32.2019.211
Domanda di prestazioni respinta in assenza di un grado di invalidità sufficiente. Accertamenti peritali sufficienti. TCA conferma rigetto
13 luglio 2020Italiano72 min
ripetuto di pesi superiori ai 15kg, lavori prolungati in posizioni inergonomiche,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.211
FC
Lugano
13 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 novembre 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1975, da
ultimo attivo come cameriere, il 18 settembre 2017, adducendo dolori cervicali
e brachiali, ha presentato una domanda di prestazioni per adulti.
Eseguiti i necessari
accertamenti medici ed economici, inclusa una perizia pluridisciplinare a cura
del __________, con decisione del 4 novembre 2019, confermativa di un progetto
del 14 agosto precedente, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni
avendo stabilito che nella sua attività abituale di cameriere era da
considerare inabile totalmente dal 6 ottobre 2016 al 15 maggio 2019 e in
seguito del 15%, mentre che in un’attività leggera adeguata era stato inabile
al 30% dal 6 ottobre 2016 al 15 maggio 2019 e in seguito al 10%, con un
conseguente grado di invalidità dell’11% per il periodo dall’ottobre 2017 (alla
scadenza dell’anno di attesa) e dello 0% relativamente al periodo successivo al
16 maggio 2019.
1.2. Con ricorso al TCA
l'assicurato, rappresentato dal RA 1, contesta le conclusioni mediche ed
economiche tratte dall’amministrazione, sottolineando le sue precarie
condizioni di salute e chiedendo il riconoscimento di un grado di invalidità
almeno del 40.5%, la concessione di provvedimenti professionali e
subordinatamente il riconoscimento di una rendita d’invalidità (doc. I).
1.3. Con
risposta di causa dell’8 gennaio 2020 l’Ufficio AI chiede la reiezione del
ricorso e la conferma della decisione contestata, ritenendo corretta sia la
valutazione medico-teorica che la definizione del grado d’invalidità.
considerato in
diritto
2.1. Oggetto
del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha negato all’assicurato
il diritto ad una prestazione d’invalidità.
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine
di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Un
danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità
tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua
capacità lavorativa sul mercato del lavoro (DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte
ha sottolineato che:
" (…) Tra i
danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e
dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"
(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
In particolare, secondo la
giurisprudenza del TF, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di
regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata
della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi
dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare
un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico
nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione,
rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte
dell’assicurato.
Nella DTF 130 V 352
(confermata in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007
del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta
Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza
manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata
oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza
di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso
patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione
duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita,
(3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano
terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal
processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla
malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso
di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché
di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona
assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2;
Pratique VSI 2000 p. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich
für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in:
Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo
2003, p. 76 segg. e 80 segg.).
LAlta Corte, nella DTF
131 V 49, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un
disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione
sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare
anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio
di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non
sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.
Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori
descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di
essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago;
l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti
dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,
nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten,
in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad
uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è
stata estesa anche al caso della fibromialgia (STFA I 873/05 del 19 maggio
2006) e, nella DTF 137 V 64, oltre ad estenderla anche all’ipersonnia
(sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di
sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed
eziologico, l’Alta si è così espressa:
"
(…)
4.2 Diese im Bereich
der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden
rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von
Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und
Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic
Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie
(Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010
E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen
Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog
angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich
ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung
beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)" (DTF 137 V 64, consid. 4.2, pag. 68)
Va qui evidenziato che il
TF, nella STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281, ha
modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,
compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno
2015, in: www.bger.ch) stabilendo in sostanza che la capacità di lavoro deve
essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in
maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza
risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare stabilito che la
presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati
con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
In una sentenza del 30
novembre 2017 pubblicata in DTF 143 V 409, il Tribunale federale è giunto alla
conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora
essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI
in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di
depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa
del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch). Alla luce di questa nuova
prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da
lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata
su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente
giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi
erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una
“resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le
affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a
presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di
un’inabilità lavorativa invalidante.
Infine, val la pena ancora
precisare che per la giurisprudenza affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo
una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un
rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali
le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27
settembre 2001).
2.4. Nell’ambito
dell’evasione della richiesta di prestazioni, con la quale l’assicurato faceva
valere di aver subito un infortunio sul lavoro il 19 ottobre 2015 con una
conseguente brachialgia post traumatica, l’amministrazione, valutata la
documentazione prodotta, ha dato mandato al dr. __________, reumatologo, di
esperire una perizia. Nel referto del 15 gennaio 2018 il reumatologo, poste le
diagnosi reumatologiche con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “Cervico-toraco-brachialgia
a sx apparentemente scatenata da un infortunio subito nell'ottobre 2015, Minime
discopatie con protrusioni discali a livello C5-C6 e C6-C7 senza chiara
compressione radicolare, Artropatia dell'articolazione acromio-clavicolare sx
di natura degenerativa” oltre a quella, non reumatologica, di “Sviluppo
ansio-depressivo reattivo su difficoltà bio-psico-sociali”, in merito alla
capacità lavorativa aveva quindi concluso che le modiche patologie degenerative
presentate alla colonna cervicale ed alla spalla sx non potevano essere ritenute
cause di una prolungata incapacità lavorativa. A suo avviso l’assicurato doveva
evitare lavori fisicamente pesanti per la colonna vertebrale, lavori per i
quali era da considerare inabile nella misura del 40%. Come cameriere era in
ogni modo da ritenere abile nella misura del 90% così come in attività
sedentarie (per es. quale informatico o in mansioni amministrative o di ufficio).
Questa limitazione della capacità lavorativa era presente verosimilmente a partire
da maggio 2016, ovvero a circa sei mesi dall'infortunio dell’ottobre 2015, mentre
che dal momento dell’infortunio sino al maggio 2016 l'incapacità lavorativa era
da ritenersi completa (doc. AI pag. 214).
L’amministrazione
ha inoltre dato mandato al servizio di neurologia dell’__________ di eseguire
una valutazione peritale. Dal rapporto allestito il 19 febbraio 2018 emerge
quindi che i sanitari, eseguita un’accurata valutazione specialistica, poste le
diagnosi invalidanti di “Cervico-brachialgia sx post-traumatica, con dolori
pseudoradicolari e pseudo paresi su base antalgica con miogelosi del muscolo
trapezio e muscolo sovraspinato a sx con frequenti riesecerbazioni algiche,
Sindrome lombovertebrale e lombosciatalgica a sx, iperalgica in S 1a sx, Stato
depressivo reattivo”, hanno concluso che successivamente al trauma subito nell’ottobre
2015 l’assicurato era da considerare inabile totalmente per l’attività di
cameriere e in attività pesanti, e nella misura del 30% per lavori leggeri e
adatti, segnatamente un lavoro d’ufficio o sedentario (doc. AI pag. 228).
Con rapporto finale del 30
aprile 2018 il dr. __________ ha quindi concluso che a fronte delle diagnosi
invalidanti poste dai periti, l’assicurato era da considerare dal 6 ottobre
2016 inabile in misura totale come cameriere e nella misura del 30% in attività
leggere adatte (doc. AI pag. 251).
Nel rapporto medico del 10
settembre 2018 lo psichiatra curante dr. __________, attestata la presenza di “sindrome
psicoorganica dopo trauma cranico da tergo (ICD-10 F07.2), depressione
recidivante persistente (ICD-10 F33.1/2), disturbo doloroso persistente (ICD-10
F45.41), tendenza all’abuso di sostanze antidolorofiche con o senza tendenza
alla dipendenza (ICD-10 F55.2)” ha concluso per un’inabilità lavorativa
completa dal 12 marzo 2018, data del primo consulto (doc. AI pag. 279).
Alla luce di tale
documentazione (oltre a una valutazione neuropsicologica allegata) e dagli
elementi emersi nel corso di un accertamento pratico svolto presso il Centro
professionale di __________ al fine di definire le potenzialità ricreative
dell’assicurato, il medico SMR, nell’annotazione 18 ottobre 2018, ha optato per
l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare da eseguirsi dal __________ (doc.
AI pag. 322).
Dal
referto datato 15 maggio 2019 risulta che i periti hanno fatto capo a
consultazioni specialistiche, di natura internistica (dr. __________), psichiatrica
(dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________), neuropsicologico (dr. __________)
e neurologica (dr. __________) e sulla base delle risultanze dei singoli
consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato centro d’accertamento,
hanno posto le seguenti diagnosi:
"
(…)
5.1 Diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa:
Sindrome cervicospondilogena cronica con:
- discopatie
anamnestiche a livello C5-C6 senza segni clinici o radiologici per una neurocompressione
(varie MRI),
- ENMG
del 29.12.2017 con minimi segni di sofferenza neurogena cronica in territorio
radicolare C7 a sin.
Sindrome lombospondilogena cronica.
Disfunzione dell'articolazione acromioclavicolare a sin. in
presenza di un'artrosi attivata.
Esiti da ferita da taglio a livello dell'articolazione
metacarpofalangea V della mano ds. con lesione dei tendini estensori (sutura
chirurgica):
- attualmente:
persistente ipoestesia a livello del Vº dito dorsale a ds.
Sindrome ansioso-depressiva persistente (ICD-10 F41.2) evoluta da
sindrome da disadattamento.
5.2 Diagnosi
senza ripercussioni sulla capacità lavorativa:
Esiti da distrofia di crescita di Scheuermann al passaggio dorsolombare.
Dolori pseudoradicolari all'arto superiore sin. senza causa neurologica.
Stato dopo sintomatologia irritativa S1 sin. nel 2011 senza segni
residuali.
Elaborazione di sintomi fisici e cognitivi per ragioni
psicologiche (ICD-10 F68.0).
Dipendenza da oppioidi, uso continuativo (ICD-10 F 11.25).
Ipercolesterolemia non trattata.
Steatosi epatica.
Microlitiasi renale sin, stato dopo due episodi di colica trattati
conservativamente)” (doc. AI pag. 384)
Dopo
aver proceduto ad un’esaustiva valutazione particolare e globale, in sede di
discussione peritale i periti hanno ritenuto invalidanti le succitate affezioni
reumatologiche (in misura del 10% nella sua attività di cameriere, dello 0% in
attività leggere adeguate) e psichiatrica (in misura del 10% in ogni attività).
Per quanto concerneva invece il lato neurologico le patologie non sono state
ritenute invalidanti. Ritenendo parzialmente cumulabili le singole incapacità
lavorative, essi hanno concluso valutando l’attuale capacità lavorativa globale
nella misura dell’85% come cameriere (dall’ottobre 2016) e del 90% in attività
adatte.
In
merito all’evoluzione della capacità lavorativa in attività adatte, essi hanno concluso:
" La capacità
lavorativa del 90º/o in attività adatta, dovuta unicamente a patologia psichiatrica
è da ritenersi valida a partire dal febbraio 2018. Antecedentemente anche dal
punto di vista reumatologico si giustifica una capacità lavorativa del 90% per
ridotto rendimento in attività adatta a partire dall'ottobre 2018, capacità lavorativa
che sommiamo parzialmente alla capacità lavorativa del 90% dal lato psichiatrico
ritenuta valida sempre per ridotto rendimento a partire dall’ottobre 2016.
Pertanto, anche per quel che riguarda un'attività adatta, dall'ottobre 2016 al gennaio
2018 I'A. viene giudicato complessivamente abile nella misura dell'85% per ridotto
rendimento, dal febbraio 2018 vale unicamente una riduzione della capacità
lavorativa al 90% per ridotto rendimento causa patologia psichiatrica.”
Sulle ripercussioni funzionali essi hanno esposto:
" Dal punto
di vista somatico l'A. è limitato a seguito di problemi meccanici minori a carico
della colonna cervicale, lombare, dell'articolazione acromioclavicolare a sin.,
nonché un minimo deficit sensitivo residuo legato ad una lesione dei nervi digitali
al V dito della mano ds. non dominante dopo una lesione da taglio; tali
problemi meccanici minori possono essere limitanti nel lavoro svolto di
cameriere, ma non in un'attività amministrativa od in un lavoro leggero ed
adatto. Dal punto di vista internistico e neurologico l'A. non presenta
ripercussioni funzionali. Dal lato psichiatrico, l'A. a seguito di una sindrome
ansioso-depressiva persistente evoluta da sindrome da disadattamento presenta
lievi sintomi cognitivi, aspetti tuttavia esagerati ed amplificati. Non si riscontrano
ripercussioni dovute a sindrome psico-organica dopo trauma cranico come pure
dovute a sindrome da dolore persistente con fattori somatici e psichici, come invece
descritto dallo psichiatra durante. Si può unicamente ammettere una lieve compromissorie
della sfera attentivo-mnesica, riconducibile originariamente ad una condizione
di stress disadattativo ed ancora compatibile attualmente con una lieve sintomatologia
ansioso depressiva come rilevato.”
Riprese
sostanzialmente le conclusioni delle perizie del dr. __________ e dei neurologi
dell’__________, e della perizia __________, con rapporto finale 28 maggio
2019, il SMR, confermate le diagnosi poste dal __________, ha quindi riscontrato
un miglioramento dello stato funzionale somatico dell’assicurato fra le visite
di gennaio/aprile 2018 e la valutazione del __________ del maggio 2019, “visto
che nel 2018 le sequele della caduta del 19.10.2015 erano ancora ben presenti,
in seguito riassorbitesi” e, di conseguenza, ammessa un’inabilità
nell’attività di cameriere del 100% dal 6 ottobre 2016 al 15 maggio 2019 e del
15% in seguito, e in un’attività adeguata (non mansioni che richiedano il
sollevamento ripetuti sopra la spalla sx al di sopra dell’orizzonte, movimenti
ripetitivi di flessione ed estensione del tronco) del 30% dal 6 ottobre 2016 al
15 maggio 2019 e del 10% in seguito (doc. AI pag. 499).
Di
conseguenza, interpellato il consulente professionale (doc. AI pag. 502), con
progetto di decisione del 14 agosto 2019 l’amministrazione ha proposto il
rifiuto delle prestazioni (doc. AI pag. 523).
In
sede di osservazioni l’assicurato ha contestato queste conclusioni facendo
pervenire una certificazione del dr. __________, neurochirurgo presso la
clinica __________ di __________, la quale è quindi stata sottoposta al __________,
il quale, con complemento peritale del 23 ottobre 2019, ha concluso che la
nuova documentazione non presentava nuovi elementi né dal punto di vista
somatico né da quello psicoaffettivo tali da modificare le conclusioni peritali
(doc. AI pag. 543 e 552).
Di
conseguenza, mediante decisione del 4 novembre 2019, l’Ufficio AI ha respinto
la richiesta di prestazioni come segue:
" (…)
Esito degli accertamenti:
Dall'esame di tutta la documentazione acquisita all'incarto,
nonché dalle perizie esperite (rapporto peritale Dr. med. __________ del 15.01.2018,
rapporto peritale Dr. med. __________ del 19.02.2018, rapporto peritale pluridisciplinare
allestito dal __________ il 15.05.2019), il nostro Servizio Medico Regionale ha
potuto oggettivare le seguenti incapacità lavorative:
- nell'abituale attività di cameriere:
100% dal 06.10.2016 al 15.05.2019
15% dal 16.05.2019
- in attività adeguate allo stato di salute e rispettose di tutte
le limitazioni funzionali:
30% dal 06.10.2016 al 15.05.2019
10% dal 16.05.2019
L'incapacità lavorativa è da intendersi come riduzione del rendimento
sull'arco di un'intera giornata di lavoro.
Sulla base delle risultanze mediche il nostro Ufficio ha in
seguito valutato l'incidenza del danno alla salute sulla capacità di guadagno.
Il grado d'invalidità viene infatti determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro conseguibile attualmente senza invalidità e
quello ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile dopo la manifestazione
dell'invalidità. L'ammontare della perdita di guadagno
determina il grado d'invalidità in percentuale (art. 16 della
Legge federale sulla parte generale del diritto nelle assicurazioni sociali
(LPGA)).
Per la determinazione del grado d'invalidità è ininfluente il
fatto che un'attività esigibile venga effettivamente svolta o meno.
Per valutare la presenza di un'incapacità di guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste
un'incapacità di guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile.
Dal profilo salariale, la giurisprudenza imposta dall'Alta Corte
federale indica che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1
dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili
dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni
(STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella
causa P., l 222/04). Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali
redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del
25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono
suscettibili di influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire,
quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla
salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione (cf. DTF
126 V 75).
Alla scadenza dell'anno di attesa (mese di ottobre 2017) lei
risultava abile al lavoro in misura del 70% in attività confacenti lo stato di
salute.
Facendo riferimento ai dati statistici forniti dalla sopraccitata
tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica (RSS, TAI, media dei
redditi di-tutte le categorie professionali, attività semplici e ripetitive,
settore maschile, anno 2016 aggiornato al 2017, considerando una
capacità lavorativa del 70% (rendimento diminuito) e applicando
una riduzione salariale del 5% per attività leggera, si evince che lei avrebbe
ancora 'potuto conseguire un reddito annuo Iordo di Fr. 44'601.75 svolgendo un'attività
idonea allo stato di salute.
In assenza del danno alla salute, esercitando l'abituale attività di
cameriere lei avrebbe invece realizzato un reddito annuo lordo di Fr. 50'134.65
nel 2017 (in base ai valori statistici federali, tabella RSS, TA1, categoria professionale
55-56 (ristorazione), attività semplici e ripetitive, settore maschile, anno 2016
aggiornato al 2017).
Confronto dei redditi:
Reddito senza limitazioni dovute al danno alla salute CHF 50'134.65
Reddito con limitazioni dovute al danno alla salute CHF
44'601.75
Perdita di guadagno
CHF 5'532.90
Grado d'invalidità 11%
Aggiornando i redditi sopraindicati all'anno 2018 (anno di cui
disponiamo dei valori statistici più aggiornati), in base all'adeguamento dei
salari nominali, otteniamo il seguente confronto dei redditi:
Reddito senza limitazioni dovute al danno alla salute CHF 50'376.50
Reddito con limitazioni dovute al danno alla salute CHF 44'816.90
Perdita di guadagno
CHF 5'559.60
Grado d'invalidità
11%
Dal 16.05.2019 la sua capacità lavorativa è del 90% per attività
confacenti lo stato di salute.
Facendo riferimento ai dati statistici forniti dalla sopraccitata
tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica (RSS, TA1, media dei
redditi di tutte le categorie professionali, attività semplici e ripetitive, settore
maschile, anno 2016 aggiornato al 2018), considerando una
capacità lavorativa del 90% (rendimento diminuito) e applicando
una riduzione salariale del 5% per attività leggera, si evince che lei potrebbe
ancora conseguire un reddito annuo lordo di Fr. 57'621.70 svolgendo un'attività
idonea allo stato di salute.
In assenza del danno alla salute, esercitando l'abituale attività di
cameriere lei avrebbe invece realizzato un reddito annuo lordo di Fr. 50'376.50
nel 2018 (in base ai valori statistici federali, tabella RSS, TA1, categoria
professionale 55-66 (ristorazione), attività semplici e ripetitive, settore maschile,
anno 2016 aggiornato al 2018).
Confronto dei redditi:
Reddito senza limitazioni dovute al danno alla salute CHF
50'376.50
Reddito con limitazioni dovute al danno alla salute CHF
57'621.70
Perdita di guadagno CHF
00.00
Grado d'invalidità 0%
Con un grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla
rendita non esiste.
Provvedimenti professionali volti al conseguimento di una nuova qualifica
di base non risultano applicabili.
Audizione - Osservazioni avverso il progetto di decisione del
14.08.2019
Abbiamo preso atto delle osservazioni da lei presentate con
scritti del 10.09.2019 e del 27.09.2019, nonché del rapporto medico del Dr.
med. __________ datato 13.09.2019.
Quanto giunto a dossier in sede di progetto di decisione è stato
convenientemente sottoposto al vaglio del nostro Servizio Medico Regionale
(SMR). Il riesame della pratica da parte del medico SMR, preso conoscenza anche
del parere dei periti del __________ (scritto del 23.10.2019), ha messo in luce
l'assenza di elementi particolari atti ad imporre all'amministrazione una
valutazione diversa rispetto alla situazione clinica già apprezzata
antecedentemente in modo approfondito.
Per quanto concerne il diritto ai provvedimenti professionali, si
conferma che non vi sono i presupposti per il riconoscimento di una riqualifica
professionale. Il nostro Ufficio valuterà per contro il diritto all'attuazione
di misure di aiuto al collocamento al fine di favorire il suo reinserimento nel
mercato del lavoro.
In conclusione, il progetto di decisione del 14.08.2019 è
interamente confermato per quanto concerne il rifiuto a rendita e a provvedimenti
professionali. Viene tuttavia affidato un mandato al nostro Servizio di aiuto
al collocamento e a tal proposito riceverà separatamente ulteriori
comunicazioni” (doc. B)
Il ricorrente insorge in
questa sede ritenendo che la sua situazione valetudinaria non sia stata
adeguatamente valutata.
2.5. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni
di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6. Ritornando al caso concreto,
dopo attento esame della documentazione medica agli atti, questo TCA, chiamato
a verificare se lo stato di salute dell’interessato sia stato accuratamente
vagliato prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per
mettere in dubbio le valutazioni peritali fatte eseguire dall’amministrazione, e
quindi attentamente vagliate dal medico SMR nel rapporto finale del 28 maggio
2019, segnatamente quella del dr. __________ del 15 gennaio 2018, dei neurologi
dell’__________ del 19 febbraio 2018, da un lato, e quella del __________
eseguita oltre un anno dopo, dall’altro, quest’ultima essendo da considerare
dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali
ricordati al considerando precedente. Questo per i motivi che seguono.
2.6.1. Innanzitutto
l’amministrazione, al fine di chiarire la situazione dell’assicurato, vittima di
un infortunio sul lavoro il 19 ottobre 2015 con una conseguente brachialgia
post traumatica, ha fatto esperire una perizia reumatologica dal dr. __________,
il quale, nel referto del 15 gennaio 2018, ha posto le diagnosi reumatologiche
con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “Cervico-toraco-brachialgia a
sx apparentemente scatenata da un infortunio subito nell'ottobre 2015, Minime
discopatie con protrusioni discali a livello C5-C6 e C6-C7 senza chiara
compressione radicolare, Artropatia dell'articolazione acromio-clavicolare sx
di natura degenerativa” oltre a quella, non reumatologica, di “Sviluppo
ansio-depressivo reattivo su difficoltà bio-psico-sociali”. Il perito ha
innanzitutto osservato che l’assicurato malgrado le molteplici terapie eseguite
nel corso degli anni, sia di natura farmacologica che fisioterapica, non aveva
ottenuto un miglioramento significativo e duraturo dei i dolori, essendo egli “tuttora
molto limitato da questi disturbi, che gli impediscono di riprendere a svolgere
la sua professione (un tentativo di ripresa dell'attività di cameriere nel mese
di settembre 2016 aveva dovuto essere presto interrotto a causa della
recrudescenza dei dolori)”. Il fatto di non avere più un’attività
lavorativa aveva contribuito ad “un peggioramento pure delle sue generali
condizioni psicologiche; egli conferma di sentirsi assai depresso, deluso di
non poter svolgere come prima le sue attività e di non essere in grado di
riprendere a lavorare a scapito della sua famiglia”. Effettuato un accurato
esame clinico, in base al quale lo specialista aveva concluso per l'assenza di
deficit neurologici o segni per una possibile reticolopatia, aveva concluso che
Fatti
i dolori lamentati fossero manifestazione di una cronicizzazione, non
supportata dalla presenza di alcuna significativa patologia degenerativa né
tantomeno da compressioni radicolari. Esprimendosi sulla capacità lavorativa
aveva quindi concluso come segue:
" (…) Da un
punto di vista ortopedico-reumatologico le modiche patologie degenerative
presentate dall'assicurato alla colonna cervicale ed alla spalla sx non possono
essere ritenute cause di una prolungata incapacità lavorativa. Egli dovrebbe
evitare lavori fisicamente pesanti per la colonna vertebrale (sollevamento
ripetuto di pesi superiori ai 15kg, lavori prolungati in posizioni inergonomiche,
movimenti ripetitivi di flessione ed estensione del tronco, lavori con la
colonna cervicale in iperestensione, nonché lavori che richiedano il sollevamento
ripetuto della spalla sx al di sopra dell'orizzontale). Per lo svolgimento di lavori
fisicamente pesanti, che non rispettino le limitazioni sopra precisate, l'assicurato
è da considerare 40% inabile al lavoro. Ritengo invece che per lo svolgimento della
sua professione di cameriere egli presenti una solo minima limitazione della
capacità lavorativa di non oltre il 10%, incapacità motivata non tanto dalle
patologie degenerative quanto piuttosto dal riconoscimento di un dolore
cronico. Pure per attività sedentarie di informatico o amministrative/d'ufficio
egli presenta una solo minima limitazione della capacità lavorativa di non oltre
il 10%. Nessuna limitazione della capacità lavorativa quale casalingo. Questa limitazione
della sua capacità lavorativa è presente verosimilmente a partire da maggio
2016, ovvero a circa sei mesi dall'infortunio avuto nel mese di ottobre 2015 (a
seguito dell'infortunio è ipotizzabile un'incapacità lavorativa completa per la
durata di circa sei mesi come attestato dal dr. __________). In seguito a mio
parere non sì
giustifica più una maggiore incapacità lavorativa, salvo che per il
breve periodo tra il 23.02.20'l7 ed il 26.03.2017 quando era stato operato per
delle lesioni tendinee e cutanee riportate ad entrambe le mani, guarite poi
senza particolari residui problemi, periodo
durante il quale era giustificata un'incapacità lavorativa totale.”
(doc. AI pag. 214)
Le
conclusioni tratte dal perito sulla base di un esame eseguito in modo approfondito
appaiono fondate e condivisibili.
L’amministrazione
ha inoltre dato mandato al servizio di neurologia dell’__________ di eseguire
una valutazione peritale. Dal rapporto allestito il 19 febbraio 2018 emerge che
i sanitari hanno posto le diagnosi neurologiche di “Trauma cervico
occipitale il 19.10.2015, (con/su: attuale: dolori pseudo radicolari arto
superiore sx con limitazione funzionale su base antalgica e pseudo paresi
antalgiche, rettilineizzazione della fisiologica lordosi cervicale con
riduzione ampiezza spazi intersomatici tra C5-C6 e C6-C7 e protrusione a base
larga C5-C6 e C6-C7, senza , conflitti radicolari (RMN cervicale nativa del
04.09.2017), ENMG arti superiori del 29.12.2017: minimi segni di sofferenza
neurogena cronica in territorio radicolare C7 a sx.), Sindrome depressiva
reattiva su DGI, Miogelosi del sovra spinato di sx su Dg. 1 e artropatia
dell’articolazione acromio-clavare sx di natura degenerativa (con/su: attuale,
dolori cronici spalla sx, limitazione funzionale arto superiore sx su base, antalgica,
dolori arto superiore dx da sovraccarico lavorativo, scompenso muscolare),
Sindrome lombo vertebrale algica cronica (con/su: attuale riesacerbazione delle
algie, esiti da lombo sciatalgia sx, Sl irritativa (vd. Tc lombare dello
05.08.11)”.
Quanto alla capacità
lavorativa i neurologi, secondo i periti l’assicurato era da considerare
totalmente inabile come cameriere e per lavori pesanti dall'ottobre 2015, epoca
del trauma contusivo, mentre che in attività leggere e adatte era da ritenere abile
al 70%.Tale limitazione era da ammettere dal giorno dell’infortunio ed era giustificata
dalle diagnosi di “Cervico-brachialgia sx post-traumatica, con dolori
pseudoradicolari e pseudo paresi su base antalgica con miogelosi del muscolo
trapezio e muscolo sovra spinato a sx con frequenti riesecerbazioni algiche, Sindrome
lombo vertebrale e lombo sciatalgica a sx, ipercalcica in Sl a sx, stato
depressivo reattivo”. I neurologi hanno pure segnalato l'emergere di problemi
psichiatrici, ponendo l’indicazione ad una valutazione psichiatrica (doc. AI
pag. 228).
Tali valutazioni peritali sono
state esaminate dal medico SMR dr. __________, il quale nel rapporto finale del
30 aprile 2018 ha concluso che a fronte delle diagnosi invalidanti di “Cervico-toraco-brachialgia
cronica sx con frequenti esarcebazioni, post-traumatica, sindrome
lombo-vertebrale algica cronica con frequenti esacerbazioni” oltre a quelle,
non invalidanti, di “Artropatia dell’articolazione acromio-clavicolare sx di
natura degenerativa, sindrome ansioso-depressiva reattiva, attualmente stabile,
sindrome del colon irritabile”, l’assicurato era da considerare inabile in
misura totale nella sua attività di cameriere dal 6 ottobre 2016 e nella misura
del 30% in attività leggere adatte, sempre dal 6 ottobre 2016 (doc. AI pag. 251).
In seguito, alla luce del rapporto
medico del 10 settembre 2018 dello psichiatra curante dr. __________ – nel
quale, poste le diagnosi di “sindrome psicoorganica dopo trauma cranico da
tergo (ICD-10 F07.2), depressione recidivante persistente (ICD-10 F33.1/2),
disturbo doloroso persistente (ICD-10 F45.41), tendenza all’abuso di sostanze
antidolorofiche con o senza tendenza alla dipendenza (ICD-10 F55.2)”, aveva
concluso per un’inabilità lavorativa completa dal 12 marzo 2018 (doc. AI pag.
279) – il medico SMR ha ritenuto opportuno ordinare l’esecuzione di una perizia
multidisciplinare affidata al __________.
2.6.2. Per quanto ora riguarda la
perizia multidisciplinare eseguita dal __________, risulta che i periti hanno considerato
tutta la documentazione medica agli atti, effettuato approfondite indagini
cliniche e di laboratorio, e hanno precisato debitamente le ragioni per le
quali al momento dell’esecuzione della perizia l’assicurato andava considerato inabile
nella misura del 15% come cameriere e in attività leggere adeguate nella misura
del 10%. Tale conclusione va condivisa.
In effetti, i periti del __________
hanno dapprima ricordato che l’assicurato a seguito d'infortunio dell'ottobre
2015 aveva lamentato un persistente dolore lombare irradiante agli arti inferiori
con recrudescenza a partire dal 2017. Sottoposto dal 2011 ad esami radiologici
(con reperto di protrusione discale mediana L5-Sl in assenza di conflitti
discoradicolari), lamentava pure la persistenza di un dolore cervicale
irradiante al braccio sinistro, ricondotto a un quadro di artrosi
acromioclaveare con iniziali segni d'impingement. Inoltre dal 2015 erano pure
insorti disturbi mnesici e di concentrazione, in assenza dì correlato organico
neurologico, con calo del tono dell'umore, ritiro sociale, con presa a carico
psichiatrica a partire dal marzo 2018. Infine, dal 2010 aveva pure subito due episodi
di colica renale sin. come pure un episodio d'inferiore urinaria non complicata
ed un persistente consumo tabagico.
Innanzitutto l’assicurato
è stato valutato sul piano internistico dalla dr.ssa __________,
internista, la quale, effettuato un accurato esame degli atti e esami di
laboratorio, ha escluso, per quanto di sua competenza, la presenza di affezioni
con effetto sulla capacità lavorativa.
Per quanto riguarda l’aspetto neurologico,
l’assicurato è stato peritato dal dr. __________, il quale, dopo aver descritto
nel dettaglio l'anamnesi e lo stato clinico, effettuati esami neurologici e
ENMG agli arti sia superiori che inferiori, non ha riscontrato diagnosi neurologiche
influenti sulla capacità lavorativa; senza influsso sulla capacità lavorativa
lo specialista ha descritto una probabile ferita da taglio dei rami collaterali
dorsali del V dito mano destra nel febbraio 2017, dolori pseudoradicolari
all’arto superiore sinistro senza causa neurologica come pure uno stato dopo
sintomatologia irritativa S1 a sin. nel 2011 senza segni residuali. Ha in ogni
modo sottolineato una discrepanza tra i disturbi accusati dall'assicurato ed i
reperti oggettivi. In conclusione, dal punto di vista neurologico l’assicurato è
stato considerato abile al lavoro in misura completa e in qualsiasi tipo di
attività.
Tali conclusioni, frutto di un
attento ed approfondito esame del caso, appaiono convincenti, segnatamente in
assenza di certificazioni che possano in qualche modo descrivere una differente
situazione valetudinaria o un diverso apprezzamento.
L’assicurato è quindi
stato anche valutato sul piano neuropsicologico dal dr. __________ dell’__________,
il quale, dopo un esame clinico, un attento esame degli atti, esami e test neuropsicologici,
un esame per il controllo della simulazione dei disturbi cognitivi, ha rilevato
che l’assicurato otteneva prestazioni patologiche in tutte le prove di memoria
e di attenzione del funzionamento esecutivo. Ha quindi osservato che l'analisi qualitativa
delle prestazioni e del comportamento, unitamente ai risultati ottenuti a test
specifici per la simulazione/amplificazione, poneva dubbi sull'attendibilità di
queste prestazioni, essendo incoerenti e non plausibili. Ha quindi dichiarato
di non potersi esprimere sulla reale presenza di disturbi neuropsicologici e
sulla loro effettiva entità, rimandando alla valutazione psichiatrica.
Dal punto di vista psichiatrico,
l’assicurato è stato peritato dalla dr.ssa __________, la quale, effettuate due
valutazioni cliniche, dopo aver descritto gli atti medici a disposizione, l’anamnesi,
come pure l'esame clinico secondo AMDP System, avvalendosi anche della
valutazione del dr. __________, presa conoscenza dei valori dei tassi farmacologici
eseguiti con esami ematochimici, ha rilevato che rispetto a quanto riferito
soggettivamente dall’assicurato, sia riguardo alla sintomatologia algica che a quella
cognitiva, all'esame clinico psichiatrico ed alla valutazione psicodiagnostica
si evidenziavano “sintomi significativamente amplificati”. Con influsso
sulla capacità lavorativa ha posto la diagnosi di sindrome
ansioso-depressiva persistente evoluta da sindrome da disadattamento (ICD-10 F 41.2).
Senza influsso sulla capacità lavorativa erano da segnalare un quadro di elaborazione
di sintomi fisici e cognitivi per ragioni psicologiche (ICD-10 F 68.0) e di dipendenza
da oppioidi con uso continuativo (ICD-10 F 11.25). Ha quindi concluso che
l’assicurato era da ritenere abile al lavoro nella misura del 90% per ridotto
rendimento sia in attività abituale di cameriere che in attività adatta, a decorrere
dall'ottobre 2016. Dal punto di vista terapeutico ha segnalato l’indicazione ad
una psicoterapia, oltre che una lenta dismissione dai medicamenti tenuto conto
del quadro di dipendenza da oppioidi, la quale era da considerare una concausa
dell'aggravamento di alcuni disturbi cognitivi.
Ha concluso ritenendo la prognosi
psichiatrica favorevole, osservando come il disturbo psicopatologico riscontrato
non era da tale da giustificare la non adesione a misure di reinserimento in
ambito professionale.
Anche a tale valutazione,
tratta sulla base di un approfondito esame clinico, che non ha tralasciato
alcun elemento di rilievo, si deve aderire senza riserve. La dr.ssa __________,
infatti, chiamata a stabilire la capacità lavorativa del ricorrente, dopo averlo
visitato, eseguiti gli esami più appropriati e studiata la documentazione agli
atti, ha descritto nei particolari l’anamnesi e l’esame psichico ed ha risposto
alle questioni poste dall’AI, che tengono conto degli indicatori standard posti
dal Tribunale federale nella sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata
in DTF 141 V 281 (cfr. pag. 461-462 incarto AI) ed estesa con una sentenza del
30 novembre 2017 a tutte le malattie psichiche (cfr. DTF 143 V 409).
Per
quanto riguarda infine la valutazione reumatologica, la stessa è stata
affidata al dr. __________, il quale, dopo aver descritto l'anamnesi, lo stato
clinico e la documentazione radiografica, ha posto le diagnosi invalidanti menzionate
sopra (cfr. consid. 2.4), segnatamente di “sindrome cervicospondilogena
cronica su discopatie anamnestiche a livello C5-C6 senza segni clinici o
radiologici per neurocompressione e minimi segni di sofferenza neurogena cronica
in territorio radicolare C7 a sin.; sindrome lombospondilogena cronica, una disfunzione
dell'articolazione acromioclavicolare a sin. in presenza di artrosi attivata,
esiti da ferita da taglio a livello dell'articolazione metacarpo-falangea V
della mano ds. con lesione dei tendini estensori e persistente ipoestesia del V
dito dorsale a ds.”. Lo specialista ha quindi osservato che l’assicurato
presentava problemi meccanici minori, sia a livello della colonna cervicale,
come pure a livello della colonna lombare, sia a livello dell'articolazione
acromioclavicolare a sin., nonché un minimo deficit sensitivo a livello del V dito
della mano destra. Ha quindi sottolineato la presenza di “importanti segni
di amplificazione di sintomi”. Di conseguenza, tutto bene considerato, ha giudicato
l’assicurato abile al lavoro nella misura del 90% per ridotto rendimento per
quel che riguardava l'attività di cameriere da ultimo svolta, questo a partire
dall'ottobre 2016 in poi. In un'attività adatta, come un lavoro d'ufficio o
altra attività amministrativa o manuale leggera, variata ed ergonomica, l’assicurato
era da ritenere abile al lavoro al 100%, questo a partire dal febbraio 2018,
dopo la perizia reumatologica eseguita dal dr. __________. Antecedentemente faceva
per contro stato quanto concluso dal dr. __________. Ha quindi concluso
ritenendo che non vi erano proposte terapeutiche praticabili, ricordato pure
come erano sconsigliati interventi chirurgici in un assicurato che presentava
un'importante amplificazione dei sintomi.
Da
queste approfondite conclusioni non vi è motivo di scostarsi.
Alla luce di tali
dettagliati consulti specialistici, il __________ ha, come anticipato, posto le
diagnosi menzionate al consid. 2.4, effettuato una valutazione globale con discussione
dei singoli periti, e quindi ritenuto invalidanti le succitate affezioni reumatologiche
(in misura del 10% nella sua attività di cameriere, dello 0% in attività
leggere adeguate) e psichiatriche (inabilità nella misura del 10% in ogni
attività). Ritenendo parzialmente cumulabili le singole incapacità lavorative, essi
hanno quindi valutato l’attuale capacità lavorativa globale nella misura
dell’85% come cameriere (dall’ottobre 2016), risultante
cioè da una somma parziale della capacità lavorativa del 90% per
patologia reumatologica ad una capacità lavorativa del 90% per patologia
psichiatrica (ritenuta giustificata “una parziale sommazione delle varie
capacità lavorative, in quanto entrambe le valutazioni tengono conto di una
riduzione del rendimento lavorativo”) e del 90% in attività adatte,
quest’ultima essendo unicamente dovuta alla patologia psichiatrica.
In
merito all’evoluzione della capacità lavorativa in attività adatte, essi hanno
concluso:
" La
capacità lavorativa del 90º/o in attività adatta, dovuta unicamente a patologia
psichiatrica è da ritenersi valida a partire dal febbraio 2018.
Antecedentemente anche dal punto di vista reumatologico si giustifica una
capacità lavorativa del 90% per ridotto rendimento in attività adatta a partire
dall'ottobre 2018, capacità lavorativa che sommiamo parzialmente alla capacità
lavorativa del 90% dal lato psichiatrico ritenuta valida sempre per ridotto
rendimento a partire dall’ottobre 2016. Pertanto, anche per quel che riguarda un'attività
adatta, dall'ottobre 2016 al gennaio 2018 I'A. viene giudicato complessivamente
abile nella misura dell'85% per ridotto rendimento, dal febbraio 2018 vale unicamente
una riduzione della capacità lavorativa al 90% per ridotto rendimento causa patologia
psichiatrica.”
E sulle ripercussioni funzionali
hanno esposto:
" Dal punto
di vista somatico l'A. è limitato a seguito di problemi meccanici minori a
carico della colonna cervicale, lombare, dell'articolazione acromioclavicolare
a sin., nonché un minimo deficit sensitivo residuo legato ad una lesione dei
nervi digitali al V dito della mano ds. non dominante dopo una lesione da
taglio; tali problemi meccanici minori possono essere limitanti nel lavoro
svolto di cameriere, ma non in un'attività amministrativa o in un lavoro
leggero ed adatto. Dal punto di vista internistico e neurologico l'A. non
presenta ripercussioni funzionali. Dal lato psichiatrico, l'A. a seguito di una
sindrome ansioso-depressiva persistente evoluta da sindrome da disadattamento presenta
lievi sintomi cognitivi, aspetti tuttavia esagerati ed amplificati. Non si
riscontrano ripercussioni dovute a sindrome psico-organica dopo trauma cranico
come pure dovute a sindrome da dolore persistente con fattori somatici e
psichici, come invece descritto dallo psichiatra durante. Si può unicamente ammettere
una lieve compromissione della sfera attentivo-mnesica, riconducibile
originariamente ad una condizione di stress disadattativo ed ancora compatibile
attualmente con una lieve sintomatologia ansioso depressiva come rilevato.”
(doc. AI pag. 346-392)
Dette
conclusioni sono state confermate sostanzialmente, e meglio specie per quanto
riguardava la situazione al momento dell’esecuzione della perizia, dal SMR nei
rapporti finali del 23 e 28 maggio 2019 (doc. AI pag. 491 e 496). Nel rapporto
medico del 28 maggio 2019 il SMR si è quindi espresso in merito alla parzialmente
differente valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dalle perizie del
dr. __________ e dei neurologi dell’__________, da un lato, e quella, di oltre
un anno dopo, del __________, dall’altro. In proposito il dr. __________ ha in
effetti concluso che “fra le visite di gennaio e aprile 2018 e la
valutazione peritale del __________ del maggio 2019, si è assistito a un
miglioramento dello stato funzionale somatico, visto che nel 2018, le sequele
della caduta del 19.10.2015 erano ancora ben presenti, in seguito riassorbitesi” (doc. AI pag. 499).
Alla
luce di queste conclusioni, dopo aver indicato che le limitazioni da osservare
erano relative a carichi massimi di 15kg, alternanze della postura al bisogno e
necessità di pause supplementari, ritenuto che andavano evitate “mansioni
che richiedano il sollevamento ripetuto con la spalla sx al di sopra
dell'orizzonte oltre a movimenti ripetitivi di flessione ed estensione del
tronco”, il medico SMR ha concluso ammettendo un’inabilità lavorativa
nell’attività abituale dal 6 ottobre 2016 al 15 maggio 2019 e in seguito del
15%, e in un’attività adeguata del 30% dal 6 ottobre 2016 e del 10% dal 16
maggio 2019 (doc. AI pag. 498).
2.6.3. A tali conclusioni si deve
aderire, ritenuto che, come verrà illustrato nel prosieguo, le stesse non sono
state smentite da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni
o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento
successivo alla perizia __________ e entro la data della decisione contestata, ritenuto
che per la giurisprudenza il
giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati
fino alla resa del provvedimento contestato (cfr. DTF 132 V 220 consid.
3.1.1).
Dalle ben motivate
conclusioni della perizia __________ e del medico SMR non è in effetti
possibile scostarsi sulla base dell’unica certificazione prodotta
dall’assicurato contestualmente alle osservazioni al progetto di decisione. Nel
rapporto medico del 13 settembre 2019 in effetti il dr. __________ non ha
attestato inabilità lavorative, ma si è limitato a riferire della presenza di rigidità
articolare a carico del rachide cervicale e lombare, di limitata motilità della
spalla sinistra, di riduzione del riflesso bicipitale a sinistra e dell’impossibilità
per l’assicurato di mantenere posizioni statiche prolungate (doc. AI pag. 544).
L’amministrazione ha nondimeno sottoposto questa certificazione al __________,
il quale, interpellati gli specialisti in reumatologia e neurologia, con
complemento peritale del 23 ottobre 2019 ha concluso che detta documentazione non
apportava elementi idonei a modificare le conclusioni della perizia del 15
maggio 2019, affermando:
" (…) II Dr.
med. __________, preso atto della nuova documentazione, risponde come qui di seguito:
"Egregio collega, ho presto atto della nuova documentazione inviatami
in merito al paziente summenzionato, ossia il rapporto del Dr. med. __________
del 13.09.2019. Dal rapporto non emergono nuove diagnosi neurologiche, il
Collega non vede indicazioni chirurgiche, tenendo conto del rapporto non vedo necessità
di rivalutare il paziente e confermo la mia valutazione dell’8.01.2019.
(...).
Il Dr. med. __________, valutata la nuova documentazione medica,
risponde come qui di seguito:
"Il 2.10. 2019 ho ricevuto una richiesta di presa di
posizione a riguardo di un nuovo atto. Si tratta della lettera del Dr. __________
del 13.9.2019 nel quale si parla di un'anamnesi con una cervicobrachialgia a
sinistra non deficitaria su ernia C5/C6 insorta al seguito di un infortunio sul
lavoro e determinante una stenosi foraminale, trattata conservativamente, il
neurochirurgo annota inoltre la presenza di un'artrosi acromioclavicolare a
sinistra con edema osseo, uno stato da ferita da taglio alle mani con necessità
di trattamento chirurgico, lombalgie abituali con occasionale irradiazione agli
arti inferiori (caratteristiche meccaniche e seguito di sovraccarico articolare
posteriore L5/S1) e un disturbo dell'umore in cura dal Dr. __________. Il
neurochirurgo specifica che, a suo parere, vi è necessità di proseguire un
trattamento psichiatrico. Segue l'esame obiettivo senza reperti particolari ma
non vi è una discussione.
Le problematiche che il neurochirurgo annota sono ben conosciute e
sono state tutte consideriate per la nostra valutazione in ambito
reumatologico. Spero solo che, come purtroppo ho vistò fare in alcuni casi, non
si decida per un intervento chirurgico come ad esempio una decompressione e
spondilodesi a livello cervicale piuttosto che lombare. Vista la presenza di
numerosi "yellow flags", cioè fattori di rischio per un cattivo risultato
chirurgico e per cronicizzazione ulteriore, raccomando vivamente di continuare
una presa a carico multidisciplinare conservativa tenendo se possibile il
paziente il più lontano possibile dai chirurghi (salvo naturalmente indicazioni
urgenti e formali). La mia valutazione non cambia dopo la visione di questi
atti."
Dal punto di vista internistico e psichiatrico/neuropsicologico,
dalla nuova documentazione medica, il collega Dr. med. __________ indica la
necessità di proseguire un trattamento psichiatrico, proposta terapeutica che
già abbiamo indicato nella nostra valutazione peritale pluridisciplinare, ritenendo
opportuna una psicoterapia centrata sul raggiungimento di obiettivi a breve. Si
sottolineava inoltre che tenuto conto di una cattiva compliance dell'A., una
farmacoterapia antidepressiva non potesse arrecare vantaggi.
Si indicava inoltre il proseguire una lenta dismissione da farmacoterapia
oppiacea onde non peggiorare la situazione algica in atto. Alla luce del quadro
clinico attuale, riteniamo che non vi siano nuovi elementi né dal punto di
vista somatico né dal punto di vista psicoaffettivo, tali da modificare quanto
discusso nella nostra ultima valutazione peritale pluridisciplinare, pertanto
confermiamo quanto deciso.” (doc. AI pag. 553)
Ora,
tali allegazioni, ben motivate ed espresse dagli specialisti che avevano già
accuratamente valutato l’assicurato, che prendono attenta posizione sulle –
peraltro scarne e immotivate – affermazioni del neurochirurgo che ha preso in
cura l’assicurato e sono state integralmente condivise anche dal SMR (cfr.
Annotazione 30 ottobre 2019, doc. AI pag. 562), appaiono convincenti e meritano
di essere confermate senza riserve.
Né del resto il ricorrente
produce nuova documentazione che attesti una sostanziale modifica dello stato
di salute rispetto alla valutazione in ambito __________ e del SMR, né ha
fornito elementi che consentano in qualche modo di considerare inattendibili le
conclusioni del SMR.
In questa sede egli si
limita in effetti a ribadire la contestazione della valutazione medica operata,
esprimendo un dissenso puramente soggettivo, sostenendo che gli dovrebbe essere
riconosciuta un’inabilità lavorativa maggiore, ma non apporta il benché minimo
elemento atto a corroborare le sue allegazioni o a quantomeno mettere in dubbio
le conclusioni dell’Ufficio AI. Non produce in particolare alcun documento
nuovo né alcuna ulteriore presa di posizione dei medici curanti in merito alle
approfondite valutazioni e conclusioni espresse dal __________ nella perizia e
nel complemento peritale, e non adduce elementi nuovi che permettano di
considerare quantomeno ipotizzabile una modifica della situazione rispetto alla
valutazione del __________ e del SMR intervenuta entro la decisione contestata
Considerandi
del 4 novembre 2019 (la quale, come detto, delimita il potere
cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1) o un diverso
apprezzamento della capacità lavorativa.
Ribadite altresì le
considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle
certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.7; sia pure evidenziato che il TF,
nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto
che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla
giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario
(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la
prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria
prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi
hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui,
secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di
dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto
di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10
febbraio 2017, consid. 4.2)) l’unica certificazione prodotta dal
ricorrente, segnatamente quella del dr. __________, non consente in alcun modo di
dipartirsi dalle conclusioni del __________ e del SMR che si sono espressi in
modo coerente e privo di contraddizioni.
All’assicurato va del
resto ricordato che se da una parte la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti
rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in
particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Così stanti le cose,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino
alla resa del querelato provvedimento, senza che si renda necessario
l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 II
425.
consid. 2.1 p. 429 e riferimenti; anche DTF 135 V 465). La domanda, quantomeno implicita, di
effettuare nuovi accertamenti non può quindi venir accolta.
Per quanto riguarda
inoltre le censure del ricorrente riguardo alle valutazioni esperite dai
neurologi dell’__________, che egli ritiene rese “senza pregiudizi”, e
quelle del __________, per contro a suo avviso “viziate da pregiudizi”, tali
allegazioni si basano essenzialmente su un apprezzamento soggettivo e, come
detto, privo di conforto probatorio, l’insorgente non avendo, come detto,
prodotto alcun atto medico o valutazione specialistica. Ma a prescindere da
questa circostanza va detto che laddove egli rimprovera all’amministrazione di non
aver dato seguito alle conclusioni della perizia del __________ (la quale
concludeva per un’inabilità totale come cameriere e del 30% in un’attività
adeguata; doc. AI pag. 228; cfr. al consid. 2.4), tralascia di considerare che,
al contrario, l’Ufficio AI, sulla base di quanto concluso dal SMR nel rapporto
del 28 maggio 2019 (doc. AI pag. 496), le ha fatte proprie, laddove ha concluso
per un’inabilità lavorativa in attività adeguate del 30% dal 6 ottobre 2016 al
15.
maggio 2019, vale a dire proprio in considerazione della conclusione della
perizia neurologica del 19 febbraio 2018.
Sia peraltro aggiunto a
titolo abbondanziale che in ogni modo tale tasso di inabilità lavorativa porta,
come meglio illustrato al consid. 2.7.3 che segue, ad un grado di invalidità dell’11%,
insufficiente per la concessione di prestazioni.
Del resto, la conclusione
del SMR per cui la differente valutazione dell’inabilità lavorativa in attività
leggere adeguate espressa dai periti neurologi il 19 febbraio 2018 (30% di
inabilità lavorativa) e quella del __________ nella perizia 15 maggio 2019, sia
verosimilmente da ricondurre ad un miglioramento dello stato funzionale
somatico intervenuto nel periodo intercorrente tra gennaio/aprile 2018 e il
momento dell’esecuzione della valutazione __________, del maggio 2019 (doc. AI pag. 499), appare ragionevole e
questo Tribunale, in assenza di elementi probatori, segnatamente medici, idonei
ad inficiarne la pertinenza, ritiene di doverla condividere.
Pertanto, visto quanto
sopra, ritenute le valutazioni peritali del dr. __________ del 15 gennaio 2018,
dei neurologi dell’__________ del 19 febbraio 2018 e la perizia
multidisciplinare del __________ del 15 maggio 2019 - la quale rispecchia tutti
i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.
consid. 2.5) e alla quale va quindi attribuita piena forza probante -, e il
complemento del 23 ottobre 2019 e in particolare gli affidabili pareri del
medico SMR (cfr. in particolare il rapporto finale del 23 maggio 2019; sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR
cfr. STF I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche sopra al consid. 2.5) e non
essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità
lavorativa, intervenuto prima della decisione contestata del 4 novembre 2019 (la quale delimita, come detto, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220
consid. 3.1.1), il TCA
ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2
e i riferimenti ivi citati) che l’assicurato vada considerato nella sua attività
lavorativa di cameriere inabile in misura totale dal 6 ottobre 2016 al 15
maggio 2019 e in seguito nella misura del 15%, mentre che in un’attività
leggera adeguata egli sia abile nella misura del 70% dal 6 ottobre 2016 al 15
maggio 2019 e in seguito del 90%. Le conclusioni in merito
alla capacità lavorativa della decisione contestata vanno quindi confermate.
Sia peraltro in questa
sede richiamato altresì l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle
conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V
233.
consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;
Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e
572).
2.7
Per quel che concerne
l’aspetto economico, per determinare il grado di invalidità l’Ufficio AI ha
proceduto al raffronto dei redditi, mediante il metodo ordinario (cfr. consid.
2.2), procedendo al relativo calcolo per quanto riguarda innanzitutto il mese
di ottobre 2017 (scadenza dell’anno di attesa), momento in cui l’assicurato
risultava abile al lavoro nella misura del 70% in attività leggere ed adeguate,
e quindi relativamente al 2018 e 2019, considerato come dal 16 maggio 2019
l’abilità lavorativa in attività adeguate è aumentata al 90% (cfr. consid. 2.4).
Il calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.
2.7.1
Secondo la giurisprudenza,
riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile
dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),
occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente
all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado
di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue
capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere
determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se
del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di
circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai
dati statistici risultanti dall'ISS (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129
V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).
L’Alta
Corte ha stabilito che in difetto di indicazioni economiche concrete, sono
esclusivamente applicabili i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella
di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA
I 222/04 del 5 settembre 2006).
Nel caso in esame, per
quanto riguarda il periodo del 2017 (scadenza dell’anno di attesa), considerato
come l’assicurato avesse terminato l’attività come cameriere già precedentemente
all’insorgenza del danno alla salute, nel 2015, in difetto pertanto di
indicazioni economiche concrete, per definire il reddito da valido l’amministrazione
ha applicato il valore statistico desunto dalla tabella RSS TA 1, categoria
55-56 (ristorazione), attività semplici e ripetitive, settore maschile, anno
2016, riportato su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7
ore computabili nel 2016 (cfr. STF I 203/03 del 21 luglio 2003), nel settore
privato, che corrisponde ad un salario lordo medio ipotetico nazionale di fr. 49’935.-,
inclusa la tredicesima (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999). L’amministrazione
ha quindi correttamente aggiornato tale dato al 2017 in fr. 50'134 e al 2018 in
fr. 50’376 (doc. AI pag. 505-515). Tali dati, fermo restando la corretta
applicazione dei dati salariali statistici dichiarati applicabili dal Tribunale
federale, vanno confermati. L’Ufficio AI ha quindi applicato tale importo quale
reddito da valido.
Tale modo di procedere è
corretto. Il ricorrente, il quale pure ritiene non applicabile il reddito da
ultimo percepito presso l’___________, non può del resto essere seguito laddove
pretenderebbe l’applicazione del medesimo salario applicato per definire il reddito
da invalido. Tale conclusione misconosce in effetti che tale salario non si
riferisce all’abituale attività lavorativa svolta in Svizzera dall’assicurato,
ossia a quella che egli, in assenza del danno alla salute, verosimilmente avrebbe
esercitato.
2.7.2
Per quel che concerne il
reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare
perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,
il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale
massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Inoltre, se una persona
assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito
considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente
accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di
paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da
valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito
oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da
invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda
fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido
ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto
presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver
tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere
presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per
circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando il reddito da
valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello
specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi
ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che
se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario
statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai
sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte
le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo
restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte
percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15
gennaio 2010 consid. 5.5).
Deve essere ancora
precisato che l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in
difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali
risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei
salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level
Svizzera 2012, emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna
nell’ottobre 2014), più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level
(NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il
ramo economico, il livello di competenze e il sesso ( cfr., in proposito, DTF
142.
V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174), e relativa a personale
maschile in una professione semplice che presuppone qualifiche inferiori e
comporta attività semplici e ripetitive (categoria 4) nel settore privato
svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.).
In concreto, applicando i
dati statistici emerge che il salario lordo mediamente percepito nel 2017 dagli
uomini per un'attività semplice e ripetitiva, riportato su un orario medio di
lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2017 (cfr. i
precitati riferimenti, ad esempio STF I 203/03 del 21 luglio 2003 e la citata
tabella B9.2), nel settore privato, corrisponde ad un salario lordo medio
ipotetico nazionale da invalido di fr. 67'070.-, inclusa la tredicesima (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999). Aggiornato al 2018 tale importo ammonta a fr.
67'393.- (doc. AI pag. 511). Tali dati, fermo restando la corretta applicazione
dei dati salariali statistici dichiarati applicabili dal Tribunale federale, vanno
confermati.
In
applicazione della dianzi ricordata giurisprudenza, l’UAI ha quindi
applicato una riduzione del 5%, segnatamente per il fattore “attività
leggere”.
Tenuto conto del riserbo
di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71 con la
quale la massima Corte ha precisato che in quest’ambito il giudice delle
assicurazioni sociali non può, senza motivi pertinenti, sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell’amministra-zione; cfr. anche DTF 132 V 393 consid.
3.3), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione del 5%,
l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. In
particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'UAI
abbia debitamente tenuto conto degli effetti legati al danno alla salute
di cui è affetto l'assicurato, e non può di conseguenza ammettere
una decurtazione maggiore. La deduzione ammessa tiene del resto adeguatamente
conto del fatto che le limitazioni fisiche da osservare non siano oltremodo
gravose.
Questo
Tribunale ritiene quindi di non doversi scostare dalla valutazione
dell’amministrazione, l’assicurato non avendo addotto motivi pertinenti che gli
permettano di sostituire il suo apprezzamento o altre circostanze personali che
potrebbero giustificare una decurtazione maggiore sul reddito statistico da
invalido oltre a quella ammessa del 5% (ATF 137 V 73 consid. 5.2, 126 V 80
consid. 5b).
Del resto,
come meglio s’illustrerà in seguito (cfr. consid. 2.7.3), anche volendo - per
pura ipotesi di lavoro – ammettere una riduzione maggiore e, quindi, ridurre il
reddito da invalido nella misura massima possibile del 25%, la decisione non
muterebbe.
2.7.3
Visto
quanto precede, l’amministrazione ha fissato il reddito da invalido per il
primo periodo di inabilità lavorativa, ossia nel 2017 dopo l’anno di attesa, stante
un’inabilità lavorativa in attività adeguate del 30%, in fr. 44’601.-- [67'070
– 30% di inabilità lavorativa e - 5% = 44’601].
Sulla
base di questo dato, ha quindi determinato il grado di invalidità raffrontando il reddito da valido di fr. 50’134
(cfr. consid. 2.7.1) con quello da invalido, ottenendo un grado d’invalidità (non
pensionabile) dell’11% (50’134
– 44’601 x 100 : 50'134). Lo stesso risultato si ottiene applicando i valori salariali
aggiornati al 2018.
Nell’ipotesi in cui si
volesse tener conto di un’ulteriore riduzione del 20%, applicando quindi la
riduzione massima consentita del 25%, e quindi raffrontare il reddito da valido
di fr. 50’134 con uno da
invalido di fr. 24’441 (67’070
– 30% di inabilità lavorativa e - 25% = 35'212), si otterrebbe un tasso
d’invalidità del 30% che pure non conferirebbe il diritto ad una
rendita.
Per quanto
riguarda invece i periodi d’inabilità del 10%
(dal 16 maggio 2019), il reddito da invalido va fissato in fr. 57’621 [67’393 –
10% di inabilità lavorativa e - 5% = 57’621].
Sulla
base di questo dato, l’amministrazione ha quindi determinato il grado di
invalidità raffrontando il reddito
da valido di fr. 50’376 (cfr. consid. 2.7.1) con quello da invalido, ottenendo
un grado d’invalidità nullo (50’376
– 57’621 x 100 : 50’376).
Anche in questo caso,
nell’ipotesi in cui si volesse tener conto di un’ulteriore riduzione del 15%
(deducendo il 25% da fr. 60'654 e ottenendo un reddito da invalido di fr.
45'491), il grado di invalidità sarebbe del 9% (50'376 – 45'491 x 100 : 50376), che pure non darebbe diritto ad alcuna
prestazione.
I gradi di
invalidità della decisione vanno quindi confermati.
2.8
Considerati quindi gli
accertati gradi di inabilità lavorativa in attività adeguate del 15% dal 6
ottobre 2016, con un grado di invalidità dell’11%, e del 10% per il periodo
successivo al 15 maggio 2019 con un grado di invalidità nullo (cfr. al consid.
2.7.3), non è dato alcun diritto a una rendita di invalidità.
Per quanto
concerne la richiesta del ricorrente di essere messo al beneficio di
provvedimenti professionali, segnatamente una riqualifica professionale (doc.
I), va evidenziato quanto segue.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno
diritto ai provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e
idonei a ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o
la loro capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il
diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).
Per stabilire tale diritto
deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale
rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).
Fra i provvedimenti
d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti
di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3
lett. a LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che
comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione
professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il
collocamento (art. 18 LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18b LAI). L'art. 17 cpv.
1.
LAI prevede in particolare che l'assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se grazie ad essa la capacità al guadagno può essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido ai sensi di
questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del
danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una
perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V
110.
consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr.
24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di diminuzione della
capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione
professionale è quindi del 20%.
Secondo l'art. 6 cpv. 1
OAI, per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti
di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al
termine della prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività
lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell'invalidità.
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in
particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a
procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente
equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti
atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno
(Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110
consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
In concreto, il grado di
invalidità del ricorrente è chiaramente inferiore alla soglia del 20% (grado AI
dell’11%), ragione per cui la decisione con cui l'Ufficio AI ha rifiutato di
concedere provvedimenti di integrazione professionale merita conferma.
A titolo abbondanziale il
TCA evidenzia che si giungerebbe comunque a rifiutare tali provvedimenti anche
se si ritenesse, sempre per pura ipotesi di lavoro, che il grado d'invalidità
del ricorrente sia superiore alla soglia minima di diminuzione della capacità
di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale
che è del 20% (DTF 130 V 489 consid. 4.2; 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05
del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80
consid. 1b).
In effetti, con sentenza
9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un'assicurata invalida
al 40% aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi
di natura professionale, ha affermato che:
" (…)
6.
(…) Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel
giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l'insorgente sembra dimenticare
che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite le si
presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e
ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la
messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per
analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del
26.
ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già
solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento."
Nel caso di
specie una riqualifica professionale del ricorrente non entra in ogni caso in
considerazione (STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017 e 32.2012.39 del 24 ottobre
2012). La consulente professionale interpellata dall'Ufficio AI ha infatti
affermato che l’assicurato, tenuto conto delle sue conoscenze professionali e
linguistiche e delle esperienze lavorative maturate (cfr. il curriculum vitae
ai doc. AI pagg. 306 e 307), dispone di “sufficienti competenze e risorse
per ricollocarsi nel mercato del lavoro in attività confacenti al suo stato di
salute e nel rispetto delle limitazioni” (rapporto finale del 31 luglio
2019, doc. AI pag. 503).
In effetti,
l’insorgente, senza dover intraprendere una specifica
riqualifica professionale, in base agli accertamenti medico teorici eseguiti, potrebbe
svolgere attività semplici e ripetitive dal profilo fisico leggero (cfr. anche STCA
32.2011.143
del 21 novembre 2011; cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009
del 14 aprile 2010 consid. 6.2 e 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5).
All’interessato può in altre parole essere richiesto di sfruttare la sua
residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori
non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una
preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una
semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio.
In proposito sia ricordato
che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di
stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non
qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in
particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il
cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la
messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra
le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente
confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21
agosto 2008 consid. 3.3).
Secondo la giurisprudenza,
se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va
rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività
nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,
compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che
consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono
necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione
professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione
prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto
2012, consid. 3.3 con riferimenti).
Si può,
quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta
di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,
difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e
non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991
pag. 332 consid. 3b) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la
sua residua capacità lavorativa in attività professionali idonee.
Ne segue che al ricorrente
non può essere riconosciuto alcun diritto a provvedimenti professionali
(riqualifica/riformazione professionale), ritenuto che gode di un ampio
ventaglio di professioni possibili che non richiedono particolari misure di
reintegrazione professionale (cfr. anche le STCA 32.2015.83 del 4 maggio 2016,
32.2014.17
del 27 luglio 2015).
Rimane comunque
aperta per l'assicurato la possibilità, peraltro segnalata espressamente nella
decisione contestata e da quanto riferito nel ricorso già in attuazione (doc. I
pag. 5), di far capo ad un aiuto al
collocamento sulla base dell'art. 18 LAI per trovare un'attività confacente al
suo stato di salute, segnatamente qualora il danno alla salute sia d'impedimento
alla ricerca di un posto di lavoro (cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti;
SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4; STCA 32.2012.69 del 20 agosto 2012 e 32.2011.143).
2.9
Ne consegue che la decisione
impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
All’assicurato
va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle
condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione
medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il
presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti
dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla
data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere
cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).
2.10
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o
al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti