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Decisione

32.2019.219

Operatore ecologico a tempo pieno. Licenziato a seguito di una ristrutturazione aziendale. PSI. Rifiuto rendita AI. Rinvio atti per valutazione psichitrica di decorso

15 luglio 2020Italiano62 min

raccolto la perizia pluridisciplinare (medicina interna, neurologia, psichiatria,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.219

PC/sc

Lugano

15 luglio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 13 novembre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato il __________ 1969,

attivo presso la “__________” di __________ quale operaio (operatore ecologico)

a tempo pieno dal 14 giugno 2004 (licenziato il 25 agosto 2014, con effetto al

30 novembre 2014, a seguito di una ristrutturazione aziendale), in malattia al

100% dal 10 ottobre 2013 e continua, in data 8/11 aprile 2014 ha inoltrato una

domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, indicando di essere

affetto da: “Esiti di intervento ortopedico con algo distrofia secondaria

invalidante (Ipertensione arteriosa / dislipidemia trattata/asma bronchiale”

dall’ “11.10.2013” (pag. 13-21, 22-23, 53-58, 69-70, 87-89 e 103 incarto

AI).

Il 9 maggio 2014 l’Ufficio assicurazione invalidità (di seguito: UAI) ha

assunto, a titolo di provvedimento d’intervento tempestivo sotto forma di corso

di formazione, il costo di fr. 1'705.- per un corso privato di italiano (20 ore

da 60 minuti) presso la Scuola __________ di __________ dal 12 maggio al 30

agosto 2014 (pag. 80-81 incarto AI).

1.2. L’UAI ha esperito gli

accertamenti medici ed economici del caso e, in particolare, ha acquisito agli

atti la perizia reumatologica del 2 giugno 2015 del dr. med. __________ (pag.

136-141 incarto AI), la perizia psichiatrica del 18 settembre 2015 della dr.ssa

med. __________ del __________ (di seguito: __________) di __________ (pag.

156-166 incarto AI) alla presenza di un interprete (pag. 142 e 147 incarto AI),

il rapporto finale dell’8 ottobre 2015 del medico SMR (dr. med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia; pag. 174-176 incarto AI) per gli

aspetti psichici, il rapporto finale del 14 ottobre 2015 del medico SMR (dr.

med. __________, specialista FMH in medicina interna generale; pag. 182-184

incarto AI) per gli aspetti somatici e l’annotazione del 24 novembre 2015 del medico

SMR, dr. med. __________ (pag. 202 incarto AI).

L’UAI, con decisione del 15 marzo 2016 (pag. 217-220 e 208-210 incarto AI;

preavvisata il 16 ottobre 2015: pag. 191-193 incarto AI), ha respinto la

richiesta di prestazioni, in quanto l’assicurato (considerato inabile al lavoro

al 100% dal 10 ottobre 2013 e al 75% dal 2 giugno 2015 in attività abituale

rispettiva-mente inabile al lavoro al 100% dal 10 ottobre 2013 e allo 0% dal 2

giugno 2015 in attività adeguata) presentava un grado di invalidità nullo (0%).

1.3. Contro questa decisione

l’assicurato, patrocinato dall’avv. __________ della RA 1, ha inoltrato un

tempestivo ricorso al TCA (pag. 233-245 incarto AI), il quale, con sentenza

32.2016.42 dell’8 giugno 2016, su richiesta dell’UAI (pag. 290-294 incarto AI)

- che, in base a quanto indicato il 24 maggio 2016 dal proprio SMR, a fronte di

un caso con una importante componente somatoforme, riteneva indicata una

rivalutazione peritale in ambito pluridisciplinare, comprendente una

valutazione reumatologica, neurologica e psichiatrica, con particolare attenzione

rivolta agli indicatori (pag. 290-294 incarto AI) - a cui la rappresentante

dell’insorgente ha aderito (pag. 296 incarto AI), considerato che dagli atti

dell’incarto emergeva effettivamente al necessità di una rivalutazione dello

stato di salute dell’assicurato, ha stralciato la causa dai ruoli “per intervenuta

transazione, nota alle parti e consistente nell’annullamento della decisione

impugnata del 15 marzo 2016, nel rinvio degli atti all’Ufficio AI al fine di espletare

Fatti

i necessari accertamenti medici, e all’emissione di una successiva nuova

decisione, che viene omologata” (pag. 295-298 incarto AI).

1.4. Ritornati gli atti, l’UAI ha

raccolto la perizia pluridisciplinare (medicina interna, neurologia, psichiatria,

reumatologia e pneumologia) del __________ del 10 aprile 2017 (pag. 403-502

incarto AI).

L’UAI aveva informato l’assicurato che durante il consulto psichiatrico sarebbe

stato presente un interprete (pag. 332 e 334 incarto AI). Lo scritto era stato

inviato in copia anche alla sua patrocinatrice (pag. 334 incarto AI).

Il __________ aveva invitato l’assicurato a comunicare se necessitasse un

interprete per i consulti in medicina generale, neurologia e reumatologia, dato

che conoscenti e/o familiari non erano ammessi (pag. 344 incarto AI).

L’assicurato era rimasto silente. Lo scritto era stato inviato in copia anche

alla sua patrocinatrice (pag. 344 incarto AI).

Nonostante quanto precede la perita psichiatra (dr.ssa. med. __________) ha

effettuato due colloqui (15 dicembre 2016, durata 65 minuti e 19 gennaio 2017,

durata 50 minuti; pag. 459 incarto AI) con l’assicurato senza la presenza di un

interprete, puntualizzando, nel proprio referto peritale del 1° marzo 2017

(pag. 459-481 incarto AI), quanto segue: “Nonostante fosse programmata la

presenza di un interprete, questo non si presenta, e quindi il colloquio si

svolge in lingua italiana, che anche se la proprietà di linguaggio è povera, è

più che sufficiente per acquisire dati per arrivare alle mie conclusioni

diagnostiche. (…). I due colloqui si sono svolti senza grossa fatica nonostante

una capacità linguistica ridotta, ma ripeto sufficiente per la mia indagine

(…).” (pag. 467 incarto AI).

1.5. Dopo avere esperito ulteriori

accertamenti medici ed economici del caso - e, in particolare, dopo avere

acquisito agli atti il rapporto finale del 12 aprile 2017 del medico SMR, dr.

med. __________, (pag. 516-519 incarto AI), lo scritto del 20 aprile 2017

dell’ex datore di lavoro (pag. 530-531 incarto AI) e la valutazione del 4 settembre

2017 del consulente IP (pag. 560-562 incarto AI) -, l’UAI, con preavviso del 4

settembre 2017 (pag. 554-559 incarto AI), ha preannunciato il respingimento

della richiesta di prestazioni, in quanto l’assicurato (considerato

definitivamente inabile al lavoro al 100% nell’attività abituale di operatore

ecologico rispettivamente inabile al lavoro al 100% dal 10 ottobre 2013, allo

0% dal maggio 2014 e al 20% dal febbraio 2016 in attività adeguata) presentava

un grado di invalidità nullo (0%) sia nel 2014 (alla scadenza dell’anno di

attesa) sia nel 2016.

A seguito delle osservazioni dell’11 ottobre 2017 e del 22 gennaio 2018 della

patrocinatrice dell’assicurato (pag. 567-570 e pag. 601 e 612 incarto AI) e

della degenza dell’assicurato dal 22 novembre al 29 dicembre 2017 presso

l’Ospedale __________ di __________ (per sindrome affettiva non specificata ICD

10: F 39 e per sindrome somatoforme da dolore persistente ICD 10: F 45.5; pag.

602-605 incarto AI), l’amministrazione ha acquisito agli atti il complemento

peritale del 19 gennaio 2018 del __________, che ha confermato integralmente la

valutazione peritale del 10 aprile 2017 (pag. 585-600 incarto AI), il

complemento peritale del 22 febbraio 2018 del __________ (pag. 614-622 incarto

AI) che, su indicazione della perita psichiatra (dr.ssa med. __________), ha

consigliato di rivedere l’assicurato “per valutare lo stato psichico, le

contraddizioni diagnostiche e l’efficacia della terapia” (pag. 617 incarto

AI) e l’annotazione con richiesta di “un complemento peritale tramite

perizia di decorso psichiatrica in ambito __________” del 28 febbraio 2018

del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 623-626 incarto AI).

1.6. Il 1° marzo 2018 l’UAI ha

informato l’assicurato, con copia alla sua patrocinatrice, che era necessario

che si sottoponesse ad una “valutazione psichiatrica di decorso preceduta da

un aggiornamento nell’ambito della medicina internistica” (pag. 627-632

incarto AI).

Il 13 marzo 2018 la patrocinatrice dell’assicurato ha ricusato la perita del __________

(dr.ssa med. __________), in quanto le sue valutazioni sarebbero inaffidabili,

e ha chiesto che la perizia fosse affidata al __________. Nella medesima

occasione la rappresentante dell’assicurata ha rilevato pure quanto segue: “Ritenute

le evidenti difficoltà di esprimersi in italiano, nonché le difficoltà di

comprensione (ricordiamo che l’esame spirometrico è stato molto difficile da

seguire, in quanto l’assicurato faceva fatica a seguire correttamente le

istruzioni malgrado molteplici tentativi: vedi pag. 19 perizia __________ del

10 aprile 2017), chiediamo che venga organizzato un interprete (mediatore

culturale)” (pag. 637-639 incarto AI).

Il 23 marzo 2018 il medico SMR, dr. med. __________, ha osservato quanto segue:

“Per evitare ulteriori discussioni consiglio modifica del perito scelto”

(pag. 641 incarto AI).

Il 3 aprile 2018 l’UAI ha informato la patrocinatrice dell’assicurato che “la

formulata ricusa del perito è stata accolta dal Servizio Medico Regionale. Per

contro confermiamo che l’accertamento di decorso si svolgerà presso il __________

di __________” (pag. 643 incarto AI).

Il 17 aprile 2018 l’avv. __________ ha inoltrato all’UAI le domande da

sottoporre al perito psichiatra (pag. 644-645 incarto AI).

Il 21 settembre 2018 (pag. 668-669 incarto AI) l’UAI ha comunicato

all’assicurato, con copia alla sua patrocinatrice, i nominativi dei periti (dr.

med. __________ per medicina interna e dr. med. __________ per psichiatria e

psicoterapia) incaricati di eseguire la perizia bidisciplinare di decorso,

informandolo pure che “durante i colloqui sarà presente un interprete di

lingua tamil.” (pag. 668 incarto AI).

Il 5 ottobre 2018 l’UAI ha informato l’assicurato, con copia alla sua

patrocinatrice, che il __________ di __________ aveva “ritenuto, per il

tramite del consulente psichiatra Dr. med. __________, di predisporre dei test

psicodiagnostici” che sarebbero stati eseguiti dallo psicologo dott. __________.

Nella medesima occasione ha pure confermato che “alle valutazioni sarà presente

l’interprete __________/italiano signor __________” (pag. 677 incarto

AI).

L’UAI ha acquisito la perizia bidisciplinare di decorso (medicina interna e psichiatria)

del __________ del 7 maggio 2019 (pag. 724-797 incarto AI).

1.7. Dopo avere raccolto anche il

rapporto finale del 10 maggio 2019 del medico SMR, dr. med. __________ (pag.

814-817 incarto AI), l’amministrazione, con progetto di decisione del 13 maggio

2019 (che annullava e sostituiva quello del 4 settembre 2017), ha preannunciato

il respingimento della richiesta di prestazioni, in quanto l’assicurato

(considerato definitivamente inabile al lavoro al 100% nell’attività abituale

di operatore ecologico dal 10 ottobre 2013 rispettivamente inabile al lavoro al

100% dal 10 ottobre 2013, allo 0% dal maggio 2014 e al 20% dal febbraio 2016 in

attività adeguata) presentava un grado di invalidità del 6% nel 2014 (alla

scadenza dell’anno di attesa) e del 25% nel 2016 (pag. 799-804 incarto AI).

1.8. A seguito delle osservazioni

del 19 giugno 2019 e dell’11 luglio 2019 della patrocinatrice dell’assicurato

(pag. 820-821 e pag. 832-834 incarto AI), l’amministrazione ha acquisito agli

atti l’annotazione del 19 luglio 2019 del medico SMR, dr. med. __________ (pag.

836 incarto AI), l’“Artzbericht: Berufliche Integration/Rente” del 10

ottobre 2019 del dr. med. __________ del __________ (pag. 847-861 incarto AI) e

il rapporto finale del 12 novembre 2019 del precitato medico SMR (pag. 862-886

incarto AI), giusta il quale l’assicurato andava considerato definitivamente

inabile al lavoro al 100% nell’attività abituale di operatore ecologico dal 10

ottobre 2013 (con prognosi stazionaria) rispettivamente inabile al lavoro al

100% dal 10 ottobre 2013, allo 0% dal maggio 2014, al 20% dal febbraio 2016, al

100% dal 17 giugno 2019 (intervento di artroscopia al piede destro con

revisione legamento laterale e decompressione del tunnel tarsale; pag. 833, 834

e 836 incarto AI) e al 20% dal 5 agosto 2019 (ultimo controllo al __________) in

attività adeguata (con prognosi stazionaria; pag. 864 incarto AI).

1.9. Con decisione del 13 novembre

2019 (pag. 868-874 incarto AI) l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni,

in quanto l’assicurato (considerato definitivamente inabile al lavoro al 100%

nell’attività abituale di operatore ecologico dal 10 ottobre 2013 rispettivamente

inabile al lavoro al 100% dal 10 ottobre 2013, allo 0% dal maggio 2014, al 20%

dal febbraio 2016, al 100% dal 17 giugno 2019 e al 20% dal 5 agosto 2019 in

attività adeguata) presentava un grado di invalidità del 6% nel 2014 (alla

scadenza dell’anno di attesa), del 25% nel 2016 e del 27% nel 2019.

1.10. Con tempestivo ricorso del 16

dicembre 2019 RI 1, sempre patrocinato dall’avv. __________ della RA 1, ha

postulato l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, “il

diritto a rendita intera dal 01.10.2014 al 30.11.2015 e a decorrere dal

01.02.2016” e, in via subordinata, “il diritto a rendita intera dal

01.10.2014 al 30.11.2015 e ad un quarto di rendita a decorrere dal febbraio

2016” (cfr. doc. I, pag. 14).

La rappresentante della ricorrente contesta la capacità lavorativa pregressa

alla valutazione peritale del 10 aprile 2017, la definizione del reddito senza

invalidità, l’accertamento del danno alla salute, la definizione del reddito

con invalidità e la reintegrabilità nel mondo del lavoro.

In particolare, per quanto concerne la valutazione medica operata

dall’amministrazione, la patrocinatrice dell’insorgente osserva, innanzitutto,

quanto segue:

" (…)

1. La capacità lavorativa pregressa

1.1. Dapprima occorre sottolineare che l'inabilità lavorativa totale attestata

in qualsiasi attività con la perizia reumatologica del 2 giugno 2015 fa stato

fino al giugno 2015 (vedi al riguardo rapporto finale SMR del 14.10.2015). Ne

consegue che una valutazione peritale posteriore (perizia __________ del

10.04.2017) della capacità lavorativa pregressa deve riprendere i periodi di

inabilità lavorativa precedentemente già attestati con perizia. Nel caso in cui

si scosti senza validi motivi pone una diversa valutazione della stessa situazione

di fatto già precedentemente valutata. Il __________, infatti, incorre in una

diversa valutazione della stessa situazione già valutata con la perizia del

giugno 2015 laddove conclude che in attività adeguata "Per il periodo

antecedente si può codificare una capacità lavorativa del 100% in un'attività

adatta dal maggio 2014 (a sei mesi ca. dall'intervento al piede ds.) sino a

gennaio 2016". Tale valutazione della capacità lavorativa pregressa

non può quindi essere ammessa, se non per il periodo seguente il 2 giugno 2015.

Pertanto il diritto a rendita limitata nel tempo è più che mai giustificato.

1.2 Tuttavia dalla lettera d'uscita dalla Clinica di __________ redatta dal

Primario dr. med. __________ e dal Caposervizio dr. med. __________ viene

attestata la completa inabilità lavorativa dal 01.07.2015 al 09.08.2015

compreso. Questa attestazione comprova che la capacità lavorative del 100% in

attività adeguata valutata dal perito (vedi perizia del 02.06.2015) non perdura

(dal 02.06.2015 compreso al 30.06.2016 compreso ci sono 29 giorni).

Come disposto dall'art. 29ter OAI non vi è quindi interruzione dell'incapacità

al lavoro. Ne consegue che il diritto a rendita intera non è limitato al 30

settembre 2015, ma bensì al 30 novembre 2015, ovvero tre mesi dopo il presunto

miglioramento (art. 88a cpv. 1 OAI).

Si chiede quindi di riconoscere il diritto a rendita intera dal 01.10.2014 al

30.11.2015.” (cfr. doc I, pag. 5 e 6)

Secondariamente la

rappresentante del ricorrente contesta la valutazione medica operata

dall’amministrazione, in quanto non tiene debitamente conto del danno alla

salute del suo assistito che, presenta difficoltà di comprensione cognitive e

linguistiche e i tratti di una persona semplice con scarse risorse personali.

La patrocinatrice dell’insorgente puntualizza, in particolare, che:

" (…) In

conclusione è reso verosimile che l’assicurato presenta un deficit

intellettivo, oltre che linguistico, che gli rendono particolarmente difficile

ritrovare un ruolo lavorativo perso a causa delle problematiche somatiche,

sviluppando nel corso degli anni una risposta depressiva e presa a carico fin

dal febbraio 2016.

Per tutti questi motivi va fermamente contestata la valutazione di una

riduzione di rendimento nella misura del 20%. (…).”. (doc. I, pag. 9).

Qualora il TCA ritenga che alla valutazione della riduzione di rendimento nella

misura del 20% si possa accordare piena valenza probatoria, l’assicurato

avrebbe comunque diritto ad una deduzione sociale del 25% (per i seguenti

fattori: analfabetismo, dato che non sa né leggere né scrivere in una lingua

nazionale, oltre a capire poco l’italiano; il lavoro prevalentemente

sedentario, leggero, con alternanza di postura al bisogno, da svolgere

all’aperto e in piccoli gruppi) e, quindi, ad un quarto di rendita dal 1°

maggio 2016 (3 mesi dopo il peggioramento).

La patrocinatrice dell’assicurato, per quanto riguarda la reintegrabilità nel

mondo del lavoro, rileva quanto segue:

" Si

sottolinea in particolare che l'Ufficio AI non ha dato seguito alle conclusioni

peritali ed in particolare all'indicazione di accordare all'assicurato una

misura di riallenamento progressivo al lavoro (vedi rapporto SAM 2017 punto

9.2.4). Tale misura è giustificata sia dalla riduzione di rendimento

riscontrata, sia perché l'assicurato è ora assente dal mondo del lavoro oramai

da 6 anni, sia perché sono precluse tutte le attività pesanti.

L'assistente sociale del Servizio accompagnamento sociale della

città di __________ conferma che ogniqualvolta lo incontra, l'assicurato chiede

di poter lavorare. Nonostante la disponibilità del Comune di __________ di

concedere un'opportunità di lavoro alle persone domiciliate, è stato

impossibile reperire un'attività adeguata, semplice, leggera, prevalentemente

sedentaria da proporre a questo assicurato senza istruzione.

I fatti dimostrano che l'assicurato non è in grado, neppure per il

tramite del servizio sociale che lo segue oramai da molti anni, di

reintegrarsi. Il danno alla salute gli preclude tutte quelle attività pesanti

solitamente riservate agli uomini. Considerate la scarsa formazione e le

difficoltà a comprendere (ne è un esempio l'esame spirometrico effettuato in

occasione della perizia 2017), l'assicurato è difficilmente reintegrabile anche

nelle professioni indicate dal consulente professionale nella decisione,

attività che comunque necessitano di ricevere indicazioni chiare, semplici

(anche dal punto di vista linguistico) per essere esercitate e di un datore di

lavoro paziente per istruirlo.” (doc. I, pag. 11)

A suffragio delle proprie

argomentazioni produce le lettere dello psichiatra curante (dr. med. __________)

del 4 dicembre 2019 al dr. med. __________ (doc. A5) e del 12 dicembre 2019 a RA

1 (doc. A4).

Da ultimo, l’avvocato postula che il suo assistito sia posto al beneficio

dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc. I, pag. 14).

1.11. Nella risposta del 22 gennaio

2020 (doc. VII), l'UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto LAI completo, ha chiesto,

sulla base dell’annotazione del 19 dicembre 2019 del medico SMR, dr. med. __________

(doc. VII-1), la retrocessione degli atti al fine di espletare i necessari

accertamenti medici (segnatamente una nuova perizia psichiatrica di decorso -

previo accertamento dell’aspetto psichico tramite invio sia al dr. med. __________

sia al dr. med. __________ dell’apposito rapporto medico da compilare - in

occasione della quale il __________ dovrà pure pronunciarsi in merito alle

critiche sollevate sulla valutazione psicologica realizzata dallo psicologo

dott. __________).

1.12. Il 27 gennaio 2020 l’avv. __________

ha versato agli atti il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria, debitamente compilato e vidimato, e la documentazione economica

dimostrante lo stato di indigenza del suo cliente (doc. IX e relativi allegati).

1.13. Il 6 febbraio 2020 l’avv. __________

- dopo aver rilevato che non aderiva alla proposta dell’UAI di retrocedere gli

atti per procedere con un’ulteriore perizia psichiatrica - ha osservato quanto

segue:

" Nelle

osservazioni dell'11 ottobre 2017 al progetto del 4 settembre 2017 avevo già

sollevato non poche critiche all'operato della perita psichiatra che ha poi

portato alla ricusa del 13 marzo 2018. Nel rapporto del primo marzo 2017 la

perita lasciava trasparire competenze che in realtà assicurato non aveva. Per

questo motivo per la successiva perizia __________ il SMR ha indicato che

venisse scelto un altro perito.

Nella successiva valutazione del novembre 2018 il dott. __________

ha condotto una valutazione psicologica di dubbio valore. Al riguardo rimando a

quanto sollevato nel ricorso. In base a questa il perito dr. med. __________ ha

elaborato la propria valutazione peritale psichiatrica, presa poi in

considerazione per la valutazione consensuale del 7 maggio 2019.

Nel frattempo dovendomi confrontare recentemente con un'altra

valutazione psichiatrica del 16.12.2018 del dr. med. __________ redatta per un

altro nostro utente, ci accorgiamo che la valutazione è simile a quella eseguita

in data 28.11.2018 per il signor RI 1 (all. 7 sottolineature in giallo). In

particolare risulta anomalo che lo specialista dedica esattamente lo stesso

tempo nei due colloqui (50 minuti e 50 minuti). Due persone con un vissuto

completamente diverso riferiscono identici disturbi soggettivi, con una

descrizione della giornata simile, comportamento ed aspetto esteriore identico,

per entrambi ovvie indicazioni terapeutiche, prognosi identica, simile la

valutazione di capacità, risorse e problemi, identica riduzione di rendimento

in attività adeguata con simili motivazioni, stesse indicazioni concernenti la

terapia.

Per questo motivo abbiamo deciso di portare all'attenzione del

Tribunale questo modo di peritare che va oggettivamente a discapito degli assicurati.

Contemporaneamente procederemo per i nostri utenti con una verifica delle

valutazioni psichiatriche. Nel contempo segnalo l'irritazione di non pochi

curanti, confrontati con valutazioni peritali simili, che in sostanza denigrano

il loro operato misconoscendo quanto da loro osservato e certificato durante la

lunga presa a carico.

Detto ciò, ribadisco che il signor RI 1 ha diritto a rendita

intera d'invalidità in quanto non è più reintegrabile nel mondo del lavoro.

Tuttavia qualora questo Tribunale non ritenga che tale condizione sia

sufficientemente provata, chiedo che venga ordinata una perizia giudiziaria.”

A suffragio delle proprie

argomentazioni ha versato agli atti le valutazioni peritali psichiatriche del 4

e del 14 ottobre 2018 del dr. med. __________ anonimizzate (doc. A8 e A9).

1.14. Il 23 marzo 2020 l’avv. __________

(doc. XVIII) - dopo avere informato il TCA che l’assicurato era stato

ricoverato dal 24 dicembre 2019 al 2 febbraio 2020 presso l’Ospedale __________

di __________, su indicazione dello psichiatra curante - ha ribadito le

richieste ricorsuali e, in particolare, la non reintegrabilità nel mercato del

lavoro del suo assistito.

A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto la valutazione

psichiatrica del 12 marzo 2020 del dr. med. __________ e della dr.ssa __________

(doc. A10).

1.15. Con osservazioni del 18 maggio

2020 (doc. XX), l'UAI ha ribadito la richiesta di rinvio degli atti al fine di

esperire un complemento peritale psichiatrico di decorso, sulla base dell’annotazione

del 30 aprile 2020 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. XX-1).

I doc. XX e XX-1 sono

stati inviati all’avv. __________ per conoscenza (doc. XXI).

in diritto

Considerandi

2.1

Il TCA è chiamato a stabilire

se l’amministrazione ha correttamente o meno rifiutato di assegnare

all’assicurato una rendita di invalidità.

2.2

Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali

dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(SCARTAZZINI, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di

cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI

prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al

guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI

prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a

cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il

reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16

LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito

del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e

dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84

consid. 1b).

Nel confronto dei redditi

la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

SCARTAZZINI, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V

313.

consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid.

2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non .

tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una

carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o

linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza

confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del

14.

luglio 2006, consid. 5).

2.3

Per quel che concerne

l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30

novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in

futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in

particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il

medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie”

come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nel 2015 il Tribunale

federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita

AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili

(dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281;

comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la

decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura

probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale

di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato

i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i

fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva

commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro

l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova

(cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle due sentenze del 30

novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura

appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove

è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in

particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le

malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di

principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Soltanto da quell'elemento

non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona

toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve

essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in

presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi

probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile

può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo

risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti

gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare

conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della

capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della

persona toccata.

Secondo la giurisprudenza

precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio

gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo

se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il

cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale

più in maniera assoluta.

Ora invece, come nelle

altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata

riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di

un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,

in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad

ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle

prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Con sentenza 9C_845/2016

del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e

8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie

raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro

valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del

singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche

sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di

prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al

diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e

32.2017.137

del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è

stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in

DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14

agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha

confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche in

seguito (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 3.3.1 e 3.3.2;

8C_6/2018 del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3; 8C_309/2018 del 2 agosto

2018.

consid. 3.2; 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.).

(cfr. STCA 32.2018.145 del

21.

ottobre 2019, consid. 2.3, STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.3

e STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.6).

2.4

Quanto alla valenza probante di

un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132.

V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere

una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti

dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie

SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della

parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

(cfr. STCA 32.2019.96 dell’8

maggio 2020, consid. 2.5).

Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. CATTANEO,

“La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629; D. CATTANEO, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie

giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

203.

e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi

deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri

posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF

9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V

294; MOSIMANN, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità

della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener

conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del

carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita

27.

settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V

352).

(cfr. STCA 32.2018.57 del

18.

marzo 2019, consid. 2.5; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.4 in

fine e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.4 e STCA 32.2019.63 del

27.

aprile 2020, consid. 2.7).

2.5

Nella presente fattispecie

con la decisione avversata l’UAI ha negato una rendita di invalidità

all’assicurato, ritenendolo definitivamente inabile al 100% nell’attività

abituale (operatore ecologico) dal 10 ottobre 2013 rispettivamente inabile al

lavoro al 100% dal 10 ottobre 2013, allo 0% dal maggio 2014, al 20% dal

febbraio 2016, al 100% dal 17 giugno 2019 e al 20% dal 5 agosto 2019 e continua

in attività adeguata.

L’amministrazione ha indicato di essersi fondata sul rapporto finale del 12

novembre 2019 del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 862-886 incarto AI),

che, sulla base della documentazione medica agli atti (in particolare la

perizia del 10 aprile 2017 e quella di decorso del 7 maggio 2019 del __________),

ha posto le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di:

" Sindrome

mista ansioso-depressiva F 41.2

Sindrome somatoforme da dolore persistente F45.4

disturbi persistenti al piede destro

- Limitazione funzionale

- Pregressa mobilizzazione del retropiede destro con osteotomia del calcagno

lateralizzante e stabilizzazione legamentare secondo Brostérn su pes abductus

verus 10.2013

- Pregressa algodistrofia e lesione osteocondrale del tab o mediale a sinistra

- 18.6.2019 artroscopia piede destro con revisione legamento laterale e

decompressione tunnel tarsale

Hallux functionalis limitus al piede destro”

e le diagnosi senza

ripercussione sulla capacità lavorativa di:

" Pregressa

sutura tendine achilleo

Cervicalgie e lombalgie

Minima sindrome del tunnel carpale a destra

Asma bronchiale controllata con terapia” (pag. 863 incarto AI).

Il medico SMR ha

considerato l’assicurato definitivamente inabile al lavoro al 100% nell’attività

abituale di operatore ecologico dal 10 ottobre 2013 (con prognosi stazionaria)

rispettivamente inabile al lavoro al 100% dal 10 ottobre 2013, allo 0% dal

maggio 2014, al 20% dal febbraio 2016, al 100% dal 17 giugno 2019 (intervento

di artroscopia al piede destro con revisione legamento laterale e

decompressione del tunnel tarsale; pag. 833, 834 e 836 incarto AI) e al 20% dal

5.

agosto 2019 (ultimo controllo al __________) in attività adeguata (con

prognosi stazionaria; pag. 864 incarto AI).

Il medico SMR ha poi stabilito

l’esigibilità lavorativa (carico massimo; alternanza della postura al bisogno non

inclusa; nessuna difficoltà nello svolgere lavori di precisione; nessuna

necessità di pause supplementari: pag. 865 incarto AI).

Quali “Ulteriori risorse e limiti presenti e disponibili” il medico SMR

ha indicato:

" Limitato

nel mantenere posizione statica in piedi

Non spostamenti su terreni accidentati

Non lavori richiedenti di inginocchiarsi ripetutamente

Ideale attività in piccolo gruppo all'aperto

Da evitare lavori con esposizione ad agenti irritativi per le vie

Respiratorie.” (pag. 865 incarto AI)

2.6

Davanti al TCA la

patrocinatrice dell’assicurato ha prodotto la lettera dello psichiatra curante

(dr. med. __________) del 4 dicembre 2019 al dr. med. __________ (doc. A5),

giusta la quale:

" (…) ti

ringrazio di prendere nuovamente in clinica questo paziente che già conosci da

un precedente ricovero.

La situazione del paziente è nuovamente peggiorata per diverse

concomitanze tra cui un peggioramento della problematica all'arto inferiore che

6.

appena stato visto recentemente a __________ e che non ha portato alla

soluzione sperata.

Inoltre la decisione dell'Al di non riconoscere l'inabilità

lavorativa del paziente addirittura accusandolo di essere un simulante, ha

determinato un peggioramento anche delle condizioni famigliari tanto che la

moglie, che ho visto incontro con il paziente, ha mostrato chiari segni di

sovraccarico e disperazione, perché non sa più come affrontare la situazione

dovendo caricarsi tutte le responsabilità della famiglia con un marito

invalido.

La terapia farmacologica è pressoché rimasta la stessa con

Venlafaxina 150m/die, Quetiapina 150mg la sera, un ipnotico per la notte, oltre

alle-terapie dispensate dalla Dr.ssa __________. A proposito della compliance

terapeutica la moglie mi conferma che il marito è molto scrupoloso

nell'assunzione delle terapie prescritte.

Anche gli esami ematologici effettuati dalla collega Dr.ssa

Mainieri confermano che il paziente assume regolarmente la terapia prescritta.

Ricordo che il paziente ha altre patologie per cui riceve diversi

altri farmaci” (doc. A5)

La patrocinatrice

dell’assicurato ha prodotto pure la lettera dello psichiatra curante (dr. med. __________)

del 12 dicembre 2019 a RA 1 (doc. A4), giusta la quale:

" (…) non

sono d'accordo con le conclusioni dell'ufficio AI di non riconoscere

un’inabilità lavorativa per il paziente.

Dopo aver discusso anche con i colleghi della clinica di __________,

particolarmente con il Dr. med. __________ non ritengo che la valutazione

psicologica SIMS effettuata sul paziente sia attendibile nel caso particolare

del signor RI 1.

Ritengo inoltre come già discusso, che il fatto che lo psicologo signor Corradi

sia lo stesso che aveva effettuato la perizia precedente, ricusata, sul signor RI

1.

sia già un motivo sufficiente per rifiutare le conclusioni del collega Dr

.med. __________ che sono comunque inaccettabili.

Come già ben spiegato dal Dr. med. __________ il SIMS (Structured

inventory of Malingred Symptomatology) è un questionario self-report per

l'identificazione della simulazione dei disturbi psichici. Il questionario

prevede la lettura e la comprensione di 75 item in autonomia ed il soggetto

deve indicare se tali affermazioni sono vere o false per quanto riguarda la sua

situazione. Come già messo in evidenza tramite valutazione cognitiva tramite la

Matrici progressive di Raven, il signor RI 1 presenta un profilo cognitivo che

si situa nel ritardo mentale lieve. Questa caratteristica non lo rende un

soggetto adatto alla somministrazione del SIMS i cui risultati possono essere

deviati della sua incapacità di comprendere l'inventario che oltretutto è da

autosomministrarsi in autonomia (citazione).

Ricordo inoltre che il signor RI 1 presenta un'evidente non

padronanza della lingua italiana e le insinuazioni effettuate nella perizia in

oggetto, sulla mancata compliance farmacologica del paziente sono state

smentite dagli esami effettuati presso la collega Dr. med. __________, medico

curante del paziente, su mia indicazione, oltre che dalla testimonianza della

moglie dell'interessato. In fine la informo che le condizioni del signor RI 1

sono ulteriormente aggravate nell'ultimo periodo da una situazione coniugale

difficile legata anche alla cronicità della malattia, e ai recenti interventi

effettuati a __________ che non hanno risolto la problematica al piede destro

creando una ulteriore difficoltà di gestione nell'ambito familiare, per cui il

paziente prossimamente verrà nuovamente ricoverato presso la clinica

psichiatrica diretta dal Dr. med. __________ di cui le allego la copia della

richiesta di ricovero effettuato dal sottoscritto. (…).” (doc. A4)

L’assicurato è stato

ricoverato dal 24 dicembre 2019 al 2 febbraio 2020 presso l’Ospedale __________

di __________ (doc. XVIII e doc. A10).

Interpellato al riguardo dall’amministrazione, con annotazione del 19 dicembre

2019.

(doc. VII-1), il medico SMR, dr. med. __________, ha osservato quanto

segue:

" Alla luce

della documentazione pervenuta, occorre procedere — previo accertamento

dell'aspetto psichico (invio sia al Dr. med. __________ sia al Dr. med. __________

dell'apposito rapporto medico da compilare) - con una (nuova) perizia

psichiatrica di decorso (in occasione della quale il __________ dovrà pure

pronunciarsi in merito alle critiche sollevate sulla valutazione psicologica

realizzata dallo psicologo Dott. __________) per definire se è subentrato nel

frattempo un peggioramento dello stato valetudinario del Signor __________

(l'ultima valutazione psichiatrica risale al mese di ottobre 2018)”.

Con annotazione del 18

febbraio 2020 (doc. XII-1), il medico SMR, dr. med. __________, ha osservato

quanto segue:

" Come già

indicato nella mia precedente annotazione del 19.12.2019, preso atto dei

rapporti 04.12.2019/13.12.2019 del curante psichiatra Dr. med. __________ sub.

doc. A4 e A5 incarto TCA, ribadisco che in primo luogo occorre procedere -

previo accertamento dell'aspetto psichico (invio sia al Dr. med. __________ sia

al Dr. med. __________ dell'apposito rapporto medico da compilare) - con una

(nuova) perizia psichiatrica di decorso per definire se è subentrato nel

frattempo un peggioramento dello stato valetudinario del Signor RI 1 (l'ultima

valutazione psichiatrica risale in effetti al mese di ottobre 2018).

Si ritiene assolutamente corretto effettuare il complemento peritale

psichiatrico di decorso per il tramite dello stesso perito che ha già

effettuato l'esame iniziale (in casu il Dr. med. __________); in questa

occasione il perito - oltre a dover valutare il decorso clinico dell'assicurato

- dovrà pure pronunciarsi sulle critiche sollevate dalla rappresentante

dell'assicurato con il proprio gravame del 16.12.2019 e con le proprie

osservazioni del 06.02.2020.

Non si ritiene invece necessario procedere con una perizia giudiziaria.”

Con annotazione del 2 marzo 2020

(doc. XVI-1), il medico SMR, dr. med. __________, ha osservato quanto segue:

" La

documentazione presentata è costituita da due perizie anonimizzate - non

riguardanti in alcun modo l'assicurato - con cui la rappresentante legale

intende confermare la sua nota presa di posizione.

In assenza di fatti nuovi rispettivamente modificazioni

significative di fatti medici noti concernenti l'assicurato, rimane valida la

precedente presa di posizione SMR.”

Sempre davanti al TCA la

patrocinatrice dell’assicurato ha prodotto la valutazione psichiatrica del 12

marzo 2020 del dr. med. __________ e della dr.ssa __________ (doc. A10), giusta

la quale:

" SINTESI E

VALUTAZIONE

(…).

La valutazione delle competenze linguistiche è oscillante, come si

vede, ma non è mai buona. L'A. - dicono le nostre osservazioni - si esprime

abbastanza bene in italiano, ma limitatamente alle questioni più semplici, al

vissuto quotidiano e alle problematiche lavorative e familiari. Un contatto più

continuativo di quanto un normale contesto peritale consenta, come quello avvenuto

in occasione dei due ricoveri nel nostro reparto), ha evidenziato come le

comunicazioni verbali del peritando siano piuttosto stereotipate, ripetitive,

monotematiche o, nella migliore delle ipotesi, oligotematiche. Tutto ciò tende

a confermare la scarsità dei mezzi cognitivi a sua disposizione, già segnalata

dal dottor __________.

Ribadiamo che l'A. presenta limiti cognitivi non gravissimi ma importanti e,

anche considerata l'età e la sua patologia, insuperabili. Essi sono stati

misurati con il miglior strumento disponibile, le Matrici Progressive, poiché

il test di intelligenza solitamente più utilizzato, la WAIS, contiene compiti

troppo legati alle conoscenze linguistiche ed è pertanto improponibile "in

casu".

Ricordiamo, fatta questa premessa, che il livello misurato con le

PM 38 è al di sotto del 25esimo percentile; ciò colloca VA. nel gruppo IV,

nettamente inferiore alla media, risultato in sintonia con l'impressione

clinica. A questo proposito, si ricordi che il Dr. med. __________ (specialista

FMI-1 in pneumologia), nella perizia pluridisciplinare del 10.04.2017, segnala

come l'A. non sia riuscito a effettuare correttamente una spirometria (test

certo non di particolare difficoltà) nonostante che le istruzioni gli fossero

state date ripetutamente: questa semplice osservazione conferma quanto il

livello cognitivo sia limitato, e ciò - si spera - "al di là di ogni

ragionevole dubbio" e pur tenendo conto delle difficoltà linguistiche (che

verrebbero così, se mai, sottolineate). "Ad abundantiam", ricordiamo

che nel rapporto d'uscita dalla Clinica __________ di __________ del luglio

2015.

si menzionava come l'A. faticasse persino a "imparare gli esercizi

da effettuare da solo".

La lamentela principale, se non esclusiva, dell'A. è quella di dolori estesi a

più distretti somatici. Essa è costante e credibile; L'A. si muove ancora con

l'aiuto di una stampella, presenta un'andatura claudicante e una postura

costantemente squilibrata, antalgica ma; probabilmente, anch'essa causa di

dolori in altri distretti (si confrontino il rapporto del fisioterapista signor

__________, ma anche le valutazioni dei dottori __________, __________, __________

e __________). Così, le algie si sono estese dal piede inizialmente leso anche

alla schiena e al cinto scapolare, determinando uno stato di sofferenza

persistente a prescindere dall'attività e dalla posizione assunta.

Nel corso dell'ultima degenza l'assicurato è stato trattato, tra

le altre, con una terapia antinfiammatoria, miorilassante e oppioide (Palexia

100mg/die), senza alcun beneficio. Anche la fisioterapia non ha dato benefici

sensibili, come d'altronde era avvenuto con altri interventi terapeutici

praticati da specialisti del dolore come il dottor __________ o i colleghi

della Clinica __________ di __________ o ancora il reumatologo dottor Salani,

che menziona come anche la biorisonanza non abbia avuto risultati positivi.

Non è difficile capire che il corredo di sintomi dolorosi (forse

in parte somatizzazioni di aspetti emotivi non accessibili alla coscienza, data

la struttura "semplice" della personalità dell'A., riconosciuta come

tale anche dal dottor __________ ("soggetto concreto, prudente, non

particolarmente originale dal punto di vista della complessità psicologica, con

poca propensione verso l'introspezione, ma con ogni probabilità esente da

problematiche psicopatologiche") e dal dottor __________ ("Purtroppo

le limitate risorse di mentalizzazione (introspettive e psicologiche in

generale....") incide necessariamente e in modo negativo sullo stato

d'animo.

L'A., inattivo certo non per sua predisposizione, soffre di

scadimento della stima di sé, umore depresso, anedonia e molti altri disturbi -

tra i quali importantissimi quelli del sonno - che sono stati documentati e

"misurati" con la somministrazione della scala della depressione di

Hamilton.

Osserva al proposito il signor __________, psicologo, che questo

strumento risale agli anni '60 (e questa sua osservazione è ripresa dalla

Dottoressa __________) come se ciò costituisse un punto a suo sfavore. Ci

permettiamo di far notare che la depressione è una patologia che presenta

quadri clinici sostanzialmente identici a quelli del peritando e di tanti altri

pazienti da molti secoli, se non da millenni, ragione per cui la scala di

Hamilton non può essere squalificata, come se fosse datata, perché ha appena

sessant'anni; se poi l'argomento "anagrafico" dovesse avere qualche

peso, bisognerebbe per forza di cose applicarlo anche al test di Rorschach,

utilizzato dal signor __________, ben più anziano della scala di Hamilton, e al

TAT ...

Le altre osservazioni formulate a proposito della scala di Hamilton, e cioè che

essa servirebbe ad apprezzare più la "dimensione" che la profondità

del quadro depressivo e l'effetto delle terapie farmacologiche, ecc., sembra no

costituire più un'opinione personale che un dato di fatto, se si pensa a quanto

questo strumento venga utilizzato, ancora oggi, in molti studi clinici rigorosi

e accreditati da pubblicazioni in riviste di alta qualità ("The Hamilton

Depression Rating Scale has become the standard against which other purposed

measures of depression are measured" - cit. in Sourcebook of Adult

Assessment Strategies, Applied Clinical Psychology, 1995).

In ogni caso, quand'anche si volesse tenere conto in qualche modo

di queste osservazioni, esse non inficerebbero completamente quanto da noi

sostenuto, e cioè che il quadro clinico del signor RI 1 è, globalmente, di

notevoli gravità e influenza fortemente negativa sulla capacità lavorativa.

Già nel 2014 la consulente Al, signora __________, specificava

l'assenza di provvedimenti professionali possibili, ritenendo opportuno

che venisse esaminato il diritto alla rendita.

Non ci è chiaro perché la rendita, erogata per un anno, sia stata

sospesa in assenza di miglioramenti e anzi - pare (cfr. rapporti della

dottoressa __________) in presenza di peggioramento anche notevole.

I limiti somatici-reumatologici che si oppongono a una ripresa del

lavoro nell'attività precedentemente esercitata (tanto di addetto alla nettezza

urbana quanto di aiuto-cuoco) sono stati evidenziati dal Dr. med. __________

(FMI-1 Reumatologia) sempre nella citata perizia pluridisciplinare. Egli

ritiene che "come addetto alla nettezza urbana l'assicurato è inabile al

lavoro in misura completa a partire dall'intervento chirurgico al piede destro

dell'ottobre 2013. Il nostro consulente consiglia un'attività lavorativa

prevalentemente sedentaria, che permetta all'assicurato di spostare leggermente

la gamba durante la posizione seduta e gli permetta alle volte di alzarsi e

fare dei piccoli passi. La prognosi per quanto riguarda i disturbi al piede

destro è da considerarsi sfavorevole."

Le Dottoresse __________ e __________, dal canto loro, ritengono

che la capacità lavorativa per i soli aspetti psichiatrici appare

completa della sua ultima professione e in qualsiasi attività medico-teorica

(concetto che - "in casu" - appare un po' fumoso). La Dr.ssa __________

e il Dr. __________, nella perizia pluridisciplinare del 2017, considerano l'A.

abile al lavoro indicando come preferibile (non ci è ben chiaro sulla base di

quali criteri, ma senza contestazione da parte nostra) un lavoro all'aperto in

piccoli gruppi, riprendendo le indicazioni della Dr.ssa __________.

Sempre la collega, nel citare il rapporto di dimissioni dal nostro

Ospedale relativo alla degenza dal 22.11.2017 al 29.12.2017, contesta la

diagnosi di Sindrome affettiva non specificata (ICD-10 F.39) in quanto,

a suo avviso, "molto generico, vuol dire tutto o niente".

Senza voler entrare in discussioni teoriche e, in questa sede, di ben scarso

rilievo, ci permettiamo di dissentire rispondendo che l'aspecificità della

diagnosi, in quel momento, era necessaria per descrivere al meglio il soggetto

e la complessità dei suoi disturbi. Si trattava di una condizione che non

trovava esaustività in altre diagnosi, almeno per quelle che erano le nostre

osservazioni relative al periodo di degenza. Era una condizione che prevedeva

la compresenza di sintomi depressivi e ansiosi, entrambi di intensità

rilevante, associati a reattività e intolleranza, dolori diffusi, accompagnati

da difficoltà culturali e scarsa capacità di insight.

Facciamo notare che è stato giustamente osservato dal dottor __________

che l'A. ha dato prova, in passato, di un'ottima disposizione al lavoro,

svolgendo addirittura due lavori contemporaneamente, e ciò sino all'esordio

della sintomatologia che ha interrotto la sua attività. Non si può dunque

ritenerlo uno scansafatiche né un "cacciatore di rendita", né si vede

come si possa giungere a ritenerlo un 'aggravante" (se non proprio un

simulante) come sembra fare anche il dottor __________ ("Le limitazioni

riferite, mostrano importanti discrepanze rispetto agli accertamenti

psicodiagnostici, nel senso di un probabile aggravamento...") sulla base

di un test, il SIMS, che a parer nostro non potrebbe né dovrebbe essere

somministrato in una situazione come questa - come spiegato nelle osservazioni

agli esami psicologici.

Detto ciò, ammessa nell'A, la capacità e la volontà di ricominciare un'attività

professionale adatta, considerato come sinora egli sia stato messo a beneficio

soltanto di alcune lezioni di italiano (per un totale di 20 ore, net 2014) e

non di altre misure di reintegrazione (ritenute peraltro non possibili già nel

2014), si chiede che la sua residua capacità lavorativa, attestata dai

precedenti periti in varia misura ma, dal profilò psichiatrico, in quella

dell'80% (al riguardo è netto il nostro dissenso), venga messa a frutto in

un'attività che

- tenga

conta dei limiti indicati nel giugno 2015 dal reumatologo Dr. med. __________

che - ricordiamo - riconosceva "un'importante deflessione del tono dell'umore"

e (ammessa un'incapacità lavorativa del 75% nell'attività di operatore

ecologico) riteneva adeguata "un'attività.., fisicamente leggera che

consenta di eseguire la maggior parte delle mansioni in posizione assisa,

lasciando il sollevamento dei carichi, evitando la stazione eretta, giudica un

rendimento del 100%, il 50% come casalingo" e

- venga

svolta in piccoli gruppi all'aperto come consigliato dalla dottoressa __________

e nella perizia pluridisciplinare.

La difficoltà di reperire una siffatta attività dovrebbe essere evidente, e ad

essa si va ad aggiungere la difficoltà dell'A. a effettuare un ipotetico

percorso di reintegrazione. Anche l'A. stesso, pur con i suoi limiti, si è reso

conto di questa "situazione impossibile" e ciò, comprensibilmente non

fa che peggiorare il suo stato di scoraggiamento e frustrazione.

Fatte queste considerazioni, rispondiamo ai quesiti da Lei postici

Diagnosi:

• Ritardo mentale di grado lieve (ICD-10 F:70)

• Sindrome affettiva NAS (ICD-10 F:39.0)

• Disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F:45.40)

Limitazioni:

Incapacità lavorativa totale nello svolgimento di attività

professionali come quelle svolte in precedenza o simili, incapacità totale ad

effettuare un percorso di reintegrazione anche in un'attività che concili i

limiti funzionali descritti dai dottori __________ e __________ (v. sopra) con

la raccomandazione che essa venga svolta in piccoli gruppi e all'aperto.

Risorse:

Dal punto di vista psichiatrico si evidenziano: scarsa critica di

malattia, scarse risorse cognitive e linguistiche, ridotte capacità introspettive,

di adattamento e di elaborazione, solo parzialmente bilanciate da disponibilità

(dimostrata “sul campo”) al lavoro e assenza di tendenze all'aggravamento.

Capacità lavorativa nell'ultima attività di operatore ecologico

e in un'attività confacente al danno alla salute:

0%

Valutazione di come diagnosi, limitazioni e risorse, nonché

capacità lavorative, si siano evolute nel tempo:

Riteniamo che con il decorrere del tempo, tenuto conto dà un lato

del persistere della sintomatologia dolorosa e limitante descritta e

dell'assenza di provvedimenti concreti messi in atto per poter reintegrare l'A.

e dall'altro del rifiuto di concedergli una rendita di invalidità, si sia

sviluppato un peggioramento della sintomatologia dolorosa che, allo stato attuale,

n'on trae beneficio da alcun tipo di trattamento (farmacologico e

fisioterapico), nemmeno in piccola parte. Tutto ciò è andato ad incidere

negativamente sulla complessa sintomatologia depressiva, esacerbandola. (…).” (doc.

A10, pag. 12-16).

Interpellato al riguardo

dall’amministrazione, con annotazione del 30 aprile 2020 (doc. XX-1), il medico

SMR, dr. med. P. Prolo, ha osservato quanto segue:

" Presa

visione della perizia allestita dal Dr. __________ e Dr.ssa __________ su

mandato del rappresentante legale il 12.03.2020, ribadisco il contenuto delle

mie annotazioni datate 19 dicembre 2019 e 18 febbraio 2020, cioè la necessità

di un complemento peritale psichiatrico di decorso.”

2.7

Questo Tribunale - vista la precitata

valutazione psichiatrica del dr. med. __________ - non ha alcun motivo per

scostarsi dalla valutazione del dr. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia, il quale, nelle precitate annotazioni, ha concluso per la

necessità di un complemento peritale psichiatrico di decorso.

Quanto alla richiesta di esperimento di una perizia giudiziaria, avanzata più

volte dalla patrocinatrice dell’assicurato in questa sede, questo Tribunale

rileva quanto segue.

Con scritto del 1° marzo 2018 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato che:

" (…) la

documentazione medica presentata in sede di osservazioni al progetto da parte

del suo rappresentante legale è stata sottoposta in esame al __________ di __________.

Successivamente ai riscontri ottenuti, il nostro medico SMR ha quindi

confermato che per chiarire il suo diritto alle prestazioni è necessario che

lei si sottoponga ad una valutazione psichiatrica di decorso preceduta da un

aggiornamento nell’ambito della medicina interna.

Senza osservazioni scritte da parte sua (o del suo rappresentante legale) entro

il giorno 16.03.2018, incaricheremo lo stesso centro medico presso il quale si

era già presentato/a nella precedente occasione (__________ di __________,

perizia SuisseMED@P __________ del 10.04.2017) di eseguire gli esami in

questione. Non appena ci saranno noti, le indicheremo il luogo e le date degli

appuntamenti, così come i nomi delle specialiste/degli specialisti che la

visiteranno.

In allegato troverà la lista di domande che sottoporremo al centro peritale

designato. Se lei (o il suo rappresentante legale), desidera aggiungere altre

domande, la invitiamo a trasmettercele entro il termine sopra indicato (…)” (pag.

627-632 incarto AI).

Il 13 marzo 2018 la

patrocinatrice dell’assicurato ha ricusato la perita del __________ (dr.ssa

med. __________), in quanto le sue valutazioni sarebbero inaffidabili, e ha

chiesto che la perizia fosse affidata al __________. Nella medesima occasione

la rappresentante dell’assicurata ha rilevato pure quanto segue: “Ritenute

le evidenti difficoltà di esprimersi in italiano, nonché le difficoltà di

comprensione (ricordiamo che l’esame spirometrico è stato molto difficile da

seguire, in quanto l’assicurato faceva fatica a seguire correttamente le

istruzioni malgrado molteplici tentativi: vedi pag. 19 perizia __________ del

10.

aprile 2017), chiediamo che venga organizzato un interprete (mediatore

culturale)” (pag. 637-639 incarto AI).

Il 23 marzo 2018 il medico

SMR, dr. med. __________, ha osservato quanto segue: “Per evitare ulteriori

discussioni consiglio modifica del perito scelto” (pag. 641 incarto AI).

Il 3 aprile 2018 l’UAI ha

informato la patrocinatrice dell’assicurato che “la formulata ricusa del

perito è stata accolta dal Servizio Medico Regionale. Per contro confermiamo

che l’accertamento di decorso si svolgerà presso il __________ di __________”

(pag. 643 incarto AI).

Il 17 aprile 2018 l’avv. __________

ha inoltrato all’UAI le domande da sottoporre al perito psichiatra (pag.

644-645 incarto AI).

Il 21 settembre 2018 (pag.

668-669 incarto AI) l’UAI ha comunicato all’assicurato, con copia alla sua

patrocinatrice, i nominativi dei periti (dr. med. __________ per medicina

interna e dr. med. __________ per psichiatria e psicoterapia) incaricati di

eseguire la perizia bidisciplinare di decorso, informandolo pure che “durante

i colloqui sarà presente un interprete di lingua __________.” (pag. 668

incarto AI).

Il 5 ottobre 2018 l’UAI ha

informato l’assicurato, con copia alla sua patrocinatrice, che il __________ di

__________ aveva “ritenuto, per il tramite del consulente psichiatra Dr.

med. __________, di predisporre dei test psicodiagnostici” che sarebbero

stati eseguiti dallo psicologo dott. __________. Nella medesima occasione ha

pure confermato che “alle valutazioni sarà presente l’interprete __________/italiano

signor __________” (pag. 677 incarto AI).

Quanto al valore probatorio delle perizie __________, sotto il profilo

dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi - oltre a

rinviare alla DTF 136 V 376 citata al consid. 2.4 - va qui osservato che

l’assicurato (come visto, preventivamente reso attento circa il nome dei periti

e segnatamente la necessità di una perizia bidisciplinare con accertamenti di

medicina interna a cura del dr__________ e psichiatrici a cura del dr. Passoni

con test psicodiagnostici eseguiti dallo psicologo __________ e interprete il

signor __________) non ha sollevato alcuna obiezione in merito nel termine

assegnatogli, né ne ha chiesto la ricusa, né ha domandato di essere esaminato

da altri medici.

Giova qui ricordare che il Tribunale federale, nella STF 8C_17/2018 del 15

febbraio 2018, in un caso concernente l’assicurazione contro gli infortuni e

confermando il giudizio di questo Tribunale, ha, in particolare, rilevato che “(…)

rettamente la Corte cantonale ha ricordato che, sulla base del principio della

buona fede, la parte che ha conoscenza di un motivo di ricusazione deve

invocarlo senza indugio e non soltanto quando, come in concreto, l'esito della

procedura le sia sfavorevole, pena la decadenza del diritto di avvalersene (DTF

139.

III 120 consid. 3.2.1 pag. 124; 138 I 1 consid. 2.2 in fine pag. 4, in modo

particolare in materia di assicurazioni sociali: DTF 132 V 93 consid. 7.4.2

pag. 112). (…)” (STF 8C_17/2018 del 15 febbraio 2018, consid. 3.3).

Ritenuta la necessità di ulteriori accertamenti di natura psichiatrica a

ragione l’UAI, in questa sede, ha sempre osservato che, dal lato medico, si

dovrà eseguire un aggiornamento degli atti psichiatrici e una perizia di

decorso presso il __________ di __________ conformemente a quanto indicato dal

SMR all’interno delle svariate annotazioni versate agli atti in questa sede.

Giova qui ricordare che il Tribunale federale, nella sentenza 9C_ 1032/2010 del

1° settembre 2011 consid. 4.1, ha precisato che risulta giustificato e che può

anzi accrescere il valore risolutivo di una perizia di decorso, il fatto che

l'evoluzione dello stato di salute intervenuta nel frattempo venga accertata e

valutata dagli stessi periti medici che si erano già in precedenza confrontati

con la fattispecie. La giurisprudenza di cui alla STF 9C 1032/2010 del 1°

settembre 2011 è stata confermata dal TF anche nelle STF 9C_434/2016 del 14

ottobre 2016 al consid. 5.2, 8C_665/2015 del 21 gennaio 2016 al consid. 4.2 e

9C_441/2014 del 18 giugno 2014 al consid. 2.2.2 (cfr. STCA 32.2017.135 del 23

maggio 2018, consid. 2.8.2.3).

In siffatte circostanze

non consentono di giungere a diversa conclusione le critiche ricorsuali sollevate

in questa sede dalla patrocinatrice dell’assicurato che, vengono, pertanto

respinte.

In particolare, non consentono di giungere a conclusioni differenti le due

perizie anonimizzate versate agli atti in questa sede e che riguardano degli

altri assicurati. In ogni caso, sia il perito psichiatra (dr. med. __________)

sia lo psicologo (dott. __________) che ha effettuato i test diagnostici

dovranno prendere posizione in merito alle critiche sollevate al loro operato

da parte dell’avv__________ e dei medici/specialisti curanti dell’assicurato

(in particolare dal dr. med. Calanchini nella precitata valutazione).

Il TCA sottolinea che, nell’ambito della valutazione peritale psichiatrica di

decorso, la capacità lavorativa dell’assicurato dovrà essere valutata nell’ambito

di una procedura probatoria oggettiva fondata su indicatori e illustrata nella

DTF 141 V 281 (cfr., su questo tema, la STCA 32.2018.107 del 2 agosto 2019, al

consid. 2.7.3). Per costante giurisprudenza, l’esame degli indicatori deve

infatti essere effettuato innanzitutto dal perito psichiatra (cfr. STF

9C_401/2018 del 6 novembre 2018, pubblicata in SVR 4-5/2019 IV nr. 28; STCA

32.2018.107

del 2 agosto 2019, consid. 2.7.3; STCA 32.2018.216 del 25 ottobre

2019, consid. 2.6; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.11).

È qui utile sottolineare

che, secondo la giurisprudenza federale in materia di assicurazioni sociali,

non è importante la diagnosi o l'insorgere dell'evento (malattia o infortunio;

cfr. DTF 142 III 671, consid. 3.7.3 e 3.8) ma le sue conseguenze sulla capacità

lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con

riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali

decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso

concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto

delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e

rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234; STCA 32.2017.24 del 28 agosto

2016, consid. 2.7.2; STCA 32.2018.123 del 6 giugno 2019, consid. 2.8; STCA

32.2019.24

del 28 gennaio 2020, consid. 2.4; STCA 32.2019.47 del 24 febbraio

2020, consid. 2.8; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.11).

In questo contesto è

parimenti utile segnalare che i problemi reattivi ad una decisione negativa

dell’UAI non rientrano nel novero delle affezioni alla salute psichica

invalidanti (STF 9C_799/2012 del 16 maggio 2013 consid. 2.5 con riferimenti e

STF 9C_640/2017 del 28 dicembre 2017 consid. 3.2; cfr. STCA 32.2018.137 del 20

agosto 2019, consid. 1.8 e rinvii ivi citati). Anche i fattori psicosociali o

socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili

di originare un'incapacità di guadagno (STF 9C_990/2012 del 10 giugno 2013

consid. 1.2 con riferimenti; cfr., pure, STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019,

consid. 2.12 e riferimenti ivi citati; STCA 32.2019.10 del 20 gennaio 2020,

consid. 2.7 e riferimenti ivi citati).

Nella valutazione globale,

visto il tempo trascorso, i periti del SAM dovranno valutare la necessità o

meno di procedere ad un eventuale aggiornamento dei consulti di natura somatica

effettuati in precedenza se del caso interpellando gli specialisti curanti.

In ogni caso i periti del __________ dovranno prendere pure posizione in merito

alle critiche sollevate in questa sede al loro operato da parte della

patrocinatrice dell’assicurato (in particolare per quanto concerne la “capacità

lavorativa pregressa”: cfr. doc I, pag. 5 e 6).

Stante quanto precede, analogamente a quanto valutato dall’Alta Corte nella STF

8C_839/2016 del 12 aprile 2017, pubblicata in SVR 1/2018 IV nr. 4 - nella quale

il TF ha reputato che il rapporto del SMR non potesse essere considerato

esaustivo, non essendosi espresso su tutti gli aspetti rilevanti per la

decisione - il TCA non può quindi fondare il proprio giudizio sul rapporto

finale del 12 novembre 2019 del medico SMR, dr. med. D. Erba (pag. 862-886

incarto AI).

2.8

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze

ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che

vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di

un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA

32.2015.82

del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti

svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del

6.

giugno 2016).

Rilevato come, per le

ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.7, ci troviamo di fronte ad

un accertamento peritale che necessita di un complemento, si giustifica il

rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.7. Quindi in esito a tale complemento istruttorio,

l’amministrazione si pronuncerà nuovamente riguardo all’eventuale diritto alla

rendita di invalidità dell’assicurato.

Alla luce di quanto appena

esposto la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’UAI affinché

proceda come indicato al consid. 2.7.

2.9

Da ultimo, il TCA osserva che

risulta prematuro esaminare in questa sede la fattispecie con riferimento alle

ulteriori censure ricorsuali (inclusa quella, giusta la quale il suo cliente

non sarebbe comunque reintegrabile nel mondo del lavoro nemmeno equilibrato)

sollevate dalla patrocinatrice in questa sede. Tali questioni dovranno essere

affrontate se e quando dovesse emergere che l’esercizio di un’attività

lucrativa (parziale) è esigibile dal punto di vista medico (DTF 138 V 457).

Per motivi di economia

processale il TCA rileva comunque sin d’ora che, in merito alla scarsa

scolarizzazione, ha già più volte stabilito, in linea con la giurisprudenza

federale, che anche degli assicurati analfabeti e privi di formazione,

costretti ad abbandonare la loro originaria professione, di tipo manuale, a

causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro

un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari attitudini

intellettuali (cfr. STCA 32.2018.123 del 6 giugno 2019, consid. 2.9 e numerosi

rinvii ivi citati; STCA 32.2019.10 del 20 gennaio 2020, consid. 2.8 e numerosi

rinvii ivi citati; STCA 32.2019.39 del 13 febbraio 2020, consid. 2.6 e numerosi

rinvii ivi citati; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.13).

Giova qui inoltre ricordare

che, per costante giurisprudenza federale, se la persona assicurata era

disoccupata al momento in cui le è occorso l’infortunio oppure se nel periodo

sino all’inizio della rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro anche senza

l’infortunio, il reddito da valido può essere desunto dai dati della

rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) (cfr., tra le tante, la

STF 8C_314/2019 del 10 settembre 2019 consid. 6.1 e riferimenti ivi citati; la

STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 in fine e riferimento ivi

citato e la STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, consid. 4.2 in fine e 4.3.2 e

riferimenti ivi citati; in questo senso, si veda pure L. Grisanti, Nuove regole

per la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316; STCA 35.2016.93

del 5 aprile 2017, consid. 2.8; STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019, consid.

2.5.1; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.9; STCA 35.2019.25 del 5

settembre 2019, consid. 2.6; STCA 35.2019.48 del 16 ottobre 2019, consid. 2.9;

STCA 32.2018.211 del 21

ottobre 2019, consid. 2.8; STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020, consid. 2.6.1).

In caso di assicurati che hanno perso il lavoro per motivi estranei

all’invalidità va preso in considerazione il salario statistico conseguibile

nell'ultima professione esercitata, rispettivamente conseguibile in funzione

dei titoli di studio ed in base all'esperienza professionale concreta e non il

salario statistico conseguibile in un'attività semplice e ripetitiva (cfr. STCA

32.2013.61

del 22 novembre 2013; STCA 32.2013.216 del 22 settembre 2014, STCA

32.2017.175

del 30 maggio 2018, STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019; STCA 35.2019.25

del 5 settembre 2019, consid. 2.6).

2.10

Alla luce di quanto appena

esposto (cfr. consid. 2.5-2.9), il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove.

Va ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un

tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata; STCA 32.2018.211 del 21 ottobre 2019, consid. 2.6; STCA

32.2019.63

del 27 aprile 2020, consid. 2.14).

2.11

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

fr. 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;

STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito

del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo

STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210

consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr. 500.- vanno messe a

carico dell’UAI che verserà fr. 2'100.- al ricorrente a titolo di ripetibili.

Ciò rende priva di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza

giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e,

tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del

14.

marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; STCA

32.2017.99

dell'8 gennaio 2018; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid.

2.11; STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.12).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e gli atti rinviati all’Ufficio assicurazione invalidità affinché

proceda conformemente ai considerandi.

2. Le spese, per complessivi

fr. 500.-, sono a carico dell’Ufficio assicurazione invalidità, che verserà al

ricorrente fr. 2'100.- (IVA compresa) a titolo di ripetibili, ciò che rende

priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con concessione di

gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti