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Decisione

32.2019.28

Decisione con la quale è stato negato il diritto a prestazioni non può essere confermata, senza che prima venga attuata una perizia psichiatrica nel rispetto della procedura probatoria strutturata basata su indicatori

15 gennaio 2020Italiano30 min

2018, prima di essere trasferito presso le cure intense dell’Ospedale __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.28

cr

Lugano

15 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini,

vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

rappr. da: RA 2

contro

la decisione del 27 dicembre 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1993, da

ultimo studente in ingegneria gestionale presso la __________, in data 14

dicembre 2017 ha presentato per il tramite del proprio curatore una richiesta

di prestazioni AI per adulti (doc. 19).

L’Ufficio AI ha in un

primo momento diffidato l’assicurato dal persistere nell’abuso di sostanze

stupefacenti e, nel contempo, a sottoporsi a regolari sedute di psicoterapia con

assunzione di psicofarmacoterapia per sei mesi, termine trascorso il quale

avrebbe valutato la possibilità di assegnare all’interessato una misura di

reinserimento.

A seguito tuttavia delle

contestazioni sollevate dallo psichiatra curante avverso tale scritto,

sottolineando come i disturbi dell’assicurato siano di natura psichiatrica e

non dovuti ad una tossicodipendenza, con conseguente necessità di un pronto

intervento da parte dell’Ufficio AI - circostanza poi confermata dal dr. __________

del SMR (doc. 35) - l’amministrazione, in data 14 giugno 2018, nell’ambito di

provvedimenti integrativi, ha assunto i costi per un potenziamento della

resistenza dall’11 giugno 2018 all’11 dicembre 2018, in internato, presso __________

di __________ (doc. 54).

Tale misura è stata,

purtroppo, interrotta il 2 agosto 2018 per via dell’atteggiamento non adeguato tenuto

dall’assicurato (doc. 56-58).

Eseguiti gli accertamenti

medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 2 novembre 2018

(doc. 63), poi confermato con decisione del 27 dicembre 2018, l’Ufficio AI ha

rifiutato all’assicurato il diritto a prestazioni.

L’amministrazione ha

ritenuto che essendo l’inabilità lavorativa dell’assicurato dovuta

primariamente alle conseguenze di uno stato di dipendenza, il che non

rappresenta un’invalidità ai sensi di legge, non sussiste il diritto ad una

rendita o a provvedimenti professionali (doc. A3).

1.2. Con tempestivo ricorso del 31

gennaio 2019 l’assicurato, rappresentato dal suo curatore e patrocinato dalla RA

2, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, l’attribuzione

di una rendita intera di invalidità a decorrere dal 1° giugno 2018 o, in via

subordinata, che venga ordinata una perizia psichiatrica giudiziaria atta a

stabilire se la dipendenza è la causa o meno di un danno psichiatrico

preesistente e/o ha causato un notevole danno psichico invalidante (doc. I).

La

rappresentante legale dell’assicurato ha inoltre postulato la concessione

dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale

(doc. I).

La rappresentante dell’assicurato ha sottolineato come

l’amministrazione abbia omesso di accertare quale sia l’origine del danno alla

salute suscettibile di diminuire la capacità lavorativa dell’interessato,

limitandosi a ricondurre i problemi di salute ad una sindrome di dipendenza,

non invalidante ai sensi della giurisprudenza federale.

La patrocinatrice ha, tuttavia, evidenziato come a causa dei suoi

disturbi l’assicurato (affetto in particolare da un disturbo di personalità

misto) non abbia oggettivamente le risorse per astenersi dall’abuso di sostanze

multiple.

Ella ha rilevato come lo psichiatra curante abbia spiegato come il

problema dell’interessato non sia la tossicodipendenza, bensì il suo stato

psichico, caratterizzato da un disturbo di personalità misto con forti tratti

schizo-paranoici-borderline e episodici scompensi schizo-affettivi, che lo

portano poi ad assunzioni di sostanze allo scopo di farla finita o quantomeno

sedare il proprio malessere. La dipendenza, dunque, divenuta sempre più

centrale, è la conseguenza del danno psichico preesistente e invalidante che

affligge l’assicurato.

Per tali ragioni, la rappresentante dell’interessato ha

considerato lacunosa e non oggettivata la presa di posizione del dr. __________

del SMR, la quale non tiene conto della storia di malattia dell’interessato,

peraltro riconosciuta pure dal dr. __________ del SMR (doc. I).

1.3. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la

conferma della decisione contestata, ritenendo corretta la valutazione del dr. __________

del SMR (doc. V + 1).

1.4. In data 25 marzo 2019 la

rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA il certificato municipale

per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc.

IX + 1).

in diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98

del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del

22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel

merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire

se a ragione, oppure no, l’Ufficio AI abbia negato all’assicurato il diritto a

prestazioni.

Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali

dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita

un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce

il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la

giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale

dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al

guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado

dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è

possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle

circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la

Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta

a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente

formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non

riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora

TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

2.3. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984

pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

Al

riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…) Tra i

danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre

alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a

malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque

non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile

dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

Secondo

la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,

consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il

riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio

2007).

Per

lungo tempo la giurisprudenza ha considerato che le tossicomanie (sindromi

da dipendenza quali per esempio l'alcolismo [RCC 1989 pag. 283, 1969 pag. 236],

la dipendenza da medicamenti [RCC 1964 pag. 115] o da droghe [RCC 1992 pag.

180, 1987 pag. 467, 1973 pag. 600], l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC

1984 pag. 359]) non giustificano di per sé un'incapacità al lavoro. Esse

potevano tuttavia avere l'effetto di un danno alla salute invalidante se erano

la conseguenza o il sintomo di un danno invalidante alla salute mentale o

fisica, oppure avevano causato un notevole danno fisico e/o mentale quale una

durevole lesione cerebro-organico-neurologica oppure un irreversibile mutamento

di natura organica della personalità affettiva (DTF 124 V 265, consid. 3c, pag.

268; vedi anche STF 9C_395/2007 del 15 aprile 2008 consid. 2, I 870/07 del 20

novembre 2007 consid. 3, I 556/06 del 13 settembre 2007 consid. 3.1, I 384/06

del 4 luglio 2007 consid. 4 e I 56/05 del 31 gennaio 2007 consid. 4 tutte con

riferimenti). Occorreva pertanto verificare se la tossicodipendenza fosse la

conseguenza di un danno alla salute fisica o mentale di natura patologica

preesistente oppure se la dipendenza fosse la ragione di un susseguente danno

alla salute suscettibile a diminuire la capacità al guadagno in maniera

permanente o di lunga durata (Pratique VSI 2001, pagg. 227-228, consid. 5 e 6; vedi

anche STF 9C_620/2017 del 10 aprile 2018 consid. 2.2.1 e 8C_582/2015 dell’8

ottobre 2015 consid. 2.2.1 pubblicata in SVR 2016 IV Nr. 3 pag. 7).

Tale giurisprudenza è ora mutata. In una sentenza 9C_724/2018

dell’11 luglio 2019, pubblicata in DTF 145 V 215, il Tribunale federale ha stabilito che la nuova

procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata anche

all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di

tossicomanie, fermo restando in ogni caso l’obbligo dell’assicurato di ridurre

il danno, ad esempio tramite partecipazione attiva a dei trattamenti medici

ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione delle prestazioni

(cfr. comunicato stampa del 5 agosto 2019, in: www.bger.ch).

Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le

tossicomanie (sindromi da dipendenza quali per esempio l'alcolismo [RCC 1989

pag. 283, 1969 pag. 236], la dipendenza da medicamenti [RCC 1964 pag. 115] o da

droghe [RCC 1992 pag. 180, 1987 pag. 467, 1973 pag. 600], l'abuso di nicotina

oppure l'obesità [RCC 1984 pag. 359]; STCA 32.2017.185 del 18 luglio 2018,

consid. 2.5) occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su

indicatori. Il Tribunale federale ha così modificato la sua precedente

giurisprudenza secondo la quale le tossicomanie erano ritenute invalidanti solo

nel caso in cui fossero causate da un danno alla salute fisica o mentale, o

avessero provocato una malattia o un infortunio. Decisiva è ora invece la

questione di sapere se la persona interessata riesca a fornire, sulla base di

un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa

invalidante (cfr. STF 9C_136/2019 del 19 agosto 2019, consid. 3 in fine),

fermo restando in ogni caso l’obbligo di ridurre il danno, sottoponendosi ai

trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione

delle prestazioni. Nella misura in cui il caso è ancora giustiziabile, la nuova

prassi si applica alle procedure in corso (cfr. DTF 137 V 210, consid.5 e 6 e

DTF 132 V 368, consid. 2.1 ivi citato).

L’UFAS, con Lettera circolare Al n. 395 del 28 novembre 2019 / “Procedura

probatoria strutturata in caso di sindromi da dipendenza e gestione dei

trattamenti di disassuefazione” (valida dal 18.11.2019), dopo avere ricordato

la modifica di giurisprudenza esposta in DTF 145 V 215 – con la quale il TF ha

stabilito che anche per le sindromi da dipendenza diagnosticate in modo

incontestabile da un medico specialista, come per qualsiasi altra malattia

psichica, occorre ora accertare tramite una procedura probatoria strutturata se

vi siano ripercussioni o meno sulla capacità al lavoro della persona

interessata – ha rilevato che la nuova giurisprudenza va applicata a tutti i

casi le cui decisioni non sono ancora passate in giudicato al momento del

cambiamento di prassi (v. p. es. la sentenza del TF 8C_259/2019 del 14 ottobre

2019, consid. 5.1). Per contro, essa non costituisce di per sé un motivo per

tornare su decisioni passate in giudicato, né nel quadro di una

riconsiderazione secondo l'articolo 53 capoverso 2 LPGA né in quello di un

adeguamento a una nuova prassi giudiziaria (v. DTF 135 V 201 del 26 marzo 2009).

Un'eventuale nuova richiesta può essere presa in considerazione, se la persona

assicurata riesce a dimostrare un cambiamento dello stato di salute o delle

circostanze rilevanti per il diritto alle prestazioni (ari. 87 cpv. 2 e 3 OAI,

art. 17 LPGA, N. 5012 segg. CIGI).

Con la sentenza 9C_309/2019 del 7 novembre 2019, il Tribunale

federale ha precisato ulteriormente la sua nuova giurisprudenza sulle sindromi

da dipendenza. La prescrizione di un trattamento di disassuefazione in vista di

una perizia medica, nell'ambito dell’obbligo di collaborare nella procedura di accertamento,

non è più ammessa (v. consid. 4.2.2). Le persone assicurate non possono quindi

essere costrette a sottoporsi ad un trattamento di disassuefazione prima di una

perizia. Sin d'ora, il N. 1052 CIGI non è più applicabile e verrà soppresso in

occasione del prossimo aggiornamento della circolare.

Le esigenze fissate come condizione per una perizia in una

procedura d'accertamento in corso non devono più essere considerate e la

limitazione della capacità al lavoro deve dunque essere accertata nell'ambito

di una procedura probatoria strutturata.

Per contro, un trattamento di disassuefazione ragionevolmente

esigibile o altri tipi di terapia potranno sempre essere imposti quale

provvedimento di cura per ridurre il danno. Spetterà all'Ufficio Al verificare a

tempo debito, nel quadro di una revisione, se la persona assicurata abbia

adempiuto il suo obbligo di ridurre il danno e se il trattamento abbia avuto

successo. In base ai risultati potrà decidere se

ridurre o rifiutare le prestazioni.

Su questa nuova giurisprudenza vedi pure il commento di A.-S. Dupont, “La dépendance, une

maladie psychique comme les autres”, in HAVE/REAS 4/2019 pag. 409-412.

2.4. Per quanto

concerne l’aspetto medico, nel rapporto finale SMR del 29 ottobre 2018,

il dr. __________, psichiatra del SMR, posta la diagnosi senza ripercussione

sulla capacità lavorativa di “F19.2 disturbi psichici e comportamentali dovuti

all’uso di sostanze psicoattive multiple e all’uso di altre sostanze

psicoattive: sindrome da dipendenza”, ha ritenuto l’interessato pienamente

abile al lavoro con la seguente motivazione:

" Osservazioni

conclusive:

Come evidenziato nel rapporto finale dello __________,

l’assicurato ha violato ripetutamente le regole e messo in atto comportamenti,

come l’introduzione e il consumo di alcolici e THC all’interno della struttura,

che hanno minato la riuscita del progetto. Tali comportamenti, in assenza di un

congruo e documentato periodo di osservazione (6 mesi) in assenza dal consumo

di sostanze psicotrope, sono da ricondurre necessariamente dal punto di vista

diagnostico ad una sindrome da dipendenza da sostanze psicoattive multiple.

Peraltro lo stesso dr. __________, medico psichiatra curante, afferma nel suo

ultimo rapporto medico che la sindrome da dipendenza rappresenta negli ultimi

mesi il problema centrale. Per quanto il medico abbia formulato una diagnosi

differente in passato e rimanga coerente con quella, essa non risulta

oggettivabile, per le ragioni sopra esposte (mancanza di un congruo periodo di

osservazione e cura in assenza del consumo di sostanze psicotrope). Sulla base

del periodo di osservazione presso __________, dell’ultimo rapporto medico del

dr. __________, delle informazioni raccolte dal consulente SIP __________, mi

discosto dalla annotazione SMR del 21.2.2018, nella quale si riteneva non

applicabile diffidare l’assicurato a mantenersi astinente dal consumo di

sostanze psicotrope, non ultimo in considerazione della giovane età

dell’assicurato, che peraltro non appare mai aver trattato la sua dipendenza in

modo strutturato e adeguato. Il passato traumatico dell’assicurato (GED

14.12.2017) risulta evidente, ma questo non si traduce necessariamente in una diagnosi

psichiatrica invalidante. Risulta che malgrado il suo passato traumatico,

l’assicurato abbia ottenuto il diploma commerciale e si sia iscritto al primo

anno di ingegneria gestionale (__________). Già nel primo ricovero presso la __________

di __________ (31.12.2016 – GED 14.12.2017) era evidente come l’assicurato

consumasse in modo non adeguato benzodiazepine e cannabis, come documentato

presso l’__________, prima del trasferimento presso la __________, ma tale

consumo non è stato rilevato e riportato nelle diagnosi dai medici psichiatri.

Con verosimiglianza preponderante l’assicurato è affetto sin da allora da una

dipendenza da sostanze psicotrope multiple e sulla base della documentazione

medica in dossier è possibile affermare che i disturbi descritti sono con

verosimiglianza preponderante riconducibili integralmente alla dipendenza

dell’assicurato. La presenza di alterazioni comportamentali è perfettamente

compatibile con il consumo di droghe. La tossicodipendenza non costituisce un

danno alla salute ai sensi dell’AI, atto a diminuire la capacità di guadagno

dell’assicurato.” (Doc. 61)

A seguito delle contestazioni

sollevate dalla __________, a quel momento rappresentante dell’assicurato, contro

il progetto di rifiuto delle prestazioni, suffragate dai referti della __________

di __________ e dello psichiatra curante (cfr. doc. 72), il dr. __________ del

SMR, nelle annotazioni del 19 dicembre 2018, ha ribadito la propria posizione,

ritenendo che “non si evidenziano fatti nuovi o variazioni significative di

fatti noti che consentano di modificare la precedente presa di posizione

espressa nel rapporto finale SMR del 29.10.2018” (doc. 69).

Fatti

2.5. In

sede ricorsuale, la rappresentante dell’assicurato ha contestato la valutazione

fornita dal SMR, posta alla base della decisione di rifiuto del diritto a

prestazioni, ritenendola lacunosa e in contrasto con la storia di malattia

dell’interessato.

A

sostegno delle proprie obiezioni, ella ha trasmesso al TCA il referto di

dimissione dalla Clinica __________ di __________ del 10 gennaio 2019 - presso

la quale l’interessato è rimasto degente dall’8 dicembre 2018 al 24 dicembre

2018, prima di essere trasferito presso le cure intense dell’Ospedale __________

di __________, a seguito di un tentativo di suicidio per impiccagione - nel

quale sono state poste le diagnosi di “disturbo di personalità misto

(ICD10-F61); disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di alcool:

intossicazione acuta (ICD10-F10.0)” (cfr. doc. A11).

Preso atto di queste critiche, l’amministrazione,

nella risposta di causa, ha confermato la correttezza delle conclusioni alle

quali è giunto il dr. __________ del SMR, anche alla luce della nuova presa di

posizione dello psichiatra del SMR. Quest’ultimo, infatti, nelle annotazioni

del 19 febbraio 2019, ha ribadito il proprio punto di vista, osservando:

" Ho preso

visione del dossier e della nuova documentazione medica presentata in sede di

ricorso al TCA. Nel rapporto medico di dimissione dalla __________, relativo

all’ultimo ricovero dal 08.12.2018 al 24.12.2018, firmato dal dr. __________,

viene evidenziata come diagnosi una intossicazione acuta da alcolici. Nel corso

della notte del ricovero, si legge, l’assicurato, in stato di impregnazione

etilica, ha avuto delle alterazioni comportamentali che hanno poi avuto come

conseguenza il ricovero in ambito stazionario, volontario, dell’assicurato. Il

24.12.2018, durante la degenza in __________, il paziente veniva trovato in

bagno con un compagno di stanza e con una bottiglia di plastica preparata per

fumare cocaina e crack. Tali comportamenti, in assenza di un congruo e

documentato periodo di osservazione (6 mesi) in assenza dal consumo di sostanze

psicotrope, sono da ricondurre necessariamente dal punto di vista diagnostico

ad una sindrome da dipendenza da sostanze psicoattive multiple e per questo non

è possibile discostarsi da quanto espresso nel rapporto finale SMR del

29.10.2018. Il fatto che l’assicurato metta in atto agiti anche gravi, come

tentativi di suicidio e crisi pantoclastiche, sotto l’effetto di sostanze

psicotrope multiple, non giustifica una diagnosi differente secondo il manuale

ICD10.” (Doc. V/1)

2.6. Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il

TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

Considerandi

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.7

Questo

Tribunale, chiamato ad esprimersi a proposito della correttezza della

valutazione del 29 ottobre 2018 del dr. __________ del SMR, posta a fondamento

della decisione impugnata, non può in ogni caso, alla

luce della modifica giurisprudenziale dettagliatamente esposta al considerando

2.3., condividerne le conclusioni.

Il TCA rileva, infatti, che la

conclusione alla quale è giunto il dr. __________ del SMR - considerando

che i disturbi dell’interessato siano integralmente riconducibili ad una

sindrome di dipendenza da sostanze psicoattive multiple e, per tali ragioni,

privi di carattere invalidante – così come anche le critiche ricorsuali

riguardo alla mancanza di verifica da parte dell’amministrazione a proposito

del danno alla salute all’origine dell’abuso o insorto quale conseguenza dello

stesso, non siano più attuali, visto il mutamento di giurisprudenza del

Tribunale federale riguardo alle tossicomanie.

Per tali ragioni, se anche corrispondesse al vero, come sostenuto

dal dr. __________ del SMR, che i disturbi dell’interessato siano causati

esclusivamente da un problema di abuso di sostanze psicoattive – circostanza comunque

negata dallo psichiatra curante, il quale, nel referto del 4 settembre 2018, ha

escluso sul piano diagnostico che l’interessato possa essere considerato un

tossicodipendente, rilevando come la struttura psichica dello stesso,

oscillante tra la psicosi e la nevrosi, negli ultimi 8-10 mesi, ma soprattutto

dalla fine della scorsa primavera, stia rovinosamente slittando in un sistema

di funzionamento di registro schizotipico-schizoaffettivo, con un ricorso

all’abuso di psicofarmaci e/o di sostanze psicoattive sempre più spesso a scopo

di ottenere una sorta di sedazione (cfr. doc. 59) - occorrerebbe in ogni caso,

alla luce della nuova giurisprudenza federale ricordata in precedenza (cfr.

consid. 2.3.), accertare tramite una procedura probatoria strutturata fondata

su indicatori, come per qualsiasi altra malattia psichica, se la sindrome da

dipendenza abbia delle ripercussioni o meno sulla capacità al lavoro della

persona interessata.

Ciò appare tanto più indispensabile nel caso concreto, alla luce

delle altre diagnosi psichiche invalidanti attestate sia dallo psichiatra

curante, sia nei referti di dimissione dalla __________ di __________, e pure

riconosciute dal dr. __________ del SMR, Caposervizio di psichiatria e

psicoterapia, il quale, nelle annotazioni del 21 febbraio 2018, discostandosi

dalle precedenti conclusioni del dr. __________, ha ritenuto che “dopo

attento esame del dossier, emerge che la patologia primaria è il

disturbo di personalità, pertanto una diffida ad astenersi da un eventuale

consumo di sostanze non porterebbe ad un verosimile miglioramento della

capacità lavorativa” (cfr. doc. 35 - il corsivo è della redattrice).

Pertanto, stante quanto sopra esposto, appare imprescindibile, nel

caso di specie, rinviare gli atti all’Ufficio AI affinché ordini una perizia

psichiatrica volta a stabilire, nel rispetto della procedura probatoria

strutturata fondata su indicatori richiesta dalla giurisprudenza federale,

quali siano le patologie dell’interessato, le sue limitazioni e l’influsso che

le stesse rivestono sulla sua capacità lavorativa residua.

Solo una volta eseguiti gli approfondimenti peritali del caso

l’amministrazione potrà e dovrà esprimersi nuovamente a proposito del diritto a

prestazioni dell’assicurato.

2.8

L’assicurato ha chiesto di

essere posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).

Visto l'esito favorevole del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: cfr. STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con

rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), l'assicurato, rappresentato dalla Consulenza

giuridica andicap, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili (art. 61

cpv. 1 lett. g LPGA).

La domanda di assistenza

giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF

124.

V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014

consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16

agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

2.9

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso accolto

ai sensi dei considerandi.

§

La decisione impugnata del 27 dicembre 2018 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.7..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza

giudiziaria e gratuito patrocinio del 31 gennaio 2019.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti