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Decisione

32.2019.215

Mezzi ausiliari. OMAI allegato cifra 5.07.2: caso di rigore non riconosciuto dall'Ufficio AI. Ricorso accolto con rinvio per ulteriori accertamenti

27 aprile 2020Italiano11 min

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2019.215

rg/gm

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2019 di

RI 1

contro

la decisione del 1° ottobre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - l’Ufficio

AI, dopo aver riconosciuto a RI 1 con comunicazione 18 aprile 2018 il diritto

all’importo di base per ipoacusia di fr. 840 giusta l’art. 5.07 allegato OMAI, per

decisione 1. ottobre 2019 ha per contro negato all’assicurato il diritto ad un

importo maggiore per caso di rigore, non ritenendo semplice, adeguato ed

economico il modello scelto di protesi acustica (Oticon Opn 1 ITC);

- contro

la suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurato sostenendo che:

"

(…)

Personalmente, e professionalmente, ho bisogno di

questo tipo di Apparecchio Acustico; ha dei vantaggi ' specifici di utilizzo

che risultano essenziali per le attività che svolgo.

Soprattutto a livello professionale necessito di un

Apparecchio Acustico endoauricolare, poiché nel mio lavoro ho il vincolo di

tenere una cuffia per comunicare al telefono, cosa che sarebbe molto più

difficile se non impossibile con un apparecchio retroauricolare. Inoltre

l'utilizzo da parte mia di un Apparecchio retroauricolare sarebbe ancor più

difficoltoso data la forma del mio padiglione auricolare, piccolo e molto adeso

alla testa, che rende più difficile del normale indossare fisicamente un

Apparecchio Acustico retroauricolare.

Al lavoro sento molto meglio i colleghi: Anche se ho

l'udito solo a sinistra, ora sento a 360° e in maniera molto molto pulita.

Nelle riunioni di lavoro posso gestire e dividere i

toni dei colleghi, mentre spiegano.

Spesso ho contatto telefonico con casse malati e

pazienti e con questo apparecchio posso gestire il tono dell'interlocutore e

sentire molto meglio.

Parlare al telefono, con lo Smartphone, sento

direttamente collegandomi all'apparecchio e senza avvicinarlo all'orecchio

(come un auricolare).

Sentire la tv non è più un problema perché la sento

direttamente nell'apparecchio, senza disturbare i parenti o chi vi è vicino.

In conclusione, il nuovo apparecchio migliora

notevolmente la mia qualità di vita e la sua forma mi permette, soprattutto sul

lavoro, di agire in autonomia e senza l'ausilio di strumenti accessori.

La sua forma mantiene la collocazione naturale della

ricezione del suono, a livello del condotto uditivo e non superiormente

all'orecchio, e per questo che necessito di questo tipo di apparecchio. (…)”

(I)

-

con la risposta di causa l’amministrazione chiede la reiezione del ricorso e

la conferma della decisione impugnata;

-

con scritto 28 gennaio 2020 l’insorgente ha prodotto un attestato del dr. __________,

FMH in otorinolaringoiatria, del seguente tenore:

"

(…)

Su richiesta del paziente, certifico avere eseguito una

perizia iniziale nell'ottica di sostituzione di una nuova protesi

endo-auricolare a livello dell'orecchio destro, unico orecchio possibile per

adattamento protesico. La perizia è stata eseguita il 12 marzo 2018 con

indicazione di valutazione per caso di rigore.

Il paziente per moltissimi anni ha sempre portato un

apparecchio endo-auricolare, situazione questa che gli permette di svolgere la

sua attività professionale in maniera più che soddisfacente, in particolare

passando molto tempo al telefono per gestire problematiche __________ dei __________

o in previsione di __________ presso l'__________ di __________.

Tentativi di adattamento con protesi retro-auricolare

non hanno per contro mai avuto successo, rendendo in particolare proprio

l'aspetto comunicativo al telefono durante il lavoro molto penalizzante.

L'esigenza dunque di mantenere un adattamento

endo-auricolare è quindi di natura professionale, senza alcuna prerogativa a

carattere estetico.

Prova ne è dal fatto che il paziente si è già detto sin

d'ora assolutamente d'accordo per un adattamento protesico retro-auricolare a

destra il giorno in cui non lavorerà più.

Mi permetto dunque di sostenere l'adattamento

endo-auricolare proposto, restando a disposizione per eventuali ulteriori

chiarimenti. (…)” (VIII/1)

- con

osservazioni 14 febbraio 2020 l’Ufficio AI ha postulato il ritorno degli atti

sulla base delle seguenti argomentazioni:

"

(…)

con riferimento a quanto in oggetto, lo scrivente UAI

prende atto del nuovo referto medico del dr. med. __________ datato 10 dicembre

2019, che certifica essere necessario per il signor RI 1 portare la protesi

acustica di tipo endoauricolare al posto del modello retroauricolare (BTE) - garantito

dall'Al - per necessità professionali e non estetiche, con indicazione che

precedenti tentativi di adattamento con modelli retro-auricolari non hanno

avuto successo.

Alla luce delle indicazioni espresse a livello medico

lo scrivente UAI reputa necessario chiedere al lodevole TCA il ritorno degli

atti per definire l'importo, o forfait, da riconoscere rispetto alla

specificità del caso concreto.

Si rammenta che, oltre al forfait di base di fr. 840.-

garantito per la protesizzazione con apparecchio monoauricolare, importo

previsto al N. 5.07 allegato dell'OMAI e riconosciuto con comunicazione

dell'UAI del 18 aprile 2018, se risultano assolte le condizioni poste per il

diritto al caso di rigore ex N. 5.07.2* i costi supplementari dovuti

all'invalidità eccedenti l'importo forfettario vengono assunti dall'Al a

condizione che siano rispettati i principi di semplicità, adeguatezza ed

economicità. Nel limitare l'obbligo di prestazione dell'Al alla consegna di un

mezzo ausiliario semplice, adeguato ed economico, il Legislatore ha tenuto

conto del principio di proporzionalità. In virtù di tale principio,

l'integrazione deve essere garantita solo nella misura in cui è necessaria ma

anche sufficiente nel singolo caso. Pertanto la persona assicurata ha, per

principio, diritto unicamente ai provvedimenti idonei e necessari al

raggiungimento del singolo scopo integrativo prefisso, ma non ai migliori

provvedimenti nel suo caso specifico.

Considerata la necessità di verificare il modello di

protesi ed i conseguenti costi supplementari nel rispetto dei principi

enunciati di semplicità, adeguatezza ed economicità, siccome all'UAI è stata

presentata una fattura di fr. 5'219.- che includeva l'apparecchio acustico

intrauricolare di ultima generazione e di gamma superiore ed altri servizi come

evidenziato nella risposta di causa del 21 gennaio 2020, si reputa necessario

postulare il ritorno degli atti all'UAI per vagliare tale aspetto rilevante.

(…)” (X)

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011);

- l'art.

8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità

(art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione in quanto necessari

e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno

o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete e se le condizioni per il

diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute. Fra i provvedimenti di

integrazione concessi in virtù della LAI è, in particolare, previsa la consegna

di mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI). Secondo l'art. 21 cpv. 1

LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito

dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività

lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la

sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o

perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale. L'assicurazione

sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo

per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari

d'integrazione. Il cpv. 2 della medesima disposizione precisa che l'assicurato,

che, a causa della sua invalidità, ha bisogno di apparecchi costosi per

spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria

persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali

mezzi ausiliari compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale;

- giusta

l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è

subordinato, nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza, alla

necessità per l'assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti con

l’ambiente o ampliare la propria autonomia. L'assicurato ha invece diritto

ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*)

solamente se gli sono indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o

adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a

scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente

citata nel numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; in

argomento cfr. Murer, Invalidenversicherungsgesetz, 2014, ad art. 21-21quater,

pp. 879-881; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung

zum IVG, 2014, ad art. 21-21quater, pp. 228-229;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungrechts, 2014, § 36 n. 15 e 17,

pp. 257-258; vedi inoltre STCA 32.2009.92 del 17 novembre 2009 con

riferimenti);

- la

cifra 5.07 allegato OMAI, avente per oggetto, quali mezzi ausiliari per il

cranio e la testa, gli apparecchi acustici in caso d’ipoacusia, al suo secondo

paragrafo prevede in particolare un forfait di fr. 840 per la protesizzazione

con apparecchi monoauricolari e un forfait di fr. 1’640 per quella con

apparecchi biauricolari. La cifra 5.07.2* disciplina invece i casi di rigore,

ossia i casi in cui posso essere versati forfait superiori all'importo previsto

alla cifra 5.07, precisando a tale scopo che la definizione dei casi di rigore

compete all’UFAS;

- nel

caso in esame, alla luce della refertazione medica prodotta col gravame, appare

necessario - onde addivenire ad un chiaro ed affidabile giudizio sul diritto di

RI 1 a prestazioni giusta la cifra 5.07.2* allegato OMAI – ulteriormente

indagare la fattispecie nel senso che occorre procedere come indicato nella

risposta di causa: “considerata la necessità di verificare il modello di

protesi ed i conseguenti costi supplementari nel rispetto dei principi

enunciati di semplicità, adeguatezza ed economicità, siccome all'UAI è stata

presentata una fattura di fr. 5'219.- che includeva l'apparecchio acustico

intrauricolare di ultima generazione e di gamma superiore ed altri servizi come

evidenziato nella risposta di causa del 21 gennaio 2020, si reputa necessario

postulare il ritorno degli atti all'UAI per vagliare tale aspetto rilevante”;

- in

STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè

vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27

ottobre 2011);

- nel caso concreto,

considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione paiono

incompleti, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa all’Ufficio AI affinché proceda

nel senso sopra indicato e in esito alla nuova istruttoria emetta, nel

rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione

soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito

l’assicurato potrà far valere rispettivamente riproporre ogni censura di fatto

e di diritto;

- secondo l'art. 29 cpv.

2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata

fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;

8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

- visto

l'esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio

AI;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 1. ottobre 2019 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda

conformemente ai considerandi;

2.- Le spese di procedura di fr.

500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.- Comunicazione agli interessati

Fatti

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

Considerandi

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti