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Decisione

32.2019.212

Richiesta di rendita completiva per figli respinta in assenza di qualsiasi attestazione circa la formazione seguita dal figlio. Richiesta di restituzione dei termini respinta non essendo adempiute le condizioni

15 giugno 2020Italiano21 min

scritto un’e-mail all’amministrazione indicando che avrebbe trasmesso a breve quanto

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.212

cs

Lugano

15 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 novembre (recte: dicembre) 2019

di

RI 1

contro

la decisione del 7 novembre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

Fatti

A. RI

1, nato nel 1971, da ultimo architetto indipendente, con decisione del 7

novembre 2016 è stato posto al beneficio di una rendita intera (grado

d’invalidità del 78%) con effetto dal 1° settembre 2014 (doc. 80 e 82 incarto

AI).

B. Nell’ambito

della procedura di revisione avviata nel corso del 2017 (doc. 83 e seguenti

incarto AI), il 21 luglio 2017 (doc. 86 incarto AI) ed il 25 agosto 2017 (doc.

91 incarto AI), l’UAI ha interpellato RI 1 al fine di ottenere informazioni e

documenti circa la sua situazione economica. L’interessato, in seguito

all’inoltro di una diffida in data 18 ottobre 2017 (doc. 92 incarto AI), ha

scritto un’e-mail all’amministrazione indicando che avrebbe trasmesso a breve quanto

richiesto (doc. 93 incarto AI). Dopo aver nuovamen-te scritto all’assicurato in

data 16 gennaio 2018 (doc. 96 incarto AI) ed averlo diffidato il 12 marzo 2018

(doc. 97 incarto AI), l’amministrazione, in assenza di qualsiasi risposta da

parte di RI 1, con progetto di decisione del 26 marzo 2018, ha soppresso la

rendita (doc. 98 incarto AI).

C. Con

scritto del 4 maggio 2018 RI 1 ha trasmesso all’UAI alcuni atti ed ha chiesto la

concessione di un paio di mesi per poter completare l’invio della

documentazione richiesta (doc. 102 incarto AI). Il 16 luglio 2018

l’amministrazione ha fissato un termine al 31 agosto 2018 per produrre alcuni

documenti (doc. 113 incarto AI).

D. Il

24 settembre 2018 l’amministrazione ha diffidato RI 1 a produrre le

informazioni ed i documenti richiesti, con l’indicazione delle conseguenze in

caso di mancato adempimento dei suoi obblighi (doc. 123 incarto AI). In assenza

di risposta, l’UAI con progetto dell’8 ottobre 2018, ritrasmesso per conoscenza

all’interessato per Posta A poiché non aveva ritirato la raccoman-data (doc.

127 incarto AI), ha soppresso la rendita AI con effetto dalla fine del mese che

segue l’intimazione della decisione (doc. 124 incarto AI). Con decisione del 16

novembre 2018, anch’essa trasmessa dapprima per raccomandata ed in seguito

tramite posta A (il 3 gennaio 2019; doc. 131 incarto AI), ha confermato la

soppressione della rendita (doc. 129 incarto AI).

E. In

data 10 aprile 2019 RI 1 ha informato l’amministrazione di essere stato in cura

presso l’Ospedale __________ di __________ dove dal mese di settembre 2017 e per

un periodo di 2 mesi dapprima è stato sottoposto ad una radioterapia e ad una

chemioterapia ed in seguito, fino al mese di novembre 2018, ad una

chemioterapia. L’assicurato ha evidenziato di aver passato un periodo difficile

sia a livello fisico che mentale, di essersi chiuso in sé stesso e di essersi

lasciato andare. Egli ha allegato un certificato del curante, dr. med. __________,

del 10 aprile 2019, che ha diagnosticato la presenza di un tumore cerebrale e di

un’inabilità lavorativa dell’80% dal 19 marzo 2014 (doc. 135 incarto AI). L’UAI

ha chiesto all’interessato di compilare una nuova domanda di prestazioni e di

allegare le informazioni non fornite in precedenza (doc. 134 incarto AI).

Il

18 aprile 2019 RI 1 ha inoltrato la nuova domanda di prestazioni ed in seguito

ha trasmesso ulteriore documentazione (doc. 139, 140, 145, 146, 152 e 158

incarto AI).

F. Con

decisione del 7 novembre 2019 (doc. 180 incarto AI), preavvi-sata dal progetto

del 3 settembre 2019 (doc. 174 incarto AI), l’UAI ha posto l’interessato al

beneficio di una rendita intera con versamento della prestazione dal 1° ottobre

2019 (sei mesi dopo l’inoltro della nuova domanda). Gli sono inoltre state

riconosciute le rendite completive per i figli __________ e __________ dal 1°

ottobre 2019, con l’indicazione di voler inoltrare appena possibile la

dichiarazione di frequenza scolastica della figlia.

G. RI

1 è insorto al TCA contro la predetta decisione chiedendo che venga modificata

nel senso che il diritto alla rendita d’invalidità ed alla rendita completiva

per tutti i suoi figli, compreso __________, nato nel 1998 (pag. 63 incarto AI),

sia riconosciuta dal 1° gennaio 2019, subordinatamente dal 1° maggio 2019 (doc.

I).

Il

ricorrente contesta la soppressione della rendita d’invalidità dal 1° gennaio

2019 e la circostanza che a suo figlio __________ non sia più riconosciuto il

diritto ad una rendita seppure sia ancora agli studi fino almeno al 31 dicembre

2019.

L’insorgente

rileva che mentre stava combattendo contro la sua malattia mediante sedute di

radio- e chemioterapia, l’UAI ha avviato una procedura di revisione alla quale,

a causa della patologia e delle pesanti cure cui è stato sottoposto, non è

stato in grado di dare seguito. Senza solleciti e senza informarlo delle

conseguenze dalla mancata collaborazione, in contrasto con quanto prevede

l’art. 43 cpv. 3 LPGA, l’amministrazione gli ha trasmesso un progetto di

soppressione della rendita l’8 ottobre 2018 e la decisione il 16 novembre 2018,

a cui non ha potuto rispondere per i motivi sopra elencati. Per motivi di

salute e a causa delle cure subite, l’assicurato afferma di non essere riuscito

ad impugnare la decisione. Non appena lo stato di salute e le cure glielo hanno

permesso, è stato in grado di formulare delle osservazioni nel corso del mese

di aprile 2019. Invece di concedergli la restituzione dei termini, l’UAI ha

domandato di compilare una nuova domanda, che ha portato al ripristino della

rendita intera con l’emanazione della decisione impugnata.

L’assicurato

sostiene che il diritto ad una rendita dal 1° gennaio 2019 gli è stato

soppresso a torto, poiché doveva poter beneficia-re della restituzione dei

termini secondo quanto disposto dall’art. 41 LPGA ed in particolare ritenuto

che nel periodo in cui l’UAI ha avviato la revisione e spedito il progetto di

decisione e la decisione, era completamente impossibilitato a reagire e meglio

a difendere i suoi interessi personalmente o tramite un’altra persona.

Quest’ultima variante, all’epoca, neppure gli era venuta in mente. Le

osservazioni prodotte successivamente hanno poi portato al ripristino della

rendita. L’UAI ha commesso un errore nel sopprimergli la prestazione, mancando

di applicare quanto previsto dall’art. 43 cpv. 3 LPGA. Per cui neppure va

applicato il termine di attesa di 6 mesi, ma la rendita va riattivata perlomeno

dal 1° maggio 2019.

H. Con

risposta del 16 gennaio 2020 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso (doc.

IV).

Circa

il diritto alla rendita completiva per __________, l’amministrazione evidenzia

di non avere riconosciuto la prestazione in suo favore poiché neppure con il ricorso

l’insorgente ha prodotto una qualsiasi attestazione comprovante la frequenza di

una formazione e lo ha nuovamente invitato a produrre i necessari documenti al

fine di poter esaminare il suo diritto ad una rendita completiva.

Per

quanto concerne la soppressione della rendita con effetto dal 1° gennaio 2019,

l’UAI sostiene che la censura è irricevibile poiché la decisione del 16

novembre 2018 è cresciuta in giudicato e non è oggetto della presente

procedura. Relativamente alla mancata concessione della restituzione dei

termini ai sensi dell’art. 41 LPGA e del fatto che lo scritto del mese di

aprile 2019 fosse da considerare quale contestazione al preavviso ed alla

decisione di soppressione, l’UAI evidenzia che la questione è stata sollevata

per la prima volta con il ricorso. La domanda del mese di aprile 2019 non

contiene una richiesta di restituzione dei termini ai sensi dell’art. 41 LPGA.

Nel merito, l’amministrazione ritiene che comunque le condizioni per una

restituzione dei termini non sono date.

in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice

unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007

del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00

del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10

ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr.

13, pag. 37 e seguenti).

nel

merito

Considerandi

2.

Oggetto

del contendere da una parte è la richiesta di assegnare anche per __________

una rendita completiva per figli e di riconoscere al ricorrente la rendita d’invalidità,

unitamente alle tre rendite per i figli, dal 1° gennaio 2019, subordinatamente

dal 1° maggio 2019, d’altra parte è la richiesta di restituzione dei termini

per contestare la decisione di soppressione di rendita del 7 novembre 2019.

Diritto

alla rendita completiva per il figlio __________

3.

Ai

sensi dell’art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita d’invalidità

hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse

fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell’assicurazione per

la vecchiaia e i superstiti. Secondo l’art. 35 cpv. 4 LAI la rendita completiva

per i figli è versata come la rendita cui è connessa.

Per

l’art. 25 cpv. 4 LAVS, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 35 cpv.

1.

LAI, il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese

successivo a quello della morte del padre o della madre. Si estingue quando

l’orfano compie i 18 anni o muore.

L’art.

25.

cpv. 5 LAVS prevede che per i figli ancora in formazione, il diritto alla

rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni

compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per

formazione. Sulla base di questa delega legislativa

l’esecutivo federale ha stabilito che la formazione è considerata conclusa

anche se è abbandonata o interrotta o se nasce il diritto a una rendita

d'invalidità (art. 49ter cpv. 2 OAVS).

Le

direttive sulle rendite (DR) prevedono al marginale 4306 che “se la persona

avente diritto alla prestazione o il suo rappresen-tante fa valere che un

figlio sta seguendo una formazione scolastica o professionale deve presentare,

secondo il caso, un contratto di tirocinio o un attestato del datore di lavoro,

un certificato dell’istituto scolastico, un attestato della segreteria dell’università

o della scuola superiore, un libretto di frequenza di corsi universitari

debitamente compilato, un attestato di esami semestrali intermedi o un

certificato semestrale intermedio rilasciato da un istituto scolastico privato,

un attestato d’iscrizione a corsi ecc. Questa formalità deve essere adempiuta

sia per periodi in cui si percepisce una rendita sia per quelli in cui la

rendita è stata rinviata”.

Per

il marginale 4307 DR i documenti devono fornire informazioni sul genere e la

durata presumibile della formazione e, in caso di formazione pratica (p. es.

volontariato), sulla remunerazione pattuita (salario d’apprendista, indennità

di volontariato ecc.). Se non possono essere ottenute indicazioni precise sulla

durata presumibile dello studio, si deve verificare all’inizio di ogni semestre

se l’interessato prosegue gli studi (attestato d’immatri-colazione rilasciato

dall’istituto scolastico, libretto di frequenza di corsi universitari

debitamente compilato).

4.

In

concreto l’insorgente, come rileva l’UAI in sede di risposta, si limita ad

affermare che __________, “dopo gli studi di lingua in __________ ad oggi

frequenta ancora una scuola a __________ perlomeno sino alla fine del corrente

anno 2019” (doc. I).

Egli

non ha allegato alcuna documentazione a sostegno delle sue affermazioni,

neppure nel termine di 10 giorni per produrre ulteriori eventuali nuovi mezzi

di prova, peraltro non ritirato e rinotificato per Posta A (doc. V) e ciò

malgrado l’indicazione della Cassa, ancora con la risposta di causa (punto 5,

doc. IV), di voler trasmettere la necessaria documentazione attestante la

frequenza di una formazione da parte del figlio __________ al fine di

verificarne il diritto.

Ora, pur essendo la procedura retta dal principio

inquisitorio (DTF 145 V 90, consid. 3.2; art. 43 LPGA), va comunque rammentato

che questo principio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo

delle parti di collaborare. Questo obbligo comprende in particolare quello

di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare,

nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove

dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò

esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (DTF

145.

V 90, consid. 3.2).

L'obbligo

di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione

delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere

della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e

del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti

che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da

una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

In

concreto l’insorgente non solo non produce alcuna documenta-zione a sostegno

delle sue affermazioni, ma non indica neppure quale formazione starebbe

seguendo suo figlio e presso quale scuola.

A

ragione, pertanto, in assenza di qualsiasi attestazione di frequenza,

l’amministrazione non ha potuto riconoscere alcuna rendita completiva per il

figlio __________.

Resta

comunque la possibilità, per il ricorrente, di inoltrare la documentazione direttamente

all’amministrazione che la vaglierà e che, nel rispetto dei termini di

perenzione (cfr. art. 24 cpv. 1 LPGA), stabilirà l’eventuale diritto alla

prestazione.

Diritto

alla rendita AI dal 1° gennaio 2019, subordinatamente dal 1° maggio 2019

5.

Con

il ricorso l’insorgente chiede che la rendita AI e le rendite completive per i

figli siano versate dal 1° gennaio 2019, rispettivamente dal 1° maggio 2019 e

non dal 1° ottobre 2019 come stabilito dall’UAI.

In

concreto con decisione del 16 novembre 2018 l’UAI ha soppresso il diritto alla

rendita AI con effetto alla fine del mese che segue l’intimazione della

decisone (doc. A9), ossia per il 31 dicembre 2018. Il ricorrente non ha

impugnato questa decisione che conseguentemente è cresciuta in giudicato.

In

data 18 aprile 2019 egli ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (cfr.

pag. 429 incarto AI).

Rammentato

che per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo

sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle

prestazioni conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LPGA (secondo cui colui

che rivendica una presta-zione deve annunciarsi all’assicuratore competente

nella forma prescritta per l’assicurazione sociale interessata), ma al più

presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni, la decisione

dell’amministrazione, di principio, è corretta.

L’interessato

sostiene tuttavia che nel corso del mese di aprile 2019 egli avrebbe fatto

valere una richiesta di restituzione dei termini per poter contestare la decisione

del 16 novembre 2018 e del progetto dell’8 ottobre 2018 e non si sarebbe

limitato ad inoltrare una nuova domanda di prestazioni.

Restituzione

dei termini

6.

Ai

sensi dell’art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato

impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è

restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30

giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso (cfr. pure art.

14.

Lptca).

La

giurisprudenza sviluppata in relazione alla restituzione di termini, che ha mantenuto

la sua validità anche nel contesto dell'art. 41 LPGA (cfr. STF C 124/06 del 25

gennaio 2007 consid. 2 in fine; STCA 38.2007.92 del 29 maggio 2008 consid.

2.5.; STCA 38.2005.10 del 13 aprile 2005), prevede che per impedi-mento

senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel

senso della forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta

da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono

comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve

potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza

di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.

4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a).

La

giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave

malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo.

Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro

il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato

impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura

necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.;

RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a;

cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Per

la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce

l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se

integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con

la designazio-ne immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammes-sa

in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio

impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Deve

ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero

costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente

nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei

requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2

luglio 2003; STCA 38.2016.33 del 30 giugno 2016, consid. 2.4).

Cfr.

anche sentenza 9C_54/2017 del 2 giugno 2017.

7.

Nel

caso che ci occupa con decisione del 16 novembre 2018, preavvisata dal progetto

dell’8 ottobre 2018, l’UAI ha soppresso il diritto alla rendita AI con effetto

dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione (doc. 129 incarto

AI). Il 3 gennaio 2019 l’UAI ha ritrasmesso al ricorrente copia della decisione

per posta A, poiché l’interessato non aveva ritirato la raccomandata (pag. 412

incarto AI).

In

data 10 aprile 2019 l’assicurato ha scritto all’UAI indicando che “come

discusso telefonicamente, le scrivo per confermarle quanto discusso: -

Settembre 2017 ho fatto presso il __________ di __________ per un periodo di 2

mesi di radio terapia cin concomitanza della chemio. – Da ottobre 2017 fino a

novembre 2018 ho fatto dei trattamenti di chemio. Questo periodo è stato molto

difficile a livello fisico e mentale e purtroppo mi sono chiuso in me stesso e

mi sono lasciato un po' andare. Adesso sto un pochino meglio e devo cercare di

riprendere il controllo della mia vita, anche se non è facile. Il dott.

__________ vi farà avere tutti i certificati necessari per comprovare quanto

detto” (doc. 135). Alla lettera l’insorgente ha allegato un certificato del

dr. med. __________ che ha diagnosticato la presenza di un tumore cerebrale e

di un’incapacità al lavoro dell’80% dal 18 marzo 2014 in poi (pag. 418 incarto

AI).

Il

15.

aprile 2019 l’amministrazione ha chiesto all’insorgente di compilare il

formulario ufficiale per l’inoltro della nuova domanda di prestazioni e di

trasmettere la documentazione e le informazioni elencate nella distinta

allegata allo scritto del 16 luglio 2018 (pag. 416 incarto AI).

Il

18.

aprile 2019 l’interessato ha inoltrato la richiesta di prestazioni (pag. 429

incarto AI), ribadendo che da settembre a ottobre 2017 ha fatto una

radioterapia con chemioterapia e fino a fine 2018 ha subito una chemio terapia

presso l’Ospedale __________ di __________ (pag. 431 incarto AI).

Successivamente l’insorgente ha prodotto numerosa documentazione economica

sulla cui base l’amministrazione, il 7 novembre 2019, ha poi deciso di

ripristinare il diritto alla rendita intera dal 1° ottobre 2019 (6 mesi dopo

l’inoltro della nuova domanda).

8.

Questo

Tribunale, per i motivi che seguono, deve concludere che anche se si volesse

seguire la tesi del ricorrente secondo cui lo scritto del 10 aprile 2019

andrebbe considerato quale domanda di restituzione dei termini del progetto di

decisione dell’8 ottobre 2018, rispettivamente della decisione del 16 novembre

2018, la sua richiesta andrebbe comunque respinta.

Infatti,

a prescindere dalla circostanza che la questione è comunque stata sollevata per

la prima volta con il ricorso e pur comprendendo la difficile situazione in cui

si trovava l’assicurato a causa di una gravissima patologia, dagli atti medici

non emerge che l’interessato, nel periodo in esame, non sarebbe stato in grado

di contestare i provvedimenti emessi dall’UAI o di delegare tale incombenza ad

un suo rappresentante.

Il

dr. med. __________, capo servizio presso l’Istituto __________, il 10 maggio

2019.

ha evidenziato che la cura chemioterapica cui il ricorrente è stato

sottoposto è durata fino al 9 novembre 2018 (pag. 596 incarto AI), ossia una

data precedente l’emissione della decisione di soppressione della rendita (16

novembre 2018). Da allora è stato sottoposto a controlli regolari di follow up

che vengono discussi al __________ del __________ __________ (pag. 596 incarto

AI) ed il medico curante dr. med. __________ ed il caposervizio __________, dr.

med. __________, lo hanno comunque giudicato abile al lavoro al 20% dal gennaio

2014.

(cfr. pag. 418 e 576 incarto AI).

Dagli

atti non risulta pertanto che egli fosse impossibilitato ad impugnare la

decisione dell’UAI entro 30 giorni dalla sua notifica al TCA o di affidare tale

compito ad un suo rappresentante, ad esempio sua moglie, direttrice di una

società __________ con succursale ad __________, di cui l’assicurato è gerente (cfr.

pag. 289, 353 e 578 incarto AI).

In

ogni caso, anche se fosse stato impedito di impugnare la decisione entro 30

giorni dalla notifica, va comunque rilevato che il medesimo dr. med. __________

ha pure affermato che il ricorrente alla visita del 16 gennaio 2019 era in “ottime

condizioni generali. A parte una lieve astenia non si lamenta di particolari

nuovi disturbi. Persiste astenia e ridotta caricabilità, perdita di

concentrazione, comparse con la radioterapia cerebrale. La RM del 09.01.2019

non ha permesso di evidenziare alterato segnale in cambiamento rispetto ai

precedenti esami. Anzi, rispetto a quanto era visibile a fine 2017 inizio 2018,

mi sembra che l’alterato segnale sia in regressione” (pag. 597 incarto AI).

Il

4.

giugno 2019, periodo durante il quale l’insorgente nell’ambito della nuova

domanda ha interagito senza particolari difficoltà con l’amministrazione, la

dr.ssa med. __________, Capoclinica presso il __________, ha accertato una “stabilità

del quadro RM rispetto all’esame di riferimento” del 9 gennaio 2019 (pag.

604.

incarto AI [“Confronto con il precedente esame RM del 09.01.2019”]).

Per

cui l’interessato, nell’ipotesi a lui più favorevole, avrebbe comunque potuto e

dovuto inoltrare l’eventuale domanda di restituzione dei termini, unitamente al

compimento dell’atto omesso, entro 30 giorni dal 16 gennaio 2019, data a

partire dalla quale, trovandosi in ottime condizioni generali, avrebbe potuto agire

personalmente o incaricare qualcuno di rappresentarlo.

Lo

scritto del 10 aprile 2019 è pertanto tardivo e non può in nessun modo

assurgere a domanda di restituzione dei termini.

9.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione

impugnata merita conferma.

10.

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito

del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi fr.

500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti