32.2019.24
Rifiuto rendita. Perizia psichiatrica confermata. Calcolo economico confermato. Aiuto al collocamento su esplicita richiesta scritta confermato. Grado AI: 38%
28 gennaio 2020Italiano30 min
causa al patrocinatore del ricorrente, assegnando alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2019.24
PC/sc
Lugano
28 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 gennaio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. In data 3 gennaio 2018 RI 1, nato
il __________ 1963, di professione “__________” al 100% presso la __________
dal 1° ottobre 2008 al 27 novembre 2014 (allorquando è stato licenziato con
effetto immediato a seguito di un arresto avvenuto il __________ 2014 presso la
__________, e seguito da una carcerazione durata 52 giorni), in disoccupazione
dal 5 dicembre 2014, successivamente attivo in qualità di “fiduciario” al 100%
presso la __________ dal 29 maggio 2015, licenziato il 24 marzo 2016 (ultimo
giorno di lavoro) con effetto al 30 giugno 2016 a seguito di una “riorganizzazione
interna”, nuovamente in disoccupazione dal 5 dicembre 2016, ha inoltrato
una richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata da “disturbi
nervosi” presenti da “fine 2013” (pag. 4-9 incarto AI; pag. 59
incarto AI; pag. 2-6, 37 e 38, 41-48, pag. 171 incarto DISO).
1.2. Dopo avere esperito gli
accertamenti medici ed economici del caso - e, in particolare, dopo avere
acquisito agli atti l’incarto DISO, il rapporto medico del 5 febbraio 2018 dello
psichiatra curante (pag. 12-13 incarto AI), la perizia psichiatrica del 5
luglio 2018 del __________ di __________ (pag. 55-69 incarto AI), il rapporto
finale del 17 luglio 2018 del medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH
in psichiatria e psicoterapia (pag. 70-72 incarto AI) e la valutazione del 5 novembre
2018 del consulente IP (pag. 78-81 incarto AI) - l’UAI, con progetto di
decisione del 14 novembre 2018, ha preavvisato il respingimento della richiesta
di prestazioni dell'assicurato, poiché egli presenta un grado d'invalidità del
38% (pag. 82-86 incarto AI). L’amministrazione ha preso in considerazione un "reddito
da valido" di fr. 97'889.- (fissato mediante la tabella TA1 2014, categoria
64-66 attività finanziarie-assicurative, uomini, aggiornato al 2016,
nell’attività abituale di impiegato di banca/fiduciaria) e un reddito "da
invalido" di fr. 60'433.40, (determinato in base alla TA1 2014, attività
semplici e ripetitive, uomini, aggiornato al 2016 - tenuto conto di una
capacità lavorativa del 100% in attività adeguate - applicando una “riduzione
salariale del 10% per altri svantaggi salariali derivanti da contingenze
particolari”; pag. 83 e 84 incarto AI). Nella medesima occasione l’UAI ha
pure puntualizzato che “Provvedimenti professionali non risultano
applicabili in quanto non permetterebbero un sostanziale incremento
dell’attuale capacità di guadagno residua. Su esplicita richiesta scritta, il
nostro Ufficio rimane tuttavia a disposizione per valutare l’adozione di
eventuali misure di aiuto al collocamento” (pag. 84 incarto AI).
1.3. Dopo aver ricevuto le
osservazioni del 14 dicembre 2018 dell’avv. RA 1 con allegato l’estratto conto
individuale di RI 1 (pag. 90-93 e pag. 94-101 incarto AI), l’UAI, con decisione
del 18 gennaio 2019 ha confermato integralmente il progetto di decisione (pag. 103-108
incarto AI).
1.4. Con tempestivo ricorso del 29
gennaio 2019 RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha postulato
l’annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento di “una
rendita intera AI dal…” (cfr. doc. I, pag. 10).
Il patrocinatore del ricorrente contesta, in particolare, gli aspetti economici
della decisione dell’UAI, ritenendo troppo esiguo e penalizzante il salario “da
valido” di fr. 97'889.- determinato dall’amministrazione sulla base dei dati
statistici, ritenuto che il suo cliente, se non fosse stato arrestato il 6
ottobre 2014, avrebbe continuato a lavorare nel __________, ove era attivo dal
1981, con uno stipendio ben superiore. Tenuto conto di un “reddito da valido”
di fr. 255'112.- (media degli anni 2010-2014) o di fr. 251'850.- (ultimo
salario conseguito annualizzato nel 2014) e di un “reddito da invalido” di fr.
60'433.40, così come indicato nella decisione impugnata, il suo assistito
presenterebbe un grado di invalidità del 76% (255’112-60.433x100:255'112 oppure
251’850-60’433x100:251’850). A suffragio delle proprie argomentazioni, il
legale del ricorrente produce l’estratto conto individuale di RI 1 (doc. A2).
1.5. Nella risposta
del 14 febbraio 2019, l'UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto AI completo,
ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
Fatti
1.6. In data 18 febbraio 2019 il TCA ha intimato la risposta di
causa al patrocinatore del ricorrente, assegnando alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali
altri mezzi di prova (doc. V).
Le
parti sono rimaste silenti.
in diritto
Considerandi
2.1
Il TCA è chiamato a stabilire
se l’amministrazione ha corretta-mente o meno rifiutato di assegnare
all’assicurato una rendita di invalidità.
2.2
Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita
all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità
di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo
aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989.
p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,
op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,
d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1°
gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3
Quanto alla valenza probante
di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano
stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.
3.
e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in
sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Va infine evidenziato che in ragione della
diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in
caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico
curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF
9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.4
Nella presente fattispecie
l’UAI ha negato una rendita di invalidità all’assicurato, ritenendolo in grado
di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa
compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute a decorrere dal
mese di aprile 2016.
Dal punto di vista medico l’amministrazione si è fondata sul rapporto finale
del 17 luglio 2018 del medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in
psichiatria e psicoterapia (pag. 70-72 incarto AI), il quale ha sostanzialmente
ripreso la perizia psichiatrica del 5 luglio 2018 del __________ di __________
(pag. 55-69 incarto AI).
Il perito psichiatra, dr.
med. __________, ha posto la diagnosi (ICD 10) con ripercussioni sulla
capacità di lavoro di “Sindrome ansiosa generalizzata (F41.1)” (mentre
non ha posto alcuna diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di
lavoro; pag. 64 incarto AI).
Lo specialista ha
osservato, in particolare, quanto segue:
"
(…) L'assicurato non parrebbe presentare antecedenti psichiatrici
famigliari né anamnestici di rilievo prima dell'arresto avvenuto
improvvisamente, e a suo dire inaspettatamente e ingiustamente, nell'aprile del
2014.
L'assicurato si descrive come una persona da sempre molto dedita al
lavoro che svolgeva con ottimi risultati e dove ha sempre avuto un
atteggiamento molto diretto ed assertivo e spesso teso ad affermare le proprie
ragioni in modo esplicito senza tuttavia mai portare rancore verso le persone. Ha
dovuto affrontare nella vita difficoltà legate al disturbo bipolare della ex
moglie e all'allontanamento della stessa nel 2005, seguito poi da una diatriba
rispetto alle visite del figlio, ed è sempre riuscito a gestire tutto con
equilibrio senza presentare periodi di deflessione timica o scompensi
psicopatologici e, soprattutto, non parrebbe che tutte queste vicissitudini
abbiano avuto particolari ripercussioni sul suo funzionamento lavorativo.
L'evento dell'arresto, per il fatto che non fosse atteso e che sia avvenuto
mentre era sul luogo di lavoro, ha sicuramente rappresentato un evento
traumatico, benché il crollo psicologico sia avvenuto circa dopo un mese
dall'inizio della carcerazione (…). Il crollo è stato seguito da una visita
internistica e dopo due giorni da una presa in carico psichiatrica in carcere
da parte del Dr __________. (…). Certamente su un soggetto che presenta un
precedente trait ansioso di base benché performante e funzionale, l'evento del
coinvolgimento nella vicenda penale ha rappresentato un stressor che è divenuto
cronico (visto che la questione legale e le sue conseguenze sono ancora
presenti), che ha condotto ad un incremento dell'ansia di base che, a fronte di
ulteriori stimoli ansiogeni (licenziamento dalla fiduciaria nel marzo del 2016,
scompenso del figlio) ha raggiunto un livello tale da inficiarne la performance
sebben prevalentemente nelle situazioni lavorative simili all'attività abituale
e non in tutte le aree. (…). Questo secondo fallimento, associato alla
concomitante esplosione dei problemi di convivenza connessi alla malattia
psichiatrica del figlio, in attuale trattamento con neurolettici a discreti
dosaggi e che ha presentato problematiche di poli abuso di sostanze e di
compliance, ha ulteriormente incrementato lo stato di tensione dell'assicurato
che tuttavia, nel periodo di disoccupazione al 100% (non era certificato
inabile in quel periodo) ha partecipato al percorso IPT sperando di trovare una
collocazione alternative anche non necessariamente corrispondente alle competenze
precedentemente acquisite. (…). L'assicurato è riuscito e riesce ancora a
gestire il figlio (…). Si apprezza solo una maggior affaticabilità e la
tendenza a “spegnersi” la sera dopo l'assunzione della terapia per riuscire a
distogliersi da alcuni rimugini che, seppur presenti, non lo sono
costantemente. L'apprensività verso il figlio si avverte anche rispetto alle
due ospedalizzazioni in particolare alla seconda, dove l'assicurato si è molto
attivato per ottenere un ricovero che il figlio rifiutava. È evidente come
questo sia un fattore esterno non indennizzabile ma su un quadro già
fragilizzato ha certamente un impatto negativo nel diminuire i livelli di
ansia. (…)” (pag. 63 e 64 incarto AI)
Il perito psichiatra ha
pure rilevato quanto segue:
"
(…) L'assicurato probabilmente nella professione abitualmente
svolta, dove doveva assumersi quotidianamente molte responsabilità, a causa
della presenza di ansia generalizzata, scatenata in particolare da tematiche
connesse alla responsabilità stesse, ha una limitazione per quanto attiene la
flessibilità nel senso che le varie attività rappresenterebbero potenziali
trigger capaci di riattivare memorie connesse a quanto accaduto nel 2014. Tengo
a sottolineare che non vi è un'ansia paralizzante che, se presente, impedirebbe
completamente il funzionamento dell'assicurato nella sua precedente
professione, ma l'assicurato sentirebbe verosimilmente la necessità di mettere
in atto una serie di controlli che ne ridurrebbero parzialmente la performance.
Ritengo pertanto che nell'ultima funzione ricoperta nella professione abituale
l'assicurato presenti una IL massima del 35% (riduzione del rendimento). In
un'altra attività a minor tasso di responsabilità, anche in un ambiente come
quello fiduciario in cui ha lavorato tra il marzo 2015 e il marzo 2016, le
limitazioni sarebbero solo in termini di competenze e calo della
concentrazione, tuttavia solo minimamente evidenziabili alla valutazione
peritale ed ai test, peraltro anche da lui parzialmente minimizzate, stimabili al
massimo in una riduzione del rendimento del 15%. Piena invece appare la
capacità lavorativa in un’attività a basso tasso di responsabilità, anche a
contenuto concettuale e non prettamente manuale ma semplice e routinaria. Il
curante non definiva una IL precisa anche se parlava di una limitazione
elevata sottolineando la scarsa speranza di trovare occupazione nel libero
mercato; riferiva uno sviluppo recente della limitazione che non appare essere
apprezzabile alla valutazione anamnestica come un peggioramento di quanto
presente già dall'aprile del 2016 dopo il licenziamento dall'ultimo luogo di
lavoro. (…)” (pag. 66 e 67 incarto AI)
Il perito psichiatra, che
ha avuto pure un colloquio telefonico in data 5 luglio 2018 con lo psichiatra
curante dell’assicurato a cui ha riferito le conclusioni peritali (pag. 63
incarto AI), ha quindi concluso quanto segue:
" (…)
8.1
CL nell'attività abituale
Si deve fare una differenziazione tra l'attività abituale come __________
di __________ e quella di __________ ultima svolta.
Se si considera attività abituale quella svolta prima della
carcerazione come __________ alla __________, il suo rendimento appare ridotto
e la sua CL residua si deve considerare al massimo del 65% mentre se si
considera l'attività di fiduciario ultima svolta fino al marzo 2015 al marzo
2016.
la CL è stimabile in un 85% (diminuzione del rendimento).
Per quanto attiene alla datazione va considerato che fino al
dicembre 2017 è stato iscritto alla disoccupazione e, a mio avviso, la sua CL
era dell'85% (essendo l'ultima attività svolta quella nella __________). Lo
sviluppo della sindrome ansiosa generalizzata avviene dopo il licenziamento
della __________ del marzo 2016 ed in concomitanza con l'inizio della
sintomatologia presentata dal figlio e benché il licenziamento sia avvenuto,
stando a quanto riferito dal curante, per una performance scarsa dovuta alla
patologia, dalla raccolta anamnestica il disfunzionamento percepito
dall'assicurato, che ha piena coscienza dei suoi disturbi, non era presente
durante quella attività, ma è successivo e databile almeno dall'aprile 2016
visto l'impatto che il licenziamento stesso ha avuto sul suo psichismo.
Per questo a mio avviso le suddette limitazioni della CL sono
databili solo a partire dall'aprile 2016.
8.2
CL in attività adeguata
In un'altra attività anche a contenuto concettuale e non
prettamente manuale al di fuori del circuito __________ e __________ la CL, sul
piano medico teorico, è del 100%. (…)” (pag. 67 incarto AI)
Il perito psichiatra ha
infine puntualizzato quanto segue:
" 8.4
Provvedimenti sanitari e terapie con ripercussione sulla CL
L'assicurato non è riuscito a trovare un’occupazione nel suo campo
nemmeno tramite l'intervento IPT e, a mio avviso, dovrebbe essere aiutato nella
ricerca di un collocamento anche nell'attività ultima svolta dove la
limitazione del rendimento seppur presente, appare minima.” (pag. 68 incarto
AI)
Il TCA non ha motivo di
scostarsi da quanto indicato - in modo puntuale e motivato - il 5 luglio 2018
dal perito del __________.
Tanto più che neppure il patrocinatore dell’assicurato è stato in
grado di evidenziare motivi atti ad imporre a questa Corte di scostarsi da
quanto ivi specificato, che non è stato smentito da certificati
medico-specialistici neppure in sede ricorsuale.
Il rapporto medico del 5
febbraio 2018 dello psichiatra curante (pag. 12-13 incarto AI), che ha preso a
carico l’assicurato nell’autunno 2014, è stato debitamente preso in
considerazione e analizzato dal perito psichiatra del __________, in
particolare nelle motivate e convincenti considerazioni espresse nella perizia
del 5 luglio 2018 (pag. 55-69 incarto AI).
È infine utile sottolineare che, secondo la
giurisprudenza federale in materia di assicurazioni sociali, non è importante
la diagnosi o l'insorgere dell'evento (malattia o infortunio; cfr. DTF 142 III
671, consid. 3.7.3 e 3.8) ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in
argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che
non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su
divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il
diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni
mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF
134.
V 231 consid. 5.3 pag. 234; STCA 32.2017.24 del 28 agosto 2016, consid.
2.7.2; STCA 32.2018.123 del 6 giugno 2019, consid. 2.8).
Anche il medico SMR dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria
e psicoterapia, nel rapporto finale del 17 luglio 2018, dopo aver posto la
diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa “F41.1 Sindrome
ansiosa generalizzata” e quella senza ripercussione sulla capacità
lavorativa di “Stato dopo colicistectomia per via laparascopica (2001)”, ha
concluso che l’assicurato presenta una capacità lavorativa del 65% (per
riduzione di rendimento) nell’attività abituale di impiegato bancario, una
capacità lavorativa dell’85% (per riduzione di rendimento) nell’attività
adeguata di “__________ o profilo professionale analogo”, una capacità
lavorativa del 100% in un’attività adeguata (con basso tasso di responsabilità,
anche a contenuto concettuale, semplice, routinaria, come definita dai periti
del __________), con prognosi stazionaria, a partire dall’aprile 2016 (pag.
70-72 incarto AI).
Giova qui ricordare che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i
servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le
condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità
funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -
di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e
senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Stante
quanto precede, il TCA ritiene quindi dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante
abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 presenta una capacità
lavorativa del 65% (per riduzione di rendimento) nell’attività abituale di __________,
una capacità lavorativa dell’85% (per riduzione di rendimento) nell’attività da
ultimo svolta di __________ mentre è in grado di svolgere, a tempo pieno e con
un rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata (compatile con le
limitazioni derivanti dal danno alla salute psichico e, quindi, con basso tasso
di responsabilità, anche a contenuto concettuale, semplice, routinaria, come
definita dai periti del __________) a decorrere dal mese di aprile 2016.
2.5
Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute di cui è affetto l’assicurato.
2.6
Per determinare
il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla
salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa,
nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla
rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,
quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale
reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si
fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del
danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei
salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul
salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella
stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile
quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori
empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre
tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che
impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e
conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente
svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale
contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.
Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e
percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30;
RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è
pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata
da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002
pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c; STCA 32.2018.180 del 4 settembre 2019, consid.
2.6).
2.6.1
Per quanto concerne il reddito
da valido, secondo l’UAI, senza il danno alla salute, RI 1, nel
2016, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 97'889.-,
calcolato sulla base dei dati statistici risultanti dall'ISS, considerato che
non era più attivo professionalmente (pag. 77 e 104 incarto AI). Questo
importo è stato segnatamente desunto dalla tabella TA1 2014, ramo 64-66
"attività finanziarie e assicurative", livello di qualifica 2,
uomini, riportato sulle 41.4 ore e aggiornato al 2016 (pag. 77 incarto
AI).
Il patrocinatore del
ricorrente contesta tale dato, in quanto troppo esiguo e penalizzante per il
suo cliente che, se non fosse stato arrestato il __________ 2014, avrebbe
continuato a lavorare nel __________, ove era attivo dal 1981, con uno
stipendio ben superiore. Il rappresentante dell’insorgente ritiene quindi che
il “reddito da valido” deve essere determinato in fr. 255'112.- (media degli
anni 2010-2014) oppure in fr. 251'850.- (ultimo salario conseguito annualizzato
nel 2014), come risulta dall’estratto del conto individuale di cui al doc. A2.
Dalle tavole processuali
emerge che l’assicurato è stato, di professione “__________” al 100% presso la __________
dal 1° ottobre 2008 al 27 novembre 2014, in disoccupazione dal 5 dicembre 2014,
è stato successivamente attivo in qualità di “__________” al 100% presso la __________
di __________ dal 29 maggio 2015 per poi essere licenziato il 24 marzo 2016
(ultimo giorno di lavoro) con effetto al 30 giugno 2016 a seguito di una “riorganizzazione
interna” e nuovamente in disoccupazione dal 5 dicembre 2016 (pag. 59
incarto AI; pag. 2-6, 37 e 38, 41-48, pag. 171 incarto DISO).
Per costante giurisprudenza federale, se la persona assicurata era
disoccupata al momento in cui le è occorso l’infortunio oppure se nel periodo
sino all’inizio della rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro anche senza
l’infortunio, il reddito da valido deve essere desunto dai dati della
rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) (cfr., tra le tante, la
STF 8C_314/2019 del 10 settembre 2019 consid. 6.1 e riferimenti ivi citati; la STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 in fine e
riferimento ivi citato e la STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013,
consid. 4.2 in fine e 4.3.2 e riferimenti ivi citati; in
questo senso, si veda pure L. Grisanti, Nuove regole per la valutazione
dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316; STCA 35.2016.93 del 5 aprile 2017,
consid. 2.8; STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019, consid. 2.5.1; STCA
32.2018.158
del 30 luglio 2019, consid. 2.9; STCA 35.2019.25 del 5 settembre
2019, consid. 2.6; STCA 35.2019.48 del 16 ottobre 2019, consid. 2.9;
STCA 32.2018.211 del 21 ottobre 2019, consid. 2.8).
Nel caso concreto, considerato che l’assicurato avrebbe comunque perso il posto
di lavoro al 30 giugno 2016 (con ultimo giorno di lavoro al 24 marzo 2016, data
in cui è stato licenziato) a seguito di una “riorganizzazione interna”
(pag. 59 incarto AI; pag. 2-6, 37 e 38, 41-48, pag. 171 incarto DISO) e,
quindi, indipendentemente dal danno alla salute (che, giova qui ricordare,
risale all’aprile del 2016), il suo reddito da valido deve essere stabilito in
base ai dati statistici risultati dalla RSS.
In siffatte circostanze,
le censure sollevate dal patrocinatore del ricorrente all’operato dell’amministrazione
per non avere determinato il “reddito da valido” del suo assistito in fr.
255'112.- (media degli anni 2010-2014) oppure in fr. 251'850.- (ultimo salario
conseguito annualizzato nel 2014) devono essere respinte.
Stante quanto precede, l’importo di fr. 97'889.-, desunto dalla tabella
TA1 2014, ramo 64-66 "attività finanziarie e assicurative",
livello di qualifica 2, uomini, riportato sulle 41.4 ore e aggiornato al 2016
(pag. 77 incarto AI) può essere fatto
proprio da questa Corte.
Il "reddito da valido" ammonta quindi per
il 2016 a fr. 97'889.-.
2.7
Per quanto concerne il reddito
da invalido, secondo l’UAI, con il danno alla salute, RI
1, nel 2016, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 60'433.40
(doc. 73 e 104 incarto AI).
Questo importo,
desunto dalla tabella TA1 2014, attività semplici e ripetitive, livello
di qualifica 1, uomini, riportato sulle 41.7 ore e aggiornato al 2016 (fr. 67'148.21.-),
tenuto conto di una esigibilità lavorativa del 100% e di una deduzione sociale
del 10% (fr. 67'148.21-fr. 6'714.82=fr. 60.433.39; doc. 73 e 104
incarto AI) e non contestato dal ricorrente, può essere
fatto proprio da questa Corte.
Il "reddito da invalido" ammonta quindi per il 2016
a fr. 60'433.40.
2.8
Confrontando ora il reddito
da invalido di fr. 60'433.40 con il relativo reddito da valido di fr. 97'889 si ottiene, per il 2016, un grado d’invalidità del 38% ([97'889
- 60'433.40] x 100 : 97'889=
38.26% arrotondato al 38% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130
V 121), che non dà diritto a una rendita d’invalidità.
2.9
Per quanto concerne l’aspetto
relativo ai provvedimenti professionali, il TCA osserva quanto segue.
2.9.1
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI
gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai
provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a
ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro
capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il diritto
ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).
Per stabilire tale diritto
deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale
rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).
Fra i provvedimenti
d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti
di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3
lett. a bis LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI),
che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione
professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il
collocamento (art. 18 LAI), il lavoro a titolo di prova (art. 18a LAI), l’assegno
per il periodo di introduzione (art. 18b LAI), l’indennità per sopperire
all’aumento dei contributi (art. 18c LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18d LAI).
2.9.2
In concreto, dalle tavole
processuali emerge che il 5 luglio 2018 il perito psichiatra del CPAS ha
puntualizzato quanto segue:
" 8.4
Provvedimenti sanitari e terapie con ripercussione sulla CL
L'assicurato non è riuscito a trovare un’occupazione nel suo campo
nemmeno tramite l'intervento IPT e, a mio avviso, dovrebbe essere aiutato nella
ricerca di un collocamento anche nell'attività ultima svolta dove la
limitazione del rendimento seppur presente, appare minima.” (pag. 68 incarto
AI)
Il 5 novembre 2018 il
consulente IAS, __________, ha indicato nel rapporto 1° incontro/finale che “Il
minor discapito economico lo si avrebbe nella sua attività abituale di __________,
visto che in questa attività aveva uno stipendio alto, che compenserebbe il
rendimento ridotto del 35% in confronto alle attività adeguate. Per questo
motivo non si ritiene opportuno intraprendere PPR atti a migliorare la CL e la
capacità di guadagno dell’assicurato. Su richiesta scritta, restiamo a
disposizione per valutare l’adozione di un eventuale aiuto al collocamento. Si
ritiene conclusa la pratica.” (pag. 80 incarto AI).
Il 6 novembre 2018 la consulente AI, __________, nel rapporto
Percorso di Attivazione Breve (PAB), ha osservato quanto segue:
" In data
odierna ho effettuato l’analisi e la valutazione dell’incarto dell’Assicurato.
Considerando e valutando tutta la situazione, ritengo non vi sono i presupposti
per poter effettuare un PAB. Per questo motivo chiudo in data odierna il
mandato PAB. Si ritiene conclusa la lavorazione della pratica, procedere con
il Progetto di decisione.”
(pag. 81 incarto AI; n.d.r.: la sottolineatura non è della
redattrice).
Nel progetto di decisione
del 14 novembre 2018 l’UAI ha indicato che “Provvedimenti professionali non
risultano applicabili in quanto non permetterebbero un sostanziale incremento
dell’attuale capacità di guadagno residua. Su esplicita richiesta scritta, il
nostro Ufficio rimane tuttavia a disposizione per valutare l’adozione di
eventuali misura di aiuto al collocamento” (pag. 84 incarto AI).
Nella decisione del 18 gennaio 2019 l’amministrazione ha confermato che: “Provvedimenti
professionali non risultano applicabili in quanto non permetterebbero un
sostanziale incremento dell’attuale capacità di guadagno residua. Su esplicita
richiesta scritta, il nostro Ufficio rimane tuttavia a disposizione per
valutare l’adozione di eventuali misura di aiuto al collocamento” (pag. 105
incarto AI).
Anche per questo aspetto il TCA condivide l’operato dell’amministrazione,
rimasto incontestato dall’assicurato.
2.10
In simili circostanze, visto
tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata.
2.11
Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità
delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti