32.2019.214
Assicurato invalido assistito dalle sorelle che chiede il contributo per l'assistenza. Rinvio agli atti all'Ufficio AI per accertare l'esistenza di un contratto di assistenza condizionato al riconoscimento del contributo per assistenza.In caso positivo, l'assicurato avrebbe diritto al contributo
6 agosto 2020Italiano20 min
140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.214
BS/RG
Lugano
6 agosto 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2019 di
RI 1
contro
la decisione del 6 novembre 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, classe 1957, il 23 luglio 2019 ha inoltrato una domanda volta
all’ottenimento del contributo per l’assistenza (doc. 102 inc. AI, cfr. anche
doc. 99 inc. AI).
1.2.
L’Ufficio AI ha esperito un’inchiesta domiciliare a cura di un assistente
sociale, svolta il 10 settembre 2019 (doc. 113 a 115 inc. AI). Tenendo conto
delle risultanze di tale inchiesta, con decisione del 6 novembre 2019,
debitamente preavvisa, l’amministrazione ha posto l’assicurato al beneficio del
contributo di assistenza dal 1° settembre 2019 (corrispondente al mese in cui è
stata eseguita l’inchiesta domiciliare), precisando che “il pagamento potrà
avvenire unicamente dopo che l’Ufficio AI avrà ricevuto il contratto di lavoro
stipulato con l’assistente/gli assistenti così come la conferma di affiliazione
quale datore di lavoro.”
Con
scritto 13 novembre 2019 l’assicurato ha chiesto all’Ufficio AI di “valutare
il riconoscimento della retroattività del diritto al mese in cui è stata
formalizzata la richiesta (del contributo per l’assistenza, n.d.r) (luglio
2019)” (doc. 131 inc. AI).
Sottoposta
la richiesta all’assistente sociale (cfr. sua nota del 20 novembre 2019 in doc.
133 inc. AI), con lettera 21 novembre 2019 l’Ufficio AI ha confermato l’inizio
del diritto al 1° settembre 2019, rilevando che “in occasione dell’inchiesta
a domicilio i presenti (lei e due sorelle) avete più volte confermato il fatto
di non avere ancora assunto del personale inerente alla domanda di CDA
(badante) e quindi di non aver ancora stipulato alcun contratto di lavoro”
(doc. 132 inc. AI).
1.3. Con
il presente ricorso l’assicurato ha impugnato la succitata decisione, chiedendo
il riconoscimento del contributo per l’assistenza con effetto retroattivo al 1°
luglio 2019.
A
motivazione della sua richiesta, egli ha addotto quanto segue:
" Confermo
che entrambe le mie sorelle, la signora __________ e la signora __________,
prestano quotidiana assistenza al sottoscritto a decorrere dal mese di dicembre
del 2017. In ragione di una precaria situazione economica (faccio presente di
essere posto a beneficio di una prestazione assistenziale erogata dall'Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento), mi è stato impossibile anticipare il
versamento di uno stipendio in favore di __________ e __________.
Considerata l'impossibilità di definire/ipotizzare l'entità di una
remunerazione, nell'attesa di una presa di posizione da parte dell'Ufficio Al,
abbiamo concordato di non sottoscrivere alcun contratto di lavoro. Verbalmente
è stata però espressa la volontà di regolare retroattivamente la loro
assunzione non appena definiti i miei diritti. La signora __________ e la signora
__________ si sono coscientemente assunte il rischio che, nel caso in cui le
prestazioni per l'assunzione di personale mi fossero state negate, il loro
aiuto avrebbe avuto valenza di volontariato.
Non trovo assolutamente corretto che la situazione d'indigenza che
mi ha precluso la possibilità di anticipare un salario alle mie sorelle
costituisca ora il principale motivo della negata retroattività del diritto
CDA. Sottolineo che in assenza del costante supporto di __________ ed __________
si sarebbe dimostrato per me impossibile continuare a vivere da solo.
Mi preme infine informarvi che non appena l'Ufficio Al ha
quantificato il mio diritto CDA, ho prontamente attivato la consulenza di __________
per regolare con effetto al 01.07.2019 I'assunzione della signora __________ e
della signora __________. La citata consulenza è oggetto di uno specifico
mandato conferito dall'Ufficio Al a __________.
Non appena possibile, sarà mia premura trasmettervi
tempestivamente la documentazione a conferma delle pratiche avviate in veste di
datore di lavoro.
In ragione di quanto esposto, chiedo possa essere riconosciuta la
giusta legittimità al lavoro prestato dalle mie sorelle e agli accordi verbali
vigenti tra noi. Auspico pertanto si possano considerare assolte le condizioni
per un riconoscimento retroattivo del diritto al contributo per l'assistenza.”
1.4. Con
scritto 16 dicembre 2019 il ricorrente ha prodotto il contratto di lavoro
firmato il 10 dicembre 2019 con __________ relativo al periodo 1° luglio 2019 -
30 settembre 2019 e quello con __________, sempre sottoscritto il 10 dicembre
2019, dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2019. Egli ha anche allegato i
relativi conteggi salariali, datati 12 dicembre 2019 (IV + B-C).
L’assicurato
ha poi chiesto di essere esonerato, in caso di reiezione del ricorso, dal
pagamento delle spese processuali.
1.5. Mediante
un ulteriore scritto dell’8 gennaio 2020 l’assicurato ha trasmesso al TCA la
sua conferma di affiliazione alla Cassa __________, datata 19 dicembre 2019, quale
datore di lavoro a partire dal 1° luglio, come pure i conteggi di salario delle
di lui sorelle come pure i relativi certificati di salario (VI + 1-6 inc. AI).
1.6. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso e la
conferma della decisione contestata. Ribadisce come nell’ambito dell’inchiesta
domiciliare sia stato appurato che non era stato ancora stipulato un contratto di
lavoro e tantomeno versata alcuna remunerazione. Rileva che sin dal dicembre
2017 le prestazioni delle sorelle dell’assicurato erano state svolte a titolo
gratuito, che egli in precedenza aveva beneficiato dell’aiuto dell’__________ e
che non aveva mai fatto menzione all’assistente sociale della sua intenzione di
remunerare le sorelle e/o di assumerle in qualità di badanti/assistenti.
L’Ufficio
AI rileva altresì che i contratti di lavoro prodotti sono stati stipulati solo
il 10 dicembre 2019 e che l’affiliazione è del 19 dicembre 2019, sebbene con
effetto retroattivo al 1° luglio 2019, documentazione posteriore all’emissione
della decisione contestata che non può essere presa in considerazione.
Da
ultimo, osserva di transenna che per il periodo successivo al 1° gennaio 2020
non risulta essere stato stipulato alcun contratto.
1.7. Con
scritto 14 febbraio 2020 il ricorrente prende posizione sulla risposta di causa.
Ribadisce in particolare l’intenzione espressa nel luglio del 2019 di regolarizzare
con un contratto di lavoro l’assistenza fornita dalle sue sorelle per poter
richiedere il contributo per l’assistenza. Sostiene inoltre che la legge non
prevede che “il versamento del contributo possa avvenire solamente al
momento in cui è stato stipulato un contratto di lavoro, bensì che il contratto
sussista, che l’assicurato si sia annunciato presso l’autorità competente come
datore di lavoro e che vengano versati i contributi sociali”.
1.8. Il
21 febbraio 2020 l’Ufficio AI ha inoltrato le proprie osservazioni alla lettera
14 febbraio 2020 (XII). Ribadisce che l’esistenza di un contratto di lavoro
costituisce una “conditio sine qua non” per il diritto al versamento del
contributo, che al momento dell’emanazione della decisione contestata non era
stato stipulato alcun contratto e tantomeno espressa l’intenzione di assumere
le sorelle quali assistenti, il cui aiuto era stato fornito a titolo gratuito.
L’amministrazione conclude che pertanto non può essere considerato un contratto
di lavoro con effetto retroattivo, “il cui riconoscimento genererebbe un
precedente che comporterebbe un elevato rischio di abusi”.
considerato in
diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere
se l’assicurato ha diritto al contributo per l’assistenza dal luglio 2019, mese
in cui ha inoltrato la relativa richiesta, invece che dal 1° settembre 2019
come stabilito dall’Ufficio AI sulla base dell’inchiesta domiciliare.
Secondo
l’art. 42 quater cpv. 1 LAI hanno diritto al contributo per l'assistenza gli
assicurati che:
a. percepiscono un assegno
per grandi invalidi dell'AI secondo l'articolo 42 capoversi 1-4;
b. vivono a casa propria; e
c. sono maggiorenni.
L’art. 42 quinquies
cpv. 1 LAI prevede che l’assicurazione versa il contributo per l’assistenza a
copertura delle prestazioni d’aiuto di cui l’assicurato ha bisogno e che gli
sono fornite regolarmente da una persona fisica (assistente) (sottolineatura
del redattore):
a.
Assunta dall’assicurato o dal suo rappresentante
legale con un contratto di lavoro;
b.
che non sia il coniuge, il partner registrato, la
persona con cui convive di fatto o un parente di linea diretta.
Per familiari stretti
si intendono il coniuge, il partner registrato, il convivente di fatto o i
parenti in linea retta (figli, genitori, nonni, nipoti). Questa distinzione si
basa sull’obbligo di assistenza ai sensi dell’articolo 328 CC e l’obbligo di
mantenimento ai sensi degli articoli 163 e 276 segg. CC (marg. no. 3014 CCC).
Secondo
l’art. 39d OAI l’assicurato ha il diritto al contributo per l’assistenza
soltanto se, a causa del suo bisogno di aiuto, necessita dell’assunzione di uno
o più assistenti per più di tre mesi.
L'inizio
e l'estinzione del diritto al contributo per assistenza è disciplinato
dall'art. 42 septies LAI avente il seguente tenore (sottolineatura del
redattore):
"
1) In deroga all’articolo
24 LPGA il diritto al contributo per l’assistenza
nasce al più presto nel momento in cui
l’assicurato rivendica tale diritto.
2) L’assicurato ha diritto al
contributo per l’assistenza per le prestazioni d’aiuto di cui dà comunicazione
entro 12 mesi dalla fornitura.
3) Il diritto si estingue nel momento in cui
l’assicurato:
a)
non adempie più le
condizioni di cui all’articolo 42quater;
b) si avvale del diritto al
godimento anticipato della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 40 capoverso
1 LAVS o raggiunge l’età di pensionamento;
oppure
c) decede."
Il marginale no. 1003
della Circolare sul contributo per l’assistenza (in seguito: CCC) prevede:
“Se al momento della richiesta non sono adempiute tutte le
condizioni (ad esempio perché l’assicurato vive in istituto), l’inizio del
diritto è rinviato fino al momento in cui esse sono adempiute (ad esempio
dimissione dall’istituto).”
Il
marg. no. 1004 CCC dispone:
" Non appena
è stata emanata una decisione in merito al contributo per l’assistenza,
quest’ultimo può essere versato retroattivamente per il periodo intercorso tra
il primo giorno del mese della richiesta e la data della decisione, se in quel
periodo le condizioni di diritto erano soddisfatte e se la richiesta era stata
presentata non più di dodici mesi prima (art. 42septies cpv. 2 LAI). Eventuali
costi sostenuti dall’assicurato che superano i costi contemplati dalla decisione
non sono rimborsabili.”
2.2. Nel
caso in esame è pacifico che l’assicurato ha diritto ad un contributo per
l’assistenza essendo beneficiario di un assegno per grandi invalidi (cfr.
decisione 14 novembre 2019 in doc. 130), vive a casa propria ed è maggiorenne.
Le
prestazioni d’assistenza sono fornite dalle sorelle e quindi non da parenti
diretti.
L’ammontare
del diritto e la decorrenza (dal 1° settembre 2019) sono stati definiti
dall’assistente sociale nell’ambito dell’inchiesta domiciliare del 10 settembre
2019 (doc. 110 e 115 inc. AI) e sono contenuti nella decisione impugnata, nella
quale è stato indicato che “il pagamento (del contributo per l’assistenza
n.d.r.) potrà avvenire unicamente dopo che l’Ufficio AI avrà ricevuto il
contratto di lavoro stipulato con l’assistente/gli assistenti così come la
conferma di affiliazione quale datore di lavoro.”
Per
quel che concerne l’inizio del diritto in quanto tale al contributo per
l’assistenza, secondo il TCA esso va posto a partire dal 1° luglio 2019 (e non
al 1° settembre 2019, mese in cui è stata eseguita l’inchiesta domiciliare) poiché
al momento della domanda del 27 luglio 2019 l’assicurato beneficia (con effetto
dal 1° aprile 2019) di un assegno per grandi invalidi, è maggiorenne ed abita
in casa propria
In
tal senso la decisione va modificata.
2.3. Va
ricordato che l’art. 42 quinquies cpv. 1 lett. a LAI dispone che l’assicurazione
versa il contributo per l’assistenza a copertura delle prestazioni d’aiuto di
cui l’assicurato ha bisogno e che gli sono fornite regolarmente da una persona
fisica (assistente) assunta dall’assicurato o dal suo rappresentante legale
con un contratto di lavoro
(sottolineatura del redattore).
Altrettanto
va ricordato che l’art. 39d OAI prevede che l’assicurato ha il diritto al
contributo per l’assistenza soltanto se, a causa del suo bisogno di aiuto,
necessita dell’assunzione di uno o più assistenti per più di tre mesi.
Il
marg. no. 3003 della Circolare UFAS sul contributo d’assistenza (CCC), prevede
che (sottolineatura del redattore):
" Il
contributo per l’assistenza è versato se sussiste un comprovato e regolare
bisogno di aiuto e se le prestazioni d'aiuto sono fornite da un assistente”.
Il
marg. no. 3004 CCC recita (sottolineatura del redattore):
" Il bisogno
di aiuto deve essere regolare, vale a dire che si deve estendere su almeno 3
mesi. Durante questo periodo, il bisogno di aiuto deve inoltre essere coperto
regolarmente da almeno un assistente. L’assicurato o il rappresentante
legale deve aver concluso un contratto di lavoro per queste prestazioni.”
Non
va del resto dimenticato lo scopo del contributo per l’assistenza, entrato in
vigore al 1° gennaio 2012 (RU 2011 5659, FF 2010 1603), così come si evince dal
relativo messaggio concernente la modifica della legge federale
sull’assicurazione invalidità (6° revisione AI, primo pacchetto di misure) del
24 febbraio 2010 (sottolineatura del redattore): “il contributo per
l’assistenza è una nuova prestazione per i disabili che integra l’assegno per
grandi invalidi e l’assistenza prestata dai familiari, creando un’alternativa
alle prestazioni d’aiuto istituzionali. In futuro i disabili avranno la
possibilità di assumere essi stessi personale per l’aiuto di cui hanno bisogno
e riceveranno dall’AI un contributo per l’assistenza di 30 franchi all’ora per
coprire una parte delle spese. Questo permetterà agli assicurati di
stabilire in modo autonomo e responsabile come organizzare la propria
assistenza. Questa maggiore attenzione alle esigenze dei disabili migliorerà la
loro qualità di vita, aumenterà le loro probabilità di riuscire vivere a casa
propria nonostante la disabilità e offrirà loro maggiori possibilità
d’integrazione sociale e professionale. Il contributo per l’assistenza
consentirà infine di ridurre il tempo dedicato dai familiari alle cure.” (FF
2010 1649).
Quindi,
proprio grazie alla contribuzione dei costi per l’assistenza da parte dell’AI
alla persona assicurata permette, nonostante la disabilità, di poter continuare
a vivere nella propria casa.
Ne
consegue che il versamento del contributo è indissolubilmente legato al fatto
che in effetti l’interessato abbia sostenuto le spese per la propria assistenza
mediante l’assunzione di un assistente.
2.4.
Nella fattispecie in esame, controverso è l’inizio del versamento del
contributo per l’assistenza.
Dopo aver rilevato che al
momento dell’inchiesta domiciliare non era stato stipulato alcun contratto di lavoro,
né di conseguenza era stata versata alcuna remunerazione da parte
dell’assicurato e tantomeno era risultata l’intenzione di quest’ultimo di
retribuire le sorelle, l’amministrazione ritiene di non considerare le
stipulazioni contrattuali concluse con le succitate nel dicembre 2019, ma con
effetto retroattivo al mese di luglio 2019.
Il
ricorrente sostiene invece che la legge non prevede che il versamento del
contributo possa avvenire solamente al momento in cui è stato stipulato un
contratto di lavoro, bensì che il contratto sussista, che l’assicurato si sia
annunciato presso l’autorità competente come datore di lavoro e che vengano
versati i contributi sociali”. Rileva di essersi accordato nel luglio 2019
con le sorelle di formalizzare un contratto per l’assistenza fornita solo al
momento dell’eventuale risposta positiva in merito alla richiesta per il
contributo per l’assistenza.
Ricevuta
la risposta positiva da parte dell’Ufficio AI, l’assicurato ha quindi stipulato
due contratti di lavoro in forma scritta, il primo con la sorella __________
relativo al periodo 1° luglio 2019 - 30 settembre 2019, il secondo con l’altra
sorella __________ dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2019, entrambi
sottoscritti 10 dicembre 2019.
Come
detto, per avere diritto al contributo per l’assistenza, il bisogno di aiuto
necessita di uno o due assistenti per più di tre mesi (art. 39d OAI). A questo
scopo l’assicurato o il suo rappresentante legale deve aver stipulato uno o due
contratti di lavoro (art. 42 quinquies lett. a LAI; cfr. Michel Valterio,
Commentaire – Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, art. 42
quinquies, n. 4, pag. 651).
Il
rapporto di lavoro è retto dalle disposizioni del CO relative al contratto di
lavoro (Michel Valterio, op.cit., art. 42 quinquies, n. 6, pag. 651).
Secondo
l’art. 320 cpv. 1 CO, salvo disposizione contraria alla legge, il contratto individuale
di lavoro non richiede per la sua validità una forma speciale. Lo stesso può
essere stipulato anche oralmente, fermo restando l’obbligo d’informazione
scritto da parte del datore di lavoro ai sensi dell’art. 320b (Rehbinder,
Einleitung und Kommentar zu den Art. 319-330b OR, ad art. 320 n. 13 pag. 73, in
Berner Kommentar, 2010).
Va
qui rilevato che nell’allegato 7 alle CCC è contenuto un modello di contratto
di lavoro, utilizzato dall’assicurato stesso.
Secondo
l’art. 151 cpv. 1 CO (condizione sospensiva) “un contratto si ritiene
condizionale, quando la sua obbligatorietà si faccia dipendere da un
avvenimento incerto”. Il cpv. 2 precisa che il contratto diventa “efficace
dal momento in cui la condizione si verifica, a meno che i contraenti non
abbiano manifestato una diversa intenzione”.
Trattasi
di una condizione sospensiva ai sensi dell’art. 151 cpv. 1 CO se gli effetti
del contratto o parti dello stesso dipendono dall’avverarsi di circostanze
incerte. Non costituisce una condizione sospensiva se le parti fanno dipendere
il contratto o parti dello stesso da circostanze (note o non note alle parti)
presenti al momento della conclusione del contratto (Eugen Bucher,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht, 1988, § 28
pag. 507; cfr. anche Pellanda, Obligationenrecht – Allgemeine Bestimmungen,
art. 1- 183 OR, ad art. 151 n. 20 e 21 pag. 888, in CHK - Handkommentar zum
Schweizer Privatrecht, 2016).
Il
contratto entra in vigore appena la condizione sospensiva si verifica (ipso
iure), indipendentemente dal volere o dalla conoscenza delle parti (Bucher, op.
cit., § 28 pag. 513; cfr. Pichonnaz, Commentaire Romand, Code des obligations
I, 2012, ad art. 151 n. 49, pag. 110). La condizione sospensiva può avere
effetto retroattivo (ex tunc) se è previsto dalla legge (ad esempio: art. 153
cpv. 2 CO, cfr. Pichonnaz, Commentaire Romand, ad art. 151 n. 51, pag. 1110) o
secondo il diritto dispositivo ove le parti posso convenire un effetto
retroattivo nel caso in cui la condizione si avveri (art. 151 cpv. 2 CO; cfr.
Pichonnaz, cit., ad art. 151 n. 53, pag. 1111; cfr. anche Bucher, op. cit., §
28 pag. 513).
Ritornando
al caso in esame, l’assicurato sostiene in sintesi di aver espresso nel luglio
2019 (momento della richiesta per il contributo per l’assistenza) verbalmente alle
sorelle la volontà di assumerle con regolare contratto e retribuirle, con
effetto retroattivo, a condizione che l’Ufficio AI avrebbe positivamente deciso
in merito all’erogazione del contributo per l’assistenza (condizione sospensiva).
Secondo l’assicurato, in caso di rifiuto l’aiuto di entrambe le sorelle avrebbe
avuto valenza di volontariato, vista la sua impossibilità economica di poterle
retribuire.
Certo,
nelle annotazioni 20 novembre 2019 l’assistente sociale ha rilevato che “in
occasione dell’inchiesta a domicilio i presenti (assicurato e 2 sorelle) hanno
più volte confermato il fatto di non avere ancora assunto del personale
inerente alla domanda di CDA (badante) e quindi di non aver ancora stipulato
alcun contratto di lavoro” per poi proseguire: “a ulteriore verifica di
ciò, in data 20.11.2019, ho contattato telefonicamente sia l’assicurato, sia la
sorella (__________) ed entrambi confermano che, ad oggi, un contratto di
lavoro con del personale, non è ancora stato stipulato” (doc. 133).
Con
quanto sopra riportato è verosimile che l’assicurato e le sorelle intendessero riferire
dell’assenza di un contratto di lavoro con assistenti terzi, al di fuori della
cerchia familiare.
Questo
non esclude tuttavia l’effettiva esistenza di una pattuizione, ancorché
verbale, di un contratto di lavoro con effetto retroattivo, condizionato appunto
al riconoscimento del contributo per l’assistenza.
Tale
questione, determinante per la fattispecie in esame, necessita un accertamento
che giustifica il rinvio degli atti all’Ufficio AI.
Va
qui ricordato che il TCA, di norma,
rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione o perché vi sono accertamenti
peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (cfr.
DTF 137 V 210; STCA 32.2017.143 e 32.2018.39 e 40 del 7 maggio 2018,
consid. 2.16 e STCA 32.2018.222 del 2 aprile 2019, consid. 2.3). In casu,
trattasi della prima ipotesi.
L’amministrazione
dovrà pertanto accertare, ad esempio sentendo singolarmente ogni sorella, se in
effetti vi è stato un accordo con il fratello in merito ad un contratto di
lavoro con effetto retroattivo condizionato al riconoscimento del contributo
per l’assistenza. Se tale pattuizione venisse confermata, la richiesta del
versamento retroattivo al luglio 2019 meriterebbe conferma.
Vero
che dopo l’emissione della decisione impugnata e dopo aver ricevuto
dall’Ufficio AI lo scritto del 21 novembre 2019 l’assicurato ha prodotto i due contratti
stipulati il 10 dicembre 2019, i relativi conteggi salariali datati 12 dicembre
2019, nonché la conferma di affiliazione del 19 dicembre 2019 – con effetto
retroattivo al 1° luglio 2019 – alla Cassa __________ quale datore di lavoro
(cfr. consid. 1.4 e 1.5).
L’Ufficio AI sostiene che
tale documentazione non può essere presa in considerazione poiché posteriore
all’emissione della decisione contestata.
Per costante
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della
decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto
esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 6 novembre 2019
–, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente
possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione
anteriore alla decisione stessa. (DTF 130 V
Fatti
140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
Se
Considerandi
da una parte i contratti, i conteggi salariali, come pure la dichiarazione di
affiliazione recano le date successive alla decisione impugnata, tali documenti
– a dipendenza degli esisti degli accertamenti ancora da eseguire – fanno
tuttavia riferimento ad una situazione giuridica (contratto di lavoro)
Dispositivo
anteriore al 6 novembre 2019. Per questi motivi, tale documentazione è
suscettibile di essere presa in considerazione.
In queste circostanze, annullata
la decisione contestata, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI per le
incombenze di cui sopra.
2.5. Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito del ricorso (il rinvio con
esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26
novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con
riferimento), le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La
decisione 6 novembre 2019 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI
per le sue incombenze conformemente al consid. 2.2.
2. Le spese fr. 500.-- sono poste
a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti