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Decisione

32.2019.35

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 aprile 2020Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i terzi che hanno versato anticipi

o fornito prestazioni anticipate ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 e ai

quali le prestazioni accordate retroattivamente sono state cedute;

c)

le altre assicurazioni sociali che

hanno fornito prestazioni anticipate ai sensi dell’articolo 70.”

Nel

caso in esame va fatto presente che non vi sono gli estremi per applicare

l’art. 26 cpv. 4 LPGA. Dagli atti non risulta infatti che vi siano state

prestazioni anticipate da terzi ai sensi della succitata disposizione

esecutiva. Infatti, l’amministrazione ha posto in compensazione la rendita

retroattiva con un credito contributivo, la cui liceità è data (cfr. appunto i

combinati disposti di cui agli art. 50 cpv. 2 LAI, 20 cpv. 2 LAVS e il DTF 141

V 139).

Non

risultando violazioni dell’obbligo di collaborazione, ritenuto che il diritto

al versamento della rendita è stato fissato ex art. 29 cpv. 1 LAI al 1°

settembre 2014 (cfr. a tal riguardo Kieser, ATSG – Kommentar,

2015, art. 26 n. 50, pag. 414) e che la domanda di prestazioni è stata

inoltrata nel marzo 2014, i termini temporali di cui all’art. 26 cpv. 2

LPGA sono dati.

Va

qui precisato che l’obbligo di versare gli interessi moratori inizia per

l’insieme delle prestazioni maturate 24 mesi dopo la nascita del diritto in

quanto tale e non solo due anni dopo la scadenza di ogni singola rendita

mensile (DTF 133 V 13 consid. 3.6). Questa Corte ha già avuto modo di precisare

che il diritto ad interessi esiste ogniqualvolta l’amministrazione versa una

prestazione più tardi di 24 mesi dalla nascita del relativo diritto,

indipendentemente che si tratti del primo riconoscimento di una prestazione o

di un aumento della stessa (STCA 32.2010.36 confermata dal TF con pronuncia del

1. luglio 2011 pubblicata in DTF 137 V 273).

Ne

consegue che il diritto agli interessi moratori nasce dal mese di settembre

2016.

Secondo

l’art. 7 cpv. 1 OPGA il tasso d’interesse di mora è del 5 per cento. Il

capoverso 2 dello stesso articolo dispone “L’interesse di mora è calcolato

ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese

precedente. Il suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto

il diritto e cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l’ordine di

pagamento”.

Di

conseguenza, gli interessi del 5% annui, determinati sull’ammontare della

rendita temporanea, vanno versati sino al momento in cui è stata eseguita la

compensazione, rispettivamente la data del relativo ordine di pagamento, con

ogni verosimiglianza dopo l’emissione della decisione 5 aprile 2017.

Spetterà

all’Ufficio AI procedere al relativo calcolo, a cui gli atti vengono a tale

scopo rinviati.

2.9. In

conclusione, visto quanto precede, la decisione contestata merita conferma

nella misura in cui concerne la rendita temporanea, tranne per quanto riguarda

il diritto agli interessi moratori come illustrato al consid. 2.8.

Il

ricorso va pertanto accolto parzialmente.

Il

ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto al versamento di ripetibili

parziali di fr. 500.-- (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

2.10. Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente nella misura di 4/5 e dell’Ufficio AI nella misura di 1/5.

Per questi

motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione del 19 dicembre 2018 è modificata nel senso che l’assicurato ha

diritto al versamento d’interessi di mora ai sensi del consid. 2.8, il cui

calcolo deve essere effettuato dall’Ufficio AI a cui gli atti vengono a tale

scopo rinviati.

Considerandi

2.

Le

spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente nella misura di 4/5 e

dell’Ufficio AI nella misura di 1/5. L’Ufficio AI verserà al ricorrente fr.

500.

-- di ripetibili parziali (IVA compresa).

3.

Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti