32.2019.32
Attribuzione di rendita per un certo periodo con riduzione per periodo successivo. Ricorso accolto e rinvio per accertamenti medici
10 aprile 2019Italiano9 min
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Incarto
n.
32.2019.32
rg/sc
Lugano
10 aprile 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 19 dicembre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato
in fatto e in diritto
che
- per decisione 19 dicembre 2018 - riconfermandosi nel preavviso del
5 ottobre 2018 – l’Ufficio AI, esperiti accertamenti medici (con valutazione
finale del medico SMR) ed economici (valutazione del consulente IP) ed in
applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi, ha riconosciuto a RI
1 il diritto ad una rendita intera dal 1. maggio 2018, ridotta a mezza rendita
dal 1. novembre 2018;
- contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurato patrocinato
dall’avv. RA 1. Contestando la valutazione medica posta alla base del querelato
provvedimento e producendo nuova refertazione specialistica (doc. C),
l’insorgente postula l’attribuzione di una rendita intera (in subordine di tre
quarti) a contare dal 1. maggio 2017 e a tempo indeterminato; in via eventuale
chiede la retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti medici (perizia
multidisciplinare);
- con la risposta di causa l’Ufficio AI postula la retrocessione
degli atti per ulteriori accertamenti medici pluridisciplinari e ciò sulla base
della presa di posizione del medico SMR del 4 marzo 2019, secondo cui “in
questa fase di ricorso in tribunale a questo punto appare giudizioso proporre
una valutazione pluridisciplinare allo scopo di risolvere quanto richiesto
dall’avvocato di parte pur apparentemente non essendo l’Ato in trattamento
psichiatrico ma come riferito essendo il decorso sfavorevole” (cfr. IV-1);
- con scritto 13 marzo 2019 l’insorgente ha dichiarato di aderire
alla proposta dell’Ufficio AI, evidenziando come la stessa corrisponde a quanto
chiesto col gravame sulla base della refertazione medica con esso prodotta e
chiedendo “nel limite del possibile, visti i suoi persistenti problemi di
equilibrio, di poter essere esaminato da medici specialisti operanti nel __________/__________”;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio
e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria
o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
a-gosto 2015;8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio
2011);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della
LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o
di rilevante durata, cagionata da un dan-no alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità con-genita, malattia o infortunio. Gli elementi
fondamentali dell'in-validità, secondo la surriferita definizione, sono quindi
un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità con-genita,
malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi
che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di
guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una
rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al
termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv.
2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da RI 1 in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da RI 1 ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
pag. 84). Per l’art. 29 cpv.
1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi
dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
- se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo
di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88
a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88
a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione
limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137);
- nel caso concreto, considerate le risultanze
mediche agli atti ed in particolare il rapporto 25 gennaio 2019 del neurologo
dr. __________ (doc. C) prodotto col gravame – facente stato in particolare di
una complessa situazione sia dal punto di vista organico sia da quello psichico
(oltre che essere affetto, dal profilo neurologico, da tremore essenziale ad
esordio giovanile l’insorgente presenta infatti pure una sintomatologia ansioso
depressiva; cfr. il citato rapporto 25 gennaio 2019, cfr. anche il rapporto 8
agosto 2017 del Servizio di Neurologia dell’Ospedale __________ di __________
sub doc. AI 23), appare evidente la necessità – onde addivenire ad un
affidabile e chiaro giudizio circa lo stato valetudinario e l’effettiva capacità
al lavoro – di procedere ad ulteriore valutazione medica nel senso indicato dal
citato specialista ed avallato dal medico SMR nella surriferita sua annotazione
resa pendente lite (cfr. supra), ossia ad una valutazione pluridisciplinare;
- in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF
137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale
deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece
rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente
Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare
l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti
peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè vi erano delle ca-renze
negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rück-weisung an die
IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung
einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es
dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen,
eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA
32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
- stante la necessità di completare gli accertamenti eseguiti
dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti ad essa (cui
compete anche valutare se e in che modo tenere in considerazione le esigenze
espresse dall’assicurato quo alla scelta dei periti; cfr. supra) affinché
proceda ad una valutazione come indicato in risposta di causa, in esito alla
quale, effettuate se del caso anche nuove valutazioni economiche che si
rendessero necessarie, dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art.
57a LAI, una nuova decisione impugnabile ai sensi degli
artt. 56 e segg. LPGA;
- secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv.
1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;8C_393/2008
del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500
sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- patrocinato in causa da un avvocato, l’insorgente
ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv.
1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'800.
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione del 19 dicembre 2018 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
Fatti
2.- Le spese di procedura
di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr.
1'800 per ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in
Considerandi
3.
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà
essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha
ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti