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Decisione

32.2019.26

Riduzione della rendita ad 1/4, operata in via di revisione, non può essere confermata senza che prima vengano svolti ulteriori accertamenti peritali tesi ad accertare se si sia effettivamente verificato un miglioramento dello stato di salute

20 gennaio 2020Italiano34 min

1.5. In

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.26

cr

Lugano

20 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini,

vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 20 dicembre 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1966, in

precedenza attivo quale __________ per il __________ fino al 1999, in data 22

giugno 1999 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto

affetto da “1990 ernia discale L5-S1; 1992 incidente sul lavoro (caduto sasso

sulla zona operata)” (doc. 3).

Dopo avergli accordato dei

provvedimenti professionali (doc. 42 e 58) - intervallati da una rendita intera

di invalidità temporanea dal 1° dicembre 2000 al 28 febbraio 2001 (periodo

della prima interruzione del provvedimento professionale) - poi definitivamente

abbandonati per motivi di salute, con decisione del 12 settembre 2002,

l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato il diritto ad una rendita intera di

invalidità dal 1° dicembre 2001, con previsione di una revisione a breve

termine (doc. 74).

Tale diritto è in seguito

stato confermato in occasione delle procedure di revisione succedutesi nel

tempo (cfr. comunicazioni del 6 febbraio 2006, doc. 121; 14 gennaio 2009, doc.

128; 25 giugno 2012, doc. 137 e 16 novembre 2016, doc. 206).

1.2. Nel mese di novembre 2017

l’Ufficio AI ha intrapreso una nuova procedura di revisione d’ufficio.

Eseguiti gli accertamenti

medici ed economici del caso, in particolare prendendo in considerazione le

valutazioni peritali in ambito reumatologico e psichiatrico ordinate

dall’assicuratore vita __________, con progetto di decisione del 24 ottobre

2018 (doc. 239), poi confermato con decisione del 20 dicembre 2018, l’Ufficio

AI ha ridotto il diritto alla rendita di invalidità dell’assicurato da intera ad

un quarto (doc. A).

1.3. Con tempestivo ricorso del 30

gennaio 2019 l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto, previo

ripristino dell’effetto sospensivo, l’annullamento della decisione impugnata e il

rinvio degli atti all’amministrazione affinché disponga una nuova perizia

pluridisciplinare.

Il patrocinatore dell’assicurato

ha contestato la valutazione medica peritale eseguita su incarico di __________

posta dall’Ufficio AI alla base della decisione di riduzione del diritto alla

rendita di invalidità dell’interessato, in quanto lacunosa e incongruente.

In particolare, l’avv. RA 1 ha

rilevato come, dal profilo reumatologico, il dr. __________, pur constatando un

peggioramento dello stato di salute e dei limiti funzionali dell’assicurato

rispetto alla propria precedente valutazione peritale del 2003, non abbia poi

adeguatamente tenuto conto di tale aggravamento al momento della

quantificazione della capacità lavorativa residua, rimasta immutata.

Anche dal profilo psichiatrico

il legale dell’interessato ha criticato l’apprezzamento della dr.ssa __________,

la quale non avrebbe spiegato le ragioni per le quali l’incapacità lavorativa

dell’assicurato sarebbe migliorata rispetto alla precedente valutazione

peritale del dr. __________, nonché a quanto attestato dallo psichiatra curante.

Infine, l’avv. RA 1 ha

contestato il rapporto finale del SMR, in quanto “in parte errato e in parte

lacunoso” (doc. I).

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, ivi

compresa la richiesta di ripristino dell’effetto sospensivo, e la conferma

della decisione contestata, con argomenti di cui si dirà, per quanto di

interesse, nei considerandi in diritto (doc. IV).

Fatti

1.5. In

data 22 marzo 2019 il patrocinatore dell’assicurato ha ribadito le critiche già

espresse in sede ricorsuale a proposito delle carenze negli accertamenti medici

del SMR, trasmettendo nuova documentazione medica.

Nel

contempo l’avv. RA 1, preso atto dell’atteggiamento tenuto dall’amministrazione

nei confronti dell’assicurato, ha chiesto che “sia direttamente questa Corte ad

ordinare gli eventuali complementi istruttori necessari ad acclarare” lo stato

di salute dell’interessato (doc. VI + 1).

1.6. Con

decreto del 29 maggio 2019 il Vicepresidente del TCA ha respinto l’istanza di

ripristino dell’effetto sospensivo (doc. VIII).

1.7. In

data 21 giungo 2019 il legale dell’assicurato ha ribadito la richiesta che sia

direttamente il TCA ad ordinare i complementi istruttori peritali necessari al

fine di acclarare il reale stato di salute dell’interessato (doc. IX).

1.8. In

data 21 novembre 2019 il patrocinatore dell’assicurato ha sollecitato

l’evasione della causa, anche alla luce del nuovo intervento chirurgico al

quale l’interessato si deve sottoporre e “il cui esito è tuttavia reso più

complicato dal peso psicologico legato alla presente vertenza, che si

ripercuote sfavorevolmente sulla salute psicofisica dell’assicurato” (doc. XI +

1).

1.9. Con

osservazioni del 5 dicembre 2019 l’Ufficio AI ha ritenuto il nuovo referto

prodotto dal ricorrente sovrapponibile ai precedenti già sottoposti e valutati

dal SMR nel rapporto finale del 13 agosto 2018, insistendo nel richiedere la

reiezione del ricorso (doc. XIII).

Tali considerazioni

dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc. XIV), per

conoscenza.

in diritto

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione a sapere se a ragione, oppure no, l’Ufficio AI abbia ridotto, in via

di revisione, ad un quarto di rendita di invalidità la rendita intera

precedentemente riconosciuta all’assicurato.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.

1411, n. 46).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,

decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita

(DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01

del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.2

Se

il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che

incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta

(art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze

suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla

rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere

oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello

stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi

pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto

di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento

della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della

pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF

133.

V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V

262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010,

pag. 379).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art.

88.

a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984.

pag. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che

la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi

è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la

soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto

retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se

l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per

l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli

ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.3

Per

quel che concerne l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e

8C_130/2017 del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il

Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori

somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di

rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di

indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non

avrà più il medesimo significato il precedente criterio della “resistenza

alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita

AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nel

2015.

il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,

occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla

persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di

diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione

(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.

Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei

sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie

come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie

associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della

persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi

ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona

assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla

conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro

all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di

disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione

lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e

dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri

oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la

scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto

da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative

della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie

psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,

soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per

problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti

potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una

"resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal

Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.

Ora invece, come

nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona

interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo

la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità

di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a

medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale

del 14 dicembre 2017).

Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle

pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid.

3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del

22.

febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è stata

confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144

V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il

Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e

143.

V 418 anche in seguito (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid.

3.3.1

e 3.3.2; 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3; 8C_309/2018

del 2 agosto 2018 consid. 3.2; 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.).

2.4

Nel

caso concreto, l’assicurato - il quale aveva dovuto interrompere la

riformazione professionale di assicuratore per motivi di salute

(riacutizzazione dei problemi lombari per i quali egli era già stato sottoposto

a valutazione peritale da parte del dr. __________, il quale aveva stabilito

un’incapacità lavorativa del 50% quale forestale e del 20% in attività adeguate)

- sulla base della proposta medica del 23 agosto 2002 del SMR, è stato posto al

beneficio di una rendita intera di invalidità a partire dal 1° dicembre 2001,

con la previsione di una revisione a breve termine (doc. 68).

In occasione della prima

revisione del gennaio 2003, l’interessato è stato quindi sottoposto a

valutazione peritale da parte del dr. __________ (per quanto riguarda gli

aspetti somatici) e dal dr. __________ (per l’ambito psichiatrico).

Nel referto peritale del

27.

novembre 2003, il dr. __________, riscontrando una situazione clinica del

rachide praticamente sovrapponibile a quella valutata dal dr. __________, ha

considerato l’interessato inabile al lavoro nella misura dei 2/3

definitivamente come forestale, ma ancora abile al lavoro sull’arco di una

giornata lavorativa normale, con una riduzione del rendimento del 20%, in

attività adatte (doc. 93).

Dal profilo psichiatrico,

nel referto peritale de2 gennaio 2004, il dr. __________, ipotizzando un

disturbo di personalità misto con aspetti emotivamente instabili e tenendo

conto delle osservazioni dello psichiatra curante, ha ritenuto l’assicurato

inabile al lavoro al 50% (doc. 95).

Nella proposta medico del

14.

gennaio 2004 il dr. __________ del SMR, tenuto conto dei referti peritali

sopraccitati, ha concluso che l’interessato è globalmente inabile al lavoro al

50% in un’attività adeguata “che non impone un carico superiore a 10 kg, che

permette spesso di cambiare posizione del rachide, che eviti movimenti

ripetitivi di rotazione/flessione o estensione della colonna vertebrale e che

eviti posizioni statiche prolungate” (doc. 97).

In occasione delle

successive revisioni succedutesi nel tempo, questa valutazione globale è sempre

stata confermata da parte del SMR, senza procedere a nuovi accertamenti

peritali, nonostante alcuni dubbi messi in luce dallo stesso Ufficio AI (doc.

107.

e doc. 145).

Ancora in data 1 novembre 2016, il dr. __________ del SMR ha

proposto di “sospendere definitivamente la richiesta di perizia

pluridisciplinare e procedere a revisione se del caso non prima di 12-18 mesi

da ora” (doc. 202).

Al momento dell’ultima revisione del 2017, oggetto della presente

vertenza, il dr. __________ del SMR ha ritenuto giudizioso proporre una

rivalutazione globale della situazione dell’interessato, chiedendo prima un

aggiornamento degli incarti assicurativi per verificare se nel frattempo

fossero state effettuate eventuali nuove valutazioni mediche (doc. 221).

In tale frangente, l’assicuratore vita __________, nell’ambito di

un aggiornamento, con scritto del 27 febbraio 2018 ha informato l’UAI di avere

riconosciuto all’interessato un’incapacità di lavoro/di guadagno “del 100% dal

25.

maggio 1999 in poi, dapprima per un problema alla colonna vertebrale e poi

per problemi psichici”, aggiungendo che “ora, in base alle perizie mediche

pervenute l’incarto è in trattamento” (doc. 225).

Le perizie cui ha fatto cenno __________ sono due: l’una,

reumatologica, del dr. __________ e, l’altra, psichiatrica, della dr.ssa __________.

Nel referto peritale del

22.

ottobre 2017 il dr. __________, dopo avere ripercorso i numerosi interventi

chirurgici subiti dall’interessato, ha concluso che rispetto al proprio

precedente esame peritale del 2003 svolto su incarico dell’Ufficio AI “i limiti

funzionali e di carico ora riscontrati risultano dunque più significativi

rispetto a quelli stabiliti dopo l’ultima valutazione peritale reumatologica

nel 2003”.

Il dr. __________ ha

concluso che “al più tardi dopo l’attuale rivalutazione peritale reumatologica

del 20 ottobre 2017, quindi a decorrere dal 21 ottobre 2017, giudico

l’assicurato, a seguito dei limiti funzionali e di carico menzionati sopra,

nella sua ultima attività lavorativa principale come forestale inabile al

lavoro nella misura dei ¾”, mentre nello svolgimento di “un lavoro adatto allo

stato di salute, tenente dunque conto dei limiti funzionali e di carico più

restrittivi rispetto a quelli formulati nel 2003, giudico l’assicurato abile al

lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una

diminuzione del rendimento del 20% al più tardi a decorrere dal 21 ottobre

2017” (cfr. doc. 14 incarto cassa malati).

Nel referto peritale del 7

novembre 2017 la dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia,

posta la diagnosi di “distimia (ICD10-F34.1)”, ha considerato l’interessato

abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa di 8-9 ore, ma con una

diminuzione del rendimento del 20% in qualsiasi attività lavorativa (doc. 16

incarto cassa malati).

Entrambi i periti hanno

poi indicato che, dopo discussione, hanno ritenuto congiuntamente che la

diminuzione di rendimento dettata dalla patologia psichiatrica non vada sommata

alla diminuzione di rendimento ritenuta per i limiti funzionali e di carico

imputabili alle patologie reumatologiche (doc. 15 e doc. 16 incarto cassa

malati).

Nel rapporto finale SMR

del 13 agosto 2018 il dr. __________, preso atto delle perizie del dr. __________

e della dr.ssa __________ ordinate da __________, ha ritenuto che “in

definitiva si è in presenza di uno stato che negli anni grazie a svariati

atteggiamenti ortopedico locomotori e regolari controlli psichiatrici ha potuto

venir adeguatamente controllato e stabilizzato con migliorate esigibilità

residuali dall’ottobre 2017”, considerando l’assicurato inabile al lavoro al

75% nella professione di forestale, ma abile al lavoro all’80%, a partire da ottobre

2017, nello svolgimento di attività adatte, rispettose delle sue limitazioni

funzionali (doc. 233).

In data 12 dicembre 2018,

in sede di osservazioni, l’assicurato ha contestato tale conclusione del SMR,

posta alla base del progetto di decisione del 24 ottobre 2018 (e poi della

decisione qui impugnata), trasmettendo della documentazione medica a comprova

del peggioramento del proprio stato di salute (doc. 246 e allegati).

Con annotazioni del 18

dicembre 2018 il dr. __________ del SMR ha succintamente indicato che “in fase

di audizione viene inviata documentazione sia ortopedica 10.2018 che oculistica

3.2018

(che si basa su valutazione del 2015). Queste però non permettono di

modificare le esigibilità residuali già note dal RAF 13.8.2018 per quanto

riguarda attività ritenute adeguate” (doc.

2.5

In sede ricorsuale

l’assicurato ha ancora una volta contestato la valutazione del SMR, posta a

fondamento della decisione impugnata, a sua volta basata sulle perizie del dr. __________

e della dr.ssa __________, a suo modo di vedere non concludenti. Egli ha,

infatti, rilevato come, contrariamente a quanto considerato

dall’amministrazione, le proprie condizioni di salute non siano affatto

migliorate negli anni, ma anzi, al contrario, siano progressivamente peggiorate

(doc. I).

In particolare, il

patrocinatore dell’assicurato ha rilevato come la perizia del dr. __________

del 2017 eseguita per conto dell’assicuratore __________ risulti incongruente,

in quanto, nonostante i numerosi problemi di salute non presenti nel 2003 e il

riconosciuto incremento dei limiti funzionali rispetto al precedente esame

peritale del 2003, abbia poi confermato l’esistenza di una capacità lavorativa

dell’80% nello svolgimento di attività adatte come in passato (doc. I).

A comprova del

peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato rispetto a quanto

valutato dal dr. __________, l’assicurato ha trasmesso dei referti del dr. __________

e del dr. __________, nonché del Centro __________ di __________, tutti

successivi all’esame peritale reumatologico, che appare quindi non probante.

Ad ulteriore conferma del

peggioramento del proprio stato di salute, l’assicurato ha prodotto anche in

corso di causa altri referti del dr. __________, con i quali il medico ha

espresso il proprio dissenso rispetto al parere dell’Ufficio AI, ritenendo che

“il paziente non sia abile per nessun tipo di attività che richieda uno sforzo

fisico anche minore o con lavori che lo obbligano a mantenere una posizione per

tempi più lunghi” (cfr. referto del 12 marzo 2019, doc. VI/1), attestando la

necessità di ulteriori interventi chirurgici urgenti (cfr. referto del 18

settembre 2019, doc. XI/1).

Anche per quanto concerne

gli aspetti psichici il patrocinatore del ricorrente ha contestato la

valutazione della dr.ssa __________ effettuata per conto di __________, la

quale ha, a suo modo di vedere, indicato una inabilità lavorativa del 20%,

senza tuttavia adeguatamente motivare il proprio parere (doc. I).

2.6

Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.

3.

e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132.

V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il

TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 p. 105 ss), in

ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.7

Nel

caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata, non può, senza che prima vengano svolti ulteriori

approfondimenti specialistici, confermare la valutazione del dr. __________ del

SMR del 13 agosto 2018, basata sulle perizie eseguite dal dr. __________ e

dalla dr.ssa __________, posta a fondamento della riduzione ad un quarto di

rendita di invalidità della rendita intera di cui beneficiava in precedenza

l’interessato.

2.7.1

Per

quanto attiene agli aspetti somatici, il TCA rileva che effettivamente, come

correttamente indicato dal patrocinatore dell’insorgente, nel referto peritale

del 22 ottobre 2017 redatto per conto di __________, il dr. __________, pur

constatando l’esistenza di un numero maggiore di patologie rispetto a quanto da

lui stesso valutato nel 2003 e la presenza di limiti funzionali e di carico più

significativi rispetto al 2003, ha mantenuto immutata la percentuale di

capacità lavorativa residua dell’interessato nello svolgimento di attività

adatte (esigibili all’80%), senza tuttavia giustificare in alcun modo tale sua conclusione.

Al

riguardo, il TCA ritiene indispensabile un approfondimento specialistico, posto

che il dr. __________ ha tenuto conto dei maggiori disturbi elencati a titolo

di diagnosi e dei più importanti limiti funzionali dettagliati nel referto

peritale ponendo l’indicazione di una maggiore inabilità lavorativa per quanto

riguarda l’abituale professione di forestale svolta dall’interessato (passata

dalla misura dei 2/3 valutata nel 2003 a quella dei ¾ nel 2017), senza tuttavia

procedere ad un pari aumento per quanto riguarda l’esigibilità di attività adatte

(per le quali l’interessato continua ad essere giudicato abile al lavoro nella

misura dell’80%) o giustificare in qualche modo la scelta di lasciare tale

percentuale immutata.

A

fronte di tali mancanze, il dr. __________ del SMR avrebbe dovuto chiarire la

questione prima di potersi esprimere a proposito della capacità lavorativa

residua dell’interessato. Non avendolo fatto, questo Tribunale non può

considerare pienamente probante il rapporto finale del SMR del 13 agosto 2018

posto a fondamento della decisione qui impugnata.

Ciò

tanto più che dall’incarto emerge come lo stesso Ufficio AI abbia messo in luce

la necessità di disporre dei chiarimenti rispetto alle valutazioni peritali

eseguite per conto dell’assicuratore __________, elencando nel “mandato per

SMR” del 9 marzo 2018 una serie di interrogativi, ai quali il SMR non ha

tuttavia dato risposta (cfr. doc. 227).

Tale modo di procedere non

può essere condiviso da questo Tribunale e rende indispensabile il rinvio degli

atti all’Ufficio AI affinché ponga rimedio alle proprie mancanze attraverso la

messa in atto degli approfondimenti peritali del caso.

Tale

soluzione si giustifica a maggior ragione alla luce degli ulteriori referti

medici prodotti dall’assicurato sia in sede di osservazioni, sia nel corso

della presente vertenza innanzi al TCA, tutti successivi all’esame peritale del

dr. __________ e sui quali appare imprescindibile disporre di una valutazione

peritale aggiornata, che stabilisca in maniera chiara le diagnosi che

affliggono l’interessato e le ripercussioni delle stesse sulla sua capacità

lavorativa e lucrativa.

2.7.2

Analogo

discorso vale anche riguardo agli aspetti psichiatrici, già solo tenuto conto

del fatto che la perizia della dr.ssa __________ non soddisfa le esigenze poste

dalla giurisprudenza federale in DTF 141 V 281.

Al

riguardo, occorre nuovamente ricordare che il Tribunale federale ha già

stabilito che l’esigenza di qualità posta dalla procedura consigliata nelle

“linee guida per la qualità delle perizie psichiatriche nell’assicurazione

federale per l’invalidità” non è decisiva. Fondamentale è, invece, la

circostanza che venga effettuato innanzitutto dal perito l’esame dei criteri

fissati dal Tribunale federale e peraltro ricordati nelle stesse “linee guida”

a pag. 42, “Annexe 6” (cfr. su questo tema STF 9C_273/2018 del 28 giugno 2018,

pubblicata in SVR 12/2018 IV nr. 76, ripresa in STCA 32.2017.107 del 2 agosto

2019).

Lo stesso Ufficio AI, inoltre, come già ricordato al considerando precedente,

ha messo in evidenza, nello scritto del 9 marzo 2018 indirizzato al SMR, le

mancanze, soprattutto a livello motivazionale, riscontrabili anche nel referto

peritale psichiatrico (cfr. doc. 227).

Ciononostante,

nel rapporto finale SMR del 13 agosto 2018, posto a fondamento della decisione

impugnata, non è stato chiarito alcunché.

Questo

modo di procedere non può essere avallato dal TCA e necessita, quindi, di

ulteriori approfondimenti peritali, come pertinentemente richiesto in sede

ricorsuale.

In

particolare, i nuovi accertamenti peritali in ambito psichiatrico dovranno accertare

se vi è stato, come ritenuto dall’Ufficio AI ma contestato dal ricorrente, un

miglioramento delle patologie dell’interessato tale da incidere sulla sua

capacità lavorativa residua. Andrà, pure, stabilito se lo stato di salute

dell’interessato è stato tale da escludere fin dall’inizio, come sembrerebbe

indicare la dr.ssa __________, l’esistenza del disturbo di personalità

invalidante a suo tempo diagnosticato dal dr. __________, rivestendo i disturbi

dell’interessato unicamente un carattere reattivo a fattori stressanti (sul

carattere reattivo e, di conseguenza, non invalidante ai sensi della

giurisprudenza federale in materia cfr. fra le altre STF 8C_143/2019 del 21

agosto 2019; 8C_210/2019 dell’11 luglio 2019).

Di conseguenza, stante

quanto sopra esposto, questa Corte ritiene di non potere, con la necessaria

tranquillità, fondare il proprio giudizio, nemmeno per quanto riguarda gli

aspetti psichici, sull’apprezzamento eseguito dal medico del SMR in data 13 agosto

2018.

riprendendo quanto stabilito dalla dr.ssa __________, ma ritiene

indispensabile che le affezioni psichiche presentate dall’interessato vengano

approfondite attraverso una accurata valutazione peritale da parte di un altro

specialista in materia e nel rispetto della procedura probatoria strutturata

secondo gli indicatori standard richiesti dalla giurisprudenza federale (cfr.

STF 9C_665/2018 del 26 novembre 2018, pubblicata in SVR 4-5/2019 IV nr. 31,

nella quale l’Alta Corte ha confermato la correttezza del rinvio deciso dal

Tribunale cantonale delle assicurazioni all’Ufficio AI, siccome non era stata

possibile una valutazione in base al rilevante elenco d’indicatori).

Tale

soluzione si impone anche tenuto conto del possibile peggioramento dello stato

psicologico avanzato dal dr. __________ nel più recente referto del 18

settembre 2019 fatto pervenire al TCA, mettendo in evidenza la necessità di

procedere al più presto con un nuovo intervento chirurgico (cfr. doc. XI/1).

2.7.3

Per

tutte le ragioni diffusamente appena esposte, il TCA non può, dunque,

condividere la scelta dell’amministrazione, ancora difesa in sede di risposta

di causa e nelle ulteriori osservazioni inoltrate il 5 dicembre 2019, di considerare

esaustiva e pienamente probante la valutazione finale del dr. __________ del

SMR del 13 agosto 2018, confermata con annotazioni (non motivate) del 18

dicembre 2018.

All’Ufficio

AI incombeva, dunque, prima di emettere la decisione impugnata, accertare in

maniera completa ed esaustiva quale fosse il reale stato di salute

dell’assicurato, sia dal profilo psichiatrico, che da quello somatico.

Non

avendolo fatto, gli atti devono essere rinviati all’amministrazione affinché

ponga rimedio alle proprie mancanze ordinando una perizia esterna che tenga

conto dell’insieme dei disturbi dell’interessato, prima di emettere una nuova

decisione relativa alla revisione del diritto alla rendita.

2.8

Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il

Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di

rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA

32.2015.82

del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

Rilevato

come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.7., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso,

si giustifica, come richiesto in sede ricorsuale, il rinvio degli atti

all’amministrazione - alla quale compete accertare lo stato di salute

dell’interessato, non potendo quindi essere accolta la successiva richiesta

dell’avv. RA 1 che sia direttamente il TCA ad ordinare i complementi istruttori

peritali del caso - affinché metta in atto gli accertamenti peritali

specialistici esterni necessari al fine di chiarire se sia effettivamente

intervenuto (e nell’affermativa in che misura e da quando), oppure no, un

miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato.

Quindi in esito a tali

complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sull’asserito miglioramento dello stato valetudinario del ricorrente,

fermo restando il diritto di quest’ultimo ad almeno un quarto di rendita, non

contestato. Va a questo proposito rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha

modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente

deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in

cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita)

viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti

(consid. 3.2).

In concreto, con la conferma

del diritto ad almeno un quarto di rendita nel dispositivo della presente sentenza,

su questo specifico punto non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr.

anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo

paragrafo; STCA 32.2014.70 del 30 marzo 2015).

2.9

Ne

discende che il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti

rinviati all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti

peritali sopra enunciati, si pronunci nuovamente sulla revisione della rendita

di invalidità dell’assicurato.

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

2.10

Nel caso

di specie, inoltre, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto

equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018

del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), il ricorrente,

patrocinato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 2’500.-- a titolo di

ripetibili da mettere a carico dell’Ufficio AI (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22

LPTCA; cfr. STCA 35.2018.129 del 28 marzo 2019, consid. 2.15.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è

accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione del 20 dicembre 2018 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai

considerandi 2.7. e 2.8. e si pronunci nuovamente sull’asserito

miglioramento dello stato valetudinario del ricorrente, fermo restando il

diritto di quest’ultimo ad almeno un quarto di rendita.

2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a

carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 2’500.-- a titolo di

ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti