32.2019.23
Prima domanda di rendita. Conferma da parte del TCA della proposto dell'Ufficio AI di riconoscere all'assicurato il diritto ad una rendita durevole al posto della rendita temporanea stabilita con la d
6 maggio 2019Italiano15 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.23
BS/sc
Lugano
6 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 19 dicembre 2018 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1963, di formazione impiegato d’ufficio, nel marzo 2013 ha
inoltrato all’Ufficio AI una richiesta di prestazioni a seguito dei postumi di
un infortunio non professionale occorsogli il 3 ottobre 2012 (doc. 5 inc. AI).
1.2. Nell’ambito
dell’istruttoria, dal punto di vista medico l’Ufficio AI ha acquisito la perizia
psichiatrica 14 ottobre 2015 del dr. __________ (eseguita per conto dell’assicurazione
perdita di guadagno, doc. 6 inc. Cassa malati), ordinato una valutazione psichiatrica
alla dr.ssa med. __________ del __________ (cfr. rapporto 10 febbraio 2016 in
doc. 116 inc. AI), assunto la valutazione peritale reumatologica 25 ottobre 2016
ed il relativo complemento 18 agosto 2017 allestiti dal dr. med. __________ su
ordine dell’assicuratore contro gli infortuni (doc. 156 e 164 inc. LAINF),
incaricato il dr. med. __________ di allestire una perizia reumatologica (cfr.
il relativo rapporto 1° marzo 2016 e complemento 17 marzo 2016 in doc. 117 e
121 inc. AI). Le risultanze di suddette valutazioni sono state sintetizzate dal
dr. med. __________ del SMR nei rapporti 7 e 27 giugno 2018 (doc. 159 e 161
inc. AI).
Tenuto
inoltre conto del rapporto 31 luglio 2017 relativo all’in-chiesta economica per
indipendenti (doc. 165 inc. AI), nonché del rapporto 29 agosto 2018 del
consulente in integrazione professionale (doc. 170 inc. AI), con decisioni del
19 dicembre 2018, preavvisate il 5 settembre 2018 (doc. 172 inc. AI),
l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita
intera dal 1° ottobre 2013 al 31 ottobre 2015 e dal 1° febbraio 2016 al 30
novembre 2016 (doc. 178 -183, per le motivazioni cfr. doc. 176 inc. AI).
1.3. Contro
le succitate decisioni l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha
interposto il presente tempestivo ricorso, postulandone l’annullamento ed il
riconoscimento di una rendita d’invalidità di almeno ¾ con effetto dal 1° dicembre
2016. Contestata è la valutazione medico-teorica e quella economica.
1.4. Con
la risposta di causa, valutata nuovamente la fattispecie, l’Ufficio AI propone
di riformare le decisioni contestate nel senso di riconoscere il diritto ad una
rendita intera dal 1° ottobre 2013 (grado d’invalidità del 100%), a ¼ di
rendita (grado d’invalidità del 41%) dal 1° novembre 2015, nuovamente ad una
rendita intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1° febbraio 2016 ed a ¾ di
rendita (grado d’invalidità del 63%) dal 1° dicembre 2016.
1.5. Interpellato
dal TCA, con scritto 13 marzo 2019 il legale dell’assicurato ha comunicato di
accettare la proposta di erogazione rendite formulata nella risposta di causa,
con riconoscimento di un’equa indennità per ripetibili.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015;8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto
ad una rendita intera dal 1° ottobre 2013 al 31 ottobre 2015 e dal 1° febbraio
2016 al 30 novembre 2016.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica
e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’inca-pacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
2.4. Nel
caso in esame, dagli accertamenti medici eseguiti e riportati al consid. 1.2. è
risultato che l’assicurato presenta in tutte le attività un’inabilità del 100%
dal 3 ottobre 2012, del 30% dal 12 luglio 2015. Dal 24 febbraio 2016 nella sua
abituale attività egli è stato ritenuto inabile al 100% e, sempre dalla stessa
data, inabile al 54% in attività adeguate (cfr. rapporti 7 e 27 giugno 2018 del
dr. med. Panzera del SMR in doc. 159 e 161 inc. AI).
Di
conseguenza, raffrontando i redditi, l’ammini-strazione ha stabilito: dal 1°
ottobre 2013 (scadenza del termine di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) un
grado d’invalidità del 100%, dal mese di luglio 2015 (momento del miglioramento
della capacità lavorativa al 70% in qualsiasi attività) un’invalidità nulla, dal
febbraio 2016 (peggioramento dello stato di salute con totale inabilità in
qualsiasi professione) un grado d’incapacità al guadagno del 100% e, infine – ritenendo
che dall’agosto 2015 l’assicurato può mettere a maggior frutto la sua residua
capacità lavorativa del 54% in attività adeguate – un’invalidità del 24.73%.
Con
le decisioni contestate all’assicurato è stato quindi riconosciuto il diritto
ad una rendita intera dal 1° ottobre 2013 al 31 ottobre 2015 (tre mesi dopo il
miglioramento ex art. 88a cpv. 1 OAI) e dal 1° febbraio 2016 (tre mesi dopo il
peggioramento ex art. 88a cpv. 2 OAI) al 30 novembre 2016 (tre mesi dopo il
miglioramento ex art. 88a cpv. 1 OAI).
L’assicurato
sostiene, in particolare sulla base del rapporto 23 gennaio 2019 dello
psichiatra curante (doc. B), un peggioramento dell’incapacità lavorativa del
67%.
Egli
contesta inoltre il reddito da valido preso in considerazione dall’amministrazione
(fr. 36'266.- nel 2013 che aggiornato al 2015 e 2016 corrisponde a fr. 36'683.-
rispettivamente a fr. 36'931.-), sostenendo che debba essere quantificato in
fr. 78'000.- (13 mensilità di fr. 6'000.- l’una) importo che avrebbe potuto
conseguire senza il danno alla salute (cfr. a tal riguardo questionario del datore
di lavoro 29 aprile 2013 punti 2.10 e 2.11, scritti 29 maggio 2018, 28 novembre
2018 del datore di lavoro; doc. 21 e 158 inc. AI e doc. F). L’assicurato ha poi
fatto riferimento all’estratto conto individuale dal quale si evince che nel
periodo 1986 – 2007 aveva già lavorato presso lo stesso datore di lavoro
conseguendo dei redditi molto alti (doc. G).
2.5.
Con la risposta di causa l’Ufficio AI, preso atto delle considerazioni
esposte dall’assicurato, ha precisato che il dossier è stato nuovamente
sottoposto all’esame del consulente ispettore __________ evidenziando che:
"
(…) Il citato Consulente ispettore –
nella valutazione 14 febbraio 2019 (qui di seguito allegata) – ha
ritenuto che a __________ può essere riconosciuto un reddito statistico da valido
derivato dalle tabelle TA1 2016 dell'Inchiesta svizzera sulla struttura dei
salari (di seguito ISS) edite
dall'Ufficio federale di statistica, categorie 10-11 (industrie alimentari),
uomini, livello di qualifica 2.
In merito giova precisare che l'ispettore Al – pur
confermando la propria valutazione circa il fatto che l'assicurato dagli anni
2007-2008 sino al settembre del 2012 ha consapevolmente rinunciato a conseguire
gli usuali redditi (come scelta di vita) e che i comportamenti dello stesso non erano
influenzati dal graduale aggravarsi dei danni alla salute sulla capacità
lavorativa – ha stabilito che lo stesso (riprendendo il lavoro presso l'azienda
di famiglia e prevedendo sin da subito un incremento del suo reddito dopo
qualche mese di "rodaggio") ha effettivamente voluto ritornare a una
condizione di maggior benessere economico.
Analizzato il mansionario dell'assicurato prima
dell'insorgere dei danni alla salute – posto che lo stesso non ha nozioni per
condurre a livello dirigenziale la propria azienda e si limitava a svolgere
mansioni pratiche e solo talvolta si occupava dell'acquisizione di clienti –
l'ispettore ha ritenuto che il livello di qualifica corretto da riconoscere
allo stesso è il livello 2 e non il 3 (sulla distinzione dei gradi di
competenza si rinvia alla sentenza del TF 9C_901/2017 consid. 3.3). (…)”
(doc. VI pag. 3)
Sempre
in sede di risposta, l’amministrazione ha poi esaminato la documentazione
medica prodotta in sede di ricorso:
"
(…)
- Il rapporto 23 gennaio 2019 dello psichiatra
curante dell'assicurato Dr. med. __________ (doc. B incarto TCA) secondo
cui vi è stato un peggioramento dei limiti funzionali di ordine psichico
dell'assicurato da circa un anno;
- Il rapporto 10 gennaio 2019 (doc. C incarto
TCA) della dermatologa curante dell'assicurato Dr.ssa med. __________
stante cui lo stato di salute di __________ è peggiorato in modo tale da
necessitare un nuovo ricovero (il precedente era perdurato 3 giorni; cfr. il
rapporto di dimissione 14 settembre 2017 del Servizio di dermatologia
dell'Ospedale __________ di __________; doc. 146 incarto Al) e
stante cui lo stesso sarebbe stato operato per una frattura scomposta al polso
sinistro qualche settimana prima. In proposito si evidenzia che nessuna
riflessione è stata svolta sull'inabilità lavorativa medico-teorica
dell'assicurato;
- Il rapporto 31 maggio 2017 del Servizio di Pronto
Soccorso dell'Ospedale __________ di __________ (doc. D incarto TCA)
secondo cui l'assicurato ha avuto una comparsa di un dolore al ginocchio destro
in assenza di trauma, ln merito si rimarca che nessuna riflessione è stata
svolta sull'inabilità lavorativa medico-teorica dell'assicurato;
- Il certificato di inabilità lavorativa 29 gennaio
2019 del Servizio di Chirurgia dell'Ospedale __________ di __________ per la
suindicata frattura al polso (doc. IV1 incarto TCA).
Al riguardo, occorre sottolineare che lavorativa indicata non è superiore ai 3
mesi (periodo necessario per riconoscere un duraturo peggioramento dello stato
di salute ex art. 88a cpv. 2 OAI);
- Il rapporto 6 giugno 2018 del Dr. med. __________
del Servizio di Chirurgia e Ortopedia dell'Ospedale __________ di __________ (doc.
E incarto TCA) già figurante all'incarto Al (cfr. il doc. 160
incarto AI) e debitamente analizzato il 27 giugno 2018 (doc. 161
incarto AI) dal Dr. med. Panzera del SMR. (…)” (sottolineatura del
redattore; doc. VI pag. 3)
Dopo
aver ammesso che l’assicurato ha reso sufficientemente verosimile un
peggioramento dei suoi limiti funzionali, l’Ufficio AI ha osservato:
"
(…) Tale peggioramento, esistente
da circa un anno stando alla nuova valutazione dello psichiatra curante
dell'assicurato, giustifica un aumento della riduzione globale al reddito
statistico da invalido dell'assicurato dal 10% al 20% [deduzione composta da un
10% per attività leggera, da un 5% per l'incisività dei limiti funzionali non
compresi nella valutazione medica del SMR e un 5% per l'esercizio di
un'attività adeguata a tempo parziale come da rapporto SMR del 7 giugno 2018
(ove è indicata la doppia riduzione di rendimento e presenza) e da sentenza del
TF 90_149/2015 consid. 4.1].
In considerazione di quanto indicato nel succitato
rapporto SMR anche l'ammontare della riduzione globale inerente periodo ove
l'assicurato ha presentato un'inabilità lavorativa del 30% va aumentata dal 10%
al 15% (deduzione composta da un 10% in attività leggere e di un 5% per
l'esercizio di un'attività adeguata a tempo parziale). (…)” (doc. VI pag. 4)
Sulla
scorta di quanto precede, l’Ufficio AI “propone – all'appoggio delle tabelle
di calcolo della capacità di guadagno residua, della tabella aggiornamento
salario e dell'annotazione per l'incarto del 27 febbraio 2019 (allestite con
gli ultimi dati a disposizione di chi scrive; documenti qui di seguito
allegati) – a questo lodevole Tribunale di riformare la decisione impugnata nel
senso di assegnare all'assicurato:
-
dal 1° ottobre 2013 il diritto a una rendita intera d'invalidità (grado Al del
100%);
-
dal 1° novembre 2015 il diritto ¼ di rendita (grado Al del 41%);
-
dal 1° febbraio 2016 il diritto a una rendita intera d'invalidità (grado Al
del 100%) e
-
dal 1° dicembre 2016 in poi il diritto a ¾ di rendita (grado Al del
63%)” (doc. VI pag. 4).
Visto
quanto sopra, questo TCA non può che confermare la proposta di giudizio
formulata dall’Ufficio AI, alla quale del resto l’assicurato ha dato il suo
assenso.
Dall’esame
del rapporto 23 gennaio 2019 dello psichiatra curante (doc B) si può infatti evincere
un peggioramento della componente extra-somatica.
La
valutazione 14 febbraio 2019 del consulente ispettore non può che essere
condivisa (doc. VI/1). In particolare viene pertinentemente spiegato il motivo
per cui egli ha optato per l’utilizzo dei dati statistici per determinare il
reddito da valido, livello no. 2 (cfr. al riguardo: STF 9C_901/2017 del 28
maggio 2018), come pure gli aumenti delle deduzioni percentuali del reddito (secondo
giurisprudenza, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli
organi dell'assicurazione: DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Di
conseguenza, tenendo conto dei redditi da valido – così come risultano dal
rapporto 27 febbraio 2019 del funzionario incaricato e dalle relative tabelle
di calcolo (VI/2 – 5) – di fr. 67'084.- per il 2015 (capacità lavorativa del
70% in attività adeguate) e di fr. 67'117,41 per il 2016 (abilità lavorativa del
46% in attività adeguate), si ottengono i seguenti gradi d’invalidità:
·
ottobre 2013 (scadenza anno di attesa): 100% (invariato rispetto
alle decisioni contestate);
·
luglio 2015 (miglioramento): 40,84%% (67'084 – 39'684,87 x 100 : 67'084);
·
febbraio 2016 (peggioramento): 100% (invariato rispetto alle
decisioni contestate);
·
agosto 2016 (miglioramento): 63,18% (67'117 – 24'710,54 x 100 :
67'117).
Di
conseguenza, annullate le decisioni impugnate, l’assicura-to ha diritto ad una
rendita intera dal 1° ottobre 2013 (scaduto il termine di attesa ex art. 28
cpv. 1 lett. b LAI), ad un quarto di rendita dal 1° novembre 2015 (tre mesi
dopo il miglioramento ex art. 88a cpv. 1 OAI), nuovamente ad una rendita intera
dal 1° febbraio 2016 (tre mesi dopo il peggioramento ex art. 88a cpv. 2 OAI) ed
a ¾ di rendita dal 1° dicembre 2016 (tre mesi dopo il miglioramento ex art. 88a
cpv. 1 OAI).
2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio
2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione
o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.--
e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
2.7. Il
ricorrente, patrocinato da un avvocato e vittorioso in causa, ha diritto ad
un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ Le
decisioni del 19 dicembre 2018 sono annullate.
§§ RI
Fatti
1 ha diritto ad una rendita intera dal 1° ottobre 2013, ad un quarto di rendita
dal 1° novembre 2015, ad una rendita intera dal 1° febbraio 2016 ed a ¾ di
rendita dal 1° dicembre 2016.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale
verserà al ricorrente fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti