed

eziologico, l’Alta si è così espressa:

"

(…)

4.2 Diese im Bereich

der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden

rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von

Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und

Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic

Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie

(Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010

E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen

Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog

angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich

ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung

beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)" (DTF 137 V 64, consid. 4.2, pag. 68)

Va qui evidenziato che il

TF, nella STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281, ha

modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,

compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno

2015, in: www.bger.ch) stabilendo in sostanza che la capacità di lavoro deve

essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in

maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza

risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare stabilito che la

presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati

con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

In una sentenza del 30

novembre 2017 pubblicata in DTF 143 V 409, il Tribunale federale è giunto alla

conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora

essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI

in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di

depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa

del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch). Alla luce di questa nuova

prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da

lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata

su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente

giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi

erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una

“resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le

affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a

presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di

un’inabilità lavorativa invalidante.

Infine, val la pena ancora

precisare che per la giurisprudenza affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo

una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un

rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali

le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27

settembre 2001).

2.4. Nell’ambito

dell’evasione della richiesta di prestazioni, con la quale l’assicurato faceva

valere di aver subito un infortunio sul lavoro il 19 ottobre 2015 con una

conseguente brachialgia post traumatica, l’amministrazione, valutata la

documentazione prodotta, ha dato mandato al dr. __________, reumatologo, di

esperire una perizia. Nel referto del 15 gennaio 2018 il reumatologo, poste le

diagnosi reumatologiche con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “Cervico-toraco-brachialgia

a sx apparentemente scatenata da un infortunio subito nell'ottobre 2015, Minime

discopatie con protrusioni discali a livello C5-C6 e C6-C7 senza chiara

compressione radicolare, Artropatia dell'articolazione acromio-clavicolare sx

di natura degenerativa” oltre a quella, non reumatologica, di “Sviluppo

ansio-depressivo reattivo su difficoltà bio-psico-sociali”, in merito alla

capacità lavorativa aveva quindi concluso che le modiche patologie degenerative

presentate alla colonna cervicale ed alla spalla sx non potevano essere ritenute

cause di una prolungata incapacità lavorativa. A suo avviso l’assicurato doveva

evitare lavori fisicamente pesanti per la colonna vertebrale, lavori per i

quali era da considerare inabile nella misura del 40%. Come cameriere era in

ogni modo da ritenere abile nella misura del 90% così come in attività

sedentarie (per es. quale informatico o in mansioni amministrative o di ufficio).

Questa limitazione della capacità lavorativa era presente verosimilmente a partire

da maggio 2016, ovvero a circa sei mesi dall'infortunio dell’ottobre 2015, mentre

che dal momento dell’infortunio sino al maggio 2016 l'incapacità lavorativa era

da ritenersi completa (doc. AI pag. 214).

L’amministrazione

ha inoltre dato mandato al servizio di neurologia dell’__________ di eseguire

una valutazione peritale. Dal rapporto allestito il 19 febbraio 2018 emerge

quindi che i sanitari, eseguita un’accurata valutazione specialistica, poste le

diagnosi invalidanti di “Cervico-brachialgia sx post-traumatica, con dolori

pseudoradicolari e pseudo paresi su base antalgica con miogelosi del muscolo

trapezio e muscolo sovraspinato a sx con frequenti riesecerbazioni algiche,

Sindrome lombovertebrale e lombosciatalgica a sx, iperalgica in S 1a sx, Stato

depressivo reattivo”, hanno concluso che successivamente al trauma subito nell’ottobre

2015 l’assicurato era da considerare inabile totalmente per l’attività di

cameriere e in attività pesanti, e nella misura del 30% per lavori leggeri e

adatti, segnatamente un lavoro d’ufficio o sedentario (doc. AI pag. 228).

Con rapporto finale del 30

aprile 2018 il dr. __________ ha quindi concluso che a fronte delle diagnosi

invalidanti poste dai periti, l’assicurato era da considerare dal 6 ottobre

2016 inabile in misura totale come cameriere e nella misura del 30% in attività

leggere adatte (doc. AI pag. 251).

Nel rapporto medico del 10

settembre 2018 lo psichiatra curante dr. __________, attestata la presenza di “sindrome

psicoorganica dopo trauma cranico da tergo (ICD-10 F07.2), depressione

recidivante persistente (ICD-10 F33.1/2), disturbo doloroso persistente (ICD-10

F45.41), tendenza all’abuso di sostanze antidolorofiche con o senza tendenza

alla dipendenza (ICD-10 F55.2)” ha concluso per un’inabilità lavorativa

completa dal 12 marzo 2018, data del primo consulto (doc. AI pag. 279).

Alla luce di tale

documentazione (oltre a una valutazione neuropsicologica allegata) e dagli

elementi emersi nel corso di un accertamento pratico svolto presso il Centro

professionale di __________ al fine di definire le potenzialità ricreative

dell’assicurato, il medico SMR, nell’annotazione 18 ottobre 2018, ha optato per

l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare da eseguirsi dal __________ (doc.

AI pag. 322).

Dal

referto datato 15 maggio 2019 risulta che i periti hanno fatto capo a

consultazioni specialistiche, di natura internistica (dr. __________), psichiatrica

(dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________), neuropsicologico (dr. __________)

e neurologica (dr. __________) e sulla base delle risultanze dei singoli

consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato centro d’accertamento,

hanno posto le seguenti diagnosi:

"

(…)

5.1 Diagnosi con ripercussioni sulla capacità

lavorativa:

Sindrome cervicospondilogena cronica con:

- discopatie

anamnestiche a livello C5-C6 senza segni clinici o radiologici per una neurocompressione

(varie MRI),

- ENMG

del 29.12.2017 con minimi segni di sofferenza neurogena cronica in territorio

radicolare C7 a sin.

Sindrome lombospondilogena cronica.

Disfunzione dell'articolazione acromioclavicolare a sin. in

presenza di un'artrosi attivata.

Esiti da ferita da taglio a livello dell'articolazione

metacarpofalangea V della mano ds. con lesione dei tendini estensori (sutura

chirurgica):

- attualmente:

persistente ipoestesia a livello del Vº dito dorsale a ds.

Sindrome ansioso-depressiva persistente (ICD-10 F41.2) evoluta da

sindrome da disadattamento.

5.2 Diagnosi

senza ripercussioni sulla capacità lavorativa:

Esiti da distrofia di crescita di Scheuermann al passaggio dorsolombare.

Dolori pseudoradicolari all'arto superiore sin. senza causa neurologica.

Stato dopo sintomatologia irritativa S1 sin. nel 2011 senza segni

residuali.

Elaborazione di sintomi fisici e cognitivi per ragioni

psicologiche (ICD-10 F68.0).

Dipendenza da oppioidi, uso continuativo (ICD-10 F 11.25).

Ipercolesterolemia non trattata.

Steatosi epatica.

Microlitiasi renale sin, stato dopo due episodi di colica trattati

conservativamente)” (doc. AI pag. 384)

Dopo

aver proceduto ad un’esaustiva valutazione particolare e globale, in sede di

discussione peritale i periti hanno ritenuto invalidanti le succitate affezioni

reumatologiche (in misura del 10% nella sua attività di cameriere, dello 0% in

attività leggere adeguate) e psichiatrica (in misura del 10% in ogni attività).

Per quanto concerneva invece il lato neurologico le patologie non sono state

ritenute invalidanti. Ritenendo parzialmente cumulabili le singole incapacità

lavorative, essi hanno concluso valutando l’attuale capacità lavorativa globale

nella misura dell’85% come cameriere (dall’ottobre 2016) e del 90% in attività

adatte.

In

merito all’evoluzione della capacità lavorativa in attività adatte, essi hanno concluso:

" La capacità

lavorativa del 90º/o in attività adatta, dovuta unicamente a patologia psichiatrica

è da ritenersi valida a partire dal febbraio 2018. Antecedentemente anche dal

punto di vista reumatologico si giustifica una capacità lavorativa del 90% per

ridotto rendimento in attività adatta a partire dall'ottobre 2018, capacità lavorativa

che sommiamo parzialmente alla capacità lavorativa del 90% dal lato psichiatrico

ritenuta valida sempre per ridotto rendimento a partire dall’ottobre 2016.

Pertanto, anche per quel che riguarda un'attività adatta, dall'ottobre 2016 al gennaio

2018 I'A. viene giudicato complessivamente abile nella misura dell'85% per ridotto

rendimento, dal febbraio 2018 vale unicamente una riduzione della capacità

lavorativa al 90% per ridotto rendimento causa patologia psichiatrica.”

Sulle ripercussioni funzionali essi hanno esposto:

" Dal punto

di vista somatico l'A. è limitato a seguito di problemi meccanici minori a carico

della colonna cervicale, lombare, dell'articolazione acromioclavicolare a sin.,

nonché un minimo deficit sensitivo residuo legato ad una lesione dei nervi digitali

al V dito della mano ds. non dominante dopo una lesione da taglio; tali

problemi meccanici minori possono essere limitanti nel lavoro svolto di

cameriere, ma non in un'attività amministrativa od in un lavoro leggero ed

adatto. Dal punto di vista internistico e neurologico l'A. non presenta

ripercussioni funzionali. Dal lato psichiatrico, l'A. a seguito di una sindrome

ansioso-depressiva persistente evoluta da sindrome da disadattamento presenta

lievi sintomi cognitivi, aspetti tuttavia esagerati ed amplificati. Non si riscontrano

ripercussioni dovute a sindrome psico-organica dopo trauma cranico come pure

dovute a sindrome da dolore persistente con fattori somatici e psichici, come invece

descritto dallo psichiatra durante. Si può unicamente ammettere una lieve compromissorie

della sfera attentivo-mnesica, riconducibile originariamente ad una condizione

di stress disadattativo ed ancora compatibile attualmente con una lieve sintomatologia

ansioso depressiva come rilevato.”

Riprese

sostanzialmente le conclusioni delle perizie del dr. __________ e dei neurologi

dell’__________, e della perizia __________, con rapporto finale 28 maggio

2019, il SMR, confermate le diagnosi poste dal __________, ha quindi riscontrato

un miglioramento dello stato funzionale somatico dell’assicurato fra le visite

di gennaio/aprile 2018 e la valutazione del __________ del maggio 2019, “visto

che nel 2018 le sequele della caduta del 19.10.2015 erano ancora ben presenti,

in seguito riassorbitesi” e, di conseguenza, ammessa un’inabilità

nell’attività di cameriere del 100% dal 6 ottobre 2016 al 15 maggio 2019 e del

15% in seguito, e in un’attività adeguata (non mansioni che richiedano il

sollevamento ripetuti sopra la spalla sx al di sopra dell’orizzonte, movimenti

ripetitivi di flessione ed estensione del tronco) del 30% dal 6 ottobre 2016 al

15 maggio 2019 e del 10% in seguito (doc. AI pag. 499).

Di

conseguenza, interpellato il consulente professionale (doc. AI pag. 502), con

progetto di decisione del 14 agosto 2019 l’amministrazione ha proposto il

rifiuto delle prestazioni (doc. AI pag. 523).

In

sede di osservazioni l’assicurato ha contestato queste conclusioni facendo

pervenire una certificazione del dr. __________, neurochirurgo presso la

clinica __________ di __________, la quale è quindi stata sottoposta al __________,

il quale, con complemento peritale del 23 ottobre 2019, ha concluso che la

nuova documentazione non presentava nuovi elementi né dal punto di vista

somatico né da quello psicoaffettivo tali da modificare le conclusioni peritali

(doc. AI pag. 543 e 552).

Di

conseguenza, mediante decisione del 4 novembre 2019, l’Ufficio AI ha respinto

la richiesta di prestazioni come segue:

" (…)

Esito degli accertamenti:

Dall'esame di tutta la documentazione acquisita all'incarto,

nonché dalle perizie esperite (rapporto peritale Dr. med. __________ del 15.01.2018,

rapporto peritale Dr. med. __________ del 19.02.2018, rapporto peritale pluridisciplinare

allestito dal __________ il 15.05.2019), il nostro Servizio Medico Regionale ha

potuto oggettivare le seguenti incapacità lavorative:

- nell'abituale attività di cameriere:

100% dal 06.10.2016 al 15.05.2019

15% dal 16.05.2019

- in attività adeguate allo stato di salute e rispettose di tutte

le limitazioni funzionali:

30% dal 06.10.2016 al 15.05.2019

10% dal 16.05.2019

L'incapacità lavorativa è da intendersi come riduzione del rendimento

sull'arco di un'intera giornata di lavoro.

Sulla base delle risultanze mediche il nostro Ufficio ha in

seguito valutato l'incidenza del danno alla salute sulla capacità di guadagno.

Il grado d'invalidità viene infatti determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro conseguibile attualmente senza invalidità e

quello ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile dopo la manifestazione

dell'invalidità. L'ammontare della perdita di guadagno

determina il grado d'invalidità in percentuale (art. 16 della

Legge federale sulla parte generale del diritto nelle assicurazioni sociali

(LPGA)).

Per la determinazione del grado d'invalidità è ininfluente il

fatto che un'attività esigibile venga effettivamente svolta o meno.

Per valutare la presenza di un'incapacità di guadagno sono considerate

esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste

un'incapacità di guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile.

Dal profilo salariale, la giurisprudenza imposta dall'Alta Corte

federale indica che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella

causa P., l 222/04). Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali

redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del

25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono

suscettibili di influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire,

quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla

salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione (cf. DTF

126 V 75).

Alla scadenza dell'anno di attesa (mese di ottobre 2017) lei

risultava abile al lavoro in misura del 70% in attività confacenti lo stato di

salute.

Facendo riferimento ai dati statistici forniti dalla sopraccitata

tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica (RSS, TAI, media dei

redditi di-tutte le categorie professionali, attività semplici e ripetitive,

settore maschile, anno 2016 aggiornato al 2017, considerando una

capacità lavorativa del 70% (rendimento diminuito) e applicando

una riduzione salariale del 5% per attività leggera, si evince che lei avrebbe

ancora 'potuto conseguire un reddito annuo Iordo di Fr. 44'601.75 svolgendo un'attività

idonea allo stato di salute.

In assenza del danno alla salute, esercitando l'abituale attività di

cameriere lei avrebbe invece realizzato un reddito annuo lordo di Fr. 50'134.65

nel 2017 (in base ai valori statistici federali, tabella RSS, TA1, categoria professionale

55-56 (ristorazione), attività semplici e ripetitive, settore maschile, anno 2016

aggiornato al 2017).

Confronto dei redditi:

Reddito senza limitazioni dovute al danno alla salute CHF 50'134.65

Reddito con limitazioni dovute al danno alla salute CHF

44'601.75

Perdita di guadagno

CHF 5'532.90

Grado d'invalidità 11%

Aggiornando i redditi sopraindicati all'anno 2018 (anno di cui

disponiamo dei valori statistici più aggiornati), in base all'adeguamento dei

salari nominali, otteniamo il seguente confronto dei redditi:

Reddito senza limitazioni dovute al danno alla salute CHF 50'376.50

Reddito con limitazioni dovute al danno alla salute CHF 44'816.90

Perdita di guadagno

CHF 5'559.60

Grado d'invalidità

11%

Dal 16.05.2019 la sua capacità lavorativa è del 90% per attività

confacenti lo stato di salute.

Facendo riferimento ai dati statistici forniti dalla sopraccitata

tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica (RSS, TA1, media dei

redditi di tutte le categorie professionali, attività semplici e ripetitive, settore

maschile, anno 2016 aggiornato al 2018), considerando una

capacità lavorativa del 90% (rendimento diminuito) e applicando

una riduzione salariale del 5% per attività leggera, si evince che lei potrebbe

ancora conseguire un reddito annuo lordo di Fr. 57'621.70 svolgendo un'attività

idonea allo stato di salute.

In assenza del danno alla salute, esercitando l'abituale attività di

cameriere lei avrebbe invece realizzato un reddito annuo lordo di Fr. 50'376.50

nel 2018 (in base ai valori statistici federali, tabella RSS, TA1, categoria

professionale 55-66 (ristorazione), attività semplici e ripetitive, settore maschile,

anno 2016 aggiornato al 2018).

Confronto dei redditi:

Reddito senza limitazioni dovute al danno alla salute CHF

50'376.50

Reddito con limitazioni dovute al danno alla salute CHF

57'621.70

Perdita di guadagno CHF

00.00

Grado d'invalidità 0%

Con un grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla

rendita non esiste.

Provvedimenti professionali volti al conseguimento di una nuova qualifica

di base non risultano applicabili.

Audizione - Osservazioni avverso il progetto di decisione del

14.08.2019

Abbiamo preso atto delle osservazioni da lei presentate con

scritti del 10.09.2019 e del 27.09.2019, nonché del rapporto medico del Dr.

med. __________ datato 13.09.2019.

Quanto giunto a dossier in sede di progetto di decisione è stato

convenientemente sottoposto al vaglio del nostro Servizio Medico Regionale

(SMR). Il riesame della pratica da parte del medico SMR, preso conoscenza anche

del parere dei periti del __________ (scritto del 23.10.2019), ha messo in luce

l'assenza di elementi particolari atti ad imporre all'amministrazione una

valutazione diversa rispetto alla situazione clinica già apprezzata

antecedentemente in modo approfondito.

Per quanto concerne il diritto ai provvedimenti professionali, si

conferma che non vi sono i presupposti per il riconoscimento di una riqualifica

professionale. Il nostro Ufficio valuterà per contro il diritto all'attuazione

di misure di aiuto al collocamento al fine di favorire il suo reinserimento nel

mercato del lavoro.

In conclusione, il progetto di decisione del 14.08.2019 è

interamente confermato per quanto concerne il rifiuto a rendita e a provvedimenti

professionali. Viene tuttavia affidato un mandato al nostro Servizio di aiuto

al collocamento e a tal proposito riceverà separatamente ulteriori

comunicazioni” (doc. B)

Il ricorrente insorge in

questa sede ritenendo che la sua situazione valetudinaria non sia stata

adeguatamente valutata.

2.5. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni

di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6. Ritornando al caso concreto,

dopo attento esame della documentazione medica agli atti, questo TCA, chiamato

a verificare se lo stato di salute dell’interessato sia stato accuratamente

vagliato prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per

mettere in dubbio le valutazioni peritali fatte eseguire dall’amministrazione, e

quindi attentamente vagliate dal medico SMR nel rapporto finale del 28 maggio

2019, segnatamente quella del dr. __________ del 15 gennaio 2018, dei neurologi

dell’__________ del 19 febbraio 2018, da un lato, e quella del __________

eseguita oltre un anno dopo, dall’altro, quest’ultima essendo da considerare

dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

ricordati al considerando precedente. Questo per i motivi che seguono.

2.6.1. Innanzitutto

l’amministrazione, al fine di chiarire la situazione dell’assicurato, vittima di

un infortunio sul lavoro il 19 ottobre 2015 con una conseguente brachialgia

post traumatica, ha fatto esperire una perizia reumatologica dal dr. __________,

il quale, nel referto del 15 gennaio 2018, ha posto le diagnosi reumatologiche

con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “Cervico-toraco-brachialgia a

sx apparentemente scatenata da un infortunio subito nell'ottobre 2015, Minime

discopatie con protrusioni discali a livello C5-C6 e C6-C7 senza chiara

compressione radicolare, Artropatia dell'articolazione acromio-clavicolare sx

di natura degenerativa” oltre a quella, non reumatologica, di “Sviluppo

ansio-depressivo reattivo su difficoltà bio-psico-sociali”. Il perito ha

innanzitutto osservato che l’assicurato malgrado le molteplici terapie eseguite

nel corso degli anni, sia di natura farmacologica che fisioterapica, non aveva

ottenuto un miglioramento significativo e duraturo dei i dolori, essendo egli “tuttora

molto limitato da questi disturbi, che gli impediscono di riprendere a svolgere

la sua professione (un tentativo di ripresa dell'attività di cameriere nel mese

di settembre 2016 aveva dovuto essere presto interrotto a causa della

recrudescenza dei dolori)”. Il fatto di non avere più un’attività

lavorativa aveva contribuito ad “un peggioramento pure delle sue generali

condizioni psicologiche; egli conferma di sentirsi assai depresso, deluso di

non poter svolgere come prima le sue attività e di non essere in grado di

riprendere a lavorare a scapito della sua famiglia”. Effettuato un accurato

esame clinico, in base al quale lo specialista aveva concluso per l'assenza di

deficit neurologici o segni per una possibile reticolopatia, aveva concluso che

Fatti

i dolori lamentati fossero manifestazione di una cronicizzazione, non

supportata dalla presenza di alcuna significativa patologia degenerativa né

tantomeno da compressioni radicolari. Esprimendosi sulla capacità lavorativa

aveva quindi concluso come segue:

" (…) Da un

punto di vista ortopedico-reumatologico le modiche patologie degenerative

presentate dall'assicurato alla colonna cervicale ed alla spalla sx non possono

essere ritenute cause di una prolungata incapacità lavorativa. Egli dovrebbe

evitare lavori fisicamente pesanti per la colonna vertebrale (sollevamento

ripetuto di pesi superiori ai 15kg, lavori prolungati in posizioni inergonomiche,

movimenti ripetitivi di flessione ed estensione del tronco, lavori con la

colonna cervicale in iperestensione, nonché lavori che richiedano il sollevamento

ripetuto della spalla sx al di sopra dell'orizzontale). Per lo svolgimento di lavori

fisicamente pesanti, che non rispettino le limitazioni sopra precisate, l'assicurato

è da considerare 40% inabile al lavoro. Ritengo invece che per lo svolgimento della

sua professione di cameriere egli presenti una solo minima limitazione della

capacità lavorativa di non oltre il 10%, incapacità motivata non tanto dalle

patologie degenerative quanto piuttosto dal riconoscimento di un dolore

cronico. Pure per attività sedentarie di informatico o amministrative/d'ufficio

egli presenta una solo minima limitazione della capacità lavorativa di non oltre

il 10%. Nessuna limitazione della capacità lavorativa quale casalingo. Questa limitazione

della sua capacità lavorativa è presente verosimilmente a partire da maggio

2016, ovvero a circa sei mesi dall'infortunio avuto nel mese di ottobre 2015 (a

seguito dell'infortunio è ipotizzabile un'incapacità lavorativa completa per la

durata di circa sei mesi come attestato dal dr. __________). In seguito a mio

parere non sì

giustifica più una maggiore incapacità lavorativa, salvo che per il

breve periodo tra il 23.02.20'l7 ed il 26.03.2017 quando era stato operato per

delle lesioni tendinee e cutanee riportate ad entrambe le mani, guarite poi

senza particolari residui problemi, periodo

durante il quale era giustificata un'incapacità lavorativa totale.”

(doc. AI pag. 214)

Le

conclusioni tratte dal perito sulla base di un esame eseguito in modo approfondito

appaiono fondate e condivisibili.

L’amministrazione

ha inoltre dato mandato al servizio di neurologia dell’__________ di eseguire

una valutazione peritale. Dal rapporto allestito il 19 febbraio 2018 emerge che

i sanitari hanno posto le diagnosi neurologiche di “Trauma cervico

occipitale il 19.10.2015, (con/su: attuale: dolori pseudo radicolari arto

superiore sx con limitazione funzionale su base antalgica e pseudo paresi

antalgiche, rettilineizzazione della fisiologica lordosi cervicale con

riduzione ampiezza spazi intersomatici tra C5-C6 e C6-C7 e protrusione a base

larga C5-C6 e C6-C7, senza , conflitti radicolari (RMN cervicale nativa del

04.09.2017), ENMG arti superiori del 29.12.2017: minimi segni di sofferenza

neurogena cronica in territorio radicolare C7 a sx.), Sindrome depressiva

reattiva su DGI, Miogelosi del sovra spinato di sx su Dg. 1 e artropatia

dell’articolazione acromio-clavare sx di natura degenerativa (con/su: attuale,

dolori cronici spalla sx, limitazione funzionale arto superiore sx su base, antalgica,

dolori arto superiore dx da sovraccarico lavorativo, scompenso muscolare),

Sindrome lombo vertebrale algica cronica (con/su: attuale riesacerbazione delle

algie, esiti da lombo sciatalgia sx, Sl irritativa (vd. Tc lombare dello

05.08.11)”.

Quanto alla capacità

lavorativa i neurologi, secondo i periti l’assicurato era da considerare

totalmente inabile come cameriere e per lavori pesanti dall'ottobre 2015, epoca

del trauma contusivo, mentre che in attività leggere e adatte era da ritenere abile

al 70%.Tale limitazione era da ammettere dal giorno dell’infortunio ed era giustificata

dalle diagnosi di “Cervico-brachialgia sx post-traumatica, con dolori

pseudoradicolari e pseudo paresi su base antalgica con miogelosi del muscolo

trapezio e muscolo sovra spinato a sx con frequenti riesecerbazioni algiche, Sindrome

lombo vertebrale e lombo sciatalgica a sx, ipercalcica in Sl a sx, stato

depressivo reattivo”. I neurologi hanno pure segnalato l'emergere di problemi

psichiatrici, ponendo l’indicazione ad una valutazione psichiatrica (doc. AI

pag. 228).

Tali valutazioni peritali sono

state esaminate dal medico SMR dr. __________, il quale nel rapporto finale del

30 aprile 2018 ha concluso che a fronte delle diagnosi invalidanti di “Cervico-toraco-brachialgia

cronica sx con frequenti esarcebazioni, post-traumatica, sindrome

lombo-vertebrale algica cronica con frequenti esacerbazioni” oltre a quelle,

non invalidanti, di “Artropatia dell’articolazione acromio-clavicolare sx di

natura degenerativa, sindrome ansioso-depressiva reattiva, attualmente stabile,

sindrome del colon irritabile”, l’assicurato era da considerare inabile in

misura totale nella sua attività di cameriere dal 6 ottobre 2016 e nella misura

del 30% in attività leggere adatte, sempre dal 6 ottobre 2016 (doc. AI pag. 251).

In seguito, alla luce del rapporto

medico del 10 settembre 2018 dello psichiatra curante dr. __________ – nel

quale, poste le diagnosi di “sindrome psicoorganica dopo trauma cranico da

tergo (ICD-10 F07.2), depressione recidivante persistente (ICD-10 F33.1/2),

disturbo doloroso persistente (ICD-10 F45.41), tendenza all’abuso di sostanze

antidolorofiche con o senza tendenza alla dipendenza (ICD-10 F55.2)”, aveva

concluso per un’inabilità lavorativa completa dal 12 marzo 2018 (doc. AI pag.

279) – il medico SMR ha ritenuto opportuno ordinare l’esecuzione di una perizia

multidisciplinare affidata al __________.

2.6.2. Per quanto ora riguarda la

perizia multidisciplinare eseguita dal __________, risulta che i periti hanno considerato

tutta la documentazione medica agli atti, effettuato approfondite indagini

cliniche e di laboratorio, e hanno precisato debitamente le ragioni per le

quali al momento dell’esecuzione della perizia l’assicurato andava considerato inabile

nella misura del 15% come cameriere e in attività leggere adeguate nella misura

del 10%. Tale conclusione va condivisa.

In effetti, i periti del __________

hanno dapprima ricordato che l’assicurato a seguito d'infortunio dell'ottobre

2015 aveva lamentato un persistente dolore lombare irradiante agli arti inferiori

con recrudescenza a partire dal 2017. Sottoposto dal 2011 ad esami radiologici

(con reperto di protrusione discale mediana L5-Sl in assenza di conflitti

discoradicolari), lamentava pure la persistenza di un dolore cervicale

irradiante al braccio sinistro, ricondotto a un quadro di artrosi

acromioclaveare con iniziali segni d'impingement. Inoltre dal 2015 erano pure

insorti disturbi mnesici e di concentrazione, in assenza dì correlato organico

neurologico, con calo del tono dell'umore, ritiro sociale, con presa a carico

psichiatrica a partire dal marzo 2018. Infine, dal 2010 aveva pure subito due episodi

di colica renale sin. come pure un episodio d'inferiore urinaria non complicata

ed un persistente consumo tabagico.

Innanzitutto l’assicurato

è stato valutato sul piano internistico dalla dr.ssa __________,

internista, la quale, effettuato un accurato esame degli atti e esami di

laboratorio, ha escluso, per quanto di sua competenza, la presenza di affezioni

con effetto sulla capacità lavorativa.

Per quanto riguarda l’aspetto neurologico,

l’assicurato è stato peritato dal dr. __________, il quale, dopo aver descritto

nel dettaglio l'anamnesi e lo stato clinico, effettuati esami neurologici e

ENMG agli arti sia superiori che inferiori, non ha riscontrato diagnosi neurologiche

influenti sulla capacità lavorativa; senza influsso sulla capacità lavorativa

lo specialista ha descritto una probabile ferita da taglio dei rami collaterali

dorsali del V dito mano destra nel febbraio 2017, dolori pseudoradicolari

all’arto superiore sinistro senza causa neurologica come pure uno stato dopo

sintomatologia irritativa S1 a sin. nel 2011 senza segni residuali. Ha in ogni

modo sottolineato una discrepanza tra i disturbi accusati dall'assicurato ed i

reperti oggettivi. In conclusione, dal punto di vista neurologico l’assicurato è

stato considerato abile al lavoro in misura completa e in qualsiasi tipo di

attività.

Tali conclusioni, frutto di un

attento ed approfondito esame del caso, appaiono convincenti, segnatamente in

assenza di certificazioni che possano in qualche modo descrivere una differente

situazione valetudinaria o un diverso apprezzamento.

L’assicurato è quindi

stato anche valutato sul piano neuropsicologico dal dr. __________ dell’__________,

il quale, dopo un esame clinico, un attento esame degli atti, esami e test neuropsicologici,

un esame per il controllo della simulazione dei disturbi cognitivi, ha rilevato

che l’assicurato otteneva prestazioni patologiche in tutte le prove di memoria

e di attenzione del funzionamento esecutivo. Ha quindi osservato che l'analisi qualitativa

delle prestazioni e del comportamento, unitamente ai risultati ottenuti a test

specifici per la simulazione/amplificazione, poneva dubbi sull'attendibilità di

queste prestazioni, essendo incoerenti e non plausibili. Ha quindi dichiarato

di non potersi esprimere sulla reale presenza di disturbi neuropsicologici e

sulla loro effettiva entità, rimandando alla valutazione psichiatrica.

Dal punto di vista psichiatrico,

l’assicurato è stato peritato dalla dr.ssa __________, la quale, effettuate due

valutazioni cliniche, dopo aver descritto gli atti medici a disposizione, l’anamnesi,

come pure l'esame clinico secondo AMDP System, avvalendosi anche della

valutazione del dr. __________, presa conoscenza dei valori dei tassi farmacologici

eseguiti con esami ematochimici, ha rilevato che rispetto a quanto riferito

soggettivamente dall’assicurato, sia riguardo alla sintomatologia algica che a quella

cognitiva, all'esame clinico psichiatrico ed alla valutazione psicodiagnostica

si evidenziavano “sintomi significativamente amplificati”. Con influsso

sulla capacità lavorativa ha posto la diagnosi di sindrome

ansioso-depressiva persistente evoluta da sindrome da disadattamento (ICD-10 F 41.2).

Senza influsso sulla capacità lavorativa erano da segnalare un quadro di elaborazione

di sintomi fisici e cognitivi per ragioni psicologiche (ICD-10 F 68.0) e di dipendenza

da oppioidi con uso continuativo (ICD-10 F 11.25). Ha quindi concluso che

l’assicurato era da ritenere abile al lavoro nella misura del 90% per ridotto

rendimento sia in attività abituale di cameriere che in attività adatta, a decorrere

dall'ottobre 2016. Dal punto di vista terapeutico ha segnalato l’indicazione ad

una psicoterapia, oltre che una lenta dismissione dai medicamenti tenuto conto

del quadro di dipendenza da oppioidi, la quale era da considerare una concausa

dell'aggravamento di alcuni disturbi cognitivi.

Ha concluso ritenendo la prognosi

psichiatrica favorevole, osservando come il disturbo psicopatologico riscontrato

non era da tale da giustificare la non adesione a misure di reinserimento in

ambito professionale.

Anche a tale valutazione,

tratta sulla base di un approfondito esame clinico, che non ha tralasciato

alcun elemento di rilievo, si deve aderire senza riserve. La dr.ssa __________,

infatti, chiamata a stabilire la capacità lavorativa del ricorrente, dopo averlo

visitato, eseguiti gli esami più appropriati e studiata la documentazione agli

atti, ha descritto nei particolari l’anamnesi e l’esame psichico ed ha risposto

alle questioni poste dall’AI, che tengono conto degli indicatori standard posti

dal Tribunale federale nella sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata

in DTF 141 V 281 (cfr. pag. 461-462 incarto AI) ed estesa con una sentenza del

30 novembre 2017 a tutte le malattie psichiche (cfr. DTF 143 V 409).

Per

quanto riguarda infine la valutazione reumatologica, la stessa è stata

affidata al dr. __________, il quale, dopo aver descritto l'anamnesi, lo stato

clinico e la documentazione radiografica, ha posto le diagnosi invalidanti menzionate

sopra (cfr. consid. 2.4), segnatamente di “sindrome cervicospondilogena

cronica su discopatie anamnestiche a livello C5-C6 senza segni clinici o

radiologici per neurocompressione e minimi segni di sofferenza neurogena cronica

in territorio radicolare C7 a sin.; sindrome lombospondilogena cronica, una disfunzione

dell'articolazione acromioclavicolare a sin. in presenza di artrosi attivata,

esiti da ferita da taglio a livello dell'articolazione metacarpo-falangea V

della mano ds. con lesione dei tendini estensori e persistente ipoestesia del V

dito dorsale a ds.”. Lo specialista ha quindi osservato che l’assicurato

presentava problemi meccanici minori, sia a livello della colonna cervicale,

come pure a livello della colonna lombare, sia a livello dell'articolazione

acromioclavicolare a sin., nonché un minimo deficit sensitivo a livello del V dito

della mano destra. Ha quindi sottolineato la presenza di “importanti segni

di amplificazione di sintomi”. Di conseguenza, tutto bene considerato, ha giudicato

l’assicurato abile al lavoro nella misura del 90% per ridotto rendimento per

quel che riguardava l'attività di cameriere da ultimo svolta, questo a partire

dall'ottobre 2016 in poi. In un'attività adatta, come un lavoro d'ufficio o

altra attività amministrativa o manuale leggera, variata ed ergonomica, l’assicurato

era da ritenere abile al lavoro al 100%, questo a partire dal febbraio 2018,

dopo la perizia reumatologica eseguita dal dr. __________. Antecedentemente faceva

per contro stato quanto concluso dal dr. __________. Ha quindi concluso

ritenendo che non vi erano proposte terapeutiche praticabili, ricordato pure

come erano sconsigliati interventi chirurgici in un assicurato che presentava

un'importante amplificazione dei sintomi.

Da

queste approfondite conclusioni non vi è motivo di scostarsi.

Alla luce di tali

dettagliati consulti specialistici, il __________ ha, come anticipato, posto le

diagnosi menzionate al consid. 2.4, effettuato una valutazione globale con discussione

dei singoli periti, e quindi ritenuto invalidanti le succitate affezioni reumatologiche

(in misura del 10% nella sua attività di cameriere, dello 0% in attività

leggere adeguate) e psichiatriche (inabilità nella misura del 10% in ogni

attività). Ritenendo parzialmente cumulabili le singole incapacità lavorative, essi

hanno quindi valutato l’attuale capacità lavorativa globale nella misura

dell’85% come cameriere (dall’ottobre 2016), risultante

cioè da una somma parziale della capacità lavorativa del 90% per

patologia reumatologica ad una capacità lavorativa del 90% per patologia

psichiatrica (ritenuta giustificata “una parziale sommazione delle varie

capacità lavorative, in quanto entrambe le valutazioni tengono conto di una

riduzione del rendimento lavorativo”) e del 90% in attività adatte,

quest’ultima essendo unicamente dovuta alla patologia psichiatrica.

In

merito all’evoluzione della capacità lavorativa in attività adatte, essi hanno

concluso:

" La

capacità lavorativa del 90º/o in attività adatta, dovuta unicamente a patologia

psichiatrica è da ritenersi valida a partire dal febbraio 2018.

Antecedentemente anche dal punto di vista reumatologico si giustifica una

capacità lavorativa del 90% per ridotto rendimento in attività adatta a partire

dall'ottobre 2018, capacità lavorativa che sommiamo parzialmente alla capacità

lavorativa del 90% dal lato psichiatrico ritenuta valida sempre per ridotto

rendimento a partire dall’ottobre 2016. Pertanto, anche per quel che riguarda un'attività

adatta, dall'ottobre 2016 al gennaio 2018 I'A. viene giudicato complessivamente

abile nella misura dell'85% per ridotto rendimento, dal febbraio 2018 vale unicamente

una riduzione della capacità lavorativa al 90% per ridotto rendimento causa patologia

psichiatrica.”

E sulle ripercussioni funzionali

hanno esposto:

" Dal punto

di vista somatico l'A. è limitato a seguito di problemi meccanici minori a

carico della colonna cervicale, lombare, dell'articolazione acromioclavicolare

a sin., nonché un minimo deficit sensitivo residuo legato ad una lesione dei

nervi digitali al V dito della mano ds. non dominante dopo una lesione da

taglio; tali problemi meccanici minori possono essere limitanti nel lavoro

svolto di cameriere, ma non in un'attività amministrativa o in un lavoro

leggero ed adatto. Dal punto di vista internistico e neurologico l'A. non

presenta ripercussioni funzionali. Dal lato psichiatrico, l'A. a seguito di una

sindrome ansioso-depressiva persistente evoluta da sindrome da disadattamento presenta

lievi sintomi cognitivi, aspetti tuttavia esagerati ed amplificati. Non si

riscontrano ripercussioni dovute a sindrome psico-organica dopo trauma cranico

come pure dovute a sindrome da dolore persistente con fattori somatici e

psichici, come invece descritto dallo psichiatra durante. Si può unicamente ammettere

una lieve compromissione della sfera attentivo-mnesica, riconducibile

originariamente ad una condizione di stress disadattativo ed ancora compatibile

attualmente con una lieve sintomatologia ansioso depressiva come rilevato.”

(doc. AI pag. 346-392)

Dette

conclusioni sono state confermate sostanzialmente, e meglio specie per quanto

riguardava la situazione al momento dell’esecuzione della perizia, dal SMR nei

rapporti finali del 23 e 28 maggio 2019 (doc. AI pag. 491 e 496). Nel rapporto

medico del 28 maggio 2019 il SMR si è quindi espresso in merito alla parzialmente

differente valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dalle perizie del

dr. __________ e dei neurologi dell’__________, da un lato, e quella, di oltre

un anno dopo, del __________, dall’altro. In proposito il dr. __________ ha in

effetti concluso che “fra le visite di gennaio e aprile 2018 e la

valutazione peritale del __________ del maggio 2019, si è assistito a un

miglioramento dello stato funzionale somatico, visto che nel 2018, le sequele

della caduta del 19.10.2015 erano ancora ben presenti, in seguito riassorbitesi” (doc. AI pag. 499).

Alla

luce di queste conclusioni, dopo aver indicato che le limitazioni da osservare

erano relative a carichi massimi di 15kg, alternanze della postura al bisogno e

necessità di pause supplementari, ritenuto che andavano evitate “mansioni

che richiedano il sollevamento ripetuto con la spalla sx al di sopra

dell'orizzonte oltre a movimenti ripetitivi di flessione ed estensione del

tronco”, il medico SMR ha concluso ammettendo un’inabilità lavorativa

nell’attività abituale dal 6 ottobre 2016 al 15 maggio 2019 e in seguito del

15%, e in un’attività adeguata del 30% dal 6 ottobre 2016 e del 10% dal 16

maggio 2019 (doc. AI pag. 498).

2.6.3. A tali conclusioni si deve

aderire, ritenuto che, come verrà illustrato nel prosieguo, le stesse non sono

state smentite da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni

o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento

successivo alla perizia __________ e entro la data della decisione contestata, ritenuto

che per la giurisprudenza il

giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati

fino alla resa del provvedimento contestato (cfr. DTF 132 V 220 consid.

3.1.1).

Dalle ben motivate

conclusioni della perizia __________ e del medico SMR non è in effetti

possibile scostarsi sulla base dell’unica certificazione prodotta

dall’assicurato contestualmente alle osservazioni al progetto di decisione. Nel

rapporto medico del 13 settembre 2019 in effetti il dr. __________ non ha

attestato inabilità lavorative, ma si è limitato a riferire della presenza di rigidità

articolare a carico del rachide cervicale e lombare, di limitata motilità della

spalla sinistra, di riduzione del riflesso bicipitale a sinistra e dell’impossibilità

per l’assicurato di mantenere posizioni statiche prolungate (doc. AI pag. 544).

L’amministrazione ha nondimeno sottoposto questa certificazione al __________,

il quale, interpellati gli specialisti in reumatologia e neurologia, con

complemento peritale del 23 ottobre 2019 ha concluso che detta documentazione non

apportava elementi idonei a modificare le conclusioni della perizia del 15

maggio 2019, affermando:

" (…) II Dr.

med. __________, preso atto della nuova documentazione, risponde come qui di seguito:

"Egregio collega, ho presto atto della nuova documentazione inviatami

in merito al paziente summenzionato, ossia il rapporto del Dr. med. __________

del 13.09.2019. Dal rapporto non emergono nuove diagnosi neurologiche, il

Collega non vede indicazioni chirurgiche, tenendo conto del rapporto non vedo necessità

di rivalutare il paziente e confermo la mia valutazione dell’8.01.2019.

(...).

Il Dr. med. __________, valutata la nuova documentazione medica,

risponde come qui di seguito:

"Il 2.10. 2019 ho ricevuto una richiesta di presa di

posizione a riguardo di un nuovo atto. Si tratta della lettera del Dr. __________

del 13.9.2019 nel quale si parla di un'anamnesi con una cervicobrachialgia a

sinistra non deficitaria su ernia C5/C6 insorta al seguito di un infortunio sul

lavoro e determinante una stenosi foraminale, trattata conservativamente, il

neurochirurgo annota inoltre la presenza di un'artrosi acromioclavicolare a

sinistra con edema osseo, uno stato da ferita da taglio alle mani con necessità

di trattamento chirurgico, lombalgie abituali con occasionale irradiazione agli

arti inferiori (caratteristiche meccaniche e seguito di sovraccarico articolare

posteriore L5/S1) e un disturbo dell'umore in cura dal Dr. __________. Il

neurochirurgo specifica che, a suo parere, vi è necessità di proseguire un

trattamento psichiatrico. Segue l'esame obiettivo senza reperti particolari ma

non vi è una discussione.

Le problematiche che il neurochirurgo annota sono ben conosciute e

sono state tutte consideriate per la nostra valutazione in ambito

reumatologico. Spero solo che, come purtroppo ho vistò fare in alcuni casi, non

si decida per un intervento chirurgico come ad esempio una decompressione e

spondilodesi a livello cervicale piuttosto che lombare. Vista la presenza di

numerosi "yellow flags", cioè fattori di rischio per un cattivo risultato

chirurgico e per cronicizzazione ulteriore, raccomando vivamente di continuare

una presa a carico multidisciplinare conservativa tenendo se possibile il

paziente il più lontano possibile dai chirurghi (salvo naturalmente indicazioni

urgenti e formali). La mia valutazione non cambia dopo la visione di questi

atti."

Dal punto di vista internistico e psichiatrico/neuropsicologico,

dalla nuova documentazione medica, il collega Dr. med. __________ indica la

necessità di proseguire un trattamento psichiatrico, proposta terapeutica che

già abbiamo indicato nella nostra valutazione peritale pluridisciplinare, ritenendo

opportuna una psicoterapia centrata sul raggiungimento di obiettivi a breve. Si

sottolineava inoltre che tenuto conto di una cattiva compliance dell'A., una

farmacoterapia antidepressiva non potesse arrecare vantaggi.

Si indicava inoltre il proseguire una lenta dismissione da farmacoterapia

oppiacea onde non peggiorare la situazione algica in atto. Alla luce del quadro

clinico attuale, riteniamo che non vi siano nuovi elementi né dal punto di

vista somatico né dal punto di vista psicoaffettivo, tali da modificare quanto

discusso nella nostra ultima valutazione peritale pluridisciplinare, pertanto

confermiamo quanto deciso.” (doc. AI pag. 553)

Ora,

tali allegazioni, ben motivate ed espresse dagli specialisti che avevano già

accuratamente valutato l’assicurato, che prendono attenta posizione sulle –

peraltro scarne e immotivate – affermazioni del neurochirurgo che ha preso in

cura l’assicurato e sono state integralmente condivise anche dal SMR (cfr.

Annotazione 30 ottobre 2019, doc. AI pag. 562), appaiono convincenti e meritano

di essere confermate senza riserve.

Né del resto il ricorrente

produce nuova documentazione che attesti una sostanziale modifica dello stato

di salute rispetto alla valutazione in ambito __________ e del SMR, né ha

fornito elementi che consentano in qualche modo di considerare inattendibili le

conclusioni del SMR.

In questa sede egli si

limita in effetti a ribadire la contestazione della valutazione medica operata,

esprimendo un dissenso puramente soggettivo, sostenendo che gli dovrebbe essere

riconosciuta un’inabilità lavorativa maggiore, ma non apporta il benché minimo

elemento atto a corroborare le sue allegazioni o a quantomeno mettere in dubbio

le conclusioni dell’Ufficio AI. Non produce in particolare alcun documento

nuovo né alcuna ulteriore presa di posizione dei medici curanti in merito alle

approfondite valutazioni e conclusioni espresse dal __________ nella perizia e

nel complemento peritale, e non adduce elementi nuovi che permettano di

considerare quantomeno ipotizzabile una modifica della situazione rispetto alla

valutazione del __________ e del SMR intervenuta entro la decisione contestata

Considerandi

del 4 novembre 2019 (la quale, come detto, delimita il potere

cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1) o un diverso

apprezzamento della capacità lavorativa.

Ribadite altresì le

considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle

certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.7; sia pure evidenziato che il TF,

nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto

che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla

giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario

(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la

prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria

prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi

hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui,

secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di

dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto

di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10

febbraio 2017, consid. 4.2)) l’unica certificazione prodotta dal

ricorrente, segnatamente quella del dr. __________, non consente in alcun modo di

dipartirsi dalle conclusioni del __________ e del SMR che si sono espressi in

modo coerente e privo di contraddizioni.

All’assicurato va del

resto ricordato che se da una parte la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti

rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in

particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Così stanti le cose,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino

alla resa del querelato provvedimento, senza che si renda necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 II

425.

consid. 2.1 p. 429 e riferimenti; anche DTF 135 V 465). La domanda, quantomeno implicita, di

effettuare nuovi accertamenti non può quindi venir accolta.

Per quanto riguarda

inoltre le censure del ricorrente riguardo alle valutazioni esperite dai

neurologi dell’__________, che egli ritiene rese “senza pregiudizi”, e

quelle del __________, per contro a suo avviso “viziate da pregiudizi”, tali

allegazioni si basano essenzialmente su un apprezzamento soggettivo e, come

detto, privo di conforto probatorio, l’insorgente non avendo, come detto,

prodotto alcun atto medico o valutazione specialistica. Ma a prescindere da

questa circostanza va detto che laddove egli rimprovera all’amministrazione di non

aver dato seguito alle conclusioni della perizia del __________ (la quale

concludeva per un’inabilità totale come cameriere e del 30% in un’attività

adeguata; doc. AI pag. 228; cfr. al consid. 2.4), tralascia di considerare che,

al contrario, l’Ufficio AI, sulla base di quanto concluso dal SMR nel rapporto

del 28 maggio 2019 (doc. AI pag. 496), le ha fatte proprie, laddove ha concluso

per un’inabilità lavorativa in attività adeguate del 30% dal 6 ottobre 2016 al

15.

maggio 2019, vale a dire proprio in considerazione della conclusione della

perizia neurologica del 19 febbraio 2018.

Sia peraltro aggiunto a

titolo abbondanziale che in ogni modo tale tasso di inabilità lavorativa porta,

come meglio illustrato al consid. 2.7.3 che segue, ad un grado di invalidità dell’11%,

insufficiente per la concessione di prestazioni.

Del resto, la conclusione

del SMR per cui la differente valutazione dell’inabilità lavorativa in attività

leggere adeguate espressa dai periti neurologi il 19 febbraio 2018 (30% di

inabilità lavorativa) e quella del __________ nella perizia 15 maggio 2019, sia

verosimilmente da ricondurre ad un miglioramento dello stato funzionale

somatico intervenuto nel periodo intercorrente tra gennaio/aprile 2018 e il

momento dell’esecuzione della valutazione __________, del maggio 2019 (doc. AI pag. 499), appare ragionevole e

questo Tribunale, in assenza di elementi probatori, segnatamente medici, idonei

ad inficiarne la pertinenza, ritiene di doverla condividere.

Pertanto, visto quanto

sopra, ritenute le valutazioni peritali del dr. __________ del 15 gennaio 2018,

dei neurologi dell’__________ del 19 febbraio 2018 e la perizia

multidisciplinare del __________ del 15 maggio 2019 - la quale rispecchia tutti

i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.

consid. 2.5) e alla quale va quindi attribuita piena forza probante -, e il

complemento del 23 ottobre 2019 e in particolare gli affidabili pareri del

medico SMR (cfr. in particolare il rapporto finale del 23 maggio 2019; sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR

cfr. STF I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche sopra al consid. 2.5) e non

essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità

lavorativa, intervenuto prima della decisione contestata del 4 novembre 2019 (la quale delimita, come detto, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220

consid. 3.1.1), il TCA

ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2

e i riferimenti ivi citati) che l’assicurato vada considerato nella sua attività

lavorativa di cameriere inabile in misura totale dal 6 ottobre 2016 al 15

maggio 2019 e in seguito nella misura del 15%, mentre che in un’attività

leggera adeguata egli sia abile nella misura del 70% dal 6 ottobre 2016 al 15

maggio 2019 e in seguito del 90%. Le conclusioni in merito

alla capacità lavorativa della decisione contestata vanno quindi confermate.

Sia peraltro in questa

sede richiamato altresì l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V

233.

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;

Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e

572).

2.7

Per quel che concerne

l’aspetto economico, per determinare il grado di invalidità l’Ufficio AI ha

proceduto al raffronto dei redditi, mediante il metodo ordinario (cfr. consid.

2.2), procedendo al relativo calcolo per quanto riguarda innanzitutto il mese

di ottobre 2017 (scadenza dell’anno di attesa), momento in cui l’assicurato

risultava abile al lavoro nella misura del 70% in attività leggere ed adeguate,

e quindi relativamente al 2018 e 2019, considerato come dal 16 maggio 2019

l’abilità lavorativa in attività adeguate è aumentata al 90% (cfr. consid. 2.4).

Il calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.

2.7.1

Secondo la giurisprudenza,

riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile

dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),

occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente

all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado

di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue

capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di

circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai

dati statistici risultanti dall'ISS (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129

V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).

L’Alta

Corte ha stabilito che in difetto di indicazioni economiche concrete, sono

esclusivamente applicabili i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella

di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA

I 222/04 del 5 settembre 2006).

Nel caso in esame, per

quanto riguarda il periodo del 2017 (scadenza dell’anno di attesa), considerato

come l’assicurato avesse terminato l’attività come cameriere già precedentemente

all’insorgenza del danno alla salute, nel 2015, in difetto pertanto di

indicazioni economiche concrete, per definire il reddito da valido l’amministrazione

ha applicato il valore statistico desunto dalla tabella RSS TA 1, categoria

55-56 (ristorazione), attività semplici e ripetitive, settore maschile, anno

2016, riportato su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7

ore computabili nel 2016 (cfr. STF I 203/03 del 21 luglio 2003), nel settore

privato, che corrisponde ad un salario lordo medio ipotetico nazionale di fr. 49’935.-,

inclusa la tredicesima (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999). L’amministrazione

ha quindi correttamente aggiornato tale dato al 2017 in fr. 50'134 e al 2018 in

fr. 50’376 (doc. AI pag. 505-515). Tali dati, fermo restando la corretta

applicazione dei dati salariali statistici dichiarati applicabili dal Tribunale

federale, vanno confermati. L’Ufficio AI ha quindi applicato tale importo quale

reddito da valido.

Tale modo di procedere è

corretto. Il ricorrente, il quale pure ritiene non applicabile il reddito da

ultimo percepito presso l’___________, non può del resto essere seguito laddove

pretenderebbe l’applicazione del medesimo salario applicato per definire il reddito

da invalido. Tale conclusione misconosce in effetti che tale salario non si

riferisce all’abituale attività lavorativa svolta in Svizzera dall’assicurato,

ossia a quella che egli, in assenza del danno alla salute, verosimilmente avrebbe

esercitato.

2.7.2

Per quel che concerne il

reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Inoltre, se una persona

assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di

paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da

valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito

oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da

invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda

fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido

ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto

presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver

tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere

presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per

circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da

valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello

specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi

ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che

se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario

statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai

sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte

le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo

restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte

percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15

gennaio 2010 consid. 5.5).

Deve essere ancora

precisato che l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level

Svizzera 2012, emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna

nell’ottobre 2014), più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level

(NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il

ramo economico, il livello di competenze e il sesso ( cfr., in proposito, DTF

142.

V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174), e relativa a personale

maschile in una professione semplice che presuppone qualifiche inferiori e

comporta attività semplici e ripetitive (categoria 4) nel settore privato

svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.).

In concreto, applicando i

dati statistici emerge che il salario lordo mediamente percepito nel 2017 dagli

uomini per un'attività semplice e ripetitiva, riportato su un orario medio di

lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2017 (cfr. i

precitati riferimenti, ad esempio STF I 203/03 del 21 luglio 2003 e la citata

tabella B9.2), nel settore privato, corrisponde ad un salario lordo medio

ipotetico nazionale da invalido di fr. 67'070.-, inclusa la tredicesima (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999). Aggiornato al 2018 tale importo ammonta a fr.

67'393.- (doc. AI pag. 511). Tali dati, fermo restando la corretta applicazione

dei dati salariali statistici dichiarati applicabili dal Tribunale federale, vanno

confermati.

In

applicazione della dianzi ricordata giurisprudenza, l’UAI ha quindi

applicato una riduzione del 5%, segnatamente per il fattore “attività

leggere”.

Tenuto conto del riserbo

di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71 con la

quale la massima Corte ha precisato che in quest’ambito il giudice delle

assicurazioni sociali non può, senza motivi pertinenti, sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’amministra-zione; cfr. anche DTF 132 V 393 consid.

3.3), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione del 5%,

l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. In

particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'UAI

abbia debitamente tenuto conto degli effetti legati al danno alla salute

di cui è affetto l'assicurato, e non può di conseguenza ammettere

una decurtazione maggiore. La deduzione ammessa tiene del resto adeguatamente

conto del fatto che le limitazioni fisiche da osservare non siano oltremodo

gravose.

Questo

Tribunale ritiene quindi di non doversi scostare dalla valutazione

dell’amministrazione, l’assicurato non avendo addotto motivi pertinenti che gli

permettano di sostituire il suo apprezzamento o altre circostanze personali che

potrebbero giustificare una decurtazione maggiore sul reddito statistico da

invalido oltre a quella ammessa del 5% (ATF 137 V 73 consid. 5.2, 126 V 80

consid. 5b).

Del resto,

come meglio s’illustrerà in seguito (cfr. consid. 2.7.3), anche volendo - per

pura ipotesi di lavoro – ammettere una riduzione maggiore e, quindi, ridurre il

reddito da invalido nella misura massima possibile del 25%, la decisione non

muterebbe.

2.7.3

Visto

quanto precede, l’amministrazione ha fissato il reddito da invalido per il

primo periodo di inabilità lavorativa, ossia nel 2017 dopo l’anno di attesa, stante

un’inabilità lavorativa in attività adeguate del 30%, in fr. 44’601.-- [67'070

– 30% di inabilità lavorativa e - 5% = 44’601].

Sulla

base di questo dato, ha quindi determinato il grado di invalidità raffrontando il reddito da valido di fr. 50’134

(cfr. consid. 2.7.1) con quello da invalido, ottenendo un grado d’invalidità (non

pensionabile) dell’11% (50’134

– 44’601 x 100 : 50'134). Lo stesso risultato si ottiene applicando i valori salariali

aggiornati al 2018.

Nell’ipotesi in cui si

volesse tener conto di un’ulteriore riduzione del 20%, applicando quindi la

riduzione massima consentita del 25%, e quindi raffrontare il reddito da valido

di fr. 50’134 con uno da

invalido di fr. 24’441 (67’070

– 30% di inabilità lavorativa e - 25% = 35'212), si otterrebbe un tasso

d’invalidità del 30% che pure non conferirebbe il diritto ad una

rendita.

Per quanto

riguarda invece i periodi d’inabilità del 10%

(dal 16 maggio 2019), il reddito da invalido va fissato in fr. 57’621 [67’393 –

10% di inabilità lavorativa e - 5% = 57’621].

Sulla

base di questo dato, l’amministrazione ha quindi determinato il grado di

invalidità raffrontando il reddito

da valido di fr. 50’376 (cfr. consid. 2.7.1) con quello da invalido, ottenendo

un grado d’invalidità nullo (50’376

– 57’621 x 100 : 50’376).

Anche in questo caso,

nell’ipotesi in cui si volesse tener conto di un’ulteriore riduzione del 15%

(deducendo il 25% da fr. 60'654 e ottenendo un reddito da invalido di fr.

45'491), il grado di invalidità sarebbe del 9% (50'376 – 45'491 x 100 : 50376), che pure non darebbe diritto ad alcuna

prestazione.

I gradi di

invalidità della decisione vanno quindi confermati.

2.8

Considerati quindi gli

accertati gradi di inabilità lavorativa in attività adeguate del 15% dal 6

ottobre 2016, con un grado di invalidità dell’11%, e del 10% per il periodo

successivo al 15 maggio 2019 con un grado di invalidità nullo (cfr. al consid.

2.7.3), non è dato alcun diritto a una rendita di invalidità.

Per quanto

concerne la richiesta del ricorrente di essere messo al beneficio di

provvedimenti professionali, segnatamente una riqualifica professionale (doc.

I), va evidenziato quanto segue.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno

diritto ai provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e

idonei a ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o

la loro capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il

diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).

Per stabilire tale diritto

deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale

rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).

Fra i provvedimenti

d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti

di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3

lett. a LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che

comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione

professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il

collocamento (art. 18 LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18b LAI). L'art. 17 cpv.

1.

LAI prevede in particolare che l'assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se grazie ad essa la capacità al guadagno può essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

Invalido ai sensi di

questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del

danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una

perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V

110.

consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr.

24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di diminuzione della

capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione

professionale è quindi del 20%.

Secondo l'art. 6 cpv. 1

OAI, per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti

di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al

termine della prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività

lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell'invalidità.

Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in

particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a

procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente

equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti

atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno

(Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110

consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

In concreto, il grado di

invalidità del ricorrente è chiaramente inferiore alla soglia del 20% (grado AI

dell’11%), ragione per cui la decisione con cui l'Ufficio AI ha rifiutato di

concedere provvedimenti di integrazione professionale merita conferma.

A titolo abbondanziale il

TCA evidenzia che si giungerebbe comunque a rifiutare tali provvedimenti anche

se si ritenesse, sempre per pura ipotesi di lavoro, che il grado d'invalidità

del ricorrente sia superiore alla soglia minima di diminuzione della capacità

di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale

che è del 20% (DTF 130 V 489 consid. 4.2; 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05

del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80

consid. 1b).

In effetti, con sentenza

9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un'assicurata invalida

al 40% aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi

di natura professionale, ha affermato che:

" (…)

6.

(…) Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel

giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l'insorgente sembra dimenticare

che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite le si

presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e

ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la

messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per

analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del

26.

ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già

solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento."

Nel caso di

specie una riqualifica professionale del ricorrente non entra in ogni caso in

considerazione (STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017 e 32.2012.39 del 24 ottobre

2012). La consulente professionale interpellata dall'Ufficio AI ha infatti

affermato che l’assicurato, tenuto conto delle sue conoscenze professionali e

linguistiche e delle esperienze lavorative maturate (cfr. il curriculum vitae

ai doc. AI pagg. 306 e 307), dispone di “sufficienti competenze e risorse

per ricollocarsi nel mercato del lavoro in attività confacenti al suo stato di

salute e nel rispetto delle limitazioni” (rapporto finale del 31 luglio

2019, doc. AI pag. 503).

In effetti,

l’insorgente, senza dover intraprendere una specifica

riqualifica professionale, in base agli accertamenti medico teorici eseguiti, potrebbe

svolgere attività semplici e ripetitive dal profilo fisico leggero (cfr. anche STCA

32.2011.143

del 21 novembre 2011; cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009

del 14 aprile 2010 consid. 6.2 e 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5).

All’interessato può in altre parole essere richiesto di sfruttare la sua

residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori

non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una

preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una

semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio.

In proposito sia ricordato

che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di

stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non

qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in

particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il

cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la

messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra

le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente

confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21

agosto 2008 consid. 3.3).

Secondo la giurisprudenza,

se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va

rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività

nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,

compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che

consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono

necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione

professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione

prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto

2012, consid. 3.3 con riferimenti).

Si può,

quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta

di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,

difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e

non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991

pag. 332 consid. 3b) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la

sua residua capacità lavorativa in attività professionali idonee.

Ne segue che al ricorrente

non può essere riconosciuto alcun diritto a provvedimenti professionali

(riqualifica/riformazione professionale), ritenuto che gode di un ampio

ventaglio di professioni possibili che non richiedono particolari misure di

reintegrazione professionale (cfr. anche le STCA 32.2015.83 del 4 maggio 2016,

32.2014.17

del 27 luglio 2015).

Rimane comunque

aperta per l'assicurato la possibilità, peraltro segnalata espressamente nella

decisione contestata e da quanto riferito nel ricorso già in attuazione (doc. I

pag. 5), di far capo ad un aiuto al

collocamento sulla base dell'art. 18 LAI per trovare un'attività confacente al

suo stato di salute, segnatamente qualora il danno alla salute sia d'impedimento

alla ricerca di un posto di lavoro (cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti;

SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4; STCA 32.2012.69 del 20 agosto 2012 e 32.2011.143).

2.9

Ne consegue che la decisione

impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

All’assicurato

va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il

presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti

dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla

data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere

cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

2.10

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o

al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di procedura di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti