Lexipedia

Decisione

32.2019.39

Rendita limitata nel tempo. Perizia reumatologica e psichiatrica. Grado AI del 26% dal 1° novembre 2018. Confermata da TCA. Ricorso respinto. Assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio concessa

13 febbraio 2020Italiano47 min

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2019.39

PC/sc

Lugano

13 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 17 gennaio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. In data 16 agosto 2016 RI 1, nata

il __________ 1961, di professione "ausiliaria di pulizia" in ragione

di 5 ore (83.33%) alla settimana presso l’Istituto __________ di __________ dal

18 novembre 2002 e in ragione di 15 ore settimanali presso la ditta __________

di __________ dal 14 gennaio 2001,

in malattia dal 18 luglio 2016, licenziata con effetto al 30 giugno 2018

dall’Istituto __________ e con effetto al 18 agosto 2018 dall’ISS, ha inoltrato

una richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata da “artrosi;

degenerativa all’articolazione del piede destro con fortissimi dolori”

(pag. 30-38, 49-55, 61, 119-128, 296 e 328 incarto AI, pag. 27 incarto LAINF e

pag. 5 incarto LAMAL).

In seguito, il 13 gennaio 2018, l’assicurata, mentre stava uscendo dal __________

a __________ verso le 10.30, dirigendosi alla sua autovettura, è inciampata e

caduta, riportando una frattura scomposta intra-articolare al radio distale

destro, trattata chirurgicamente d’urgenza il 15 gennaio 2018 con riduzione

aperta e osteosintesi con placca e viti, con decorso operatorio privo di

complicazioni (pag. 268-273 incarto AI e pag. 2, 8-13 e 27 incarto LAINF). L’assicuratore

(in casu: __________) ha riconosciuto la propria responsabilità e ha

corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. L’UAI ha esperito gli

accertamenti medici ed economici del caso, in particolare, raccogliendo gli

incarti LAMAL e LAINF, il rapporto del 5 dicembre 2017 della CIP (pag. 233-235

incarto AI),

la perizia reumatologica del 12 aprile 2018 del dr. med. __________, specialista

FMH in reumatologica (pag. 299-311 incarto AI), la perizia psichiatrica del 7

giugno 2018 della dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e

psicoterapia del __________ di __________ (pag. 330-347 incarto AI), il

rapporto finale del 18 giugno 2018 del medico SMR (pag. 348-352 incarto AI) e

la relativa annotazione del 6 novembre 2018 (pag. 378 incarto AI).

Sulla base della documentazione raccolta, l’UAI, con decisione del 17 gennaio

2019 (pag. 372-376 e 393-396 e incarto AI), preavvisata l’11 settembre 2018

(pag. 357-362 incarto AI), ha riconosciuto all’assicurata mezza rendita di

invalidità (grado d’invalidità del 50%) dal 1 luglio 2017 (alla scadenza

dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) al 31 marzo 2018, una rendita intera (grado

d’invalidità del 100%) dal 1° aprile 2018 (ossia trascorsi 3 mesi

dall'oggettivato peggioramento dello stato di salute a partire dal 13 gennaio 2018

ex art. 88a cpv. 2 OAI) limitatamente al 31 ottobre 2018 (trascorsi 3 mesi

dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute a partire dal 15 luglio 2018

ex art. 88a cpv. 1 OAI), stabilendo, per il periodo successivo, un grado di

invalidità

del 26% (pag. 372-376 e 393 e 396 incarto AI).

1.3. Contro la decisione dell’UAI l’assicurata,

rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso, contestandone

l’aspetto medico (e la reintegrabilità nel mondo del lavoro della sua cliente) e

postulando il riconoscimento del diritto ad una rendita intera di invalidità

(grado d’invalidità del 100%) anche successivamente al 1° novembre 2018 (doc.

I, pag. 8). A suffragio delle proprie argomentazioni il patrocinatore della

ricorrente ha prodotto i certificati medici del 30 gennaio 2019 del dr. med. __________,

specialista FMH in medicina interna generale e medico curante dell’assicurata

(doc. C). Da ultimo, l’avvocato postula che la sua assistita sia posta al

beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc. I, pag. 7

e 8).

1.4. Il 19 febbraio 2029 il rappresentante

dell’assicurata ha versato agli atti il certificato municipale per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria, debitamente compilato e vidimato, e la

documentazione economica dimostrante lo stato di indigenza della sua cliente

(doc. V + Vbis).

1.5. Nella risposta

del 4 marzo 2019, l'UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto LAI completo, ha

postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).

1.6. Il 20 marzo 2019 l’avv. RA 1 si

è riconfermato nelle proprie tesi e domande (doc. VIII), versando agli atti il

certificato medico del 21 febbraio 2019 del dr. med. __________ (doc. D).

1.7. Il 29 marzo 2019

l’UAI ha confermato la propria posizione, insistendo nel chiedere la reiezione

del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi

di diritto (doc. X).

1.8. Il doc. X è stato trasmesso

per conoscenza al rappresentante del ricorrente (doc. XI).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita di invalidità anche successivamente al

1° novembre 2018.

2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno

1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente

permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita

un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale

definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali

del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi

(metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104

V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non

tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC

1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività

ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale

dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui

differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in

maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di

una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid.

2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la

Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta

a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione

oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a

trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA

[dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

2.3. Per costante giurisprudenza,

quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un

certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo

successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di

decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;

SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre

2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24

febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a

proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo

d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa

valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer

1/06, pag. 64-65).

2.4. Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.

3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF

137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.5. Per quanto

concerne l’aspetto medico, dalle tavole processuali emerge che la __________,

nell’ambito dell’assicura-zione di indennità giornaliera in caso di malattia

per aziende, ha incaricato la dr.ssa med. __________, specialista FMH in

medicina interna generale, di eseguire una perizia.

La perita ha esaminato l’assicurata il 15 settembre 2017 alle ore 15.00 e nel

rapporto dell’11 ottobre seguente (pag. 66-71 incarto AI) - dopo avere

riportato l’anamnesi, i dati soggettivi e quelli oggettivi - la diagnosi con

ripercussione sulla capacità lavorativa di “Importante deformazione del

piede destro, piede piatto valgo abdotto con insufficienza-rottura del tibiale

posteriore, osteoartrosi talo navicolare, e sottoastragalica, sublussazione

talo navicolare. N.B.: si tratta di un problema già presente da molti anni,

divenuto sintomatico recentemente” e quella senza ripercussione

sulla capacità lavorativa di “Adepositaspermagna con un BMI di 49;

Ipertensione arteriosa; Insufficienza cronica venosa”. La perita ha quindi

concluso che l’assicurata presentava una capacità lavorativa del 50%

nell’attività abituale di ausiliaria di pulizie in modo probabilmente

definitivo rispettivamente una capacità lavorativa del 100% in attività

sedentarie e semisedentarie da subito (pag. 66-71 incarto LAMAL).

In data 13 gennaio 2018, l’assicurata ha subito un infortunio, riportando

una frattura scomposta intraarticolare al radio distale destro, trattata

chirurgicamente d’urgenza il 15 gennaio 2018 con riduzione aperta e

osteosintesi con placca e viti, con decorso operatorio privo di complicazioni (pag.

268-273 incarto AI e pag. 2, 8-13 e 27 incarto LAINF).

L’UAI ha quindi

incaricato il dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia, di eseguire una perizia.

Il perito reumatologo ha

esaminato l’assicurata il 10 aprile 2018 e nel rapporto del 12 aprile seguente

(pag. 299-311 incarto AI) ha riportato l’anamnesi (personale, sistematica e

sociale), i dati soggettivi (descrizione dei disturbi) e i dati oggettivi (esame

reumatologico della colonna vertebrale e delle articolazioni periferiche; 13 su

18 punti fibromialgici positivi; esame neurologico). Lo specialista ha posto la

diagnosi di:

" Sindrome

panvertebrale con componente spondilogena bilaterale, prevalentemente

lombospondilogena cronica a sinistra, in:

- Note discopatie cervicali plurilivello;

- Alterazioni

degenerative plurisegmentali al rachide lombare (anterolistesi di L3 su LA, con

stenosi del canale lombare con compressione mista del sacco durale e stenosi

dei forami di coniugazioni laterali, bulging discale posteriore ad ampio raggio

in L3-L4, bulging discale posteriore ad ampio raggio con compressione mista del

sacco durale L4-L5, ernia discale espulsa L5/S1, frammentata translegamentosa

paramediana sinistra con compressione del sacco durale, con conflitto con le

radici discendenti di L5 e di S1 a sinistra, con spondilartrosi attivate);

- Disturbi

statici del rachide (rachide dorsale piatto, con scoliosi sinistroconvessa,

iperlordosi lombare terminale);

Decondizionamento e sbilancio muscolare;

Obesità. (peso 127,8 kg / statura 153,5 cm);

Dolori al polso destro, in:

- Esiti da

frattura scomposta intraarticolare del radio distale destro, occorsa il

13.1.2018;

- Esiti da

riduzione aperta, osteosintesi con placche e viti del radio distale a destra,

il 15.1 .2018;

Poliartrosi delle dita (diagnosi clinica);

Probabile gonartrosi bilaterale in valgo a destra

- Obesità. (peso 127,8 kg/ statura 153,5 cm)

Dolori cronici al piede desto, in:

Piede piatto, valgo e abdotto con insufficienza e rottura del

tendine tibiale posteriore;

Artrosi talonavicolare e sottoastragalica con sublussazione

talonavicolare a destra;

Obesità. (peso 127,8 kg / statura 153,5 cm);

Sindrome fibromialgica generalizzata.” (pag. 309 incarto AI).

Il

perito ha giudicato come lavoro adatto all’assicurata, un’attività che tenesse pienamente

conto dei limiti funzionali e di carico seguenti:

" (…) l'assicurata

può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei

fianchi, di rado pesi tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, mai pesi

oltrepassanti i 10 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurata può talvolta

sollevare pesi fino a 2 kg sopra l'altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti

i 2 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurata può molto spesso maneggiare

attrezzi leggeri, di rado maneggiare attrezzi di precisione, può talvolta

maneggiare attrezzi di media entità, mai maneggiare attrezzi pesanti. La

rotazione manuale può essere effettuata talvolta a destra, molto spesso a

sinistra. L'assicurata può di rado effettuare lavori al di sopra della testa,

di rado effettuare la rotazione del tronco, talvolta assumere la posizione

seduta ed inclinata in avanti, di rado la posizione in piedi ed inclinata in

avanti, di rado assumere la posizione inginocchiata, mai assumere la posizione

accovacciata, può spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L'assicurata

può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, di rado la posizione

in piedi di lunga durata, dovendo tuttavia avere la possibilità di alternare le

posizioni corporee al bisogno ed in qualsiasi istante. L'assicurata può

talvolta camminare fino a 50 metri, di rado oltre 50 metri, mai camminare per

lunghi tragitti, mai camminare su terreno accidentato, può di rado salire le

scale, mai salire su scale a pioli.” (pag. 309 e 310 incarto AI)

Lo specialista ha

puntualizzato che i limiti funzionali tenevano

unicamente conto degli handicap strutturalmente spiegabili, inerenti al suo

campo di specialità (e quindi non di eventuali comorbidità psichiatriche), ma

non di fattori non assicurati, quali l'età, la formazione, fattori

socio-culturali, la disoccupazione, difficoltà economiche, la disponibilità sul

mercato del lavoro locale di un'attività lavorativa pienamente adatta allo

stato di salute dell'assicurata, rispecchiante le sue aspettative, ecc. (pag.

310 incarto AI).

Il reumatologo ha pure precisato che vi erano risorse fisiche che

permettevano una reintegrazione professionale e che andava esclusa una comorbidità psichiatrica, in grado di interferire

negativamente con il reinserimento nel mondo del lavoro (pag. 310 incarto AI).

Il perito ha quindi concluso quanto segue:

" (…). In un

lavoro adatto allo stato di salute, tenente dunque pienamente conto di tutti i

limiti funzionali e di carico sopraprofilati, giudico l'assicurata abile al

lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8 - 9 ore, con

rendimento massimo del 100 %, a distanza di 6 mesi dall'intervento di osteosintesi

con placca e viti del radio distale a destra, a seguito di una frattura

scomposta intraarticolare, operazione avvenuta il 15.1.2018; quindi a decorrere

dal 15.7.2018.

A seguito dei limiti funzionali e di carico sopracitati, giudico

l'assicurata, nella sua ultima attività principale come ausiliaria di pulizie,

abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8 - 9 ore,

rispettivamente durante le ore dedicate a questo tipo di attività, ma con una

diminuzione del rendimento del 75 %, a partire dal 15.7.2018, sempre a seguito

dei limiti funzionali e di carico sopraprofilati.

(…).

È giustificata un'inabilità lavorativa totale, per qualsiasi tipo

di lavoro, a decorrere dal 13.1.2018, vale a dire dal giorno dell'infortunio

con frattura del radio distale a destra, fino al 14.7.2018.

La valutazione della capacità lavorativa precedente al giorno

dell'evento infortunistico del 13.1.2018, è già stata definita in ambito medico

assicurativo il 15.9.2017, da parte della Dr.ssa __________ di __________ e può

essere riconfermata.” (pag. 310 e 311

incarto AI)

In seguito,

l’UAI ha quindi incaricato la dr.ssa med. __________, specialista FMH in

psichiatria e psicoterapia del __________ di __________, di

eseguire una perizia.

La perita psichiatra ha esaminato l’assicurata il 17 maggio (95 minuti) e il 4

giugno (60 minuti) 2018 e nel rapporto del 7 giugno seguente (pag. 330-347

incarto AI) ha riportato l’anamnesi, i dati soggettivi e quelli oggettivi (descrizione

di risorse e deficit - secondo schema MINI ICF - APP; esame psichico secondo

AMDP-System). La specialista non ha posto alcuna diagnosi con

ripercussioni sulla capacità di lavoro mentre ha evidenziato quale diagnosi senza

ripercussioni sulla capacità di lavoro quella di: “Sindrome da disadattamento,

reazione depressiva prolungata (ICD 10 F 43.1)” (pag. 334 incarto AI).

La perita psichiatra ha osservato che si trattava di un'assicurata proveniente

da un contesto socio-culturale limitato, che non aveva nemmeno terminato la

formazione obbligatoria e non aveva conseguito quindi alcuna formazione

specifica. Ciò nonostante aveva lavorato continuativamente e con grande impegno

per circa quarant'anni, mantenendo per lungo tempo gli stessi datori di lavoro,

arrivando, per un periodo, fino ad un impegno di 50 h/settimanali in un settore

fisicamente pesante come quello delle pulizie. Sul piano affettivo relazionale

era sposata, aveva avuto un figlio con gravi malformazioni congenite di tipo

cardiaco per cui aveva subito da piccolo molti interventi chirurgici. Da quando

il figlio aveva 15 anni si era separata e fino a che egli non era divenuto

completamente autonomo si era occupata di lui parallelamente al mantenimento

dell'attività lavorativa. Aveva mantenuto con il coniuge un ottimo rapporto

così come ottimi erano tutti i rapporti intra familiari stretti ed allargati.

In base alla ricostruzione anamnestica e all'esame psichico non si erano

rilevati tratti di personalità patologici. Si trattava di una struttura di

personalità caratterizzata da tratti di estroversione e buone doti empatiche

associati ad un funzionamento metacognitivo semplice, orientato ad aspetti di

concretezza ed immediatezza che si rifletteva in uno stile comunicativo ed

espressivo diretto e colorito. Le relazioni interpersonali, soprattutto

l'affetto per il figlio, così come l'attività lavorativa erano stati i campi di

investimento primario e gli elementi strutturanti il senso di identità di

quest'assicurata che, vista l'assenza competenze specifiche, aveva sempre

dovuto privilegiare mansioni di impegno fisico.

La perita psichiatra ha ritenuto che la compromissione dello stato di salute e

la conseguente progressiva incapacità di continuare a far fronte al suo lavoro

abituale avessero determinato l'insorgenza di vissuti depressivi associati a

perdita di ruolo e timori per il suo futuro. Le doti di resilienza cui aveva

attinto in passato (in occasione dei problemi di salute del figlio,

separazione), così come la buona rete socio-amicale, le ottime capacità

comunicative e relazionali, le cognizioni positive attribuite all'impegno

lavorativo, erano tutte risorse che, sul piano teorico, potevano essere

mobilizzate per reperire un'attività lavorativa confacente sul piano somatico.

La perita psichiatra ha precisato che le sindromi da disadattamento hanno di

per sé una prognosi autolimitantesi che dipende però, principalmente, dalla

capacità/possibilità di elaborare e superare l'attuale condizione

(compromissione della salute e della capacità lavorativa nella propria

attività) operando una rimodulazione degli scopi per cui, nel caso specifico,

era essenziale supportare l'assicurata con misure di reintegrazione

professionale (pag. 334 e 335 incarto AI).

La specialista ha rilevato che, affinché l'assicurata potesse mobilizzare le

sue risorse in un ambito lavorativo consono con le sue attuali limitazioni

somatiche, riteneva medicalmente indicate misure di reintegrazione

professionale. Trattandosi di un'assicurata con strumenti cognitivi semplici,

priva di una formazione specifica, nonostante la sua buona volontà, un

reinserimento autonomo nel mondo del lavoro era da ritenersi poco realistico.

D'altro canto la possibilità o meno di raggiungere un nuovo equilibrio e

rimodulare gli scopi esistenziali influiva sulla prognosi della reazione depressiva

che presentava elementi di incertezza, in quanto a causa dei disturbi fisici

destinati a perdurare, dei vissuti di perdita di ruolo e di incertezza sul

futuro, non si poteva escludere un'evoluzione verso disturbi depressivi

maggiori con minaccia di ulteriore inabilità (pag. 335 incarto AI).

La psichiatra ha osservato che i limiti funzionali individuati di entità lieve

a carico di flessibilità e persistenza tenevano conto della sola componente

psichiatrica derivante dai sintomi depressivi reattivi. Ella li ha ritenuti sostanzialmente

privi di influsso sulla capacità lavorativa. Tuttavia, soprattutto per quanto

concerneva la flessibilità, sussistevano fattori socio-culturali che unitamente

alle problematiche somatiche rendevano, di fatto, poco plausibile un

reinserimento lavorativo in altra attività (pag. 336 incarto AI).

La

perita psichiatra ha quindi concluso quanto segue:

" 8.1 CL

nell'attività abituale

Sul piano psichiatrico non si sono rilevate patologie con influsso

sulla CL.

8.2 CL in attività adeguata

L'attività più adeguata per l'assicurata, sul piano psichiatrico,

coincideva senz'altro con l'abituale, sia per la lunga esperienza maturata sul

campo sia per l'assenza di formazione/ competenze specifiche. Ritengo che, alla

luce della IL reumatologica attestata nell'attività abituale, di alcuni fattori

socio culturali (età, assenza di formazione specifica/esperienza in altri

settori) e di deficit a carico di flessibilità e persistenza, sia

realisticamente improbabile un reinserimento autonomo nel libero mercato del

lavoro.

(…).

8.4 Provvedimenti sanitari e terapie con ripercussione sulla CL

Poiché dal punto di vista psichiatrico, anche attualmente, non si

è riscontrata una patologia invalidante ma un quadro reattivo di intensità

lieve, un trattamento specialistico in senso stretto non è ritenuto necessario.

Appare comunque condivisibile il provvedimento suggerito dal consulente

reumatologo, di implementazione del Pregabalin ed, eventualmente,

l'introduzione di ipnoinducente da parte del curante per favorire il sonno

notturno, trattamenti che possono migliorare la qualità della vita e quindi

influire positivamente anche sull'umore e sulla mobilizzazione di risorse in

vista di un sostegno nel percorso di reintegrazione.” (pag. 346 incarto AI)

Nel rapporto finale del 18

giugno 2018 (pag. 348-352 incarto AI) il medico SMR, dr. med. __________, ha

posto la diagnosi principale con ripercussione sulla capacità lavorativa

di:

" Sindrome

panvertebrale con componente spondilogena bilaterale, prevalentemente

lombospondilogena cronica a sinistra

Dolori polso destro (stato dopo frattura 13.1.2018; stato dopo

osteosintesi il 15.1.2018);

Poliartrosi delle dita;

Probabile gonartrosi bilaterale in valgo a destra;

Dolori cronici al piede destro.”

e quale ulteriore diagnosi

con ripercussione sulla capacità lavorativa quella di:

" Sindrome

fibromialgica generalizzata”

e quali diagnosi senza

ripercussione sulla capacità lavorativa il medico SMR ha indicato:

" Adiposità

permagna (127 kg/153 cm);

10.2.2017 emorroidectomia;

Sindrome da disadattamento, reazione depressiva prolungata F 43.1.”

(pag. 349 incarto AI)

Il medico SMR ha indicato nell’attività

abituale (addetta alle pulizie) le seguenti incapacità lavorative (intese come

riduzione di rendimento):

- 100% dal 18 luglio 2016;

- 50% dal 22 agosto 2016;

- 100% dal 7 gennaio 2017;

- 50% dal 24 aprile 2017;

- 100% dal 1° gennaio 2018;

- 25% dal 15 luglio 2018 e continua.

Il medico SMR ha indicato in

un'attività adeguata (rispettosa dei limiti indicati dal perito reumatologo) ha

indicato le seguenti incapacità lavorative (intese come riduzione di presenza):

- 100% dal 18 luglio 2016;

- 50% dal 22 agosto 2016;

- 100% dal 7 gennaio 2017;

- 50% dal 24 aprile 2017;

- 100% dal 1° gennaio 2018;

- 0% dal 15 luglio 2018 e continua. (pag. 350 incarto AI)

Il medico SMR ha puntualizzato, oltre ai limiti funzionali determinati dal

perito reumatologo, un carico massimo di 5 kg, l'alternanza della postura al

bisogno (non inclusa), la necessità di pause supplementari (non inclusa),

Considerandi

l'assenza di difficoltà nello svolgere lavori di precisione e la ridotta

flessibilità (posta dalla perita psichiatra). Da ultimo, ha posto una prognosi

negativa (pag. 351 e 352 incarto AI).

Nell’annotazione del 6 novembre 2018 il medico SMR, __________, dopo avere

precisato che nelle valutazioni peritali specialistiche erano state definite le

patologie dell’interessata ed il loro influsso sulla capacità lavorativa in

attività abituale ed in attività adatta, ha confermato le conclusioni a cui era

giunto nel rapporto finale del 18 giugno 2018 (pag. 378 incarto AI).

2.6

Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione - prima dell’emissione della decisione qui impugnata (in

casu, il 17 gennaio 2019) che segna il limite temporale del potere

cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid.

3.1.1) - non ha motivo per scostarsi dal rapporto finale del 18 giugno

2018.

e dall’annotazione del 6 novembre 2018 del dr. med. __________.

La valutazione del medico SMR è da considerare dettagliata, approfondita e

quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando

2.4

Il TCA constata, infatti, che il medico del SMR ha tenuto conto di tutte le

problematiche lamentate dall'assicurato ponendo le diagnosi concernenti

l’insieme dei disturbi dell’interessata, valutando le sue limitazioni

funzionali e le relative ripercussioni sulla capacità lavorativa al termine di

un’analisi approfondita di tutti i referti medici dei curanti, nonché delle

valutazioni peritali eseguita per conto dell’amministrazione dal reumatologo

dr. med. __________ e dalla psichiatra dr.ssa med. __________.

Questo Tribunale ritiene tale modo di procedere corretto e non ha motivo alcuno

per rimettere in discussione l’operato del medico del SMR, conforme agli

articoli 59bis cpv. 2 LAI in relazione con l’art. 49 cpv. 1 OAI (cfr. STF

9C_404/2018 del 22 agosto 2018; DTF 142 V 58 consid. 5.1; 135 V 465 consid.

4.4.).

Giova

qui infatti ricordare che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -

di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto

come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di

fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto

alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (vedi DTF 136 V 376 consid. 4.1;

sentenze 9C_1001/2012

del 29 maggio 2013; 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010; 9C_9/2010

del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009

IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Del resto, l’assicurata non ha prodotto, in sede ricorsuale, dei referti

medico-specialistici in grado di smentire quanto valutato dal medico SMR (e dai

periti reumatologo e psichiatra).

Il

patrocinatore di RI 1 ha trasmesso i certificati medici del 30 gennaio e del 21

febbraio 2019 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna

generale e medico curante dell’assicurata, ove è attestata un’inabilità al 100%

dal 1 al 31 gennaio 2019 e dal 1° al 28 febbraio 2019 (doc. C) e dal 1 al 31

marzo 2019 (doc. D). Tali certificati medici non sono atta a sollevare dubbi -

nemmeno lievi - circa la fedefacenza della valutazione operata dal medico SMR

(e dai periti reumatologo e psichiatra), con espresso riguardo alla situazione

clinica dell'assicurata, che è stata attentamente e dettagliatamente vagliata

dai precitati medici, come pure dell'esigibilità posta da tali medici che

peraltro vantano un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa. Del

resto, le certificazioni estremamente generiche del medico curante dell’assicurata

non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dai medici dell’amministrazione,

non si esprime in merito alla esigibilità lavorativa ed alla capacità

lavorativa residua in attività adeguate e, da ultimo, non attesta alcuna

inabilità lavorativa dell’assicurata in attività adeguate. Da notare

pure che il 9 febbraio 2018 il medico curante ha attestato quanto segue: “La

paziente attualmente è inabile nella misura del 100% nella sua attuale capacità

lavorativa (ausiliaria di pulizie). Tale inabilità lavorativa sarebbe iniziata

dal 18.07.2016, ma la paziente per sua buona volontà ha voluto lavorare al 50%.

Ritengo che in un’attività rispettosa dei suoi limiti funzionali (vale a dire

attività seduta, che non presupponga continui spostamenti, il mantenimento della

posizione eretta e la deambulazione) secondo me la paziente è abile al lavoro

nella misura del 100%. Chiaramente questo vale una volta che si è risolta la

problematica della frattura del radio distale” (pag. 261 e 262 incarto AI).

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale deve concludere che quanto

accertato dal medico del SMR in merito alla capacità lavorativa dell'assicurata

va tutelato.

In questo contesto

è comunque utile ricordare che il principio inquisitorio che regge la

procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma

trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo

non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di

controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura

medica - a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70

del 9 novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati). Stante quanto precede,

in sunto, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni

espresse dal medico SMR.

È pure utile ricordare

che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di

stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non

qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in

particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il

cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la

messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra

le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente

confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21

agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid.

4.6.3).

Pertanto,

alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie - per lo meno, fino al 17 gennaio 2019 - sufficientemente chiarita,

per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici

specialistici.

Va ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,

122.

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata; STCA 32.2018.211 del 21 ottobre

2019, consid. 2.6).

Alla luce di quanto sopra esposto e richiamato inoltre l'obbligo che incombe

all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400.

e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA

ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF

138.

V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che a RI 1 vanno

riconosciute nell’attività abituale (addetta alle pulizie) le seguenti

incapacità lavorative (intese come riduzione di rendimento):

- 100% dal 18 luglio 2016;

- 50% dal 22 agosto 2016;

- 100% dal 7 gennaio 2017;

- 50% dal 24 aprile 2017;

- 100% dal 1° gennaio 2018;

- 25% dal 15 luglio 2018 e continua.

In un'attività adeguata

(rispettosa dei limiti indicati dal perito reumatologo e della flessibilità

indicata dalla perita psichiatra) vanno invece riconosciute le seguenti

incapacità lavorative (intese come riduzione di presenza):

- 100% dal 18 luglio 2016;

- 50% dal 22 agosto 2016;

- 100% dal 7 gennaio 2017;

- 50% dal 24 aprile 2017;

- 100% dal 1° gennaio 2018;

- 0% dal 15 luglio 2018 e continua.

Va inoltre rilevato che la

giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire

che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato

o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF

8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la

STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008

consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo la giurisprudenza,

se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va

rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad

attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di

montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi

fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del

23.

agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

Si può,

quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta

di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,

difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e

non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991

pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che la ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali

idonee (STCA 35.2018.42 dell’11 febbraio 2019, consid. 2.2.5 e STCA 32.2017.47 del 18 febbraio 2018, consid. 2.6.3).

In merito alla scarsa

scolarizzazione, giova qui ricordare che il TCA ha già più volte stabilito, in

linea con la giurisprudenza federale, che anche degli assicurati analfabeti e

privi di formazione, costretti ad abbandonare la loro originaria professione,

di tipo manuale, a causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato

generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non

presupponga particolari attitudini intellettuali (cfr. STCA 32.2018.123 del 6 giugno 2019, consid. 2.9 e numerosi rinvii ivi

citati; STCA 32.2019.10 del 20 gennaio 2020, consid. 2.8 e numerosi rinvii ivi

citati).

Quanto alla circostanza

secondo cui l’interessata, nata il 23 luglio 1961, non sarebbe più

reintegrabile nel mondo del lavoro a causa della sua età, va rilevato quanto

segue.

Ai sensi della DTF 138 V 457 il momento in cui la questione della messa a

profitto della capacità lavorativa (residua) di un assicurato in età avanzata

viene esaminata corrisponde a quello in cui è stato accertato che l’esercizio

di un’attività lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di

vista medico.

Il marg. 3050.3 CIGI

rammenta segnatamente che per valutare la questione della valorizzazione della

capacità lavorativa residua per un assicurato di età avanzata, è decisivo il

momento in cui è stata stabilita l’esigibilità medica dello svolgimento di

un’attività lucrativa (a tempo parziale). Si tratta del momento in cui gli

incarti medici permettono di accertare i fatti in modo circostanziato (DTF 138

V 457). Nel caso di specie il momento determinante ai sensi della DTF 138 V 457

è il 15 luglio 2018, data partire dalla quale l'assicurata va considerata abile

al lavoro al 100% in un lavoro adeguato. L’insorgente, nata il 23 luglio 1961,

aveva quasi 57 anni. Alla luce della situazione concreta

dell’assicurata (che presenta, giova ribadire, una capacità lavorativa residua

del 100% in attività adeguate) e anche della restrittiva prassi vigente

in materia di inesigibilità della capacità lavorativa residua

delle persone prossime al pensionamento (che, val qui la pena di precisare, non

è il caso della ricorrente, che, al momento determinante, aveva quasi 57 anni;

cfr., in particolare, sul tema la STCA 32.2018.106 del 13 dicembre 2018,

consid. 2.6 ed i numerosi rinvii ivi citati), la

ricorrente deve essere considerata integrabile nel mondo del lavoro in attività

confacenti al suo stato di salute (cfr., pure, STCA

32.2018.123

del 6 giugno 2019, consid. 2.9 e STCA 32.2019.10 del 20 gennaio

2020, consid. 2.8).

2.7

Si tratta ora

di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute di cui è affetto

l’assicurata.

2.8

Preliminarmente va ricordato

che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il

momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;

cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3

febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11.

e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA

del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie vengono

pertanto considerati i dati del 2017 (il danno alla salute risale infatti

all’ottobre 2016: cfr. consid. 2.6), e quelli del 2018 (il peggioramento dello

stato di salute è difatti riconducibile all’infortunio del 13 gennaio 2018:

cfr. consid. 1.1, 2.5 e 2.6).

2.9

Per quanto concerne la

perdita di guadagno alla scadenza dell’anno d’attesa (luglio 2017), l’UAI,

nella decisione avversata, ha statuito che:

" Visto che

la signora RI 1 non avrebbe potuto meglio valorizzare la sua capacità

lavorativa residua in attività alternative, si ritiene che alle inabilità

lavorative succitate accertate nell’abituale professione corrisponda, dunque,

un’incapacità lavorativa della medesima entità.” (cfr. pag. 373 incarto AI)

L’amministrazione - a

fronte di una incapacità lavorativa del 50% in tutte le attività, abituale e

adeguate (cfr. consid. 2.6) - ha quindi ritenuto, in applicazione del raffronto

percentuale dei redditi - cosiddetto "Prozentvergleich" - che

il grado AI risultava pari al 50% e, quindi, che l’assicurata avesse diritto a

½ rendita di invalidità dal 1° luglio 2017.

Il TCA concorda con tale

modo di procedere che, peraltro, è rimasto - a ragione - incontestato in sede

ricorsuale.

2.10

Per quanto concerne il calcolo

economico occorre rilevare che la ricorrente non ha mai contestato gli importi

ritenuti dall’UAI di fr. fr. 58'446.- quale reddito "da valida" nel

2016.

nell’attività abituale rispettivamente di fr. 43'485.- quale reddito

"da invalida" nel 2016 in attività adeguate (desunto

dalla tabella TA1 2014, attività semplici e ripetitive, livello di

qualifica 1, donne, riportato sulle 41.7 ore e aggiornato al 2016, tenuto conto

di una esigibilità lavorativa del 100% con rendimento del 100% - cfr. consid.

2.6

- e di una deduzione sociale del 20%, di cui 10% per attività leggere e 10%

per “altri fattori di riduzione”; cfr. pag. 220-223 incarto

AI).

Dato che l’aspetto economico

non è mai stato contestato dall'insorgente, questo Tribunale ritiene di potere

fare proprio il calcolo effettuato dall’amministrazione nella decisione

impugnata e di non aver motivo di verificarlo oltre (in questo senso cfr. le

STCA 32.2017.40 del 20 settembre 2017 consid. 2.6; 32.2016.137 del 23 maggio

2017.

consid. 2.8; 32.2016.122 del 10 maggio 2017 consid. 2.8; 32.2016.109

dell’8 maggio 2017 consid. 2.10; 32.2016.108 del 2 maggio 2017 consid. 2.9 e

32.2016.107

del 10 aprile 2017 consid. 2.6; STCA 32.2017.81 del 18 dicembre

2017, consid. 2.11.1; STCA 32.2017.83 del 22 febbraio 2018, consid. 2.7; STCA 35.2018.92

del 28 febbraio 2019, consid. 2.8).

2.11

Confrontando ora il reddito da

invalida di fr. 43'485.- con il relativo reddito da valida di fr. 58'446 si ottiene un grado d’invalidità del 25.59% ([58'446 - 43'485]

x 100 : 58'446) arrotondato al 26% secondo la giurisprudenza di cui alla

DTF 130 V 121.

Quand’anche si

aggiornassero il reddito da valido ed il reddito da invalido dal 2016 al 2018,

la situazione rimarrebbe la stessa, a fronte del notevole divario per arrivare

ad un grado di invalidità pensionabile.

Di conseguenza a giusta ragione l’UAI ha riconosciuto

all’assi-curata una mezza rendita di invalidità (grado d’invalidità del 50%)

dal 1 luglio 2017 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) al 31

marzo 2018, una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1° aprile 2018

(ossia trascorsi 3 mesi dall'oggettivato peggioramento dello stato di salute a

partire dal 13 gennaio 2018 ex art. 88a cpv. 2 OAI) limitatamente al 31 ottobre

2018.

(trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute a

partire dal 15 luglio 2018 ex art. 88a cpv. 1 OAI), stabilendo, per il periodo

successivo, un grado di invalidità

del 26% (pag. 372-376 e 393 e 396 incarto AI).

2.12

Per quanto concerne l’aspetto

relativo ai provvedimenti professionali, il TCA osserva quanto segue.

2.12.1

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli

assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai

provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a

ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro

capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il diritto

ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).

Per stabilire tale diritto

deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale

rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).

Fra i provvedimenti

d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti

di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3

lett. a bis LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI),

che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione

professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il

collocamento (art. 18 LAI), il lavoro a titolo di prova (art. 18a LAI),

l’assegno per il periodo di introduzione (art. 18b LAI), l’indennità per

sopperire all’aumento dei contributi (art. 18c LAI) e l'aiuto in capitale (art.

18d LAI).

2.12.2

In concreto, dalle tavole

processuali emerge che il 5 dicembre 2017 la CIP, __________, ha indicato quanto

segue:

" A livello

medico teorico risultano esigibili tutte le attività, semplici e ripetitive, a

carattere sedentario, che consentano all’assicurata di cambiare posizione di

lavoro al bisogno con l’esonero del porto pesi. A livello teorico dunque l’attività

di ricamatrice o cucitrice potrebbe essere idonea. Questa attività è

compatibile con le inclinazioni e le capacità dell’assicurata. L’assicurata

potrebbe essere anche teoricamente reintegrata nella Vendita del dettaglio (es.

addetto alla vendita di carburanti e servizi collaterali). (…). Provvedimenti

professionali AI. Riformazione professionale art. 17 LAI: in considerazione

dell’età e del percorso professionale, non si prende in considerazione una

riformazione professionale. Servizio di collocamento Art. 18 LAI: l’assicurata

possiede già un impiego e vi lavora secondo il massimo della propria capacità

lavorativa residua. Se la situazione professionale dovesse cambiare, su

richiesta dell’assicurata possiamo attivare il nostro servizio di sostegno nel

reperire una attività adeguata nella quale ella potrebbe sfruttare al meglio la

propria capacità di guadagno residua. Si ritiene chiuso il mandato. (…)” (pag.

234.

incarto AI).

L’assicurata è stata

licenziata il 29 marzo 2018 con effetto al 30 giugno 2018 dall’Istituto __________

(pag. 296 incarto AI) e il 17 aprile 2018 con effetto al 18 agosto 2018 dall’__________

(pag. 328 incarto AI).

Nel rapporto del 7 giugno 2018 la perita psichiatra del __________ ha precisato

che le sindromi da disadattamento (come quella di cui è affetta l’assicurata)

hanno di per sé una prognosi autolimitantesi che dipende però, principalmente,

dalla capacità/possibilità di elaborare e superare l'attuale condizione

(compromissione della salute e della capacità lavorativa nella propria

attività) operando una rimodulazione degli scopi per cui, nel caso specifico,

era essenziale supportare l'assicurata con misure di reintegrazione

professionale (pag. 334 e 335 incarto AI). La perita psichiatra ha rilevato

che, affinché l'assicurata potesse mobilizzare le sue risorse in un ambito

lavorativo consono con le sue attuali limitazioni somatiche, riteneva medicalmente

indicate misure di reintegrazione professionale. Trattandosi di un'assicurata

con strumenti cognitivi semplici, priva di una formazione specifica, nonostante

la sua buona volontà, un reinserimento autonomo nel mondo del lavoro era da

ritenersi poco realistico. D'altro canto la possibilità o meno di raggiungere

un nuovo equilibrio e rimodulare gli scopi esistenziali influiva sulla prognosi

della reazione depressiva che presentava elementi di incertezza, in quanto a

causa dei disturbi fisici destinati a perdurare, dei vissuti di perdita di

ruolo e di incertezza sul futuro, non si poteva escludere un'evoluzione verso

disturbi depressivi maggiori con minaccia di ulteriore inabilità (pag. 335

incarto AI).

Nel progetto di decisione dell’11 settembre 2018 l’UAI ha indicato che “La

consulente in integrazione professionale non ritiene sia possibile attuare

provvedimenti atti ad incrementare la capacità di guadagno, tuttavia, su esplicita

richiesta scritta, si resta a disposizione per valutare l’eventuale diritto

all’aiuto al collocamento” (pag. 359 incarto AI).

Nella decisione del 17 gennaio 2019 l’amministrazione ha confermato che: “La

consulente in integrazione professionale non ritiene sia possibile attuare

provvedimenti atti ad incrementare la capacità di guadagno, tuttavia, su esplicita

richiesta scritta, si resta a disposizione per valutare l’eventuale diritto

all’aiuto al collocamento” (pag. 373 incarto AI).

Il TCA condivide l’operato

dell’amministrazione, rimasto peraltro incontestato dall’assicurata. Alla luce

delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene infatti che prima

dell’emissione della decisione qui impugnata (in casu, il 17 gennaio 2019),

che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1),

l’assicurata non fosse disposta a beneficare di provvedimenti d'integrazione.

Ciò non toglie che la ricorrente ha in ogni caso la facoltà di presentare una

domanda di provvedimenti integrativi, se nel frattempo è disponibile ad

eseguirli.

2.13

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

2.14

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità

delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico

dell'insorgente.

La ricorrente ha tuttavia

postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio (doc. I e V).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che

la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della

Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore

in vigore dal 1° gennaio 2011.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante

si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V

202.

consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Per valutare se un

assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si

tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid.

7b, p. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento

al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

In concreto, emerge dagli

atti di causa (cfr. doc. V e allegati) che RI 1 vive grazie all’aiuto

dell’assistenza pubblica.

In queste condizioni,

l’indigenza deve essere ammessa.

Visto che anche le altre

due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta riservato l'eventuale

obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse

più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura

davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 4 maggio 2004 nella causa S.,

K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02,

consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a,

parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne

consegue che la ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese

processuali che sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007; STCA

32.2016.149

del 22 giugno 2017, consid. 2.14; STCA 32.2017.199 del 24 settembre

2018, consid. 2.8).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Le spese, per

complessivi fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente. A seguito della

concessione dell’assistenza giudiziaria le spese a suo carico sono per il

momento assunte dallo Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti