Lexipedia

Decisione

32.2019.25

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 dicembre 2019Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF

8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa

St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al

momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già

un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012

del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se

la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità

e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado

di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per

incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima

erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI.

Infine,

una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer

1/06, pag. 64-65).

2.4. Dal profilo medico, l’Ufficio AI si è basato sulla perizia

pluridisciplinare affidata ai medici del __________.

Dal referto peritale 9 ottobre 2017

risulta che i periti hanno fatto capo a consultazioni specialistiche esterne:

neurologica (dr. __________), reumatologica (dr. __________), neuropsicologica

(dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

Sulla base delle

risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato

centro d’accertamento, i periti del __________ hanno posto le diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa di “sindrome depressiva ricorrente, attuale

episodio di lieve/media gravità (ICD10-F33.0); disturbo di personalità misto

(ICD10-F61.1) con aspetti istrionici, narcisistici e passivo-aggressivo;

sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4)”, mentre quali

diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa quelle di “esiti da trauma

distorsivo della colonna cervicale l’11.3.2014 con attualmente variegata

sintomatologia soggettiva non spiegata da patologie neurologiche organiche; lieve

riduzione della memoria di lavoro, non spiegata da lesione organica cerebrale;

sindrome cervico-vertebrale su alterazioni degenerative a livello C5-C6 e C6-C7

con osteocondrosi, iniziale spondilosi e spondilartrosi, nonché uncartrosi;

sindrome fibromialgica di tipo primario in soggetto sofferente di una sindrome

somatoforme da dolore persistente e disturbi neurovegetativi non riconducibili

ad un quadro organico; disfagia multifattoriale con chiara componente

funzionale; formazione a carattere benigno nello spazio masticatorio di ds in

prima ipotesi riferibile a malformazione vascolare a basso flusso o linfangioma

(MRI 18.7.2017); sindrome del colon irritabile; possibile neoformazione

aneurismatica del tratto post-oftalmico dell’arteria cerebrale interna ds

(angio-MRI vasi intracranici del 25.7.2017); modiche alterazioni parietali

diffuse evidenziate in occasione della TAC coronarica del 4.10.2016, senza

stenosi significative su tabagismo attivo e dislipidemia” (doc. 103).

Esprimendosi

a proposito della capacità lavorativa, gli specialisti del __________ hanno

considerato l’assicurata globalmente abile al lavoro nella misura del 60% sia nella

precedente attività di infermiera, che in altre attività adeguate, a decorrere

dal mese di maggio 2017 (cfr. doc. 103 pag. 44).

In

sede di osservazioni contro il progetto di decisione del 14 marzo 2018 (poi

annullato e sostituito da quello del 14 agosto 2018, cfr. doc. 135) con il

quale è stata assegnata una rendita intera limitatamente al periodo compreso

fra il 1° marzo 2015 e il 31 luglio 2016 e un quarto di rendita dal 1° maggio

2017 (cfr. doc. 114), il precedente patrocinatore dell’interessata ha

contestato la valutazione psichiatrica del perito del __________, trasmettendo

una presa di posizione dello psichiatra curante, dr. __________.

Quest’ultimo,

con scritto del 18 maggio 2018, dopo avere constatato la sostanziale

concordanza del perito psichiatra dr. __________ riguardo alle diagnosi concernenti

l’interessata, ne ha tuttavia messo in evidenza l’incongruenza nella successiva

valutazione della capacità lavorativa (doc. 122).

Chiamato dall’Ufficio AI a

prendere posizione riguardo a tali critiche, il dr. __________, con complemento

peritale del 2 luglio 2018, ha ritenuto in parte fondate le critiche del dr. __________,

concludendo che “alla luce delle osservazioni da parte del curante e

soprattutto dell’alessitimia e della compromissione chiara della sfera emotiva

e socio-comunicativa, ritengo giustificata l’incapacità lavorativa del 60%, ma

escludo un’incapacità lavorativa completa” (doc. 129).

Con valutazione finale del

13 agosto 2018 – posta a fondamento della decisione qui impugnata - il dr. __________

del SMR, confermando l’apprezzamento peritale del __________, ha quindi

considerato l’interessata totalmente inabile al lavoro in qualsiasi professione

dall’11 marzo 2014 fino alla fine di luglio 2016, poi totalmente abile al

lavoro in qualsiasi professione dal 1° agosto 2016 e, infine, inabile al lavoro

in qualsiasi attività a decorrere dal mese di maggio 2017 (doc. 132).

2.5. In sede ricorsuale,

l’assicurata ha nuovamente contestato la valutazione medica posta a fondamento

della decisione impugnata, trasmettendo una nuova presa di posizione del dr. __________,

datata 29 gennaio 2019.

In tale referto, lo

psichiatra curante ha sottolineato la gravità del quadro psichico

dell’assicurata, progressivamente peggiorato nel corso degli anni di

trattamento, “tanto da determinare una grave ripercussione sullo stile di vita

della paziente che ormai è pervasivo di ogni manifestazione della sua vita

quotidiana”, “sempre più cristallizzata in una condizione di malata grave con

uno stile di vita francamente anche bizzarro che ha causato un ulteriore

aggravamento delle condizioni determinando un grave isolamento sociale della

paziente”.

Lo psichiatra curante ha

infatti rilevato come l’interessata cerchi in continuazione “cure magiche e

alternative che le possano restituire una condizione di serenità e salute che è

andata perdendosi a causa della malattia”, concludendo quindi per una totale

incapacità lavorativa, non più modificabile a causa dell’evoluzione

cronicizzante del quadro.

Il dr. __________ ha

aggiunto che “è evidente, come già affermato a suo tempo, che l’inabilità

lavorativa della paziente è da far risalire al momento del mio primo consulto

avvenuto l’8.8.2016 dove già avevo certificato un 100% di incapacità

lavorativa. Non capisco e non concordo a questo proposito perché non venga

riconosciuto per quel periodo l’incapacità lavorativa completa che era stata

già descritta dal sottoscritto e certificata per l’ass. perdita di guadagno e

in gran parte confermata dalle valutazioni fiduciarie”, le quali “vertevano di

più nel senso di stabilire il nesso di causalità con l’incidente automobilistico

Considerandi

subito dalla paziente” (doc. C).

Gli specialisti del __________,

chiamati a prendere posizione riguardo alle contestazioni sollevate nel ricorso

da parte del precedente patrocinatore dell’assicurata, nel complemento peritale

del 14 marzo 2019 hanno confermato la validità delle valutazioni reumatologica,

neurologica e psichiatrica.

Riguardo a questo ultimo aspetto, il dr. __________ ha ribadito le

diagnosi poste al momento dell’esame peritale, le quali erano pure condivise

dal dr. __________ per lo meno fino al maggio 2018, e il grado di incapacità

lavorativa del 60% a partire dal mese di maggio 2017, aggiungendo che “la mia

valutazione si riferisce ovviamente alla mia conoscenza dell’A. stessa, cioè a

circa due anni fa, non posso esprimermi in merito ad eventuali peggioramenti

visto che lo psichiatra scrive anche nella sua lettera che in questi anni di

trattamento le condizioni della paziente sono andate progressivamente e in

maniera ingravescente peggiorando” (doc. IX/2).

In data 7 giugno 2019 il dr. __________ ha confermato “il decorso

ulteriore ingravescente della paziente e la più sempre ridotta possibilità di

interventi psicoterapeutici o psicofarmacologici adeguati” (doc. XIX/1).

Con referto del 18 agosto

2019, il dr. __________, neurochirurgo dell’Ospedale di __________, ha ritenuto

la sintomatologia dell’assicurata non sia “espressione di una patologia

degenerativa neurologica ma, come detto, da esiti post-traumatici”, escludendo

un trattamento neurochirurgico (doc. XXIII/1).

Con presa di posizione del 24 ottobre 2019, gli specialisti del __________

hanno confermato la correttezza delle conclusioni peritali, ritenendo che la

nuova documentazione prodotta dall’assicurata non porti nuovi elementi o dati

clinici che non siano già stati presi in considerazione e valutati nell’ambito

della perizia __________ del 9 ottobre 2017 (doc. XIX/1).

Riportando per esteso le singole prese di posizione da parte dei

periti interessati, hanno indicato come, dal profilo neurologico, “non siano

stati presentati elementi che portino a modificare le precedenti valutazioni”,

come spiegato dal dr. __________; dal punto di vista reumatologico, il dr. __________

ha rilevato che “personalmente anche in questa situazione non vedo documenti o

informazioni che indichino una modifica direzionale del quadro clinico rispetto

a quanto da me già determinato nella mia valutazione peritale del 22.5.2017. Mi

permetto di osservare che ormai a due anni dalla valutazione peritale si

dovrebbe giungere a una conclusione di questo caso. Se poi ci dovessero essere

aspetti medici tali da giustificarlo l’assicurata potrà senz’altro inoltrare

una nuova richiesta di prestazioni AI”; infine, per gli aspetti psichiatrici,

il dr. __________ ha confermato le sue precedenti “lettere del 6.3.2019.16.10.2018

e 2.7.2018, in quanto nell’attuale lettera del dr. __________ non emergono

elementi nuovi sui quali mi potrei esprimere. Sull’evoluzione attuale, ho visto

l’A. più di due anni fa, mi è impossibile esprimermi” (doc. XIX/1).

2.6

Chiamato a pronunciarsi, se

da una parte questo Tribunale non ha motivo per dubitare, dal profilo somatico

(reumatologico e neurologico), delle conclusioni alle quali è giunta la perizia

pluridisciplinare del __________, posta a fondamento della decisione qui

impugnata, altrettanto non può dirsi per quanto concerne gli aspetti

psichiatrici, peraltro di fondamentale importanza in quanto gli unici

considerati avere una ripercussione – rilevante – sulla capacità lavorativa

dell’interessata.

Al riguardo, il TCA rileva che nel rapporto finale SMR,

riprendendo quanto valutato nella perizia __________, il dr. __________ ha

indicato che l’assicurata è stata totalmente inabile al lavoro dall’11 marzo

2014.

al 31 luglio 2016, poi totalmente abile al lavoro dal 1° agosto 2016 e,

infine, inabile al lavoro al 60% da maggio 2017, essenzialmente per motivi

psichiatrici (cfr. doc. 132).

Ora, questo Tribunale non può, senza che prima vengano svolti

ulteriori accertamenti specialistici, concordare con la valutazione di una

totale capacità lavorativa dell’interessata dal 1° agosto 2016 fino a fine

aprile 2017 – peraltro contestata dalla ricorrente - in quanto in contrasto con

le stesse risultanze peritali.

Il dr. __________, infatti, nel referto peritale del 20 settembre

2017, non si è espresso riguardo all’evoluzione del danno psichico nel periodo

precedente all’apprezzamento peritale, limitandosi a collocare l’inizio della

sintomatologia psichiatrica con l’incidente dell’11 marzo 2014, senza poi nulla

indicare a proposito del decorso tra il momento dell’infortunio e quello

dell’esame peritale.

Lo specialista in psichiatria ha solo riferito che nel febbraio

2017.

il dr. __________, perito assicurativo in ambito infortunistico, riteneva

l’assicurata abile al 100% in un’attività adatta, mentre lo psichiatra curante

attestava un’inabilità lavorativa del 100%.

Proprio alla luce di tali valutazioni contraddittorie, l’Ufficio

AI ha ritenuto indispensabile sottoporre l’interessata ad una perizia __________,

la quale doveva quindi esprimersi anche in merito all’evoluzione dei disturbi,

in particolare dal profilo psichiatrico.

Così non è stato, avendo il dr. __________ “solo” stabilito che da

maggio 2017 l’interessata va considerata inabile al lavoro al 40% (cfr.

referto peritale psichiatrico allegato al doc. 103), percentuale poi innalzata

al 60% nel complemento peritale del 2 luglio 2018, alla luce delle critiche

sollevate dallo psichiatra curante e tenuto conto dell’alessitimia e della

compromissione chiara della sfera emotiva e socio-comunicativa (cfr. doc. 129).

Ora, in mancanza di chiarimenti sul tema, non è possibile con la

necessaria tranquillità considerare che l’interessata, totalmente inabile al

lavoro dall’11 marzo 2014 (circostanza incontestata) e poi inabile al lavoro al

60% da maggio 2017 (come da apprezzamento peritale psichiatrico), nel periodo

compreso fra il 1° agosto 2016 e il 30 aprile 2017, abbia, invece, presentato

un miglioramento delle condizioni di salute tale da comportare una completa

abilità lavorativa, come invece considerato nel rapporto finale del SMR.

In nessun momento, né nel referto peritale __________ del 9

ottobre 2017, né in quello psichiatrico del 20 settembre 2017 del dr. __________,

si trova l’indicazione di un miglioramento delle condizioni di salute

psichiatrica dell’interessata, seguito poi da un peggioramento.

Al contrario, il dr. __________ si è espresso per l’esistenza di

patologie presenti ormai da lungo tempo e piuttosto croniche, resistenti a

terapia psichiatrica e psicoterapeutica e con prognosi sfavorevole.

Ancora più chiaramente, nel referto peritale del 9 ottobre 2017,

la dr.ssa __________ e il dr. __________ del __________, esponendo le

valutazioni conclusive, tenuto conto dell’insieme dei disturbi di natura reumatologica,

neurologica e psichiatrica, hanno ritenuto l’assicurata inabile al lavoro al

40% (doc. 129) – percentuale poi divenuta del 60% come visto (cfr. doc. 129 – a

partire dal mese di maggio 2017, mentre per il periodo precedente hanno

indicato che:

" In

precedenza l’A. va considerata inabile al lavoro al 100% a decorrere

dall’evento traumatico dell’11.3.2014 sino al più tardi a fine luglio 2016,

vale a dire dopo l’ultima valutazione presso la Clinica __________ di __________,

rispettivamente dopo la valutazione peritale psichiatrica della dr.ssa __________,

del 24.6.2016. Da allora, in assenza di ulteriori giudizi valetudinari

“neutrali” (il perito psichiatra dr. __________ in data 3.2.2017 conferma la

precedente valutazione psichiatrica della dr.ssa __________) possiamo ritenere

che la capacità lavorativa dell’A., limitata unicamente dalle affezioni

psichiatriche, sia andata, per le sole ragioni mediche, aumentando sino a

raggiungere la misura del 60% (poi corretta nel 40%, n.d.r.) a decorrere da maggio

2017.

” (Doc. 103 pag. 44 – il corsivo è della redattrice)

Queste considerazioni del __________ contrastano nettamente,

dunque, con l’indicazione di una totale capacità lavorativa dal 1° agosto 2016

al mese di aprile 2017 riportata dal SMR nel rapporto finale del 13 agosto

2018, posta a fondamento della decisione impugnata, che non può, quindi, essere

condivisa dal TCA.

Gli atti devono, pertanto, essere rinviati all’Ufficio AI,

affinché verifichi attraverso un approfondimento peritale in che misura la totale

inabilità lavorativa presentata dall’assicurata a partire dall’11 marzo 2014

sia evoluta, migliorando, fino a raggiungere, nel mese di maggio 2017, la

percentuale di inabilità del 60% riconosciuta dal dr. __________.

Nel contempo, spetterà pure all’Ufficio AI acclarare, sempre dal

profilo psichiatrico, se, successivamente alla valutazione peritale eseguita

dal dr. __________ nel maggio 2017, lo stato di salute dell’interessata sia

rimasto immutato in maniera duratura, come preteso dall’amministrazione, o

abbia, invece, come sostenuto dallo psichiatra curante, subito un costante peggioramento,

tale da incidere sulla capacità lavorativa residua dell’interessata e,

nell’affermativa, in che misura e da quando. Ciò anche alla luce delle

considerazioni espresse dallo stesso perito psichiatra, il quale ha più volte

rilevato di non essere in grado di esprimersi “sull’evoluzione attuale, avendo

visitato l’assicurata più di due anni fa” (cfr. da ultimo doc. XIX/1).

Sulla base delle relative risultanze spetterà, poi, all’Ufficio AI

esprimersi nuovamente riguardo al diritto a prestazioni dell’interessata.

2.7

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità

delle spese è determinata fra fr. 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In

concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a

piena vittoria: cfr. STF 8C_859/2018 del 26

novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr.

500.

- vanno messe a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà pure fr. 2'500.-

alla ricorrente a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio

assicurazione invalidità affinché proceda come indicato al considerando 2.6..

2. Le

spese, per complessivi fr. 500.-, sono a carico dell’Ufficio AI, il quale

verserà alla ricorrente fr. 2’500.- (IVA compresa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti