32.2019.27
Perizia giudiziaria che ha sconfessato la valutazione medica-teorica dell'ufficio AI. L'assicurato è stato quindi posto al beneficio di una rendita a tempo indeterminato anziché limitata nel tempo come da decisione impugnata
25 maggio 2022Italiano37 min
medica prodotta con il ricorso, ossia il rapporto 17 gennaio 2019 del dr. med. __________,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.27
BS
Lugano
25 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1 2502 Bienne
contro
la decisione del 14 dicembre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1959 – di formazione disegnatore industriale nonché perito tecnico
industriale e già attivo nel settore delle vendite di macchine industriali –, nel
settembre 2013 ha presentato una richiesta di prestazioni AI.
Con
decisione 27 settembre 2017 l’Ufficio AI, tenuto conto in particolare della
perizia __________ del 23 novembre 2015 e delle successive annotazioni SMR (doc.
99, 100, 117, 124, 136, 139, 152; se non indicato diversamente i
documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la
risposta di causa), gli ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera
dal 1° marzo 2014 al 31 agosto 2015, presentando successivamente un grado
d’invalidità non pensionabile del 20%.
In
accoglimento del ricorso presentato dall’assicurato – patrocinato dall’avv. __________
– contro la succitata decisione, con sentenza del 18 gennaio 2018 questo TCA ha
rinviato gli atti all’Ufficio AI per l’espletamento di una perizia __________
di decorso (inc. 32.2017.182).
1.2. Ritornati
gli atti, l’Ufficio AI ha incaricato il __________ di effettuare una perizia
pluridisciplinare di decorso.
Con
rapporto 6 agosto 2018 (doc. 200) e successivo complemento peritale del 12
dicembre 2018 (doc. 218) i periti, costatato uno stato di salute invariato,
hanno confermato la precedente perizia del 23 novembre 2015 in cui l’assicurato
era stato ritenuto inabile nella sua abituale attività lavorativa ed in
attività adeguate nella misura del 100% dal 31 marzo 2013, dell’80% dal 16
aprile 2013, del 100% dal 21 maggio 2015 e del 20% dal 1° giugno 2015 in avanti.
Di
conseguenza, con decisione del 14 dicembre 2018, debitamente preavvisata,
l’Ufficio AI ha confermato la rendita intera temporanea dal 1° marzo 2014 al 31
agosto 2015.
1.3. L’assicurato,
sempre per il tramite dell’avv. __________, ha interposto il presente ricorso
contro la succitata decisione, chiedendone l’annullamento ed il riconoscimento
di una rendita intera ininterrottamente dal 1° marzo 2014. Contestando la
valutazione medico-teorica del __________, egli ha prodotto diversa documentazione
medica. Sostiene un’abilità del 30% sia nella sua precedente attività che in
attività adeguate, con il diritto ad una rendita intera anche dopo il 31 agosto
2015. In via subordinata chiede che gli venga assegnato un quarto di rendita. Delle
singole motivazioni verrà detto, nella misura del necessario, nei considerandi
di diritto.
1.4. Dopo
aver sottoposto la nuova documentazione medica al vaglio dei periti __________
– i quali con rapporto 25 febbraio 2019 hanno confermato la perizia di agosto
2018 (VI) –, con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del
ricorso e la conferma della decisione contestata. Le relative motivazioni
verranno riprese, se necessario, nel prosieguo.
1.5. Con
scritto 5 aprile 2019 il ricorrente ha ribadito le contestazioni ricorsuali,
producendo nuova documentazione medica (X).
1.6. Su
richiesta del TCA, con osservazioni 6 maggio 2019 l’Ufficio AI ha trasmesso il
complemento peritale 2 maggio 2019 del __________ sui nuovi atti medici
prodotti (XIV).
1.7. Con
scritto 12 giugno 2019 l’assicurato ha preso posizione in merito al suddetto
complemento peritale ed ha ribadito la propria domanda di giudizio (XVIII).
1.8. Il
14 gennaio 2020 l’assicurato ha prodotto altra documentazione medica (XX).
1.9. Mediante
osservazioni 3 febbraio 2020 l’amministrazione, dopo aver nuovamente
interpellato il __________, ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso
(XXIV).
1.10. In
data 9 marzo 2020 il ricorrente ha prodotto una propria presa di posizione in
merito a quanto sostenuto dall’Ufficio AI (XXVIII).
1.11. Con
decreto 17 settembre 2020 il TCA ha incaricato il __________ di eseguire una
perizia pluridisciplinare in ambito ORL, reumatologico e neurologico, ordinando
alle parti di presentare i quesiti peritali (XXVI). L’8 ottobre 2020 il TCA ha
intimato le domande peritali al __________ (XL). Su richiesta dei periti, in
data 5 luglio 2021 questa Corte ha stabilito che la perizia dovrà comprendere
anche l’aspetto chirurgico-facciale e quello chirurgico-toracale, compresa
l’esecuzione di una ENMG (doc. LXIII).
1.12. Con
rapporto 18 marzo 2022 il __________ ha ritenuto, dal 1° giugno 2015, una
capacità lavorativa del 24% (30% di rendimento su di un pensum lavorativo dell’80%)
nell’abituale attività e del 40% (50% di rendimento su di un 80%) in attività
adeguate (LVXXVII).
1.13. Chiamato
a prendere posizione in merito alla perizia, con osservazioni 26 aprile 2022
l’Ufficio AI, fondandosi sul rapporto finale SMR del 6 aprile 2022 e sulla tabella
di calcolo 7 aprile 2002 relativa al grado d’invalidità redatta dal consulente
IP, ha proposto al TCA di voler accogliere il ricorso nel senso di riconoscere
all’assicurato, nel frattempo rappresentato da RA 1, il diritto ad una rendita
intera (per un grado d’invalidità del 75%) anche dal 1° settembre 2015 in
avanti (LXXXI).
1.14. Con
scritto del 6 giugno 2022 la rappresentante dell’assicurato ha dichiarato di
accettare la valutazione peritale “… poiché non abbiamo alcun interesse
giuridico a criticarla, visto il riconoscimento di una rendita intera, e posta
la necessità di avere il calcolo della rendita d’invalidità al più presto per
poter beneficiare il signor RI 1 delle prestazioni complementari e per economia
di procedura. Rinunciamo quindi a prendere parte al dibattito medico sulla vera
incapacità e riguardo alcune patologie che non sono state riconosciute, ciò che
però ci riserviamo evidentemente di fare in un secondo tempo nella procedura
amministrativa se il caso dovesse essere soggetto a revisione in futuro.
Eventualità, quest’ultima, alquanto teorica ed inverosimile, visa l’età del
ricorrente e la tipologia di patologie ormai presenti da anni e gravemente
invalidanti”.
La
rappresentante ha quindi accolto “… favorevolmente la valutazione dell’UAI
in merito al calcolo dell’invalidità ed ai suoi presupposti che per le stesse
ragioni già elencate, non contestiamo (...)”.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha attribuito
all’assicurato una rendita intera temporanea dal 1° giugno 2014 al 31 agosto 2015
oppure, come da richiesta ricorsuale, se l’assicurato ha diritto ad una tale
prestazione anche dopo il 1° settembre 2015 e continua.
2.3. Va
anzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della
decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e
dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre
tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità
eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole
generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le
disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che
deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In
concreto al ricorso contro la decisione emanata il 14 dicembre 2018 – data che,
di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel
momento.
Per
cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione
contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la
giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido
con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la
residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.5. Trattandosi
dell’attribuzione di una rendita limitata nel tempo, per costante
giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una
rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per
un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla
revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V
120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04
del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005;
Fatti
I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in merito all’art. 17
LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991
nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei
casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni
esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e
8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta
l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del
grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,
presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto
alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo
precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli
dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine,
una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione né di
riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06,
pag. 64).
2.6. Nel
caso in esame, dopo la STCA di rinvio l’Ufficio AI ha ordinato al __________
una perizia pluridisciplinare di decorso.
Dal
rapporto datato 6 agosto 2018 (doc. 200 inc. AI) risulta che i periti hanno
fatto capo ad una consultazione internistica interna ed a consultazioni
specialistiche esterne di natura neurologica (dr. __________) e reumatologica
(dr. med. __________). Dopo aver proceduto al consueto riassunto degli atti
(punto no. 2 della perizia), all’anamnesi (punto no. 3) ed alla valutazione dei
reperti (punto no. 4.2), i periti hanno poi proceduto ad una valtuazione
globale.
Quale
diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa (punto B.1) i periti hanno
rilevato:
-
sindrome panvertebrale cronica con/su
- componente cervicospondilogena a destra;
- osteoconderosi plurisegmentali cervicali e dorsali;
- discopatie lombari,
- disturbi statici del rachide,
- dimestria degli arti inferiori,
- decondizionamento e sbilancio muscolare,
- obesità;
-
periatropatia omeroscapolare a destra;
-
nota rizartrosi bilaterale;
-
piedi traverso piatti bilaterali.
Tra
le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, i periti hanno posto una
sindrome dello stretto toracico superiore e una sindrome delle apnee da sonno
di tipo ostruttivo di grado severo, attualmente sotto ottimale terapia con
C-PAP nasale (punto B2).
Non
riscontrando patologie internistiche invalidanti, in assenza di un
peggioramento della situazione reumatologica e neurologica (quest’ultima
risultata migliorata) rispetto alla precedente perizia del 23 novembre 2015,
confermate quindi le limitazioni a livello reumatologico/ortopedico valutate
nel 2015, i periti hanno confermato una capacità lavorativa dell’80% quale
perito tecnico-industriale (e addetto alla vendita). In altre attività
rispettose dei limiti funzionali e di carico indicati dal perito reumatologo,
la capacità lavorativa è stata confermata nella misura dell’80%.
Con
complemento del 12 dicembre 2018 i periti specialisti in reumatologia e
neurologia, analizzata la documentazione medica prodotta dall’assicurato con le
osservazioni al progetto di decisione (rapporto 29 agosto 2018 del medico
curante dr. med. __________; rapporti radiologici del 17 agosto e 22 agosto
2018 del dr. med. __________; rapporti 7 agosto e 21 settembre 2018 del dr.
med. __________, vice-primario della __________), hanno confermato la perizia
di novembre 2018 (doc. 218 inc. AI).
Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha prodotto il rapporto 25 febbraio 2019 (VI)
del __________ il quale, dopo aver interpellato i periti dr. med. __________ e
dr. med. __________, ha preso posizione in merito alla nuova documentazione
medica prodotta con il ricorso, ossia il rapporto 17 gennaio 2019 del dr. med. __________,
Capoclinica del Servizio di Oftalmologia e Oftalmochirurgia presso l’Ospedale __________
di __________, in merito ad una consultazione ambulatoriale (doc. L), il
rapporto 11 gennaio 2019 del dr. med. __________, Primario del Servizio ORL del
citato nosocomio luganese sulla consultazione ambulatoriale del 7 gennaio 2019
(doc. M), il rapporto (incompleto) di dimissione datato 24 novembre 2018 della __________
relativo al ricovero dal 22 ottobre 2018 al 24 novembre 2018 (doc. P).
In
data 2 maggio 2019 (XIV) il __________, rispettivamente i suoi due specialisti
in neurologia e reumatologia, hanno inoltrato le proprie osservazioni in merito
al rapporto 24 novembre 2018 del dr. med. __________ della __________ inclusive
delle due pagine mancanti (doc. P1), il rapporto 19 febbraio 2019 del prof. dr.
med. __________ della __________ (doc. Q), il certificato 4 febbraio 2019 del
dr. __________, odontoiatra (doc. R) e il certificato 25 febbraio 2019 del dr.
med. __________, medico curante (doc. S). La suddetta documentazione medica è
stata inviata dall’assicurato con lo scritto 5 aprile 2019 (X, cfr. consid. 1.6).
Da
ultimo, il 3 febbraio 2020 il __________ ha tramesso le prese di posizioni dei
periti dr. med. __________ e __________ riguardo alla documentazione inviata
dall’assicurato il 14 gennaio 2020, ossia il certificato medico 22 agosto 2019
della dr.ssa med. __________, specialista in medicina fisica e riabilitativa
(doc. T), il rapporto 19 giugno 2019 del dr. med. __________ relativo alla RM
della colonna cervicale (doc. U) ed il certificato 12 agosto 2019 del medico
curante (doc. V) (XX, cfr. consid. 1.8).
Sussistendo
una divergente valutazione tra i medici interpellati dall’assicurato ed il __________,
come accennato questo TCA ha ordinato al __________ una perizia
pluridisciplinare ORL, reumatologica e neurologica poi estesa anche in ambito maxillo-facciale
(cfr. 1.12).
2.7. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione
del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben
motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine
con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi
dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a
medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati
concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer/Reichmuth, op.
cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici
curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione
una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Infine, in caso di perizia
medico giudiziaria, il giudice – di principio – non si scosta, senza ragioni
imperative, dalle conclusioni del perito medico, il cui compito è proprio
quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche conoscenze allo
scopo di chiarire gli aspetti sanitari di una determinata fattispecie (STF
8C_524/2008 del 2 aprile 2009 consid. 7.2 e 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009
consid. 9, entrambe con riferimenti).
Ragioni che possono indurre
a non fondarsi su tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni
contraddittorie, il contenuto di una superperizia o altri rapporti contenenti
validi motivi per farlo (DTF 125 V 351, consid. 3b/aa, pag. 352 e sentenze ivi
citate; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b/aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Deve tuttavia essere
sottolineato che il perito giudiziario –contrariamente al perito di parte o
allo specialista che si esprime sotto un’altra veste – ha uno statuto speciale
nel senso ch’egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone
alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione
qualificata al servizio della giustizia (STFA U 288/99 del 15 gennaio 2001,
consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate). Quindi, nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove, una perizia amministrativa riveste un
valore probatorio limitato rispetto ad una perizia giudiziaria (STFA del 15
gennaio 2001 succitata, consid. 3a: "Ein Administrativgutachten
lässt sich somit hinsichtlich seines Stellenwerts im Rahmen der Beweiswürdigung
und Rechtsfindung nur sehr beschränkt mit einer gerichtlich angeordneten
Expertise vergleichen").
2.8. Nella
fattispecie in esame, come detto, su incarico del TCA il __________ ha
allestito una perizia pluridisciplinare in ambito ORL (specialità medica non
contemplata nella perizia 6 agosto 2018 del __________; cfr. risposta alla
domanda no. 8.4.6, pag. 49 della perizia), reumatologico, neurologico e maxillo-facciale.
Dal
dettagliato ed esaustivo rapporto 18 marzo 2022 di 132 pagine si evince come i
periti hanno dapprima proceduto al consueto esame degli atti. Ogni perito ha
poi eseguito la visita specialistica, l’esame dei referti ed ha riportato le costatazioni
oggettive; ha in seguito posto le diagnosi ed eseguito una valutazione medico-assicurativa,
rispondendo alle domande delle parti (comprese quelle riguardanti la residua
capacità lavorativa nella precedente attività ed in quelle adeguate).
I
periti hanno infine proceduto ad una valutazione globale. Quali diagnosi con
effetto sulla capacità lavorativa hanno posto (cfr. pag. 127 della perizia):
" Syndrome du défilé droit de type neurologique et
veineux, sans vol sous-clavier. G.54.0;
Canal
cervical étroit (CIM10:M48.02);
Douleur
cervicale avec parasthésis sur discrète hernie discle C6-C7 comprimant la racin
C7 droite. M54.2;
Douleur
lombaire sans irradiation sur arthrose inter-apophysaire postérieure. M54”,
ossia:
sindrome dello stretto toracico (diversamente dal __________, che l’ha ritenuta
senza influsso sulla capacità lavorativa), canale cervicale stretto, dolore
cervicale con parestesie C7 su discreta ernia discale C6-C7 comprimente la
radice C7 destra, dolore lombare senza irradiazione su artrosi interaposifisaria
posteriore.
Quali
diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, i periti hanno posto:
" Syndrome d'apnée du sommeil traitée correctement par
CPAP.
Légère
deviation de la cloison.
Inégalité
Considerandi
de longueur des membres inférieurs aux dépens du côté droit, appareillée par une talonnette.
Hallux
valgus bilateral opéré à droite.
Rhizarthrose
à droite.
Dysfonction
musculaire facial (bruxisme) CIM f458.
Subluxation
condylienne bilatérale”
ossia:
sindrome delle apnee del sonno poiché trattata correttamente con CPAP, leggera
deviazione del setto nasale, diseguale lunghezza dei membri inferiori verso la
parte destra compensata con un rialzo a livello del tallone, alluce valgo
bilaterale operato a destra, rizartrosi a destra, disfunzione muscolare
facciale (bruxismo) e sublussazione dei condili bilaterale.
Dal
punto di vista ORL la perita dr.ssa __________, poste le diagnosi di sua
competenza, non ha riscontrato alcuna inabilità lavorativa (cfr. pag. 41 della
perizia).
L’aspetto
reumatologico è stato vagliato dal dr. __________. Accertate le patologie
reumatologiche invalidanti e non (riportate sopra), egli ha poi esposto i
limiti funzionali, rispecchianti sostanzialmente un’attività leggera, con
alternanza della postura. Egli ha infatti rilevato:
" Limitations fonctionnelles: pas d'effort de soulèvement
à partir du sol de plus de 5 kg, inférieur ce poids l'effort doit être
ponctuel, pas de porte-à-faux du buste, pas de porte-à-faux du rachis cervical
ni de rotation répétée du rachis cervical, port de charge ponctuelle limité a 5
kg proche du corps. Pas d'efforts du bras droit. Pas d'effort de pronation ou
de prono-supination répetl de la main droite. Pas de mouvement en abduction antépulsion
du membre supérieur droit. Activité sédentaire et sans effort avec changement
de position régulier.” (Risposta alla
domanda no. 7.4, pag. 65 della perizia).
Il
perito ha valutato un’abilità dell’80% in un’attività svolta al 100% sia nell’abituale
che in altre attività, dal giugno 2015. Rispetto alle perizie __________ del 23
novembre 2015 e del 6 agosto 2018 non sono stati riscontrati dei peggioramenti.
Egli ha riportato quanto detto dal peritato, vale a dire che il suo stato di
salute è leggermente migliorato, ed ha poi considerato che non si constata più
un edema al membro superiore destro e che l’esame neurologico è risultato
normale (risposta alle domande 8.1 e 8.2, pagg. 66 e 67 della perizia). La specialista
ha confermato la perizia 6 agosto 2018 del __________, come pure il
miglioramento ivi accertato (cfr. risposta alla domanda no. 8.4.6. pag. 75).
La
componente neurologica è stata esaminata dalla dr.ssa __________, la quale ha
anche eseguito una ENMG il 23 settembre 2021 (cfr. il relativo rapporto
allegato alla perizia) ed ha fatto capo al consulto esterno del 10 dicembre
2021.
del prof. __________ (cfr. il relativo rapporto allegato alla perizia). La
specialista ha posto le diagnosi di sua pertinenza, discostandosi tuttavia
dalla perizia __________ 6 agosto 2018 avendo ritenuto invalidante la sindrome
dello stretto toracico:
" Non je ne suis pas d'accord avec cette conclusion. Les
experts concluent à une capacité de travail de 80 %, et ne retiennent comme
diagnostic ayant un impact sur la capacité de travail, uniquement la cause
orthopédique. Le syndrome du défilé thoraco brachial est considéré comme sans
impact sur la capacité de travail. Je ne suis pas d'accord sur ce dernier
point, le syndrome du défilé thoracobrachial est incapacitant, comme l'analyse
de la situation l'indique (assuré sans contacts sociaux, ménage étalé sur le
jour et sur la semaine, a épuisé ses économies, est à l'aide sociale = poids
des souffrances avéré et dans tous les domaines comparables de la vie) connu pour
être douloureux, difficile à traiter, et incapacitant. Ma conclusion diffère de celle de l'expertise de 2018.”
(Risposta alla domanda no. 8.4.6 pag. 102).
Essa
ha concluso che l’assicurato può esercitare la sua abituale attività lucrativa
nella misura del 24%, ritenendolo invece abile in altre attività al 40% (cfr.
risposte alle domande no. 8.1 e 8.2 pagg. 91 e 92 della perizia).
Da
ultimo l’assicurato è stato esaminato dal dr. __________ per quel che concerne
la problematica maxillo-facciale. Oltre a fondarsi, come gli altri periti, sulla
documentazione agli atti egli ha pure esaminato una RM dell’articolazione
temporo-mandibolare in bocca aperta eseguita in Ticino in vista della
consultazione specialistica (cfr. rapporto 29 ottobre 2021 del dr. med. __________
allegata alla perizia).
Egli
ha diagnosticato una disfunzione muscolare facciale (bruxismo) e sublussazione
dei condili bilaterale, facilmente trattabile. Questo a differenza di quanto rilevato
nella perizia 6 agosto 2018 dal __________:
" Concernant le diagnostic maxillo-facial evoqué “ptosis important
des mâcheoires avec hypertrophie muquese” ansi que l’affirmation d’une
dysfunction crâniomandibulaire, je n’ai pas d’argument clinique, radiologique
ainsi que d’élement ressorttan du dossier permettant de confirmer ce
diagnostic.
Du
point vue maxillo-facial, le patient souffre d’une dysfonction muscolaire sur
subluxation codylienne qui peut se retrouver chez bon nombre de patients et qui
se traite de manière simple par physiotheérapie et port d’une gouttière de
libération occlusale”. (Risposta domanda
no. 8.4.6, pag. 122 della perizia).
Ciononostante,
al pari del __________, lo specialista non ha ritenuto la problematica
maxillo-facciale influente sulla capacità lavorativa (cfr. punto no. 6.1 della
perizia pag. 111).
Per
quel che concerne la valutazione della capacità lavorativa residua, dalla
discussione tra i periti è emersa un’abilità del 24% (30% di rendimento su 80%)
nell’attività precedentemente svolta e del 40% (50% di rendimento su 80%) in
attività adeguate, il tutto dal giugno 2015 (pag. 130 della perizia).
I
periti hanno precisato che le incapacità lavorative derivano principalmente da
fattori neurologici e che l’interazione con la sfera reumatologica non crea
limitazioni maggiori di quelle neurologicamente accertate, motivo per cui l’apprezzamento
(neurologico) tiene conto anche delle limitazioni reumatologiche (“Les
incapacités de travail sont principalement du ressort de la neurologie. L’interaction avec la sphère rhumatologique ne crée pas de
limitation supplémentaire à celle retenute par la neurologie, dont
l’appreciation suffit à tenir compte des limitations rhumatologiques”; risposta alla domanda no. 4.8, pag. 131 della perizia).
I
periti hanno infine elencato i provvedimenti sanitari e le terapie con
influenza sulla capacità lavorativa (pag. 131 della perizia).
Tenuto
conto di quanto sopra, ritenuto come gli esperti hanno proceduto ad una
dettagliata ed approfondita perizia, alla stessa va conferito valore probatorio
pieno (cfr. consid. 2.7).
Del
resto, la stessa perizia è stata avvallata dall’Ufficio AI con annotazioni del
SMR di data 6 aprile 2022 (doc. LXXXI/1).
Anche
l’assicurato ha accolto favorevolmente la valutazione peritale giudiziaria,
anche se con riserve irrilevanti ai fini del presente giudizio (cfr. consid.
1.14).
2.9
Occorre
ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario
(cfr. consi.2.2), il cui calcolo, dopo la ricezione della perizia __________, è
stato effettuato il 7 aprile 2022 dal consulente IP (doc. LXXXI/2).
2.9.1
Per determinare il
reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla
salute (reddito da valido), come ricordato nella recente STF 9C_151/2020
del 5 maggio 2020 al considerando 6.1, decisivo non è il guadagno realizzato
nell'ultima attività svolta, bensì il reddito che la persona assicurata
conseguirebbe, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, se non
fosse diventata invalida. Tale reddito deve essere determinato il più
concretamente possibile. Di regola ci si fonda sull'ultimo reddito che la
persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del
caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF 144 I 103
consid. 5.3; DTF 134 V 322 consid. 4.1), o comunque sul salario che potrebbe
essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in
un'azienda simile.
Questo perché normalmente, in base all'esperienza comune, la persona
interessata avrebbe continuato la precedente attività in assenza del danno alla
salute (RAMI 2000 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione
professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato
avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono
essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b).
La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è
infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio
la partecipazione a corsi, ecc. (Pratique VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).
Nella citata STF 9C_151/2020 il Tribunale federale ha inoltre
evidenziato che nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera
attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
senza l'invalidità, in circostanze particolari ci si può scostare da questo
valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dalla Rilevazione svizzera
della struttura dei salari (RSS) edita dall'Ufficio federale di statistica.
Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni
riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo
salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli
sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di
persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto
definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già
delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo
stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali
norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il
posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla
salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità
(STF 9C_329/2014 del 1° luglio 2014, consid. 5.2).
Ritornando
al caso in esame, quale reddito da valido il consulente IP ha correttamente preso
in considerazione il salario da valido di fr. 91'000 utilizzato nella
precedente decisione del 27 settembre 2017, così come attestato dall’ex datore
di lavoro il 31 maggio 2017 (doc. 389 inc. AI). Tale dato si riferisce al 2015,
anno al quale il __________ ha fatto risalire il miglioramento della situazione
valetudinaria.
2.9.2
Per
quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece
non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha
intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da
contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332
consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).
Nel
caso concreto, visto che l’assicurato può mettere a maggior frutto la sua
residua capacità lavorativa in attività adeguate mai esercitate, il consulente
IP ha correttamente utilizzato la citata tabella TA 1 (stato 2014)
dell’inchiesta sulla struttura dei salari elaborata dall’Ufficio federale di
statistica. Tenuto conto dei dati della tabella statistica relativa ad attività
semplici e ripetitive, valore mediano, settore privato, genere maschile, il
salario statistico (aggiornato al 2015) ammonta a fr. 66'697,27. Considerata
una residua capacità lavorativa del 40%, nonché una riduzione sociale del 15%,
l’amministrazione ha fissato il reddito da invalido in fr. 26'677,07.
2.9.3
Dal
raffronto dei redditi risulta un grado d’invalidità del 75%, motivo per cui
anche dopo il 1° agosto 2015 sussiste il diritto ad una rendita intera.
Ne
consegue che l’assicurato ha diritto ad una rendita intera dal 1° giugno 2014
in avanti.
Il
ricorso va pertanto accolto.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 1'000 sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
2.10
Il ricorrente, patrocinato e vittorioso in causa, ha diritto
ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca; cfr. DTF 126 V 11 seg. consid. 2).
L’importo delle ripetibili è
determinato in base all’importanza della lite e alla complessità del
procedimento, senza tener conto del valore litigioso (art. 61 lett. g LPGA e
art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310;
di seguito Regolamento) stabilisce per le pratiche senza valore determinato o
determinabile una tariffa oraria di riferimento, rimandando per il resto
all’applicazione analogica dell’art. 11 cpv. 5, il quale, per la fissazione
delle ripetibili, fa anch’esso riferimento al criterio della difficoltà e
dell’importanza della lite (sulla commisurazione delle ripetibili tenendo conto
dei suddetti due criteri cfr. Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 2014, § 76 n. 71-75, pagg. 609-610). Per quanto
concerne le spese (spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di
comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto),
l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento pone il principio secondo il quale al
patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario in per cento
dell’onorario.
Con le osservazioni 6 maggio
2022.
l’avv. __________ della RA 1 ha prodotto la nota di onorario per
l’attività di patrocinio dal 15 febbraio 2021 per un importo complessivo (con IVA)
di fr. 6'162,50 pari a 24 ore e 39 minuti (in decimali 24,65). Essa ha poi
chiesto di tenere anche conto nel riconoscere delle ripetibili anche quanto
fatto dal precedente patrocinatore avv. __________. Chiede inoltre di tener
conto nella valutazione della sua nota d’onorario “delle varie difficoltà
avute sia a causa della pandemia, sia a causa del comportamento poco
professionale del __________ nella gestione delle visite peritali e nei
rapporti con il mio mandante che hanno inevitabilmente comportato un dispendio
di tempo non indifferente” (LXXXIII).
Nella fattispecie in esame,
tenendo conto dell’intervento del precedente rappresentante, come pure di
quello attuale, appare giustificato riconoscere un onorario di complessivi fr. 5'500
(pari a 22 ore alla tariffa oraria di fr. 250).
Tale
ammontare risulta congruo, considerando il principio indagatorio vigente nel
diritto delle assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore
(DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c) e il grado di difficoltà della
causa in oggetto.
In
proposito nella STF I 50/01 del 26 ottobre 2001 la Corte federale ha stabilito
che per trattare una vertenza relativa alla revisione di una rendita AI
(aumento del grado d'invalidità) 6 o 7 ore di lavoro sono troppo poche, mentre
12,5 potrebbero essere troppe; il 23 agosto 2012 il TCA ha confermato un
dispendio di 11 ore ed 1 minuto per una causa in cui l’insorgente, sentito nel
corso di un’udienza svolta innanzi al Tribunale, ha chiesto di essere messo al
beneficio di una rendita AI o di una riqualifica professionale (inc.
32.2011.202) e con decreto del 3 maggio 2013 (inc. 32.2012.189), in cui si è
trattato di stabilire se vi è stato un peggioramento dello stato di salute
della ricorrente sulla base di una perizia del __________ e dove non è stata
indetta alcuna udienza, questo Tribunale ha ridotto da 20 ore e trenta minuti a
10.
ore il tempo lavorativo del legale che si è occupato della causa.
Quale
esempio di causa con un dispendio di oltre 12 ore di onorario va fatto
presente, che con decreto 35.1998.57 del 22 gennaio
2002, questa Corte ha riconosciuto circa 20 ore di lavoro al
patrocinatore di un’assicurata, trattandosi di una causa, definita di
media-alta complessità che aveva necessitato la predisposizione di una perizia
giudiziaria di livello universitario (perizia + complemento peritale). Con
decreto 35.2006.21 del 23 gennaio 2008, il TCA ha ammesso un dispendio orario
di 18 ore, trattandosi di una causa, definita di media-alta difficoltà
per un avvocato versato nel diritto delle assicurazioni sociali. Anche in quel
caso, era stato necessario ordinare una perizia giudiziaria.
Infine,
con decreto 35.2012.63 del 15 settembre
2014, questo Tribunale ha riconosciuto un dispendio orario pari a 16 ore,
trattandosi di una causa, giudicata di media difficoltà ed è stata decisa alla
luce delle risultanze di una perizia giudiziaria pluridisciplinare (perizia +
complemento peritale).
Infine, per quanto concerne l’asserito
“… comportamento poco professionale del __________ nella gestione delle
visite peritali”, va rilevato che l’assicurato ha dovuto recarsi al __________
per ben tre volte (22/23 settembre 2021, 3/4 maggio 2021 e 9/10 dicembre 2021),
circostanza, questa, che ragionevolmente non può aver avuto incidenza sull’attività
di patrocinio, dagli atti risultano per altro che l’assicurato si è recato personalmente
a __________.
Visto quanto sopra, appare
giustificato riconoscere ripetibili di complessivi fr. 6’462 (onorario di fr.
5’500, più spese di fr. 500 giusta l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento, più IVA del
7.7% per fr. 462).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La decisione
28 dicembre 2018 è annullata.
§§ RI 1 ha
diritto ad una rendita intera dal
1° giugno
2014 in avanti.
2. Le
spese di procedura di fr. 1'000 sono poste a carico dell’Ufficio AI, che verserà
al ricorrente fr. 6’462 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti