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Decisione

32.2019.221

Nuova domanda di prestazioni AI respinta per l'assenza di un peggioramento dello stato di salute.La perizia pluridisciplinare ha ribadito la totale inabilità lavorativa nell'attività precedente e del 20% in attività adeguate,come in precedenza.I nuovi certificati non sono atti a mutare la situazione

17 luglio 2020Italiano48 min

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.221

tb

Lugano

17 luglio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 dicembre 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 15 novembre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Nel dicembre 2007 (doc. 2) RI

1, 1959, attiva fino al 2006 come aiuto domestico, ha inoltrato una prima domanda

di prestazioni all'assicurazione invalidità per disturbi psichici, che è stata

respinta con decisione del 2 marzo 2011 (doc. 46).

1.2. Esperite una perizia

reumatologica e una valutazione psichiatrica SMR a seguito della domanda del

2013 (doc. 52), il 21 gennaio 2015 (doc. 87) l'Ufficio AI ha attribuito

all'assicurata una rendita intera dal 1° novembre 2012 al 28 febbraio 2014.

1.3. A seguito dello scritto del 5

novembre 2017 (doc. 99) con cui il dr. med. __________, FMH medicina interna e

oncologia, ha chiesto all'Ufficio assicurazione invalidità di riaprire il caso

stante un peggioramento delle condizioni di salute di RI 1, a richiesta

dell'amministrazione il 13 marzo 2018 (doc. 109) l'assicurata ha inoltrato una

nuova domanda AI per adulti.

L'Ufficio AI ha interpellato i suoi medici curanti e il 19 ottobre

2018 (doc. 128) il Servizio Medico Regionale ha ritenuto necessario sottoporre

l'assicurata a una perizia pluridisciplinare (doc. 150), che ha portato lo

stesso dr. med. __________ ha rilasciare il rapporto finale il 23 maggio 2019

(doc. 148), sulla cui base l'amministrazione ha reso il 24 maggio 2019 (doc.

151) un progetto di decisione di rifiuto di una rendita.

Le osservazioni del 1° luglio 2019 (doc. 159), accompagnate dai

pareri del 17 giugno 2019 del dr. med. __________ e del 7 giugno 2019 del PD dr.

med. __________, hanno portato il SMR ad attendere l'ultimo referto del 9 settembre

2019 del neurologo (doc. 164), che è stato trasmesso al Servizio Accertamento

Medico per un complemento peritale, reso il 12 novembre 2019 (doc. 168).

Sulla base delle annotazioni del 15 novembre 2019 (doc. 170) del

dr. __________ dell'SMR, in pari data (doc. A3) l'Ufficio AI ha reso una

decisione di rifiuto di attribuzione di una rendita di invalidità stante una

capacità lavorativa dell'80% in attività adatta dal 1° dicembre 2013, come già

stabilito in passato e quindi non è stata riscontrata alcuna differenza

rispetto alle valutazioni precedenti.

1.4. Il 17 dicembre 2019 (doc. I) RI

1, rappresentata dal RA 1, si è rivolta al TCA riservandosi, "dopo avere ricevuto i nuovi rapporti medici ed avendoli

potuti visionare attentamente, di completare il presente RICORSO CAUTELATIVO

oppure di annullarlo.", visto che i medici curanti, dr. med. __________

e __________, "stanno verificando i

documenti medici contenuti nel CD degli atti (…): attendiamo quindi un RAPPORTO

medico ancora più specifico in relazione alle risultanze emerse nel CD degli

atti dello IAS.". Ad ogni modo, stanti il referto di

valutazione ambulatoriale del 7 giugno 2019 del PD dr. med. __________ e quello

del 17 giugno 2019 del dr. med. __________, entrambi già trasmessi all'Ufficio

AI, "Viste le conclusioni dei medici si

richiede di conseguenza in maniera cautelativa il riconoscimento di una

incapacità lavorativa in favore della nostra assistita con un grado di

invalidità del 100% sia nella attività abituale sia in attività adeguate.".

1.5. Con risposta del 20 dicembre

2019 (doc. IV) l'Ufficio AI ha rilevato di non avere alcun motivo di scostarsi

dal rapporto finale del 23 maggio 2019 del dr. med. __________ dell'SMR.

Secondo l'amministrazione il medico SMR, sulla scorta di tutta la

documentazione medica agli atti, ha correttamente stabilito che l'assicurata,

come già deciso il 21 gennaio 2015 nella richiesta precedente di prestazioni,

era abile al lavoro in ragione dell'80% in altre attività adeguate al suo stato

di salute, perciò il grado di incapacità al guadagno era inferiore al minimo

del 40%.

L'Ufficio AI ha evidenziato che le lamentele ricorsuali non sono

comprovate da certificati medici, visto che quelli prodotti con il ricorso

(docc. A6 e A7) sono già stati debitamente analizzati dal Servizio Accertamento

Medico il 12 novembre 2019. Il referto del 10 dicembre 2019 (doc. A4) del dr.

med. __________ è invece generico, privo delle diagnosi, dei disturbi

soggettivi, delle constatazioni oggettive e della prognosi, perciò non è tale

da modificare le conclusioni mediche a cui l'Ufficio AI è giunto.

In assenza quindi di prove che permettano in modo convincente di

ritenere un'incapacità lavorativa superiore a quella accertata, la valutazione

dell'SMR è una valida base di giudizio.

L'Ufficio AI ha infine osservato che, se del caso, sottoporrà ad

esame all'SMR la preannunciata documentazione medica.

La ricorrente risulta pertanto abile all'80% e il ricorso va

respinto.

1.6. Il 3 gennaio 2020 (doc. VI)

la ricorrente ha prodotto il certificato medico del 2 gennaio 2020 (doc. VI/1)

del dr. med. __________, il quale ha confermato che essa era inabile al 100% in

qualsiasi lavoro. Il rappresentante dell'insorgente ha affermato di avere

sentito telefonicamente il medico curante il quale, a sua volta, ha contattato

il PD dr. med. __________ che, anch'esso, sosteneva l'inabilità.

Di conseguenza, ben due medici, di cui uno specialista in

neurologia, sostengono che l'assicurata sia inabile al 100%.

Inoltre, il rappresentante legale ha indicato che proprio il dr.

med. __________ si sarebbe incontrato entro fine mese con l'Ufficio AI per

discutere la situazione della ricorrente.

Ciò stante, quest'ultima ha confermato il suo ricorso e il

riconoscimento di una incapacità lavorativa con un grado di invalidità del 100%

sia in attività abituale sia adeguata.

1.7. L'amministrazione ha rilevato

il 13 gennaio 2020 (doc. X) che il nuovo referto medico è praticamente identico

a quello prodotto con il ricorso (doc. A4) e non apporta nuovi elementi di

giudizio, essendo scarno, generico, privo delle necessarie indicazioni, perciò

non è atto a modificare le conclusioni a cui essa è giunta.

La ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XI).

considerato in diritto

2.1. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno

1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il

reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non

tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC

1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,

op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,

d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità

di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale

dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al

guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado

dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è

possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle

circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la

Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta

a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente

formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non

riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata con

STFA U 156/05 del 14 luglio 2006,

consid. 5).

2.2. Trattandosi

di una nuova domanda di prestazioni AI, va ricordato che giusta l'art. 87 cpv.

3 OAI, qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza

siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è

stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era

troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel

capoverso 2, che prevede che se è fatta domanda di revisione, nella domanda si

deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno

di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante

per il diritto alle prestazioni.

Se tale condizione non è soddisfatta,

l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in

tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile

di influenzare il diritto alla rendita, l'amministrazione è obbligata ad

entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198

consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen

der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg

Schweiz, 2003, pagg. 84-86; Valterio,

Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985,

pag. 270).

Se l'amministrazione entra nel

merito della nuova domanda, deve esaminare la fattispecie da un punto di vista

materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità

resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).

In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di

rendite in corso. L'art. 17 cpv. 1 LPGA si applica infatti per analogia anche

in caso di nuova domanda facente seguito al rifiuto di una rendita per difetto

di invalidità pensionabile (DTF 130 V 71 consid. 3.2; DTF 117

V 198 consid. 3a; STF 9C_916/2009 consid. 5.2; art. 41 vLAI; Pratique VSI 1999

pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung

als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die

Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts

für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15).

In particolare, la

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994

in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a,

109 V 116 consid. 3b, 105 V 30).

Affinché sia possibile la

revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o

economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla

perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto

da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1

LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se,

posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione

invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione,

rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag.

38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid.

4).

Nella DTF 141 V

9, al considerando 6.1 il Tribunale federale ha precisato che se i fatti

determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da

lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da

giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito

nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza

rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1;

9C_718/2016 del 14 febbraio 2017 consid. 6.2; STF 9C_378/ 2014 del 21 ottobre

2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013).

2.3. Nel

caso di specie, l'assicurata ha da ultimo inoltrato una domanda di prestazioni

nel febbraio 2013, che ha dato luogo alla decisione del 21 gennaio 2015.

In quell'occasione, l'Ufficio assicurazione invalidità ha

sottoposto l'assicurata a una visita reumatologica e a una valutazione

psichiatrica da parte del Servizio Medico Regionale.

Il dr. med. __________, FMH medicina interna e reumatologia, ha

visitato l'assicurata il 12 giugno 2014 e il 20 giugno 2014 (doc. 73) ha reso

il suo referto peritale dopo avere esposto l'anamnesi familiare, personale,

attuale, sociale, i dati soggettivi, le constatazioni oggettive con esame

internistico, esame della colonna vertebrale, delle articolazioni, lo status

neurologico, gli esami radiologici. Il perito ha poi esposto la sua valutazione

e posto la diagnosi.

Nel rispondere alle domande peritali, il reumatologo ha posto la

diagnosi con ripercussione sulla capacità di lavoro di fibromialgia

primaria, gonartrosi bilaterale, coxartrosi bilaterale su/con stato dopo

necrosi della testa femorale sinistra, stato dopo posa di protesi totale anca

sinistra il 6 aprile 2012, stato dopo cambio dello stelo della PTA a sinistra

il 31 agosto 2012 e stato dopo PTA destra il 19 agosto 2013. Quale diagnosi senza

influsso sulla capacità lavorativa lo specialista ha indicato un disturbo di

personalità emotivamente instabile, una sindrome ansioso depressiva, adiposità

su/con stato dopo gastric banding maggio 2005 e aumento della circonferenza del

gastric banding nel gennaio 2008, stato dopo esofagite peptica nel dicembre

2007.

L'assicurata soffriva in primis di una sindrome fibromialgica sino

a sindrome somatoforme del dolore con presenza di tutti i punti positivi per

fibromialgia, dolori diffusi, stanchezza e difficoltà a dormire, ciò che

sicuramente influiva sui dolori lamentati. V'era inoltre una lieve diminuzione

del carico dovuta allo stato dopo protesi totale dell'anca che limitava

l'assicurata in particolare nei ripetuti movimenti di accovacciamento o nel

sollevare pesi importanti. Le ginocchia con una gonartrosi e la lieve

spondilartrosi diffusa alla colonna lombare influivano negativamente unicamente

nell'ambito di attività pesanti.

Secondo il perito, l'assicurata era in grado di lavorare in

qualsiasi ambito dove potesse cambiare postura, non dovere stare in piedi a

lungo, non era in grado di camminare su terreni sconnessi o di salire su scale

a pioli, era in grado di sollevare ripetutamente pesi inferiore ai 10 kg, non era

in grado di lavorare in posizione accovacciata. Considerato che l'assicurata

non lavorava più da ormai 6-7 anni, non v'era un'attività attuale, ma come

venditrice era ancora abile, mentre come cameriera ai piani non lo era più,

poiché avrebbe dovuto accovacciarsi spesso e sollevare pesi.

Questa capacità era per 8 ore al giorno, con una diminuzione di al

massimo il 20% da fine novembre 2013; dal 18 novembre 2011 andava invece ritenuta

l'inabilità lavorativa totale stabilita dal dr. med. __________. Non v'erano

provvedimenti in grado di migliorare la capacità lavorativa, ma l'interessata

era in grado di eseguire qualsiasi lavoro, da leggero a medio-pesante.

Non doveva però sollevare ripetutamente pesi superiori ai 10 kg,

non doveva lavorare accovacciata né camminare su terreni irregolari o salire su

scale a pioli. Il lavoro avrebbe inoltre dovuto contenere delle pause dove

l'assicurata potesse stare seduta e non sempre in piedi. In tal caso, poteva

lavorare 8 ore al giorno, con una riduzione del rendimento del 20% dovendo

introdurre delle pause.

Nel rapporto finale del 7 luglio 2014 (doc. 74) il dr. med. __________

del Servizio Medico Regionale ha ripreso la diagnosi e i gradi di incapacità

lavorativa stabiliti dal reumatologo, rilevando che, vista la presenza della

diagnosi fibromialgica, l'assicurata era da valutare con visita psichiatrica da

parte dell'SMR.

Il colloquio con la dr.ssa med. __________ , che l'aveva già

visitata nel 2009 nell'ambito della prima domanda di prestazioni AI del 2007, ha

avuto luogo il 29 luglio 2014 dalle 9.50 alle 10.15.

Nel rapporto finale SMR con esame che ha allestito il 31 luglio

2014 (doc. 76), che integrava il rapporto del 7 luglio 2014, la psichiatra ha osservato

che non v'erano diagnosi psichiatriche di particolare severità: il disturbo di

personalità aveva comunque permesso di mantenere un funzionamento

sufficientemente adeguato, la patologia ansiosa depressiva aveva ancora un

carattere fluttuante e reattivo agli eventi esterni e non v'era un trattamento

esterno. L'assicurata riusciva a badare a se stessa e a mantenersi un'autonomia

(si spostava con i mezzi pubblici, manteneva contatti sociali), la

strutturazione della giornata era presente. La patologia somatica non appariva

cronica, il decorso degli interventi era stato favorevole. L'analisi dei

criteri di Foerster permetteva di sostenere che la fibromialgia presente non

avesse caratteristiche invalidanti, anche i disturbi ansioso depressivo e di

personalità borderline non avevano presentato modifiche di rilievo di gravità e

pervasività rispetto alla valutazione del 2009.

La specialista ha confermato i limiti funzionali già evidenziati

nella prima visita SMR, ovvero una maggiore difficoltà nel sostenere relazioni

interpersonali, in particolare se strette e pertanto avrebbe dovuto svolgere un

lavoro piuttosto solitario e non di équipe, con pochi stimoli relazionali;

v'era una minore capacità a tollerare responsabilità e all'adeguamento, perciò

erano da preferire lavori semplici, senza responsabilità e piuttosto metodici.

Nel rispetto di tali limiti, la capacità lavorativa era completa.

Di conseguenza, quale cameriera ai piani l'assicurata era inabile

totalmente dal 18 novembre 2011 così come in attività adeguate.

Dal 1° dicembre 2013 l'inabilità lavorativa in attività adatte era

però del 20%, da intendere come riduzione del rendimento.

L'alternanza della posizione al bisogno era già inclusa, così come

la necessità di pause supplementari, che ha portato alla riduzione del

rendimento.

Sulla scorta di queste

considerazioni mediche, confermate il 10 dicembre 2014 (doc. 82) dal dr. med. __________

anche alla luce dei nuovi referti dr. med. __________ del 14 ottobre 2014 e del

dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica e traumatologia, dell'11 febbraio

2014, l'Ufficio AI ha deciso il 21 gennaio 2015 (doc. 85) di attribuire

all'assicurata una rendita temporanea intera di invalidità (grado AI 100%) dal

1° novembre 2012 (alla scadenza dell'anno di attesa) al 28 febbraio 2014 (tre

mesi dopo il constatato miglioramento) stante un grado di invalidità del 23%,

con versamento dal 1° settembre 2013 a causa della tardività della domanda (sei

mesi dopo l'inoltro della domanda).

Il 5 novembre 2017 (doc. 99) il

dr. med. __________, FMH medicina interna e oncologia, ha chiesto all'Ufficio

AI di rivalutare la sua precedente non entrata in materia del 2 novembre 2015

(doc. 96), poiché l'assicurata era stata indagata dal profilo neurologico per

varie cadute recidivanti, la MRI cerebrale del 3 agosto 2017 aveva messo in

evidenza un idrocefalo triventricolare - ciò che poteva essere una malattia

neurodegenerativa - e l'assicurata presentava dei deficit cognitivi di

attenzione per i compiti più complessi.

L'Ufficio AI ha richiamato dai

medici curanti la documentazione determinante e, unitamente ai referti prodotti

dall'interessata, l'ha sottoposta al Servizio Medico Regionale per valutazione,

il quale il 19 ottobre 2018 (doc. 128) ha ritenuto necessaria una perizia pluridisciplinare,

che è stata affidata al Servizio Accertamento Medico.

Nel suo referto peritale del 22 maggio 2019 (doc. 150) il SAM ha riassunto

gli atti medici messi a sua disposizione relativi al periodo dal 2005 a fine

dicembre 2018, l'anamnesi (familiare, personale-sociale-professionale,

patologica, sistemica), i disturbi soggettivi, la descrizione della giornata,

le terapie in atto. Nelle constatazioni obiettive ha descritto lo status, gli

esami di laboratorio effettuati il 9 gennaio 2019, gli esami radiologici

dell'11 e quelli neurologici del 15 gennaio 2019.

L'8 gennaio 2019 la dr.ssa __________, FMH in medicina interna

generale, ha valutato le condizioni di salute dell'assicurata.

Oltre a lei, altri specialisti si sono pronunciati sulla capacità

di lavoro dell'assicurata.

Il dr. med. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, ha

visitato l'interessata l'11 gennaio 2019 durante 45 minuti e nel referto del 14

seguente ha posto la diagnosi di fibromialgia, stato dopo protesi totale

dell'anca sinistra per osteonecrosi nel 2012, stato dopo protesi totale

dell'anca destra per osteonecrosi nel 2013, sindrome lombospondilogena cronica

con alterazioni degenerative anamnestiche senza elementi clinici per una

neurocompressione con una mobilità della colonna nella norma, incipiente

gonartrosi bilaterale su stato dopo severa obesità attualmente regredita con

interventi di chirurgia bariatrica.

Come cameriera ai piani e ausiliaria di pulizia l'assicurata era

definitivamente inabile al lavoro dal 6 aprile 2012, mentre era abile a tempo

pieno in un'attività adeguata, di tipo leggera, possibilmente in parte

sedentaria, ma in ogni caso variata, ergonomica, che eviti lunghi spostamenti a

piedi o spostamenti molto ripetitivi, la posizione statica molto prolungata

(per ore) in posizione eretta, movimenti molto ripetitivi di flessione-estensione

delle anche o del tronco, lavori molto ripetitivi sopra l'orizzontale, la

posizione accovacciata, il dover salire e scendere ripetutamente le scale.

Tuttavia, a causa della fibromialgia (stanchezza, insonnia, dolori

diffusi, disturbi della concentrazione e della memoria) e a causa dei problemi

ortopedici alle anche, alle ginocchia e alla schiena, v'era una riduzione del

20% del rendimento.

Secondo il perito, la situazione non era variata dopo la perizia

del dottor __________.

Dal profilo neurologico, l'assicurata è stata peritata il 15

gennaio 2019 dal dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, che ha

posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di minimo-lieve

deficit neuropsicologici con rallentamento esecutivo, riduzione della memoria a

breve termine, dell'attenzione sostenuta della comprensione degli ordini

complessi e della capacità di compiere stime cognitive su presumibilmente

nell'ambito dell'idrocefalo triventricolare e della lieve atrofia

sottocorticale. Quali patologie senza influsso sulla capacità lavorativa

dell'assicurata, il neurologo ha indicato lieve polineuropatia principalmente

assonnale maggiormente motorica su possibile eziologia carenziale, da escludere

gammopatia monoclonale; episodi di cadute improvvise, probabilmente nell'ambito

di polineuropatia lieve suddescritta, idrocefalo triventricolare normoteso,

lieve sofferenza vascolare cronica, atrofia sottocorticale bilaterale;

possibile subependimoma.

Dal lato valetudinario, l'assicurata è stata ritenuta abile al

100% nell'attività precedente di cameriera e ausiliaria di pulizie, ma con una

riduzione del rendimento del 10%. Il perito ha osservato che dagli atti medici

non erano state attestate incapacità lavorative dal lato neurologico, i

disturbi cognitivi che hanno determinato una lieve riduzione del rendimento

erano noti dal 26 settembre 2017. L'assicurata era in grado di effettuare a

tempo pieno qualsiasi attività professionale, tenendo comunque conto del quadro

cognitivo il lavoro avrebbe dovuto essere un'attività di routine, che non

richiedeva eccessiva velocità e con poche mansioni da svolgere; idealmente

v'era anche la possibilità di fare delle pause. Dal lato neurologico e

neuropsicologico anche in un'attività adatta v'era un'incapacità lavorativa del

10%. Non v'erano proposte terapeutiche che potessero migliorare lo stato di

salute e la capacità lavorativa dell'assicurata.

Per quanto concerne la patologia neuropsicologia, il dottor __________,

neuropsicologo, ha visitato l'interessata il 15 gennaio 2019 e l'ha sottoposta

a dei test neuropsicologici e a un'indagine clinico-neuropsicologica, dai quali

è emerso che risultava inferiore alla norma la memoria a breve termine sia in

modalità verbale sia visiva, lievemente ridotto era anche l'apprendimento

immediato di nuove informazioni, che erano comunque mantenute in quantità

sufficiente nella memoria a lungo termine. Ai limiti della norma la prestazione

a un test di attenzione selettiva secondariamente a un lieve rallentamento

esecutivo. Leggermente ridotta l'attenzione sostenuta, con qualche segno di

affaticamento al termine dell'esame. La velocità esecutiva risultava ridotta,

così come le abilità di pianificazione, poiché l'assicurata adottava un approccio

piuttosto casuale. Anche la capacità di effettuare stime cognitive era

limitata. Non v'erano segni di impulsività. L'accesso lessicale era normale sia

in conversazione sia a test di denominazione di immagini. Inferiore alle attese

la comprensione orale di ordini di crescita complessità. Nessuna evidenza di

disordini visuopercettivi elementari né di agnosia visiva. Abilità

visuospaziali e visuocostruttive nella norma.

La diagnosi era di compromissione neurologica di grado

minimo-lieve con rallentamento esecutivo, riduzione della memoria a breve

termine, dell'attenzione sostenuta, della comprensione di ordini complessi e

della capacità di compiere stime cognitive.

L'assicurata risultava abile al 90% (tempo pieno con 10% di

riduzione del rendimento) nell'attività precedente.

Medesimo grado del 90% in attività adeguate, che dovevano essere

attività di routine, che non richiedevano eccessiva velocità e con poche

mansioni da svolgere; ideale anche la possibilità di fare delle pause.

Infine, l'assicurata è stata valutata anche dal lato psichiatrico

dalla dr.ssa med. __________ l'11 gennaio durante quasi due ore e il 25 gennaio

2019 per 45 minuti. Nel suo rapporto dell'11 febbraio 2019 la psichiatra ha esposto

le conseguenze sulla capacità di lavoro secondo lo schema MINI ICF-APP, da cui

è risultato che non v'era nessun grado di disabilità nel rispetto delle regole,

nel giudizio, nel contatto con gli altri, nella integrazione nel gruppo, nelle

relazioni intime, nelle attività spontanee, nella cure di sé e nella mobilità;

la disabilità era lieve nell'assertività, mentre era di grado moderato

nell'organizzazione dei compiti e nella persistenza.

Secondo la specialista, non v'era alcuna patologia con

influsso sulla capacità lavorativa, ma solo senza influsso, quale un

disturbo d'ansia generalizzata (ICD-10: F41.1) e un disturbo di personalità

emotivamente instabile, tipo borderline (ICD-10: F60.31). Nonostante

quest'ultimo disturbo, che incideva sulle capacità relazionali, ma non

lavorative, d'avviso della perita l'assicurata ha sempre presentato capacità

psichiche sufficienti per portare avanti un progetto di vita seppur

conflittuale tra alti e bassi, sia familiare (sposarsi, diventare genitore) sia

lavorativo, pur con limiti determinati anche dalla sua bassa cultura. Se in

passato ad eventi stressanti ha reagito con cadute dell'umore, ma sempre

risolte in modo autonomo, senza farmaci, ad oggi v'era una condizione d'ansia,

normale viste le condizioni di vita attuale, specie per le preoccupazioni

economiche e dello stato somatico, neurocognitivo e di solitudine affettiva, ma

che non erano da ascrivere a una condizione psicopatologica psichiatrica.

L'assicurata non è stata in grado di sviluppare legami sociali continuativi

tranne qualche amica-amico, ma non ha un supporto sociale, mentre è basso

quello della famiglia di origine. Per l'esperta, l'assicurata non aveva bisogno

di una presa a carico psichiatrica, ma di supporto sociale.

Dal profilo psichiatrico, nell'attività precedente non v'erano

dunque limitazioni di rendimento e la capacità lavorativa era totale, come già

nelle valutazioni passate (dr. __________ nel 2008 e dr.ssa __________ nel

2008-2014). In un'attività adeguata, che doveva preferire lavori in cui i

rapporti interpersonali non erano stretti, quindi un lavoro solitario e non in

équipe, con mansioni semplici, senza responsabilità e di routine, la capacità

lavorativa era piena, senza limitazioni di capacità di rendimento.

La psichiatra ha però individuato una ridotta capacità nel reggere

alle frustrazioni e il basso livello di scolarizzazione.

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione

che è avvenuta il 21 maggio 2019 alle 13.45 tramite teleconferenza fra i medici

del Servizio Accertamento Medico e i dr. med. __________, __________, __________.

Le diagnosi con e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

sono quelle esposte dai singoli specialisti intervenuti.

Per quanto concerne le ripercussioni funzionali, l'assicurata

presentava limitazioni dovute a patologia reumatologica, neurologica e

neuropsicologica.

A causa della patologia reumatologica, l'inabilità lavorativa era totale

come cameriera e ausiliaria di pulizie dall'aprile 2012 (primo intervento di

protesi all'anca). Si è associata una riduzione della capacità lavorativa al

90% sia dal punto di vista neurologico e neuropsicologico per ridotto

rendimento.

Per le attività adeguate, l'assicurata è stata giudicata

complessivamente abile al lavoro nella misura dell'80% per ridotto rendimento

lavorativo dal novembre 2015. Tale percentuale è dovuta alla integrazione della

capacità lavorativa del 90% per ridotto rendimento dal lato neurologico e

neuropsicologico alla capacità lavorativa dell'80% dal profilo reumatologico.

Dal punto di vista reumatologico la situazione era invariata dalla perizia del

dr. med. __________ del giugno 2014. Si è aggiunta una riduzione della capacità

lavorativa del 10% per ridotto rendimento a causa della problematica

neurologica/ neuropsicologica di lievi deficit neurocognitivi da settembre

2017.

Un'attività adatta doveva essere leggera, possibilmente in parte

sedentaria, variata e ergonomica, che evitasse lunghi spostamenti a piedi o

spostamenti molto ripetitivi, che evitasse posizioni statiche prolungate,

movimenti ripetitivi di flesso-estensione delle anche e del tronco, lavori

molto ripetitivi sopra l'orizzontale, attività che evitassero la posizione accovacciata,

il dover salire e scendere ripetutamente le scale. Doveva trattarsi altresì di

un'attività semplice di routine, che non richiedesse eccessiva velocità e con

poche mansioni da svolgere, idealmente con possibilità di potere fare pause

prolungate e ripetute.

Infine, non v'erano proposte terapeutiche che potessero avere

influsso positivo sulla capacità lavorativa dell'assicurata.

Con il progetto di decisione del 24 maggio 2019 (doc. 151)

l'Ufficio AI ha ritenuto che per i gradi di capacità lavorativa non vi fosse

alcuna differenza rispetto alle valutazioni precedenti.

Infatti, nella decisione del 21 gennaio 2015 l'assicurata era

stata ritenuta inabile al 100% in qualsiasi attività dal 18 novembre 2011, ma

abile all'80% dal 1° dicembre 2013, ciò che ha portato il grado di perdita di

guadagno al 23% e all'interruzione del diritto alla rendita intera sorto il 1°

settembre 2012. Il medesimo quadro è stato accertato dalla perizia

pluridisciplinare effettuata dal Servizio Accertamento Medico, perciò non v'era

stato alcun peggioramento e l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.

Il referto del 7 giugno 2019 (doc. 156) del PD dr. med. __________,

neurologo presso l'Ospedale __________ di __________, ha posto un disturbo

della marcia multifattoriale e una sindrome ansioso-depressiva in trattamento

farmacologico quale diagnosi principale. La protesi totale all'anca bilaterale

e lo stato dopo by-pass gastrico sono state indicate come diagnosi secondarie.

Alla visita avvenuta il giorno precedente l'assicurata lamentava

le stesse problematiche riscontrate in passato, l'ultima volta l'11 febbraio

2019, di angoscia, insicurezza e depressione del tono dell'umore legato anche a

problematiche di tipo economico. Persisteva la scarsa igiene del sonno, non

erano presenti disturbi compatibili con una sindrome delle gambe senza riposo.

Essa ha riferito un peggioramento dei disturbi mnesici.

Per lo specialista, l'esame clinico era sovrapponibile al

precedente e ha segnalato che una marcia da funambolo era impossibile, Romberg

con oscillazioni pluridirezionali che si normalizzava alle prove di

distrazione. Inoltre, egli ha rilevato che a quella visita era spiccato il disturbo

ansioso-depressivo, per il quale non stava eseguendo un trattamento regolare.

Per evitare di peggiorare la già scarsa igiene del sonno, le ha consigliato di

potenziare il farmaco già assunto in gocce.

Il 17 giugno 2019 (doc. 157) il dr. med. __________, medico

curante dell'assicurata, ha scritto un'email all'Ufficio AI affermando quanto

segue:

" Ho parlato

oggi con il Dr. __________, Neurologia __________, che prevedo una nuova

rivalutazione neuro-psicologica incluso una valutazione psichiatrica visto che

potrebbe trattarsi alla luce dell'idrocefalo di una malattia psico-organica da

indagare ulteriormente. I deficit della capacità intellettuale sono già

conosciuta. Anche secondo il Dr. __________ la paziente non è collocabile.

Comunque con la nuova valutazione si sono ancora nuovi argomenti che sottolinea

nostro parare. La prego gentilmente di darci una proroga fine il 31.08.19 per

avere più dati per una valutazione obiettiva e darmi una conferma scritto della

sua decisione."

e ha allegato il predetto referto medico.

Entrambi questi rapporti sono stati ulteriormente trasmessi

dall'assicurata il 1° luglio 2019 quali osservazioni al progetto, a seguito dei

quali l'Ufficio AI ha raccolto la valutazione ambulatoriale del 27 agosto 2019.

Nel rapporto del 9 settembre 2019 (doc. 164) il PD dr. med. __________

ha riproposto quali diagnosi il disturbo della marcia multifattoriale e la

sindrome ansioso-depressiva in trattamento farmacologico.

A ciò ha aggiunto la vertigine parossistica posizionale benigna

del canale semicircolare posteriore destro, il pregresso ipovitaminosi D in

corso di sostituzione e l'emicrania senz'aura.

Il neurologo ha riferito che l'assicurata non ha assunto il dosaggio

prescrittole in precedenza, perciò persistevano le note ansiose. L'RM encefalo

del 23 maggio 2019 mostrava stabilità della problematica idrocefalica

triventricolare. L'interessata ha riferito un'unica caduta a terra con dinamica

poco chiara sovrapponibile alle precedenti. Ha avuto ulteriori episodi di

vertigini che sono stati indagati e ha riferito di disturbi della sfera

mnesica. La valutazione neuropsicologica dettagliata effettuata il 19 agosto

2019 è risultata sostanzialmente sovrapponibile alla precedente mostrante un

deficit attentivo di pianificazione con tendenza alla confusione cognitiva in

parte legata anche allo stato ansioso. Persistevano i problemi economici che

rivestivano un ruolo rilevante nella problematica ansiosa.

Nella sua valutazione, lo specialista ha consigliato nuovamente

l'assunzione di 10 mg di Escitalopram e ha affermato che l'obiettività

neurologica si mostrava sostanzialmente sovrapponibile alla precedente,

evidenziando unicamente una difficoltà nella marcia da funambolo e delle note

fobiche durante il cammino. Un controllo era previsto dopo tre mesi.

Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha trasmesso

quest'ultimo rapporto al SAM per una presa di posizione (doc. 166), che è stata

resa il 12 novembre 2019 (doc. 168) dopo che è stato sottoposto all'attenzione

dei periti coinvolti nella perizia pluridisciplinare.

Al riguardo, il dr. med. __________ si è così espresso:

" (…)

Descrive che è stata effettuata una MRI cerebrale di controllo risultata

invariata, è stata effettuata altrettanto una nuova valutazione

neuropsicologica in data 19.08.2019, anch'essa descritta come stabile rispetto

l'esame del 2017 e quindi rispetto alla valutazione neuropsicologica che il Dr.

med. __________ aveva già valutato nella sua consulenza neuropsicologica del

15.01.2019. Altrettanto viene descritto un quadro sovrapponibile

dell'obiettività neurologica.

In partica il Dr. med. __________ descrive una situazione stabile,

sia per quanto riguarda l'idrocefalo, sia la valutazione neuropsicologica e lo

stato neurologico, quindi nessun cambiamento rispetto allo stato della paziente

alla visita effettuata da parte mia e del Dr. med. __________ nel gennaio 2019.

In tal senso non vedo necessità di dover rivalutare la paziente".

Da parte sua, il dottor __________, neuropsicologo, ha risposto:

" (…) Il

neurologo, tra i vari accertamenti, fa riferimento a due esami neuropsicologici

(il primo del 26.09.2017, il secondo del 19.08.2019). L'esito di queste

valutazioni è giudicato stabile ed è sostanzialmente sovrapponibile a quello

dell'esame da me eseguito il 15.01.2019 nell'ambito della perizia SAM (mio

referto del 28.01.2019).".

Considerato come il 15 novembre 2019 (doc. 170) il dr. med. __________

ha concluso che "Il SAM in pratica

conferma le conclusioni peritali in assenza di una modifica dello stato di

salute.", lo stesso giorno l'amministrazione ha emanato una

decisione che ha confermato il progetto di decisione di nessun diritto a una

rendita e a provvedimenti professionali non essendoci alcuna differenza

rispetto alle precedenti valutazioni.

Con il ricorso l'assicurata ha prodotto al TCA i citati referti

del 7 (doc. A7) e del 17 giugno 2019 (doc. A6) dei suoi medici curanti, a cui

ha aggiunto il certificato medico del 10 dicembre 2019 (doc. A4) del dr. med. __________

che si è pronunciato come segue:

" Si

certifica che la Sig.ra RI 1 rimane inabile a 100% per qualsiasi lavori.

La pratica AI rimane in corso e viene anche sostenuto dal PD Dr. __________,

Neurologia, Ospedale __________, __________. Il caso della Sig.ra RI 1 viene di

nuovo discusso al prossimo incontro AI/Neurologia.".

Pendente causa, la ricorrente ha trasmesso il referto del 2

gennaio 2020 (doc. VI/1) del dr. med. __________:

" Si

certifica che la Sig.ra RI 1 rimane inabile a 100% per qualsiasi lavori.

La pratica AI rimane in corso e viene anche sostenuto dal PD Dr. __________,

Neurologia, Ospedale __________, __________. Ho discusso di nuovo oggi la

pratica della Sig.ra RI 1 con il Dr. __________, che sostiene l'inabilità della

Sig.ra RI 1 e discuterà il suo caso di nuovo con l'AI nel loro prossimo

incontro nel gennaio.".

2.4. Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125

V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133

consid. 2 pag. 134; 114 V 310

consid. 3c pag. 314; 105 V 156

consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito

al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie,

valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986 pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24 agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport

d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont

la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)".

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal

giudice, ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion

entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent

de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de

rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;

SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25

mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. In concreto le conclusioni

tratte dal Servizio Medico Regionale il 23 maggio 2019, ribadite nelle

annotazioni del 15 novembre 2019 dopo avere sottoposto ai periti del SAM gli

ultimi referti dei medici curanti dell'assicurata, danno un quadro chiaro,

completo e non contraddittorio delle condizioni di salute della ricorrente.

Il dottor __________ dell'SMR si è allineato alle conclusioni che

ha tratto il Servizio Accertamento Medico il 22 maggio 2019 dopo una

approfondita perizia pluridisciplinare negli ambiti internistico,

reumatologico, neurologico, neuropsicologico e psichiatrico.

Gli specialisti che hanno valutato le condizioni di salute della

ricorrente non hanno riscontrato un peggioramento rispetto alla precedente

valutazione del 2015 né in ambito reumatologico né dal profilo psichiatrico. L'inabilità

lavorativa era, allora come ora, totale nelle precedenti attività di cameriera

e ausiliaria di pulizie, mentre del 20%, da intendere come riduzione del

rendimento stante la necessità di effettuare pause prolungate, in attività

adeguate che rispettino i limiti stabiliti dal reumatologo e dal neurologo.

I periti hanno esaminato attentamente e dettagliatamente i pareri

dei medici curanti antecedenti la loro valutazione clinica e anche quelli

posteriori, giungendo, nel complesso, a una capacità lavorativa dell'80% in

attività adatte, proprio come in occasione delle precedenti valutazioni che

hanno avuto luogo nel giugno e nel mese di luglio 2014 e che hanno poi portato

l'Ufficio AI ad attribuire all'assicurata una rendita intera limitata nel

tempo.

L'assicurata è stata pure sottoposta a dei test neuropsicologi,

dai quali è risultata una capacità lavorativa del 90% in qualsiasi attività dal

settembre 2017, così come dal profilo neurologico.

In ambito psichiatrico, la dr.ssa __________ non ha evidenziato

delle patologie tali da avere influsso sulla capacità lavorativa, precisando

che l'interessata aveva bisogno non di una presa a carico psichiatrica, bensì

di supporto sociale essendo affetta da disturbo d'ansia generalizzata e da

disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo borderline.

I referti stessi prodotti dall'assicurata con le osservazioni al

progetto di decisione descrivono una situazione stabile, sovrapponibile alle

precedenti. I certificati medici trasmessi con il ricorso non hanno invece

alcuna valenza probatoria, essendo troppo generici e non descrivendo le sue

Considerandi

condizioni di salute.

Ad ogni modo, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente e

dal dr. med. __________, il TCA osserva che il PD dr. med. __________ non ha

mai giudicato l'assicurata totalmente inabile al lavoro. Addirittura, egli non

ha mai espresso un'indicazione sulla sua capacità lavorativa, limitandosi sia

nel referto del 7 giugno sia in quello del 9 settembre 2019, a ritenere

soltanto, dopo esame clinico, che la situazione era sovrapponibile alla

precedente.

Entrambi i pareri prodotti con le osservazioni sono stati valutati

dai periti, i quali hanno concluso che gli stessi medici curanti hanno

descritto una situazione stabile, sia per quanto riguarda l'idrocefalo sia la

valutazione neuropsicologica e lo stato neurologico, perciò rispetto alle loro

valutazioni del mese di gennaio 2019 non v'era stato alcun cambiamento.

La scrivente Corte evidenzia che i nuovi certificati medici del

dr. __________ nulla mutano a queste conclusioni, giacché essi si limitano ad

indicare che la ricorrente era inabile al 100% in qualsiasi lavoro ma, come ha

sottolineato l'amministrazione, essi non forniscono informazioni dettagliate né

sulle patologie né sulle constatazioni oggettive, ma traggono unicamente la

conclusione sulla totale incapacità lavorativa dell'assicurata. Essi sono

manifestamente generici e scarni e, pertanto, non possono essere di alcun aiuto

alla ricorrente.

Così facendo, la ricorrente si è infatti limitata a esporre delle

limitazioni di carattere soggettivo, non suffragandole da valida documentazione

clinica medica che possa oggettivare i suoi disturbi e le sue difficoltà

fisiche e quindi che comprovi che il suo reale stato di salute era peggiore di

quello accertato dall'Ufficio assicurazione invalidità.

Al riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio che

regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è

incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di

collaborare; quest'obbligo non può perciò tradursi in una mera contestazione

della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi

- segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non

è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente

all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute

dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei

referti medici - magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo -,

quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di

carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato

di salute (fra le ultime, STCA 32.2019.220 del 6 luglio 2020; STCA 32.2019.60

del 3 marzo 2020; STCA 32.2018.78 del 14 aprile 2019; STCA 32.2017.211 del 25

ottobre 2018; STCA 32.2017.174 del 18 luglio 2018; STCA 32.2017.136 del 12

marzo 2018; STCA 32.2017.132 del 26 febbraio 2018; 32.2017.77 del 12 dicembre

2017; STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017; STCA 32.2017.62 del 26 ottobre 2017;

STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17

aprile 2013; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno

2008).

Nel caso concreto, specifici, validi e più dettagliati pareri

medici contrari, utili alla determinazione del grado di capacità lavorativa,

non ne sono stati quindi trasmessi dalla ricorrente al TCA.

Di conseguenza, non è dimostrata l'esistenza di una situazione più

severa rispetto a quella ritenuta dal Servizio Medico Regionale, che ha

stabilito l'incapacità lavorativa dell'assicurata sulla base delle valutazioni peritali

del 22 maggio 2019 effettuate dai dr. med. __________, __________, __________, __________

e __________ e del complemento peritale del 12 novembre 2019.

Fatte proprie le conclusioni degli esperti, il dr. med. __________

ha ritenuto che la ricorrente era totalmente inabile al lavoro in qualsiasi

attività dal novembre 2011, mentre era abile all'80%, intesa come riduzione del

rendimento, in attività adeguate leggere che tenessero conto dei limiti

funzionali e di carico stabiliti dagli specialisti.

Alla luce di tutte queste considerazioni, i gradi di incapacità

lavorativa così determinati vanno dunque posti alla base del presente giudizio,

tanto nell'attività di cameriera e ausiliaria di pulizie quanto in attività

adeguate.

Non è data quindi un'incapacità lavorativa totale.

2.7

Da quanto precede discende

che la pretesa dell'insorgente di riconoscerle "un grado di invalidità del 100% sia nella attività abituale sia in

attività adeguate", rispettivamente di annullare la decisione

impugnata, non può essere accolta.

2.8

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico della ricorrente.

2.9

Quest'ultima ha chiesto al

Tribunale di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentando

domanda di esonero dalle spese e tasse di giustizia.

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative

condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa

d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che

prevede che:

"

1L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza,

integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad

accordarla in modo parziale.

3Essa è esclusa se la procedura non presenta

possibilità di esito favorevole per l'istante.".

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se

l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo

non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372

consid. 5b e riferimenti).

In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole

difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una

persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad

avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1,

DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,

pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di

esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le

prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I

304.

consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il

ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole.

Infatti, non va dimenticato che la ricorrente non ha prodotto

alcun referto medico atto a sovvertire le chiare e complete conclusioni tratte

dai periti del Servizio Accertamento Medico, che hanno valutato nel dettaglio e

compiutamente le sue condizioni di salute. Di fronte a lamentele di carattere

soggettivo, il TCA ha confermato le conclusioni tratte dai periti nominati

dall'Ufficio assicurazione invalidità, che hanno dato atto di una capacità

lavorativa immutata rispetto alla precedente valutazione del 2015 e, quindi,

non è stato comprovato un peggioramento tale dal dovere modificare i gradi di

incapacità lavorativa e, semmai, anche di perdita di guadagno.

Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi

necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non occorre verificare oltre

l'adempimento delle altre due condizioni.

L'istanza di assistenza giudiziaria deve essere così respinta

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza di assistenza

giudiziaria è respinta.

3. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti