32.2019.215
Mezzi ausiliari. OMAI allegato cifra 5.07.2: caso di rigore non riconosciuto dall'Ufficio AI. Ricorso accolto con rinvio per ulteriori accertamenti
27 aprile 2020Italiano11 min
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2019.215
rg/gm
Lugano
27 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2019 di
RI 1
contro
la decisione del 1° ottobre 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - l’Ufficio
AI, dopo aver riconosciuto a RI 1 con comunicazione 18 aprile 2018 il diritto
all’importo di base per ipoacusia di fr. 840 giusta l’art. 5.07 allegato OMAI, per
decisione 1. ottobre 2019 ha per contro negato all’assicurato il diritto ad un
importo maggiore per caso di rigore, non ritenendo semplice, adeguato ed
economico il modello scelto di protesi acustica (Oticon Opn 1 ITC);
- contro
la suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurato sostenendo che:
"
(…)
Personalmente, e professionalmente, ho bisogno di
questo tipo di Apparecchio Acustico; ha dei vantaggi ' specifici di utilizzo
che risultano essenziali per le attività che svolgo.
Soprattutto a livello professionale necessito di un
Apparecchio Acustico endoauricolare, poiché nel mio lavoro ho il vincolo di
tenere una cuffia per comunicare al telefono, cosa che sarebbe molto più
difficile se non impossibile con un apparecchio retroauricolare. Inoltre
l'utilizzo da parte mia di un Apparecchio retroauricolare sarebbe ancor più
difficoltoso data la forma del mio padiglione auricolare, piccolo e molto adeso
alla testa, che rende più difficile del normale indossare fisicamente un
Apparecchio Acustico retroauricolare.
Al lavoro sento molto meglio i colleghi: Anche se ho
l'udito solo a sinistra, ora sento a 360° e in maniera molto molto pulita.
Nelle riunioni di lavoro posso gestire e dividere i
toni dei colleghi, mentre spiegano.
Spesso ho contatto telefonico con casse malati e
pazienti e con questo apparecchio posso gestire il tono dell'interlocutore e
sentire molto meglio.
Parlare al telefono, con lo Smartphone, sento
direttamente collegandomi all'apparecchio e senza avvicinarlo all'orecchio
(come un auricolare).
Sentire la tv non è più un problema perché la sento
direttamente nell'apparecchio, senza disturbare i parenti o chi vi è vicino.
In conclusione, il nuovo apparecchio migliora
notevolmente la mia qualità di vita e la sua forma mi permette, soprattutto sul
lavoro, di agire in autonomia e senza l'ausilio di strumenti accessori.
La sua forma mantiene la collocazione naturale della
ricezione del suono, a livello del condotto uditivo e non superiormente
all'orecchio, e per questo che necessito di questo tipo di apparecchio. (…)”
(I)
-
con la risposta di causa l’amministrazione chiede la reiezione del ricorso e
la conferma della decisione impugnata;
-
con scritto 28 gennaio 2020 l’insorgente ha prodotto un attestato del dr. __________,
FMH in otorinolaringoiatria, del seguente tenore:
"
(…)
Su richiesta del paziente, certifico avere eseguito una
perizia iniziale nell'ottica di sostituzione di una nuova protesi
endo-auricolare a livello dell'orecchio destro, unico orecchio possibile per
adattamento protesico. La perizia è stata eseguita il 12 marzo 2018 con
indicazione di valutazione per caso di rigore.
Il paziente per moltissimi anni ha sempre portato un
apparecchio endo-auricolare, situazione questa che gli permette di svolgere la
sua attività professionale in maniera più che soddisfacente, in particolare
passando molto tempo al telefono per gestire problematiche __________ dei __________
o in previsione di __________ presso l'__________ di __________.
Tentativi di adattamento con protesi retro-auricolare
non hanno per contro mai avuto successo, rendendo in particolare proprio
l'aspetto comunicativo al telefono durante il lavoro molto penalizzante.
L'esigenza dunque di mantenere un adattamento
endo-auricolare è quindi di natura professionale, senza alcuna prerogativa a
carattere estetico.
Prova ne è dal fatto che il paziente si è già detto sin
d'ora assolutamente d'accordo per un adattamento protesico retro-auricolare a
destra il giorno in cui non lavorerà più.
Mi permetto dunque di sostenere l'adattamento
endo-auricolare proposto, restando a disposizione per eventuali ulteriori
chiarimenti. (…)” (VIII/1)
- con
osservazioni 14 febbraio 2020 l’Ufficio AI ha postulato il ritorno degli atti
sulla base delle seguenti argomentazioni:
"
(…)
con riferimento a quanto in oggetto, lo scrivente UAI
prende atto del nuovo referto medico del dr. med. __________ datato 10 dicembre
2019, che certifica essere necessario per il signor RI 1 portare la protesi
acustica di tipo endoauricolare al posto del modello retroauricolare (BTE) - garantito
dall'Al - per necessità professionali e non estetiche, con indicazione che
precedenti tentativi di adattamento con modelli retro-auricolari non hanno
avuto successo.
Alla luce delle indicazioni espresse a livello medico
lo scrivente UAI reputa necessario chiedere al lodevole TCA il ritorno degli
atti per definire l'importo, o forfait, da riconoscere rispetto alla
specificità del caso concreto.
Si rammenta che, oltre al forfait di base di fr. 840.-
garantito per la protesizzazione con apparecchio monoauricolare, importo
previsto al N. 5.07 allegato dell'OMAI e riconosciuto con comunicazione
dell'UAI del 18 aprile 2018, se risultano assolte le condizioni poste per il
diritto al caso di rigore ex N. 5.07.2* i costi supplementari dovuti
all'invalidità eccedenti l'importo forfettario vengono assunti dall'Al a
condizione che siano rispettati i principi di semplicità, adeguatezza ed
economicità. Nel limitare l'obbligo di prestazione dell'Al alla consegna di un
mezzo ausiliario semplice, adeguato ed economico, il Legislatore ha tenuto
conto del principio di proporzionalità. In virtù di tale principio,
l'integrazione deve essere garantita solo nella misura in cui è necessaria ma
anche sufficiente nel singolo caso. Pertanto la persona assicurata ha, per
principio, diritto unicamente ai provvedimenti idonei e necessari al
raggiungimento del singolo scopo integrativo prefisso, ma non ai migliori
provvedimenti nel suo caso specifico.
Considerata la necessità di verificare il modello di
protesi ed i conseguenti costi supplementari nel rispetto dei principi
enunciati di semplicità, adeguatezza ed economicità, siccome all'UAI è stata
presentata una fattura di fr. 5'219.- che includeva l'apparecchio acustico
intrauricolare di ultima generazione e di gamma superiore ed altri servizi come
evidenziato nella risposta di causa del 21 gennaio 2020, si reputa necessario
postulare il ritorno degli atti all'UAI per vagliare tale aspetto rilevante.
(…)” (X)
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011);
- l'art.
8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità
(art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione in quanto necessari
e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno
o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete e se le condizioni per il
diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute. Fra i provvedimenti di
integrazione concessi in virtù della LAI è, in particolare, previsa la consegna
di mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI). Secondo l'art. 21 cpv. 1
LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito
dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività
lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la
sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o
perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale. L'assicurazione
sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo
per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari
d'integrazione. Il cpv. 2 della medesima disposizione precisa che l'assicurato,
che, a causa della sua invalidità, ha bisogno di apparecchi costosi per
spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria
persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali
mezzi ausiliari compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale;
- giusta
l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è
subordinato, nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza, alla
necessità per l'assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti con
l’ambiente o ampliare la propria autonomia. L'assicurato ha invece diritto
ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*)
solamente se gli sono indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o
adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a
scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente
citata nel numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; in
argomento cfr. Murer, Invalidenversicherungsgesetz, 2014, ad art. 21-21quater,
pp. 879-881; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung
zum IVG, 2014, ad art. 21-21quater, pp. 228-229;
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungrechts, 2014, § 36 n. 15 e 17,
pp. 257-258; vedi inoltre STCA 32.2009.92 del 17 novembre 2009 con
riferimenti);
- la
cifra 5.07 allegato OMAI, avente per oggetto, quali mezzi ausiliari per il
cranio e la testa, gli apparecchi acustici in caso d’ipoacusia, al suo secondo
paragrafo prevede in particolare un forfait di fr. 840 per la protesizzazione
con apparecchi monoauricolari e un forfait di fr. 1’640 per quella con
apparecchi biauricolari. La cifra 5.07.2* disciplina invece i casi di rigore,
ossia i casi in cui posso essere versati forfait superiori all'importo previsto
alla cifra 5.07, precisando a tale scopo che la definizione dei casi di rigore
compete all’UFAS;
- nel
caso in esame, alla luce della refertazione medica prodotta col gravame, appare
necessario - onde addivenire ad un chiaro ed affidabile giudizio sul diritto di
RI 1 a prestazioni giusta la cifra 5.07.2* allegato OMAI – ulteriormente
indagare la fattispecie nel senso che occorre procedere come indicato nella
risposta di causa: “considerata la necessità di verificare il modello di
protesi ed i conseguenti costi supplementari nel rispetto dei principi
enunciati di semplicità, adeguatezza ed economicità, siccome all'UAI è stata
presentata una fattura di fr. 5'219.- che includeva l'apparecchio acustico
intrauricolare di ultima generazione e di gamma superiore ed altri servizi come
evidenziato nella risposta di causa del 21 gennaio 2020, si reputa necessario
postulare il ritorno degli atti all'UAI per vagliare tale aspetto rilevante”;
- in
STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè
vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27
ottobre 2011);
- nel caso concreto,
considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione paiono
incompleti, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa all’Ufficio AI affinché proceda
nel senso sopra indicato e in esito alla nuova istruttoria emetta, nel
rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione
soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito
l’assicurato potrà far valere rispettivamente riproporre ogni censura di fatto
e di diritto;
- secondo l'art. 29 cpv.
2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata
fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;
8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto
l'esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio
AI;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 1. ottobre 2019 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda
conformemente ai considerandi;
2.- Le spese di procedura di fr.
500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti