32.2019.222
Decisione amministrativa di non entrata in materia su nuova domanda di prestazioni confermata dal TCA: non è stato reso verosimile un rilevante cambiamento. Refertazione medica prodotta solo con il ricorso viene trasmessa quale ulteriore nuova domandana all'UAI per esame e decisione
8 giugno 2020Italiano11 min
consid. 3.1; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3; v. anche SVR 2003 IV n. 25 p. 76).
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2019.222
rg/sc
Lugano
8 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 novembre 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1 Per
decisioni 25 settembre 2007 e 27 maggio 2015 l’Ufficio AI aveva respinto le
richieste di prestazioni presentate da RI 1 nel febbraio 2006 rispettivamente
nel giugno 2014, l’assicurato non presentando limitazioni nello svolgimento
della propria attività lavorativa (doc. AI 31) rispettivamente un’invalidità ai
sensi della LAI (incapacità lavorativa dovuta a stato di dipendenza; doc. AI
71).
1.2 Nell’ottobre
2019 l’assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni indicando di
essere incapace al lavoro al 100% e di essere “ex tossicodipendente,
alcolista”.
Con
decisione 28 novembre 2019, preavvisata con progetto 18 ottobre 2019 contro cui
l’interessato non ha presentato osservazioni, l’amministrazione non è entrata
in materia sulla nuova domanda evidenziando come non sia costatabile alcuna
modifica della situazione medica o professionale.
1.3
Avverso la suddetta decisione insorge dinanzi al TCA l’assicurato rappresentato
dal proprio curatore facendo valere un peggioramento dello stato di salute
negli ultimi mesi e producendo al riguardo diversa documentazione medica (doc.
A/4-21).
Con
la risposta di causa l’amministrazione ha chiesto di confermare la decisione
impugnata evidenziando come in sede di procedura amministrativa non sia stata
resa verosimile una modifica rilevante delle condizioni di salute e/o
economiche giustificante l’entrata in materia sulla nuova domanda dell’ottobre
2019.
considerato in diritto
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 L’oggetto
del contendere deve essere limitato alla questione a sapere se a ragione l'Ufficio
AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni. Infatti, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non
entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione
ha rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso
in esame – essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non
si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente
se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è
effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V
265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).
2.3
Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella
domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o
il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per
grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il
grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una
grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere
diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata
soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87
cpv. 3 OAI).
La
giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che l’art. 87 cpv. 3 OAI (già art. 87
cpv. 4 OAI) si applica per analogia anche
– come nel caso in esame – alle prestazioni reintegrative. Se, quindi, una
prestazione di reintegrazione è stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere
esaminata nel merito solo se l'assicurato rende verosimile una modifica
rilevante della situazione di fatto tale da influire sul diritto a
prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, 1999, n. 1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108
consid. 3a).
Scopo
di questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente
chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è
già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF
8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid.
4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non
entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per
contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il
diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V
108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di
salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno
hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994
in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109
V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano
subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione
della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della
decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia
giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29
aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
In
DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso
verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di
rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo
tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr.
consid. 5.2.5).
Va
ancora rilevato che per quanto concerne gli art. 87 cpv. 3 e 4 OAI
(corrispondenti agli attuali art. 87 cpv. 2 e 3 OAI in vigore dal 1° gennaio
2012), è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è
necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in
giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile
modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri
che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23
aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).
Più
la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla
verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento;
quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione
precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la
plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto,
l’amministrazione dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è
Fatti
di principio tenuto a rispettare
(DTF 109 V 114
consid. 2b, 123 consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005,
consid. 3.1; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3; v. anche SVR 2003 IV n. 25 p. 76).
2.4 Con
la nuova domanda l’assicurato, come accennato, si è limitato ad indicare di
essere incapace al lavoro al 100% e di essere “ex tossicodipendente,
alcolista”. A sostegno della propria richiesta egli non ha prodotto alcuna
attestazione medica od economica.
A
non aver dubbi l’assicurato non ha in alcun modo reso verosimile, nel senso
della summenzionata giurisprudenza (cfr. supra consid. 2.3), un rilevante
cambiamento delle circostanze, ossia che le sue condizioni cliniche e/o
economiche a seguito di un danno alla salute abbiano subito una modifica tale –
rispetto a quanto accertato nell’ambito della precedente (ultima) procedura
sfociata nella decisione di diniego del 27 maggio 2015 – da influire sul
diritto a prestazioni.
A
ragione quindi l’amministrazione ha deciso di non entrare in materia. Il
ricorso non merita pertanto accoglimento.
2.5 Con
il gravame l’insorgente ha prodotto diversa documentazione medica che a suo
giudizio costituisce prova di un intervenuto peggioramento delle sue condizioni
di salute.
In STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 l’Alta Corte ha giudicato corretto
l’agire di un tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione la
nuova documentazione medica prodotta per la prima volta nella procedura
ricorsuale e che andava considerata nell’ambito di una nuova domanda nel caso
in cui con la stessa fosse stata sufficientemente comprovata una modifica delle
circostanze di fatto (“(…) Weiter hat die Vorinstanz zutreffend
Considerandi
erwogen, dass die von ihr erst im kantonalen Beschwerdeverfahren neu
aufgelegten Arztberichte nicht berücksichtigt werden können, sondern im Wege
einer allfälligen Neuanmeldung vorzubringen sind, falls sie eine
anspruchsrelevante Tatsache glaubhaft machen sollen (BGE 130 V 64 E. 5.2.5 S.
69; Urteil 8C_177/2010 vom 15. April 2010 E. 6). Auf den angefochtenen
Entscheid wird verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG) (…)”).
Nella STF I 734/05 dell’8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del
15.
aprile 2010), il TF ha accolto un ricorso di un Ufficio
AI che si era lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva preso in
considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta
Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il
grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle
prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per l’amministrazione di
fissare un termine all’assicurato per rendere verosimile la modifica. Il
termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la
modifica rilevante per il diritto alle prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova
supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un
secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per
contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova
supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli
atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI,
mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in
materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di
prestazioni (rispettivamente di revisione).
Stante
quanto sopra, la documentazione medica prodotta (per la prima volta) con
il ricorso (doc A/4-22) deve quindi essere trasmessa all’Ufficio AI affinché,
dopo esame della stessa (quale nuova domanda) decida se vi sono gli estremi per
entrare in materia ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI e, in caso affermativo,
dopo eventuali atti istruttori si pronunci nel merito del peggioramento.
2.6
Giusta
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza le spese per
fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Gli
atti vanno trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze
conformemente ai considerandi.
3. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti