Lexipedia

Decisione

32.2019.4

I domanda respinta. Problemi uditivi. Decisione confermata

5 dicembre 2019Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

1.6. Il 31 gennaio 2019 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (doc. VI).

A tutt’oggi esse sono

rimaste silenti.

Considerandi

2.1

Il TCA è chiamato a stabilire

se l’amministrazione ha corretta-mente o meno rifiutato di assegnare

all’assicurato una rendita di invalidità.

Secondo l'art. 4 cpv. 1

LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno

1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita

un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale

definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non

tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC

1989.

p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,

op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,

d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità

di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale

dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al

guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado

dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è

possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle

circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che

l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora

l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a

causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare

concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1°

gennaio 2007: TF] con sentenza U

156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

2.2

Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132.

V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF

137.

V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.3

Nella presente fattispecie

l’UAI ha negato all’assicurato una rendita di invalidità, ritenendolo

totalmente abile in qualsiasi attività lavorativa adeguata (pag. 259-263

incarto AI).

L’amministrazione si è fondata sul rapporto finale del 21 agosto 2018 del

medico SMR __________ (pag. 228-230 incarto AI) e l’annotazione del 27 novembre

2018.

(pag. 258 incarto AI). Quest’ultimo ha posto la diagnosi con influsso

sulla CL di “sordità congenita” ritenendolo inabile al 30% (inteso come

riduzione del rendimento per necessità di supervisione con prognosi

valetudinaria stazionaria) nell’attività abituale di “installatore di impianti

sanitari e di riscaldamento” da sempre ed abile al 100% in attività adeguata da

sempre con prognosi valetudinaria favorevole, senza limitazioni di carico

massimo (kg), senza alternanza della postura al bisogno, senza difficoltà nello

svolgere lavori di precisione e senza necessità di svolgere pause supplementari

(pag. 230 incarto AI). Il medico SMR ha puntualizzato che l’assicurato può

svolgere “qualsiasi attività dove l’udito non sia espressamente necessario a

svolgere la mansione lavorativa, ad es. non lavori a contatto con la clientela,

non lavori pericolosi per sé e per terzi, non lavori su ponteggi impalcature,

ecc.” (pag. 230 incarto AI).

Nell’annotazione del 27 novembre 2018 (pag. 258 incarto AI) il medico SMR ha

confermato, per quanto riguarda l’attività confacente e le limitazioni

funzionali, quanto attestato nel precedente rapporto finale.

2.4

Chiamato ora a pronunciarsi

il TCA condivide l’operato dell’UAI.

Nella concreta evenienza questo Tribunale può infatti fare propria

l'esigibilità stabilita dal medico SMR e posta alla base della decisione

avversata. Tanto più che la stessa risulta plausibile anche alla luce dei

precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati

che soffrivano, in maniera più o meno grave, di problemi di udito.

In una sentenza

32.2010.166

del 15 dicembre 2010, cresciuta incontestata in giudicato, questa

Corte ha ritenuto un operaio di fabbrica, affetto da sordità assoluta a destra

e rischio di diminuzione della capacità uditiva a sinistra, in grado di

svolgere al 100% (e con rendimento completo) un lavoro adeguato "(professione

a grado normale di competenza uditiva e senza rischio di aggravamento uditivo

da esposizione a rumore)", in particolare "in quei settori

d'attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e

ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma

possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed

un breve periodo di rodaggio", ribadendo che "sia nell'ambito

industriale che nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti,

delle attività che non richiedono un udito da ambo le parti, che non sono

particolarmente rumorose e che non presuppongono particolari attitudini

intellettuali e/o una formazione specifica".

In una sentenza 35.2011.6

del 17 marzo 2011, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha ritenuto

un operaio di fabbrica che aveva patito un danno uditivo (segnatamente: una

anacusia a destra con assenza di qualsiasi risposta e una ipoacusia di tipo

percettivo a sinistra più accentuata sui toni acuti) prevalentemente da

ricondurre all'attività professionale e che era pure scivolato su una lastra di

ghiaccio riportando una contusione all'emitorace e al polso destro, in grado di

svolgere al 100% (e con rendimento completo) "un’attività leggera dal

profilo dell'impegno fisico, da svolgere in posizione seduta e a livello

dell'orizzontale, e che non dipenda da informazioni acustiche",

ritenuto come "al TCA appare plausibile che sul mercato generale del lavoro

esistano delle attività semplici e ripetitive, che l'assicurato, una volta

acquisito l'automatismo potrebbe svolgere in maniera indipendente, nonostante

lo stato di sordità quasi totale in cui versa".

È peraltro utile segnalare

che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di

lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste

esigenze eccessive. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto

corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto

di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr.

Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003,

consid. 4.7).

Inoltre se è vero che il

mercato del lavoro accessibile agli assicurati esercitanti, prima di divenire

invalidi, un’attività manuale è in generale limitato a dei lavori di manodopera

o ad altre attività fisiche (cfr. RCC 1989, p. 331 consid. 4a)), è altrettanto

vero che nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti

vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano

le attività di controllo e sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b;

RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02,

consid. 3). Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro

per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni

di servizio (STCA 32.2015.109 del 27 giugno 2016, consid. 2.7.8).

Si può,

quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta

di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,

difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e

non dall’assicura-zione contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC

1991.

p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che il ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali adeguate

rispetto a quella abituale.

Il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della

proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da

una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti

(Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997 p. 71 e dottrina

ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno. Ai fini

dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro

equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra

domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non

può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di

lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se -

ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile

solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente

non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla

collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322

consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p.

114).

In concreto questo Tribunale, pur comprendendo le difficoltà nel reperire

un'occupazione vista la problematica uditiva di cui è affetto l'assicurato,

ritiene che il ventaglio di attività esigibili è da ritenere ampio visto che,

anche nel caso di specie, nel mercato generale del lavoro esistono delle

occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, aperte a personale non qualificato o semi qualificato (le attività

adeguate entranti in linea di conto - ISS, livello di

qualifica 4 fino alla TA1 2010, poi divenuto livello 1 con la TA1

2012, semplici e ripetitive - non richiedono difatti né un’esperienza

professionale diversificata né un grado di istruzione particolare; cfr. in

questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b;

RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.), che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano,

sarebbe in grado di esercitare in maniera completa (cfr. per un caso analogo,

STF 8C_776/2008 del 18 giugno 2009, consid. 5 e la già citata STCA 35.2011.6

del 17 marzo 2011, cresciuta incontestata in giudicato).

Pertanto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti medici specialistici (cfr., in particolare, la richiesta

perizia specialistica avanzata dal patrocinatore nel gravame: cfr. doc. I).

Va ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,

122.

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che

incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è

da ritenere dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221 con riferimenti), che

RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,

un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno uditivo

di cui è affetto, e, quindi, un lavoro senza rischio di aggravamento uditivo da

esposizione a rumore e che non dipenda da informazioni acustiche (per un caso

analogo, cfr. pure la STCA 35.2016.108 del 23 febbraio 2017, consid. 2.9 in

fine).

Stante quanto precede questo Tribunale condivide la conclusione del consulente

in integrazione professionale che, nella valutazione del 9 ottobre 2018 (pag.

237-239 incarto AI), ha stabilito che attività adeguate “(potrebbero essere

quelle di operaio generico, addetto alla qualità/imballaggi/

confezionamenti, magazziniere in diversi ambiti industriali

(orologiero, farmaceutico, prodotti plastici, ecc.)” (pag. 239 incarto AI).

Inoltre, quanto alla possibilità di reintegrazione senza la necessità di

provvedimenti professionali, questo Tribunale condivide parimenti la

conclusione del consulente in integrazione professionale che, nella medesima

valutazione, ha stabilito che “In considerazione del fatto che l’assicurato

possiede attualmente un lavoro () e che esistono molteplici lavori adeguati ed

esigibili che potrebbero al bisogno garantire un’alternativa fonte di reddito,

non sono necessari provvedimenti professionali di alcun genere. (…). Il

mandato viene chiuso. (…)” (pag. 239 incarto AI).

2.5

Si tratta ora di

valutare le conseguenze economiche del danno alla salute di cui è affetto

l’assicurato.

2.6

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’UAI, senza il danno alla salute, RI

1, nel 2016, in qualità di installatore di impianti sanitari e di riscaldamento,

avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 74'570.-, calcolato

sulla base dei dati statistici risultanti dall'ISS (pag. 233, 234

e 259 incarto AI).

Questo importo,

desunto dalla tabella TA1 2014, ramo 41-43 "Costruzioni",

livello di qualifica: conoscenze professionali e specializzate, uomini,

aggiornato al 2016 (pag. 233 e 234 e 259 incarto AI) e non

contestato dal ricorrente (e a lui favorevole), può essere fatto proprio da

questa Corte.

Il "reddito

da valido" ammonta quindi per il 2016 a fr. 74'570.-.

2.7

Per quanto concerne il reddito

da invalido, secondo l’UAI, con il danno alla salute, RI

1, nel 2016, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 63'791.-

(pag. 233, 234 e 259 incarto AI).

Questo importo,

desunto dalla tabella TA1 2014, attività semplici e ripetitive, livello

di qualifica 1, uomini, riportato sulle 41.7 ore e aggiornato al 2016 (fr.

67'148.21), tenuto conto di una esigibilità lavorativa del 100% con rendimento

del 100% (cfr. consid. 2.3 in fine) di una deduzione sociale del 5% (fr.

67'148.21-fr. 3'357.41=fr. 63’790.80; pag. 233 e 234 incarto AI)

e non contestato dal ricorrente, può essere fatto proprio da

questa Corte.

Il "reddito da invalido" ammonta quindi

per il 2016 a fr. 63'791.-.

2.8

Confrontando ora il reddito

da invalido di fr. 63'791.- con il relativo reddito da valido di fr. 74'570 si ottiene, per il 2016, un grado d’invalidità del 14.45% ([74'570

- 63'791] x 100 : 74'570) arrotondato al 14% secondo la giurisprudenza

di cui alla DTF 130 V 121.

Questo grado d’invalidità non conferisce il diritto ad una rendita d’invalidità

(cfr. consid. 2.1).

Quand’anche si aggiornassero il reddito da valido ed il reddito da invalido dal

2016.

al 2018, la situazione rimarrebbe la stessa, a fronte del notevole divario

per arrivare ad un grado di invalidità pensionabile.

In conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma,

mentre il ricorso va respinto.

2.9

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a

carico dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti