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Decisione

32.2019.223

Soppressione (17 LPGA) con effetto retroattivo (art. 77 OAI) della rendita con richiesta di restituzione. A.ta potrebbe meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua (segnatamente al 100% in attività adeguate) rispetto all’attività di consulente finanziaria svolta attualmente al 50%

17 agosto 2020Italiano34 min

dicembre 2019 il rappresentante di RI 1 ha postulato che la decisione del 10 dicembre

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2019.223

PC/DC/sc

Lugano

17 agosto 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 10 dicembre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata il __________

1982, attiva quale gerente al 100% del __________ di __________ presso la __________

di __________ con contratto a tempo determinato/stagionale dal 1° maggio al 18

settembre 2016, in malattia dal 10 agosto 2016, in data 5/14 febbraio 2017 ha

presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti,

indicando di essere affetta da “trauma distorsivo dell’articolazione radio

ulnare polso sinistro con lesione periferica subtotale/transmurale dell’attaccamento

foveale e stiloideo della cartilagine e fibrocartilaginea” dal “31 luglio 2016”

(pag. 1-2, 6-12, 18-19, 48, 59-66, 120 incarto AI e pag. 41 incarto LAMAL).

1.2. Dopo avere esperito gli

accertamenti medici ed economici del caso - e, in particolare, dopo avere

acquisito agli atti l’incarto LAMAL e il rapporto finale del 4 aprile 2018 del

medico SMR, dr. med. __________, (pag. 121-123 incarto AI) - l’Ufficio

assicurazione invalidità (di seguito: UAI), con decisione del 17 luglio 2018 (pag.

144-147 e 151-152 incarto AI; preavvisata il 5 aprile 2018: pag. 126-130

incarto AI), ha assegnato all'assicurata una rendita intera dal 1° luglio 2017

(alla scadenza dell’anno di attesa: art. 28 cpv.1 lett. b LAI), a fronte di un

grado di invalidità del 100%. L’UAI ha puntualizzato che il versamento della

rendita poteva avvenire solamente a far tempo dal 1° agosto 2017 (ovvero dopo

sei mesi dall’inoltro della richiesta di prestazioni ex art. 29 cpv. 1 LAI; pag.

144-147 e 151-152 incarto AI).

1.3. In data 30 novembre 2018 RA 1,

per conto dell’assi-curata, ha comunicato all’UAI che la sua assistita aveva

iniziato un’attività a tempo parziale (50%) dal maggio 2018 presso __________ a

__________ in qualità di consulente finanziario ed ha chiesto quanto segue:

" I. È

ordinato un incontro tra le parti; II. L’assicurata è dichiarata indenne da

eventuali azioni legali; III. L’UAI verifica la nuova situazione assicurativa

sulla scorta della nuova situazione.” (pag. 153-157 incarto AI)

1.4. In relazione a tale

informazione l’UAI ha avviato una revisione d’ufficio ex art. 17 LPGA ed ha esperito

gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare, ha acquisito agli

atti, oltre ai relativi aggiornamenti dell’incarto LAMAL, il questionario “revisione

della rendita d’invalidità” dell’assicurata del 7 dicembre 2018 (pag.

159-168 incarto LAI), il questionario del datore di lavoro del 13 febbraio 2019

(pag. 204-217 incarto AI; dal quale è emerso che l’assicurata aveva iniziato a

lavorare quale “consulente finanziario in formazione” dal 12 febbraio 2018 con

un contratto d’agenzia ex art. 418 e ss. CO), il rapporto finale del medico

SMR, dr. med. __________, del 23 agosto 2019 (pag. 262-264 incarto AI) e la

valutazione del consulente in integrazione del 21 ottobre 2019 (pag. 277-281

incarto AI).

Sulla base della documentazione raccolta, considerato un miglioramento dello stato

di salute dell’assicurata dal 13 aprile 2018 (ovvero dalla data del rapporto

medico relativo alla visita ambulatoriale del Prof. dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia della mano e specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia), data a partire dalla quale presentava una capacità

lavorativa residua del 100% in attività adeguate secondo quanto accertato dal

medico SMR nel rapporto finale del 23 agosto 2019, l’UAI con decisione del 10 dicembre

2019 (pag. 289-295 incarto AI), preavvisata il 30 ottobre 2019 (pag. 282-288

incarto AI), ha soppresso la rendita dopo avere stabilito un grado di

invalidità dell’8%. L’UAI ha puntualizzato quanto segue:

" (…)

Ritenuto che l’informazione della ripresa lavorativa non ci è stata fornita

tempestivamente ma unicamente in data 3 dicembre 2018, dal 12 febbraio 2018 è

stato violato l’obbligo di informare motivo per cui, trascorsi 3 mesi

dall’oggettivato miglioramento dello stato di salute dell’assicurata, le

rendite percepite ingiustamente dovranno essere restituite.

Tale procedere si giustifica inoltre anche dal fatto che se

fossimo stati informati ancora in febbraio 2018 della ripresa lavorativa dell’assicurata,

Fatti

i tempi tecnici dei nostri accertamenti avrebbero idealmente portato ad una

soppressione della rendita con effetto 01.07.2018. (…)”

1.5. Con decisione del 17 dicembre

2019 l’UAI ha quindi chiesto all’assicurata la restituzione delle prestazioni

versate indebitamente dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2019 per un importo

complessivo di fr. 29'562.- (pag. 296 e 297 incarto AI).

1.6. Con tempestivo ricorso del 23

dicembre 2019 il rappresentante di RI 1 ha postulato che la decisione del 10 dicembre

2019 sia annullata e che alla sua assistita sia riconosciuta una rendita di

invalidità del 50% (doc. I, pag. 7).

RA 1 puntualizza che RI 1 non ha inteso aggirare l’UAI e che il lasso di tempo

trascorso tra il tentativo di inizio dell’attività a tempo parziale (con un

notevole sforzo da parte della sua assistita) e la avvenuta comunicazione

all’amministrazione sarebbe da ascrivere all’esigenza di verificare la

effettiva capacità di resa lavorativa, seppur a tempo parziale.

RA 1 contesta il reddito da invalida fissato dall’amministrazione in fr. 49'557.18

annui, considerando un’attività lavorativa a tempo pieno. A suo avviso,

andrebbe considerato il reddito effettivo percepito al 50% nel 2018

dall’assicurata presso la __________ pari a fr. 26'407.-.

Confrontando il reddito da valida di fr. 53'731.- con quello da invalida di fr.

26'407.- si ha pertanto una perdita di guadagno di fr. 27'324.-, e, quindi, un

grado di invalidità del 51%, che conferisce il diritto a mezza rendita d’invalidità.

1.7. Nella risposta del 17 gennaio

2020, l'UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto LAI completo, ha postulato

la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (doc. IV).

1.8. Il doc. IV è stato trasmesso al

rappresentante della ricorrente “con l’avvertenza che le parti hanno la

facoltà di presentare, entro 10 giorni, eventuali altri mezzi di prova”

(doc. V; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice).

1.9. A tutt’oggi le parti sono

rimaste silenti.

in diritto

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è

sapere se rettamente l’Ufficio assicurazione invalidità ha soppresso con

effetto retroattivo al 1° luglio 2018 il diritto alla rendita intera che

l’assicurata percepiva dal 1° luglio 2017 con versamento dal 1° agosto 2017.

2.2

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in:

Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale

Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta l'art. 28 cpv. 1

LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16

LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito

del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e

dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato

che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,

dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e

suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01

del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.

4.1).

2.3

Se il grado d'invalidità del

beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante

sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento

importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una

modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello

stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato,

abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275

consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una

situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della

nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da

questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30;

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a

cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2

OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della

rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione

limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della

modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per

grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o

la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in

atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett.

b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno

per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne

la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento

indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato

l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.4

Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.

3.

e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va infine evidenziato che

in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento

anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla

posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15

gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla

luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante

attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del

23.

aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art.

28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

2.5

Nella presente fattispecie

con la decisione avversata l’UAI ha soppresso la precedente rendita intera,

ritenendo che l’assicurata è totalmente inabile nell’attività abituale (gerente

ristorante/bar) dal 31 luglio 2016 (e in attività adeguate dal 31 luglio 2016

al 12 aprile 2018) ma abile al 100% (presenza e rendimento) in attività

adeguate dal 13 aprile 2018 e continua.

L’amministrazione si è

fondata sul rapporto finale del 23 agosto 2019 del medico SMR, dr. med. __________

(pag. 262-264 incarto AI), che, sulla base della documentazione medica agli

atti, ha posto la diagnosi con influsso sulla lavorativa di “Lesione

della fibrocartilagine triangolare con instabilità radio-ulnare distale al

polso sinistro con/su: - artroscopia diagnostica e riparazione TFCC

(26.09.2016): - recidiva di instabilità radio-ulnare distale del polso

sinistro, sintomatica” e la diagnosi senza influsso sulla lavorativa

di “Deformazione a bottoniera AIFP-2 mano destra dopo lussazione e riduzione

incruenta (dic. 2015); Piede piatto traverso con alluce valgo sintomatico a

destra con deformità Bunionette (oligosintomatico); Esiti dopo intervento

alluce valgo e piede piatto traverso a sinistra (28.03.2001); Artropatia

caviglia destra di origine non chiara (2016) con/su: - sinovite articolare

diffusa particolarmente riguardante il comparto; Accorciamento importante del

gastrocnemio; Inizio di piede piatto in valgo” (pag. 262 incarto AI). Il

medico SMR ha

ritenuto l’assicurata totalmente inabile nell’attività abituale (gerente

ristorante/bar) dal 31 luglio 2016 (e in attività adeguate dal 31 luglio 2016

al 12 aprile 2018) ma abile al 100% (presenza e rendimento) in attività

adeguate dal 13 aprile 2018 e continua.

Il medico SMR ha poi stabilito l’esigibilità lavorativa (carico massimo: 5kg;

nessuna alternanza della postura al bisogno; nessuna difficoltà nello svolgere

lavori di precisione; nessuna necessità di pause supplementari; mobilizzazioni

di carichi con la mano/polso sinistro inferiore ai 2 kg, con entrambe le mani

fino a 5 kg, con entrambe le braccia fino a 15 kg e con il braccio sinistro

fino a 10 kg; pag. 263 incarto AI). Il medico SMR ha quindi indicato che lo

stato di salute dell’assicurata era migliorato come la seguente motivazione: “Migliorata

la sintomatologia dolorosa e di limiti funzionali; Rapporto medico del

13.04.2018, Dr. __________” con prognosi favorevole (pag. 263 incarto AI).

2.6

Questo Tribunale non ha

motivo per scostarsi dal citato rapporto finale del 23 agosto 2019 del medico

SMR, __________. La valutazione del medico SMR è da considerare dettagliata,

approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al

considerando 2.5. Il TCA constata, infatti, che il medico del SMR ha tenuto

conto di tutte le problematiche lamentate dall'assicurata ponendo le diagnosi

concernenti l’insieme dei disturbi dell’interessata, valutando le sue

limitazioni funzionali e le relative ripercussioni sulla capacità lavorativa al

termine di un’analisi approfondita di tutti i referti medici dei curanti,

nonché della documentazione medica risultante dall’incarto LAMAL acquisito agli

atti.

Questo Tribunale ritiene tale modo di procedere corretto e non ha motivo alcuno

per rimettere in discussione l’operato del medico del SMR, conforme agli

articoli 59bis cpv. 2 LAI in relazione con l’art. 49 cpv. 1 OAI (cfr. STF

9C_404/2018 del 22 agosto 2018; DTF 142 V 58 consid. 5.1; 135 V 465 consid.

4.4.).

Giova qui infatti

ricordare che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante

per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di

svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono

indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli

casi.

Scopo e senso del disposto

come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di

fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto

alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative,

sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona

assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze

tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del

SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un

assicurato e cosa invece no (vedi DTF 136 V 376 consid. 4.1; sentenze

9C_1001/2012 del 29 maggio 2013; 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010; 9C_9/2010 del

29.

settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV

n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Del resto, l’assicurata non ha prodotto, nemmeno in sede ricorsuale, dei

referti medico-specialistici in grado di smentire quanto valutato dal medico

SMR.

Dalle tavole processuali emerge inoltre che, in data 28 marzo 2018 l’__________

ha comunicato all’UAI quanto segue:

" (…) il

caso è stato da noi assunto a valere sulla copertura malattia per perdita di

guadagno, pertanto il caso non è più gestito dalla signora __________ del

servizio infortuni. L’inabilità lavorativa è stata e viene a tutt’oggi da noi

riconosciuta nei seguenti termini (MALATTIA): 100% dal 10 agosto 2016 continua

(…).” (pag. 41 incarto LAMAL)

In data 13 aprile 2018 il

Prof. dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia della mano e

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha attestato quanto

segue:

" (…) le

riferisco in merito alla paziente sopraccitata che ho visto in data odierna.

Diagnosi

• E/d

ricostruzione TFCC polso sinistro secondo Adams e resezione Wafer della testa

dell'ulna in ottobre 2017 a __________

- e/d lesione completa TFCC con

sublussazione dorsale della testa dell'ulna e iniziale artrosi dell'ARUD

Esame clinico

All'ispezione si nota un leggero gonfiore alla testa dell'ulna

polso sinistro. La P/S è 70-0-70. Leggero dolore nei massimi gradi di

supinazione. II dolore sotto carico adesso dell'articolazione è 4 con carico di

5.

kg (prima dell'intervento il dolore sotto carico era 8). ARUD stabile.

Grinding test per la radio-ulnare distale è positivo con un dolore tra 3 e 4

rispetto a un 8 prima dell'intervento. L'E/F è inalterata e anche la forza di

presa è inalterata rispetto alla controlaterale.

Valutazione e proposta

La paziente dice oggi di essere molto contenta del risultato

dell'intervento. Sente ancora dolore caricando molto l'articolazione. Dice che

è decisamente migliorata rispetto a prima dell'intervento da me eseguito

all'ospedale di __________ nell'ottobre del 2017. Io penso che sia necessaria

una TAC finale di controllo per decidere un'abilità lavorativa al 100%. La TAC

ci confermerà il giusto allineamento della testa dell'ulna nella faccetta del

radio per la testa dell'ulna.” (pag. 258-259 incarto AI; n.d.r.: il grassetto e

le sottolineature non sono della redattrice)

In data 27 giugno 2018 l’__________

ha comunicato all’UAI quanto segue:

" (…) le

scrivo in merito al caso in oggetto, per informarla di quanto segue:

nell'ultimo rapporto del 13.04.2018 il Dr. __________ indicava che

era necessaria una TAC finale di controllo, per decidere un'abilità

lavorativa al 100%.

La TAC era prevista il 03.05.2018 ed è stata posticipata dall'interessata

"causa problemi famigliari" al 06.06.2018 e successivamente

nuovamente annullata dalla paziente.

Ho contattato lo St. Medico in pari data e mi hanno comunicato che a tutt'oggi

non è stata fissata una nuova data, non riescono a contattare l'interessata.

L'ultimo certificato in nostro possesso certifica l'inabilità lavorativa sino

al 03.05.2018 (certificato di malattia).

Abbiamo più volte provato a contattare l'interessata per chiarimenti, ma con

esito negativo (non risponde al telefono).

Gli abbiamo inoltre inviato un e-mail il 06.06.2018 richiedendogli di

ricontattarci telefonicamente e, in data 13.06.2018 ci ha inviato l'e-mail

allegato.

La prego contattarmi telefonicamente per discutere del caso, penso che il tutto

si stia prolungando.

Cordiali saluti.” (pag. 150 incarto AI; n.d.r.: la sottolineatura e il

grassetto non sono della redattrice)

In data 27 giugno 2018 l’__________

ha comunicato all’assicurata quanto segue:

" (…)

Gentile signora RI 1,

in relazione al caso di malattia in oggetto, la cassa di

compensazione competente ci ha comunicato che lei beneficia di una rendita

d'assicurazione di invalidità (rendita Al) con effetto retroattivo a partire

dal 01.08.2017. Dal 01.08.2017 al 30.04.2018 abbiamo versato l'indennità per

perdita di salario.

(…).

A decorrere dal 01.05.2018 la nuova indennità giornaliera ammonta

a CHF 79.46. La durata massima delle prestazioni sarà raggiunta il 13.08.2018.A

partire da tale data decadrà, secondo le condizioni applicabili, ogni diritto a

prestazioni dell'indennità giornaliera. Con l'estinzione del diritto alle

prestazioni decade pertanto la garanzia assicurativa.

L'ultimo certificato in nostro possesso attesta un'incapacità

lavorativa al 100% dal 13.04.2018 sino al 03.05.2018 (data in cui era previsto

il successivo controllo medico), controllo non avvenuto in quanto da lei

annullato.

Nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie, vige il

principio secondo cui l'assicurato e tenuto all'obbligo di ridurre le

conseguenze economiche negative del ramo della salute. A riguardo le nostre

Condizioni Generali (Edizione 2008), Art. 10.3 prevedono che per diminuire

l'importo del sinistro la persona assicurata deve sottoporsi, in caso di

diritto ad un'indennità giornaliera, in mancanza di diversa convenzione

scritta, a un controllo medico regolare (almeno ogni 4 settimane).

Le eventuali inosservanze degli obblighi contrattuali possono

comportare il rifiuto o la riduzione delle prestazioni, ai sensi dell'Art. 12.1

delle CG.

In virtù a quanto sopra esposto, le nostre prestazioni vengono

sospese a decorrere dal 04.05.2018.” (pag. 76 e 77 incarto LAMal)

In data 5 aprile 2019 l’UAI ha

inviato al dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia della mano e

specialista FMH in ortopedia, il “rapporto medico: integrazione

professionale/rendita” che è stato ritornato dal precitato specialista con

annessi i vari referti medici allestiti sino al 13 aprile 2018 (pag. 225-244

incarto AI).

In data 19 dicembre 2018 il medico curante, dr. med. __________, specialista

FMH in medicina interna generale, ha informato l’UAI di “non aver rilasciato

negli ultimi mesi certificati medici di incapacità lavorativa alla paziente”

(pag. 176 incarto AI).

In data 1 luglio 2019 l’UAI ha

inviato al dr. med. __________ il “rapporto medico: integrazione

professionale/rendita” come “Aggiornamento medico dal 05.04.2019, in particolare

TAC finale” (pag. 250-256 incarto AI).

In data 9 agosto 2019 la

segretaria del dr. med. __________ e PD Dr. med. __________ ha inviato all’UAI

il rapporto medico relativo all’ultima visita avvenuta (datato 13 aprile 2018),

puntualizzando che la TAC del 6 giugno 2018 non era stata eseguita, in quanto

la paziente non si era presentata (pag. 258-261 incarto AI).

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto questo Tribunale deve concludere che quanto accertato dal medico

del SMR in merito alla capacità lavorativa dell'assicurata va tutelato.

Del resto, giova qui ribadire, l’assicurata

non ha prodotto, nemmeno in sede ricorsuale, alcun referto medico-specialistico

in grado di smentire quanto valutato dal medico SMR.

Inoltre l'esigibilità indicata dal medico SMR risulta pure plausibile alla luce

dei precedenti giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano

limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori (cfr. a questo proposito, STCA

35.2018.38

del 10 ottobre 2018, consid. 2.5, STCA 35.2017.109 del 13 giugno

2018, consid. 2.3.5, STCA 35.2017.37 del 23 novembre 2017, consid. 2.6, STCA

32.2018.143

del 18 giugno 2019, consid. 2.6 e rinvii giurisprudenziali ivi

citati).

Diversamente da quanto valutato dall’Alta Corte nella STF 8C_839/2016 del 12 aprile

2017, pubblicata in SVR 1/2018 IV nr. 4 - nella quale il TF ha reputato che il

rapporto del SMR non potesse essere considerato esaustivo, non essendosi

espresso su tutti gli aspetti rilevanti per la decisione - il TCA non vede nel

caso concreto alcun motivo che possa impedire di fondare il proprio giudizio

sulle risultanze mediche del SMR, la cui affidabilità e concludenza non è stata

oggettivamente messa in dubbio da refertazioni specialistiche in grado di

rimetterle in discussione (cfr. STF 9C_404/2018 del 22 agosto 2018).

Riguardo alla possibilità

per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata alle sue condizioni di

salute, giova qui ricordare che la giurisprudenza federale ha, in maniera

costante, già avuto modo di stabilire che in considerazione dell'ampio

ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della

produzione e dei servizi (cfr. ISS, livello di esigenze 4 fino alla TA1 2010,

poi divenuto livello 1 con la TA1 2012), vi è un numero significativo di

attività di natura leggera, che permettono di alternare la posizione e che sono

pertanto adatte al danno alla salute presentato dall'assicurato. Come

ripetutamente statuito dall’Alta Corte in casi con limitazioni funzionali

analoghe, esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria

capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del mercato occupazionale

aperto a personale non qualificato o semi qualificato, in cui vi è una

sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui

possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano

aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto

2012.

consid. 3.3., che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18

giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3; 9C_10/2007 del 26

marzo 2008 consid. 4.6.3).

È peraltro utile aggiungere che

se è vero che, secondo la giurisprudenza, vanno indicate possibilità di lavoro

concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste

esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano

di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va

rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad

attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di

montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi

fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. sentenza 8C_563/2012 del 23 agosto

2012, consid. 3.3 con riferimenti; sentenza 9C_10/2007 del 26 marzo 2008

consid. 4.6.3; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; sentenza U 329/01 del 25

febbraio 2003, consid. 4.7).

Si può, quindi, senz'altro

ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di

posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene

assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non

dall’assicura-zione contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC

1991.

p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che la ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali

più leggere da un profilo dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente

esercitata (di gerente di ristoranti/bar).

Del resto deve essere ricordato

che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della

proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da

una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti

(Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997 p. 71 e dottrina

ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.

Ai fini dell’accertamento

dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto

avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per

pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non

realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma

talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la

conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione

irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).

In concreto, questo Tribunale

ritiene che, anche nel caso di specie, nel mercato generale del lavoro esistano

delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che la

ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di

esercitare in maniera completa.

In conclusione, alla luce di

quanto sopra esposto e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato

di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V

233.

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer

Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218

consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che a RI 1 vada riconosciuta totalmente

inabile nell’attività abituale (gerente ristorante/bar) dal 31 luglio 2016 e

continua (e in attività adeguate dal 31 luglio 2016 al 12 aprile 2018) ma abile

al 100% (presenza e rendimento) in attività adeguate dal 13 aprile 2018 e

continua.

2.7

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute di cui è affetta l’assicurata.

Stante quanto precede, occorre in particolare esaminare se la capacità di

guadagno dell'assicurata ha subito un miglioramento tale da giustificare la

soppressione della rendita intera di invalidità che gli è stata riconosciuta

dall’UAI a decorrere dal 1° luglio 2017, con versamento dal 1° agosto 2017

(cfr. consid. 1.2).

Vengono considerati i dati

del 2018, visto che il miglioramento dello stato di salute - e, di conseguenza,

della capacità lavorativa residua - risale al 13 aprile 2018 (cfr. consid. 2.6).

2.8

Il TCA osserva innanzitutto

che il “reddito da valida” in qualità di gerente di bar/ristoranti determinato

dall’UAI - sulla base della TA 1 2016, divisione 56 “Ristorazione”, conoscenze

professionali e specializzate - e non contestato dall’assicurata, di fr.

53'731.- può essere fatto proprio da questa Corte.

Difatti, per costante giurisprudenza federale, se la persona assicurata era

disoccupata al momento in cui le è occorso l’infortunio oppure se nel periodo

sino all’inizio della rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro anche senza

l’infortunio (in casu: contratto a tempo determinato fino al 18

settembre 2016: cfr. consid. 1.1), il reddito da valido deve essere desunto dai

dati della rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) (cfr., tra le

tante, la STF 8C_314/2019 del 10 settembre 2019 consid. 6.1 e riferimenti ivi

citati; la STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 in fine e

riferimento ivi citato e la STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, consid. 4.2

in fine e 4.3.2 e riferimenti ivi citati; in questo senso, si veda pure L.

Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, p.

316; STCA 35.2016.93 del 5 aprile 2017, consid. 2.8; STCA 35.2018.123 del 27

marzo 2019, consid. 2.5.1; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.9;

STCA 35.2019.25 del 5 settembre 2019, consid. 2.6; STCA 35.2019.48 del 16

ottobre 2019, consid. 2.9;

STCA 32.2018.211 del 21

ottobre 2019, consid. 2.8; STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020, consid. 2.6.1).

In caso di assicurati che hanno perso il lavoro per motivi estranei

all’invalidità va inoltre preso in considerazione il salario statistico

conseguibile nell'ultima professione esercitata, rispettivamente conseguibile

in funzione dei titoli di studio ed in base all'esperienza professionale

concreta e non il salario statistico conseguibile in un'attività semplice e

ripetitiva (cfr. STCA 32.2013.61 del 22 novembre 2013; STCA 32.2013.216 del 22

settembre 2014, STCA 32.2017.175 del 30 maggio 2018, STCA 35.2018.123 del 27

marzo 2019; STCA 35.2019.25 del 5 settembre 2019, consid. 2.6).

Il "reddito da

valida" dell'assicurata per il 2018 ammonta, quindi, a fr.

53'731.-.

2.9

Per quanto concerne il “reddito

da invalida”, secondo l’UAI, con il danno alla salute, RI 1, avrebbe realizzato

un guadagno annuo lordo di fr. 49'557.18 determinato in base alla tabella TA 1

2016, attività semplici e ripetitive, livello 1 di competenze, donne, riportato

un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel

2016.

ed aggiornato al 2018, applicando una decurtazione sociale del 10% (pag.

266.

e 292 incarto AI).

Tenuto conto della capacità lavorativa residua accertata al consid. 2.7, il

“reddito da invalida” determinato dall’UAI risulta essere corretto e può essere

fatto proprio da questa Corte.

Il 23 dicembre 2019 RA 1 ha osservato di non condividere il modo di agire

dell’UAI, in quanto, a suo avviso, nel caso concreto andrebbe considerato il

reddito effettivo percepito al 50% nel 2018 dall’assicurata presso la __________

pari a fr. 26'407.- (cfr. doc. I).

Il TCA non può fare

propria la tesi del rappresentante dell’insorgente, in quanto sul mercato

generale del lavoro mercato generale del lavoro esistono delle professioni

nell’esercizio delle quali RI 1 potrebbe meglio valorizzare la sua capacità

lavorativa residua (segnatamente al 100%, come accertato al consid. 2.7)

rispetto all’attività di consulente finanziaria svolta attualmente al 50%.

Conformemente alla giurisprudenza, una delle condizioni necessarie affinché la

perdita di guadagno concreta possa essere considerata perdita di guadagno

computabile, è quella che l'interessato eserciti un'attività ragionevolmente

esigibile nella quale si deve ritenere che sfrutti al massimo la sua capacità

di lavoro residua (cfr. RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a). Questa

condizione è espressione del principio generale del diritto delle assicurazioni

sociali che obbliga l'assicurato ad intraprendere tutto quanto può da lui

essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 113 V 28 consid. 4a e

riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).

Ad esempio in una sentenza

U 334/02 del 22 aprile 2003 l’Alta Corte ha rilevato:

" (…)

Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé ne met

pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, ce

dernier peut être tenu de quitter son poste de travail, voire d'abandonner son

entreprise au profit d'une activité plus lucrative (arrêt A. du 10 décembre

2001, U 74/ 01; RCC 1983 p 246)."

Nel caso di specie, la

ricorrente esercitando un'attività (ridotta) quale “consulente finanziaria”,

non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la sua restante

capacità lavorativa.

Il "reddito da

invalida" per il 2018 è, pertanto, fissato a fr. 49'557.18.

2.10

Confrontando ora il reddito

"da invalida" di fr. 49'557.18 con il relativo reddito "da valida"

di fr. 53'731.-, si ottiene un grado d’invalidità del 7,76% ([53'731 - 49'557.18]

x 100 : 53'731) arrotondato all’8% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF

130.

V 121. Tale percentuale non consente all’assicurata di continuare a

beneficiare di una rendita (cfr. consid. 2.2).

Di conseguenza la rendita intera dell’assicurata va soppressa tre mesi dopo il

miglioramento della capacità lucrativa - fissato al 13 aprile 2018 (cfr.

consid. 2.6) - come prescritto dall'art. 88a cpv. 1 OAI (cfr. consid. 2.3) e,

quindi, a partire dal 1° luglio 2018 - visto che l’assicurata ha ripreso a

lavorare nel febbraio 2018 (cfr. consid. 1.4).

Il TCA rileva inoltre che il 30 novembre 2018 RA 1, per conto dell’assicurata,

ha comunicato all’UAI che la sua assistita aveva iniziato una attività a tempo

parziale (50%) dal maggio 2018 presso __________ a __________ in qualità di

consulente finanziario (pag. 153-157 incarto AI). Nel questionario “revisione

della rendita d’invalidità” del 7 dicembre 2018 l’assicurata ha puntualizzato

che il suo stato di salute era rimasto invariato me che stava provando a

svolgere a tempo parziale una attività lavorativa al 50% max senza percepire un

reddito fisso ma unicamente delle provvigioni su commissioni (pag. 159-168

incarto LAI). Dal questionario del datore di lavoro del 13 febbraio 2019 emerge

che l’assicurata ha iniziato un’attività lucrativa a tempo parziale quale

“consulente finanziario in formazione” dal 12 febbraio 2018 con un contratto

d’agenzia ex art. 418 e ss. CO (cfr. pag. 204-217 incarto AI). Avendo, come

visto, l’assicurata aspettato sino al 30 novembre 2018 per informare l’UAI

dell’inizio di un’attività lavorativa a tempo parziale, appare indubbio che

ella ha violato il proprio obbligo di informare impostole dall’art. 77 OAI (v.

art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI). In siffatte circostanze (in particolare, tenuto

conto del lungo lasso di tempo intercorso tra l’inizio, 12 febbraio 2018, e

l’annuncio, 30 novembre 2018), non consente di giungere ad una diversa

conclusione l’argomentazione ricorsuale - che viene pertanto respinta - giusta

la quale RI 1 non avrebbe inteso aggirare l’UAI e che il lasso di tempo

trascorso tra il tentativo di inizio dell’attività a tempo parziale (con un

notevole sforzo da parte della sua assistita) e la avvenuta comunicazione

all’amministrazione sarebbe da ascrivere all’esigenza di verificare la

effettiva capacità di resa lavorativa, seppur a tempo parziale.

Stante quanto precede la rendita di invalidità deve essere soppressa

retroattivamente dal 1° luglio 2018.

A fronte di un grado di invalidità dell’8%, l’assicurata non ha nemmeno diritto

a provvedimenti professionali reintegrativi. Nella decisione avversata (pag.

292.

incarto AI) l’UAI non ha, quindi, correttamente, previsto altri

provvedimenti professionali.

La decisione impugnata deve quindi essere confermata.

2.11

Stante quanto precede, il TCA

rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione

sufficientemente chiarita.

Al riguardo va ricordato

che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o

il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare

il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata

delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag.

274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24

agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.12

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.- e 1’000.- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di procedura per

fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti