32.2019.26
Riduzione della rendita ad 1/4, operata in via di revisione, non può essere confermata senza che prima vengano svolti ulteriori accertamenti peritali tesi ad accertare se si sia effettivamente verificato un miglioramento dello stato di salute
20 gennaio 2020Italiano34 min
1.5. In
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.26
cr
Lugano
20 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 dicembre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1966, in
precedenza attivo quale __________ per il __________ fino al 1999, in data 22
giugno 1999 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto
affetto da “1990 ernia discale L5-S1; 1992 incidente sul lavoro (caduto sasso
sulla zona operata)” (doc. 3).
Dopo avergli accordato dei
provvedimenti professionali (doc. 42 e 58) - intervallati da una rendita intera
di invalidità temporanea dal 1° dicembre 2000 al 28 febbraio 2001 (periodo
della prima interruzione del provvedimento professionale) - poi definitivamente
abbandonati per motivi di salute, con decisione del 12 settembre 2002,
l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato il diritto ad una rendita intera di
invalidità dal 1° dicembre 2001, con previsione di una revisione a breve
termine (doc. 74).
Tale diritto è in seguito
stato confermato in occasione delle procedure di revisione succedutesi nel
tempo (cfr. comunicazioni del 6 febbraio 2006, doc. 121; 14 gennaio 2009, doc.
128; 25 giugno 2012, doc. 137 e 16 novembre 2016, doc. 206).
1.2. Nel mese di novembre 2017
l’Ufficio AI ha intrapreso una nuova procedura di revisione d’ufficio.
Eseguiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, in particolare prendendo in considerazione le
valutazioni peritali in ambito reumatologico e psichiatrico ordinate
dall’assicuratore vita __________, con progetto di decisione del 24 ottobre
2018 (doc. 239), poi confermato con decisione del 20 dicembre 2018, l’Ufficio
AI ha ridotto il diritto alla rendita di invalidità dell’assicurato da intera ad
un quarto (doc. A).
1.3. Con tempestivo ricorso del 30
gennaio 2019 l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto, previo
ripristino dell’effetto sospensivo, l’annullamento della decisione impugnata e il
rinvio degli atti all’amministrazione affinché disponga una nuova perizia
pluridisciplinare.
Il patrocinatore dell’assicurato
ha contestato la valutazione medica peritale eseguita su incarico di __________
posta dall’Ufficio AI alla base della decisione di riduzione del diritto alla
rendita di invalidità dell’interessato, in quanto lacunosa e incongruente.
In particolare, l’avv. RA 1 ha
rilevato come, dal profilo reumatologico, il dr. __________, pur constatando un
peggioramento dello stato di salute e dei limiti funzionali dell’assicurato
rispetto alla propria precedente valutazione peritale del 2003, non abbia poi
adeguatamente tenuto conto di tale aggravamento al momento della
quantificazione della capacità lavorativa residua, rimasta immutata.
Anche dal profilo psichiatrico
il legale dell’interessato ha criticato l’apprezzamento della dr.ssa __________,
la quale non avrebbe spiegato le ragioni per le quali l’incapacità lavorativa
dell’assicurato sarebbe migliorata rispetto alla precedente valutazione
peritale del dr. __________, nonché a quanto attestato dallo psichiatra curante.
Infine, l’avv. RA 1 ha
contestato il rapporto finale del SMR, in quanto “in parte errato e in parte
lacunoso” (doc. I).
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, ivi
compresa la richiesta di ripristino dell’effetto sospensivo, e la conferma
della decisione contestata, con argomenti di cui si dirà, per quanto di
interesse, nei considerandi in diritto (doc. IV).
Fatti
1.5. In
data 22 marzo 2019 il patrocinatore dell’assicurato ha ribadito le critiche già
espresse in sede ricorsuale a proposito delle carenze negli accertamenti medici
del SMR, trasmettendo nuova documentazione medica.
Nel
contempo l’avv. RA 1, preso atto dell’atteggiamento tenuto dall’amministrazione
nei confronti dell’assicurato, ha chiesto che “sia direttamente questa Corte ad
ordinare gli eventuali complementi istruttori necessari ad acclarare” lo stato
di salute dell’interessato (doc. VI + 1).
1.6. Con
decreto del 29 maggio 2019 il Vicepresidente del TCA ha respinto l’istanza di
ripristino dell’effetto sospensivo (doc. VIII).
1.7. In
data 21 giungo 2019 il legale dell’assicurato ha ribadito la richiesta che sia
direttamente il TCA ad ordinare i complementi istruttori peritali necessari al
fine di acclarare il reale stato di salute dell’interessato (doc. IX).
1.8. In
data 21 novembre 2019 il patrocinatore dell’assicurato ha sollecitato
l’evasione della causa, anche alla luce del nuovo intervento chirurgico al
quale l’interessato si deve sottoporre e “il cui esito è tuttavia reso più
complicato dal peso psicologico legato alla presente vertenza, che si
ripercuote sfavorevolmente sulla salute psicofisica dell’assicurato” (doc. XI +
1).
1.9. Con
osservazioni del 5 dicembre 2019 l’Ufficio AI ha ritenuto il nuovo referto
prodotto dal ricorrente sovrapponibile ai precedenti già sottoposti e valutati
dal SMR nel rapporto finale del 13 agosto 2018, insistendo nel richiedere la
reiezione del ricorso (doc. XIII).
Tali considerazioni
dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc. XIV), per
conoscenza.
in diritto
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è la
questione a sapere se a ragione, oppure no, l’Ufficio AI abbia ridotto, in via
di revisione, ad un quarto di rendita di invalidità la rendita intera
precedentemente riconosciuta all’assicurato.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.
1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01
del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.2
Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze
suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla
rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere
oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello
stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF
133.
V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V
262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010,
pag. 379).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art.
88.
a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984.
pag. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che
la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi
è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la
soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se
l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per
l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli
ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.3
Per
quel che concerne l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e
8C_130/2017 del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il
Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori
somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di
rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di
indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non
avrà più il medesimo significato il precedente criterio della “resistenza
alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita
AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nel
2015.
il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,
occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla
persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di
diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione
(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.
Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei
sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie
come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie
associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della
persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi
ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona
assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 14 dicembre 2017).
Nelle
due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla
conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro
all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di
disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione
lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e
dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri
oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la
scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto
da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative
della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie
psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,
soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per
problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella
valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi
scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un
procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o
addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata
secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità
pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione
della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale
indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare
una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote
conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale
riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti
potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una
"resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal
Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.
Ora invece, come
nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona
interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo
la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità
di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a
medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente
nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia
conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale
del 14 dicembre 2017).
Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle
pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid.
3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del
22.
febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è stata
confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144
V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il
Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e
143.
V 418 anche in seguito (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid.
3.3.1
e 3.3.2; 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3; 8C_309/2018
del 2 agosto 2018 consid. 3.2; 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.).
2.4
Nel
caso concreto, l’assicurato - il quale aveva dovuto interrompere la
riformazione professionale di assicuratore per motivi di salute
(riacutizzazione dei problemi lombari per i quali egli era già stato sottoposto
a valutazione peritale da parte del dr. __________, il quale aveva stabilito
un’incapacità lavorativa del 50% quale forestale e del 20% in attività adeguate)
- sulla base della proposta medica del 23 agosto 2002 del SMR, è stato posto al
beneficio di una rendita intera di invalidità a partire dal 1° dicembre 2001,
con la previsione di una revisione a breve termine (doc. 68).
In occasione della prima
revisione del gennaio 2003, l’interessato è stato quindi sottoposto a
valutazione peritale da parte del dr. __________ (per quanto riguarda gli
aspetti somatici) e dal dr. __________ (per l’ambito psichiatrico).
Nel referto peritale del
27.
novembre 2003, il dr. __________, riscontrando una situazione clinica del
rachide praticamente sovrapponibile a quella valutata dal dr. __________, ha
considerato l’interessato inabile al lavoro nella misura dei 2/3
definitivamente come forestale, ma ancora abile al lavoro sull’arco di una
giornata lavorativa normale, con una riduzione del rendimento del 20%, in
attività adatte (doc. 93).
Dal profilo psichiatrico,
nel referto peritale de2 gennaio 2004, il dr. __________, ipotizzando un
disturbo di personalità misto con aspetti emotivamente instabili e tenendo
conto delle osservazioni dello psichiatra curante, ha ritenuto l’assicurato
inabile al lavoro al 50% (doc. 95).
Nella proposta medico del
14.
gennaio 2004 il dr. __________ del SMR, tenuto conto dei referti peritali
sopraccitati, ha concluso che l’interessato è globalmente inabile al lavoro al
50% in un’attività adeguata “che non impone un carico superiore a 10 kg, che
permette spesso di cambiare posizione del rachide, che eviti movimenti
ripetitivi di rotazione/flessione o estensione della colonna vertebrale e che
eviti posizioni statiche prolungate” (doc. 97).
In occasione delle
successive revisioni succedutesi nel tempo, questa valutazione globale è sempre
stata confermata da parte del SMR, senza procedere a nuovi accertamenti
peritali, nonostante alcuni dubbi messi in luce dallo stesso Ufficio AI (doc.
107.
e doc. 145).
Ancora in data 1 novembre 2016, il dr. __________ del SMR ha
proposto di “sospendere definitivamente la richiesta di perizia
pluridisciplinare e procedere a revisione se del caso non prima di 12-18 mesi
da ora” (doc. 202).
Al momento dell’ultima revisione del 2017, oggetto della presente
vertenza, il dr. __________ del SMR ha ritenuto giudizioso proporre una
rivalutazione globale della situazione dell’interessato, chiedendo prima un
aggiornamento degli incarti assicurativi per verificare se nel frattempo
fossero state effettuate eventuali nuove valutazioni mediche (doc. 221).
In tale frangente, l’assicuratore vita __________, nell’ambito di
un aggiornamento, con scritto del 27 febbraio 2018 ha informato l’UAI di avere
riconosciuto all’interessato un’incapacità di lavoro/di guadagno “del 100% dal
25.
maggio 1999 in poi, dapprima per un problema alla colonna vertebrale e poi
per problemi psichici”, aggiungendo che “ora, in base alle perizie mediche
pervenute l’incarto è in trattamento” (doc. 225).
Le perizie cui ha fatto cenno __________ sono due: l’una,
reumatologica, del dr. __________ e, l’altra, psichiatrica, della dr.ssa __________.
Nel referto peritale del
22.
ottobre 2017 il dr. __________, dopo avere ripercorso i numerosi interventi
chirurgici subiti dall’interessato, ha concluso che rispetto al proprio
precedente esame peritale del 2003 svolto su incarico dell’Ufficio AI “i limiti
funzionali e di carico ora riscontrati risultano dunque più significativi
rispetto a quelli stabiliti dopo l’ultima valutazione peritale reumatologica
nel 2003”.
Il dr. __________ ha
concluso che “al più tardi dopo l’attuale rivalutazione peritale reumatologica
del 20 ottobre 2017, quindi a decorrere dal 21 ottobre 2017, giudico
l’assicurato, a seguito dei limiti funzionali e di carico menzionati sopra,
nella sua ultima attività lavorativa principale come forestale inabile al
lavoro nella misura dei ¾”, mentre nello svolgimento di “un lavoro adatto allo
stato di salute, tenente dunque conto dei limiti funzionali e di carico più
restrittivi rispetto a quelli formulati nel 2003, giudico l’assicurato abile al
lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una
diminuzione del rendimento del 20% al più tardi a decorrere dal 21 ottobre
2017” (cfr. doc. 14 incarto cassa malati).
Nel referto peritale del 7
novembre 2017 la dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia,
posta la diagnosi di “distimia (ICD10-F34.1)”, ha considerato l’interessato
abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa di 8-9 ore, ma con una
diminuzione del rendimento del 20% in qualsiasi attività lavorativa (doc. 16
incarto cassa malati).
Entrambi i periti hanno
poi indicato che, dopo discussione, hanno ritenuto congiuntamente che la
diminuzione di rendimento dettata dalla patologia psichiatrica non vada sommata
alla diminuzione di rendimento ritenuta per i limiti funzionali e di carico
imputabili alle patologie reumatologiche (doc. 15 e doc. 16 incarto cassa
malati).
Nel rapporto finale SMR
del 13 agosto 2018 il dr. __________, preso atto delle perizie del dr. __________
e della dr.ssa __________ ordinate da __________, ha ritenuto che “in
definitiva si è in presenza di uno stato che negli anni grazie a svariati
atteggiamenti ortopedico locomotori e regolari controlli psichiatrici ha potuto
venir adeguatamente controllato e stabilizzato con migliorate esigibilità
residuali dall’ottobre 2017”, considerando l’assicurato inabile al lavoro al
75% nella professione di forestale, ma abile al lavoro all’80%, a partire da ottobre
2017, nello svolgimento di attività adatte, rispettose delle sue limitazioni
funzionali (doc. 233).
In data 12 dicembre 2018,
in sede di osservazioni, l’assicurato ha contestato tale conclusione del SMR,
posta alla base del progetto di decisione del 24 ottobre 2018 (e poi della
decisione qui impugnata), trasmettendo della documentazione medica a comprova
del peggioramento del proprio stato di salute (doc. 246 e allegati).
Con annotazioni del 18
dicembre 2018 il dr. __________ del SMR ha succintamente indicato che “in fase
di audizione viene inviata documentazione sia ortopedica 10.2018 che oculistica
3.2018
(che si basa su valutazione del 2015). Queste però non permettono di
modificare le esigibilità residuali già note dal RAF 13.8.2018 per quanto
riguarda attività ritenute adeguate” (doc.
2.5
In sede ricorsuale
l’assicurato ha ancora una volta contestato la valutazione del SMR, posta a
fondamento della decisione impugnata, a sua volta basata sulle perizie del dr. __________
e della dr.ssa __________, a suo modo di vedere non concludenti. Egli ha,
infatti, rilevato come, contrariamente a quanto considerato
dall’amministrazione, le proprie condizioni di salute non siano affatto
migliorate negli anni, ma anzi, al contrario, siano progressivamente peggiorate
(doc. I).
In particolare, il
patrocinatore dell’assicurato ha rilevato come la perizia del dr. __________
del 2017 eseguita per conto dell’assicuratore __________ risulti incongruente,
in quanto, nonostante i numerosi problemi di salute non presenti nel 2003 e il
riconosciuto incremento dei limiti funzionali rispetto al precedente esame
peritale del 2003, abbia poi confermato l’esistenza di una capacità lavorativa
dell’80% nello svolgimento di attività adatte come in passato (doc. I).
A comprova del
peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato rispetto a quanto
valutato dal dr. __________, l’assicurato ha trasmesso dei referti del dr. __________
e del dr. __________, nonché del Centro __________ di __________, tutti
successivi all’esame peritale reumatologico, che appare quindi non probante.
Ad ulteriore conferma del
peggioramento del proprio stato di salute, l’assicurato ha prodotto anche in
corso di causa altri referti del dr. __________, con i quali il medico ha
espresso il proprio dissenso rispetto al parere dell’Ufficio AI, ritenendo che
“il paziente non sia abile per nessun tipo di attività che richieda uno sforzo
fisico anche minore o con lavori che lo obbligano a mantenere una posizione per
tempi più lunghi” (cfr. referto del 12 marzo 2019, doc. VI/1), attestando la
necessità di ulteriori interventi chirurgici urgenti (cfr. referto del 18
settembre 2019, doc. XI/1).
Anche per quanto concerne
gli aspetti psichici il patrocinatore del ricorrente ha contestato la
valutazione della dr.ssa __________ effettuata per conto di __________, la
quale ha, a suo modo di vedere, indicato una inabilità lavorativa del 20%,
senza tuttavia adeguatamente motivare il proprio parere (doc. I).
2.6
Quanto alla valenza probante
di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano
stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.
3.
e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132.
V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il
TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va infine evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 p. 105 ss), in
ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.7
Nel
caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della
decisione impugnata, non può, senza che prima vengano svolti ulteriori
approfondimenti specialistici, confermare la valutazione del dr. __________ del
SMR del 13 agosto 2018, basata sulle perizie eseguite dal dr. __________ e
dalla dr.ssa __________, posta a fondamento della riduzione ad un quarto di
rendita di invalidità della rendita intera di cui beneficiava in precedenza
l’interessato.
2.7.1
Per
quanto attiene agli aspetti somatici, il TCA rileva che effettivamente, come
correttamente indicato dal patrocinatore dell’insorgente, nel referto peritale
del 22 ottobre 2017 redatto per conto di __________, il dr. __________, pur
constatando l’esistenza di un numero maggiore di patologie rispetto a quanto da
lui stesso valutato nel 2003 e la presenza di limiti funzionali e di carico più
significativi rispetto al 2003, ha mantenuto immutata la percentuale di
capacità lavorativa residua dell’interessato nello svolgimento di attività
adatte (esigibili all’80%), senza tuttavia giustificare in alcun modo tale sua conclusione.
Al
riguardo, il TCA ritiene indispensabile un approfondimento specialistico, posto
che il dr. __________ ha tenuto conto dei maggiori disturbi elencati a titolo
di diagnosi e dei più importanti limiti funzionali dettagliati nel referto
peritale ponendo l’indicazione di una maggiore inabilità lavorativa per quanto
riguarda l’abituale professione di forestale svolta dall’interessato (passata
dalla misura dei 2/3 valutata nel 2003 a quella dei ¾ nel 2017), senza tuttavia
procedere ad un pari aumento per quanto riguarda l’esigibilità di attività adatte
(per le quali l’interessato continua ad essere giudicato abile al lavoro nella
misura dell’80%) o giustificare in qualche modo la scelta di lasciare tale
percentuale immutata.
A
fronte di tali mancanze, il dr. __________ del SMR avrebbe dovuto chiarire la
questione prima di potersi esprimere a proposito della capacità lavorativa
residua dell’interessato. Non avendolo fatto, questo Tribunale non può
considerare pienamente probante il rapporto finale del SMR del 13 agosto 2018
posto a fondamento della decisione qui impugnata.
Ciò
tanto più che dall’incarto emerge come lo stesso Ufficio AI abbia messo in luce
la necessità di disporre dei chiarimenti rispetto alle valutazioni peritali
eseguite per conto dell’assicuratore __________, elencando nel “mandato per
SMR” del 9 marzo 2018 una serie di interrogativi, ai quali il SMR non ha
tuttavia dato risposta (cfr. doc. 227).
Tale modo di procedere non
può essere condiviso da questo Tribunale e rende indispensabile il rinvio degli
atti all’Ufficio AI affinché ponga rimedio alle proprie mancanze attraverso la
messa in atto degli approfondimenti peritali del caso.
Tale
soluzione si giustifica a maggior ragione alla luce degli ulteriori referti
medici prodotti dall’assicurato sia in sede di osservazioni, sia nel corso
della presente vertenza innanzi al TCA, tutti successivi all’esame peritale del
dr. __________ e sui quali appare imprescindibile disporre di una valutazione
peritale aggiornata, che stabilisca in maniera chiara le diagnosi che
affliggono l’interessato e le ripercussioni delle stesse sulla sua capacità
lavorativa e lucrativa.
2.7.2
Analogo
discorso vale anche riguardo agli aspetti psichiatrici, già solo tenuto conto
del fatto che la perizia della dr.ssa __________ non soddisfa le esigenze poste
dalla giurisprudenza federale in DTF 141 V 281.
Al
riguardo, occorre nuovamente ricordare che il Tribunale federale ha già
stabilito che l’esigenza di qualità posta dalla procedura consigliata nelle
“linee guida per la qualità delle perizie psichiatriche nell’assicurazione
federale per l’invalidità” non è decisiva. Fondamentale è, invece, la
circostanza che venga effettuato innanzitutto dal perito l’esame dei criteri
fissati dal Tribunale federale e peraltro ricordati nelle stesse “linee guida”
a pag. 42, “Annexe 6” (cfr. su questo tema STF 9C_273/2018 del 28 giugno 2018,
pubblicata in SVR 12/2018 IV nr. 76, ripresa in STCA 32.2017.107 del 2 agosto
2019).
Lo stesso Ufficio AI, inoltre, come già ricordato al considerando precedente,
ha messo in evidenza, nello scritto del 9 marzo 2018 indirizzato al SMR, le
mancanze, soprattutto a livello motivazionale, riscontrabili anche nel referto
peritale psichiatrico (cfr. doc. 227).
Ciononostante,
nel rapporto finale SMR del 13 agosto 2018, posto a fondamento della decisione
impugnata, non è stato chiarito alcunché.
Questo
modo di procedere non può essere avallato dal TCA e necessita, quindi, di
ulteriori approfondimenti peritali, come pertinentemente richiesto in sede
ricorsuale.
In
particolare, i nuovi accertamenti peritali in ambito psichiatrico dovranno accertare
se vi è stato, come ritenuto dall’Ufficio AI ma contestato dal ricorrente, un
miglioramento delle patologie dell’interessato tale da incidere sulla sua
capacità lavorativa residua. Andrà, pure, stabilito se lo stato di salute
dell’interessato è stato tale da escludere fin dall’inizio, come sembrerebbe
indicare la dr.ssa __________, l’esistenza del disturbo di personalità
invalidante a suo tempo diagnosticato dal dr. __________, rivestendo i disturbi
dell’interessato unicamente un carattere reattivo a fattori stressanti (sul
carattere reattivo e, di conseguenza, non invalidante ai sensi della
giurisprudenza federale in materia cfr. fra le altre STF 8C_143/2019 del 21
agosto 2019; 8C_210/2019 dell’11 luglio 2019).
Di conseguenza, stante
quanto sopra esposto, questa Corte ritiene di non potere, con la necessaria
tranquillità, fondare il proprio giudizio, nemmeno per quanto riguarda gli
aspetti psichici, sull’apprezzamento eseguito dal medico del SMR in data 13 agosto
2018.
riprendendo quanto stabilito dalla dr.ssa __________, ma ritiene
indispensabile che le affezioni psichiche presentate dall’interessato vengano
approfondite attraverso una accurata valutazione peritale da parte di un altro
specialista in materia e nel rispetto della procedura probatoria strutturata
secondo gli indicatori standard richiesti dalla giurisprudenza federale (cfr.
STF 9C_665/2018 del 26 novembre 2018, pubblicata in SVR 4-5/2019 IV nr. 31,
nella quale l’Alta Corte ha confermato la correttezza del rinvio deciso dal
Tribunale cantonale delle assicurazioni all’Ufficio AI, siccome non era stata
possibile una valutazione in base al rilevante elenco d’indicatori).
Tale
soluzione si impone anche tenuto conto del possibile peggioramento dello stato
psicologico avanzato dal dr. __________ nel più recente referto del 18
settembre 2019 fatto pervenire al TCA, mettendo in evidenza la necessità di
procedere al più presto con un nuovo intervento chirurgico (cfr. doc. XI/1).
2.7.3
Per
tutte le ragioni diffusamente appena esposte, il TCA non può, dunque,
condividere la scelta dell’amministrazione, ancora difesa in sede di risposta
di causa e nelle ulteriori osservazioni inoltrate il 5 dicembre 2019, di considerare
esaustiva e pienamente probante la valutazione finale del dr. __________ del
SMR del 13 agosto 2018, confermata con annotazioni (non motivate) del 18
dicembre 2018.
All’Ufficio
AI incombeva, dunque, prima di emettere la decisione impugnata, accertare in
maniera completa ed esaustiva quale fosse il reale stato di salute
dell’assicurato, sia dal profilo psichiatrico, che da quello somatico.
Non
avendolo fatto, gli atti devono essere rinviati all’amministrazione affinché
ponga rimedio alle proprie mancanze ordinando una perizia esterna che tenga
conto dell’insieme dei disturbi dell’interessato, prima di emettere una nuova
decisione relativa alla revisione del diritto alla rendita.
2.8
Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il
Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di
rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano
accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un
complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA
32.2015.82
del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).
Rilevato
come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.7., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso,
si giustifica, come richiesto in sede ricorsuale, il rinvio degli atti
all’amministrazione - alla quale compete accertare lo stato di salute
dell’interessato, non potendo quindi essere accolta la successiva richiesta
dell’avv. RA 1 che sia direttamente il TCA ad ordinare i complementi istruttori
peritali del caso - affinché metta in atto gli accertamenti peritali
specialistici esterni necessari al fine di chiarire se sia effettivamente
intervenuto (e nell’affermativa in che misura e da quando), oppure no, un
miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato.
Quindi in esito a tali
complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sull’asserito miglioramento dello stato valetudinario del ricorrente,
fermo restando il diritto di quest’ultimo ad almeno un quarto di rendita, non
contestato. Va a questo proposito rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha
modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente
deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in
cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita)
viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti
(consid. 3.2).
In concreto, con la conferma
del diritto ad almeno un quarto di rendita nel dispositivo della presente sentenza,
su questo specifico punto non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr.
anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo
paragrafo; STCA 32.2014.70 del 30 marzo 2015).
2.9
Ne
discende che il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti
rinviati all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti
peritali sopra enunciati, si pronunci nuovamente sulla revisione della rendita
di invalidità dell’assicurato.
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
2.10
Nel caso
di specie, inoltre, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto
equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018
del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), il ricorrente,
patrocinato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 2’500.-- a titolo di
ripetibili da mettere a carico dell’Ufficio AI (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22
LPTCA; cfr. STCA 35.2018.129 del 28 marzo 2019, consid. 2.15.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è
accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione del 20 dicembre 2018 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai
considerandi 2.7. e 2.8. e si pronunci nuovamente sull’asserito
miglioramento dello stato valetudinario del ricorrente, fermo restando il
diritto di quest’ultimo ad almeno un quarto di rendita.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a
carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 2’500.-- a titolo di
ripetibili (IVA inclusa se dovuta).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti