Lexipedia

Decisione

32.2019.29

Conferma del diritto a 3/4 di rendita sulla base della documentazione medica acquisita dall'AI e prodotta dal ricorrente. Nessun ulteriore accertamento necessario. Il calcolo dell'ammontare della rendita è corretto

27 gennaio 2020Italiano45 min

contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.29

cs

Lugano

27 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 28 dicembre 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. Con 5 distinte decisioni del

12 maggio 2006, RI 1, nato nel 1968, da ultimo carpentiere, è stato posto al

beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1° agosto 1998 al 30 aprile

2003 e di mezza rendita dal 1° al 31 maggio 2003 (doc. AI 83-89). Una nuova

domanda di prestazioni è stata respinta il 6 giugno 2007 (doc. AI 106).

1.2. Nel corso del mese di maggio

2017 RI 1 ha inoltrato un’ulteriore domanda di prestazioni, evidenziando un peggioramento

del suo stato di salute (doc. AI 115). Esperiti gli accertamenti ritenuti

necessari l’UAI, con decisione del 28 dicembre 2018 (doc. A), preavvisata dal

progetto del 21 settembre 2018 (doc. AI 147), ha riconosciuto all’assicurato il

diritto a ¾ di rendita (grado d’invalidità del 61%) dal mese di marzo 2018.

1.3. RI 1, rappresentato dall’avv.

RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via

principale l’annullamento della decisione ed il riconoscimento di una rendita

intera dal 1° marzo 2018 ed in via subordinata il rinvio dell’incarto all’UAI

per ulteriori accertamenti conformemente alle motivazioni ricorsuali. L’insorgente

ha pure chiesto di ricalcolare l’ammontare della rendita (doc. I).

Il ricorrente rammenta di

essere stato vittima di un grave infortunio nel corso del 1997, in seguito al

quale la __________ gli ha riconosciuto una rendita con un grado del 33% sulla

base delle sole conseguenze neurologiche e ortopediche. Nel frattempo la

situazione valetudinaria è peggiorata, con il sorgere di una patologia

psichica. Tuttavia dagli atti non emerge se le varie incapacità lavorative

possono essere sovrapposte e le conclusioni relative alla possibilità di

svolgere un’attività lavorativa sono lasciate esclusivamente al medico SMR il

cui rapporto, secondo l’insorgente, non appare molto indicativo e non sembra

che tenga conto delle due distinte impossibilità di guadagno.

Infine l’assicurato

ritiene che l’importo della rendita AI, pari a fr. 1'014 al mese, sia modesto,

ritenuto che gli anni mancanti sono molto pochi. Egli si chiede se sia stato

effettuato lo splitting con i contributi della moglie e se siano stati

considerati tutti gli anni di contribuzione.

1.4. Con risposta del 1° marzo

2019 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV). Il 18 marzo 2019

la Cassa __________ ha preso posizione sul calcolo della rendita, confermandone

l’ammontare (doc. VIII/1+2).

1.5. Il 28 marzo 2019 il

ricorrente ha prodotto un certificato del dr. med. __________, __________

presso l’Ospedale __________ di __________, del 27 marzo 2019 (doc. B1) e un

referto del Centro __________ allestito dai dr. med. __________ e __________

del 2 marzo 2018 (doc. B2). Nel merito l’insorgente evidenzia che l’UAI nella

risposta si riferisce alla valutazione della __________ al momento

dell’infortunio e sostiene che successivamente vi è stato un peggioramento del

suo stato di salute, poiché sono apparse una discopatia plurisegmentaria con

protrusione discale in C3, C4 e C6 e C7 e delle patologie alla colonna lombare

(riduzione dello spazio intersomatico in L2-L3 con deformazione in L3; la

degenerazione del disco con erniazione focale paramediana con lussazione

caudale; iniziale erniazione in L4/L5). Il dr. med. __________ ha accertato

inoltre l’insorgenza di un’artrosi tibio-tarsica a destra e ne consiglia

un’artrodesi in tecnica atroscopica per minimizzare il trauma. Ritiene inoltre

che i dolori risentiti siano multifattoriali.

In ambito istruttorio,

secondo il ricorrente, l’UAI non ha speso una sola parola per quanto concerne

l’aspetto somatico. Nel rapporto del 28 giugno 2018 il medico SMR, dr. med. __________,

ha valutato l’incidenza della patologia psichiatrica e per il resto ha rinviato

alla valutazione dell’altro medico SMR, dr. med. __________. Quest’ultimo

tuttavia, secondo l’assicurato, è silente nel rapporto di medesima data. Per il

ricorrente è palese che vi sia un peggioramento della patologia somatica

rispetto a quanto accertato 15 anni orsono, segnatamente vi è stato un sicuro

peggioramento dei dolori al calcagno sinistro e l’insorgenza di un’artrosi

tibio-tarsica oltre alla degenerazione con erniazione in sede lombare (doc. X).

1.6. Con scritto del 18 aprile

2019, cui ha allegato la presa di posizione del 16 aprile 2019 del medico SMR,

dr. med. __________ (doc. XII/1), l’UAI ha confermato la richiesta di

respingere il ricorso (doc. XII). L’insorgente non si è ulteriormente espresso

(doc. XIII).

in diritto

2.1. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.2. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una

modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,

per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o

su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento

importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA.

La rendita può essere oggetto

di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di

salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr.

anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una

situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della

modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per

grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o

la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in

atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b

OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per

grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la

modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento

indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato

l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.3. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare

l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.4. In

concreto, rammentato che l’UAI ha accertato un peggioramento dello stato di

salute con incidenza sulla capacità lavorativa, segnatamente dal lato

psichiatrico ed ha di conseguenza rivalutato gli aspetti medici, occorre

stabilire, se, come ritiene l’insorgente, l’amministrazione non ha

sufficientemente approfondito le problematiche somatiche e psichiche di cui è

affetto e di conseguenza se è necessario approfondire ulteriormente l’aspetto

valetudinario.

Nel

caso che ci occupa con 5 distinte decisioni del 12 maggio 2006 l’UAI ha posto

l’insorgente al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1° agosto 1998

al 30 aprile 2003 e di mezza rendita dal 1° al 31 maggio 2003 (doc. AI 83-89).

L’amministrazione,

preso atto della diagnosi posta l’8 settembre 2003 dal medico SMR, dr. med. __________,

di infortunio del 26 agosto 1997 (caduta da un tetto) con frattura L3 muro

anteriore, frattura del pilone tibiale a destra e calcaneo a sinistra, frattura

dello scafoide a destra, sindrome lombovertebrale residua, deambulazione

difficoltosa con zoppia persistente ed eczema disidrosiforme alle mani (pag.

181-182 incarto AI e pag. 356 incarto LAINF), si era in particolare fondata sugli

accertamenti professionali effettuati presso la Clinica __________ di __________,

presso il Centro __________ di __________, presso la Clinica riabilitativa di __________

e sulla visita medica di chiusura della __________ del 4 novembre 2002 (cfr.

pag. 354 incarto LAINF), in base a cui l’insorgente era da ritenere

completamente abile al lavoro in attività adatte e confacenti al suo stato di

salute con le limitazioni ivi descritte (cfr. decisione su opposizione del 3

marzo 2005, doc. 84 incarto AI).

Con

sentenza __________ questo Tribunale, in ambito di assicurazione contro gli

infortuni, aveva confermato le valutazioni della __________ circa la capacità

lavorativa in attività leggera ed aveva parzialmente accolto il ricorso

dell’assicurato, assegnandogli una rendita del 33%. Il successivo ricorso

inoltrato dall’assicurato al Tribunale federale era stato ritirato

dall’insorgente in seguito ad una prospettata “reformatio in peius” dovuta

alla modifica della giurisprudenza federale che ha stabilito l’inapplicabilità

dei valori regionali di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari

per la determinazione del reddito ipotetico da invalido (sentenza __________;

cfr. pag. 490 incarto LAINF).

2.5. Nel

caso di specie le parti sono concordi nel ritenere che l’insorgente non può più

svolgere la sua precedente attività di carpentiere, mentre le opinioni

divergono circa la capacità lavorativa in attività leggera e confacente allo

stato di salute dell’assicurato.

Da

una parte l’UAI sostiene, fondandosi sulle valutazioni dei medici SMR, dr. med.

__________ e dr. med. __________, del 28 giugno 2018, che l’insorgente, tenuto

conto delle limitazioni funzionali ivi descritte, è capace al lavoro in maniera

completa dal lato somatico ed al 50% dal lato psichiatrico con effetto dal 1°

marzo 2017 (pag. 411-414 incarto AI).

Dall’altra

parte il ricorrente afferma che l’UAI non avrebbe sufficientemente approfondito

l’aspetto somatico, nel frattempo peggiorato e che dal lato psichiatrico il

proprio curante ha accertato una capacità lavorativa di 3 o 4 ore scarse al

giorno. Mancherebbe inoltre una valutazione globale dell’incapacità lavorativa.

Chiamata

ora a pronunciarsi, questa Corte ritiene che, per quanto concerne l’aspetto somatico,

non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione del medico SMR, dr. med. __________,

medico generico FMH, SIM attestato medico perito, secondo cui l’insorgente è

completamente abile al lavoro in attività leggere e confacenti al suo stato di

salute con le limitazioni ivi descritte (segnatamente: carico massimo di 10 kg,

alternanza della postura al bisogno), come descritto nel rapporto del 28 giugno

2018, dopo aver valutato tutta la documentazione prodotta dall’insorgente ed

acquisita dall’UAI in seguito alla nuova domanda di prestazioni (cfr. anche

pag. 410 incarto AI).

La

sua valutazione trova infatti conferma nei referti medici agli atti, i quali

fanno stato di un leggero peggioramento dello stato di salute rispetto a quanto

accertato in occasione della visita di chiusura della __________ del 4 novembre

2002, che ha inciso unicamente sulle limitazioni funzionali e non sul grado di

capacità lavorativa in attività leggere.

Il

dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica, che ha avuto in cura

l’interessato dopo l’infortunio (cfr. ad esempio pag. 28 incarto AI) e che ha

poi rivisto dopo diversi anni l’assicurato dall’11 maggio al 30 maggio 2017, su

richiesta del medico curante dr. med. __________ (cfr. pag. 650 e 651 [e pag.

649] incarto LAINF), il 4 ottobre 2017 ha posto la diagnosi di sindrome ansioso

depressiva e di esiti da fratture multiple dopo politrauma 1997, evidenziando

che lo “stato osteoarticolare post-traumatico è suscettibile di un lento

peggioramento” (pag. 333 incarto AI). Egli ha poi precisato che non è in

corso alcuna terapia e che l’incapacità lavorativa al 100% come carpentiere

persiste (cfr. anche certificato del 2 giugno 2017, pag. 356 incarto AI). Non

si è invece espresso circa la possibilità di svolgere attività leggere, neppure

dopo essere stato interpellato nuovamente dall’UAI (cfr. pag. 400 incarto AI).

Il

medico curante, dr. med. __________, FMH medicina interna, il 18 ottobre 2017,

quali diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa ha indicato unicamente

le patologie presenti dal 1997 al 2002 e la discopatia plurisegmentaria con

protrusione discale C3, C4, C6, C7 senza compressione radicolare nonché stato

da anteposizione volare del nervo ulnare al gomito di sinistra per paresi del

nervo ulnare al solco cubitale a sinistra il 25 maggio 2004 (cfr. anche doc.

137 incarto AI), insorte prima delle decisioni del 12 maggio 2006.

La

discopatia plurisegmentaria con protrusione discale C3, C4, C6, C7, evidenziata

dall’assicurato nelle osservazioni del 28 marzo 2019, è descritta anche in un

referto del curante al dr. med. __________, specialista FMH neurologia, del 17

marzo 2004 (pag. 258 incarto AI; cfr. anche referto del 10 marzo 2004 del dr.

med. __________, pag. 263 e seguenti incarto AI e RM del rachide cervicale del

13 febbraio 2004, pag. 267 incarto AI).

Non

si tratta di conseguenza di una novità.

Del

resto il dr. med. __________ aveva posto le medesime diagnosi già il 16

dicembre 2006 (pag. 257 incarto AI) ed il 12 gennaio 2007 (cfr. pag. 286

incarto AI), ossia prima della decisione del 6 giugno 2007 con cui l’UAI ha

respinto la nuova richiesta di prestazioni (pag. 290-291 incarto AI) ed il

medico SMR, dr. med. __________ ne aveva tenuto conto nelle annotazioni del 26

aprile 2007 (pag. 282 incarto AI).

Lo

stesso curante, inoltre, in data 2 giugno 2017 ha affermato che le “sequele

dell’infortunio subito il 26.08.1997 impediscono al paziente di riprendere un

regolare attività lavorativa nell’ambito della sua professione in qualità di

carpentiere. Inoltre, l’attuale situazione sul mercato di lavoro rende al quanto

difficile l’inserimento del succitato in un’attività lucrativa idonea”

(pag. 358 incarto AI), utilizzando le stesse parole spese il 12 gennaio 2007

(cfr. pag. 287 incarto AI, punto 2.2.3), ciò a comprova, semmai, della

stabilità dello stato di salute dell’interessato.

Occorre

inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un

elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e

giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al

massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240

pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale

impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in

concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,

considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione

per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF

110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

Neppure

le patologie alla colonna lombare, seppur in via di peggioramento, sono atte a

sovvertire le conclusioni dell’UAI.

Certo,

il ricorrente nelle osservazioni del 28 marzo 2019 rileva la riduzione dello

spazio intersomatico in L2-L3 con deformazione in L3, la degenerazione del

disco con erniazione focale paramediana con lussazione caudale e l’iniziale

erniazione in L4/L5 (MRI colonna lombare del 9 novembre 2017 [pag. 395 incarto

AI] riportato nel referto del 30 gennaio 2018 del dr. med. __________ [pag. 392

incarto AI]).

Tuttavia

già il 20 giugno 2002 il dr. med. __________, in seguito ad una TAC, aveva

accertato uno “stato dopo frattura della parte superiore del corpo della L3

(il quale risulta deformato a cuneo). Lieve prominenza dorsale del passaggio

L2-L3. Prolasso dorsomediale con estensione lateralmente del disco L4-5” (pag.

166 incarto AI) ed in precedenza, il 2 luglio 1999, nell’ambito di una visita

presso la __________ figurava che “in posizione sdraiata e prona si nota una

dolenzia L3/L4 ma anche L5/S1” (pag. 92 incarto LAINF; cfr. anche pag. 256

incarto LAINF dove si evince che il 4 febbraio 1998 il ricorrente rilevava un “fastidio

alla palpazione dei legamenti interspinosi L2-L3, L3-L4 e L5-S1”).

Inoltre,

malgrado il 20 agosto 2012, da una RX della colonna lombare, emergeva già uno “spazio

discale ridotto tra L2 e L3”, nonché una “Discreta retrolistesi L5 su

S1, L3 su L4 e L2 su L3. Tendenza per iperlordosi e aumentato stress sulle

faccette articolari, soprattutto tra L4 e S1” (pag. 604 incarto LAINF), la __________,

pur costatando un peggioramento nel senso di un’artrosi tibiotarsica a destra,

mentre a livello lombare, non vi era alterazione ma deformazione a cuneo del

soma vertebrale L3, non ha ritenuto che vi fosse un’incidenza sulla capacità

lavorativa del ricorrente e non ha modificato la rendita versatagli (pag. 618 e

628 incarto LAINF).

Neppure

il medico curante, dr. med. __________, che ha ricevuto (cfr. pag. 392 incarto

AI) il referto del 30 gennaio 2018 del dr. med. __________ dove figura la

descrizione della RMI della colonna lombare del 4 novembre 2017 (pag. 392 e 395

incarto AI), nel rapporto medico del 12 marzo 2018 ha indicato tra le diagnosi con

ripercussione sulla capacità lavorativa le patologie lombari (cfr. pag. 387

incarto AI).

Agli

atti vi sono inoltre alcuni referti del Centro __________, cui si è rivolto

l’insorgente nel corso del 2018 (cfr. pag. 379 e 380 incarto AI) e che

frequenta già perlomeno dal 2012 (cfr. pag. 579 incarto LAINF), che tuttavia

non apportano elementi ulteriori a sostegno della tesi dell’assicurato.

Quanto

all’artrosi tibio-tarsica a destra con l’indicazione, da parte del dr. med. __________,

il 27 marzo 2019, di effettuare un’artrodesi in tecnica artroscopia per

minimizzare il trauma (doc. B2), va evidenziato che essa è presente da tempo e

l’intervento era già stato ipotizzato nel 2012 senza che ciò avesse portato ad

una modifica della rendita in ambito LAINF. Il 9 novembre 2012 la dr.ssa med. __________,

specialista in chirurgia ortopedica, aveva evidenziato un peggioramento nel

senso di “artrosi tibiotarsica a destra” ed aveva domandato un consulto

al dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica e traumatologia, per un

eventuale intervento chirurgico (“artrodesi, protesi tibiotarsica”, pag.

618 incarto LAINF). Il 15 gennaio 2013 quest’ultimo aveva rilevato una “problematica

post-politrauma, in particolar modo a livello della tibio-tarsica dx, che

presenta un’osteoartrosi moderata, fortemente avanzata, con reazioni edematose

senza osteonecrosi e conflitto anteriore su osteofitosi” ed aveva stabilito

che “dal punto di vista chirurgico entrano in considerazione opzioni più

radicali di artrodesi o di rimpiazzo protesico” (pag. 625 incarto LAINF).

Inoltre

anche in questo caso la patologia, presente da tempo, e già oggetto di

valutazioni, non è stata posta dal medico curante (almeno dal 16 dicembre 1997

[cfr. pag. 350 incarto AI]) quale patologia con ripercussioni sulla capacità

lavorativa.

Il

referto del 27 marzo 2019 il dr. med. __________, che non si esprime in merito

alla capacità lavorativa del ricorrente e pone la già nota diagnosi di artrosi

post-traumatica sintomatica alla caviglia destra in stato dopo frattura del

pilon tibiale a destra osteosintetizzato nel 1997, rimozione del materiale di

osteosintesi dalla tibia nel 1998, complicazione con difetto cutaneo coperto

con Thiersch tibia distale e dove figura che ha visto per la prima volta “in

data odierna” l’interessato per una valutazione della sua situazione della

caviglia destra, non è atta a sovvertire le valutazioni del medico SMR, dr. med.

__________.

Lo

specialista si limita a rilevare che in seguito all’infortunio del 1997 si è

sviluppata una situazione con dolori al carico ma anche durante la notte ed

anche la mobilità della caviglia è ridotta specialmente durante il passo.

Riferisce di dolori anteriori e di un problema con il tessuto molle visto che

anteriormente presenta una grande zona di cicatrizzazione con un Thiersch e

afferma che “una parte dei dolori è sicuramente causata dall’artrosi

tibio-tarsica. Se si vuole risolvere questo problema, ho consigliato (vista la

sua età e specialmente la situazione delle parti molli) di eseguire una

artrodesi in tecnica artroscopica per minimizzare il trauma. Chiaramente i

dolori del paziente sono multifattoriali vista anche la sua problematica alla

schiena. Comunque sono dell’idea che con un ulteriore intervento chirurgico si

può fare un passo avanti. Il paziente deve conoscere il rischio della

pseudoartrosi che, a causa dell’infezione, aumenta con questo intervento,

insieme alla problematica delle ferite che comunque in tecnica artroscopica

sono minime. Il paziente rifletterà sulla mia proposta e mi ricontatterà

qualora volesse sottoporsi a questo tipo di intervento” (doc. B1).

La

situazione descritta non è molto diversa da quanto già affermava il ricorrente

al momento della visita di chiusura della __________ del 4 novembre 2002 quando

sosteneva che “al piede destro accusa sempre dolori, molto di meno anche a

sinistra. Il piede destro è parzialmente bloccato e quindi non riesce a

camminare bene. Accusa dolori pure di notte. In piano riesce a camminare

abbastanza bene, ma la salita e la discesa rappresentano un problema. Alla

schiena la situazione non è sempre uguale, talvolta va bene, però ci sono anche

giorni con forti dolori. Non riesce a stare in piedi o in posizione seduta a

lungo” (pag. 270 incarto AI).

In

queste condizioni è a giusta ragione che il 28 giugno 2018 il medico SMR, dr.

med. __________, ha concluso che l’insorgente in attività leggere e confacenti

al suo stato di salute, dal lato somatico è completamente abile al lavoro, come

in precedenza, con le limitazioni ivi indicate. Del resto, a parte l’aspetto

psichiatrico di cui si dirà in seguito, non vi sono indicazioni di incapacità

lavorativa diverse, se non quelle del medico curante, dr. med. __________, che

tuttavia già nel 2006 sosteneva, a torto, che “risulta giustificato chiedere

una rendita AI al 50% per motivi ortopedici” (cfr. pag. 287 incarto AI,

punto 2.2.3).

Non

vi sono pertanto agli atti, per quanto concerne le patologie somatiche,

elementi di novità tali da far ritenere la necessità di ulteriori

approfondimenti medici. Il peggioramento dello stato di salute è stato preso in

considerazione nelle limitazioni funzionali più stringenti per lo svolgimento

di un’attività lucrativa adatta, ma non ha avuto incidenza sul grado della

capacità lavorativa.

Quanto

alla circostanza che il medico SMR, dr. med. __________, si sarebbe limitato a

compilare il rapporto del 28 giugno 2018 senza esprimersi approfonditamente, va

rammentato che i servizi interni del SMR, se ritengono la documentazione

prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il

loro compito è di sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei

tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze

specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la

persona assicurata venga visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo

se lo ritiene necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di

per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso

soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute

(sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche

sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012

del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).

2.6. Accertato

che l’insorgente è completamente abile al lavoro dal lato somatico in attività

leggere, non vi è spazio per accertare un’eventuale sovrapposizione con

l’incapacità lavorativa in ambito psichiatrico.

Per

quanto concerne questa patologia il dr. med. __________, medico SMR, il 28

giugno 2018, ha affermato che “alla luce delle diagnosi di episodio

depressivo di media gravità (ICD10 F32.1) e di sindrome ansiosa generalizzata

(ICD10 F41.1) è giustificata l’IL del 100% dal 01.03.2017 in attività abituale

e l’IL del 50% (4 ore al giorno) in una attività adeguata allo stato di salute,

come certificato dal medico curante, come limitazioni funzionali collegate alle

patologie psichiatriche il dr. med. __________ evidenzia la necessità di

effettuare delle pause e un rendimento ridotto“ (pag. 414 incarto AI).

In

realtà, come rileva l’insorgente in sede di ricorso, il curante, dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, ha sì posto la diagnosi di sindrome ansiosa

generalizzata (ICD 10; F41.1) e di episodio depressivo di media gravità (ICD

10; F32.1), attestando un’incapacità lavorativa del 100% nell’ultima attività

svolta (pag. 346 incarto AI), ma il 5 aprile 2018 ha precisato che per

l’interessato un’attività esigibile sarebbe possibile nella misura di “3 / 4”

ore al giorno (pag. 408 incarto AI). Lo specialista ha affermato che “la

sintomatologia depressiva, accanto alle quote ansiose, ma soprattutto la

riduzione complessiva dell’energia vitale rendono conto della necessità di

maggiori tempi di recupero, ritmi lavorativi ridotti e di un affaticamento

generale più rapido. Anche le limitate risorse di mentalizzazione e l’impossibilità

di accettare le problematiche collegate alle patologie fisiche/ortopediche,

amplificano il senso di impotenza dell’assicurato e la frustrazione di non

essere più sé stesso, con conseguenze dirette negative sulla motivazione in

generale ed in parte sulle sue performance professionali” (pag. 407 incarto

AI).

Ciò

significa che, contrariamente a quanto ritenuto dal medico SMR, dr. med. __________,

che fa proprie le valutazioni dello psichiatra curante, dr. med. __________,

l’incapacità lavorativa attestata non è del 50%, bensì, nell’ipotesi più

favorevole per il ricorrente, del 58% (3 ore e ½ [media tra 3 e 4 ore] su circa

8,34 ore al giorno [41,7 ore a settimana in attività semplici e ripetitive [cfr.

“durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”]

: 5 giorni]).

Come

si vedrà in seguito questa modifica non ha tuttavia alcuna influenza sul grado

d’invalidità del ricorrente.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, questo Tribunale deve pertanto concludere

che l’insorgente, completamente inabile al lavoro nella sua precedente attività

di carpentiere, è incapace al lavoro nella misura del 58% in attività leggere e

confacenti al suo stato di salute con le limitazioni descritte nel rapporto SMR

del 28 giugno 2018 (cfr. pag. 411 e seguenti incarto AI).

2.7. Va

ora esaminato qual è il grado d’invalidità dell’assicurato.

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di

verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1

pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso

adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V

222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile

il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza

l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag.

248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui -

in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la

persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,

continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U

400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale

va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe

intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere

concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La

mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti

che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la

partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina

citata).

Un salario di punta può

essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC

1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno

in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di

lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

In

concreto l’insorgente, rettamente, non contesta la presa in considerazione del

reddito statistico evinto dalla tabella TA1, settore economico 41-43

(costruzioni), attività semplici e ripetitive. Egli infatti è lontano dal mondo

del lavoro da numerosi anni e non è possibile stabilire quanto avrebbe

conseguito se avesse continuato a lavorare per il precedente datore di lavoro, giacché

la ditta per la quale era attivo non opera più da tanti anni (cfr. pag. 421

incarto AI).

Sulla

base dei dati della tabella TA1 2016 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2016) emerge che l’interessato

avrebbe potuto conseguire un reddito di fr. 68'409 (5'508 X 12 : 40 X 41.4),

aggiornato al 2018 (anno d’inizio della rendita) a fr. 68’841 (68'409 : 102.9 X

103.8 : 41.4 x 41.3).

2.8. Circa

il reddito da invalido, lo stesso è

determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016 (cfr., a proposito del 2012, la

sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in

particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2016

tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2016; salario mensile lordo [valore centrale]

secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il

2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V

178), emerge che il salario lordo

mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in

DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40

ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347

segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 64’080.- (Fr. 5’340.- x 12 mesi).

Questi dati si

riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando

queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore

computabili nel 2016 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003,

consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée

normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il

salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr.

66'803.40 (fr. 64’080: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già

compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Aggiornando

questo dato al 2018, con orario di lavoro sempre di 41.7 ore a settimana, si

ottiene un reddito di fr. 67'455.12 (66'803.4 : 104.1 X 105.1).

Secondo la giurisprudenza federale, per

gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

concreto l’UAI ha riconosciuto una riduzione del 20%, non contestata (doc. I,

pag. 2), da cui questo Tribunale non ha motivo di scostarsi.

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 68’841, con quello da invalido di fr. 67’455.12, ridotto del 58% a fr. 28'331.15 e del 20% a fr. 22'664.92,

si ottiene un grado d’invalidità del 67.07%, arrotondato, conformemente

alla giurisprudenza (DTF 130 V

121), al 67%, che dà diritto a

¾ di rendita (art. 28 cpv. 2 LAI), come calcolato dall’UAI.

La decisione impugnata,

per quanto concerne il diritto a ¾ di rendita, va pertanto confermata.

2.9. L’assicurato contesta anche

l’importo della rendita AI, pari a fr. 1'014 al mese. Egli si chiede se sia

stato effettuato lo splitting con i contributi della moglie e se siano stati

considerati tutti gli anni di contribuzione.

2.10. Ai sensi dell’art. 36 cpv. 1

LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla

rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per

almeno tre anni. Il capoverso 2 prevede che le disposizioni della legge

sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie.

A

seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti

oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive,

egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b

LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita

completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).

Il

calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi

dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o

d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha

compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento

assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

Fatti

I

periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento

assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per

colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa

realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per

il calcolo della rendita (art. 52c OAVS).

Il

periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di

anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter

cpv. 1 LAVS).

Secondo l’art. 29 ter cpv. 2

LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

- una persona ha pagato i

contributi (lett. a);

- il suo coniuge, secondo

l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo

(lett. b);

- possono essere computati

accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).

Inoltre,

la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato

(art. 29 quater LAVS).

Esso

si compone:

- dei redditi risultanti da

un’attività lucrativa (lett. a);

- degli accrediti per

compiti educativi (lett. b);

- degli accrediti per

compiti assistenziali (lett. c).

La

somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il

fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

Il

reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa

rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per

il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

Sono

presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali

sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di

contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito

di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se:

- entrambi

i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

- una

persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

- il

matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia

sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi

conseguiti:

- tra

il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che

precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per

primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

- in

periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso

l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti (art. 29 quinquies

cpv. 4 lett. b LAVS).

Secondo

l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi

agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità

parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art.

52e e f OAVS).

Generalmente

l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio e cessa

con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio.

Tuttavia

nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è

riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare

dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia

Considerandi

annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies

cpv. 2 LAVS).

L’accredito

assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è

tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

2.11

Nella

fattispecie concreta l’assicurato contesta l’importo della rendita versata in

quanto ritenuto troppo basso.

Dall’esame

degli atti (in particolare i fogli di calcolo, doc. 16-24) della Cassa __________

(competente per eseguire il calcolo della rendita; art. 60 cpv. 1 lett. b LAI)

risulta che la stessa ha correttamente proceduto al calcolo della prestazione

fondandosi sugli anni di contribuzione dell’assicurato, ossia dal 1° gennaio

1989.

(anno susseguente il compimento del 20esimo anno di età) al 31 dicembre

2017.

(anno precedente l’inizio del diritto alla rendita).

Durante

questo periodo egli ha contribuito per 27 anni e 5 mesi effettivi (cfr. foglio

di calcolo, doc. 16-24).

Infatti

l’insorgente non presenta lacune contributive dal 1992 al 2017 (26 anni,

compresi gli anni in cui la moglie ha contribuito pagando oltre il doppio del

contributo minimo [cfr. art. 3 cpv. 2 lett. e LAVS]). Il ricorrente ha inoltre

contribuito per 9 mesi nel 1990 e per 8 mesi nel 1991.

Nel

1989.

non figura alcuna contribuzione.

La

Cassa, per colmare le lacune, ha inoltre considerato 3 mesi di contribuzione

dell’anno in cui ha avuto inizio il diritto alla rendita (2018) in applicazione

dell’art. 52c OAVS (cfr. foglio di calcolo, doc. 23 incarto Cassa).

Con

un periodo di contribuzione di 27 anni e 8 mesi (effettivi 27 anni e 5 mesi),

l’interessato presenta una durata contributiva parziale per la quale va

applicata la scala di rendita 41 (cfr. tabelle edite dall’UFAS).

2.12

Per

quel che concerne il reddito medio annuo, la Cassa ha sommato i redditi

iscritti nel conto individuale relativi al succitato periodo di contribuzione.

Dalla

somma dei redditi da attività lucrativa del periodo di contribuzione risulta un

importo di fr. 277’885.--.

I

redditi della moglie non sono stati computati tramite lo splitting, poiché non

è data alcuna delle condizioni di cui all’art. 29quinquies cpv. 3 LAVS per la

suddivisione dei redditi. Essa può avvenire solo se entrambi i coniugi hanno

diritto alla rendita; se una persona vedova ha diritto a una rendita di

vecchiaia o, infine, se il matrimonio è sciolto per divorzio.

L’importo

così calcolato va rivalutato in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento

delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS

(art. 30 cpv. 1 LAVS). Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio

federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo

esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle

tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui

uso è obbligatorio (art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della

prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la

rendita.

Nel

caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in

considerazione è quella del 1990. Pertanto, dalle citate tavole, il fattore di

rivalutazione risulta essere l’1.000.

La

somma dei redditi rivalutati (fr. 277’885.--) va poi divisa per il periodo

effettivo di contribuzione (27 anni e 5 mesi), ciò che corrisponde ad una media

dei redditi da attività lucrativa di fr. 10’136.--.

Per

ogni anno in cui l’assicurato durante il matrimonio ha provveduto

all’educazione dei figli minori di 16 anni è assegnato un accredito per compiti

educativi. Dal matrimonio sono nati due figli, __________ nel 1992 e __________

nel 1996.

All’assicurato

vanno pertanto attribuiti 20 accrediti dal 1993 (anno susseguente la nascita

del primo figlio) al 2012 (anno del compimento del 16° anno del secondo figlio).

Va

poi tenuto conto che per le persone coniugate durante gli anni civili di

matrimonio l’accredito è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv.

3.

LAVS).

La

media dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la

seguente formula: rendita di vecchiaia annua minima x 3 x numero di bonifici

educativi : durata di contribuzione computabile.

Nel

caso in esame vanno conteggiati 20 mezzi accrediti educativi per un ammontare

di fr. 15'429.-- (1'175 [rendita di vecchiaia mensile minima] X 12 X 3 X 10

[ossia 20 : 2] : 27 anni e 5 mesi).

Alla

luce di quanto sopra esposto il reddito annuo medio della rendita corrisponde a

fr. 26’790.-- (10’136 + 15'429 = 25'565 che va arrotondato al limite superiore

conformemente alle tabelle edite dall’UFAS), per un importo mensile nel 2018 di

fr. 1’014.-- (3/4 di rendita), come calcolato dalla Cassa.

2.13

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In

concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a

carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti