32.2019.28
Decisione con la quale è stato negato il diritto a prestazioni non può essere confermata, senza che prima venga attuata una perizia psichiatrica nel rispetto della procedura probatoria strutturata basata su indicatori
15 gennaio 2020Italiano30 min
2018, prima di essere trasferito presso le cure intense dell’Ospedale __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.28
cr
Lugano
15 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione del 27 dicembre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1993, da
ultimo studente in ingegneria gestionale presso la __________, in data 14
dicembre 2017 ha presentato per il tramite del proprio curatore una richiesta
di prestazioni AI per adulti (doc. 19).
L’Ufficio AI ha in un
primo momento diffidato l’assicurato dal persistere nell’abuso di sostanze
stupefacenti e, nel contempo, a sottoporsi a regolari sedute di psicoterapia con
assunzione di psicofarmacoterapia per sei mesi, termine trascorso il quale
avrebbe valutato la possibilità di assegnare all’interessato una misura di
reinserimento.
A seguito tuttavia delle
contestazioni sollevate dallo psichiatra curante avverso tale scritto,
sottolineando come i disturbi dell’assicurato siano di natura psichiatrica e
non dovuti ad una tossicodipendenza, con conseguente necessità di un pronto
intervento da parte dell’Ufficio AI - circostanza poi confermata dal dr. __________
del SMR (doc. 35) - l’amministrazione, in data 14 giugno 2018, nell’ambito di
provvedimenti integrativi, ha assunto i costi per un potenziamento della
resistenza dall’11 giugno 2018 all’11 dicembre 2018, in internato, presso __________
di __________ (doc. 54).
Tale misura è stata,
purtroppo, interrotta il 2 agosto 2018 per via dell’atteggiamento non adeguato tenuto
dall’assicurato (doc. 56-58).
Eseguiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 2 novembre 2018
(doc. 63), poi confermato con decisione del 27 dicembre 2018, l’Ufficio AI ha
rifiutato all’assicurato il diritto a prestazioni.
L’amministrazione ha
ritenuto che essendo l’inabilità lavorativa dell’assicurato dovuta
primariamente alle conseguenze di uno stato di dipendenza, il che non
rappresenta un’invalidità ai sensi di legge, non sussiste il diritto ad una
rendita o a provvedimenti professionali (doc. A3).
1.2. Con tempestivo ricorso del 31
gennaio 2019 l’assicurato, rappresentato dal suo curatore e patrocinato dalla RA
2, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, l’attribuzione
di una rendita intera di invalidità a decorrere dal 1° giugno 2018 o, in via
subordinata, che venga ordinata una perizia psichiatrica giudiziaria atta a
stabilire se la dipendenza è la causa o meno di un danno psichiatrico
preesistente e/o ha causato un notevole danno psichico invalidante (doc. I).
La
rappresentante legale dell’assicurato ha inoltre postulato la concessione
dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale
(doc. I).
La rappresentante dell’assicurato ha sottolineato come
l’amministrazione abbia omesso di accertare quale sia l’origine del danno alla
salute suscettibile di diminuire la capacità lavorativa dell’interessato,
limitandosi a ricondurre i problemi di salute ad una sindrome di dipendenza,
non invalidante ai sensi della giurisprudenza federale.
La patrocinatrice ha, tuttavia, evidenziato come a causa dei suoi
disturbi l’assicurato (affetto in particolare da un disturbo di personalità
misto) non abbia oggettivamente le risorse per astenersi dall’abuso di sostanze
multiple.
Ella ha rilevato come lo psichiatra curante abbia spiegato come il
problema dell’interessato non sia la tossicodipendenza, bensì il suo stato
psichico, caratterizzato da un disturbo di personalità misto con forti tratti
schizo-paranoici-borderline e episodici scompensi schizo-affettivi, che lo
portano poi ad assunzioni di sostanze allo scopo di farla finita o quantomeno
sedare il proprio malessere. La dipendenza, dunque, divenuta sempre più
centrale, è la conseguenza del danno psichico preesistente e invalidante che
affligge l’assicurato.
Per tali ragioni, la rappresentante dell’interessato ha
considerato lacunosa e non oggettivata la presa di posizione del dr. __________
del SMR, la quale non tiene conto della storia di malattia dell’interessato,
peraltro riconosciuta pure dal dr. __________ del SMR (doc. I).
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la
conferma della decisione contestata, ritenendo corretta la valutazione del dr. __________
del SMR (doc. V + 1).
1.4. In data 25 marzo 2019 la
rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA il certificato municipale
per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc.
IX + 1).
in diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel
merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire
se a ragione, oppure no, l’Ufficio AI abbia negato all’assicurato il diritto a
prestazioni.
Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce
il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora
TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984
pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…) Tra i
danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"
(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
Secondo
la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,
consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio
2007).
Per
lungo tempo la giurisprudenza ha considerato che le tossicomanie (sindromi
da dipendenza quali per esempio l'alcolismo [RCC 1989 pag. 283, 1969 pag. 236],
la dipendenza da medicamenti [RCC 1964 pag. 115] o da droghe [RCC 1992 pag.
180, 1987 pag. 467, 1973 pag. 600], l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC
1984 pag. 359]) non giustificano di per sé un'incapacità al lavoro. Esse
potevano tuttavia avere l'effetto di un danno alla salute invalidante se erano
la conseguenza o il sintomo di un danno invalidante alla salute mentale o
fisica, oppure avevano causato un notevole danno fisico e/o mentale quale una
durevole lesione cerebro-organico-neurologica oppure un irreversibile mutamento
di natura organica della personalità affettiva (DTF 124 V 265, consid. 3c, pag.
268; vedi anche STF 9C_395/2007 del 15 aprile 2008 consid. 2, I 870/07 del 20
novembre 2007 consid. 3, I 556/06 del 13 settembre 2007 consid. 3.1, I 384/06
del 4 luglio 2007 consid. 4 e I 56/05 del 31 gennaio 2007 consid. 4 tutte con
riferimenti). Occorreva pertanto verificare se la tossicodipendenza fosse la
conseguenza di un danno alla salute fisica o mentale di natura patologica
preesistente oppure se la dipendenza fosse la ragione di un susseguente danno
alla salute suscettibile a diminuire la capacità al guadagno in maniera
permanente o di lunga durata (Pratique VSI 2001, pagg. 227-228, consid. 5 e 6; vedi
anche STF 9C_620/2017 del 10 aprile 2018 consid. 2.2.1 e 8C_582/2015 dell’8
ottobre 2015 consid. 2.2.1 pubblicata in SVR 2016 IV Nr. 3 pag. 7).
Tale giurisprudenza è ora mutata. In una sentenza 9C_724/2018
dell’11 luglio 2019, pubblicata in DTF 145 V 215, il Tribunale federale ha stabilito che la nuova
procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata anche
all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di
tossicomanie, fermo restando in ogni caso l’obbligo dell’assicurato di ridurre
il danno, ad esempio tramite partecipazione attiva a dei trattamenti medici
ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione delle prestazioni
(cfr. comunicato stampa del 5 agosto 2019, in: www.bger.ch).
Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le
tossicomanie (sindromi da dipendenza quali per esempio l'alcolismo [RCC 1989
pag. 283, 1969 pag. 236], la dipendenza da medicamenti [RCC 1964 pag. 115] o da
droghe [RCC 1992 pag. 180, 1987 pag. 467, 1973 pag. 600], l'abuso di nicotina
oppure l'obesità [RCC 1984 pag. 359]; STCA 32.2017.185 del 18 luglio 2018,
consid. 2.5) occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su
indicatori. Il Tribunale federale ha così modificato la sua precedente
giurisprudenza secondo la quale le tossicomanie erano ritenute invalidanti solo
nel caso in cui fossero causate da un danno alla salute fisica o mentale, o
avessero provocato una malattia o un infortunio. Decisiva è ora invece la
questione di sapere se la persona interessata riesca a fornire, sulla base di
un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa
invalidante (cfr. STF 9C_136/2019 del 19 agosto 2019, consid. 3 in fine),
fermo restando in ogni caso l’obbligo di ridurre il danno, sottoponendosi ai
trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione
delle prestazioni. Nella misura in cui il caso è ancora giustiziabile, la nuova
prassi si applica alle procedure in corso (cfr. DTF 137 V 210, consid.5 e 6 e
DTF 132 V 368, consid. 2.1 ivi citato).
L’UFAS, con Lettera circolare Al n. 395 del 28 novembre 2019 / “Procedura
probatoria strutturata in caso di sindromi da dipendenza e gestione dei
trattamenti di disassuefazione” (valida dal 18.11.2019), dopo avere ricordato
la modifica di giurisprudenza esposta in DTF 145 V 215 – con la quale il TF ha
stabilito che anche per le sindromi da dipendenza diagnosticate in modo
incontestabile da un medico specialista, come per qualsiasi altra malattia
psichica, occorre ora accertare tramite una procedura probatoria strutturata se
vi siano ripercussioni o meno sulla capacità al lavoro della persona
interessata – ha rilevato che la nuova giurisprudenza va applicata a tutti i
casi le cui decisioni non sono ancora passate in giudicato al momento del
cambiamento di prassi (v. p. es. la sentenza del TF 8C_259/2019 del 14 ottobre
2019, consid. 5.1). Per contro, essa non costituisce di per sé un motivo per
tornare su decisioni passate in giudicato, né nel quadro di una
riconsiderazione secondo l'articolo 53 capoverso 2 LPGA né in quello di un
adeguamento a una nuova prassi giudiziaria (v. DTF 135 V 201 del 26 marzo 2009).
Un'eventuale nuova richiesta può essere presa in considerazione, se la persona
assicurata riesce a dimostrare un cambiamento dello stato di salute o delle
circostanze rilevanti per il diritto alle prestazioni (ari. 87 cpv. 2 e 3 OAI,
art. 17 LPGA, N. 5012 segg. CIGI).
Con la sentenza 9C_309/2019 del 7 novembre 2019, il Tribunale
federale ha precisato ulteriormente la sua nuova giurisprudenza sulle sindromi
da dipendenza. La prescrizione di un trattamento di disassuefazione in vista di
una perizia medica, nell'ambito dell’obbligo di collaborare nella procedura di accertamento,
non è più ammessa (v. consid. 4.2.2). Le persone assicurate non possono quindi
essere costrette a sottoporsi ad un trattamento di disassuefazione prima di una
perizia. Sin d'ora, il N. 1052 CIGI non è più applicabile e verrà soppresso in
occasione del prossimo aggiornamento della circolare.
Le esigenze fissate come condizione per una perizia in una
procedura d'accertamento in corso non devono più essere considerate e la
limitazione della capacità al lavoro deve dunque essere accertata nell'ambito
di una procedura probatoria strutturata.
Per contro, un trattamento di disassuefazione ragionevolmente
esigibile o altri tipi di terapia potranno sempre essere imposti quale
provvedimento di cura per ridurre il danno. Spetterà all'Ufficio Al verificare a
tempo debito, nel quadro di una revisione, se la persona assicurata abbia
adempiuto il suo obbligo di ridurre il danno e se il trattamento abbia avuto
successo. In base ai risultati potrà decidere se
ridurre o rifiutare le prestazioni.
Su questa nuova giurisprudenza vedi pure il commento di A.-S. Dupont, “La dépendance, une
maladie psychique comme les autres”, in HAVE/REAS 4/2019 pag. 409-412.
2.4. Per quanto
concerne l’aspetto medico, nel rapporto finale SMR del 29 ottobre 2018,
il dr. __________, psichiatra del SMR, posta la diagnosi senza ripercussione
sulla capacità lavorativa di “F19.2 disturbi psichici e comportamentali dovuti
all’uso di sostanze psicoattive multiple e all’uso di altre sostanze
psicoattive: sindrome da dipendenza”, ha ritenuto l’interessato pienamente
abile al lavoro con la seguente motivazione:
" Osservazioni
conclusive:
Come evidenziato nel rapporto finale dello __________,
l’assicurato ha violato ripetutamente le regole e messo in atto comportamenti,
come l’introduzione e il consumo di alcolici e THC all’interno della struttura,
che hanno minato la riuscita del progetto. Tali comportamenti, in assenza di un
congruo e documentato periodo di osservazione (6 mesi) in assenza dal consumo
di sostanze psicotrope, sono da ricondurre necessariamente dal punto di vista
diagnostico ad una sindrome da dipendenza da sostanze psicoattive multiple.
Peraltro lo stesso dr. __________, medico psichiatra curante, afferma nel suo
ultimo rapporto medico che la sindrome da dipendenza rappresenta negli ultimi
mesi il problema centrale. Per quanto il medico abbia formulato una diagnosi
differente in passato e rimanga coerente con quella, essa non risulta
oggettivabile, per le ragioni sopra esposte (mancanza di un congruo periodo di
osservazione e cura in assenza del consumo di sostanze psicotrope). Sulla base
del periodo di osservazione presso __________, dell’ultimo rapporto medico del
dr. __________, delle informazioni raccolte dal consulente SIP __________, mi
discosto dalla annotazione SMR del 21.2.2018, nella quale si riteneva non
applicabile diffidare l’assicurato a mantenersi astinente dal consumo di
sostanze psicotrope, non ultimo in considerazione della giovane età
dell’assicurato, che peraltro non appare mai aver trattato la sua dipendenza in
modo strutturato e adeguato. Il passato traumatico dell’assicurato (GED
14.12.2017) risulta evidente, ma questo non si traduce necessariamente in una diagnosi
psichiatrica invalidante. Risulta che malgrado il suo passato traumatico,
l’assicurato abbia ottenuto il diploma commerciale e si sia iscritto al primo
anno di ingegneria gestionale (__________). Già nel primo ricovero presso la __________
di __________ (31.12.2016 – GED 14.12.2017) era evidente come l’assicurato
consumasse in modo non adeguato benzodiazepine e cannabis, come documentato
presso l’__________, prima del trasferimento presso la __________, ma tale
consumo non è stato rilevato e riportato nelle diagnosi dai medici psichiatri.
Con verosimiglianza preponderante l’assicurato è affetto sin da allora da una
dipendenza da sostanze psicotrope multiple e sulla base della documentazione
medica in dossier è possibile affermare che i disturbi descritti sono con
verosimiglianza preponderante riconducibili integralmente alla dipendenza
dell’assicurato. La presenza di alterazioni comportamentali è perfettamente
compatibile con il consumo di droghe. La tossicodipendenza non costituisce un
danno alla salute ai sensi dell’AI, atto a diminuire la capacità di guadagno
dell’assicurato.” (Doc. 61)
A seguito delle contestazioni
sollevate dalla __________, a quel momento rappresentante dell’assicurato, contro
il progetto di rifiuto delle prestazioni, suffragate dai referti della __________
di __________ e dello psichiatra curante (cfr. doc. 72), il dr. __________ del
SMR, nelle annotazioni del 19 dicembre 2018, ha ribadito la propria posizione,
ritenendo che “non si evidenziano fatti nuovi o variazioni significative di
fatti noti che consentano di modificare la precedente presa di posizione
espressa nel rapporto finale SMR del 29.10.2018” (doc. 69).
Fatti
2.5. In
sede ricorsuale, la rappresentante dell’assicurato ha contestato la valutazione
fornita dal SMR, posta alla base della decisione di rifiuto del diritto a
prestazioni, ritenendola lacunosa e in contrasto con la storia di malattia
dell’interessato.
A
sostegno delle proprie obiezioni, ella ha trasmesso al TCA il referto di
dimissione dalla Clinica __________ di __________ del 10 gennaio 2019 - presso
la quale l’interessato è rimasto degente dall’8 dicembre 2018 al 24 dicembre
2018, prima di essere trasferito presso le cure intense dell’Ospedale __________
di __________, a seguito di un tentativo di suicidio per impiccagione - nel
quale sono state poste le diagnosi di “disturbo di personalità misto
(ICD10-F61); disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di alcool:
intossicazione acuta (ICD10-F10.0)” (cfr. doc. A11).
Preso atto di queste critiche, l’amministrazione,
nella risposta di causa, ha confermato la correttezza delle conclusioni alle
quali è giunto il dr. __________ del SMR, anche alla luce della nuova presa di
posizione dello psichiatra del SMR. Quest’ultimo, infatti, nelle annotazioni
del 19 febbraio 2019, ha ribadito il proprio punto di vista, osservando:
" Ho preso
visione del dossier e della nuova documentazione medica presentata in sede di
ricorso al TCA. Nel rapporto medico di dimissione dalla __________, relativo
all’ultimo ricovero dal 08.12.2018 al 24.12.2018, firmato dal dr. __________,
viene evidenziata come diagnosi una intossicazione acuta da alcolici. Nel corso
della notte del ricovero, si legge, l’assicurato, in stato di impregnazione
etilica, ha avuto delle alterazioni comportamentali che hanno poi avuto come
conseguenza il ricovero in ambito stazionario, volontario, dell’assicurato. Il
24.12.2018, durante la degenza in __________, il paziente veniva trovato in
bagno con un compagno di stanza e con una bottiglia di plastica preparata per
fumare cocaina e crack. Tali comportamenti, in assenza di un congruo e
documentato periodo di osservazione (6 mesi) in assenza dal consumo di sostanze
psicotrope, sono da ricondurre necessariamente dal punto di vista diagnostico
ad una sindrome da dipendenza da sostanze psicoattive multiple e per questo non
è possibile discostarsi da quanto espresso nel rapporto finale SMR del
29.10.2018. Il fatto che l’assicurato metta in atto agiti anche gravi, come
tentativi di suicidio e crisi pantoclastiche, sotto l’effetto di sostanze
psicotrope multiple, non giustifica una diagnosi differente secondo il manuale
ICD10.” (Doc. V/1)
2.6. Quanto alla valenza probante
di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano
stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il
TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va infine evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
Considerandi
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.7
Questo
Tribunale, chiamato ad esprimersi a proposito della correttezza della
valutazione del 29 ottobre 2018 del dr. __________ del SMR, posta a fondamento
della decisione impugnata, non può in ogni caso, alla
luce della modifica giurisprudenziale dettagliatamente esposta al considerando
2.3., condividerne le conclusioni.
Il TCA rileva, infatti, che la
conclusione alla quale è giunto il dr. __________ del SMR - considerando
che i disturbi dell’interessato siano integralmente riconducibili ad una
sindrome di dipendenza da sostanze psicoattive multiple e, per tali ragioni,
privi di carattere invalidante – così come anche le critiche ricorsuali
riguardo alla mancanza di verifica da parte dell’amministrazione a proposito
del danno alla salute all’origine dell’abuso o insorto quale conseguenza dello
stesso, non siano più attuali, visto il mutamento di giurisprudenza del
Tribunale federale riguardo alle tossicomanie.
Per tali ragioni, se anche corrispondesse al vero, come sostenuto
dal dr. __________ del SMR, che i disturbi dell’interessato siano causati
esclusivamente da un problema di abuso di sostanze psicoattive – circostanza comunque
negata dallo psichiatra curante, il quale, nel referto del 4 settembre 2018, ha
escluso sul piano diagnostico che l’interessato possa essere considerato un
tossicodipendente, rilevando come la struttura psichica dello stesso,
oscillante tra la psicosi e la nevrosi, negli ultimi 8-10 mesi, ma soprattutto
dalla fine della scorsa primavera, stia rovinosamente slittando in un sistema
di funzionamento di registro schizotipico-schizoaffettivo, con un ricorso
all’abuso di psicofarmaci e/o di sostanze psicoattive sempre più spesso a scopo
di ottenere una sorta di sedazione (cfr. doc. 59) - occorrerebbe in ogni caso,
alla luce della nuova giurisprudenza federale ricordata in precedenza (cfr.
consid. 2.3.), accertare tramite una procedura probatoria strutturata fondata
su indicatori, come per qualsiasi altra malattia psichica, se la sindrome da
dipendenza abbia delle ripercussioni o meno sulla capacità al lavoro della
persona interessata.
Ciò appare tanto più indispensabile nel caso concreto, alla luce
delle altre diagnosi psichiche invalidanti attestate sia dallo psichiatra
curante, sia nei referti di dimissione dalla __________ di __________, e pure
riconosciute dal dr. __________ del SMR, Caposervizio di psichiatria e
psicoterapia, il quale, nelle annotazioni del 21 febbraio 2018, discostandosi
dalle precedenti conclusioni del dr. __________, ha ritenuto che “dopo
attento esame del dossier, emerge che la patologia primaria è il
disturbo di personalità, pertanto una diffida ad astenersi da un eventuale
consumo di sostanze non porterebbe ad un verosimile miglioramento della
capacità lavorativa” (cfr. doc. 35 - il corsivo è della redattrice).
Pertanto, stante quanto sopra esposto, appare imprescindibile, nel
caso di specie, rinviare gli atti all’Ufficio AI affinché ordini una perizia
psichiatrica volta a stabilire, nel rispetto della procedura probatoria
strutturata fondata su indicatori richiesta dalla giurisprudenza federale,
quali siano le patologie dell’interessato, le sue limitazioni e l’influsso che
le stesse rivestono sulla sua capacità lavorativa residua.
Solo una volta eseguiti gli approfondimenti peritali del caso
l’amministrazione potrà e dovrà esprimersi nuovamente a proposito del diritto a
prestazioni dell’assicurato.
2.8
L’assicurato ha chiesto di
essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).
Visto l'esito favorevole del ricorso (il
rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: cfr. STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con
rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), l'assicurato, rappresentato dalla Consulenza
giuridica andicap, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili (art. 61
cpv. 1 lett. g LPGA).
La domanda di assistenza
giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF
124.
V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014
consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16
agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
2.9
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso accolto
ai sensi dei considerandi.
§
La decisione impugnata del 27 dicembre 2018 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.7..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza
giudiziaria e gratuito patrocinio del 31 gennaio 2019.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti