32.2019.31
Viste le risultanze della perizia con complemento e la valutazione del consulente in integrazione a ragione l'ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1 luglio 2014 al 30 settem
18 dicembre 2019Italiano78 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.31
FS
Lugano
18 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 dicembre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1986 –
a seguito delle conseguenze riportate dopo l’infortunio del 12 luglio 2013
(incidente in moto; cfr. incarto Lainf) –, il 21 agosto 2013 ha
inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. AI 3/5-10).
Dopo aver esperito gli
accertamenti medici ed economici del caso –
in particolare, da ultimo, dopo aver acquisito agli atti la perizia
pluridisciplinare del __________ del 15 novembre 2017 con complemento del 2
luglio 2018 (doc. AI 260/657-754 e 290/837-842), le tabelle allestite il 20
novembre 2017 con le riduzioni al reddito ipotetico da invalido (doc. AI
262/756-759 e 263/760), le valutazioni del 4 aprile, dell’8 agosto e del 30
ottobre 2018 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 273/786-789,
295/852 e 313/896) e i rapporti finali 16 luglio e 9 agosto 2018 con le
annotazioni 9 ottobre 2018 del medico SMR (doc. AI 293/845-850, 296/853-858 e
308/886) – l’Ufficio AI, con
decisione del 21 dicembre 2018, preavvisata il 21 agosto 2018 (progetto del 21
agosto 2018 sub doc. AI 299/863-868 che annulla e sostituisce quello precedente
dell’11 aprile 2018 sub doc. AI 274/790-795), ha riconosciuto il diritto ad una
rendita intera dal 1. luglio 2014 al 30 settembre 2016 e dal 1. febbraio 2018
in avanti (doc. A). Nelle motivazioni l’amministrazione ha, in particolare,
evidenziato che “(…) dal 23.02.2018 il Signor RI 1 presenta un’incapacità
lavorativa del 100% in qualsivoglia attività professionale, lo stato di salute
tuttavia non risulta essere stabilizzato. È infatti previsto un intervento
chirurgico in data 3.10.2018. In base alla situazione attuale è quindi
possibile riconoscere il diritto ad una rendita. Al momento l'assicurato
risulta tuttavia ancora in cura, e gli atti sui quali lo scrivente Ufficio ha
basato il proprio giudizio non sono concludenti, non potendo quindi
quest'ultimo esprimersi in modo definitivo in merito alla residua capacità di
guadagno. L'assicurato è pertanto reso attento in merito al fatto che rimane
impregiudicata la possibilità di procedere ad una revisione conformemente
all'art. 17 LPGA, che potrà essere predisposta quando l'Ufficio Al disporrà
della documentazione atta a permettere una valutazione approfondita e
conclusiva della fattispecie (cf. DTFA 20.11.2008 in rer Jm 90C 342/2008 [ndr.
recte:9C_342/2008]). (…)” (doc. A).
1.2. Con ricorso del 31 gennaio
2019 RI 1, tramite l’avv. RA 1, ha postulato “(…) 14 […] l'annullamento
della decisione e il ritorno dell’incarto a UAI, perché proceda come
richiesto in sede di osservazioni del 24.09.2018; consci delle prerogative di
questa Corte, riteniamo che il ricorrente non debba perdere i gradi di giudizio
che la legge gli assegna per ormai definibili preconcette valutazioni dell'UAI,
subordinatamente si chiede che si tenga un’udienza dibattimentale
presso questo tribunale, al termine dello scambio degli allegati, per la
discussione sulle prove e sulle conclusioni anticipata dalla richiesta di una
memoria finale; 15. Con l'accordo dell'assistenza giudiziaria, sono protestate
le spese e ripetibili da riconoscere per la sede di reclamo e di questa fase
procedurale; al proposito si osserva come l'attivazione cognitiva è il fulcro
della gestione di una procedura che veramente vuole l'assicurato al centro,
assistito da un buon grado di flessibilità per comprendere come la procedura
possa accompagnare le fasi curative, anzi agevolandole; purtroppo ciò è quanto
abbiamo tentato di segnalare all'UAI raccogliendo scarso successo oltre quanto
segnalato sopra. (…)” (I, punto 14 e 15).
L’insorgente contesta
innanzitutto una violazione del diritto di essere sentito e, con argomentazioni
di cui si dirà, se necessario, in seguito, sostiene che “(…) egli era uno
studente universitario in formazione specifica settoriale che avrebbe con tutta
probabilità potuto terminare gli studi intrapresi se non fosse sopraggiunto
l'incidente stradale che lo coinvolse il 12.07.2013. (…)” (I, punto 7.4);
che la valutazione medica sarebbe errata ritenuto come “(…) la sua
situazione sia stata invalidante per tutto il periodo in questione (…)” (I,
punto 9); che quale reddito da valido va considerato “(…) un salario di
economista aziendale (…)” (I, punto 10.1) e che “(…) la decisione è
immotivata in quanto silente circa le motivazioni della mancata proposta di
riqualifica professionale (…)” (I, punto 12).
Il 18 febbraio 2019, così
richiesto (III), l’avv. RA 1 ha consegnato “a mano” alla cancelleria del
TCA il “Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria”
corredato della relativa documentazione (V e V/1).
1.3. Con la risposta di causa – addotto che l’insorgente “(…) -
contestata genericamente la valutazione medica ed economica operata
dall'amministrazione - ha chiesto in sostanza, da quanto è dato di capire dal
tenore del gravame, che venga riconosciuto un diritto a rendita anche per il
periodo dal 01.10.2016 al 31.01.2018. (…)” (VI, pag. 2) e ritenuto come
egli “(…) ha manifestato un dissenso puramente soggettivo nei confronti
della valutazione operata dall'amministrazione senza tuttavia produrre - in
sede di ricorso - eventuali elementi oggettivi, segnatamente di natura medica,
a sostegno delle proprie argomentazioni. (…)” (VI, pag. 2) rispettivamente
che per quanto concerne la questione a sapere se senza il danno alla salute
avrebbe portato a termine gli studi universitari la stessa “(…) è già stata
chiarita con la sentenza 32.2017.2 del 12.07.2017 di codesto lodevole Tribunale
(v. consid. 2.3) (…)” (VI, pag. 3) –
l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.4. Con scritto del 30 aprile
2019 l’avv. RA 1 – con riferimento a degli incontri avvenuti nel mese di
aprile 2019 presso l’__________ e precisato che “(…) sulla base di quanto
ora assunto, vi inviamo la presente per informarvi che stiamo attendendo dalla
famiglia, documentazione che riteniamo rilevante per dimostrare che il
ricorrente ai fini LAI è sempre stato nei fatti, quindi dal profilo oggettivo,
e nella intenzione, quindi, dal profilo soggettivo, studente, contrariamente a quanto
sbrigativamente e formalmente ritenuto in precedenza in altra procedura
incidentale (…)” (VIII) – ha prodotto ulteriore documentazione (cfr.
gli allegati doc. A/2-O).
Sempre tramite l’avv. RA 1,
con scritto dell’11 giugno 2019 (come preavvisato e dopo le chieste proroghe;
IX, X e XI), l’insorgente ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione (cfr. gli
allegati doc. P-S) e si è confermato nelle proprie allegazioni (XII).
La succitata documentazione
con i relativi allegati sono stati notificati all’Ufficio AI (XIII) che, con
osservazioni del 21 giugno 2019 (trasmesse per conoscenza al ricorrente; XV),
ha insistito nella domanda di reiezione del ricorso (XIV).
1.5. Con scritti del 30 luglio e
dell’8 agosto 2019 (trasmessi per conoscenza all’Ufficio AI; XVIII) l’avv. RA 1
si è confermato nella domanda di convocazione per un dibattimento e ha preso
posizione in merito alle osservazioni 21 giugno 2019 dell’Ufficio AI (XVI e
XVII).
1.6. In data 30 settembre 2019 si
è tenuto il pubblico dibattimento (XX e XX/1-9).
1.7. Con scritto del 3 ottobre
2019 (trasmesso all’Ufficio AI per conoscenza con facoltà di presentare
eventuali osservazioni scritte; XXII) l’avv. RA 1 ha prodotto il certificato
medico 2 ottobre 2019 del dr. __________ (doc. T) e ribadito, con
argomentazioni di cui si dirà (se necessario) in seguito, che il diritto di
essere sentito sarebbe stato violato (XXI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Il patrocinatore del
ricorrente ha in primo luogo fatto valere una violazione del diritto di essere
sentito adducendo che “(…) al ricorrente è stato negato il diritto di
essere sentito sotto più punti di vista: 3.1.1 mancato colloquio dopo la
seconda versione del progetto di decisione: nelle osservazioni del 24.09.2018,
3.1.2 mancata facoltà d'inoltro di ev. nuova documentazione dopo tale incontro,
3.1.3 mancata facoltà d'inoltro di una memoria finale, 3.1.4 in sintesi l'UAI
non si è dimostrato disposto né all'ascolto né collaborativo allo sviluppo
della procedura; 3.1.5 tale sordità procedurale si esplica poi nel non ascolto
e non correzione anche di concreti elementi di fatto che poi vengono ripresi
più volte nella procedura; 3.1.6 tali atteggiamenti sono poi reiterati malgrado
specifici inviti alla loro correzione; 3.1.7 l’incontro richiesto il
24.09.2018 è poi stato risollecitato il 31.10.2018, 18:23h al segretariato
AI:TI senza risposta e senza esito (…)” (I).
Al riguardo
l’amministrazione, nelle motivazioni della decisione impugnata, si è così
espressa: “(…) Dopo le osservazioni presentate al progetto di decisione in
data 24.09.2018 e 03.10.2018 la pratica è stata nuovamente sottoposta al medico
del Servizio medico regionale che ha riconfermato quanto è stato esposto sul
rapporto finale SMR del 09.08.2018. Anche la consulente in integrazione è stata
nuovamente interpellata in merito alle suddette osservazione e la stessa si è
espressa come segue. "Si prende atto delle osservazioni al progetto di
decisione del 21.08.2018. Per quanto riguarda il reddito da valido ci si è già
espressi in precedenza e si conferma tale presa di posizione (annotazione
servizio giuridico del 23.11.2016 [ndr. recte: 22 novembre 2016 sub doc. AI
170/396-397] e annotazione del SIP del 17.10.2016). Quanto apportato sul
rapporto SIP del 04.04.2018 rispetto all'iscrizione dell'assicurato al corso di
preparazione in matematica e contabilità per prepararsi all'esame di ammissione
alla __________ è stato comunque ripreso dalla perizia del __________ (SMR [ndr.
recte: __________] - pag. 14). Indipendentemente da tale fattore nel
rapporto SIP citato ci siamo già espressi sui provvedimenti professionali.
Attualmente l'assicurato risulta inabile al lavoro al 100%. Per quanto attiene
alla richiesta di un colloquio avente lo scopo di discutere il caso, lo
scrivente Ufficio Al non ravvede l'esigenza di dover chiarire ulteriormente i
fatti, risultando questi ultimi, dalla lettura della documentazione, già
sufficientemente esaustivi (si era svolto un incontro con l'assicurato, il suo
avvocato e il sig. __________ in data 17.08.2017 oltre a tutti i colloqui avuti
con la consulente AI). (…)” (doc. A).
Ai sensi dell'art. 29 cpv.
2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza,
dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per
l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei
suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire
sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (STFA H 97/04 del 29 giugno 2006 consid. 3.1; DTF 129
II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131
consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,
124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere
sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni.
Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle
condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di
rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con
cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di
esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che
l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le
argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per
il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio
2007, consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In concreto, l’insorgente sostiene
che sarebbe stato leso nel suo diritto di essere sentito non avendo l’amministrazione
dato seguito alla richiesta di un colloquio formulata nell’opposizione del 24
settembre 2018 (doc. AI 304/874/881) e ribadita il 3 ottobre 2018 (doc. AI
307/884).
L'art. 57a cpv. 1 LAI
stabilisce che “(…) l'Ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un
preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla
soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L'assicurato ha il
diritto di essere sentito conformemente all'art. 42 LPGA. (…)”.
Secondo l'art. 42 LPGA, le
parti hanno diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere
sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.
In ogni caso, al più tardi
durante la procedura di opposizione l'amministrazione deve dare la possibilità
alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma
sufficiente (DTF 132 V 368 consid. 6 pag. 374). L'audizione delle parti, che
costituisce un aspetto del diritto di essere sentito, non è necessaria nella
procedura d'istruzione che precede l'emanazione di decisioni impugnabili
mediante opposizione. La LPGA contiene a questo proposito una regolamentazione
esaustiva (DTF 132 V 368 consid. 6 pag. 374).
Con sentenza
9C_694/2008 del 7 ottobre 2009, il Tribunale federale ha stabilito che:
"
3.2 Ora, è pacifico che il
ricorrente ha avuto modo di fare valere la sua posizione e pertanto di
esprimersi quantomeno nell'ambito della procedura di opposizione. In questo
modo, il diritto di essere sentito è stato salvaguardato. Resta tutt'al più da
esaminare se il ricorrente poteva pretendere di essere sentito oralmente in
sede amministrativa.
3.3 Sennonché, l'art. 29 cpv. 2 Cost. non
conferisce il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia
alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non
preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni C 128/04 de 20 settembre 2005, in: SVR 2006 AIV
no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con riferimenti). Ora, né l'art. 42 LPGA, né la PA,
né tanto meno la LAVS prescrivono espressamente un simile diritto (cfr. del
resto sentenza citata C 128/04, ibidem). Insieme alla Corte cantonale si può
pertanto concludere che l'assicurato ha già avuto modo di esprimersi sufficientemente
sulla vertenza in sede amministrativa. E comunque, anche a prescindere da
queste considerazioni, il primo giudice ha giustamente ricordato che il
ricorrente ha in ogni caso avuto la possibilità di (ri)proporre le sue
argomentazioni dinanzi a un'autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale
delle assicurazioni, dotata di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non
vi è spazio per ammettere una violazione del diritto di essere sentito."
In un’altra
sentenza 9C_647/2010 del 6 dicembre 2010, al consid. 2.2, il Tribunale federale
ha rilevato che:
"
Le droit d'être entendu
garanti par l'art. 29 al. 2
Cst. comprend notamment le
droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il
soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre.
L'art. 29 al. 2 Cst. ne confère cependant pas le droit d'être entendu oralement
(cf. ATF
134 I 140 consid. 5.3 p.
148 et les références), pas plus du reste que la seconde disposition citée par
la recourante, l'art. 42 LPGA, qui s'applique à la procédure administrative en
matière d'assurances sociales (arrêt C 128/04 du 20 septembre 2005, in SVR 2006
ALV n° 5 p. 15)."
Alla luce della
citata giurisprudenza, la censura sollevata dal ricorrente va respinta.
Nell’evenienza concreta,
infatti, una volta terminato l'iter amministrativo di accertamento delle
condizioni di salute dell'interessato (attraverso la perizia pluridisciplinare
del __________ del 15 novembre 2017 con complemento del 2 luglio 2018 poi
avvallati dal SMR nel rapporto finale del 9 agosto 2018 e nell’annotazione del
9 ottobre 2018; cfr. consid. 1.1) e delle sue condizioni economiche (tramite le
valutazioni del 4 aprile, dell’8 agosto e del 30 ottobre 2018 del CIP; cfr.
consid. 1.1), all’interessato è stato inviato il progetto di decisione datato
21 agosto 2018 (doc. AI 299/863-868 che annulla e sostituisce quello precedente
dell’11 aprile 2018 sub doc. AI 274/790-795).
Il TCA evidenzia che
l’assicurato ha avuto la possibilità di fare valere la sua posizione per
iscritto con l’“opposizione” del 24 settembre 2018.
Egli, infatti, tramite il
proprio legale, ha formulato le proprie contestazioni e richiesto di poter
sostanziare l’“opposizione” in un colloquio presso gli uffici dell’AI
nonché la trasmissione della documentazione dell’incarto da pag. 462 in avanti (doc.
AI 304/874-881).
A tale scritto,
l’amministrazione ha puntualmente dato seguito con lettera del 26 settembre
2018 e colloquio telefonico dello stesso giorno (cfr. doc. AI 305/882 e 306/883).
Anche l’e-mail del 3 ottobre
2018 (doc. AI 307/884-885) è stato considerato dall’Ufficio AI che ha
interpellato il medico SMR e il CIP che si sono pronunciati in merito (cfr.
doc. AI 308/886 e 313/896-897). Dette valutazioni, come riportato sopra, sono poi
state riprese nella motivazione della decisione impugnata.
Alla luce di quanto esposto,
questo Tribunale non ritiene criticabile l’operato dell’amministrazione.
In tali
condizioni, il diritto di essere sentito del ricorrente non è stato violato e il
TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
Del resto, un’eventuale
violazione del diritto di essere sentito sarebbe comunque stata sanata, avendo
potuto l’interessato contestare la decisione in questione con il presente
ricorso.
Va qui rammentato che una
violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato, come in
concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso
che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279
consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).
L’assicurato ha infatti potuto comprendere la portata del preavviso del 21 agosto
2018 (doc. AI 299/863-868) e impugnare la decisione del 21 dicembre 2018 (doc.
A), confrontarsi con il suo contenuto e proporre le sue censure, facendo
valere le sue ragioni innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno
potere cognitivo, come l'istanza precedente (DTF 133 I 201
consid. 2.2).
Il TCA dispone in effetti
di un pieno potere di esame in tal senso (STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012,
consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le
prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61
lett. c LPGA).
Pertanto, in ogni caso,
l'eventuale violazione del diritto di essere sentito va ritenuta sanata in
questa sede dove l'insorgente è stato ancora sentito in occasione del
dibattimento pubblico del 30 settembre 2019 nel corso del quale ha potuto
esporre le sue motivazioni e produrre ulteriore documentazione (XX e XX/1-9).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è
sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita durante il periodo dal 1.
ottobre 2016 al 31 gennaio 2018 e se a ragione l’amministrazione gli ha negato
il diritto a provvedimenti professionali. Non è invece controversa l’attribuzione
di una rendita intera nel periodo dal 1. luglio 2014 (dopo l’anno di attesa ex
art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) al 30 settembre 2016 (tre mesi dopo il
miglioramento ex art. 88a cpv. 1 OAI) e dal 1. febbraio 2018 (risorgere
dell’invalidità ex art. 29bis OAI) in avanti.
Nemmeno è in sé contestato
l’importo di fr. 9'785.30 posto in compensazione con le prestazioni versate
dall’USSI (doc. A). Infatti, con lo scritto del 3 ottobre 2019, l’avv. RA 1 si
è limitato a rilevare che “(…) rientrato in studio, mi sono accorto che
nell'udienza circa la domanda principale del rinvio dell'incarto all'AI e
sebbene fosse nelle mie note scritte, desidero inoltre che verifichiate
l'omessa partecipazione del ricorrente / assicurato / utente alla definizione e
modalità di deduzione dell'importo inserito nei conteggi e girati poi a USSI; a
mio avviso, tale aspetto va affrontato ed inserito nella violazione del
principio di essere sentito, già segnalata in quanto già invocato pure per
altri aspetti tanto a verbale quanto agli atti (…)” (XXI) e al riguardo, lo
si ribadisce, questo Tribunale, per i motivi sopra esposti (cfr. consid. 2.1),
non ha ravvisato alcuna violazione del diritto di essere sentito.
Nella misura in cui in cui
l’insorgente, adducendo che “(…) con l’accordo dell’assistenza giudiziaria, sono
protestate le spese e ripetibili da riconoscere per la sede di reclamo e di
questa fase procedurale (…)” (I, punto 15), chiedesse anche la concessione
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in ambito amministrativo,
questo Tribunale non può pronunciarsi in merito.
Infatti, per costante
giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed
il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V
388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR
1997 UV Nr. 81).
Se non è stata emessa
nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere
pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V
164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
La decisione impugnata
pronunciandosi unicamente sul diritto a prestazioni AI, il ricorso, laddove
pretende l’assegnazione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in
ambito amministrativo, s’appalesa irricevibile.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di
cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,
non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28
cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
pag. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno
2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in
cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all’art. 29 cpv. 1 LPGA.
2.4. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale, TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984
pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…) Tra i danni alla salute
psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai
sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non
sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non
costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni
della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di
buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere
apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in
quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute
mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,
tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere
quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica
non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività
lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba
ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più
essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la
società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate;
cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"
(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
Secondo
la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,
consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio
2007).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi
stata progressivamente estesa ad altre affezioni, come risulta dalla DTF 137 V
64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
"
(…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE
136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”
Nella
DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle
affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità
di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono
stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso
particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione
secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno
sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Nelle
DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF è giunto alla conclusione che la nuova
procedura probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi
persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere
applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi
(DTF 143 V 409), ma anche per tutte
le malattie psichiche (DTF 143 V 418).
Secondo la giurisprudenza
precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi
fino a medio-gravi (cfr., fra le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno
2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9 marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV
Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid.
3.3), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo
se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la
concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal
Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora
invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se
la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di
valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa e al guadagno
invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di
depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora
essere considerata complessivamente nell’apprezzamento delle prove, tuttavia
considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.
comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
2.5. Per costante giurisprudenza
quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un
certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex
art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I
597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19
ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03
del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA
stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I principi
giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime
del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA
(DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).
La rendita
può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile
dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla
capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato,
abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275
consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art.
17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA I
8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF
8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa
St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al
momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già
un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012
del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).
2.6. Nella fattispecie in esame
l’Ufficio AI – vista la richiesta di perizia 30 maggio 2017 del medico
SMR dr. __________ (doc. AI 205/486-488) – ha ordinato una perizia
pluridisciplinare a cura del __________ (doc. AI 208/493-497 e 213/546-547).
Dalla perizia
pluridisciplinare del __________ del 15 novembre 2017 (doc. AI 260/657-754),
risulta che i periti hanno fatto capo a cinque consultazioni specialistiche
esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________),
neurologica (dr. __________), ORL (dr. __________) e neuropsicologica (dr. __________).
Elencati gli atti,
descritte l’anamnesi (famigliare, personale -sociale, professionale,
patologica e sistemica con le affezioni attuali e la descrizione della giornata)
e le constatazioni obiettive, sulla base delle risultanze dei singoli consulti
e del soggiorno dell’insorgente (nei giorni 21 agosto, nonché 6, 8, 12, e 20
settembre 2017) presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le
seguenti diagnosi:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa:
Pregresso politrauma (12.7.2013), incidente in
motocicletta con/su:
- pregressa frattura all'omero ds.,
osteosintetizzata,
- pregressa frattura del femore ds., osteosintetizzata,
- pregressa frattura del piatto tibiale a ds.,
osteosintetizzata,
- pregresse asportazioni di materiale di
osteosintesi,
- pregressi vari interventi per lesioni
cutanee al gomito ds. e dalle gambe bilateralmente,
- pregressi vari interventi al ginocchio sin.,
- neuropatia completa del nervo peroneo sin.,
- neuropatia parziale grave del
tibiale sin. con paresi marcata dei muscoli coinvolti, deficit sensitivo con
iperestesia ed inoltre iperalgia,
- pregresso trauma cranico (con frattura
della pars petrosa a sin., piccolo pneumoencefalo, frattura della calotta non
dislocata frontale a ds. con irradiazione nel tetto dell'orbita ds. con/su:
- ancora minore efficienza
dell'attenzione selettiva e sostenuta, consecutivo lieve rallentamento in
compiti complessi,
- pregressa lesione superficiale dell'arteria
femorale distale a sin.,
- pregressa lesione della vena superficiale a
sin.,
- pregressa apertura della loggia
per sindrome del compartimento all'arto inferiore sin.,
- pregressa polmonite d'aspirazione,
- pregresso delirio,
- pregressa sutura del nervo sciatico a sin.,
- ultimo intervento al ginocchio sin. il
31.3.2017,
- fratture costali a ds.,
- varie ferite lacerocontuse.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Reazione mista ansioso-depressiva su sindrome da
disadattamento (ICD-10 F43.22).
Ipoacusia bilaterale con/su:
- protetizzazione bilaterale.
Pregressa frattura del femore sin. ed osteosintesi con
chiodo endomidollare con/su:
- incidente della circolazione stradale, luglio
2006.
Pregressa rottura del legamento crociato anteriore del
ginocchio ds. con/su:
- trauma calcistico,
- pregressa plastica del legamento crociato
anteriore, 2010.
Dislipidemia.
Anemia. (…)" (doc. AI 260/680-681)
Visti
tutti gli atti medici raccolti – evidenziato che: “(…) Le
conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra i medici
periti del __________. L’unica patologia limitante la capacità lavorativa è
quella reumatologica (…)” (doc. AI 260/681) –, in sede di
discussione, i periti hanno così riassunto le valutazioni specialistiche:
"
(…)
Valutazione psichiatrica
Dal punto di vista psichiatrico l'A. è stato
valutato dal Dr. med. __________ che si sofferma sull'anamnesi, sui documenti
medici a disposizione e sull'esame psichico.
Riportiamo in extenso le conclusioni descritte dal
nostro consulente.
" Grazie alle misure terapeutiche
intraprese finora l'A. ha riscontrato dei lenti ma progressivi e significativi
miglioramenti del proprio stato d'animo e umorale rispetto alle vicissitudini
legate al grave incidente della circolazione stradale avvenuto quattro anni or
sono. Trovandosi però confrontato ancora con delle difficoltà sia di ordine
fisico legate agli esiti infortunistici sia di ordine economico e di
inserimento nella vita sociale egli tende ancora a manifestare delle
transitorie variazioni dell'umore e delle perdite della fiducia nelle sue
possibilità di riuscita per cui talvolta si sente timoroso e bloccato nei
rapporti interpersonali e sociali e questo essenzialmente per problemi di vergogna
legati alla propria condizione di salute che lo fa sentire in qualche misura
inadeguato percependo una inferiorità nei confronti degli altri o perlomeno una
sgradevole sensazione di diversità che lo condiziona. Questi aspetti
psicologici si stanno peraltro piano piano relativizzando in concomitanza con
il ripristino pressoché completo delle capacità cognitive (come emerso dai test
neuropsicologici effettuati dallo psicologo Dr. __________) e con la risalita
dell'umore e della ripresa degli interessi vitali e del piacere che si riverberano
in questo momento nello svolgere le attività della vita quotidiana e nel frequentare
le lezioni preparatorie alla ripresa del suo corso di studi in economia aziendale."
Il nostro consulente pone la diagnosi di reazione
mista ansioso-depressiva su sindrome da disadattamento (ICD-10 F43.22).
Grazie al trattamento messo in atto, la condizione
clinica dell'A. è "proceduta" verso un progressivo miglioramento con
remissione della sintomatologia. Attualmente l'A. è totalmente abile al lavoro
dal punto di vista psichiatrico, anche per il fatto che la diagnosi posta non
configura una patologia di lunga durata e tale da essere considerata invalidante.
La prognosi è favorevole. Non vi sono controindicazioni
a provvedimenti d'integrazione rispettivamente riformazione professionale.
L'A. è abile al 100% in qualsiasi tipo di attività,
casalingo compreso.
Valutazione reumatologica
Dal punto di vista reumatologico l'A. è stato
valutato dal Dr. med. __________ che si sofferma sull'anamnesi, sui documenti
medici a disposizione, sulla sintomatologia e sullo status reumatologico.
A seguito del politrauma del 12.7.2013 e dei vari
interventi chirurgici ai quali è stato sottoposto, l'A. presenta al braccio ds.
una patologia del gomito con deficit di estensione, una limitata flessione e
dolori residuali ai movimenti ed al carico.
Vi è un'affaticabilità del braccio ds. con alle volte
alla mano ds. dei disturbi della sensibilità soprattutto nel mantenere le
medesime posizioni e nello scrivere; i disturbi della sensibilità si
manifestano a volte anche di notte.
Per quanto riguarda l'arto inferiore ds. il recupero è
da considerarsi quasi completo con un buon carico senza grandi limitazioni.
La patologia principale è localizzata all'arto inferiore
sin. L'A. riesce attualmente a caricare in modo completo, ma vi è una notevole
instabilità al ginocchio di sin. che persiste malgrado i vari interventi
chirurgici ricostruttivi effettuati.
L'A. presenta una paresi all'estremità inferiore sin.
per lesione del nervo sciatico con tendenza a piede equino ed allo sviluppo di
diti a martello. Deve portare una stecca di Heidelberg e vi è una notevole
atrofia muscolare.
Vi è pure un problema all'anca sin. con un deficit di
rotazione interna. Sono presenti dolori metereopatici, al carico ed ai
movimenti.
La situazione per quanto riguarda il gomito ds. e
l'arto inferiore ds. è da considerare stabile, stazionaria e consolidata.
Per l'arto inferiore sin. ed il ginocchio sin. sono
previsti ulteriori interventi chirurgici nel tentativo di migliorare la
stabilità del ginocchio sin. È pure previsto un intervento chirurgico al piede
sin. per diti a martello.
L'A. è limitato per quanto riguarda il braccio ds. in
attività lavorative ripetitive soprattutto se da svolgere contro resistenza e
con forza. È limitato anche per quanto riguarda i disturbi della sensibilità e
l'affaticamento della mano ds. nello scrivere per un periodo prolungato più di
mezzora di fila, senza pause, nell'utilizzo di attrezzi e nello svolgere
attività manuali fini. Deve fare delle pause e deve poter muovere le dita delle
mani e il braccio ds. per rilassarlo.
Per l'arto inferiore ds. non vi sono più limitazioni.
Per l'arto inferiore sin. vi sono limitazioni nella
deambulazione. Questa è possibile per 400 m con stampella; l'A. ha difficoltà
nel salire e scendere le scale con la gamba sin., deve sempre attaccarsi ad un
corrimano e lo può fare con una certa lentezza. E' limitato
nell'inginocchiarsi, nel mantenere la posizione seduta (può essere tenuta per 2
ore di fila). Deve, però, alle volte alzarsi e cambiare di posizione per i
dolori che subentrano all'arto inferiore sin. ed anche per un disturbo
circolatorio con sensazioni di caldo e freddo e cambiamento di colore della
pelle dell'arto inferiore sin. soprattutto sotto il ginocchio.
Ricorda che i colleghi dell'ortopedia dell'__________
di __________ hanno determinato una limitazione della capacità lavorativa
prevalentemente in relazione con la ridotta capacità alla deambulazione (rapporto
per l'Ufficio Al del 28.7.2017).
Come impiegato d'ufficio l'A. presenta una capacità
lavorativa dell'80% a partire dalla valutazione presso il centro __________ di __________
del 2016. Questo per permettere all'A. delle pause più prolungate ed a seguito
di un certo rallentamento nell'attività professionale. Questo gli permettete di
alzarsi e di cambiare di posizione da un'attività all'altra.
Come casalingo l'A. è abile al lavoro nella misura
dell'80%.
Per il periodo antecedente l'A. è abile al lavoro
nella misura dello 0%.
Per quanto riguarda lo studio presso la __________, il
nostro consulente valuta l'A. abile al lavoro in misura completa.
La prognosi non è particolarmente favorevole, tenendo in
considerazione che le fratture spesso hanno anche un decorso intra-articolare.
Vi sono nette difficoltà per quanto riguarda il gomito ds. e la possibilità di
una progressione della patologia con lo sviluppo di un'artrosi secondaria.
Probabilmente è da attendersi un'artrosi secondaria
anche al ginocchio ds.
Per il ginocchio sin. già attualmente la prognosi è
poco favorevole, vista l'importante instabilità malgrado siano ancora previsti
ulteriori interventi chirurgici.
Per la paresi del nervo sciatico sin. la prognosi è negativa.
Il nostro consulente consiglia un reinserimento
professionale.
Secondo il nostro consulente, anche con ulteriori interventi
chirurgici, difficilmente si potrà migliorare la capacità professionale dell'A.
Valutazione neurologica
Dal punto di vista neurologico l'A. è stato valutato
dal Dr. med. __________ che si sofferma sull'anamnesi, sui documenti medici a
disposizione, sulla sintomatologia, sullo status neurologico e sugli esami
ENG/EMG.
L'A. presenta una lesione del nervo sciatico sin. con
danno completo del nervo peroneo sin. e danno minore del suo ramo del tibiale
motorio. Effettivamente tutti i muscoli innervati dal nervo peroneo sin.
presentano una plegia completa con forza M0 mentre i muscoli innervati dal nervo
tibiale presentano una forza M1-M2 per quanto riguarda i flessori dei diti del
piede e tibiale posteriore, forza M2 del gastrocnemio sin. Nei muscoli
prossimali innervati dal nervo sciatico a livello della coscia vi è una minima
paresi M5-, ma pare più da disuso che non da lesione del nervo. La lesione è
presumibilmente avvenuta a livello della fossa poplitea. All'esame EMG il
nostro consulente non ha ottenuto nessun potenziale né del nervo tibiale né del
nervo peroneo motorio sin., altrettanto nessun potenziale ottenuto all'esame
EMG del muscolo tibiale anteriore sin., documentando una lesione completa e
presumibilmente definitiva del nervo peroneo.
All'esame EMG del muscolo gemello laterale sin. si
ottengono dei potenziali di unità motorie che presentano tutte le
caratteristiche di un danno neurogeno grave avvenuto con rimodulazione delle
unità. Non si aspetta un maggiore recupero dei muscoli innervati dal nervo tibiale.
Il restante stato neurologico è nella norma. Vi è
stato un ottimo recupero dal lato cognitivo all'esame neuropsicologico eseguito
dal Dottor __________ il 12.9.2017: emerge ancora una minore efficienza
dell'attenzione selettiva e sostenuta e consecutivo lieve rallentamento in
compiti complessi.
Le diagnosi poste dal nostro consulente sono citate al
punto 5.
Dal lato neurologico, a causa del problema del nervo
sciatico sin., il nostro consulente valuta che l'A. non possa svolgere
qualsiasi attività professionale che richiede stare in piedi o camminare
costantemente (capacità lavorativa dello 0%). In un'attività, da svolgere
prevalentemente da seduto, permettendo di tanto in tanto dei cambiamenti
posturali, vi è una capacità lavorativa del 100%, dal lato neurologico e
neuropsicologico.
Secondo il nostro consulente la sopraccitata capacità
lavorativa si è instaurata all'incirca dall'1.9.2014, allorché è stata
attestata una capacità lavorativa del 50%. La neuropatia del nervo peroneo è
completa e definitiva e si è raggiunto il massimo recupero possibile.
Valutazione ORL
Dal punto di vista ORL l'a. è stato valutato
dal Dr. med. __________ che si sofferma sull'anamnesi, l'esame ORL, e l'audiogramma
tonale. Le diagnosi da lui poste sono citate al punto 5.
Con protetizzazione bilaterale l'A. è totalmente abile
al lavoro come studente ed in attività amministrative. In caso di peggioramento
si possono consigliare impianti cocleari.
Valutazione neuropsicologica
L'A. è stato sottoposto ad esame neuropsicologico
presso il Dottor __________. Questo esame è stato preso in considerazione sia
dal consulente in psichiatria, sia dal consulente in neurologia.
Riportiamo in extenso le conclusioni descritte dal
nostro consulente.
" L'esame neuropsicologico mette
unicamente in evidenza una minore efficienza dell'attenzione selettiva e
sostenuta, con conseguente lieve rallentamento esecutivo in compiti complessi.
Le restanti funzioni cognitive sono nella norma. Il profilo dell’assicurato
attesta, pertanto, la presenza di un soddisfacente recupero dopo il trauma
cranico del 2013. Va tuttavia segnalato che la non piena efficienza dell'attenzione
potrebbe determinare lievi difficoltà in compiti che prevedono elevata
focalizzazione e concentrazione protratta. Queste difficoltà potrebbero però essere
contenute attraverso una alta strutturazione e organizzazione del lavoro,
accompagnata dalla possibilità di fare brevi pause."
Negli esami di laboratorio abbiamo constatato
un'anemia e per questo abbiamo pregato I’A. di prendere contatto con il suo
medico curante Dr. med. __________.
Non vi sono altre patologie che limitano la capacità
lavorativa dell'A.
Non sono fattori medici (extra-LAI) la situazione
economica e sociale dell'A. e l'assenza dal mondo lavorativo. (…)" (doc.
AI 260/683-686).
Dopo un’attenta
discussione e posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale
capacità lavorativa: “(…) L'A. presenta una capacità lavorativa del 100%
come studente in economia e 80% come impiegato d’ufficio. (…)” (doc. AI
260/686), i periti hanno espresso la seguente valutazione circa le conseguenze
sulla capacità lavorativa e d’integrazione:
"
(…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
8.1 Capacità di lavoro nell'attività abituale
8.1.1 A quali deficit
funzionali è dovuta un'eventuale riduzione della capacità lavorativa?
La riduzione della capacità lavorativa è dovuta alle
sequele postinfortunistiche, in particolare all'arto superiore ds. ed all'arto
inferiore sin. Per l'arto superiore ds. è limitato nello scrivere per un
periodo prolungato, più di mezz'ora, senza pause, nell'utilizzo di attrezzi e
nelle attività manuali fini.
Per l'arto inferiore sin. I'A. è limitato in una
deambulazione superiore ai 400 m (con stampella), nel salire e scendere le
scale, nell'inginocchiarsi, nel mantenere la posizione seduta per più di 2 ore
di fila (deve avere la possibilità di alzarsi e cambiare posizione).
8.1.2 Indicare la capacità
lavorativa per l'attività abituale, in percentuale oppure in ore al giorno.
In percentuale (capacità lavorativa dell'80%,
rispettivamente del 100%).
8.1.2.1 Se la capacità
lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale percentuale va
intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente ridotto
nell'arco dell'intera giornata lavorativa.
Presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento
ridotto (capacità lavorativa dell'80%, rispettivamente del 100%).
8.1.2.2 Se la capacità
lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se vi è
un'ulteriore riduzione di rendimento o se il rendimento è pieno.
-.-
8.1.2.3 Se si raccomandano
delle pause supplementari, specificare se queste sono già state conteggiate
nella quantificazione della capacità lavorativa residua.
L'A. abbisogna di pause supplementari (come consigliato
dal consulente in reumatologia) e sono già state conteggiate nella
quantificazione della capacità lavorativa residua.
8.1.3 Facendo riferimento
all’anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa indicata dal
perito nell’attività abituale può essere considerata valida?
Da inizio febbraio 2016 (inizio degli accertamenti
presso il centro __________ di __________) e continua.
Successivamente a causa degli interventi al ginocchio
sin. codifichiamo una capacità lavorativa dello 0% durante 3 mesi a partire dal
30.3.2016 e pure durante ca. 3 mesi dopo il nuovo intervento del 30.3.2017.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'lNTEGRAZIONE
9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata
9.1.1 Quali caratteristiche
medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso di una malattia
fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza limitazioni e se vi sia
un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)
Deve trattarsi di un'attività rispettosa dei limiti
funzionali descritti dal nostro consulente in reumatologia ed al nostro punto
8.1.1. L'A. non può svolgere attività pesanti.
9.1.2 Indicare la capacità
lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al giorno.
In percentuale (capacità lavorativa dell’80%).
9.1.2.1 Se la capacità
lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale percentuale va
intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente ridotto
nell’arco dell'intera giornata lavorativa.
In percentuale (capacità lavorativa dell'80%), rendimento
ridotto.
9.1.2.2 Se la capacità
lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se vi è
un’ulteriore riduzione del rendimento o se il rendimento è pieno.
-.-
9.1.2.3 Se si
raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state
conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.
L'A. abbisogna di pause supplementari (come
consigliato dal consulente in reumatologia) e sono già state conteggiate nella
quantificazione della capacità lavorativa residua.
9.1.3 Facendo riferimento
all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa indicata dal
perito nell'attività adeguata può essere considerata valida?
Da febbraio 2016 (come discusso precedentemente) e
continua.
Successivamente vi sono state incapacità lavorative
della durata di ca. 3 mesi dopo gli interventi al ginocchio sin. del 30.3.2016
e 30.3.2017.
9.1.4 Esprimersi anche sulla
capacità lavorativa in ambito domestico, facendo riferimento alle diverse
funzioni.
80%.
9.2 Reintegrazione professionale
9.2.1 Sono medicalmente
sostenibili provvedimenti professionali volti alla reintegrazione?
Sì!
9.2.2 In caso affermativo, a
partire da quando (mese e anno)?
Da subito.
9.2.3 Di quali elementi
bisogna tener conto dal punto di vista medico?
Bisogna tener conto dei limiti funzionali descritti
precedentemente.
9.2.3.1 I problemi che
ostacolano il reinserimento sono dovuti al quadro clinico stesso? Se sì, in che
misura?
Nella misura del 20%.
9.2.4 Se in corso di revisione
si constata uno stato di salute invariato, definire se è presente un potenziale
di integrazione professionale che può essere valorizzato attraverso misure di
riallenamento progressivo al lavoro.
Non si tratta di revisione.
9.3 Obbligo di diminuire il danno da parte dell'A.
9.3.1 Come giudica l'aderenza
terapeutica dimostrata dall'A. nel corso degli anni?
Buona.
9.3.2 Adeguatezza della
terapia attuale secondo le linee guida? Eventuali proposte terapeutiche?
In futuro l'A. avrà bisogno di altri interventi
all'arto inferiore sin. (non permetteranno di migliorare la sopraccitata
capacità lavorativa).
9.3.3 Quale miglioramento
funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente aspettare con una terapia
adeguata e in quanto tempo, indipendentemente dal grado di motivazione dell’A.?
Non sono da prevedere miglioramenti.
9.3.4 Altri suggerimenti per
aumentare la capacità lavorativa (es. adeguamento del posto di lavoro, mezzi
ausiliari ecc.)
Non ve ne sono.
10 COERENZA
10.1 Descrivere in modo critico
eventuali discrepanze evidenziate tra i sintomi descritti dall'A., l'anamnesi e
la valutazione clinica durante la visita.
Non abbiamo constatato discrepanze.
11 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
11.1 Altri quesiti del medico SMR.
Non sono posti.
11.2 Si chiede al perito di
rispondere ad eventuali domande poste dall'A. o dal suo rappresentante legale.
Domande particolari non sono poste.
È importante che l’A. possa iniziare la formazione
prevista in economia e che sia sostenuto sia dai medici curanti sia
dall’Ufficio AI.
Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente
all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico
curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.
(…)" (doc. AI 260/687-690)
I periti del __________ –
considerata l’“opposizione” interposta tramite l’avv. RA 1 al
progetto di decisione dell’11 aprile 2018 (doc. AI 281/812-814) e avuto
riguardo ai rapporti medici del 18 aprile 2018 del dr. __________ dell’__________
e del 18 maggio 2018 del dr. __________ (doc. AI 281/815-817 e 284/822) –
con complemento del 2 luglio 2018 (doc. AI 290/837-842) hanno precisato:
"
(…) L'A. stesso e il suo
legale, Avv. sig. RA 1, non sono d'accordo sul progetto di decisione. Si
afferma che le cure mediche non sono finite e non si è d'accordo sul calcolo __________
capacità di guadagno. Comunica che l'A. non frequenta la SUPSI o altra scuola.
Abbiamo sottoposto i sopraccitati rapporti medici [ndr.: si riferisce ai rapporti del 18 aprile 2018 del
dr. __________ e del 14 maggio 2018 del dr. __________] al nostro consulente
in reumatologia, Dr. med. __________, che così ha risposto:
" Caro collega,
ho ricevuto la sua lettera il 18.05.2018. Ho letto con
attenzione l'ultimo rapporto medico inerente questo sopramenzionato assicurato
da me peritato nel 2017.
È stato rivisto presso l'Ospedale __________ dal PD
Dr. med. __________, non si riscontrano nelle diagnosi, nelle valutazioni e nel
procedere dei cambiamenti direzionali significativi per quanto riguarda le
patologie già conosciute per questo assicurato e da noi valutate dal punto di
vista peritale.
Non vi sono quindi indicazioni per modificare le
nostre valutazioni per quanto riguarda i limiti funzionali e la capacità
lavorativa dell'assicurato."
" Caro collega,
ho ricevuto la documentazione inerente alla visita
eseguita dal vostro assicurato in data 14.05.2018 presso il Dr. med. __________
specialista di chirurgia.
Egli diagnostica un Malum perforans del piede sinistro
instauratosi in data 23.02.2018.
Si tratta di una patologia non presente nel momento in
cui ho visitato l'assicurato e per la quale ho steso la mia valutazione
peritale il 13.09.2017.
Dall'anamnesi rilevo che l'assicurato aveva presentato
una simile patologia anni fa che era poi guarita in modo corretto.
Tenendo in considerazione l'evoluzione di quella
patologia di allora è da attendersi che con le cure del caso anche questa
problematica di mal perforante dovrebbe risolversi e guarire.
Come detto questa nuova patologia non era presente al
momento della visita.
Se essa deve essere ritenuta rilevante per la capacità
lavorativa dell'assicurato da questo momento via bisognerà valutarla in ambito
specialistico. Propongo qui piuttosto una visita dermatologica. Dal punto di
vista reumatologico non vi sono modifiche per quanto riguarda le patologie già
elencate in diagnosi nella mia valutazione peritale."
In conclusione, dal punto di vista prettamente
reumatologico, i documenti medici non permettono di modificare la valutazione
espressa nella nostra perizia __________, redatta il 15.11.2017.
A riguardo del mal perforante, ricordiamo che al
momento degli accertamenti presso il __________, era presente unicamente
un'escoriazione plantare.
Per meglio valutare il mal perforante non presente al
momento della valutazione presso il __________, si consiglia una valutazione
dermatologica o angiologica. (…)"
(doc. AI 290/838-839).
Il medico SMR dr. __________,
nel rapporto finale 9 agosto 2018 (doc. AI 296/853-858) si è allineato alle
conclusioni a cui sono giunti i periti del __________ e – considerato anche il rapporto 23 giugno
2018 del dr. __________ del __________ che prevede per il ginocchio sinistro un’artroscopia
il 20 luglio e una ricostruzione il 3 ottobre 2018 (doc. AI 288/829-831) e
ritenuto che le valutazioni del __________ vanno confermate fino all’insorgenza
del malum perforans al piede sinistro –
ha precisato che “(…) in conclusione si conferma la validità del rapporto
finale fino al 23.2.2018 con da allora IL 100% per insorgenza malum perforans
piede e seguenti interventi ginocchio (20.7.2018 e 3.10.2018). L'assicurato
dovrebbe ricuperare una CL come da valutazione __________ a partire da 1.2019,
riabilitazione terminata dopo ultimo intervento ginocchio. (…)” (doc. AI
296/854).
Sempre il dr. __________ –
visto l’e-mail 3 ottobre 2018 nel quale l’avv. RA 1, richiamata l’opposizione
24 settembre 2018 al progetto di decisione 21 agosto 2018 che ha annullato
quello precedente dell’11 aprile 2018, ha contestato la valutazione medica
(doc. AI 307/884-885 –, nell’annotazione del 9 ottobre 2018, ha concluso
che “(…) le attuali osservazioni 3.10.2018 non modificano le conclusioni
contenute nel RAF del 9.8.2018. (…)” (doc. AI 198/755).
L’Ufficio AI, viste le
risultanze mediche suenunciate e ritenuta la valutazione 30 ottobre 2018 del
consulente in integrazione professionale (doc. AI 313/896), con decisione del
21 dicembre 2018 ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. luglio
2014 al 30 settembre 2016 e dal 1. febbraio 2018 in avanti (cfr. consid. 1.1).
2.7. Per poter graduare
l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre
di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti.
Il compito del medico
consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale
misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel
fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo
2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2
pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG,
2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio
delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF
ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In una sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il
TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e
l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del
SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto
senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010).
Tuttavia, nel caso in cui
sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei
pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali
rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF 8C_336/2015 del 25
agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in particolare, alla DTF 139
V 225 e 135 V 465).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10
febbraio 2017 consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27
giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);
Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto
che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).
2.8. Il TCA ricorda innanzitutto
che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è
importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in
argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che
non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su
divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il
diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni
mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134
V 231 consid. 5.3 pag. 234).
Non è dunque possibile
trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle
diagnosi poste.
Nel caso concreto, questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente
vagliato, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.4 e 2.7),
non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni formulate dai periti del SAM
fondate sulla perizia 15 novembre 2017 con complemento del 2 luglio 2018 e
confermate dal medico SMR dr. __________ (cfr. consid. 2.6). Perizia, quella
del __________, che va considerata dettagliata, approfondita e quindi
rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando
precedente.
Non vi sono in effetti
ragioni per scostarsi dalle convincenti e approfondite considerazioni espresse
dai periti i quali hanno anche considerato tutta la documentazione medica
(specialistica e non) agli atti e l’insorgente non ha prodotto alcuna valida
documentazione specialistica atta a mettere in dubbio le conclusioni a cui è
giunto il __________.
In particolare non possono
di certo modificare l’esito del presente giudizio i certificati medici del 25
gennaio, 30 aprile e 2 ottobre 2019 nei quali il dr. __________, specialista
FMH in chirurgia – senza nemmeno confrontarsi con le conclusioni a cui
sono giunti i periti interpellati –, si è limitato ad attestare che “(…)
quale medico curante del paziente in oggetto e in base a plurimi accertamenti
effettuati debbo certificare che lo stesso è inabile al 100% all’attività
lavorativa dal 12.07.2013. Tale inabilità è causata da gravi postumi
dell’incidente stradale. (…)” (doc. AI 321/923), che “(…) quale medico
curante del paziente in oggetto certifico che lo stesso dal 25.03.2019 è
affetto da tromboflebite arto inferiore destro. Per tale motivo il paziente
viene anticoagulato per un periodo non inferiore a tre mesi e dovrà indossare
calza elastica. Trascorso tale periodo verrà sottoposto ad ulteriore doppler
arti inferiori. (…)” (VIII/O) e che “(…) Si certifica che il paziente in
oggetto presenta da diverso tempo una ferita a livello della pianta del piede
di tipo cronico che causa sintomatologia dolorosa. La stessa lesione è già
stata indagata anche da specialisti senza però ottenere alcun tipo di
guarigione. (…)” (XXI/T).
Nemmeno è possibile
concludere differentemente anche avuto riguardo al rapporto 14 settembre 2015
del dr. __________ dell’__________ (doc. AI 68/185-186, prodotto anche
durante il dibattimento pubblico sub XX/1), menzionato nell’elenco atti
della perizia del __________ (doc. AI 260/661) e quindi già preso in
considerazione dagli stessi periti. Quanto al rapporto 21 gennaio 2019 sempre del
dr. __________ (XX/5) – oltre al fatto che lo specialista non si
confronta con le valutazioni dei periti del __________ –, va rilevato
che lo stesso è posteriore alla decisione impugnata e che nelle motivazioni
l’Ufficio AI ha evidenziato come “(…) dal 23.02.2018 il Signor RI 1
presenta un’incapacità lavorativa del 100% in qualsivoglia attività
professionale, lo stato di salute tuttavia non risulta essere stabilizzato. È
infatti previsto un intervento chirurgico in data 3.10.2018. In base alla situazione
attuale è quindi possibile riconoscere il diritto ad una rendita. Al momento
l'assicurato risulta tuttavia ancora in cura, e gli atti sui quali lo scrivente
Ufficio ha basato il proprio giudizio non sono concludenti, non potendo quindi
quest'ultimo esprimersi in modo definitivo in merito alla residua capacità di
guadagno. L'assicurato è pertanto reso attento in merito al fatto che rimane
impregiudicata la possibilità di procedere ad una revisione conformemente
all'art. 17 LPGA, che potrà essere predisposta quando l'Ufficio Al disporrà
della documentazione atta a permettere una valutazione approfondita e
conclusiva della fattispecie (cf. DTFA 20.11.2008 in rer Jm 90C 342/2008 [ndr.
recte:9C_342/2008]). (…)” (doc. A).
Anche in occasione del
dibattimento pubblico l’avv. RA 1, senza tuttavia apportare valida
documentazione medica al riguardo, si è limitato a ribadire che “(…) il
ricorrente contesta la valutazione di incapacità lavorativa nel periodo
1.10.2016 – 31.1.2018 ovvero un periodo intermedio tra il luglio 2014 e come
attualmente con una incapacità al 100%. Infatti fin dal settembre 2015 il prof.
dott. __________, Unfallchirurgie __________ aveva indicato per quanto attiene
all’aspetto infortunistico una incapacità lavorativa minima del 40-50% poi
ripresa al 50% (produco al riguardo il rapporto 14.9.2015 di cui al doc. 68
pag. 185 dell’inc. AI) durante le misure integrative del 2016. Ancora il
21.1.2019 lo stesso dott. __________ riteneva che la “Gesamtarbeitsunfähigkeit
aufgrund von Unfallfolgen mehr als 30% gegeben” (produco il rapporto 21.2.2019
dell’Ospedale __________ di __________). […] In tutto l’incarto non si fa stato
di una valutazione specifica per ipoacusia e conseguente difficoltà
d’espressione vocale che comportano, già per questo, ulteriori percentuali
d’incapacità. Si fa riferimento al proposito all’intervento solo nel 2017 post
sentenza di questa Corte tramite il dott. __________ con la richiesta e
applicazione di 2 apparecchi acustici che però ancora non hanno sanato la
situazione per cui si richiedono se sono in corso accertamenti in quanto il
risultato non è ottimale (produco al riguardo la fattura 16.10.2017 del Centro __________,
fattura in parte finanziata dall’AI). Anche non è specificato l’aspetto
psicologico che non ha una quantificazione percentuale. […] L’ulcerazione
indicata sopra durante il periodo di accertamento __________ di __________ nel
2016 è elemento che è presente sempre quindi anche nel periodo 2016-2018
contestato, che ha portato a un grado d’incapacità lavorativa al 100% attuale,
tant’è che ancora nell’estate 2019 e settimana scorsa si sono manifestate
ulteriori ulcerazioni che compromettono la salute del ricorrente. (…)”
(XX).
L'insorgente si è in
sostanza limitato a contestare le conclusioni a cui è giunto il dr. __________
nel rapporto finale 9 agosto 2018 (cfr. consid. 2.6) che ha confermato, nell’attività
abituale come in un’attività adeguata, una capacità lavorativa dell’80% (fatti
salvi i mesi da aprile a giugno 2017 nei quali l’inabilità lavorativa era
totale) dal 30 giugno 2016 al 23 febbraio 2018, a suo dire non data.
Egli non ha però saputo
validamente comprovare le sue critiche e nemmeno un peggioramento dello stato di
salute, prima del mese di febbraio 2018 quando il dr. __________ ha
diagnosticato un “(…) erneutem Malum perforans Fuss links am 23.02.2018 (…)”
(doc. AI 284/822), rispetto alla valutazione peritale del __________.
Il ricorrente si è quindi
limitato ad esporre le proprie valutazioni soggettive, senza però che la
documentazione agli atti possa oggettivamente suffragare le sue
sintomatologie soggettive e contestare di conseguenza che la situazione
dal punto di vista clinico, ossia oggettivo, fosse differente.
Va osservato
che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle
assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo
delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione
della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi
– segnatamente di natura medica – a sostegno delle proprie argomentazioni. Non
è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente
all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute
dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei
referti medici – magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo –,
quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di
carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato
di salute (cfr. STCA 32.2018.165 del 13 marzo 2019, consid. 2.6 con
riferimenti).
Visto tutto quanto sopra
esposto e conformemente alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di
rapporti medici (cfr. consid. 2.4 e 2.7), questo Tribunale ritiene che –
senza che sia necessario esperire ulteriori accertamenti (nella STF
9C_267/2013 del 27 maggio 2013 il TF ha rilevato che “(…) A tal riguardo
occorre ricordare che anche tenendo conto della più recente giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell'uomo, nelle procedure concernenti
l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali non
sussiste un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da
parte dell'ente assicuratore - e tanto meno a una perizia giudiziaria -, una
tale perizia dovendo unicamente (ma pur sempre) essere ordinata qualora
sussistano dubbi - anche solo minimi - riguardo all'attendibilità e alla concludenza
delle attestazioni mediche interne dell'assicurazione (DTF 135 V 465). (…)”)
– le valutazioni del __________, avvallate dal medico SMR dr. __________
(cfr. consid. 2.6), vanno confermate.
Stante quanto precede va
quindi confermata la valutazione del dr. __________ che, nel rapporto finale
SMR del 9 agosto 2018 (doc. AI 296/853-858), ha indicato (nell’attività
abituale come in un’attività adeguata) la seguente evoluzione dell’incapacità
lavorativa nel tempo: “(…) 100% dal 12.7.2013, 20% dal 2.2016, 100% dal
31.3.2016, 20% dal 30.6.2016, 100% dal 30.03.2017, 20% dal 30.06.2017 e 100%
dal 23.2.2018 (…)” (doc. AI 296/856).
2.9. Quanto alla valutazione
economica questo Tribunale rileva quanto segue.
2.9.1. Come accennato (cfr. consid.
1.2) – premesso che “(…) egli era uno studente universitario in
formazione specifica settoriale che avrebbe con tutta probabilità potuto
terminare gli studi intrapresi se non fosse sopraggiunto l'incidente stradale
che lo coinvolse il 12.07.2013. (…)” (I, punto 7.4) – l’insorgente
pretende che quale reddito da valido venga considerato “(…) un salario di
economista aziendale (…)” (I, punto 10.1), a torto.
Nella fattispecie – ritenuto che l’avv. RA 1, dopo che
durante il colloquio del 17 agosto 2017 gli è stata consegnata la sentenza (asseritamente
non ricevuta) del 12 luglio 2017 del TCA (cfr. doc. AI 133/600), senza
indicarne i motivi nel dibattimento pubblico si è limitato ad addurre che “(…)
anche la sentenza 2017 di questa Corte non è in concreto in questo momento
della procedura applicabile e in ogni caso se ne chiede la revisione nel
merito, nel senso che chiedo che questa Corte non decida sulla base di quella
sentenza. (…)” (XX, pag. 3) –,
questo Tribunale rileva innanzitutto che non ha alcun motivo per scostarsi da quanto
ritenuto nella STCA del 12 luglio 2017 (doc. AI 216/554-569) laddove ha
concluso che “(…) da quanto esposto risulta che al momento dell’insorgere
del danno alla salute (luglio 2013) l’insorgente aveva interrotto gli studi universitari
(al beneficio della pubblica assistenza si era iscritto al collocamento ed era
disposto totalmente ad assumere un’attività lavorativa) non essendo possibile,
in base al grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; DTF
138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid.
5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag. 195), concludere che egli avrebbe
ripreso gli studi universitari presso l’__________. (…)” (doc. AI 216/564).
Nemmeno è possibile
concludere differentemente anche avuto riguardo alle argomentazioni sviluppate
dall’avv. RA 1 negli scritti del 30 aprile e dell’11 giugno 2019 (VIII con
allegati doc. da A/2 a O e XII con allegati doc. da P a S) oltre che in sede di
pubblico dibattimento del 30 settembre 2019 (XX).
Trattasi infatti di
semplici allegazioni di parte in nessun modo comprovate e che non giustificano
quindi una diversa valutazione.
In particolare, dallo
scambio di e-mail sub VIII/N risulta che, dopo lo scritto del 25 aprile 2012
del seguente tenore: “(…) Mi chiamo RI 1, e ho iniziato l'università
settembre dell'anno scorso, e ho continuato fino adesso, però vado negli __________
per un periodo. Volevo sapere e vedere con chi posso parlare per tenere una
bona informazione, per vedere cosa posso fare, si posso farli gli esami in __________
ecc. (…)”, l’__________, il 4 maggio 2012, ha così risposto: “(…) Non
capisco la sua domanda: vuole restare immatricolato all’USI, ma svolgere .
Faccio però notare il seguente articolo 3In generale, si ritiene
opportuno che gli studenti di laurea (Bachelor) svolgano i primi due anni
(propedeutici) in sede e quindi prevedano il semestre fuori sede nell'ultimo
anno del triennio. Se non svolge il programma di mobilità, dovrebbe
semplicemente ritirarsi dall’__________ e iscriversi in un’università estera e
richiedere il riconoscimento degli esami superati all’__________. (…)”.
Visto che, nonostante l’__________
avesse precisato di non capire la domanda (ritenuta la forma scritta
l’insorgente non può qui sostenere un’incomprensione dovuta ai suoi problemi di
ipoacusia), dopo il succitato scambio di e-mail non è seguito alcun ulteriore contatto
con l’__________ (“(…) (04.05.2012. e-mail __________.__________-__________,
risposta, cfr. doc. a [ndr. recte: N] ad VIII all’e-mail
del ricorrente non è seguito alcun incontro o colloquio personale)
(…)” (XII)), per il solo fatto che si sia iscritto ad un corso di
inglese negli __________ (cfr. VIII/ P e S) non è possibile seguire
l’insorgente laddove pretende essere dimostrato che la sua volontà fosse quella
di portare a termine gli studi intrapresi presso l’__________.
In particolare – a prescindere dal Regolamento __________ applicabile
(l’insorgente non ne ha prodotto alcuno e si è limitato a chiedere al Tribunale
di procedere in questo senso; cfr. XXI) e dalla “(…) richiesta d’audizione
teste: responsabile mobilità studenti, __________, __________ (…)” (XII,
punto B.5), ribadita l’assenza di una reazione dopo il succitato scambio di
e-mail con l’__________ e ricordato che nel formulario del 14 maggio 2013 della
__________ l’assicurato ha dichiarato di aver abbandonato gli studi dal giugno
2012, di essere in assistenza dal febbraio 2013 e di essere disponibile ad
un’attività lavorativa “(…) sempre (…)” (doc. AI 83/219) – non può essere seguito l’avv. RA 1
laddove, senza tuttavia in alcun modo documentare e provare, nello scritto
dell’11 giugno 2019 e in sede di pubblico dibattimento del 30 settembre 2019 ha
sostenuto che “(…) contrariamente a quanto assunto nella sentenza 32.2017.2
del 12.07.2017, che pure rilevava su un aspetto incidentale della procedura AI
e che quindi già per questo qui non fa testo, il fatto della non ri. o
iscrizione o ri.ammissione rileva proprio dalla peculiarità del Regolamento __________;
esso infatti NON prevede alcuna forma di mobilità di studio per i soggiorni
linguistici, come qui di specie per chi desiderava recuperare una carenza
ad esempio in inglese, quindi lo studente è costretto a disiscriversi o farsi
mettere come ritirato, per poi ri.chiedere la ri.ammissione per consentirgli di
presentarsi agli esami suppletivi entro il tempo massimo, in caso febbraio
2014; (…)” (XII, punto B.5) rispettivamente che “(…) successivamente il
periodo di formazione negli __________ per l’inglese (periodo settembre 2012,
marzo 2013) è stato organizzato per migliorare le sue conoscenze d’inglese
(purtroppo interrotto dal decesso del padre). Ciò ha poi portato alla
exmatricolazione. Questa soluzione è stata concordata con l’USI in quanto con
regolamento vigente al momento per corsi linguistici era la sola soluzione
possibile per in ogni caso conseguire un miglioramento linguistico e nella
preparazione personale successiva alla prima fase di frequenza all’__________ e
in vista della successiva. Contrariamente a quanto scritto da noi negli atti,
in questa situazione particolare lo studente __________ non avrebbe potuto
ripetere l’anno accademico, ma si sarebbe dovuto iscrivere al secondo anno
quindi da settembre 2013, con termine fino a febbraio 2014 per completare e
recuperare gli esami insufficienti precedenti del primo anno. (…)” (XX,
pag. 3).
Quanto alle censure
sollevate nel dibattimento pubblico nei confronti della consulente in
integrazione professionale – l’avv. RA 1 pretende segnatamente che “(…)
per questa predeterminazione della sig.ra __________ sulla incapacità di
proseguire eventualmente gli studi, rispettivamente la necessità di una
formazione professionale si chiede di non tenerne conto nel giudizio (…)”
(XX, pag. 5) –, questo Tribunale rileva che le stesse andavano formulate
tempestivamente già in sede amministrativa e che l’interessato avrebbe
potuto/dovuto se del caso chiedere (motivandola) la sostituzione della
consulente.
Viste le suesposte
risultanze – senza che sia
necessario dar seguito all’ulteriore richiesta di prove (richiamo del Regolamento
__________ applicabile e audizione del responsabile mobilità studenti quale
teste) e secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (STF 8C_282/2019 del 18 ottobre 2019
consid. 4.3;9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; DTF 138 V 218
consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360
e 125 V 193 consid. 2 pag. 195) –
questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente ha interrotto gli
studi universitari all’__________ prima del danno alla salute.
Va qui
ricordato che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione
anticipata delle; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429; 122 II 464
consid. 4a pag. 469; 122 III 219 consid. 3c pagg. 323-324 e 119 V 335 consid.
3c pagg. 343-344 tutte con riferimenti). Un tale modo di
procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.
Considerandi
2.
Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; SVR
2001.
IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v.
Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).
L’art.
28a cpv. 1 secondo periodo LAI stabilisce che il Consiglio federale definisce
il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.
Sulla base di questa
delega e nel caso di “Assicurati senza formazione professionale” l’esecutivo,
al capoverso 2 dell’art. 26 OAI, ha stabilito che se un assicurato non ha
potuto, a cagione dell’invalidità, completare la sua formazione professionale,
il reddito che gli si potrebbe attribuire presumendolo non invalido,
corrisponde al reddito medio di un lavoratore della professione alla quale egli
si preparava.
Nella
fattispecie concreta, visto che l’insorgente ha interrotto gli studi
universitari all’__________ prima del danno alla salute, l’art. 26 cpv. 2 OAI non
può essere qui applicato ed è dunque a torto che l’insorgente
pretende quale reddito da valido “(…) un salario di economista
aziendale (…)” (I, punto 10.1).
Inoltre, ribadito che
l’insorgente ha interrotto gli studi universitari all’__________ prima del
danno alla salute, non merita qui di essere approfondito quanto addotto
dall’avv. RA 1 nello scritto dell’8 agosto 2019 e meglio che “(…) agli atti
non risultano elementi, recte indizi concreti che portino a presumere che
l'assicurato NON avrebbe portato a termine con successo la
formazione accademica intrapresa (…) prima dell'insorgere del danno alla
salute. Richiamo a questo proposito, in aiuto all'interpretazione che questa
Corte vorrà dare, la lettera e lo spirito dell'art. 41 cpv. le 2 della
Costituzione federale, che contiene la base legale della stessa LAI che siete
chiamati ad applicare (…)” (XVII).
A
titolo abbondanziale il TCA evidenzia che la giurisprudenza federale ha
circoscritto il campo di applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OAI alla formazione
di base (STFA U 360/01 consid. 3.2 che rinvia alla sentenza inedita del
10.
marzo 1997 in re W., I 104/96, consid. 2a in ambito LAI: “(…) Orbene
anche in questo caso il Tribunale federale delle assicurazioni ha circoscritto
il campo d’applicazione di tale disposto alla formazione di base. (…)”
(la sottolineatura è del redattore)).
In concreto, visto come lo
stesso insorgente sostiene che “(…) il suo obiettivo di formazione è sempre
stato quello di ingegnere agronomo, avendo iniziato con il conseguimento del
diploma di tecnico agro-industriale con indirizzo alla trasformazione dello
zucchero per alimentazione e in alcool quale carburante. Per i predetti motivi
economici, dopo questa formazione intermedia egli si orientò quale economista, preferibilmente
aziendale, dovendo però interrompere gli studi in __________ anche per stare
vicino al padre viepiù malato, allora residente a __________ in via __________.
Da qui la decisione di sottoporre il mio fascicolo formativo all'__________ di __________,
che gli consentì di iscriversi alla Facoltà __________ nel 2011. (…)” (I,
sottolineatura del redattore), ci si potrebbe chiedere se con il conseguimento
del diploma di tecnico agro-industriale egli non avesse già conseguito una
formazione base, la qual cosa pure escluderebbe l’applicazione dell’art. 26
cpv. 2 OAI.
2.9.2
Questo Tribunale – visto, da una parte che dagli atti non
risulta quale fosse stato il reddito conseguito dall’insorgente per le “Esperienze
professionali” indicate nel curriculum vitae (doc. AI 81/215-216) durante
gli anni dal 2000 al 2010 e che dopo il danno alla salute fino alla decisione
impugnata egli non ha intrapreso alcuna attività lavorativa, dall’altra parte,
che è stato ritenuto abile al lavoro tanto nell’attività abituale quanto in
un’attività adeguata nella misura dell’80% dal 30 giugno 2016 al 23 febbraio
2018.
(fatti salvi i mesi da aprile a giugno 2017 nei quali l’inabilità
lavorativa era totale) –, ritiene
che i redditi da valido e invalido vadano stabiliti in base ai dati statistici.
In questo senso si rinvia ai
calcoli effettuati dall’Ufficio AI che, nella motivazione della decisione
impugnata (doc. AI 311/889-894), considerato quale reddito da valido l’importo
di fr. 67'148.20 lo ha raffrontato a quello da invalido di fr. 48'346.70 (ovvero
67'148.20 ridotti del 20% per motivi medico-teorici e del 10% per attività
leggera) ottenendo un grado d’invalidità del 28% (“(…) 67'148 –
48'347 x 100 : 67'148 = 28% (…)” (doc. AI 311/890)).
Allo stesso risultato,
visto che quale reddito da valido e invalido è stato ritenuto il medesimo
importo, si giunge anche applicando il confronto percentuale dei redditi (100 –
[100% ridotti 20% e poi del 10%] = 28).
Non raggiungendo il grado
d’invalidità la soglia pensionabile del 40% (cfr. consid. 2.3) e ritenuta la
capacità lavorativa dell’80% dal 30 giugno 2016 al 23 febbraio 2018 (fatti
salvi i mesi da aprile a giugno 2017 nei quali l’inabilità lavorativa era
totale), è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla
rendita intera dal 1. ottobre 2016 (tre mesi dopo il miglioramento ex art. 88a
cpv. 1 OAI) al 30 gennaio 2018 (risorgere dell’invalidità ex art. 29bis OAI).
2.9.3
Quanto al rifiuto a
provvedimenti professionali, va anch’esso confermato per le seguenti ragioni.
Innanzitutto va qui
osservato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto
modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a
personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di
occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite
mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che
consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono
necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione
professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid.
3.
, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;
9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26
marzo 2008 consid. 4.6.3).
Va poi rilevato che la
consulente in integrazione professionale, nel rapporto del 4 aprile 2018 (doc.
AI 273/786-789; rapporto, questo, a cui rinviano anche i rapporti dell’8 agosto
e del 30 ottobre 2018 sub. doc. AI 295/852 e 313/896) – ritenuto che il dr. __________, circa l’incapacità
lavorativa nell’ultima professione svolta, ha concluso che “(…) per quanto
riguarda l’ultima attività professionale svolta che ritengo quella di impiegato
d'ufficio che l'assicurato ha svolto in __________, suo pase d'origine, lo
ritengo a partire dalla valutazione presso il Centro __________ di __________
del 2016 inabile al lavoro nella forma del 20%. Questo per permettere
all'assicurato delle pause più prolungate e a seguito di un certo rallentamento
nell’attività professionale. Questa limitazione gli permetterebbe di alzarsi,
di cambiare di posizione da un'attività all’altra. (…)” (doc. AI 273/787) –, ha formulato la seguente “Analisi
della reintegrabilità e valutazione attività esigibili adeguate senza
(ri)formazione specifica”: “(…) L'attuale situazione SMR riporta un'abilità
lavorativa dell'80% in qualsiasi attività (anche per un'attività in ambito di
ufficio). Tra il 2016 - 2017 l'A. ha beneficiato di un percorso presso __________
acquisendo determinate competenze (si rimanda al rapporto di valutazione del
06.02
): - gestione delle ordinazioni (allestire e registrare le
ordinazioni, controllo fattura, ...) - gestione delle ordinazioni clienti
(registrare l'ordinazione, controllare lo stock, allestire la fattura,
allestire il bollettino di consegna, ...) - vendita telefonica, - competenze generali:
organizzazione – pianificazione/classificazione – corrispondenza - competenze
linguistiche: avere la capacità di comunicare un buon italiano – inglese (in
acquisizione). Considerando un’abilità lavorativa anche nell’attività di
ufficio non vi sono i presupposti per applicare un PPR. Si fa inoltre notare –
come già ampliamente riportato nei vari rapporti SIP e nell’annotazione del
servizio giuridico del 22.11.2016 [che] non vi sono i presupposti per una prima
formazione tantomeno per una riqualifica professionale (a livello
universitario) ove viene espresso [che] si rammenta che la riqualifica deve
essere ritenuta semplice ed adeguata, nonché idonea al danno alla salute e alle
capacità dell’assicurato. Nella fattispecie, tale formazione non può essere
ritenuta idonea, considerate le attitudini dimostrate dell’assicurato. (…)”
(doc. AI 273/788-789) concludendo che “(…) si tratta di un giovane ragazzo
che, a causa del danno alla salute, presenta una CL dell'80% in qualsiasi
attività. Attualmente l'A. è iscritto alla __________ e sta frequentando il
corso di preparazione in matematica e contabilità per prepararsi all'esame di
ammissione alla __________. Come già definito non vi sono i presupposti per
pagare tale percorso. L'ufficio Al rimane a disposizione - qualora fosse richiesto
dall'A. nel caso non continuasse con il percorso universitario - per un aiuto
al collocamento. (…)” (doc. AI 272/789).
Visto quanto sopra
esposto, non vi sono dunque motivi per scostarsi dalla valutazione della
consulente in integrazione professionale, effettuata peraltro da una persona
con esperienza in ambito integrativo.
In questo senso va
confermata la reintegrabilità dell’insorgente senza la necessità di
provvedimenti professionali.
2.10
Visto tutto quanto precede è
dunque a ragione che l’Ufficio AI ha negato sia il diritto alla rendita intera
dal 1. ottobre 2016 al 30 gennaio 2018 che il diritto a provvedimenti
professionali.
La decisione impugnata va
quindi confermata e il ricorso, nella misura in cui è ricevibile (cfr. consid.
2.
), respinto.
2.11
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o
al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto l’esito della
vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo
considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
2.12
L’assicurato ha formulato
istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.2).
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia
sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in
vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso
doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza
giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del
diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base
del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta
al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar 3a ed., 2015, ad
art. 61, n. 173, pagg. 828-829).
A norma dell’art. 3 cpv. 1
della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (Lag), nel
tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende
all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e
spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al
vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 173 segg.) – sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il processo non è
palesemente privo di esito positivo e se l’intervento dell’avvocato è
necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid 5b con
riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).
Nella presente fattispecie
non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono
così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,
rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI
1994.
pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame
forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza
appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di
esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, visto l’apprezzamento del medico SMR dr. Erba che, nel rapporto
finale 9 agosto 2018 (doc. AI 296/853-858), allineandosi alle conclusioni a cui
sono giunti i periti del __________, lo ha ritenuto abile al lavoro, tanto
nell’attività abituale quanto in un’attività adeguata, nella misura dell’80%
dal 30 giugno 2016 al 23 febbraio 2018 (fatti salvi i mesi da aprile a giugno
2017.
nei quali l’inabilità lavorativa era totale), all’assicurato, oltretutto
patrocinato, non poteva sfuggire che avrebbe dovuto debitamente documentare un
eventuale peggioramento della sua situazione valetudinaria intervenuto prima
dell’insorgenza del malum perforans al piede sinistro (che ha giustificato il
ripristino, da allora, del diritto alla rendita intera) nel mese di febbraio
2018.
Ne segue che la domanda di
assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in
cui è ricevibile, è respinto.
2. La domanda d’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese di procedura di
fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti