32.2019.220
Attribuzione di una rendita limitata nel tempo.Dai referti dei curanti risulta che l'assicurato non poteva più esercitare la sua attività pesante,ma era abile totalmente in altre leggere fermo restando dei limiti funzionali.Non ci sono certificati medici contrari.Non v'è nessuna perdita di guadagno
6 luglio 2020Italiano39 min
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.220
TB
Lugano
6 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 dicembre 2019 di
RI 1
contro
la decisione dell'11 dicembre 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nel maggio 2017 (doc. 4) RI 1,
1981, __________, ha chiesto di beneficiare di prestazioni dell'assicurazione
invalidità a causa dei disturbi alla schiena che dall'11 febbraio 2017 l'hanno
reso inabile al lavoro.
1.2. L'Ufficio assicurazione
invalidità ha raccolto la documentazione medica presso i medici curanti sia
prima sia dopo l'intervento di neurochirurgia di stabilizzazione L5-S1 per
spondilolistesi con lisi istmica, che ha avuto luogo il 24 ottobre 2018 (doc.
66).
Preso atto del rapporto finale dell'11 giugno 2019 (doc. 76) reso
dal Servizio Medico Regionale e del rapporto del consulente in integrazione
professionale (doc. 75), con progetto di decisione del 13 giugno 2019 (doc. 77)
l'Ufficio AI gli ha attribuito una rendita intera di invalidità dal 1° ottobre
2018 al 31 agosto 2019, ritenuto che dal 22 maggio 2019 il grado di invalidità
era nullo, motivo per cui non c'era diritto a una riformazione professionale.
1.3. Il 25 giugno 2019 (doc. 82)
l'assicurato ha dapprima informato l'Ufficio AI di rifiutare la rendita provvisoria
attribuitagli "essendo per me
palesemente futile", poi ha criticato di essere stato ritenuto
abile al lavoro al 100% in attività adeguata dal 1° agosto 2017 e, soprattutto,
nei mesi precedenti l'intervento chirurgico, magari sulla base delle conclusioni
tratte dall'assicuratore per perdita di guadagno. Egli ha tuttavia accettato la
decisione di rendita.
L'assicurato ha confermato a una funzionaria dell'Ufficio AI, che
l'ha espressamente interpellato telefonicamente al riguardo (doc. 85), di
volere ritirare la domanda di prestazioni. Egli è stato informato della
necessità dell'accordo dei terzi interessati, quali l'assicuratore malattia che
ha versato le indennità giornaliere per perdita di guadagno e il Fondo di
compensazione API/AFI, avendo la sua compagna percepito degli assegni per i
figli.
Il 13 settembre 2019 (doc. 87) l'assicurato ha sottoscritto la
dichiarazione di ritiro della domanda e il 17 settembre 2019 (doc. 88)
l'Ufficio AI ha chiesto un parere all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
che il 3 ottobre 2019 (doc. 90) ha concluso che una rinuncia - e non ritiro - alla
rendita non avrebbe potuto essere accettata, poiché avrebbe implicato la
perdita del diritto alle rendite per figli, pregiudicando in tal modo i loro
interessi.
Di ciò l'interessato è stato debitamente informato (doc. 93).
1.4. Con decisione dell'11
dicembre 2019 (doc. A) l'Ufficio AI ha confermato l'attribuzione di una rendita
intera temporanea di invalidità dal 1° ottobre 2018 al 31 agosto 2019 e il
rifiuto del diritto a provvedimenti professionali essendo il grado AI nullo.
1.5. Il 17 dicembre 2019 (doc. I) RI
1 si è rivolto al Tribunale chiarendo subito che non era sua intenzione
beneficiare della rendita di invalidità ma che, non essendo ciò possibile,
allora ha esposto la sua situazione e le sue pretese.
Il ricorrente ha contestato di essere stato ritenuto abile al
lavoro durante il periodo preoperatorio, essendo invece inabile come __________
dall'ottobre 2016 benché abbia continuato a lavorare.
Da dicembre 2017 egli era comunque incapace al lavoro in qualsiasi
attività a causa dell'ulteriore degenerazione della malattia e i forti sintomi
neurologici e lombari che dettavano i suoi ritmi giornalieri e le attività
quotidiane anche più banali.
Il ricorrente ha pure contestato il reddito da valido di Fr.
50'400.-, osservando che era provvisorio visto che da gennaio 2017 sarebbe
stato di Fr. 90'000.- stante il previsto cambio di datore di lavoro.
L'assicurato ha evidenziato di avere posticipato il più possibile
l'intervento chirurgico per attendere la nascita del terzo figlio e il
compimento dell'anno nell'eventualità che l'operazione potesse avere dei
risvolti negativi. Egli ha segnalato che anche il chirurgo era di questa
opinione e che quest'ultimo può confermare che il segmento lombare e dei nervi
su cui è intervenuto non gli permetteva di esercitare un'attività lavorativa e
di vivere bene.
È perciò irrealistico che la sua abilità lavorativa fosse identica
sia prima sia dopo l'intervento, visto che c'è stata una netta risoluzione
della severa claudicazione spinale e dei sintomi sciatici. A suo dire, era
errata la posizione dell'assicuratore malattia per perdita di guadagno secondo
cui egli era abile in attività adeguate, perciò gli va riconosciuta una rendita
parziale anche dopo il 31 agosto 2019, visto che comunque rimane inabile
nell'attività precedente.
Il ricorrente ha infine contestato delle affermazioni rilasciate
dal suo medico curante nel 2017, poiché avrebbero tratto in inganno l'Ufficio
AI nel determinare il suo reale stato di salute.
In conclusione, l'assicurato ha ritenuto corretto assegnargli una
rendita intera già da dicembre 2017 e una parziale da settembre 2019.
1.6. Con risposta del 23 gennaio
2020 (doc. IV) l'Ufficio AI ha chiesto al TCA di respingere il ricorso,
confermando sia le valutazioni mediche sia economiche effettuate.
L'amministrazione ha rilevato che le conclusioni riguardanti i
periodi di incapacità lavorativa si basavano sugli esami dei rapporti medici
raccolti, dai quali è stata valutata un'incapacità lavorativa totale per
l'attività di __________, ma con una residua capacità in attività adeguate
leggere con carico massimo di 5kg, con alternanza della postura e necessità di
pause supplementari. Il rapporto finale dell'11 giugno 2019 dell'SMR ha ripreso
le conclusioni dei medici specialisti, ha precisato i periodi di inabilità
lavorativa e ha confermato che l'assicurato era inabile totalmente sia come __________
sia in attività adeguate, ma in tal caso da quando si è sottoposto all'intervento
chirurgico (ottobre 2018) fino al ripristino della capacità lavorativa (giugno
2019).
Quanto all'aspetto economico, in assenza di elementi tali da
giustificare un calcolo diverso, l'amministrazione ha confermato la perdita di
guadagno nulla stabilita con riferimento alla capacità lavorativa del 100% in
attività adeguate ed esigibili.
1.7. Il ricorrente non ha prodotto
nuovi mezzi di prova (doc. V).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se, correttamente, l'Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito
all'assicurato una rendita (intera) di invalidità temporanea solo per il
periodo intercorrente dal 1° ottobre 2018 al 31 agosto 2019, visto che dal 22
maggio 2019 egli sarebbe nuovamente abile al lavoro al 100% in attività adeguate
e quindi, in virtù dell'art. 88a cpv. 2 OAI, tre mesi dopo il miglioramento non
vi sarebbe più alcun diritto a una rendita AI stante un grado di invalidità
dello 0%.
2.2 Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il
reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,
op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,
d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata con
STFA U 156/05 del 14 luglio 2006,
consid. 5).
2.3. Trattandosi dell'attribuzione
di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l'amministrazione
con un'unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e,
contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono
essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni
amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006
IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio
2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L'art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su
richiesta.
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in
merito all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia
(art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e
STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI
è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il
diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una
rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa
dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente
periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di
far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa
impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto
invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un
caso di revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005
pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).
2.4. Per costante giurisprudenza
(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125
V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133
consid. 2 pag. 134; 114 V 310
consid. 3c pag. 314; 105 V 156
consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito
al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie,
valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK
1986 pag. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo
(Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (=
SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24 agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport
d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont
la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de
l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du
reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur
l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir
de tel. (…)".
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di
opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal
giudice, ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion
entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent
de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de
rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert. (…)".
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. Nel formulario di richiesta
di prestazioni dall'assicurazione invalidità il 10 maggio 2017 l'assicurato ha indicato
di essere stato inabile al lavoro dall'11 febbraio al 16 marzo 2017 al 100%,
dal 17 marzo al 7 maggio 2017 al 50% e dall'8 maggio al 7 giugno 2017 all'80%
nell'esercizio della professione di __________ a causa di spondilolisi e
spondilolistesi L5-S1.
Il dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica e traumatologia,
ha trasmesso all'Ufficio AI, a sua richiesta, l'esito dei consulti avuti con
l'assicurato. Il 7 marzo 2017 lo specialista, diagnosticata una sindrome
lomboradicolare destra e spondilolistesi istmica L5-S1, ha proposto
inizialmente un trattamento infiltrativo periradicolare visto l'imminente parto
del terzo figlio e l'attività come __________. In seguito, a dipendenza della
sintomatologia, poteva essere anche valutata una eventuale indicazione
chirurgica di fissazione di L5-S1.
L'11 aprile 2017 è avvenuto il controllo dopo il trattamento
infiltrativo, da cui l'assicurato non ha tratto alcun vantaggio; il dolore
rimaneva persistente e a difficoltà riusciva a gestire il lavoro con
un'attività al 50%. Il chirurgo ha proposto una seconda infiltrazione e quale
ulteriore trattamento l'intervento, che il paziente avrebbe valutato dopo la
nascita del terzo figlio.
Il medico curante, dr. med. __________, FMH medicina interna
generale, il 20 febbraio 2017 ha certificato un'inabilità lavorativa del 50%
dall'11 febbraio al 16 marzo 2017, poi sul formulario per l'indennità
giornaliera per malattia ha indicato il 26 febbraio 2017 che, per lo stesso
periodo, l'inabilità era del 100%.
Lo stesso dr. __________, su apposito rapporto medico inviatogli
dall'Ufficio AI, il 25 giugno 2017 (doc. 19) ha indicato un'inabilità totale
dall'11 febbraio al 16 marzo 2017, del 50% dal 17 marzo al 7 maggio 2017 e
dell'80% dall'8 maggio al 12 luglio 2017.
Interpellato il 26 marzo 2018 (doc. 50) dal Servizio Medico
Regionale per sapere se l'assicurato disponeva di una capacità lavorativa in
un'attività adeguata molto leggera e quali sarebbero state le limitazioni
funzionali di cui tenere conto, il dr. __________ ha riproposto il 19 aprile
2018 gli esiti dei due consulti avuti nel 2017, ma senza rispondere
specificatamente alle domande.
Pertanto, l'SMR ha posto gli stessi quesiti al dr. med. __________
(doc. 52), il quale l'8 maggio 2018 (doc. 54) ha confermato che la situazione
era oggettivamente e soggettivamente stabile e che l'assicurato era inabile al
lavoro al 100% come __________.
Egli ha inoltre aggiunto che "Per
quanto concerne ulteriori informazioni per poter definire un collocamento
professionale, ritengo che la situazione potrà essere valutata unicamente a
seguito dell'intervento neurochirurgico previsto in settembre con il Dr. med. __________,
Vice Primario di Neurochirurgia all'__________ di __________.".
Esaminata questa documentazione, il 21 agosto 2018 (doc. 61) il
Servizio Medico Regionale ha stabilito, così come l'assicuratore perdita di
guadagno (doc. 59), che a causa della sindrome lomboradicolare destra e della
spondilolistesi L5-S1 l'assicurato era abile al 50% come __________ e in
attività adeguate dall'11 febbraio 2017 e al 20% dall'8 maggio 2017, mentre dal
1° agosto 2017 egli non era più in grado di lavorare come __________, ma poteva
svolgere al 100% delle attività adatte molto leggere prettamente sedentarie con
possibilità di alternare la postura al bisogno e con possibilità di pause per
decontrazione muscolare.
Il 24 ottobre 2018 il dr. med. __________, FMH in neurochirurgia,
è intervenuto stabilizzando il segmento coinvolto dalla spondilolisi e nel suo
rapporto medico del 9 gennaio 2019 (doc. 66) ha posto un'inabilità del 100% dal
giorno dell'operazione, non potendo però rispondere sulla prognosi e sulla
capacità lavorativa futura.
Il 9 maggio 2019 (doc. 72) il nuovo medico curante, dr. med. __________,
FMH medicina interna generale e medicina del lavoro, a richiesta dell'Ufficio
AI ha reso il suo rapporto.
Dopo avere esposto l'anamnesi e allegato gli ultimi referti medici
in suo possesso che riassumevano la situazione attuale dell'assicurato a
livello neurochirurgico dopo l'intervento, a suo dire la prognosi era negativa
per l'attività di __________, trattandosi di un'attività pesante in cui era
inabile al 100%.
Alla domanda se era esigibile un'attività adeguata, il curante ha
risposto che era "Difficile pronunciarsi
ora ma molto probabilmente in un'attività adeguata (da definirsi) il signor RI
1 potrebbe raggiungere un'abilità lavorativa completa.".
Nel frattempo, come già per gli altri curanti, il 15 marzo 2019
(doc. 70) il Servizio Medico Regionale ha chiesto anche al neurochirurgo quale
fosse la capacità lavorativa in un'attività adeguata molto leggera.
Nel suo parere del 22 maggio 2019 (doc. 73) il dr. med. __________
ha esposto la situazione precedente dell'interessato, il tipo di lavoro svolto
nelle vigne con carichi pesanti e spesso in ambienti umidi (cantine) che
sollecitava la schiena. Egli ha poi affermato che:
"
il paziente ha presentato un buon decorso postoperatorio. È stato
rivisto da me in ambulatorio, e ha riferito una regressione completa del dolore
all'arto inferiore destro. Presenta ancora però dei dolori a livello lombare,
Considerandi
che si accentuano in occasione di sforzi da sollevamento o di flessione del
tronco. Il decorso clinico è comunque nella norma. Tenuto conto di tutte le
informazioni sopracitate, ritengo che il paziente debba essere considerato
inabile nella sua attività attuale al 100%, mentre invece possa essere
considerato abile al lavoro in un'attività adeguata molto leggera. Il paziente
dovrà essere indirizzato verso un'attività lavorativa in cui venga sottoposto
raramente a sforzi di sollevamento o di trasporto di carichi medi (10-25 kg),
mai al trasporto di carichi superiori ai 25 kg. In questa attività lavorativa
potrà sopportare qualsiasi posizione, vale a dire sia seduto che in piedi. Tali
limiti funzionali sono a mio avviso validi da subito.".
Sulla scorta di questa documentazione raccolta dopo l'intervento
alla schiena, l'11 giugno 2019 (doc. 76) il dr. med. __________ dell'SMR ha
reso un nuovo rapporto finale in cui ha posto la diagnosi di stato dopo
intervento neurochirurgico il 24 ottobre 2018 di decompressione L5-S1
bilaterale, stabilizzazione posteriore con viti transpeduncolari e TLIF L5-S1
con tecnica open sotto neuronavigazione su spondilolisi L5 con anterolistesi
L5-S1, radicolopatia L5 bilaterale.
Egli ha inoltre confermato che sia come __________ sia in attività
adeguata l'assicurato era inabile al 50% dall'11 febbraio 2017, all'80% dall'8
maggio 2017 e dal 1° agosto 2017 era totalmente incapace al lavoro
nell'attività abituale di __________, ma inabile allo 0% in attività adeguate.
L'SMR ha poi aggiornato questo dato a seguito dell'operazione chirurgica e
quindi dal 24 ottobre 2018 al 21 maggio 2019 l'ha ritenuto inabile al 100% e
dal rapporto del 22 maggio 2019 del neurochirurgo ha considerato l'assicurato
abile al 100% in attività adeguate in cui il carico era limitato a 5 kg, la posizione
poteva essere alternata al bisogno ed erano possibili delle pause
supplementari. Egli ha inoltre riportato i limiti indicati dal dr. med. __________,
ossia di svolgere un'attività molto leggera in cui raramente l'assicurato fosse
sottoposto a sforzi di sollevamento o di trasporto di carichi medi (10-25 kg)
potendo lavorare sia seduto sia in piedi, così pure le sue conclusioni, secondo
cui era abile in attività adatte.
Il progetto di decisione dell'amministrazione del 13 giugno 2019 (doc.
77) ha assegnato all'assicurato una rendita intera limitata nel tempo fino a
tre mesi dopo il miglioramento individuato dal neurochirurgo.
Nelle osservazioni l'interessato ha contestato che sarebbe abile
al 100% dal 1° agosto 2017 in attività adeguate e, soprattutto, nei 4-8 mesi
precedenti l'intervento chirurgico.
Il 16 ottobre 2019 (doc. 94) l'assicurato ha evidenziato che prima
dell'intervento si considerava totalmente inabile in qualsiasi lavoro, essendo
per esempio affetto da severa claudicazione spinale, perciò ha espresso
perplessità per essere stato considerato, dopo avere subìto una fusione
spinale, abile al lavoro esattamente come una persona sana.
In assenza di nuove valutazioni mediche, la decisione dell'11
dicembre 2019 ha confermato il diritto a una rendita di invalidità limitata nel
tempo, giacché il grado di invalidità era nullo stante una capacità lavorativa
residua del 100% in altre attività adatte.
Con il ricorso RI 1 ha nuovamente rilevato l'impossibilità di
svolgere un'attività lucrativa stante lo stato catastrofico del segmento
lombare e dei nervi che sono poi stati operati e ha contestato che la sua
capacità lavorativa fosse identica sia prima sia dopo l'intervento.
2.6
La scrivente Corte evidenzia
che le conclusioni tratte dal Servizio Medico Regionale l'11 giugno 2019 danno
un quadro chiaro, completo e non contraddittorio delle condizioni di salute del
ricorrente.
Il dottor __________ del Servizio Medico Regionale si è allineato
alle conclusioni che ha tratto il neurochirurgo il 22 maggio 2019 dopo un
consulto, annotando che v'era un buon decorso postoperatorio e che
l'interessato stesso gli aveva riferito una regressione completa del dolore
all'arto inferiore destro, mentre v'erano ancora dei dolori a livello lombare
che si accentuavano durante gli sforzi da sollevamento o di flessione del
tronco.
Stante questo quadro clinico, il dr. med. __________ ha valutato
l'assicurato non più abile ad esercitare la professione di __________, mentre
abile in un'attività adeguata molto leggera che non prevedesse il sollevamento
o trasporto di carichi di 10-25 kg, potendo egli comunque assumere qualsiasi
posizione e lavorare sia in piedi sia seduto.
D'altronde, il TCA rileva che queste conclusioni rispecchiano
quelle tratte dal medico curante dell'insorgente, dr. med. __________, che il 9
maggio 2019 ha anch'egli ritenuto che l'assicurato non potesse più riprendere
l'attività di __________ trattandosi di un'attività pesante, ma in un'attività
adeguata l'interessato avrebbe potuto raggiungere un'abilità lavorativa
completa.
Non v'è dunque alcun dubbio che, posteriormente all'intervento
chirurgico alla schiena, che è andato a buon fine, trascorsi alcuni mesi il
ricorrente ha riacquistato una piena capacità lavorativa in attività adeguate
al suo nuovo stato di salute.
Ciò non significa, contrariamente a quanto egli ha affermato, che
la sua abilità lavorativa è identica sia prima sia dopo l'intervento. Va
infatti ricordato che, secondo i suoi stessi medici curanti, il ricorrente non
è più in grado di svolgere delle attività pesanti come quella esercitata in
precedenza per anni, ma comunque egli dispone di una capacità lavorativa residua
piena che gli permette di svolgere altre attività, di carattere molto leggero,
sia in posizione eretta sia da seduto, alternando la posizione.
Occorre dunque fare un distinguo fra l'attività abituale esercitata
in passato, non più sostenibile fisicamente, e le altre attività molto più
leggere che sono medicalmente esigibili dall'assicurato malgrado il danno alla
salute e la "specie di mattone nella
zona lombare" presente a seguito dell'operazione di
stabilizzazione.
In queste circostanze, il TCA non ha motivo di scostarsi dalle
conclusioni che sono state tratte non solo dal Servizio Medico Regionale
dell'Ufficio AI, ma, anche, e soprattutto, da entrambi i medici curanti del
ricorrente.
Se, quindi, va senza alcun dubbio definito che dal 22 maggio 2019
- giorno in cui il dr. med. __________ ha risposto all'SMR affermando che la
nuova capacità lavorativa dell'assicurato e i limiti funzionali erano validi da
quel momento - il ricorrente era in grado di esercitare al 100% delle attività
lucrative molto leggere rispettose dei limiti stabiliti dal predetto
neurochirurgo, occorre ora esaminare il contestato periodo antecedente
l'operazione.
2.7
A questo proposito occorre
rilevare che se quando il dr. med. __________ ha visitato l'assicurato nei mesi
di marzo e aprile 2017 l'attività di __________ era ancora esercitata in
ragione del 50% malgrado il persistente dolore, diversa è la situazione dal 1°
agosto 2017, quando i sintomi della malattia si sono aggravati ulteriormente e
l'assicurato non ha più lavorato (doc. 35).
L'assicuratore malattia ha riconosciuto questo peggioramento e ha
versato al ricorrente le indennità giornaliere per perdita di guadagno stante
un'incapacità lavorativa del 100% (doc. 59).
Tuttavia, l'essere inabile al 100% come __________ non significa
non essere in grado di svolgere altre attività che sono adeguate allo stato di
salute. In effetti, il Servizio Medico Regionale ha considerato l'assicurato
abile al 100% in attività adatte.
Il ricorrente ha cessato di lavorare come __________ al 1° agosto
2017, anche perché, come risulta dallo scritto del 25 gennaio 2018 (doc. 59)
dell'assicuratore perdita di guadagno, da quella data egli non era più
impiegato nella ditta del padre e a quel tempo questa società è stata fusa con
un'altra, ma il ricorrente non ha voluto continuare a lavorarvi. Pertanto, da
quel momento l'assicurato avrebbe potuto annunciarsi alla disoccupazione per
ottenere aiuto nella ricerca di un lavoro che fosse compatibile con il suo
danno alla salute stante l'obbligo di ridurre il danno. Per questo motivo è
stato interrotto il versamento delle indennità.
Infatti, come dispone l'art. 6
LPGA, in caso di incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività.
Di conseguenza, l'assicurato poteva svolgere altre attività consone comunque al
suo stato di salute, seppure fosse compromesso.
Nel suoi rapporti finali del 15 maggio 2018 e del 21 agosto 2018
il dr. med. __________ ha per l'appunto precisato che per attività adeguata si
intendeva un'attività molto leggera sedentaria, che non comportasse il
trasporto di pesi superiori ai 5 kg, che permettesse l'alternanza della postura
al bisogno e di effettuare pause supplementari per decontrazione muscolare.
La scrivente Corte non ha un valido motivo per distanziarsi dalle
considerazioni dell'SMR, che fa quindi proprie.
Non va dimenticato di osservare che a specifica richiesta del Servizio
Medico Regionale al dr. med. __________ su quale fosse la capacità lavorativa
residua dell'assicurato in attività molto leggere, il chirurgo ortopedico non
ha dato una risposta chiara, ma ha rinviato ai suoi consulti di marzo e aprile
2017, periodo in cui il ricorrente lavorava ancora al 50% come __________ e in
cui ha preferito attendere la nascita dell'ultimo figlio prima di sottoporsi
alla stabilizzazione con spondilolistesi.
Da parte sua, interpellato sul medesimo quesito, il dr. med. __________
ha espressamente precisato che l'assicurato era oggettivamente e
soggettivamente stabile e rimaneva inabile al lavoro al 100% in qualità di __________.
In merito alla possibilità di un ricollocamento professionale così
come chiestogli dal Servizio Medico Regionale, il medico curante ha risposto
che la situazione poteva essere valutata unicamente dopo l'intervento di
neurochirurgia, previsto inizialmente nel settembre 2018 e poi effettuato il
mese seguente.
La circostanza che il ricorrente abbia voluto attendere la nascita
del terzo figlio prima di operarsi e quindi abbia posticipato il miglioramento
delle sue condizioni di salute e, di conseguenza, pure la possibilità di
tornare a lavorare in attività adeguate, ha, in tal caso, differito anche
l'inizio del suo diritto alla rendita.
In effetti, trascorso l'anno di attesa previsto dall'art. 28 LAI,
nel febbraio 2018 l'assicurato era sì totalmente inabile ad esercitare
l'attività di __________, ma dal profilo medico era pienamente in grado di
svolgere altre attività adeguate alle sue condizioni fino a quando è stato
operato il 24 ottobre 2018.
Di conseguenza, anche se nei mesi antecedenti l'operazione alla
schiena era presente, come egli sostiene, una severa claudicazione spinale, il
ricorrente poteva comunque lavorare al 100% in attività sedentarie molto leggere,
che il consulente in integrazione professionale ha individuato essere in
attività nel settore industriale, amministrativo o della vendita che non
richiedevano una preparazione professionale specifica, ma potevano già essere
esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro e un breve periodo
di rodaggio (doc. 57).
Con il suo ricorso l'assicurato ha in sostanza sostenuto di non
essere in grado di lavorare al 100% come stabilito dall'SMR non solo come __________,
ma nemmeno in qualsiasi altra attività dal dicembre 2017.
Il Tribunale evidenzia che il ricorrente si è però limitato a
esporre delle limitazioni di carattere soggettivo, non suffragandole da valida
documentazione clinica medica che possa oggettivare i suoi disturbi e le sue
difficoltà fisiche.
Come visto, né con il ricorso né tanto meno nella procedura
amministrativa in fase di osservazioni al progetto di decisione, egli ha
infatti prodotto dei certificati medici che comprovavano che il suo reale stato
di salute era peggiore di quello accertato dall'Ufficio AI.
Al riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio che
regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è
incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di
collaborare; quest'obbligo non può perciò tradursi in una mera contestazione
della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi
- segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non
è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente
all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute
dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei
referti medici - magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo -, quando
alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di
carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato
di salute (fra le ultime, STCA 32.2019.60 del 3 marzo 2020; STCA 32.2018.78 del
14.
aprile 2019; STCA 32.2017.211 del 25 ottobre 2018; STCA 32.2017.174 del 18
luglio 2018; STCA 32.2017.136 del 12 marzo 2018; STCA 32.2017.132 del 26
febbraio 2018; 32.2017.77 del 12 dicembre 2017; STCA 32.2017.70 del 9 novembre
2017; STCA 32.2017.62 del 26 ottobre 2017; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio
2013.
confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.178 del
10.
giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).
Da quanto precede discende che non è dimostrata l'esistenza di una
situazione più severa rispetto a quella ritenuta dal Servizio Medico Regionale,
che ha stabilito l'incapacità lavorativa del ricorrente sulla base delle
valutazioni effettuate dai dr. med. __________, __________, __________ e __________
e che l'ha ritenuta essere del 50% dall'11 febbraio 2017 tanto nella precedente
attività quanto in altre adeguate, dell'80% dall'8 maggio 2017 e nulla dal 1°
agosto 2017 come __________, ma del 100% dal 22 maggio 2019 - giorno del
referto del neurochirurgo - in attività adeguate che tengano conto dei limiti
funzionali e di carico stabiliti dallo specialista.
Alla luce di tutte queste considerazioni, i gradi di incapacità
lavorativa determinati dal Servizio Medico Regionale vanno dunque posti alla
base del presente giudizio e non è data un'incapacità lavorativa maggiore come
preteso dall'assicurato.
Non v'è dunque motivo di modificare le conclusioni tratte
dall'SMR, visto che specifici, validi e più dettagliati pareri medici contrari,
utili alla determinazione del grado di capacità lavorativa, non ne sono stati
trasmessi pendente causa dal ricorrente.
2.8
Per quanto concerne l'aspetto
economico, l'assicurato ha contestato il reddito da valido di Fr. 50'400.-
ritenuto dall'Ufficio AI per determinare il grado di invalidità dello 0% in
applicazione del metodo di raffronto dei redditi (art. 16 LPGA).
A suo dire, si dovrebbe tenere conto del salario di Fr. 90'000.-
che un altro datore di lavoro gli avrebbe versato da gennaio 2017, motivo per
cui la sua perdita di guadagno sarebbe ben superiore a quella (nulla) stabilita
dall'amministrazione.
A questo riguardo, il TCA evidenzia innanzitutto che il ricorrente
non ha comprovato questa circostanza, perciò già solo per questo motivo la sua richiesta
non può essere accolta.
Inoltre, la sua affermazione non è conforme a quanto risulta dalla
documentazione agli atti, poiché dal questionario per il datore di lavoro compilato
il 7 giugno 2017 (doc. 24) __________ ha dichiarato di avergli versato nel mese
di gennaio 2017, come già durante tutto il 2016, uno stipendio mensile di Fr.
4'200.- che, riportato sull'anno, dà Fr. 50'400.-. L'assicurato ha continuato a
lavorare anche in seguito per il medesimo datore di lavoro, presso cui era
attivo dal 2006 e, considerato che l'inabilità lavorativa è sorta l'11 febbraio
2017, quel mese il suo stipendio è stato di Fr. 3'979.-, mentre nei mesi di marzo
e aprile 2017 è diminuito a Fr. 2'100.- stante il grado di inabilità lavorativa
del 50%.
Da quanto risulta poi dal già citato scritto del 25 gennaio 2018
dell'assicuratore perdita di guadagno, il ricorrente è stato alle dipendenze
del padre fino al 31 luglio 2017.
Ai fini del calcolo del grado di invalidità, non è dunque
possibile ritenere un reddito da valido superiore a quello che l'Ufficio AI ha
utilizzato per il confronto dei redditi.
Di conseguenza, sulla scorta dei dati economici esposti nella
decisione impugnata, che non v'è motivo di rivedere, poiché il reddito che il
ricorrente potrebbe percepire in attività adeguate molto leggere malgrado il
danno alla salute (reddito da invalido), e considerando già una
riduzione del 20% per motivi personali (Fr. 53'443.-), è superiore al reddito
(Fr. 50'400.-) che egli conseguiva prima dell'insorgenza del danno alla salute
(reddito da valido), egli non subisce alcuna perdita di guadagno.
In queste circostanze ne discende che l'insorgente non ha diritto
a una rendita di invalidità a seguito del miglioramento della sua capacità
lavorativa.
2.9
In virtù delle considerazioni
esposte, il ricorso deve pertanto essere respinto e confermata la decisione di
attribuzione di una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo dal
1° ottobre 2018 al 31 agosto 2019, e meglio da quando, dopo un anno
dall'insorgenza del danno alla salute, con l'operazione di ottobre 2018 l'assicurato
è stato inabile al lavoro in attività adeguate.
Il diritto alla rendita non può perciò sorgere da dicembre 2017.
L'obbligo dell'assicurato di mettere a frutto
la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi discende
dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità
lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di
ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute. In virtù di
tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente
esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità
lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt,
Das Zumutbarkeits-prinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi
Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una
rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da
escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Di conseguenza, dovendo il ricorrente esercitare un'altra attività
lavorativa molto leggera che gli permette di conseguire un reddito superiore a
quello ricevuto come __________, benché egli non possa più, dal profilo medico,
esercitare quest'ultima attività, l'assicurato non ha più diritto, come preteso,
al riconoscimento di una rendita, seppure parziale, dovuta al danno alla
salute.
Considerato infatti che dal 22 maggio 2019 egli è nuovamente abile
al lavoro al 100% in attività adeguate molto leggere e che il grado di
invalidità calcolato dall'Ufficio AI, come visto, è nullo, tre mesi dopo questo
miglioramento dello stato di salute il diritto a una rendita AI decade (art.
88a cpv. 2 OAI).
Da quanto precede discende che non può quindi essere accolta non
solo la pretesa del ricorrente di percepire una rendita intera già dal mese di
dicembre 2017, ma anche quella di ricevere una rendita parziale (ancora) da
settembre 2019.
2.10
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti