32.2019.37
Richiesta di aumento del grado d'invalidità. Respinta la domanda di allestire una perizia ortopedica e psichiatrica. Aumentato da 1/2 e 3/4 il diritto alla rendita in seguito al calcolo effettuato dal Tribunale
13 febbraio 2020Italiano50 min
intervento al ginocchio sinistro atto a migliorare la capacità lavorativa dell’interessato.
Source ti.ch
__________Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.37
cs
Lugano
13 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 febbraio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’8 gennaio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Il 17 luglio 2012 la __________
ha informato l’UAI che stava versando ad RI 1, nato nel 1960, da ultimo attivo al
75% quale montatore di ascensori, prestazioni derivanti dalla legge federale
sull’assicurazione contro gli infortuni (doc. 1, incarto AI). Con comunicazione
dell’8 gennaio 2013 l’UAI ha chiuso la pratica in seguito alla ripresa
dell’attività lavorativa (doc. 5 incarto AI).
1.2. In seguito ad una nuova
domanda di prestazioni AI, inoltrata il 15 ottobre 2014 (doc. 7 incarto AI),
l’UAI, con decisione del 24 marzo 2017, ha posto RI 1 al beneficio di ¼ di
rendita dal 1° settembre 2014 al 30 novembre 2014 e di una rendita intera dal
1° dicembre 2014 al 31 gennaio 2016 (doc. AI 75).
1.3. Con domanda datata 29
novembre 2017 RI 1 ha comunicato all’UAI un peggioramento del suo stato di
salute (doc. AI 81).
1.4. Dopo aver esperito gli accertamenti
ritenuti necessari, tra cui una perizia reumatologica ad opera del dr. med. __________,
reumatologia FMH, con decisione dell’8 gennaio 2019, preavvisata dal progetto
del 7 novembre 2018 (doc. AI 109), l’UAI ha stabilito che RI 1 ha diritto a
mezza rendita AI con effetto dal 1° giugno 2018, ossia sei mesi dopo la
ricezione della nuova richiesta di prestazioni (doc. A). L’amministrazione è
giunta ad un grado d’invalidità del 59%, raffrontando il reddito da valido
conseguito nel 2016 di fr. 89'050 con il reddito da invalido evinto dalla tabella
TA1 (attività semplici e ripetitive, valore mediano) che avrebbe potuto
conseguire nel medesimo anno di fr. 67'148 (fr. 5'368 riportati su 41.7 ore X
12 mesi), ridotto dapprima del 40% (incapacità lavorativa) e poi del 10%
(riduzione sociale) a fr. 36'260, per un grado effettivo del 59.281% (cfr. doc.
A).
1.5. RI 1, rappresentato dall’avv.
RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento
ed il rinvio dell’incarto all’amministrazione per una nuova decisione (doc. I).
Dopo aver riassunto la
fattispecie, aver rammentato di essere stato dapprima al beneficio di una
rendita della __________ del 25% (dal 1998; cfr. pag. 243 incarto AI, punto
4.3) ed in seguito, dal luglio 2016, del 40% ed aver evidenziato che l’UAI lo
ha messo a beneficio di una mezza rendita con grado d’invalidità del 59%, o
meglio del 59,281%, il ricorrente sostiene che l’amministrazione non ha dato
seguito alle affermazioni del perito reumatologo, il quale avrebbe ritenuto
necessario far eseguire un consulto ed un parere ortopedico. Secondo il
ricorrente il medico SMR nelle sue conclusioni si è limitato a descrivere le
conclusioni peritali, omettendo che lo specialista aveva consigliato una
perizia ortopedica. Egli critica anche la circostanza secondo cui per il medico
SMR, il curante si sarebbe limitato a descrivere la necessità di un solo ciclo
di fisioterapia, allorché lo stesso medico curante indica una soluzione
palliativa di fisioterapia “continua” e rinforzo muscolare, nonché
un’eventuale presa a carico ortopedica per valutazione chirurgica nel caso del
ginocchio sinistro. L’insorgente evidenzia di voler lavorare in una percentuale
minore in un’attività adeguata, qualora la trovasse, ma l’incapacità lavorativa
del 40% stabilita dall’UAI non corrisponde alle sue reali capacità fisiche. Il
ricorrente evidenzia che è la stessa amministrazione a non prendere in
considerazione provvedimenti professionali per motivi di età e perché un
eventuale progetto non darebbe sufficienti garanzie per migliorare la capacità
di guadagno, senza però fornire alcuna motivazione. Infine l’insorgente
richiama l’incarto AI.
1.6. Con risposta del 4 marzo 2019,
cui ha allegato l’intero incarto, l’UAI propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. IV).
1.7. Con replica del 25 marzo 2019
l’insorgente ha contestato la presa di posizione dell’amministrazione e
ribadito le richieste ricorsuali (doc. VI). Egli produce quale nuova prova una
copia di un radiogramma di 5 anni fa a comprova di disturbi alla spalla
provocati da una scheggia metallica rilevata radiologicamente e tuttora
presente nella porzione distale del muscolo bicipite sinistro. Da cui la
necessità di una valutazione ortopedica. Il ricorrente chiede al Tribunale di
ordinare una rivalutazione del suo caso con una presa di posizione
specialistica/polispecialistica ortopedica e psichiatrica in quanto “sussistono
disturbi reattivi alle malattie in essere legate ad una sintomatologia quale
perdita di concentrazione, disturbi del sonno, paura di un futuro devastante
sia lavorativo che psicofisico, i quali comportano un peggioramento dello stato
di salute negli anni, dettato dai veri eventi traumatici e relativi segni
artrosici importanti anche consequenziali che inesorabilmente portano ad un
processo irreversibile e direttamente proporzionale alla sintomatologia algica
del paziente stesso”. Il ricorrente, visto che il grado d’invalidità
raggiunge il 59.281%, chiede che venga verificata anche la correttezza “degli
importi dei crediti posti a confronto con e senza invalidità, nonché le
riduzioni attuate”.
1.8. Con osservazioni del 4 aprile
2019 (doc. VIII), cui ha allegato la presa di posizione del medico SMR, dr.
med. __________, del 2 aprile 2019 (doc. VIII/1), l’UAI ha nuovamente chiesto
la reiezione dell’impugnativa.
1.9. Dopo aver chiesto (doc. X),
ed ottenuto (doc. XI), una proroga, l’insorgente il 10 maggio 2019 ha prodotto
ulteriori prove e meglio un referto dell’8 maggio 2019 del dr. med. __________,
specialista FMH psichiatria e psicoterapia (doc. E). L’interessato rileva che
nel caso di specie il danno alla salute che lo affligge è chiaramente di
competenza ortopedica e la giurisprudenza secondo la quale anche i reumatologi
possono valutare i danni ortopedici in concreto non può essere applicata. Solo
con una visita ortopedica il ricorrente sarà tutelato nel suo diritto alla
salute.
1.10. In data 29 maggio 2019 l’UAI
ha rilevato che la problematica psichiatrica è insorta dopo l’emissione della
decisione impugnata e deve pertanto semmai essere oggetto di altra procedura
(doc. XIV).
1.11. In data 13 giugno 2019 il
ricorrente ha chiesto una proroga del termine (doc. XVI), concessagli fino al 5
luglio 2019 (doc. XVII). Con osservazioni del 4 luglio 2019 l’assicurato ha
prodotto un ulteriore certificato del dr. med. __________, che ha posto la
diagnosi di stato depressivo di media gravità (ICD 10 F32.1) e di disturbo di
personalità paranoide (ICD 10 F60.0; doc. XVIII ed F). Il ricorrente ritiene
che tale patologia già “sottogiaceva nel paziente da chissà quanto tempo, e
che finora non era stata messa in luce poiché si è data importanza, peraltro
senza neppur ben valutarla, solo alla problematica fisica”.
1.12. Con osservazioni dell’11
luglio 2019, cui ha allegato le prese di posizione del 9 luglio 2019 del medico
SMR dr. med. __________ e del 10 luglio 2019 del medico SMR dr. med. __________,
l’UAI ha ribadito che quanto accertato dal dr. med. __________ è posteriore
alla decisione resa e pertanto non valutabile nell’ambito della presente
procedura (doc. XX).
1.13. Dopo aver chiesto (doc. XXI)
ed ottenuto (doc. XXIII), un termine per presentare ulteriori osservazioni, il
30 agosto 2019 l’insorgente ha prodotto un referto del 22 agosto 2019 del dr.
med. __________ (doc. XXIV e G).
1.14. Con osservazioni dell’11 settembre
2019 l’UAI, allegando l’annotazione del 10 settembre 2019 del dr. med. __________,
ha confermato le precedenti prese di posizione (doc. XXVI/1).
1.15. Dopo aver chiesto (doc.
XXVIII), ed ottenuto (doc. XIX), una proroga, il 16 ottobre 2019 il ricorrente
ha prodotto un referto del 15 ottobre 2019 del dr. med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia (doc. G1).
1.16. Con scritto del 30 ottobre
2019 l’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso (doc. XXXII).
1.17. In data 13 novembre 2019
l’insorgente ha prodotto ulteriori osservazioni ed un estratto del codice
ICD-10 relativo alla patologia paranoidea (doc. XXXIV). Egli contesta il
rifiuto dell’UAI di sottoporlo alla perizia bidisciplinare richiesta e fa
valere una violazione degli art. 9 e 29 della Costituzione federale,
palesandosi un chiaro pregiudizio nei suoi confronti (art. 9 Cost. fed.) ed
essendo in presenza di una disparità di trattamento (art. 29 Cost. fed.),
ritenuto che in casi analoghi l’assicurato viene sempre sottoposto ad una
perizia psichiatrica commissionata dall’UAI.
1.18. Con osservazioni del 26
novembre 2019, cui ha allegato una presa di posizione del 22 novembre 2019 del
dr. med. __________, l’amministrazione chiede che il ricorso sia respinto (doc.
XXXVI).
1.19. Dopo aver chiesto (doc.
XXXVIII), ed ottenuto (doc. XXXIX), un termine per potersi esprimere in merito,
l’insorgente con scritto del 17 gennaio 2020, cui ha allegato un referto del 14
gennaio 2020 del dr. med. __________ (doc. I), ha nuovamente chiesto
l’allestimento di una perizia bidisciplinare ad opera dell’UAI.
1.20. Con osservazioni del 28
gennaio 2020 l’UAI rinvia alla risposta di causa del 4 marzo 2019 ed alle prese
di posizione del 4 aprile 2019, 29 maggio 2019, 11 luglio 2019, 11 settembre
2019, 30 ottobre 2019 e 26 novembre 2019, sottolineando l’assenza di
qualsivoglia elemento clinico di natura psichiatrica presente a dossier AI fino
al momento della resa della decisione dell’8 gennaio 2019 e rilevando che
eventuali indicazioni per uno stato di salute peggiorato vanno riesaminate con
procedura di revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (doc. XLII). Lo scritto è
stato trasmesso il 30 gennaio 2020 al ricorrente per conoscenza (doc. XLIII).
in diritto
2.1. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.2. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,
per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o
su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA.
La rendita può essere oggetto
di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di
salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr.
anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della
modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per
grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o
la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in
atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b
OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per
grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento
indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato
l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.3. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività
l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento
di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al
3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di
accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.4. In
concreto, rammentato che l’UAI ha accertato un peggioramento dello stato di
salute con incidenza sulla capacità lavorativa, occorre stabilire, se, come
ritiene l’insorgente, l’amministrazione non ha sufficientemente approfondito le
problematiche somatiche e psichiche di cui afferma essere affetto e di
conseguenza se è necessario approfondire ulteriormente l’aspetto valetudinario.
Nel
caso che ci occupa con decisione del 24 marzo 2017 l’UAI ha posto RI 1 al
beneficio di ¼ di rendita dal 1° settembre 2014 al 30 novembre 2014 e di una
rendita intera dal 1° dicembre 2014 al 31 gennaio 2016 (doc. AI 75).
Il
20 novembre 2017 il dr. med. __________, medicina generale FMH, ha certificato
che l’insorgente soffre di dolori progressivi all’apparato osteo-muscolare ed
in particolar modo a livello delle ginocchia e delle spalle a causa di
infortuni ad eccezione della sintomatologia al ginocchio sinistro (doc. AI 77).
Acquisiti gli atti medici ritenuti necessari il medico SMR, dr. med __________,
ha rilevato la necessità di allestire una perizia “monodisciplinare che
descriva se negli ultimi due anni siamo confrontati con un peggioramento
oggettivo dell’apparato muscolo-scheletrico” (doc. AI 91).
L’incarico
è stato affidato al dr. med. __________, reumatologia FMH, il quale, dopo aver
visitato l’insorgente in data 26 marzo 2018, ha redatto il referto il 6 aprile
2018 (doc. AI 94).
Dopo
aver descritto l’anamnesi familiare, sociale, sistemica e personale, i dati soggettivi
e la constatazione oggettiva, il perito ha posto la diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa di dolori dopo una ricostruzione del sovra e sotto spinoso
a livello della spalla dx il 26.07.2012, dolori importanti al ginocchio dx su
gonartrosi importante dopo meniscectomia parziale laterale nel 1985,
meniscectomia sub totale laterale nel 1996, contusione del ginocchio dx nel
1998 (stato dopo rimpiazzo emi-protesi laterale del ginocchio il 24.08-2015;
stato dopo diversi incidenti), gonartrosi tricompartimentale sx ed esiti di
meniscectomia e tendinopatia inserzionale rotulea (RMI del 02.03.2017) in stato
dopo diversi incidenti, meniscectomia laterale quasi totale 13.02.2000; dolori
dopo ricostruzione del sovraspinato, resezione acromio-clavicolare e
decompressione sotto acromiale della spalla sx e rottura del sovraspinoso,
sottospinoso e artrosi acromion-claveare il 20.06.2104, dolori al gomito sx.
Egli ha inoltre elencato le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa.
Il
perito ha stabilito che l’insorgente è completamente inabile al lavoro nella
precedente attività di montatore di ascensori (pag. 272 incarto AI) e circa le
possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di salute ha affermato: “terapia
riabilitativa per prevenire l’instaurarsi di deformità articolari, mantenimento
della funzione articolare, trofismo muscolare e terapia occupazionale allo
scopo di rispettare l’economia articolare. Tecarterapia. Eventuale visita
ortopedica per valutare se vi sono indicazioni chirurgiche al ginocchio sx.
Potrebbe migliorare la capacità lavorativa per un lavoro adeguato allo stato di
salute del paziente”.
Lo
specialista ha poi affermato che l’interessato potrebbe lavorare “in
un’attività adeguata allo stato di salute (…) (attività che deve essere
ergonomica per le spalle e ginocchia, senza movimenti articolari ripetitivi,
che tenga in considerazione le limitazioni funzionali e di carico, evitando il
sollevamento di carichi (capacità ridotta a 6-10 kg attualmente), la deambulazione
prolungata, fare le scale e sollevare le braccia sopra la linea delle spalle.
Giudico da subito un’inabilità lavorativa del 40% come riduzione del rendimento
nell’arco di una giornata lavorativa di 8-9 ore” (pag. 273 incarto AI).
Il
perito ha concluso affermando:
" (…) Sulla
base degli atti e dell’anamnesi richiesta dall’esame clinico possiamo dunque
concludere che il paziente presenta i dolori all’arto superiore sinistro
localizzati al gomito e alla spalla con lieve limitazione funzionale, nonché al
ginocchio sx, maggiormente sotto carico e durante la deambulazione.
Quindi in considerazione di quanto sopra,
esiste un peggioramento dello stato di salute e dello stato funzionale. In base
alla ricostruzione anamnestica, il peggioramento funzionale del ginocchio sx da
me riscontrato può essere ricondotto, con verosimiglianza preponderante, al
mese di marzo 2017 (data della RMI del ginocchio sx) e il peggioramento della
spalla al mese di giugno 2017. Non è necessario una perizia bi-disciplinare ma
si consiglia un’eventuale visita ortopedica per valutare se vi sono indicazioni
chirurgiche al ginocchio sx.” (pag. 273 incarto AI)
Sulla
base del referto, il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato la completa
incapacità lavorativa dell’assicurato nella precedente professione dal 1°
giugno 2017 e l’incapacità lavorativa al 60%, intesa come riduzione del
rendimento, in attività adatte e confacenti al suo stato di salute dal 20
novembre 2017 (pag. 277-278 incarto AI; cfr. anche pag. 285 incarto AI).
2.5. Questo
Tribunale non vede ragioni per scostarsi dalla perizia reumatologica del dr.
med. __________ del 6 aprile 2018 (doc. AI 94). La valutazione peritale è da
considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali ricordati al considerando che precede. Il perito si è infatti
espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato
accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato
la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalla
visita effettuata il 26 marzo 2018.
Al
referto va attribuita piena forza probante.
Per
quanto concerne l’istoriato delle patologie che hanno afflitto nel corso del
tempo l’assicurato e che sono state approfonditamente descritte con il ricorso (doc.
I) e con la replica del 25 marzo 2019 (doc. VI), va rilevato che esse sono
state debitamente prese in considerazione dallo specialista, il quale le ha
elencate nell’anamnesi personale e le ha inserite, laddove importanti, nella
diagnosi con e senza capacità lavorativa (pag. 2 e 4 della perizia, doc. 94
incarto AI).
Per
il resto il ricorrente non ha prodotto ulteriore documentazione medica
specialistica in ambito reumatologico e/o ortopedico atta a sovvertire le
convincenti valutazioni peritali.
Non
può infatti essere considerata tale la copia della radiografia alla spalla
effettuata circa cinque anni fa (doc. D) allegata alla replica del 25 marzo
2019 (doc. VI), concernente una scheggia metallica rilevata radiologicamente e
tuttora presente nella porzione distale del muscolo bicipite sinistro che, non
essendo stata sottoposta ad intervento di estrazione chirurgica (secondo il
ricorrente poiché all’epoca il dr. med. __________ non lo ritenne opportuno) si
manifesterebbe ancora con algie ingravescenti accusate dal ricorrente a riposo
e ancora più intensamente nei movimenti.
Il
dr. med. __________ ne ha infatti tenuto conto laddove evidenzia, nei disturbi
soggettivi, la presenza di una gonalgia bilaterale maggiormente a sinistra
sotto carico, un’algia alla spalla e al gomito sinistro, maggiormente sotto
sforzo (perizia, pag. 2, pag. 270 incarto AI) e nella constatazione oggettiva:
“gomiti: dolorabilità alla digitopressione all’epicondilo radiale sx e
pronazione forzata 80°-0-80°” (pag. 3 perizia, pag. 271 incarto AI). Lo
specialista ha pure diagnosticato tra le patologie con influsso sulla capacità
lavorativa i dolori al gomito sinistro (cfr. pag. 4 della perizia; pag. 272
incarto AI).
Agli
atti è inoltre presente, oltre all’arto MRI alla spalla sinistra del 24 aprile
2014 (cfr. pag. 75 incarto LAINF), anche la MRI e la RX al gomito sinistro del
25 aprile 2014, cui fa cenno l’interessato nella replica del 25 marzo 2019, e che
fa stato di “artefatti metallici a causa di una scheggia metallica nel
tessuto molle presumibilmente a livello distale del muscolo bicipite brachiale”
(pag. 77 incarto LAINF). Anche nel rapporto del 29 luglio 2014 della __________,
agli atti, se ne discute (pag. 123 incarto LAINF: “[…] Purtroppo a causa di
una scheggia metallica a livello del bicipite i risultati sono stati di
difficile lettura” e pag. 124: “avverto sempre dei fastidi anche a
livello del gomito sinistro […] purtroppo i medici non hanno tolto il ferro
presente nel bicipite per poi poter effettuare una risonanza magnetica efficace”).
Ne
segue che la problematica al gomito sinistro è stata adeguatamente valutata dal
perito e dai medici SMR dell’UAI e non necessita di ulteriori approfondimenti.
Quanto
alla richiesta del ricorrente di ordinare anche una perizia ortopedica perché
il perito l’avrebbe consigliata, va in primo luogo sottolineato che lo
specialista ha in realtà affermato che “non è necessario una perizia
bi-disciplinare ma si consiglia un’eventuale visita ortopedica per valutare se
vi sono indicazioni chirurgiche al ginocchio sx” (pag. 5 della perizia). A
questo proposito il dr. med. __________ ha ritenuto che la visita è consigliata
per esaminare se vi sia la possibilità, tramite un intervento, di migliorare
la capacità lavorativa del ricorrente (“[…] Eventuale visita ortopedica per
valutare se vi sono indicazioni chirurgiche al ginocchio sx. Potrebbe
migliorare la capacità lavorativa per un lavoro adeguato allo stato di salute
del paziente”). Egli non ha invece ritenuto necessario allestire una
perizia anche in ambito ortopedico.
D’altra parte, va rilevato
che con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009 pubblicata in RtiD II-2010 a
pag. 208 (cfr. anche sentenza 9C_856/20190 del 27 giugno 2011, consid. 5.2), il
TF ha già avuto modo di affermare:
"
(…)
4.1 A sostegno della sua tesi, il ricorrente
osserva che non si tratta unicamente di statuire su due valutazioni mediche
divergenti (quelle dei medici incaricati dall'assicuratore malattia, da un
lato, e quelle dei medici curanti dall'altro), ma anche di considerare che il
dott. F.________ è passato all'atto di un delicato intervento chirurgico che è
riuscito e che ora lo fa stare bene. Egli mette inoltre in dubbio il fatto che
la Corte cantonale si sia fondata sul parere di esperti competenti, in possesso
dei requisiti necessari. Sostiene al contrario che, essendo le ernie discali di
competenza di un neurochirurgo, la valutazione del caso non poteva essere
affidata a un reumatologo e a un chirurgo ortopedico.
4.2 Nella misura in cui contesta, per la prima
volta in sede federale, la competenza dei dott. G.________ e R.________, il
ricorrente fa (implicitamente) valere un motivo di ricusa per fondati motivi ai
sensi dell'art. 44 LPGA (cfr.
Ueli Kieser, Arzt als Gutachter, in Arztrecht in der Praxis, 2a ed. 2007, pag.
438; lo stesso, ATSG-Kommentar, 2a ed. 2009, pag. 568, n. 18 all'art. 44). Già solo per questo motivo, ci si
potrebbe seriamente domandare se la censura, che poteva senz'altro essere
sollevata in sede cantonale, non sia contraria al principio della buona fede,
valido pure in ambito procedurale (DTF 130 III
66 consid. 4.3 pag. 75; 127 II 227 consid. 1b pag. 230; 121 I 30 consid. 5f pag. 38), e in particolare
all'obbligo incombente alle parti di invocare motivi di ricusazione non appena
ne abbiano conoscenza (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni
Fatti
I 193/05 del 7 settembre 2006, riassunta in RSAS 2007 pag. 61, consid. 3.5).
La questione può tuttavia rimanere indecisa in
quanto il primo giudice poteva validamente e senza arbitrio fondarsi sulle
valutazioni degli specialisti incaricati da [… omissis …] per statuire sul
merito. Basti a tal proposito rilevare che, come in altri settori specialistici
della medicina, i confini dell'area di competenza del neurologo,
dell’ortopedico e del reumatologo non sono assolutamente netti e, in generale,
dipendono dal tipo di affezioni studiate e dalla terapia praticata. Per quanto
concerne più precisamente la problematica relativa all'ernia discale - comunque
convincentemente esclusa dai medici interpellati dall'opponente - va inoltre
precisato che essa non necessariamente è di sola competenza del neurologo, ma
può anche essere di pertinenza ortopedica (cfr., alla voce ernia discale, La
grande enciclopedia medica UTET, 2007, VI vol., pag. 132), come del resto hanno
già (implicitamente) avuto modo di rilevare in altre occasioni le istanze
giudiziarie (in questo senso ad esempio sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni U 59/93 del 12 aprile 1994 consid. 2-4).
Per il resto, le sentenze cui rinvia il
ricorrente per dimostrare che la mancata specializzazione dei medici
intervenuti determinerebbe una palese violazione del principio
dell'accertamento d'ufficio dei fatti, riguardano accertamenti in ambito
psichiatrico operati da medici non specialisti della specifica disciplina e non
sono manifestamente pertinenti alla vertenza qui in esame. (…)”
Anche
in concreto, rilevato come l’interessato, conformemente alla giurisprudenza
(cfr. DTF 137 V 210), è stato preventivamente reso attento circa il nome del
perito e la necessità di un “esame medico reumatologico” in data 29
gennaio 2018 (pag. 264 incarto AI) e non ha sollevato alcuna obiezione in
merito alla sua specializzazione nel termine assegnatogli, né ne ha chiesto la
ricusa (cfr. pag. 267 e seguenti incarto AI; cfr. anche osservazioni del 26
novembre 2018 al progetto di decisione con le quali l’interessato non contesta
la specializzazione del perito, né chiede l’allestimento di un referto anche in
ambito ortopedico), ci si potrebbe chiedere se la sua censura non sia tardiva.
In
ogni caso, come rilevato in entrata, il perito reumatologo ha esplicitamente
affermato che non è necessario procedere con una perizia bidisciplinare e la
valutazione ortopedica è semmai necessaria per stabilire se effettuare un
intervento al ginocchio sinistro atto a migliorare la capacità lavorativa dell’interessato.
Del
resto, anche il medico SMR, dr. med. __________ è giunto alla medesima
conclusione. Nelle annotazioni del 2 aprile 2019, rammentata la giurisprudenza,
il medico rileva che “le affezioni degenerative all’apparato locomotore sono
quindi sia di competenza reumatologica sia di competenza chirurgica. Posto
quindi che i due specialisti sono entrambi competenti nella diagnostica di
simili affezioni e possono entrambi apprezzare le ripercussioni del danno alla
salute sulla capacità lavativa (recte: lavorativa) incaricare entrambi equivarrebbe
ad una second opinion non ammessa nel diritto assicurativo. Va da sé che, a
seconda del caso, appare più appropriato rivolgersi al reumatologo se si
vogliono valutare le cure conservative e semi-invasive (come ad esempio le
infiltrazioni), mentre l’incarico ad un chirurgo ortopedico appare più
opportuno se si vogliono valutare eventuali interventi/cure chirurgiche. Dato
inoltre che in questo caso sia proprio il dr. __________ a confermare che non
sia necessaria una perizia bi-disciplinare, reputiamo il nostro accertamento
specialistico esaustivo (…)” (doc. VIII/1).
A
proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59
cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI
per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono
la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo
l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le
mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti
per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto
come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di
fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto
alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurati-ve,
sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona
assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze
tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni
dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un
assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con
riferimenti).
In concreto alla luce di quanto
sopra non vi è pertanto alcun motivo per ordinare l’allestimento di una perizia
ortopedica.
2.6. L’insorgente,
nelle more processuali, ha prodotto alcuni referti del dr. med. __________ e
del dr. med. __________, specialisti FMH in psichiatria e psicoterapia,
sostenendo la necessità di procedere con ulteriori approfondimenti e, anche in
questo ambito, con l’allestimento di una perizia specialistica.
Come rileva correttamente l’UAI
e, in più occasioni, il medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in
psichiatria e psicoterapia, a prescindere dell’esaustività dei referti del dr.
med. __________ e del dr. med. __________, prima dell’emissione della decisione
impugnata dell’8 gennaio 2019, non era stata diagnosticata una patologia
psichiatrica con influenza sulla capacità lavorativa, né emerge che prima di
tale data l’interessato sia stato incapace al lavoro a causa di una patologia psichica.
Orbene, per costante
giurisprudenza, il potere cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della
legalità della decisione deferitale sulla base dei
fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366;
STFA U 29/04 dell’8 novembre 2005).
Un
eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurato intervenuto in
epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso, giustificare una
nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05 del 31 gennaio
2007).
Dalle tavole processuali emerge
che il ricorrente è stato visitato per la prima volta dal dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, in data 30 aprile 2019. Sulla base di tale
visita lo specialista ha certo attestato un’abilità lavorativa “non
superiore al 30%”, ma in quell’occasione non ha posto alcuna diagnosi
secondo i criteri scientificamente riconosciuti. Il dr. med. __________ ha rilevato
di essere stato confrontato con una persona molto sofferente dal lato psichico,
sofferenza mascherata da importanti somatizzazioni e da una sottile trama
paranoidea. A livello diagnostico è emerso uno stato depressivo almeno di media
gravità nell’ambito di un probabile disturbo paranoide della personalità. Dal
lato farmacologico non è stato possibile proporre una terapia antidepressiva
proprio a causa della diffidenza e del timore legati all’interpretazione della
realtà di natura persecutoria. Secondo lo specialista, visto il quadro
psicopatologico, la prognosi, soprattutto per quanto concerne il disturbo della
personalità, è sfavorevole. È inoltre presente il rischio di agiti in senso
eteroaggressivo (doc. E).
Il 26 giugno 2019, dopo il
quarto incontro con l’insorgente, il dr. med. __________ ha posto la diagnosi
di stato depressivo di media gravità (ICD 10 F32.1) e di disturbo di
personalità paranoide (ICD 10 F60.0). Lo specialista ha evidenziato come la
prima diagnosi non è facilmente identificabile a causa delle scarse capacità di
mentalizzazione del ricorrente e la forte tendenza alla somatizzazione ed ha
affermato che, se richiesta, sarebbe auspicabile la valutazione da parte di uno
psichiatra che riesca a mettere a proprio agio l’insorgente e ad essere
sufficientemente empatico. Ciò a causa della diffidenza legata al disturbo
paranoide della personalità.
Il dr. med. __________ ha evidenziato
che il disturbo è presente almeno dall’adolescenza e, da un’attenta ricostruzione
anamnestica, risulta facilmente comprensibile.
L’interpretazione persecutoria
della realtà è emersa chiaramente nelle ultime tre sedute e l’assicurato non è
in grado di distanziarsene. Il fatto di non essere riconosciuto nelle sue
problematiche di natura psicologica e somatica peggiora la situazione
confermando i vissuti di stampo paranoideo. In conclusione lo specialista ha auspicato
che l’insorgente venga valutato tramite una perizia psichiatrica ed ortopedica
(in modo da sentirsi preso sul serio) e suggerisce di non banalizzare la
sofferenza del ricorrente (doc. F).
Come evidenzia il medico SMR,
dr. med. __________, nelle parole del dr. med. __________ non vi è alcuna
evidenza che segni o sintomi di depressione fossero presenti al momento della
decisione impugnata dell’8 gennaio 2019, mentre per quanto concerne il disturbo
di personalità si tratta di una condizione pervasiva presente dall’inizio
dell’età adulta che non ha limitato l’assicurato nell’esercizio della sua
attività abituale di montatore di ascensori (la rendita della __________ del
25% attribuita dal 1998 non è infatti dovuta a motivi psichici, bensì alla
patologia al ginocchio destro [cfr. incarto LAINF]), dunque senza influsso
sulla capacità lavorativa in genere, e che comunque è stata evocata per la
prima volta il 26 giugno 2019 (doc. XX/2).
Nulla cambia la presa di
posizione del dr. med. __________ del 22 agosto 2019, il quale pur confermando
lo stato depressivo di media gravità nell’ambito di un disturbo di personalità
di tipo paranoide, ha ribadito la necessità di una perizia psichiatrica senza
tuttavia apportare elementi di novità. Egli del resto ha rilevato che “il
fatto che lo stato depressivo non fosse presente al momento della decisione
impugnata, non esclude che possa essersi sviluppato in seguito (sarebbe però
necessario visitare il” ricorrente “per stabilirlo)”.
Lo specialista ha poi rilevato che
per quanto concerne il disturbo di personalità, evidentemente lo stesso non è
mai stato diagnosticato, ma è con grande probabilità presente a partire
dall’adolescenza ed ha ribadito la necessità di visitare l’insorgente e
raccogliere una dettagliata anamnesi. “In passato è possibile che il” ricorrente
“sia riuscito a mantenere un precario equilibrio psichico che gli ha consentito
di mantenere un funzionamento lavorativo sufficiente. L’evoluzione del quadro
clinico è purtroppo stata sfavorevole ed ha accentuato la percezione di stampo
persecutorio della realtà compromettendo il funzionamento lavorativo e generale
dell’assicurato” (doc. G).
Neppure
il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, nel referto del 15
ottobre 2019 apporta elementi di novità (doc. G1). Egli non pone del resto alcuna
diagnosi secondo una classificazione internazionale riconosciuta, pur
affermando che l’insorgente soffre di una psicopatologia che in questo caso
interferisce marcatamente con il funzionamento e le prestazioni sociali
lavorative e familiari. Secondo lo specialista l’evoluzione della
psicopatologia mostra un deficit nel raggiungimento di una stabilità, non solo
lavorativa, ma anche psichica, affettiva e sociale. Il ricorrente presenta una
condizione di malessere che interferisce pesantemente con il funzionamento e le
prestazioni sociali ne compromettono le risorse adattative. Inoltre presenta
una importante fragilità psichica di base che rende difficile il raggiungimento
di una discreta stabilità psichica ed emotiva condizionando la prognosi quoad
valetudinem che appare sfavorevole. Lo specialista conclude affermando che
l’insorgente mostra una sintomatologia psichiatrica a carattere paranoideo che
si ripercuote sulla capacità lavorativa, relazionale e comporta una limitazione
marcata sull’abilità lavorativa, senza tuttavia quantificare l’incapacità
lavorativa e senza sostenere che essa fosse già presente prima dell’8 gennaio
2019.
Infine,
il dr. med. __________, dopo aver visto l’insorgente il 17 dicembre 2019, ha
confermato quanto già accertato in precedenza (doc. XL/1). Lo specialista ha rilevato
di “non capire la presa di posizione dello psichiatra dottor __________ il
quale non ha mai visitato il paziente e, solo perché la diagnosi è emersa dopo
la decisione AI, ritiene non opportuna una sua valutazione diretta o una
perizia psichiatrica neutrale. Ancora più incomprensibile risulta, di
conseguenza, il fatto che ci si permetta di criticare quanto oggettivato dal
dottor __________ in una sola visita”. Confermate le diagnosi, il dr. med. __________
ha sostenuto che “per evidenziare la diagnosi di disturbo paranoideo della
personalità è indispensabile instaurare un rapporto di fiducia che consenta al
paziente di aprirsi e, anche se con estrema difficoltà a causa della diffidenza
presente, manifestare la profonda sofferenza e il grave disagio che tale
disturbo determina nell’affrontare la quotidianità. Per questo motivo, il
citato disturbo, di solito presente a partire dall’adolescenza, può rimanere
non diagnosticato per anni o, addirittura, non esserlo affatto. La presa di
posizione del dottor __________, non argomentata, paradossalmente conferma i
vissuti persecutori” del ricorrente.
In conclusione lo specialista ha
chiesto che l’insorgente venga finalmente peritato e che si abbandonino prese
di posizione preconcette.
Considerandi
Questo Tribunale rileva che le
prese di posizione degli psichiatri curanti, generiche, non accertano una
incapacità lavorativa derivante da una patologia psichica prima dell’8 gennaio
2019.
Anche se il dr. med. __________
sostiene che l’interessato è affetto da un disturbo di personalità paranoide
(ICD 10 F60.0) fin dall’adolescenza, ciò non ha impedito il ricorrente di
svolgere un’attività lavorativa fino al 2015, limitata unicamente da
problematiche di tipo fisico.
Le
visite psichiatriche sono di molto successive alla data dell’emissione della
decisione impugnata (la prima risale al 30 aprile 2019) e i dr. med. __________
e __________, proprio perché hanno esaminato il ricorrente solo dal mese di
aprile del 2019, non oggettivano la presenza di un’incapacità lavorativa dal
punto di vista psichico anteriore alla loro visita. Del resto neppure il medico
curante dr. med. __________, che conosce il ricorrente dal lontano 26 maggio 1989
(cfr. doc. 77 incarto AI, pag. 231), l’8 gennaio 2018 (doc. 88 incarto AI),
chiamato dall’UAI ad attestare l’evoluzione dello stato di salute del
ricorrente ed a fornire la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa, ha
accennato alla presenza di una patologia psichica. È vero che il dr. med. __________
è un medico generalista, tuttavia, conoscendo l’assicurato dal 1989, non vi è
alcun dubbio che se vi fosse stata una patologia psichiatrica con influenza
sulla capacità lavorativa, alla luce della sua esperienza, avrebbe avuto le
conoscenze mediche per rilevarla.
Ora, l’allestimento di una
perizia psichiatrica successiva alla data di emissione della decisione
impugnata, in assenza di una qualsiasi attestazione circa la presenza di
un’incapacità lavorativa antecedente l’8 gennaio 2019 e di qualsiasi visita
medica precedente che confermi la presenza di tali patologie, non
modificherebbe l’esito della procedura. Infatti il perito non potrebbe che
accertare lo stato di salute al momento della visita peritale e tutt’al più
sulla base delle visite effettuate dagli specialisti, tutte successive all’8
gennaio 2019 (cfr. sentenza 4A_42/2017 del 29 gennaio 2018 in ambito di
indennità giornaliere per perdita di guadagno rette dalla LCA, consid. 3.3 e
3.3.3
[“Or, en l’occurence, il n’y avait rien d’insoutenable à retenir que
cette expertise ne permettrait pas d’établir l’état de santé de l’assuré,
l’expert étant renvoyé à cet égard aux renseignements des médecins traitants”]).
Alla
luce di quanto sopra occorre concludere che l’asserita incapacità lavorativa
derivante da una patologia psichica è semmai insorta dopo l’8 gennaio 2019 e
dovrà essere semmai oggetto di un’altra procedura.
Non
vi è pertanto alcuna violazione degli art. 9 e 29 della Costituzione federale
nel rifiutare l’allestimento di una perizia psichiatrica.
In
conclusione questo TCA deve confermare che l’insorgente, totalmente incapace al
lavoro nella sua attività di montatore di ascensori dal 1° giugno 2017, è
incapace al lavoro al 40% (intesa come riduzione del rendimento) in attività
confacenti al suo stato di salute dal novembre 2017 (doc. 98 incarto AI).
2.7
Va
ora esaminato qual è il grado d’invalidità dell’assicurato.
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire
quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di
verosimiglianza preponderante, quale persona sana (sentenza 9C_297/2018 del 9
agosto 2018, consid. 3.2; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con
riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente
possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona
assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al
rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid.
4.3.1
pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un
posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso
in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito
ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si
farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).
Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di
indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata
avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato
l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag.
381.
consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va
senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso
una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96
V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione
d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione
sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi
ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Un salario di punta può
essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC
1980.
pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno
in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di
lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
In
concreto, dalla documentazione agli atti, emerge che l’interessato, quale
montatore di ascensori, presso il precedente datore di lavoro, lavorando al
100%, nel 2016 avrebbe potuto conseguire un reddito di fr. 89'050, nel 2017 di
fr. 89'700 e nel 2018 di fr. 91'000 (doc. 101 e 106 incarto AI).
2.8
Circa
il reddito da invalido, lo stesso è
determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016 (cfr., a proposito del 2012, la
sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in
particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2016
tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2016; salario mensile lordo [valore centrale]
secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il
2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V
178), pubblicata il 26 ottobre 2018
(cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/it/home
/statistiche/cataloghi-banche-dati/tabella.assetdetail. 6286473.html), ossia
prima dell’emissione della decisione impugnata, emerge che il salario lordo
mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in
DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40
ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347
segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 64’080.- (Fr. 5’340.- x 12 mesi).
Questi dati si
riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando
queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore
computabili nel 2016 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio
2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la
tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division
économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un
uomo ammonta a fr. 66'803.40 (fr. 64’080: 40 x 41,7), ritenuto che la
quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,
consid. 3a).
Tale reddito è
conforme a quanto già stabilito dal TCA nelle sentenze 32.2018.197 del 2
ottobre 2019 e 32.2018.148 del 1° luglio 2019 e diverge da quello stabilito
dall’UAI e fissato in fr. 67'148 nella decisione impugnata (doc. A).
Va
ancora evidenziato che la nuova domanda, datata 29 novembre 2017 (doc. 81 AI),
è stata ricevuta dall’UAI l’11 dicembre 2017 (cfr. doc. AI 86 ed 82) e che l’eventuale
diritto alla rendita è insorto dal 1° giugno 2018 (cfr. art. 29 cpv. 1 LAI;
cfr. sentenza 9C_297/2018 del 9 agosto 2018, consid. 3.2). Ciò che del resto
l’insorgente non contesta.
Nell’ambito
del raffronto dei redditi è determinante quello che l’assicurato avrebbe potuto
conseguire al momento della nascita della rendita, in concreto il 2018 (cfr.
sentenza 9C_297/2018 del 9 agosto 2018, consid. 3.2 e DTF 129 V
222.
consid. 4.3.1).
Con
un orario di lavoro sempre di 41.7 ore a settimana, si ottiene, nel 2018, un
reddito di fr. 67'445.1233 (66'803.4 : 104.1 X 105.1 [cfr. la tabella: “Durée normale du travail dans les
entreprises selon la division économique”]).
Secondo la giurisprudenza federale, per
gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o
professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto
la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono
di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata
una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In
concreto l’UAI ha riconosciuto una riduzione del 10%, per attività leggere,
considerato che l’incapacità lavorativa del 40% già include la riduzione del
rendimento, comprensiva sia dell’alternanza della postura al bisogno che della
necessità di pause supplementari (cfr. pag. 278 incarto AI).
Questo
Tribunale, che, di massima, non può, senza motivi pertinenti, sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid.
5.2) non ha alcun motivo per modificare la riduzione applicata dall’UAI.
In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione,
l’amministrazione abbia tenuto debitamente conto degli effetti
legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato.
Infatti,
a proposito della riduzione del rendimento, con sentenza 9C_149/2015 del 22
marzo 2016 il TF al consid. 4.1 ha ribadito che:
"
Nel caso concreto
l'autorità giudiziaria precedente, sulla base dei dati peritali, ha ritenuto la
capacità lavorativa di A.________ dell'80% (che si traduce nella presenza
durante tutto il giorno con rendimento ridotto) in un'attività rispettosa dei
limiti funzionali. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale in
caso di presenza lavorativa durante tutto il giorno ma con limitazioni, in
concreto del 20%, non vi è più spazio per alcuna riduzione riconducibile
all'impossibilità di svolgere un'attività a tempo pieno (cfr. fra tante:
sentenze 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 5; 9C_980/2008 del 4 marzo 2009
consid. 3.1.2 e 9C_344/2008 del 5 giugno 2008 consid. 4). Detto altrimenti, il
fatto che l'opponente non possa svolgere un'attività adeguata al 100% ma
unicamente nella misura dell'80% è già stato considerato dall'amministrazione
allorquando ha ridotto il reddito da invalido del 20% per il minor rendimento e
non vi è più spazio per ulteriori riduzioni di sorta.”
Ne
segue che non vi è alcuna possibilità di procedere ad una riduzione ulteriore
dovuta alla circostanza che l’insorgente può svolgere un’attività confacente al
suo stato di salute unicamente con una riduzione del rendimento su un tempo di
lavoro normale.
Neppure
un’ulteriore riduzione dovuta agli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute può trovare accoglimento. Nella valutazione della riduzione del
rendimento del 40%, come visto sopra, se ne è già tenuto conto (cfr. pag. 278).
Quanto
al fattore età, non solo non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico
da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso (sentenza
9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 4.3; sentenza 9C_1013/2008 del 23
dicembre 2009, consid. 6.2).
Infine,
alcuna riduzione supplementare può essere concessa in ragione della nazionalità
__________ del ricorrente, il quale, al beneficio di un permesso C, a parte una
breve parentesi dal 2000 al 2003 (cfr. doc. 79 incarto AI), si trova in
Svizzera dal 1971 (cfr. doc. 79 incarto AI e pag. 240 incarto AI).
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto non vi è alcun motivo, nel preciso caso di
specie, per scostarsi dalla riduzione del 10% effettuata
dall’UAI.
Raffrontando
il reddito da valido di fr. 91’000, con quello da invalido di fr. 67'445.13, ridotto del 40% a fr. 40'467.08 e del 10% a fr. 36'420.37, si ottiene
un grado d’invalidità del 59,97%, arrotondato, conformemente alla
giurisprudenza (DTF 130 V 121), al 60%, che dà diritto a ¾ di rendita
(art. 28 cpv. 2 LAI).
In
queste condizioni il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata
deve essere modificata nel senso che il ricorrente, dal 1° giugno 2018, ha
diritto a ¾ di rendita.
2.9
Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata
fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;
STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In
concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.--, vanno messe a
carico dell’UAI in ragione di fr. 400.-- e del ricorrente in ragione di fr.
100.--.
All’insorgente,
rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è modificata nel senso che RI 1 ha diritto a ¾ di rendita
AI (grado d’invalidità del 60%) dal 1° giugno 2018.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente nella
misura di fr. 100.-- e dell’UAI in ragione di fr. 400.--. L’UAI verserà ad RI 1
fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti