32.2019.29
Conferma del diritto a 3/4 di rendita sulla base della documentazione medica acquisita dall'AI e prodotta dal ricorrente. Nessun ulteriore accertamento necessario. Il calcolo dell'ammontare della rendita è corretto
27 gennaio 2020Italiano45 min
contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.29
cs
Lugano
27 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 dicembre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con 5 distinte decisioni del
12 maggio 2006, RI 1, nato nel 1968, da ultimo carpentiere, è stato posto al
beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1° agosto 1998 al 30 aprile
2003 e di mezza rendita dal 1° al 31 maggio 2003 (doc. AI 83-89). Una nuova
domanda di prestazioni è stata respinta il 6 giugno 2007 (doc. AI 106).
1.2. Nel corso del mese di maggio
2017 RI 1 ha inoltrato un’ulteriore domanda di prestazioni, evidenziando un peggioramento
del suo stato di salute (doc. AI 115). Esperiti gli accertamenti ritenuti
necessari l’UAI, con decisione del 28 dicembre 2018 (doc. A), preavvisata dal
progetto del 21 settembre 2018 (doc. AI 147), ha riconosciuto all’assicurato il
diritto a ¾ di rendita (grado d’invalidità del 61%) dal mese di marzo 2018.
1.3. RI 1, rappresentato dall’avv.
RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via
principale l’annullamento della decisione ed il riconoscimento di una rendita
intera dal 1° marzo 2018 ed in via subordinata il rinvio dell’incarto all’UAI
per ulteriori accertamenti conformemente alle motivazioni ricorsuali. L’insorgente
ha pure chiesto di ricalcolare l’ammontare della rendita (doc. I).
Il ricorrente rammenta di
essere stato vittima di un grave infortunio nel corso del 1997, in seguito al
quale la __________ gli ha riconosciuto una rendita con un grado del 33% sulla
base delle sole conseguenze neurologiche e ortopediche. Nel frattempo la
situazione valetudinaria è peggiorata, con il sorgere di una patologia
psichica. Tuttavia dagli atti non emerge se le varie incapacità lavorative
possono essere sovrapposte e le conclusioni relative alla possibilità di
svolgere un’attività lavorativa sono lasciate esclusivamente al medico SMR il
cui rapporto, secondo l’insorgente, non appare molto indicativo e non sembra
che tenga conto delle due distinte impossibilità di guadagno.
Infine l’assicurato
ritiene che l’importo della rendita AI, pari a fr. 1'014 al mese, sia modesto,
ritenuto che gli anni mancanti sono molto pochi. Egli si chiede se sia stato
effettuato lo splitting con i contributi della moglie e se siano stati
considerati tutti gli anni di contribuzione.
1.4. Con risposta del 1° marzo
2019 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV). Il 18 marzo 2019
la Cassa __________ ha preso posizione sul calcolo della rendita, confermandone
l’ammontare (doc. VIII/1+2).
1.5. Il 28 marzo 2019 il
ricorrente ha prodotto un certificato del dr. med. __________, __________
presso l’Ospedale __________ di __________, del 27 marzo 2019 (doc. B1) e un
referto del Centro __________ allestito dai dr. med. __________ e __________
del 2 marzo 2018 (doc. B2). Nel merito l’insorgente evidenzia che l’UAI nella
risposta si riferisce alla valutazione della __________ al momento
dell’infortunio e sostiene che successivamente vi è stato un peggioramento del
suo stato di salute, poiché sono apparse una discopatia plurisegmentaria con
protrusione discale in C3, C4 e C6 e C7 e delle patologie alla colonna lombare
(riduzione dello spazio intersomatico in L2-L3 con deformazione in L3; la
degenerazione del disco con erniazione focale paramediana con lussazione
caudale; iniziale erniazione in L4/L5). Il dr. med. __________ ha accertato
inoltre l’insorgenza di un’artrosi tibio-tarsica a destra e ne consiglia
un’artrodesi in tecnica atroscopica per minimizzare il trauma. Ritiene inoltre
che i dolori risentiti siano multifattoriali.
In ambito istruttorio,
secondo il ricorrente, l’UAI non ha speso una sola parola per quanto concerne
l’aspetto somatico. Nel rapporto del 28 giugno 2018 il medico SMR, dr. med. __________,
ha valutato l’incidenza della patologia psichiatrica e per il resto ha rinviato
alla valutazione dell’altro medico SMR, dr. med. __________. Quest’ultimo
tuttavia, secondo l’assicurato, è silente nel rapporto di medesima data. Per il
ricorrente è palese che vi sia un peggioramento della patologia somatica
rispetto a quanto accertato 15 anni orsono, segnatamente vi è stato un sicuro
peggioramento dei dolori al calcagno sinistro e l’insorgenza di un’artrosi
tibio-tarsica oltre alla degenerazione con erniazione in sede lombare (doc. X).
1.6. Con scritto del 18 aprile
2019, cui ha allegato la presa di posizione del 16 aprile 2019 del medico SMR,
dr. med. __________ (doc. XII/1), l’UAI ha confermato la richiesta di
respingere il ricorso (doc. XII). L’insorgente non si è ulteriormente espresso
(doc. XIII).
in diritto
2.1. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.2. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,
per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o
su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA.
La rendita può essere oggetto
di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di
salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr.
anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della
modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per
grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o
la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in
atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b
OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per
grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento
indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato
l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.3. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare
l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione
riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.4. In
concreto, rammentato che l’UAI ha accertato un peggioramento dello stato di
salute con incidenza sulla capacità lavorativa, segnatamente dal lato
psichiatrico ed ha di conseguenza rivalutato gli aspetti medici, occorre
stabilire, se, come ritiene l’insorgente, l’amministrazione non ha
sufficientemente approfondito le problematiche somatiche e psichiche di cui è
affetto e di conseguenza se è necessario approfondire ulteriormente l’aspetto
valetudinario.
Nel
caso che ci occupa con 5 distinte decisioni del 12 maggio 2006 l’UAI ha posto
l’insorgente al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1° agosto 1998
al 30 aprile 2003 e di mezza rendita dal 1° al 31 maggio 2003 (doc. AI 83-89).
L’amministrazione,
preso atto della diagnosi posta l’8 settembre 2003 dal medico SMR, dr. med. __________,
di infortunio del 26 agosto 1997 (caduta da un tetto) con frattura L3 muro
anteriore, frattura del pilone tibiale a destra e calcaneo a sinistra, frattura
dello scafoide a destra, sindrome lombovertebrale residua, deambulazione
difficoltosa con zoppia persistente ed eczema disidrosiforme alle mani (pag.
181-182 incarto AI e pag. 356 incarto LAINF), si era in particolare fondata sugli
accertamenti professionali effettuati presso la Clinica __________ di __________,
presso il Centro __________ di __________, presso la Clinica riabilitativa di __________
e sulla visita medica di chiusura della __________ del 4 novembre 2002 (cfr.
pag. 354 incarto LAINF), in base a cui l’insorgente era da ritenere
completamente abile al lavoro in attività adatte e confacenti al suo stato di
salute con le limitazioni ivi descritte (cfr. decisione su opposizione del 3
marzo 2005, doc. 84 incarto AI).
Con
sentenza __________ questo Tribunale, in ambito di assicurazione contro gli
infortuni, aveva confermato le valutazioni della __________ circa la capacità
lavorativa in attività leggera ed aveva parzialmente accolto il ricorso
dell’assicurato, assegnandogli una rendita del 33%. Il successivo ricorso
inoltrato dall’assicurato al Tribunale federale era stato ritirato
dall’insorgente in seguito ad una prospettata “reformatio in peius” dovuta
alla modifica della giurisprudenza federale che ha stabilito l’inapplicabilità
dei valori regionali di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari
per la determinazione del reddito ipotetico da invalido (sentenza __________;
cfr. pag. 490 incarto LAINF).
2.5. Nel
caso di specie le parti sono concordi nel ritenere che l’insorgente non può più
svolgere la sua precedente attività di carpentiere, mentre le opinioni
divergono circa la capacità lavorativa in attività leggera e confacente allo
stato di salute dell’assicurato.
Da
una parte l’UAI sostiene, fondandosi sulle valutazioni dei medici SMR, dr. med.
__________ e dr. med. __________, del 28 giugno 2018, che l’insorgente, tenuto
conto delle limitazioni funzionali ivi descritte, è capace al lavoro in maniera
completa dal lato somatico ed al 50% dal lato psichiatrico con effetto dal 1°
marzo 2017 (pag. 411-414 incarto AI).
Dall’altra
parte il ricorrente afferma che l’UAI non avrebbe sufficientemente approfondito
l’aspetto somatico, nel frattempo peggiorato e che dal lato psichiatrico il
proprio curante ha accertato una capacità lavorativa di 3 o 4 ore scarse al
giorno. Mancherebbe inoltre una valutazione globale dell’incapacità lavorativa.
Chiamata
ora a pronunciarsi, questa Corte ritiene che, per quanto concerne l’aspetto somatico,
non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione del medico SMR, dr. med. __________,
medico generico FMH, SIM attestato medico perito, secondo cui l’insorgente è
completamente abile al lavoro in attività leggere e confacenti al suo stato di
salute con le limitazioni ivi descritte (segnatamente: carico massimo di 10 kg,
alternanza della postura al bisogno), come descritto nel rapporto del 28 giugno
2018, dopo aver valutato tutta la documentazione prodotta dall’insorgente ed
acquisita dall’UAI in seguito alla nuova domanda di prestazioni (cfr. anche
pag. 410 incarto AI).
La
sua valutazione trova infatti conferma nei referti medici agli atti, i quali
fanno stato di un leggero peggioramento dello stato di salute rispetto a quanto
accertato in occasione della visita di chiusura della __________ del 4 novembre
2002, che ha inciso unicamente sulle limitazioni funzionali e non sul grado di
capacità lavorativa in attività leggere.
Il
dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica, che ha avuto in cura
l’interessato dopo l’infortunio (cfr. ad esempio pag. 28 incarto AI) e che ha
poi rivisto dopo diversi anni l’assicurato dall’11 maggio al 30 maggio 2017, su
richiesta del medico curante dr. med. __________ (cfr. pag. 650 e 651 [e pag.
649] incarto LAINF), il 4 ottobre 2017 ha posto la diagnosi di sindrome ansioso
depressiva e di esiti da fratture multiple dopo politrauma 1997, evidenziando
che lo “stato osteoarticolare post-traumatico è suscettibile di un lento
peggioramento” (pag. 333 incarto AI). Egli ha poi precisato che non è in
corso alcuna terapia e che l’incapacità lavorativa al 100% come carpentiere
persiste (cfr. anche certificato del 2 giugno 2017, pag. 356 incarto AI). Non
si è invece espresso circa la possibilità di svolgere attività leggere, neppure
dopo essere stato interpellato nuovamente dall’UAI (cfr. pag. 400 incarto AI).
Il
medico curante, dr. med. __________, FMH medicina interna, il 18 ottobre 2017,
quali diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa ha indicato unicamente
le patologie presenti dal 1997 al 2002 e la discopatia plurisegmentaria con
protrusione discale C3, C4, C6, C7 senza compressione radicolare nonché stato
da anteposizione volare del nervo ulnare al gomito di sinistra per paresi del
nervo ulnare al solco cubitale a sinistra il 25 maggio 2004 (cfr. anche doc.
137 incarto AI), insorte prima delle decisioni del 12 maggio 2006.
La
discopatia plurisegmentaria con protrusione discale C3, C4, C6, C7, evidenziata
dall’assicurato nelle osservazioni del 28 marzo 2019, è descritta anche in un
referto del curante al dr. med. __________, specialista FMH neurologia, del 17
marzo 2004 (pag. 258 incarto AI; cfr. anche referto del 10 marzo 2004 del dr.
med. __________, pag. 263 e seguenti incarto AI e RM del rachide cervicale del
13 febbraio 2004, pag. 267 incarto AI).
Non
si tratta di conseguenza di una novità.
Del
resto il dr. med. __________ aveva posto le medesime diagnosi già il 16
dicembre 2006 (pag. 257 incarto AI) ed il 12 gennaio 2007 (cfr. pag. 286
incarto AI), ossia prima della decisione del 6 giugno 2007 con cui l’UAI ha
respinto la nuova richiesta di prestazioni (pag. 290-291 incarto AI) ed il
medico SMR, dr. med. __________ ne aveva tenuto conto nelle annotazioni del 26
aprile 2007 (pag. 282 incarto AI).
Lo
stesso curante, inoltre, in data 2 giugno 2017 ha affermato che le “sequele
dell’infortunio subito il 26.08.1997 impediscono al paziente di riprendere un
regolare attività lavorativa nell’ambito della sua professione in qualità di
carpentiere. Inoltre, l’attuale situazione sul mercato di lavoro rende al quanto
difficile l’inserimento del succitato in un’attività lucrativa idonea”
(pag. 358 incarto AI), utilizzando le stesse parole spese il 12 gennaio 2007
(cfr. pag. 287 incarto AI, punto 2.2.3), ciò a comprova, semmai, della
stabilità dello stato di salute dell’interessato.
Occorre
inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un
elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e
giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al
massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240
pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale
impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in
concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,
considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione
per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF
110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
Neppure
le patologie alla colonna lombare, seppur in via di peggioramento, sono atte a
sovvertire le conclusioni dell’UAI.
Certo,
il ricorrente nelle osservazioni del 28 marzo 2019 rileva la riduzione dello
spazio intersomatico in L2-L3 con deformazione in L3, la degenerazione del
disco con erniazione focale paramediana con lussazione caudale e l’iniziale
erniazione in L4/L5 (MRI colonna lombare del 9 novembre 2017 [pag. 395 incarto
AI] riportato nel referto del 30 gennaio 2018 del dr. med. __________ [pag. 392
incarto AI]).
Tuttavia
già il 20 giugno 2002 il dr. med. __________, in seguito ad una TAC, aveva
accertato uno “stato dopo frattura della parte superiore del corpo della L3
(il quale risulta deformato a cuneo). Lieve prominenza dorsale del passaggio
L2-L3. Prolasso dorsomediale con estensione lateralmente del disco L4-5” (pag.
166 incarto AI) ed in precedenza, il 2 luglio 1999, nell’ambito di una visita
presso la __________ figurava che “in posizione sdraiata e prona si nota una
dolenzia L3/L4 ma anche L5/S1” (pag. 92 incarto LAINF; cfr. anche pag. 256
incarto LAINF dove si evince che il 4 febbraio 1998 il ricorrente rilevava un “fastidio
alla palpazione dei legamenti interspinosi L2-L3, L3-L4 e L5-S1”).
Inoltre,
malgrado il 20 agosto 2012, da una RX della colonna lombare, emergeva già uno “spazio
discale ridotto tra L2 e L3”, nonché una “Discreta retrolistesi L5 su
S1, L3 su L4 e L2 su L3. Tendenza per iperlordosi e aumentato stress sulle
faccette articolari, soprattutto tra L4 e S1” (pag. 604 incarto LAINF), la __________,
pur costatando un peggioramento nel senso di un’artrosi tibiotarsica a destra,
mentre a livello lombare, non vi era alterazione ma deformazione a cuneo del
soma vertebrale L3, non ha ritenuto che vi fosse un’incidenza sulla capacità
lavorativa del ricorrente e non ha modificato la rendita versatagli (pag. 618 e
628 incarto LAINF).
Neppure
il medico curante, dr. med. __________, che ha ricevuto (cfr. pag. 392 incarto
AI) il referto del 30 gennaio 2018 del dr. med. __________ dove figura la
descrizione della RMI della colonna lombare del 4 novembre 2017 (pag. 392 e 395
incarto AI), nel rapporto medico del 12 marzo 2018 ha indicato tra le diagnosi con
ripercussione sulla capacità lavorativa le patologie lombari (cfr. pag. 387
incarto AI).
Agli
atti vi sono inoltre alcuni referti del Centro __________, cui si è rivolto
l’insorgente nel corso del 2018 (cfr. pag. 379 e 380 incarto AI) e che
frequenta già perlomeno dal 2012 (cfr. pag. 579 incarto LAINF), che tuttavia
non apportano elementi ulteriori a sostegno della tesi dell’assicurato.
Quanto
all’artrosi tibio-tarsica a destra con l’indicazione, da parte del dr. med. __________,
il 27 marzo 2019, di effettuare un’artrodesi in tecnica artroscopia per
minimizzare il trauma (doc. B2), va evidenziato che essa è presente da tempo e
l’intervento era già stato ipotizzato nel 2012 senza che ciò avesse portato ad
una modifica della rendita in ambito LAINF. Il 9 novembre 2012 la dr.ssa med. __________,
specialista in chirurgia ortopedica, aveva evidenziato un peggioramento nel
senso di “artrosi tibiotarsica a destra” ed aveva domandato un consulto
al dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica e traumatologia, per un
eventuale intervento chirurgico (“artrodesi, protesi tibiotarsica”, pag.
618 incarto LAINF). Il 15 gennaio 2013 quest’ultimo aveva rilevato una “problematica
post-politrauma, in particolar modo a livello della tibio-tarsica dx, che
presenta un’osteoartrosi moderata, fortemente avanzata, con reazioni edematose
senza osteonecrosi e conflitto anteriore su osteofitosi” ed aveva stabilito
che “dal punto di vista chirurgico entrano in considerazione opzioni più
radicali di artrodesi o di rimpiazzo protesico” (pag. 625 incarto LAINF).
Inoltre
anche in questo caso la patologia, presente da tempo, e già oggetto di
valutazioni, non è stata posta dal medico curante (almeno dal 16 dicembre 1997
[cfr. pag. 350 incarto AI]) quale patologia con ripercussioni sulla capacità
lavorativa.
Il
referto del 27 marzo 2019 il dr. med. __________, che non si esprime in merito
alla capacità lavorativa del ricorrente e pone la già nota diagnosi di artrosi
post-traumatica sintomatica alla caviglia destra in stato dopo frattura del
pilon tibiale a destra osteosintetizzato nel 1997, rimozione del materiale di
osteosintesi dalla tibia nel 1998, complicazione con difetto cutaneo coperto
con Thiersch tibia distale e dove figura che ha visto per la prima volta “in
data odierna” l’interessato per una valutazione della sua situazione della
caviglia destra, non è atta a sovvertire le valutazioni del medico SMR, dr. med.
__________.
Lo
specialista si limita a rilevare che in seguito all’infortunio del 1997 si è
sviluppata una situazione con dolori al carico ma anche durante la notte ed
anche la mobilità della caviglia è ridotta specialmente durante il passo.
Riferisce di dolori anteriori e di un problema con il tessuto molle visto che
anteriormente presenta una grande zona di cicatrizzazione con un Thiersch e
afferma che “una parte dei dolori è sicuramente causata dall’artrosi
tibio-tarsica. Se si vuole risolvere questo problema, ho consigliato (vista la
sua età e specialmente la situazione delle parti molli) di eseguire una
artrodesi in tecnica artroscopica per minimizzare il trauma. Chiaramente i
dolori del paziente sono multifattoriali vista anche la sua problematica alla
schiena. Comunque sono dell’idea che con un ulteriore intervento chirurgico si
può fare un passo avanti. Il paziente deve conoscere il rischio della
pseudoartrosi che, a causa dell’infezione, aumenta con questo intervento,
insieme alla problematica delle ferite che comunque in tecnica artroscopica
sono minime. Il paziente rifletterà sulla mia proposta e mi ricontatterà
qualora volesse sottoporsi a questo tipo di intervento” (doc. B1).
La
situazione descritta non è molto diversa da quanto già affermava il ricorrente
al momento della visita di chiusura della __________ del 4 novembre 2002 quando
sosteneva che “al piede destro accusa sempre dolori, molto di meno anche a
sinistra. Il piede destro è parzialmente bloccato e quindi non riesce a
camminare bene. Accusa dolori pure di notte. In piano riesce a camminare
abbastanza bene, ma la salita e la discesa rappresentano un problema. Alla
schiena la situazione non è sempre uguale, talvolta va bene, però ci sono anche
giorni con forti dolori. Non riesce a stare in piedi o in posizione seduta a
lungo” (pag. 270 incarto AI).
In
queste condizioni è a giusta ragione che il 28 giugno 2018 il medico SMR, dr.
med. __________, ha concluso che l’insorgente in attività leggere e confacenti
al suo stato di salute, dal lato somatico è completamente abile al lavoro, come
in precedenza, con le limitazioni ivi indicate. Del resto, a parte l’aspetto
psichiatrico di cui si dirà in seguito, non vi sono indicazioni di incapacità
lavorativa diverse, se non quelle del medico curante, dr. med. __________, che
tuttavia già nel 2006 sosteneva, a torto, che “risulta giustificato chiedere
una rendita AI al 50% per motivi ortopedici” (cfr. pag. 287 incarto AI,
punto 2.2.3).
Non
vi sono pertanto agli atti, per quanto concerne le patologie somatiche,
elementi di novità tali da far ritenere la necessità di ulteriori
approfondimenti medici. Il peggioramento dello stato di salute è stato preso in
considerazione nelle limitazioni funzionali più stringenti per lo svolgimento
di un’attività lucrativa adatta, ma non ha avuto incidenza sul grado della
capacità lavorativa.
Quanto
alla circostanza che il medico SMR, dr. med. __________, si sarebbe limitato a
compilare il rapporto del 28 giugno 2018 senza esprimersi approfonditamente, va
rammentato che i servizi interni del SMR, se ritengono la documentazione
prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il
loro compito è di sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei
tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze
specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la
persona assicurata venga visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo
se lo ritiene necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di
per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso
soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute
(sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche
sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012
del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).
2.6. Accertato
che l’insorgente è completamente abile al lavoro dal lato somatico in attività
leggere, non vi è spazio per accertare un’eventuale sovrapposizione con
l’incapacità lavorativa in ambito psichiatrico.
Per
quanto concerne questa patologia il dr. med. __________, medico SMR, il 28
giugno 2018, ha affermato che “alla luce delle diagnosi di episodio
depressivo di media gravità (ICD10 F32.1) e di sindrome ansiosa generalizzata
(ICD10 F41.1) è giustificata l’IL del 100% dal 01.03.2017 in attività abituale
e l’IL del 50% (4 ore al giorno) in una attività adeguata allo stato di salute,
come certificato dal medico curante, come limitazioni funzionali collegate alle
patologie psichiatriche il dr. med. __________ evidenzia la necessità di
effettuare delle pause e un rendimento ridotto“ (pag. 414 incarto AI).
In
realtà, come rileva l’insorgente in sede di ricorso, il curante, dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, ha sì posto la diagnosi di sindrome ansiosa
generalizzata (ICD 10; F41.1) e di episodio depressivo di media gravità (ICD
10; F32.1), attestando un’incapacità lavorativa del 100% nell’ultima attività
svolta (pag. 346 incarto AI), ma il 5 aprile 2018 ha precisato che per
l’interessato un’attività esigibile sarebbe possibile nella misura di “3 / 4”
ore al giorno (pag. 408 incarto AI). Lo specialista ha affermato che “la
sintomatologia depressiva, accanto alle quote ansiose, ma soprattutto la
riduzione complessiva dell’energia vitale rendono conto della necessità di
maggiori tempi di recupero, ritmi lavorativi ridotti e di un affaticamento
generale più rapido. Anche le limitate risorse di mentalizzazione e l’impossibilità
di accettare le problematiche collegate alle patologie fisiche/ortopediche,
amplificano il senso di impotenza dell’assicurato e la frustrazione di non
essere più sé stesso, con conseguenze dirette negative sulla motivazione in
generale ed in parte sulle sue performance professionali” (pag. 407 incarto
AI).
Ciò
significa che, contrariamente a quanto ritenuto dal medico SMR, dr. med. __________,
che fa proprie le valutazioni dello psichiatra curante, dr. med. __________,
l’incapacità lavorativa attestata non è del 50%, bensì, nell’ipotesi più
favorevole per il ricorrente, del 58% (3 ore e ½ [media tra 3 e 4 ore] su circa
8,34 ore al giorno [41,7 ore a settimana in attività semplici e ripetitive [cfr.
“durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”]
: 5 giorni]).
Come
si vedrà in seguito questa modifica non ha tuttavia alcuna influenza sul grado
d’invalidità del ricorrente.
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto, questo Tribunale deve pertanto concludere
che l’insorgente, completamente inabile al lavoro nella sua precedente attività
di carpentiere, è incapace al lavoro nella misura del 58% in attività leggere e
confacenti al suo stato di salute con le limitazioni descritte nel rapporto SMR
del 28 giugno 2018 (cfr. pag. 411 e seguenti incarto AI).
2.7. Va
ora esaminato qual è il grado d’invalidità dell’assicurato.
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire
quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di
verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1
pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più
concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la
persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso
adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V
222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere
conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda
simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile
il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza
l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag.
248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui -
in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la
persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,
continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U
400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale
va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe
intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere
concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La
mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti
che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la
partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina
citata).
Un salario di punta può
essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC
1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno
in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di
lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
In
concreto l’insorgente, rettamente, non contesta la presa in considerazione del
reddito statistico evinto dalla tabella TA1, settore economico 41-43
(costruzioni), attività semplici e ripetitive. Egli infatti è lontano dal mondo
del lavoro da numerosi anni e non è possibile stabilire quanto avrebbe
conseguito se avesse continuato a lavorare per il precedente datore di lavoro, giacché
la ditta per la quale era attivo non opera più da tanti anni (cfr. pag. 421
incarto AI).
Sulla
base dei dati della tabella TA1 2016 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2016) emerge che l’interessato
avrebbe potuto conseguire un reddito di fr. 68'409 (5'508 X 12 : 40 X 41.4),
aggiornato al 2018 (anno d’inizio della rendita) a fr. 68’841 (68'409 : 102.9 X
103.8 : 41.4 x 41.3).
2.8. Circa
il reddito da invalido, lo stesso è
determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016 (cfr., a proposito del 2012, la
sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in
particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2016
tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2016; salario mensile lordo [valore centrale]
secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il
2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V
178), emerge che il salario lordo
mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in
DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40
ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347
segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 64’080.- (Fr. 5’340.- x 12 mesi).
Questi dati si
riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando
queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore
computabili nel 2016 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003,
consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée
normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il
salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr.
66'803.40 (fr. 64’080: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già
compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Aggiornando
questo dato al 2018, con orario di lavoro sempre di 41.7 ore a settimana, si
ottiene un reddito di fr. 67'455.12 (66'803.4 : 104.1 X 105.1).
Secondo la giurisprudenza federale, per
gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o
professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto
la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono
di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata
una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In
concreto l’UAI ha riconosciuto una riduzione del 20%, non contestata (doc. I,
pag. 2), da cui questo Tribunale non ha motivo di scostarsi.
Raffrontando
il reddito da valido di fr. 68’841, con quello da invalido di fr. 67’455.12, ridotto del 58% a fr. 28'331.15 e del 20% a fr. 22'664.92,
si ottiene un grado d’invalidità del 67.07%, arrotondato, conformemente
alla giurisprudenza (DTF 130 V
121), al 67%, che dà diritto a
¾ di rendita (art. 28 cpv. 2 LAI), come calcolato dall’UAI.
La decisione impugnata,
per quanto concerne il diritto a ¾ di rendita, va pertanto confermata.
2.9. L’assicurato contesta anche
l’importo della rendita AI, pari a fr. 1'014 al mese. Egli si chiede se sia
stato effettuato lo splitting con i contributi della moglie e se siano stati
considerati tutti gli anni di contribuzione.
2.10. Ai sensi dell’art. 36 cpv. 1
LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla
rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per
almeno tre anni. Il capoverso 2 prevede che le disposizioni della legge
sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie.
A
seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti
oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive,
egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b
LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita
completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
Il
calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi
dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o
d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha
compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento
assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Fatti
I
periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento
assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per
colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa
realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per
il calcolo della rendita (art. 52c OAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di
anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter
cpv. 1 LAVS).
Secondo l’art. 29 ter cpv. 2
LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
- una persona ha pagato i
contributi (lett. a);
- il suo coniuge, secondo
l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo
(lett. b);
- possono essere computati
accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).
Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato
(art. 29 quater LAVS).
Esso
si compone:
- dei redditi risultanti da
un’attività lucrativa (lett. a);
- degli accrediti per
compiti educativi (lett. b);
- degli accrediti per
compiti assistenziali (lett. c).
La
somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il
fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il
reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa
rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per
il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Sono
presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali
sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di
contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito
di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se:
- entrambi
i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
- una
persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);
- il
matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia
sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi
conseguiti:
- tra
il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che
precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per
primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
- in
periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso
l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti (art. 29 quinquies
cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo
l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi
agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità
parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art.
52e e f OAVS).
Generalmente
l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio e cessa
con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio.
Tuttavia
nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è
riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare
dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia
Considerandi
annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies
cpv. 2 LAVS).
L’accredito
assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è
tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
2.11
Nella
fattispecie concreta l’assicurato contesta l’importo della rendita versata in
quanto ritenuto troppo basso.
Dall’esame
degli atti (in particolare i fogli di calcolo, doc. 16-24) della Cassa __________
(competente per eseguire il calcolo della rendita; art. 60 cpv. 1 lett. b LAI)
risulta che la stessa ha correttamente proceduto al calcolo della prestazione
fondandosi sugli anni di contribuzione dell’assicurato, ossia dal 1° gennaio
1989.
(anno susseguente il compimento del 20esimo anno di età) al 31 dicembre
2017.
(anno precedente l’inizio del diritto alla rendita).
Durante
questo periodo egli ha contribuito per 27 anni e 5 mesi effettivi (cfr. foglio
di calcolo, doc. 16-24).
Infatti
l’insorgente non presenta lacune contributive dal 1992 al 2017 (26 anni,
compresi gli anni in cui la moglie ha contribuito pagando oltre il doppio del
contributo minimo [cfr. art. 3 cpv. 2 lett. e LAVS]). Il ricorrente ha inoltre
contribuito per 9 mesi nel 1990 e per 8 mesi nel 1991.
Nel
1989.
non figura alcuna contribuzione.
La
Cassa, per colmare le lacune, ha inoltre considerato 3 mesi di contribuzione
dell’anno in cui ha avuto inizio il diritto alla rendita (2018) in applicazione
dell’art. 52c OAVS (cfr. foglio di calcolo, doc. 23 incarto Cassa).
Con
un periodo di contribuzione di 27 anni e 8 mesi (effettivi 27 anni e 5 mesi),
l’interessato presenta una durata contributiva parziale per la quale va
applicata la scala di rendita 41 (cfr. tabelle edite dall’UFAS).
2.12
Per
quel che concerne il reddito medio annuo, la Cassa ha sommato i redditi
iscritti nel conto individuale relativi al succitato periodo di contribuzione.
Dalla
somma dei redditi da attività lucrativa del periodo di contribuzione risulta un
importo di fr. 277’885.--.
I
redditi della moglie non sono stati computati tramite lo splitting, poiché non
è data alcuna delle condizioni di cui all’art. 29quinquies cpv. 3 LAVS per la
suddivisione dei redditi. Essa può avvenire solo se entrambi i coniugi hanno
diritto alla rendita; se una persona vedova ha diritto a una rendita di
vecchiaia o, infine, se il matrimonio è sciolto per divorzio.
L’importo
così calcolato va rivalutato in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento
delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS
(art. 30 cpv. 1 LAVS). Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio
federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo
esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle
tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui
uso è obbligatorio (art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della
prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la
rendita.
Nel
caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in
considerazione è quella del 1990. Pertanto, dalle citate tavole, il fattore di
rivalutazione risulta essere l’1.000.
La
somma dei redditi rivalutati (fr. 277’885.--) va poi divisa per il periodo
effettivo di contribuzione (27 anni e 5 mesi), ciò che corrisponde ad una media
dei redditi da attività lucrativa di fr. 10’136.--.
Per
ogni anno in cui l’assicurato durante il matrimonio ha provveduto
all’educazione dei figli minori di 16 anni è assegnato un accredito per compiti
educativi. Dal matrimonio sono nati due figli, __________ nel 1992 e __________
nel 1996.
All’assicurato
vanno pertanto attribuiti 20 accrediti dal 1993 (anno susseguente la nascita
del primo figlio) al 2012 (anno del compimento del 16° anno del secondo figlio).
Va
poi tenuto conto che per le persone coniugate durante gli anni civili di
matrimonio l’accredito è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv.
3.
LAVS).
La
media dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la
seguente formula: rendita di vecchiaia annua minima x 3 x numero di bonifici
educativi : durata di contribuzione computabile.
Nel
caso in esame vanno conteggiati 20 mezzi accrediti educativi per un ammontare
di fr. 15'429.-- (1'175 [rendita di vecchiaia mensile minima] X 12 X 3 X 10
[ossia 20 : 2] : 27 anni e 5 mesi).
Alla
luce di quanto sopra esposto il reddito annuo medio della rendita corrisponde a
fr. 26’790.-- (10’136 + 15'429 = 25'565 che va arrotondato al limite superiore
conformemente alle tabelle edite dall’UFAS), per un importo mensile nel 2018 di
fr. 1’014.-- (3/4 di rendita), come calcolato dalla Cassa.
2.13
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In
concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a
carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti