Lexipedia

Decisione

32.2019.37

Richiesta di aumento del grado d'invalidità. Respinta la domanda di allestire una perizia ortopedica e psichiatrica. Aumentato da 1/2 e 3/4 il diritto alla rendita in seguito al calcolo effettuato dal

13 febbraio 2020Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

I 193/05 del 7 settembre 2006, riassunta in RSAS 2007 pag. 61, consid. 3.5).

La questione può tuttavia rimanere indecisa in

quanto il primo giudice poteva validamente e senza arbitrio fondarsi sulle

valutazioni degli specialisti incaricati da [… omissis …] per statuire sul

merito. Basti a tal proposito rilevare che, come in altri settori specialistici

della medicina, i confini dell'area di competenza del neurologo,

dell’ortopedico e del reumatologo non sono assolutamente netti e, in generale,

dipendono dal tipo di affezioni studiate e dalla terapia praticata. Per quanto

concerne più precisamente la problematica relativa all'ernia discale - comunque

convincentemente esclusa dai medici interpellati dall'opponente - va inoltre

precisato che essa non necessariamente è di sola competenza del neurologo, ma

può anche essere di pertinenza ortopedica (cfr., alla voce ernia discale, La

grande enciclopedia medica UTET, 2007, VI vol., pag. 132), come del resto hanno

già (implicitamente) avuto modo di rilevare in altre occasioni le istanze

giudiziarie (in questo senso ad esempio sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni U 59/93 del 12 aprile 1994 consid. 2-4).

Per il resto, le sentenze cui rinvia il

ricorrente per dimostrare che la mancata specializzazione dei medici

intervenuti determinerebbe una palese violazione del principio

dell'accertamento d'ufficio dei fatti, riguardano accertamenti in ambito

psichiatrico operati da medici non specialisti della specifica disciplina e non

sono manifestamente pertinenti alla vertenza qui in esame. (…)”

Anche

in concreto, rilevato come l’interessato, conformemente alla giurisprudenza

(cfr. DTF 137 V 210), è stato preventivamente reso attento circa il nome del

perito e la necessità di un “esame medico reumatologico” in data 29

gennaio 2018 (pag. 264 incarto AI) e non ha sollevato alcuna obiezione in

merito alla sua specializzazione nel termine assegnatogli, né ne ha chiesto la

ricusa (cfr. pag. 267 e seguenti incarto AI; cfr. anche osservazioni del 26

novembre 2018 al progetto di decisione con le quali l’interessato non contesta

la specializzazione del perito, né chiede l’allestimento di un referto anche in

ambito ortopedico), ci si potrebbe chiedere se la sua censura non sia tardiva.

In

ogni caso, come rilevato in entrata, il perito reumatologo ha esplicitamente

affermato che non è necessario procedere con una perizia bidisciplinare e la

valutazione ortopedica è semmai necessaria per stabilire se effettuare un

intervento al ginocchio sinistro atto a migliorare la capacità lavorativa dell’interessato.

Del

resto, anche il medico SMR, dr. med. __________ è giunto alla medesima

conclusione. Nelle annotazioni del 2 aprile 2019, rammentata la giurisprudenza,

il medico rileva che “le affezioni degenerative all’apparato locomotore sono

quindi sia di competenza reumatologica sia di competenza chirurgica. Posto

quindi che i due specialisti sono entrambi competenti nella diagnostica di

simili affezioni e possono entrambi apprezzare le ripercussioni del danno alla

salute sulla capacità lavativa (recte: lavorativa) incaricare entrambi equivarrebbe

ad una second opinion non ammessa nel diritto assicurativo. Va da sé che, a

seconda del caso, appare più appropriato rivolgersi al reumatologo se si

vogliono valutare le cure conservative e semi-invasive (come ad esempio le

infiltrazioni), mentre l’incarico ad un chirurgo ortopedico appare più

opportuno se si vogliono valutare eventuali interventi/cure chirurgiche. Dato

inoltre che in questo caso sia proprio il dr. __________ a confermare che non

sia necessaria una perizia bi-disciplinare, reputiamo il nostro accertamento

specialistico esaustivo (…)” (doc. VIII/1).

A

proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto

come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di

fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto

alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurati-ve,

sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona

assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze

tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni

dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un

assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con

riferimenti).

In concreto alla luce di quanto

sopra non vi è pertanto alcun motivo per ordinare l’allestimento di una perizia

ortopedica.

2.6. L’insorgente,

nelle more processuali, ha prodotto alcuni referti del dr. med. __________ e

del dr. med. __________, specialisti FMH in psichiatria e psicoterapia,

sostenendo la necessità di procedere con ulteriori approfondimenti e, anche in

questo ambito, con l’allestimento di una perizia specialistica.

Come rileva correttamente l’UAI

e, in più occasioni, il medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in

psichiatria e psicoterapia, a prescindere dell’esaustività dei referti del dr.

med. __________ e del dr. med. __________, prima dell’emissione della decisione

impugnata dell’8 gennaio 2019, non era stata diagnosticata una patologia

psichiatrica con influenza sulla capacità lavorativa, né emerge che prima di

tale data l’interessato sia stato incapace al lavoro a causa di una patologia psichica.

Orbene, per costante

giurisprudenza, il potere cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della

legalità della decisione deferitale sulla base dei

fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366;

STFA U 29/04 dell’8 novembre 2005).

Un

eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurato intervenuto in

epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso, giustificare una

nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05 del 31 gennaio

2007).

Dalle tavole processuali emerge

che il ricorrente è stato visitato per la prima volta dal dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, in data 30 aprile 2019. Sulla base di tale

visita lo specialista ha certo attestato un’abilità lavorativa “non

superiore al 30%”, ma in quell’occasione non ha posto alcuna diagnosi

secondo i criteri scientificamente riconosciuti. Il dr. med. __________ ha rilevato

di essere stato confrontato con una persona molto sofferente dal lato psichico,

sofferenza mascherata da importanti somatizzazioni e da una sottile trama

paranoidea. A livello diagnostico è emerso uno stato depressivo almeno di media

gravità nell’ambito di un probabile disturbo paranoide della personalità. Dal

lato farmacologico non è stato possibile proporre una terapia antidepressiva

proprio a causa della diffidenza e del timore legati all’interpretazione della

realtà di natura persecutoria. Secondo lo specialista, visto il quadro

psicopatologico, la prognosi, soprattutto per quanto concerne il disturbo della

personalità, è sfavorevole. È inoltre presente il rischio di agiti in senso

eteroaggressivo (doc. E).

Il 26 giugno 2019, dopo il

quarto incontro con l’insorgente, il dr. med. __________ ha posto la diagnosi

di stato depressivo di media gravità (ICD 10 F32.1) e di disturbo di

personalità paranoide (ICD 10 F60.0). Lo specialista ha evidenziato come la

prima diagnosi non è facilmente identificabile a causa delle scarse capacità di

mentalizzazione del ricorrente e la forte tendenza alla somatizzazione ed ha

affermato che, se richiesta, sarebbe auspicabile la valutazione da parte di uno

psichiatra che riesca a mettere a proprio agio l’insorgente e ad essere

sufficientemente empatico. Ciò a causa della diffidenza legata al disturbo

paranoide della personalità.

Il dr. med. __________ ha evidenziato

che il disturbo è presente almeno dall’adolescenza e, da un’attenta ricostruzione

anamnestica, risulta facilmente comprensibile.

L’interpretazione persecutoria

della realtà è emersa chiaramente nelle ultime tre sedute e l’assicurato non è

in grado di distanziarsene. Il fatto di non essere riconosciuto nelle sue

problematiche di natura psicologica e somatica peggiora la situazione

confermando i vissuti di stampo paranoideo. In conclusione lo specialista ha auspicato

che l’insorgente venga valutato tramite una perizia psichiatrica ed ortopedica

(in modo da sentirsi preso sul serio) e suggerisce di non banalizzare la

sofferenza del ricorrente (doc. F).

Come evidenzia il medico SMR,

dr. med. __________, nelle parole del dr. med. __________ non vi è alcuna

evidenza che segni o sintomi di depressione fossero presenti al momento della

decisione impugnata dell’8 gennaio 2019, mentre per quanto concerne il disturbo

di personalità si tratta di una condizione pervasiva presente dall’inizio

dell’età adulta che non ha limitato l’assicurato nell’esercizio della sua

attività abituale di montatore di ascensori (la rendita della __________ del

25% attribuita dal 1998 non è infatti dovuta a motivi psichici, bensì alla

patologia al ginocchio destro [cfr. incarto LAINF]), dunque senza influsso

sulla capacità lavorativa in genere, e che comunque è stata evocata per la

prima volta il 26 giugno 2019 (doc. XX/2).

Nulla cambia la presa di

posizione del dr. med. __________ del 22 agosto 2019, il quale pur confermando

lo stato depressivo di media gravità nell’ambito di un disturbo di personalità

di tipo paranoide, ha ribadito la necessità di una perizia psichiatrica senza

tuttavia apportare elementi di novità. Egli del resto ha rilevato che “il

fatto che lo stato depressivo non fosse presente al momento della decisione

impugnata, non esclude che possa essersi sviluppato in seguito (sarebbe però

necessario visitare il” ricorrente “per stabilirlo)”.

Lo specialista ha poi rilevato che

per quanto concerne il disturbo di personalità, evidentemente lo stesso non è

mai stato diagnosticato, ma è con grande probabilità presente a partire

dall’adolescenza ed ha ribadito la necessità di visitare l’insorgente e

raccogliere una dettagliata anamnesi. “In passato è possibile che il” ricorrente

“sia riuscito a mantenere un precario equilibrio psichico che gli ha consentito

di mantenere un funzionamento lavorativo sufficiente. L’evoluzione del quadro

clinico è purtroppo stata sfavorevole ed ha accentuato la percezione di stampo

persecutorio della realtà compromettendo il funzionamento lavorativo e generale

dell’assicurato” (doc. G).

Neppure

il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, nel referto del 15

ottobre 2019 apporta elementi di novità (doc. G1). Egli non pone del resto alcuna

diagnosi secondo una classificazione internazionale riconosciuta, pur

affermando che l’insorgente soffre di una psicopatologia che in questo caso

interferisce marcatamente con il funzionamento e le prestazioni sociali

lavorative e familiari. Secondo lo specialista l’evoluzione della

psicopatologia mostra un deficit nel raggiungimento di una stabilità, non solo

lavorativa, ma anche psichica, affettiva e sociale. Il ricorrente presenta una

condizione di malessere che interferisce pesantemente con il funzionamento e le

prestazioni sociali ne compromettono le risorse adattative. Inoltre presenta

una importante fragilità psichica di base che rende difficile il raggiungimento

di una discreta stabilità psichica ed emotiva condizionando la prognosi quoad

valetudinem che appare sfavorevole. Lo specialista conclude affermando che

l’insorgente mostra una sintomatologia psichiatrica a carattere paranoideo che

si ripercuote sulla capacità lavorativa, relazionale e comporta una limitazione

marcata sull’abilità lavorativa, senza tuttavia quantificare l’incapacità

lavorativa e senza sostenere che essa fosse già presente prima dell’8 gennaio

2019.

Infine,

il dr. med. __________, dopo aver visto l’insorgente il 17 dicembre 2019, ha

confermato quanto già accertato in precedenza (doc. XL/1). Lo specialista ha rilevato

di “non capire la presa di posizione dello psichiatra dottor __________ il

quale non ha mai visitato il paziente e, solo perché la diagnosi è emersa dopo

la decisione AI, ritiene non opportuna una sua valutazione diretta o una

perizia psichiatrica neutrale. Ancora più incomprensibile risulta, di

conseguenza, il fatto che ci si permetta di criticare quanto oggettivato dal

dottor __________ in una sola visita”. Confermate le diagnosi, il dr. med. __________

ha sostenuto che “per evidenziare la diagnosi di disturbo paranoideo della

personalità è indispensabile instaurare un rapporto di fiducia che consenta al

paziente di aprirsi e, anche se con estrema difficoltà a causa della diffidenza

presente, manifestare la profonda sofferenza e il grave disagio che tale

disturbo determina nell’affrontare la quotidianità. Per questo motivo, il

citato disturbo, di solito presente a partire dall’adolescenza, può rimanere

non diagnosticato per anni o, addirittura, non esserlo affatto. La presa di

posizione del dottor __________, non argomentata, paradossalmente conferma i

vissuti persecutori” del ricorrente. In conclusione lo specialista ha

chiesto che l’insorgente venga finalmente peritato e che si abbandonino prese

di posizione preconcette.

Questo Tribunale rileva che le

Considerandi

prese di posizione degli psichiatri curanti, generiche, non accertano una

incapacità lavorativa derivante da una patologia psichica prima dell’8 gennaio

2019.

Anche se il dr. med. __________

sostiene che l’interessato è affetto da un disturbo di personalità paranoide

(ICD 10 F60.0) fin dall’adolescenza, ciò non ha impedito il ricorrente di

svolgere un’attività lavorativa fino al 2015, limitata unicamente da

problematiche di tipo fisico.

Le

visite psichiatriche sono di molto successive alla data dell’emissione della

decisione impugnata (la prima risale al 30 aprile 2019) e i dr. med. __________

e __________, proprio perché hanno esaminato il ricorrente solo dal mese di

aprile del 2019, non oggettivano la presenza di un’incapacità lavorativa dal

punto di vista psichico anteriore alla loro visita. Del resto neppure il medico

curante dr. med. __________, che conosce il ricorrente dal lontano 26 maggio 1989

(cfr. doc. 77 incarto AI, pag. 231), l’8 gennaio 2018 (doc. 88 incarto AI),

chiamato dall’UAI ad attestare l’evoluzione dello stato di salute del

ricorrente ed a fornire la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa, ha

accennato alla presenza di una patologia psichica. È vero che il dr. med. __________

è un medico generalista, tuttavia, conoscendo l’assicurato dal 1989, non vi è

alcun dubbio che se vi fosse stata una patologia psichiatrica con influenza

sulla capacità lavorativa, alla luce della sua esperienza, avrebbe avuto le

conoscenze mediche per rilevarla.

Ora, l’allestimento di una

perizia psichiatrica successiva alla data di emissione della decisione

impugnata, in assenza di una qualsiasi attestazione circa la presenza di

un’incapacità lavorativa antecedente l’8 gennaio 2019 e di qualsiasi visita

medica precedente che confermi la presenza di tali patologie, non

modificherebbe l’esito della procedura. Infatti il perito non potrebbe che

accertare lo stato di salute al momento della visita peritale e tutt’al più

sulla base delle visite effettuate dagli specialisti, tutte successive all’8

gennaio 2019 (cfr. sentenza 4A_42/2017 del 29 gennaio 2018 in ambito di

indennità giornaliere per perdita di guadagno rette dalla LCA, consid. 3.3 e

3.3.3

[“Or, en l’occurence, il n’y avait rien d’insoutenable à retenir que

cette expertise ne permettrait pas d’établir l’état de santé de l’assuré,

l’expert étant renvoyé à cet égard aux renseignements des médecins traitants”]).

Alla

luce di quanto sopra occorre concludere che l’asserita incapacità lavorativa

derivante da una patologia psichica è semmai insorta dopo l’8 gennaio 2019 e

dovrà essere semmai oggetto di un’altra procedura.

Non

vi è pertanto alcuna violazione degli art. 9 e 29 della Costituzione federale

nel rifiutare l’allestimento di una perizia psichiatrica.

In

conclusione questo TCA deve confermare che l’insorgente, totalmente incapace al

lavoro nella sua attività di montatore di ascensori dal 1° giugno 2017, è

incapace al lavoro al 40% (intesa come riduzione del rendimento) in attività

confacenti al suo stato di salute dal novembre 2017 (doc. 98 incarto AI).

2.7

Va

ora esaminato qual è il grado d’invalidità dell’assicurato.

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di

verosimiglianza preponderante, quale persona sana (sentenza 9C_297/2018 del 9

agosto 2018, consid. 3.2; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con

riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente

possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona

assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al

rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid.

4.3.1

pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un

posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso

in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si

farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).

Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di

indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata

avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato

l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag.

381.

consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va

senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso

una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96

V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione

d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione

sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi

ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un salario di punta può

essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC

1980.

pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno

in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di

lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

In

concreto, dalla documentazione agli atti, emerge che l’interessato, quale

montatore di ascensori, presso il precedente datore di lavoro, lavorando al

100%, nel 2016 avrebbe potuto conseguire un reddito di fr. 89'050, nel 2017 di

fr. 89'700 e nel 2018 di fr. 91'000 (doc. 101 e 106 incarto AI).

2.8

Circa

il reddito da invalido, lo stesso è

determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016 (cfr., a proposito del 2012, la

sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in

particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2016

tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2016; salario mensile lordo [valore centrale]

secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il

2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V

178), pubblicata il 26 ottobre 2018

(cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/it/home

/statistiche/cataloghi-banche-dati/tabella.assetdetail. 6286473.html), ossia

prima dell’emissione della decisione impugnata, emerge che il salario lordo

mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in

DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40

ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347

segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 64’080.- (Fr. 5’340.- x 12 mesi).

Questi dati si

riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando

queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore

computabili nel 2016 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio

2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la

tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division

économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un

uomo ammonta a fr. 66'803.40 (fr. 64’080: 40 x 41,7), ritenuto che la

quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,

consid. 3a).

Tale reddito è

conforme a quanto già stabilito dal TCA nelle sentenze 32.2018.197 del 2

ottobre 2019 e 32.2018.148 del 1° luglio 2019 e diverge da quello stabilito

dall’UAI e fissato in fr. 67'148 nella decisione impugnata (doc. A).

Va

ancora evidenziato che la nuova domanda, datata 29 novembre 2017 (doc. 81 AI),

è stata ricevuta dall’UAI l’11 dicembre 2017 (cfr. doc. AI 86 ed 82) e che l’eventuale

diritto alla rendita è insorto dal 1° giugno 2018 (cfr. art. 29 cpv. 1 LAI;

cfr. sentenza 9C_297/2018 del 9 agosto 2018, consid. 3.2). Ciò che del resto

l’insorgente non contesta.

Nell’ambito

del raffronto dei redditi è determinante quello che l’assicurato avrebbe potuto

conseguire al momento della nascita della rendita, in concreto il 2018 (cfr.

sentenza 9C_297/2018 del 9 agosto 2018, consid. 3.2 e DTF 129 V

222.

consid. 4.3.1).

Con

un orario di lavoro sempre di 41.7 ore a settimana, si ottiene, nel 2018, un

reddito di fr. 67'445.1233 (66'803.4 : 104.1 X 105.1 [cfr. la tabella: “Durée normale du travail dans les

entreprises selon la division économique”]).

Secondo la giurisprudenza federale, per

gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

concreto l’UAI ha riconosciuto una riduzione del 10%, per attività leggere,

considerato che l’incapacità lavorativa del 40% già include la riduzione del

rendimento, comprensiva sia dell’alternanza della postura al bisogno che della

necessità di pause supplementari (cfr. pag. 278 incarto AI).

Questo

Tribunale, che, di massima, non può, senza motivi pertinenti, sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid.

5.

) non ha alcun motivo per modificare la riduzione applicata dall’UAI.

In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione,

l’amministrazione abbia tenuto debitamente conto degli effetti

legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato.

Infatti,

a proposito della riduzione del rendimento, con sentenza 9C_149/2015 del 22

marzo 2016 il TF al consid. 4.1 ha ribadito che:

"

Nel caso concreto

l'autorità giudiziaria precedente, sulla base dei dati peritali, ha ritenuto la

capacità lavorativa di A.________ dell'80% (che si traduce nella presenza

durante tutto il giorno con rendimento ridotto) in un'attività rispettosa dei

limiti funzionali. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale in

caso di presenza lavorativa durante tutto il giorno ma con limitazioni, in

concreto del 20%, non vi è più spazio per alcuna riduzione riconducibile

all'impossibilità di svolgere un'attività a tempo pieno (cfr. fra tante:

sentenze 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 5;9C_980/2008 del 4 marzo 2009

consid. 3.1.2 e 9C_344/2008 del 5 giugno 2008 consid. 4). Detto altrimenti, il

fatto che l'opponente non possa svolgere un'attività adeguata al 100% ma

unicamente nella misura dell'80% è già stato considerato dall'amministrazione

allorquando ha ridotto il reddito da invalido del 20% per il minor rendimento e

non vi è più spazio per ulteriori riduzioni di sorta.”

Ne

segue che non vi è alcuna possibilità di procedere ad una riduzione ulteriore

dovuta alla circostanza che l’insorgente può svolgere un’attività confacente al

suo stato di salute unicamente con una riduzione del rendimento su un tempo di

lavoro normale.

Neppure

un’ulteriore riduzione dovuta agli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute può trovare accoglimento. Nella valutazione della riduzione del

rendimento del 40%, come visto sopra, se ne è già tenuto conto (cfr. pag. 278).

Quanto

al fattore età, non solo non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico

da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso (sentenza

9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 4.3; sentenza 9C_1013/2008 del 23

dicembre 2009, consid. 6.2).

Infine,

alcuna riduzione supplementare può essere concessa in ragione della nazionalità

__________ del ricorrente, il quale, al beneficio di un permesso C, a parte una

breve parentesi dal 2000 al 2003 (cfr. doc. 79 incarto AI), si trova in

Svizzera dal 1971 (cfr. doc. 79 incarto AI e pag. 240 incarto AI).

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto non vi è alcun motivo, nel preciso caso di

specie, per scostarsi dalla riduzione del 10% effettuata

dall’UAI.

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 91’000, con quello da invalido di fr. 67'445.13, ridotto del 40% a fr. 40'467.08 e del 10% a fr. 36'420.37, si ottiene

un grado d’invalidità del 59,97%, arrotondato, conformemente alla

giurisprudenza (DTF 130 V 121), al 60%, che dà diritto a ¾ di rendita

(art. 28 cpv. 2 LAI).

In

queste condizioni il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata

deve essere modificata nel senso che il ricorrente, dal 1° giugno 2018, ha

diritto a ¾ di rendita.

2.9

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata

fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;

STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In

concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.--, vanno messe a

carico dell’UAI in ragione di fr. 400.-- e del ricorrente in ragione di fr.

100.

--.

All’insorgente,

rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è modificata nel senso che RI 1 ha diritto a ¾ di rendita

AI (grado d’invalidità del 60%) dal 1° giugno 2018.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente nella

misura di fr. 100.-- e dell’UAI in ragione di fr. 400.--. L’UAI verserà ad RI 1

fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti