32.2019.36
Assicurato indipendente. No metodo straordinario. Metodo ordinario raffronto dei redditi. Grado AI: 28% nel 2016 e 42% nel 2017. Domanda tardiva
11 febbraio 2020Italiano37 min
invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione
Source ti.ch
RA 1Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.36
PC/DC/sc
Lugano
11 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 7 gennaio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________ 1954,
da ultimo attivo quale giardiniere-paesaggista indipendente, socio e gerente
con firma individuale della ditta __________ di __________ dal marzo 2004, in
data 15 febbraio 2017 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di
prestazioni AI per adulti, indicando di essere affetto da “Sindrome dolorosa
sacro-iliaca; Sindrome lombovertebrale cronica su spondolistesi degenerativa
L4-L5 e artrosi faccettaria posteriore L5-S1” dal 12 ottobre 2015 (pag. 1-7 e
118 incarto AI).
In data 6 marzo 2017 - in
malattia all’80% dal 26 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016 e al 50% dall’11
gennaio 2016 al 5 marzo 2017 per la problematica lombare - durante il lavoro,
rotolando delle balle di fieno con un collega, una di queste dal peso di circa
600 kg è rotolata indietro e RI 1, mentre ha cercato di bloccarla, si è procurato
un trauma distorsivo al pollice e alla spalla destra. L’assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge dal 6 marzo 2017 all’8 luglio 2018 (inabilità lavorativa
al 100% per infortunio). Dal 9 luglio 2018 (chiusura __________) in poi l’assicurato
è nuovamente inabile al 50% in qualsiasi attività professionale (abituale e
adeguata) per malattia (cfr. incarti LAMal e __________).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso - in particolare, dopo aver raccolto gli incarti LAMal
e __________, il rapporto finale del 7 agosto 2018 del medico SMR (pag. 95-98
incarto AI) e la relativa annotazione del 28 agosto 2018 (pag. 118 incarto AI)
come pure il rapporto dell’8 ottobre 2018 dell’inchiesta per attività
professionale indipendente del 2 ottobre 2018 (pag. 123-131 incarto AI) ed il
relativo complemento del 27 novembre 2018 (pag. 178 incarto AI) - l’UAI, con
decisione del 7 gennaio 2019 (pag. 170-176 e 180-182 incarto AI), preavvisata
il 9 ottobre 2018 (pag. 134-139 incarto AI), ha riconosciuto all’assicurato il
diritto ad ¼ di rendita di invalidità dal 1° gennaio 2017.
L’UAI ha ritenuto che RI 1 nell’ottobre 2016 (ovvero alla scadenza dell'anno di
attesa ex art. 28 LAI) presentava (a fronte di un reddito annuo "da
valido" di fr. 91'025.- e "da invalido" di fr. 66'054.-, considerato
che l’assicurato presentava il minor discapito economico nello svolgimento
dell’attività abituale di giardiniere-paesaggista), un grado d'invalidità del
27% e, quindi, non pensionabile, mentre nel gennaio 2017 presentava (a fronte
di un reddito annuo "da valido" di fr. 91'025.- e "da
invalido" di fr. 53'380.-, sempre nell’attività abituale di giardiniere-paesaggista),
un grado d'invalidità del 41% e, quindi, pensionabile.
L’UAI ha puntualizzato che il versamento della rendita poteva avvenire
solamente a far tempo dal 1° agosto 2017 (ovvero dopo sei mesi dall’inoltro
della richiesta di prestazioni ex art. 29 LAI).
1.3. Con tempestivo ricorso del 7
febbraio 2019 RI 1, patrocinato dall'avv.RA 1, ha postulato l’annullamento
della decisione impugnata ed il riconoscimento di ¾ di rendita di invalidità
dal 1° agosto 2017, a fronte di un grado di invalidità del 61.94% nel 2017 (cfr.
doc. I, pag. 11).
La patrocinatrice della ricorrente contesta esclusivamente gli aspetti
economici della decisione dell’UAI, ritenendo non corretta la valutazione
operata dall’ispettore, che avrebbe determinato un reddito “da valido” troppo
basso e avrebbe pure dimenticato lo scarso rendimento del lavoro dell’assicurato
ed i sovracosti che avrebbe dovuto sostenere la ditta __________ per assumere
dei nuovi collaboratori che svolgessero le mansioni divenute a lui inesigibili
a causa dei suoi problemi di salute.
1.4. Nella risposta
del 5 marzo 2019, l'UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto LAI completo, ha
postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.5. In data 8 marzo 2019 il TCA ha intimato la risposta di
causa alla patrocinatrice del ricorrente, assegnando alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali
altri mezzi di prova (doc. V).
Le
parti sono rimaste silenti.
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se a ragione oppure no l’UAI ha riconosciuto all’assicurato ¼ di rendita di
invalidità a fronte di un grado del 41% dal 1° gennaio 2017.
Il TCA rileva che la
patrocinatrice non contesta che la presta-zione vada versata dal 1° agosto 2017
a fronte di una domanda tardiva.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi
la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222).
2.3. Va poi ricordato che, secondo
la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei
redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione
dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle
persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente
secondo il metodo straordinario.
Capita
in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente
preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;
pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e
3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139;
DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna
1995, p. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento
nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag.
121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità
sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione
del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività
dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In
tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la
sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato
a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI
1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo
metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito
direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla
base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si
valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo
straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996
IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una
determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve
tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità
(Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si volesse, nel caso di
persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto
delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa
categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base
all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI
1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA
inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa
T., I 540/02).
Secondo giurisprudenza
infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività
lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi
determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera
affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004
in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001,
consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e
quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per
quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In
effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la
situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le
oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di
conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei
mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996
p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c; STCA 32.2013.165 del 28
luglio 2014, consid. 2.3).
2.4. Per quanto attiene l’esame
delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la
determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già
esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico
e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).
Fatti
I
dati economici risultano pertanto determinanti.
Al
medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura
e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico
stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato
nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle
funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di
vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p.
227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
D’altro canto compito
dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni
del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative
ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p.
228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo
1995, p. 201).
In particolare, al fine di
determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui
all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato
avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante
dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido).
Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio
dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve
considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento
intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).
In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si
deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci
dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e
un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,
intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto
(DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può
pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di
lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va
ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, per
accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito
da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del
diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio
2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze
professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato
avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi
ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96
V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s.
consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno
alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo
risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed
eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e
riferimenti).
Per quel che concerne la
determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in
particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività
della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento
della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In
mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di
aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC
1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato
direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti
i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività
personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal
capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di
famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die
Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della
Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per
l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio
2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA
del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).
Per quel che concerne
invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76
consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto
guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha
intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da
contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64; STCA 32.2013.165 del 28 luglio 2014, consid. 2.4).
2.5. Quanto alla valenza probante
di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano
stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.
3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in
sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Va infine evidenziato che in ragione della
diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in
caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico
curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF
9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio,
in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.6. Dal punto di vista medico,
l’amministrazione ha fondato la propria decisione sul rapporto finale del 7
agosto 2018 (pag. 95-98 incarto AI) e la relativa annotazione del 28 agosto
2018 (pag. 118 incarto AI) del medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH
in medicina interna, il quale ha posto la diagnosi con influsso sulla CL
di: “1) Sindrome lombovertebrale cronica con: sindrome dolorosa
pseudo-radicolare sinistra; artrosi faccettaria posteriore L5-S1; componente
sacro-iliaca sinistra con pregressa infiltrazione; 2) Stato dopo artrolisi artroscopica
con capsulotomia circolare e débridement sub acromiale alla spalla sinistra per
Frozen schoulder sinistra resistente alla terapia (__________ 18.01.2008); 3)
Recente trauma distorsivo alla spalla destra senza lesioni tendinei ad un esame
di RM. Trauma del 6.3.2017 a carico della __________ con sviluppo di forzen
shoulder ben risoltasi con atroscopica adesiolisi per cui chiusura LAINF” e
nessuna diagnosi senza influsso sulla CL (pag. 96 incarto AI). Ha quindi
concluso fissando il grado di inabilità lavorativa (da intendersi quale
riduzione di rendimento riferita ad un’attività lavorativa al 100%) in
qualsiasi attività professionale (abituale e adeguata) al: 80% dal 26 ottobre
2015 al 10 gennaio 2016; 50% dall’11 gennaio 2016 al 5 marzo 2017; 100% dal 6
marzo 2017 all’8 luglio 2018 e 50% dal 9 luglio 2018 (chiusura __________) e
continua. Il medico SMR ha osservato che la prognosi era stazionaria e ha pure
puntualizzato un carico massimo di 5 kg, la necessità di alternanza della
postura al bisogno (inclusa), nessuna necessità di pause supplementari e nessuna
difficoltà nello svolgere lavori di precisione (pag. 96 e 97 incarto AI).
Il TCA non ha motivo per mettere in dubbio queste conclusioni - che, del resto,
sono rimaste incontestate in sede ricorsuale - e ritiene quindi dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 in qualsiasi attività
lavorativa (rispettosa dei limiti indicati dal medico SMR) ha presentato/presenta
un'incapacità lavorativa dell’80% dal 26 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016, 50%
dall’11 gennaio 2016 al 5 marzo 2017, 100% dal 6 marzo 2017 all’8 luglio 2018 e
50% dal 9 luglio 2018 (chiusura __________) e continua (da intendersi quale
riduzione di rendimento).
2.7. Per quanto riguarda le
conseguenze dello stato di salute dell’assicurato, dal profilo economico,
l’amministrazione ha constatato che RI 1, oltre che salariato dipendente in
qualità di “giardiniere-paesaggista” della ditta __________ di __________
(iscritta a RC dalla primavera 2004), ne risulta pure socio gerente con diritto
di firma individuale della stessa nonché intestatario del capitale sociale di
maggioranza (fr. 19'000.-). La signora __________è invece proprietaria di una
quota minima (fr. 1'000.-) ed è socia senza diritto di firma (cfr. inchiesta economica
del 2 ottobre 2018, pag. 125 incarto AI e estratto RC del 28 agosto 2018, pag.
118 incarto AI). RI 1 pertanto assume de facto una posizione di totale
controllo della società, motivo per cui l’UAI l’ha rettamente considerato quale
indipendente.
A tal riguardo va ricordato che, secondo la giurisprudenza, generalmente
amministratori o direttori impiegati, che di fatto sono azionisti unici o
parziali di una società anonima e che hanno una determinante influenza sulla
gestione della società, sono formalmente considerati salariati. Tuttavia,
in analogia al principio valido nell’AVS in cui per la distinzione tra attività
dipendente e indipendente sono determinanti le condizioni economiche e non
giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con riferimenti), sono considerati
indipendenti gli assicurati che dal punto di vista economico e della politica
aziendale hanno una rilevante posizione in seno alla società; ciò è
segnatamente il caso di ditte individuali che si trasformano in società anonime
di stampo familiare con partecipazione del coniuge, del figlio o di parenti
stretti (STFA I 185/02 del 29 gennaio 2003 consid. 3.1 confermata in STF
9C_453/2014 del 17 febbraio 2014 consid. 4.1 e 8C_928/2015 del 19 aprile 2016
consid. 2.3.4). Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui un socio gerente,
formalmente salariato, detiene la maggior parte del capitale societario (in
casu 96%), motivo per cui viene considerato quale indipendente (STF 9C_472/2009
del 28 luglio 2010; cfr., tra le tante, STCA 32.2016.113 del 19 giugno 2017,
consid. 2.5).
L’UAI ha quindi ordinato
all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta economica per indipendenti,
eseguita il 2 ottobre 2018 (pag. 123-131 incarto AI).
Nel relativo rapporto dell’8 ottobre 2018 l’incaricato, dopo
avere esposto lo stato di salute dell’assicurato, le indicazioni fornite
dall’assicurato, la formazione scolastica e professionale, la situazione
attuale dell’azienda e del personale con i cambiamenti imputabili al suo stato
di salute (assunzione di nuovi dipendenti in sua sostituzione: in particolare, __________)
e a contingenze lavorative (a dipendenza del lavoro da svolgere faceva e fa
capo a personale interinale) come pure al passaggio, vista la sua età,
dell’attività al figlio (pag. 125-127 incarto AI), dopo aver proceduto
all’evoluzione dei redditi dell’impresa, esaminata l’eventuale adozione di
provvedimenti d’integrazione (poi scartata; “Non applicabili vista l’età
dell’assicurato”, cfr. pag. 127 incarto AI), ha determinato come segue il
reddito da valido e quello da invalido:
" (…)
Reddito senza invalidità:
per definire il reddito senza invalidità dell'assicurato ci avvaliamo della
media dei dati iscritti a CI dal 2011 al 2014 ai quali aggiungiamo gli utili
dichiarati sempre negli stessi anni. La media che ne risulta è pari a franchi 91'025.
- lordi.
Tale dato riteniamo non vada aggiornato in quanto frutto di una media su più
anni e con redditi anche molto variabili tra di loro.
Reddito con invalidità:
Per il 2016 l'assicurato ha registrato a Cl al netto delle indennità
assicurative un reddito di franchi 50528. - al quale va aggiunto il reddito
aziendale dichiarato (per coerenza analitica) pari a franchi 15'526. -. Il
totale risulta quindi pari a franchi 66'054. -.
Per il 2017, dopo aver subito un infortunio alla spalla, l'assicurato ha
registrato a Cl (sempre al netto delle indennità assicurative) un importo di
franchi 39907. - al quale aggiungiamo il reddito aziendale sempre dichiarato di
franchi 13'473. -. Il reddito 2017 è quindi di franchi 53'380. -.
Reddito ipotetico senza danno
2016
secondo
l'evoluzione dell'impresa, sulla base dei documenti contabili e degli
estratti dei CI
SFr. 91’025
./.
2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)
Totale
intermedio
SFr. 91’025
+
contributi personali AVS/AI/IPG
Totale
intermedio
SFr. 91’025
./.
quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)
Reddito
ipotetico senza invalidità della persona assicurata
SFr. 91’025
Reddito da invalido
conformemente
ai documenti contabili, senza redditi supplementari per la persona assicurata
(es: le indennità giornaliere o le rendite)
SFr. 66’054
./.
2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)
Totale
intermedio
SFr. 66’054
+
Considerandi
contributi personali AVS/AI/IPG
Totale
intermedio
SFr. 66’054
./.
quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)
Reddito
d’invalido della persona assicurata
SFr. 66’054
Diminuzione
del reddito dell’attività professionale imputabile al danno alla salute
SFr. 24’971
Tasso
di diminuzione del reddito dell’attività professionale
27%
Reddito ipotetico senza danno
2017.
secondo
l'evoluzione dell'impresa, sulla base dei documenti contabili e degli
estratti dei CI
SFr. 91’025
./.
2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)
Totale
intermedio
SFr. 91’025
+
contributi personali AVS/AI/IPG
Totale
intermedio
SFr. 91’025
./.
quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)
Reddito
ipotetico senza invalidità della persona assicurata
SFr. 91’025
Reddito da invalido
conformemente
ai documenti contabili, senza redditi supplementari per la persona assicurata
(es: le indennità giornaliere o le rendite)
SFr. 53’380
./.
2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)
Totale
intermedio
SFr. 53’380
+
contributi personali AVS/AI/IPG
Totale
intermedio
SFr. 53’380
./.
quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)
Reddito
d’invalido della persona assicurata
SFr. 53’380
Diminuzione
del reddito dell’attività professionale imputabile al danno alla salute
SFr. 37’645
Tasso
di diminuzione del reddito dell’attività professionale
41%
10.
VALUTAZIONE E PROPOSTA
Il primo anno dall'inizio della
problematica alla salute con l'assunzione del sostituto il discapito che
scaturisce dalla valutazione al punto 9 per il 2016 presenta un grado Al pari
al 27%. Mentre per il 2017 a seguito di una nuova problematica di salute l'assicurato
ha dovuto rivedere nuovamente le proprie mansioni e impegnandosi per quanto
possibile maggiormente come supervisione, lavorando con rendimento ridotto e
de) ha portato ad un discapito pari al 41%, grado che dà diritto a prestazioni
erogabili secondo i termini di legge.
Vista l'età dell'assicurato non
riteniamo necessario indire una revisione.” (pag. 128-129 incarto AI).
In seguito la
patrocinatrice dell’assicurato ha rilevato che il reddito da valido del suo
cliente non era stato determinato in modo corretto, non essendo stata presa in
considerazione la circostanza che l’azienda, fatto salvo per l’anno 2014, era
in crescita e senza necessità di disporre di manodopera supplementare. Sempre
in relazione al reddito da valido, a torto, non sarebbero stati presi in
considerazione i costi sostenuti dal suo assistito a causa del danno alla
salute (assunzione di nuovo personale, delega di incarichi ad un altro
giardiniere indipendente e l’aumento di stipendio al figlio) e che hanno,
pertanto, conseguentemente ridotto (o non aumentato) l’utile della Sagl (pag.
143-146 incarto AI).
Nel complemento del 27 novembre
2018.
al rapporto di inchiesta dell’8 ottobre 2018 l’incaricato ha indicato
quanto segue:
" (…) Riguardo
l'attività della figlia del 2013 sono sì prettamente contabili mentre
l'assicurato si occupava, come dichiarato, maggiormente di stesura preventivi e
fatturazione; inoltre la il danno alla salute è intervenuto nel corso del 2015
quindi già 2 anni dopo la sua assunzione.
Il Sig. RI 1 è certamente inabile nell'esecuzione di certi lavori
pesanti tuttavia egli ha appunto assunto del personale per ovviare ai propri
impedimenti. Egli ha inoltre, come dichiarato in sede d'inchiesta, continuato
ad essere impegnato per l'intera giornata lavorativa tuttavia delegando
maggiormente le attività pesanti e svolgendo attività leggere, trasporti e
supervisione. Ciò è ritenuto esigibile.
Facciamo anche presente che l'assicurato ha dichiarato, vista
l'età, che sta pian piano cedendo l'attività al figlio.
Infine riguardo i quesiti posti sui redditi percepiti dall'assicurato ribadiamo
che essi sono frutto di dati fiscalmente considerati e al netto delle indennità
assicurative quindi frutto dell'attività lavorativa che l'assicurato riteneva
di aver svolto.
Infine facciamo notare come nonostante l'assunzione di nuovo
personale e la delega delle attività più pesanti che in passato l'assicurato
svolgeva, i risultati aziendali sono positivi. Si può quindi affermare che
l'assicurato abbia intrapreso tutte le misura necessarie per ridurre al minimo
l'impatto del danno alla salute sulla sua capacità residua al guadagno, come il
raffronto dei redditi dimostra.
Concludendo ribadiamo la bontà delle risultanze dell'inchiesta per
indipendenti. (…)” (pag. 178 incarto AI)
2.8
Nel caso in esame, per la
determinazione dell’incapacità al guadagno, l'amministrazione ha applicato il
metodo ordinario, mettendo a confronto il reddito conseguito dall’assicurato
prima e dopo l’insorgere del danno alla salute (autunno 2015). In particolare,
quale reddito “da valido”, per il 2016 ed il 2017, ha considerato la media dei
redditi conseguiti dall’assicurato tra il 2011-2014, tenendo pure conto degli utili
dei relativi esercizi contabili, giungendo ad un importo di fr. 91'025.- lordi
(nel 2015), che non è stato indicizzato (sino al 2016 ed al 2017), in quanto
frutto di una media su più anni e con redditi anche molto variabili tra di loro
(pag. 127 e 128 incarto AI: cfr. consid. 2.7). Quale reddito “da invalido”, per
il 2016 ed il 2017, l’amministrazione ha considerato i redditi conseguiti nel
2016.
e nel 2017 come salariato della ditta __________ di __________, cui sono stati
aggiunti gli utili dei relativi esercizi contabili, giungendo ad un importo di
fr. 66'054.- nel 2016 (fr. 50'528.-+ fr. 15'526.-; cfr. pag. 127 e 128 incarto
AI e consid. 2.7) e di fr. 53'380.- nel 2017 (fr. 39'907.-+ fr. 13'473.-; cfr.
pag. 127 e 128 incarto AI e consid. 2.7).
L’amministrazione non ha
applicato il metodo straordinario (cfr., sul tema, consid. 2.4). Il TCA
concorda con il modo di agire dell’UAI, dato che l’ispettore disponeva nel caso
della documentazione economica necessaria. Anche per i lavoratori indipendenti,
infatti, il grado di invalidità va di principio stabilito secondo il metodo del
raffronto dei redditi, a meno che questi non possano essere accertati in
maniera attendibile oppure lo siano solo con un dispendio eccessivo (cfr.
sentenza 8C_308/2008 del 24 settembre 2008 consid. 2.2; 9C_886/2011, 9C_899/2011 del 29 giugno 2012; STCA 32.2018.148 del
1° luglio 2019, consid. 2.5 e STCA 32.2018.160 del 26 agosto 2019, consid. 2.9).
Tali condizioni non sussistono nel caso di specie. Ciò che peraltro - a
ragione - è rimasto incontestato in sede ricorsuale.
La patrocinatrice del
ricorrente ha contestato unicamente il calcolo economico, ritenendo non
corretta la valutazione operata dall’ispettore, che avrebbe determinato un
reddito “da valido” troppo basso, dimenticando che la ditta, a parte il 2014,
era in crescita, lo scarso rendimento del lavoro dell’assicurato ed i
sovracosti che avrebbe dovuto sostenere la ditta __________ per assumere dei
nuovi collaboratori che svolgessero le mansioni divenute a lui inesigibili a
causa dei suoi problemi di salute (doc. I).
2.9
Preliminarmente va ricordato
che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il
momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;
cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3
febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18
ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11.
e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA
del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Nel caso di specie vengono
pertanto considerati i dati del 2016 (il danno alla salute risale infatti
all’ottobre 2015: cfr. consid. 2.6), e quelli del 2017 (la prestazione deve
infatti essere versata dal 1° agosto 2017 a fronte di una domanda tardiva: cfr.
consid. 2.1 e 2.12).
2.10
Per quel che concerne il reddito
da valido, l’UAI ha considerato la media dei redditi conseguiti
dall’assicurato tra il 2011-2014 (2011: fr. 73'823.-; 2012: fr. 71'665.-; 2013:
fr. 64'452; 2014: fr. 44'089.-), ovvero nei 4 anni
precedenti l’insorgere del danno alla salute (2015), tenendo pure conto
degli utili dei relativi esercizi contabili (2011: fr. 17'267.-; 2012: fr.
35'279.-; 2013: fr. 42'142; 2014: fr. 15'384.-), giungendo ad un importo di fr.
91'025.- lordi
(nel 2011: fr. 91'090.-; nel 2012: 106'944.-; nel 2013 106'594.-; nel 2014: fr.
59'473.- per complessivi fr. 364'101.-: 4 anni=91'025.-) nel 2015.
Il TCA non ha motivo per scostarsi da detto importo (nel 2015) che, tra
l’altro, considerato in particolare che nel 2014 l’assicurato ha conseguito un
reddito da valido complessivo di appena fr. 59'473.- (fr. 44'089.- quale
reddito da attività dipendente e fr. 15'384.- di utili), costituisce l’ipotesi
maggiormente favorevole all’assicurato (cfr. STF
9C_751/2011 del 30 aprile 2012, in cui il reddito da valido è stato
calcolato sulla base dei redditi conseguiti nei tre anni precedenti
l’insorgenza del danno alla salute, nel caso di specie: fr. 71.331.- nel 2005,
fr. 80'307.- nel 2006 e fr. 94'000.- nel 2007; cfr. pure, tra le tante, STCA 32.2018.148 del 1° luglio 2019, consid.
2.6
e STCA 32.2018.160 del 26 agosto 2019, consid. 2.11).
In siffatte circostanze, la critica della patrocinatrice dell’insor-gente a
proposito della mancata presa in considerazione del fatto che l’azienda, fatto
salvo per l’anno 2014, era in crescita e, questo senza necessità di disporre di
manodopera supple-mentare (cfr., in particolare, doc. I, pag. 6).
Del resto, tenuto proprio conto dell’andamento del 2014, l’azienda era in
difficoltà e non per motivi riconducibili al danno alla salute risalente
all’autunno 2015 (cfr. consid. 2.6).
Il TCA non concorda invece con il modo di agire dell’UAI che non ha aggiornato
(sino al 2016 ed al 2017) il reddito “da valido” del 2015, in quanto frutto di
una media su più anni e con redditi anche molto variabili tra di loro (pag. 127
e 128 incarto AI: cfr. consid. 2.7).
Indicizzando, quindi, la somma fr. 91'025.- relativa 2015 secondo l’indice dei
salari nominali, si ottiene per il 2016 un reddito da valido pari a fr. 91'389.10
(fr. 91'025.- + 0,4% nel 2016 ) e per il 2017 un reddito da valido pari a fr.
91'754.55 (91'389.10 + 0,4% nel 2017).
La patrocinatrice ha osservato che quale persona sana il suo cliente avrebbe
svolto lui stesso i lavori per i quali, dopo l’insorgere del danno alla salute,
ha dovuto pagare nel 2016 e nel 2017 altre persone. I costi così sostenuti
hanno pertanto conseguentemente ridotto (o non aumentato) l’utile della ditta.
Per questo motivo, in concreto, sarebbe opportuno e necessario calcolare il
reddito da valido basandosi sui redditi dichiarati nel 2016, rispettivamente
nel 2017, aggiungendo gli utili e gli importi versati per farsi sostituire
(doc. I, pag. 7).
La censura ricorsuale deve essere respinta, già solo per il fatto che gli
eventuali costi sostenuti dall’assicurato a causa del danno alla salute (assunzione
di nuovo personale, delega di incarichi ad un altro giardiniere indipendente e
l’aumento di stipendio al figlio) e rivendicati dalla sua patrocinatrice, vanno
considerati, se del caso, nell’ambito della determinazione del reddito “da
invalido”. Inoltre, come rettamente indicato dall’UAI in sede di risposta (cfr.
doc. IV, pag. 2), è comunque impensabile che l’assicurato, senza il danno alla
salute, avrebbe potuto effettuare (per formazione e/o esperienza e/o tempo
lavorativo) da solo tutti i lavori svolti dalle persone da lui assunte
posteriormente all’insorgere del danno alla salute.
Il reddito “da valido” dell’assicurato ammonta quindi a fr. 91'389.10 per il
2016.
e a fr. 91'754.55 per il 2017.
2.11
Per quanto riguarda invece il reddito
da invalido, va ricordato
che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca
un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Nel caso di specie l’ispettore ha preso in
considerazione il guadagno che RI 1 ha conseguito come salariato della ditta
__________ di __________ nel 2016, ovvero fr. 50'528.-, ed ha aggiunto un utile
di fr. 15'526.- conseguito dalla ditta nel 2016, per un importo complessivo di
fr. 66'054.- (pag. 127 e 128 incarto AI: cfr. consid. 2.7). Allo stesso modo
per il 2017 ha preso in considerazione il reddito conseguito come salariato,
ovvero fr. 39'907.-, al quale ha aggiunto l’utile di fr. 13'473.- conseguito
dalla ditta nel 2017, per un importo complessivo di fr. 53'380.- (pag. 127 e
128.
incarto AI: cfr. consid. 2.7).
Il TCA concorda, di principio, con tali importi che, peraltro, sono rimasti - a
ragione - incontestati in sede ricorsuale.
La patrocinatrice dell’assicurato critica per contro l’operato dell’ispettore
per non avere tenuto conto dei costi sostenuti dal suo cliente a causa del
danno alla salute (assunzione di nuovo personale, delega di incarichi ad un
altro giardiniere indipen-dente e l’aumento di stipendio al figlio).
A questo proposito il TCA
osserva che non condivide le critiche della patrocinatrice della ricorrente a
proposito della non rappresentatività del reddito conseguito dall’interessato
dopo il danno alla salute ritenuto dall’UAI, non avendo tenuto conto delle
circostanze che avrebbe dovuto assumere altri collaboratori per eseguire le
mansioni ormai divenute inesigibili per l’assicurato per ragioni di salute, che
avrebbe dovuto delegare degli incarichi ad un altro giardiniere indipendente
(il signor __________ per i seguenti importi: 34'602.50 nel 2016 e fr. 30'475
nel 2017: doc. H) e avrebbe dovuto pure aumentare lo stipendio al figlio.
Il TCA concorda invece con
le motivate e puntuali considerazioni (esposte, in particolare,
nell’annotazione complementare del 27 novembre 2018: pag. 178 incarto AI) che
hanno indotto l’ispettore a concludere che l’assunzione della figlia (che
svolge attività puramente contabile) è avvenuta nel 2013 e, quindi, 2 anni
prima del danno alla salute risalente al 2015 e, pertanto, per ragioni non
riconducibili al danno alla salute dell’assicurato e, di conseguenza, il
reddito da invalido dell’assicurato non deve essere decurtato del salario della
contabile (cfr. pag. 178 incarto AI). Parimenti dicasi per il salario del
figlio, dato che l’assicurato, vista l’età, gli stava pian piano cedendo
l’attività (cfr. pag. 124 e 178 incarto AI). Parimenti dicasi per i lavori
esterni (e per lo stagista), visto che, a dipendenza del lavoro faceva già
prima capo a personale interinale (cfr. rapporto del 8 ottobre 2018 riguardante
l’inchiesta economica per indipendenti eseguita il 2 ottobre 2018: pag. 126
incarto AI). Parimenti dicasi per l’assunzione del signor __________ (giardiniere
al 100%), ritenuto come l’assicurato, come da egli indicato in sede di
inchiesta (pag. 127 incarto AI), ha continuato ad essere impegnato per l’intera
giornata, delegando le attività pesanti e svolgendo maggiormente attività
leggere, trasporti, e supervisione; inoltre, nonostante l’assunzione di nuovo
personale e la delega delle attività più pesanti, i risultati aziendali sono
positivi (pag. 178 incarto AI). Del resto, come peraltro rettamente rilevato
dall’ispettore nel complemento del 27 novembre 2018 (pag. 178 incarto AI), può essere
ragione-volmente preteso un tale impegno negli anzidetti ambiti da parte di RI
1, a fronte dell’obbligo di ridurre il danno che incombe all’assicurato (DTF
123.
V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi
citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag.
57, 551 e 572).
Il TCA concorda pure con
le motivate e puntuali considerazioni (esposte, in particolare,
nell’annotazione complementare del 27 novembre 2018: pag. 178 incarto AI) che
hanno indotto l’ispettore a concludere che il reddito percepito dall’assicurato
non è un salario sociale (cfr. doc. I, pag. 9), in quanto ha continuato ad
essere impegnato per l’intera giornata, delegando le attività pesanti e
svolgendo maggiormente attività leggere, trasporti, e supervisione (cfr. pag.
127.
e 178 incarto AI).
Stante quanto precede, il
salario “da invalido” dell’assicurato per il 2016 ammonta a fr. 66'054.- mentre
per il 2017 a fr. 53'380 -.
2.12
Confrontando ora il reddito "da
invalido" di fr. 66'054.- con il relativo reddito "da valido" di
fr. 91'389.10, si ottiene un grado
d’invalidità nel 2016 del 27,72% ([91'389.10 - 66'054] x 100 : 91'389.10) arrotondato
al 28% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121.
Confrontando ora il reddito "da invalido" di fr. 53'380.- con il
relativo reddito "da valido" di fr. 91'754.55,
si ottiene un grado d’invalidità nel 2017 del 41,82% ([91'754.55 - 53'380] x
100.
: 91'754.55) arrotondato al 42% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF
130.
V 121, che permette l’erogazione di un quarto di rendita a decorrere - per
i motivi già esposti al consid. 2.1 - dal 1° agosto 2017.
2.13
Nel rapporto dell’8 ottobre
2018.
l’ispettore ha esaminato l’eventuale adozione di
provvedimenti d’integrazione, poi scartandola vista l’età dell’assicurato (cfr.
pag. 127 incarto AI).
Il TCA rileva che condivide la valutazione dell’ispettore, rimasta
pertanto - a ragione - incontestata, per quest’aspetto, dalla patrocinatrice
del ricorrente.
2.14
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è
determinata fra 200.- e 1’000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso.
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per
complessivi fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti