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Decisione

32.2019.214

Assicurato invalido assistito dalle sorelle che chiede il contributo per l'assistenza. Rinvio agli atti all'Ufficio AI per accertare l'esistenza di un contratto di assistenza condizionato al riconoscimento del contributo per assistenza.In caso positivo, l'assicurato avrebbe diritto al contributo

6 agosto 2020Italiano20 min

140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.214

BS/RG

Lugano

6 agosto 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2019 di

RI 1

contro

la decisione del 6 novembre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI

1, classe 1957, il 23 luglio 2019 ha inoltrato una domanda volta

all’ottenimento del contributo per l’assistenza (doc. 102 inc. AI, cfr. anche

doc. 99 inc. AI).

1.2.

L’Ufficio AI ha esperito un’inchiesta domiciliare a cura di un assistente

sociale, svolta il 10 settembre 2019 (doc. 113 a 115 inc. AI). Tenendo conto

delle risultanze di tale inchiesta, con decisione del 6 novembre 2019,

debitamente preavvisa, l’amministrazione ha posto l’assicurato al beneficio del

contributo di assistenza dal 1° settembre 2019 (corrispondente al mese in cui è

stata eseguita l’inchiesta domiciliare), precisando che “il pagamento potrà

avvenire unicamente dopo che l’Ufficio AI avrà ricevuto il contratto di lavoro

stipulato con l’assistente/gli assistenti così come la conferma di affiliazione

quale datore di lavoro.”

Con

scritto 13 novembre 2019 l’assicurato ha chiesto all’Ufficio AI di “valutare

il riconoscimento della retroattività del diritto al mese in cui è stata

formalizzata la richiesta (del contributo per l’assistenza, n.d.r) (luglio

2019)” (doc. 131 inc. AI).

Sottoposta

la richiesta all’assistente sociale (cfr. sua nota del 20 novembre 2019 in doc.

133 inc. AI), con lettera 21 novembre 2019 l’Ufficio AI ha confermato l’inizio

del diritto al 1° settembre 2019, rilevando che “in occasione dell’inchiesta

a domicilio i presenti (lei e due sorelle) avete più volte confermato il fatto

di non avere ancora assunto del personale inerente alla domanda di CDA

(badante) e quindi di non aver ancora stipulato alcun contratto di lavoro”

(doc. 132 inc. AI).

1.3. Con

il presente ricorso l’assicurato ha impugnato la succitata decisione, chiedendo

il riconoscimento del contributo per l’assistenza con effetto retroattivo al 1°

luglio 2019.

A

motivazione della sua richiesta, egli ha addotto quanto segue:

" Confermo

che entrambe le mie sorelle, la signora __________ e la signora __________,

prestano quotidiana assistenza al sottoscritto a decorrere dal mese di dicembre

del 2017. In ragione di una precaria situazione economica (faccio presente di

essere posto a beneficio di una prestazione assistenziale erogata dall'Ufficio

del sostegno sociale e dell'inserimento), mi è stato impossibile anticipare il

versamento di uno stipendio in favore di __________ e __________.

Considerata l'impossibilità di definire/ipotizzare l'entità di una

remunerazione, nell'attesa di una presa di posizione da parte dell'Ufficio Al,

abbiamo concordato di non sottoscrivere alcun contratto di lavoro. Verbalmente

è stata però espressa la volontà di regolare retroattivamente la loro

assunzione non appena definiti i miei diritti. La signora __________ e la signora

__________ si sono coscientemente assunte il rischio che, nel caso in cui le

prestazioni per l'assunzione di personale mi fossero state negate, il loro

aiuto avrebbe avuto valenza di volontariato.

Non trovo assolutamente corretto che la situazione d'indigenza che

mi ha precluso la possibilità di anticipare un salario alle mie sorelle

costituisca ora il principale motivo della negata retroattività del diritto

CDA. Sottolineo che in assenza del costante supporto di __________ ed __________

si sarebbe dimostrato per me impossibile continuare a vivere da solo.

Mi preme infine informarvi che non appena l'Ufficio Al ha

quantificato il mio diritto CDA, ho prontamente attivato la consulenza di __________

per regolare con effetto al 01.07.2019 I'assunzione della signora __________ e

della signora __________. La citata consulenza è oggetto di uno specifico

mandato conferito dall'Ufficio Al a __________.

Non appena possibile, sarà mia premura trasmettervi

tempestivamente la documentazione a conferma delle pratiche avviate in veste di

datore di lavoro.

In ragione di quanto esposto, chiedo possa essere riconosciuta la

giusta legittimità al lavoro prestato dalle mie sorelle e agli accordi verbali

vigenti tra noi. Auspico pertanto si possano considerare assolte le condizioni

per un riconoscimento retroattivo del diritto al contributo per l'assistenza.”

1.4. Con

scritto 16 dicembre 2019 il ricorrente ha prodotto il contratto di lavoro

firmato il 10 dicembre 2019 con __________ relativo al periodo 1° luglio 2019 -

30 settembre 2019 e quello con __________, sempre sottoscritto il 10 dicembre

2019, dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2019. Egli ha anche allegato i

relativi conteggi salariali, datati 12 dicembre 2019 (IV + B-C).

L’assicurato

ha poi chiesto di essere esonerato, in caso di reiezione del ricorso, dal

pagamento delle spese processuali.

1.5. Mediante

un ulteriore scritto dell’8 gennaio 2020 l’assicurato ha trasmesso al TCA la

sua conferma di affiliazione alla Cassa __________, datata 19 dicembre 2019, quale

datore di lavoro a partire dal 1° luglio, come pure i conteggi di salario delle

di lui sorelle come pure i relativi certificati di salario (VI + 1-6 inc. AI).

1.6. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso e la

conferma della decisione contestata. Ribadisce come nell’ambito dell’inchiesta

domiciliare sia stato appurato che non era stato ancora stipulato un contratto di

lavoro e tantomeno versata alcuna remunerazione. Rileva che sin dal dicembre

2017 le prestazioni delle sorelle dell’assicurato erano state svolte a titolo

gratuito, che egli in precedenza aveva beneficiato dell’aiuto dell’__________ e

che non aveva mai fatto menzione all’assistente sociale della sua intenzione di

remunerare le sorelle e/o di assumerle in qualità di badanti/assistenti.

L’Ufficio

AI rileva altresì che i contratti di lavoro prodotti sono stati stipulati solo

il 10 dicembre 2019 e che l’affiliazione è del 19 dicembre 2019, sebbene con

effetto retroattivo al 1° luglio 2019, documentazione posteriore all’emissione

della decisione contestata che non può essere presa in considerazione.

Da

ultimo, osserva di transenna che per il periodo successivo al 1° gennaio 2020

non risulta essere stato stipulato alcun contratto.

1.7. Con

scritto 14 febbraio 2020 il ricorrente prende posizione sulla risposta di causa.

Ribadisce in particolare l’intenzione espressa nel luglio del 2019 di regolarizzare

con un contratto di lavoro l’assistenza fornita dalle sue sorelle per poter

richiedere il contributo per l’assistenza. Sostiene inoltre che la legge non

prevede che “il versamento del contributo possa avvenire solamente al

momento in cui è stato stipulato un contratto di lavoro, bensì che il contratto

sussista, che l’assicurato si sia annunciato presso l’autorità competente come

datore di lavoro e che vengano versati i contributi sociali”.

1.8. Il

21 febbraio 2020 l’Ufficio AI ha inoltrato le proprie osservazioni alla lettera

14 febbraio 2020 (XII). Ribadisce che l’esistenza di un contratto di lavoro

costituisce una “conditio sine qua non” per il diritto al versamento del

contributo, che al momento dell’emanazione della decisione contestata non era

stato stipulato alcun contratto e tantomeno espressa l’intenzione di assumere

le sorelle quali assistenti, il cui aiuto era stato fornito a titolo gratuito.

L’amministrazione conclude che pertanto non può essere considerato un contratto

di lavoro con effetto retroattivo, “il cui riconoscimento genererebbe un

precedente che comporterebbe un elevato rischio di abusi”.

considerato in

diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere

se l’assicurato ha diritto al contributo per l’assistenza dal luglio 2019, mese

in cui ha inoltrato la relativa richiesta, invece che dal 1° settembre 2019

come stabilito dall’Ufficio AI sulla base dell’inchiesta domiciliare.

Secondo

l’art. 42 quater cpv. 1 LAI hanno diritto al contributo per l'assistenza gli

assicurati che:

a. percepiscono un assegno

per grandi invalidi dell'AI secondo l'articolo 42 capoversi 1-4;

b. vivono a casa propria; e

c. sono maggiorenni.

L’art. 42 quinquies

cpv. 1 LAI prevede che l’assicurazione versa il contributo per l’assistenza a

copertura delle prestazioni d’aiuto di cui l’assicurato ha bisogno e che gli

sono fornite regolarmente da una persona fisica (assistente) (sottolineatura

del redattore):

a.

Assunta dall’assicurato o dal suo rappresentante

legale con un contratto di lavoro;

b.

che non sia il coniuge, il partner registrato, la

persona con cui convive di fatto o un parente di linea diretta.

Per familiari stretti

si intendono il coniuge, il partner registrato, il convivente di fatto o i

parenti in linea retta (figli, genitori, nonni, nipoti). Questa distinzione si

basa sull’obbligo di assistenza ai sensi dell’articolo 328 CC e l’obbligo di

mantenimento ai sensi degli articoli 163 e 276 segg. CC (marg. no. 3014 CCC).

Secondo

l’art. 39d OAI l’assicurato ha il diritto al contributo per l’assistenza

soltanto se, a causa del suo bisogno di aiuto, necessita dell’assunzione di uno

o più assistenti per più di tre mesi.

L'inizio

e l'estinzione del diritto al contributo per assistenza è disciplinato

dall'art. 42 septies LAI avente il seguente tenore (sottolineatura del

redattore):

"

1) In deroga all’articolo

24 LPGA il diritto al contributo per l’assistenza

nasce al più presto nel momento in cui

l’assicurato rivendica tale diritto.

2) L’assicurato ha diritto al

contributo per l’assistenza per le prestazioni d’aiuto di cui dà comunicazione

entro 12 mesi dalla fornitura.

3) Il diritto si estingue nel momento in cui

l’assicurato:

a)

non adempie più le

condizioni di cui all’articolo 42quater;

b) si avvale del diritto al

godimento anticipato della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 40 capoverso

1 LAVS o raggiunge l’età di pensionamento;

oppure

c) decede."

Il marginale no. 1003

della Circolare sul contributo per l’assistenza (in seguito: CCC) prevede:

“Se al momento della richiesta non sono adempiute tutte le

condizioni (ad esempio perché l’assicurato vive in istituto), l’inizio del

diritto è rinviato fino al momento in cui esse sono adempiute (ad esempio

dimissione dall’istituto).”

Il

marg. no. 1004 CCC dispone:

" Non appena

è stata emanata una decisione in merito al contributo per l’assistenza,

quest’ultimo può essere versato retroattivamente per il periodo intercorso tra

il primo giorno del mese della richiesta e la data della decisione, se in quel

periodo le condizioni di diritto erano soddisfatte e se la richiesta era stata

presentata non più di dodici mesi prima (art. 42septies cpv. 2 LAI). Eventuali

costi sostenuti dall’assicurato che superano i costi contemplati dalla decisione

non sono rimborsabili.”

2.2. Nel

caso in esame è pacifico che l’assicurato ha diritto ad un contributo per

l’assistenza essendo beneficiario di un assegno per grandi invalidi (cfr.

decisione 14 novembre 2019 in doc. 130), vive a casa propria ed è maggiorenne.

Le

prestazioni d’assistenza sono fornite dalle sorelle e quindi non da parenti

diretti.

L’ammontare

del diritto e la decorrenza (dal 1° settembre 2019) sono stati definiti

dall’assistente sociale nell’ambito dell’inchiesta domiciliare del 10 settembre

2019 (doc. 110 e 115 inc. AI) e sono contenuti nella decisione impugnata, nella

quale è stato indicato che “il pagamento (del contributo per l’assistenza

n.d.r.) potrà avvenire unicamente dopo che l’Ufficio AI avrà ricevuto il

contratto di lavoro stipulato con l’assistente/gli assistenti così come la

conferma di affiliazione quale datore di lavoro.”

Per

quel che concerne l’inizio del diritto in quanto tale al contributo per

l’assistenza, secondo il TCA esso va posto a partire dal 1° luglio 2019 (e non

al 1° settembre 2019, mese in cui è stata eseguita l’inchiesta domiciliare) poiché

al momento della domanda del 27 luglio 2019 l’assicurato beneficia (con effetto

dal 1° aprile 2019) di un assegno per grandi invalidi, è maggiorenne ed abita

in casa propria

In

tal senso la decisione va modificata.

2.3. Va

ricordato che l’art. 42 quinquies cpv. 1 lett. a LAI dispone che l’assicurazione

versa il contributo per l’assistenza a copertura delle prestazioni d’aiuto di

cui l’assicurato ha bisogno e che gli sono fornite regolarmente da una persona

fisica (assistente) assunta dall’assicurato o dal suo rappresentante legale

con un contratto di lavoro

(sottolineatura del redattore).

Altrettanto

va ricordato che l’art. 39d OAI prevede che l’assicurato ha il diritto al

contributo per l’assistenza soltanto se, a causa del suo bisogno di aiuto,

necessita dell’assunzione di uno o più assistenti per più di tre mesi.

Il

marg. no. 3003 della Circolare UFAS sul contributo d’assistenza (CCC), prevede

che (sottolineatura del redattore):

" Il

contributo per l’assistenza è versato se sussiste un comprovato e regolare

bisogno di aiuto e se le prestazioni d'aiuto sono fornite da un assistente”.

Il

marg. no. 3004 CCC recita (sottolineatura del redattore):

" Il bisogno

di aiuto deve essere regolare, vale a dire che si deve estendere su almeno 3

mesi. Durante questo periodo, il bisogno di aiuto deve inoltre essere coperto

regolarmente da almeno un assistente. L’assicurato o il rappresentante

legale deve aver concluso un contratto di lavoro per queste prestazioni.”

Non

va del resto dimenticato lo scopo del contributo per l’assistenza, entrato in

vigore al 1° gennaio 2012 (RU 2011 5659, FF 2010 1603), così come si evince dal

relativo messaggio concernente la modifica della legge federale

sull’assicurazione invalidità (6° revisione AI, primo pacchetto di misure) del

24 febbraio 2010 (sottolineatura del redattore): “il contributo per

l’assistenza è una nuova prestazione per i disabili che integra l’assegno per

grandi invalidi e l’assistenza prestata dai familiari, creando un’alternativa

alle prestazioni d’aiuto istituzionali. In futuro i disabili avranno la

possibilità di assumere essi stessi personale per l’aiuto di cui hanno bisogno

e riceveranno dall’AI un contributo per l’assistenza di 30 franchi all’ora per

coprire una parte delle spese. Questo permetterà agli assicurati di

stabilire in modo autonomo e responsabile come organizzare la propria

assistenza. Questa maggiore attenzione alle esigenze dei disabili migliorerà la

loro qualità di vita, aumenterà le loro probabilità di riuscire vivere a casa

propria nonostante la disabilità e offrirà loro maggiori possibilità

d’integrazione sociale e professionale. Il contributo per l’assistenza

consentirà infine di ridurre il tempo dedicato dai familiari alle cure.” (FF

2010 1649).

Quindi,

proprio grazie alla contribuzione dei costi per l’assistenza da parte dell’AI

alla persona assicurata permette, nonostante la disabilità, di poter continuare

a vivere nella propria casa.

Ne

consegue che il versamento del contributo è indissolubilmente legato al fatto

che in effetti l’interessato abbia sostenuto le spese per la propria assistenza

mediante l’assunzione di un assistente.

2.4.

Nella fattispecie in esame, controverso è l’inizio del versamento del

contributo per l’assistenza.

Dopo aver rilevato che al

momento dell’inchiesta domiciliare non era stato stipulato alcun contratto di lavoro,

né di conseguenza era stata versata alcuna remunerazione da parte

dell’assicurato e tantomeno era risultata l’intenzione di quest’ultimo di

retribuire le sorelle, l’amministrazione ritiene di non considerare le

stipulazioni contrattuali concluse con le succitate nel dicembre 2019, ma con

effetto retroattivo al mese di luglio 2019.

Il

ricorrente sostiene invece che la legge non prevede che il versamento del

contributo possa avvenire solamente al momento in cui è stato stipulato un

contratto di lavoro, bensì che il contratto sussista, che l’assicurato si sia

annunciato presso l’autorità competente come datore di lavoro e che vengano

versati i contributi sociali”. Rileva di essersi accordato nel luglio 2019

con le sorelle di formalizzare un contratto per l’assistenza fornita solo al

momento dell’eventuale risposta positiva in merito alla richiesta per il

contributo per l’assistenza.

Ricevuta

la risposta positiva da parte dell’Ufficio AI, l’assicurato ha quindi stipulato

due contratti di lavoro in forma scritta, il primo con la sorella __________

relativo al periodo 1° luglio 2019 - 30 settembre 2019, il secondo con l’altra

sorella __________ dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2019, entrambi

sottoscritti 10 dicembre 2019.

Come

detto, per avere diritto al contributo per l’assistenza, il bisogno di aiuto

necessita di uno o due assistenti per più di tre mesi (art. 39d OAI). A questo

scopo l’assicurato o il suo rappresentante legale deve aver stipulato uno o due

contratti di lavoro (art. 42 quinquies lett. a LAI; cfr. Michel Valterio,

Commentaire – Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, art. 42

quinquies, n. 4, pag. 651).

Il

rapporto di lavoro è retto dalle disposizioni del CO relative al contratto di

lavoro (Michel Valterio, op.cit., art. 42 quinquies, n. 6, pag. 651).

Secondo

l’art. 320 cpv. 1 CO, salvo disposizione contraria alla legge, il contratto individuale

di lavoro non richiede per la sua validità una forma speciale. Lo stesso può

essere stipulato anche oralmente, fermo restando l’obbligo d’informazione

scritto da parte del datore di lavoro ai sensi dell’art. 320b (Rehbinder,

Einleitung und Kommentar zu den Art. 319-330b OR, ad art. 320 n. 13 pag. 73, in

Berner Kommentar, 2010).

Va

qui rilevato che nell’allegato 7 alle CCC è contenuto un modello di contratto

di lavoro, utilizzato dall’assicurato stesso.

Secondo

l’art. 151 cpv. 1 CO (condizione sospensiva) “un contratto si ritiene

condizionale, quando la sua obbligatorietà si faccia dipendere da un

avvenimento incerto”. Il cpv. 2 precisa che il contratto diventa “efficace

dal momento in cui la condizione si verifica, a meno che i contraenti non

abbiano manifestato una diversa intenzione”.

Trattasi

di una condizione sospensiva ai sensi dell’art. 151 cpv. 1 CO se gli effetti

del contratto o parti dello stesso dipendono dall’avverarsi di circostanze

incerte. Non costituisce una condizione sospensiva se le parti fanno dipendere

il contratto o parti dello stesso da circostanze (note o non note alle parti)

presenti al momento della conclusione del contratto (Eugen Bucher,

Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht, 1988, § 28

pag. 507; cfr. anche Pellanda, Obligationenrecht – Allgemeine Bestimmungen,

art. 1- 183 OR, ad art. 151 n. 20 e 21 pag. 888, in CHK - Handkommentar zum

Schweizer Privatrecht, 2016).

Il

contratto entra in vigore appena la condizione sospensiva si verifica (ipso

iure), indipendentemente dal volere o dalla conoscenza delle parti (Bucher, op.

cit., § 28 pag. 513; cfr. Pichonnaz, Commentaire Romand, Code des obligations

I, 2012, ad art. 151 n. 49, pag. 110). La condizione sospensiva può avere

effetto retroattivo (ex tunc) se è previsto dalla legge (ad esempio: art. 153

cpv. 2 CO, cfr. Pichonnaz, Commentaire Romand, ad art. 151 n. 51, pag. 1110) o

secondo il diritto dispositivo ove le parti posso convenire un effetto

retroattivo nel caso in cui la condizione si avveri (art. 151 cpv. 2 CO; cfr.

Pichonnaz, cit., ad art. 151 n. 53, pag. 1111; cfr. anche Bucher, op. cit., §

28 pag. 513).

Ritornando

al caso in esame, l’assicurato sostiene in sintesi di aver espresso nel luglio

2019 (momento della richiesta per il contributo per l’assistenza) verbalmente alle

sorelle la volontà di assumerle con regolare contratto e retribuirle, con

effetto retroattivo, a condizione che l’Ufficio AI avrebbe positivamente deciso

in merito all’erogazione del contributo per l’assistenza (condizione sospensiva).

Secondo l’assicurato, in caso di rifiuto l’aiuto di entrambe le sorelle avrebbe

avuto valenza di volontariato, vista la sua impossibilità economica di poterle

retribuire.

Certo,

nelle annotazioni 20 novembre 2019 l’assistente sociale ha rilevato che “in

occasione dell’inchiesta a domicilio i presenti (assicurato e 2 sorelle) hanno

più volte confermato il fatto di non avere ancora assunto del personale

inerente alla domanda di CDA (badante) e quindi di non aver ancora stipulato

alcun contratto di lavoro” per poi proseguire: “a ulteriore verifica di

ciò, in data 20.11.2019, ho contattato telefonicamente sia l’assicurato, sia la

sorella (__________) ed entrambi confermano che, ad oggi, un contratto di

lavoro con del personale, non è ancora stato stipulato” (doc. 133).

Con

quanto sopra riportato è verosimile che l’assicurato e le sorelle intendessero riferire

dell’assenza di un contratto di lavoro con assistenti terzi, al di fuori della

cerchia familiare.

Questo

non esclude tuttavia l’effettiva esistenza di una pattuizione, ancorché

verbale, di un contratto di lavoro con effetto retroattivo, condizionato appunto

al riconoscimento del contributo per l’assistenza.

Tale

questione, determinante per la fattispecie in esame, necessita un accertamento

che giustifica il rinvio degli atti all’Ufficio AI.

Va

qui ricordato che il TCA, di norma,

rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione o perché vi sono accertamenti

peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (cfr.

DTF 137 V 210; STCA 32.2017.143 e 32.2018.39 e 40 del 7 maggio 2018,

consid. 2.16 e STCA 32.2018.222 del 2 aprile 2019, consid. 2.3). In casu,

trattasi della prima ipotesi.

L’amministrazione

dovrà pertanto accertare, ad esempio sentendo singolarmente ogni sorella, se in

effetti vi è stato un accordo con il fratello in merito ad un contratto di

lavoro con effetto retroattivo condizionato al riconoscimento del contributo

per l’assistenza. Se tale pattuizione venisse confermata, la richiesta del

versamento retroattivo al luglio 2019 meriterebbe conferma.

Vero

che dopo l’emissione della decisione impugnata e dopo aver ricevuto

dall’Ufficio AI lo scritto del 21 novembre 2019 l’assicurato ha prodotto i due contratti

stipulati il 10 dicembre 2019, i relativi conteggi salariali datati 12 dicembre

2019, nonché la conferma di affiliazione del 19 dicembre 2019 – con effetto

retroattivo al 1° luglio 2019 – alla Cassa __________ quale datore di lavoro

(cfr. consid. 1.4 e 1.5).

L’Ufficio AI sostiene che

tale documentazione non può essere presa in considerazione poiché posteriore

all’emissione della decisione contestata.

Per costante

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della

decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto

esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 6 novembre 2019

–, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente

possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione

anteriore alla decisione stessa. (DTF 130 V

Fatti

140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

Se

Considerandi

da una parte i contratti, i conteggi salariali, come pure la dichiarazione di

affiliazione recano le date successive alla decisione impugnata, tali documenti

– a dipendenza degli esisti degli accertamenti ancora da eseguire – fanno

tuttavia riferimento ad una situazione giuridica (contratto di lavoro)

Dispositivo

anteriore al 6 novembre 2019. Per questi motivi, tale documentazione è

suscettibile di essere presa in considerazione.

In queste circostanze, annullata

la decisione contestata, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI per le

incombenze di cui sopra.

2.5. Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito del ricorso (il rinvio con

esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26

novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con

riferimento), le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione 6 novembre 2019 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI

per le sue incombenze conformemente al consid. 2.2.

2. Le spese fr. 500.-- sono poste

a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti