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Decisione

32.2019.31

Viste le risultanze della perizia con complemento e la valutazione del consulente in integrazione a ragione l'ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1 luglio 2014 al 30 settem

18 dicembre 2019Italiano78 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).

La rendita

può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile

dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla

capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato,

abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275

consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art.

17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA I

8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF

8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa

St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al

momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già

un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012

del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).

2.6. Nella fattispecie in esame

l’Ufficio AI – vista la richiesta di perizia 30 maggio 2017 del medico

SMR dr. __________ (doc. AI 205/486-488) – ha ordinato una perizia

pluridisciplinare a cura del __________ (doc. AI 208/493-497 e 213/546-547).

Dalla perizia

pluridisciplinare del __________ del 15 novembre 2017 (doc. AI 260/657-754),

risulta che i periti hanno fatto capo a cinque consultazioni specialistiche

esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________),

neurologica (dr. __________), ORL (dr. __________) e neuropsicologica (dr. __________).

Elencati gli atti,

descritte l’anamnesi (famigliare, personale -sociale, professionale,

patologica e sistemica con le affezioni attuali e la descrizione della giornata)

e le constatazioni obiettive, sulla base delle risultanze dei singoli consulti

e del soggiorno dell’insorgente (nei giorni 21 agosto, nonché 6, 8, 12, e 20

settembre 2017) presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le

seguenti diagnosi:

"

(…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa:

Pregresso politrauma (12.7.2013), incidente in

motocicletta con/su:

- pregressa frattura all'omero ds.,

osteosintetizzata,

- pregressa frattura del femore ds., osteosintetizzata,

- pregressa frattura del piatto tibiale a ds.,

osteosintetizzata,

- pregresse asportazioni di materiale di

osteosintesi,

- pregressi vari interventi per lesioni

cutanee al gomito ds. e dalle gambe bilateralmente,

- pregressi vari interventi al ginocchio sin.,

- neuropatia completa del nervo peroneo sin.,

- neuropatia parziale grave del

tibiale sin. con paresi marcata dei muscoli coinvolti, deficit sensitivo con

iperestesia ed inoltre iperalgia,

- pregresso trauma cranico (con frattura

della pars petrosa a sin., piccolo pneumoencefalo, frattura della calotta non

dislocata frontale a ds. con irradiazione nel tetto dell'orbita ds. con/su:

- ancora minore efficienza

dell'attenzione selettiva e sostenuta, consecutivo lieve rallentamento in

compiti complessi,

- pregressa lesione superficiale dell'arteria

femorale distale a sin.,

- pregressa lesione della vena superficiale a

sin.,

- pregressa apertura della loggia

per sindrome del compartimento all'arto inferiore sin.,

- pregressa polmonite d'aspirazione,

- pregresso delirio,

- pregressa sutura del nervo sciatico a sin.,

- ultimo intervento al ginocchio sin. il

31.3.2017,

- fratture costali a ds.,

- varie ferite lacerocontuse.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa:

Reazione mista ansioso-depressiva su sindrome da

disadattamento (ICD-10 F43.22).

Ipoacusia bilaterale con/su:

- protetizzazione bilaterale.

Pregressa frattura del femore sin. ed osteosintesi con

chiodo endomidollare con/su:

- incidente della circolazione stradale, luglio

2006.

Pregressa rottura del legamento crociato anteriore del

ginocchio ds. con/su:

- trauma calcistico,

- pregressa plastica del legamento crociato

anteriore, 2010.

Dislipidemia.

Anemia. (…)" (doc. AI 260/680-681)

Visti

tutti gli atti medici raccolti – evidenziato che: “(…) Le

conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra i medici

periti del __________. L’unica patologia limitante la capacità lavorativa è

quella reumatologica (…)” (doc. AI 260/681) –, in sede di

discussione, i periti hanno così riassunto le valutazioni specialistiche:

"

(…)

Valutazione psichiatrica

Dal punto di vista psichiatrico l'A. è stato

valutato dal Dr. med. __________ che si sofferma sull'anamnesi, sui documenti

medici a disposizione e sull'esame psichico.

Riportiamo in extenso le conclusioni descritte dal

nostro consulente.

" Grazie alle misure terapeutiche

intraprese finora l'A. ha riscontrato dei lenti ma progressivi e significativi

miglioramenti del proprio stato d'animo e umorale rispetto alle vicissitudini

legate al grave incidente della circolazione stradale avvenuto quattro anni or

sono. Trovandosi però confrontato ancora con delle difficoltà sia di ordine

fisico legate agli esiti infortunistici sia di ordine economico e di

inserimento nella vita sociale egli tende ancora a manifestare delle

transitorie variazioni dell'umore e delle perdite della fiducia nelle sue

possibilità di riuscita per cui talvolta si sente timoroso e bloccato nei

rapporti interpersonali e sociali e questo essenzialmente per problemi di vergogna

legati alla propria condizione di salute che lo fa sentire in qualche misura

inadeguato percependo una inferiorità nei confronti degli altri o perlomeno una

sgradevole sensazione di diversità che lo condiziona. Questi aspetti

psicologici si stanno peraltro piano piano relativizzando in concomitanza con

il ripristino pressoché completo delle capacità cognitive (come emerso dai test

neuropsicologici effettuati dallo psicologo Dr. __________) e con la risalita

dell'umore e della ripresa degli interessi vitali e del piacere che si riverberano

in questo momento nello svolgere le attività della vita quotidiana e nel frequentare

le lezioni preparatorie alla ripresa del suo corso di studi in economia aziendale."

Il nostro consulente pone la diagnosi di reazione

mista ansioso-depressiva su sindrome da disadattamento (ICD-10 F43.22).

Grazie al trattamento messo in atto, la condizione

clinica dell'A. è "proceduta" verso un progressivo miglioramento con

remissione della sintomatologia. Attualmente l'A. è totalmente abile al lavoro

dal punto di vista psichiatrico, anche per il fatto che la diagnosi posta non

configura una patologia di lunga durata e tale da essere considerata invalidante.

La prognosi è favorevole. Non vi sono controindicazioni

a provvedimenti d'integrazione rispettivamente riformazione professionale.

L'A. è abile al 100% in qualsiasi tipo di attività,

casalingo compreso.

Valutazione reumatologica

Dal punto di vista reumatologico l'A. è stato

valutato dal Dr. med. __________ che si sofferma sull'anamnesi, sui documenti

medici a disposizione, sulla sintomatologia e sullo status reumatologico.

A seguito del politrauma del 12.7.2013 e dei vari

interventi chirurgici ai quali è stato sottoposto, l'A. presenta al braccio ds.

una patologia del gomito con deficit di estensione, una limitata flessione e

dolori residuali ai movimenti ed al carico.

Vi è un'affaticabilità del braccio ds. con alle volte

alla mano ds. dei disturbi della sensibilità soprattutto nel mantenere le

medesime posizioni e nello scrivere; i disturbi della sensibilità si

manifestano a volte anche di notte.

Per quanto riguarda l'arto inferiore ds. il recupero è

da considerarsi quasi completo con un buon carico senza grandi limitazioni.

La patologia principale è localizzata all'arto inferiore

sin. L'A. riesce attualmente a caricare in modo completo, ma vi è una notevole

instabilità al ginocchio di sin. che persiste malgrado i vari interventi

chirurgici ricostruttivi effettuati.

L'A. presenta una paresi all'estremità inferiore sin.

per lesione del nervo sciatico con tendenza a piede equino ed allo sviluppo di

diti a martello. Deve portare una stecca di Heidelberg e vi è una notevole

atrofia muscolare.

Vi è pure un problema all'anca sin. con un deficit di

rotazione interna. Sono presenti dolori metereopatici, al carico ed ai

movimenti.

La situazione per quanto riguarda il gomito ds. e

l'arto inferiore ds. è da considerare stabile, stazionaria e consolidata.

Per l'arto inferiore sin. ed il ginocchio sin. sono

previsti ulteriori interventi chirurgici nel tentativo di migliorare la

stabilità del ginocchio sin. È pure previsto un intervento chirurgico al piede

sin. per diti a martello.

L'A. è limitato per quanto riguarda il braccio ds. in

attività lavorative ripetitive soprattutto se da svolgere contro resistenza e

con forza. È limitato anche per quanto riguarda i disturbi della sensibilità e

l'affaticamento della mano ds. nello scrivere per un periodo prolungato più di

mezzora di fila, senza pause, nell'utilizzo di attrezzi e nello svolgere

attività manuali fini. Deve fare delle pause e deve poter muovere le dita delle

mani e il braccio ds. per rilassarlo.

Per l'arto inferiore ds. non vi sono più limitazioni.

Per l'arto inferiore sin. vi sono limitazioni nella

deambulazione. Questa è possibile per 400 m con stampella; l'A. ha difficoltà

nel salire e scendere le scale con la gamba sin., deve sempre attaccarsi ad un

corrimano e lo può fare con una certa lentezza. E' limitato

nell'inginocchiarsi, nel mantenere la posizione seduta (può essere tenuta per 2

ore di fila). Deve, però, alle volte alzarsi e cambiare di posizione per i

dolori che subentrano all'arto inferiore sin. ed anche per un disturbo

circolatorio con sensazioni di caldo e freddo e cambiamento di colore della

pelle dell'arto inferiore sin. soprattutto sotto il ginocchio.

Ricorda che i colleghi dell'ortopedia dell'__________

di __________ hanno determinato una limitazione della capacità lavorativa

prevalentemente in relazione con la ridotta capacità alla deambulazione (rapporto

per l'Ufficio Al del 28.7.2017).

Come impiegato d'ufficio l'A. presenta una capacità

lavorativa dell'80% a partire dalla valutazione presso il centro __________ di __________

del 2016. Questo per permettere all'A. delle pause più prolungate ed a seguito

di un certo rallentamento nell'attività professionale. Questo gli permettete di

alzarsi e di cambiare di posizione da un'attività all'altra.

Come casalingo l'A. è abile al lavoro nella misura

dell'80%.

Per il periodo antecedente l'A. è abile al lavoro

nella misura dello 0%.

Per quanto riguarda lo studio presso la __________, il

nostro consulente valuta l'A. abile al lavoro in misura completa.

La prognosi non è particolarmente favorevole, tenendo in

considerazione che le fratture spesso hanno anche un decorso intra-articolare.

Vi sono nette difficoltà per quanto riguarda il gomito ds. e la possibilità di

una progressione della patologia con lo sviluppo di un'artrosi secondaria.

Probabilmente è da attendersi un'artrosi secondaria

anche al ginocchio ds.

Per il ginocchio sin. già attualmente la prognosi è

poco favorevole, vista l'importante instabilità malgrado siano ancora previsti

ulteriori interventi chirurgici.

Per la paresi del nervo sciatico sin. la prognosi è negativa.

Il nostro consulente consiglia un reinserimento

professionale.

Secondo il nostro consulente, anche con ulteriori interventi

chirurgici, difficilmente si potrà migliorare la capacità professionale dell'A.

Valutazione neurologica

Dal punto di vista neurologico l'A. è stato valutato

dal Dr. med. __________ che si sofferma sull'anamnesi, sui documenti medici a

disposizione, sulla sintomatologia, sullo status neurologico e sugli esami

ENG/EMG.

L'A. presenta una lesione del nervo sciatico sin. con

danno completo del nervo peroneo sin. e danno minore del suo ramo del tibiale

motorio. Effettivamente tutti i muscoli innervati dal nervo peroneo sin.

presentano una plegia completa con forza M0 mentre i muscoli innervati dal nervo

tibiale presentano una forza M1-M2 per quanto riguarda i flessori dei diti del

piede e tibiale posteriore, forza M2 del gastrocnemio sin. Nei muscoli

prossimali innervati dal nervo sciatico a livello della coscia vi è una minima

paresi M5-, ma pare più da disuso che non da lesione del nervo. La lesione è

presumibilmente avvenuta a livello della fossa poplitea. All'esame EMG il

nostro consulente non ha ottenuto nessun potenziale né del nervo tibiale né del

nervo peroneo motorio sin., altrettanto nessun potenziale ottenuto all'esame

EMG del muscolo tibiale anteriore sin., documentando una lesione completa e

presumibilmente definitiva del nervo peroneo.

All'esame EMG del muscolo gemello laterale sin. si

ottengono dei potenziali di unità motorie che presentano tutte le

caratteristiche di un danno neurogeno grave avvenuto con rimodulazione delle

unità. Non si aspetta un maggiore recupero dei muscoli innervati dal nervo tibiale.

Il restante stato neurologico è nella norma. Vi è

stato un ottimo recupero dal lato cognitivo all'esame neuropsicologico eseguito

dal Dottor __________ il 12.9.2017: emerge ancora una minore efficienza

dell'attenzione selettiva e sostenuta e consecutivo lieve rallentamento in

compiti complessi.

Le diagnosi poste dal nostro consulente sono citate al

punto 5.

Dal lato neurologico, a causa del problema del nervo

sciatico sin., il nostro consulente valuta che l'A. non possa svolgere

qualsiasi attività professionale che richiede stare in piedi o camminare

costantemente (capacità lavorativa dello 0%). In un'attività, da svolgere

prevalentemente da seduto, permettendo di tanto in tanto dei cambiamenti

posturali, vi è una capacità lavorativa del 100%, dal lato neurologico e

neuropsicologico.

Secondo il nostro consulente la sopraccitata capacità

lavorativa si è instaurata all'incirca dall'1.9.2014, allorché è stata

attestata una capacità lavorativa del 50%. La neuropatia del nervo peroneo è

completa e definitiva e si è raggiunto il massimo recupero possibile.

Valutazione ORL

Dal punto di vista ORL l'a. è stato valutato

dal Dr. med. __________ che si sofferma sull'anamnesi, l'esame ORL, e l'audiogramma

tonale. Le diagnosi da lui poste sono citate al punto 5.

Con protetizzazione bilaterale l'A. è totalmente abile

al lavoro come studente ed in attività amministrative. In caso di peggioramento

si possono consigliare impianti cocleari.

Valutazione neuropsicologica

L'A. è stato sottoposto ad esame neuropsicologico

presso il Dottor __________. Questo esame è stato preso in considerazione sia

dal consulente in psichiatria, sia dal consulente in neurologia.

Riportiamo in extenso le conclusioni descritte dal

nostro consulente.

" L'esame neuropsicologico mette

unicamente in evidenza una minore efficienza dell'attenzione selettiva e

sostenuta, con conseguente lieve rallentamento esecutivo in compiti complessi.

Le restanti funzioni cognitive sono nella norma. Il profilo dell’assicurato

attesta, pertanto, la presenza di un soddisfacente recupero dopo il trauma

cranico del 2013. Va tuttavia segnalato che la non piena efficienza dell'attenzione

potrebbe determinare lievi difficoltà in compiti che prevedono elevata

focalizzazione e concentrazione protratta. Queste difficoltà potrebbero però essere

contenute attraverso una alta strutturazione e organizzazione del lavoro,

accompagnata dalla possibilità di fare brevi pause."

Negli esami di laboratorio abbiamo constatato

un'anemia e per questo abbiamo pregato I’A. di prendere contatto con il suo

medico curante Dr. med. __________.

Non vi sono altre patologie che limitano la capacità

lavorativa dell'A.

Non sono fattori medici (extra-LAI) la situazione

economica e sociale dell'A. e l'assenza dal mondo lavorativo. (…)" (doc.

AI 260/683-686).

Dopo un’attenta

discussione e posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale

capacità lavorativa: “(…) L'A. presenta una capacità lavorativa del 100%

come studente in economia e 80% come impiegato d’ufficio. (…)” (doc. AI

260/686), i periti hanno espresso la seguente valutazione circa le conseguenze

sulla capacità lavorativa e d’integrazione:

"

(…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

8.1 Capacità di lavoro nell'attività abituale

8.1.1 A quali deficit

funzionali è dovuta un'eventuale riduzione della capacità lavorativa?

La riduzione della capacità lavorativa è dovuta alle

sequele postinfortunistiche, in particolare all'arto superiore ds. ed all'arto

inferiore sin. Per l'arto superiore ds. è limitato nello scrivere per un

periodo prolungato, più di mezz'ora, senza pause, nell'utilizzo di attrezzi e

nelle attività manuali fini.

Per l'arto inferiore sin. I'A. è limitato in una

deambulazione superiore ai 400 m (con stampella), nel salire e scendere le

scale, nell'inginocchiarsi, nel mantenere la posizione seduta per più di 2 ore

di fila (deve avere la possibilità di alzarsi e cambiare posizione).

8.1.2 Indicare la capacità

lavorativa per l'attività abituale, in percentuale oppure in ore al giorno.

In percentuale (capacità lavorativa dell'80%,

rispettivamente del 100%).

8.1.2.1 Se la capacità

lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale percentuale va

intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente ridotto

nell'arco dell'intera giornata lavorativa.

Presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento

ridotto (capacità lavorativa dell'80%, rispettivamente del 100%).

8.1.2.2 Se la capacità

lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se vi è

un'ulteriore riduzione di rendimento o se il rendimento è pieno.

-.-

8.1.2.3 Se si raccomandano

delle pause supplementari, specificare se queste sono già state conteggiate

nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

L'A. abbisogna di pause supplementari (come consigliato

dal consulente in reumatologia) e sono già state conteggiate nella

quantificazione della capacità lavorativa residua.

8.1.3 Facendo riferimento

all’anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa indicata dal

perito nell’attività abituale può essere considerata valida?

Da inizio febbraio 2016 (inizio degli accertamenti

presso il centro __________ di __________) e continua.

Successivamente a causa degli interventi al ginocchio

sin. codifichiamo una capacità lavorativa dello 0% durante 3 mesi a partire dal

30.3.2016 e pure durante ca. 3 mesi dopo il nuovo intervento del 30.3.2017.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'lNTEGRAZIONE

9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata

9.1.1 Quali caratteristiche

medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso di una malattia

fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza limitazioni e se vi sia

un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)

Deve trattarsi di un'attività rispettosa dei limiti

funzionali descritti dal nostro consulente in reumatologia ed al nostro punto

8.1.1. L'A. non può svolgere attività pesanti.

9.1.2 Indicare la capacità

lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al giorno.

In percentuale (capacità lavorativa dell’80%).

9.1.2.1 Se la capacità

lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale percentuale va

intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente ridotto

nell’arco dell'intera giornata lavorativa.

In percentuale (capacità lavorativa dell'80%), rendimento

ridotto.

9.1.2.2 Se la capacità

lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se vi è

un’ulteriore riduzione del rendimento o se il rendimento è pieno.

-.-

9.1.2.3 Se si

raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state

conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

L'A. abbisogna di pause supplementari (come

consigliato dal consulente in reumatologia) e sono già state conteggiate nella

quantificazione della capacità lavorativa residua.

9.1.3 Facendo riferimento

all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa indicata dal

perito nell'attività adeguata può essere considerata valida?

Da febbraio 2016 (come discusso precedentemente) e

continua.

Successivamente vi sono state incapacità lavorative

della durata di ca. 3 mesi dopo gli interventi al ginocchio sin. del 30.3.2016

e 30.3.2017.

9.1.4 Esprimersi anche sulla

capacità lavorativa in ambito domestico, facendo riferimento alle diverse

funzioni.

80%.

9.2 Reintegrazione professionale

9.2.1 Sono medicalmente

sostenibili provvedimenti professionali volti alla reintegrazione?

Sì!

9.2.2 In caso affermativo, a

partire da quando (mese e anno)?

Da subito.

9.2.3 Di quali elementi

bisogna tener conto dal punto di vista medico?

Bisogna tener conto dei limiti funzionali descritti

precedentemente.

9.2.3.1 I problemi che

ostacolano il reinserimento sono dovuti al quadro clinico stesso? Se sì, in che

misura?

Nella misura del 20%.

9.2.4 Se in corso di revisione

si constata uno stato di salute invariato, definire se è presente un potenziale

di integrazione professionale che può essere valorizzato attraverso misure di

riallenamento progressivo al lavoro.

Non si tratta di revisione.

9.3 Obbligo di diminuire il danno da parte dell'A.

9.3.1 Come giudica l'aderenza

terapeutica dimostrata dall'A. nel corso degli anni?

Buona.

9.3.2 Adeguatezza della

terapia attuale secondo le linee guida? Eventuali proposte terapeutiche?

In futuro l'A. avrà bisogno di altri interventi

all'arto inferiore sin. (non permetteranno di migliorare la sopraccitata

capacità lavorativa).

9.3.3 Quale miglioramento

funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente aspettare con una terapia

adeguata e in quanto tempo, indipendentemente dal grado di motivazione dell’A.?

Non sono da prevedere miglioramenti.

9.3.4 Altri suggerimenti per

aumentare la capacità lavorativa (es. adeguamento del posto di lavoro, mezzi

ausiliari ecc.)

Non ve ne sono.

10 COERENZA

10.1 Descrivere in modo critico

eventuali discrepanze evidenziate tra i sintomi descritti dall'A., l'anamnesi e

la valutazione clinica durante la visita.

Non abbiamo constatato discrepanze.

11 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

11.1 Altri quesiti del medico SMR.

Non sono posti.

11.2 Si chiede al perito di

rispondere ad eventuali domande poste dall'A. o dal suo rappresentante legale.

Domande particolari non sono poste.

È importante che l’A. possa iniziare la formazione

prevista in economia e che sia sostenuto sia dai medici curanti sia

dall’Ufficio AI.

Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente

all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico

curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(…)" (doc. AI 260/687-690)

I periti del __________ –

considerata l’“opposizione” interposta tramite l’avv. RA 1 al

progetto di decisione dell’11 aprile 2018 (doc. AI 281/812-814) e avuto

riguardo ai rapporti medici del 18 aprile 2018 del dr. __________ dell’__________

e del 18 maggio 2018 del dr. __________ (doc. AI 281/815-817 e 284/822) –

con complemento del 2 luglio 2018 (doc. AI 290/837-842) hanno precisato:

"

(…) L'A. stesso e il suo

legale, Avv. sig. RA 1, non sono d'accordo sul progetto di decisione. Si

afferma che le cure mediche non sono finite e non si è d'accordo sul calcolo __________

capacità di guadagno. Comunica che l'A. non frequenta la SUPSI o altra scuola.

Abbiamo sottoposto i sopraccitati rapporti medici [ndr.: si riferisce ai rapporti del 18 aprile 2018 del

dr. __________ e del 14 maggio 2018 del dr. __________] al nostro consulente

in reumatologia, Dr. med. __________, che così ha risposto:

" Caro collega,

ho ricevuto la sua lettera il 18.05.2018. Ho letto con

attenzione l'ultimo rapporto medico inerente questo sopramenzionato assicurato

da me peritato nel 2017.

È stato rivisto presso l'Ospedale __________ dal PD

Dr. med. __________, non si riscontrano nelle diagnosi, nelle valutazioni e nel

procedere dei cambiamenti direzionali significativi per quanto riguarda le

patologie già conosciute per questo assicurato e da noi valutate dal punto di

vista peritale.

Non vi sono quindi indicazioni per modificare le

nostre valutazioni per quanto riguarda i limiti funzionali e la capacità

lavorativa dell'assicurato."

" Caro collega,

ho ricevuto la documentazione inerente alla visita

eseguita dal vostro assicurato in data 14.05.2018 presso il Dr. med. __________

specialista di chirurgia.

Egli diagnostica un Malum perforans del piede sinistro

instauratosi in data 23.02.2018.

Si tratta di una patologia non presente nel momento in

cui ho visitato l'assicurato e per la quale ho steso la mia valutazione

peritale il 13.09.2017.

Dall'anamnesi rilevo che l'assicurato aveva presentato

una simile patologia anni fa che era poi guarita in modo corretto.

Tenendo in considerazione l'evoluzione di quella

patologia di allora è da attendersi che con le cure del caso anche questa

problematica di mal perforante dovrebbe risolversi e guarire.

Come detto questa nuova patologia non era presente al

momento della visita.

Se essa deve essere ritenuta rilevante per la capacità

lavorativa dell'assicurato da questo momento via bisognerà valutarla in ambito

specialistico. Propongo qui piuttosto una visita dermatologica. Dal punto di

vista reumatologico non vi sono modifiche per quanto riguarda le patologie già

elencate in diagnosi nella mia valutazione peritale."

In conclusione, dal punto di vista prettamente

reumatologico, i documenti medici non permettono di modificare la valutazione

espressa nella nostra perizia __________, redatta il 15.11.2017.

A riguardo del mal perforante, ricordiamo che al

momento degli accertamenti presso il __________, era presente unicamente

un'escoriazione plantare.

Per meglio valutare il mal perforante non presente al

momento della valutazione presso il __________, si consiglia una valutazione

dermatologica o angiologica. (…)"

(doc. AI 290/838-839).

Il medico SMR dr. __________,

nel rapporto finale 9 agosto 2018 (doc. AI 296/853-858) si è allineato alle

conclusioni a cui sono giunti i periti del __________ e – considerato anche il rapporto 23 giugno

2018 del dr. __________ del __________ che prevede per il ginocchio sinistro un’artroscopia

il 20 luglio e una ricostruzione il 3 ottobre 2018 (doc. AI 288/829-831) e

ritenuto che le valutazioni del __________ vanno confermate fino all’insorgenza

del malum perforans al piede sinistro –

ha precisato che “(…) in conclusione si conferma la validità del rapporto

finale fino al 23.2.2018 con da allora IL 100% per insorgenza malum perforans

piede e seguenti interventi ginocchio (20.7.2018 e 3.10.2018). L'assicurato

dovrebbe ricuperare una CL come da valutazione __________ a partire da 1.2019,

riabilitazione terminata dopo ultimo intervento ginocchio. (…)” (doc. AI

296/854).

Sempre il dr. __________ –

visto l’e-mail 3 ottobre 2018 nel quale l’avv. RA 1, richiamata l’opposizione

24 settembre 2018 al progetto di decisione 21 agosto 2018 che ha annullato

quello precedente dell’11 aprile 2018, ha contestato la valutazione medica

(doc. AI 307/884-885 –, nell’annotazione del 9 ottobre 2018, ha concluso

che “(…) le attuali osservazioni 3.10.2018 non modificano le conclusioni

contenute nel RAF del 9.8.2018. (…)” (doc. AI 198/755).

L’Ufficio AI, viste le

risultanze mediche suenunciate e ritenuta la valutazione 30 ottobre 2018 del

consulente in integrazione professionale (doc. AI 313/896), con decisione del

21 dicembre 2018 ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. luglio

2014 al 30 settembre 2016 e dal 1. febbraio 2018 in avanti (cfr. consid. 1.1).

2.7. Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG,

2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio

delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In una sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il

TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e

l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del

SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto

senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010).

Tuttavia, nel caso in cui

sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF 8C_336/2015 del 25

agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10

febbraio 2017 consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27

giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);

Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto

che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

2.8. Il TCA ricorda innanzitutto

che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è

importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in

argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che

non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su

divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il

diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni

mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134

V 231 consid. 5.3 pag. 234).

Non è dunque possibile

trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle

diagnosi poste.

Nel caso concreto, questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente

vagliato, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.4 e 2.7),

non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni formulate dai periti del SAM

fondate sulla perizia 15 novembre 2017 con complemento del 2 luglio 2018 e

confermate dal medico SMR dr. __________ (cfr. consid. 2.6). Perizia, quella

del __________, che va considerata dettagliata, approfondita e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando

precedente.

Non vi sono in effetti

ragioni per scostarsi dalle convincenti e approfondite considerazioni espresse

dai periti i quali hanno anche considerato tutta la documentazione medica

(specialistica e non) agli atti e l’insorgente non ha prodotto alcuna valida

documentazione specialistica atta a mettere in dubbio le conclusioni a cui è

giunto il __________.

In particolare non possono

di certo modificare l’esito del presente giudizio i certificati medici del 25

gennaio, 30 aprile e 2 ottobre 2019 nei quali il dr. __________, specialista

FMH in chirurgia – senza nemmeno confrontarsi con le conclusioni a cui

sono giunti i periti interpellati –, si è limitato ad attestare che “(…)

quale medico curante del paziente in oggetto e in base a plurimi accertamenti

effettuati debbo certificare che lo stesso è inabile al 100% all’attività

lavorativa dal 12.07.2013. Tale inabilità è causata da gravi postumi

dell’incidente stradale. (…)” (doc. AI 321/923), che “(…) quale medico

curante del paziente in oggetto certifico che lo stesso dal 25.03.2019 è

affetto da tromboflebite arto inferiore destro. Per tale motivo il paziente

viene anticoagulato per un periodo non inferiore a tre mesi e dovrà indossare

calza elastica. Trascorso tale periodo verrà sottoposto ad ulteriore doppler

arti inferiori. (…)” (VIII/O) e che “(…) Si certifica che il paziente in

oggetto presenta da diverso tempo una ferita a livello della pianta del piede

di tipo cronico che causa sintomatologia dolorosa. La stessa lesione è già

stata indagata anche da specialisti senza però ottenere alcun tipo di

guarigione. (…)” (XXI/T).

Nemmeno è possibile

concludere differentemente anche avuto riguardo al rapporto 14 settembre 2015

del dr. __________ dell’__________ (doc. AI 68/185-186, prodotto anche

durante il dibattimento pubblico sub XX/1), menzionato nell’elenco atti

della perizia del __________ (doc. AI 260/661) e quindi già preso in

considerazione dagli stessi periti. Quanto al rapporto 21 gennaio 2019 sempre del

dr. __________ (XX/5) – oltre al fatto che lo specialista non si

confronta con le valutazioni dei periti del __________ –, va rilevato

che lo stesso è posteriore alla decisione impugnata e che nelle motivazioni

l’Ufficio AI ha evidenziato come “(…) dal 23.02.2018 il Signor RI 1

presenta un’incapacità lavorativa del 100% in qualsivoglia attività

professionale, lo stato di salute tuttavia non risulta essere stabilizzato. È

infatti previsto un intervento chirurgico in data 3.10.2018. In base alla situazione

attuale è quindi possibile riconoscere il diritto ad una rendita. Al momento

l'assicurato risulta tuttavia ancora in cura, e gli atti sui quali lo scrivente

Ufficio ha basato il proprio giudizio non sono concludenti, non potendo quindi

quest'ultimo esprimersi in modo definitivo in merito alla residua capacità di

guadagno. L'assicurato è pertanto reso attento in merito al fatto che rimane

impregiudicata la possibilità di procedere ad una revisione conformemente

all'art. 17 LPGA, che potrà essere predisposta quando l'Ufficio Al disporrà

della documentazione atta a permettere una valutazione approfondita e

conclusiva della fattispecie (cf. DTFA 20.11.2008 in rer Jm 90C 342/2008 [ndr.

recte:9C_342/2008]). (…)” (doc. A).

Anche in occasione del

dibattimento pubblico l’avv. RA 1, senza tuttavia apportare valida

documentazione medica al riguardo, si è limitato a ribadire che “(…) il

ricorrente contesta la valutazione di incapacità lavorativa nel periodo

1.10.2016 – 31.1.2018 ovvero un periodo intermedio tra il luglio 2014 e come

attualmente con una incapacità al 100%. Infatti fin dal settembre 2015 il prof.

dott. __________, Unfallchirurgie __________ aveva indicato per quanto attiene

all’aspetto infortunistico una incapacità lavorativa minima del 40-50% poi

ripresa al 50% (produco al riguardo il rapporto 14.9.2015 di cui al doc. 68

pag. 185 dell’inc. AI) durante le misure integrative del 2016. Ancora il

21.1.2019 lo stesso dott. __________ riteneva che la “Gesamtarbeitsunfähigkeit

aufgrund von Unfallfolgen mehr als 30% gegeben” (produco il rapporto 21.2.2019

dell’Ospedale __________ di __________). […] In tutto l’incarto non si fa stato

di una valutazione specifica per ipoacusia e conseguente difficoltà

d’espressione vocale che comportano, già per questo, ulteriori percentuali

d’incapacità. Si fa riferimento al proposito all’intervento solo nel 2017 post

sentenza di questa Corte tramite il dott. __________ con la richiesta e

applicazione di 2 apparecchi acustici che però ancora non hanno sanato la

situazione per cui si richiedono se sono in corso accertamenti in quanto il

risultato non è ottimale (produco al riguardo la fattura 16.10.2017 del Centro __________,

fattura in parte finanziata dall’AI). Anche non è specificato l’aspetto

psicologico che non ha una quantificazione percentuale. […] L’ulcerazione

indicata sopra durante il periodo di accertamento __________ di __________ nel

2016 è elemento che è presente sempre quindi anche nel periodo 2016-2018

contestato, che ha portato a un grado d’incapacità lavorativa al 100% attuale,

tant’è che ancora nell’estate 2019 e settimana scorsa si sono manifestate

ulteriori ulcerazioni che compromettono la salute del ricorrente. (…)”

(XX).

L'insorgente si è in

sostanza limitato a contestare le conclusioni a cui è giunto il dr. __________

nel rapporto finale 9 agosto 2018 (cfr. consid. 2.6) che ha confermato, nell’attività

abituale come in un’attività adeguata, una capacità lavorativa dell’80% (fatti

salvi i mesi da aprile a giugno 2017 nei quali l’inabilità lavorativa era

totale) dal 30 giugno 2016 al 23 febbraio 2018, a suo dire non data.

Egli non ha però saputo

validamente comprovare le sue critiche e nemmeno un peggioramento dello stato di

salute, prima del mese di febbraio 2018 quando il dr. __________ ha

diagnosticato un “(…) erneutem Malum perforans Fuss links am 23.02.2018 (…)”

(doc. AI 284/822), rispetto alla valutazione peritale del __________.

Il ricorrente si è quindi

limitato ad esporre le proprie valutazioni soggettive, senza però che la

documentazione agli atti possa oggettivamente suffragare le sue

sintomatologie soggettive e contestare di conseguenza che la situazione

dal punto di vista clinico, ossia oggettivo, fosse differente.

Va osservato

che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle

assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo

delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione

della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi

– segnatamente di natura medica – a sostegno delle proprie argomentazioni. Non

è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente

all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute

dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei

referti medici – magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo –,

quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di

carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato

di salute (cfr. STCA 32.2018.165 del 13 marzo 2019, consid. 2.6 con

riferimenti).

Visto tutto quanto sopra

esposto e conformemente alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di

rapporti medici (cfr. consid. 2.4 e 2.7), questo Tribunale ritiene che –

senza che sia necessario esperire ulteriori accertamenti (nella STF

9C_267/2013 del 27 maggio 2013 il TF ha rilevato che “(…) A tal riguardo

occorre ricordare che anche tenendo conto della più recente giurisprudenza

della Corte europea dei diritti dell'uomo, nelle procedure concernenti

l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali non

sussiste un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da

parte dell'ente assicuratore - e tanto meno a una perizia giudiziaria -, una

tale perizia dovendo unicamente (ma pur sempre) essere ordinata qualora

sussistano dubbi - anche solo minimi - riguardo all'attendibilità e alla concludenza

delle attestazioni mediche interne dell'assicurazione (DTF 135 V 465). (…)”)

– le valutazioni del __________, avvallate dal medico SMR dr. __________

(cfr. consid. 2.6), vanno confermate.

Stante quanto precede va

quindi confermata la valutazione del dr. __________ che, nel rapporto finale

SMR del 9 agosto 2018 (doc. AI 296/853-858), ha indicato (nell’attività

abituale come in un’attività adeguata) la seguente evoluzione dell’incapacità

lavorativa nel tempo: “(…) 100% dal 12.7.2013, 20% dal 2.2016, 100% dal

31.3.2016, 20% dal 30.6.2016, 100% dal 30.03.2017, 20% dal 30.06.2017 e 100%

dal 23.2.2018 (…)” (doc. AI 296/856).

2.9. Quanto alla valutazione

economica questo Tribunale rileva quanto segue.

2.9.1. Come accennato (cfr. consid.

1.2) – premesso che “(…) egli era uno studente universitario in

formazione specifica settoriale che avrebbe con tutta probabilità potuto

terminare gli studi intrapresi se non fosse sopraggiunto l'incidente stradale

che lo coinvolse il 12.07.2013. (…)” (I, punto 7.4) – l’insorgente

pretende che quale reddito da valido venga considerato “(…) un salario di

economista aziendale (…)” (I, punto 10.1), a torto.

Nella fattispecie – ritenuto che l’avv. RA 1, dopo che

durante il colloquio del 17 agosto 2017 gli è stata consegnata la sentenza (asseritamente

non ricevuta) del 12 luglio 2017 del TCA (cfr. doc. AI 133/600), senza

indicarne i motivi nel dibattimento pubblico si è limitato ad addurre che “(…)

anche la sentenza 2017 di questa Corte non è in concreto in questo momento

della procedura applicabile e in ogni caso se ne chiede la revisione nel

merito, nel senso che chiedo che questa Corte non decida sulla base di quella

sentenza. (…)” (XX, pag. 3) –,

questo Tribunale rileva innanzitutto che non ha alcun motivo per scostarsi da quanto

ritenuto nella STCA del 12 luglio 2017 (doc. AI 216/554-569) laddove ha

concluso che “(…) da quanto esposto risulta che al momento dell’insorgere

del danno alla salute (luglio 2013) l’insorgente aveva interrotto gli studi universitari

(al beneficio della pubblica assistenza si era iscritto al collocamento ed era

disposto totalmente ad assumere un’attività lavorativa) non essendo possibile,

in base al grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; DTF

138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid.

5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag. 195), concludere che egli avrebbe

ripreso gli studi universitari presso l’__________. (…)” (doc. AI 216/564).

Nemmeno è possibile

concludere differentemente anche avuto riguardo alle argomentazioni sviluppate

dall’avv. RA 1 negli scritti del 30 aprile e dell’11 giugno 2019 (VIII con

allegati doc. da A/2 a O e XII con allegati doc. da P a S) oltre che in sede di

pubblico dibattimento del 30 settembre 2019 (XX).

Trattasi infatti di

semplici allegazioni di parte in nessun modo comprovate e che non giustificano

quindi una diversa valutazione.

In particolare, dallo

scambio di e-mail sub VIII/N risulta che, dopo lo scritto del 25 aprile 2012

del seguente tenore: “(…) Mi chiamo RI 1, e ho iniziato l'università

settembre dell'anno scorso, e ho continuato fino adesso, però vado negli __________

per un periodo. Volevo sapere e vedere con chi posso parlare per tenere una

bona informazione, per vedere cosa posso fare, si posso farli gli esami in __________

ecc. (…)”, l’__________, il 4 maggio 2012, ha così risposto: “(…) Non

capisco la sua domanda: vuole restare immatricolato all’USI, ma svolgere .

Faccio però notare il seguente articolo 3In generale, si ritiene

opportuno che gli studenti di laurea (Bachelor) svolgano i primi due anni

(propedeutici) in sede e quindi prevedano il semestre fuori sede nell'ultimo

anno del triennio. Se non svolge il programma di mobilità, dovrebbe

semplicemente ritirarsi dall’__________ e iscriversi in un’università estera e

richiedere il riconoscimento degli esami superati all’__________. (…)”.

Visto che, nonostante l’__________

avesse precisato di non capire la domanda (ritenuta la forma scritta

l’insorgente non può qui sostenere un’incomprensione dovuta ai suoi problemi di

ipoacusia), dopo il succitato scambio di e-mail non è seguito alcun ulteriore contatto

con l’__________ (“(…) (04.05.2012. e-mail __________.__________-__________,

risposta, cfr. doc. a [ndr. recte: N] ad VIII all’e-mail

del ricorrente non è seguito alcun incontro o colloquio personale)

(…)” (XII)), per il solo fatto che si sia iscritto ad un corso di

inglese negli __________ (cfr. VIII/ P e S) non è possibile seguire

l’insorgente laddove pretende essere dimostrato che la sua volontà fosse quella

di portare a termine gli studi intrapresi presso l’__________.

In particolare – a prescindere dal Regolamento __________ applicabile

(l’insorgente non ne ha prodotto alcuno e si è limitato a chiedere al Tribunale

di procedere in questo senso; cfr. XXI) e dalla “(…) richiesta d’audizione

teste: responsabile mobilità studenti, __________, __________ (…)” (XII,

punto B.5), ribadita l’assenza di una reazione dopo il succitato scambio di

e-mail con l’__________ e ricordato che nel formulario del 14 maggio 2013 della

__________ l’assicurato ha dichiarato di aver abbandonato gli studi dal giugno

2012, di essere in assistenza dal febbraio 2013 e di essere disponibile ad

un’attività lavorativa “(…) sempre (…)” (doc. AI 83/219) – non può essere seguito l’avv. RA 1

laddove, senza tuttavia in alcun modo documentare e provare, nello scritto

dell’11 giugno 2019 e in sede di pubblico dibattimento del 30 settembre 2019 ha

sostenuto che “(…) contrariamente a quanto assunto nella sentenza 32.2017.2

del 12.07.2017, che pure rilevava su un aspetto incidentale della procedura AI

e che quindi già per questo qui non fa testo, il fatto della non ri. o

iscrizione o ri.ammissione rileva proprio dalla peculiarità del Regolamento __________;

esso infatti NON prevede alcuna forma di mobilità di studio per i soggiorni

linguistici, come qui di specie per chi desiderava recuperare una carenza

ad esempio in inglese, quindi lo studente è costretto a disiscriversi o farsi

mettere come ritirato, per poi ri.chiedere la ri.ammissione per consentirgli di

presentarsi agli esami suppletivi entro il tempo massimo, in caso febbraio

2014; (…)” (XII, punto B.5) rispettivamente che “(…) successivamente il

periodo di formazione negli __________ per l’inglese (periodo settembre 2012,

marzo 2013) è stato organizzato per migliorare le sue conoscenze d’inglese

(purtroppo interrotto dal decesso del padre). Ciò ha poi portato alla

exmatricolazione. Questa soluzione è stata concordata con l’USI in quanto con

regolamento vigente al momento per corsi linguistici era la sola soluzione

possibile per in ogni caso conseguire un miglioramento linguistico e nella

preparazione personale successiva alla prima fase di frequenza all’__________ e

in vista della successiva. Contrariamente a quanto scritto da noi negli atti,

in questa situazione particolare lo studente __________ non avrebbe potuto

ripetere l’anno accademico, ma si sarebbe dovuto iscrivere al secondo anno

quindi da settembre 2013, con termine fino a febbraio 2014 per completare e

recuperare gli esami insufficienti precedenti del primo anno. (…)” (XX,

pag. 3).

Quanto alle censure

sollevate nel dibattimento pubblico nei confronti della consulente in

integrazione professionale – l’avv. RA 1 pretende segnatamente che “(…)

per questa predeterminazione della sig.ra __________ sulla incapacità di

proseguire eventualmente gli studi, rispettivamente la necessità di una

formazione professionale si chiede di non tenerne conto nel giudizio (…)”

(XX, pag. 5) –, questo Tribunale rileva che le stesse andavano formulate

tempestivamente già in sede amministrativa e che l’interessato avrebbe

potuto/dovuto se del caso chiedere (motivandola) la sostituzione della

consulente.

Viste le suesposte

risultanze – senza che sia

necessario dar seguito all’ulteriore richiesta di prove (richiamo del Regolamento

__________ applicabile e audizione del responsabile mobilità studenti quale

teste) e secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (STF 8C_282/2019 del 18 ottobre 2019

consid. 4.3;9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; DTF 138 V 218

consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360

e 125 V 193 consid. 2 pag. 195) –

questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente ha interrotto gli

studi universitari all’__________ prima del danno alla salute.

Va qui

ricordato che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429; 122 II 464

consid. 4a pag. 469; 122 III 219 consid. 3c pagg. 323-324 e 119 V 335 consid.

3c pagg. 343-344 tutte con riferimenti). Un tale modo di

procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.

Considerandi

2.

Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; SVR

2001.

IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v.

Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

L’art.

28a cpv. 1 secondo periodo LAI stabilisce che il Consiglio federale definisce

il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.

Sulla base di questa

delega e nel caso di “Assicurati senza formazione professionale” l’esecutivo,

al capoverso 2 dell’art. 26 OAI, ha stabilito che se un assicurato non ha

potuto, a cagione dell’invalidità, completare la sua formazione professionale,

il reddito che gli si potrebbe attribuire presumendolo non invalido,

corrisponde al reddito medio di un lavoratore della professione alla quale egli

si preparava.

Nella

fattispecie concreta, visto che l’insorgente ha interrotto gli studi

universitari all’__________ prima del danno alla salute, l’art. 26 cpv. 2 OAI non

può essere qui applicato ed è dunque a torto che l’insorgente

pretende quale reddito da valido “(…) un salario di economista

aziendale (…)” (I, punto 10.1).

Inoltre, ribadito che

l’insorgente ha interrotto gli studi universitari all’__________ prima del

danno alla salute, non merita qui di essere approfondito quanto addotto

dall’avv. RA 1 nello scritto dell’8 agosto 2019 e meglio che “(…) agli atti

non risultano elementi, recte indizi concreti che portino a presumere che

l'assicurato NON avrebbe portato a termine con successo la

formazione accademica intrapresa (…) prima dell'insorgere del danno alla

salute. Richiamo a questo proposito, in aiuto all'interpretazione che questa

Corte vorrà dare, la lettera e lo spirito dell'art. 41 cpv. le 2 della

Costituzione federale, che contiene la base legale della stessa LAI che siete

chiamati ad applicare (…)” (XVII).

A

titolo abbondanziale il TCA evidenzia che la giurisprudenza federale ha

circoscritto il campo di applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OAI alla formazione

di base (STFA U 360/01 consid. 3.2 che rinvia alla sentenza inedita del

10.

marzo 1997 in re W., I 104/96, consid. 2a in ambito LAI: “(…) Orbene

anche in questo caso il Tribunale federale delle assicurazioni ha circoscritto

il campo d’applicazione di tale disposto alla formazione di base. (…)”

(la sottolineatura è del redattore)).

In concreto, visto come lo

stesso insorgente sostiene che “(…) il suo obiettivo di formazione è sempre

stato quello di ingegnere agronomo, avendo iniziato con il conseguimento del

diploma di tecnico agro-industriale con indirizzo alla trasformazione dello

zucchero per alimentazione e in alcool quale carburante. Per i predetti motivi

economici, dopo questa formazione intermedia egli si orientò quale economista, preferibilmente

aziendale, dovendo però interrompere gli studi in __________ anche per stare

vicino al padre viepiù malato, allora residente a __________ in via __________.

Da qui la decisione di sottoporre il mio fascicolo formativo all'__________ di __________,

che gli consentì di iscriversi alla Facoltà __________ nel 2011. (…)” (I,

sottolineatura del redattore), ci si potrebbe chiedere se con il conseguimento

del diploma di tecnico agro-industriale egli non avesse già conseguito una

formazione base, la qual cosa pure escluderebbe l’applicazione dell’art. 26

cpv. 2 OAI.

2.9.2

Questo Tribunale – visto, da una parte che dagli atti non

risulta quale fosse stato il reddito conseguito dall’insorgente per le “Esperienze

professionali” indicate nel curriculum vitae (doc. AI 81/215-216) durante

gli anni dal 2000 al 2010 e che dopo il danno alla salute fino alla decisione

impugnata egli non ha intrapreso alcuna attività lavorativa, dall’altra parte,

che è stato ritenuto abile al lavoro tanto nell’attività abituale quanto in

un’attività adeguata nella misura dell’80% dal 30 giugno 2016 al 23 febbraio

2018.

(fatti salvi i mesi da aprile a giugno 2017 nei quali l’inabilità

lavorativa era totale) –, ritiene

che i redditi da valido e invalido vadano stabiliti in base ai dati statistici.

In questo senso si rinvia ai

calcoli effettuati dall’Ufficio AI che, nella motivazione della decisione

impugnata (doc. AI 311/889-894), considerato quale reddito da valido l’importo

di fr. 67'148.20 lo ha raffrontato a quello da invalido di fr. 48'346.70 (ovvero

67'148.20 ridotti del 20% per motivi medico-teorici e del 10% per attività

leggera) ottenendo un grado d’invalidità del 28% (“(…) 67'148 –

48'347 x 100 : 67'148 = 28% (…)” (doc. AI 311/890)).

Allo stesso risultato,

visto che quale reddito da valido e invalido è stato ritenuto il medesimo

importo, si giunge anche applicando il confronto percentuale dei redditi (100 –

[100% ridotti 20% e poi del 10%] = 28).

Non raggiungendo il grado

d’invalidità la soglia pensionabile del 40% (cfr. consid. 2.3) e ritenuta la

capacità lavorativa dell’80% dal 30 giugno 2016 al 23 febbraio 2018 (fatti

salvi i mesi da aprile a giugno 2017 nei quali l’inabilità lavorativa era

totale), è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla

rendita intera dal 1. ottobre 2016 (tre mesi dopo il miglioramento ex art. 88a

cpv. 1 OAI) al 30 gennaio 2018 (risorgere dell’invalidità ex art. 29bis OAI).

2.9.3

Quanto al rifiuto a

provvedimenti professionali, va anch’esso confermato per le seguenti ragioni.

Innanzitutto va qui

osservato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto

modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a

personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di

occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che

consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono

necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione

professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid.

3.

, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;

9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26

marzo 2008 consid. 4.6.3).

Va poi rilevato che la

consulente in integrazione professionale, nel rapporto del 4 aprile 2018 (doc.

AI 273/786-789; rapporto, questo, a cui rinviano anche i rapporti dell’8 agosto

e del 30 ottobre 2018 sub. doc. AI 295/852 e 313/896) – ritenuto che il dr. __________, circa l’incapacità

lavorativa nell’ultima professione svolta, ha concluso che “(…) per quanto

riguarda l’ultima attività professionale svolta che ritengo quella di impiegato

d'ufficio che l'assicurato ha svolto in __________, suo pase d'origine, lo

ritengo a partire dalla valutazione presso il Centro __________ di __________

del 2016 inabile al lavoro nella forma del 20%. Questo per permettere

all'assicurato delle pause più prolungate e a seguito di un certo rallentamento

nell’attività professionale. Questa limitazione gli permetterebbe di alzarsi,

di cambiare di posizione da un'attività all’altra. (…)” (doc. AI 273/787) –, ha formulato la seguente “Analisi

della reintegrabilità e valutazione attività esigibili adeguate senza

(ri)formazione specifica”: “(…) L'attuale situazione SMR riporta un'abilità

lavorativa dell'80% in qualsiasi attività (anche per un'attività in ambito di

ufficio). Tra il 2016 - 2017 l'A. ha beneficiato di un percorso presso __________

acquisendo determinate competenze (si rimanda al rapporto di valutazione del

06.02

): - gestione delle ordinazioni (allestire e registrare le

ordinazioni, controllo fattura, ...) - gestione delle ordinazioni clienti

(registrare l'ordinazione, controllare lo stock, allestire la fattura,

allestire il bollettino di consegna, ...) - vendita telefonica, - competenze generali:

organizzazione – pianificazione/classificazione – corrispondenza - competenze

linguistiche: avere la capacità di comunicare un buon italiano – inglese (in

acquisizione). Considerando un’abilità lavorativa anche nell’attività di

ufficio non vi sono i presupposti per applicare un PPR. Si fa inoltre notare –

come già ampliamente riportato nei vari rapporti SIP e nell’annotazione del

servizio giuridico del 22.11.2016 [che] non vi sono i presupposti per una prima

formazione tantomeno per una riqualifica professionale (a livello

universitario) ove viene espresso [che] si rammenta che la riqualifica deve

essere ritenuta semplice ed adeguata, nonché idonea al danno alla salute e alle

capacità dell’assicurato. Nella fattispecie, tale formazione non può essere

ritenuta idonea, considerate le attitudini dimostrate dell’assicurato. (…)”

(doc. AI 273/788-789) concludendo che “(…) si tratta di un giovane ragazzo

che, a causa del danno alla salute, presenta una CL dell'80% in qualsiasi

attività. Attualmente l'A. è iscritto alla __________ e sta frequentando il

corso di preparazione in matematica e contabilità per prepararsi all'esame di

ammissione alla __________. Come già definito non vi sono i presupposti per

pagare tale percorso. L'ufficio Al rimane a disposizione - qualora fosse richiesto

dall'A. nel caso non continuasse con il percorso universitario - per un aiuto

al collocamento. (…)” (doc. AI 272/789).

Visto quanto sopra

esposto, non vi sono dunque motivi per scostarsi dalla valutazione della

consulente in integrazione professionale, effettuata peraltro da una persona

con esperienza in ambito integrativo.

In questo senso va

confermata la reintegrabilità dell’insorgente senza la necessità di

provvedimenti professionali.

2.10

Visto tutto quanto precede è

dunque a ragione che l’Ufficio AI ha negato sia il diritto alla rendita intera

dal 1. ottobre 2016 al 30 gennaio 2018 che il diritto a provvedimenti

professionali.

La decisione impugnata va

quindi confermata e il ricorso, nella misura in cui è ricevibile (cfr. consid.

2.

), respinto.

2.11

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o

al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto l’esito della

vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo

considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

2.12

L’assicurato ha formulato

istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.2).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia

sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in

vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso

doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza

giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del

diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar 3a ed., 2015, ad

art. 61, n. 173, pagg. 828-829).

A norma dell’art. 3 cpv. 1

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (Lag), nel

tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende

all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e

spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al

vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 173 segg.) – sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il processo non è

palesemente privo di esito positivo e se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid 5b con

riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).

Nella presente fattispecie

non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono

così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI

1994.

pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame

forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza

appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di

esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, visto l’apprezzamento del medico SMR dr. Erba che, nel rapporto

finale 9 agosto 2018 (doc. AI 296/853-858), allineandosi alle conclusioni a cui

sono giunti i periti del __________, lo ha ritenuto abile al lavoro, tanto

nell’attività abituale quanto in un’attività adeguata, nella misura dell’80%

dal 30 giugno 2016 al 23 febbraio 2018 (fatti salvi i mesi da aprile a giugno

2017.

nei quali l’inabilità lavorativa era totale), all’assicurato, oltretutto

patrocinato, non poteva sfuggire che avrebbe dovuto debitamente documentare un

eventuale peggioramento della sua situazione valetudinaria intervenuto prima

dell’insorgenza del malum perforans al piede sinistro (che ha giustificato il

ripristino, da allora, del diritto alla rendita intera) nel mese di febbraio

2018.

Ne segue che la domanda di

assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in

cui è ricevibile, è respinto.

2. La domanda d’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese di procedura di

fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti