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Decisione

32.2019.24

Rifiuto rendita. Perizia psichiatrica confermata. Calcolo economico confermato. Aiuto al collocamento su esplicita richiesta scritta confermato. Grado AI: 38%

28 gennaio 2020Italiano30 min

causa al patrocinatore del ricorrente, assegnando alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2019.24

PC/sc

Lugano

28 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 18 gennaio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. In data 3 gennaio 2018 RI 1, nato

il __________ 1963, di professione “__________” al 100% presso la __________

dal 1° ottobre 2008 al 27 novembre 2014 (allorquando è stato licenziato con

effetto immediato a seguito di un arresto avvenuto il __________ 2014 presso la

__________, e seguito da una carcerazione durata 52 giorni), in disoccupazione

dal 5 dicembre 2014, successivamente attivo in qualità di “fiduciario” al 100%

presso la __________ dal 29 maggio 2015, licenziato il 24 marzo 2016 (ultimo

giorno di lavoro) con effetto al 30 giugno 2016 a seguito di una “riorganizzazione

interna”, nuovamente in disoccupazione dal 5 dicembre 2016, ha inoltrato

una richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata da “disturbi

nervosi” presenti da “fine 2013” (pag. 4-9 incarto AI; pag. 59

incarto AI; pag. 2-6, 37 e 38, 41-48, pag. 171 incarto DISO).

1.2. Dopo avere esperito gli

accertamenti medici ed economici del caso - e, in particolare, dopo avere

acquisito agli atti l’incarto DISO, il rapporto medico del 5 febbraio 2018 dello

psichiatra curante (pag. 12-13 incarto AI), la perizia psichiatrica del 5

luglio 2018 del __________ di __________ (pag. 55-69 incarto AI), il rapporto

finale del 17 luglio 2018 del medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH

in psichiatria e psicoterapia (pag. 70-72 incarto AI) e la valutazione del 5 novembre

2018 del consulente IP (pag. 78-81 incarto AI) - l’UAI, con progetto di

decisione del 14 novembre 2018, ha preavvisato il respingimento della richiesta

di prestazioni dell'assicurato, poiché egli presenta un grado d'invalidità del

38% (pag. 82-86 incarto AI). L’amministrazione ha preso in considerazione un "reddito

da valido" di fr. 97'889.- (fissato mediante la tabella TA1 2014, categoria

64-66 attività finanziarie-assicurative, uomini, aggiornato al 2016,

nell’attività abituale di impiegato di banca/fiduciaria) e un reddito "da

invalido" di fr. 60'433.40, (determinato in base alla TA1 2014, attività

semplici e ripetitive, uomini, aggiornato al 2016 - tenuto conto di una

capacità lavorativa del 100% in attività adeguate - applicando una “riduzione

salariale del 10% per altri svantaggi salariali derivanti da contingenze

particolari”; pag. 83 e 84 incarto AI). Nella medesima occasione l’UAI ha

pure puntualizzato che “Provvedimenti professionali non risultano

applicabili in quanto non permetterebbero un sostanziale incremento

dell’attuale capacità di guadagno residua. Su esplicita richiesta scritta, il

nostro Ufficio rimane tuttavia a disposizione per valutare l’adozione di

eventuali misure di aiuto al collocamento” (pag. 84 incarto AI).

1.3. Dopo aver ricevuto le

osservazioni del 14 dicembre 2018 dell’avv. RA 1 con allegato l’estratto conto

individuale di RI 1 (pag. 90-93 e pag. 94-101 incarto AI), l’UAI, con decisione

del 18 gennaio 2019 ha confermato integralmente il progetto di decisione (pag. 103-108

incarto AI).

1.4. Con tempestivo ricorso del 29

gennaio 2019 RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha postulato

l’annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento di “una

rendita intera AI dal…” (cfr. doc. I, pag. 10).

Il patrocinatore del ricorrente contesta, in particolare, gli aspetti economici

della decisione dell’UAI, ritenendo troppo esiguo e penalizzante il salario “da

valido” di fr. 97'889.- determinato dall’amministrazione sulla base dei dati

statistici, ritenuto che il suo cliente, se non fosse stato arrestato il 6

ottobre 2014, avrebbe continuato a lavorare nel __________, ove era attivo dal

1981, con uno stipendio ben superiore. Tenuto conto di un “reddito da valido”

di fr. 255'112.- (media degli anni 2010-2014) o di fr. 251'850.- (ultimo

salario conseguito annualizzato nel 2014) e di un “reddito da invalido” di fr.

60'433.40, così come indicato nella decisione impugnata, il suo assistito

presenterebbe un grado di invalidità del 76% (255’112-60.433x100:255'112 oppure

251’850-60’433x100:251’850). A suffragio delle proprie argomentazioni, il

legale del ricorrente produce l’estratto conto individuale di RI 1 (doc. A2).

1.5. Nella risposta

del 14 febbraio 2019, l'UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto AI completo,

ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

Fatti

1.6. In data 18 febbraio 2019 il TCA ha intimato la risposta di

causa al patrocinatore del ricorrente, assegnando alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali

altri mezzi di prova (doc. V).

Le

parti sono rimaste silenti.

in diritto

Considerandi

2.1

Il TCA è chiamato a stabilire

se l’amministrazione ha corretta-mente o meno rifiutato di assegnare

all’assicurato una rendita di invalidità.

2.2

Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno

1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita

all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità

di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,

provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo

aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita

se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno

al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita

un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale

definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non

tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC

1989.

p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,

op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,

d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità

di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale

dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al

guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado

dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è

possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle

circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che

l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora

l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a

causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare

concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1°

gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

2.3

Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.

3.

e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in

sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Va infine evidenziato che in ragione della

diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in

caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico

curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF

9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.4

Nella presente fattispecie

l’UAI ha negato una rendita di invalidità all’assicurato, ritenendolo in grado

di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa

compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute a decorrere dal

mese di aprile 2016.

Dal punto di vista medico l’amministrazione si è fondata sul rapporto finale

del 17 luglio 2018 del medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in

psichiatria e psicoterapia (pag. 70-72 incarto AI), il quale ha sostanzialmente

ripreso la perizia psichiatrica del 5 luglio 2018 del __________ di __________

(pag. 55-69 incarto AI).

Il perito psichiatra, dr.

med. __________, ha posto la diagnosi (ICD 10) con ripercussioni sulla

capacità di lavoro di “Sindrome ansiosa generalizzata (F41.1)” (mentre

non ha posto alcuna diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di

lavoro; pag. 64 incarto AI).

Lo specialista ha

osservato, in particolare, quanto segue:

"

(…) L'assicurato non parrebbe presentare antecedenti psichiatrici

famigliari né anamnestici di rilievo prima dell'arresto avvenuto

improvvisamente, e a suo dire inaspettatamente e ingiustamente, nell'aprile del

2014.

L'assicurato si descrive come una persona da sempre molto dedita al

lavoro che svolgeva con ottimi risultati e dove ha sempre avuto un

atteggiamento molto diretto ed assertivo e spesso teso ad affermare le proprie

ragioni in modo esplicito senza tuttavia mai portare rancore verso le persone. Ha

dovuto affrontare nella vita difficoltà legate al disturbo bipolare della ex

moglie e all'allontanamento della stessa nel 2005, seguito poi da una diatriba

rispetto alle visite del figlio, ed è sempre riuscito a gestire tutto con

equilibrio senza presentare periodi di deflessione timica o scompensi

psicopatologici e, soprattutto, non parrebbe che tutte queste vicissitudini

abbiano avuto particolari ripercussioni sul suo funzionamento lavorativo.

L'evento dell'arresto, per il fatto che non fosse atteso e che sia avvenuto

mentre era sul luogo di lavoro, ha sicuramente rappresentato un evento

traumatico, benché il crollo psicologico sia avvenuto circa dopo un mese

dall'inizio della carcerazione (…). Il crollo è stato seguito da una visita

internistica e dopo due giorni da una presa in carico psichiatrica in carcere

da parte del Dr __________. (…). Certamente su un soggetto che presenta un

precedente trait ansioso di base benché performante e funzionale, l'evento del

coinvolgimento nella vicenda penale ha rappresentato un stressor che è divenuto

cronico (visto che la questione legale e le sue conseguenze sono ancora

presenti), che ha condotto ad un incremento dell'ansia di base che, a fronte di

ulteriori stimoli ansiogeni (licenziamento dalla fiduciaria nel marzo del 2016,

scompenso del figlio) ha raggiunto un livello tale da inficiarne la performance

sebben prevalentemente nelle situazioni lavorative simili all'attività abituale

e non in tutte le aree. (…). Questo secondo fallimento, associato alla

concomitante esplosione dei problemi di convivenza connessi alla malattia

psichiatrica del figlio, in attuale trattamento con neurolettici a discreti

dosaggi e che ha presentato problematiche di poli abuso di sostanze e di

compliance, ha ulteriormente incrementato lo stato di tensione dell'assicurato

che tuttavia, nel periodo di disoccupazione al 100% (non era certificato

inabile in quel periodo) ha partecipato al percorso IPT sperando di trovare una

collocazione alternative anche non necessariamente corrispondente alle competenze

precedentemente acquisite. (…). L'assicurato è riuscito e riesce ancora a

gestire il figlio (…). Si apprezza solo una maggior affaticabilità e la

tendenza a “spegnersi” la sera dopo l'assunzione della terapia per riuscire a

distogliersi da alcuni rimugini che, seppur presenti, non lo sono

costantemente. L'apprensività verso il figlio si avverte anche rispetto alle

due ospedalizzazioni in particolare alla seconda, dove l'assicurato si è molto

attivato per ottenere un ricovero che il figlio rifiutava. È evidente come

questo sia un fattore esterno non indennizzabile ma su un quadro già

fragilizzato ha certamente un impatto negativo nel diminuire i livelli di

ansia. (…)” (pag. 63 e 64 incarto AI)

Il perito psichiatra ha

pure rilevato quanto segue:

"

(…) L'assicurato probabilmente nella professione abitualmente

svolta, dove doveva assumersi quotidianamente molte responsabilità, a causa

della presenza di ansia generalizzata, scatenata in particolare da tematiche

connesse alla responsabilità stesse, ha una limitazione per quanto attiene la

flessibilità nel senso che le varie attività rappresenterebbero potenziali

trigger capaci di riattivare memorie connesse a quanto accaduto nel 2014. Tengo

a sottolineare che non vi è un'ansia paralizzante che, se presente, impedirebbe

completamente il funzionamento dell'assicurato nella sua precedente

professione, ma l'assicurato sentirebbe verosimilmente la necessità di mettere

in atto una serie di controlli che ne ridurrebbero parzialmente la performance.

Ritengo pertanto che nell'ultima funzione ricoperta nella professione abituale

l'assicurato presenti una IL massima del 35% (riduzione del rendimento). In

un'altra attività a minor tasso di responsabilità, anche in un ambiente come

quello fiduciario in cui ha lavorato tra il marzo 2015 e il marzo 2016, le

limitazioni sarebbero solo in termini di competenze e calo della

concentrazione, tuttavia solo minimamente evidenziabili alla valutazione

peritale ed ai test, peraltro anche da lui parzialmente minimizzate, stimabili al

massimo in una riduzione del rendimento del 15%. Piena invece appare la

capacità lavorativa in un’attività a basso tasso di responsabilità, anche a

contenuto concettuale e non prettamente manuale ma semplice e routinaria. Il

curante non definiva una IL precisa anche se parlava di una limitazione

elevata sottolineando la scarsa speranza di trovare occupazione nel libero

mercato; riferiva uno sviluppo recente della limitazione che non appare essere

apprezzabile alla valutazione anamnestica come un peggioramento di quanto

presente già dall'aprile del 2016 dopo il licenziamento dall'ultimo luogo di

lavoro. (…)” (pag. 66 e 67 incarto AI)

Il perito psichiatra, che

ha avuto pure un colloquio telefonico in data 5 luglio 2018 con lo psichiatra

curante dell’assicurato a cui ha riferito le conclusioni peritali (pag. 63

incarto AI), ha quindi concluso quanto segue:

" (…)

8.1

CL nell'attività abituale

Si deve fare una differenziazione tra l'attività abituale come __________

di __________ e quella di __________ ultima svolta.

Se si considera attività abituale quella svolta prima della

carcerazione come __________ alla __________, il suo rendimento appare ridotto

e la sua CL residua si deve considerare al massimo del 65% mentre se si

considera l'attività di fiduciario ultima svolta fino al marzo 2015 al marzo

2016.

la CL è stimabile in un 85% (diminuzione del rendimento).

Per quanto attiene alla datazione va considerato che fino al

dicembre 2017 è stato iscritto alla disoccupazione e, a mio avviso, la sua CL

era dell'85% (essendo l'ultima attività svolta quella nella __________). Lo

sviluppo della sindrome ansiosa generalizzata avviene dopo il licenziamento

della __________ del marzo 2016 ed in concomitanza con l'inizio della

sintomatologia presentata dal figlio e benché il licenziamento sia avvenuto,

stando a quanto riferito dal curante, per una performance scarsa dovuta alla

patologia, dalla raccolta anamnestica il disfunzionamento percepito

dall'assicurato, che ha piena coscienza dei suoi disturbi, non era presente

durante quella attività, ma è successivo e databile almeno dall'aprile 2016

visto l'impatto che il licenziamento stesso ha avuto sul suo psichismo.

Per questo a mio avviso le suddette limitazioni della CL sono

databili solo a partire dall'aprile 2016.

8.2

CL in attività adeguata

In un'altra attività anche a contenuto concettuale e non

prettamente manuale al di fuori del circuito __________ e __________ la CL, sul

piano medico teorico, è del 100%. (…)” (pag. 67 incarto AI)

Il perito psichiatra ha

infine puntualizzato quanto segue:

" 8.4

Provvedimenti sanitari e terapie con ripercussione sulla CL

L'assicurato non è riuscito a trovare un’occupazione nel suo campo

nemmeno tramite l'intervento IPT e, a mio avviso, dovrebbe essere aiutato nella

ricerca di un collocamento anche nell'attività ultima svolta dove la

limitazione del rendimento seppur presente, appare minima.” (pag. 68 incarto

AI)

Il TCA non ha motivo di

scostarsi da quanto indicato - in modo puntuale e motivato - il 5 luglio 2018

dal perito del __________.

Tanto più che neppure il patrocinatore dell’assicurato è stato in

grado di evidenziare motivi atti ad imporre a questa Corte di scostarsi da

quanto ivi specificato, che non è stato smentito da certificati

medico-specialistici neppure in sede ricorsuale.

Il rapporto medico del 5

febbraio 2018 dello psichiatra curante (pag. 12-13 incarto AI), che ha preso a

carico l’assicurato nell’autunno 2014, è stato debitamente preso in

considerazione e analizzato dal perito psichiatra del __________, in

particolare nelle motivate e convincenti considerazioni espresse nella perizia

del 5 luglio 2018 (pag. 55-69 incarto AI).

È infine utile sottolineare che, secondo la

giurisprudenza federale in materia di assicurazioni sociali, non è importante

la diagnosi o l'insorgere dell'evento (malattia o infortunio; cfr. DTF 142 III

671, consid. 3.7.3 e 3.8) ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in

argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che

non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su

divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il

diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni

mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF

134.

V 231 consid. 5.3 pag. 234; STCA 32.2017.24 del 28 agosto 2016, consid.

2.7.2; STCA 32.2018.123 del 6 giugno 2019, consid. 2.8).

Anche il medico SMR dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria

e psicoterapia, nel rapporto finale del 17 luglio 2018, dopo aver posto la

diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa “F41.1 Sindrome

ansiosa generalizzata” e quella senza ripercussione sulla capacità

lavorativa di “Stato dopo colicistectomia per via laparascopica (2001)”, ha

concluso che l’assicurato presenta una capacità lavorativa del 65% (per

riduzione di rendimento) nell’attività abituale di impiegato bancario, una

capacità lavorativa dell’85% (per riduzione di rendimento) nell’attività

adeguata di “__________ o profilo professionale analogo”, una capacità

lavorativa del 100% in un’attività adeguata (con basso tasso di responsabilità,

anche a contenuto concettuale, semplice, routinaria, come definita dai periti

del __________), con prognosi stazionaria, a partire dall’aprile 2016 (pag.

70-72 incarto AI).

Giova qui ricordare che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i

servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -

di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Stante

quanto precede, il TCA ritiene quindi dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante

abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 presenta una capacità

lavorativa del 65% (per riduzione di rendimento) nell’attività abituale di __________,

una capacità lavorativa dell’85% (per riduzione di rendimento) nell’attività da

ultimo svolta di __________ mentre è in grado di svolgere, a tempo pieno e con

un rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata (compatile con le

limitazioni derivanti dal danno alla salute psichico e, quindi, con basso tasso

di responsabilità, anche a contenuto concettuale, semplice, routinaria, come

definita dai periti del __________) a decorrere dal mese di aprile 2016.

2.5

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute di cui è affetto l’assicurato.

2.6

Per determinare

il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla

salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa,

nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla

rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,

quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale

reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si

fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei

salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul

salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella

stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile

quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori

empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre

tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che

impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e

conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente

svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale

contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.

Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e

percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30;

RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è

pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata

da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002

pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c; STCA 32.2018.180 del 4 settembre 2019, consid.

2.6).

2.6.1

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’UAI, senza il danno alla salute, RI 1, nel

2016, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 97'889.-,

calcolato sulla base dei dati statistici risultanti dall'ISS, considerato che

non era più attivo professionalmente (pag. 77 e 104 incarto AI). Questo

importo è stato segnatamente desunto dalla tabella TA1 2014, ramo 64-66

"attività finanziarie e assicurative", livello di qualifica 2,

uomini, riportato sulle 41.4 ore e aggiornato al 2016 (pag. 77 incarto

AI).

Il patrocinatore del

ricorrente contesta tale dato, in quanto troppo esiguo e penalizzante per il

suo cliente che, se non fosse stato arrestato il __________ 2014, avrebbe

continuato a lavorare nel __________, ove era attivo dal 1981, con uno

stipendio ben superiore. Il rappresentante dell’insorgente ritiene quindi che

il “reddito da valido” deve essere determinato in fr. 255'112.- (media degli

anni 2010-2014) oppure in fr. 251'850.- (ultimo salario conseguito annualizzato

nel 2014), come risulta dall’estratto del conto individuale di cui al doc. A2.

Dalle tavole processuali

emerge che l’assicurato è stato, di professione “__________” al 100% presso la __________

dal 1° ottobre 2008 al 27 novembre 2014, in disoccupazione dal 5 dicembre 2014,

è stato successivamente attivo in qualità di “__________” al 100% presso la __________

di __________ dal 29 maggio 2015 per poi essere licenziato il 24 marzo 2016

(ultimo giorno di lavoro) con effetto al 30 giugno 2016 a seguito di una “riorganizzazione

interna” e nuovamente in disoccupazione dal 5 dicembre 2016 (pag. 59

incarto AI; pag. 2-6, 37 e 38, 41-48, pag. 171 incarto DISO).

Per costante giurisprudenza federale, se la persona assicurata era

disoccupata al momento in cui le è occorso l’infortunio oppure se nel periodo

sino all’inizio della rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro anche senza

l’infortunio, il reddito da valido deve essere desunto dai dati della

rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) (cfr., tra le tante, la

STF 8C_314/2019 del 10 settembre 2019 consid. 6.1 e riferimenti ivi citati; la STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 in fine e

riferimento ivi citato e la STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013,

consid. 4.2 in fine e 4.3.2 e riferimenti ivi citati; in

questo senso, si veda pure L. Grisanti, Nuove regole per la valutazione

dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316; STCA 35.2016.93 del 5 aprile 2017,

consid. 2.8; STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019, consid. 2.5.1; STCA

32.2018.158

del 30 luglio 2019, consid. 2.9; STCA 35.2019.25 del 5 settembre

2019, consid. 2.6; STCA 35.2019.48 del 16 ottobre 2019, consid. 2.9;

STCA 32.2018.211 del 21 ottobre 2019, consid. 2.8).

Nel caso concreto, considerato che l’assicurato avrebbe comunque perso il posto

di lavoro al 30 giugno 2016 (con ultimo giorno di lavoro al 24 marzo 2016, data

in cui è stato licenziato) a seguito di una “riorganizzazione interna”

(pag. 59 incarto AI; pag. 2-6, 37 e 38, 41-48, pag. 171 incarto DISO) e,

quindi, indipendentemente dal danno alla salute (che, giova qui ricordare,

risale all’aprile del 2016), il suo reddito da valido deve essere stabilito in

base ai dati statistici risultati dalla RSS.

In siffatte circostanze,

le censure sollevate dal patrocinatore del ricorrente all’operato dell’amministrazione

per non avere determinato il “reddito da valido” del suo assistito in fr.

255'112.- (media degli anni 2010-2014) oppure in fr. 251'850.- (ultimo salario

conseguito annualizzato nel 2014) devono essere respinte.

Stante quanto precede, l’importo di fr. 97'889.-, desunto dalla tabella

TA1 2014, ramo 64-66 "attività finanziarie e assicurative",

livello di qualifica 2, uomini, riportato sulle 41.4 ore e aggiornato al 2016

(pag. 77 incarto AI) può essere fatto

proprio da questa Corte.

Il "reddito da valido" ammonta quindi per

il 2016 a fr. 97'889.-.

2.7

Per quanto concerne il reddito

da invalido, secondo l’UAI, con il danno alla salute, RI

1, nel 2016, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 60'433.40

(doc. 73 e 104 incarto AI).

Questo importo,

desunto dalla tabella TA1 2014, attività semplici e ripetitive, livello

di qualifica 1, uomini, riportato sulle 41.7 ore e aggiornato al 2016 (fr. 67'148.21.-),

tenuto conto di una esigibilità lavorativa del 100% e di una deduzione sociale

del 10% (fr. 67'148.21-fr. 6'714.82=fr. 60.433.39; doc. 73 e 104

incarto AI) e non contestato dal ricorrente, può essere

fatto proprio da questa Corte.

Il "reddito da invalido" ammonta quindi per il 2016

a fr. 60'433.40.

2.8

Confrontando ora il reddito

da invalido di fr. 60'433.40 con il relativo reddito da valido di fr. 97'889 si ottiene, per il 2016, un grado d’invalidità del 38% ([97'889

- 60'433.40] x 100 : 97'889=

38.26% arrotondato al 38% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130

V 121), che non dà diritto a una rendita d’invalidità.

2.9

Per quanto concerne l’aspetto

relativo ai provvedimenti professionali, il TCA osserva quanto segue.

2.9.1

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI

gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai

provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a

ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro

capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il diritto

ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).

Per stabilire tale diritto

deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale

rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).

Fra i provvedimenti

d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti

di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3

lett. a bis LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI),

che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione

professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il

collocamento (art. 18 LAI), il lavoro a titolo di prova (art. 18a LAI), l’assegno

per il periodo di introduzione (art. 18b LAI), l’indennità per sopperire

all’aumento dei contributi (art. 18c LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18d LAI).

2.9.2

In concreto, dalle tavole

processuali emerge che il 5 luglio 2018 il perito psichiatra del CPAS ha

puntualizzato quanto segue:

" 8.4

Provvedimenti sanitari e terapie con ripercussione sulla CL

L'assicurato non è riuscito a trovare un’occupazione nel suo campo

nemmeno tramite l'intervento IPT e, a mio avviso, dovrebbe essere aiutato nella

ricerca di un collocamento anche nell'attività ultima svolta dove la

limitazione del rendimento seppur presente, appare minima.” (pag. 68 incarto

AI)

Il 5 novembre 2018 il

consulente IAS, __________, ha indicato nel rapporto 1° incontro/finale che “Il

minor discapito economico lo si avrebbe nella sua attività abituale di __________,

visto che in questa attività aveva uno stipendio alto, che compenserebbe il

rendimento ridotto del 35% in confronto alle attività adeguate. Per questo

motivo non si ritiene opportuno intraprendere PPR atti a migliorare la CL e la

capacità di guadagno dell’assicurato. Su richiesta scritta, restiamo a

disposizione per valutare l’adozione di un eventuale aiuto al collocamento. Si

ritiene conclusa la pratica.” (pag. 80 incarto AI).

Il 6 novembre 2018 la consulente AI, __________, nel rapporto

Percorso di Attivazione Breve (PAB), ha osservato quanto segue:

" In data

odierna ho effettuato l’analisi e la valutazione dell’incarto dell’Assicurato.

Considerando e valutando tutta la situazione, ritengo non vi sono i presupposti

per poter effettuare un PAB. Per questo motivo chiudo in data odierna il

mandato PAB. Si ritiene conclusa la lavorazione della pratica, procedere con

il Progetto di decisione.”

(pag. 81 incarto AI; n.d.r.: la sottolineatura non è della

redattrice).

Nel progetto di decisione

del 14 novembre 2018 l’UAI ha indicato che “Provvedimenti professionali non

risultano applicabili in quanto non permetterebbero un sostanziale incremento

dell’attuale capacità di guadagno residua. Su esplicita richiesta scritta, il

nostro Ufficio rimane tuttavia a disposizione per valutare l’adozione di

eventuali misura di aiuto al collocamento” (pag. 84 incarto AI).

Nella decisione del 18 gennaio 2019 l’amministrazione ha confermato che: “Provvedimenti

professionali non risultano applicabili in quanto non permetterebbero un

sostanziale incremento dell’attuale capacità di guadagno residua. Su esplicita

richiesta scritta, il nostro Ufficio rimane tuttavia a disposizione per

valutare l’adozione di eventuali misura di aiuto al collocamento” (pag. 105

incarto AI).

Anche per questo aspetto il TCA condivide l’operato dell’amministrazione,

rimasto incontestato dall’assicurato.

2.10

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata.

2.11

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità

delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti