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Decisione

32.2019.36

Assicurato indipendente. No metodo straordinario. Metodo ordinario raffronto dei redditi. Grado AI: 28% nel 2016 e 42% nel 2017. Domanda tardiva

11 febbraio 2020Italiano37 min

invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione

Source ti.ch

RA 1Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.36

PC/DC/sc

Lugano

11 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 7 gennaio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato il __________ 1954,

da ultimo attivo quale giardiniere-paesaggista indipendente, socio e gerente

con firma individuale della ditta __________ di __________ dal marzo 2004, in

data 15 febbraio 2017 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di

prestazioni AI per adulti, indicando di essere affetto da “Sindrome dolorosa

sacro-iliaca; Sindrome lombovertebrale cronica su spondolistesi degenerativa

L4-L5 e artrosi faccettaria posteriore L5-S1” dal 12 ottobre 2015 (pag. 1-7 e

118 incarto AI).

In data 6 marzo 2017 - in

malattia all’80% dal 26 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016 e al 50% dall’11

gennaio 2016 al 5 marzo 2017 per la problematica lombare - durante il lavoro,

rotolando delle balle di fieno con un collega, una di queste dal peso di circa

600 kg è rotolata indietro e RI 1, mentre ha cercato di bloccarla, si è procurato

un trauma distorsivo al pollice e alla spalla destra. L’assicuratore ha

riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge dal 6 marzo 2017 all’8 luglio 2018 (inabilità lavorativa

al 100% per infortunio). Dal 9 luglio 2018 (chiusura __________) in poi l’assicurato

è nuovamente inabile al 50% in qualsiasi attività professionale (abituale e

adeguata) per malattia (cfr. incarti LAMal e __________).

1.2. Esperiti gli accertamenti

medici ed economici del caso - in particolare, dopo aver raccolto gli incarti LAMal

e __________, il rapporto finale del 7 agosto 2018 del medico SMR (pag. 95-98

incarto AI) e la relativa annotazione del 28 agosto 2018 (pag. 118 incarto AI)

come pure il rapporto dell’8 ottobre 2018 dell’inchiesta per attività

professionale indipendente del 2 ottobre 2018 (pag. 123-131 incarto AI) ed il

relativo complemento del 27 novembre 2018 (pag. 178 incarto AI) - l’UAI, con

decisione del 7 gennaio 2019 (pag. 170-176 e 180-182 incarto AI), preavvisata

il 9 ottobre 2018 (pag. 134-139 incarto AI), ha riconosciuto all’assicurato il

diritto ad ¼ di rendita di invalidità dal 1° gennaio 2017.

L’UAI ha ritenuto che RI 1 nell’ottobre 2016 (ovvero alla scadenza dell'anno di

attesa ex art. 28 LAI) presentava (a fronte di un reddito annuo "da

valido" di fr. 91'025.- e "da invalido" di fr. 66'054.-, considerato

che l’assicurato presentava il minor discapito economico nello svolgimento

dell’attività abituale di giardiniere-paesaggista), un grado d'invalidità del

27% e, quindi, non pensionabile, mentre nel gennaio 2017 presentava (a fronte

di un reddito annuo "da valido" di fr. 91'025.- e "da

invalido" di fr. 53'380.-, sempre nell’attività abituale di giardiniere-paesaggista),

un grado d'invalidità del 41% e, quindi, pensionabile.

L’UAI ha puntualizzato che il versamento della rendita poteva avvenire

solamente a far tempo dal 1° agosto 2017 (ovvero dopo sei mesi dall’inoltro

della richiesta di prestazioni ex art. 29 LAI).

1.3. Con tempestivo ricorso del 7

febbraio 2019 RI 1, patrocinato dall'avv.RA 1, ha postulato l’annullamento

della decisione impugnata ed il riconoscimento di ¾ di rendita di invalidità

dal 1° agosto 2017, a fronte di un grado di invalidità del 61.94% nel 2017 (cfr.

doc. I, pag. 11).

La patrocinatrice della ricorrente contesta esclusivamente gli aspetti

economici della decisione dell’UAI, ritenendo non corretta la valutazione

operata dall’ispettore, che avrebbe determinato un reddito “da valido” troppo

basso e avrebbe pure dimenticato lo scarso rendimento del lavoro dell’assicurato

ed i sovracosti che avrebbe dovuto sostenere la ditta __________ per assumere

dei nuovi collaboratori che svolgessero le mansioni divenute a lui inesigibili

a causa dei suoi problemi di salute.

1.4. Nella risposta

del 5 marzo 2019, l'UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto LAI completo, ha

postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

1.5. In data 8 marzo 2019 il TCA ha intimato la risposta di

causa alla patrocinatrice del ricorrente, assegnando alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali

altri mezzi di prova (doc. V).

Le

parti sono rimaste silenti.

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire

se a ragione oppure no l’UAI ha riconosciuto all’assicurato ¼ di rendita di

invalidità a fronte di un grado del 41% dal 1° gennaio 2017.

Il TCA rileva che la

patrocinatrice non contesta che la presta-zione vada versata dal 1° agosto 2017

a fronte di una domanda tardiva.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in

vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono

invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a

un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel confronto dei redditi

la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale

dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al

guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado

dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è

possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle

circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V

222).

2.3. Va poi ricordato che, secondo

la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei

redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione

dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle

persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente

secondo il metodo straordinario.

Capita

in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente

preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;

pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e

3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139;

DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna

1995, p. 456).

L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento

nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag.

121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità

sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione

del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività

dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

In

tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la

sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato

a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI

1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo

metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito

direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla

base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si

valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo

straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996

IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una

determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve

tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità

(Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

Se si volesse, nel caso di

persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto

delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa

categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base

all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI

1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA

inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa

T., I 540/02).

Secondo giurisprudenza

infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività

lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi

determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera

affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004

in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001,

consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e

quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per

quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In

effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la

situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le

oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di

conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei

mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996

p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c; STCA 32.2013.165 del 28

luglio 2014, consid. 2.3).

2.4. Per quanto attiene l’esame

delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la

determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già

esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle

assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico

e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).

Fatti

I

dati economici risultano pertanto determinanti.

Al

medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura

e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico

stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato

nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle

funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di

vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p.

227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid.

3c).

D’altro canto compito

dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni

del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative

ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p.

228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo

1995, p. 201).

In particolare, al fine di

determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui

all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante

dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido).

Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve

considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento

intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si

deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci

dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e

un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,

intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto

(DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può

pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di

lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va

ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, per

accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito

da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del

diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio

2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze

professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi

ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96

V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s.

consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno

alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo

risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed

eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e

riferimenti).

Per quel che concerne la

determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in

particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività

della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento

della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In

mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di

aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC

1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato

direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti

i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività

personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal

capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di

famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die

Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della

Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per

l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio

2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA

del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

Per quel che concerne

invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76

consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha

intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da

contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64; STCA 32.2013.165 del 28 luglio 2014, consid. 2.4).

2.5. Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.

3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in

sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Va infine evidenziato che in ragione della

diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in

caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico

curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF

9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio,

in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.6. Dal punto di vista medico,

l’amministrazione ha fondato la propria decisione sul rapporto finale del 7

agosto 2018 (pag. 95-98 incarto AI) e la relativa annotazione del 28 agosto

2018 (pag. 118 incarto AI) del medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH

in medicina interna, il quale ha posto la diagnosi con influsso sulla CL

di: “1) Sindrome lombovertebrale cronica con: sindrome dolorosa

pseudo-radicolare sinistra; artrosi faccettaria posteriore L5-S1; componente

sacro-iliaca sinistra con pregressa infiltrazione; 2) Stato dopo artrolisi artroscopica

con capsulotomia circolare e débridement sub acromiale alla spalla sinistra per

Frozen schoulder sinistra resistente alla terapia (__________ 18.01.2008); 3)

Recente trauma distorsivo alla spalla destra senza lesioni tendinei ad un esame

di RM. Trauma del 6.3.2017 a carico della __________ con sviluppo di forzen

shoulder ben risoltasi con atroscopica adesiolisi per cui chiusura LAINF” e

nessuna diagnosi senza influsso sulla CL (pag. 96 incarto AI). Ha quindi

concluso fissando il grado di inabilità lavorativa (da intendersi quale

riduzione di rendimento riferita ad un’attività lavorativa al 100%) in

qualsiasi attività professionale (abituale e adeguata) al: 80% dal 26 ottobre

2015 al 10 gennaio 2016; 50% dall’11 gennaio 2016 al 5 marzo 2017; 100% dal 6

marzo 2017 all’8 luglio 2018 e 50% dal 9 luglio 2018 (chiusura __________) e

continua. Il medico SMR ha osservato che la prognosi era stazionaria e ha pure

puntualizzato un carico massimo di 5 kg, la necessità di alternanza della

postura al bisogno (inclusa), nessuna necessità di pause supplementari e nessuna

difficoltà nello svolgere lavori di precisione (pag. 96 e 97 incarto AI).

Il TCA non ha motivo per mettere in dubbio queste conclusioni - che, del resto,

sono rimaste incontestate in sede ricorsuale - e ritiene quindi dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 in qualsiasi attività

lavorativa (rispettosa dei limiti indicati dal medico SMR) ha presentato/presenta

un'incapacità lavorativa dell’80% dal 26 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016, 50%

dall’11 gennaio 2016 al 5 marzo 2017, 100% dal 6 marzo 2017 all’8 luglio 2018 e

50% dal 9 luglio 2018 (chiusura __________) e continua (da intendersi quale

riduzione di rendimento).

2.7. Per quanto riguarda le

conseguenze dello stato di salute dell’assicurato, dal profilo economico,

l’amministrazione ha constatato che RI 1, oltre che salariato dipendente in

qualità di “giardiniere-paesaggista” della ditta __________ di __________

(iscritta a RC dalla primavera 2004), ne risulta pure socio gerente con diritto

di firma individuale della stessa nonché intestatario del capitale sociale di

maggioranza (fr. 19'000.-). La signora __________è invece proprietaria di una

quota minima (fr. 1'000.-) ed è socia senza diritto di firma (cfr. inchiesta economica

del 2 ottobre 2018, pag. 125 incarto AI e estratto RC del 28 agosto 2018, pag.

118 incarto AI). RI 1 pertanto assume de facto una posizione di totale

controllo della società, motivo per cui l’UAI l’ha rettamente considerato quale

indipendente.

A tal riguardo va ricordato che, secondo la giurisprudenza, generalmente

amministratori o direttori impiegati, che di fatto sono azionisti unici o

parziali di una società anonima e che hanno una determinante influenza sulla

gestione della società, sono formalmente considerati salariati. Tuttavia,

in analogia al principio valido nell’AVS in cui per la distinzione tra attività

dipendente e indipendente sono determinanti le condizioni economiche e non

giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con riferimenti), sono considerati

indipendenti gli assicurati che dal punto di vista economico e della politica

aziendale hanno una rilevante posizione in seno alla società; ciò è

segnatamente il caso di ditte individuali che si trasformano in società anonime

di stampo familiare con partecipazione del coniuge, del figlio o di parenti

stretti (STFA I 185/02 del 29 gennaio 2003 consid. 3.1 confermata in STF

9C_453/2014 del 17 febbraio 2014 consid. 4.1 e 8C_928/2015 del 19 aprile 2016

consid. 2.3.4). Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui un socio gerente,

formalmente salariato, detiene la maggior parte del capitale societario (in

casu 96%), motivo per cui viene considerato quale indipendente (STF 9C_472/2009

del 28 luglio 2010; cfr., tra le tante, STCA 32.2016.113 del 19 giugno 2017,

consid. 2.5).

L’UAI ha quindi ordinato

all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta economica per indipendenti,

eseguita il 2 ottobre 2018 (pag. 123-131 incarto AI).

Nel relativo rapporto dell’8 ottobre 2018 l’incaricato, dopo

avere esposto lo stato di salute dell’assicurato, le indicazioni fornite

dall’assicurato, la formazione scolastica e professionale, la situazione

attuale dell’azienda e del personale con i cambiamenti imputabili al suo stato

di salute (assunzione di nuovi dipendenti in sua sostituzione: in particolare, __________)

e a contingenze lavorative (a dipendenza del lavoro da svolgere faceva e fa

capo a personale interinale) come pure al passaggio, vista la sua età,

dell’attività al figlio (pag. 125-127 incarto AI), dopo aver proceduto

all’evoluzione dei redditi dell’impresa, esaminata l’eventuale adozione di

provvedimenti d’integrazione (poi scartata; “Non applicabili vista l’età

dell’assicurato”, cfr. pag. 127 incarto AI), ha determinato come segue il

reddito da valido e quello da invalido:

" (…)

Reddito senza invalidità:

per definire il reddito senza invalidità dell'assicurato ci avvaliamo della

media dei dati iscritti a CI dal 2011 al 2014 ai quali aggiungiamo gli utili

dichiarati sempre negli stessi anni. La media che ne risulta è pari a franchi 91'025.

- lordi.

Tale dato riteniamo non vada aggiornato in quanto frutto di una media su più

anni e con redditi anche molto variabili tra di loro.

Reddito con invalidità:

Per il 2016 l'assicurato ha registrato a Cl al netto delle indennità

assicurative un reddito di franchi 50528. - al quale va aggiunto il reddito

aziendale dichiarato (per coerenza analitica) pari a franchi 15'526. -. Il

totale risulta quindi pari a franchi 66'054. -.

Per il 2017, dopo aver subito un infortunio alla spalla, l'assicurato ha

registrato a Cl (sempre al netto delle indennità assicurative) un importo di

franchi 39907. - al quale aggiungiamo il reddito aziendale sempre dichiarato di

franchi 13'473. -. Il reddito 2017 è quindi di franchi 53'380. -.

Reddito ipotetico senza danno

2016

secondo

l'evoluzione dell'impresa, sulla base dei documenti contabili e degli

estratti dei CI

SFr. 91’025

./.

2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)

Totale

intermedio

SFr. 91’025

+

contributi personali AVS/AI/IPG

Totale

intermedio

SFr. 91’025

./.

quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)

Reddito

ipotetico senza invalidità della persona assicurata

SFr. 91’025

Reddito da invalido

conformemente

ai documenti contabili, senza redditi supplementari per la persona assicurata

(es: le indennità giornaliere o le rendite)

SFr. 66’054

./.

2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)

Totale

intermedio

SFr. 66’054

+

Considerandi

contributi personali AVS/AI/IPG

Totale

intermedio

SFr. 66’054

./.

quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)

Reddito

d’invalido della persona assicurata

SFr. 66’054

Diminuzione

del reddito dell’attività professionale imputabile al danno alla salute

SFr. 24’971

Tasso

di diminuzione del reddito dell’attività professionale

27%

Reddito ipotetico senza danno

2017.

secondo

l'evoluzione dell'impresa, sulla base dei documenti contabili e degli

estratti dei CI

SFr. 91’025

./.

2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)

Totale

intermedio

SFr. 91’025

+

contributi personali AVS/AI/IPG

Totale

intermedio

SFr. 91’025

./.

quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)

Reddito

ipotetico senza invalidità della persona assicurata

SFr. 91’025

Reddito da invalido

conformemente

ai documenti contabili, senza redditi supplementari per la persona assicurata

(es: le indennità giornaliere o le rendite)

SFr. 53’380

./.

2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)

Totale

intermedio

SFr. 53’380

+

contributi personali AVS/AI/IPG

Totale

intermedio

SFr. 53’380

./.

quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)

Reddito

d’invalido della persona assicurata

SFr. 53’380

Diminuzione

del reddito dell’attività professionale imputabile al danno alla salute

SFr. 37’645

Tasso

di diminuzione del reddito dell’attività professionale

41%

10.

VALUTAZIONE E PROPOSTA

Il primo anno dall'inizio della

problematica alla salute con l'assunzione del sostituto il discapito che

scaturisce dalla valutazione al punto 9 per il 2016 presenta un grado Al pari

al 27%. Mentre per il 2017 a seguito di una nuova problematica di salute l'assicurato

ha dovuto rivedere nuovamente le proprie mansioni e impegnandosi per quanto

possibile maggiormente come supervisione, lavorando con rendimento ridotto e

de) ha portato ad un discapito pari al 41%, grado che dà diritto a prestazioni

erogabili secondo i termini di legge.

Vista l'età dell'assicurato non

riteniamo necessario indire una revisione.” (pag. 128-129 incarto AI).

In seguito la

patrocinatrice dell’assicurato ha rilevato che il reddito da valido del suo

cliente non era stato determinato in modo corretto, non essendo stata presa in

considerazione la circostanza che l’azienda, fatto salvo per l’anno 2014, era

in crescita e senza necessità di disporre di manodopera supplementare. Sempre

in relazione al reddito da valido, a torto, non sarebbero stati presi in

considerazione i costi sostenuti dal suo assistito a causa del danno alla

salute (assunzione di nuovo personale, delega di incarichi ad un altro

giardiniere indipendente e l’aumento di stipendio al figlio) e che hanno,

pertanto, conseguentemente ridotto (o non aumentato) l’utile della Sagl (pag.

143-146 incarto AI).

Nel complemento del 27 novembre

2018.

al rapporto di inchiesta dell’8 ottobre 2018 l’incaricato ha indicato

quanto segue:

" (…) Riguardo

l'attività della figlia del 2013 sono sì prettamente contabili mentre

l'assicurato si occupava, come dichiarato, maggiormente di stesura preventivi e

fatturazione; inoltre la il danno alla salute è intervenuto nel corso del 2015

quindi già 2 anni dopo la sua assunzione.

Il Sig. RI 1 è certamente inabile nell'esecuzione di certi lavori

pesanti tuttavia egli ha appunto assunto del personale per ovviare ai propri

impedimenti. Egli ha inoltre, come dichiarato in sede d'inchiesta, continuato

ad essere impegnato per l'intera giornata lavorativa tuttavia delegando

maggiormente le attività pesanti e svolgendo attività leggere, trasporti e

supervisione. Ciò è ritenuto esigibile.

Facciamo anche presente che l'assicurato ha dichiarato, vista

l'età, che sta pian piano cedendo l'attività al figlio.

Infine riguardo i quesiti posti sui redditi percepiti dall'assicurato ribadiamo

che essi sono frutto di dati fiscalmente considerati e al netto delle indennità

assicurative quindi frutto dell'attività lavorativa che l'assicurato riteneva

di aver svolto.

Infine facciamo notare come nonostante l'assunzione di nuovo

personale e la delega delle attività più pesanti che in passato l'assicurato

svolgeva, i risultati aziendali sono positivi. Si può quindi affermare che

l'assicurato abbia intrapreso tutte le misura necessarie per ridurre al minimo

l'impatto del danno alla salute sulla sua capacità residua al guadagno, come il

raffronto dei redditi dimostra.

Concludendo ribadiamo la bontà delle risultanze dell'inchiesta per

indipendenti. (…)” (pag. 178 incarto AI)

2.8

Nel caso in esame, per la

determinazione dell’incapacità al guadagno, l'amministrazione ha applicato il

metodo ordinario, mettendo a confronto il reddito conseguito dall’assicurato

prima e dopo l’insorgere del danno alla salute (autunno 2015). In particolare,

quale reddito “da valido”, per il 2016 ed il 2017, ha considerato la media dei

redditi conseguiti dall’assicurato tra il 2011-2014, tenendo pure conto degli utili

dei relativi esercizi contabili, giungendo ad un importo di fr. 91'025.- lordi

(nel 2015), che non è stato indicizzato (sino al 2016 ed al 2017), in quanto

frutto di una media su più anni e con redditi anche molto variabili tra di loro

(pag. 127 e 128 incarto AI: cfr. consid. 2.7). Quale reddito “da invalido”, per

il 2016 ed il 2017, l’amministrazione ha considerato i redditi conseguiti nel

2016.

e nel 2017 come salariato della ditta __________ di __________, cui sono stati

aggiunti gli utili dei relativi esercizi contabili, giungendo ad un importo di

fr. 66'054.- nel 2016 (fr. 50'528.-+ fr. 15'526.-; cfr. pag. 127 e 128 incarto

AI e consid. 2.7) e di fr. 53'380.- nel 2017 (fr. 39'907.-+ fr. 13'473.-; cfr.

pag. 127 e 128 incarto AI e consid. 2.7).

L’amministrazione non ha

applicato il metodo straordinario (cfr., sul tema, consid. 2.4). Il TCA

concorda con il modo di agire dell’UAI, dato che l’ispettore disponeva nel caso

della documentazione economica necessaria. Anche per i lavoratori indipendenti,

infatti, il grado di invalidità va di principio stabilito secondo il metodo del

raffronto dei redditi, a meno che questi non possano essere accertati in

maniera attendibile oppure lo siano solo con un dispendio eccessivo (cfr.

sentenza 8C_308/2008 del 24 settembre 2008 consid. 2.2; 9C_886/2011, 9C_899/2011 del 29 giugno 2012; STCA 32.2018.148 del

1° luglio 2019, consid. 2.5 e STCA 32.2018.160 del 26 agosto 2019, consid. 2.9).

Tali condizioni non sussistono nel caso di specie. Ciò che peraltro - a

ragione - è rimasto incontestato in sede ricorsuale.

La patrocinatrice del

ricorrente ha contestato unicamente il calcolo economico, ritenendo non

corretta la valutazione operata dall’ispettore, che avrebbe determinato un

reddito “da valido” troppo basso, dimenticando che la ditta, a parte il 2014,

era in crescita, lo scarso rendimento del lavoro dell’assicurato ed i

sovracosti che avrebbe dovuto sostenere la ditta __________ per assumere dei

nuovi collaboratori che svolgessero le mansioni divenute a lui inesigibili a

causa dei suoi problemi di salute (doc. I).

2.9

Preliminarmente va ricordato

che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il

momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;

cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3

febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11.

e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA

del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie vengono

pertanto considerati i dati del 2016 (il danno alla salute risale infatti

all’ottobre 2015: cfr. consid. 2.6), e quelli del 2017 (la prestazione deve

infatti essere versata dal 1° agosto 2017 a fronte di una domanda tardiva: cfr.

consid. 2.1 e 2.12).

2.10

Per quel che concerne il reddito

da valido, l’UAI ha considerato la media dei redditi conseguiti

dall’assicurato tra il 2011-2014 (2011: fr. 73'823.-; 2012: fr. 71'665.-; 2013:

fr. 64'452; 2014: fr. 44'089.-), ovvero nei 4 anni

precedenti l’insorgere del danno alla salute (2015), tenendo pure conto

degli utili dei relativi esercizi contabili (2011: fr. 17'267.-; 2012: fr.

35'279.-; 2013: fr. 42'142; 2014: fr. 15'384.-), giungendo ad un importo di fr.

91'025.- lordi

(nel 2011: fr. 91'090.-; nel 2012: 106'944.-; nel 2013 106'594.-; nel 2014: fr.

59'473.- per complessivi fr. 364'101.-: 4 anni=91'025.-) nel 2015.

Il TCA non ha motivo per scostarsi da detto importo (nel 2015) che, tra

l’altro, considerato in particolare che nel 2014 l’assicurato ha conseguito un

reddito da valido complessivo di appena fr. 59'473.- (fr. 44'089.- quale

reddito da attività dipendente e fr. 15'384.- di utili), costituisce l’ipotesi

maggiormente favorevole all’assicurato (cfr. STF

9C_751/2011 del 30 aprile 2012, in cui il reddito da valido è stato

calcolato sulla base dei redditi conseguiti nei tre anni precedenti

l’insorgenza del danno alla salute, nel caso di specie: fr. 71.331.- nel 2005,

fr. 80'307.- nel 2006 e fr. 94'000.- nel 2007; cfr. pure, tra le tante, STCA 32.2018.148 del 1° luglio 2019, consid.

2.6

e STCA 32.2018.160 del 26 agosto 2019, consid. 2.11).

In siffatte circostanze, la critica della patrocinatrice dell’insor-gente a

proposito della mancata presa in considerazione del fatto che l’azienda, fatto

salvo per l’anno 2014, era in crescita e, questo senza necessità di disporre di

manodopera supple-mentare (cfr., in particolare, doc. I, pag. 6).

Del resto, tenuto proprio conto dell’andamento del 2014, l’azienda era in

difficoltà e non per motivi riconducibili al danno alla salute risalente

all’autunno 2015 (cfr. consid. 2.6).

Il TCA non concorda invece con il modo di agire dell’UAI che non ha aggiornato

(sino al 2016 ed al 2017) il reddito “da valido” del 2015, in quanto frutto di

una media su più anni e con redditi anche molto variabili tra di loro (pag. 127

e 128 incarto AI: cfr. consid. 2.7).

Indicizzando, quindi, la somma fr. 91'025.- relativa 2015 secondo l’indice dei

salari nominali, si ottiene per il 2016 un reddito da valido pari a fr. 91'389.10

(fr. 91'025.- + 0,4% nel 2016 ) e per il 2017 un reddito da valido pari a fr.

91'754.55 (91'389.10 + 0,4% nel 2017).

La patrocinatrice ha osservato che quale persona sana il suo cliente avrebbe

svolto lui stesso i lavori per i quali, dopo l’insorgere del danno alla salute,

ha dovuto pagare nel 2016 e nel 2017 altre persone. I costi così sostenuti

hanno pertanto conseguentemente ridotto (o non aumentato) l’utile della ditta.

Per questo motivo, in concreto, sarebbe opportuno e necessario calcolare il

reddito da valido basandosi sui redditi dichiarati nel 2016, rispettivamente

nel 2017, aggiungendo gli utili e gli importi versati per farsi sostituire

(doc. I, pag. 7).

La censura ricorsuale deve essere respinta, già solo per il fatto che gli

eventuali costi sostenuti dall’assicurato a causa del danno alla salute (assunzione

di nuovo personale, delega di incarichi ad un altro giardiniere indipendente e

l’aumento di stipendio al figlio) e rivendicati dalla sua patrocinatrice, vanno

considerati, se del caso, nell’ambito della determinazione del reddito “da

invalido”. Inoltre, come rettamente indicato dall’UAI in sede di risposta (cfr.

doc. IV, pag. 2), è comunque impensabile che l’assicurato, senza il danno alla

salute, avrebbe potuto effettuare (per formazione e/o esperienza e/o tempo

lavorativo) da solo tutti i lavori svolti dalle persone da lui assunte

posteriormente all’insorgere del danno alla salute.

Il reddito “da valido” dell’assicurato ammonta quindi a fr. 91'389.10 per il

2016.

e a fr. 91'754.55 per il 2017.

2.11

Per quanto riguarda invece il reddito

da invalido, va ricordato

che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca

un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Nel caso di specie l’ispettore ha preso in

considerazione il guadagno che RI 1 ha conseguito come salariato della ditta

__________ di __________ nel 2016, ovvero fr. 50'528.-, ed ha aggiunto un utile

di fr. 15'526.- conseguito dalla ditta nel 2016, per un importo complessivo di

fr. 66'054.- (pag. 127 e 128 incarto AI: cfr. consid. 2.7). Allo stesso modo

per il 2017 ha preso in considerazione il reddito conseguito come salariato,

ovvero fr. 39'907.-, al quale ha aggiunto l’utile di fr. 13'473.- conseguito

dalla ditta nel 2017, per un importo complessivo di fr. 53'380.- (pag. 127 e

128.

incarto AI: cfr. consid. 2.7).

Il TCA concorda, di principio, con tali importi che, peraltro, sono rimasti - a

ragione - incontestati in sede ricorsuale.

La patrocinatrice dell’assicurato critica per contro l’operato dell’ispettore

per non avere tenuto conto dei costi sostenuti dal suo cliente a causa del

danno alla salute (assunzione di nuovo personale, delega di incarichi ad un

altro giardiniere indipen-dente e l’aumento di stipendio al figlio).

A questo proposito il TCA

osserva che non condivide le critiche della patrocinatrice della ricorrente a

proposito della non rappresentatività del reddito conseguito dall’interessato

dopo il danno alla salute ritenuto dall’UAI, non avendo tenuto conto delle

circostanze che avrebbe dovuto assumere altri collaboratori per eseguire le

mansioni ormai divenute inesigibili per l’assicurato per ragioni di salute, che

avrebbe dovuto delegare degli incarichi ad un altro giardiniere indipendente

(il signor __________ per i seguenti importi: 34'602.50 nel 2016 e fr. 30'475

nel 2017: doc. H) e avrebbe dovuto pure aumentare lo stipendio al figlio.

Il TCA concorda invece con

le motivate e puntuali considerazioni (esposte, in particolare,

nell’annotazione complementare del 27 novembre 2018: pag. 178 incarto AI) che

hanno indotto l’ispettore a concludere che l’assunzione della figlia (che

svolge attività puramente contabile) è avvenuta nel 2013 e, quindi, 2 anni

prima del danno alla salute risalente al 2015 e, pertanto, per ragioni non

riconducibili al danno alla salute dell’assicurato e, di conseguenza, il

reddito da invalido dell’assicurato non deve essere decurtato del salario della

contabile (cfr. pag. 178 incarto AI). Parimenti dicasi per il salario del

figlio, dato che l’assicurato, vista l’età, gli stava pian piano cedendo

l’attività (cfr. pag. 124 e 178 incarto AI). Parimenti dicasi per i lavori

esterni (e per lo stagista), visto che, a dipendenza del lavoro faceva già

prima capo a personale interinale (cfr. rapporto del 8 ottobre 2018 riguardante

l’inchiesta economica per indipendenti eseguita il 2 ottobre 2018: pag. 126

incarto AI). Parimenti dicasi per l’assunzione del signor __________ (giardiniere

al 100%), ritenuto come l’assicurato, come da egli indicato in sede di

inchiesta (pag. 127 incarto AI), ha continuato ad essere impegnato per l’intera

giornata, delegando le attività pesanti e svolgendo maggiormente attività

leggere, trasporti, e supervisione; inoltre, nonostante l’assunzione di nuovo

personale e la delega delle attività più pesanti, i risultati aziendali sono

positivi (pag. 178 incarto AI). Del resto, come peraltro rettamente rilevato

dall’ispettore nel complemento del 27 novembre 2018 (pag. 178 incarto AI), può essere

ragione-volmente preteso un tale impegno negli anzidetti ambiti da parte di RI

1, a fronte dell’obbligo di ridurre il danno che incombe all’assicurato (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi

citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag.

57, 551 e 572).

Il TCA concorda pure con

le motivate e puntuali considerazioni (esposte, in particolare,

nell’annotazione complementare del 27 novembre 2018: pag. 178 incarto AI) che

hanno indotto l’ispettore a concludere che il reddito percepito dall’assicurato

non è un salario sociale (cfr. doc. I, pag. 9), in quanto ha continuato ad

essere impegnato per l’intera giornata, delegando le attività pesanti e

svolgendo maggiormente attività leggere, trasporti, e supervisione (cfr. pag.

127.

e 178 incarto AI).

Stante quanto precede, il

salario “da invalido” dell’assicurato per il 2016 ammonta a fr. 66'054.- mentre

per il 2017 a fr. 53'380 -.

2.12

Confrontando ora il reddito "da

invalido" di fr. 66'054.- con il relativo reddito "da valido" di

fr. 91'389.10, si ottiene un grado

d’invalidità nel 2016 del 27,72% ([91'389.10 - 66'054] x 100 : 91'389.10) arrotondato

al 28% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121.

Confrontando ora il reddito "da invalido" di fr. 53'380.- con il

relativo reddito "da valido" di fr. 91'754.55,

si ottiene un grado d’invalidità nel 2017 del 41,82% ([91'754.55 - 53'380] x

100.

: 91'754.55) arrotondato al 42% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF

130.

V 121, che permette l’erogazione di un quarto di rendita a decorrere - per

i motivi già esposti al consid. 2.1 - dal 1° agosto 2017.

2.13

Nel rapporto dell’8 ottobre

2018.

l’ispettore ha esaminato l’eventuale adozione di

provvedimenti d’integrazione, poi scartandola vista l’età dell’assicurato (cfr.

pag. 127 incarto AI).

Il TCA rileva che condivide la valutazione dell’ispettore, rimasta

pertanto - a ragione - incontestata, per quest’aspetto, dalla patrocinatrice

del ricorrente.

2.14

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.- e 1’000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per

complessivi fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti