32.2019.217
AI concede un quarto di rendita per periodo limitato. Assicurata contesta e produce nuovi atti medici. Su proprosta dell'AI, annullamento decisione e rinvio per accertamenti ulteriori
27 aprile 2020Italiano11 min
impone secondo quanto indicato nella sua Annotazione del 23 gennaio 2020 dal medico
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.217
FC
Lugano
27 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’11 novembre 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 11 novembre 2019
l’Ufficio AI – esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso e dopo
raffronto dei redditi per quanto riguardava la parte salariata – ha accolto la
domanda di prestazioni presentata il 5 settembre 2018 da RI 1 nel, riconoscendole
un quarto di rendita di invalidità (grado AI del 43%) limitatamente al periodo
dal 1. marzo al 31 luglio 2019;
- contro suddetta decisione
s’aggrava al TCA l’assicurata patrocinata dall’avv. __________. Producendo
nuova refertazione medica, l’insorgente rimprovera in particolare
all’amministrazione una non corretta valutazione medica della fattispecie.
Postula quindi l’annullamento della decisione contestata e il ritorno degli
atti all’Ufficio AI per nuovi accertamenti peritali;
- con la risposta di causa
– sulla base dell’annotazione 23 gennaio 2020 con cui il medico SMR ha
osservato che in considerazione della documentazione prodotta dalla ricorrente
(in particolare una valutazione neurologica del dr. __________ del 4 luglio
2019 e una del reparto di ortopedia della __________ del 14 ottobre 2019) poteva
configurarsi la presenza di un disturbo della percezione del dolore per cui
appariva necessario procedere ad una perizia pluridisciplinare; doc. IV/1 –
l’amministrazione ha postulato la retrocessione degli atti per procedere ad
ulteriori accertamenti medici (cfr. doc. IV);
- con scritto 10 febbraio 2020
il rappresentante dell’insorgente ha comunicato di aderire alla proposta
dell’amministrazione;
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010
dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art.
28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è
invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in
cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
-
per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica
decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente,
la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per
analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120,
125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del
27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005).
L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I principi giurisprudenziali
sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.
41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343,
consid. 3.5, pagg. 349-352). La rendita può essere oggetto di
revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di
salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005
pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64). Se la capacità al
guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI);
- nel caso concreto, come chiesto con il gravame e come indicato in
risposta di causa, alla luce degli atti medici all’inserto e sulla scorta della
refertazione specialistica prodotta col gravame, v’è effettivamente da ritenere
che, onde addivenire ad un chiaro e completo giudizio sulla situazione
invalidante dell’assicurata, la situazione medica vada ulteriormente indagata,
in particolare dal profilo psichiatrico e reumatologico. Tale conclusione si
impone secondo quanto indicato nella sua Annotazione del 23 gennaio 2020 dal medico
SMR dr. __________, il quale, dopo aver visionato la valutazione
neurologica della dr.ssa __________ del 4 luglio 2019 (attestante “non
ritrovo elementi clinici a favore di una patologia a carico del plesso
brachiale, dei nervi medianulnare o sofferenza neurogena acuta o cronica nel
territorio del nervo sopra-scapolare o del nervo ascellare. La sintomatologia è
quindi da interpretarsi di origine ortopedica e concordo con il dr. __________ sull'indicazione
ad una rivalutazione di secondo parere in un Centro terziario come Ia __________
o la Clinica __________ ...") e quella effettuata dal dr. __________
del reparto di Ortopedia della __________ il 14 ottobre 2019 (per il quale "(…)
non ho trovato patologie che possano spiegare il correlato clinico. Non ci sono
danni strutturali qui, quindi non posso formulare una raccomandazione dal punto
di vista chirurgico. A questo proposito, emerge solo una misura conservativa…"),
ha concluso che seppur da tali certificazioni non emergeva “alcuna oggettiva
dimostrazione di un peggioramento somatico dello stato di salute dell'A”,
Considerandi
poteva però “configurarsi la presenza di un disturbo della percezione rispettivamente
sindrome somatoforme da dolore persistente”. Da qui, secondo il medico SMR,
“la necessità di accertare l’eventuale presenza di patologia
psichiatrica-reumatologica, ci impone una perizia pluridisciplinare."
(doc. IV/1). Sulla base di tali conclusioni del SMR, l’Ufficio AI nella sua
risposta, ha quindi concluso che “stante quanto precede, considerata la
necessità di effettuare nuovi accertamenti medici, lo scrivente Ufficio
richiede a codesto lodevole Tribunale il rinvio degli atti” (doc. IV). A
tale richiesta ha sostanzialmente aderito la ricorrente tramite il suo
patrocinatore in data 10 febbraio 2020 affermando che “con riferimento alla
Vostra ordinanza del 30 gennaio 2020, si prende atto che, nella sua risposta
del 27 gennaio 2020, l'Ufficio Al - seppur attraverso argomentazioni che non possono
essere condivise dalla signora RI 1 - acquiesce di fatto al ricorso, chiedendo
che gli atti gli vengano retrocessi per lo svolgimento di nuovi accertamenti medici,
segnatamente una perizia pluridisciplinare. La signora RI 1 aderisce a questa
proposta (che corrisponde a quanto da lei richiesto nel gravame) e postula
l'assegnazione di congrue ripetibili” (doc VI).
- in STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché
vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27
ottobre 2011);
- nel
caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione paiono
incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa
proceda nel senso sopra indicato. In esito alla nuova
istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI,
una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli
artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito l’assicurata potrà riproporre ogni censura
di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica che a quella
economica;
- giusta
gli artt. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della lite, le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- vincente in causa e patrocinata dall’avv. __________, la ricorrente
ha diritto ad un'indennità per ripetibili che appare equo stabilire in fr.
1'800 (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione dell’11
novembre 2019 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr.
500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'800
(IVA inclusa) per ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti