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Decisione

32.2019.33

Decisione con la quale è stato rifiutato il diritto a prestazioni non può essere confermata. Rinvio atti per ulteriori approfondimenti peritali come del resto proposto dallo stesso UAI nella risposta

23 gennaio 2020Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il

TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe

della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di

controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al

3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di

accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.5. Questo

Tribunale, chiamato ad esprimersi a proposito della correttezza delle

valutazioni mediche poste a fondamento della decisione impugnata – con

riferimento in particolar modo alla valutazione peritale del __________ del 9

marzo 2017 e al relativo complemento del 12 dicembre 2018, confermati dal dr. __________

del SMR nel rapporto finale del 7 agosto 2017 e con annotazioni del 14 dicembre

Considerandi

2018.

- non può in ogni caso, condividerne le conclusioni, come peraltro

riconosciuto dallo stesso Ufficio AI nella risposta di causa, nella quale ha proposto

al TCA la retrocessione degli atti all’amministrazione per ulteriori

approfondimenti peritali (cfr. doc. IV).

L’Ufficio AI, difatti, ha

ritenuto interamente pertinenti e condivisibili le contestazioni ricorsuali,

sia per quanto concerne la valutazione della capacità lavorativa residua

dell’interessata nella sua abituale professione – erroneamente considerata essere

quella di estetista/impiegata d’ufficio, anziché, come invece sarebbe stato

corretto, fare riferimento all’attività di terapista

complementare/massaggiatrice svolta dall’assicurata (cfr. al riguardo le lacune

riconosciute dall’avv. __________ nelle annotazioni per l’incarto dell’11

febbraio 2019, doc. IV/2) – sia con riferimento alla necessità di procedere ad

ulteriori approfondimenti peritali, in particolare dal profilo psichiatrico –

come proposto dal dr. __________ del SMR nelle annotazioni del 12 febbraio 2019,

sottolineando l’esigenza di procedere ad una perizia psichiatrica di decorso al

fine di determinare l’andamento del quadro clinico e della incapacità

lavorativa dal mese di febbraio 2016 in poi (cfr. doc. IV/1).

Alla

luce delle lacune riscontrate negli accertamenti peritali del __________ posti

a fondamento della decisione impugnata - riconosciute dall’amministrazione

stessa - questo Tribunale non può fare altro che concordare con la proposta

formulata dall’Ufficio AI nella risposta di causa di retrocessione degli atti

al fine di procedere agli ulteriori approfondimenti peritali del caso, i quali

dovranno innanzitutto fare riferimento, nello stabilire i limiti funzionali e

la capacità lavorativa residua, alla corretta attività lavorativa abituale

dell’interessata.

Di

tutta evidenza, infatti, la valutazione della capacità lavorativa e delle

limitazioni funzionali presentate dall’interessata nell’attività di estetista

non può che risultare erronea e, di conseguenza, priva del necessario valore

probante richiesto per potere essere posta a fondamento della decisione

dell’UAI.

Questa

soluzione appare tanto più necessaria, tenuto conto del fatto che già in fase

di audizione il patrocinatore dell’interessata aveva messo in luce le criticità

che contraddistinguevano il referto peritale del __________ - oltretutto suffragando

le proprie contestazioni anche tramite la trasmissione di documentazione

medico-specialistica attestante l’esistenza di numerose patologie (alcune

neppure prese in considerazione dai periti del __________), maggiormente

invalidanti rispetto alle conclusioni peritali – chiedendo all’amministrazione

di volere procedere ad ulteriori approfondimenti prima di potersi esprimere a

proposito del diritto a prestazioni dell’interessata.

Non

avendo, tuttavia, l’Ufficio AI, prima dell’emissione della decisione qui

impugnata, posto rimedio alle carenze e alle imprecisioni riscontrate nel

referto peritale del __________, si impone il rinvio degli atti

all’amministrazione affinché chiarisca, attraverso i complementi peritali del

caso, tutti gli aspetti controversi.

In

tale ambito, i periti dovranno procedere ad un complemento peritale che tenga conto,

per gli aspetti somatici, delle risultanze del referto peritale di parte del 30

agosto 2018 eseguito dagli specialisti del Centro __________ di __________ e,

dal punto di vista psichico, di quanto attestato dal dr. __________ nel referto

del 29 maggio 2018 e dal dr. __________ nella lettera di uscita del 29 ottobre

2018.

dal reparto di psichiatria di __________, formulando, infine, tenuto conto

dell’insieme dei disturbi, una valutazione globale della capacità lavorativa

residua dell’interessata nella sua abituale professione di terapista

complementare/massaggiatrice e in eventuali altre attività adeguate.

2.6

Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il

Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare

l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti

peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o

perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

Rilevato

come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.5., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso,

si giustifica, come richiesto in sede ricorsuale, il rinvio degli atti

all’amministrazione - alla quale compete in prima battuta accertare lo stato di

salute dell’interessata, non potendo quindi essere accolta la successiva

richiesta dell’avv. RA 1 che sia direttamente il TCA a statuire nel merito, se

del caso ordinando i complementi istruttori peritali del caso - affinché metta

in atto gli accertamenti peritali specialistici necessari al fine di chiarire quale

sia il reale stato di salute dell’interessata e la sua capacità lavorativa

residua nell’attività di terapista complementare/massaggiatrice, così come in

altre eventuali attività adeguate.

Quindi in esito a tali

complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alle prestazioni dell’assicurata.

2.7

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata

fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

2.8

Nel caso

di specie, inoltre, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto

equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018

del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), la ricorrente,

patrocinata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 2’500.-- a titolo di

ripetibili da mettere a carico dell’Ufficio AI (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22

LPTCA; cfr. STCA 35.2018.129 del 28 marzo 2019, consid. 2.15.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione del 20 dicembre 2018 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai

considerandi 2.5. e 2.6..

2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a

carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 2’500.-- a titolo

di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti