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Decisione

32.2019.29

Conferma del diritto a 3/4 di rendita sulla base della documentazione medica acquisita dall'AI e prodotta dal ricorrente. Nessun ulteriore accertamento necessario. Il calcolo dell'ammontare della rend

27 gennaio 2020Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

I

periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento

assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per

colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa

realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per

il calcolo della rendita (art. 52c OAVS).

Il

periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di

anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter

cpv. 1 LAVS).

Secondo l’art. 29 ter cpv. 2

LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

- una persona ha pagato i

contributi (lett. a);

- il suo coniuge, secondo

l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo

(lett. b);

- possono essere computati

accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).

Inoltre,

la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato

(art. 29 quater LAVS).

Esso

si compone:

- dei redditi risultanti da

un’attività lucrativa (lett. a);

- degli accrediti per

compiti educativi (lett. b);

- degli accrediti per

compiti assistenziali (lett. c).

La

somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il

fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

Il

reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa

rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per

il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

Sono

presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali

sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di

contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito

di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se:

- entrambi

i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

- una

persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

- il

matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia

sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi

conseguiti:

- tra

il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che

precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per

primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

- in

periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso

l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti (art. 29 quinquies

cpv. 4 lett. b LAVS).

Secondo

l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi

agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità

parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art.

52e e f OAVS).

Generalmente

l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio e cessa

con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio.

Tuttavia

nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è

riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare

dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia

Considerandi

annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies

cpv. 2 LAVS).

L’accredito

assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è

tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

2.11

Nella

fattispecie concreta l’assicurato contesta l’importo della rendita versata in

quanto ritenuto troppo basso.

Dall’esame

degli atti (in particolare i fogli di calcolo, doc. 16-24) della Cassa __________

(competente per eseguire il calcolo della rendita; art. 60 cpv. 1 lett. b LAI)

risulta che la stessa ha correttamente proceduto al calcolo della prestazione

fondandosi sugli anni di contribuzione dell’assicurato, ossia dal 1° gennaio

1989.

(anno susseguente il compimento del 20esimo anno di età) al 31 dicembre

2017.

(anno precedente l’inizio del diritto alla rendita).

Durante

questo periodo egli ha contribuito per 27 anni e 5 mesi effettivi (cfr. foglio

di calcolo, doc. 16-24).

Infatti

l’insorgente non presenta lacune contributive dal 1992 al 2017 (26 anni,

compresi gli anni in cui la moglie ha contribuito pagando oltre il doppio del

contributo minimo [cfr. art. 3 cpv. 2 lett. e LAVS]). Il ricorrente ha inoltre

contribuito per 9 mesi nel 1990 e per 8 mesi nel 1991.

Nel

1989.

non figura alcuna contribuzione.

La

Cassa, per colmare le lacune, ha inoltre considerato 3 mesi di contribuzione

dell’anno in cui ha avuto inizio il diritto alla rendita (2018) in applicazione

dell’art. 52c OAVS (cfr. foglio di calcolo, doc. 23 incarto Cassa).

Con

un periodo di contribuzione di 27 anni e 8 mesi (effettivi 27 anni e 5 mesi),

l’interessato presenta una durata contributiva parziale per la quale va

applicata la scala di rendita 41 (cfr. tabelle edite dall’UFAS).

2.12

Per

quel che concerne il reddito medio annuo, la Cassa ha sommato i redditi

iscritti nel conto individuale relativi al succitato periodo di contribuzione.

Dalla

somma dei redditi da attività lucrativa del periodo di contribuzione risulta un

importo di fr. 277’885.--.

I

redditi della moglie non sono stati computati tramite lo splitting, poiché non

è data alcuna delle condizioni di cui all’art. 29quinquies cpv. 3 LAVS per la

suddivisione dei redditi. Essa può avvenire solo se entrambi i coniugi hanno

diritto alla rendita; se una persona vedova ha diritto a una rendita di

vecchiaia o, infine, se il matrimonio è sciolto per divorzio.

L’importo

così calcolato va rivalutato in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento

delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS

(art. 30 cpv. 1 LAVS). Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio

federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo

esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle

tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui

uso è obbligatorio (art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della

prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la

rendita.

Nel

caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in

considerazione è quella del 1990. Pertanto, dalle citate tavole, il fattore di

rivalutazione risulta essere l’1.000.

La

somma dei redditi rivalutati (fr. 277’885.--) va poi divisa per il periodo

effettivo di contribuzione (27 anni e 5 mesi), ciò che corrisponde ad una media

dei redditi da attività lucrativa di fr. 10’136.--.

Per

ogni anno in cui l’assicurato durante il matrimonio ha provveduto

all’educazione dei figli minori di 16 anni è assegnato un accredito per compiti

educativi. Dal matrimonio sono nati due figli, __________ nel 1992 e __________

nel 1996.

All’assicurato

vanno pertanto attribuiti 20 accrediti dal 1993 (anno susseguente la nascita

del primo figlio) al 2012 (anno del compimento del 16° anno del secondo figlio).

Va

poi tenuto conto che per le persone coniugate durante gli anni civili di

matrimonio l’accredito è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv.

3.

LAVS).

La

media dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la

seguente formula: rendita di vecchiaia annua minima x 3 x numero di bonifici

educativi : durata di contribuzione computabile.

Nel

caso in esame vanno conteggiati 20 mezzi accrediti educativi per un ammontare

di fr. 15'429.-- (1'175 [rendita di vecchiaia mensile minima] X 12 X 3 X 10

[ossia 20 : 2] : 27 anni e 5 mesi).

Alla

luce di quanto sopra esposto il reddito annuo medio della rendita corrisponde a

fr. 26’790.-- (10’136 + 15'429 = 25'565 che va arrotondato al limite superiore

conformemente alle tabelle edite dall’UFAS), per un importo mensile nel 2018 di

fr. 1’014.-- (3/4 di rendita), come calcolato dalla Cassa.

2.13

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In

concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a

carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti