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Decisione

32.2019.34

Viste le risultanze della perizia (capacità lavorativa del 70% nell'attività abituale e in una adeguata) a ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni

27 gennaio 2020Italiano60 min

giudiziaria e, così richiesta (IV), il 9 febbraio 2019 ha trasmesso al TCA il “Certificato

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.34

FS

Lugano

27 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 14 dicembre 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI

1, classe 1968, da ultimo (luglio 2016) attiva al 50% quale cameriera presso l’__________

di __________ (cfr. doc. AI 6/42-59), nel mese di aprile 2018 ha presentato una

richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 4/33-40) indicando quale danno

alla salute una “(…) malattia psichica da 2 anni (…)” (doc. AI 4/38,

punto 6.1).

1.2. Eseguiti

Fatti

i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione del 14 dicembre

2018, preavvisata il 31 ottobre 2018 (doc. AI 25/132-136) – sulla base

della perizia psichiatrica del __________ dell’8 settembre 2018 (doc. AI

18/97-118), confermata dal medico SMR dr. __________ nel rapporto finale del 10

ottobre 2018 (doc. AI 19/119-121) e viste la tabella allestita il 24 ottobre

2018 con le riduzioni al reddito ipotetico da invalido (doc. AI 20/122-125) e

la valutazione del consulente in integrazione professionale del 29 ottobre 2018

(doc. AI 23/128-129) –, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni

(doc. AI 29/141-147).

1.3. Con

il presente ricorso l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, ha contestato (con

argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nel merito) sia la valutazione

medica che quella economica e chiesto che “(…) la decisione impugnata è

riformata nel senso che alla ricorrente RI 1 viene attribuita una rendita di

3/4 d’invalidità con un grado d’invalidità del 60.2%. (…)” (I, pag. 6).

Contestualmente

l’insorgente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza

giudiziaria e, così richiesta (IV), il 9 febbraio 2019 ha trasmesso al TCA il “Certificato

per l’ammissione all’assistenza giudiziaria” con la relativa documentazione

(V e V/bis).

1.4. Con

la risposta di causa – confermata la valutazione medica e, quanto alla

valutazione economica, formulate delle osservazioni di cui si dirà in seguito –

l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.

1.5. Con

scritto del 4 marzo 2019 – dopo la chiesta proroga del termine (VIII e

IX) – l’insorgente ha chiesto al TCA di pronunciarsi sulla domanda di

gratuito patrocinio e comunicato che “(…) quali ulteriori mezzi di prova

chiede il richiamo dell’intera cartella clinica del suo curante dr. med. __________

e l’audizione di quest’ultimo. (….)” (X).

1.6. Il

vicepresidente del TCA, con decreto del 12 aprile 2019 – dopo che

l’insorgente, così richiesto (XI), ha trasmesso un certificato aggiornato (XII

e XII/1) –, ha respinto l’istanza tendente alla concessione

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (XIII).

in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

nel merito

2.2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,

n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita

se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni

consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante

provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto

un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno

senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8

LPGA) almeno al 40%.

L'art.

28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222;

STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno

2003, consid. 4.1).

Per

l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto

dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle

prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

2.3. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007

Tribunale federale, TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno

sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

Al

riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF

127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

Secondo la giurisprudenza

del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le

alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del

18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.

182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del

4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla

salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta

Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema

cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag,

254-257).

Nella STF I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni

nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o

simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa

giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni, come

risulta dalla DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così

espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der

somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden

rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von

Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und

Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic

Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie

(Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010

E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen

Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog

angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich

ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung

beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”.

Nella DTF 141 V 281 il TF ha

modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,

compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere

valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera

strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati

predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono

generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente

esigibile è stata abbandonata.

Nelle DTF 143 V 409 e 143 V

418, il TF è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria

illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo

cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata

siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere applicata non solo

in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF

143 V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche

(DTF 143 V 418).

Secondo

la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni

da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra le ultime, STF 9C_775/2016

del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9 marzo 2017 consid. 5.1.3 =

SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V

193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti potevano essere considerate

invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi

adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera

assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione

decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di

un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa e al

guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza

di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora

essere considerata complessivamente nell’apprezzamento delle prove, tuttavia

considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.

comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

2.4. Nel

caso di specie, a seguito della domanda di prestazioni presentata dall’assicurata

nel mese di aprile 2018 (cfr. consid. 1.1) –

visto il rapporto intermedio del 10 agosto 2018 (doc. AI 14/85-87) nel quale il

medico SMR dr. __________ ha indicato che “(…) il medico psichiatra curante,

dr. __________ e la dr.ssa Ma__________, medico psichiatra, evidenziano

patologie psichiatriche con ripercussioni sulla CL dell’assicurata, il dr. med.

__________, perito fiduciario, in due differenti circostanze, non ritiene

diagnosticabili patologie psichiatriche. (…)” (doc. AI 14/85) –, l’Ufficio AI ha ritenuto necessario

sottoporre l’interessato ad una perizia psichiatrica affidata al __________

(cfr. doc. AI 13/83-84 e 16/90-92 e 17/93-96).

Con

referto peritale del 28 settembre 2018 (doc. AI 18/97-118) il dr. __________,

specialista in psichiatria e psicoterapia del __________ – indicati la situazione iniziale e gli

aspetti formali; elencati gli atti considerati ai fini della valutazione;

esposti i dati clinici: l’anamnesi, la descrizione della giornata, i sintomi

soggettivi spontaneamente riportati dall’assicurata, il trattamento psichiatrico

attuale e il reperto: le osservazioni sul comportamento ed aspetto esteriore,

la comprensione linguistica, l’esame clinico secondo AMDP-System e gli

approfondimenti testali –, ha

posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “Episodio

depressivo di grado lieve (F 32/0)” (doc. AI 18/113) e nessuna diagnosi

senza ripercussioni sulla capacità lavorativa.

In

sede di discussione i periti del __________ si sono così espressi:

" (…) Al di là di una certa

teatralità espressiva e del piacere da lei descritto prima dell'insorgenza

della malattia di stare insieme agli altri, di restare al centro

dell'attenzione e di confidare molto nei loro apprezzamenti che assecondava

tenendo molto alla propria immagine esteriore, non si osservano impulsività, né

tratti tipicamente ansiosi nell'anamnesi remota. L'assicurata è giunta in

Ticino inizialmente da sola, si è adattata bene, è sempre stata impiegata

presso gli stessi datori di lavoro a cui parrebbe ancor oggi molto legata,

tanto da rilevarne l’azienda quando questi hanno ceduto l'attività e l'ha

gestita in piena autonomia, mostrando evidentemente delle capacità di tenuta,

organizzazione e persistenza che non sono tipiche di una personalità immatura.

Non si rilevano nemmeno a partire dall'adolescenza aspetti di asocialità legata

all'ansia e alla convinzione di essere inetta o poco attraente o inferiore,

come tipicamente accade a soggetti con tratti o disturbo ansioso di

personalità, quanto piuttosto il contrario ed il timore dell’esposizione anche

lavorativa ai potenziali giudizi degli altri, non pareva essere minimamente un

tratto caratteriale specifico, così come non vi era alcuna restrizione dello

stile di vita a causa del bisogno di sicurezza. Non è pertanto minimamente

condivisibile la diagnosi posta dalla Dr.ssa __________ e dal Dr. __________ di

disturbo misto della personalità di tipo immaturo ansioso, non essendo

soddisfatti né i criteri generali né quelli specifici per un disturbo della

personalità secondo la classificazione ICD 10.

Per quello che

riguarda la tricotillomania, l'assicurata riferisce di essersi accorta ad un

certo punto, dopo l’inizio del malessere, del presentarsi di alopecia a chiazze

ed afferma che questa cosa l'aveva preoccupata e disturbata ma, contemporaneamente,

si era accorta che nei momenti di maggior tensione tendeva a tirarli forte,

riconoscendo che questo avrebbe favorito l'ulteriore caduta di capelli, cosa

peraltro che negli ultimi 3-4 mesi sarebbe andata migliorando e che infatti non

si obiettiva nell'attualità. Ricordo che la tricotillomania è un disturbo del comportamento

di tipo ossessivo-compulsivo, caratterizzato da un irrefrenabile impulso di

tirare e strappare i capelli dal cuoio capelluto, seguito da un senso di

sollievo al compimento dell'atto patologico. Tale comportamento, prevalente nel

sesso femminile, che spesso si associa ad onicofagia, compare per lo più fin

dall'infanzia (cosa che non è successa nel caso specifico) ed è una modalità di

scarico della tensione emotiva spesso associata a periodi di eccessivo stress o

di deflessione timica; deve tuttavia avere le caratteristiche di una

complusione cioè di un comportamento vissuto coattivamente da parte del soggetto,

cosa che non viene decritta dall'assicurata. Non si notano nell'attualità segni

di onicofagia nè comportamenti di questo tipo, anche se la presenza rilevabile di

tensione (strappare la busta di plastica, ritorcersi le mani, infilare le dita

più volte in un foro della maglietta allargandolo), confermano uno stato di

tensione che potrebbe portare ad epifenomeni comportamentali di tal guisa che,

tuttavia, nell'attualità l'assicurata stessa giudica minimi.

Per quanto attiene

al disturbo depressivo anamnesticamente, l'assicurata afferma che dopo la morte

del padre ha avuto un periodo di importante calo ponderale ed una reazione da

lutto che sarebbe durata a lungo, fatto rilevato anche dalla Dr.ssa __________

nella sua relazione del giugno 2017: L'assicurata tuttavia afferma che a

quell'epoca aveva partorito e che riusciva a gestire la bambina, a lavorare

saltuariamente come in precedenza in patria e nel 1989 sarebbe giunta in Ticino

la prima volta come lavoratrice stagionale e per questo appare difficile

asserire che si trattasse di un episodio depressivo maggiore. Infatti, a giusta

ragione, la Dr.ssa __________ parla di un probabile disturbo dell'adattamento.

Quindi l'episodio che sarebbe insorto nel 2016 non appare una ricorrenza

depressiva come si intuirebbe dalla diagnosi posta dal Dr __________ che parla

di una sindrome depressiva ricorrente e che, stando all'esame anamnestico, non

appare pertanto giustificata.

Venendo poi

all'episodio in esame che sarebbe insorto dopo la morte della madre avvenuta

nel febbraio del 2016, si deve considerare che l'assicurata giungeva comunque

da un periodo di stress prolungato. Il socio del ristorante se ne era andato a

suo dire improvvisamente nel 2013 e lei aveva ereditato una situazione

debitoria importante che aveva condotto al fallimento della società e, solo

grazie al rilevamento della stessa da parte della figlia, l'assicurata era

riuscita a mantenere viva la precedente attività. La presenza comunque di una

forte situazione debitoria, tutt'ora non risolta e che l'assicurata nel 2017 è

riuscita a contrattare dilazionando il pagamento con l'ufficio fallimenti,

rappresenta, oltre che un aspetto di cui tenere conto nella valutazione degli

eventi esterni non indennizzabili e del vantaggio secondario dall'avere una

rendita, uno stressor che era presente da tempo nel momento del decesso della

madre.

Il fatto che l'assicurata

non abbia avuto una limitazione della CL subito dopo la morte della madre, come

afferma il Dr __________, di per sé non significa che ella non potesse stare

male da alcuni mesi prima dell'inizio della inabilità lavorativa certificatale

soltanto a giugno 2016. Tuttavia all’inizio della presa in carico il Dr __________

diagnosticava un episodio depressivo lieve e prescriveva Fluctine e già a due mesi

dall'inizio della malattia la dichiarava abile al 50%, prevedendo un ulteriore

miglioramento a breve dal momento che pronosticava una ripresa piena a

settembre 2016. Il Dr __________, che la vedeva ad agosto 2016, non confermava

la diagnosi non obiettivando alcuna psicopatologia maggiore; il curante solo

diversi mesi dopo (nel gennaio 2017) prendeva effettivamente posizione,

contestando la perizia fiduciaria e ponendo una diagnosi di maggior gravità

rispetto alla precedente (episodio depressivo di media gravità). D'altra parte

quando l'assicurata è stata visitata dalla Dr.ssa __________ nel giugno 2017, assumeva

solo Deanxit e non Fluctine il che contrasterebbe con una prescrizione in linea

con il suddetto certificato peggioramento, peraltro non accompagnato da

incremento della IL e con il mantenimento sempre di una prognosi positiva,

tanto che la stessa Dr.ssa __________ consigliava la reintroduzione della

terapia antidepressiva ed una titolazione del dosaggio fino a 40 mg/die. Vero è

tuttavia che la sintomatologia che aveva condotto la Dr.ssa __________ a porre

la diagnosi di episodio depressivo di grado medio si fondava su una descrizione

dei sintomi riferiti e non era presente una obbiettivazione degli stessi, come

contesta il Dr __________ nella sua nuova valutazione peritale fiduciaria avvenuta

nell'agosto 2017, dove peraltro il quadro appare differente anche da quello

descritto dalla Dr.ssa __________ che l'aveva vista da poco, con atteggiamento

ancor più chiuso, dichiarando vuoti di memoria che parrebbero effettivamente

del tutto anomali e che, anche all'attuale valutazione peritale non solo non si

obiettivano, ma non vengono nemmeno riportati dall’assicurata stessa. Si deve

in questo senso considerare la componente disforica, di tensione e di

irritabilità che viene descritta dall'assicurata anche attraverso alcuni esempi

(discussioni con pizzaiolo e con un cliente o con il marito) e che è

verosimile, visto lo stato di tensione che si evidenzia al colloquio e che

potrebbe averla portata ad un atteggiamento di chiusura e aggravante al secondo

colloquio con il Dr. __________, visto l'esito a lei sfavorevole del primo e la

diatriba tra il curante ed il perito, di cui era a conoscenza.

Ritengo pertanto

che nella seconda valutazione del Dr. __________ il rapporto con il perito e la

valutazione siano state in parte influenzate da queste componenti che comunque

confermano la capacità dell'assicurata di variare il proprio atteggiamento a

seconda del contesto, di aver ben presente la situazione e le conseguenze dello

stesso, il che appare poco compatibile con un quadro depressivo di elevata

gravità sebbene dimostrino il vissuto di incomprensione da lei provato, anche

se la sua reazione non abbia fatto che confermare la precedente posizione del

Dr. __________ il quale, giustamente, afferma che con disturbi mnesici di tal

guisa sarebbe stato impossibile svolgere l'attività di cameriera anche al 50%.

L'analisi di

decorso poi parrebbe non portare ad alcuna modificazione del quadro nel corso

di questi due anni mezzo, nonostante le differenti prese di posizione rispetto

all'importanza dello stesso. Il Dr. __________, a parte rilevare un peggioramento

di quanto soggettivamente riportato nella sua seconda valutazione, non modifica

la sua posizione ed il Dr. __________ continua poi a certificare un quadro

depressivo di media gravità che, pur perdurando da tempo, non sembra affrontare

con una modificazione del principio attivo antidepressivo (anzi viene ridotta

la posologia della fluoxetina). Anche dalla ricostruzione longitudinale fatta

dall'assicurata ella riporta costantemente i sintomi depressivi quali abulia,

anedonia, anergia associati ad irritabilità, ritiro, insofferenza sia verso gli

altri che verso sé stessa, incremento del craving per i carboidrati e

mantenimento di un peso stabile ma che, ormai da diverso tempo, sarebbe aumentato

a causa di abitudini alimentari che assecondano il suo stato di tensione, peggiorando

anche la percezione dell’immagine di sé con ricadute sulla sua autostima.

L'unico miglioramento riferito atterrebbe alla diminuzione dell'alopecia e di

taluni comportamenti quali il tirarsi i capelli o mangiarsi le unghie;

contemporaneamente parlerebbe più volte di idee autolesive e farebbe

riferimento ad un gesto compiuto un mese prima della valutazione che, tuttavia,

appare descritto in modo vago, che non avrebbe riferito ai curanti e non

avrebbe evidentemente destato allarme nei famigliari i quali, pur essendone a

conoscenza, non avrebbero allertato loro stessi i medici ma si sarebbero

limitati a farla andare più tempo presso il ristorante per controllarla.

Pur non entrando

nel merito della diatriba tra il perito fiduciario ed il curante, mi limito a

sottolineare quindi quelli che sono i sintomi realmente oggettivabili ad oggi e

che quindi devono essere tenuti in considerazione nel determinare la diagnosi

rispetto ad una valutazione peritale a fini medico assicurativi.

L'assicurata

presenta un umore depresso soprattutto se paragonato al funzionamento solare

riferito come suo tipico. Riferisce perdita di piacere ed interesse per le cose

precedentemente piacevoli, anche se a questo proposito si deve sottolineare come

frequenti ancora per più di 6 ore al giorno il luogo che era il suo centro di

interesse e che amava frequentare, senza riferire di aver abbandonato altri

interessi che aveva in precedenza, visto che il fulcro rimaneva la sua attività

di cameriere ed il rapporto con i clienti.

I capelli sono

scarmigliati ma ben tinti e anche con un taglio curato; le mani non mostrano

segni di onicofagia e le unghie sono tagliate piuttosto corte; non si assiste

ad un rallentamento ideomotorio e l'assicurata stessa afferma che più che

insicura sul lavoro si sente svogliata e disinteressata rispetto a prima.

Nonostante si dica

astenica non appare per nulla stanca nel colloquio e comunque trascorrerebbe

molte ore nel locale, nonostante si dica infastidita dalla clientela,

facilmente irritabile e disforica.

Nonostante affermi

che si è ritirata dalle relazioni, nello stesso tempo non desidera un reale isolamento

visto che trascorre molto tempo in pizzeria. Inoltre, se avesse costantemente

un atteggiamento stizzito ed evitante i rapporti, rappresenterebbe un problema

all'interno del ristorante, cosa che l'assicurata non riferisce.

Afferma di aver

tentato il suicidio per impiccagione ma sarebbe stato un tentativo goffo che

non viene particolareggiato nella descrizione su cui tende a glissare. Per

questo la figlia la vorrebbe al ristorante più tempo per controllarla; di

contro non ne avrebbe parlato ai curanti e questo non per il timore di un

ricovero, peraltro a suo dire mai propostole e nemmeno perché abbia una chiara

intenzione di ripetere il gesto.

L'assicurata appare

essere molto presente e precisa sul mancato pagamento della cassa malati, e sul

fatto di non esser stata riconosciuta come malata e per contro molto vaga e per

nulla recriminativa sul come sono andate le cose con l'ex socio del ristorante,

così come sul tema del rapporto con la madre se non limitandosi a riferire che

avrebbe scatenato il malessere. Inoltre pur non presentando latenza nelle

risposte, pur essendo in grado di rispondere ad approfondimenti rispetto a taluni

argomenti (e meno ad altri) e pur svolgendo ancora l'attività di cameriera, ha

ottenuto punteggi gravemente patologici al Trail Making test che sono molto dissonanti

dal rilevo clinico e dalla possibilità di svolgere l'attuale attività.

L'assicurata tende

a soffermarsi e ritornare sempre sull'elencazione della sintomatologia che appare

un po' esibita, anche quando si parla del suo funzionamento passato; se questo

è possibile rispetto alla presenza di alcuni rimuginii in tal senso, non vi è

tuttavia alcuna revisione negativa della propria storia, non vi sono temi di

colpa né di rovina tipici dei quadri depressivi maggiori di grado elevato.

È invece evidente

una inquietudine e tensione che difficilmente può essere esibita per un tempo

prolungato; sostiene poco lo sguardo dell'interlocutore, anche se questo non

parrebbe dovuto a diffidenza né a senso di inadeguatezza. Nonostante questo non

si sono notati nel corso dei colloqui reazioni di stizza o atteggiamenti

negativi reattivi a fronte dei tentativi di approfondimento ulteriore da parte

del perito.

In definitiva a

parte l'umore deflesso, una quota anedonica, uno stato di agitazione e

tensione, modificazioni dell'appetito e del peso che sono costanti da tempo

(due sintomi del criterio B e due del criterio C) non è possibile obiettivarne

chiaramente altri al di là di quanto soggettivamente riferito. Per questo la

diagnosi che può essere posta sul piano nosografico categoriale è quella di

Episodio depressivo di grado lieve. (…)" (doc. AI 18/110-113)

Sempre

i periti del __________, circa la “Valutazione psichiatrica e medico

assicurativa” e l’“Elenco dei quesiti peritali e relative risposte”,

si sono così espressi:

" (…)

1. Descrizione

di risorse e deficit - secondo schema MINI ICF - APP -

7.1 Sintesi

della storia personale professionale e sanitaria dell'assicurato e descrizione

della sua situazione psichica, sociale e medica attuale.

L'assicurata,

che non riferisce eredopatie nel gentilizio ed ha sostanzialmente un'anamnesi

muta per patologie psichiatriche maggiori se non per una reazione da lutto alla

morte prematura ed improvvisa del padre che non parrebbe aver particolarmente

influito sul suo funzionamento, è giunta in Ticino dalla __________ prima come

stagionale poi definitivamente nel 1994. Si sarebbe ben adattata alla nuova

realtà e sarebbe stata raggiunta prima dal marito e soltanto nel 2001 dalla

figlia, allora quattordicenne. Ha sempre lavorato nello stesso posto e per lo

stesso datore di lavoro, fino a rilevarne l'attività attorno al 2006 insieme ad

un socio che, nel 2013, avrebbe abbandonato improvvisamente la società

lasciandole debiti che ella deve ancor terminare di saldare. La figlia ha

rilevato la proprietà dell'azienda e così la __________ ha potuto tenere ancor

aperti i battenti, anche se lo stress di quel periodo viene descritto come

notevole. Nel febbraio 2016 muore la madre a poco più di un mese dalla diagnosi

di un carcinoma. L'assicurata da allora presenta una sintomatologia depressiva

che l'ha condotta prima ad una certificazione di IL completa, redatta dallo psichiatra

che l'ha presa in carico da maggio 2016, il quale, a partire da luglio dello

stesso anno, e da allora in modo continuativo, la dichiara abile al 50%.

L'assicurata ha

quindi ripreso il lavoro in tale percentuale sempre presso lo stesso __________,

riferendo una riduzione notevole della sua performance rispetto a prima.

7.2 Valutazione

del percorso precedente di terapie, riabilitazione, provvedimenti di

integrazione e discussione sulle possibilità di guarigione.

Visto il decorso

caratterizzato da una scarsa sensibilità al trattamento anche prolungato e a

dosaggio normalmente efficace (fino a 40 mg/die) con fluoxetina, e l'assenza di

aspetti personologici che facciano pensare che vi sia una resistenza al

trattamento, si ritiene del tutto indicato il passaggio ad un'altra molecola ad

azione duale (noradrenergica e serotoninergica), che dovrà essere titolata

gradualmente fino al dosaggio minimo efficace; sono poi possibili ulteriori

augmentation attraverso l'utilizzo di bassi dosaggi di neurolettico atipico per

ridurre la tensione, qualora la sola introduzione di un differente

antidepressivo non si riveli efficace. Ritengo che con un tale trattamento, in

assenza di segni di cronicizzazione quali l'appiattimento affettivo nonostante

la lunga durata di malattia, sia molto probabile un franco miglioramento del quadro

clinico valetudinario nell'arco di 6-8 mesi che potrebbe verosimilmente

condurre ad un netto miglioramento della capacità lavorativa nell'attività

abituale, anche nella misura superiore ad un 20%.

La prognosi per

un recupero sostanziale della capacità lavorativa è buona con il suddetto intervento

farmacoterapico. Utili anche la prosecuzione del trattamento psicoterapico e, ovviamente,

della presa in carico psichiatrica.

7.3 Valutazione

della coerenza e plausibilità.

Come già

sottolineato in discussione diagnostica, si sono notate alcune discrepanze tra

quanto soggettivamente riferito e quanto è invece oggettivabile sia alla

valutazione clinica, che dalla descrizione del tempo di presenza al lavoro, che

da una certa enfasi posta sui sintomi che diviene invece più vaga ai tentativi

di approfondimento ulteriore da parte del perito. A questo si associ la

sensazione di una sofferenza che, pur riferita come molto importante, non

suscita nella narrazione una risposta controtransferale sempre sintona il che,

pur essendo un elemento in parte soggettivo, viene comunque considerato

importante nella valutazione psichiatrica.

Per questo

ritengo che il quadro depressivo, pur presente e parzialmente limitante la

capacità lavorativa, lo sia in misura significativamente inferiore a quanto

riferito soggettivamente e a quanto certificato dal curante. Il quadro è

comunque consistente e plausibile e, nella stima della CL, si è tenuto conto

della componente di vissuto soggettivo che appare tuttavia non sempre

supportato da una oggettivazione clinica.

Vista la

situazione debitoria esplicitata dall'assicurata relativa al fallimento

dell'azienda di cui era amministratrice, non si possono escludere vantaggi

secondari nell'ottenimento di una rendita.

Se da una parte

è innegabile che la tolleranza sul posto di lavoro può essere maggiore per il fatto

che la titolare sia la figlia, dall'altra questo stesso fatto può rendere di

parte anche il giudizio del datore di lavoro sull'effettivo funzionamento

dell'assicurata.

7.4 Valutazione

di capacità risorse e problemi

Descrizione

di risorse e deficit - secondo schema Mini ICF-APP

1. Rispetto delle regole: grado di disabilità assente: l'assicurata

si reca regolarmente al lavoro sia al mattino che al pomeriggio. Anche se ritiene

di avere avuto talvolta reazioni negative e stizzite con colleghi e clienti,

esse non avrebbero tuttavia indotto la titolare, nonché figlia dell'assicurata,

a ridurre la sua presenza nel timore che questo abbia ripercussioni sul clima e

che quindi non sono probabilmente così intense e pervasive

Considerandi

2.

Organizzazione dei compiti: grado di disabilità assente: l’assicurata

non si sente insicura nelle mansioni da svolgere, anche se ritiene che le manchi

la spinta, la voglia e la passione che metteva prima nella sua attività. Quindi

il limite non appare dettato dall'incapacità di riconoscere le priorità e di

dar corso alle azioni intraprese o programmate sul luogo di lavoro.

3.

Flessibilità: grado di disabilità lieve-moderato: le

strategie di coping sono ridotte dal quadro depressivo, dalla visione tendenzialmente

negativa di sé e dalla minor tolleranza alle frustrazioni, benché l'assicurata

non presenti un completo ritiro dalle relazioni e dal lavoro.

4.

Competenze: grado di disabilità lieve: le competenze cognitive

sono integre; non si apprezzano deficit di memoria o di concentrazione; le

competenze relazionali sono ridotte e l'assicurata, per la percezione del

cambiamento del suo stato, è probabilmente meno espansiva ed accogliente

rispetto al passato e questa, nel ruolo di cameriera, è comunque una

competenza. Il fatto che i clienti non solo la tollerino ma l'accompagnino

anche alle visite (non solo a questa valutazione peritale ma anche a quelle del

Dr __________), parrebbe indicare che il rapporto con loro è lungi dall'essere irrimediabilmente

rovinato dagli atteggiamenti dell'assicurata.

5.

Giudizio: grado di disabilità assente: esame di realtà integro;

sono presenti rimuginii negativi relativi al confronto con il funzionamento

passato che, tuttavia, non le impediscono di andare al lavoro e di mettersi in

gioco.

6.

Persistenza: grado di disabilità lieve: non tanto per la

componente astenica che è poco rappresentata e scarsamente oggettivabile,

quanto per la diminuzione della passione, dell'interesse e della carica

energetica psicofisica dovuta al quadro depressivo.

7.

Assertività: grado di disabilità lieve-moderato: a causa dell'aumentata

tensione, reperto oggettivabile, dell'atteggiamento più cupo e corrucciato, può

indurre reazioni di avvicinamento in senso accudente o di allontanamento da

parte degli altri, non sempre comprese e tollerate dall'assicurata.

8.

Contatto con gli altri: grado di disabilità lieve: per la

minor tolleranza alle frustrazioni, per l'atteggiamento più chiuso e meno

prosociale e solare dovuto all'episodio depressivo in atto.

9.

Integrazione nel gruppo: grado di disabilità lieve:

attualmente da elemento trainante nel team e che risolveva i problemi, ha

assunto una posizione più marginale e questo è un elemento per lei particolarmente

negativo, anche se non vi sono motivi per pensare che abbia perso la capacità

di relazionarsi e collaborare ad un obiettivo aziendale comune, in un'attività

in cui, di fatto, è stata per anni amministratrice.

10.

Relazioni intime: grado di disabilità assente: buon supporto

da parte dei famigliari (figlia e marito).

11.

Attività spontanee: grado di disabilità assente: anche in

precedenza non aveva hobbies ed ha sempre sovrainvestivo sul lavoro che rappresentava

per lei anche un luogo ricreativo quando si intratteneva a chiacchierare con la

clientela.

12.

Cura di sé: grado di disabilità assente: nonostante si presenti

con i capelli spettinati, senza trucco e con un abbigliamento semplice, non vi

sono evidenti segni di trascuratezza di sé e dell'igiene personale. Peraltro si

occuperebbe spesso di lavare piatti e tazzine al lavoro anche se al domicilio

afferma di non fare pressoché nulla.

13.

Mobilità: grado di disabilità assente: utilizza l'auto, non

vi sono evitamenti agorafobici e non vi sono motivi psicopatologici che la

limitino nell'eventuale utilizzo dei mezzi.

L'assicurata, che

conosce ben il suo lavoro e che di fatto può ricoprire numerose mansioni grazie

anche alla sua trentennale esperienza, ha inevitabilmente ancora molte risorse

da spendere positivamente in questa tipologia di attività. Eccezion fatta per

l'assertività e la flessibilità, che vengono influenzate negativamente in modo

al limite moderato, le altre dimensioni sono invece o lievemente o per nulla

inficiale dalla psicopatologia. Certo, in un'altra professione, soprattutto per

le difficoltà ad adattarsi e la ridotta flessibilità, è probabile che la limitazione

della CL risulterebbe maggiore sul piano medico teorico.

Il fatto che il

posto di lavoro sia ancora disponibile è sicuramente una risorsa da sfruttare e

ritengo che ogni azione volta a mantenerlo sia positiva per lo psichismo

dell'assicurata.

[…]

8.1

CL

nell'attività abituale

L'assicurata a

causa dello sviluppo di un episodio depressivo di grado lieve presenta nell'abituale

professione di cameriera una riduzione del rendimento pari al 30% su un tempo lavoro

pieno (CL del 70%) a partire dal giugno 2017.

8.2

CL in

attività adeguata

La professione

da sempre svolta dall'assicurata rimane essere quella dove il livello di

competenze, di esperienza, di tenuta e di performance è più adeguato anche perché,

a causa del deficit di flessibilità, l'adattamento in una differente

professione in linea con il suo livello di formazione, sarebbe probabilmente

più limitante il suo rendimento.

8.3

CL in

attività assimilabile a quella di casalinga

Nell'ambito

casalingo, benché l'assicurata riferisca di delegare tutto al marito, non

dovrebbero esservi limitazioni in base al quadro clinico ed al fatto che, sul

lavoro, svolgerebbe per lo più attività di pulizia che quindi non le sarebbero

precluse; inoltre non vi sono deficit nell'organizzazione dei compiti ed il

rallentamento delle attività e della performance appare determinato dalla quota

abulica. Non ritengo quindi che, sul piano medico teorico vi siano limitazioni

significative nell'attività domestica.

8.4

Provvedimenti

sanitari e terapie con ripercussione sulla CL

È a mio avviso

possibile migliorare ancora in misura rilevante la CL (di un 20%) mediante la

modificazione della farmacoterapia e l'introduzione di un antidepressivo ad

azione duale, eventualmente associato a basse dosi di neurolettico atipico come

augmentation. Per ottenere il suddetto miglioramento della CL e la

stabilizzazione del quadro, ritengo necessari 6-8 mesi.

Non vi

sono rischi medici per rinunciare alla terapia proposta.

Da segnalare che,

dai risultati dei dosaggi ematici la compliance risulta buona soltanto per la

fluoxetina.

Non ritengo

medicalmente indicati interventi socioprofessionali; la professione

dell'assicurata che attualmente sta svolgendo a rendimento ridotto, è anche da

ritenersi confacente sul piano psichiatrico. (…)" (doc. AI 18/114-117).

Le

conclusioni del __________ sono state fatte proprie dal medico SMR dr. __________,

il quale, nel rapporto finale del 10 ottobre 2018, ha confermato le diagnosi

poste dai periti e concluso per un’abilità lavorativa del 70%, dal giugno 2017,

tanto nell’attività abituale quanto in un’altra adeguata (cfr.doc. AI

19/119-121).

L’Ufficio

AI, viste le risultanze mediche suenunciate –

considerata l’insorgente reintegrabile, oltre che nella sua professione, anche

in altre attività generiche di tipo semplice e ripetitivo, reperibili sia nel

settore secondario che nel terziario e ritenuto il grado d’invalidità non

pensionabile del 18% ottenuto dal confronto dei redditi da valido e invalido

(cfr. doc. AI 20/122-125) –, con

la decisione impugnata ha negato il diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.2).

2.5

Per

poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di

ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag.

261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156

consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/ Reichmuth,

Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e

122.

V 160 consid. 1c).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre

ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo

(assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della

perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo

e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6

e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In

una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,

pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici

regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un

rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è

stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF

9C_524/2010 del 27 ottobre 2010).

Tuttavia,

nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla

concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile

fondarsi su tali rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF

8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in

particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;

8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del

23.

aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che

il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, consid. 5.3).

2.6

Il

TCA ricorda innanzitutto che, secondo la giurisprudenza federale, per

l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze

sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012

consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle

assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente

di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le

circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20

gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).

Non

è dunque possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo

sulla base delle diagnosi poste.

Nel

caso concreto, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute è

stato accuratamente vagliato, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr.

consid. 2.3 e 2.5), non ha motivo per mettere in dubbio le succitate

valutazioni formulate dai periti del __________ nella perizia del 28 settembre

2018.

(cfr. consid. 2.4), confermate anche dal medico SMR dr. __________ nel

rapporto finale del 10 ottobre 2018 (doc. AI 19/119-121).

Perizia,

quella del __________, che va considerata dettagliata, approfondita e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando

precedente.

In

effetti, nella succitata perizia del 28 settembre 2018, il dr. Boselli ha

considerato tutta la documentazione medica agli atti e l’insorgente non ha

prodotto alcuna valida documentazione specialistica atta a mettere in dubbio le

conclusioni a cui è giunto il perito.

In

particolare – ancorché, dopo che il

31.

ottobre 2018 l’Ufficio AI aveva trasmesso la perizia del __________ al dr. __________

(doc. AI 24/130-131), già con le osservazioni del 3 dicembre 2018 (cfr. doc. AI

28/139-140) aveva evidenziato che “(…) l’assicurata, dopo aver

approfonditamente esaminato questo referto peritale [ndr: si riferisce alla

perizia del __________ del 28 settembre 2018], si riserva di prendere

posizione in merito, in particolare con le osservazioni del proprio curante.

(…)” (doc. AI 28/139) –, con

il ricorso, l’insorgente si è limitato a sostenere che “(…) la ricorrente,

in questa sede, non può che riconfermare la sua inabilità al lavoro per

malattia nella misura del 50% come attestato e confermato dal suo curante dr.

med. __________. La ricorrente, ormai da oltre due anni e mezzo, a causa della

malattia, è in grado di lavorare solo al 50%. Quanto indicato dal perito di

parte designato dall'Ufficio Al non può essere accettato. Vista la chiara

divergenza tra i pareri del perito di parte dell'Al e del curante, a mente

della ricorrente, per stabilire il suo corretto grado di inabilità al lavoro a

causa della malattia psichiatrica, risulta indispensabile procedere con

l'allestimento di una perizia giudiziaria neutra. La ricorrente ritiene

comunque che l'inabilità al lavoro al 50% non può che essere confermata visti i

precisi e dettagliati accertamenti del curante, il quale è sicuramente

l'esperto più idoneo per poter correttamente valutare la capacità lavorativa

della paziente. Le diagnosi confermate anche dai periti dell'Al, confermano la

gravità del disturbo del quale soffre la ricorrente. Le conseguenze sono

importanti e non consentono alla medesima, come stabilito dal suo curante, di

esercitare un'attività lavorativa superiore al 50%. (…)” (I, punto 5, pagg.

3.

e 4), senza tuttavia produrre la benché minima documentazione medica atta a

mettere in dubbio la perizia del __________ e/o a dimostrare un peggioramento

intervenuto dopo la medesima e prima della decisione impugnata (in concreto: il

14.

dicembre 2018, data che segna il limite temporale del potere cognitivo del

giudice delle assicurazioni sociali; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1

e riferimenti).

L'insorgente

si è in sostanza limitato a contestare le conclusioni a cui sono giunti i

periti del __________ nella perizia del 28 settembre 2018 che ha accertato una

capacità lavorativa a suo dire non data.

Egli

non ha però saputo validamente comprovare le sue critiche e nemmeno un

peggioramento dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale.

Il

ricorrente si è quindi limitato ad esporre le proprie valutazioni soggettive,

senza però che la documentazione agli atti possa oggettivamente

suffragare le sue sintomatologie soggettive e contestare di conseguenza

che la situazione dal punto di vista clinico, ossia oggettivo, fosse

differente.

Va osservato che il principio inquisitorio che regge la

procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma

trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo

non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di

controparte senza addurre degli elementi oggettivi – segnatamente di natura

medica – a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente

lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere

di determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un nuovo esame

medico rispettivamente richiamando dei referti medici – magari addirittura in

possesso dell’interessato medesimo –, quando alla base della lamentela del

ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo

ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (cfr. STCA 32.2018.165 del

13.

marzo 2019, consid. 2.6 con riferimenti).

Visto

tutto quanto sopra esposto e conformemente alla giurisprudenza in materia di

valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.3 e 2.5), questo Tribunale

ritiene che – senza che sia necessario esperire ulteriori accertamenti (nella

STF 9C_267/2013 del 27 maggio 2013 il TF ha rilevato che “(…) A tal riguardo

occorre ricordare che anche tenendo conto della più recente giurisprudenza

della Corte europea dei diritti dell'uomo, nelle procedure concernenti

l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali non

sussiste un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da

parte dell'ente assicuratore - e tanto meno a una perizia giudiziaria -, una

tale perizia dovendo unicamente (ma pur sempre) essere ordinata qualora

sussistano dubbi - anche solo minimi - riguardo all'attendibilità e alla

concludenza delle attestazioni mediche interne dell'assicurazione (DTF 135 V

465). (…)”)

– le valutazioni dei periti del __________, fatte

proprie dal medico SMR dr. __________ (cfr. consid. 2.4), vanno confermate.

In

questo senso, tanto la domanda d’esecuzione di una perizia giudiziaria (“(…)

vista la chiara divergenza tra i pareri del perito di parte dell'Al e del

curante, a mente della ricorrente, per stabilire il suo corretto grado di

inabilità al lavoro a causa della malattia psichiatrica, risulta indispensabile

procedere con l'allestimento di una perizia giudiziaria neutra. (…)” (I,

punto 5, pag. 3)) quanto il richiamo dell’intera cartella clinica dal

dr. __________ e la sua personale audizione (cfr. consid. 1.5), vanno disattese.

Va qui ricordato che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove; DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429; 122 II 464

consid. 4a pag. 469; 122 III 219 consid. 3c pagg. 323-324 e 119 V 335 consid.

3c pagg. 343-344 tutte con riferimenti). Un tale modo di

procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.

2.

Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; SVR

2001.

IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v.

Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid.

3c).

Stante

quanto precede va quindi confermata la valutazione del medico SMR dr. __________

che, nel rapporto finale SMR del 10 ottobre 2018 (doc. AI 19/119-121), ha

concluso che, dal giugno 2017, la capacità lavorativa nell’attività abituale e

in un’altra adeguata è del 70% (riduzione del rendimento).

2.7

In

merito alla valutazione economica –

osservato che con la risposta, dopo aver confermato la riduzione del 5% dal

reddito statistico da invalido e conseguentemente il grado d’invalidità del 18%

ottenuto confrontando i redditi da valido e da invalido, l’Ufficio AI ha

evidenziato che “(…) a titolo puramente abbondanziale, si rileva che anche

se si dovesse tener conto nel caso in esame - per ipotesi di lavoro - della

giurisprudenza relativa al gap salariale (cfr. il gravame ai punti 6 e 7),

l'assicurata non presenterebbe comunque il grado minimo del 40% per poter

beneficiare del diritto ad una rendita d'invalidità. In effetti l'assicurata,

quale cameriera, avrebbe guadagnato nel 2016 CHF 44'280.-/anno per

un'occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa, per ragioni estranee

all'invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per un'attività equivalente

(cioè CHF 49'725.-; cfr. Tabella TA1 2016 skill level p.to 55-56 "Servizi

di alloggio e ristorazione", livello di qualifica 1, CHF 3'900.- x 12 mesi

= 46'800.- riportato su 42,5 = 49'725 nel 2016). Se si riduce il reddito

statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza di cui alla 8C

44/2009 del 3 giugno 2009, della percentuale del 5,95% (parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5%), si ottiene un importo di CHF

51'333,55. Riconoscendo poi le riduzioni del 70% (dal lato medico) e del 5%

(dal lato economico), il reddito da invalida corrisponde a CHF 34'136,80 (che

raffrontato all'importo di CHF 44'280.- definisce un grado Al del 22,9%). Infine,

ma non da ultimo per importanza, si sottolinea che l'assicurata - nell'ipotesi

a lei più favorevole - presenterebbe un grado Al pari al 30% (secondo il

raffronto percentuale dei redditi applicabile in concreto), ovverosia un grado

Al sempre e comunque inferiore al minimo pensionabile del 40%. (…)” (VI,

pag. 4) – questo Tribunale rileva quanto

segue.

2.7.1

Calcolo

del grado d’invalidità secondo l’incapacità di lavoro (confronto percentuale

dei redditi).

2.7.1.1

Secondo

la giurisprudenza riassunta nella STF 9C_627/2017 dell’11 dicembre 2017, se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e

ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua, il reddito da

invalido va di principio determinato alla luce dei dati forniti dalle

statistiche salariali come risultano segnatamente dall'inchiesta svizzera sulla

struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (ISS; DTF 126 V

75.

consid. 3b pag. 76 con riferimenti). Tuttavia, è possibile derogare a questo

principio e fissare la perdita di guadagno direttamente in base all'incapacità

di lavoro operando un confronto percentuale (“Prozentvergleich”). Questo

metodo costituisce una variante ammissibile del raffronto dei redditi basato su

dati statistici: il reddito da valido è preso in considerazione nella misura

del 100%, mentre il reddito da invalido è preso in considerazione tenendo conto

dell'incapacità lavorativa, la differenza percentuale corrisponde in tal modo

al grado d'invalidità (sentenze 8C_628/2015 del 6 aprile 2016 consid. 5.3.5 e

8C_211/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 4.1 con i riferimenti pubblicata in SVR

2014.

UV n. 1 pag. 1; Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a LAI, n. 35 e seg.).

L'applicazione di questo metodo si giustifica quando il salario da valido e

quello da invalido sono fissati in base agli stessi dati statistici, oppure

quando il lavoro precedentemente svolto è ancora possibile (perché il contratto

di lavoro per esempio non è stato sciolto), oppure quando questo lavoro offre

le migliori possibilità di reintegrazione professionale (perché per esempio il

salario prima dell'invalidità è superiore a quello da invalido) (sentenze

9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 3.2 e 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008

consid. 6.4.1).

2.7.1.2

Nel

caso in esame, dagli atti risulta che l’assicurata è ancora alle dipendenze

dell’__________ nella misura del 50% (cfr. il questionario per il datore di

lavoro sub doc. AI 6/42-50 e il certificato per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria sub XII/1).

Dal

canto suo il consulente in integrazione professionale, quanto all’“Analisi

della reintegrabilità e valutazione attività esigibili senza (ri)formazione

specifica”, nella valutazione del 29 ottobre 2018 (doc. AI 23/128-129) – rilevato che di professione è “(…)

impiegata come cameriera al 100% al __________ a __________ con un salario di

3'690.- chf. Lavora al __________ a __________ dal 1991. (…)” (doc. AI

23/128) –, ha evidenziato che “(…)

il perito ritiene che la professione esercitata è quella “dove il livello di competenze, di esperienza, di

tenuta e di performance è più adeguato” (8.1 – 8.2 pg. 20). Ritengo che

per il caso specifico, in rapporto a quanto espresso in sede medica sia dal

perito, sia dal medico SMR l’attività abituale sia adeguata (…)” (doc. AI

23/129).

Stanti

le suddette evenienze, mediante il confronto percentuale dei redditi –

in concreto applicabile conformemente alla succitata giurisprudenza (il contratto di lavoro non è infatti stato sciolto) – e ritenuta la capacità lavorativa del 70%

nell’attività abituale esercitata, il grado d’invalidità risulta essere del

30%.

2.7.2

Calcolo

del grado d’invalidità in base al metodo del confronto dei redditi (metodo

ordinario).

2.7.2.1

Per

quel che concerne il reddito da valido l’Ufficio AI ha considerato “(…)

quello realizzabile nell’attività svolta precedentemente all’insorgenza del

danno alla salute, pari a Fr. 44'280.00 annui (dato relativo all’anno 2016 per

attività svolta a tempo pieno) (…)” (doc. AI 29/142).

Detto

importo non è stato contestato dall’insorgente che lo ha ripreso nei calcoli

esposti nel ricorso a cui qui si rinvia.

Questo

Tribunale rileva che – vista la domanda di prestazioni dell’aprile 2018

(cfr. consid. 1.1) e in applicazione dell’art. 29 cpv. 1 LAI stante il quale il

diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui

l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.

29.

LPGA –, nella fattispecie concreta, il 2018 risulta essere l’anno

determinante per il confronto dei redditi (l'eventuale diritto

alla rendita nasce infatti al più presto nel mese di ottobre 2018) e che pertanto

i redditi da valido e invalido vanno aggiornati a quell’anno.

In

concreto, visto che dalle tabelle dei salari relative agli anni 2015, 2016,

2017.

e dai conteggi paga dei mesi da gennaio a aprile 2018 (cfr. doc. 6/51-57)

non risultano – fatta salva la riduzione a partire dal mese di luglio

2016.

vista la diminuzione del grado d’occupazione dal 100% al 50% dopo il danno

alla salute (cfr. doc. AI 6/44) – variazioni salariali, il risultato non

cambia e quale reddito da valido va quindi ritenuto l’importo (lo si ribadisce

rimasto incontestato) di fr. 44'280.--.

2.7.2.2

Per

quel che concerne il reddito da invalido –

ricordato che per l’applicazione dei dati statistici l’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006) – vale quanto

segue.

Utilizzando

i dati forniti dalla tabella TA1 2016 elaborata dall'Ufficio federale di

statistica, il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne

per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (livello di qualifica 1) di

40.

ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347

segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 52'356.--

(4’363 x 12 mesi), che, aggiornato al 2018 e adattato al tempo lavorativo di

41,7 ore, dà un reddito di fr. 55'048.96 (52'356 : 105 x 105,9 : 40 x

41.7; cfr. Tabella T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2018,

pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; STF 8C_671/ 2013 del 20

febbraio 2014, consid. 4.2).

L’insorgente,

come risulta dal ricorso a cui qui si rinvia, pretende che il reddito da

invalido venga ridotto del 13.53% per gap salariale.

Al

riguardo – a prescindere dal fatto

che il ricorrente (partendo dai dati di cui alla tabella allestita il 24

ottobre 2018 sub doc. AI 20/122) erroneamente paragona il reddito da valido

(fr. 44'280) al valore totale del salario lordo mediamente percepito dalle donne

(fr. 54'355) e non invece alla media dei salari svizzeri per un’attività

equivalente come rettamente indicato dall’Ufficio AI che, con la risposta, è

giunto all’importo di fr. 49'725.-- in applicazione della “(…) Tabella TAI

2016.

skill level p.to 55-56 "Servizi di alloggio e ristorazione",

livello di qualifica 1 , CHF 3'900.- x 12 mesi = 46'800.- riportato su 42,5 =

49'725 nel 2016). (…)” (VI, pag. 4) –

va rilevato quanto segue.

Dagli

atti risulta che l’assicurata, dal gennaio 1991 in avanti, ha sempre svolto la

medesima attività alle dipendenze del medesimo datore di lavoro (cfr. il

questionario per il datore di lavoro sub doc. AI 6/42-50 e il curriculum vitae

sub AI 7/63) e che dal 2015 ha sempre percepito il medesimo stipendio (cfr.

doc. 7/51-57; la riduzione dello stipendio dal mese di luglio 2016 è

proporzionale alla diminuzione del grado d’occupazione dal 100% al 50% dopo il

danno alla salute; cfr. doc. AI 6/44). In simili circostante questo Tribunale deve

concludere che la ricorrente, per motivi estranei all'invalidità, si sia

deliberatamente accontentata del proprio reddito e non abbia cercato di

migliorare la sua condizione economica. Non è stato del resto fatto valere – né vi sono indizi in tal senso:

l’insorgente si limita a sostenere in modo del tutto generico e senza in alcun

modo documentare che “(…) evidentemente non era intenzione della ricorrente

accontentarsi di un guadagno modesto. (…)” (I, pag. 5) – che in passato ella avrebbe optato per

un’attività più redditizia. Essendosi quindi accontentata di una retribuzione

minima non vi è spazio per applicare alcuna riduzione per gap salariale (sul

tema cfr. STF 9C_430/2013 del 22 luglio 2013 e STF 9C_179/2013 del 26 agosto

2013; STCA 32.2017.219 dell’8 novembre 2018, consid. 2.7.2STCA e STCA

32.2013.124

del 2 giugno 2014, consid. 2.6.2).

Quanto

alla riduzione sociale – secondo

la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico: il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro e che chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc) –,

riconosciuta dall’amministrazione nella misura del 5% e che l’insorgente

pretende del 25%, va rilevato infine quanto segue.

Innanzitutto

a ragione l’Ufficio AI ha evidenziato che “(…) vale qui la pena di ribadire

che la riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che

possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid.

5b/cc). A questo proposito giova inoltre ricordare che, a detta della nostra

Massima Istanza, è soltanto il pieno adempimento di tutte le condizioni del

caso (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione), che giustifica

una riduzione pari al 25% (cfr. STF 9C 655/2012 del 29 novembre 2012, consid.

3; Meyer Ulrich/Reichmuth Marco, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed., Zurigo

2014, ad art. 28a n. 100 e segg.). Ora, una riduzione percentuale del salario

statistico medio è stabilita dopo un esame delle circostanze specifiche del

caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione); detto

esame globale è stato (giustamente) eseguito dall'amministrazione sub. doc. 20

incarto Al nonché all’interno della decisione impugnata. Per quanto riguarda

gli eventuali impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute, nel caso

di specie non occorre applicare alcuna riduzione. In effetti, va qui rammentato

che le limitazioni funzionali dovute al danno alla salute così come il fatto

che l'assicurata abbia un rendimento ridotto, sono già state considerate nella

– non trascurabile – inabilità lavorativa del 30% determinata in ambito

medico-teorico dal perito incaricato dall'amministrazione e poi confermata dal

SMR. A tal proposito, nella STF 9C 359/2014 del 5 settembre 2014 il TF ha

ribadito che allorquando vi è una capacità lavorativa a tempo pieno ma con una

flessione del rendimento, quest'ultima viene presa in considerazione nella

fissazione della capacità lavorativa e non vi è motivo di effettuare un

ulteriore riduzione per la stessa ragione: "(...)

En ce qui concerne le taux d'abattement sur le salaire statistique, la

jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein

temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en

considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu,

en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arréts 9C_677/2012 du 3 juillet

2013.

consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références).

(...)" (STF 9C 359/2014 del 5 settembre 2014 consid. 5.4). L'Alta

Corte si è confermata in questa giurisprudenza anche nelle STF 9C 635/2016 del

14.

dicembre 2016 consid. 4.3 e 9C 603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 8.1. Anche

la nazionalità e il tipo di permesso di soggiorno (in casu il permesso C; cfr.

in materia Pratique VSI 6/2000, pag. 314 consid. 5a/cc) non permettono di

applicare alcuna (ulteriore) decurtazione sul reddito statistico da invalido,

così come giustamente argomentato dall'amministrazione all'interno del doc. 20

incarto Al. Inoltre l'età (50 anni al momento della decisione amministrativa)

non solo non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico da invalido, ma

addirittura incide favorevolmente su di esso (cfr. ISS 2014, tabella TA9; STCA

del 19.9.2013, incarto nr. 32.2013.20). D'altro canto, per quanto riguarda il

fattore "età", il Tribunale federale ne ha più volte negato la

rilevanza in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi "...auf dem massgebenden hypothetischen

ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 1 6 ATSG) grundsätzlich altersunabhängig

nachgefragt werden und sich das Alter bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr

bis zum Lebensalter 63/65 sogar lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S.

55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3, und 8C 223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2)."

(STF 8C 319/2007 del 6 maggio 2008 al consid. 8.3; cfr. anche STCA del 18.11.2015

a pag. 18, incarto nr. 35.2015.92). Infine, la circostanza che l'assicurata

abbia una formazione limitata non giustifica un'ulteriore decurtazione,

considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di

qualifica 1, semplici e ripetitive) non richiedono un'esperienza professionale diversificata

(cfr. in argomento la STCA del 18.11.2015 a pag. 18, incarto nr. 35.2015.92; STCA

del 19.06.2017 alle pagine 43-44, incarto nr. 32.2016.52). (…)” (VI, pagg.

3.

e 4). Dalle succitate (lo si ribadisce) pertinenti e complete osservazioni, tenuto

conto anche del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali

nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF

137.

V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale non ha alcun motivo per

scostarsi e può pertanto confermare la riduzione del 5% stabilita dall’Ufficio

AI.

In

conclusione, tenuto conto di un’incapacità lavorativa per motivi medici (flessione

del rendimento) del 30% (cfr. consid. 2.6) e applicata una riduzione sociale

del 5%, il reddito da invalido si attesta a fr. 36'607,55 (55'048.96 x 70%

ridotti del 5%).

2.7.2.3

Confrontando

il reddito da valido di fr. 44'280 (cfr. consid. 2.7.2.1) con quello da

invalido di fr. 36'607,55 (cfr. consid. 2.7.2.2), si ottiene un grado

d’invalidità del 17% ([44'280 - 36'607,55] x 100 : 44'280.-- = 17.32%

arrotondato al 17% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121)

ed è quindi a giusta ragione che non è stato riconosciuto il diritto ad una

rendita ai sensi dell’art. 28 cpv. 2 LAI.

Questo

Tribunale rileva che anche volendo applicare la riduzione del 25% pretesa

dall’insorgente, il risultato non cambia. Infatti, in questo caso, il reddito

da invalido ammonterebbe a fr. 28'900.70 (55'048.96 x 70% ridotti del 25%) e il

grado d’invalidità si attesterebbe al 35% ([44'280 - 28'900.70] x 100 :

44'280.-- = 34.73% arrotondato al 35%) comunque inferiore alla soglia

minima del 40%.

Anche

volendo, per pura ipotesi di lavoro, applicare la riduzione del 5.95% per gap

salariale (stabilita in modo corretto dall’Ufficio AI con la risposta di causa

a cui qui si rinvia) il risultato non cambia. Infatti, in questo caso, il

reddito da invalido ammonterebbe a fr. 34'429.40 (55'048.96 x 70% ridotti del

5.95% e poi ancora del 5%) e il grado d’invalidità si attesterebbe al 22% ([44'280

- 34'429.40] x 100 : 44'280.-- = 22.24% arrotondato al 22%).

Addirittura,

nemmeno il risultato cambia se, oltre al gap del 5.95% si volesse ritenere una

riduzione del 25%. Infatti, in questo caso, il reddito da invalido ammonterebbe

a fr. 27’181.11 (55'048.96 x 70% ridotti del 5.95% e poi ancora del 25%) e il

grado d’invalidità si attesterebbe al 39% ([44'280 - 27’181.11] x 100 :

44'280.-- = 38.61% arrotondato al 39%).

2.8

Visto

tutto quanto precede la decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso

respinto.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della

ricorrente.

Quanto

all’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio la stessa è stata evasa con decreto del 12 aprile 2019 (cresciuto

incontestato in giudicato) che l’ha respinta (cfr. consid. 1.6).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti