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Decisione

32.2019.218

Seconda domanda di prestazioni dopo precedente rifiuto. Negato il rilevante peggioramento delle condizioni dell'assicurata e respinta nuovamente la richiesta

14 luglio 2020Italiano46 min

atti di causa risulta che in occasione della decisione del 1. marzo 2017, l’amministrazione,

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2019.218

FC

Lugano

14 luglio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2019 di

RI 1

contro

la decisione del 13 novembre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI

1, nata nel 1968, di professione commessa di vendita, da ultimo attiva come

capo reparto, nel giugno 2016 aveva presentato una prima domanda di

prestazioni, adducendo una discopatia degenerativa. Tale richiesta era stata

respinta, dopo gli accertamenti del caso, mediante decisione del 1. marzo 2017,

avendo stabilito un’inabilità lavorativa completa in ogni attività

limitatamente al periodo dall’11 gennaio al 1. settembre 2016, e quindi

inferiore all’anno di incapacità lavorativa di un anno previsto dalla legge

(doc. AI pag. 197).

1.2. Nell’agosto

2018 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni adducendo un

peggioramento delle condizioni. Eseguiti i necessari accertamenti medici ed

economici, con decisione del 13 novembre 2019, confermativa di un progetto del 2

ottobre precedente, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni avendo

stabilito un’inabilità lavorativa nella sua attività abituale (__________) del

100% dall’11 gennaio 2016, dello 0% dal 1 settembre 2016 e del 50% dal 1.

aprile 2017, ma un’abilità lavorativa completa in un’attività leggera adeguata,

fatto salvo il periodo di inabilità completa dall’11 gennaio al 1. settembre

2016, con un conseguente grado di invalidità, ottenuto dopo confronto dei

redditi, del 20%, insufficiente per il riconoscimento di una rendita (doc. A).

1.3. Con

ricorso al TCA l'assicurata ha contestato le conclusioni dell’amministrazione, in

particolare le conclusioni sull’abilità lavorativa, sostenendo il peggioramento

delle sue condizioni e rimandando all’allegato certificato del medico curante

(doc. I).

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame,

confermando la valutazione medica ed economica poste alla base del

provvedimento impugnato, rimandando all’allegata Annotazione del medico SMR,

comunicando che la documentazione medica sarebbe stata nondimeno sottoposta per

esame al perito reumatologo (doc. IV).

Con

osservazioni 3 febbraio 2020 l’Ufficio AI ha ribadito la sua richiesta di

reiezione del ricorso, producendo una presa di posizione del 27 gennaio 2020

del dr. __________ e del 3 febbraio 2020 del SMR (doc. VIII). Con scritti 13

febbraio 2020 della ricorrente e del 18 febbraio 2020 dell’Ufficio AI, le parti

si sono ulteriormente confermate nelle loro allegazioni (VIII, X).

considerato in diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice

unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;

8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto a prestazioni

dell’assicurazione invalidità.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.

28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,

op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina

n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)

inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono

però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere

conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa

della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)

e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003,

consid. 4.1).

2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una

modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,

per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o

su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto

di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento

della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della

pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF

133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V

262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che

la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi

è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione.

L’art.

88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente

dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione

illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato

o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 OAI.

2.5. Va

ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in

DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015, IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha

stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita

si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione

dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve

essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2;

9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova

valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla

spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una

rendita (consid. 5 e 6).

In

una sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato

che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di

fatto (di natura valetu-dinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla

rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid.

3.5 pag. 349 con riferimenti). Secondo il principio dell’one-re probatorio

materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica

rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza

preponderante (sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag.

181, 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio

2013, consid. 2).

2.6. Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine

di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c;

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito

della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR

1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),

poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico

curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Secondo

la giurisprudenza, il punto di riferimento temporale per valutare se si è in

presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettibile di

incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito dall’ultima

decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto

alla rendita. Vanno quindi paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 133 V 108, 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto

di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di

rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262; Meyer-Blaser,

Rechts-prechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).

In

concreto, come meglio si illustrerà al consid. 2.8, con decisione 1. marzo 2017

l’amministrazione, pronunciandosi nel merito della richiesta di prestazioni

dell’assicurata, le aveva negato il diritto a prestazioni sulla base di

accertamenti medici e del relativo rapporto SMR (doc. AI pag. 195).

Questo

Giudice è, quindi, ora chiamato a valutare se successivamente a tale decisione

del 1. marzo 2017 lo stato di salute della ricorrente sia peggiorato in misura

tale da giustificare la concessione di prestazioni.

2.8. Dagli

atti di causa risulta che in occasione della decisione del 1. marzo 2017, l’amministrazione,

in evasione della domanda dell’assicurata che lamentava una discopatia

degenerativa (doc. AI pag. 68) aveva interpellato i medici curanti e preso

visione della perizia esperita il 14 settembre 2016 dal dr. __________,

neurologo, per conto dell’assicurazione malattia (per il quale l’assicurata era

abile in misura completa in ogni attività rispettosa dei limiti funzionali,

doc. assic. malattia pag. 27). Nel rapporto finale del 20 gennaio 2017 il dr. __________

del SMR, poste le diagnosi invalidanti di “sindrome da insufficienza

lombovertebrale cronica con 30.3.2016 laminectomia L3 destra, Foraminotomia L4

destra. Sequestrectomia L3/4 destra per sindrome redicolare algica L3 a destra

su ernia discale L3/4” aveva concluso che sia nell’attività abituale che in

attività adeguate l’assicurata era da considerare inabile in misura piena limitatamente

al periodo dall’11 gennaio al 1. settembre 2016, mentre che in seguito era da ritenere

abile completamente (doc. AI pag. 195). Tale valutazione è stata

posta a fondamento della decisione di rifiuto del 1. marzo 2017 (doc. AI 23).

In

occasione della presentazione della nuova domanda di prestazioni nel mese di

agosto 2018, l’amministrazione, valutato il certificato 17 agosto 2018 del

curante dr. __________, internista - per il quale l’assicurata aveva subito un

peggioramento negli ultimi due anni, con presenza di dolori lombari di forte

intensità, avendo la medesima peraltro subito delle infiltrazioni e un nuovo

intervento chirurgico ; doc. AI pag. 224), - e il rapporto medico del 7

dicembre 2018 del medesimo curante (che concludeva per un’inabilità lavorativa

completa, per le diagnosi di sindrome lombospondilogena cronica su

faccettopatia L4 e 5 e discopatie, stato dal laminectomia, foraminotomia e

sequestrectomia; doc. AI pag. 241), corredato dagli scritti dei sanitari del __________

del 15 giugno, 16 luglio e 24 settembre 2018 e del Servizio di neurologia dell’__________

del 28 maggio e 22 luglio 2018, l’Ufficio AI ha interpellato il medico SMR che

ha ritenuto imprescindibile l’effettuazione di una perizia (doc. AI pag. 255).

Con

rapporto peritale del 3 giugno 2019 il dr. __________, specialista in

reumatologia, sulla base di un accurato esame clinico e degli atti all’inserto,

ha posto le seguenti diagnosi:

" 6.1 Diagnosi reumatologiche con conseguenze sulla

capacità lavorativa

Sindrome lombospondilogena cronica bilaterale, in

Discopatie plurisegmentali lombari

Esiti da laminectomia L3 a destra, foraminotomia L4 a

destra, sequestrectomia

L3/L4 a destra, il 30.3.2016, per radiculopatia L4 a

destra su ernia discale L3/L4 a destra

6.2 Diagnosi reumatologiche senza conseguenze sulla

capacità lavorativa

Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale

alta con protrazione del capo, appiattimento della colonna dorsale intermedia,

caudale e della colonna lombare, scoliosi sinistroconvessa dorsale,

destroconvessa lombare)

Decondizionamento e sbilancio muscolare

Epicondilopatia omeroradiale a sinistra

Periartropatia dell'anca sinistra.”

Ha

quindi espresso un’accurata e dettagliata valutazione medico-assicurativa, e

sulla capacità lavorativa ha concluso che “mettendo a confronto il

mansionario lavorativo con i carichi sollevati e trasportati, informazioni

fornite dal datore di lavoro, con i limiti funzionali e di carico dettati dallo

stato di salute attuale dell'assicurata, sul piano medico teorico (il contratto

di lavoro non è più in vigore), giudico l'assicurata, a partire dal mese di

aprile 2017, abile al lavoro per quest'ultima attività, sull' arco di una

giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento

del 50 %, dato che l'assicurata non può più sollevare in parte i carichi

dettati dal contesto lavorativo svolto e l'attività veniva prevalentemente

praticata in piedi.” A suo avviso invece in un’attività adeguata allo stato

di salute, tenente dunque pienamente conto degli indicati limiti funzionali e

di carico, l'assicurata, a partire dall'aprile 2017, era abile a tempo pieno e

con rendimento massimo del 100% (doc. AI pag. 288).

Il

medico SMR dr. __________, nel rapporto finale 6 giugno 2019, ha aderito alle

conclusioni della perizia e concluso per un’inabilità nell’attività abituale e

in ogni attività adeguata del 100% dall’11 gennaio al 31 agosto 2016 (come

statuito nella decisione del 1. marzo 2017), dello 0% dal 1. settembre 2016 al

31 marzo 2017, e in seguito del 50% nell’attività abituale e dello 0% in attività

adeguate (doc. AI pag. 291).

Visionate

in seguito le osservazioni dell’assicurata, corredate da referti radiologici

del 6 e 16 agosto 2019, il medico SMR, con annotazione del 4 settembre 2019, ha

confermato le sue conclusioni (doc. AI pag. 336). Dopo aver interpellato il

consulente professionale, con progetto di decisione del 2 ottobre 2019

l’amministrazione ha paventato il rifiuto della domanda di prestazioni (doc. AI

pag. 341). In fase di osservazioni l’assicurata ha quindi fatto pervenire ulteriori

rapporti allestiti dai propri fisioterapisti e nuovi referti radiologici. Con annotazione

del 13 novembre 2019 il medico SMR ha concluso che dalla documentazione

prodotta non emergevano fatti nuovi o modificazioni di fatti noti che potessero

comprovare sostanziali cambiamenti dello stato di salute e funzionale (doc. AI

pag. 381). Di conseguenza, mediante la decisione contestata, l’amministrazione,

ha respinto il diritto a prestazioni, motivando:

" (…)

Esito degli accertamenti:

A seguito della sua richiesta di prestazioni Al abbiamo

provveduto a sottoporre la documentazione medica raccolta durante la fase

d'istruttoria, con particolare riferimento al rapporto peritale del Dr. med. __________

datato 03 giugno 2019, al nostro Servizio Medico Regionale (SMR) il quale ha

ritenuto corretto giustificare i seguenti periodi di inabilità lavorativa da

lei presentati, con relative percentuali:

Attività abituale (__________):

- 100% dal 11.01.2016

- 0% dal 01.09.2016

- 50% dal 01.04.2017

Attività adeguata:

- 100% dal 11.01.2016 0% dal 01.09.2016

Abbiamo quindi provveduto a calcolare la sua perdita di

guadagno.

Dal profilo salariale, la giurisprudenza imposta

dall'Alta Corte federale indica che sono esclusivamente applicabili, in difetto

d'indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabelle di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabelle

TAU, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre

2006 nella causa S., U 75/03, e del 6 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi possono ancora essere

diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quel

fattori the nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che

l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esemplo le limitazioni addebitabili

al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione (cfr. DTF

126 V 75).

Salario da valida:

Nel caso concreto, senza il danno alla salute nella sua

abituale professione, nell'anno 2018 avrebbe potuto conseguire CHF 78'000.-

(come indicato dall'ex datore di lavoro).

Salario da invalida:

Con rapporto del 01 ottobre 2019 il Servizio

Integrazione, tenuto conto della valutazione del medico SMR, ha comunicato che

lei potrebbe recuperare parte delle sue competenze commerciali con una

formazione amministrativa/commerciale spendibile pure negli uffici della grande

distribuzione o anche in un'azienda di servizi.

A tal proposito le era stata proposta l'attuazione di

provvedimenti professionali al fine di aiutarla in questo percorso di

reintegrazione, da lei però rifiutati.

Lo svolgimento di un'attività

amministrativa/commerciale viene però ritenuto esigibile.

Nello specifico vengono prese in considerazione le

categorie 77, 79-82, attività amministrative e servizi di supporto (conoscenze

professionali e specializzate), delle Tabelle RSS elaborate dall'Ufficio

federale di statistica. Identificato le categorie, abbiamo eseguito il calcolo

delle medie delle ore settimanali svolte nelle stesse e degli stipendi di

riferimento.

Media ore settimanali categoria 77, 79-82: H 42.2,

Media salario categoria 77, 79-82 (2016): CHF 5'157.895

(4'889/40 *42.2).

Nel caso concreto potrebbe conseguire nel 2016 CHF

61'894.74 (5'157.895 * 12). Ovvero 62'442.- aggiornati al 2018.

Il confronto dei redditi permette quindi di determinare

una perdita di guadagno e quindi un grado Al pari al 20%. Il calcolo utilizzato

è mostrato qui di seguito:

Confronto dei redditi:

senza invalidità CHE 78'000.00

con invalidità CHF 62'442.00

Perdita di guadagno CHF 15'558.00 = Grado d'invalidità

20%

Il consulente in integrazione professionale comunica,

visto il suo rifiuto, l'impossibilità di attuare provvedimenti atti ad

incrementare la capacità di guadagno, tuttavia, restiamo disposti a valutare

eventuali provvedimenti professionali che potrebbero facilitare l'introduzione

alla nuova professione (formazioni brevi o aiuto al collocamento).

Osservazioni al progetto:

Abbiamo preso atto del suo scritto datato 24 ottobre e

della corrispondenza del 12 novembre 2019.

Tutta la documentazione medica inviata è stata

sottoposta all'attenzione del Servizio Medico Regionale (SMR) per presa di

posizione. Tramite annotazione del 13. novembre 2019 veniva comunicato che

dalla documentazione medica agli atti non emergevano né fatti nuovi né

modifiche di fatti noti che conducano a sostanziali cambiamenti dello stato di

salute e funzionale.

Tenuto conto di quanto sopra il progetto del 2 ottobre

2019 viene confermato.” (doc. AI pag. 377)

Di

fronte a questo giudice l’assicurato ha prodotto un certificato del dr. __________

dell’11 dicembre 2019 (doc. B), in merito al quale si sono espressi il medico

SMR e il dr. __________ nel senso che non era ravvisabile una modifica dello

stato di salute rispetto alla precedente valutazione (cfr. in esteso al consid.

2.10).

2.9. Nella

concreta fattispecie, dopo attento esame della documentazione agli atti,

rammentato che la situazione giuridica precedente deve permanere se una

modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado di

verosimiglianza preponderante (STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 e 9C_418/2010

consid. 3.1; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181; cfr. anche 9C_32/2012 del 23 gennaio

2013, consid. 2; cfr. sopra al consid. 2.5), questo Tribunale, per i motivi che

seguono, non può che confermare la decisione dell’Ufficio AI, con la quale ha in

sostanza negato l’intervento di un peggioramento rilevante delle condizioni

dell’assicurata rispettivamente della sua capacità lavorativa, e, quindi,

confermato il diniego delle prestazioni.

Occorre

rammentare che in occasione della prima decisione del 1. marzo 2017 - cresciuta

incontestata in giudicato e di conseguenza vincolante - l’amministrazione si

era basata sulle certificazioni dei curanti, sulla perizia allestita dal dr. __________,

neurologo, per l’assicurazione malattia e, quindi, sui rapporti finali del 22

dicembre 2016 e 20 gennaio 2017 del medico SMR, il quale,

diagnosticati “sindrome da insufficienza lombovertebrale cronica con

30.3.2016 laminectomia L3 destra, Foraminotomia L4 destra. Sequestrectomia L3/4

destra per sindrome redicolare algica L3 a destra su ernia discale L3/4”,

aveva concluso che sia nell’attività abituale che in attività adeguate

l’assicurata era da considerare inabile in misura piena limitatamente al periodo

dall’11 gennaio al 1. settembre 2016, mentre che in seguito era da considerare

abile completamente (doc. AI pag. 183 e 195).

In

sede di evasione della nuova domanda di prestazioni del 2 agosto 2018, sulla

base degli accertamenti esperiti la situazione è apparsa sostanzialmente

invariata sino al mese di aprile 2017, allorquando è stato affettivamente accertato

un peggioramento delle condizioni con ripercussione tuttavia unicamente sulla

capacità lavorativa nell’attività abituale di venditrice, passata dal 100% al

50%, mentre che relativamente ad un’attività leggera adeguata la capacità era

sempre da considerare piena.

In

particolare, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è

stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI fino alla resa della decisione

impugnata, dopo attenta analisi della documentazione agli atti, questo giudice

non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale del 3 giugno 2019 del

dr. __________, da considerare dettagliata, approfondita e rispecchiante i

ricordati parametri giurisprudenziali.

In

effetti, il perito, dopo attenta valutazione della documentazione agli atti,

dell’anamnesi, di un accurato esame clinico con descrizione particolareggiata

dei vari aspetti, tenuto conto di quanto accertato clinicamente e delle descrizioni

soggettive, ha correttamente ritenuto che l’assicurata era portatrice di “Sindrome

lombospondilogena cronica bilaterale, in Discopatie plurisegmentali lombari,

Esiti da laminectomia L3 a destra, foraminotomia L4 a destra, sequestrectomia

L3/L4 a destra, il 30.3.2016, per radicolopatia L4 a destra su ernia discale

L3/L4 a Destra”, mentre che alle altre diagnosi di “disturbi del rachide,

decondizionamento e sbilancio muscolare, epicondilopatia omeroradiale a

sinistra, periartropatia dell’anca sinistra” non era attribuibile valenza

invalidante.

Nella

sua dettagliata valutazione il perito ha illustrato come i disturbi accusati

dall'assicurata, i deficit funzionali dimostrati anche durante l'esame clinico

peritale, si spiegassero con le alterazioni strutturali evidenziate. In particolare

il decondizionamento del corsetto muscolare lombo addominale, non veniva

affrontato in modo tale da raggiungere un rinforzo muscolare, atto a

stabilizzare il rachide lombare, aumentandone la resistenza agli sforzi fisici,

sia durante l'attività lavorativa, sia durante il tempo libero. Sottolineato

quindi come fosse auspicabile l'avvio di un programma fisioterapico rivolto al

riequilibrio e ricondizionamento della muscolatura assiale e periferica, ha

definito come segue la capacità funzionale e di carico residua dell’assicurata:

"

Per quanto concerne quest'ultima,

l'assicurata può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino

all'altezza dei fianchi, di rado tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, mai

pesi oltrepassanti 10 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurata può

talvolta sollevare pesi fino a 2 kg sopra l'altezza del petto, mai pesi

oltrepassanti i 2 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurata può molto spesso

maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi molto

leggeri, talvolta maneggiare attrezzi di media entità, mai maneggiare attrezzi

pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurata può di rado effettuare

lavori al di sopra della testa, mai effettuare la rotazione del tronco,

talvolta assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, mai la posizione

in piedi ed inclinata in avanti, può talvolta assumere la posizione

inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia, mai

assumere la posizione accovacciata. L'assicurata può assumere talvolta la

posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga

durata, dovendo tuttavia avere la possibilità di alternare le posizioni

corporee quando ne sente la necessità. L'assicurata può molto spesso camminare

fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, spesso camminare per lunghi

tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato, può talvolta

salire le scale, mai salire su scale a pioli.

Questi limiti funzionali tengono unicamente conto degli

handicap strutturalmente spiegabili, inerenti al mio campo di specialità, ma

non di fattori non assicurati, quali l'età., la formazione, fattori

socioculturali, la disoccupazione, quindi anche la disponibilità dell'ultimo

posto di lavoro, difficoltà economiche, la disponibilità sul mercato del lavoro

locale di un'attività perfettamente adatta allo stato di salute, rispecchiante

le aspettative dell'assicurata, la sua disponibilità a reinserirsi nel processo

lavorativo, ecc.. Detti limiti funzionali e di carico sono applicabili, sia

durante le ore lavorative, sia durante il tempo libero.”

Esprimendosi

sulla capacità lavorativa, premesso che a suo parere vi erano le risorse

fisiche per una reintegrazione professionale, il perito ha ritenuto che

l’assicurata, in un lavoro adatto allo stato di salute, tenente conto di tutti

i limiti funzionali e di carico sopracitati, a partire dall'aprile 2017 era da

considerare abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9

ore, con rendimento massimo del 100%. Con riferimento all’ultima attività

esercitata (“__________” presso la __________ di __________), mettendo a

confronto il mansionario lavorativo con i carichi sollevati e trasportati

fornito dall’ultimo datore di lavoro con i limiti funzionali e di carico

dettati dallo stato di salute attuale, sul piano medico teorico ha ritenuto che

l'assicurata, a partire dal mese di aprile 2017, era da considerare abile al

lavoro per quest'ultima attività, sull'arco di una giornata lavorativa normale

di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 50 %, considerato come

ella non poteva più sollevare in parte i carichi dettati dal contesto

lavorativo svolto e l'attività veniva prevalentemente praticata in piedi. Come

casalinga, l’ha giudicata, sempre a partire da aprile 2017, abile sull'arco di

una giornata lavorativa abituale, con una diminuzione del rendimento del 40 %,

a seguito dei limiti funzionali e di carico. Per quanto riferito ad un’attività

adeguata invece, tenente dunque pienamente conto di tutti i limiti funzionali e

di carico sopracitati, ha ritenuto l'interessata, a partire dall'aprile 2017,

abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, con

rendimento massimo del 100%. Lo specialista ha infine sottolineato la necessità

di procedere all'avvio di un programma fisioterapico rivolto al riequilibrio e

ricondizionamento della muscolatura assiale e periferica, da attuarsi a lungo

termine, alla frequenza di 3 sedute settimanali, della durata di 1 ora, durante

6-9 mesi, realizzabile senz'altro anche a margine delle ore lavorative.

A

tali conclusioni, ben motivate e frutto di un approfondito esame e rispettose

dei requisiti posti dalla giurisprudenza in materia di perizie, questo giudice deve

senza riserve aderire.

Del

resto le stesse sono state pienamente condivise anche dal SMR nel rapporto

finale 6 giugno 2019 (cfr. doc. AI pag. 290).

2.10. Nemmeno

i referti radiologici e le certificazioni mediche e paramediche prodotti in

fase di osservazione al progetto di decisione hanno apportato elementi nuovi

suscettibili di modificare le conclusioni tratte dall’amministrazione.

Considerandi

In

particolare, nel referto relativo alla radiografia del 6 agosto 2019 alla colonna

lombosacrale e del bacino presso il __________ a __________ (dr. __________),

viene descritta la presenza di vertebre regolarmente allineate con

raddrizzamento della fisiologica lordosi, artrosi delle articolazioni interapofisarie

al passaggio lombosacrale con riduzione in altezza dello spazio intersomatico,

una regolare altezza dei restanti spazi intersomatici, una scoliosi

destroconvessa al passaggio lombosacrale con rotazione vertebrale. La

radiografia del bacino ha mostrato regolari rapporti articolari coxofemorali

senza alterazioni strutturali, assenza di calcificazioni periarticolari,

artrosi dell'articolazione sacroiliaca destra con riduzione della rima

articolare, non alterazioni della sinfisi pubica (doc. AI pag. 333).

L’assicurata

è inoltre stata sottoposta ad una risonanza magnetica alla colonna lombare

nativa il 16 agosto 2019 presso l’ospedale di __________. Nel relativo referto

la radiologa dr.ssa __________ descrive un canale spinale di ampiezza normale,

in L1/L2 una focale ernia discale paramediana destra senza compressioni, a

livello L2/L3 un moderato bulging discale senza compressioni, in L3/L4 gli

esiti di laminectomia a destra, una lieve distorsione del sacco e note

faccettopatie; si notava una presa di contrasto in sede epidurale a favore di

alterazioni cicatriziale, senza segni compressivi, in L4/L5 note spondilosiche

con lievi alterazioni di segnale Modic II anteriormente, accennata minima

retrolistesi, discreta faccettopatia e versamento a destra, lieve sporgenza del

disco in sede paramediana sinistra con possibile contatto con l'emergenza

radicolare di L5; il livello L5/S1 veniva descritto con alterazioni di segnale

sulle limitanti vertebrali Modic11; vi era infine una lieve sporgenza discale

paramediana a destra a contatto con l'emergenza radicolare di S1 (doc. AI pag. 368).

Ora,

su tali referti si è espresso il medico SMR in data 4 settembre 2019 nel senso

che essi non attestavano elementi clinici rilevanti e questa conclusione, alla

luce anche dell’ulteriore certificazione del dr. __________ del 27 gennaio 2020

di cui si dirà in seguito, va confermata (doc. AI pag. 336).

L’assicurata

ha pure fatto pervenire un rapporto 31 ottobre 2019 della dr.ssa __________, chiropratica,

che ha attestato:

"

Egregio Signor __________,

con la presente riferisco in merito alla summenzionata

paziente che ho visitato la prima volta in data 04.10.2019 per una cervicalgia

acuta. Non ritorno sull'anamnesi della colonna lombare operata nel 2016, che da

allora è sempre stata fonte di dolore e soggetta a varie terapie. A livello

cervicale si riscontra un torcicollo iniziato il 13.09.2019 non di origine

traumatica. Il dolore si irradia sulla testa dando una sensazione di nausea e

leggero capogiro alla paziente. Nessun precedente episodio di cervicalgia

conosciuto. La Signora RI 1 riporta inoltre dolore e sudorazione notturna.

Dall'inizio dei sintomi sta assumendo Mephadolor, Co-Dafalgan e Sirdalud su

base giornaliera. Nessuna irradiazione nelle braccia o formicolii presenti.

All'esaminazione fisica troviamo un arco di movimento

grossolano della colonna cervicale diminuito del 50% circa in rotazione sulla

destra, e diminuito di circa 1/3 in rotazione sinistra e flessione laterale

sulla sinistra. Tutti i movimenti del capo riproducono il dolore locale e la

nausea. ROT +2 bilateralmente negli arti superiori, nessuna debolezza degli

arti superiori riscontrata. Test di compressione negativo. Test di Kemp's

positivo per dolore locale bilateralmente. Trigger point bilateralmente nel

muscolo trapezio superiore, sovraspinato, romboide e SCM. Mioartropatia

muscolare sulla sinistra. Il 25.09.2019 erano state richieste dal medico di

famiglia delle radiografie cervicali (vedi referto allegato) che dimostravano

note di spondilosi e uncoartrosi a livello C4-5-6 con riduzione degli spazi

discali. Visto la forte sintomatologia infiammatoria ho richiesto un RM

cervicale. Dall'esame si rivela una discopatia C5-6 senza compressioni

radicolare o midollare (vedi referto allegato).

Diagnosi:

Sindrome cervicovertebrale acuta

Sindrome miofasciale della zona cervicoscapolare da

ambo i lati

Ad oggi ho eseguito tre trattamenti che consistono in

leggere mobilizzazioni della colonna vertebrale con miglioramenti sia oggettivi

nell'arco di movimento che soggettivi nella percezione del dolore. Rimangono

ancora dei forti Trigger points nella muscolatura.” (doc. AI pag. 351)

L’insorgente

ha pure fatto pervenire il referto di una radiografia eseguita il 25 settembre 2019

alla colonna cervicale e laterale presso l’ospedale di __________, che ha

riferito una regolare fisiologica lordosi cervicale, con note di spondilosi ed

uncoartrosi a livello C4, C5 e C6, con lieve riduzione degli spazi discali

corrispondenti; l'allineamento del muro somatico posteriore dei metameri in

studio era regolare (doc. AI pag. 353). Inoltre un referto relativo ad una

risonanza magnetica effettuata l’11 ottobre 2019 alla colonna cervicale nativa,

nel quale la dr.ssa ______________ ha riferito della presenza di “Giunzione

cranio-cervicale nella norma. Canale spinale di ampiezza normale. Normale

morfologia e segnale del midollo, rappresentato fino all'altezza di D3.

Strutture ossee di segnale normale. Non fratture, alterazioni edematose o

lesioni focali. Iniziale discopatia 05-C6 con minima protrusione diffusa, senza

compressione midollare o radicolare. Normale morfologia e segnale dei restanti

dischi, da C2 a D3, senza evidenza di ernie o compressioni radicolari. Piccole

articolazioni posteriori senza particolarità. Non masse intraspinali o

perivertebrali. Parti molli senza particolarità". (doc. AI pag. 354).

È

pure stato prodotto agli atti uno scritto del 5 maggio 2019 della signora __________,

terapista complementare e agopuntura, con il quale certificava di aver visto

l'assicurata per delle sedute di agopuntura nel periodo compreso tra febbraio

2019.

e settembre 2019 in quanto affetta da patologia cronica degenerativa quale

discopatia congenita che consisteva nello schiacciamento dei dischi vertebrali

con compromissione dei nervi periferici e conseguenti dolori cronici e

parestesie agli art affermava che con delle sedute di agopuntura si era cercato

di portare la paziente ad un'assunzione minore di analgesici e migliorare la

scarsa qualità del sonno resa tale dai dolori anche notturni, grande influenza

anche sul lato emotivo in quanto vivere sempre in condizioni di dolore cronico

era invalidante (doc. AI pag. 357).

È

pure pervenuta agli atti una dichiarazione della massaggiatrice medicale

dell’assicurata, signora __________, descrivente l’approccio dei trattamenti

intrapresi, come segue:

"

La signora si è presentata nel mio

studio il 11.10.2018 con dolori molto acuti nella zona della colonna lombare.

La deambulazione antalgica era molto difficoltosa come tutti i movimenti di

cambiamento di posizione (VAS 8/10). Di notte, il forte dolore svegliava la

paziente e la mattina il dolore al suo massimo. La signora prendeva

giornalmente antidolorifici e antinfiammatori. Dall'esame visivo, si riscontra

una muscolatura ipertrofica nella zona del tratto lombare ma anche sul tratto

dorso cervicale con un trofismo aumentato sul lato destro. Alla C7, è evidente

un rigonfiamento importante. La paziente soffre di ipersensibilità su tutta la

muscolatura della schiena rendendo l'esame palpatorio praticamente impossibile.

Il solo sfioramento creava dolori. Inoltre, la signora soffre di stipsi

importante.

Il trattamento

Considerando l'ipersensibilità, il trattamento iniziale

si è concentrato sulla presa di contatto fisico nel tratto lombare e nei tratti

dorso cervicali. La tecnica utilizzata e stata quella fasciale con l'intento di aiutare

rilassare i tessuti della zona dorso cervicale mirando ad un effetto indiretto

sulle lombari. La signora è stata istruita a esercizi di respirazione da fare

al proprio domicilio. Dopo qualche trattamento, la percezione dolorosa ha

iniziato a diminuire e il trattamento delle fasce è stato eseguito anche sul

tratto lombare. La sintomatologia algica è migliorata anche durante la vita

quotidiana della signora soprattutto durante il corso della giornata. Al

mattino, il dolore è sempre rimasto importante. Alla palpazione

l'ipersensibilità è fortemente diminuita e ha permesso di trattare la

muscolatura nella zona lombare. Sono state eseguite delle manovre di massaggio

terapeutico molto lievi. Visto la stipsi importante, è stata trattata anche

l'addome con l'obiettivo di alleviare i dolori intestinali e di aiutare la

motilità intestinale. Dall'inizio alla fine della terapia incorso, gli

intervalli tra un trattamento e l'altro sono stati irregolari per via delle

terapie complementari (agopuntura e fisioterapia) in corso.

In conclusione

Malgrado la terapia inizialmente ebbe i suoi risultati

con miglioramenti dei dolori e delle AVQ, la signora ha vissuto momenti di

sollievo e riacutizzazione dei dolori. La terapia di massaggi medicali è stata

interrotta il 3 luglio 2019.” (doc. AI pag.

355)

Dal

canto suo, la fisioterapista __________, ha certificato che l’assicurata aveva

eseguito due cicli da nove sedute di trattamento a causa di dolori cronici

lombari invalidanti, “con benefici non mantenuti nel lungo termine vista la

specificità della problematica” (doc. AI pag. 356).

Questa

documentazione è stata sottoposta al dr. __________ del SMR, il quale, con

annotazione del 13 novembre 2019, ha affermato che “dalla documentazione

medica agli atti non emergono fatti nuovi né modificazioni di fatti noti che

conducono a sostanziali cambiamenti dello stato di salute e funzionale. La

dr.ssa Bianchi inoltre non si esprime in termini di CL” (doc. AI pag. 381).

A

dette conclusioni, espresse da un medico alla luce di tutti gli atti all’inserto

(e pure condivise dal perito dr. __________; cfr. in seguito doc. VIII/1),

questo giudice non può che aderire, ritenuto come le attestazioni dei terapisti

che si occupano dell’assicurata non possono evidentemente mettere in forse le

conclusioni approfondite tratte da un perito reumatologo e dal SMR, osservato

peraltro che nessuno dei terapisti si pronuncia in qualche modo sulla capacità

lavorativa.

Col

ricorso l’assicurata ha prodotto inoltre una certificazione del curante dr. __________

dell’11 dicembre 2019 attestante:

"

Confermo che la paziente

sopraccitata si trova in mia cura a causa di malattia.

La paziente viene seguita regolarmente ad intervalli di

tempo anche brevi a causa della persistenza di una forte sintomatologia

dolorosa prevalentemente a livello lombare e recentemente anche a livello

cervicale.

Non ritorno sull'anamnesi e sugli antecedenti

interventi di neurochirurgia, ricordo un ennesimo ed ultimo intervento di

termocoagulazione L3-L4 bilaterale presso il centro del dolore nel luglio 2018.

A causa dei forti dolori è stato in seguito introdotto

il porto di un apparecchio TENS con elettrodi per alleviare i dolori con

tuttavia scarso risultato.

La terapia medicamentosa ha esaurito tutte le sue

possibilità essendo la paziente attualmente in terapia con oppiacei (Fentanyl

cerotti) con beneficio molto limitato mentre vari tentativi con corticosteroidi

per o.s. hanno portato ad un beneficio temporaneo dello stato generale e ad una

minima diminuzione dei dolori a livello lombare.

Una RMI della colonna lombare dell'agosto 2019 ha

mostrato a più livelli building discali, focali ernie discali con possibile

contatto con l'emergenza radicolare L5 a sinistra e 51 a destra.

Conosco la paziente da molti anni, i disturbi lamentati

sono senz'altro credibili e la signora __________ ha sempre mostrato

un'attitudine positiva verso un eventuale ripresa dell'attività lavorativa.

Vari tentativi tuttavia non sono andati a buon fine sempre a causa dei dolori

lamentati.

In conclusione ritengo che la percentuale di inabilità

lavorativa della paziente e la relativa rendita Al debbano essere significatamente

aumentati e che la possibilità di una ripresa dell’attività lavorativa sia da

escludere.” (doc. B)

Ora,

nemmeno tale certificazione, che peraltro neanche si pronuncia chiaramente sui

motivi concreti che giustificherebbero una limitazione della capacità

lavorativa superiore a quella accertata in sede peritale, manifestamente non

consente di comprovare un peggioramento delle condizioni dell’assicurata.

Del

resto, la stessa è stata sottoposta all’esame del medico SMR dr. __________, il

quale si è pronunciato nell’Annotazione del 17 gennaio 2020 nel senso che la

nuova documentazione pervenuta non conteneva elementi “atti a modificare la

valutazione valetudinaria descritta nel RAF del 6 giugno 2019 e basata sulla

perizia del dr. __________”. Il medico SMR ha tuttavia ritenuto di

sottoporre la stessa al perito dr. __________. Nel suo complemento peritale del

27.

gennaio 2020, quest’ultimo ha innanzitutto elencato e riassunto dettagliatamente

la documentazione prodotta dall’assicurata e sottopostagli in valutazione (segnatamente

la certificazione di cure fisioterapiche della signora __________, il referto

radiologico del 16 agosto 2019 del dr. __________ del centro di radiologia

polimedica a __________, quelli del 16 agosto e 25 settembre 2019 del servizio

di radiologia dell'ospedale di __________, quello del 11 ottobre 2019 della dr.ssa

__________, lo scritto della dr.ssa __________, chiropratica del 31 ottobre 2019,

della signora __________ del 5 novembre 2019 e del 6 novembre 2019 della

signora __________ e infine il certificato dell’11 dicembre 2019 del dr. __________

(doc. VIII/1). Ha quindi espresso le

seguenti considerazioni:

"

(…) Rammento che al momento della valutazione peritale reumatologica del

28.5.2019, avevo posto le diagnosi di sindrome lombospondilogena cronica

bilaterale, in discopatie plurisegmentali lombari, esiti da laminectomia L3 a

destra, foraminotomia L4 a destra, sequestrectomia L3/L4 a destra, il

30.3.2016, per radicolopatia L4 a destra su ernia discale L3/L4 a destra,

disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del

capo, appiattimento della colonna dorsale intermedia, caudale e della colonna

lombare, scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare),

decondizionamento e sbilancio muscolare, epicondilopatia omeroradiale a

sinistra e di periartropatia dell'anca sinistra.

A differenza di quanto affermato dalla chiropratica curante

Dr.ssa __________ di __________, al momento della valutazione peritale,

l'assicurata già accusava dolori nucali bilaterali al mattino che diminuivano

al movimento. La risonanza magnetica della colonna cervicale del 11.10.2019,

ora prodotta, rivela minime alterazioni degenerative in 05-C6, senza

compressioni di strutture nervose, alterazioni queste frequentemente

riscontrate nella classe d'età dell'assicurata, 52-enne, anche in soggetti

asintomatici, per cui non è comprovato che l'alterazione descritta sia alla

base dei dolori cervicali riferiti sia al sottoscritto, sia alla Dr.ssa __________.

Le alterazioni degenerative plurisegmentali al rachide lombare erano già note

al momento della valutazione peritale del 28.5.2019.

ln sintesi le patologie strutturalmente spiegabili

comunicate con l'ulteriore documentazione medica prodotta dopo la valutazione

reumatologica peritale in questione, non comportano un cambiamento della

valutazione della capacità funzionale e di carico residua dell'assicurata, per

cui non posso giungere a differente valutazione della capacità lavorativa in

attività adatta allo stato di salute, nell'attività solita, rispettivamente

come casalinga.” (doc. VIII/1)

Il

medico SMR dr. __________, nell’annotazione del 3 febbraio 2020, ha aderito

senza riserve alle conclusioni del perito reumatologo, affermando che il dr. __________

“conferma come le patologie strutturalmente spiegabili comunicate con

l'ulteriore documentazione medica prodotta dopo la valutazione reumatologica

peritale in questione, non comportano un cambiamento della valutazione della

capacità funzionale e di carico residua dell'Assicurata, in attività adatta

allo stato di salute, nell'attività solita, rispettivamente come casalinga.”

(doc. VIII/2).

Da

tale conclusione, tratta dal perito reumatologo dopo dettagliata e approfondita

valutazione di tutti i referti prodotti dall’assicurata e, quindi, confermata

dal SMR dopo accurato esame del caso e della documentazione agli atti, questo

Tribunale non ha motivo di scostarsi.

Del

resto, come detto, la documentazione medica prodotta dall’assicurata si limita

a descrivere la situazione già nota senza tuttavia pronunciarsi, ad eccezione

dell’accenno contenuto nella certificazione del dr. __________, sulla capacità

lavorativa, e non allegando motivazioni per cui la conclusione di inabilità

lavorativa del 50% nell’attività abituale e dello 0% in attività adeguate (dal

1.

aprile 2017, rispettivamente 1. settembre 2016) non sarebbe condivisibile,

almeno per quanto riguarda il periodo determinante sino alla resa della

decisione contestata.

Del

resto le valutazioni del perito reumatologo e del SMR non sono state smentite

nemmeno da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni

o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento

successivo alle predette valutazioni mediche e entro la data della decisione

contestata, ritenuto come per

costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di

regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento

contestato del 25 settembre 2018 (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

Dalla

documentazione prodotta dall’assicurata non è quindi possibile dedurre un

peggioramento delle sue condizioni con influsso rilevante sulla capacità

lavorativa successivo alla valutazione reumatologica del 3 giugno 2019 o

quantomeno entro la data decisiva della decisione contestata.

Richiamate

peraltro anche le considerazioni che si impongono sulle certificazioni rese dai

medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STF 9C_949/2010 del 5 luglio

2011, STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.6), il diverso parere

espresso dal dr. __________, che in ogni modo appare privo di motivazione e di

una chiara conclusione sulla capacità lavorativa, risulta spiegabile con la

diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di

perizia: cfr. STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011) e in ogni modo non è

suscettibile di modificare le motivate conclusioni del perito reumatologo e del

SMR e, di conseguenza, dell’amministrazione, non permettendo di ammettere

l’intervento di un peggioramento delle condizioni dell’assicurata rilevante e

tale da modificare il grado di invalidità.

Occorre

quindi concludere che l’assicurata ha contestato le conclusioni peritali senza

tuttavia produrre documentazione rilevante o fornire elementi che consentano in

qualche modo a questo giudice di considerare inattendibili le conclusioni della

perizia del 3 giugno 2019 e del SMR e, quindi, dell’Ufficio AI, dalle cui

conclusioni in merito alla capacità lavorativa della decisione contestata non è

quindi possibile dipartirsi.

Al

proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta

dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio

devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑

ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto

riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264.

consid. 3b con riferimenti).

A

questo riguardo va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità,

per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli

aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro

specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la

capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una

chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.

Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Inoltre

il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici

SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso

di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio

necessario procedere ad una nuova perizia.

Questo

Tribunale ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurata sia stato

approfonditamente vagliato prima dell’emanazione della decisione impugnata (del

13.

novembre 2019), data che, come detto, segna il limite temporale del potere

cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid.

3.1.1

e riferimenti).

Visto

quanto sopra, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, vanno condivise le affidabili e concludenti

valutazioni del perito dr. __________ e dei medici SMR (cfr. più in generale

sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la STFA I 143/07 del 14

settembre 2007, consid. 3.3; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011 con rinvii, 9C_376/2007

del 13 giugno 2008), che hanno valutato compiutamente la documentazione medica

agli atti e sono giunti ad una conclusione logica e priva di contraddizioni. Richiamato

pure l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del possibile discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,

117.

V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti), è quindi da ritenere

dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti, 115 V 142

consid. 8b) che lo stato di salute della ricorrente non ha subito un rilevante

(ossia suscettibile di comportare il riconoscimento di prestazioni) peggioramento

rispetto al momento della precedente decisione di diniego di prestazioni del 1.

marzo 2017, con un’inabilità lavorativa completa in ogni attività limitatamente

al periodo dall’11 gennaio al 1. settembre 2016, e con una ripresa di un’inabilità

del 50%, ma limitatamente all’attività abituale, dal 1 aprile 2017. A giusta

ragione quindi l’amministrazione, effettuato il confronto dei redditi (cfr. al

consid. 2.11), ha confermato il diniego delle prestazioni.

2.11

Per

quel che concerne l’aspetto economico (rimasto totalmente incontestato), alla

valutazione esperita dall’Ufficio AI - che ha raffrontato un reddito da valida

di fr. 78'000.- percepito dall’assicurata dall’ultimo datore di lavoro a un

reddito da invalida di fr. 62’442.- statisticamente

conseguibili nel 2018 da personale femminile svolgendo un’attività amministrativa/commerciale,

ritenuta esigibile dall’assicurata in base alle suesposte conclusioni medico

teoriche, ottenendo quindi un grado d’invalidità del 20% ([78’000 - 62'442] x 100 : 78’000 = 20%), escludente qualsiasi diritto ad una

rendita d’invalidità; cfr. in esteso al consid. 2.8 - va prestata integrale

adesione.

2.12

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, l’Ufficio AI ha correttamente

negato all’assicurata una rendita d’invalidità.

La

decisione contestata va quindi confermata, mentre che il ricorso va respinto.

All’assicurata va comunque fatto presente che in caso di

peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da

pertinente documentazione medica, ella potrà in futuro presentare una nuova

domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali

suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti

in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale

delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

2.13

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese di procedura per fr. 500.--

sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti